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    Dichiarazioni sui requisiti di ordine generale: "per quanto a mia conoscenza"...

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    N. 2072/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 46 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 46 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    Costruzioni B. s.p.a., C. Costruzioni s.p.a., rappresentate e difese dagli avv. Salvatore Raimondi, Francesca Reina, Giuseppe Tamburello, con domicilio eletto presso Giuseppe Tamburello in Catania, via Ventimiglia, 145;
    contro
    Comune di Sant'Agata di Militello, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Merlo, con domicilio eletto presso Egidio Incorpora in Catania, via Aloi, 46;
    nei confronti di
    S. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Frontoni, Claudio Vinci, Francesco Stallone, Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37; Società A. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Scoglio, con domicilio eletto presso C. T. in Catania, via ...omissis...;
    per l'annullamento
    1^) dell'aggiudicazione definitiva, alla S. s.p.a., approvata con deliberazione della G.M. 24 novembre 2010, n. 207, dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di completamento delle opere marittime esistenti riguardanti il prolungamento della diga foranea dalla progr. 708,20 m. alla progr. 1.150,00 m., realizzazione del molo di sottoflusso dalla progr. 0,00 alla progr. 610,00 m. e della banchina di riva. (Progetto definitivo di completamento);
    2^) di tutti i verbali di gara della commissione aggiudicatrice, ed in particolare del verbale n. 11 del 15 novembre 2010, recante l'aggiudicazione provvisoria;
    3^) della nota del 24 novembre 2010, prot. n. 33079 con la quale il comune ha comunicato alle ricorrenti l'avvenuta aggiudicazione;
    4^) del verbale del 24 novembre 2010 con il quale il Comune ha rigettato le osservazioni che erano state presentate dalle ricorrenti;
    con ricorso per motivi aggiunti depositato il 3.3.2011:
    degli atti e comportamenti a mezzo dei quali il Comune ha consentito alle controinteressate la tardiva presentazione di documenti non tempestivamente presentati;
    con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8.4.2011:
    degli atti e comportamenti a mezzo dei quali il Comune ha consentito alle controinteressate, la tardiva presentazione di documenti non tempestivamente presentati; e segnatamente alla Società A. spa, della dichiarazione relativa al sig. G. M., amministratore cessato dalla carica in data 13 gennaio 2010 documenti della Società L. s.p.a., indicata dalla Società A. s.p.a. quale progettista;
    Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di:
    - Comune di Sant'Agata di Militello;
    - S. s.p.a.;
    - Società A. s.p.a.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1. - Le imprese Costruzioni B. s.p.a. e C. Costruzioni s.p.a., mandataria e mandante di un costituendo raggruppamento, hanno impugnato gli atti della gara - bandita dal Comune di S. Agata di Militello - per l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di completamento di opere marittime, nonché la mancata esclusione della S. s.p.a., l'aggiudicazione della gara alla predetta impresa e la mancata esclusione della seconda graduata (Società A.); nella gara in questione il raggruppamento odierno ricorrente in via principale si era graduato al terzo posto. Con motivi aggiunti depositati il 3.3.2011 parte ricorrente principale ha altresì impugnato gli "atti e comportamenti a mezzo dei quali il Comune ha consentito alle controinteressate la tardiva presentazione di documenti non tempestivamente presentati". Con ulteriori motivi aggiunti, depositati in data 8.4.2011, la medesima parte ricorrente ha impugnato altri atti, con i quali il Comune di S. Agata di Militello "ha consentito alle controinteressate la tardiva presentazione di documenti".
    Si sono costituiti in resistenza il Comune predetto, l'aggiudicataria S. s.p.a. e la seconda classificata Società A. s.p.a.
    In particolare, la controinteressata aggiudicataria su menzionata ha sostenuto l'infondatezza del ricorso principale spiegando, altresì, ricorso incidentale avverso l'ammissione alla gara delle imprese ricorrenti principali.
    La seconda graduata ha proposto ricorso definito in parte autonomo e in parte incidentale; con motivi aggiunti depositati in data 9.3.2011 ha espressamente dichiarato di "far propri tutti i motivi di illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti proposto dalle società terze classificate". Essa sostiene l'illegittima ammissione alla gara sia delle ricorrenti principali sia della controinteressata S. s.p.a. Con ulteriori motivi aggiunti essa ha censurato il comportamento del Comune resistente, sostenendo che l'ente ha ammesso l'acquisizione tardiva di dichiarazioni e documenti non presentati tempestivamente dalla impresa aggiudicataria.
    2. - Va innanzitutto preliminarmente esaminato il ricorso incidentale proposto dalla S. s.p.a., in quanto la fondatezza di esso - che mira a sostenere l'illegittimità dell'ammissione alla gara delle odierne ricorrenti principali in raggruppamento - paralizzerebbe l'azione da queste proposta. Il ricorso principale, in caso di fondatezza del ricorso incidentale, risulterebbe infatti inammissibile per carenza di interesse processuale ai sensi dell'art. 100 cpc (cfr., fra altre: C.S., VI, 16.2.2010, n. 850; TAR Catania, IV, 28 ottobre 2010, n. 4249; Idem, 4 novembre 2010, n. 4329) e addirittura di legittimazione (cfr.: C.S., A.p., 7 aprile 2011, n. 4).
    Si prescinde da un approfondito esame della doglianza di violazione dell'art. 38 decreto legislativo n. 163/2006, dell'art. 4 del disciplinare di gara e delle previsioni di cui alla pagina 14 del medesimo, nella parte in cui si rileva che la limitazione di tali dichiarazioni mediante la locuzione "per quanto a mia conoscenza" le renderebbe inidonee ad assolvere l'obbligo dichiaratorio di cui al richiamato art. 38 (senza possibilità di regolarizzazione e integrazione successiva: cfr. Cga, n. 201/2011), in quanto tale doglianza, formulata anche con riferimento a un secondo aspetto di asserita inidoneità, appare fondata sotto tale secondo profilo, come sarà subito oltre chiarito. Vale la pena di rilevare soltanto che sussistono particolari ragioni per le quali il collegio ritiene di potersi, nella fattispecie, discostare dal rigoroso orientamento del Cga in materia (sent. n. 1314/2010, che conferma Tar Catania, IV, n. 1174/2009; ancora Cga, n. 201/2011, cit.). Le dichiarazioni rese dalla B. Costruzioni s.p.a. con riferimento ai requisiti di affidabilità morale degli amministratori delle imprese cedenti rami d'azienda nel triennio antecedente alla gara (C. s.p.a., con atto del 23.2.2009; AM. s.r.l., con atto del 15.12.2009), in quanto rese con la limitazione "per quanto a propria conoscenza", sarebbero, secondo questo rigoroso orientamento, da considerare come non rese. Tuttavia, nella fattispecie in esame la ricorrente principale ha dimostrato la impossibilità di procurarsi le dichiarazioni dei soggetti sopra indicati, per irreperibilità e indisponibilità degli stessi. In tali casi, ad avviso del collegio, potrebbe seguirsi l'orientamento espresso di recente dalla quarta sezione del Consiglio di Stato (sent. n. 1362 del 27.6.2011). In realtà si tratta di un orientamento radicale che nemmeno fa riferimento a particolari circostanze (escludendone anzi la rilevanza, come meglio sarà poco oltre precisato), avendo la quarta sezione ricavato le conclusioni cui giunge da un'interpretazione di norme e principi secondo cui ‹‹trattandosi di dichiarazione che concerne stati, fatti e qualità riguardanti terzi (e non il medesimo dichiarante) questa non può che essere resa se non "per quanto a conoscenza" del dichiarante medesimo, non potendo questi procedere ad autocertificazione (con assunzione delle conseguenti responsabilità, anche penali, per dichiarazione mendace) su fatti, stati e qualità della cui veridicità non è detto che egli sia a conoscenza. D'altra parte, lo stesso art. 47 DPR n. 445/2000, prevede che "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza" (comma 2) ››. Ma - essendo una disamina puntuale, come si è premesso, superflua nel caso in esame - ci si limita a ricordare, conclusivamente, che, come la difesa della ricorrente principale sottolinea, lo stesso Cga, pur propugnando la tesi rigorosa, ha, in una decisione meno recente, introdotto un'apertura (decisione 6 settembre 2010, n. 1153), ammettendo l'esistenza di ipotesi in cui ‹‹la dichiarazione "per quanto a mia conoscenza" potrebbe essere ritenuta ammissibile solo nel caso (...) in cui l'interessato dimostri la plausibile impossibilità di acquisire le dichiarazioni personali (irreperibilità, morte, diniego per contrasto o per incompatibilità ...)››, laddove la necessità di ricercare le ragioni di impedimento a raccogliere le dichiarazioni da parte dei cessati è invece radicalmente esclusa dalla su richiamata recentissima pronuncia del Consiglio di Stato. Va però osservato che la pronuncia del Cga poc'anzi citata non esprime un principio assoluto e illimitato di rilevanza delle ragioni che impediscono di procurarsi le dichiarazioni dai cessati, piuttosto distinguendo, sotto tale profilo, l'ipotesi dell'acquisto di ramo d'azienda - in cui "di norma" le dichiarazioni rese dall'offerente sui cessati devono essere prive di limitazioni poiché l'acquirente "in sede di acquisizione di azienda o di ramo di azienda, era in grado di acquisire documentazione esaustiva sul punto" - dall'ipotesi di "persone che hanno avuto rapporti con l'offerente", nella quale il giudice d'appello ritiene ammissibile la prova da parte del dichiarante dell'impossibilità di procurarsi le dichiarazioni da parte dei soggetti terzi cui le stesse si riferiscono.
    In ogni caso, prescindendosi da ulteriori approfondimenti riguardo a tale profilo di doglianza, il collegio ritiene fondato il secondo aspetto di illegittimità denunciato dalla controinteressata ricorrente incidentale S. s.p.a., la quale osserva che le dichiarazioni in questione sono state espressamente limitate dalla odierna ricorrente B. Costruzioni s.p.a. al momento dell'intervenuta cessione del ramo d'azienda. Ciò in violazione del più volte richiamato art. 38 decreto legislativo n. 163/2006, che richiede la estensione di tale dichiarazione al triennio precedente la gara (cfr., fra altre: T.A.R. Sicilia - Palermo, II, 23 marzo 2010, n. 3546, confermata dal Cga con ordinanza del 13 luglio 2010, n. 657).
    Si esamina per completezza il secondo motivo di ricorso incidentale, con cui l'aggiudicataria ha rilevato l'illegittimità dell'ammissione alla gara della B. Costruzioni s.p.a., per omessa dichiarazione sui requisiti morali del procuratore speciale geometra Nicola Grumo, ai sensi dell'art. 38, primo comma, lettere b) e c), decreto legislativo n. 163/2006, in proposito osservandosi quanto segue.
    Il motivo è infondato. Risulta da scrittura privata autenticata del 29 giugno 2007 che il geom. Nicola Grumo è stato nominato procuratore speciale della C. Costruzioni s.p.a. "affinché in nome e per conto della società C. ... nell'ambito di qualsivoglia procedura di evidenza pubblica, compia tutte le attività necessarie per effettuare la presa visione degli elaborati e dei progetti di gara, dello stato dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori, con potere di firmare i relativi certificati e/o rilasciare dichiarazioni alle stazioni appaltanti. Il Procuratore potrà altresì presenziare, in rappresentanza della società ... a tutte le sedute di gara con facoltà di rilasciare dichiarazioni e farle inserire a verbale".
    La difesa della B. Costruzioni s.p.a. sottolinea che, con riferimento ai soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni ex art. 38 prima citato, la giurisprudenza ha più volte precisato che deve trattarsi di soggetti ai quali, da un punto di vista sostanziale e non soltanto formale, siano stati conferiti, oltre che poteri di rappresentanza della società, anche poteri decisionali (cfr., fra altre: TAR Catania, I, 9 giugno 2008, n. 1150; T.A.R. Torino, I, 26 febbraio 2011, n. 214; C.S., V, 9 marzo 2010, n. 1373).
    Orbene, i procuratori ad negotia non sono ritenuti dalla giurisprudenza rientranti nel novero dei soggetti ai quali debbano estendersi le dichiarazioni in questione (v., per un caso analogo a quello in esame, Tar Napoli, VIII, n. 2501 del 5.5.2011). La decisione del Cga n. 1219/2010, citata dalla controinteressata aggiudicataria, attiene a fattispecie differente da quella oggetto del presente giudizio, atteso che nel caso esaminato dal giudice d'appello i poteri del direttore generale risultanti dal certificato camerale erano estesi ben al di là della rappresentanza nella partecipazione alle gare, ricomprendendo - fra l'altro - la stipula dei contratti e la gestione degli stessi, la facoltà di costituire associazioni temporanee di imprese con altre società o imprese, nonché di nominare procuratori, mandatari e rappresentanti della società.
    Per le su esposte considerazioni, la censura in esame è infondata e va respinta. Tuttavia, la fondatezza di uno dei profili di doglianza dedotti dalla controinteressata aggiudicataria in via incidentale, comporta, come detto in premessa, la inammissibilità del ricorso principale; ciò in quanto la ragione di esclusione dalla gara del raggruppamento ricorrente, non rilevata dal seggio di gara, vizia l'ammissione della stessa e le impedisce di far valere ragioni di illegittimità di un procedimento al quale non aveva titolo a partecipare.
    L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inammissibilità dei motivi successivamente aggiunti, per le medesime ragioni testé esposte.
    La peculiarità della controversia in esame risiede nella circostanza che sono tre i soggetti che si contendono l'aggiudicazione, sicché la inammissibilità del ricorso principale lascia sub iudice le deduzioni proposte dalla controinteressata Società A. s.p.a. - seconda graduata - avverso l'ammissione alla gara della aggiudicataria S. s.p.a. Per economia processuale possono assorbirsi le doglianze dedotte dalla seconda graduata avverso l'ammissione alla gara del raggruppamento ricorrente principale, in ordine alla quale è già stato accolto il secondo motivo dedotto in via incidentale dall'aggiudicataria S. s.p.a.
    3. - Come già si è accennato nel superiore paragrafo 1, la Società A. s.p.a. ha notificato alle controparti un atto dal triplice contenuto. Innanzitutto, detta società (seconda graduata - si ribadisce - nella gara in questione), contestava i motivi di ricorso principale numerati dall'ottavo all'undicesimo, che direttamente la riguardavano; in secondo luogo, essa censurava in via incidentale l'ammissione alla gara del ricorrente principale, raggruppamento Costruzioni B. - C.; infine, proponeva ricorso "principale" nei confronti della S. s.p.a. (sostanzialmente riprendendo motivi proposti dalla parte ricorrente principale).
    Vanno preliminarmente esaminate le doglianze proposte in via incidentale dalla S. s.p.a. avverso i medesimi atti impugnati dalla seconda graduata, nella parte in cui quest'ultima è stata ammessa alla gara. L'eventuale fondatezza di tali censure comporterebbe l'inammissibilità del ricorso da questa proposto in via principale, atteso che l'illegittimità della partecipazione di essa alla gara la priverebbe di legittimazione a contestare l'aggiudicazione alla S. s.p.a., sicché risulterebbe definitivamente consolidata la posizione dell'aggiudicataria.
    Le doglianze dedotte avverso l'ammissione alla gara della Società A. s.p.a. sono tutte infondate.
    Si esamina il primo dei motivi di ricorso incidentale, col quale l'aggiudicataria S. s.p.a. deduce violazione del bando e del disciplinare di gara, dell'articolo 38 del decreto legislativo 163/2006, del canone di buon andamento ex art. 97 Cost., sostenendo che Società A. s.p.a. andava esclusa, avendo omesso di presentare la dichiarazione ai sensi del Protocollo di legalità, come previsto dal punto 9 del disciplinare di gara (busta "A"), il quale stabiliva in capo ai concorrenti l'onere, a pena di esclusione, di presentare la ‹‹...dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n. 593 del 31.01.2006 dell'Assessorato Regionale dei lavori pubblici, secondo il modello allegato al presente sotto la lett. "A"... ››, precisando, altresì, che ‹‹...le dichiarazioni di cui ai punti 4) e 9) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo››; parte controinteressata richiama infine la clausola di chiusura, alla stregua della quale ‹‹...la domanda, la dichiarazione e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti...››.
    In proposito la Società A. s.p.a. ha osservato di essere stata ammessa dalla Commissione di gara a seguito di rituale constatazione della integrità e completezza della documentazione, nonché della regolarità dell'offerta (verbale n. 3 del 12.7.2010), di tal che la circostanza che il documento in questione attualmente non si rinvenga fra gli atti di gara non implicherebbe di per sé la mancata produzione originaria dello stesso. Detta società ha depositato in giudizio la fotocopia del documento originale asseritamente prodotto in sede procedimentale, sicché il motivo in esame va respinto. Infatti - alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale richiamato - laddove non vi siano contestazioni sulla regolarità dei verbali delle sedute e non sia stato fornito un principio di prova di irregolarità delle operazioni di gara, idoneo a vincere la presunzione di veridicità della verbalizzazione, non possono trovare adesione le censure basate sull'attuale mancato rinvenimento di documentazione che doveva essere allegata alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva (cfr., fra altre: Tar Catania, IV, n. 120/2011, ed ivi ulteriore ragguaglio di giurisprudenza).
    Con il secondo motivo di ricorso incidentale l'aggiudicataria S. s.p.a. deduce, sotto altro profilo, violazione delle medesime norme e dei medesimi principi richiamati nel primo motivo, questa volta facendo valere una diversa causa di esclusione, ovvero l'omessa dichiarazione sui requisiti morali di E. M., cessato dalla carica di amministratore della società C. Società L. spa in data 13 gennaio 2010. Detta società, in raggruppamento con G. s.r.l., era stata indicata dalla seconda graduata quale progettista per le classi e categorie di opere da progettare di cui al punto 12.3 del bando di gara; in relazione ai progettisti, la lex specialis prevede, alle pagine 7 del bando e 18 del disciplinare di gara, che essi non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006. Quindi, argomenta la ricorrente, sorge in capo ai progettisti il relativo onere dichiaratorio, ovviamente esteso anche ai soggetti cessati nel triennio.
    La Società A. s.p.a. ha comprovato che il predetto amministratore è deceduto in data 25.3.2010 e che la dichiarazione in questione è stata resa dal presidente e legale rappresentante della società ing. P. L.; la doglianza in esame è pertanto infondata.
    Con il terzo motivo di ricorso incidentale la S. s.p.a. deduce violazione del punto 15 del Bando di gara e delle correlate previsioni contenute nel disciplinare di gara in merito alla busta "B", eccesso di potere sotto i profili della carenza dei presupposti e del travisamento dei fatti, violazione del canone di buon andamento ex art. 97 Cost., sostenendo che la seconda graduata doveva essere esclusa dalla selezione in quanto avrebbe presentato un progetto difforme rispetto a quello posto a base della gara. L'art. 15 del bando e un passaggio a pagina 17 del disciplinare regolamentano la possibilità di introdurre varianti al progetto, ammettendo soluzioni tecniche migliorative che non comportino stravolgimenti della natura e della specificità dell'opera; orbene, la S. s.p.a. sostiene che il progetto della seconda graduata è completamento nuovo e difforme da quello a base di gara, sicché, in ipotesi di aggiudicazione dell'appalto in favore della suddetta concorrente, occorrerebbe una nuova e ulteriore sottoposizione del progetto da essa presentato all'iter approvativo, con ripercussioni sulla corretta esecuzione dell'appalto.
    La genericità della doglianza, formulata senza precisazioni sulle novità e difformità asseritamente stravolgenti del progetto della Società A., la rende inammissibile.
    Con il quarto motivo di ricorso incidentale la S. s.p.a. deduce violazione del disciplinare di gara, eccesso di potere sotto i profili della carenza dei presupposti e del travisamento dei fatti, violazione del canone di buon andamento ex art. 97 Cost., rilevando che la relazione dettagliata allegata dalla seconda graduata, come richiesto dal disciplinare di gara alla pagina 17 - relazione con la quale i partecipanti devono illustrare le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche della proposta tecnica migliorativa e di ottimizzazione delle previsioni progettuali - non reca la sottoscrizione in ogni pagina, con ciò venendo a mancare, secondo l'aggiudicataria, la certezza della provenienza del documento da parte del soggetto che lo ha presentato. Pertanto, l'ammissione alla gara della Società A. sarebbe illegittima.
    Osserva in proposito il collegio che la circostanza fatta valere dalla S. s.p.a. con la doglianza in esame non è prevista dalla lex specialis come causa di esclusione dalla gara. Per altro, in un caso analogo è stato stabilito, con orientamento ad avviso del collegio condivisibile, che la mancata sottoscrizione di ogni pagina di un'offerta tecnica composta da più pagine, in presenza della firma regolarmente apposta in calce allo stessa, non toglie efficacia al documento nella sua interezza e non giustifica dubbi sulla provenienza di esso. Nella fattispecie in questione, pertanto, il T.A.R. Torino (I, 30 marzo 2009, n. 837) ha ritenuto illegittima l'esclusione dell'offerta.
    La censura in esame, per le considerazioni esposte, è infondata; in conclusione, il ricorso incidentale della S. s.p.a. nei confronti dell'ammissione della seconda graduata va respinto.
    4. - Non essendo stata scalfita la legittimità della partecipazione alla gara della Società A. s.p.a., questa ha interesse all'esame delle doglianze da essa dedotte in via principale avverso l'aggiudicazione della S. s.p.a.
    Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità - sollevata dall'aggiudicataria e dal Comune di S. Agata di Militello nei confronti del gravame proposto dalla seconda graduata in via principale - per difetto di notifica, essendo questa stata effettuata presso i procuratori costituiti e non alle parti sostanziali.
    L'eccezione è fondata.
    Quello che viene definito dalla difesa della Società A. s.p.a. ricorso principale è in realtà un ricorso per motivi aggiunti ai sensi dell'art. 43 cpa:
    "1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.
    2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
    3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70".
    Orbene, il Tar Catania si è occupato delle questioni inerenti l'ammissibilità dei motivi aggiunti proposti da parte controinteressata già prima dell'entrata in vigore del c.p.a., ritenendo che in tali casi "il ricorso, per essere ammissibile, deve essere stato notificato alle parti sostanziali, e non già ai procuratori che le rappresentano nel giudizio ordinario, e, successivamente, depositato nei termini stabiliti dalla L. 1034/1971" (I, 13.8.2008, n. 1509); gli stessi principi sono stati recentemente ribaditi, con riferimento alla normativa attualmente in vigore, con sentenza 14 gennaio 2011, n. 56.
    Il collegio, condividendo tale impostazione, stante la chiara lettera del comma primo dell'art. 43 su riportato (secondo cui i motivi aggiunti - ovviamente da chiunque proposti - sono soggetti alla medesima disciplina del ricorso originario), ritiene pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso "principale" della seconda graduata, precisandosi che tale inammissibilità non viene sanata dalla tardiva proposizione di motivi aggiunti pure ritualmente notificati al domicilio delle controparti. La detta tardività (i motivi aggiunti in questione sono stati notificati ben oltre il termine di decadenza) non viene contraddetta dalla circostanza che l'aggiudicazione non sarebbe stata comunicata alla Società A. s.p.a., in quanto dagli stessi scritti difensivi della medesima emerge la piena conoscenza degli atti di gara, tanto che è stata possibile alla predetta società la consapevole proposizione di impugnativa intesa a contestare l'ammissione alla gara della S. s.p.a.
    Per altro, le ripetute affermazioni di quest'ultima di non volere accettare il contraddittorio (dichiarazioni verbalizzate nelle udienze camerali e contenute in scritti difensivi: si vedano pagg. 1 e 2 del ricorso incidentale proposto avverso l'ammissione alla gara della Società A. s.p.a.), escludono ogni possibilità di sanatoria.
    5. - In conclusione, per tutte le ragioni esposte nei precedenti paragrafi, deve dichiararsi inammissibile il ricorso principale della B. Costruzioni s.p.a., essendo stato accolto uno dei motivi del ricorso incidentale proposto dalla S. s.p.a., come pure devono dichiararsi inammissibili i motivi aggiunti al predetto ricorso principale. Va respinto il ricorso incidentale proposto dalla S. s.p.a. nei confronti dell'ammissione alla gara della Società A. s.p.a.; va respinto il ricorso della Società A. s.p.a. nella parte in cui esso è diretto a impugnare in via principale l'aggiudicazione alla S. s.p.a.; va dichiarato inammissibile il ricorso della Società A. s.p.a. nella parte in cui esso è diretto a impugnare in via principale l'aggiudicazione alla S. s.p.a.; i motivi aggiunti al predetto ricorso della Società A. s.p.a.vanno dichiarati irricevibili per tardività.
    Tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e delle questioni giuridiche sottoposte, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
    - accoglie il ricorso incidentale della S. s.p.a.;
    - dichiara inammissibile il ricorso principale per carenza di interesse processuale ai sensi dell'art. 100 cpc;
    - dichiara inammissibili i motivi aggiunti al ricorso principale;
    - rigetta il ricorso incidentale proposto dalla S. s.p.a. nei confronti dell'ammissione alla gara della Società A. s.p.a.;
    - dichiara inammissibile, per le ragioni esposte in parte motiva, il ricorso della Società A. nella parte in cui esso è diretto a impugnare in via principale l'aggiudicazione alla S. s.p.a.;
    - dichiara irricevibili i motivi aggiunti al ricorso della Società A. s.p.a..
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Cosimo Di Paola
    L'ESTENSORE
    Rosalia Messina
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Dauno Trebastoni
     
    Depositata in Segreteria l'11 agosto 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
    Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Settembre 2011 15:46
     

    Come evitare il c.d. "asylum shopping"

    E-mail Stampa PDF
    N. 8296/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 7702 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 7702 del 2011, proposto da:
    M. J., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ferrara, con domicilio eletto presso Alessandro Ferrara in Roma, via P. Leonardi Cattolica, 3;
    contro
    Min. Interno - Dipartimento Libertà Civili, Immigrazione e Asilo - Unità Dublino, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
    per l'annullamento
    del provvedimento del Ministero dell'Interno prot. ITA 122395 emesso il 20.05.2011 e notificato il 30.5.2011 con il quale si è deciso di trasferire a Malta il ricorrente, in quanto Stato competente a decidere sulla richiesta di protezione internazionale;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Min. Interno - Dipartimento Libertà Civili, Immigrazione e Asilo - Unità Dublino;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
    Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con cui l'Unità Dublino del ministero dell'interno ha disposto, ai sensi dell'art. 16 del regolamento CE 343/2003, il suo trasferimento a Malta in quanto là aveva presentato per la prima volta una domanda di protezione internazionale.
    Lo Stato Maltese ha riconosciuto la propria competenza.
    Deduce il ricorrente la violazione dell'art. 17 del Regolamento CE 343/03 per superamento del termine di tre mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.
    Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
    Occorre premettere che il principio ispiratore del regolamento CE 343/2003, detto Dublino II, è quello di individuare un solo Stato competente per l'esame della domanda di asilo e di evitare il c.d. asylum shopping: è per tale ragione che il Regolamento Dublino prevede rigidi criteri di competenza, derogabili in applicazione della clausola di sovranità, solo in casi eccezionali.
    La norma invocata dal ricorrente, l'art. 17 del citato regolamento, tuttavia, non si attaglia alla fattispecie in esame, avendo essa ad oggetto l'ipotesi diversa della "presa in carico" del richiedente asilo, il quale abbia presentato una sola domanda di asilo e tuttavia lo Stato membro che ha ricevuto la domanda d'asilo ritenga che la competenza spetti ad altro Stato membro in base alle norme dello stesso regolamento. In questo caso, la norma prevede il termine perentorio di tre mesi per interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo.
    Viceversa, il caso in esame rientra nella ipotesi di cui all'art. 16 e 20 del regolamento, che disciplina la "ripresa in carico", ovvero il caso in cui il richiedente asilo abbia già presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro ed abbia poi successivamente presentato una seconda richiesta presso un altro Stato.
    In tale ipotesi, il combinato disposto degli artt. 16 e 20 del Regolamento CE 343/2002 prevede che il cittadino extracomunitario debba essere ritrasferito nello Stato in cui ha presentato la prima domanda di asilo ma non prevede il termine trimestrale cui fa riferimento il ricorrente.
    La differente disciplina tra le ipotesi della "presa in carico" e della "ripresa in carico", anche sotto il profilo dei termini, appare tuttavia ampiamente giustificata sulla base della diversità delle situazioni di fatto: nel primo caso infatti occorre celermente individuare lo Stato competente per l'esame dell'unica domanda di asilo presentata; nel secondo caso invece, che è quello in cui versa il ricorrente, la richiesta di protezione internazionale è già stata presentata e segue il suo corso, mentre si tratta solo di evitare una doppia pronuncia e di ritrasferire il richiedente nello Stato presso il quale si sta svolgendo o si è svolta la procedura.
    In conclusione, dunque, il ricorso deve essere respinto.
    Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Angelo Scafuri
    L'ESTENSORE
    Maria Laura Maddalena
    IL CONSIGLIERE
    Floriana Rizzetto
     
    Depositata in Segreteria il 28 ottobre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Diritto di "permanenza" nelle liste dei disoccupati e profili di giurisdizione

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    N. 1033/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 904 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 904 del 2011, proposto da S. M., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Papa, Massimo Papa e Fabio Papa, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio Sezione di Latina, ex lege in Latina, alla via A. Doria, n. 4;
    contro
    Provincia di Latina, n.c.;
    per l'annullamento,
    previa sospensione
    della nota prot. n. 66135 del 29 luglio 2011 emessa dalla Provincia di Latina sulla richiesta di riesame del provvedimento di cancellazione dalle liste di cui alla legge n. 68/1999;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
    FATTO E DIRITTO
    Considerato che la ricorrente, inscritta nelle liste ex articolo 18 legge 68/1999 quale figlia di vittima del terrorismo è stata cancellata e che la Provincia di Latina ha respinto l'istanza di riesame confermando la cancellazione perché il padre "... è titolare di pensione privilegiata di quinta categoria", nel mentre l'iscrizione è possibile ove vi sia il riconoscimento della prima categoria delle pensioni di guerra ex articolo 1, comma 3, d.P.R. 333/2000;
    Considerato che la ricorrente agisce per l'annullamento di detto provvedimento di reiezione della domanda di riesame e di conferma quindi della cancellazione;
    Considerato che è stato rappresentato il possibile difetto di giurisdizione e che il patrono della ricorrente ha comunque chiesto che il ricorso fosse assunto in decisione;
    Considerato che sussistono i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, definizione peraltro in tal modo preannunziata;
    Considerato che <> [in Consiglio Stato, sez. VI, 29 marzo 2011, n. 1889; cfr anche Cassazione civile, sez. un., 04 agosto 2010, n. 18048];
    Considerato che pertanto il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione e che le parti vanno, quindi, rimesse innanzi al giudice ordinario;
    Considerato che non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione della provincia;
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
    Nulla per le spese.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Francesco Corsaro
    L'ESTENSORE
    Santino Scudeller
    IL CONSIGLIERE
    Davide Soricelli
     
    Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Passaggio di farmacia da padre in figlio e diritto d'accesso del coerede

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    N. 2640/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1208 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    L. M., rappresentato e difeso dall'avv. Luca  Malfitano, con domicilio eletto presso L. M. in Catania, via ...omissis...;
    contro
    A.S.P. - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Argento, con domicilio eletto presso Enrico Buscemi in Catania, piazza Abramo Lincoln n. 19;
    nei confronti di
    S. M., non costituito in giudizio;
    per l'annullamento
    della nota prot. n. 181/df del 24.02.2011 spedita il 1.3.2011 a mezzo plico raccomandata a.r. n. 13902086757-7 e ricevuta successivo 7.3.2011, con la quale l'A.S.P. di Enna - Dipartimento del Farmaco - Area farmaceutica territoriale - ha comunicato al ricorrente il rifiuto all'accesso ai documenti richiesti con istanza formale presentata il 20.1.2011 ma assunta al protocollo generale A.S.P. di Enna il 24.1.2011 con il n. 0002235, per opposizione del controinteressato, dott. S. M., nonché, per la declaratoria del diritto del ricorrente a detto accesso, con conseguente ordine all'amministrazione intimata di consentire l'estrazione di copia degli atti dei documenti richiesti;
    e, con motivi aggiunti depositati il 7.5.2011,
    avverso la nota della predetta A.S.P. n. prot. U-0007839 del 24.3.2011, comunicata al ricorrente il 28.3.2011;
    e, con motivi aggiunti depositati il 4.6.2001
    per far valere ulteriori profili di illegittimità a seguito della costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' A.S.P. - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
    FATTO E DIRITTO
    1. - L'avvocato Luca  Malfitano ha chiesto alla resistente A.S.P. di Enna, odierna resistente, l'accesso, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 come recepita con legge regionale n. 10/1991, ad alcuni atti cui è interessato in qualità di coerede, insieme ai fratelli germani dott. G. M. e dottori, S. M., della madre dott.ssa G. P.. L'odierno ricorrente chiedeva in particolare, con istanza protocollata in entrata dall'A.S.P. di Enna il 20.1.2011, il rilascio di copia di tre atti: l'atto di trasferimento dell'azienda farmaceutica da parte della madre al dott. S. M., l'atto di trasferimento del magazzino dei medicinali, l'atto di trasferimento dei farmaci da banco o di automedicazione e il decreto di autorizzazione rilasciato dall'A.S.P. di Enna al predetto fratello S.. L'interesse all'accesso veniva dall'odierno ricorrente individuato nella necessità di ricostruire esattamente la massa ereditaria da dividere, al fine di tutelare i propri diritti successori anche, se del caso, in sede giudiziaria.
    L'A.S.P. di Enna riteneva di dover informare della richiesta di accesso il dott. S. M., il quale si sarebbe opposto a tale richiesta.
    Infine, l'Azienda denegava l'accesso con la nota spedita il 1.3.2011, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
    Parte ricorrente lamentava la violazione delle norme della legge sul procedimento n. 241/1990 (artt. 2/1, 25/4, 29/2 bis), dell'art. 6/6 DPR n. 184/2006, dell'art. 97 Cost. e pertanto dei canoni di buon andamento, imparzialità, rapidità ed efficienza dell'azione amministrativa (primo motivo di gravame), nonché violazione dei principi generali in materia di accesso, difetto di motivazione, violazione dell'art. 9 DPR n. 184/2006, dell'art. 22/1, lett. c), legge n. 241/1990 e successive modificazioni, dell'art. 3 DPR n. 184/2006, dell'art. 39 del regolamento dell'A.S.P. di Enna, dell'art. 24/1 legge n. 241/1990, dell'art. 8 DPR n. 352/1992 e del d.lgs. n. 196/2003 (codice privacy), dei principi generali in materia successoria, dell'art. 9/3 d.lgs. n. 196/2003, eccesso di potere per travisamento, carenza di presupposti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta, sviamento (secondo motivo di gravame).
    Con atto di motivi aggiunti depositato il 7.5.2011 l'odierno ricorrente impugnava la nota dell'A.S.P. del 24.3.2011, meglio indicata in epigrafe, con la quale l'Azienda si dichiarava disponibile a permettere l'accesso ove il dott. S. M. prestasse il proprio consenso.
    Con il primo motivo di gravame parte ricorrente deduce censure analoghe a quelle proposte con il primo motivo del ricorso introduttivo, lamentando la violazione delle disposizioni in tema di accesso e di altri principi; con il secondo motivo, deduce eccesso di potere per contraddittorietà con la precedente manifestazione di volontà impugnata col ricorso introduttivo, per irrazionalità manifesta e difetto dei presupposti per l'esercizio del potere di differimento, violazione di norme della legge sul procedimento in tema di accesso, del principio di autonomia della posizione giuridica sostanziale tutelata dalle norme in materia di accesso, del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 1 c.p.a., dell'art. 24 Cost., eccesso di potere per sviamento.
    Con motivi aggiunti depositati il 4.6.2011 parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 3, capoverso, DPR n. 184/2006 e dell'art. 39/2 del regolamento dell'A.S.P. di Enna (primo motivo di gravame), nonché illegittimità della motivazione (secondo motivo di gravame).
    L'A.S.P. di Enna, costituitasi in resistenza, ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di accesso dell'avv. Malfitano, sottolineando la natura privatistica degli atti e l'esistenza di soggetti il cui diritto alla riservatezza deve essere tutelato, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 39 del regolamento aziendale, nonché in forza dell'art. 3 DPR n. 184/2006. In particolare, l'Azienda ha ritenuto di dovere interpellare sull'accesso in questione il dott. S. M., il quale con nota ricevuta dall'amministrazione il 24.2.2011, si è rifiutato di consentire l'accesso opponendo che sul bene in questione il ricorrente non può vantare diritti successori. Inoltre, secondo l'Azienda, competerebbe al giudice civile ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione del documento che ritiene necessario ai fini della prova. Ha richiamato l'art. 24/6 della legge sul procedimento, che sottrae all'accesso i documenti riguardanti, fra l'altro, l'interesse professionale e quello finanziario di terzi.
    Analoghe difese l'amministrazione ha esplicato nei confronti dei motivi aggiunti.
    2. - Osserva il collegio che gli atti richiesti dal ricorrente - tranne il decreto di autorizzazione rilasciato dall'A.S.P. di Enna al fratello S. - hanno natura certamente privatistica. Essi, altrettanto incontestabilmente, sono detenuti dall'A.S.P. di Enna in quanto depositati nel corso di un procedimento che aveva, fra i suoi presupposti, atti con i quali la dott.ssa G. P.,madre dell'odierno ricorrente, ha disposto in vita dei beni facenti parte della farmacia di cui essa era titolare; essi dunque rientrano nella definizione di "documenti" offerta dall'art. 22, comma primo, lettera d), della legge n. 241/1990, che definisce documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale". Come si vede, ciò che rileva, al fine di poter definire documento amministrativo un atto detenuto dall'amministrazione, è la funzione pubblicistica di esso (l'atto, dice testualmente la disposizione, deve concernere attività di pubblico interesse), senza che l'eventuale natura intrinsecamente privatistica dell'atto rilevi in contrario (una formulazione analoga è contenuta nell'art. 22, comma secondo, del regolamento A.S.P., in atti).
    Orbene, non vi è dubbio che il trasferimento di una farmacia dal titolare al figlio (ad uno solo tra i figli, attuale titolare) presenta sia profili pubblicistici, attinenti al servizio farmaceutico, sia profili strettamente privatistici, inerenti - per ciò che attiene al trasferimento dei beni materiali di cui (anche) si compone la farmacia - le relazioni anche successorie fra soggetti privati. Altrettanto indubbio è l'interesse degli altri figli, in quanto eredi, a ricostruire la consistenza del patrimonio del de cuius, includendovi i beni oggetto di atti di liberalità effettuati dal de cuius in vita; tale interesse riveste le caratteristiche di personalità e concretezza, dunque di serietà, che escludono di poter qualificare la richiesta di conoscere gli atti richiesti per mera curiosità, ed è collegato con una situazione giuridicamente rilevante (la quale, in generale - si osserva per completezza - non deve coincidere necessariamente con una posizione di interesse legittimo o diritto soggettivo: cfr.: T.A.R. Lazio -Roma, sez. II, 26.11.2009, n. 11753).
    E' noto che il diritto di accesso va contemperato con altre esigenze, fra le quali quella di soggetti terzi alla riservatezza; tuttavia, non vige in materia il principio assoluto di prevalenza del diritto di accesso sempre e comunque sul diritto alla riservatezza, come neppure, al contrario, prevale sempre la tutela della riservatezza sul diritto di conoscere esattamente il contenuto di atti necessari al privato per tutelare (giudizialmente e non) una posizione giuridica riconosciuta dall'ordinamento, quale la posizione di erede con tutti i diritti che ad essa sono correlati. L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, già con sentenza n. 5/1997, aveva delineato i rapporti fra diritto di accesso e diritto alla riservatezza stabilendo che il primo, qualora sia motivato dalla cura o difesa di propri interessi giuridici, prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo, sicché l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla l. n. 241/1990 mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.
    Tali principi in tema di conflitto fra diritto di accesso e diritto alla riservatezza sono stati poi recepiti dal legislatore, sicché tale conflitto va risolto alla stregua dell'art. 24 della legge sul procedimento, nella formulazione successiva al Codice dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), alla Legge n. 15/2005 (recante la novella alla legge n. 241/1990) e al DPR n. 184/2006.
    La lettera d) del comma sesto del menzionato art. 24 dispone che con norme regolamentari possono prevedersi casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi, segnatamente "quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono". Il successivo comma settimo recita: "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
    Dalla lettura del testé riportato comma settimo dell'art. 24 si ricavano i seguenti principi:
    - per la tutela degli interessi giuridici, anche non giudiziari (si parla infatti di curare, non solo di difendere i propri interessi giuridici), l'accesso deve essere sempre garantito, senza limitazioni che non siano strettamente necessarie;
    - limitazioni (nella misura della stretta indispensabilità) sono ammesse per i documenti che contengano dati sensibili e giudiziari, nonché, nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003, in caso di dati attinenti lo stato di salute e la vita sessuale.
    Nel caso in esame, gli interessi giuridici in vista dei quali parte ricorrente chiede l'accesso sono senz'altro meritevoli di tutela, mentre non si rinviene, in capo al fratello dott. S. M., una situazione giuridica preminente, ovvero tale da rendere necessaria la compressione del diritto di accesso. Il potenziale conflitto ereditario non vede prevalere un coerede sull'altro, ché, anzi, le disposizioni in materia di successione impongono la ricostruzione della massa ereditaria affinché nessuno dei coeredi venga pregiudicato da atti inter vivos del de cuius, ai sensi degli artt. 737 e seguenti c.c.
    Né le disposizioni regolamentari dell'A.S.P. ostano all'accoglimento dell'istanza dell'avvocato Malfitano; l'art. 47 del regolamento, infatti, rubricato "Esclusione del diritto di accesso", prevede la sottrazione all'accesso - fra l'altro - degli "atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa". Orbene, l'amministrazione sanitaria interviene in tutte le vicende che attengono alla titolarità e all'esercizio delle farmacie, sicché essa, nel caso di specie, detiene gli atti richiesti dall'avvocato Malfitano in quanto depositati in un procedimento attinente al trasferimento della farmacia dalla dottoressa P. al figlio S. M.; pertanto, essi non possono ritenersi atti "non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa".
    Va inoltre chiarito che l'amministrazione non può assumere a presupposto del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso all'accesso da parte dei soggetti controinteressati, atteso che "la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati (in tal senso, v.: T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 20.7.2007, n. 1277; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 26.11.2009, n. 11753, cit.).
    Osserva infine il collegio, con riferimento alla tesi di parte resistente secondo la quale dovrebbe essere il giudice civile ad ordinare l'esibizione degli atti di trasferimento per i quali si chiede l'accesso, che per l'interessato conoscere tali documenti prima di instaurare una lite giudiziaria a tutela dell'interesse in vista del quale chiede l'accesso è più vantaggioso, perché consente la predisposizione di più efficaci e tempestive difese, a fronte della mera aspettativa di un provvedimento acquisitivo del giudice che rimane un evento possibile ma incerto (sulla possibilità di azionare il diritto di accesso anche in pendenza di un giudizio ordinario, all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso possono anche essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice, cfr.: T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 2.12.2010, n. 35020; Consiglio di Stato, sezione IV, 28.9.2010, n. 7183; T.A.R. Campania - Napoli, sez. VI, 10. 3.2011, n. 1421; TAR Campania - Napoli, sezione V, 7. 6.2010, n. 12659); per altro, l'avvocato Malfitano potrebbe, una volta conosciuti i documenti ai quali vuole accedere, tutelare i propri interessi senza giungere a una lite o, al limite, non ritenersi pregiudicato dagli atti di cui trattasi.
    In conclusione, in accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti in epigrafe, va dichiarato il diritto dell'avvocato Malfitano di accedere agli atti richiesti con istanza ricevuta dall'A.S.P. di Enna il 24.1.2011, con conseguente obbligo per l'amministrazione di conformarsi alla presente decisione consentendo al ricorrente l'estrazione di copia degli atti di cui trattasi.
    Rimangono assorbite le doglianze relative alla comunicazione della domanda di accesso effettuata dall'A.S.P. alla persona portatrice di un controinteresse - individuata nel fratello del ricorrente - ai sensi dell'art. 3 DPR n. 184/2006, rilevandosi tuttavia per completezza che tale atto non è impugnabile in quanto interlocutorio e non lesivo, in quanto non esclude la possibilità di accoglimento dell'istanza (cfr.: T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 26.11.2009, n. 11753; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 26.9.2008, n. 1247).
    Tenuto conto della natura delle questioni sottoposte al vaglio giurisdizionale, le spese possono essere compensate, salvo, ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, il rimborso del contributo unificato corrisposto dal ricorrente, come detta norma prevede ogni volta che questi risulti vittorioso, anche nel caso in cui sia stata disposta la compensazione delle spese del giudizio e indipendentemente da espressa statuizione del giudice in proposito.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi successivamente aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi precisati in motivazione.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
    IL PRESIDENTE
    Cosimo Di Paola
    L'ESTENSORE
    Rosalia Messina
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Dauno Trebastoni
    Depositata in Segreteria il 7 novembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
    Ultimo aggiornamento Lunedì 21 Novembre 2011 16:27
     

    Regolamento per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale

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      MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
    DECRETO 12 novembre 2011, n. 226

     
     
     
                    IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
     
     
                                      E 
     
     
                  IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI 
                         E LA COESIONE TERRITORIALE 
     
     
      Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
      Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante  norme
    comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli
    14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il regime di transizione; 
      Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
    energetico,  la  quale  stabilisce  disposizioni   per   il   settore
    energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli
    essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali,
    ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c)  secondo  cui  le
    attivita' di distribuzione di  gas  sono  attribuite  in  concessione
    secondo le disposizioni di legge; 
      Visto il decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159  convertito,  con
    modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante  interventi
    urgenti in  materia  economico  -  finanziaria,  per  lo  sviluppo  e
    l'equita' sociale, ed in particolare l'articolo 46 -  bis,  comma  1,
    che nell'ambito  delle  disposizioni  in  materia  di  concorrenza  e
    qualita' dei servizi essenziali nel settore della  distribuzione  del
    gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico
    e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su
    parere  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,   sono
    individuati i criteri di  gara  e  di  valutazione  dell'offerta  per
    l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del   gas   previsto
    dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
    164, tenendo conto in materia adeguata, oltre  che  delle  condizioni
    economiche offerte, e  in  particolare  di  quelle  a  vantaggio  dei
    consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del  servizio,
    dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti; 
      Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112  convertito,  con
    modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133,  recante  disposizioni
    urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
    competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
    perequazione tributaria; 
      Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
    sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
    di energia; 
      Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96  concernente  disposizioni  per
    l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
    alle Comunita' europee - Legge  comunitaria  2009  e  in  particolare
    l'articolo 17, comma 4, che prevede che,  nella  predisposizione  del
    decreto legislativo di  attuazione  della  direttiva  2009/73/CE  del
    Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme  comuni  per  il
    mercato interno del gas naturale, il Governo e' tenuto a  seguire  il
    criterio direttivo di prevedere che, nella situazione  a  regime,  al
    termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas
    naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del  decreto  legislativo
    23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi  di  valorizzazione  delle  reti
    siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione  delle
    rispettive tariffe; 
      Visto il decreto legislativo 1 giugno 2011,  n.  93,  recante,  fra
    l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato
    interno del gas naturale,  ed  in  particolare  l'art.  24  che,  tra
    l'altro, modifica l'art. 14 del decreto legislativo 23  maggio  2000,
    n. 164 per rendere la determinazione del valore di rimborso a  regime
    congruente con la valorizzazione delle reti in base alla  regolazione
    tariffaria, prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
    riconosca in tariffa l'ammortamento della differenza fra il valore di
    rimborso  nel  primo   periodo,   come   determinato   dal   presente
    regolamento, e il valore delle immobilizzazioni nette, al  netto  dei
    contributi, determinato dalla regolazione tariffaria; 
      Visto il decreto  19  gennaio  2011  del  Ministro  dello  sviluppo
    economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e
    la Coesione Territoriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  31
    marzo 2011 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali  nel
    settore della distribuzione del gas naturale; 
      Considerato  che,  il  presente  provvedimento,   contribuendo   ad
    accelerare il processo dell'ampliamento  dell'area  di  gestione  del
    servizio di distribuzione del  gas  naturale  rispetto  alle  attuali
    concessioni, e' volto a  rimuovere  le  barriere  che  ostacolano  lo
    sviluppo della concorrenza nel settore della vendita e a favorire  lo
    sviluppo efficiente del servizio di distribuzione del  gas  naturale,
    promuovendo contemporaneamente l'incremento dei livelli di  sicurezza
    e degli investimenti  e  la  riduzione  dei  costi  del  servizio,  a
    beneficio dei clienti finali; 
      Considerato che, ai fini di un efficace e  efficiente  processo  di
    affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, si
    ritiene indispensabile che gli Enti locali appartenenti ad un  ambito
    individuino un'amministrazione o un'organizzazione gia' istituita cui
    delegare   l'espletamento   della   procedura   di   gara    e    che
    un'amministrazione,  quale  il  Comune  Capoluogo  o  la   Provincia,
    favorisca il  processo  di  aggregazione  dei  numerosi  Enti  locali
    appartenenti all'ambito; 
      Ritenuto che, come  richiesto  in  sede  di  Conferenza  Unificata,
    l'amministrazione con funzione di stazione appaltante possa essere il
    Comune capoluogo di provincia, qualora presente  nell'ambito;  mentre
    negli altri casi possa essere un Comune capofila  o  la  Provincia  o
    altro soggetto, come una societa' patrimoniale delle reti  costituita
    ai sensi dell'articolo 113, comma  13,  del  decreto  legislativo  18
    agosto 2000, n. 267, dove presente, e che la sua scelta debba  essere
    effettuata dai Comuni dell'ambito; 
      Ritenuto che la funzione di indirizzo e di  programmazione  di  cui
    all'articolo 14, comma 1, del decreto  legislativo  23  maggio  2000,
    n.164 possa essere svolta dai  singoli  Enti  locali,  fornendo  alla
    stazione appaltante le informazioni sullo stato dell'impianto e sulle
    esigenze  di  sviluppo  della  distribuzione  del  gas  naturale  nel
    territorio di riferimento; 
      Ritenuto che,  per  una  piu'  efficace  e  ordinata  gestione  del
    servizio, e' indispensabile un unico canale di comunicazione  tra  il
    gestore dell'impianto e gli Enti locali e  che  quindi,  la  stazione
    appaltante, o altro  soggetto  individuato  dai  Comuni  appartenenti
    all'ambito, debba gestire il rapporto con l'impresa di  distribuzione
    durante  l'esercizio  dell'impianto  per  delega  degli  Enti  locali
    concedenti, coadiuvata da un comitato di monitoraggio, costituito dai
    rappresentanti degli altri Enti locali medesimi, coordinando cosi' la
    vigilanza e il controllo dei vari  Enti  locali  sul  rispetto  degli
    impegni assunti dal gestore nel contratto di  esercizio,  nonche'  le
    esigenze di nuovi investimenti che possano insorgere nel tempo; 
      Ritenuto  che  sia  necessario  prevedere  una  preferenza  per  lo
    scaglionamento delle gare, in considerazione della loro complessita'; 
      Ritenuto che l'ordine di priorita' per le date  di  scadenza  debba
    seguire un criterio oggettivo quale la media  ponderale  di  scadenza
    "ope  legis"  delle  concessioni  in  vigore  per  gli  impianti   di
    distribuzione appartenenti a ciascun ambito, pesata  sul  numero  dei
    clienti; insieme ad un criterio di  scaglionamento  territoriale  che
    eviti che la maggior parte degli ambiti di una stessa Regione vada in
    gara nello stesso anno; 
      Considerato che il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  si
    applica   automaticamente   alle   concessioni   del   servizio    di
    distribuzione del gas naturale solo per gli articoli 216 e 30  e  per
    la parte IV sul  contenzioso,  per  cui  le  altre  disposizioni  del
    medesimo   decreto   troveranno   applicazione   alla   materia   qui
    disciplinata  solo  laddove  espressamente  richiamate  dal  presente
    regolamento; 
      Considerato che l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo  23
    maggio 2000, n. 164 prevede che per gli affidamenti e le  concessioni
    in essere, per i quali non e' previsto un termine di  scadenza  o  e'
    previsto  un  termine  che  supera   il   periodo   transitorio,   e'
    riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore,  calcolato  nel
    rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per
    quanto non desumibile dalla volonta' delle parti, con  i  criteri  di
    cui alle lettere a) e  b)  dell'articolo  24  del  regio  decreto  15
    ottobre 1925, n. 2578, ma che, tuttavia, tale previsione necessita di
    una metodologia applicativa dettagliata, nei casi in cui non sia gia'
    prevista nelle convenzioni o nei contratti, per  evitare  contenziosi
    sulla sua applicazione; 
      Ritenuto che sia  indispensabile  ai  fini  della  definizione  dei
    criteri di gara  e  di  valutazione  dell'offerta,  l'identificazione
    degli elementi necessari per la determinazione del valore di rimborso
    al gestore uscente sia nel primo periodo transitorio  che  in  quelli
    successivi, a regime, in conformita' rispettivamente con gli articoli
    15 comma 5 e 14 comma 8 del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.
    164, in quanto tali  valori  costituiscono  importanti  parametri  da
    introdurre nel bando di gara sia ai fini della  concorrenza,  sia  ai
    fini della tutela dei diritti del gestore uscente; 
      Considerato che l'articolo 30, comma  21,  della  legge  23  luglio
    2009, n. 99 prevede una validita' dei bolli metrici sui misuratori di
    gas con portata massima di 10 metri cubi/h pari a  15  anni,  che  le
    tubazioni in ghisa con giunti in piombo e  canapa  sono  obsolete  in
    quanto  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas,   nella
    regolazione  della  qualita',   prevede   l'   obbligo   della   loro
    sostituzione  o  risanamento,  che  le  tubazioni  in  acciaio  senza
    protezione catodica si degradano in maniera accelerata, tanto che  la
    medesima regolazione ha previsto un calendario con l'obbligo di messa
    in protezione catodica efficace di tali tubazioni; 
      Considerato che le tariffe determinate dall'Autorita' per l'Energia
    Elettrica e il Gas a partire dal 1° ottobre 2004  hanno  riconosciuto
    quote annuali di ammortamento in linea con  le  vite  utili  ai  fini
    regolatori; 
      Considerato che l'articolo 30 del  decreto  legislativo  12  aprile
    2006,  n.  163,  applicabile  alle  concessioni  nel  gas  ai   sensi
    dell'articolo 216 del medesimo decreto legislativo, prevede che nella
    concessione  di   servizi   la   controprestazione   a   favore   del
    concessionario   consiste   unicamente   nel   diritto   di   gestire
    funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio,  e  che  un
    premio debba essere  corrisposto  dall'ente  concedente,  qualora  il
    concessionario  debba  applicare  tariffe  piu'   basse   di   quelle
    determinate per mantenere  l'equilibrio  economico-finanziario  della
    gestione; 
      Ritenuto, quindi, che gli oneri dovuti dal distributore  agli  Enti
    locali concedenti e ai soggetti da loro delegati  debbano  coprire  i
    costi  effettivamente  sostenuti  e  la  remunerazione  del  capitale
    investito, qualora la rete  sia  di  proprieta'  del  Comune  stesso,
    mentre il concessionario  debba  essere  valutato  soprattutto  sulle
    condizioni economiche a favore dei clienti  finali,  sui  livelli  di
    sicurezza e qualita' con cui gestisce gli impianti e sulla bonta' del
    piano di sviluppo degli impianti, contenente sia gli investimenti per
    espansione  e  potenziamento  sia  quelli  per  il  mantenimento   in
    efficienza degli impianti; 
      Acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
    ai sensi dell'articolo 46 - bis, comma 1,  della  legge  29  novembre
    2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni,
    del  decreto  legge  1°  ottobre  2007,   n.   159,   acquisito   con
    deliberazione 5 agosto 2010 - PAS 17/10; 
      Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto
    legislativo 28 agosto 1997, nella seduta del 16 dicembre 2010; 
      Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
    consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011; 
      Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
    effettuata con nota del 7 novembre 2011, protocollo n. 21704; 
      Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
    400; 
     
                                   Emanano 
     
     
                          il seguente regolamento: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                                 Definizioni 
     
      1. Ai fini del presente decreto si  applicano  le  definizioni  che
    seguono: 
        a)  "Ambito"   e'   l'ambito   territoriale   minimo   ai   sensi
    dell'articolo 46-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre  2007,  n.
    159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.
    222 e dell'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
        b) "Allegato 1"  e'  l'allegato  1  "Data  limite  entro  cui  la
    Provincia, in assenza del Comune capoluogo di  provincia,  convoca  i
    Comuni d'ambito per l'individuazione della stazione appaltante  e  da
    cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui
    all'articolo  3  del  regolamento",  facente  parte  integrante   del
    presente regolamento. 
        c) "Allegato 2" e' l'allegato 2 "Bando  di  gara  tipo",  facente
    parte integrante del presente regolamento. 
        d) "Allegato 3" e' l'allegato  3  "Disciplinare  di  gara  tipo",
    facente parte integrante del presente regolamento. 
        e)  "Allegato  4"  e'  l'allegato  4   "Dati   significativi   di
    aggiudicazione della gara  per  il  monitoraggio  degli  effetti  del
    decreto", facente parte integrante del presente regolamento. 
        f) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
        g) "Impianto con scadenza ope legis della concessione  successiva
    alla gara" e' un impianto di distribuzione avente  una  scadenza  ope
    legis della concessione almeno un anno dopo la  data  di  affidamento
    del servizio del primo impianto dell'ambito al gestore aggiudicatario
    della gara d'ambito. 
        h) "Primo periodo" e' la situazione  transitoria,  caratterizzata
    dalla scadenza anticipata ope  legis  della  concessione,  a  cui  si
    applica l'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
    fino al subentro del gestore aggiudicatario della prima gara d'ambito
    effettuata  ai  sensi   dell'articolo   14   del   medesimo   decreto
    legislativo. 
        i) "Regime"  e'  la  situazione,  caratterizzata  dalla  scadenza
    dell'affidamento come prevista negli atti  concessori,  comunque  non
    superiore a 12 anni dall'affidamento, al termine della  durata  delle
    concessioni affidate per la prima volta ai sensi  dell'  articolo  14
    del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
        j) "Scadenza naturale" e' la scadenza  dell'affidamento  prevista
    nell'atto di concessione originario o nei successivi atti aggiuntivi,
    purche' stipulati antecedentemente l'entrata in  vigore  del  decreto
    legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
        k)  "Scadenza  ope  legis"  e'  la  scadenza  della  concessione,
    anticipata rispetto alla scadenza naturale, prevista dall'articolo 15
    del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,  come  modificato
    dall'articolo 69 della legge 23 agosto 2004, n.239 e dall'articolo 23
    della legge 23 febbraio 2006, n. 51,  di  conversione  in  legge  del
    decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273. 
        l) "Stato di consistenza" e' l'insieme di documenti  comprendente
    la  cartografia,  come  definita  nell'allegato  alla   deliberazione
    ARG/gas 120/08 dell'Autorita', e la descrizione delle  reti  e  degli
    impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale,  con
    evidenza dell'anno di  realizzazione  e  delle  loro  caratteristiche
    costruttive, funzionali  e  conservative;  in  particolare  per  ogni
    tratto di rete dovra' essere registrato almeno  l'anno  di  posa,  il
    materiale e il diametro. 
        m) "Stazione appaltante" e' il soggetto che, su delega degli Enti
    locali concedenti appartenenti all'ambito, ha la  responsabilita'  di
    bandire, gestire e aggiudicare la gara di affidamento del servizio di
    distribuzione in tutti i Comuni dell'ambito. 
        n) "Valore annuo del servizio" e' la somma dei vincoli ai  ricavi
    approvati  dall'Autorita'  attribuibili  a  tutti  gli  impianti   di
    distribuzione dei singoli  Comuni  dell'ambito,  inclusi  quelli  con
    scadenza  ope  legis  della  concessione  successiva  alla  data   di
    affidamento del servizio del primo impianto. 
        o) Per quanto non diversamente disposto dal presente  regolamento
    si applicano le definizioni in materia di attivita' di  distribuzione
    di  cui  alle  pertinenti  delibere  dell'Autorita'   per   l'energia
    elettrica e il gas. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                        Soggetto che gestisce la gara 
     
      1.  Gli  Enti  locali  concedenti  appartenenti  a  ciascun  ambito
    demandano al Comune capoluogo  di  provincia  il  ruolo  di  stazione
    appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del  servizio
    di distribuzione del gas  naturale  in  forma  associata  secondo  la
    normativa vigente in  materia  di  Enti  locali,  ferma  restando  la
    possibilita' di demandare in alternativa tale ruolo a una societa' di
    patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo  113,  comma
    13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel
    caso  in  cui  il  Comune  capoluogo  di  provincia  non   appartenga
    all'ambito,  i  sopra  citati  Enti  locali  individuano  un   Comune
    capofila, o la Provincia, o un altro soggetto gia'  istituito,  quale
    una societa' di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di
    stazione appaltante. 
      2.  Il  Comune  capoluogo  di   provincia,   qualora   appartenente
    all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la  data
    di cui all'allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli  Enti
    locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di  cui
    al comma 1. 
      3. Nel primo periodo di applicazione, decorsi 6 mesi dalla data  di
    cui all'allegato 1 senza che si sia proceduto all'individuazione  del
    soggetto di cui al secondo periodo del comma  1,  il  Comune  con  il
    maggior numero di abitanti o la Provincia competente  trasmette  alla
    Regione una relazione sulla situazione e sulle attivita' svolte,  per
    l'eventuale intervento di cui all'articolo 3. Negli  altri  casi,  il
    ruolo di stazione  appaltante  e'  svolto  dal  Comune  capoluogo  di
    provincia. 
      4. La stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e  il
    disciplinare di gara, svolge e aggiudica la  gara  per  delega  degli
    Enti locali concedenti. 
      5. Salvo l'individuazione, da parte degli Enti  locali  concedenti,
    di un diverso soggetto, sempre con le modalita' di cui al comma 1, la
    stazione appaltante cura anche  ogni  rapporto  con  il  gestore,  in
    particolare svolge  la  funzione  di  controparte  del  contratto  di
    servizio, per delega espressa degli Enti  locali  concedenti,  ed  e'
    coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da  un  comitato
    di monitoraggio  costituito  dai  rappresentanti  degli  Enti  locali
    concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri. 
      6. Entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante,  gli
    Enti locali concedenti forniscono alla stazione  appaltante  medesima
    la documentazione necessaria alla preparazione  del  bando  di  gara.
    L'Ente locale concedente puo' delegare la stazione appaltante per  il
    reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente. 
      7. In caso di  gravi  e  reiterate  inadempienze  al  contratto  di
    servizio, il soggetto di cui al comma 5,  previa  determinazione  che
    puo'  essere  assunta  dalla  maggioranza  dei  Comuni   appartenenti
    all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite
    in  ciascun  Comune,  dispone  la  risoluzione   del   contratto   di
    affidamento al gestore  dell'ambito.  Inadempienze  al  contratto  di
    servizio  nel  rispetto  del  piano  di  sviluppo  degli  impianti  o
    inadempienze gestionali nel singolo Comune sono oggetto di penalita',
    come previsto nell'articolo 15, comma 7. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                          Intervento della Regione 
     
      1. Nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal
    termine fissato nell'allegato  1,  gli  Enti  locali  concedenti  non
    abbiano identificato la stazione appaltante, di cui  all'articolo  2,
    comma 1, secondo periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito
    del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o,  negli  altri
    casi, 18 mesi  dal  termine  fissato  nell'allegato  1,  la  stazione
    appaltante non abbia pubblicato il bando  di  gara,  la  Regione  con
    competenza  sull'ambito,  previa  diffida  ai  soggetti  inadempienti
    contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura  di
    gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto  legislativo  23
    maggio 2000, n. 164. 
      2. A regime valgono i termini e le modalita' indicate nell'articolo
    14 , comma 7, del decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.  164,  per
    l'intero ambito. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                      Obblighi informativi dei gestori 
     
      1. I gestori hanno l'obbligo di fornire all'Ente locale concedente: 
        a. lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas
    naturale con indicazione  dei  tratti  di  condotte  in  acciaio  non
    protetti catodicamente e della proprieta' dei singoli tratti di rete,
    ivi compresi i componenti situati nel territorio  comunale  in  esame
    che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi
    Comuni; 
        b.  il  protocollo   di   comunicazione   delle   apparecchiature
    installate per lo svolgimento dell'attivita' di misura; 
        c. le  informazioni  sulle  obbligazioni  finanziarie  in  essere
    relative agli  investimenti  realizzati  nel  precedente  periodo  di
    affidamento  e  sui  contratti  pubblici  e  privati  relativi   allo
    svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla  proprieta'
    degli impianti, quali servitu' e concessioni di attraversamento; 
        d. la relazione sullo stato dell'impianto di  distribuzione,  con
    indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di
    ricerca fughe degli ultimi tre anni,  evidenziati  per  tipologia  di
    impianto e per modalita' di individuazione della fuga; 
        e. il numero di  punti  di  riconsegna  e  i  volumi  distribuiti
    riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie
    degli allacciamenti; 
        f. il costo riconosciuto di localita' e la tariffa di riferimento
    definiti  dall'Autorita',  mettendo   a   disposizione   su   formato
    elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per
    il calcolo delle tariffe (schede localita'), in  particolare  i  dati
    dei costi di capitale e  ammortamenti  segmentati  per  tipologia  di
    cespite e localita' e  ripartiti  per  soggetto  proprietario  e  con
    indicazione se i dati sono  approvati  dall'Autorita'  o  meno,  e  i
    contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi
    ai cespiti di localita'; 
        g. le informazioni sul personale  addetto  alla  gestione  locale
    dell'impianto, in forma anonima,  con  riferimento,  in  particolare,
    all'anzianita'  di  servizio,  al  livello  di  inquadramento,   alla
    qualifica, allo retribuzione annua lorda, all'eventuale TFR maturato,
    oltre alla data in cui l'addetto e'  stato  assegnato  alla  gestione
    locale dell'impianto di distribuzione;  analoghe  informazioni  sulla
    quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di
    assunzione da  parte  del  gestore  subentrante,  sono  fornite  alla
    stazione appaltante, specificando anche la sede di lavoro, il  numero
    dei punti di riconsegna gestiti dall'impresa nell'ambito  oggetto  di
    gara, il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla  medesima
    impresa a livello nazionale e il numero totale di  propri  dipendenti
    che svolgono funzioni centrali. 
      2.  I  gestori  degli  impianti  con  scadenza  ope   legis   della
    concessione successiva alla gara, oltre alle informazioni di  cui  al
    comma 1, sono tenuti a presentare il piano di sviluppo degli impianti
    gestiti, relativamente  all'attuazione  degli  obblighi  previsti  in
    concessione, per l'intero  periodo  residuo  di  concessione.  Per  i
    medesimi  impianti,  il  gestore  e'  tenuto  a  fornire  annualmente
    all'Ente locale concedente  lo  stato  di  attuazione  del  piano  di
    sviluppo degli impianti con giustificazione degli scostamenti  e  con
    l'aggiornamento  del  medesimo  piano  per  il  periodo  residuo   di
    concessione. 
      3. I dati di cui al comma 1 sono forniti entro  un  termine  di  60
    giorni  dalla  richiesta   dell'Ente   locale   concedente,   termine
    prorogabile di altri 30 giorni dall'Ente locale medesimo in  casi  di
    particolare complessita'. 
      4. L'Ente locale concedente, entro 60 giorni dal ricevimento  dello
    stato di  consistenza,  anche  previo  accesso  all'impianto,  o  dal
    ricevimento di altre  informazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  puo'
    comunicare al concessionario le eventuali osservazioni e proposte  di
    rettifica a cui il gestore e' tenuto a rispondere entro 30 giorni. 
      5. In caso di mancata fornitura dello stato di consistenza entro  i
    termini di cui al comma 3 si applica l'art.10 del DPR 4 ottobre 1986,
    n. 902. 
      6. Ferma restando la disciplina in tema di risarcimento  del  danno
    ingiusto, il rifiuto del gestore uscente a fornire i  dati  necessari
    per l'effettuazione della gara, di cui al comma 1, o il loro  ritardo
    nel fornirli, trascorso il termine perentorio  indicato  tramite  una
    procedura di messa in mora, puo' costituire motivo per  la  richiesta
    di risarcimento danni  conseguenti  al  ritardo  nella  effettuazione
    della gara d'ambito. 
      7. I dati sullo stato  di  consistenza  sono  forniti  in  supporto
    informatico secondo un formato  stabilito  dall'Autorita'  entro  180
    giorni dall'entrata in vigore del presente  regolamento.  L'Autorita'
    nel proprio provvedimento stabilisce  la  data  entro  cui  entra  in
    vigore l'obbligo di utilizzare il formato individuato. Fino alla data
    di  utilizzo  obbligatorio  del  formato  unico  il  gestore  uscente
    fornisce lo stato di consistenza in formato cartaceo,  unitamente  ad
    un foglio elettronico contenente i dati piu' significativi della rete
    e degli impianti necessari alla determinazione del valore di rimborso
    e alla compilazione delle informazioni dell'Allegato B  al  bando  di
    gara tipo di cui all'Allegato 2 del presente decreto, secondo  schede
    tecniche redatte dall'Autorita',  entro  90  giorni  dall'entrata  in
    vigore del presente decreto. 
      8. Il gestore uscente  ha  l'obbligo  di  permettere  l'accesso  al
    proprio impianto ai rappresentanti dell'Ente locale concedente, o  di
    un suo delegato, e ai concorrenti partecipanti alla  gara  di  ambito
    per la verifica dello stato di conservazione dell'impianto medesimo. 
      9. Il gestore  uscente  ha  l'obbligo  di  rendere  disponibile  al
    gestore subentrante la banca dati dei punti di riconsegna,  le  fonti
    contabili obbligatorie e i  dati  relativi  alla  gestione  in  corso
    d'anno necessari per gli adempimenti  previsti  dalla  regolazione  a
    carico del gestore subentrante, quali la rendicontazione annuale  dei
    dati delle qualita' e della sicurezza. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                Rimborso al gestore uscente nel primo periodo 
     
      1.  Il  valore  di  rimborso  ai  titolari  degli   affidamenti   e
    concessioni cessanti, per i quali e' previsto un termine di  scadenza
    naturale non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista
    nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato  in  base  a
    quanto stabilito dalle convenzioni  o  dai  contratti  alla  scadenza
    naturale dell'affidamento. 
      2.  Il  valore  di  rimborso  ai  titolari  degli   affidamenti   e
    concessioni cessanti, per i quali  non  e'  previsto  un  termine  di
    scadenza o e' previsto un termine di scadenza naturale che supera  la
    data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del  nuovo
    affidamento,  viene  calcolato  in  base  a  quanto  stabilito  nelle
    convenzioni  o  nei  contratti,  conformemente  a   quanto   previsto
    nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo  23  maggio  2000,
    n.164 e sue modificazioni, in particolare per i  casi  di  cessazione
    anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale. 
      3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso
    ai titolari di cui al  comma  2  non  sia  desumibile  dai  documenti
    contrattuali, incluso il caso in cui sia genericamente  indicato  che
    il valore di rimborso debba essere a prezzi di mercato, si  applicano
    i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24, comma 4,  del
    regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, con le  modalita'  specificate
    nei commi da 5 a 13,  limitatamente  alla  porzione  di  impianto  di
    proprieta' del gestore, che, alla scadenza naturale dell'affidamento,
    non sia prevista essere trasferita in devoluzione  gratuita  all'Ente
    locale concedente. 
      4. Nel caso in cui le  convenzioni  o  i  contratti  contengano  la
    metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o piu' dettagli
    applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5
    a 13 per  la  determinazione  degli  elementi  applicativi  mancanti,
    mentre per gli altri parametri si considerano i dati e  le  modalita'
    desumibili dai documenti contrattuali. Cio' vale anche  nel  caso  di
    cui al comma 1,  qualora  la  modalita'  di  rimborso  alla  scadenza
    naturale dell'affidamento prevista nella convenzione o nel  contratto
    faccia riferimento all'articolo 24, comma  4  del  regio  decreto  15
    ottobre 1925 n. 2578. 
      5. Il valore industriale della parte di impianto di proprieta'  del
    gestore uscente di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 4, del
    regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e' pari al costo che  dovrebbe
    essere sostenuto per la sua  ricostruzione  a  nuovo,  decurtato  del
    valore del degrado fisico di cui al comma  10,  includendo  anche  le
    immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili. 
      6. Il costo per la ricostruzione a nuovo  di  cui  al  comma  5  e'
    calcolato  partendo  dallo  stato   di   consistenza   dell'impianto,
    applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora
    esplicitamente   previsto,   unitamente   ad   un    meccanismo    di
    indicizzazione,  per  la  valorizzazione  dell'impianto  in  caso  di
    cessazione  anticipata  del  contratto,  ed  aggiungendo  gli   oneri
    generali di cui al comma 9, qualora  non  siano  gia'  contenuti  nel
    prezzario utilizzato.  Per  gli  impianti  oggetto  di  finanziamenti
    pubblici realizzati dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a
    nuovo e' calcolato sulla base  dei  costi  effettivamente  sostenuti,
    aggiornati con il deflatore degli investimenti  fissi  lordi,  se  le
    condizioni di posa e di accessibilita' non si sono modificate. 
      7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario  di
    cui al comma 6, si utilizzano i  prezzari  per  lavori  edili  e  per
    installazione di impianti  tecnologici  della  Camera  di  commercio,
    industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito,  o,
    in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il  valore
    di acquisto dei componenti specifici della  distribuzione  gas,  come
    impianti principali e secondari di regolazione e  misura,  gruppi  di
    misura gas, impianti di protezione catodica, qualora  non  desumibili
    dai   prezzari   indicati,   si   utilizza   il   prezzario   emanato
    dall'Autorita' per  la  valutazione  degli  investimenti  e,  in  sua
    mancanza, i valori di  mercato  come  risultano  dalle  offerte  piu'
    recenti. 
      8. Nell'applicazione del prezzario di  cui  ai  commi  6  e  7,  in
    particolare per la rete, si considerano: 
        a. eventuali pezzi speciali o opere particolari,  quali  sovra  e
    sottopassi   in   corrispondenza   delle   interferenze   con   altri
    sottoservizi; 
        b. le modalita' di posa che tengano conto della  tipologia  delle
    condizioni  morfologiche  del  suolo   e   sottosuolo,   della   loro
    accessibilita' e di eventuali particolari prescrizioni realizzative; 
        c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate  dalla
    posa, sempre considerando l'accessibilita' dei luoghi di posa. 
      9. Per tener conto degli oneri amministrativi  per  autorizzazioni,
    per la progettazione, per la direzione lavori  e  per  i  collaudi  e
    delle spese generali, si incrementa il valore, ottenuto come previsto
    nei commi 6 e 7, di un fattore pari  a  13%,  valore  minimo  di  cui
    all'articolo 34, comma  2.c,  del  DPR  21  dicembre  1999,  n.  554,
    Regolamento di attuazione della legge quadro  in  materia  di  lavori
    pubblici, purche' i costi effettivamente  sostenuti  o  il  prezzario
    utilizzato non tengano gia' conto di tali oneri. 
      10. Il valore del degrado fisico e' determinato considerando durate
    utili degli impianti come specificate nei documenti  contrattuali  o,
    in assenza di indicazioni, considerando fino  al  30  settembre  2004
    durate utili come riportate nella tabella 1 di  cui  all'allegato  A,
    facente parte integrante del presente regolamento, e dal  1°  ottobre
    2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della
    regolazione tariffaria allegato  alla  deliberazione  ARG/Gas  159/08
    dell'Autorita',  e  tenendo  conto  dell'anno  di  installazione  dei
    componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta
    dallo stato di consistenza.  Qualora  lo  stato  di  consistenza  non
    riporti la data di realizzazione dei componenti o  delle  condotte  e
    questa  non  sia  desumibile  da  documenti  amministrativi  o  altri
    riferimenti, la data  da  assumere  per  le  valutazioni  del  valore
    residuo deve essere coerente con i dati presentati  all'Autorita'  ai
    fini della determinazione delle tariffe,  o,  in  loro  mancanza,  e'
    calcolata sulla base del rapporto tra fondo di ammortamento e  valore
    del cespite riportato  in  bilancio,  opportunamente  rettificato  da
    eventuali operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata  utile
    del cespite. 
      11. Il valore di rimborso al gestore uscente e' ottenuto  deducendo
    dal valore industriale di cui al comma 5 le anticipazioni  e  sussidi
    concessi dai Comuni e da altri finanziatori  pubblici  e  aggiungendo
    eventuali premi pagati agli Enti locali concedenti, valutati  con  le
    modalita' di cui ai commi 12 e 13. 
      12. I valori da detrarre per le anticipazioni  e  sussidi  concessi
    dai Comuni e  da  altri  finanziatori  pubblici  sono,  al  netto  di
    eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni
    e sussidi  e  quindi  escludendo  l'IRES,  rivalutati  applicando  il
    deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione
    tariffaria. I valori si calcolano applicando le formule dell'articolo
    16, commi 16.3, 16.4 e 16.5, del Testo Unico della regolazione  delle
    tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il  periodo
    di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione  ARG/Gas  159/08,
    limitatamente alla parte relativa ai contributi pubblici ed assumendo
    le durate utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10.
    Tutti i contributi in detrazione, a prescindere dall'anno in cui sono
    stati ricevuti, non sono comunque  degradati  dopo  l'anno  2008,  in
    coerenza col trattamento nella regolazione tariffaria. 
      13. Nel caso in cui il gestore abbia versato, prima dell'entrata in
    vigore del decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.164,  un  premio
    all'Ente locale concedente per l'affidamento, la  prosecuzione  o  il
    rinnovo della gestione con una scadenza naturale che supera  la  data
    di effettiva cessazione del servizio, il valore di  rimborso  include
    anche le quote residue del premio versato,  calcolate  rivalutando  i
    premi con l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi
    utilizzato nella regolazione tariffaria e  degradandoli  considerando
    una durata utile  pari  alla  differenza  fra  la  data  di  scadenza
    naturale della concessione e l'anno di versamento del premio. 
      14. Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale,  la
    devoluzione gratuita all'Ente locale concedente di  una  porzione  di
    impianto e la data di scadenza naturale superi la data  di  effettiva
    cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente  di
    tale porzione di impianto e' valutato: 
        a. secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in  caso
    di cessazione anticipata del contratto; in particolare, nel  caso  di
    riferimento al regio decreto 15 ottobre  1925,  n.  2578,  valgono  i
    commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli  elementi  applicativi
    mancanti; resta sempre esclusa la valutazione  del  mancato  profitto
    derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione; 
        b. nel caso in cui le modalita' per la cessazione anticipata  del
    contratto non siano desumibili nelle  convenzioni  o  nei  contratti,
    valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13, considerando, per  il  calcolo
    del valore del degrado fisico, una durata  utile  convenzionale  pari
    alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione  e
    la data di realizzazione dell'investimento, qualora  tale  differenza
    sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia  di  cespite
    di cui al comma 10. 
      Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la
    concessione non prevede la  devoluzione  gratuita  viene  determinato
    seguendo i commi pertinenti da 1 a 13. Qualora il valore di  rimborso
    al  gestore  uscente  supera  di  oltre  il  25%  il   valore   delle
    immobilizzazioni nette di localita', al netto dei contributi pubblici
    in conto capitale e dei contributi privati  relativi  ai  cespiti  di
    localita', riconosciuto dalla regolazione tariffaria,  l'Ente  locale
    concedente   trasmette   le   relative   valutazioni   di   dettaglio
    all'Autorita'.      Eventuali       osservazioni       dell'Autorita'
    sull'applicazione delle previsioni contenute nel presente regolamento
    al valore di rimborso sono rese pubbliche. 
      15.   Il   gestore   subentrante   acquisisce   la   disponibilita'
    dell'impianto dalla data in  cui  esegue  il  pagamento,  al  gestore
    uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e  subentra  in
    eventuali obbligazioni finanziarie, o  ne  paga  il  relativo  valore
    residuo, in conformita' con  l'articolo  14,  comma  9,  del  decreto
    legislativo 23 maggio 2000, n.164, e, se applicabile, in  cui  l'Ente
    locale concedente esegue il pagamento al gestore uscente  del  valore
    di rimborso per la porzione di impianto a cui e' applicabile il comma
    14. 
      16. Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile per emettere
    il bando di gara d'ambito, si  manifesti  un  disaccordo  tra  l'Ente
    locale  concedente  e  il  gestore  uscente  con   riferimento   alla
    determinazione del valore di rimborso del gestore uscente,  il  bando
    di gara riporta, per l'impianto oggetto del disaccordo e  soggetto  a
    passaggio di proprieta' al  gestore  subentrante,  oltre  alla  stima
    dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore
    di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in  particolare  per
    la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle
    offerte, determinato come il piu' grande fra i seguenti valori: 
        a. la stima dell'Ente locale concedente; 
        b. il valore delle immobilizzazioni nette di localita', al  netto
    dei contributi pubblici in conto capitale e  dei  contributi  privati
    relativi  ai  cespiti  di   localita',   riconosciuto   dal   sistema
    tariffario. 
      Il gestore subentrante  versa  al  gestore  uscente  il  valore  di
    riferimento, previsto nel bando di gara  all'atto  del  passaggio  di
    proprieta'  dell'impianto.  L'eventuale  differenza  tra  il   valore
    accertato in esito alla  definitiva  risoluzione  del  contenzioso  e
    quello di riferimento versato dal gestore subentrante e' regolata fra
    il gestore entrante e il gestore uscente. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                    Rimborso al gestore uscente a regime 
     
      1. Nei periodi successivi al primo, il rimborso al gestore  uscente
    e' valutato come previsto nell'articolo  14,  comma  8,  del  decreto
    legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                          Proprieta' degli impianti 
     
      1. Nel caso in cui la concessione preveda  a  fine  affidamento  la
    devoluzione gratuita di  una  porzione  di  impianto,  l'Ente  locale
    concedente acquisisce la proprieta' di tale porzione di impianto se: 
        a. alla data  di  cessazione  effettiva  dell'affidamento  si  e'
    raggiunta la scadenza naturale del contratto; 
        b. o si e' nelle condizioni previste nell'articolo 5,  comma  14,
    lettera b), previo pagamento, da parte dell'Ente locale,  del  valore
    di rimborso al gestore uscente ivi determinato. 
      2. Nei casi differenti da quelli del comma 1 e di quelli in cui  la
    proprieta' dell'impianto era gia' dell'Ente locale  concedente  o  di
    una societa' patrimoniale delle reti,  il  gestore  uscente  cede  la
    proprieta' della propria porzione di impianto al gestore subentrante,
    previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso  di
    cui all'articolo 5 o 6. Il gestore subentrante mantiene la proprieta'
    di tale porzione per la durata dell'affidamento, con  il  vincolo  di
    farla  rientrare  nella  piena  disponibilita'  funzionale  dell'Ente
    locale concedente alla fine del periodo di affidamento, nel  rispetto
    di quanto previsto  dal  presente  regolamento  e  dal  contratto  di
    servizio. 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
    Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai  proprietari  di
                                  impianti 
     
      1. Il gestore aggiudicatario della gara corrisponde  alla  stazione
    appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura  degli  oneri
    della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della  commissione
    di gara di cui all'articolo 11. I  criteri  per  la  definizione  del
    corrispettivo  sono   definiti   dall'Autorita'   entro   90   giorni
    dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
      2.  Il  gestore  corrisponde  annualmente  al   soggetto   di   cui
    all'articolo 2, comma 5, un corrispettivo  pari  all'1%  della  somma
    della remunerazione del capitale di localita' relativi ai servizi  di
    distribuzione  e  misura  e  della  relativa  quota  di  ammortamento
    annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri  sostenuti  dal
    soggetto medesimo e dagli Enti locali concedenti per  lo  svolgimento
    delle  attivita'  di  controllo  e  vigilanza  sulla  conduzione  del
    servizio. 
      3. Il gestore corrisponde  annualmente  agli  Enti  locali  e  alle
    societa' patrimoniali delle reti che risultino  proprietarie  di  una
    parte  degli  impianti  dell'ambito  la  remunerazione  del  relativo
    capitale investito netto che l'Autorita' riconosce ai fini  tariffari
    sulla  base  dei  dati  relativi  alla  parte  di  impianto  di  loro
    proprieta', che i proprietari stessi devono fornire  al  gestore,  da
    inserire nella proposta tariffaria all'Autorita' e a  condizione  che
    tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del  capitale
    investito netto di localita' riconosciuto dall'Autorita'. 
      4. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti  locali  una  quota
    parte della remunerazione  del  capitale  di  localita'  relativo  ai
    servizi di distribuzione e misura,  relativa  al  proprio  territorio
    comunale sia nel caso in cui la  rete  sia  di  proprieta'  dell'Ente
    locale sia nel caso in cui sia di  proprieta'  del  gestore,  nonche'
    della relativa quota di ammortamento annuale di cui all'articolo  13,
    comma 1, lettera d), fino al  5%,  come  risultato  dell'esito  della
    gara. 
      5. Il gestore e' tenuto al pagamento  della  tassa  e/o  canone  di
    occupazione del suolo e sottosuolo della porzione di impianto di  sua
    proprieta', a meno che la concessione preveda la devoluzione gratuita
    all'Ente locale alla sua scadenza. 
      6. Il gestore e' tenuto ad effettuare gli interventi di  efficienza
    energetica  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,  lettera  e),  come
    risultato dell'esito di  gara;  il  valore  dei  relativi  titoli  di
    efficienza energetica e' corrisposto agli Enti locali concedenti,  in
    proporzione  al  gas  distribuito   in   ciascun   Comune   nell'anno
    precedente.  Ciascun  anno  il  gestore  anticipa  agli  Enti  locali
    concedenti una somma pari al valore dei titoli  di  efficienza  degli
    interventi su cui si e' impegnato in  sede  di  gara  per  l'anno  in
    corso, valutati secondo il prezzo  unitario  previsto  dall'Autorita'
    nell'anno precedente. Qualora  l'anno  successivo,  quando  i  titoli
    diventano  negoziabili,  il  prezzo  unitario  del  titolo  stabilito
    dall'Autorita' aumenti, il gestore  versa  il  conguaglio  agli  Enti
    locali concedenti; nessun aggiustamento e' dovuto nel caso in cui  il
    prezzo unitario diminuisca. A fronte di  tali  versamenti,  i  titoli
    sono di proprieta' del gestore. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
                    Bando di gara e Disciplinare di gara 
     
      1. La stazione appaltante predispone e pubblica il bando di gara  e
    il disciplinare di gara attenendosi agli schemi  e  alle  indicazioni
    del bando di gara tipo  e  il  disciplinare  di  gara  tipo  di  cui,
    rispettivamente, agli allegati 2 e 3. Eventuali scostamenti dal bando
    di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonche' la  scelta  dei
    punteggi utilizzati nei criteri di  valutazione  della  gara,  devono
    essere giustificati in una apposita nota. 
      2. La stazione appaltante invia il bando di gara e il  disciplinare
    di gara all'Autorita', insieme alla nota  giustificativa  di  cui  al
    comma  1.  L'Autorita'  puo'  inviare   entro   30   giorni   proprie
    osservazioni alla stazione appaltante. 
      3. Al fine di uniformare la preparazione dei  documenti  guida  per
    gli  interventi  di  estensione,  manutenzione  e  potenziamento   da
    allegare al bando di gara, la stazione appaltante  prepara  le  linee
    guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime  di  sviluppo,
    differenziate, se necessario, rispetto  al  grado  di  metanizzazione
    raggiunto nel Comune,  alla  vetusta'  dell'impianto,  all'espansione
    territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla
    prevalenza orografica e alla densita' abitativa. Le condizioni minime
    di  sviluppo  e  gli   interventi   contenuti   nelle   linee   guida
    programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio
    economico e finanziario del gestore e devono essere  giustificati  da
    un'analisi dei benefici  per  i  consumatori  rispetto  ai  costi  da
    sostenere. Le condizioni minime di sviluppo possono comprendere: 
        a. la densita' minima di nuovi punti di riconsegna per chilometro
    di  rete,  in  nuove  aree,  che  rendono  obbligatorio  lo  sviluppo
    dell'impianto di distribuzione (estensione di  rete  e  eventualmente
    potenziamento della rete esistente); 
        b. il volume di gas distribuito per chilometro di rete,  che,  in
    seguito a incrementi sulle  reti  esistenti,  rende  obbligatorio  il
    potenziamento dell'impianto di distribuzione; 
        c. gli interventi per la sicurezza e per  l'ammodernamento  degli
    impianti come previsti dalla regolazione,  quale  la  sostituzione  o
    risanamento delle tubazioni in ghisa con giunti in piombo  e  canapa,
    la messa in protezione catodica efficace delle condotte  in  acciaio,
    la introduzione dei misuratori elettronici; 
        d. la vita residua media ponderata  dell'impianto,  al  di  sotto
    della quale, qualora si superi anche un valore limite  del  tasso  di
    dispersione per km di rete, e' obbligatoria la sostituzione di alcuni
    tratti di rete e/o impianti. 
      4.  Ciascun  Ente   locale   concedente   fornisce   gli   elementi
    programmatici di sviluppo  del  proprio  territorio  nel  periodo  di
    durata  dell'affidamento  e  lo  stato  del   proprio   impianto   di
    distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in  collaborazione
    con gli Enti locali concedenti  interessati  dal  medesimo  impianto,
    possa, in conformita' con le  linee  guida  programmatiche  d'ambito,
    preparare il  documento  guida  per  gli  interventi  di  estensione,
    manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni,  in  base  a  cui  i
    concorrenti redigono  il  piano  di  sviluppo  dell'impianto  di  cui
    all'articolo 15. In particolare il documento guida contiene: 
        a. gli interventi di massima di estensione  della  rete  ritenuti
    compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune e con il  periodo
    di affidamento; 
        b.  le  zone  con  eventuali  problematiche  di   fornitura   che
    necessitano di interventi  di  potenziamento  della  rete,  anche  in
    funzione della potenziale acquisizione di nuove  utenze  in  base  al
    grado di metanizzazione della zona e dei piani urbanistici comunali; 
        c. la relazione sullo stato dell'impianto, con indicazione  delle
    zone con maggiore carenza strutturale, supportata dai dati di ricerca
    fughe degli ultimi tre anni per tipologia di impianti e per modalita'
    di individuazione della fuga,  necessari  ad  identificare  eventuali
    priorita' negli interventi di sostituzione. 
      5. Il bando di gara e' unico per ciascun ambito  ed  e'  costituito
    dalla  parte  generale,  con  le  informazioni  dettagliate  per   la
    partecipazione alla  gara  e  informazioni  di  massima  per  la  sua
    gestione, nonche' gli oneri da riconoscere una tantum ed  annualmente
    alla stazione appaltante, la cauzione provvisoria per i  partecipanti
    alla  gara  e  la  cauzione  definitiva  da  produrre  in   caso   di
    aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto di  servizio,  e
    da una serie di allegati contenente le  informazioni  specifiche  per
    ogni Comune appartenente all'ambito. 
      6. Le informazioni specifiche  per  ogni  Comune,  contenute  negli
    allegati di cui al comma 5, sono le seguenti: 
        a. i  dati  dell'impianto  di  distribuzione,  costituiti  da  un
    sommario dei dati piu' significativi della rete e degli  impianti,  e
    dallo stato di consistenza diviso per proprietario,  dal  numero  dei
    punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una  loro
    ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai  volumi
    distribuiti; 
        b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il
    metodo del costo storico rivalutato  e  utilizzati  nel  calcolo  del
    vincolo dei ricavi in base alla  regolazione  tariffaria,  articolati
    per tipologia di cespite e ripartiti per soggetto proprietario, e  le
    corrispondenti vite utili  ai  fini  tariffari,  oltre  i  contributi
    pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti
    di localita'. In particolare devono  essere  disponibili  su  formato
    elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle
    tariffe con riferimento all'ultimo  anno  tariffario,  oltre  i  dati
    sugli investimenti realizzati successivamente; 
        c.  il  documento  guida  per  gli  interventi   di   estensione,
    manutenzione e potenziamento di cui al comma 4; 
        d. l'eventuale valore  di  rimborso  da  riconoscere  al  gestore
    uscente,  le  obbligazioni  finanziarie  in  essere   relative   agli
    investimenti realizzati nel precedente periodo  di  affidamento  e  i
    contratti pubblici e  privati  dei  gestori  uscenti,  relativi  allo
    svolgimento  del  servizio  di  distribuzione  e  connessi   con   la
    proprieta'  degli  impianti,  quali   servitu'   e   concessioni   di
    attraversamento; 
        e. in  presenza  di  Enti  locali  concedenti  proprietari  o  di
    societa'  patrimoniali  delle  reti,  gli  oneri   annuali   di   cui
    all'articolo 8, comma 3; 
        f. le informazioni sul personale di cui all'articolo 4  comma  1,
    lettera g); 
        g. per gli impianti con  scadenza  ope  legis  della  concessione
    successiva alla gara: 
          i. la data di subentro; 
          ii. i contratti di concessione in vigore e i piani di  sviluppo
    degli impianti  gestiti,  relativamente  agli  obblighi  previsti  in
    concessione, per l'intero periodo residuo di concessione; 
          iii. oltre alle informazioni di  cui  ai  punti  precedenti  al
    momento  della  pubblicazione  del  bando,  anche   le   informazioni
    prevedibili al momento di trasferimento di gestione; 
        h. il regolamento comunale e  provinciale  per  l'esecuzione  dei
    lavori stradali; 
        i. L'entita' della tassa o canone  di  occupazione  del  suolo  e
    sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonche' i relativi
    regolamenti. 
      7.  Il  bando  di  gara  esplicita  l'obbligo  per  il  gestore  di
    provvedere alla costruzione della rete  nei  Comuni  dell'ambito  non
    ancora metanizzati, qualora durante  il  periodo  di  affidamento  si
    rendano disponibili  finanziamenti  pubblici  in  conto  capitale  di
    almeno il 50% del valore  complessivo  dell'opera  e  gli  interventi
    siano  programmabili  tre  anni  prima  del   termine   di   scadenza
    dell'affidamento, anche se l'intervento non e' previsto nel piano  di
    sviluppo iniziale.  Eventuali  interventi  in  condizioni  differenti
    possono essere oggetto di negoziazione tra le parti. 
      8. Il bando di gara riporta in allegato la bozza  di  contratto  di
    servizio,  preparato  dalla  stazione  appaltante  sulla   base   del
    contratto di servizio tipo, predisposto dall'Autorita'  ed  approvato
    dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14,  comma
    1, del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.164.  Il  contratto  di
    servizio e' finalizzato, successivamente  alla  aggiudicazione  della
    gara, con il piano di sviluppo degli impianti di cui all'articolo  15
    e gli altri impegni assunti dall'impresa aggiudicataria  in  sede  di
    offerta. ll contratto di servizio deve prevedere il diritto da  parte
    del gestore di alienare  eventuali  beni  di  proprieta'  degli  Enti
    locali concedenti o della societa' patrimoniale delle reti qualora il
    piano di sviluppo degli impianti preveda la loro sostituzione. 
      9. Il disciplinare di gara e' unico per ambito e riporta i  criteri
    di valutazione della  gara  e  le  informazioni  dettagliate  per  la
    presentazione delle offerte. 
      10. Tutti i documenti presentati dalle imprese concorrenti  per  la
    gara  sono  trasmessi  con  dichiarazione  sottoscritta  dal   legale
    rappresentante   di   ciascun   concorrente   o    partecipante    ai
    raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, come precisato negli
    allegati 2 e 3. 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
                  Requisiti per la partecipazione alla gara 
     
      1.  I  soggetti  partecipanti  alla  gara  devono   soddisfare   le
    disposizioni dell'articolo 14, comma 5, del  decreto  legislativo  23
    maggio 2000, n.164. Per  la  prima  gara,  indetta  dopo  il  periodo
    transitorio di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto  legislativo
    23  maggio  2000,  n.164  e  sue  modificazioni,  si   applicano   le
    disposizioni dell'articolo 15,  comma  10,  del  sopracitato  decreto
    legislativo e dell'articolo  46-bis,  comma  4-bis,  della  legge  29
    novembre 2007, n. 222,  concernente  la  conversione  in  legge,  con
    modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. 
      2. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che  sono
    incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'articolo  38  del
    decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato
    dall'art.4, comma 2, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.
    70. Non rientra nelle cause di esclusione automatica la  applicazione
    di sanzioni da parte dell'Autorita' dell'energia elettrica e il gas. 
      3. Non possono partecipare alla medesima gara  concorrenti  che  si
    trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
    affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo  2359
    del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
    situazione di controllo o la relazione comporti che le  offerte  sono
    imputabili ad un unico centro decisionale. E' fatto anche divieto  ai
    concorrenti di partecipare alla gara in  piu'  di  un  raggruppamento
    temporaneo  o  consorzio  ordinario   di   concorrenti,   ovvero   di
    partecipare alla gara anche in forma individuale qualora  partecipino
    in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 
      4.  I  partecipanti  alla  gara  devono  essere   in   regola   con
    l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme  che  disciplinano
    il diritto al lavoro di disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,  n.
    68, devono dichiarare che non si sono avvalsi dei  piani  individuali
    di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 18  ottobre  2001,
    n. 383 e al decreto legislativo 25 settembre  2002,  n.  210  o  che,
    qualora se ne siano avvalsi, i piani si sono conclusi,  e  dimostrare
    il possesso da almeno un anno di un adeguato codice etico. 
      5. I soggetti partecipanti alla gara devono  possedere  i  seguenti
    requisiti di capacita' economica e finanziaria: 
        a. un fatturato medio annuo nel triennio precedente all'indizione
    della gara, almeno pari al 50% del valore annuo del servizio  oggetto
    di gara,  da  dimostrare  con  i  dati  di  bilancio  della  societa'
    partecipante alla gara o con i dati del  bilancio  consolidato  della
    sua controllante, relativi agli ultimi tre anni; 
        b. in alternativa, possedere garanzie finanziarie da due  primari
    istituti di credito attestanti che l'impresa negli ultimi tre anni ha
    fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilita'  di  accedere
    al credito per un valore pari o superiore  alla  somma  del  50%  del
    valore annuo del servizio oggetto di gara e del valore di rimborso ai
    gestori uscenti nell'ambito di gara,  inclusi  quelli  relativi  agli
    impianti con scadenza ope legis successiva alla gara. 
      6. I soggetti partecipanti alla gara devono  possedere  i  seguenti
    requisiti di capacita' tecnica: 
        a.  Iscrizione  al  registro  delle  imprese  della   Camera   di
    commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  con  capacita'  di
    operare nell'ambito dei servizi di distribuzione gas; oppure,  per  i
    soggetti  aventi  sede  in  uno  Stato  dell'Unione  Europea  diverso
    dall'Italia,  analoga  iscrizione  in   registri   professionali   di
    organismi equivalenti; 
        b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a: 
          b1. titolarita' di concessioni di impianti di distribuzione del
    gas naturale per un numero complessivo di clienti pari almeno al  50%
    del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto  della  gara,  da
    possedere   al   momento   della   partecipazione   alla    gara    o
    precedentemente, purche' in  data  non  anteriore  a  18  mesi  dalla
    scadenza della presentazione della  domanda  di  partecipazione  alla
    gara. Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di  distribuzione
    di gas naturale che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    regolamento sono titolari di  concessioni  che  servono  il  50%  del
    numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto di gara soddisfano il
    presente requisito; 
          b2. in alternativa al punto b1.  rispetto  di  tutti  e  tre  i
    seguenti requisiti: 
            b.2.1.   titolarita'   di   concessioni   di   impianti    di
    distribuzione di gas naturale, da possedere non  anteriormente  a  36
    mesi  dalla   scadenza   della   presentazione   della   domanda   di
    partecipazione alla gara, o, da almeno 18 mesi dalla  scadenza  della
    presentazione della domanda di partecipazione alla gara,  titolarita'
    di concessioni di impianti di distribuzione di GPL, oppure di miscela
    aria-propano, di energia elettrica, o di acqua o di  reti  urbane  di
    teleriscaldamento Nella prima gara di ciascun ambito  le  imprese  di
    distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore  del
    presente regolamento sono titolari di  concessioni  di  gas  naturale
    soddisfano il presente requisito; 
            b.2.2. dimostrazione di avere, dal  momento  dell'affidamento
    del  primo  impianto,  la  capacita'  di  gestire  gli  impianti   di
    distribuzione  gas  dell'ambito  oggetto   di   gara,   fornendo   in
    particolare la dimostrazione di: 
              b.2.2.1. disponibilita' di strutture, mezzi e  personale  a
    livello manageriale per la gestione delle situazioni di emergenze gas
    (pronto intervento e incidenti gas); 
              b.2.2.2. disponibilita' di personale a livello  manageriale
    e di funzione centrale, di strutture, quali sale controllo, di  mezzi
    tecnici  e  di  sistemi   informativi   adeguati   a   garantire   il
    monitoraggio, il controllo e lo sviluppo della rete  gas  dell'ambito
    di gara e a gestire le operazioni previste dal codice di rete tipo di
    distribuzione gas approvato dall'Autorita', quali  l'allacciamento  e
    l'attivazione di nuove utenze, il  cambio  di  fornitore,  gli  altri
    servizi richiesti dall'utenza, l'allocazione del gas alle societa' di
    vendita e alle singole utenze, per un numero di clienti pari a quello
    dell'ambito oggetto di gara; 
            b.2.3. esperienza di almeno cinque anni  nel  settore  gas  e
    nella  funzione  specifica  per  i  responsabili  delle  funzioni  di
    ingegneria, vettoriamento, qualita' del servizio e gestione operativa
    dell'impresa, risultante dai curriculum vitae allegati all'offerta; 
        c. Possesso di certificazione di qualita' aziendale UNI ISO  9001
    conseguita nella gestione di  infrastrutture  a  rete  energetiche  o
    idriche; 
        d. Esperienza di operare in conformita'  con  la  regolazione  di
    sicurezza, da dimostrare mediante  predisposizione  di  procedure  di
    gestione delle operazioni  di  sicurezza  nel  rispetto  delle  norme
    tecniche vigenti, come previste nell'articolo 32, comma  32.2,  della
    Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura  del
    gas allegata  alla  deliberazione  dell'Autorita'  ARG/GAS  120/08  e
    s.m.i. 
      7. Per i raggruppamenti temporanei di  impresa  e  per  i  consorzi
    ordinari si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  37  del
    decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I singoli partecipanti al
    raggruppamento devono possedere individualmente i requisiti di cui ai
    commi 1, 2, 3, 4, alle lettere a), c) e d) del comma 6.  I  requisiti
    di cui al comma 5 e  alla  lettera  b)  del  comma  6  devono  essere
    posseduti   cumulativamente    dalle    imprese    partecipanti    al
    raggruppamento temporaneo o al consorzio, con l'obbligo per l'impresa
    mandataria di possedere tali requisiti in misura minima del 40%.  Nel
    caso di partecipazione di una nuova societa' di  capitali  costituita
    dalla partecipazione di differenti imprese, questa puo' far valere  i
    requisiti di cui al comma 5 e alla lettera b) del comma  6  posseduti
    cumulativamente dalle imprese partecipanti alla medesima societa'. 
      8. I rappresentanti  legali  di  un  raggruppamento  temporaneo  di
    imprese o di un consorzio ordinario si devono impegnare, in  caso  di
    aggiudicazione   della   gara,   a   costituire,   entro   un    mese
    dall'aggiudicazione medesima, un soggetto giuridico  unitario  avente
    la forma di societa' di capitali e ad adempiere solidalmente a  tutti
    gli  obblighi  assunti  dal  nuovo  soggetto.   Il   nuovo   soggetto
    sottoscrive il  contratto  di  servizio.  La  capogruppo  deve  anche
    impegnarsi a far  parte  del  nuovo  soggetto  per  tutta  la  durata
    dell'affidamento del servizio e le mandanti per  almeno  5  anni  dal
    primo affidamento. Qualora  una  impresa  mandante  ceda  la  propria
    partecipazione nel soggetto giuridico  unitario,  l'acquirente  della
    partecipazione deve sottoporre preventivamente, al  soggetto  di  cui
    all'articolo 2, comma 5, la documentazione attestante il possesso  di
    requisiti di capacita' economica e finanziaria e di capacita' tecnica
    in misura non inferiore a quella  detenuta  dall'impresa  cedente  la
    partecipazione, che e' stata utilizzata  ai  fini  del  rispetto  dei
    requisiti di partecipazione alla gara del raggruppamento di  imprese,
    di cui al comma 7. Il soggetto di cui all'articolo 2, comma  5,  puo'
    fare   osservazioni   entro   30   giorni   dalla   ricezione   della
    documentazione relativa. 
      9. La stazione appaltante ha la facolta' di verificare il  possesso
    dei requisiti in  accordo  a  quanto  previsto  all'articolo  48  del
    decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
      10. Il gestore subentrante e' tenuto  al  rispetto  degli  obblighi
    sulla tutela all'occupazione del personale dei gestori uscenti di cui
    al decreto di cui all'articolo 28, comma 6,  decreto  legislativo  23
    maggio 2000, n. 164. 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
                             Commissione di gara 
     
      1. La  commissione  di  gara  e'  composta  da  cinque  esperti  di
    comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas o dei servizi
    pubblici locali. 
      2.  I  commissari,  incluso  il  presidente,  sono  nominati  dalla
    stazione appaltante. 
      3. La nomina dei commissari e  la  costituzione  della  commissione
    devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per   la
    presentazione dell'offerta. 
      4. I commissari di cui al comma 2, oltre a soddisfare  i  requisiti
    di cui ai commi 6, 7 e 8, nei  cinque  anni  precedenti  la  scadenza
    della presentazione della domanda di partecipazione  alla  gara,  non
    devono essere stati pubblici amministratori o dipendenti  degli  Enti
    locali appartenenti all'ambito di gara ne' della relativa Provincia o
    Regione; inoltre, in  tale  periodo,  non  devono  aver  avuto  alcun
    rapporto di collaborazione con le suddette istituzioni, ad  eccezione
    di eventuali partecipazioni a commissioni di gara. 
      5. I commissari sono scelti tra professionisti iscritti  da  almeno
    dieci anni negli albi professionali o laureati con almeno dieci  anni
    di esperienza nel  settore  gas  presso  imprese  e/o  istituzioni  o
    professori universitari di ruolo. 
      6. I commissari  non  devono  essere  in  potenziale  conflitto  di
    interesse, e in particolare, oltre a soddisfare i requisiti di cui al
    comma 4, non devono aver svolto nel biennio  precedente  ne'  possono
    svolgere alcun'altra funzione o  incarico  tecnico  o  amministrativo
    relativamente allo specifico contratto di affidamento. 
      7. Sono esclusi dalla nomina a commissario coloro che, in  qualita'
    di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con  dolo
    o colpa grave, accertati in sede  giurisdizionale  con  sentenza  non
    sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
      8. Si applicano ai  commissari  le  cause  di  astensione  previste
    dall'articolo 51 del codice di procedura civile. 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
     
                   Criteri di aggiudicazione delle offerte 
     
      1. L'aggiudicazione e'  effettuata  con  il  criterio  dell'offerta
    economicamente piu' vantaggiosa in base ai seguenti criteri: 
        a. condizioni economiche di cui all'articolo 13; 
        b. criteri di sicurezza e di qualita' di cui all'articolo 14; 
        c. piani di sviluppo degli impianti di cui all'articolo 15. 
      2. Il disciplinare di gara specifica dettagliatamente  per  ciascun
    criterio di valutazione i sub-criteri  e  i  relativi  punteggi,  che
    possono essere modificati in base alle specificita' della rete e alle
    esigenze locali, purche' giustificati nella nota di cui  all'articolo
    9, comma 1. Il disciplinare di  gara  tipo  in  allegato  3  fornisce
    indicazioni piu' dettagliate sui sub-criteri. 
    
            
          
                                   Art. 13 
     
     
                            Condizioni economiche 
     
      1. Le condizioni economiche oggetto di gara sono: 
        a. Entita' dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste
    dall'Autorita', espressa come percentuale del  valore  massimo  dello
    sconto. Il valore massimo dello sconto e' pari in ciascun  anno  alla
    somma di: 
          i. la quota annua di ammortamento, nella misura riconosciuta in
    tariffa, della differenza fra il valore complessivo  di  rimborso  ai
    gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di  localita'
    appartenenti   all'ambito,   al   netto   dei   contributi   pubblici
    capitalizzati  e  dei  contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di
    localita', da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento  ed
    includendo in entrambi i parametri  gli  impianti  con  scadenza  ope
    legis successiva alla gara; 
          ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui all'articolo 2
    comma 5, previsti nell'articolo 8 comma 2, nella misura  riconosciuta
    in tariffa; 
        b. sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi rispetto  a
    corrispettivi di riferimento; 
        c. metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a
    realizzare, in Comuni gia'  metanizzati,  estensioni  successive  non
    previste nel piano di sviluppo degli  impianti,  anche  eventualmente
    differenziati per i Comuni in condizioni  di  disagio,  quali  alcuni
    comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante,  in
    conformita' con le linee guida programmatiche d'ambito, ne  ravvisano
    la necessita'; 
        d. percentuale della  remunerazione  del  capitale  di  localita'
    relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa  quota
    di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali  concedenti,  con
    un tetto del 5%; 
        e.  investimenti   di   efficienza   energetica   da   effettuare
    nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli obiettivi annuali  del
    distributore  previsti  dall'articolo  5,  comma   1,   del   decreto
    ministeriale 21  dicembre  2007  e  sue  successive  modificazioni  e
    integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli  di  efficienza
    energetica il cui valore e' riconosciuto agli Enti locali  concedenti
    con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6.  Gli  interventi  di
    efficienza energetica addizionali sono quelli sugli usi finali di gas
    naturale ammissibili ai  sensi  del  citato  decreto  e  del  decreto
    ministeriale 20 luglio 2004 per il settore gas. Le relative modalita'
    operative sono stabilite dall'Autorita' entro 120 giorni dall'entrata
    in vigore del presente regolamento. 
      2. Il punteggio massimo  per  lo  sconto  tariffario  di  cui  alla
    lettera a del comma 1 e' 13 punti,  per  l'insieme  delle  condizioni
    economiche di cui alle lettere b e c del comma 1 e' 5 punti,  per  la
    condizione di cui alla lettera d del comma 1 e' di 5 punti e per  gli
    investimenti di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma
    1 e' di 5 punti. 
      3. La ripartizione dei punteggi fra le due condizioni di  cui  alle
    lettere b e c del comma  1  dipende  dal  livello  di  metanizzazione
    dell'ambito e dalla stima del valore economico, in corrispondenza del
    massimo punteggio, per ciascuna condizione. Negli ambiti in cui si e'
    gia' raggiunto un elevato  livello  di  metanizzazione,  la  stazione
    appaltante attribuisce un basso valore al punteggio  massimo  per  la
    condizione di cui al comma 1, lettera c. 
      4. Qualora, per la condizione di cui alla lettera b del comma 1, lo
    sconto totale sui corrispettivi di prestazione dei servizi o, per  la
    condizione di cui alla lettera c del comma 1, una lunghezza eccessiva
    dell'estensione di rete comporti un importo troppo grande da incidere
    significativamente   sulla   redditivita'    economica    finanziaria
    dell'impresa, a potenziale discapito della qualita'  del  servizio  e
    della sicurezza, o sia ritenuto tale da  dar  luogo  a  richieste  di
    prestazioni inutili da parte  dei  clienti,  la  stazione  appaltante
    stabilisce una soglia allo sconto o alla lunghezza dell'estensione di
    rete, al di sopra della quale il punteggio non aumenta. 
      5.  Nel  caso  di  non  raggiungimento  del  numero  di  titoli  di
    efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1,  il  gestore
    versa comunque agli Enti  locali  concedenti  un  ammontare  pari  al
    valore dei titoli di efficienza energetica per cui si e' impegnato in
    sede  di  gara,  valutati  secondo  il   prezzo   unitario   previsto
    dall'Autorita' e con le modalita' indicate all'articolo  8  comma  6,
    oltre ad una penale, per  mancato  rispetto  del  parametro  di  gara
    offerto, da prevedere nel contratto di servizio. E' previsto un  anno
    di tolleranza entro cui il gestore,  senza  oneri  addizionali,  puo'
    completare gli investimenti previsti nell'anno precedente. 
    
            
          
                                   Art. 14 
     
     
                Criteri di sicurezza e qualita' del servizio 
     
      1.  I  criteri  relativi  alla  sicurezza  da   considerare   nella
    valutazione della gara sono i  livelli  incrementali,  rispetto  agli
    obblighi o al livello generale, per il tempo  di  pronto  intervento,
    fissati  dall'Autorita',  che  l'impresa  concorrente  si  impegna  a
    rispettare nell'ambito oggetto di gara in ciascun anno del periodo di
    affidamento per i seguenti parametri di sicurezza: 
        i. percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta
    ad ispezione, di cui all'articolo 4 della Regolazione della  qualita'
    dei  servizi  di  distribuzione  e  misura  del  gas,  allegata  alla
    deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.; 
        ii. percentuale annua di rete di bassa  pressione  sottoposta  ad
    ispezione, di cui all'articolo 5 della Regolazione della qualita' dei
    servizi  di  distribuzione  e   misura   del   gas,   allegata   alla
    deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.; 
        iii. percentuale di chiamate di pronto intervento  con  tempo  di
    arrivo entro 60 minuti, di  cui  all'articolo  10  della  Regolazione
    della qualita'  dei  servizi  di  distribuzione  e  misura  del  gas,
    allegata alla deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.; 
        iv.  numero  annuo  convenzionale  di   misure   del   grado   di
    odorizzazione di gas per migliaio di clienti  finali  effettuate  nel
    rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 32, comma
    32.2, lettera a) della Regolazione  della  qualita'  dei  servizi  di
    distribuzione  e  misura  del  gas,   allegata   alla   deliberazione
    dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i. 
      2. Il criterio relativo alla qualita' del servizio  e'  il  livello
    incrementale,  rispetto  all'obbligo  fissato   dall'Autorita',   che
    l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto  di
    gara per un parametro  della  qualita'  del  servizio,  scelto  dalla
    stazione appaltante, tra quelli fissati  nel  Testo  integrato  della
    regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura  del
    gas emanato dall'Autorita', vigente  al  momento  dell'emissione  del
    bando di gara. Per un ambito con un basso livello  di  metanizzazione
    puo' essere scelto il tempo di attivazione  della  fornitura,  mentre
    per ambiti in cui e' stato raggiunto un  buon  livello  di  maturita'
    della metanizzazione puo' essere scelta la fascia di puntualita'  per
    gli appuntamenti o il tempo di risposta ai reclami od altri parametri
    piu' attinenti alle caratteristiche dell'ambito. 
      3. Il punteggio massimo attribuibile ai criteri di sicurezza e'  di
    22 punti e quello al criterio della qualita' del servizio di 5 punti. 
      4. Il disciplinare di gara tipo di cui all'Allegato  3  riporta  in
    dettaglio gli indicatori da considerare per ciascun parametro al fine
    dell'attribuzione del punteggio e della verifica  annuale,  anche  in
    funzione di eventuali variazioni che  l'Autorita'  abbia  deliberato,
    prima della lettera di invito a  presentare  l'offerta  di  gara,  di
    apportare  ai  livelli  obbligatori   nei   successivi   periodi   di
    regolazione, e la specificazione del livello  utile  per  il  massimo
    punteggio. Ad offerte di livelli di sicurezza o  di  qualita'  al  di
    sopra del livello utile per il massimo punteggio non viene attribuito
    alcun  punteggio  addizionale.  Il  livello  utile  per  il   massimo
    punteggio puo' essere modificato dall'Autorita'  in  concomitanza  di
    variazioni dei livelli obbligatori all'inizio dei successivi  periodi
    regolatori, con impatto solo sulle gare successive alla modifica. 
      5. L'offerta deve essere corredata da una nota  sull'organizzazione
    prevista dall'impresa che giustifichi il valore incrementale  offerto
    per il parametro relativo al pronto intervento di  cui  al  comma  1,
    punto iv e al parametro di qualita' di cui al comma 2. 
      6. Il contratto di servizio prevede le modalita'  per  la  verifica
    annuale degli impegni rispetto ai livelli  di  sicurezza  e  qualita'
    offerti, le penali a favore degli Enti locali in caso di non rispetto
    annuale di tali livelli, con un minimo di 2500 euro ed un massimo  di
    2,5 milioni di euro, e la previsione di decadenza  del  contratto  in
    caso di mancato rispetto per tre anni dei livelli offerti al di sotto
    di un valore soglia, valutato con le modalita' di cui al comma 7. 
      7. Al fine della previsione di decadenza  viene  considerato,  come
    indicatore complessivo di sicurezza e qualita', la somma dei punteggi
    corrispondenti ai livelli effettivi per i parametri  di  sicurezza  e
    qualita' raggiunti nell'anno, calcolati con le formule utilizzate nel
    disciplinare di gara, e come valore soglia, da inserire nel contratto
    di servizio, il valore piu' alto fra: 
        a. il punteggio relativo ai criteri di sicurezza  e  qualita'  in
    base ai livelli offerti dall'impresa aggiudicataria in sede  di  gara
    meno la  differenza  tra  il  punteggio  complessivo  di  gara  della
    medesima impresa e quello della seconda classificata; 
        b. il 90% del  punteggio  relativo  ai  criteri  di  sicurezza  e
    qualita' in base ai livelli offerti dall' impresa  aggiudicataria  in
    sede di gara. 
    
            
          
                                   Art. 15 
     
     
                      Piano di sviluppo degli impianti 
     
      1. Ogni concorrente redige un piano  di  sviluppo  degli  impianti,
    partendo  dai  documenti  guida  sugli  interventi  di  estensione  e
    potenziamento della rete ed impianti, di cui all'articolo 9, comma 4,
    e dallo stato di consistenza di ciascun impianto. 
      2. Il piano e' costituito da una relazione tecnica, che contiene il
    programma dei lavori  e  illustra  gli  interventi,  e  da  elaborati
    progettuali, in particolare planimetrie  e  schematiche  illustrative
    degli  interventi.  Il  concorrente  ottimizza  quanto  previsto  nel
    documento guida e  puo'  prevedere  anche  interventi  integrativi  e
    scostamenti,  giustificati  evidenziando  i  benefici  a  fronte  dei
    corrispondenti costi. 
      3. I criteri di valutazione del piano degli investimenti riguardano
    i seguenti aspetti: 
        a. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e
    della relativa documentazione; 
        b. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento  in
    termini di: 
          i. accuratezza e dettaglio del progetto e giustificazioni delle
    scelte anche con analisi di costi-benefici quantitative e,  dove  non
    e' possibile, qualitative; 
          ii. miglioramento della continuita'  di  servizio  in  caso  di
    disfunzione, tramite la realizzazione di magliature della rete; 
          iii. quantita' di rete complessivamente offerti per  estensione
    e potenziamento, purche' giustificata da analisi  di  costi-benefici,
    mettendo in evidenza gli investimenti  in  zone  disagiate  come  nei
    comuni  montani.  Investimenti  non  adeguatamente  giustificati  non
    verranno considerati agli effetti del punteggio; 
        c. Valutazione degli interventi per  mantenimento  in  efficienza
    della rete e degli impianti in termini di: 
          i. attendibilita' delle proposte di  sostituzione  per  rinnovo
    della rete e degli allacciamenti, in base  alla  vita  utile  e  allo
    stato di conservazione; 
          ii. quantita' di  rete  complessivamente  offerta  per  rinnovo
    delle condotte e degli allacciamenti, purche' giustificata da analisi
    di costi benefici. Investimenti non  adeguatamente  giustificati  non
    verranno considerati agli effetti del punteggio. 
        d. Innovazione  tecnologica,  attuata  in  maniera  accelerata  o
    addizionale a quanto previsto  dalla  regolazione,  subordinata  alla
    dimostrazione   di   credibilita'   dell'offerta   in   impianti   di
    distribuzione gia' gestiti dal  distributore,  in  particolare  sara'
    valutata l'offerta del numero dei seguenti componenti: 
          i. impianti telecontrollati; 
          ii.  sistemi  di  dosaggio  ad  iniezione  dell'odorizzante   o
    equivalenti; 
          iii. sistemi di misura in continuo della protezione catodica; 
          iv. percentuale di tubazioni in  acciaio  messe  in  protezione
    catodica  efficace  in  maniera  anticipata  rispetto  al   programma
    previsto  dall'Autorita'  nella  regolazione   della   qualita'   del
    servizio; 
          v. contatori elettronici con un programma di messa in  servizio
    accelerato rispetto a quello previsto dall'Autorita'. 
      4. Il punteggio massimo attribuibile e' di 45 punti.  Negli  ambiti
    in cui la metanizzazione e' in via di sviluppo, il punteggio maggiore
    e' attribuito alla valutazione delle estensioni e dei  potenziamenti,
    mentre negli ambiti con un grado di metanizzazione gia'  maturo  alla
    valutazione del mantenimento in efficienza degli impianti. 
      5. I criteri di valutazione del piano di  sviluppo  degli  impianti
    sono prevalentemente qualitativi. Il disciplinare  di  gara  tipo  in
    allegato 3 riporta la griglia  dettagliata  dei  sub-criteri  con  il
    corrispondente punteggio indicativo. In base alle specificita'  degli
    ambiti,  la  stazione  appaltante   puo'   modificare   i   punteggi,
    giustificando la modifica nella nota di cui all'articolo 9, comma 1. 
      6. Le voci relative all'innovazione  tecnologica  possono  cambiare
    con il tempo per tenere conto  dell'evoluzione  tecnologica  e  della
    standardizzazione di alcune soluzioni che, alla  data  di  emanazione
    del presente regolamento, sono ritenute innovative o su cui non  vige
    un obbligo di realizzazione. 
      7. Il contratto di servizio riporta il piano dello  sviluppo  degli
    impianti, con le previsioni sia delle penalita' economiche sia  delle
    ipotesi di decadenza per i casi in cui il concessionario,  per  cause
    da lui dipendenti, non  lo  rispetti  o  lo  realizzi  con  eccessivo
    ritardo. Le penalita', con un minimo di 2500 euro ed  un  massimo  di
    2,5 milioni di euro, e le ipotesi di decadenza sono  riportate  anche
    nella bozza di contratto di servizio allegata al bando di gara. 
      8. L'offerta, al solo fine della giustificazione  delle  condizioni
    offerte  e  della  verifica  della  sostenibilita'  economica   degli
    investimenti proposti e delle condizioni offerte di cui ai commi 13 e
    14 e, quindi, dell'identificazione di offerte anomali,  e'  corredata
    dal  piano  industriale  previsionale  per   gli   anni   di   durata
    dell'affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel disciplinare
    di gara tipo e da una nota illustrativa che riporta tra l'altro: 
        a. la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi; 
        b. la composizione e la giustificazione dei costi di  gestione  e
    dei  costi  indiretti/generali   allocati   sulla   concessione.   In
    particolare e' richiesta una descrizione dettagliata  degli  organici
    tecnici del distributore ed i servizi esterni  di  cui  si  avvarra',
    nonche' l'attrezzatura,  il  materiale  e  l'equipaggiamento  di  cui
    disporra' per l'esecuzione del servizio,  oltre  ai  costi  operativi
    unitari. Inoltre devono essere evidenziati i costi e le modalita'  di
    calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualita' offerti, di  cui
    all'articolo 14; 
        c. la composizione e la  giustificazione  degli  eventuali  altri
    oneri derivanti  dall'affidamento,  quali  gli  oneri  a  favore  dei
    proprietari degli impianti, se diversi dal gestore; 
        d. gli investimenti  materiali,  valutati  secondo  il  prezzario
    allegato allo schema di contratto di servizio di cui all'articolo  9,
    comma 8, ed il loro piano di ammortamento. Nel caso  in  cui  vengano
    utilizzati valori diversi, devono essere giustificati; 
        e.  la  composizione  e  la  giustificazione  degli  investimenti
    immateriali, incluse le spese di gara e la differenza fra  il  valore
    di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni  nette  valutate
    ai fini regolatori; 
        f. il valore residuo risultante al termine dell'affidamento; 
        g. le forme di finanziamento che saranno utilizzate. 
    
            
          
                                   Art. 16 
     
     
                               Offerte anomale 
     
      1. La Commissione valuta la  congruita'  delle  offerte  quando  la
    somma dei punti relativi alle  condizioni  economiche  e  quelli  del
    piano di investimento e' pari  o  superiore  ai  quattro  quinti  del
    corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara. 
      2. La Commissione valuta la  congruita'  delle  offerte  quando  la
    somma dei punteggi dovuti ai criteri di sicurezza e  di  qualita'  e'
    pari o superiore  ai  quattro  quinti  del  corrispondente  punteggio
    massimo previsto nel bando di gara. 
      3. La Commissione valuta la  congruita'  delle  offerte  quando  il
    tasso  interno  di  redditivita'   degli   investimenti   nel   piano
    industriale di cui all'articolo 15, comma 8, risulta inferiore al  5%
    in termini reali, al netto delle imposte. 
      4.  La  Commissione  verifica   sistematicamente   che   il   piano
    industriale sia in accordo con le istruzioni contenute nel  bando  di
    gara e i valori  utilizzati  siano  consistenti  con  la  prassi  del
    settore e della regolazione in vigore. 
      5. Qualora nel piano industriale i costi operativi, i ricavi  o  la
    valutazione degli investimenti siano differenti da quelli  utilizzati
    dagli altri concorrenti, o comunque  le  istruzioni  appaiono  essere
    state disattese, e  le  motivazioni  nella  nota  giustificativa  non
    sembrano chiare o plausibili, la  Commissione  richiede  informazioni
    aggiuntive applicando  il  procedimento  di  verifica  delle  offerte
    anomale di cui al comma 7 e, se i valori utilizzati continuano a  non
    essere giustificati, procede all'esclusione dell'offerta. 
      6. La Commissione  ha  la  facolta'  di  verificare  la  congruita'
    dell'offerta quando un punteggio, anche parziale, appaia anormalmente
    elevato rispetto alle altre offerte. 
      7. Il procedimento di verifica delle offerte anomale e  della  loro
    eventuale esclusione dalla gara avviene secondo le disposizioni degli
    articoli 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
      8.  La  Commissione  procede  ad  una   verifica   rigorosa   delle
    giustificazioni dell'impresa che  ha  presentato  l'offerta  anomala,
    esprimendo   un   proprio   giudizio   sulla   validita'   di    tali
    giustificazioni. 
    
            
          
                                   Art. 17 
     
     
     Monitoraggio degli effetti del decreto e supporto agli Enti locali 
     
      1. Ai fini del monitoraggio degli effetti del presente regolamento,
    tutti  i  soggetti  che  agiscono  da  stazione  appaltante,  di  cui
    all'articolo   2,   comma   1,   sono   tenuti,   entro   60   giorni
    dall'aggiudicazione della gara,  a  trasmettere  al  Ministero  dello
    sviluppo economico - Dipartimento dell'energia i  dati  significativi
    con cui si sono aggiudicate le gare, come riportati nello  schema  in
    allegato 4. Su richiesta, la stazione  appaltante  invia  il  verbale
    della gara al Ministero dello sviluppo economico. 
      2. Il Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il  Ministro  per  i
    rapporti con le Regioni e per  la  Coesione  Territoriale  stipulano,
    entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente  regolamento,  un
    apposito protocollo d'intesa con ANCI  e  l'Autorita'  per  l'energia
    elettrica e il gas  per  porre  in  essere,  con  le  risorse  umane,
    finanziarie  e  strumentali  a   legislazione   vigente,   specifiche
    iniziative di sensibilizzazione, informazione ed assistenza agli Enti
    locali, nonche' per istituire un comitato, che puo' essere  allargato
    anche ad altri soggetti istituzionali, per monitorare lo  svolgimento
    e gli esiti delle  gare  ed  esaminare  l'opportunita'  di  eventuali
    chiarimenti e proposte di modifiche al presente regolamento. 
    
            
          
                                   Art. 18 
     
     
    Prerogative  delle  Regioni  a  statuto  speciale  e  delle  Province
                        autonome di Trento e Bolzano 
     
      1. Sono fatte salve  le  prerogative  statutarie  delle  Regioni  a
    statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. 
    
            
          
                                   Art. 19 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1.  Il  presente  regolamento  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
    ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti internet dei Ministeri
    dello sviluppo economico e per i rapporti con le  Regioni  e  per  la
    Coesione Territoriale, ed entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
    successivo alla data della  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale
    della Repubblica Italiana. 
      Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
    inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
    Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
    e di farlo osservare. 
     
        Roma, 12 novembre 2011 
     
                                     Il Ministro dello sviluppo economico 
                                                    Romani                
     
    Il Ministro per i rapporti con le regioni 
         e per la coesione territoriale       
                      Fitto                   
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
    Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011 
    Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n.  10,  foglio  n.
    301 
    
            
          
                                                                 Allegato 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
    

    Regolamento per i criteri di gara e per la  valutazione  dell'offerta
    per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas  naturale,
    in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007,
    n. 159, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
    novembre 2007, n. 222. (12G0010), in G.U.R.I. del 27 gennaio 2012, n. 22  - Supplemento Ordinario n. 20 
    
     


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