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    controlli e gestione della sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura

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    DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2011, n. 35

    Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della  sicurezza
    delle infrastrutture. (11G0076) 
    in G.U.R.I. dell'8 aprile 2011, n. 81
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Vista  la  direttiva  2008/96/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
    Consiglio,  del  19  novembre  2008,  relativa  alla  gestione  della
    sicurezza delle infrastrutture stradali; 
      Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
    l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
    alle Comunita' europee e, in particolare, l'articolo 1  e  l'allegato
    B; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 13 dicembre 2010; 
      Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
    8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
    del 25 gennaio 2011; 
      Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 10 marzo 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
    Ministri degli affari esteri, dell'economia  e  delle  finanze, della
    giustizia, dell'interno, per i rapporti  con  le  regioni  e  per  la
    coesione territoriale e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
    ricerca; 
     
                                    Emana 
     
     
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                      Finalita' e campo di applicazione 
                      articolo 1, direttiva 2008/96/CE 
     
      1. Il presente  decreto  detta  disposizioni  per  l'istituzione  e
    l'attuazione di procedure volte alla  valutazione  di  impatto  sulla
    sicurezza stradale per i progetti  di  infrastruttura,  ai  controlli
    della sicurezza stradale, alla gestione della  sicurezza  della  rete
    stradale ed alle ispezioni di sicurezza. 
      2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della
    rete stradale transeuropea, siano esse in fase di pianificazione,  di
    progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico. Per tutte le
    altre strade non appartenenti  alla  rete  stradale  transeuropea,  i
    contenuti del presente decreto costituiscono norme di principio. 
      3. A decorrere dal 1° gennaio  2016  la  disciplina  contenuta  nel
    presente decreto si applica anche alle strade appartenenti alla  rete
    di  interesse  nazionale,  individuata  dal  decreto  legislativo  29
    ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese  nella
    rete stradale transeuropea, siano esse, a quella  data,  in  fase  di
    pianificazione, di progettazione, in costruzione  o  gia'  aperte  al
    traffico.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti il termine di decorrenza di  cui  al  presente  comma  puo'
    essere prorogato a data successiva e comunque non oltre il 1° gennaio
    2021. 
      4. Entro e non oltre il 31 dicembre 2020, le regioni e le  province
    autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal  presente  decreto,
    dettano la disciplina riguardante la gestione della  sicurezza  delle
    infrastrutture stradali di competenza  delle  regioni  e  degli  enti
    locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o
    parziale carico dell'Unione europea. 
      5. La disciplina del presente decreto non si applica alle  gallerie
    stradali  che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  del   decreto
    legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                                 Definizioni 
                      articolo 2, direttiva 2008/96/CE 
     
      1.Ai fini del presente decreto si intende per: 
        a) rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel  territorio
    nazionale della rete stradale definita  all'allegato  I,  sezione  2,
    della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
    del 23 luglio 1996, sugli orientamenti  comunitari  per  lo  sviluppo
    della rete transeuropea dei trasporti, e successive modificazioni. 
        b) organo competente: il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti che, per lo svolgimento delle  sue  funzioni  relativamente
    alla rete stradale non gestita direttamente da Anas S.p.a., si avvale
    della struttura organizzativa della medesima societa' che  svolge  le
    funzioni di controllo e di vigilanza sulle concessioni autostradali; 
        c) valutazione di impatto sulla  sicurezza  stradale  (VISS):  lo
    studio recante l'analisi dell'impatto sul livello di sicurezza  della
    rete stradale di un progetto di infrastruttura; 
        d) controllo della sicurezza stradale: il controllo di  sicurezza
    accurato, indipendente, sistematico e tecnico  delle  caratteristiche
    di un progetto di costruzione di una infrastruttura  stradale,  nelle
    diverse fasi dalla pianificazione alla messa in  esercizio,  relativo
    ai progetti di infrastruttura nonche' ai progetti di adeguamento  che
    comportano modifiche di tracciato; 
        e)  classificazione  dei  tratti  ad  elevata  concentrazione  di
    incidenti:   l'elenco   recante   la    classificazione    in    base
    all'incidentalita' rilevata, dei tratti della rete stradale aperti al
    traffico da oltre tre  anni,  in  cui  si  e'  verificato  un  numero
    considerevole di  incidenti  mortali  in  proporzione  al  flusso  di
    traffico; 
        f) classificazione della sicurezza della rete: l'elenco recante i
    tratti della rete stradale esistente in funzione del loro  potenziale
    di miglioramento della sicurezza e di risparmio  dei  costi  connessi
    agli incidenti; 
        g) ispezione di sicurezza: la verifica ordinaria periodica  delle
    caratteristiche  connesse  alla  sicurezza  dei  tratti  della   rete
    stradale aperta al traffico e dei difetti che  richiedono  intervento
    di manutenzione per ragioni  di  sicurezza,  comprendente  anche  gli
    accertamenti  sui  possibili  effetti  derivanti  dall'esecuzione  di
    lavori sulla sicurezza del flusso di traffico; 
        h)  orientamenti:  le  misure  adottate   dal   Ministero   delle
    infrastrutture e  dei  trasporti  che  definiscono  i  criteri  e  le
    modalita' per l'applicazione delle procedure di sicurezza fissate nel
    presente decreto; 
        i)  progetto  d'infrastruttura:   il   progetto   relativo   alla
    costruzione  di  infrastrutture  stradali   nuove   ovvero   ad   una
    sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti
    sui flussi di traffico. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
               Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale 
                      per i progetti di infrastruttura 
                      articolo 3, direttiva 2008/96/CE 
     
      1. Per tutti i progetti di infrastruttura e' effettuata, in fase di
    pianificazione  o  di   programmazione   e   comunque   anteriormente
    all'approvazione del progetto preliminare, la valutazione di  impatto
    sulla sicurezza stradale di seguito denominata : VISS, redatta  sulla
    base dei criteri di cui all'allegato I e del decreto di cui al  comma
    2. 
      2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  entro  il  19
    dicembre 2011, stabilisce, con proprio decreto, modalita',  contenuti
    e documenti costituenti la VISS. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                     Controlli della sicurezza stradale 
                      articolo 4, direttiva 2008/96/CE 
     
      1.  Per  tutti  i  livelli  di  progettazione   dei   progetti   di
    infrastruttura, nonche' dei progetti di  adeguamento  che  comportano
    modifiche di tracciato sono effettuati i  controlli  della  sicurezza
    stradale, sulla base dei criteri di cui all'allegato II. 
      2. Per i progetti di infrastruttura le risultanze della  VISS  sono
    assunte a base dei controlli della sicurezza stradale. 
      3.  Le  risultanze   dei   controlli   della   sicurezza   stradale
    costituiscono parte  integrante  della  documentazione  per  tutti  i
    livelli di progettazione e sono da ritenersi  elementi  necessari  ai
    fini della approvazione dei progetti da parte degli organi preposti e
    della successiva realizzazione  dell'opera,  fino  all'emissione  del
    certificato di collaudo. 
      4.  La  relazione  di  controllo,  predisposta   dal   controllore,
    definisce, per ciascun livello  di  progettazione,  gli  aspetti  che
    possono rivelarsi critici ai  fini  della  sicurezza  stradale  e  le
    relative raccomandazioni.  Nel  caso  in  cui  la  progettazione  non
    dovesse essere adeguata ai fini del superamento degli aspetti critici
    rilevati dalla relazione di controllo, l'ente gestore giustifica tale
    scelta all'organo competente, il quale, laddove  ritenga  ammissibili
    le giustificazioni addotte, dispone che siano allegate alla relazione
    di controllo, altrimenti dispone  l'adeguamento  della  progettazione
    alle raccomandazioni. Della relazione di controllo si tiene conto nei
    successivi livelli di progettazione e  nella  fase  di  realizzazione
    dell'opera, fino all'emissione del certificato di collaudo. 
      5. Entro dodici  mesi  dalla  data  di  messa  in  esercizio  delle
    infrastrutture stradali relative ai progetti di cui al comma 1,  sono
    effettuati controlli, al fine di valutare la sicurezza stradale  alla
    luce dell'effettivo comportamento degli  utenti,  i  cui  esiti  sono
    formalizzati in una relazione di controllo. Qualora  dalla  relazione
    emerga l'esigenza di  misure  correttive  ai  fini  della  sicurezza,
    l'organo competente si  attiva  ai  fini  dell'inserimento  di  dette
    misure nell'elenco di priorita' di cui all'articolo 5, comma 3. 
      6. Per  la  rete  stradale  a  pedaggio,  qualora,  a  seguito  dei
    controlli di cui al comma 1, le modifiche  progettuali  incidano  sui
    piani finanziari approvati dal concedente, i maggiori oneri  sono  da
    considerarsi ammissibili  tra  i  costi  per  la  determinazione  del
    capitale direttamente investito ai sensi delle  vigenti  disposizioni
    in materia di regolazione economica del settore stradale. 
      7. I controlli di cui ai commi 1 e 5 sono effettuati da controllori
    individuati dall'organo  competente  tra  soggetti  in  possesso  dei
    requisiti  di  cui  all'articolo  9,  inseriti  in  apposito   elenco
    istituito presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
    consultabile  sul  sito  informatico  istituzionale  del   Ministero.
    L'attivita'  di  controllo,   qualora   svolta   da   personale   non
    appartenente   all'organo   competente    ovvero    alla    struttura
    organizzativa di cui lo stesso si avvale ai  sensi  dell'articolo  2,
    comma 1, lettera b), e' affidata nel rispetto delle  disposizioni  di
    cui agli articoli 91 e 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
    163. Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialita' di giudizio,
    non puo' essere incaricato dell'attivita' di  controllo  un  soggetto
    che partecipi o abbia partecipato direttamente o indirettamente  alla
    redazione  della  progettazione  in  qualsiasi  suo   livello,   alla
    direzione dei lavori o al collaudo dei progetti di cui al comma 1. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                 Classificazione e gestione della sicurezza 
                   della rete stradale aperta al traffico 
                      articolo 5, direttiva 2008/96/CE 
     
      1. Entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto  e  successivamente  con  cadenza   triennale,   sulla   base
    dell'esame del funzionamento della rete stradale aperta  al  traffico
    svolto dall'organo competente  nel  rispetto  dei  criteri  riportati
    nell'allegato III, il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
    con proprio  decreto,  effettua  la  classificazione  dei  tratti  ad
    elevata concentrazione di incidenti nonche' la classificazione  della
    sicurezza della rete esistente. 
      2. Sulla base delle classificazioni di cui  al  comma  1,  l'organo
    competente  effettua  visite  in  loco  mediante  personale   esperto
    inserito nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, e  procede  alla
    valutazione dei tratti prioritari della rete stradale, tenendo  conto
    degli elementi di cui all'allegato III, punto 3. 
      3.  Sulla  base  delle  risultanze  delle  visite  in   loco,   con
    riferimento   alle   potenziali   misure    correttive    individuate
    nell'allegato  III,  punto  3,  lettera  e),   il   Ministero   delle
    infrastrutture e dei trasporti predispone, anche  attraverso  analisi
    costi-benefici, un elenco di priorita'  degli  interventi  correttivi
    che risultano necessari, di cui tenere conto ai fini della  redazione
    ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione
    previsti dalla legislazione vigente. 
      4.  Per  la  rete  stradale  a  pedaggio,  gli   investimenti   per
    l'attuazione  degli  interventi  correttivi  sono   da   considerarsi
    ammissibili  tra  i  costi  per  la   determinazione   del   capitale
    direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
    di regolazione economica del settore stradale. 
      5. Gli enti gestori, per richiamare l'attenzione degli  utenti  sui
    tratti dell'infrastruttura stradale interessati  da  lavori  stradali
    che  possono  mettere  a  repentaglio  la  sicurezza  degli   stessi,
    provvedono alla installazione di adeguata segnaletica, conforme  alle
    disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e
    al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
      6. Gli enti gestori  provvedono  a  fornire  agli  utenti  adeguata
    informazione  della  presenza   di   tratti   stradali   ad   elevata
    concentrazione di incidenti. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                           Ispezioni di sicurezza 
                      articolo 6, direttiva 2008/96/CE 
     
      1. L'organo  competente,  sulla  base  di  un  programma  idoneo  a
    garantire adeguati livelli di sicurezza,  da  adottare  entro  il  19
    dicembre 2011 e da  aggiornare  con  cadenza  biennale,  al  fine  di
    individuare le caratteristiche connesse  alla  sicurezza  stradale  e
    prevenire gli incidenti, effettua ispezioni periodiche  sulle  strade
    aperte al traffico soggette all'applicazione del presente decreto. Le
    ispezioni  sono  svolte  da  soggetti  inseriti  nell'elenco  di  cui
    all'articolo 4, comma 7. Si applicano i casi di  incompatibilita'  di
    cui all'articolo 4, comma 7, terzo periodo. 
      2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  entro  il  19
    dicembre 2011, individua, con proprio decreto, le misure di sicurezza
    temporanee da applicarsi ai tratti di rete  stradale  interessati  da
    lavori stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle ispezioni
    volte ad assicurare la corretta applicazione di tale decreto. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                              Gestione dei dati 
                      articolo 7, direttiva 2008/96/CE 
     
      1. Per ciascun incidente mortale verificatosi sulla  rete  stradale
    di cui all'articolo 1, comma 2, l'organo competente  riporta  in  una
    apposita relazione di incidente, redatta secondo la  reportistica  di
    cui all'allegato IV, i dati relativi all'incidente stradale, raccolti
    e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n.
    120, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali. 
      2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il  19
    dicembre 2011 e, successivamente, con  cadenza  almeno  quinquennale,
    effettua il calcolo del costo sociale medio di un  incidente  mortale
    nonche' del costo sociale medio di un incidente grave. 
      3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il  19
    dicembre 2011, e successivamente con cadenza annuale, sulla base  dei
    dati   acquisiti,   effettua   il   calcolo    del    costo    totale
    dell'incidentalita' verificatasi sulla rete stradale di cui al  comma
    1. 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
                          Adozione di orientamenti 
                      articolo 8, direttiva 2008/96/CE 
     
      1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  entro  il  19
    dicembre 2011, adotta, sentita la Conferenza unificata,  con  proprio
    decreto, le linee guida in materia di gestione della sicurezza  delle
    infrastrutture stradali, idonee  ad  agevolare  l'applicazione  delle
    disposizioni di cui agli articoli 4 e 6. Il decreto e  gli  eventuali
    successivi decreti di aggiornamento sono notificati alla  Commissione
    europea entro tre mesi dalla loro adozione. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
                         Formazione dei controllori 
                      articolo 9, direttiva 2008/96/CE 
     
      1. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  con  decreto
    da adottarsi   di   intesa   con   il    Ministro    dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca entro il 19 dicembre 2011,  provvede
    ad adottare  i  programmi  di  formazione  per  i  controllori  della
    sicurezza stradale, fissando altresi'  le  modalita'  di  entrata  in
    operativita' e di gestione dell'elenco di cui all'articolo  4,  comma
    7. 
      2. I corsi di formazione iniziale per controllori, della durata non
    inferiore a centottanta ore, sono svolti, sulla base dei programmi di
    cui al comma 1, dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
    ovvero, previa autorizzazione del medesimo Ministero, da universita',
    da organismi ed enti di ricerca, da consigli e ordini  professionali,
    da associazioni operanti nel settore  della  sicurezza  stradale.  Il
    certificato di idoneita' professionale e' rilasciato, a  seguito  del
    superamento di un esame finale, dal soggetto erogatore del corso. 
      3. Ai corsi di formazione iniziale  hanno  accesso  i  soggetti  in
    possesso di laurea  magistrale,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
    lettera   b),   del    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
    dell'universita'  e  della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  in
    ingegneria o di laurea specialistica in ingegneria conseguita secondo
    gli ordinamenti didattici previgenti al citato  decreto  ministeriale
    n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea in ingegneria conseguito
    secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del  Ministro
    dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
    1999, n. 509. Detti soggetti devono essere iscritti da almeno  cinque
    anni all'albo dell'ordine degli ingegneri nel settore dell'ingegneria
    civile e ambientale. 
      4. I soggetti che hanno  conseguito  il  certificato  di  idoneita'
    professionale di cui  al  comma  2  sono  tenuti  alla  frequenza  di
    appositi corsi di aggiornamento, svolti dai soggetti di cui al  comma
    2, della durata non  inferiore  a  trenta  ore,  con  cadenza  almeno
    triennale. 
      5. I soggetti che hanno  conseguito  il  certificato  di  idoneita'
    professionale di cui al comma 2  sono  inseriti  nell'elenco  di  cui
    all'articolo 4, comma 7, su istanza dell'interessato. 
      6. Per la partecipazione ai corsi di formazione e di  aggiornamento
    e' dovuto un contributo corrispondente al mero costo delle attivita',
    di pertinenza delle amministrazioni pubbliche,  di  cui  al  presente
    articolo, interamente destinato alla citata  finalita'.  Le  predette
    attivita' di formazione e  di  aggiornamento  sono  svolte  a  valere
    esclusivamente sui proventi dei predetti contributi. Con decreto,  di
    natura non regolamentare, del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze, sono definiti i termini e le modalita' di attuazione. 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
                           Disposizioni tariffarie 
     
      1.  Alle  attivita'  di  controllo,  classificazione  e  ispezione,
    previste rispettivamente dagli articoli 4, 5 e 6, il Ministero  delle
    infrastrutture e dei trasporti provvede mediante tariffe da  porre  a
    carico degli enti gestori, non pubblici,  da  determinarsi  ai  sensi
    dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96. 
      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
    di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
    adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
    presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di  cui  al
    comma 1 e le relative modalita' di versamento. 
      3. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni. 
      4. Le tariffe di cui al comma 1 sono  da  considerarsi  ammissibili
    tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito
    ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  regolazione
    economica del settore stradale. 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
                          Disposizioni finanziarie 
     
      1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
    o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      2. Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  10,  comma  1,  le
    amministrazioni interessate provvedono  all'adempimento  dei  compiti
    derivanti dal presente decreto con le risorse  umane,  strumentali  e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
     
             Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali 
     
      1. Gli allegati al presente decreto, sono  aggiornati  con  decreto
    del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
    Ministro delle  politiche  europee,  in  adeguamento  alle  modifiche
    introdotte ai corrispondenti allegati alla direttiva 2008/96/CE. 
      2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, la
    VISS e' redatta sulla base dei criteri di cui  all'allegato  I.  Sono
    esclusi  dall'obbligo  di  redazione  della  VISS   i   progetti   di
    infrastruttura per i quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, e' approvato il progetto preliminare. 
      3. I controlli di cui all'articolo 4, comma 1, per i progetti per i
    quali, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
    approvato il progetto preliminare, sono eseguiti per tutti i  livelli
    di progettazione successivi. I controlli sono esclusi per i  progetti
    per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,  e'
    approvato il progetto definitivo; sono altresi' esclusi  i  controlli
    per i progetti relativi alle infrastrutture strategiche di  cui  alla
    legge 21 dicembre 2001, n. 443, per i quali, alla data di entrata  in
    vigore del presente decreto, e' approvato il progetto preliminare. 
      4.  Fino  dell'entrata   in   operativita'   dell'elenco   di   cui
    all'articolo 4, comma 7, lo svolgimento delle attivita' di  cui  agli
    articoli 4, 5 e 6, e' effettuato da soggetti in possesso di titolo di
    studio di cui all'articolo 9, comma 3,  primo  periodo,  iscritti  da
    almeno dieci anni all'albo dell'ordine degli ingegneri,  nel  settore
    dell'ingegneria civile e ambientale, in  possesso  di  esperienza  di
    progettazione stradale, analisi  di  incidentalita',  ingegneria  del
    traffico  o  altre  attivita'   inerenti alla   sicurezza   stradale,
    documentata  dall'avvenuto  espletamento  delle  predette   attivita'
    relative ad almeno cinque progetti. 
      5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, la
    circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2001,  n.  3699,
    recante : «Linee guida per le analisi  di  sicurezza  delle  strade»,
    costituisce norma di riferimento nei  limiti  di  compatibilita'  del
    presente decreto. 
      6. Presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
    istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica, un tavolo permanente di confronto per favorire  lo  scambio
    con le regioni  e  gli  enti  locali  di  informazioni  necessarie  a
    conferire coesione e coordinamento al processo volto all'applicazione
    delle disposizioni del presente decreto alle infrastrutture  stradali
    non comprese nella rete transeuropea. 
      7. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.  264,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:  «La  Commissione
    per tali attivita'», sono inserite le seguenti: «,  fino  all'entrata
    in operativita' dell'elenco di  cui  all'articolo  4,  comma  7,  del
    decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE,» e dopo
    le parole: «del medesimo Ministero», sono aggiunte  le  seguenti:  «,
    nonche' dei soggetti di cui all'articolo 12,  comma  4,  del  decreto
    legislativo di attuazione della  direttiva  2008/96/CE.  A  decorrere
    dall'entrata in operativita' del predetto elenco  la  Commissione  si
    avvale dei soggetti inseriti nell'elenco stesso»; 
        b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Relativamente alle gallerie ricadenti nella  rete  stradale
    non gestita direttamente da Anas S.p.a., la  Commissione  si  avvale,
    oltre che  della  struttura  di  cui  al  comma  2,  della  struttura
    organizzativa di Anas S.p.a. che svolge le funzioni di controllo e di
    vigilanza   sulle   concessioni   autostradali,   mediante   apposita
    convenzione, fermi restando i requisiti di cui al comma 1.». 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 15 marzo 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Matteoli,       Ministro        delle
                                    infrastrutture e dei trasporti 
     
                                    Frattini,   Ministro   degli   affari
                                    esteri 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
                                    Alfano, Ministro della giustizia 
     
                                    Maroni, Ministro dell'interno 
     
                                    Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                    regioni    e    per    la    coesione
                                    territoriale 
     
                                    Gelmini,  Ministro   dell'istruzione,
                                    dell'universita' e della ricerca 
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
     
    
            
          
     
                                                               ALLEGATO I 
     
                                          allegato I direttiva 2008/96/CE 
                                               (previsto dall'articolo 3) 
     
               VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE 
     
                      PER I PROGETTI DI INFRASTRUTTURA 
     
    1. Componenti della valutazione di impatto sulla sicurezza stradale: 
     
    a) definizione del problema; 
    b) identificazione degli obiettivi di sicurezza stradale; 
    c) analisi della situazione attuale ed opzione dello status quo; 
    d) individuazione delle differenti opzioni; 
    e)  analisi  dell'impatto  delle  opzioni  proposte  sulla  sicurezza
    stradale; 
    f)  confronto  delle   opzioni   (attraverso   anche   l'applicazione
    dell'analisi costi/benefici); 
    g) scelta delle possibili soluzioni; 
    h) individuazione della miglior soluzione. 
     
    2. Elementi da prendere in considerazione: 
     
    a) caratteristiche plano-altimetriche dell'infrastruttura stradale; 
    b)  analisi  dell'incidentalita'  (individuazione  del  numero  degli
    incidenti, dei morti e dei feriti per tratte caratteristiche); 
    c)  obiettivi  di  riduzione  dell'incidentalita'  e  confronto   con
    l'opzione dello status quo; 
    d) individuazione delle tipologie di utenti  della  strada,  compresi
    gli utenti deboli (pedoni e ciclisti) e vulnerabili (motociclisti); 
    e) individuazione dei volumi e delle tipologie di traffico. 
     
     
    
            
          
                                                              ALLEGATO II 
     
                                         allegato II direttiva 2008/96/CE 
                                               (previsto dall'articolo 4) 
     
     CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE PER I PROGETTI DI INFRASTRUTTURA 
     
    1. Criteri applicabili nella fase della progettazione preliminare: 
     
    a) analisi della situazione geografica; 
    b)  analisi  e  verifica  della   funzionalita'   dell'infrastruttura
    all'interno della rete; 
    c)  analisi   delle   condizioni   plano-altimetriche   della   nuova
    infrastruttura (velocita' di progetto, geometria dell'asse, numero  e
    tipo di corsie, tipi di intersezioni e/o svincoli,  verifica  visuale
    libera); 
    d) tipologia del traffico ammesso nella nuova infrastruttura. 
     
    2. Criteri applicabili nella fase della progettazione definitiva: 
     
    a) analisi e verifica del tracciato; 
    b)  armonizzazione  della   segnaletica   verticale   e   orizzontale
    (coordinamento segnaletico); 
    c) illuminazione dell'infrastruttura (asse e intersezioni); 
    d)  valutazione   del   contesto   ai   margini   dell'infrastruttura
    (vegetazione, ostacoli fissi ai margini della strada); 
    e) analisi delle pertinenze di servizio (aree di servizio, di sosta e
    di parcheggio); 
    f) analisi di sistemi stradali di contenimento (barriere stradali  di
    sicurezza)  con  particolare  riferimento  all'individuazione   degli
    elementi atti a ridurre la lesivita' degli utenti vulnerabili. 
     
    3. Criteri applicabili nella fase della progettazione esecutiva: 
     
    a) analisi della sicurezza degli utenti  in  circostanze  particolari
    (scarsa visibilita', scarsa illuminazione, condizioni  meteorologiche
    non ottimali); 
    b) intellegibilita' della segnaletica verticale e orizzontale; 
    c) analisi delle condizioni della pavimentazione stradale. 
     
    4.  Criterio  applicabile  nella   prima   fase   di   funzionamento:
    valutazione  della  sicurezza  stradale  alla   luce   dell'effettivo
    comportamento degli utenti. 
     
     
    
            
          
                                                             ALLEGATO III 
     
                                        allegato III direttiva 2008/96/CE 
                                               (previsto dall'articolo 5) 
     
        CLASSIFICAZIONE DEI TRATTI STRADALI AD ELEVATA CONCENTRAZIONE 
     
          DI INCIDENTI E CLASSIFICAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE 
     
    1. Criteri  per  l'individuazione  dei  tratti  stradali  ad  elevata
    concentrazione di incidenti 
     
    L'individuazione dei tratti stradali  ad  elevata  concentrazione  di
    incidenti deve tener conto del numero di incidenti mortali nel  corso
    degli anni precedenti per unita' di distanza in rapporto al volume di
    traffico e, nel  caso  di  intersezioni  e  svincoli,  per  punto  di
    intersezione. 
     
    2. Criteri per l'individuazione  dei  tratti  stradali  da  esaminare
    nell'ambito della classificazione della sicurezza della rete 
     
    L'individuazione di tratti stradali da  esaminare  nell'ambito  della
    classificazione della sicurezza della rete tiene conto dei potenziali
    risparmi in termini di costi degli incidenti. I tratti stradali  sono
    classificati in categorie. Per  ogni  categoria  stradale,  i  tratti
    stradali  sono  esaminati  e  classificati  sulla  base  di   fattori
    collegati alla sicurezza, come la concentrazione degli incidenti,  il
    volume di traffico e la tipologia dello stesso. 
    Per ogni categoria stradale, la classificazione della sicurezza della
    rete si traduce in un elenco prioritario dei tratti stradali  in  cui
    un  miglioramento  dell'infrastruttura   dovrebbe   rivelarsi   molto
    efficace. 
     
    3. Elementi di valutazione per le visite in loco: 
     
    a) descrizione del tratto stradale; 
    b) riferimento ad eventuali relazioni anteriori relative allo  stesso
    tratto stradale; 
    c) esame delle eventuali relazioni di incidente; 
    d) numero di incidenti, decessi e feriti gravi nel corso dei tre anni
    precedenti; 
    e) individuazione delle potenziali misure correttive da adottare, tra
    le quali: 
    - miglioramento del tracciato plano altimetrico; 
    - miglioramento delle intersezioni; 
    - eliminazione  degli  ostacoli  fissi  al  margine  della  strada  o
    applicazione di dispositivi di protezione dei medesimi; 
    -   miglioramento   della   visibilita'   in    diverse    condizioni
    meteorologiche e di illuminazione; 
    - miglioramento delle condizioni di sicurezza delle pertinenze  della
    strada quali i sistemi di ritenuta stradale; 
    - miglioramento della coerenza, della visibilita', della leggibilita'
    e  della  collocazione  della  segnaletica  orizzontale  e  verticale
    (coordinamento segnaletico); 
    - riduzione dei potenziali conflitti con gli utenti della strada piu'
    vulnerabili; 
    -   miglioramento   delle    caratteristiche    superficiali    della
    pavimentazione stradale; 
    - adeguamento dei limiti di velocita'; 
    - protezione contro la caduta di sassi,  smottamenti  del  terreno  e
    valanghe; 
    - installazione di un dispositivo di  gestione  e  di  controllo  del
    traffico; 
    -  installazione  e/o  miglioramento   dei   sistemi   di   trasporto
    intelligenti e dei servizi telematici ai fini dell'interoperabilita',
    dell'emergenza e della segnaletica. 
     
     
    
            
          
                                                              ALLEGATO IV 
     
                                       (allegato IV direttiva 2008/96/CE) 
                                               (previsto dall'articolo 7) 
     
        INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLE RELAZIONI DI INCIDENTI 
     
    Le relazioni di incidenti devono contenere i seguenti elementi: 
     
    1) localizzazione dell'incidente (eventualmente anche georeferenziata
    con coordinate GPS); 
     
    2) immagini e/o diagrammi del luogo dell'incidente; 
     
    3) data e ora dell'incidente; 
     
    4) informazioni relative  all'infrastruttura  (ambiente  circostante,
    tipologia di strada, tipologia di intersezione e svincolo, numero  di
    corsie, segnaletica orizzontale e verticale, pavimentazione stradale,
    illuminazione,  condizioni  meteorologiche,  limiti   di   velocita',
    ostacoli al margine della strada); 
     
    5) gravita' dell'incidente, incluso il numero delle persone  decedute
    e ferite; 
     
    6) caratteristiche  delle  persone  coinvolte  nell'incidente  (eta',
    sesso,  nazionalita',  tasso  di  alcolemia,  presenza  di   sostanze
    stupefacenti, utilizzo dei dispositivi di sicurezza); 
     
    7) dati relativi ai veicoli coinvolti (tipo, eta', paese, presenza di
    dispositivi di sicurezza, data  dell'ultima  revisione  periodica  in
    conformita' della legislazione vigente); 
     
    8)  dati  relativi  all'incidente  (tipo  di   incidente,   tipo   di
    collisione, manovre del veicolo e del conducente); 
     
    9)  informazioni  relative  al  periodo  di  tempo   intercorso   tra
    l'incidente e la sua registrazione ovvero l'arrivo  del  servizio  di
    soccorso. 
    
     

    Applicazione del Codice digitale

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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011

    Modalita',   limiti   e   tempi   di    applicazione    del    Codice
    dell'amministrazione digitale. (11A04367) 

    in G.U.R.I. del 4 aprile 2011, n. 77
    

     

     
     
     
                  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
     
      Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2010,  n.  235,  recante
    «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
    - Codice dell'Amministrazione digitale, a norma  dell'art.  33  della
    legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
      Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
    modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»  e,  in
    particolare, l'art. 2, comma 6, ultimo periodo, introdotto  dall'art.
    2, comma 1, lettera d), del citato decreto  legislativo  n.  235  del
    2010, secondo il quale «tenuto conto delle esigenze  derivanti  dalla
    natura delle proprie particolari funzioni» con successivi decreti del
    Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti «le modalita', i
    limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni» del Codice alla
    «Presidenza del Consiglio dei Ministri,  nonche'  all'Amministrazione
    economico-finanziaria»; 
      Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
    recante «Disciplina dell'attivita' di  governo  e  ordinamento  della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
      Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
    modificazioni, recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
    dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
    23 luglio 2002,  e  successive  modificazioni,  recante  «Ordinamento
    delle  strutture  generali  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
    Ministri»; 
      Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
    «Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
    ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
    efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
      Verificata , ai sensi del citato art. 2, comma 6,  ultimo  periodo,
    del decreto legislativo n. 82 del 2005,  la  parziale  compatibilita'
    delle norme del Codice dell'amministrazione digitale con le  esigenze
    derivanti  dalla  natura  delle  particolari  funzioni  istituzionali
    attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
      Ritenuta l'esigenza di dare applicazione al citato art. 2, comma 6,
    ultimo periodo, riservando  ad  uno  o  piu'  ulteriori  decreti  del
    Presidente del Consiglio dei  ministri  la  determinazione  circa  le
    modalita', i limiti ed i tempi di applicazione  di  specifiche  norme
    del  Codice  dell'amministrazione  digitale   alla   Presidenza   del
    Consiglio dei ministri che, a  seguito  di  apposito  monitoraggio  e
    verifica,  risultino  non  compatibili  con  il  particolare  assetto
    organizzativo e con le funzioni istituzionali; 
     
                                  Decreta: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                           Ambito di applicazione 
     
      1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art.  2,  comma  6,
    ultimo periodo, del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  di
    seguito «Codice dell'amministrazione digitale», introdotto  dall'art.
    2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 2010,  n.
    235, le modalita', i limiti ed i tempi  di  applicazione  del  Codice
    dell'amministrazione  digitale  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
    Ministri. 
      2. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del  Codice  dell'amministrazione
    digitale, le disposizioni del medesimo Codice non si  applicano  alle
    attivita'  ed  alle  funzioni  di  competenza  della  Presidenza  del
    Consiglio dei Ministri riferite, direttamente o indirettamente,  agli
    atti di alta amministrazione, alla sicurezza nazionale od  eseguibili
    con speciali misure di  sicurezza  ed  individuate  con  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei Ministri. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
    Limiti  di   applicazione   di   talune   disposizioni   del   Codice
                        dell'amministrazione digitale 
     
      1. Gli articoli 15, comma 2-ter, 17, 54, comma 2-quater, e  58  del
    Codice dell'amministrazione digitale, come modificati dagli  articoli
    11, 12, 37 e 41 del decreto legislativo 30  dicembre  2010,  n.  235,
    nonche' l'art. 57, comma 5, del medesimo decreto n. 235 del 2010,  si
    applicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  compatibilmente
    con le funzioni istituzionali assegnate e le  esigenze  organizzative
    delle singole strutture. 
      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui
    all'art. 5-bis, comma 2,  del  Codice  dell'amministrazione  digitale
    sono  individuate  specifiche   modalita'   di   applicazione   della
    disposizione  di  cui  al  comma  1  del  medesimo  art.  5-bis  alla
    Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
    Attuazione di talune  disposizioni  del  Codice  dell'amministrazione
      digitale mediante il decreto  previsto  dall'art.  74  del  decreto
      legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 
     
      1. Con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
    previsto dall'art. 74 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.
    150, per l'attuazione dei titoli secondo e terzo dello stesso decreto
    legislativo, sono stabiliti le modalita' e i limiti  di  applicazione
    alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  delle   disposizioni
    previste  dai  seguenti  articoli  del  Codice   dell'amministrazione
    digitale: 
        a) art. 12, commi 1-bis e 1-ter, come modificati dall'art. 9  del
    decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; 
        b) art. 54, comma 1-bis, terzo periodo, come modificato dall'art.
    37 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; 
        c) art. 57, comma 2, secondo periodo, come  modificato  dall'art.
    39 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; 
        d) art. 57-bis, comma 3, secondo periodo. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
         Applicabilita' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
     
      1. Salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 e ferma  restando  la
    disposizione di cui all'art. 57, comma 20, del decreto legislativo 30
    dicembre  2010,  n.   235,   tutte   le   disposizioni   del   Codice
    dell'amministrazione digitale, come  modificato  dal  citato  decreto
    legislativo n.  235  del  2005,  si  applicano  alla  Presidenza  del
    Consiglio dei Ministri. 
      Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
    e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
        Roma, 9 febbraio 2011 
     
                     Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi 
     
    
    Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2011 
    Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
    registro n. 4, foglio n. 348. 
    
            
          
    Ultimo aggiornamento Martedì 05 Aprile 2011 12:07
     

    Federalismo Fiscale Municipale

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    DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011 , n. 23

    Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066) 

    in G.U.R.I. del 23 marzo 2011, n. 67
    

     

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119   della
    Costituzione; 
      Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in
    materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
    Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13,
    21 e 26; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 4 agosto 2010; 
      Considerato  che  non  e'  stata  raggiunta  l'intesa  in  sede  di
    Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
    28 agosto 1997, n. 281; 
      Visto  il  parere   espresso   dalla   Commissione   programmazione
    economica, bilancio del Senato della Repubblica in  data  3  febbraio
    2011; 
      Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata,  ai
    sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5  maggio  2009,  n.  42,
    nella riunione del 9 febbraio 2011; 
      Viste le comunicazioni rese dal Governo al Senato della  Repubblica
    e alla Camera dei deputati, ai sensi del citato articolo 2, comma  4,
    della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e  le  risoluzioni  approvate
    rispettivamente dal Senato della Repubblica il  23  febbraio  2011  e
    dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2011; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 3 marzo 2011; 
      Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
    Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
    semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni
    e  per  la  coesione  territoriale,  di  concerto  con  il   Ministro
    dell'interno e con il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
    l'innovazione; 
     
                                  E m a n a 
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                           Norme di coordinamento 
     
      1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi delle  regioni,
    emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio  2009,  n.
    42, e successive modificazioni, si coordinano con le disposizioni del
    presente decreto. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
             Devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare 
     
      1. In attuazione della citata legge n. 42 del  2009,  e  successive
    modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base
    al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dall'anno 2011  sono
    attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili  ubicati  nel  loro
    territorio e con le modalita' di cui al presente articolo, il gettito
    o quote del gettito derivante dai seguenti tributi: 
      a) imposta di registro ed imposta  di  bollo  sugli  atti  indicati
    all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico
    delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro,  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; 
      b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma
    5; 
      c) imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  in  relazione  ai
    redditi fondiari, escluso il reddito agrario; 
      d) imposta di  registro  ed  imposta  di  bollo  sui  contratti  di
    locazione relativi ad immobili; 
      e) tributi speciali catastali; 
      f) tasse ipotecarie; 
      g)  cedolare  secca  sugli  affitti  di  cui  all'articolo  3,  con
    riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi  del  comma  8
    del presente articolo. 
      2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f),
    del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha  per  oggetto
    una quota pari al 30 per cento dello stesso. 
      3.  Per  realizzare  in  forma   progressiva   e   territorialmente
    equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare  di
    cui  ai  commi  1  e  2,  e'  istituito  un  Fondo  sperimentale   di
    riequilibrio. La durata  del  Fondo  e'  stabilita  in  tre  anni  e,
    comunque,  fino  alla  data  di  attivazione  del  fondo  perequativo
    previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo
    e' alimentato con il gettito di cui  ai  commi  1  e  2,  secondo  le
    modalita' stabilite ai sensi del comma 7. 
      4.  Ai  comuni  e'  attribuita  una  compartecipazione  al  gettito
    dell'imposta sul valore aggiunto;  con  decreto  del  Presidente  del
    Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, da adottare d'intesa con la  Conferenza  unificata  ai
    sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
    e' fissata la percentuale della  predetta  compartecipazione  e  sono
    stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente  comma,   con
    particolare  riferimento  all'attribuzione  ai  singoli  comuni   del
    relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si  e'
    determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La  percentuale
    della compartecipazione al gettito dell'imposta sul  valore  aggiunto
    prevista dal presente comma e' fissata, nel  rispetto  dei  saldi  di
    finanza  pubblica,  in  misura  finanziariamente   equivalente   alla
    compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito
    delle persone fisiche. In sede di prima  applicazione,  e  in  attesa
    della determinazione del gettito  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
    ripartito per ogni  comune,  l'assegnazione  del  gettito  ai  comuni
    avviene sulla base del gettito dell'imposta sul valore  aggiunto  per
    provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune. 
      5. Il gettito delle imposte ipotecaria e  catastale  relative  agli
    atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto  resta  attribuito  allo
    Stato. 
      6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia
    elettrica di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
    decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,  cessa  di  essere
    applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente
    aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale  da
    assicurare la neutralita' finanziaria del presente  provvedimento  ai
    fini del rispetto dei saldi di  finanza  pubblica.  Con  decreto  del
    Ministro dell'economia e  delle  finanze  da  emanarsi  entro  il  31
    dicembre 2011 sono stabilite  le  modalita'  attuative  del  presente
    comma. 
      7. Previo accordo sancito in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
    autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  28
    agosto 1997, n.  281,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
    concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
    stabilite le modalita'  di  alimentazione  e  di  riparto  del  Fondo
    sperimentale di cui al comma 3, nonche'  le  quote  del  gettito  dei
    tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune
    ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto  si
    tiene  conto  della  determinazione  dei  fabbisogni  standard,   ove
    effettuata, nonche', sino al 2013, anche  della  necessita'  che  una
    quota  pari  al  30  per  cento  della  dotazione   del   Fondo   sia
    ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti.  Ai  fini
    della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 3 non  si
    tiene conto  delle  variazioni  di  gettito  prodotte  dall'esercizio
    dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo
    schema di  decreto  e'  trasmesso  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed
    autonomie locali entro il 15 ottobre.  In  caso  di  mancato  accordo
    entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo
    periodo puo' essere comunque emanato; in sede di  prima  applicazione
    del  presente  provvedimento,  il  termine  per  l'accordo  scade  il
    quarantacinquesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma  associata  le
    funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e  seguenti
    del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  nonche'  per  le
    isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalita' di  riparto
    differenziate,  forfettizzate  e  semplificate,  idonee  comunque  ad
    assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una  quota
    non inferiore al 20 per cento della  dotazione  del  fondo  al  netto
    della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo  del  presente
    comma. 
      8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1,  lettera  g),
    devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario, e' pari al 21,7
    per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a  decorrere  dall'anno
    2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro
    dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
    misura  corrispondente  al   gettito   che   confluisce   nel   Fondo
    sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3,  nonche'  al  gettito
    devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di
    cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni
    2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei  saldi  di  finanza
    pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di  risorse  pari  ai
    trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo  di
    cui al comma 1, lettera g), puo' essere rideterminata sulla base  dei
    dati definitivi, tenendo  conto  del  monitoraggio  effettuato  dalla
    Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
    fiscale ovvero, ove istituita, dalla  Conferenza  permanente  per  il
    coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo
    di  cui  al  comma  1,  lettera  g),  puo'   essere   successivamente
    incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
    d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  in
    misura corrispondente alla individuazione di ulteriori  trasferimenti
    suscettibili di riduzione. 
      9. Ai comuni e' garantito che le  variazioni  annuali  del  gettito
    loro attribuito ai sensi del presente  articolo  non  determinano  la
    modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le
    aliquote  e  le  quote  indicate  nei  commi  2,  4  e   8,   nonche'
    nell'articolo 7, comma 2, possono essere modificate con  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  su  proposta  del
    Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
    Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi  di  finanza
    pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di  gettito  devoluta  ai
    comuni del tributo di  cui  al  comma  1,  lettera  g),  puo'  essere
    incrementata  sino  alla  devoluzione  della  totalita'  del  gettito
    stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione  della  quota  di
    cui all'articolo 7, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al
    comma 4 del presente articolo. 
      10. In ogni caso, al fine di rafforzare la  capacita'  di  gestione
    delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei  comuni
    all'attivita' di accertamento tributario: 
      a) e' assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante
    dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto; 
      b) e' elevata  al  50  per  cento  la  quota  dei  tributi  statali
    riconosciuta ai  comuni  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del
    decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  e  successive
    modificazioni. La quota del 50 per cento e' attribuita ai  comuni  in
    via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a  titolo  non
    definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
    sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali,   sono
    stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite  ai  comuni
    in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo; 
      c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le  modalita'  stabilite
    con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  d'intesa
    con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ai dati contenuti
    nell'anagrafe tributaria relativi: 
      1) ai contratti di locazione nonche'  ad  ogni  altra  informazione
    riguardante il possesso o la detenzione degli  immobili  ubicati  nel
    proprio territorio; 
      2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici  e
    del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; 
      3)  ai  soggetti  che  hanno  il  domicilio  fiscale  nel   proprio
    territorio; 
      4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita'  di  lavoro
    autonomo o di impresa; 
      d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita'  di  cui  alla
    lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,  limitatamente  ad
    immobili presenti ovvero a  soggetti  aventi  domicilio  fiscale  nel
    comune, che possa essere rilevante  per  il  controllo  dell'evasione
    erariale o di tributi locali; 
      e) il sistema informativo della fiscalita' e'  integrato,  d'intesa
    con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani,  con  i  dati  relativi
    alla fiscalita' locale, al fine di assicurare ai comuni  i  dati,  le
    informazioni ed i servizi necessari per la gestione  dei  tributi  di
    cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione  delle  previsioni  di
    entrata. 
      11. Il  sistema  informativo  della  fiscalita'  assicura  comunque
    l'interscambio  dei  dati  relativi  all'effettivo   utilizzo   degli
    immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle
    dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di  locazione
    ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 10,  lettera  c),
    n. 2). 
      12. A decorrere dal 1° maggio 2011, gli importi  minimo  e  massimo
    della sanzione  amministrativa  prevista  per  l'inadempimento  degli
    obblighi di dichiarazione agli  uffici  dell'Agenzia  del  territorio
    degli immobili e delle variazioni di consistenza  o  di  destinazione
    dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28  e  20  del
    regio  decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,   convertito,   con
    modificazioni,  dalla  legge  11   agosto   1939,   n.   1249,   sono
    quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a
    decorrere dalla predetta data e' devoluto al comune  ove  e'  ubicato
    l'immobile interessato. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                        Cedolare secca sugli affitti 
     
      1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario  vigente
    per la tassazione del reddito  fondiario  ai  fini  dell'imposta  sul
    reddito delle persone fisiche,  il  proprietario  o  il  titolare  di
    diritto reale di godimento di unita' immobiliari abitative locate  ad
    uso abitativo puo' optare per il seguente regime. 
      2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione  relativo  ai
    contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e  le  relative
    pertinenze  locate   congiuntamente   all'abitazione,   puo'   essere
    assoggettato, in base alla decisione  del  locatore,  ad  un'imposta,
    operata nella forma della cedolare  secca,  sostitutiva  dell'imposta
    sul reddito delle  persone  fisiche  e  delle  relative  addizionali,
    nonche' delle imposte  di  registro  e  di  bollo  sul  contratto  di
    locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro
    e di bollo sulla  risoluzione  e  sulle  proroghe  del  contratto  di
    locazione. Sul canone di locazione annuo  stabilito  dalle  parti  la
    cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento.
    La cedolare  secca  puo'  essere  applicata  anche  ai  contratti  di
    locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per  i
    contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli  articoli  2,
    comma 3, e 8 della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  relativi  ad
    abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
    a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.  61,  e  negli  altri
    comuni  ad  alta  tensione   abitativa   individuati   dal   Comitato
    interministeriale per la programmazione economica,  l'aliquota  della
    cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti  e'  ridotta
    al 19 per cento. 
      3. Fermi gli obblighi  di  presentazione  della  dichiarazione  dei
    redditi, la registrazione del  contratto  di  locazione  assorbe  gli
    ulteriori  obblighi  di  comunicazione,  incluso  l'obbligo  previsto
    dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.  Nei  casi  di
    omessa richiesta di  registrazione  del  contratto  di  locazione  si
    applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. 
      4. La cedolare secca e' versata entro il termine stabilito  per  il
    versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si  fa
    luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro  eventualmente
    gia' pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la  riscossione,  i
    rimborsi, le sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  ad  essa
    relativi si applicano le disposizioni previste  per  le  imposte  sui
    redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,
    da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
    presente provvedimento, sono  stabilite  le  modalita'  di  esercizio
    dell'opzione di cui al comma 1,  nonche'  di  versamento  in  acconto
    della cedolare secca dovuta,  nella  misura  dell'85  per  cento  per
    l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e  del  versamento  a  saldo
    della medesima cedolare, nonche' ogni altra disposizione utile, anche
    dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo. 
      5. Se nella dichiarazione dei redditi  il  canone  derivante  dalla
    locazione di immobili ad uso abitativo non e' indicato o e'  indicato
    in misura inferiore  a  quella  effettiva,  si  applicano  in  misura
    raddoppiata, rispettivamente,  le  sanzioni  amministrative  previste
    dall'articolo 1, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  18  dicembre
    1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo  19
    giugno 1997, n. 218, per  i  redditi  derivanti  dalla  locazione  di
    immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione  dell'accertamento
    con adesione del contribuente ovvero  di  rinuncia  del  contribuente
    all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le
    sanzioni amministrative previste dall'articolo 1,  commi  1  e  2,  e
    dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471  del
    1997. 
      6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del  presente  articolo
    non  si  applicano  alle  locazioni  di  unita'  immobiliari  ad  uso
    abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa, o  di
    arti e professioni. Il reddito derivante  dai  contratti  di  cui  al
    presente articolo non puo' essere,  comunque,  inferiore  al  reddito
    determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle
    imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    22 dicembre 1986, n. 917. 
      7.  Quando  le  vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,  per  il
    riconoscimento della spettanza o per la determinazione di  deduzioni,
    detrazioni o benefici  di  qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non
    tributaria, al possesso di requisiti reddituali,  si  tiene  comunque
    conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto
    reddito  rileva  anche  ai  fini  dell'indicatore  della   situazione
    economica equivalente (I.S.E.E.) di cui  al  decreto  legislativo  31
    marzo 1998, n. 109. 
      8. Ai contratti di  locazione  degli  immobili  ad  uso  abitativo,
    comunque  stipulati,  che,  ricorrendone  i  presupposti,  non   sono
    registrati entro il termine stabilito  dalla  legge,  si  applica  la
    seguente disciplina: 
      a) la durata  della  locazione  e'  stabilita  in  quattro  anni  a
    decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; 
      b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma
    1, della citata legge n. 431 del 1998; 
      c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione  e'
    fissato in misura pari  al  triplo  della  rendita  catastale,  oltre
    l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento
    degli indici ISTAT dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  degli
    impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore,  si
    applica comunque il canone stabilito dalle parti. 
      9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30
    dicembre 2004, n. 311,  ed  al  comma  8  del  presente  articolo  si
    applicano anche ai casi in cui: 
      a) nel contratto di locazione  registrato  sia  stato  indicato  un
    importo inferiore a quello effettivo; 
      b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. 
      10. La disciplina di cui ai commi 8 e  9  non  si  applica  ove  la
    registrazione sia effettuata entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto. 
      11. Nel caso in cui  il  locatore  opti  per  l'applicazione  della
    cedolare secca e' sospesa, per un periodo corrispondente alla  durata
    dell'opzione, la facolta' di  chiedere  l'aggiornamento  del  canone,
    anche se prevista  nel  contratto  a  qualsiasi  titolo,  inclusa  la
    variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei  prezzi  al
    consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi  nell'anno
    precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il  locatore  non  ha
    dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata,
    con  la  quale  rinuncia  ad  esercitare  la  facolta'  di   chiedere
    l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui
    al presente comma sono inderogabili. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                            Imposta di soggiorno 
     
      1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni  nonche'  i
    comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita'  turistiche  o
    citta' d'arte possono istituire,  con  deliberazione  del  consiglio,
    un'imposta di soggiorno a  carico  di  coloro  che  alloggiano  nelle
    strutture ricettive situate sul  proprio  territorio,  da  applicare,
    secondo criteri di gradualita' in proporzione al  prezzo,  sino  a  5
    euro per notte di soggiorno.  Il  relativo  gettito  e'  destinato  a
    finanziare interventi in materia di turismo, ivi  compresi  quelli  a
    sostegno   delle   strutture   ricettive,   nonche'   interventi   di
    manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali  ed  ambientali
    locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali. 
      2.  Ferma  restando  la  facolta'  di  disporre  limitazioni   alla
    circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del  decreto
    legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  l'imposta  di  soggiorno  puo'
    sostituire, in tutto o in parte, gli  eventuali  oneri  imposti  agli
    autobus turistici per la circolazione  e  la  sosta  nell'ambito  del
    territorio comunale. 
      3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data  di
    entrata in vigore del presente decreto, ai  sensi  dell'articolo  17,
    comma 1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  d'intesa  con  la
    Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina
    generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita'  con
    quanto stabilito nel predetto  regolamento,  i  comuni,  con  proprio
    regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto
    legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  sentite  le  associazioni
    maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture  ricettive,
    hanno la facolta' di disporre  ulteriori  modalita'  applicative  del
    tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni  per  particolari
    fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso  di  mancata
    emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del  presente
    comma nel termine ivi indicato, i comuni  possono  comunque  adottare
    gli atti previsti dal presente articolo. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
     Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
     
      1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
    della citata  legge  n.  400  del  1988,  su  proposta  del  Ministro
    dell'economia  e  delle  finanze  e  d'intesa   con   la   Conferenza
    Stato-citta' ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data  di
    entrata in vigore del presente decreto legislativo,  e'  disciplinata
    la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del  potere
    dei  comuni  di  istituire  l'addizionale  comunale  all'imposta  sul
    reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso
    in cui sia stata  istituita.  Nel  caso  di  mancata  emanazione  del
    decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi
    indicato, in ogni caso possono  esercitare  la  predetta  facolta'  i
    comuni che non hanno istituito la  predetta  addizionale  ovvero  che
    l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore  allo  0,4  per
    cento; per i comuni di cui al presente  periodo,  il  limite  massimo
    dell'addizionale per i primi due anni e' pari allo 0,4 per  cento  e,
    comunque, l'addizionale non puo'  essere  istituita  o  aumentata  in
    misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate,
    per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno  efficacia  ai
    fini della determinazione dell'acconto previsto  dall'ultimo  periodo
    dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre  1998,
    n. 360. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                              Imposta di scopo 
     
      1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
    della citata legge n.  400  del  1988,  d'intesa  con  la  Conferenza
    Stato-citta' ed autonomie  locali,  entro  il  31  ottobre  2011,  e'
    disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di  cui  all'articolo
    1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo  tale  da
    prevedere: 
      a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a  quelle
    indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata legge  n.  296  del
    2006; 
      b)  l'aumento,  sino  a  dieci  anni,  della  durata   massima   di
    applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 147, della
    citata legge n. 296 del 2006; 
      c) la possibilita' che il  gettito  dell'imposta  finanzi  l'intero
    ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare. 
      2. Resta in ogni caso  fermo  l'obbligo  di  restituzione  previsto
    dall'articolo 1, comma 151, della citata legge n. 296  del  2006  nel
    caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data  prevista
    dal progetto esecutivo. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                       Federalismo fiscale municipale 
     
      1. In attuazione della citata legge n. 42 del  2009,  e  successive
    modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in  sostituzione  dei
    tributi indicati rispettivamente negli articoli 8,  comma  1,  e  11,
    comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte  nell'ordinamento
    fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: 
      a) una imposta municipale propria; 
      b) una imposta municipale secondaria. 
      2.  A  decorrere  dall'anno  2014,  ai  comuni  e'  attribuita  una
    compartecipazione   al   gettito   dei   tributi   nell'ipotesi    di
    trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta  per
    cento. 
      3. Resta  inoltre  assegnato  ai  comuni  il  gettito  dei  tributi
    devoluto ai sensi  dell'articolo  2,  tenuto  conto  di  quanto  gia'
    attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo. 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
                         Imposta municipale propria 
     
      1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno
    2014, e sostituisce, per la  componente  immobiliare,  l'imposta  sul
    reddito delle persone fisiche e le  relative  addizionali  dovute  in
    relazione  ai  redditi  fondiari  relativi  ai  beni  non  locati,  e
    l'imposta comunale sugli immobili. 
      2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il  possesso  di
    immobili diversi dall'abitazione principale. 
      3.  L'imposta  municipale  propria  non  si  applica  al   possesso
    dell'abitazione  principale  ed  alle  pertinenze  della  stessa.  Si
    intende per effettiva abitazione principale  l'immobile,  iscritto  o
    iscrivibile  nel  catasto   edilizio   urbano   come   unica   unita'
    immobiliare, nel quale il possessore dimora  abitualmente  e  risiede
    anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate
    nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  nella  misura  massima  di
    un'unita'  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie   catastali
    indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita'  ad  uso
    abitativo.  L'esclusione  non  si  applica  alle  unita'  immobiliari
    classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 
      4. L'imposta municipale propria ha per base  imponibile  il  valore
    dell'immobile  determinato  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto
    legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
      5. Nel caso di possesso  di  immobili  non  costituenti  abitazione
    principale ai sensi del comma 3, l'imposta e' dovuta  annualmente  in
    ragione di un'aliquota dello 0,76 per  cento.  La  predetta  aliquota
    puo' essere modificata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
    ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia  e  delle
    finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
    nel rispetto dei saldi  di  finanza  pubblica,  tenendo  conto  delle
    analisi  effettuate  dalla   Commissione   tecnica   paritetica   per
    l'attuazione del federalismo fiscale  ovvero,  ove  istituita,  dalla
    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.  I
    comuni possono, con deliberazione  del  consiglio  comunale  adottata
    entro il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione,
    modificare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sino   a   0,3   punti
    percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma,
    ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata  ai  sensi
    del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera  entro  il
    predetto termine, si applicano le aliquote di cui  al  primo  periodo
    del presente comma ed al comma 6. 
      6. Nel caso in cui l'immobile sia  locato,  l'aliquota  di  cui  al
    comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'. 
      7. I comuni possono,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,
    adottata entro il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
    previsione, prevedere  che  l'aliquota  di  cui  al  comma  5,  primo
    periodo, sia ridotta fino alla meta' anche nel caso in cui  abbia  ad
    oggetto  immobili  non  produttivi  di  reddito  fondiario  ai  sensi
    dell'articolo 43 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso  in  cui
    abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta
    sul reddito delle societa'. Nell'ambito della facolta'  prevista  dal
    presente comma, i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta  si
    applichi limitatamente a determinate categorie di immobili. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
                Applicazione dell'imposta municipale propria 
     
      1.  Soggetti  passivi  dell'imposta  municipale  propria  sono   il
    proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili,  a
    qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o  alla  cui
    produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,  ovvero  il
    titolare di diritto reale di usufrutto, uso,  abitazione,  enfiteusi,
    superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di  aree  demaniali,
    soggetto passivo e' il concessionario. Per  gli  immobili,  anche  da
    costruire  o  in  corso  di  costruzione,   concessi   in   locazione
    finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla  data
    della stipula e per tutta la durata del contratto. 
      2. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota
    ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto  il  possesso;  a  tal
    fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per  almeno
    quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari
    corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
      3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta  dovuta
    al comune per l'anno in corso in due rate di pari  importo,  scadenti
    la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso
    nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
    complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da  corrispondere
    entro il 16 giugno. 
      4.  A  far  data  dal  completamento  dell'attuazione  dei  decreti
    legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili  adottati
    ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge  n.
    42 del 2009, e successive  modificazioni,  e  dell'articolo  2  della
    legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal  1°  gennaio
    2015, l'imposta e' corrisposta con le modalita' stabilite dal comune. 
      5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  52  del  citato
    decreto legislativo n. 446 del  1997,  i  comuni  possono  introdurre
    l'istituto dell'accertamento con  adesione  del  contribuente,  sulla
    base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218  del
    1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base
    dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997,
    prevedendo anche che il pagamento delle  somme  dovute  possa  essere
    effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi. 
      6. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze,  sentita  l'Associazione  Nazionale  Comuni  Italiani   sono
    approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento,
    nonche' di trasmissione dei dati di  riscossione,  distintamente  per
    ogni  contribuente,  ai  comuni  e  al  sistema   informativo   della
    fiscalita'. 
      7. Per l'accertamento, la  riscossione  coattiva,  i  rimborsi,  le
    sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano  gli  articoli
    10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,  14  e  15  del  citato  decreto
    legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della
    citata legge n. 296 del 2006. 
      8.  Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli   immobili
    posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio
    territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle
    comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi,
    dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
    ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni
    previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed
    i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. 
      9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico
    di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,  i
    redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la  cedolare  secca
    di cui  all'articolo  3,  i  redditi  derivanti  dagli  immobili  non
    produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del  citato
    testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917
    del  1986,  e  dagli  immobili   posseduti   dai   soggetti   passivi
    dell'imposta  sul  reddito  delle  societa',  continuano  ad   essere
    assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
     Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare 
     
      1 All'articolo 1 della tariffa, parte  prima,  allegata  al  citato
    testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  131
    del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
     
      « 
        
    
    ---------------------------------------------------------------
    1. Atti  traslativi  a  titolo  oneroso  della    |   
    proprietà  di  beni  immobili  in  genere  e      |
    atti traslativi o costitutivi  di diritti reali   |
    immobiliari  di godimento, compresi la rinuncia   | 
    pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di   | 
    espropriazione per pubblica utilità e i trasferi- |
    menti coattivi                                    | 9 per cento
    ---------------------------------------------------------------
    Se il trasferimento ha per oggetto case           |
    di abitazione, ad eccezione di quelle di          |
    categoria  catastale  A1, A8  e A9 , ove          |
    ricorrano le condizioni di cui alla nota          |
    II-bis)                                           | 2 per cento
    ---------------------------------------------------------------
    
          » 
     
      b) sono abrogate le note del  predetto  articolo  1,  ad  eccezione
    della nota II-bis); 
      c) nella nota II-bis) dell'articolo 1,  le  parole:  «dell'aliquota
    del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota  del
    2 per cento». 
      2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere
    inferiore a 1.000 euro. 
      3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e  tutti
    gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per
    effettuare  gli  adempimenti  presso  il  catasto   ed   i   registri
    immobiliari  sono  esenti  dall'imposta  di  bollo,   dalle   imposte
    ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle  tasse
    ipotecarie. 
      4. In relazione agli atti di cui ai commi  1  e  2  sono  soppresse
    tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in
    leggi speciali. 
      5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
    dal 1° gennaio 2014. 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
                        Imposta municipale secondaria 
     
      1. L'imposta  municipale  secondaria  e'  introdotta,  a  decorrere
    dall'anno  2014,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,   per
    sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per  l'occupazione
    di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree
    pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita'  e  i  diritti  sulle
    pubbliche    affissioni,    il    canone     per     l'autorizzazione
    all'installazione   dei   mezzi   pubblicitari.   L'addizionale   per
    l'integrazione dei bilanci  degli  enti  comunali  di  assistenza  e'
    abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al  presente
    articolo. 
      2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
    della citata legge n.  400  del  1988,  d'intesa  con  la  Conferenza
    Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la  disciplina  generale
    dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri: 
      a)  il  presupposto  del  tributo   e'   l'occupazione   dei   beni
    appartenenti al demanio o al  patrimonio  indisponibile  dei  comuni,
    nonche' degli spazi soprastanti  o  sottostanti  il  suolo  pubblico,
    anche a fini pubblicitari; 
      b) soggetto passivo e' il soggetto che effettua  l'occupazione;  se
    l'occupazione e' effettuata con impianti pubblicitari,  e'  obbligato
    in solido il soggetto  che  utilizza  l'impianto  per  diffondere  il
    messaggio pubblicitario; 
      c) l'imposta e' determinata in base ai seguenti elementi: 
      1) durata dell'occupazione; 
      2) entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; 
      3) fissazione di tariffe differenziate in base  alla  tipologia  ed
    alle finalita' dell'occupazione, alla zona  del  territorio  comunale
    oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune; 
      d) le  modalita'  di  pagamento,  i  modelli  della  dichiarazione,
    l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli
    interessi ed il contenzioso  sono  disciplinati  in  conformita'  con
    quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto
    legislativo; 
      e) l'istituzione  del  servizio  di  pubbliche  affissioni  non  e'
    obbligatoria e sono individuate idonee modalita',  anche  alternative
    all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli  annunci
    obbligatori per legge, nonche' per l'agevolazione della diffusione di
    annunci di rilevanza sociale e culturale; 
      f)  i  comuni,  con  proprio  regolamento  da  adottare  ai   sensi
    dell'articolo 52 del citato decreto  legislativo  n.  446  del  1997,
    hanno la facolta' di disporre esenzioni ed agevolazioni, in  modo  da
    consentire anche una piu' piena valorizzazione  della  sussidiarieta'
    orizzontale, nonche' ulteriori modalita' applicative del tributo. 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
     
                    Misure in materia di finanza pubblica 
     
      1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere  compatibile  con
    gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilita' e crescita. 
      2. In ogni caso, dall'attuazione dei  decreti  legislativi  di  cui
    alla citata legge n. 42 del 2009,  e  successive  modificazioni,  non
    puo' derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun  aumento
    del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti. 
      3. In caso di trasferimento di ulteriori  funzioni  ai  comuni,  ai
    sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le  modalita'  di
    cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  e'  assicurato
    al complesso degli enti l'integrale finanziamento di  tali  funzioni,
    ove non si sia  provveduto  contestualmente  al  finanziamento  e  al
    trasferimento. 
    
            
          
                                   Art. 13 
     
     
                   Fondo perequativo per comuni e province 
     
      1. Per il finanziamento delle spese dei comuni  e  delle  province,
    successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle
    spese per le funzioni fondamentali, e' istituito nel  bilancio  dello
    Stato  un  fondo  perequativo,   con   indicazione   separata   degli
    stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti  per  le  province,  a
    titolo di concorso  per  il  finanziamento  delle  funzioni  da  loro
    svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza  Stato-citta'  ed
    autonomie locali,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
    ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con  le  regioni  e
    per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto
    con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite,
    salvaguardando la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
    e in conformita' con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n.  42,
    le modalita' di alimentazione  e  di  riparto  del  fondo.  Il  fondo
    perequativo a favore dei comuni e' alimentato da  quote  del  gettito
    dei  tributi  di  cui  all'articolo  2,  commi  1  e   2,   e   dalla
    compartecipazione prevista dall'articolo 7, comma 2.  Tale  fondo  e'
    articolato in due  componenti,  la  prima  delle  quali  riguarda  le
    funzioni  fondamentali  dei  comuni,  la  seconda  le  funzioni   non
    fondamentali. Le predette quote sono divise in  corrispondenza  della
    determinazione  dei  fabbisogni  standard  relativi   alle   funzioni
    fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. 
    
            
          
                                   Art. 14 
     
     
    Ambito  di  applicazione   del   decreto   legislativo,   regolazioni
                       finanziarie e norme transitorie 
     
      1. L'imposta  municipale  propria  e'  indeducibile  dalle  imposte
    erariali  sui  redditi  e  dall'imposta  regionale  sulle   attivita'
    produttive. 
      2. Al fine di assicurare la neutralita'  finanziaria  del  presente
    decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale  il  presente
    decreto  si  applica  nel  rispetto  dei  rispettivi  statuti  e   in
    conformita' con le procedure previste dall'articolo 27  della  citata
    legge n. 42 del 2009, e in particolare: 
      a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni
    a  statuto  speciale  spetta   una   compartecipazione   al   gettito
    dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  ovvero  al  gettito
    degli altri tributi erariali, questa si  intende  riferita  anche  al
    gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3; 
      b) sono stabilite la decorrenza  e  le  modalita'  di  applicazione
    delle disposizioni di cui all'articolo 2  nei  confronti  dei  comuni
    ubicati nelle regioni a  statuto  speciale,  nonche'  le  percentuali
    delle compartecipazioni di  cui  alla  lettera  a);  con  riferimento
    all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 si  tiene  conto
    anche dei tributi da essa sostituiti. 
      3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province  autonome  che
    esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalita'  di
    applicazione  delle  disposizioni  relative  alle  imposte   comunali
    istituite con il  presente  decreto  sono  stabilite  dalle  predette
    autonomie speciali in conformita'  con  i  rispettivi  statuti  e  le
    relative norme di attuazione;  per  gli  enti  locali  ubicati  nelle
    medesime regioni e province autonome non  trova  applicazione  quanto
    previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8;  alle  predette  regioni  e
    province autonome spettano le devoluzioni e le  compartecipazioni  al
    gettito delle  entrate  tributarie  erariali  previste  dal  presente
    decreto nelle misure e  con  le  modalita'  definite  dai  rispettivi
    statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i  medesimi
    tributi erariali o per quelli da essi sostituiti. 
      4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima
    applicazione  della  citata  legge  n.  42  del  2009,  e  successive
    modificazioni, e in  via  transitoria,  l'autonomia  di  entrata  dei
    comuni.  Gli  elementi  informativi  necessari   all'attuazione   del
    presente decreto  sono  acquisiti  alla  banca  dati  unitaria  delle
    pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della  citata  legge
    n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui all'articolo 5, comma
    1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009. 
      5. In coerenza con quanto stabilito con  la  decisione  di  finanza
    pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196  del  2009,
    in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva,  la
    Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza  pubblica,
    avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
    federalismo fiscale, monitora gli  effetti  finanziari  del  presente
    decreto legislativo al fine di garantire  il  rispetto  del  predetto
    limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al  Governo  le
    eventuali misure correttive. 
      6. E' confermata la potesta' regolamentare in  materia  di  entrate
    degli enti locali di cui agli articoli 52 e  59  del  citato  decreto
    legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi  tributi  previsti  dal
    presente provvedimento. 
      7. Sino  alla  revisione  della  disciplina  relativa  ai  prelievi
    relativi alla gestione  dei  rifiuti  solidi  urbani,  continuano  ad
    applicarsi i regolamenti comunali adottati  in  base  alla  normativa
    concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene
    ambientale. Resta ferma la possibilita' per i comuni di  adottare  la
    tariffa integrata ambientale. 
      8.  A  decorrere  dall'anno  2011,  le   delibere   di   variazione
    dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
    fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di  pubblicazione  sul
    sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  citato  decreto
    legislativo n. 360 del 1998, a  condizione  che  detta  pubblicazione
    avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la  delibera  afferisce.
    Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo  stesso  anno
    d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro  il  31
    marzo  2011.  Restano  fermi,  in  ogni  caso,  gli   effetti   delle
    disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge  n.
    296 del 2006. 
      9. Per il perseguimento delle finalita'  istituzionali,  di  quelle
    indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n.
    504  del  1992,  nonche'  dei  compiti  attribuiti  con   i   decreti
    legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del  2009,
    e successive modificazioni, anche  al  fine  di  assistere  i  comuni
    nell'attuazione del  presente  decreto  e  nella  lotta  all'evasione
    fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni  Italiani  si  avvale  delle
    risorse indicate  nell'articolo  10,  comma  5,  del  citato  decreto
    legislativo n. 504  del  1992.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,
    l'aliquota percentuale indicata nel predetto  articolo  e'  calcolata
    con riferimento al  gettito  annuale  prodotto  dall'imposta  di  cui
    all'articolo 8. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
    con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  d'intesa
    con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
    modalita' di attribuzione delle risorse  in  sostituzione  di  quelle
    vigenti, nonche' le altre modalita' di attuazione del presente comma. 
      10. Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  cui
    all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalita'  per  l'acquisizione
    delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima
    applicazione, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta  sul
    valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a  che  le
    predette  informazioni  non  sono  disponibili,  l'assegnazione   del
    gettito dell'imposta sul valore aggiunto per  ogni  comune  ha  luogo
    sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per  il
    numero degli abitanti di ciascun comune. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 14 marzo 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
                                    Bossi, Ministro per le riforme per il
                                    federalismo 
     
                                    Calderoli,      Ministro per       la
                                    semplificazione normativa 
     
                                    Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                    regioni    e    per    la    coesione
                                    territoriale 
     
                                    Maroni, Ministro dell'interno 
     
                                    Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                    amministrazione e l'innovazione 
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
    Ultimo aggiornamento Martedì 05 Aprile 2011 12:08
     

    Perequazione infrastrutturale

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    MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    DECRETO 26 novembre 2010

    Disposizioni in materia di perequazione  infrastrutturale,  ai  sensi
    dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11A04054) 

    in G.U.R.I. dell'1 aprile 2011, n. 75
    

     

     
     
     
                          IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                               E DELLE FINANZE 
     
                                d'intesa con 
     
                  IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI 
                       E PER LA COESIONE TERRITORIALE 
     
                IL MINISTRO PER LE RIFORME PER IL FEDERALISMO 
     
                IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 
     
                                      e 
     
                      IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                               E DEI TRASPORTI 
     
     
      Visto l'art. 119, quinto comma, della Costituzione; 
      Visto l'art. 22 della legge n. 42/2009, recante delega  al  Governo
    in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119  della
    Costituzione, che prevede  la  predisposizione  di  una  ricognizione
    degli  interventi  infrastrutturali  ai   fini   della   perequazione
    infrastrutturale; 
      Visto  l'art.  13  della  legge  n.   196/2009,   con   particolare
    riferimento alla  banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  ivi
    prevista  in  ordine  all'efficace  controllo  e  monitoraggio  degli
    andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli  elementi
    informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale; 
      Visto l'art. 30 comma 9, della legge n.  196/2009  con  particolare
    riguardo alla  valutazione  ex  ante  ed  ex  post  degli  interventi
    infrastrutturali, nonche' alle procedure di monitoraggio,  anche  con
    strumenti informatici, sullo stato di attuazione delle opere e ad  un
    sistema di  verifica  per  l'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi
    previsti; 
      Visto  l'art.  1  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  ed  in
    particolare il comma 1 che  prevede  l'istituzione,  da  parte  delle
    amministrazioni centrali e regionali, di propri nuclei di valutazione
    e verifica degli investimenti pubblici, che garantiscono il  supporto
    tecnico nelle  fasi  di  programmazione,  valutazione,  attuazione  e
    verifica di piani, programmi e politiche  di  intervento  promossi  e
    attuati da ogni singola amministrazione; 
      Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra
    l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai  fini  del  suddetto
    monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso
    di attuazione, sia  dotato  del  Codice  Unico  di  Progetto  -  CUP,
    istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144; 
      Visto l'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
      Visto il decreto legislativo 28 maggio  2010,  n.  85,  concernente
    l'attribuzione a Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni  di
    un proprio patrimonio, in  attuazione  dell'art.  19  della  legge  5
    maggio 2009, n. 42; 
      Tenuto conto che gli interventi di cui  al  comma  2  dell'art.  22
    della legge n. 42/2009, che dovranno individuarsi  sulla  base  della
    ricognizione sopra menzionata, sono  individuati,  qualora  siano  da
    effettuare nelle aree  sottoutilizzate,  nel  programma  da  inserire
    nella Decisione di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, commi  1  e
    1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
      Tenuto  conto  che  per  il  raggiungimento  dell'obiettivo   della
    perequazione   infrastrutturale   e'   necessario   individuare   una
    percentuale di fabbisogno a carico pubblico differenziata  secondo  i
    divari di sviluppo che caratterizzano le diverse realta' territoriali
    del Paese; 
      Tenuto conto della specificita' dell'insularita'  quale  condizione
    aggravante il divario di sviluppo economico; 
      Considerato che le caratteristiche fisiografiche del Paese incidono
    sui costi e  sui  tempi  della  realizzazione  delle  infrastrutture,
    nonche' sui relativi impatti ambientali; 
      Preso atto che l'Allegato Infrastrutture alla Decisione di  Finanza
    Pubblica relativa agli anni 2011 - 2013 di cui all'art.  10  comma  9
    della Legge  196/2009,  identifica  interventi  che  si  candidano  a
    soddisfare il fabbisogno di opere con rilevanza prioritaria nazionale
    e regionale, articolate in due fasi temporali di breve periodo  e  di
    medio periodo. 
      Considerato che la mancata  correlazione  tra  domanda  ed  offerta
    aggrava la sperequazione territoriale accentuando i  danni  provocati
    dalla  diversa  accessibilita'  agli  ambiti  produttivi  e,  quindi,
    generando una mancata crescita ed incrementando, al tempo  stesso,  i
    divari di sviluppo tra le aree del Paese. 
     
                                  Decreta: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                                   Oggetto 
     
      1. Il presente decreto e' diretto a disciplinare in sede  di  prima
    applicazione, ai sensi dell'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n.  42
    in conformita' al quinto comma dell'art. 119 della  Costituzione,  la
    ricognizione degli  interventi  infrastrutturali,  propedeutica  alla
    perequazione infrastrutturale, riguardanti  le  strutture  sanitarie,
    assistenziali, scolastiche nonche' la rete stradale,  autostradale  e
    ferroviaria, la  rete  fognaria,  la  rete  idrica,  elettrica  e  di
    trasporto  e  distribuzione  del  gas,  le  strutture   portuali   ed
    aeroportuali, nonche'  i  servizi  afferenti  al  trasporto  pubblico
    locale  e  il  collegamento  con  le   isole.   La   ricognizione   e
    l'individuazione degli interventi  infrastrutturali  sono  mirate  al
    recupero  del  deficit  infrastrutturale   del   Paese   nella   fase
    transitoria e sono attuate in coerenza  con  l'azione  strutturale  a
    sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli  squilibri
    economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione  di
    interventi speciali regolati ai sensi  dell'art.  16  della  medesima
    legge 5 maggio 2009, n. 42. 
     
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                        Ricognizione infrastrutturale 
     
      1. La ricognizione infrastrutturale di cui al comma 1 dell'art.  22
    della legge  n.  42/2009  e'  effettuata  confrontando,  per  ciascun
    settore di intervento, i livelli di servizio offerti al  31  dicembre
    2010 con i corrispondenti standard di servizio misurati  alla  stessa
    data. Il confronto avviene avvalendosi di appropriati indicatori  che
    misurano  gli  eventuali  scostamenti  sia   dal   punto   di   vista
    quantitativo che  qualitativo.  Gli  standard  sono  definiti  sia  a
    livello nazionale che comunitario. 
      2. Ai fini del presente decreto, per infrastrutture si intendono  i
    beni strumentali dotati della prevalente finalita'  di  fornitura  di
    servizi collettivi, a domanda individuale o  aggregata  rivolti  alle
    famiglie e alle imprese, ricadenti nei settori individuati  dall'art.
    1, indipendentemente dalla natura proprietaria dei soggetti  titolari
    dei diritti reali su tali beni. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
               Determinazione del fabbisogno infrastrutturale 
     
      1. La perequazione infrastrutturale mira a ridurre  il  deficit  di
    servizi resi dalle infrastrutture cosi' come individuato dall'art. 2,
    comma 1. Il fabbisogno infrastrutturale necessario a perseguire  tale
    perequazione e' valutato individuando le infrastrutture necessarie  a
    colmare il suddetto deficit di servizi. 
      2.  Gli   interventi   necessari   ad   avviare   la   perequazione
    infrastrutturale di cui all'art. 1 del presente decreto sono inseriti
    nell'Allegato Infrastrutture alla Decisione di  Finanza  Pubblica  ai
    sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001,  n.
    443, dando comunque priorita' a quelli per i quali  piu'  elevato  e'
    l'impatto atteso sui livelli di servizio. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
           Metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale 
     
      1. La determinazione dei livelli di servizio, effettivi e standard,
    e' effettuata, distintamente  per  i  settori  di  servizio  pubblico
    individuati dall'art. 1 e per regioni o per singole aree territoriali
    del Paese, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di sviluppo
    economico di  medio  e  lungo  termine  e  di  riduzione  dei  divari
    territoriali, colti da appropriate  ipotesi  quantitative  sui  tassi
    potenziali di crescita, sulle tendenze demografiche, sulla  mobilita'
    della popolazione e sui parametri indicati  dall'art.  22,  comma  1,
    della legge n. 42/2009. 
      2.  Il  calcolo  del  fabbisogno  infrastrutturale  e'   effettuato
    ricorrendo a tecniche di  analisi  quantitativa  e  qualitativa  che,
    sulla base di informazioni acquisite dagli Uffici di cui all'art.  5,
    comma 1, dalle Amministrazioni centrali, regionali  e  locali  ovvero
    raccolte  allo  scopo,  sia  in   grado   di   stabilire,   date   le
    caratteristiche del territorio  e  demografiche  colte  da  opportuni
    indicatori, quali infrastrutture  siano  necessarie,  territorio  per
    territorio, a colmare i deficit  di  servizio  individuati  ai  sensi
    dell'art. 3, comma 1. A tale scopo, e' possibile avvalersi di dati in
    possesso delle Autorita' portuali, di RFI s.p.a., di ANAS s.p.a.,  di
    Sogesid  s.p.a.  e  di  altre  aziende   pubbliche   che   gestiscono
    infrastrutture. Gli  elementi  informativi  raccolti  ai  fini  della
    ricognizione   confluiscono   nella   banca   dati   unitaria   delle
    amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31  dicembre
    2009, n. 196, nonche' in quella di  cui  all'art.  5  della  legge  5
    maggio 2009, n. 42 e sono resi disponibili  al  Dipartimento  per  lo
    sviluppo e la coesione economica e alla Struttura tecnica di Missione
    istituita dall'art. 163 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
    163. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                      Identificazione degli interventi 
     
      1 Allo scopo di dare immediata ed organica attuazione  al  processo
    di perequazione infrastrutturale, gli Uffici competenti del Ministero
    delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero  dell'economia  e
    delle finanze, della Struttura di missione a  supporto  del  Ministro
    per la semplificazione normativa e del Dipartimento per lo sviluppo e
    la coesione economica  adottano  ogni  iniziativa  utile  alla  piena
    attuazione del presente decreto ed effettuano la  ricognizione  degli
    interventi di cui all'art.  1  necessaria  all'avvio  della  fase  di
    riduzione dei deficit infrastrutturali di cui  all'art.  3  anche  in
    coerenza con le modalita' di attuazione dell'art. 16 della  legge  n.
    42/2009. La ricognizione di  cui  al  presente  comma  e'  effettuata
    utilizzando le risorse disponibili in base alla legislazione vigente. 
      2 Entro 90 giorni dalla  pubblicazione  del  presente  decreto,  il
    Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro  per
    le riforme per il federalismo, il Ministro delle infrastrutture e dei
    trasporti,  il  Ministro  per  la  semplificazione  normativa  ed  il
    Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
    nonche'  con  gli  altri  Ministri   interessati,   individuano   gli
    interventi  di  cui  all'art.  1  anche  ai   fini   dell'inserimento
    nell'Allegato Infrastrutture di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis della
    legge 21 dicembre 2001, n. 443 alla Decisione di Finanza Pubblica, ai
    sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 5 maggio  2009,  n.  42.  Al
    fine di perseguire la  perequazione  infrastrutturale,  ai  territori
    caratterizzati da un maggiore fabbisogno infrastrutturale deve essere
    garantita una quota di risorse  pubbliche  proporzionale  all'entita'
    del  fabbisogno   ed   alla   capacita'   di   detti   territori   di
    razionalizzarlo, in coerenza con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009,
    n. 42 e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli obiettivi  di
    finanza pubblica. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                             Disposizioni finali 
     
      1 Sono fatti salvi gli impegni  assunti  per  la  realizzazione  di
    interventi infrastrutturali che compongono le reti TEN. 
      2 Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente in tema di
    procedure di raccordo o intesa con le autonomie territoriali. 
     
        Roma, 26 novembre 2010 
     
                          Il Ministro dell'economia 
                               e delle finanze      
                                   Tremonti         
     
     
                  Il Ministro per i rapporti con le regioni 
                        e per la coesione territoriale      
                                    Fitto                   
     
     
                Il Ministro per le riforme per il federalismo 
                                    Bossi                     
     
     
                Il Ministro per la semplificazione normativa 
                                  Calderoli                  
     
     
                      Il Ministro delle infrastrutture 
                               e dei trasporti         
                                   Matteoli            
     
    
    Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2011 
    Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  2
    Economia e finanze, foglio n. 327. 
    
    
    Ultimo aggiornamento Martedì 05 Aprile 2011 12:08
     

    Ambiti territoriali nella distribuzione del gas naturale

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    MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
    DECRETO 19 gennaio 2011

    Determinazione  degli   ambiti   territoriali   nel   settore   della
    distribuzione del gas naturale. (11A04461) 

    in G.U.R.I. del 31 marzo 2011, n. 74
    

     

     
     
     
                    IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
     
     
                               di concerto con 
     
     
                  IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI 
                         E LA COESIONE TERRITORIALE 
     
      Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante  norme
    comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli
    14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il regime di transizione; 
      Vista la legge 23 agosto 2004, n.239, recante riordino del  settore
    energetico la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo  comma,  della
    Costituzione, stabilisce disposizioni per il settore energetico  atte
    a garantire la tutela della  concorrenza  e  dei  livelli  essenziali
    delle prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali,  ed  in
    particolare  l'articolo  1,  comma  2,  lettera  c)  secondo  cui  le
    attivita' di distribuzione di  gas  sono  attribuite  in  concessione
    secondo le disposizioni di legge; 
      Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del
    decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga
    dei  termini,  nonche'  conseguenti  disposizioni  urgenti,   ed   in
    particolare l'articolo 23 relativo ai nuovi  termini  del  regime  di
    transizione nell'attivita' di distribuzione; 
      Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione
    in legge, con modificazioni, del decreto legge 1°  ottobre  2007,  n.
    159, recante interventi urgenti in materia economico  -  finanziaria,
    per lo sviluppo e l'equita' sociale, ed in particolare l'articolo  46
    - bis, comma 2, che nell'ambito  delle  disposizioni  in  materia  di
    concorrenza e qualita'  dei  servizi  essenziali  nel  settore  della
    distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri  dello
    sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la  coesione
    territoriale, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
    gas e sentita la Conferenza unificata, sono  determinati  gli  ambiti
    territoriali minimi per lo svolgimento delle gare  per  l'affidamento
    del servizio di distribuzione del gas; 
      Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la conversione in
    legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008,  n.  112,
    recante  disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo   economico,   la
    semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
    pubblica e la perequazione tributaria, ed in  particolare  l'articolo
    23 - bis, concernente servizi pubblici locali di rilevanza economica,
    che, al comma 1, prevede l'applicazione delle  disposizioni  in  esso
    contenute a tutti i servizi pubblici locali  e  la  prevalenza  sulle
    relative discipline di settore con esse incompatibili; 
      Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
    sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
    di energia; 
      Visto in particolare l'articolo 30, comma 26, della suddetta  legge
    che fa salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio  2000,
    n.164, e dell'articolo 46 - bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n.
    159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
    222, in materia di distribuzione di gas naturale, stabilendo  inoltre
    in capo al Ministro dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
    Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
    territoriale, sentite  la  Conferenza  unificata  e  l'Autorita'  per
    l'energia  elettrica  e  il  gas,  la  determinazione  degli   ambiti
    territoriali minimi di cui al citato articolo  46  -  bis,  comma  2,
    tenendo  anche  conto  delle  interconnessioni  degli   impianti   di
    distribuzione e con riferimento alle specificita' territoriali  e  al
    numero dei clienti finali e che in ogni caso l'ambito non puo' essere
    inferiore al territorio comunale; 
      Vista la legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione  in  legge,
    con modificazioni, del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,
    recante  disposizioni  urgenti  per   l'attuazione   degli   obblighi
    comunitari e per l'esecuzione di sentenze della  Corte  di  giustizia
    delle Comunita' europee, ed in particolare l'articolo  15,  comma  1,
    lettera a-bis); 
      Visto  il  documento  dell'Autorita'  per  l'energia   e   il   gas
    "Considerazioni  finali  relative  alle  proposte   in   materia   di
    individuazione di bacini ottimali di utenza" trasmesso  al  Ministero
    dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009; 
      Considerato che il  presente  provvedimento,  ampliando  l'area  di
    gestione del servizio di distribuzione di gas naturale rispetto  alle
    attuali concessioni, e' finalizzato a favorire lo sviluppo efficiente
    del medesimo servizio, a  ridurne  i  relativi  costi  a  favore  dei
    clienti finali, nonche' a rimuovere le  barriere  che  ostacolano  lo
    sviluppo della concorrenza nel settore della vendita di gas; 
      Considerato  che  gli  ambiti  territoriali  minimi  devono  essere
    identificati in base a criteri di efficienza e di riduzione dei costi
    per l'intero sistema costituito dalla distribuzione e  dalla  vendita
    di gas naturale, tenuto conto delle specificita' territoriali; 
      Considerato che fra gli studi che analizzano le economie  di  scala
    nella distribuzione di gas basati su parametri nazionali,  lo  studio
    eseguito dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas,  i  cui
    risultati  sono  riportati  nel  suddetto  documento,  sia  il   piu'
    attendibile in quanto basato su dati disaggregati di bilancio forniti
    dalle imprese italiane nei  rendiconti  annuali  per  la  separazione
    contabile, non disponibili a terzi; 
      Considerato  che  dalle  analisi  di  produttivita'  del  documento
    dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emerge la presenza di
    economie di scala nello svolgimento del servizio significative per le
    imprese medio-piccole e deboli per le imprese di dimensione maggiore; 
      Considerato  che  il  suddetto  studio  prevede  che  l'effetto  di
    economie di scala per il segmento della distribuzione di gas naturale
    e' significativo almeno fino a un numero di clienti  serviti  pari  a
    circa 300.000 qualora si  considerino  sia  i  costi  della  gestione
    tecnica delle reti, sia i costi delle funzioni centrali e dei servizi
    comuni, e fino a 100.000 clienti, qualora  si  considerino  invece  i
    soli costi di gestione tecnica delle reti; 
      Considerato che l'Autorita' riconosce ai distributori con un numero
    di clienti inferiore  alla  soglia  di  300.000  un  maggiore  ricavo
    tariffario a compensazione dei maggiori costi operativi  per  servire
    il singolo cliente, pari al 13 per cento in piu'  per  gli  operatori
    con meno di 300.000 clienti e 22 per cento in  piu'  per  quelli  con
    meno di 50.000 clienti per il periodo regolatorio  2009-2012,  e  che
    pertanto l'aumento di dimensione degli  ambiti  consente  di  ridurre
    significativamente  le  tariffe  di  distribuzione  a  vantaggio  dei
    consumatori; 
      Considerato che una  maggiore  dimensione  degli  ambiti  determina
    anche una riduzione dei costi relativi allo svolgimento delle gare  e
    la  produzione  di  un  maggiore  numero  di  titoli  di   efficienza
    energetica, dato che ora i soggetti obbligati sono i distributori  di
    gas naturale con almeno 50.000 clienti, e che  sotto  il  profilo  di
    tutela della concorrenza per il settore  della  vendita  di  gas,  un
    numero minore  di  ambiti  riduce  i  costi  di  transazione  per  le
    operazioni di acquisizione e di gestione della clientela; 
      Considerato che  in  questa  fase  e'  necessario  disciplinare  il
    passaggio del regime di transizione nell'attivita'  di  distribuzione
    di gas naturale anche  per  agevolare  le  societa'  che  attualmente
    effettuano l'attivita' di vendita di gas; 
      Considerato che le citta' con un numero di clienti finali superiore
    a 300.000 debbano costituire un ambito minimo territoriale, in quanto
    il medesimo non puo' essere inferiore all'ambito comunale; 
      Considerato che al fine di una migliore gestione tecnica della rete
    i  Comuni  alimentati  dallo   stesso   impianto   di   distribuzione
    interprovinciale  debbano  essere  assegnati  all'ambito   prevalente
    dell'impianto  anche  se  appartenenti  a  province   o   a   regioni
    differenti; 
      Considerato che il  presente  provvedimento  definisce  gli  ambiti
    territoriali minimi per lo svolgimento delle gare  per  l'affidamento
    del servizio di distribuzione di gas, ciascuno dei quali  rappresenta
    un insieme minimo di Comuni i cui relativi impianti di distribuzione,
    a regime, dovranno essere gestiti da un unico gestore; 
      Considerato  che,  a  seguito  della  determinazione  degli  ambiti
    territoriali  minimi,  rientra  nella  facolta'  degli  Enti   locali
    l'accorpamento  di  piu'  ambiti  territoriali   limitrofi   per   lo
    svolgimento della gara con la quale sara' affidato  il  servizio  dei
    relativi impianti di distribuzione; 
      Considerato che  sulla  base  della  metodologia  adottata  per  la
    definizione degli ambiti territoriali minimi su tutto  il  territorio
    nazionale, per le Regioni Molise e Calabria risultano  tre  ambiti  a
    livello provinciale con un numero di clienti  effettivi  inferiore  a
    30.000 clienti e con un numero  di  clienti  potenziali  inferiore  a
    50.000 clienti; 
      Ritenuto che i Comuni che alla data del presente provvedimento  non
    sono serviti  dal  gas  naturale  debbano  essere  comunque  inseriti
    nell'ambito territoriale minimo d'appartenenza in previsione  di  una
    futura metanizzazione, con eccezione dei Comuni della  Sardegna  che,
    in vista del completamento del progetto GALSI, saranno oggetto di  un
    futuro provvedimento; 
      Ritenuto  che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
    provvedimento la gara  per  l'affidamento  della  gestione  dei  vari
    impianti di distribuzione di uno  stesso  ambito  territoriale  debba
    essere unica, anche se l'affidamento avverra' in tempi successivi,  a
    causa della scadenza differenziata delle diverse concessioni; 
      Ritenuto che per le aree ancora oggetto di metanizzazione  l'ambito
    debba essere dimensionato considerando  i  clienti  potenziali,  come
    definiti  nel  sopracitato  documento  dell'Autorita'  per  l'energia
    elettrica e il gas; 
      Ritenuto che in questa fase un ambito di dimensioni  comparabili  a
    quello medio provinciale o, qualora il numero dei clienti finali  sia
    superiore a 300.000, piu' ambiti nello stesso territorio  provinciale
    al di sotto  di  tale  soglia,  tenendo  conto  anche  delle  realta'
    montane, siano  in  grado  di  recepire  al  meglio  le  specificita'
    territoriali  garantendo  al  settore  della  distribuzione  di   gas
    maggiore efficienza e  riduzione  dei  costi  e  nello  stesso  tempo
    permettano un passaggio graduale alla situazione ottimale  attenuando
    i riflessi sulle imprese; 
      Ritenuto che, al fine di semplificare e accelerare nella prima fase
    delle gare le operazioni  di  aggregazione  degli  enti  locali,  sia
    opportuno introdurre un limite di 50 sul numero  massimo  dei  Comuni
    presenti in un  ambito  purche'  gli  ambiti  abbiano  almeno  50.000
    clienti e gliimpianti interconnessi risultino sempre  in  uno  stesso
    ambito; 
      Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  ai  sensi
    dell'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
      Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2010; 
      Ritenuto  di  dover  procedere  alla   definizione   degli   ambiti
    territoriali minimi di cui  all'articolo  46  -  bis,  comma  2,  del
    decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, secondo le modifiche  apportate
    dall'articolo 30, comma 26, della citata legge 23 luglio 2009, n. 99; 
     
                                  Decreta: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                         Ambiti territoriali minimi 
     
      1. Gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle  gare  e
    l'affidamento del servizio di distribuzione del gas sono  determinati
    in numero di 177, ciascuno inserito  nell'allegato  1  facente  parte
    integrante del presente provvedimento. 
      2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
    concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la  Coesione
    territoriale, da comunicare alla Conferenza Unificata, sono  indicati
    i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                                Gare d'ambito 
     
      1. Gli Enti locali di ciascun ambito territoriale  minimo  affidano
    il servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma  1,
    del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tramite gara unica. 
      2.  Gli  Enti  locali   il   cui   territorio   sara'   metanizzato
    successivamente all'aggiudicazione della gara d'ambito, sia nel  caso
    di attuazione del piano di sviluppo degli impianti previsto  in  sede
    di gara e  allegato  al  contratto  di  servizio,  sia  nel  caso  di
    attuazione  di  un  piano   di   metanizzazione,   anche   attraverso
    finanziamento pubblico, definito successivamente alla gara  medesima,
    affidano il servizio  di  distribuzione  sul  proprio  territorio  al
    gestore risultato vincitore nell'ambito  territoriale  minimo  a  cui
    appartengono. 
      3.  L'affidamento  di  tutti  gli  impianti  dello  stesso   ambito
    territoriale minimo, inclusi i nuovi impianti di distribuzione di cui
    al  comma  2,  scade  al  dodicesimo  anno  decorrente   dalla   data
    dell'affidamento al gestore vincitore della gara del  primo  impianto
    appartenente all'ambito. 
      4. La gara unica di cui al comma 1 puo' essere estesa a due o  piu'
    ambiti confinanti previo  accordo  degli  enti  locali  degli  ambiti
    interessati. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
          Affidamento e durata della concessione nel primo periodo 
     
      1. Nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema, il  gestore
    risultato vincitore della  gara  d'ambito  subentra  progressivamente
    nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione  gas
    dell'ambito  territoriale  minimo   alla   scadenza   delle   singole
    concessioni presenti nell'ambito,  a  meno  di  una  loro  anticipata
    risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'Ente locale. 
      2. Con delibera dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas
    sono stabilite misure volte a incentivare l'anticipata risoluzione di
    cui al comma 1, nonche' misure  volte  a  incentivare  l'aggregazione
    degli  ambiti  territoriali  minimi  di  cui  all'articolo   1,   che
    presentano un numero di clienti inferiore a 100.000. 
      3. Ai sensi dell'articolo 46 - bis, comma 2, del decreto  legge  1°
    ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
    novembre 2007, n. 222, e  per  ultimo  modificato  dall'articolo  30,
    comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, a decorrere dall'entrata
    in vigore del presente provvedimento le gare  per  l'affidamento  del
    servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del
    decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per le quali non e' stato
    pubblicato il bando o non e' decorso il termine per la  presentazione
    delle offerte di gara sono aggiudicate unicamente relativamente  agli
    ambiti determinati  nell'allegato  1  facente  parte  integrante  del
    presente provvedimento. Il gestore uscente,  ai  sensi  dell'articolo
    14, comma 7, del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.164,  resta
    comunque obbligato a proseguire la gestione del  servizio  fino  alla
    data di decorrenza del nuovo affidamento. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
    Prerogative  delle  Regioni  a  statuto  speciale  e  delle  Province
                        autonome di Trento e Bolzano 
     
      1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a 
      statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                                Pubblicazione 
     
      1. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
    della Repubblica Italiana e nei siti  internet  dei  Ministeri  dello
    sviluppo economico e per i rapporti con  le  Regioni  e  la  coesione
    territoriale, ed entra in vigore  dal  giorno  successivo  alla  data
    della  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
    Italiana. 
        Roma, 19 gennaio 2011 
     
                             Il Ministro dello sviluppo economico: Romani 
    Il Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la  coesione
    territoriale: Fitto 
    
    Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2011 
    Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
    registro n. 1, foglio n. 313 
    
            
          
                                                               Allegato 1 
    
    Ultimo aggiornamento Martedì 05 Aprile 2011 12:08
     


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