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    adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

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      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
    DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44

    Regolamento  concernente  le  regole  tecniche  per  l'adozione   nel
    processo   civile   e   nel   processo   penale,   delle   tecnologie
    dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
    previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
    modificazioni,  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1   e   2,   del
    decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito  nella  legge  22
    febbraio 2010 n. 24. (11G0087) 
    in G.U.R.I. del 18 aprile 2011, n. 89
    

              
                Capo I 

    PRINCIPI GENERALI

     
                         IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
     
                               di concerto con 
     
         IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
     
      Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Visto l'articolo 4 del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,
    recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita'  del  sistema
    giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  22
    febbraio 2010 n.24; 
      Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  "Codice
    dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; 
      Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
    «Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
    modificazioni; 
      Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre  2008,
    n. 185 recante «Misure urgenti per il sostegno  a  famiglie,  lavoro,
    occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
    quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni,
    dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2001,
    n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti
    informatici  e  telematici  nel   processo   civile,   nel   processo
    amministrativo e nel processo dinanzi  alle  sezioni  giurisdizionali
    della Corte dei conti»; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
    n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
    posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27  della  legge
    n. 16 gennaio 2003, n. 3»; 
      Visto il decreto del  Ministro  della  giustizia  17  luglio  2008,
    recante «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti  informatici
    e telematici nel processo civile»; 
      Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove  regole
    procedurali  relative  alla  tenuta   dei   registri   informatizzati
    dell'amministrazione della giustizia»; 
      Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio
    2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio  e  di  uso  della
    casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»; 
      Rilevata la necessita' di  adottare  le  regole  tecniche  previste
    dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto, in  sostituzione  delle
    regole  tecniche  adottate  con  il  decreto  del  Presidente   della
    Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e con  il  decreto  del  Ministro
    della Giustizia 17 luglio 2008; 
      Acquisito il parere espresso in data 15 luglio 2010 dal Garante per
    la protezione dei dati personali; 
      Acquisito il parere espresso in data 20 luglio 2010 da DigitPA; 
      Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
    consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre  2010
    e quello espresso nell'adunanza del 20 dicembre 2010; 
      Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
    data 18 gennaio 2011; 
     
                                 A d o t t a 
     
                          il seguente regolamento: 
     
                                   Art. 1 
     
                           Ambito di applicazione 
     
      1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l'adozione
    nel  processo  civile  e  nel  processo   penale   delle   tecnologie
    dell'informazione e della comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  4,
    comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
    legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in  materia
    di funzionalita'  del  sistema  giudiziario»  ed  in  attuazione  del
    decreto  legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   recante   «Codice
    dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni. 
    
            
          
              
                Capo I 

    PRINCIPI GENERALI

                                   Art. 2 
     
                                 Definizioni 
     
      1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
        a)  dominio  giustizia:  l'insieme  delle  risorse   hardware   e
    software, mediante il quale il Ministero della  giustizia  tratta  in
    via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di
    servizio, di comunicazione e di procedura; 
        b)     portale     dei     servizi     telematici:      struttura
    tecnologica-organizzativa   che   fornisce   l'accesso   ai   servizi
    telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le  regole
    tecnico-operative riportate nel presente decreto; 
        c) punto  di  accesso:  struttura  tecnologica-organizzativa  che
    fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi
    di connessione al portale dei servizi telematici, secondo  le  regole
    tecnico-operative riportate nel presente decreto; 
        d) gestore dei servizi telematici: sistema  informatico,  interno
    al dominio giustizia, che consente l'interoperabilita' tra i  sistemi
    informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei
    servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata  del
    Ministero della giustizia; 
        e) posta elettronica certificata: sistema  di  posta  elettronica
    nel  quale  e'  fornita  al   mittente   documentazione   elettronica
    attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
        f) identificazione informatica: operazione di identificazione  in
    rete del titolare della  carta  nazionale  dei  servizi  o  di  altro
    dispositivo crittografico, mediante un certificato di autenticazione,
    secondo la definizione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
    82; 
        g) firma digitale:  firma  elettronica  avanzata,  basata  su  un
    certificato qualificato, rilasciato da un certificatore  accreditato,
    e generata mediante un dispositivo per  la  creazione  di  una  firma
    sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
        h) fascicolo  informatico:  versione  informatica  del  fascicolo
    d'ufficio,  contenente  gli  atti   del   processo   come   documenti
    informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti,  qualora
    siano stati depositati su supporto  cartaceo,  ai  sensi  del  codice
    dell'amministrazione digitale; 
        i)   codice   dell'amministrazione   digitale   (CAD):    decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione
    digitale" e successive modificazioni; 
        l) codice in materia di protezione dei  dati  personali:  decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  "Codice  in  materia  di
    protezione dei dati personali" e successive modificazioni; 
        m) soggetti abilitati:  i  soggetti  abilitati  all'utilizzo  dei
    servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di  documenti
    informatici relativi al processo. In particolare si intende per: 
          1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli
    uffici giudiziari e degli UNEP; 
          2) soggetti abilitati esterni:  i  soggetti  abilitati  esterni
    privati e i soggetti abilitati esterni pubblici; 
          3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle  parti
    private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti  e
    gli ausiliari del giudice; 
          4)  soggetti  abilitati  esterni  pubblici:  gli  avvocati,   i
    procuratori dello Stato e gli  altri  dipendenti  di  amministrazioni
    statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali; 
        n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al
    di fuori dei casi previsti dalla lettera m); 
        o)  certificazione  del  soggetto  abilitato   esterno   privato:
    attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale,  al  registro
    ovvero di possesso della qualifica che  legittima  l'esercizio  delle
    funzioni professionali e l'assenza di cause ostative all'accesso; 
        p)  certificazione  del  soggetto  abilitato  esterno   pubblico:
    attestazione  di  appartenenza   del   soggetto   all'amministrazione
    pubblica  e  dello  svolgimento  di  funzioni  tali  da   legittimare
    l'accesso; 
        q) specifiche tecniche:  le  disposizioni  di  carattere  tecnico
    emanate, ai sensi dell'articolo 34, dal responsabile  per  i  sistemi
    informativi automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,  sentito
    DigitPA  e  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali,
    limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali; 
        r) spam: messaggi indesiderati; 
        s) software antispam: software studiato e progettato per rilevare
    ed eliminare lo spam; 
        t)  log:  documento  informatico  contenente   la   registrazione
    cronologica  di  una  o  piu'   operazioni   informatiche,   generato
    automaticamente dal sistema informatico; 
        u)   richiesta   di   pagamento   telematico   (RPT):   struttura
    standardizzata che definisce gli elementi necessari a  caratterizzare
    il pagamento e qualifica il versamento con un identificativo univoco,
    nonche' contiene i dati identificativi, variabili secondo il tipo  di
    operazione,  e  una  parte  riservata   per   inserire   informazioni
    elaborabili automaticamente dai sistemi informatici; 
        v) ricevuta telematica (RT): struttura standardizzata,  emessa  a
    fronte di una RPT, che definisce gli elementi necessari a qualificare
    il pagamento e  trasferisce  inalterate  le  informazioni  della  RPT
    relative alla parte riservata; 
        z) identificativo  univoco  di  erogazione  del  servizio  (CRS):
    identifica univocamente una richiesta di erogazione del  servizio  ed
    e' associato alla RPT e alla RT al fine  di  qualificare  in  maniera
    univoca il versamento; 
        aa) prestatore dei servizi di pagamento: gli istituti di credito,
    Poste Italiane e  gli  altri  soggetti  che,  ai  sensi  del  decreto
    legislativo  27  gennaio  2010  n.11  e   successive   modifiche   ed
    integrazioni, mettono a disposizione  strumenti  atti  ad  effettuare
    pagamenti. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 3 
     
               Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia 
     
      1. I sistemi del dominio giustizia sono strutturati in  conformita'
    al codice dell'amministrazione digitale, alle disposizioni del Codice
    in materia di protezione dei dati personali  e  in  particolare  alle
    prescrizioni in materia di sicurezza dei  dati,  nonche'  al  decreto
    ministeriale emanato a norma dell'articolo 1, comma  1,  lettera  f),
    del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264. 
      2. Il responsabile per  i  sistemi  informativi  automatizzati  del
    Ministero  della  giustizia  e'  responsabile  dello  sviluppo,   del
    funzionamento e della gestione dei sistemi  informatici  del  dominio
    giustizia. 
      3. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di  livello
    distrettuale  o  interdistrettuale,  secondo  le  specifiche  di  cui
    all'articolo 34. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 4 
     
                 Gestore della posta elettronica certificata 
                        del Ministero della giustizia 
     
      1. Salvo  quanto  previsto  all'articolo  19,  il  Ministero  della
    giustizia si avvale di  un  proprio  servizio  di  posta  elettronica
    certificata    conforme    a    quanto    previsto     dal     codice
    dell'amministrazione digitale. 
      2. Gli indirizzi di  posta  elettronica  certificata  degli  uffici
    giudiziari e degli UNEP, da utilizzare unicamente per  i  servizi  di
    cui al presente decreto, sono  pubblicati  sul  portale  dei  servizi
    telematici e rispettano le specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo 34. 
      3. Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei log
    dei messaggi  transitati  attraverso  il  proprio  gestore  di  posta
    elettronica certificata per cinque anni. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 5 
     
                       Gestore dei servizi telematici 
     
      1. Il gestore dei servizi telematici  assicura  l'interoperabilita'
    tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati  interni,
    il portale dei servizi telematici e il gestore di  posta  elettronica
    certificata del Ministero della giustizia. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 6 
     
                       Portale dei servizi telematici 
     
      1. Il portale dei servizi telematici consente  l'accesso  da  parte
    dell'utente privato alle informazioni, ai  dati  e  ai  provvedimenti
    giudiziari secondo quanto previsto dall'articolo  51  del  codice  in
    materia di protezione dei dati personali. 
      2. L'accesso di cui al comma 1 avviene a norma dell'articolo 64 del
    codice dell'amministrazione digitale e secondo le specifiche tecniche
    stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      3. Il portale dei  servizi  telematici  mette  a  disposizione  dei
    soggetti abilitati esterni i servizi  di  consultazione,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione i servizi
    di pagamento telematico, secondo  quanto  previsto  dal  capo  V  del
    presente decreto. 
      5. Il portale dei  servizi  telematici  mette  a  disposizione  dei
    soggetti abilitati e degli utenti privati,  in  un'apposita  area,  i
    documenti che  contengono  dati  sensibili  oppure  che  eccedono  le
    dimensioni del messaggio di  posta  elettronica  certificata  di  cui
    all'articolo 13, comma 8, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
    sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di  sicurezza  di
    cui all'articolo 26. 
      6.  Il  portale  dei  servizi  telematici  consente  accesso  senza
    l'impiego di  apposite  credenziali,  sistemi  di  identificazione  e
    requisiti di legittimazione, alle informazioni ed alla documentazione
    sui  servizi  telematici  del  dominio   giustizia,   alle   raccolte
    giurisprudenziali e alle  informazioni  essenziali  sullo  stato  dei
    procedimenti pendenti, che vengono rese disponibili in forma anonima. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 7 
     
                Registro generale degli indirizzi elettronici 
     
      1. Il registro generale degli indirizzi  elettronici,  gestito  dal
    Ministero  della  giustizia,  contiene  i   dati   identificativi   e
    l'indirizzo di posta elettronica certificata dei  soggetti  abilitati
    esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4. 
      2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi  istituiti  con
    legge dello Stato, il registro generale degli  indirizzi  elettronici
    e' costituito mediante i dati contenuti negli  elenchi  riservati  di
    cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
    185, convertito nella legge del 28 gennaio  2009  n.  2,  inviati  al
    Ministero della giustizia  secondo  le  specifiche  tecniche  di  cui
    all'articolo 34. 
      3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di  cui
    al comma 2, il  registro  generale  degli  indirizzi  elettronici  e'
    costituito  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite   ai   sensi
    dell'articolo 34. 
      4. Per le persone fisiche, quali utenti privati,  che  non  operano
    nelle qualita' di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili
    ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche  stabilite  ai
    sensi dell'articolo 34. 
      5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai
    sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre  2008,
    n. 185, convertito nella legge del 28  gennaio  2009  n.  2,  con  le
    modalita' di cui al comma 10  del  medesimo  articolo  e  secondo  le
    specifiche tecniche di cui all'articolo 34. 
      6. Il registro generale degli indirizzi elettronici e'  accessibile
    ai soggetti abilitati mediante le specifiche  tecniche  stabilite  ai
    sensi dell'articolo 34. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 8 
     
            Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni 
     
      1.  I  sistemi  informatici  del  dominio   giustizia   mettono   a
    disposizione dei soggetti abilitati interni le funzioni di ricezione,
    accettazione e trasmissione dei  dati  e  dei  documenti  informatici
    nonche'  di  consultazione  e  gestione  del  fascicolo  informatico,
    secondo le specifiche di cui all'articolo 34. 
      2. L'accesso dei soggetti abilitati interni e'  effettuato  con  le
    modalita' definite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo  34,
    che consentono l'accesso anche dall'esterno del dominio giustizia. 
      3. Nelle specifiche di cui al comma 2 sono disciplinati i requisiti
    di legittimazione e le credenziali di accesso  al  sistema  da  parte
    delle strutture e dei soggetti abilitati interni. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 9 
     
          Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico 
     
      1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando
    le tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,  raccogliendo
    in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli  allegati,  le
    ricevute di posta elettronica certificata e i dati  del  procedimento
    medesimo da  chiunque  formati,  ovvero  le  copie  informatiche  dei
    medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. 
      2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico e' la parte del
    sistema  documentale   del   Ministero   della   giustizia   dedicata
    all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti  informatici,
    prodotti sia  all'interno  che  all'esterno,  secondo  le  specifiche
    tecniche di cui all'articolo 34. 
      3. La tenuta e conservazione  del  fascicolo  informatico  equivale
    alla tenuta e  conservazione  del  fascicolo  d'ufficio  su  supporto
    cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei  documenti
    originali  unici   su   supporto   cartaceo   previsti   dal   codice
    dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente. 
      4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
        a)  dell'ufficio  titolare  del   procedimento,   che   cura   la
    costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; 
        b) dell'oggetto del procedimento; 
        c) dell'elenco dei documenti contenuti. 
      5. Il fascicolo informatico e' formato  in  modo  da  garantire  la
    facile reperibilita' ed il collegamento degli atti ivi  contenuti  in
    relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalita'
    dei singoli documenti. 
      6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono  definite
    le modalita' per il salvataggio dei log relativi alle  operazioni  di
    accesso al fascicolo informatico. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 10 
     
                       Infrastruttura di comunicazione 
     
      1.  I  sistemi  informatici  del   dominio   giustizia   utilizzano
    l'infrastruttura tecnologica resa disponibile nell'ambito del Sistema
    Pubblico di Connettivita' per  le  comunicazioni  con  l'esterno  del
    dominio giustizia. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 11 
     
      Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico 
     
      1. L'atto del processo in forma di documento informatico  e'  privo
    di  elementi  attivi  ed  e'  redatto  nei  formati  previsti   dalle
    specifiche  tecniche  di  cui  all'articolo   34;   le   informazioni
    strutturate sono in  formato  XML,  secondo  le  specifiche  tecniche
    stabilite ai sensi  dell'articolo  34,  pubblicate  sul  portale  dei
    servizi telematici. 
      2. La nota di iscrizione a ruolo  puo'  essere  trasmessa  per  via
    telematica  come  documento  informatico   sottoscritto   con   firma
    digitale; le relative informazioni sono contenute nelle  informazioni
    strutturate di cui al primo comma,  secondo  le  specifiche  tecniche
    stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 12 
     
                 Formato dei documenti informatici allegati 
     
      1. I documenti informatici  allegati  all'atto  del  processo  sono
    privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle  specifiche
    tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. E' consentito  l'utilizzo  dei  formati  compressi,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite  ai  sensi  dell'articolo  34,  purche'
    contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 13 
     
     Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni 
                           e degli utenti privati 
     
      1. I documenti informatici di  cui  agli  articoli  11  e  12  sono
    trasmessi da parte dei soggetti  abilitati  esterni  e  degli  utenti
    privati  mediante  l'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata
    risultante  dal  registro  generale  degli   indirizzi   elettronici,
    all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   dell'ufficio
    destinatario, secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo 34. 
      2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono  ricevuti
    dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata  la  ricevuta
    di avvenuta consegna  da  parte  del  gestore  di  posta  elettronica
    certificata del Ministero della giustizia. 
      3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di  avvenuta  consegna
    attesta, altresi', l'avvenuto  deposito  dell'atto  o  del  documento
    presso  l'ufficio  giudiziario  competente.  Quando  la  ricevuta  e'
    rilasciata dopo le ore 14 il  deposito  si  considera  effettuato  il
    giorno feriale immediatamente successivo. 
      4. Ai fini della comunicazione prevista dall'articolo  170,  quarto
    comma, del codice di  procedura  civile,  la  parte  che  procede  al
    deposito  invia  ai  procuratori   delle   parti   costituite   copia
    informatica dell'atto e  dei  documenti  allegati  con  le  modalita'
    previste dall'articolo 18 del presente decreto.  Fuori  del  caso  di
    rifiuto per omessa sottoscrizione, il rigetto del deposito  da  parte
    dell'ufficio non impedisce il successivo  deposito  entro  i  termini
    assegnati o previsti dal codice di procedura civile. 
      5. La certificazione dei professionisti abilitati  e  dei  soggetti
    abilitati esterni pubblici e'  effettuata  dal  gestore  dei  servizi
    telematici sulla base dei dati presenti nel registro  generale  degli
    indirizzi elettronici, secondo le specifiche  tecniche  stabilite  ai
    sensi dell'articolo 34. 
      6.  Al  fine  di  garantire  la  riservatezza  dei   documenti   da
    trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo  di
    crittografia, secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo 34. 
      7. Il  gestore  dei  servizi  telematici  restituisce  al  mittente
    l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonche'  dagli
    operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche
    tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      8.  La  dimensione  massima  del  messaggio  e'   stabilita   nelle
    specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Se  il  messaggio  eccede
    tale dimensione, il gestore dei servizi  telematici  genera  e  invia
    automaticamente  al  mittente  un  messaggio  di  errore,  contenente
    l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo  le  specifiche  tecniche
    stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei  servizi  del
    punto di accesso, di cui all'articolo 23,  per  la  trasmissione  dei
    documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalita'
    di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 14 
     
               Documenti probatori e allegati non informatici 
     
      1. I documenti probatori e gli allegati depositati in  formato  non
    elettronico sono identificati e descritti  in  una  apposita  sezione
    delle informazioni strutturate di cui  all'articolo  11,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede
    ad effettuare copia  informatica  dei  documenti  probatori  e  degli
    allegati  su  supporto  cartaceo  e  ad   inserirla   nel   fascicolo
    informatico, apponendo la firma digitale ai sensi e per  gli  effetti
    di cui all'articolo  22,  comma  3  del  codice  dell'amministrazione
    digitale. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 15 
     
                       Deposito dell'atto del processo 
                   da parte dei soggetti abilitati interni 
     
      1. L'atto del  processo,  redatto  in  formato  elettronico  da  un
    soggetto abilitato interno e  sottoscritto  con  firma  digitale,  e'
    depositato  nel  fascicolo  informatico,  previa   attestazione   del
    deposito da parte della cancelleria o della  segreteria  dell'ufficio
    giudiziario mediante apposizione della data  e  della  propria  firma
    digitale. 
      2. In caso di atto formato da  organo  collegiale  l'originale  del
    provvedimento  e'  sottoscritto  con   firma   digitale   anche   dal
    presidente. 
      3. Quando l'atto  e'  redatto  dal  cancelliere  o  dal  segretario
    dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e
    ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. 
      4. Se il provvedimento del magistrato e' in  formato  cartaceo,  il
    cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae  copia
    informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche  stabilite
    ai sensi dell'articolo 34 e vi appone  la  sua  firma  digitale,  ove
    previsto. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 16 
     
                      Comunicazioni per via telematica 
     
      1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario  ad
    un soggetto abilitato esterno o all'utente privato  avviene  mediante
    invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata
    dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta  elettronica
    certificata del destinatario, indicato nel  registro  generale  degli
    indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica  consultabile  ai
    sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri 6 maggio 2009 e per l'impresa indicato  nel  registro  delle
    imprese,  secondo  le  specifiche   tecniche   stabilite   ai   sensi
    dell'articolo 34. 
      2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede
    ad  effettuare  una  copia  informatica  dei  documenti  cartacei  da
    comunicare nei formati previsti dalle specifiche  tecniche  stabilite
    ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico. 
      3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata  nel
    momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna  breve
    da  parte  del  gestore  di   posta   elettronica   certificata   del
    destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e  48  del
    codice dell'amministrazione digitale. 
      4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso
    fortuito o la forza maggiore, si procede ai sensi  dell'articolo  51,
    comma 3 del decreto legge 25  giugno  2008  n.  112,  convertito  con
    modificazioni dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
    modificazioni, nel caso in cui viene generato un  avviso  di  mancata
    consegna previsto  dalle  regole  tecniche  della  posta  elettronica
    certificata. 
      5. Le ricevute  di  avvenuta  consegna  e  gli  avvisi  di  mancata
    consegna vengono conservati nel fascicolo informatico. 
      6. La comunicazione che contiene dati sensibili e'  effettuata  per
    estratto con contestuale messa  a  disposizione  dell'atto  integrale
    nell'apposita area del portale dei  servizi  telematici,  secondo  le
    specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi  dell'articolo  34  e  nel
    rispetto dei requisiti di  sicurezza  di  cui  all'articolo  26,  con
    modalita'   tali   da   garantire    l'identificazione    dell'autore
    dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'. 
      7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le  disposizioni  di
    cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si  intende  perfezionata  il
    giorno feriale  successivo  al  momento  in  cui  viene  generata  la
    ricevuta di avvenuta consegna breve da parte  del  gestore  di  posta
    elettronica certificata del destinatario. 
      8. Si applica, in ogni  caso,  il  disposto  dell'articolo  49  del
    codice dell'amministrazione digitale. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 17 
     
                      Notificazioni per via telematica 
     
      1. Al di fuori dei casi  previsti  dall'articolo  51,  del  decreto
    legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
    6 agosto 2008, n.  133,  e  successive  modificazioni,  le  richieste
    telematiche di un'attivita' di notificazione da parte di  un  ufficio
    giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP,  secondo
    le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. Le richieste di altri soggetti sono inoltrate  all'UNEP  tramite
    posta  elettronica  certificata,  secondo  le   specifiche   tecniche
    stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      3. La notificazione per via telematica da parte dell'UNEP  rispetta
    i requisiti richiesti per la comunicazione da un ufficio  giudiziario
    verso i soggetti abilitati esterni di cui all'articolo 16. 
      4. Il sistema informatico dell'UNEP individua l'indirizzo di  posta
    elettronica del destinatario dal registro  generale  degli  indirizzi
    elettronici, dal registro  delle  imprese  o  dagli  albi  o  elenchi
    costituiti ai sensi dell'articolo 16 del  decreto-legge  29  novembre
    2008, n. 185 convertito con  modificazioni  dalla  legge  28  gennaio
    2009, n. 2, nonche' per il cittadino dall'elenco reso consultabile ai
    sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri 6 maggio 2009 in base alle specifiche tecniche stabilite  ai
    sensi dell'articolo 34. 
      5. Il sistema informatico  dell'UNEP,  eseguita  la  notificazione,
    trasmette per via telematica  a  chi  ha  richiesto  il  servizio  il
    documento informatico con la relazione di notificazione  sottoscritta
    mediante firma  digitale  e  congiunta  all'atto  cui  si  riferisce,
    nonche' le ricevute di  posta  elettronica  certificata,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      6. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla  notificazione  per
    via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico,
    attestandone la conformita' all'originale, e provvede a notificare la
    copia stessa nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del  codice
    di procedura civile. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 18 
     
                Notificazioni per via telematica tra avvocati 
     
      1. Nel caso previsto dall'articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53,
    il difensore puo' eseguire la  notificazione  ai  soggetti  abilitati
    esterni con  mezzi  telematici,  anche  previa  estrazione  di  copia
    informatica del documento cartaceo.  A  tale  scopo  trasmette  copia
    informatica dell'atto sottoscritta con firma  digitale  all'indirizzo
    di posta elettronica  certificata  del  destinatario  risultante  dal
    registro  generale  degli  indirizzi  elettronici,  nella  forma   di
    allegato al messaggio di posta  elettronica  certificata  inviato  al
    destinatario. Nel corpo del messaggio e'  inserita  la  relazione  di
    notificazione che contiene le informazioni  di  cui  all'articolo  3,
    comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell'indirizzo di  posta
    elettronica certificata presso il  quale  l'atto  e'  stato  inviato,
    nonche' del numero di registro  cronologico  di  cui  all'articolo  8
    della suddetta legge. La notificazione si  intende  perfezionata  nel
    momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna  breve
    da  parte  del  gestore  di   posta   elettronica   certificata   del
    destinatario. 
      2. Quando il difensore procede ai sensi dell'articolo 170, comma 4,
    del codice di procedura civile, la  comunicazione  delle  memorie  e'
    effettuata  mediante  invio  di  copia  della  memoria   alle   parti
    costituite a mente del comma 1. 
      3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere  visione  degli
    atti  del  procedimento  tramite  accesso  al  portale  dei   servizi
    telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 19 
     
       Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari 
     
      1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni  tra  l'ufficio  del
    pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di  polizia  giudiziaria
    avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di  crittografia
    secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. Le specifiche tecniche assicurano l'identificazione  dell'autore
    dell'accesso e la  tracciabilita'  delle  relative  attivita',  anche
    mediante l'utilizzo di  misure  di  sicurezza  ulteriori  rispetto  a
    quelle previste dal disciplinare tecnico di cui  all'allegato  B  del
    codice in materia di protezione dei dati personali. 
      3. Per le comunicazioni di atti e documenti del procedimento di cui
    al comma 1 sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata
    delle  forze  di  polizia.  Gli  indirizzi   di   posta   elettronica
    certificata sono resi disponibili unicamente  agli  utenti  abilitati
    sulla base delle specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      4. Alle comunicazioni previste dal presente articolo si  applicano,
    in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16, commi 1,  2,
    3, 4 e 5, e dell'articolo 20. 
      5. L'atto del processo in forma di documento informatico  e'  privo
    di elementi attivi ed e' redatto dalle forze di polizia  nei  formati
    previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai  sensi  dell'articolo
    34; le informazioni strutturate  sono  in  formato  XML,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.  L'atto  del
    processo, protetto da meccanismi di crittografia, e' sottoscritto con
    firma digitale. Si applicano, in quanto  compatibili,  l'articolo  14
    del presente decreto,  nonche'  gli  articoli  20  e  21  del  codice
    dell'amministrazione digitale . 
      6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di  polizia,
    successivamente al deposito previsto dall'articolo 15, e'  effettuata
    per  estratto  con  contestuale  messa   a   disposizione   dell'atto
    integrale, protetto da meccanismo di crittografia, in  apposita  area
    riservata all'interno del dominio giustizia, accessibile  solo  dagli
    appartenenti alle forze di polizia legittimati, secondo le specifiche
    tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  34  e  nel  rispetto  dei
    requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26. 
      7. Per la gestione  del  fascicolo  informatico  si  applicano,  in
    quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 1
    a 5. Agli atti contenuti nel fascicolo informatico, custodito in  una
    sezione distinta del  sistema  documentale  di  cui  all'articolo  9,
    protetta da un  meccanismo  di  crittografia  secondo  le  specifiche
    tecniche  stabilite  ai  sensi  dell'articolo   34,   hanno   accesso
    unicamente i soggetti abilitati interni appositamente abilitati. Alla
    conclusione delle indagini preliminari, e in ogni altro caso  in  cui
    il fascicolo o parte di  esso  deve  essere  consultato  da  soggetti
    abilitati esterni o da utenti privati,  questi  accedono  alla  copia
    resa disponibile mediante il  punto  di  accesso  e  il  portale  dei
    servizi telematici, secondo quanto previsto al capo IV. 
      8. Per la trasmissione telematica dei flussi informativi  sintetici
    delle  notizie  di  reato  e  dei  relativi  esiti  tra   il   Centro
    Elaborazione Dati del Servizio per il Sistema Informativo Interforze,
    di cui  all'articolo  8,  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121  e
    successive modifiche ed integrazioni, e il sistema dei registri delle
    notizie di reato delle Procure della Repubblica  sono  utilizzate  le
    infrastrutture di connettivita' delle pubbliche  amministrazioni  che
    consentono una interconnessione tra le  Amministrazioni,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. Il canale di
    comunicazione e' protetto con le modalita' di cui al comma 1. 
      9. Per assicurare la massima riservatezza della fase delle indagini
    preliminari la base di dati  dei  registri  di  cui  al  comma  8  e'
    custodita, con le speciali misure di cui al  comma  2,  separatamente
    rispetto a quella relativa ai  procedimenti  per  i  quali  e'  stato
    emesso uno degli atti di cui all'articolo 60, del codice di procedura
    penale, in infrastrutture  informatiche  di  livello  distrettuale  o
    interdistrettuale  individuate  dal  responsabile   per   i   sistemi
    informativi automatizzati. I compiti di vigilanza sulle procedure  di
    sicurezza adottate sulla base dati prevista dal presente  comma  sono
    svolti dal Procuratore della Repubblica presso  il  Tribunale  e  dal
    Procuratore generale della Repubblica  presso  la  Corte  di  appello
    competenti in relazione all'ufficio giudiziario  titolare  dei  dati,
    avvalendosi del personale tecnico individuato dal responsabile per  i
    sistemi informativi automatizzati. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 20 
     
        Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno 
     
      1.  Il  gestore  di  posta  elettronica  certificata  del  soggetto
    abilitato esterno, fermi restando gli obblighi previsti  dal  decreto
    del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e dal  decreto
    ministeriale  2  novembre  2005,  recante  «Regole  tecniche  per  la
    formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,  della
    posta  elettronica  certificata»,  e'  tenuto  ad  adottare  software
    antispam idoneo a prevenire la  trasmissione  di  messaggi  di  posta
    elettronica indesiderati. 
      2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a  dotare  il  terminale
    informatico utilizzato di software idoneo a verificare  l'assenza  di
    virus informatici per ogni messaggio in arrivo e  in  partenza  e  di
    software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di  messaggi  di
    posta elettronica indesiderati. 
      3. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare,  con  ogni
    mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi
    al dominio giustizia. 
      4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno
    spazio  disco  minimo  definito  nelle  specifiche  tecniche  di  cui
    all'articolo 34. 
      5. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a  dotarsi  di  servizio
    automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella
    di  posta  elettronica  certificata  e  a  verificare  la   effettiva
    disponibilita' dello spazio disco a disposizione. 
      6. La modifica dell'indirizzo elettronico puo' avvenire  dall'1  al
    31 gennaio e dall'1 al 31 luglio. 
      7. La disposizione di cui al comma 6  non  si  applica  qualora  la
    modifica  dell'indirizzo   si   renda   necessaria   per   cessazione
    dell'attivita' da parte del gestore di posta elettronica certificata. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 21 
     
                  Richiesta delle copie di atti e documenti 
     
      1. Il rilascio  della  copia  di  atti  e  documenti  del  processo
    avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti,
    tramite invio all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del
    richiedente,  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo 34. 
      2. L'atto o il documento che contiene dati sensibili  o  di  grandi
    dimensioni e' messo a disposizione nell'apposita area del portale dei
    servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti
    ai sensi dell'articolo 34. 
      3. Nel caso di richiesta  di  copia  informatica,  anche  parziale,
    conforme al documento originale in formato cartaceo,  il  cancelliere
    ne attesta  la  conformita'  all'originale  sottoscrivendola  con  la
    propria firma digitale. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 22 
     
                          Servizi di consultazione 
     
      1. Ai fini di cui agli articoli 50, comma 1, 52  e  56  del  codice
    dell'amministrazione digitale, l'accesso ai servizi di  consultazione
    delle informazioni rese disponibili  dal  dominio  giustizia  avviene
    tramite un  punto  di  accesso  o  tramite  il  portale  dei  servizi
    telematici,  nel  rispetto  dei  requisiti  di   sicurezza   di   cui
    all'articolo 26. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 23 
     
                              Punto di accesso 
     
      1. Il punto di accesso  puo'  essere  attivato  esclusivamente  dai
    soggetti indicati dai commi 6 e 7. 
      2. Il punto di accesso fornisce un'adeguata qualita'  dei  servizi,
    dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a  garantire
    la sicurezza del sistema, nel rispetto dei requisiti tecnici  di  cui
    all'articolo 26. 
      3. Il punto di accesso fornisce adeguati servizi  di  formazione  e
    assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici. 
      4. La violazione da parte del gestore di un punto  di  accesso  dei
    livelli  di  sicurezza  e  di  servizio   comporta   la   sospensione
    dell'autorizzazione ad erogare i servizi fino al ripristino  di  tali
    livelli. 
      5. Il Ministero della giustizia dispone ispezioni tecniche, anche a
    campione,  per  verificare   l'attuazione   delle   prescrizioni   di
    sicurezza. 
      6. Possono gestire uno o piu' punti di accesso: 
        a) i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i Consigli
    nazionali professionali, limitatamente ai propri iscritti; 
        b) il Consiglio nazionale forense, ove delegato  da  uno  o  piu'
    consigli degli ordini degli avvocati, limitatamente agli iscritti del
    consiglio delegante; 
        c) il Consiglio nazionale del notariato, limitatamente ai  propri
    iscritti; 
        d)  l'Avvocatura  dello  Stato,  le  amministrazioni  statali   o
    equiparate, e gli enti pubblici, limitatamente  ai  loro  iscritti  e
    dipendenti; 
        e) le Regioni, le citta' metropolitane, le provincie ed i Comuni,
    o enti consorziati tra gli stessi. 
        f) Le Camere di Commercio, per le imprese iscritte  nel  relativo
    registro. 
      7. I punti di accesso possono essere altresi' gestiti  da  societa'
    di capitali in possesso di un capitale  sociale  interamente  versato
    non inferiore a un milione di euro. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 24 
     
                    Elenco pubblico dei punti di accesso 
     
      1.  L'elenco  pubblico  dei  punti  di  accesso  attivi  presso  il
    Ministero della giustizia comprende le seguenti informazioni: 
        a) identificativo del punto di accesso; 
        b) sede legale del soggetto titolare del punto di accesso; 
        c) indirizzo internet; 
        d) dati relativi al legale rappresentante del punto di accesso  o
    a un suo  delegato,  comprendenti:  nome,  cognome,  codice  fiscale,
    indirizzo di posta elettronica certificata, numero di telefono  e  di
    fax; 
        e) recapiti relativi ai referenti tecnici da contattare  in  caso
    di problemi. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 25 
     
            Iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso 
     
      1. Il soggetto che intende costituire un punto di  accesso  inoltra
    domanda di iscrizione  nell'elenco  pubblico  dei  punti  di  accesso
    secondo il modello e con le modalita' stabilite dal responsabile  per
    i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia con
    apposito decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata  in
    vigore del presente decreto. 
      2. Il Ministero della giustizia decide sulla domanda  entro  trenta
    giorni, con provvedimento motivato,  anche  sulla  base  di  apposite
    verifiche,    effettuabili     anche     da     personale     esterno
    all'Amministrazione, da questa  delegato,  con  costi  a  carico  del
    richiedente. 
      3. Con il provvedimento di cui  al  comma  2,  il  Ministero  della
    giustizia delega la responsabilita' del processo  di  identificazione
    dei soggetti abilitati esterni al  punto  di  accesso.  Il  Ministero
    della giustizia puo' delegare  la  responsabilita'  del  processo  di
    identificazione degli  utenti  privati  agli  enti  pubblici  di  cui
    all'articolo 23, comma 6, lettera e). 
      4. Il Ministero della giustizia puo' verificare l'adempimento degli
    obblighi assunti da parte del gestore del punto di accesso di propria
    iniziativa oppure su segnalazione. In caso di violazione si applicano
    le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 26 
     
                           Requisiti di sicurezza 
     
      1. L'accesso ai servizi di consultazione  delle  informazioni  rese
    disponibili dal dominio giustizia  avviene  mediante  identificazione
    sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, secondo le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. Il punto di accesso stabilisce la connessione con il portale dei
    servizi  telematici  mediante  un  collegamento  sicuro   con   mutua
    autenticazione secondo le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo 34. 
      3. A seguito dell'identificazione viene in ogni caso  trasmesso  al
    gestore dei servizi telematici il codice  fiscale  del  soggetto  che
    effettua l'accesso. 
      4. I  punti  di  accesso  garantiscono  un'adeguata  sicurezza  del
    sistema con le modalita' tecniche specificate in  un  apposito  piano
    depositato unitamente all'istanza di cui all'articolo 25, a  pena  di
    inammissibilita' della stessa. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 27 
     
                       Visibilita' delle informazioni 
     
      1. Ad eccezione della fase  di  cui  all'articolo  19,  il  dominio
    giustizia consente  al  soggetto  abilitato  esterno  l'accesso  alle
    informazioni contenute nei  fascicoli  dei  procedimenti  in  cui  e'
    costituito o svolge  attivita'  di  esperto  o  ausiliario.  L'utente
    privato  accede  alle  informazioni  contenute  nei   fascicoli   dei
    procedimenti  in  cui  e'  parte  mediante  il  portale  dei  servizi
    telematici e, nei casi previsti dall'articolo 23, comma 6, lettere e)
    ed f), e comma 7, mediante il punto di accesso. 
      2. E' sempre consentito l'accesso alle informazioni necessarie  per
    la costituzione o l'intervento in giudizio in modo tale da  garantire
    la  riservatezza  dei  nomi  delle  parti  e  limitatamente  ai  dati
    identificativi del procedimento. 
      3. In caso di delega, rilasciata ai  sensi  dell'articolo  9  regio
    decreto legge  27  novembre  1933,  n.  1578,  il  dominio  giustizia
    consente l'accesso alle  informazioni  contenute  nei  fascicoli  dei
    procedimenti patrocinati dal delegante, previa comunicazione, a  cura
    di parte, di copia della delega stessa al  responsabile  dell'ufficio
    giudiziario, che provvede ai conseguenti  adempimenti.  L'accesso  e'
    consentito fino alla comunicazione della revoca della delega. 
      4. La delega, sottoscritta con firma  digitale,  e'  rilasciata  in
    conformita' alle specifiche di strutturazione di cui all'articolo 35,
    comma 4. 
      5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai  servizi  di
    consultazione   nel   limite   dell'incarico   ricevuto    e    della
    autorizzazione concessa dal giudice. 
      6. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i  procuratori
    dello Stato accedono alle informazioni contenute  nei  fascicoli  dei
    procedimenti in cui e' parte  una  pubblica  amministrazione  la  cui
    difesa in  giudizio  e'  stata  assunta  dal  soggetto  che  effettua
    l'accesso. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 28 
     
     Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati 
     
      1. L'accesso ai  servizi  di  consultazione  resi  disponibili  dal
    dominio giustizia si ottiene previa registrazione presso il punto  di
    accesso autorizzato o  presso  il  portale  dei  servizi  telematici,
    secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  34,
    comma 1. 
      2. I punti di accesso trasmettono al Ministero della  giustizia  le
    informazioni relative ad  i  propri  utenti  registrati,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, comma 1. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 29 
     
            Orario di disponibilita' dei servizi di consultazione 
     
      1. Il portale dei servizi telematici garantisce  la  disponibilita'
    dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore  otto  alle
    ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e  dalle  ore  otto  alle  ore
    tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre. 
    
            
          
              
                Capo V 

    PAGAMENTI TELEMATICI

                                   Art. 30 
     
                                  Pagamenti 
     
      1. Il pagamento del contributo unificato e degli  altri  diritti  e
    spese e' effettuato nelle forme previste dal decreto  del  Presidente
    della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive  modificazioni.
    La ricevuta e la attestazione di pagamento o versamento  e'  allegata
    alla  nota  di  iscrizione  a  ruolo  o  ad  altra  istanza   inviata
    all'ufficio,  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo  34,  ed  e'  conservata  dall'interessato  per  essere
    esibita a richiesta dell'ufficio. 
      2. Il pagamento di cui al comma 1 puo' essere  effettuato  per  via
    telematica con le modalita' e gli strumenti previsti dal decreto  del
    Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  e  successive
    modificazioni e dalle altre disposizioni  normative  e  regolamentari
    relative al riversamento delle entrate alla Tesoreria dello Stato. 
      3. L'interazione tra le procedure di pagamento telematico  messe  a
    disposizione dal prestatore del servizio di pagamento,  il  punto  di
    accesso e il portale dei servizi telematici avviene su canale sicuro,
    secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      4. Il processo di pagamento telematico  assicura  l'univocita'  del
    pagamento mediante l'utilizzo della richiesta di pagamento telematico
    (RPT), della ricevuta telematica (RT) e  dell'identificativo  univoco
    di  erogazione  del  servizio   (CRS)   che   impediscono,   mediante
    l'annullamento del CRS, un secondo utilizzo della RT.  Le  specifiche
    tecniche sono definite ai sensi dell'articolo 34. 
      5. La ricevuta telematica, firmata digitalmente dal prestatore  del
    servizio di pagamento che effettua la riscossione o da un soggetto da
    questo delegato, costituisce prova del pagamento alla Tesoreria dello
    Stato ed e' conservata nel fascicolo informatico. 
      6. L'ufficio verifica periodicamente con modalita'  telematiche  la
    regolarita' delle ricevute o  attestazioni  e  il  buon  esito  delle
    transazioni di pagamento telematico. 
    
            
          
              
                Capo V 

    PAGAMENTI TELEMATICI

                                   Art. 31 
     
                              Diritto di copia 
     
      1. L'interessato,  all'atto  della  richiesta  di  copia,  richiede
    l'indicazione dell'importo del  diritto  corrispondente  che  gli  e'
    comunicato senza ritardo con mezzi telematici  dall'ufficio,  secondo
    le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. Alla richiesta di copia e' associato un  identificativo  univoco
    che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene
    evidenziato nel sistema  informatico  per  consentire  il  versamento
    secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. 
      3. La ricevuta telematica e' associata all'identificativo univoco. 
    
            
          
              
                Capo V 

    PAGAMENTI TELEMATICI

                                   Art. 32 
     
              Registrazione, trascrizione e voltura degli atti 
     
      1. La registrazione,  la  trascrizione  e  la  voltura  degli  atti
    avvengono in via telematica nelle forme previste dall'articolo 73 del
    decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.115,  e
    successive modificazioni. 
    
            
          
              
                Capo V 

    PAGAMENTI TELEMATICI

                                   Art. 33 
     
                      Pagamento dei diritti di notifica 
     
      1. Il pagamento dei diritti  di  notifica  viene  effettuato  nelle
    forme previste dall'articolo 30. 
      2.  L'UNEP  rende  pubblici  gli  importi  dovuti   a   titolo   di
    anticipazione. Eseguita la notificazione, l'UNEP  comunica  l'importo
    definitivo e restituisce il documento informatico  notificato  previo
    versamento del conguaglio dovuto dalla  parte  oppure  unitamente  al
    rimborso del maggior importo versato in acconto. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                                   Art. 34 
     
                             Specifiche tecniche 
     
      1. Le specifiche tecniche sono stabilite  dal  responsabile  per  i
    sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,
    sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla  protezione
    dei dati personali, sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati
    personali. 
      2.  Le  specifiche  di  cui  al  comma  precedente   vengono   rese
    disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei
    servizi telematici. 
      3. Fino all'emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1,
    continuano ad applicarsi,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
    anteriormente vigenti. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                                   Art. 35 
     
                      Disposizioni finali e transitorie 
     
      1. L'attivazione della trasmissione dei  documenti  informatici  e'
    preceduta da un decreto dirigenziale che  accerta  l'installazione  e
    l'idoneita'  delle   attrezzature   informatiche,   unitamente   alla
    funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti  informatici
    nel singolo ufficio. 
      2. L'indirizzo elettronico gia' previsto dal decreto  del  Ministro
    della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnico-operative per
    l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo  civile»  e'
    utilizzabile per un periodo transitorio  non  superiore  a  sei  mesi
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      3. La data  di  attivazione  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
    certificata di cui all'articolo 4, comma 2, e' stabilita, per ciascun
    ufficio  giudiziario,   con   apposito   decreto   dirigenziale   del
    responsabile per i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero
    della giustizia che attesta la funzionalita'  del  sistema  di  posta
    elettronica certificata del Ministero della giustizia. 
      4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione  dei  modelli
    informatici sono definite con decreto del responsabile per i  sistemi
    informativi automatizzati del Ministero della giustizia e  pubblicate
    nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. 
      5. Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  4,
    conservano efficacia le caratteristiche di strutturazione dei modelli
    informatici di cui al decreto del Ministro della giustizia 10  luglio
    2009, recante "Nuova strutturazione dei modelli informatici  relativa
    all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo  civile  e
    introduzione  dei  modelli  informatici  per   l'uso   di   strumenti
    informatici e telematici  nelle  procedure  esecutive  individuali  e
    concorsuali", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  165  del  18
    luglio 2009 - s.o. n. 120. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                                   Art. 36 
     
                 Adeguamento delle regole tecnico-operative 
     
      1.  Le  regole  tecnico-operative  sono   adeguate   all'evoluzione
    scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale,  a  decorrere
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                                   Art. 37 
     
                                  Efficacia 
     
      1. Il presente decreto  acquista  efficacia  il  trentesimo  giorno
    successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
    della Repubblica italiana 
      2. Dalla data di cui al comma 1, cessano  di  avere  efficacia  nel
    processo civile le disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro  della
    giustizia 17 luglio 2008. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Roma, 21 febbraio 2011 
     
                                      Il Ministro della giustizia: Alfano 
     
    Il Ministro per la pubblica amministrazione 
    e l'innovazione: Brunetta 
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
    Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2011 
    Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 84 
    
            
    
    Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Aprile 2011 11:13
     

    sicurezza delle ferrovie comunitarie

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    DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 43

    Attuazione della direttiva  2008/110/CE  che  modifica  la  direttiva
    2004/49/CE  relativa  alla  sicurezza  delle  ferrovie   comunitarie.
    (11G0077) 
    in G.U.R.I. del 15 aprile 2011, n. 87
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
    l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
    alle Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  per  il  2009  e,  in
    particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
      Vista  la  direttiva  2004/49/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
    Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie
    comunitarie; 
      Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento
    delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono  un  quadro
    normativo comune per la sicurezza delle ferrovie; 
      Vista  la  direttiva  2008/110/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
    Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
    relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 
      Vista  la  direttiva  2008/57/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
    Consiglio, del 17  giugno  2008  relativa  all'interoperabilita'  del
    sistema ferroviario comunitario; 
      Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento
    della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilita' del sistema
    ferroviario comunitario; 
      Visto il decreto in data 29 ottobre 2010, con il quale il  Ministro
    delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione  dei  ritardi
    nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti  regionali
    interconnesse, ha dato disposizioni per garantire che l'accesso  alle
    reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le  reti
    regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate; 
      Considerata, inoltre, la necessita' di  apportare  delle  modifiche
    per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti  nel  testo
    del citato decreto legislativo n. 162 del 2007; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; 
      Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
    lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
      Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 3 marzo 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
    Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
    finanze; 
     
                                    Emana 
     
     
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                                  Finalita' 
     
      1. Il presente decreto, al  fine  di  migliorare  e  sviluppare  la
    sicurezza  delle  ferrovie  comunitarie,  modifica  ed   integra   la
    disciplina del  decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  in
    attuazione della direttiva  comunitaria  2008/110/CE  del  Parlamento
    europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
           Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 
     
      1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la
    seguente: 
      «c-bis) alle ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su
    una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i  veicoli  e
    il personale che vi lavora.»; 
        b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera f) sono  inserite  le
    seguenti: 
      «f-bis) detentore: il soggetto o l'entita' che utilizza il  veicolo
    come mezzo di trasporto ed e' iscritto in quanto tale nel registro di
    immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33  del  decreto
    legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; puo' esserne  il  proprietario  o
    avere il diritto di utilizzarlo; 
      f-ter)   soggetto   responsabile   della   manutenzione:   soggetto
    responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato  in  quanto
    tale nel RIN; 
      f-quater) veicolo: veicolo ferroviario  atto  a  circolare  con  le
    proprie ruote sulla linea  ferroviaria,  con  o  senza  trazione.  Il
    veicolo  si  compone  di  uno  o  piu'  sottosistemi  strutturali   e
    funzionali o di parti di tali sottosistemi;»; 
        c)  all'articolo  6,  comma  2,  sono   apportate   le   seguenti
    modificazioni: 
        1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) autorizzare la messa in servizio  dei  sottosistemi  di  natura
    strutturale   costitutivi   del   sistema   ferroviario,   a    norma
    dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;»; 
        2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      «e) verificare che l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni
    tecniche  relative  al  funzionamento  ed   alla   manutenzione   dei
    sottosistemi   costitutivi   del    sistema    ferroviario    avvenga
    conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;»; 
        3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
      «f) verificare che i componenti di interoperabilita' siano conformi
    ai  requisiti  essenziali  a  norma  dell'articolo  10  del   decreto
    legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;»; 
        4) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: 
      «l) assicurare che i veicoli siano  debitamente  immatricolati  nel
    RIN  e  che  nei  registri  dell'infrastruttura  e  dei  veicoli   le
    informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate;»; 
        5) dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente: 
      «r-bis) disciplinare le modalita' di  circolazione  di  particolari
    categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel
    campo di  applicazione  del  presente  decreto,  compresi  i  veicoli
    storici.»; 
        d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  al  comma  1,  le  parole:  «L'Agenzia   pubblica   annualmente
    trasmette»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'Agenzia   pubblica
    annualmente e trasmette»; 
      2) al comma 2, le parole: «La relazione di cui  al  comma  2»  sono
    sostituite dalle seguenti: «La relazione di cui al comma 1» e dopo la
    lettera d) e' aggiunta, in fine,  la  seguente:  «d-bis)  le  deroghe
    concesse a norma dell'articolo 9-bis, comma 7.»; 
        e) all'articolo 8, comma 2, le parole: «fabbricante fornitore  di
    servizi   di   manutenzione,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
    «fabbricante, fornitore di servizi di  manutenzione,»  e  le  parole:
    «addetto  alla  manutenzione  dei  vagoni»  sono   sostituite   dalla
    seguente: «detentore»; 
        f) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
      «Art. 9-bis (Manutenzione dei veicoli).  -  1.  A  ciascun  veicolo
    prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete e' assegnato
    un  soggetto  responsabile  della  manutenzione  registrato  nel  RIN
    conformemente all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010,
    n. 191. 
      2. Il soggetto responsabile della manutenzione puo' essere, tra gli
    altri, un'impresa ferroviaria, un gestore  dell'infrastruttura  o  un
    detentore. 
      3. Fatta salva la responsabilita' delle imprese ferroviarie  e  dei
    gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro della propria
    parte  di  sistema  come  prevista  nell'articolo  8,   il   soggetto
    responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano in grado
    di circolare in  condizioni  di  sicurezza  mediante  un  sistema  di
    manutenzione ed effettua direttamente la manutenzione o la affida  ad
    officine  di  manutenzione  qualificate.  A  tal  fine  il   soggetto
    responsabile  della  manutenzione  assicura  che  i   veicoli   siano
    mantenuti conformi: 
        a) al piano di manutenzione di ciascun veicolo; 
        b) ai requisiti  in  vigore,  incluse  le  norme  in  materia  di
    manutenzione e le disposizioni delle STI. 
      4.  Per  i  carri  merci  ciascun   soggetto   responsabile   della
    manutenzione deve essere certificato da un organismo riconosciuto dal
    Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   secondo   le
    disposizioni di cui al comma 5. Il procedimento di riconoscimento  e'
    fondato su  criteri  di  indipendenza,  competenza  e  imparzialita'.
    Laddove il soggetto responsabile della  manutenzione  sia  un'impresa
    ferroviaria o  un  gestore  dell'infrastruttura,  alla  richiesta  di
    rilascio di nuovo certificato di sicurezza o di nuova  autorizzazione
    di sicurezza o di aggiornamento degli stessi deve essere allegato  il
    certificato di soggetto responsabile della manutenzione ottenuto  nel
    rispetto dei requisiti di cui al comma 5. 
      5. Il sistema di certificazione  dei  soggetti  responsabili  della
    manutenzione dei carri merci  deve  essere  conforme  al  regolamento
    adottato dalla Commissione europea sulla base  della  Raccomandazione
    dell'Agenzia  ferroviaria  europea  (ERA)  di  cui  all'articolo   1,
    paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE. I certificati rilasciati in
    base a tale sistema assicurano il rispetto dei requisiti  di  cui  al
    comma 3. 
      6. I certificati rilasciati a norma del  comma  5  sono  validi  in
    tutta la Comunita' europea. 
      7.  L'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  puo'
    decidere  di  adempiere  all'obbligo  di  identificare  il   soggetto
    responsabile della manutenzione e della sua  certificazione  mediante
    misure alternative, nei seguenti casi: 
        a) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunita'
    europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese; 
        b) veicoli utilizzati su reti o  linee  il  cui  scartamento  sia
    differente da quello utilizzato  sulla  rete  ferroviaria  principale
    della Comunita'  europea  e  per  il  quale  il  soddisfacimento  dei
    requisiti di cui al comma 3 e' garantito  da  accordi  internazionali
    con paesi non appartenenti alla Comunita' europea e  veicoli  storici
    di cui all'articolo 6, comma 2, lettera r-bis); 
        c) veicoli di cui all'articolo 2, comma 4, attrezzature  militari
    e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione  specifica
    dell'Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle  ferrovie  prima  di
    essere messi in servizio. In tale  caso  sono  concesse  deroghe  per
    periodi non superiori ai cinque anni. 
      8. Le misure alternative di cui al comma 7  sono  attuate  mediante
    deroghe,  identificate  e  motivate  nella  relazione  annuale  sulla
    sicurezza di  cui  all'articolo  7  del  presente  decreto,  concesse
    dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie: 
        a) all'atto della registrazione dei veicoli a norma dell'articolo
    33 del decreto  legislativo  8  ottobre  2010,  n.  191,  per  quanto
    riguarda   l'identificazione   del   soggetto   responsabile    della
    manutenzione; 
        b) per il rilascio dei certificati di sicurezza e  autorizzazioni
    a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura  a  norma  degli
    articoli  14  e  15  del  presente  decreto,  per   quanto   riguarda
    l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della
    manutenzione.»; 
        g) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «sia  conforme  alle
    norme  di  sicurezza  nazionali»  aggiungere  le  seguenti:  «di  cui
    all'articolo 12 ed all'allegato II»; 
        h) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il secondo periodo del  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:
    «Scopo del certificato di sicurezza e' fornire la prova che l'impresa
    ferroviaria  ha  elaborato  un  proprio  sistema  di  gestione  della
    sicurezza ed e' pertanto in grado di  soddisfare  i  requisiti  delle
    STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa  comunitaria  e
    delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e
    della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di
    sicurezza.»; 
      2) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) la  certificazione  che  attesta  l'accettazione  delle  misure
    adottate  dall'impresa  ferroviaria  per   soddisfare   i   requisiti
    specifici necessari per la prestazione, in condizioni  di  sicurezza,
    dei suoi servizi sulla rete in  questione.  Detti  requisiti  possono
    riguardare l'applicazione  delle  STI  e  delle  norme  nazionali  di
    sicurezza, ivi comprese le norme per  il  funzionamento  della  rete,
    l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione  alla
    messa in servizio dei veicoli utilizzati dall'impresa ferroviaria. La
    certificazione e' basata sulla documentazione trasmessa  dall'impresa
    ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.»; 
        i) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
    parole: «,  tenendo  conto  dei  principi  e  degli  obiettivi  degli
    articoli 20 e 21.»; 
        l) il comma 4 dell'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
      «4.  Sulle  reti  regionali  non  isolate  e  su   quelle   isolate
    interessate da traffico merci individuate dall'articolo 1,  comma  2,
    del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,  l'applicazione  delle
    disposizioni di cui al presente decreto e' attuata  quando  risultino
    completati sistemi di attrezzaggio idonei  a  rendere  compatibili  i
    livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete
    nazionale per permettere l'unificazione degli standard di  sicurezza,
    dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato  di
    sicurezza. Con  successivi  provvedimenti  della  direzione  generale
    competente  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
    sentite le regioni interessate, sono fissati i termini entro i  quali
    le  suddette  reti  regionali  devono   completare   i   sistemi   di
    attrezzaggio compatibili a quelli della rete  nazionale.  Sulle  reti
    regionali, per le quali  non  risultano  completati  gli  adeguamenti
    tecnologici  di  cui  sopra,  possono  continuare  ad  operare  senza
    certificato di  sicurezza  le  imprese  ferroviarie  controllate  dal
    gestore dell'infrastruttura,  o  facenti  parte  della  societa'  che
    gestisce l'infrastruttura; in tale caso il direttore di esercizio  e'
    responsabile di tutti gli obblighi di legge di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.»; 
        m) nell'allegato II il punto 17 e' abrogato; 
        n) nell'allegato III, al punto 2, lettera c), le  parole:  «nelle
    norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo  11  e  all'allegato
    II;» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nelle  norme  nazionali  di
    sicurezza di cui all'articolo 12 e all'allegato II;». 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
             Sistema di certificazione del soggetto responsabile 
                      della manutenzione di carri merci 
     
      1. Al fine di dare rapida attuazione al sistema  di  certificazione
    dei soggetti responsabili della  manutenzione  di  carri  merci,  con
    decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
    concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
    Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro  sessanta  giorni
    dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,
    sono   dettate   disposizioni   che   tengano   conto    dell'accordo
    internazionale sottoscritto a  Bruxelles  il  14  maggio  2009.  Tale
    decreto disciplina le modalita' di riconoscimento degli Organismi  di
    certificazione dei soggetti  responsabili  della  manutenzione  e  la
    determinazione delle tariffe a carico dei predetti Organismi  per  le
    attivita' di riconoscimento, rinnovo e vigilanza svolte dal Ministero
    delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base del costo  effettivo
    delle prestazioni. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. 
      2. Nelle more di entrata in vigore del regolamento  adottato  dalla
    Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell'ERA di  cui
    all'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE, il  decreto
    di cui al comma 1 disciplina anche: 
        a) i requisiti dell'Organismo di Certificazione; 
        b) le modalita' di certificazione del soggetto responsabile della
    manutenzione; 
        c) i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione; 
        d) i compiti del soggetto responsabile della manutenzione; 
        e) le modalita' del rilascio e del  rinnovo  del  certificato  di
    soggetto  responsabile  della  manutenzione   nonche'   la   relativa
    validita'. 
      3. Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui  al  comma  1  la
    verifica della capacita' di  svolgere  le  funzioni  di  responsabile
    della manutenzione, laddove lo stesso sia una impresa  ferroviaria  o
    un gestore della infrastruttura, e' effettuata dall'Agenzia nazionale
    per la sicurezza delle ferrovie, in  base  alle  competenze  previste
    dalla legislazione vigente, secondo le procedure di cui agli articoli
    14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e deve essere
    indicata sui certificati specificati in tali procedure. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                          Disposizioni finanziarie 
     
      1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
    devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. 
      2. Le Amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
    compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo, a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di
    farlo osservare. 
        Dato a Roma, addi' 24 marzo 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Matteoli,       Ministro        delle
                                    infrastrutture e dei trasporti 
     
                                    Frattini,   Ministro   degli   affari
                                    esteri 
     
                                    Alfano, Ministro della giustizia 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
    
    Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Aprile 2011 10:26
     

    coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

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    LEGGE 7 aprile 2011, n. 39

    Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove
    regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle
    politiche economiche degli Stati membri. (11G0082) 
    in G.U.R.I. del 12 aprile 2011, n. 84
    

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
                                   Art. 1 
     
     
        Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica 
     
      1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma  1
    e' sostituito dal seguente: 
        «1. Le  amministrazioni  pubbliche  concorrono  al  perseguimento
    degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito  nazionale  in
    coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e
    ne  condividono  le  conseguenti  responsabilita'.  Il  concorso   al
    perseguimento di  tali  obiettivi  si  realizza  secondo  i  principi
    fondamentali  dell'armonizzazione  dei   bilanci   pubblici   e   del
    coordinamento della finanza pubblica». 
      2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito
    dal seguente: 
        «Art. 9. - (Rapporti con l'Unione  europea  in  tema  di  finanza
    pubblica) - 1. Il Programma di stabilita' e il Programma nazionale di
    riforma sono presentati  al  Consiglio  dell'Unione  europea  e  alla
    Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini  e  con
    le modalita' previsti dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del
    patto di stabilita' e crescita. 
      2. Gli atti, i progetti  di  atti  e  i  documenti  adottati  dalle
    istituzioni dell'Unione europea  nell'ambito  del  semestre  europeo,
    contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo  alle
    Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonche'
    dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 4. 
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni
    dalla trasmissione delle linee  guida  di  politica  economica  e  di
    bilancio  a  livello  dell'Unione  europea  elaborate  dal  Consiglio
    europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo
    una valutazione dei dati  e  delle  misure  prospettate  dalle  linee
    guida, nonche' delle loro implicazioni per l'Italia,  anche  ai  fini
    della predisposizione del Programma di  stabilita'  e  del  Programma
    nazionale di riforma». 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
    Coordinamento  della  programmazione  finanziaria  con  il   semestre
                                   europeo 
     
      1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito
    dal seguente: 
        «Art. 7. - (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria  e
    di bilancio) - 1. L'impostazione delle previsioni  di  entrata  e  di
    spesa dei bilanci delle  amministrazioni  pubbliche  si  conforma  al
    metodo della programmazione. 
        2. Gli strumenti della programmazione sono: 
          a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle
    Camere  entro  il  10  aprile  di  ogni  anno,  per  le   conseguenti
    deliberazioni parlamentari; 
          b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle  Camere
    entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti  deliberazioni
    parlamentari; 
          c) il disegno di legge di stabilita', da presentare alle Camere
    entro il 15 ottobre di ogni anno; 
          d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da  presentare
    alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno; 
          e) il disegno di legge  di  assestamento,  da  presentare  alle
    Camere entro il 30 giugno di ogni anno; 
          f) gli eventuali disegni di legge  collegati  alla  manovra  di
    finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di  gennaio
    di ogni anno; 
          g)   gli   specifici   strumenti   di   programmazione    delle
    amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. 
        3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d)  ed  e),
    sono presentati alle Camere dal  Governo  su  proposta  del  Ministro
    dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la  terza
    sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee.  Il  documento
    di cui al comma 2, lettera  a),  e'  inviato,  entro  i  termini  ivi
    indicati, per il relativo parere alla Conferenza  permanente  per  il
    coordinamento della finanza pubblica, la quale si  esprime  in  tempo
    utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima  lettera
    a)». 
      2.  L'articolo  10  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
    sostituito dal seguente: 
        «Art. 10. - (Documento di economia e finanza) - 1. Il  DEF,  come
    risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, e'  composto
    da tre sezioni. 
        2. La prima sezione del DEF  reca  lo  schema  del  Programma  di
    stabilita', di cui all'articolo 9, comma 1. Lo  schema  contiene  gli
    elementi e le  informazioni  richieste  dai  regolamenti  dell'Unione
    europea vigenti in materia e dal Codice di  condotta  sull'attuazione
    del patto di stabilita' e crescita, con  specifico  riferimento  agli
    obiettivi da  conseguire  per  accelerare  la  riduzione  del  debito
    pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
          a) gli obiettivi  di  politica  economica  e  il  quadro  delle
    previsioni economiche e di finanza pubblica almeno  per  il  triennio
    successivo e gli obiettivi articolati per i  sottosettori  del  conto
    delle  amministrazioni  pubbliche   relativi   alle   amministrazioni
    centrali, alle amministrazioni locali e agli  enti  di  previdenza  e
    assistenza sociale; 
          b)  l'aggiornamento  delle  previsioni  per  l'anno  in  corso,
    evidenziando  gli  eventuali  scostamenti  rispetto   al   precedente
    Programma di stabilita'; 
          c)    l'indicazione    dell'evoluzione    economico-finanziaria
    internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di  riferimento;
    per l'Italia, in linea con le modalita' e i tempi indicati dal Codice
    di condotta sull'attuazione del patto di stabilita'  e  crescita,  le
    previsioni  macroeconomiche,  per  ciascun  anno   del   periodo   di
    riferimento, con evidenziazione  dei  contributi  alla  crescita  dei
    diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e
    dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri
    economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
    in coerenza con gli andamenti macroeconomici; 
          d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico
    delle amministrazioni pubbliche; 
          e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun  anno  del
    periodo di riferimento, in rapporto  al  prodotto  interno  lordo  e,
    tenuto  conto  della  manovra   di   cui   alla   lettera   f),   per
    l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al  netto  e  al  lordo
    degli interessi e delle eventuali misure una tantum  ininfluenti  sul
    saldo  strutturale  del   conto   economico   delle   amministrazioni
    pubbliche,  e  per  il  debito   delle   amministrazioni   pubbliche,
    articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); 
          f)   l'articolazione   della   manovra   necessaria   per    il
    conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno  per  un
    triennio,  per  i  sottosettori  di  cui  alla  lettera  a),  nonche'
    un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede
    di raggiungere i predetti obiettivi; 
          g)  il  prodotto  potenziale  e  gli   indicatori   strutturali
    programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per
    ciascun anno del periodo di riferimento; 
          h) le previsioni di finanza pubblica di  lungo  periodo  e  gli
    interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilita'; 
          i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto  e
    del debito rispetto a scenari di previsione alternativi  riferiti  al
    tasso di crescita del prodotto interno  lordo,  della  struttura  dei
    tassi di interesse e del saldo primario. 
      3. La seconda sezione del DEF contiene: 
          a) l'analisi del conto economico e del  conto  di  cassa  delle
    amministrazioni pubbliche  nell'anno  precedente  e  degli  eventuali
    scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF  e
    nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10-bis; 
          b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per
    il triennio successivo, basate sui  parametri  di  cui  al  comma  2,
    lettera  c),   e,   per   la   parte   discrezionale   della   spesa,
    sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte,  dei  flussi
    di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al
    comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali  misure  una
    tantum ininfluenti sul saldo strutturale del  conto  economico  delle
    amministrazioni pubbliche, e di  quelli  del  saldo  di  cassa  delle
    amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima,  anche  per
    l'anno in corso, dei  motivi  degli  scostamenti  tra  gli  andamenti
    tendenziali  indicati  e  le  previsioni  riportate  nei   precedenti
    documenti programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
    fiscale delle amministrazioni pubbliche.  Sono  inoltre  indicate  le
    previsioni relative al debito  delle  amministrazioni  pubbliche  nel
    loro complesso e per i sottosettori di cui al comma  2,  lettera  a),
    nonche'   le   risorse   destinate   allo   sviluppo    delle    aree
    sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
          c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per  i
    principali  aggregati  del  conto  economico  delle   amministrazioni
    pubbliche riferite almeno al triennio successivo; 
          d)  le  previsioni  tendenziali,   almeno   per   il   triennio
    successivo, del saldo di cassa del settore statale e  le  indicazioni
    sulle correlate modalita' di copertura; 
          e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e),
    e con i loro  eventuali  aggiornamenti,  l'individuazione  di  regole
    generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche; 
          f)  le  informazioni  di  dettaglio  sui  risultati   e   sulle
    previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno  per  il
    triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al
    pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanita', nonche' sul
    debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. 
        4. In apposita nota metodologica, allegata alla  seconda  sezione
    del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione  delle
    previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b). 
        5. La  terza  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del  Programma
    nazionale di riforma di  cui  all'articolo  9,  comma  1.  Lo  schema
    contiene gli elementi e  le  informazioni  previsti  dai  regolamenti
    dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per  il  Programma
    nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica: 
          a)  lo  stato  di  avanzamento  delle  riforme   avviate,   con
    indicazione dell'eventuale scostamento tra  i  risultati  previsti  e
    quelli conseguiti; 
          b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura
    macroeconomica che incidono sulla competitivita'; 
          c) le priorita' del Paese e le principali riforme da attuare, i
    tempi previsti per la loro attuazione e  la  compatibilita'  con  gli
    obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF; 
          d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in  termini  di
    crescita dell'economia, di  rafforzamento  della  competitivita'  del
    sistema economico e di aumento dell'occupazione. 
        6. In allegato al DEF sono  indicati  gli  eventuali  disegni  di
    legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei  quali
    reca  disposizioni  omogenee  per  materia,   tenendo   conto   delle
    competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento  degli
    obiettivi programmatici,  con  esclusione  di  quelli  relativi  alla
    fissazione dei  saldi  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  nonche'
    all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo
    9, comma 1, anche attraverso interventi di  carattere  ordinamentale,
    organizzatorio  ovvero  di  rilancio  e  sviluppo  dell'economia.   I
    regolamenti parlamentari determinano le procedure  e  i  termini  per
    l'esame dei disegni di legge collegati. 
        7. Il Ministro dello sviluppo  economico  presenta  alle  Camere,
    entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di  riferimento,  in
    allegato al DEF,  un'unica  relazione  di  sintesi  sugli  interventi
    realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei
    fondi  nazionali  addizionali,  e  sui  risultati   conseguiti,   con
    particolare riguardo alla  coesione  sociale  e  alla  sostenibilita'
    ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale degli interventi. 
        8. In allegato al DEF e' presentato il programma  predisposto  ai
    sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
    e successive modificazioni,  nonche'  lo  stato  di  avanzamento  del
    medesimo programma  relativo  all'anno  precedente,  predisposto  dal
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
        9. In allegato al DEF e' presentato un documento, predisposto dal
    Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
    sentiti gli altri Ministri interessati,  sullo  stato  di  attuazione
    degli impegni per la riduzione delle  emissioni  di  gas  ad  effetto
    serra,  in  coerenza  con   gli   obblighi   internazionali   assunti
    dall'Italia  in  sede  europea  e  internazionale,  e  sui   relativi
    indirizzi. 
        10. In apposito allegato al DEF,  in  relazione  alla  spesa  del
    bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi  dati
    di consuntivo disponibili, distinte tra spese  correnti  e  spese  in
    conto capitale,  le  risorse  destinate  alle  singole  regioni,  con
    separata   evidenza   delle   categorie   economiche   relative    ai
    trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali,  e  alle
    province autonome di Trento e di Bolzano. 
        11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno
    di ogni anno, a  integrazione  del  DEF,  trasmette  alle  Camere  un
    apposito allegato in cui sono riportati i risultati del  monitoraggio
    degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le  entrate  sia
    per le spese, derivanti  dalle  misure  contenute  nelle  manovre  di
    bilancio adottate anche in corso d'anno, che  il  Dipartimento  della
    Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle  finanze  del
    Ministero dell'economia e delle finanze sono  tenuti  ad  assicurare;
    sono inoltre  indicati  gli  scostamenti  rispetto  alle  valutazioni
    originarie e le relative motivazioni». 
      3. Dopo l'articolo 10 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
    inserito il seguente: 
        «Art. 10-bis. - (Nota di aggiornamento del Documento di  economia
    e finanza) - 1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene: 
          a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi  programmatici  di
    cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine  di  stabilire  una
    diversa articolazione di tali obiettivi tra  i  sottosettori  di  cui
    all'articolo  10,  comma  2,   lettera   a),   ovvero   di   recepire
    raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea,  nonche'
    delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno  in
    corso e per il restante periodo di riferimento; 
          b)  in  valore  assoluto,  gli  obiettivi  di  saldo  netto  da
    finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa  del  settore
    statale; 
          c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni  del
    DEF in  relazione  alle  raccomandazioni  del  Consiglio  dell'Unione
    europea relative al Programma di stabilita' e al Programma  nazionale
    di riforma di cui all'articolo 9, comma 1; 
          d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10,  comma
    2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del
    Patto  di  stabilita'  interno  e  le  sanzioni  previste  ai   sensi
    dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009,  n.
    42, da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto previsto  dal
    Patto di stabilita'  interno,  nonche'  il  contenuto  del  Patto  di
    convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di  convergenza
    previsto dall'articolo 18 della citata legge n.  42  del  2009,  come
    modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. 
        2. Qualora si renda necessario procedere  a  una  modifica  degli
    obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il  Governo,  in
    attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,  lettera  a),
    della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia  alla  Conferenza  permanente
    per il  coordinamento  della  finanza  pubblica,  per  il  preventivo
    parere, da esprimere entro il 15 settembre, le  linee  guida  per  la
    ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
    e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10  settembre
    le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle  Camere  e'  altresi'
    trasmesso il parere di cui al primo periodo. 
        3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e' corredata  delle
    relazioni programmatiche sulle spese  di  investimento  per  ciascuna
    missione di spesa del bilancio dello Stato e  delle  relazioni  sullo
    stato di attuazione delle relative leggi  pluriennali.  Per  ciascuna
    legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta
    se permangono le ragioni che a  suo  tempo  ne  avevano  giustificato
    l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. 
        4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro  dell'economia  e
    delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa
    a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna  legge,  degli
    eventuali  rinnovi   e   della   relativa   scadenza,   delle   somme
    complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate
    e i relativi residui di ciascun  anno,  nonche'  quelle  che  restano
    ancora da erogare. 
        5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al  comma  4
    e' esposta, in allegato, la ricognizione dei  contributi  pluriennali
    iscritti nel bilancio  dello  Stato,  con  specifica  indicazione  di
    quelli attivati  e  delle  eventuali  ulteriori  risorse,  anche  non
    statali,  che  concorrono   al   finanziamento   dell'opera   nonche'
    dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri  competenti
    comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze  tutti  i  dati
    necessari alla  predisposizione  dell'allegato  di  cui  al  presente
    comma. A  seguito  della  completa  attivazione  delle  procedure  di
    monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la  sezione
    di cui al primo periodo da' inoltre  conto  della  valutazione  degli
    effetti sui saldi di  finanza  pubblica  dei  contributi  pluriennali
    iscritti nel bilancio dello Stato. 
        6. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  il  Governo,
    qualora per finalita' analoghe a quelle di cui al medesimo  comma  1,
    lettera a), ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali,  intenda
    aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e),
    ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli  andamenti  di  finanza
    pubblica  rispetto  ai  medesimi  obiettivi  che  rendano   necessari
    interventi correttivi, trasmette una relazione  al  Parlamento  nella
    quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli  scostamenti,
    nonche' gli interventi correttivi che si prevede di adottare. 
        7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1  sono
    indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui
    all'articolo 10, comma 6». 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
              Disposizioni in materia di stabilita' finanziaria 
     
      1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le  parole:  «della
    legge di stabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle riduzioni
    di entrata disposte dalla legge di stabilita'»; 
        b) all'articolo 17, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          «1-bis. Le maggiori entrate  rispetto  a  quelle  iscritte  nel
    bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli  andamenti  a
    legislazione vigente non possono essere utilizzate per  la  copertura
    finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate  e  sono
    finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»; 
        c) all'articolo 40,  comma  2,  lettera  h),  primo  periodo,  le
    parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite
    dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto  della
    peculiarita' delle spese di cui all'articolo 21, comma 6». 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                      Controllo sulla finanza pubblica 
     
      1. All'articolo 4 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2, alinea, le parole: «la collaborazione tra le» sono
    sostituite dalle seguenti:  «l'integrazione  delle  attivita'  svolte
    dalle»; 
        b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
          «2-bis. Ai  fini  dell'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al
    presente articolo,  sulla  base  di  apposite  convenzioni,  l'ISTAT,
    nell'ambito delle proprie  competenze  istituzionali,  fornisce  alle
    Camere, su richiesta, i dati e le  elaborazioni  necessari  all'esame
    dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica». 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
    Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino
      della disciplina per la gestione del bilancio  e  di  potenziamento
      della funzione del bilancio di cassa 
     
      1.  L'articolo  42  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
    sostituito dal seguente: 
        «Art. 42. - (Delega al Governo per il riordino  della  disciplina
    per la gestione del bilancio e il potenziamento  della  funzione  del
    bilancio di cassa) - 1. Ai fini del riordino della disciplina per  la
    gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della  funzione
    del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in  termini
    di competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni
    dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  un  decreto
    legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
          a) razionalizzazione della disciplina  dell'accertamento  delle
    entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella  relativa  alla
    formazione ed al regime contabile dei residui attivi  e  passivi,  al
    fine  di  assicurare  una  maggiore  trasparenza,  semplificazione  e
    omogeneita' di trattamento di analoghe fattispecie contabili; 
          b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio  di  cassa,
    previsione  del  raccordo,  anche  in  appositi  allegati,   tra   le
    autorizzazioni di  cassa  del  bilancio  statale  e  la  gestione  di
    tesoreria; 
          c) ai fini  del  rafforzamento  del  ruolo  programmatorio  del
    bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a  carico  del  dirigente
    responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che  tenga
    conto della fase temporale di assunzione  delle  obbligazioni,  sulla
    base del quale ordina e paga le spese; 
          d)  revisione  del  sistema  dei  controlli  preventivi   sulla
    legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal
    dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto  di  quanto
    previsto alla lettera c); 
          e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione  della
    nuova disciplina; 
          f) considerazione, ai fini della  predisposizione  del  decreto
    legislativo  di  cui  al  presente   comma,   dei   risultati   della
    sperimentazione condotta ai sensi del comma 2; 
          g) previsione  della  graduale  estensione  delle  disposizioni
    adottate in applicazione  delle  lettere  a),  c)  e  d)  alle  altre
    amministrazioni pubbliche, anche  in  coerenza  con  quanto  disposto
    dall'articolo  2  della  legge  5  maggio  2009,   n.   42,   nonche'
    dall'articolo 2 della presente legge; 
          h) rilevazione delle informazioni necessarie  al  raccordo  dei
    dati di bilancio con i criteri previsti per la  redazione  del  conto
    consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche  secondo   i   criteri
    adottati nell'ambito dell'Unione europea. 
        2.  Ai  fini  dell'attuazione   del   comma   1,   il   Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
    generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione  della  durata
    massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
    finanze  trasmette  alle  Commissioni  parlamentari  competenti   per
    materia  e  alla  Corte  dei  conti  un  rapporto  sull'attivita'  di
    sperimentazione. 
        3. Lo schema di decreto di cui  al  comma  1  e'  trasmesso  alla
    Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di esso
    sia espresso il  parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti
    entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso  tale  termine,  il
    decreto  puo'  essere  comunque  adottato.  Qualora  il  termine  per
    l'espressione del parere scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
    scadenza  del  termine  finale  per  l'esercizio   della   delega   o
    successivamente, quest'ultimo e'  prorogato  di  novanta  giorni.  Il
    Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
    ritrasmette i testi alle Camere con le  proprie  osservazioni  e  con
    eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
    Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova  trasmissione,  il  decreto
    puo' essere comunque adottato dal Governo. 
        4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
    legislativo di cui al comma 1 possono  essere  adottate  disposizioni
    integrative e correttive  del  medesimo  decreto,  nel  rispetto  dei
    principi e criteri direttivi e con le medesime modalita' previsti dal
    presente articolo». 
      2. La rubrica del capo V del titolo  VI  della  legge  31  dicembre
    2009,  n.  196,  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Riordino   della
    disciplina per la gestione del bilancio dello Stato  e  potenziamento
    della funzione del bilancio di cassa». 
      3. All'articolo 4, comma 2, lettera b),  della  legge  31  dicembre
    2009, n. 196, le parole: «alla progressiva adozione» sono  sostituite
    dalle seguenti: «al potenziamento della funzione». 
      4. All'articolo 50, comma 2, lettera d), della  legge  31  dicembre
    2009, n.  196,  le  parole:  «dell'adozione»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «del potenziamento della funzione». 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
    (Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31  dicembre
      2009, n. 196, nonche' all'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre
      2010,  n.  225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
      febbraio 2011, n. 10 
     
      1.  L'articolo  12  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
    sostituito dal seguente: 
        «Art. 12. - (Relazione generale sulla  situazione  economica  del
    Paese). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta  alle
    Camere,  entro  il  mese  di  aprile,  la  Relazione  generale  sulla
    situazione economica del Paese per l'anno precedente». 
      2. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3
    e' sostituito dal seguente: 
        «3. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
    presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle
    finanze,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica, e' istituita una commissione composta  da  due  esperti  in
    discipline  economiche,   da   due   rappresentanti   del   Ministero
    dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT.  Ai
    componenti della  commissione  non  sono  riconosciuti  emolumenti  o
    rimborsi  spese.  La  commissione  valuta  le  informazioni  da   far
    confluire nella Relazione di cui  all'articolo  12,  individuando  le
    parti   di   competenza,   rispettivamente,   delle   amministrazioni
    interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua  costituzione,  la
    commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle  finanze  una
    relazione in cui da' conto dell'attivita' svolta. Il  Ministro  invia
    la  relazione  di  cui  al  precedente  periodo   alle   Camere   per
    l'espressione del parere delle Commissioni  parlamentari  competenti.
    Per l'anno 2011 la Relazione di cui  all'articolo  12  e'  presentata
    entro il 30 settembre». 
      3. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
    il comma 17-sexies e' abrogato. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
            Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative 
     
      1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
        a)  all'articolo  3,  comma  1,  le   parole:   «alla   Relazione
    sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle  seguenti:
    «al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»; 
        b) all'articolo 8: 
          1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione di cui  all'articolo
    10» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»; 
          2) al comma 2, primo periodo,  le  parole:  «nell'ambito  della
    procedura di cui all'articolo 10,  comma  5»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «nella Nota di aggiornamento del DEF  di  cui  all'articolo
    10-bis»; 
          3) al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge  5
    maggio 2009, n. 42, di seguito denominata "Conferenza permanente  per
    il coordinamento della  finanza  pubblica",»  sono  soppresse,  e  le
    parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono  sostituite  dalle
    seguenti: «del DEF»; 
          4) al comma 4, le parole: «la Decisione  di  finanza  pubblica»
    sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento del DEF  di
    cui all'articolo 10-bis»; 
        c) all'articolo 11: 
          1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2,»  sono
    sostituite  dalle  seguenti:  «comma  2,   con   i   loro   eventuali
    aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis,»; 
          2) al comma 3, lettera m), le parole:  «10,  comma  2,  lettera
    f),» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis, comma 1, lettera d),»; 
          3) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica»
    sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
          4) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla  nota»  fino
    alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:  «da  una  nota
    tecnico-illustrativa» e al terzo periodo le parole:  «comma  2»  sono
    sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
          5) al comma 10, le parole:  «all'articolo  10,  comma  6»  sono
    sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10-bis, comma 3»; 
        d)  all'articolo  13,  comma  1,  dopo   le   parole:   «elementi
    informativi necessari» sono inserite le seguenti: «alla  ricognizione
    di cui all'articolo 1, comma 3, e»,  dopo  la  parola:  «accessibile»
    sono  inserite  le  seguenti:  «all'ISTAT  e»  e  dopo   le   parole:
    «coordinamento della finanza pubblica» sono inserite le seguenti:  «,
    l'ISTAT»; 
        e) all'articolo 14, al comma 1, lettera  b),  le  parole:  «nella
    Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «nel DEF» e al comma 4, primo periodo,  le  parole:  «comma  2»  sono
    sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
        f) all'articolo 17, comma 3, terzo  periodo,  le  parole:  «nella
    Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «nel DEF»; 
        g) all'articolo 18, comma 1, primo  periodo,  le  parole:  «nella
    Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «nel DEF»; 
        h)  all'articolo  21,  al  comma  1,   le   parole:   «ai   sensi
    dell'articolo 10, comma 2, lettera a),  nella  Decisione  di  cui  al
    medesimo articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi
    dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF» e  al  comma  16,  le
    parole: «dell'articolo 10, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle
    seguenti: «dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b)»; 
        i) all'articolo 22, al comma 1: 
          1) all'alinea, primo periodo, le parole:  «nella  Decisione  di
    cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
          2)  alla  lettera  b),  le  parole:  «nella  Decisione  di  cui
    all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
        l) all'articolo 30, comma 8, le parole: «un anno» sono sostituite
    dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; 
        m) all'articolo 40: 
          1) al comma 1, le parole:  «due  anni»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «tre anni»; 
          2) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
    parole:  «.  Ai  fini  dell'attuazione  del  precedente  periodo,  il
    Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
    Ragioneria generale dello Stato, avvia, per  l'esercizio  finanziario
    2012, un'apposita sperimentazione di cui si da' conto nel rapporto di
    cui all'articolo 3»; 
          3) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
            «g-bis) introduzione in via sperimentale di  un  bilancio  di
    genere, per la valutazione del  diverso  impatto  della  politica  di
    bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di  denaro,  servizi,
    tempo e lavoro non retribuito»; 
          4) al comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione  di  cui
    all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
        n) all'articolo 48: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
            «1. Nei contratti stipulati per operazioni  di  finanziamento
    che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione  pubblica  e'
    inserita apposita clausola  che  prevede,  a  carico  degli  istituti
    finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta
    giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
    Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
    dello  Stato,   all'ISTAT   e   alla   Banca   d'Italia,   l'avvenuto
    perfezionamento dell'operazione  di  finanziamento,  con  indicazione
    della data e dell'ammontare della stessa, del  relativo  piano  delle
    erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
    capitale e  quota  interessi,  ove  disponibile.  Non  sono  comunque
    soggette a comunicazione le operazioni  di  cui  all'articolo  3  del
    testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
    di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni»; 
          2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
    fino a un massimo di 50.000 euro»; 
        o) all'articolo 49, comma 1, alinea, le parole:  «un  anno»  sono
    sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»; 
        p) all'articolo 52,  comma  2,  le  parole:  «alla  Decisione  di
    finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti:  «al  Documento  di
    economia e finanza». 
      2. La lettera b) del  comma  1  dell'articolo  10  della  legge  30
    dicembre 1986, n. 936, e' sostituita dalla seguente: 
        «b) esamina, in apposite sessioni, il  Documento  di  economia  e
    finanza e la Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di  economia  e
    finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi
    degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e
    successive modificazioni;». 
      3. L'articolo  4-ter  della  legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  e'
    abrogato. 
      4. Il comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 1º  ottobre  2007,
    n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,
    n. 222, e' abrogato. 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
        Data a Roma, addi' 7 aprile 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                               Berlusconi, Presidente del 
                                                 Consiglio dei Ministri   
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
    Camera dei deputati (atto n. 3921): 
        Presentato dall'on. Giorgetti. 
        Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 13
    dicembre 2010 con pareri delle commissioni I, II,  VI,  VIII,  XIV  e
    questioni regionali. 
        Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 12,  25,  26
    gennaio; 1, 2 e 3 febbraio 2011. 
        Relazione scritta annunciata il 3 febbraio 2011 (atto n.  3921-A)
    relatore on. Baretta. 
        Esaminato in aula il 7 febbraio 2011 ed approvato il  9  febbraio
    2011. 
    Senato della Repubblica (atto n. 2555): 
        Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede  referente,  il
    22 febbraio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 13ª, 14ª  e
    questioni regionali. 
        Esaminato dalla 5ª commissione, in  sede  referente,  il  22,  23
    febbraio; 2, 3, 9, 10 e 15 marzo 2011. 
        Esaminato in aula l'8, 15, 16 e 22 marzo 2011 ed  approvato,  con
    modificazioni, il 23 marzo 2011. 
    Camera dei deputati (atto n. 3921-B): 
        Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 28
    marzo 2011 con pareri delle commissioni I, VI, VIII, XIV e  questioni
    regionali. 
        Esaminato dalla V commissione (Bilancio), in sede  referente,  il
    29, 30 e 31 marzo 2011. 
        Esaminato in aula 4 aprile 2011 ed approvato il 6 aprile 2011. 
    
            
          
     

    energia elettrica nucleare

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    DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. 41

    Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
    31, recante disciplina della localizzazione,  della  realizzazione  e
    dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
    energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
    combustibile nucleare, dei sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
    irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche'  benefici  economici  e
    campagne informative al pubblico,  a  norma  dell'articolo  25  della
    legge 23 luglio 2009, n. 99. (11G0084) 
    in G.U.R.I. del 13 aprile 2011, n. 85
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
    dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
    Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni; 
      Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per  lo
    sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
    di energia", ed in particolare, l'articolo 25, comma 5,  che  prevede
    che possono essere emanate disposizioni correttive e integrative  dei
    decreti legislativi di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  nel
    rispetto delle modalita' i principi e criteri  direttivi  di  cui  ai
    commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore; 
      Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31,  recante
    "Disciplina   della    localizzazione,    della    realizzazione    e
    dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
    energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
    combustibile nucleare, dei sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
    irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure  compensative  e
    campagne informative al pubblico,  a  norma  dell'articolo  25  della
    legge 23 luglio 2009, n. 99"; 
      Vista la legge 31 dicembre  1962,  n.  1860,  concernente  "Impiego
    pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni; 
      Vista la  legge  2  agosto  1975,  n.  393,  recante  "Norme  sulla
    localizzazione delle centrali elettronucleari e  sulla  produzione  e
    sull'impiego di energia elettrica"; 
      Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  recante
    "Attuazione   delle   direttive    89/618/Euratom,    90/641/Euratom,
    96/29/Euratom   e   2006/117/Euratom   in   materia   di   radiazioni
    ionizzanti", e successive modificazioni; 
      Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2009,  n.  23,  recante
    "Attuazione   della   direttiva   2006/117/Euratom,   relativa   alla
    sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
    di combustibile nucleare esaurito"; 
      Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  "Norme  per  la
    concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
    Istituzione delle autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
    utilita'"; 
      Vista la legge 7 giugno 2000, n.  150,  recante  "Disciplina  delle
    attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
    amministrazioni"; 
      Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
    data  27  settembre  2000,  sul   programma   delle   iniziative   di
    informazione  e  comunicazione  istituzionale  delle  Amministrazioni
    dello Stato", pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254  del  30
    ottobre 2000; 
      Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n.  314,  convertito,  con
    modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.  368,   recante
    "Disposizioni  urgenti  per  la  raccolta,  lo   smaltimento   e   lo
    stoccaggio,  in  condizioni  di  massima   sicurezza,   dei   rifiuti
    radioattivi", e successive modificazioni; 
      Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  "Riordino  del
    settore energetico nonche' delega al Governo per il  riassetto  delle
    disposizioni vigenti in materia di energia", che prevede, ai commi da
    99 a 106 dell'articolo 1, integrazioni delle disposizioni di  cui  al
    decreto-legge   14   novembre   2003,   n.   314,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368; 
      Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di  attuazione
    della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico  all'informazione
    ambientale; 
      Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282,  recante  "Ratifica  della
    Convenzione congiunta in materia  di  sicurezza  della  gestione  del
    combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il  5
    settembre 1997"; 
      Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante "Norme
    in materia ambientale", e successive modifcazioni; 
      Visto il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,  recante
    "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul  controllo  delle
    sorgenti radioattive sigillate ad alta  attivita'  e  delle  sorgenti
    orfane"; 
      Visto il  decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,  recante
    "Ulteriori  disposizioni  correttive  ed  integrative   del   decreto
    legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in   materia
    ambientale"; 
      Visto l'articolo 7  del  decreto-legge  23  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
      Vista la direttiva 2009/71/Euratom del  Consiglio,  del  25  giugno
    2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
    degli impianti nucleari; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; 
      Acquisito il parere del Consiglio di Stato  espresso  nell'Adunanza
    della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2011; 
      Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
    8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
    del 3 marzo 2011; 
      Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 23 marzo 2011; 
      Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
    con i Ministri dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
    mare, delle infrastrutture e dei trasporti,  per  la  semplificazione
    normativa, dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  della
    salute, per i beni e le attivita' culturali e per i rapporti  con  le
    regioni e per la coesione territoriale; 
     
                                    EMANA 
     
     
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
           Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  31,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma  1,  lettera  a),  le  parole:  da:  ",  nonche'"  a:
    "connesse" sono soppresse; 
        b) al comma 1, lettera b), le parole:  "la  disattivazione"  sono
    sostituite dalle seguenti: "il decommissioning"; 
        c) al comma 1, lettera c), le  parole:  "le  misure  compensative
    relative" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i  benefici  economici
    relativi"; 
        d) al comma 1, lettera f), le  parole:  "le  misure  compensative
    relative" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i  benefici  economici
    relativi"; 
        e)  al  comma  1,  lettera  d),  le  parole  "connesso  ad"  sono
    sostituite dalle seguenti: "incluso in". 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
           Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) nell'alinea, le parole:"Ai fini" sono sostituite dalle seguenti:
    "Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31  dicembre  1962,  n.
    1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini"; 
      b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "o
    del  Deposito  Nazionale  incluso  nel  Parco  Tecnologico   di   cui
    all'articolo 1, comma 1"; 
      c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "o
    del  Deposito  Nazionale  incluso  nel  Parco  Tecnologico   di   cui
    all'articolo 1, comma 1"; 
      d) la lettera  e)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "e)  "impianti
    nucleari" sono gli impianti di produzione  di  energia  elettrica  di
    origine nucleare e gli impianti  di  fabbricazione  del  combustibile
    nucleare, comprensivi delle opere relative allo stoccaggio temporaneo
    del  combustibile  irraggiato  e  dei  rifiuti   radioattivi,   delle
    infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, delle opere
    di sviluppo  e  adeguamento  della  rete  elettrica  di  trasmissione
    nazionale necessarie all'immissione in  rete  dell'energia  prodotta,
    delle eventuali vie di accesso  specifiche  e  delle  opere  connesse
    necessarie e pertinenti al suo esercizio;"; 
      e) alla lettera f), le parole da: "che  manifesta  l'interesse"  a:
    "impianto nucleare" sono sostituite dalle seguenti: "che rispettano i
    requisiti di cui all'articolo 5"; 
      f) la lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "i)  "deposito
    nazionale" e' il deposito  nazionale  annesso  al  Parco  tecnologico
    destinato  allo  smaltimento  a   titolo   definitivo   dei   rifiuti
    radioattivi  a  bassa  e  media  attivita'  derivanti  da   attivita'
    industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione
    di impianti nucleari e di impianti del ciclo  del  combustibile  siti
    nel  territorio  nazionale,  nonche'  all'immagazzinamento  di  lunga
    durata  dei  rifiuti  ad  alta   attivita'   ed   eventualmente   del
    combustibile  irraggiato  provenienti  dall'esercizio   di   impianti
    nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla  pregressa  gestione  di
    impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile  siti  nel
    territorio nazionale;"; 
      g) dopo la lettera l) e' aggiunta, in fine, la seguente: 
          "l-bis)   "decommissioning"   e'   l'insieme    delle    azioni
    pianificate, tecniche e gestionali,  da  effettuare  su  un  impianto
    nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della  cessazione
    definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza  e
    di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino
    allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente  da
    vincoli di natura radiologica.". 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
           Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "1.Il  Ministro  dello  sviluppo   economico,   che   si   avvale
    dell'Agenzia, con decreto da adottare di  concerto  con  il  Ministro
    delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e
    della tutela del territorio e del mare, nonche', per gli  aspetti  di
    rispettiva   competenza,    con    il    Ministro    dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca ed il Ministro della salute,  adotta
    un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi
    strategici in materia nucleare, tra i quali, in via  prioritaria,  la
    protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare  .  Il
    documento  indica  la  potenza  complessiva  ed  i  tempi  attesi  di
    costruzione e di  messa  in  esercizio  degli  impianti  nucleari  da
    realizzare,  nonche'  gli  interventi  in  materia   di   ricerca   e
    formazione, valuta il contributo atteso dalla produzione  di  energia
    elettrica da  fonte  nucleare  nei  riguardi  della  sicurezza  degli
    approvvigionamenti,  della  diversificazione   energetica   e   della
    riduzione delle emissioni inquinanti  e  di  gas  ad  effetto  serra,
    nonche' i benefici economici e sociali e delinea le linee  guida  del
    processo di realizzazione.". 
      2. All'articolo 3, comma 3, del  decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) la lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "a)  l'impatto
    dell'energia  nucleare,  in  termini  di  sicurezza  nucleare  e   di
    protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e  di  tutela
    dell'ambiente, nonche' nei confronti dei rischi di proliferazione;"; 
      b) alla lettera b), le parole: "i benefici" sono  sostituite  dalle
    seguenti: "gli effetti"; 
      c) alla lettera c), le parole: "capacita' di" sono soppresse e dopo
    le   parole:   "potenza   elettrica"   e'   inserita   la   seguente:
    "complessiva"; 
      d) alla lettera d), le parole: "in quanto tecnologia a basso tenore
    di carbonio," sono soppresse; 
      e) alla lettera e),  la  parola:  "alleanze"  e'  sostituita  dalla
    seguente: "accordi"; 
      f) alla lettera f), dopo le parole: "modalita'  realizzative"  sono
    inserite le seguenti: "del programma" e le parole: "fornire strumenti
    di garanzia, anche attraverso la  formulazione  o  la  previsione  di
    emanazione di specifici indirizzi" sono  sostituite  dalle  seguenti:
    "sugli strumenti di tutela degli investimenti degli operatori"; 
      g) alla lettera g), la parola: "disattivazione" e' sostituita dalla
    seguente: "decommissioning" e dopo le parole: "degli impianti a  fine
    vita"  sono  inserite  le  seguenti:   ",   indipendentemente   dalla
    localizzazione del Parco tecnologico"; 
      h) alla lettera h), le parole: "i benefici" sono  sostituite  dalle
    seguenti:  "gli  effetti"  e  le  parole   "e   i   parametri   delle
    compensazioni  per  popolazione  e  sistema   delle   imprese"   sono
    soppresse; 
      i) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) la capacita'  di
    trasmissione della rete elettrica nazionale,  con  la  proposta,  ove
    necessario,  di  adeguamenti  della  stessa  al  fine  di  soddisfare
    l'obiettivo  prefissato   di   potenza   elettrica   complessiva   da
    installare;"; 
      l) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: "l) gli obiettivi in
    materia  di  approvvigionamento  e  arricchimento  del   combustibile
    nucleare, nonche' di trattamento del combustibile irraggiato.". 
      3. Il decreto di  cui  al  comma  1  dell'articolo  3  del  decreto
    legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal  presente
    articolo, e' adottato entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata
    in vigore del presente decreto legislativo. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
           Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "1. La costruzione e l'esercizio  degli  impianti  nucleari  sono
    considerate attivita' di preminente interesse  statale  e  come  tali
    soggette ad autorizzazione unica che  viene  rilasciata,  su  istanza
    dell'operatore,  e  sentito  il  Ministero  della  difesa  ai   sensi
    dell'articolo 334 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
    previa acquisizione del  parere  della  regione  sul  cui  territorio
    insiste l'impianto e dell'intesa con  la  Conferenza  unificata,  con
    decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il
    Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
    il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  secondo  quanto
    previsto nel presente decreto legislativo. Il parere  della  regione,
    di carattere obbligatorio e non  vincolante,  e'  espresso  entro  il
    termine di novanta  giorni  dalla  richiesta,  decorso  il  quale  si
    prescinde  dalla  sua  acquisizione  e  si  procede  a  demandare  la
    questione alla Conferenza unificata.". 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
           Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 5, comma 1, del  decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31,  le  parole:  "e  finanziarie,"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "e finanziarie. Tali requisiti dovranno essere". 
      2. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  31,
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        "2.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
    concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
    e del mare e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
    sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma  1,
    nonche' le modalita' per la dimostrazione del possesso dei  requisiti
    stessi.". 
      3. All'articolo 5, comma 3, del  decreto  legislativo  15  febbraio
    2010,  n.  31,  la  parola:  "disattivazione"  e'  sostituita   dalla
    seguente:  "decommissioning"  e  la  parola:   "direttore",   ovunque
    ricorra, e' sostituita dalla seguente: "responsabile". 
      4.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  del  decreto
    legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal  presente
    articolo, e' adottato entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata
    in vigore del presente decreto legislativo. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
           Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) le parole: "di cui all'articolo 5" sono soppresse; 
      b) le parole: "lo sviluppo" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la
    realizzazione"; 
      c) le parole: ",  valutato  il  possesso  dei  requisiti  da  parte
    dell'operatore," sono soppresse; 
      d) dopo le parole: "la localizzazione" sono inserite  le  seguenti:
    "e le caratteristiche tecniche specifiche". 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
           Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  le  parole:  "richiedono  all'Agenzia"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "trasmettono all'Agenzia un rapporto relativo alla verifica
    tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richiedendo"; 
      b) le parole: "per la predisposizione del rapporto  preliminare  di
    sicurezza," sono sostituite dalle seguenti: "sullo stesso e"; 
      c)   le    parole:    "dell'Agenzia    per    l'energia    nucleare
    dell'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico
    (AEN-OCSE)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'AEN-OCSE". 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
           Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. La rubrica dell'articolo 8 del decreto legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituita dalla seguente: «Criteri  tecnici  per  la
    localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico». 
      2. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "1. I  criteri  tecnici  per  la  localizzazione  degli  impianti
    nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le  migliori  pratiche
    internazionali,  sono  volti  ad  assicurare  adeguati   livelli   di
    sicurezza a tutela della salute della popolazione e della  protezione
    dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle  vigenti  disposizioni  in
    materia.  Entro   sessanta   giorni   dall'adozione   del   documento
    programmatico di cui  all'articolo  3  comma  1,  il  Ministro  dello
    sviluppo economico, con uno o piu' decreti da  adottare  di  concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
    mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministro
    per i beni e le attivita' culturali e  il  Ministro  dell'istruzione,
    dell'universita'   e   della   ricerca,   definisce,   su    proposta
    dell'Agenzia,  formulata  entro  trenta  giorni   dall'adozione   del
    suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso  e  sulla
    base dei contributi e dei  dati  tecnico-scientifici  predisposti  da
    enti  pubblici  di  ricerca,  ivi  inclusi  l'ISPRA,  l'ENEA   e   le
    universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema  di
    parametri esplicativi dei  criteri  tecnici,  per  la  localizzazione
    degli impianti nucleari. Con decreto da  adottare  entro  centottanta
    giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni  correttive
    del  presente  decreto  legislativo,  il  Ministro   dello   sviluppo
    economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
    del territorio e del mare, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti, il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  ed  il
    Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
    definisce,  su  proposta  dell'Agenzia,  formulata  entro  centoventi
    giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni  correttive
    del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA  e
    sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici  predisposti
    da enti pubblici  di  ricerca,  ivi  inclusi  l'ISPRA,  l'ENEA  e  le
    universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema  di
    parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione  del
    Parco Tecnologico. I criteri  tecnici  per  la  localizzazione  degli
    impianti nucleari e del  Parco  Tecnologico  fanno,  in  particolare,
    riferimento ai seguenti profili: 
      a) popolazione e fattori socio-economici; 
      b) idrologia e risorse idriche; 
      c) fattori meteorologici; 
      d) biodiversita'; 
      e) geofisica e geologia; 
      f) valore paesaggistico; 
      g) valore architettonico-storico; 
      h) accessibilita'; 
      i) sismo-tettonica; 
      l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto; 
      m)  strategicita'   dell'area   per   il   sistema   energetico   e
    caratteristiche della rete elettrica; 
      n) rischi potenziali indotti  da  attivita'  umane  nel  territorio
    circostante.". 
      3. I commi 2  e  3  dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  15
    febbraio 2010, n. 31, sono abrogati. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
           Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. L'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e'
    sostituito dal seguente: 
        "Articolo 9 - (Valutazione ambientale strategica ed  integrazione
    della  Strategia  nucleare)  -  1.  La  Strategia  nucleare  di   cui
    all'articolo  3  e  i  parametri  tecnici  ai  sensi  del   comma   1
    dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonche'
    del  Parco  tecnologico  sono  soggetti,  distintamente  per   quanto
    riguarda  il  Parco  Tecnologico,  alle  procedure   di   valutazione
    ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui  al  decreto
    legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
    nonche' al rispetto del principio di giustificazione di cui ai  commi
    1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,
    di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del  Consiglio,  del  13
    maggio 1996. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  trasmette  al
    Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  la
    documentazione necessaria per l'avvio della procedura di  valutazione
    ambientale strategica entro quattro mesi dalla adozione  di  ciascuno
    dei decreti di cui all'articolo 8, comma 1. 
      2.  Entro  trenta  giorni  dalla  conclusione  di  ciascuna   delle
    procedure  di  valutazione  ambientale   strategica,   il   Ministero
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  trasmette  al
    Ministero   dello   sviluppo   economico   e   al   Ministero   delle
    infrastrutture e  dei  trasporti  il  parere  motivato,  adottato  di
    concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i  beni
    e le attivita' culturali. 
      3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
    concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
    e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le
    parti di rispettiva competenza, sono adeguati,  entro  trenta  giorni
    dal ricevimento del parere di cui  al  comma  3,  la  Strategia  e  i
    parametri di cui al comma 1 secondo le conclusioni della  valutazione
    ambientale strategica. Gli atti cosi' adeguati sono sottoposti  entro
    quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei Ministri. I  testi
    approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
    italiana.". 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
           Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole "comma  4"  sono  sostituite  dalle  seguenti.
    "comma 3". 
      2. All'articolo 10, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) nell'alinea, le parole: "analiticamente identificati con decreto
    del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con e con il
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia,  da
    emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto" sono soppresse; 
      b) alla lettera b), la parola: "istallazione" e'  sostituita  dalla
    seguente: "installazione"; 
      c) la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "c)  progetto
    preliminare  dell'impianto,  recante  l'indicazione  della  tipologia
    dell'installazione, dei  principi  di  funzionamento,  della  potenza
    installata e delle principali caratteristiche tecniche;"; 
      d) alla lettera e), le parole: "sulle aree" sono  sostituite  dalle
    seguenti: "sul sito"; 
      e) alla lettera f), le parole:  "alla  valutazione  preliminare  di
    sicurezza"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "alle  verifiche  del
    rapporto". 
      3. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        "3-bis. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
    concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
    e del mare e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti,
    sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati  e/o
    le informazioni di cui al comma 3. 
        3-ter. Sulla base dei  parametri  definiti  dal  decreto  di  cui
    all'articolo 8, comma 1, l'operatore  puo'  richiedere  al  Ministero
    dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche  preliminari
    sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il  Ministro  dello
    sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della  tutela
    del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti
    e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando  la  riduzione
    in pristino del sito al termine  delle  indagini  e  il  risarcimento
    immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle  indagini,
    in accordo con il proprietario dell'area interessata.". 
      4. Il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo  10  del  decreto
    legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31,  introdotto  dal   presente
    articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
    vigore del presente decreto legislativo. 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
           Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 11, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n.  31,  le  parole:  "entro  sessanta  giorni  della  relativa
    ricezione" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta  giorni  dal
    ricevimento di ciascuna istanza". 
      2. All'articolo 11, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, dopo le parole: "l'Agenzia," sono inserite le  seguenti:
    " tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 7,". 
      3. All'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo  15
    febbraio 2010, n. 31, le parole:  "comma  4"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "comma 3". 
      4. All'articolo 11, comma 5, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31,  la  parola:  "trenta"  e'  sostituita  dalla  seguente:
    "quindici" e le parole:  "del  comune  interessato"  sono  sostituite
    dalle  seguenti:  "del  comune  o  dei   Comuni   interessati,   come
    individuati ai sensi dell'art. 23, comma 4.". 
      5. All'articolo 11, comma 6, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole "si provvede" sono sostituite  dalle  seguenti:  "il
    Ministero dello sviluppo economico provvede"; 
        b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "Le  modalita'
    di funzionamento  del  Comitato  interistituzionale  sono  stabilite,
    previo parere della Conferenza unificata da  esprimere  entro  trenta
    giorni dalla richiesta del parere stesso, con  decreto  del  Ministro
    dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
    della tutela del territorio e del mare, da adottare entro i  sessanta
    giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione di compensi
    o emolumenti a favore dei componenti.". 
      6. All'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, la parola: "procede" e' soppressa. 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
     
           Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 12, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  la  parola:   "approvata"   e'   sostituita   dalla   seguente:
    "approvato"; 
      b) lettera b), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
    incluse eventuali caratterizzazioni ambientali"; 
      c) dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
      "e-bis)predisposizione di opere di drenaggio per scavi; 
      e-ter) opere di protezione del sito; 
      e-quater)  mobilizzazione   del   cantiere,   inclusi   laboratori,
    macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere; 
      e-quinquies) eventuali demolizioni; 
      e-sexies) realizzazioni di scavi, riporti e rilevati.". 
      2. L'articolo 12, comma 2,  del  decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "2. Le suddette attivita' devono essere comunicate  o  denunciate
    all'ente  locale  interessato  o  altra  Amministrazione  competente,
    secondo la normativa vigente,  allegando  una  relazione  dettagliata
    delle opere e attivita' da effettuare.". 
      3. All'articolo 12, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) le parole: "l'area sulla quale" sono sostituite dalle  seguenti:
    "il sito sul quale"; 
      b) la parola:"siano" e' sostituita dalla seguente: "sia"; 
      c) le parole:"Al  proprietario  dell'area"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "Al proprietario del sito"; 
        d) il quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "L'operatore
    che,  per  qualsiasi  motivo,   non   pervenga   alla   realizzazione
    dell'impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del  sito
    e, ove cio' non sia possibile, e' tenuto a risarcire al  proprietario
    il danno arrecato al bene.". 
    
            
          
                                   Art. 13 
     
     
           Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 13, il comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "1.  Entro  il  termine  di  cui  all'articolo  11,   comma   11,
    eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo  articolo,
    l'operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello
    sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione  unica  per  la
    costruzione e  l'esercizio  dell'impianto  nucleare  corredata  dalla
    certificazione dell'operatore, ai sensi dell'articolo 5.". 
      2. All'articolo 13, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  le  parole:  "analiticamente  identificati  con  decreto,  da
    emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto," sono  sostituite  dalle  seguenti:  "secondo  le  modalita'
    stabilite con decreto"; 
        b) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
    ", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo  5,  comma
    2"; 
        c) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: 
          "e)  progetto  definitivo   dell'impianto,   rispondente,   tra
    l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di  cui  al  decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive  modificazioni,  e
    comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche  e  la  vita
    operativa dell'impianto e delle  opere  connesse  e  delle  eventuali
    opere di compensazione e mitigazione previste, le modalita' operative
    per  lo  stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e   dei   rifiuti
    radioattivi prodotti e le relative  strutture  ubicate  nello  stesso
    sito e connesse all'impianto nucleare;"; 
        d) la lettera f), e' sostituita dalla seguente: 
          "f) la  documentazione  di  cui  all'articolo  23  del  decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;"; 
      e) alla lettera g), la parola: "finale" e' soppressa"; 
      f) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
          "h)  documentazione   relativa   al   modello   operativo   per
    l'esercizio dell'impianto; in particolare: 
      1) manuale per la gestione in qualita'; 
      2)   schema    di    regolamento    di    esercizio,    comprensivo
    dell'organigramma  previsionale  del  personale  preposto  e  addetto
    all'esercizio tecnico dell'impianto, che  svolga  funzioni  rilevanti
    agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria  e
    relative patenti di idoneita'; 
      3) schema di manuale operativo; 
      4) programma delle prove funzionali a freddo; 
      5) programma generale di prove con il combustibile nucleare; 
      6) proposte di prescrizioni tecniche;"; 
        g) la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "i)  studio
    preliminare  di  decommissioning   dell'impianto,   inclusivo   della
    valutazione, sulla base delle indicazioni  delle  direttive  europee,
    del  volume  e  del  condizionamento,  trasporto  e  conferimento  al
    Deposito nazionale dei rifiuti  radioattivi  e  con  indicazione  dei
    relativi costi previsti. Nei rifiuti  radioattivi  sono  compresi  il
    combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto  altro
    utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento;"; 
      h) alla lettera m),  dopo  le  parole  "normative  nazionali"  sono
    inserite le seguenti: "-  ai  sensi  del  capo  III  della  legge  31
    dicembre 1962, n. 1860 -"; 
      i) la lettera  n)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "n)  piano  di
    protezione fisica dell'impianto;"; 
      l)  alla  lettera  p),  le  parole  "misure  compensative  "   sono
    sostituite dalle seguenti: "benefici economici". 
      3. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero
    per i beni e le attivita' culturali, anche ai fini  dell'avvio  della
    procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata
    presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23
    del  decreto  legislativo  n.   152   del   2006,   anche   ai   fini
    dell'informazione e della partecipazione  del  pubblico,  nonche'  al
    Ministero delle infrastrutture e trasporti.". 
      4. All'articolo 13, comma 4, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
    territorio e del mare" sono inserite le  seguenti:  "nonche',  per  i
    profili di competenza, presso altre pubbliche amministrazioni"; 
      b)  dopo  le  parole:  "livelli  di  sicurezza"  sono  inserite  le
    seguenti: "e di radioprotezione"; 
      c)  le  parole:  "di  tutela  della  salute  della  popolazione   e
    dell'ambiente" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  tutela  della
    salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell'ambiente". 
      5. All'articolo 13, comma 5, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole: "e le autorizzazioni" sono soppresse. 
      6. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "6.  L'Agenzia,  ai  fini  della  conclusione   dell'istruttoria,
    acquisisce il provvedimento  di  valutazione  di  impatto  ambientale
    (VIA), e di autorizzazione integrata ambientale (AIA)  rilasciato  in
    sede statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
    e successive modificazioni, e si adegua alle  relative  prescrizioni.
    Il  rinnovo   dell'autorizzazione   integrata   ambientale   di   cui
    all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
    e' effettuato ogni quindici anni, sentita l'Agenzia.". 
      7. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e  di  AIA  di
    cui al comma  6  sono  recepite  le  conclusioni  della  VAS  di  cui
    all'articolo  9  ed  e'  esclusa  ogni  duplicazione  delle  relative
    valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto  legislativo  3  aprile
    2006, n. 152, previste dal comma 6, fermo  restando  quanto  disposto
    dal secondo periodo  del  medesimo  comma,  sono  effettuate  con  le
    modalita' ed entro e non oltre i termini ivi  stabiliti.  Sono  fatte
    salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente  alla  certificazione
    del sito rispetto ai criteri di localizzazione.". 
      8. Il comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "8.  L'Agenzia  definisce  le  prescrizioni  tecniche  cui  sara'
    soggetto l'impianto, anche  sulla  base  delle  informazioni  fornite
    dall'operatore.  Le   prescrizioni   tecniche   costituiscono   parte
    integrante  e  sostanziale   dell'autorizzazione   unica.   L'Agenzia
    definisce,  inoltre,  le  eventuali  prescrizioni   ai   fini   della
    certificazione dell'operatore.". 
      9. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole: "anche in base all'esito delle  procedure  di
    VIA" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle prescrizioni
    contenute nel decreto di compatibilita' ambientale"; 
      10. All'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.
    31, dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
        "12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni  tecniche  di
    cui  al  comma  8,   stabilite   dall'Agenzia   e   comunicate   alle
    amministrazioni di cui  al  comma  12,  il  Ministro  dello  sviluppo
    economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
    del territorio e del mare e con il Ministro  delle  infrastrutture  e
    dei  trasporti,  provvede   con   proprio   decreto   alla   modifica
    dell'autorizzazione  unica,  disponendone  la  pubblicazione  con  le
    modalita' di cui al comma 12.". 
      11. All'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) alla lettera b), le parole: "la natura, le  caratteristiche,  la
    durata"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la   tipologia   e   le
    caratteristiche"; 
      b) alla lettera d),  le  parole:  "nonche'  la  periodicita'  delle
    revisioni" sono sostituite dalle seguenti: ", non inferiore alla vita
    operativa di cui al comma 2, lettera e)"; 
      c) la lettera e) e' soppressa. 
      12. Il  comma  14  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo  15
    febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "14. L'autorizzazione unica vale quale licenza per l'esercizio di
    impianti  di  produzione  di  energia   elettrica   nucleare   e   di
    fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte
    dell'operatore della certificazione comprovante l'esito  positivo  di
    collaudi,  prove   non   nucleari   e   prove   nucleari   rilasciati
    dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45
    del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230.  A  seguito  di  tale
    acquisizione, l'operatore trasmette alle amministrazioni  di  cui  ai
    commi 1 e 3 e all'Agenzia il  rapporto  finale  di  sicurezza,  prima
    dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto. L'autorizzazione
    unica certifica anche la qualifica  di  "operatore",  secondo  quanto
    previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.". 
      13. All'articolo 13, comma 15, del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, dopo le parole "esercire l'impianto," sono  inserite  le
    seguenti: "come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e),". 
      14. All'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.
    31, dopo il comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        "15-bis.   La    costruzione,    l'avviamento    e    l'esercizio
    dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio  2009,
    n. 99, e  successive  modificazioni,  avvengono  sotto  il  controllo
    tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto  delle  prescrizioni  e
    condizioni  stabilite  nell'autorizzazione  unica,  fatti  salvi   le
    attivita' ed i poteri di controllo, di  monitoraggio  e  sanzionatori
    disciplinati dal  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
    successive modificazioni, per le parti non riguardanti  il  ciclo  di
    funzionamento dell'impianto.". 
      15. Il decreto di cui al  comma  2  dell'articolo  13  del  decreto
    legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal  presente
    articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
    vigore del presente decreto legislativo. 
    
            
          
                                   Art. 14 
     
     
           Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 14, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, dopo le parole: "prescrizioni impartite," sono  inserite
    le seguenti: "  accertate  ai  sensi  dell'articolo  10  del  decreto
    legislativo 17 marzo 1995, n. 230,". 
    
            
          
                                   Art. 15 
     
     
           Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 15, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  nell'alinea,  la  parola:  "controlli"  e'   sostituita   dalla
    seguente: "verifiche", dopo la parola:  "sicurezza"  e'  inserita  la
    seguente: "nucleare" e la parola: "altresi'" e' soppressa; 
      b) alla lettera b), dopo le parole: "dei lavoratori" sono  inserite
    le seguenti: "e dei responsabili" e dopo le parole:  "riguardo  alla"
    sono inserite le seguenti: "sicurezza e alla". 
      2. All'articolo 15, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, dopo la parola: "sicurezza"  e'  inserita  la  seguente:
    "nucleare". 
      3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31 e' sostituito dal seguente: 
        "3. Il soggetto  titolare  dell'autorizzazione  unica,  sotto  la
    supervisione dell'Agenzia, e' obbligato: 
      a) a valutare e  verificare  periodicamente  nonche'  a  migliorare
    costantemente la  sicurezza  dell'impianto,  in  modo  sistematico  e
    verificabile; 
      b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di  sistemi  di  gestione
    che attribuiscano la  dovuta  priorita'  alla  sicurezza  nucleare  e
    l'adozione di misure  per  la  prevenzione  di  incidenti  e  per  la
    mitigazione delle relative conseguenze; 
      c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure  amministrative
    di  protezione  il  cui  mancato  funzionamento  causerebbe   per   i
    lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni
    ionizzanti; 
          d)  a  prevedere  e  mantenere  risorse  finanziarie  ed  umane
    adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b)  e
    c).". 
    
            
          
                                   Art. 16 
     
     
           Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. La rubrica dell'articolo 16 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituita  dalla  seguente:  "Rapporto  annuale  del
    titolare dell'autorizzazione unica". 
      2. All'articolo 16, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole:"Il titolare"sono sostituite  dalle  seguenti:
    "Ferme restando  le  disposizioni  di  cui  al  Capo  X  del  decreto
    legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il titolare". 
      3. Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "3. Ferme restando le disposizioni di cui ai capi VIII e  IX  del
    decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il rapporto  e'  trasmesso
    altresi' al Comitato di confronto e trasparenza di  cui  all'articolo
    22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma  2  del  medesimo
    articolo  22,  ed  e'  pubblicato  sui  siti  internet  del  titolare
    dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.". 
    
            
          
                                   Art. 17 
     
     
           Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 18, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole: "L'Agenzia e' responsabile delle verifiche di
    ottemperanza" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Ferme  restando  le
    disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17  marzo
    1995, n. 230, e degli articoli 28 e  29  del  decreto  legislativo  3
    aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni  per  le  parti  non
    riguardanti  il  ciclo  di  funzionamento  dell'impianto,   l'Agenzia
    vigila". 
      2. All'articolo 18, comma 4, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le  parole:  "la  sospensione  delle  attivita'  di  cui
    all'autorizzazione  unica"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "la
    sospensione  delle   attivita'   relative   alle   prescrizioni   non
    rispettate". 
    
            
          
                                   Art. 18 
     
     
           Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. I commi 1 e  2  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  15
    febbraio 2010, n. 31, sono sostituiti dai seguenti: 
        "1. Il titolare dell'autorizzazione unica e'  responsabile  della
    gestione dei rifiuti radioattivi  di  esercizio  e  del  combustibile
    nucleare per tutta  la  durata  della  vita  dell'impianto,  fino  al
    trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in  carico
    dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo  20.
    In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere
    stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel  rispetto  delle
    disposizioni  vigenti  nonche'  delle  prescrizioni  tecniche  e   di
    esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che  il
    combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore puo'  adottare
    l'opzione di un successivo riprocessamento  presso  strutture  estere
    accreditate, nel rispetto della legislazione vigente. 
        2. Il titolare dell'autorizzazione  unica  provvede,  secondo  la
    normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI
    del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e  nel  rispetto  delle
    prescrizioni   impartite   dall'Agenzia,   al   trattamento   ed   al
    condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento  presso
    il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o
    dei rifiuti derivanti dal suo  riprocessamento,  presso  il  medesimo
    Deposito nazionale.". 
    
            
          
                                   Art. 19 
     
     
           Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "1. All'attivita' di decommissioning degli  impianti  attende  la
    Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e  con  le  vigenti
    disposizioni in materia.". 
      2. All'articolo 20, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo le parole: "al termine della vita" e' inserita la seguente:
    "operativa"; 
      b) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",  secondo  gli
    indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4,  del  decreto
    legislativo 16 marzo 1999, n. 79". 
      3. Dopo il comma 2 dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  15
    febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente: 
        "2-bis. L'operatore notifica, con preavviso di sei mesi  mediante
    atto scritto, il termine  della  vita  operativa  dell'impianto  alla
    Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico,  al
    Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
    nonche' all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. ". 
      4. All'articolo 20, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo le parole: "al termine della vita" e' inserita la seguente:
    "operativa"; 
      b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nominato d'intesa
    tra Sogin S.p.A. e operatore. In mancanza dell'intesa, la  nomina  e'
    effettuata dall'Agenzia". 
      5. All'articolo 20, comma 5, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole: "operata dalla Sogin S.p.A." sono  sostituite
    dalle seguenti: "di cui al comma 3". 
      6. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
        "6-bis. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli  55,
    56 e  57  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  gia'
    presentati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  da
    almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorita'  competenti
    entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non
    vengano rilasciati entro il termine  di  cui  al  primo  periodo,  il
    Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi,
    che si svolge secondo le modalita' degli articoli 14-ter e  14-quater
    della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rilasciare  le  relative
    autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni. 
        6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
    presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo
    economico e alle autorita' competenti,  nell'ambito  delle  attivita'
    richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre  1962,  n.
    1860, e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo  17
    marzo 1995, n.  230,  eventuali  priorita'  per  l'ottenimento  delle
    relative  autorizzazioni,   secondo   un   criterio   di   efficienza
    realizzativa.   Qualora,   entro   novanta    giorni    dall'avvenuta
    segnalazione,  le  autorita'  competenti  non  rilascino   i   pareri
    riguardanti  le  suddette  attivita',  il  Ministero  dello  sviluppo
    economico avvia il procedimento unico di cui all'articolo  25,  comma
    2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n.  99,  che  si  conclude
    entro i successivi novanta giorni.". 
      7. La disposizione di cui  al  comma  6-ter  dell'articolo  20  del
    decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.  31,  come  modificato  dal
    presente articolo, si applica  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
    
            
          
                                   Art. 20 
     
     
           Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 21, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, la parola: "istituito"  e'  sostituita  dalla  seguente:
    "costituito". 
      2. All'articolo 21, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  la  parola:  "AEEG",  ovunque  ricorra,  e'  sostituita   dalle
    seguenti: "Autorita' per l'energia elettrica e il gas"; 
      b) dopo  le  parole:  "previo  parere"  e'  inserita  la  seguente:
    "vincolante". 
      3. All'articolo 21, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) la parola: "AEEG" e' sostituita dalle seguenti:  "Autorita'  per
    l'energia elettrica e il gas"; 
      b) le parole: "risorse finanziare" sono sostituite dalle  seguenti:
    "risorse finanziarie". 
    
            
          
                                   Art. 21 
     
     
           Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 22, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole: "comma 4"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    "comma 9,". 
    
            
          
                                   Art. 22 
     
     
           Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15
    febbraio   2010,   n.   31,   le   parole:    "beneficio    economico
    omnicomprensivo, da corrispondere per ciascun anno  solare,  o  parte
    dello stesso," sono sostituite dalle seguenti:  "beneficio  economico
    omnicomprensivo, commisurato alla durata  effettiva  dei  lavori,  da
    corrispondere posticipatamente per ciascun anno solare,". 
      2. All'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15
    febbraio 2010, n. 31, le parole: "ed e' pari  a  0,4  euro/MWh"  sono
    sostituite dalle seguenti: ", pari a 0,4 euro/MWh". 
      3. All'articolo 23, comma 4, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole: "nei 20 km  dal  perimetro"  sono  sostituite
    dalle seguenti: "nei 25 km dal centro dell'edificio reattore". 
      4. All'articolo 23, comma 5, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le  parole:  "le  schema  tipo"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "lo schema tipo". 
    
            
          
                                   Art. 23 
     
     
           Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. La rubrica dell'articolo 24 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31 e' sostituita dalla seguente:  "Decadenza  e  sospensione
    dai benefici". 
      2. All'articolo 24, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, la parola: "realizzazione" e' sostituita dalla seguente:
    "costruzione". 
      3. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        "1-bis.  Nel  caso  in   cui   la   costruzione   o   l'esercizio
    dell'impianto   subiscano   arresti   temporanei    non    imputabili
    all'operatore, l'erogazione dei benefici e' sospesa e  i  periodi  di
    arresto  non  sono  considerati  ai  fini  della  determinazione  del
    beneficio.". 
    
            
          
                                   Art. 24 
     
     
           Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. Nella rubrica del titolo III del decreto legislativo 15 febbraio
    2010, n. 31, le parole: "e delle relative misure  compensative"  sono
    sostituite dalle seguenti: "e dei relativi benefici economici". 
      2. All'articolo 25, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n.  31,  le  parole:  "realizzazione  del  Centro  di  studi  e
    sperimentazione" sono sostituite dalle seguenti: "realizzazione di un
    Centro di studi e sperimentazione". 
      3. All'articolo 25, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole: "dal  finanziamento  delle"  sono  sostituite
    dalle seguenti: "dalla componente tariffaria che finanzia le". 
      4. All'articolo 25, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        "3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca
    e le azioni di sviluppo condotti da Sogin  S.p.A  e  funzionali  alle
    attivita' di decommissioning e alla gestione dei rifiuti  radioattivi
    sono finanziati dalla componente tariffaria di  cui  all'articolo  1,
    comma 1, lettera a), del  decreto-legge  18  febbraio  2003,  n.  25,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n 83.". 
    
            
          
                                   Art. 25 
     
     
           Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1 le parole: ", in coerenza  con  l'atto  di  indirizzo
    previsto dall'articolo 27, comma 8, della legge 23  luglio  2009,  n.
    99," sono soppresse; 
      b) al comma 1, lettera d), dopo le  parole:  "rifiuti  radioattivi"
    sono inserite le seguenti: ", ad  eccezione  di  quelli  disciplinati
    dall'articolo 29, comma 1," e le parole: "ai sensi dell'articolo  29"
    sono sostituite dalle seguenti: "ai  sensi  dell'articolo  30,  comma
    4,". 
    
            
          
                                   Art. 26 
     
     
           Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "1. Entro tre mesi dall'approvazione del Consiglio  dei  Ministri
    di cui all'articolo  9,  comma  3,  la  Sogin  S.p.A.  definisce,  in
    conformita'  alla  suddetta  approvazione,  una  proposta  di   Carta
    nazionale delle aree potenzialmente idonee  alla  localizzazione  del
    Parco Tecnologico, proponendo contestualmente un ordine di  idoneita'
    delle  suddette  aree  sulla  base  di  caratteristiche  tecniche   e
    socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonche'  un
    progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.". 
      2. All'articolo 27, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'alinea, le parole: "di massima" sono soppresse e la  parola:
    "indicati" e' sostituita dalla seguente: "indicata"; 
      b) alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ",  e
    determinazione del fattore di riempimento". 
      3. All'articolo 27, comma 3, primo periodo, le parole: "di massima"
    sono soppresse. 
      4. All'articolo 27, comma 4, le parole: "alle misure  compensative"
    sono sostituite dalle seguenti: "ai benefici economici". 
      5. All'articolo 27, comma 5, dopo le parole: "formalmente trasmesse
    alla stessa"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  al  Ministero  dello
    sviluppo economico" e la parola: "potenzialmente" e' soppressa. 
      6.  All'articolo  27,  comma  6,  la  parola:  "potenzialmente"  e'
    soppressa. 
      7.  All'articolo  27,  comma  7,  la  parola:  "potenzialmente"  e'
    soppressa; dopo la parola "comunicare" sono inserite le seguenti:  ",
    entro sessanta giorni" e le  parole  "Regioni  interessate",  ovunque
    ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "regioni   nel   cui
    territorio ricadono le aree idonee". 
      8. All'articolo 27, comma 9, dopo la  parola:  "aree",  la  parola:
    "potenzialmente" e' soppressa. 
      9. All'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, dopo le parole: "di cui al medesimo comma" sono inserite
    le seguenti: "ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al  comma
    8". 
      10. All'articolo 27,  comma  11,  le  parole:  "ne  attribuisce  il
    diritto di svolgere le attivita' di cui al presente articolo  in  via
    esclusiva alla stessa Sogin S.p.A" sono  sostituite  dalle  seguenti:
    "attribuisce il diritto di svolgere le attivita' ad esso relative, di
    cui al presente decreto legislativo, in  via  esclusiva  alla  stessa
    Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.". 
      11. L'articolo 27, comma 12, e' sostituito dal seguente: 
        "12. Nella regione in cui e' situato il  sito  prescelto  per  la
    realizzazione del Parco tecnologico,  la  Sogin  S.p.A.  avvia  entro
    trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare  volta
    a comunicare alla popolazione  ed  agli  enti  locali  le  necessarie
    informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa  si
    terra' conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della  salute
    dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale,  nonche'
    di quelli relativi alle ricadute  socio-economiche,  culturali  e  di
    sviluppo  del  territorio  connesse  alla  realizzazione  del   Parco
    Tecnologico  e   ai   benefici   economici   previsti,   della   loro
    quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento alla popolazione
    interessata.". 
      12. All'articolo 27, comma 13, le parole: "Entro quattro mesi" sono
    sostituite dalle seguenti: "Entro sei mesi" e le parole: "il  termine
    di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "il termine di sei mesi". 
      13. Dopo il comma 13 dell'articolo 27 del  decreto  legislativo  15
    febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente: 
        "13-bis. L'istanza  deve  essere  contestualmente  presentata  al
    Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
    Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  anche  ai  fini
    dell'avvio  della  procedura  di  impatto  ambientale  (VIA),  e   la
    documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto
    disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n.  152  del  2006,
    anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del  pubblico,
    nonche' al Ministero delle infrastrutture e trasporti.". 
      14. All'articolo 27 del decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.
    31, dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente: 
        "17-bis.  L'autorizzazione  unica  vale  quale  dichiarazione  di
    pubblica utilita', indifferibilita' e  urgenza  delle  opere  e,  ove
    occorra, quale dichiarazione  di  inamovibilita'  e  apposizione  del
    vincolo  preordinato  all'esproprio  dei  beni  in   essa   compresi.
    L'autorizzazione   unica   costituisce   variante   agli    strumenti
    urbanistici  e   sostituisce   ogni   provvedimento   amministrativo,
    autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di  assenso  e
    atto  amministrativo,  comunque  denominati,  previsti  dalle   norme
    vigenti, costituendo titolo a costruire  ed  esercire  l'impianto  in
    conformita' al progetto approvato.". 
    
            
          
                                   Art. 27 
     
     
           Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 28, comma 1 del  decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "c)  rapporto
    preliminare di sicurezza;"; 
      b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          "d) documentazione da cui  risulta  il  modello  operativo  per
    l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare: 
      1) schema di regolamento di esercizio; 
      2) schema di manuale operativo; 
      3)  programma  generale  di  prove  per  la  movimentazione  e   lo
    stoccaggio dei rifiuti radioattivi; 
      4) organigramma previsionale  del  personale  preposto  ed  addetto
    all'esercizio tecnico dell'impianto, che  svolga  funzioni  rilevanti
    agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria  e
    relative patenti di idoneita';". 
    
            
          
                                   Art. 28 
     
     
           Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 29, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo le parole: "impianti nucleari" sono inserite  le  seguenti:
    "e dal ciclo del combustibile"; 
      b) le parole: "delle misure  compensative"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "dei benefici economici". 
    
            
          
                                   Art. 29 
     
     
           Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, dopo le parole: "circostante il relativo sito", sono
    inserite le seguenti: "secondo i  criteri  di  cui  all'articolo  23,
    comma 4,"; 
      b) al comma  5,  le  parole:  "in  un  ambito  territoriale  di  20
    chilometri" sono sostituite dalle seguenti: "localizzate  all'interno
    di un'area compresa entro i 20 chilometri  dal  centro  dell'edificio
    Deposito"; 
      c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Benefici economici"; 
    
            
          
                                   Art. 30 
     
     
    Introduzione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n.  31  del
                                    2010 
     
      1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.
    31, e' inserito il seguente: 
     
                                "Art. 34-bis. 
     
     
                             Disposizioni finali 
     
      1. Ai sensi e per gli effetti  del  presente  decreto  legislativo,
    ogni riferimento al CNEN,  all'ENEA-DISP,  all'ANPA,  all'APAT  o  al
    Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale  dell'ISPRA
    e' da intendersi all'Agenzia. 
      2. Agli impianti  nucleari  di  cui  al  presente  decreto  non  si
    applicano gli articoli 36, 37, 38, 39,  40,  41,  42,  50  e  58  del
    decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
      3. Le disposizioni della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  si
    applicano in quanto compatibili con il presente decreto. 
      4. Per quanto  non  previsto  espressamente  nel  presente  decreto
    legislativo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo  17
    marzo 1995, n. 230. 
      5.  Ai  fini  della  tutela  delle  informazioni,  i  dati   e   le
    informazioni oggetto del presente decreto recanti una  classifica  di
    segretezza sono gestiti in conformita' alle disposizioni che regolano
    la materia.". 
    
            
          
                                   Art. 31 
     
     
           Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
      a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge  2  agosto
    1975, n. 393; 
      b) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; 
      c) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239."; 
        b) il comma 2 e' abrogato. 
    
            
          
                                   Art. 32 
     
     
          Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010 
     
      1. Al decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti
    modificazioni: 
      a) la parola:"art.", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente:
    "articolo"; 
      b) la parola:  "disattivazione",  ovunque  ricorra,  e'  sostituita
    dalla seguente: "decommissioning"; 
      c) al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo  n.  31  del
    2010, le parole: "e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente"sono
    soppresse; 
      d) nel titolo, le  parole  "misure  compensative"  sono  sostituite
    dalle seguenti: "benefici economici". 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
     
        Dato a Roma, addi' 23 marzo 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                      Berlusconi,     Presidente      del
                                      Consiglio dei Ministri 
     
                                      Romani,  Ministro  dello   sviluppo
                                      economico 
     
                                      Prestigiacomo,             Ministro
                                      dell'ambiente e  della  tutela  del
                                      territorio e del mare 
     
                                      Matteoli,      Ministro       delle
                                      infrastrutture e dei trasporti 
     
                                      Calderoli,    Ministro    per    la
                                      semplificazione normativa 
     
                                      Gelmini, Ministro  dell'istruzione,
                                      dell'universita' e della ricerca 
     
                                      Fazio, Ministro della salute 
     
                                      Galan, Ministro per  i  beni  e  le
                                      attivita' culturali 
     
                                      Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                      le  regioni  e  per   la   coesione
                                      territoriale 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
     
    
    
     

    assistenza e soggiorno dei cittadini stranieri affluiti dai paesi nordafricani

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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2011

    Misure di protezione temporanea per i  cittadini  stranieri  affluiti
    dai Paesi nordafricani. (11A04818) 
    in G.U.R.I. dell'8 aprile 2011, n. 81
    

     
     
     
                                IL PRESIDENTE 
                         DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
     
      Visto, l'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e
    successive modificazioni, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni
    concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
    dello straniero»; 
      Verificata la  possibilita'  di  adottare,  anche  in  deroga  alle
    disposizioni del citato testo unico, misure di protezione  temporanea
    per  rilevanti  esigenze  umanitarie  in  occasione  di   eventi   di
    particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea; 
      Considerato che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri, emanato il 12 febbraio 2011, e' stato dichiarato,  fino  al
    31 dicembre 2011, lo stato di  emergenza  umanitaria  nel  territorio
    nazionale,  in  relazione  all'eccezionale  afflusso   di   cittadini
    appartenenti ai Paesi del Nord Africa; 
      Ritenuto  necessario  adottare  misure  umanitarie  di   protezione
    temporanea in materia di  assistenza  e  di  soggiorno  di  cittadini
    stranieri,  in  considerazione  delle  rilevanti  esigenze  derivanti
    dall'eccezionale afflusso di cui sopra; 
      Preso atto di quanto previsto dall'art. 5 del  decreto  legislativo
    25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e  dall'art.  11,
    comma 1, lettera c-ter), del decreto del Presidente della  Repubblica
    31 agosto 1999,  n.  394,  e  successive  modificazioni  «Regolamento
    recante norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
    concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
    dello  straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,   del   decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
      Di  intesa  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  dell'interno,
    dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali; 
     
                                  Decreta: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                 Misure umanitarie di protezione temporanea 
     
      1. Il presente decreto definisce le misure umanitarie di protezione
    temporanea da assicurarsi nel territorio  dello  Stato  a  favore  di
    cittadini  appartenenti  ai  Paesi  del  Nord  Africa  affluiti   nel
    territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile
    2011. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
             Condizioni di accoglienza sul territorio nazionale 
     
      1. I cittadini  appartenenti  ai  Paesi  del  Nord  Africa  di  cui
    all'art. 1 sono inviati, se necessario,  presso  strutture  di  primo
    soccorso  individuate  e  realizzate  sul  territorio  nazionale.  Il
    questore,  verificata  la  provenienza  e   la   nazionalita'   degli
    interessati, rilascia, anche sulla base di quanto previsto  dall'art.
    9, comma 6, del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto
    1999, n. 394, e successive modificazioni, un  permesso  di  soggiorno
    per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell'art. 11,
    comma 1, lettera c-ter), dello stesso decreto. 
      2. Il permesso di soggiorno di cui  al  comma  1  non  puo'  essere
    rilasciato qualora l'interessato, pur appartenendo ad uno  del  Paesi
    del Nord Africa, si trovi in una delle seguenti condizioni: 
        a) sia entrato nel territorio nazionale prima del  1°  gennaio  o
    successivamente alla data del presente decreto; 
        b) appartenga  ad  una  delle  categorie  socialmente  pericolose
    indicate nell'art. 1 della legge 27  dicembre  1956,  n.  1423,  come
    sostituito dell'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art.
    1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come  sostituito  dall'art.  13
    della legge 13 settembre 1982, n. 646; 
        c) sia destinatario di  un  provvedimento  di  espulsione  ancora
    efficace, notificato prima del 1° gennaio 2011; 
        d) risulti denunciato per uno dei reati di cui agli articoli  380
    e  381  del  codice  di  procedura  penale,  salvo  che  i   relativi
    procedimenti si siano conclusi con un provvedimento  che  esclude  il
    reato o la responsabilita' dell'interessato, ovvero risulti  che  sia
    stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione,  salvi,
    in ogni caso, gli effetti  della  riabilitazione,  ovvero  sia  stato
    condannato, anche a seguito di applicazione della pena  su  richiesta
    ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per  uno  dei
    predetti reati, con esclusione delle denunce e condanne per  i  reati
    di cui agli articoli 13, comma 13, e 14, comma 5-ter  e  quater,  del
    decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
    modificazioni. 
      3.  Il  permesso  di  soggiorno  di  cui  al   comma   1   consente
    all'interessato, titolare di  un  documento  di  viaggio,  la  libera
    circolazione  nei  Paesi  dell'Unione  europea,  conformemente   alle
    previsioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
    del 14 giugno 1995 e della normativa comunitaria. 
      4. La richiesta del permesso di soggiorno di  cui  al  comma  1  e'
    presentata dall'interessato entro il termine  di  otto  giorni  dalla
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto,  secondo
    le modalita' indicate dal decreto del Presidente della Repubblica  31
    agosto 1999, n. 394, e  successive  modificazioni.  Il  rilascio  del
    permesso di soggiorno e' a titolo gratuito e la  consegna  presso  le
    questure avviene con specifiche procedure  d'urgenza,  da  concordare
    con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
      5. Gli stranieri di cui all'art. 1, gia' titolari  di  permesso  di
    soggiorno  rilasciato  ad  altro  titolo,  compreso  quello  per   la
    richiesta di riconoscimento della protezione internazionale,  possono
    chiedere la conversione degli stessi nel permesso  di  soggiorno  per
    motivi umanitari di cui al comma 1. 
      6.  Al  richiedente  la  protezione  internazionale   puo'   essere
    rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma  1.  Solo  previa
    presentazione  di  rinuncia  all'istanza  di   riconoscimento   della
    protezione  internazionale  o  se  la  medesima  istanza   e'   stata
    rigettata. 
      7. Il rilascio del permesso di soggiorno di  cui  al  comma  1  non
    preclude  la  presentazione  dell'istanza  di  riconoscimento   della
    protezione internazionale. 
      8. Nei confronti dello straniero, al quale non e' stato  rilasciato
    o e' stato revocato il permesso di soggiorno di cui al comma 1,  sono
    disposti il respingimento o l'espulsione, di cui rispettivamente agli
    articoli 10 e 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e
    successive    modificazioni.    L'espulsione    e'    disposta    con
    l'accompagnamento immediato alla frontiera  qualora,  dall'esame  del
    singolo caso, emerga il rischio  che  l'interessato  possa  sottrarsi
    all'effettivo rimpatrio. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                    Attivita' di soccorso e di assistenza 
     
      1. La misure di assistenza in favore dei cittadini appartenenti  ai
    Paesi del  Nord  Africa,  ai  quali  e'  rilasciato  il  permesso  di
    soggiorno di cui all'art. 2, comma 1, sono definite d'intesa  con  le
    regioni interessate. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                      Disposizioni finali e finanziarie 
     
      1. Sono convalidati gli atti adottati, le  attivita'  svolte  e  le
    prestazioni effettuate, per motivi di urgenza,  fino  alla  data  del
    presente  decreto,  finalizzate   all'attuazione   degli   interventi
    previsti dal presente decreto. 
      2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del  presente  decreto  si
    provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente  a  valere
    sul fondo di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio  1998,
    n. 286. 
      Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
    Repubblica italiana. 
        Roma, 5 aprile 2011 
     
                                                Il Presidente: Berlusconi 
    
    
     


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