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    autonomia di entrata di regioni e province e determinazione dei costi e dei fabbisogni nel settore sanitario

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    DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

    Disposizioni in materia di  autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
    statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
    costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112) 
    in G.U.R.I. del 12 maggio 2011, n. 109
    

              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119   della
    Costituzione; 
      Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in
    materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
    Costituzione»; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 7 ottobre 2010; 
      Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
    dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
    riunione del 16 dicembre 2010; 
      Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
    federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
    n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari  competenti  per  le
    conseguenze di carattere finanziario della Camera dei Deputati e  del
    Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 31 marzo 2011; 
      Su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
    Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
    semplificazione normativa e  del  Ministro  per  i  rapporti  con  le
    regioni e per la coesione territoriale, di concerto  con  i  Ministri
    dell'interno, della  salute  e per  la  pubblica  amministrazione   e
    l'innovazione; 
     
                                    Emana 
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                                   Oggetto 
     
      1. Le disposizioni del  presente  capo  assicurano  l'autonomia  di
    entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario   e   la   conseguente
    soppressione di trasferimenti statali. 
      2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni  delle
    regioni a statuto ordinario  al  gettito  di  tributi  erariali  e  i
    tributi delle regioni a statuto  ordinario,  nonche'  disciplinano  i
    meccanismi perequativi che costituiscono le  fonti  di  finanziamento
    del complesso delle spese delle stesse regioni. 
      3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui  al  comma  2  e'
    senza vincolo di destinazione. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 2 
     
    Rideterminazione  dell'addizionale  all'imposta  sul  reddito   delle
      persone fisiche delle regioni a statuto ordinario. 
     
       1. A decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta
    precedente, l'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle
    persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata con decreto  del  Presidente
    del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
    delle finanze, di concerto con il Ministro  per  le  riforme  per  il
    federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
    coesione territoriale, da  adottare  entro  un  anno  dalla  data  di
    entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sentita  la  Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
    autonome di Trento e di Bolzano, di  seguito  denominata  «Conferenza
    Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni  della  Camera  dei
    Deputati e del Senato della Repubblica competenti per  i  profili  di
    carattere finanziario, in modo tale da garantire al  complesso  delle
    regioni  a  statuto  ordinario  entrate  corrispondenti  al   gettito
    assicurato dall'aliquota di base vigente  alla  data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto  legislativo,  ai  trasferimenti  statali
    soppressi ai sensi dell'articolo 7 ed alle  entrate  derivanti  dalla
    compartecipazione  soppressa  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  4.
    All'aliquota  cosi'  rideterminata  si  aggiungono   le   percentuali
    indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al  presente
    comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a  decorrere
    dall'anno di imposta  2013,  le  aliquote  dell'IRPEF  di  competenza
    statale, mantenendo inalterato  il  prelievo  fiscale  complessivo  a
    carico del contribuente. 
      2. Salvo quanto previsto dal comma 1,  continua  ad  applicarsi  la
    disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore
    del presente decreto. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 3 
     
     
                            Fabbisogno sanitario 
     
      1. Per l'anno  2012  il  fabbisogno  sanitario  nazionale  standard
    corrisponde  al  livello,  stabilito  dalla  vigente  normativa,  del
    finanziamento   del   Servizio   sanitario   nazionale    al    quale
    ordinariamente concorre lo Stato. 
      2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e  di
    relativa erogabilita' in seguito alla verifica degli  adempimenti  in
    materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c),  della
    legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' le disposizioni in materia di
    realizzazione degli obiettivi di carattere  prioritario,  di  rilievo
    nazionale e di relativa erogabilita' delle corrispondenti risorse  ai
    sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis,  della  legge  23  dicembre
    1996, n. 662, e successive modificazioni, e in materia  di  fondo  di
    garanzia  e  di  recuperi,  di  cui  all'articolo  13   del   decreto
    legislativo 18 febbraio  2000,  n.  56,  rispettivamente  per  minori
    ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a  quelli  stimati
    ai fini della copertura del fabbisogno sanitario regionale  standard.
    Resta altresi' fermo che al finanziamento della spesa sanitaria  fino
    all'anno  2013  concorrono   le   entrate   proprie,   nella   misura
    convenzionalmente  stabilita   nel   riparto   delle   disponibilita'
    finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 e  le
    ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai  sensi
    della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento
    del Servizio  sanitario  nazionale  cui  concorre  ordinariamente  lo
    Stato. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 4 
     
     
         Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto 
     
      1.  A   ciascuna   regione   a   statuto   ordinario   spetta   una
    compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). 
      2. Per gli anni 2011 e 2012 l'aliquota di compartecipazione di  cui
    al comma 1 e' calcolata in base alla normativa vigente, al  netto  di
    quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A
    decorrere dall'anno 2013 l'aliquota e' determinata con  le  modalita'
    previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto
    devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. 
      3. A decorrere dall'anno 2013  le  modalita'  di  attribuzione  del
    gettito  della  compartecipazione  I.V.A.  alle  regioni  a   statuto
    ordinario  sono  stabilite  in  conformita'  con  il   principio   di
    territorialita'. Il principio  di  territorialita'  tiene  conto  del
    luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui
    avviene la cessione di beni; nel caso dei  servizi,  il  luogo  della
    prestazione puo' essere identificato con  quello  del  domicilio  del
    soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento
    alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali  e
    da  altre  fonti   informative   in   possesso   dell'Amministrazione
    economico-finanziaria  vengono  elaborati  per  tenere  conto   delle
    transazioni e degli acquisti in capo a soggetti  passivi  con  I.V.A.
    indetraibile e a soggetti pubblici e privati  assimilabili,  ai  fini
    IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma
    sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente
    del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
    delle finanze, di concerto con il Ministro  per  le  riforme  per  il
    federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
    coesione territoriale,  sentite  la  Conferenza  Stato-Regioni  e  la
    Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
    fiscale  oppure,  ove  effettivamente   costituita,   la   Conferenza
    permanente per il  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  previo
    parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della
    Repubblica competenti per i profili di  carattere  finanziario.  Allo
    schema di decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
    allegata  una  relazione  tecnica  concernente  le   conseguenze   di
    carattere finanziario  derivanti  dall'attuazione  del  principio  di
    territorialita'. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 5 
     
     
         Riduzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive 
     
      1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario,
    con propria legge, puo' ridurre le  aliquote  dell'imposta  regionale
    sulle attivita'  produttive  (IRAP)  fino  ad  azzerarle  e  disporre
    deduzioni  dalla  base  imponibile,  nel  rispetto  della   normativa
    dell'Unione europea  e  degli  orientamenti  giurisprudenziali  della
    Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso  fermo  il
    potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16,  comma  3,
    del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
      2. Gli effetti finanziari derivanti  dagli  interventi  di  cui  al
    comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non
    comportano alcuna forma di compensazione da parte dei  fondi  di  cui
    all'articolo 15. 
      3.  Non  puo'  essere  disposta  la  riduzione  dell'IRAP   se   la
    maggiorazione di cui all'articolo 6, comma  1,  e'  superiore  a  0,5
    punti percentuali. 
      4. Restano fermi gli automatismi  fiscali  previsti  dalla  vigente
    legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio  economico,
    nonche' le disposizioni in  materia  di  applicazione  di  incrementi
    delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di  rientro
    dai deficit sanitari. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 6 
     
     
                       Addizionale regionale all'IRPEF 
     
      1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a Statuto  ordinario
    puo',  con  propria   legge,   aumentare   o   diminuire   l'aliquota
    dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di
    base e' pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata
    ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo  periodo.  La  maggiorazione
    non puo' essere superiore: 
      a) a 0,5 punti percentuali per l'anno 2013; 
      b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; 
      c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. 
      2. Fino al 31 dicembre 2012,  rimangono  ferme  le  aliquote  della
    addizionale regionale all'IRPEF  delle  regioni  che,  alla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla  aliquota
    di base, salva la facolta' delle medesime regioni  di  deliberare  la
    loro riduzione fino alla medesima aliquota di base. 
      3.  Resta  fermo  il  limite  della  maggiorazione  di  0,5   punti
    percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP.  La
    maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali  non  trova  applicazione
    sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11  del
    testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto  di
    natura non regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze
    sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente periodo. In
    caso  di  riduzione,  l'aliquota  deve  assicurare  un  gettito  che,
    unitamente a quello derivante dagli altri tributi  regionali  di  cui
    all'articolo  12,  comma  2,  non  sia  inferiore  all'ammontare  dei
    trasferimenti  regionali  ai  comuni,  soppressi  in  attuazione  del
    medesimo articolo 12. 
      4. Per assicurare la razionalita' del sistema  tributario  nel  suo
    complesso e la salvaguardia dei  criteri  di  progressivita'  cui  il
    sistema medesimo e' informato, le regioni possono stabilire  aliquote
    dell'addizionale regionale all' IRPEF differenziate esclusivamente in
    relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti
    dalla legge statale. 
      5. Le regioni, nell'ambito della addizionale  di  cui  al  presente
    articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni  in  favore
    della famiglia, maggiorando le detrazioni previste  dall'articolo  12
    del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917  del  1986.
    Le regioni adottano altresi' con propria legge misure  di  erogazione
    di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF,
    il cui livello di reddito e  la  relativa  imposta  netta,  calcolata
    anche su base familiare, non consente la fruizione  delle  detrazioni
    di cui al presente comma. 
      6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarieta'
    orizzontale  di   cui   all'articolo   118,   quarto   comma,   della
    Costituzione, le regioni, nell'ambito della  addizionale  di  cui  al
    presente articolo,  possono  inoltre  disporre,  con  propria  legge,
    detrazioni  dall'addizionale  stessa  in  luogo  dell'erogazione   di
    sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di  sostegno  sociale
    previste dalla legislazione regionale. 
      7. Le disposizioni di cui ai commi 3,  4,  5  e  6 si  applicano  a
    decorrere dal 2013. 
      8. L'applicazione delle detrazioni previste dai  commi  5  e  6  e'
    esclusivamente a carico del bilancio della regione che le  dispone  e
    non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello  Stato.  In
    ogni caso deve essere garantita la previsione  di  cui  al  comma  3,
    ultimo periodo. 
      9. La possibilita' di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e  6
    e' sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal  deficit
    sanitario alle quali e' stata applicata la misura di cui all'articolo
    2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n.  191  del  2009,
    per mancato rispetto del piano stesso. 
      10. Restano fermi gli automatismi fiscali  previsti  dalla  vigente
    legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio  economico,
    nonche' le disposizioni in  materia  di  applicazione  di  incrementi
    delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di  rientro
    dai deficit sanitari. 
      11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale  all'IRPEF  e'
    esclusivamente a carico del bilancio della  regione  e  non  comporta
    alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui  all'articolo
    15. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 7 
     
     
    Soppressione dei trasferimenti dallo Stato  alle  regioni  a  statuto
                                  ordinario 
     
      1. A decorrere dall'anno 2013 sono soppressi tutti i  trasferimenti
    statali di parte corrente e, ove non finanziati  tramite  il  ricorso
    all'indebitamento,  in  conto  capitale,  alle  regioni   a   statuto
    ordinario aventi carattere di generalita' e  permanenza  e  destinati
    all'esercizio  delle  competenze  regionali,  ivi   compresi   quelli
    finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e  comuni.
    Le regioni a  statuto  ordinario  esercitano  l'autonomia  tributaria
    prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da  assicurare
    il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla
    soppressione i trasferimenti relativi al  fondo  perequativo  di  cui
    all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato,
    sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per
    l'attuazione  del  federalismo  fiscale  ovvero,  ove  effettivamente
    costituita, della Conferenza permanente per  il  coordinamento  della
    finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro
    dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  per  le
    riforme per il federalismo e con il Ministro per i  rapporti  con  le
    regioni  e  per  la  coesione  territoriale,  sentita  la  Conferenza
    unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati
    e del Senato della Repubblica competenti per i profili  di  carattere
    finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma
    1. Con ulteriore decreto adottato con le modalita' previste dal primo
    periodo   possono   essere   individuati   ulteriori    trasferimenti
    suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto  del  Presidente
    del  Consiglio  dei  ministri  e'  allegata  una  relazione   tecnica
    concernente le conseguenze di carattere finanziario. 
      3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo  Stato
    alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
    Ministro dell'economia e delle finanze, sono  definite  le  modalita'
    che  assicurano  adeguate  forme   di   copertura   finanziaria,   in
    conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1,  lettera  i),
    della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 8 
     
     
                         Ulteriori tributi regionali 
     
       1. Ferma la facolta' per le regioni di  sopprimerli,  a  decorrere
    dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri  regionali  la
    tassa  per  l'abilitazione  all'esercizio  professionale,   l'imposta
    regionale sulle concessioni statali dei beni del  demanio  marittimo,
    l'imposta regionale sulle concessioni  statali  per  l'occupazione  e
    l'uso  dei  beni  del  patrimonio   indisponibile,   la   tassa   per
    l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali,  le  tasse  sulle
    concessioni  regionali,  l'imposta  sulle  emissioni   sonore   degli
    aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933,
    n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica
    24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6  del  decreto-legge  5
    ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni, dalla  legge  4
    dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970,  n.
    281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970,  all'articolo
    3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95  della
    legge 21 novembre 2000, n. 342. 
      2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla
    legislazione   statale,   le   regioni    disciplinano    la    tassa
    automobilistica regionale. 
      3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri  tributi  ad
    esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata  in
    vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi
    propri derivati. 
      4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data  in  cui  sono
    soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni  in  materia
    di trasporto  pubblico  locale,  e'  soppressa  la  compartecipazione
    regionale all'accisa sulla benzina. E' contestualmente  rideterminata
    l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in  modo  da
    assicurare  un  gettito  corrispondente  a  quello  assicurato  dalla
    compartecipazione soppressa. 
      5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,   spettano
    altresi' alle regioni a statuto ordinario le altre  compartecipazioni
    al  gettito  di  tributi  erariali,  secondo  quanto  previsto  dalla
    legislazione vigente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 9 
     
     
    Attribuzione  alle  regioni  del  gettito   derivante   dalla   lotta
                            all'evasione fiscale 
     
      1. E' assicurato il riversamento diretto alle regioni, in  coerenza
    con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero  1),
    della citata legge n. 42  del  2009,  in  relazione  ai  principi  di
    territorialita' di cui all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  della
    medesima  legge  n.  42  del  2009,  dell'intero  gettito   derivante
    dall'attivita'  di  recupero  fiscale  riferita  ai  tributi   propri
    derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali
    di cui al presente decreto. 
      2. E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione ai principi di
    territorialita' di cui all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  della
    citata legge n. 42 del 2009, una  quota  del  gettito  riferibile  al
    concorso della regione nella attivita' di recupero fiscale in materia
    di IVA, commisurata all'aliquota di  compartecipazione  prevista  dal
    presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25,  comma  1,  lettera  b),
    della medesima legge n. 42 del 2009,  le  modalita'  di  condivisione
    degli oneri di gestione della predetta attivita' di recupero  fiscale
    sono disciplinate con specifico atto convenzionale  sottoscritto  tra
    regione ed Agenzia delle entrate. 
      3. Qualora vengano  attribuite  alle  regioni  ulteriori  forme  di
    compartecipazione al gettito dei tributi erariali, e' contestualmente
    riversata alle regioni una quota del gettito riferibile  al  concorso
    della  regione  nella  attivita'  di  recupero  fiscale  relativa  ai
    predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2. 
      4. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
    stabilite le modalita' di attribuzione alle regioni delle risorse  di
    cui ai commi 1, 2 e 3. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 10 
     
     
                       Gestione dei tributi regionali 
     
      1. L'atto di indirizzo per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
    politica fiscale di cui all'articolo 59 del  decreto  legislativo  30
    luglio 1999, n. 300, e' adottato dal Ministro dell'economia  e  delle
    finanze, d'intesa con le regioni e sentita la  Conferenza  permanente
    per il coordinamento della finanza pubblica, di  cui  all'articolo  5
    della citata legge n. 42 del 2009. 
      2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle  regioni  nella
    scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di gestione e di
    riscossione,  le  regioni  possono  definire   con   specifico   atto
    convenzionale, sottoscritto con il Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze e con l'Agenzia delle  entrate,  le  modalita'  gestionali  e
    operative  dei  tributi  regionali,  nonche'  di  ripartizione  degli
    introiti derivanti dall'attivita' di recupero  dell'evasione  di  cui
    all'articolo 9, commi 2 e 3.  L'atto  convenzionale,  sottoscritto  a
    livello nazionale, riguarda altresi' la compartecipazione al  gettito
    dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
      3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la  condivisione
    delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con
    gli archivi regionali e locali. 
      4. Per le medesime finalita' stabilite al comma 2, le attivita'  di
    controllo, di rettifica della dichiarazione,  di  accertamento  e  di
    contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale  all'IRPEF  devono
    essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le  modalita'  di  gestione
    delle imposte indicate al primo periodo, nonche' il relativo rimborso
    spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni  da  definire  tra
    l'Agenzia delle entrate e le regioni. 
      5. Al fine di assicurare a livello  territoriale  il  conseguimento
    degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione
    di cui al comma 2 puo' prevedere la possibilita' per  le  regioni  di
    definire, di concerto con la Direzione dell'Agenzia delle entrate, le
    direttive generali sui criteri della gestione  e  sull'impiego  delle
    risorse disponibili. 
      6. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni,  con
    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono  definite  le
    modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 5. 
      7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli
    enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al  comma  2
    prevede l'istituzione presso  ciascuna  sede  regionale  dell'Agenzia
    delle  Entrate  di  un  Comitato  regionale  di  indirizzo,  di   cui
    stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore
    dell'Agenzia delle entrate, dalla regione e  dagli  enti  locali.  La
    citata gestione dei tributi e'  svolta  sulla  base  di  linee  guida
    concordate nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, con  l'Agenzia
    delle entrate. Dal  presente  comma  non  possono  derivare  nuovi  o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 11 
     
     
    Misure compensative di interventi statali  sulle  basi  imponibili  e
                    sulle aliquote dei tributi regionali 
     
      1. Gli interventi statali sulle basi imponibili  e  sulle  aliquote
    dei tributi regionali di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettera  b),
    numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono  possibili,  a
    parita' di funzioni amministrative conferite, solo  se  prevedono  la
    contestuale adozione di misure per la completa compensazione  tramite
    modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi. 
      2.  La  quantificazione  finanziaria  delle  predette   misure   e'
    effettuata con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
    d'intesa con la Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
    finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del
    2009. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 12 
     
    Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto  ordinario  ai
      comuni e  compartecipazione  comunale  alla  addizionale  regionale
      all'IRPEF. 
     
      1. Ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a  decorrere  dal
    2013,  i  trasferimenti  regionali  di  parte  corrente  e,  ove  non
    finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in  conto  capitale,
    diretti  al  finanziamento  delle  spese   dei   comuni,   ai   sensi
    dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n.  42  del
    2009, aventi carattere di generalita' e permanenza. 
      2. Con efficacia a decorrere dal 2013, ciascuna regione  a  statuto
    ordinario determina, secondo quanto  previsto  dallo  statuto  o,  in
    coerenza  dello  stesso,  con  atto  amministrativo,  previo  accordo
    concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con  i
    comuni del  proprio  territorio,  una  compartecipazione  ai  tributi
    regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'IRPEF, o
    individua tributi  che  possono  essere  integralmente  devoluti,  in
    misura tale da assicurare un importo corrispondente ai  trasferimenti
    regionali  soppressi  ai  sensi  del  comma  1.   Con   il   medesimo
    procedimento puo' essere  rivista  la  compartecipazione  ai  tributi
    regionali o l'individuazione dei tributi devoluti  sulla  base  delle
    disposizioni legislative regionali sopravvenute  che  interessano  le
    funzioni dei comuni.  L'individuazione  dei  trasferimenti  regionali
    fiscalizzabili  e'  oggetto   di   condivisione   nell'ambito   della
    Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
    fiscale  ovvero,  ove  effettivamente  costituita,  della  Conferenza
    permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
      3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  120,  secondo  comma,
    della Costituzione. 
      4. Con efficacia a decorrere dalla data di  cui  al  comma  1,  per
    realizzare  in  forma  progressiva  e  territorialmente   equilibrata
    l'attuazione del presente articolo, ciascuna  regione  istituisce  un
    Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in  cui  confluisce  una
    percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma
    2. Con le modalita' stabilite dal medesimo comma, sono determinati il
    riparto del Fondo, nonche' le quote del gettito che, anno  per  anno,
    sono  devolute  al  singolo  comune  in  cui  si  sono  verificati  i
    presupposti di imposta. 
      5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre
    anni. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 13 
     
     
        Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio 
     
      1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica  e  degli  obblighi
    assunti dall'Italia in  sede  comunitaria,  nonche'  della  specifica
    cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento
    dei  rispettivi  fabbisogni  standard  nazionali,  la  legge  statale
    stabilisce le modalita' di determinazione dei livelli  essenziali  di
    assistenza e dei livelli  essenziali  delle  prestazioni  che  devono
    essere  garantiti  su  tutto  il  territorio  nazionale,   ai   sensi
    dell'articolo 117, secondo comma,  lettera  m),  della  Costituzione,
    nelle materie diverse dalla sanita'. 
      2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti  prendendo
    a riferimento macroaree di intervento,  secondo  le  materie  di  cui
    all'articolo 14, comma 1, ciascuna delle quali  omogenea  al  proprio
    interno per  tipologia  di  servizi  offerti,  indipendentemente  dal
    livello di governo  erogatore.  Per  ciascuna  delle  macroaree  sono
    definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche' le  metodologie  di
    monitoraggio e di valutazione dell'efficienza  e  dell'appropriatezza
    dei servizi offerti. 
      3. Conformemente a quanto previsto dalla citata  legge  n.  42  del
    2009, il Governo, nell'ambito del  disegno  di  legge  di  stabilita'
    ovvero con apposito  disegno  di  legge  collegato  alla  manovra  di
    finanza pubblica, in coerenza con  gli  obiettivi  e  gli  interventi
    appositamente individuati  da  parte  del  Documento  di  economia  e
    finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme
    di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte  a  realizzare
    l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei
    vari livelli di governo, nonche' un  percorso  di  convergenza  degli
    obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle
    prestazioni e alle funzioni fondamentali  di  cui  all'articolo  117,
    secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. 
      4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
    proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per  il
    federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
    coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e  previo
    parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
    Repubblica competenti per i  profili  di  carattere  finanziario,  e'
    effettuata la ricognizione dei livelli essenziali  delle  prestazioni
    nelle  materie  dell'assistenza,  dell'istruzione  e  del   trasporto
    pubblico locale,  con  riferimento  alla  spesa  in  conto  capitale,
    nonche'  la  ricognizione  dei  livelli  adeguati  del  servizio   di
    trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
    della citata legge n. 42 del 2009. 
      5. Fino alla determinazione,  con  legge,  dei  livelli  essenziali
    delle prestazioni, tramite intesa  conclusa  in  sede  di  Conferenza
    unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche
    di generalita' e permanenza, e il relativo fabbisogno,  nel  rispetto
    dei vincoli di finanza pubblica. 
      6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa' per gli studi di
    settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con  l'ISTAT  e  avvalendosi
    della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle  Regioni  e
    delle Province autonome presso il Centro interregionale  di  Studi  e
    Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia  e  il
    procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto
    legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una  ricognizione  dei
    livelli  essenziali  delle  prestazioni  che  le  regioni  a  statuto
    ordinario effettivamente garantiscono  e  dei  relativi  costi.  SOSE
    S.p.a.  trasmette  i  risultati  della  ricognizione  effettuata   al
    Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica alle  Camere.
    Trasmette altresi' tali risultati alla Conferenza di cui all'articolo
    5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati  confluiscono  nella
    banca dati delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  13
    della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  nonche'  in  quella  di  cui
    all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.  Sulla  base  delle
    rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il  Governo  adotta  linee  di
    indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
    in apposito allegato al Documento di economia e finanza  ai  fini  di
    consentire l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge
    n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 14 
     
     
                    Classificazione delle spese regionali 
     
      1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero  1),
    della citata legge n. 42 del 2009 sono  quelle  relative  ai  livelli
    essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie: 
      a) sanita'; 
      b) assistenza; 
      c) istruzione; 
      d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa  in  conto
    capitale; 
      e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma  2,
    della medesima legge n. 42 del 2009. 
      2. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero  2),
    della citata legge n.  42  del  2009  sono  individuate  nelle  spese
    diverse da quelle indicate  nel  comma  1  del  presente  articolo  e
    nell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della medesima legge
    n. 42 del 2009. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 15 
     
     
                      Fase a regime e fondo perequativo 
     
      1. A decorrere dal 2013, in conseguenza dell'avvio del percorso  di
    graduale  convergenza  verso  i   costi   standard,   le   fonti   di
    finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma
    1, sono le seguenti: 
      a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4; 
      b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF,  come  rideterminata
    secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1; 
      c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; 
      d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5; 
      e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel
    riparto delle disponibilita' finanziarie per  il  servizio  sanitario
    nazionale per l'anno 2010. 
      2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e'  valutato  in  base
    all'aliquota ordinariamente  applicabile  in  assenza  di  variazioni
    disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo
    5,  comma  4.  Ai  fini   del   comma   1,   il   gettito   derivante
    dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale  all'IRPEF
    di cui all'articolo 6 e' valutato in base all'aliquota  calcolata  ai
    sensi dell'articolo  2,  comma  1,  primo  periodo.  Il  gettito  e',
    inoltre, valutato su  base  imponibile  uniforme,  con  le  modalita'
    stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
    proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
    il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
    rapporti con le regioni e per la coesione  territoriale,  sentita  la
    Conferenza Stato-Regioni. 
      3. La percentuale di compartecipazione  all'IVA  e'  stabilita  con
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
    Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
    Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente  ad  assicurare
    il pieno  finanziamento  del  fabbisogno  corrispondente  ai  livelli
    essenziali  delle  prestazioni  in   una   sola   regione.   Per   il
    finanziamento integrale  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
    nelle regioni ove il gettito tributario e' insufficiente,  concorrono
    le quote del fondo perequativo di cui al comma 5. 
      4. Le fonti di finanziamento delle spese di  cui  all'articolo  14,
    comma 2, sono le seguenti: 
      a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, comma 3; 
      b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),  n.
    3), della citata legge n. 42 del 2009; 
      c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF,  come  rideterminata
    secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1; 
      d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7. 
      5. E' istituito, dall'anno 2013, un  fondo  perequativo  alimentato
    dal gettito prodotto da una  compartecipazione  al  gettito  dell'IVA
    determinata  in  modo  tale  da  garantire   in   ogni   regione   il
    finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma  1.
    Nel primo anno di funzionamento del fondo  perequativo,  le  suddette
    spese sono computate in base ai valori di spesa storica e  dei  costi
    standard,  ove  stabiliti;  nei  successivi   quattro   anni   devono
    gradualmente convergere verso i costi standard.  Le  modalita'  della
    convergenza sono stabilite con decreto del Presidente  del  Consiglio
    dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le  regioni
    e  per  la  coesione  territoriale,  di  concerto  con  il   Ministro
    dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza
    Stato-Regioni e previo parere  delle  Commissioni  della  Camera  dei
    Deputati e del Senato della Repubblica competenti per  i  profili  di
    carattere finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
    Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica  concernente
    le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente  comma,
    per il  settore  sanitario,  la  spesa  coincide  con  il  fabbisogno
    sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26. 
      6. La differenza tra  il  fabbisogno  finanziario  necessario  alla
    copertura delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, e  il  gettito
    regionale  dei  tributi  ad  esse  dedicati,   e'   determinato   con
    l'esclusione delle  variazioni  di  gettito  prodotte  dall'esercizio
    dell'autonomia tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo 9.
    E' inoltre  garantita  la  copertura  del  differenziale  certificato
    positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito  dei  tributi,
    escluso il gettito di cui all'articolo 9,  alla  regione  di  cui  al
    comma 3, primo periodo. Nel  caso  in  cui  l'effettivo  gettito  dei
    tributi  sia  superiore  ai  dati  previsionali,   il   differenziale
    certificato e' acquisito al bilancio dello Stato. 
      7. Per il finanziamento delle spese di cui all'articolo  14,  comma
    2, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle  regioni  sulla
    base dei seguenti criteri: 
      a) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ovvero  quelle  nelle
    quali il gettito per abitante  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF
    supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano  il  fondo
    perequativo, in relazione  all'obiettivo  di  ridurre  le  differenze
    interregionali di gettito per  abitante  rispetto  al  gettito  medio
    nazionale per abitante; 
      b) le regioni con minore capacita'  fiscale,  ovvero  quelle  nelle
    quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF e'
    inferiore al gettito medio nazionale per abitante,  partecipano  alla
    ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle regioni  di  cui
    alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre le  differenze
    interregionali di gettito per  abitante  rispetto  al  gettito  medio
    nazionale per abitante; 
      c) il principio di perequazione delle differenti capacita'  fiscali
    dovra' essere applicato in modo da ridurre le differenze,  in  misura
    non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa  capacita'
    fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria  in  termini  di
    capacita' fiscale per abitante; 
      d) la ripartizione  del  fondo  perequativo  tiene  conto,  per  le
    regioni con  popolazione  al  di  sotto  di  un  numero  di  abitanti
    determinato con le modalita' previste al comma 8, ultimo periodo, del
    fattore  della  dimensione  demografica  in  relazione  inversa  alla
    dimensione demografica stessa. 
      8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione  del
    presente articolo  sono  distintamente  indicate  nelle  assegnazioni
    annuali. L'indicazione non  comporta  vincoli  di  destinazione.  Nel
    primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese
    di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa
    storica;  nei  successivi   quattro   anni   la   perequazione   deve
    gradualmente convergere verso  le  capacita'  fiscali.  Le  modalita'
    della convergenza, nonche' le modalita' di attuazione  delle  lettere
    a), b), c) e d) del comma 7, sono stabilite  con  decreto  di  natura
    regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su  proposta
    del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa   con   la
    Conferenza Stato-Regioni e  previo  parere  delle  commissioni  della
    Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica  competenti  per  i
    profili  di  carattere  finanziario.  Allo  schema  di  decreto   del
    Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e'  allegata  una  relazione
    tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 16 
     
     
                                   Oggetto 
     
       1. In attesa  della  loro  soppressione  o  razionalizzazione,  le
    disposizioni di  cui  al  presente  capo  assicurano  l'autonomia  di
    entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la
    conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali. 
      2. Le medesime disposizioni individuano le fonti  di  finanziamento
    del complesso delle spese delle  province  ubicate  nelle  regioni  a
    statuto ordinario. 
      3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui  al  comma  2  e'
    senza vincolo di destinazione. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 17 
     
     
                Tributi propri connessi al trasporto su gomma 
     
       1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro
    la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a
    motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo  proprio  derivato
    delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60,  commi
    1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. 
      2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari  al  12,5  per
    cento. A decorrere dall'anno 2011 le  province  possono  aumentare  o
    diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.
    Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo
    giorno del secondo mese successivo a quello  di  pubblicazione  della
    delibera  di  variazione   sul   sito   informatico   del   Ministero
    dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da  adottare
    entro sette giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto,  sono  disciplinate  le  modalita'  di  pubblicazione  delle
    suddette delibere di variazione. 
      3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
    adottarsi  entro  il  2011,  e'  approvato  il  modello  di  denuncia
    dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29  ottobre  1961,
    n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto  modello.
    L'imposta e' corrisposta con le modalita' del capo  III  del  decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
      4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo
    compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia  delle
    entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al comma 3
    prevedendo  l'obbligatorieta'  della  segnalazione   degli   importi,
    distinti per contratto ed ente di destinazione,  annualmente  versati
    alle province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
    rimborsi, le sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  relativi
    all'imposta di cui al comma 1 si applicano le  disposizioni  previste
    per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge  n.  1216
    del 1961. Le province possono stipulare convenzioni non  onerose  con
    l'Agenzia delle entrate per l'espletamento,  in  tutto  o  in  parte,
    delle  attivita'  di   liquidazione,   accertamento   e   riscossione
    dell'imposta,  nonche'  per  le  attivita'  concernenti  il  relativo
    contenzioso.  Sino  alla  stipula  delle  predette  convenzioni,   le
    predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate. 
      5. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle  disposizioni
    di cui al presente articolo  nei  confronti  delle  province  ubicate
    nelle regioni a statuto  speciale  e  delle  province  autonome  sono
    stabilite, in conformita' con i relativi statuti,  con  le  procedure
    previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009. 
      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
    ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del citato  decreto  legislativo
    n. 446 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
    del  presente  decreto,  sono  modificate  le   misure   dell'imposta
    provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto  ministeriale  27
    novembre 1998, n. 435,  in  modo  che  sia  soppressa  la  previsione
    specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a I.V.A.  e  la
    relativa  misura  dell'imposta  sia  determinata  secondo  i  criteri
    vigenti per gli atti non soggetti ad IVA. 
      7. Con il disegno di legge di stabilita',  ovvero  con  disegno  di
    legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino dell'IPT  di
    cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446  del  1997,
    in conformita' alle seguenti norme generali: 
        a)   individuazione   del    presupposto    dell'imposta    nella
    registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive
    intestazioni; 
        b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni
    altro intestatario del bene mobile registrato; 
        c)  delimitazione  dell'oggetto  dell'imposta   ad   autoveicoli,
    motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi; 
        d) determinazione uniforme dell'imposta per  i  veicoli  nuovi  e
    usati  in  relazione  alla  potenza  del  motore  e  alla  classe  di
    inquinamento; 
        e) coordinamento  ed  armonizzazione  del  vigente  regime  delle
    esenzioni ed agevolazioni; 
        f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza  o
    sede legale il soggetto passivo d'imposta. 
      8. Salvo quanto previsto dal comma 6,  fino  al  31  dicembre  2011
    continua ad essere attribuita alle province l'IPT  con  le  modalita'
    previste  dalla  vigente  normativa.  La  riscossione   puo'   essere
    effettuata  dall'ACI  senza  oneri  per  le  province,  salvo  quanto
    previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l'ACI stesso. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 18 
     
     
    Soppressione   dei   trasferimenti   statali    alle    province    e
                   compartecipazione provinciale all'IRPEF 
     
       1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota  della  compartecipazione
    provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27
    dicembre 2002, n. 289, e' stabilita con decreto  del  Presidente  del
    Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, di concerto con il Ministro  per  le  riforme  per  il
    federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
    coesione territoriale, d'intesa con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
    autonomie locali, in modo tale da assicurare  entrate  corrispondenti
    ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 nonche'  alle
    entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5. 
      2. A  decorrere  dall'anno  2012  sono  soppressi  i  trasferimenti
    statali di parte corrente e, ove non finanziati  tramite  il  ricorso
    all'indebitamento, in conto capitale alle province  delle  regioni  a
    statuto ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza. 
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato,
    sulla base delle valutazioni della commissione tecnica paritetica per
    l'attuazione  del  federalismo  fiscale  ovvero,  ove  effettivamente
    costituita, della conferenza permanente per  il  coordinamento  della
    finanza pubblica, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  dell'interno,
    di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
    Ministro per le riforme per il federalismo e con il  Ministro  per  i
    rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa  con
    la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  sono  individuati  i
    trasferimenti statali di cui al comma 2. 
      4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma  1  puo'  essere
    successivamente incrementata, con le modalita' indicate nel  predetto
    comma 1, in misura corrispondente alla  individuazione  di  ulteriori
    trasferimenti statali suscettibili di soppressione. 
      5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale  all'accisa
    sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo
    26 ottobre 1995, n. 504 e' soppressa e  il  relativo  gettito  spetta
    allo Stato. A tal fine, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze e'  rideterminato  l'importo  dell'accisa  sull'energia
    elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito. 
      6. E' devoluto alla provincia competente per territorio un  gettito
    non  inferiore  a  quello  della  soppressa  addizionale  provinciale
    all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in  vigore  del
    presente decreto. 
      7. Alle province e' garantito che le variazioni annuali del gettito
    relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF  loro  devoluta
    ai sensi del presente articolo  non  determinano  la  modifica  delle
    aliquote di cui al comma 1. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 19 
     
     
    Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario alle
    province e compartecipazione provinciale alla  tassa  automobilistica
                                  regionale 
     
       1. Ciascuna regione a statuto ordinario assicura la  soppressione,
    a decorrere dall'anno  2013,  di  tutti  i  trasferimenti  regionali,
    aventi carattere di generalita' e permanenza, di  parte  corrente  e,
    ove non finanziati tramite il  ricorso  all'indebitamento,  in  conto
    capitale diretti al finanziamento  delle  spese  delle  province,  ai
    sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42
    del 2009. 
      2. Con efficacia a decorrere dall'anno  2013,  ciascuna  regione  a
    statuto ordinario determina con atto amministrativo,  previo  accordo
    concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le
    province del proprio territorio, una compartecipazione  delle  stesse
    alla tassa automobilistica spettante alla regione, in misura tale  da
    assicurare  un  importo  corrispondente  ai  trasferimenti  regionali
    soppressi ai sensi del comma 1. Puo' altresi' adeguare l'aliquota  di
    compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali
    sopravvenute che interessano le funzioni delle province. La  predetta
    compartecipazione puo', inoltre, essere successivamente incrementata,
    con  le  modalita'   indicate   nel   presente   comma,   in   misura
    corrispondente  alla  individuazione   di   ulteriori   trasferimenti
    regionali suscettibili di riduzione.  In  caso  di  incapienza  della
    tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse  regionali
    soppresse, le  regioni  assicurano  una  compartecipazione  ad  altro
    tributo regionale, nei limiti della compensazione  dei  trasferimenti
    soppressi   alle   rispettive    province.    L'individuazione    dei
    trasferimenti regionali fiscalizzabili  e'  oggetto  di  condivisione
    nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
    federalismo fiscale  ovvero,  ove  effettivamente  costituita,  della
    conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
      3.   In   caso   di   mancata   fissazione   della   misura   della
    compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2  entro
    la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via  sostitutiva
    ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
      4.  Per  realizzare  in  forma   progressiva   e   territorialmente
    equilibrata l'attuazione del presente articolo,  ciascuna  regione  a
    statuto ordinario  istituisce  un  Fondo  sperimentale  regionale  di
    riequilibrio. Il Fondo ha durata di tre anni ed e' alimentato da  una
    quota  non  superiore   al   30   per   cento   del   gettito   della
    compartecipazione di cui al comma 2, ripartita secondo  le  modalita'
    stabilite dal medesimo comma. 
      5. Ai fini della realizzazione delle proprie  politiche  tributarie
    le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle  banche  dati  del
    Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione civile. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 20 
     
     
                        Ulteriori tributi provinciali 
     
       1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17  e  18,  spettano  alle
    province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti
    dalla legislazione  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati. 
      2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
    della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  d'intesa  con  la  Conferenza
    Stato-citta' ed autonomie  locali,  entro  il  31  ottobre  2011,  e'
    disciplinata  l'imposta  di   scopo   provinciale,   individuando   i
    particolari scopi istituzionali in relazione  ai  quali  la  predetta
    imposta puo' essere istituita  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto
    dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 21 
     
     
               Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale 
     
       1.  Per  realizzare  in  forma  progressiva   e   territorialmente
    equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia  di  entrata,
    e' istituito, a decorrere dall'anno 2012, un  fondo  sperimentale  di
    riequilibrio. Il Fondo, di durata biennale, cessa a  decorrere  dalla
    data di attivazione del fondo perequativo previsto  dall'articolo  13
    della citata legge n. 42 del 2009. 
      2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18,  comma  6,  il
    Fondo e' alimentato dal gettito della  compartecipazione  provinciale
    all'IRPEF di cui all'articolo 18, comma 1. 
      3. Previo accordo sancito in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
    autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
    con il Ministro dell'economia e delle finanze,  in  coerenza  con  la
    determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di
    riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 22 
     
     
                   Classificazione delle spese provinciali 
     
       1. Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni
    fondamentali delle province,  ai  fini  del  finanziamento  integrale
    sulla base del fabbisogno standard si applica l'articolo 21, comma 4,
    della citata legge n. 42 del 2009. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e
    sistema finanziario delle citta' metropolitane nelle regioni a
    statuto ordinario

                                   Art. 23 
     
     
       Fondo perequativo per le province e per le citta' metropolitane 
     
       1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del citato  decreto
    legislativo n. 23 del 2011 e' alimentato, per le province  e  per  le
    citta' metropolitane, dalla quota del gettito della compartecipazione
    provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18 del presente decreto non
    devoluto alle province e alle  citta'  metropolitane  competenti  per
    territorio. Tale fondo e' articolato  in  due  componenti,  la  prima
    delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle province e  delle
    citta' metropolitane, la seconda le  funzioni  non  fondamentali.  Le
    predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei
    fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste  in
    funzione della loro dinamica. Per quanto attiene  alle  funzioni  non
    fondamentali,  la  perequazione  delle  capacita'  fiscali  non  deve
    alterare la graduatoria dei territori in termini di capacita' fiscale
    per abitante. 
      2. Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge  n.  42  del  2009,
    sono istituiti nel bilancio delle regioni  a  statuto  ordinario  due
    fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a  favore  delle  province  e
    delle citta' metropolitane, alimentati dal  fondo  perequativo  dello
    Stato di cui al presente articolo. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e
    sistema finanziario delle citta' metropolitane nelle regioni a
    statuto ordinario

                                   Art. 24 
     
     
               Sistema finanziario delle citta' metropolitane 
     
       1. In attuazione dell'articolo 15 della citata  legge  n.  42  del
    2009, alle citta' metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data
    di insediamento dei rispettivi organi, il sistema  finanziario  e  il
    patrimonio delle province soppresse a norma dell'articolo  23,  comma
    8, della medesima legge. 
      2. Sono attribuite alle citta' metropolitane, con apposito  decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del
    Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
    unificata, le seguenti fonti di entrata: 
        a) una  compartecipazione  al  gettito  dell'IRPEF  prodotto  sul
    territorio della citta' metropolitana; 
        b) una compartecipazione alla  tassa  automobilistica  regionale,
    stabilita dalla regione secondo  quanto  previsto  dall'articolo  19,
    comma 2; 
        c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
    derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  esclusi   i
    ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17; 
        d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17; 
        e) i tributi di cui all'articolo 20. 
      3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano: 
        a) le  funzioni  fondamentali  della  citta'  metropolitana  gia'
    attribuite alla provincia; 
        b)  la  pianificazione  territoriale  generale   e   delle   reti
    infrastrutturali; 
        c) la strutturazione di sistemi di  coordinati  di  gestione  dei
    servizi pubblici; 
        d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo  economico  e
    sociale; 
        e) le altre funzioni delle citta' metropolitane. 
      4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui
    al comma 2, e'  altresi'  attribuita  alle  citta'  metropolitane  la
    facolta' di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco  portuali
    ed aeroportuali; 
      5. La regione puo' attribuire alla citta' metropolitana la facolta'
    di istituire l'imposta sulle emissioni sonore degli  aeromobili  solo
    ove l'abbia soppressa ai sensi dell'articolo 8. 
      6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
    della citata legge n.  400  del  1988,  d'intesa  con  la  Conferenza
    Stato-citta' ed autonomie  locali,  entro  un  anno  dall'entrata  in
    vigore del presente decreto, e' disciplinata l'imposta di scopo delle
    citta' metropolitane, individuando i particolari scopi  istituzionali
    in relazione ai quali la predetta imposta puo' essere istituita e nel
    rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo  6  del  citato  decreto
    legislativo n. 23 del 2011. 
      7. Con la legge di stabilita', ovvero con disegno di legge ad  essa
    collegato, puo' essere adeguata l'autonomia di entrata  delle  citta'
    metropolitane,  in  misura  corrispondente  alla  complessita'  delle
    funzioni  attribuite,  nel  rispetto  degli  obiettivi   di   finanza
    pubblica. 
      8. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti  territoriali
    in  base  alla   normativa   vigente   e'   conferita   alle   citta'
    metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della citata  legge  n.
    42 del 2009, una corrispondente maggiore  autonomia  di  entrata  con
    conseguente definanziamento degli enti territoriali le  cui  funzioni
    sono state trasferite. 
      9. Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  con  cui
    sono attribuite a ciascuna citta' metropolitana le proprie  fonti  di
    entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti  di  entrata  con  il
    sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio. 
      10. Dal presente articolo non possono  derivare  nuovi  o  maggiori
    oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 25 
     
     
                                   Oggetto 
     
       1.  Il  presente  capo  e'  diretto  a  disciplinare  a  decorrere
    dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei  fabbisogni
    standard per le regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al
    fine di assicurare un graduale e definitivo superamento  dei  criteri
    di riparto adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della  citata
    legge n. 662 del 1996, cosi' come integrati da quanto previsto  dagli
    Accordi tra Stato e regioni in materia sanitaria. 
      2.  Il  fabbisogno  sanitario  standard,   determinato   ai   sensi
    dell'articolo 26, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e
    degli obblighi assunti dall'Italia in sede  comunitaria,  costituisce
    l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli  essenziali
    di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza. 
      3. I costi e i fabbisogni sanitari standard determinati secondo  le
    modalita' stabilite dal presente Capo  costituiscono  il  riferimento
    cui   rapportare   progressivamente   nella   fase   transitoria,   e
    successivamente a regime,  il  finanziamento  integrale  della  spesa
    sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei  vincoli
    di finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 26 
     
     
         Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard 
     
       1. A decorrere dall'anno 2013 il  fabbisogno  sanitario  nazionale
    standard e' determinato, in coerenza  con  il  quadro  macroeconomico
    complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza  pubblica  e  degli
    obblighi assunti dall'Italia in  sede  comunitaria,  tramite  intesa,
    coerentemente con il fabbisogno derivante  dalla  determinazione  dei
    livelli essenziali di  assistenza  (LEA)  erogati  in  condizioni  di
    efficienza  ed  appropriatezza.  In  sede  di  determinazione,   sono
    distinte la quota destinata complessivamente alle regioni  a  statuto
    ordinario, comprensiva  delle  risorse  per  la  realizzazione  degli
    obiettivi di carattere prioritario e di rilievo  nazionale  ai  sensi
    dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata  legge  n.  662  del
    1996, e successive  modificazioni,  e  le  quote  destinate  ad  enti
    diversi dalle regioni. 
      2. Per gli anni  2011  e  2012  il  fabbisogno  nazionale  standard
    corrisponde al livello  di  finanziamento  determinato  ai  sensi  di
    quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, della  legge  23  dicembre
    2009,  n.  191,  attuativo  dell'intesa  Stato-Regioni   in   materia
    sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009,  cosi'  come
    rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
    2010, n. 122. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 27 
     
     
        Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali 
     
       1.  Il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il   Ministro
    dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del
    decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  con  la  conferenza
    Stato-Regioni  sentita  la  struttura  tecnica  di  supporto  di  cui
    all'articolo  3  dell'intesa  Stato-Regioni  del  3  dicembre   2009,
    determina  annualmente,  sulla  base  della  procedura  definita  nel
    presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali. 
      2. Per la  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard
    regionali si fa riferimento agli elementi  informativi  presenti  nel
    Nuovo  sistema  informativo  sanitario  (NSIS)  del  Ministero  della
    salute. 
      3. Ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  dell'intesa
    Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio  2010-2012  del  3
    dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti
    dal  decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   di
    individuazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  in   ambito
    sanitario  del  29  novembre  2001,  costituiscono  indicatori  della
    programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo  fiscale  i
    seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria: 
        a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in  ambiente
    di vita e di lavoro; 
        b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale; 
        c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera. 
      4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto
    ordinario, cumulativamente pari al livello del  fabbisogno  sanitario
    nazionale standard, e' determinato, in fase di prima  applicazione  a
    decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i  valori  di
    costo rilevati  nelle  regioni  di  riferimento.  In  sede  di  prima
    applicazione e' stabilito il procedimento  di  cui  ai  commi  dal  5
    all'11. 
      5.  Sono  regioni  di  riferimento  le   tre   regioni,   tra   cui
    obbligatoriamente la prima, che siano state scelte  dalla  Conferenza
    Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro  della  salute,  di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
    Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
    territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
    l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza  in  condizione  di
    equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate  a  piano  di
    rientro e  risultando  adempienti,  come  verificato  dal  Tavolo  di
    verifica  degli  adempimenti  regionali  di   cui   all'articolo   12
    dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria  del  23  marzo  2005,
    sono individuate in base a criteri di qualita' dei  servizi  erogati,
    appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente  del
    Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni,
    sentita la struttura  tecnica  di  supporto  di  cui  all'articolo  3
    dell'intesa Stato-Regioni del  3  dicembre  2009,  sulla  base  degli
    indicatori di cui agli allegati 1, 2 e  3  dell'intesa  Stato-Regioni
    del 3 dicembre 2009.  A  tale  scopo  si  considerano  in  equilibrio
    economico  le  regioni  che  garantiscono  l'erogazione  dei  livelli
    essenziali  di  assistenza  in  condizioni   di   efficienza   e   di
    appropriatezza con  le  risorse  ordinarie  stabilite  dalla  vigente
    legislazione a livello nazionale, ivi  comprese  le  entrate  proprie
    regionali effettive. Nella individuazione  delle  regioni  si  dovra'
    tenere conto dell'esigenza di  garantire  una  rappresentativita'  in
    termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al  sud,  con
    almeno una regione di piccola dimensione geografica. 
      6. I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno
    dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza
    distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard e'
    dato, per ciascuno dei tre  macrolivelli  di  assistenza  erogati  in
    condizione di efficienza ed  appropriatezza  dalla  media  pro-capite
    pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal  fine
    il  livello  della  spesa  delle  tre  macroaree  delle  regioni   di
    riferimento: 
        a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al netto della
    mobilita' attiva extraregionale; 
        b) e' depurato della quota di  spesa  finanziata  dalle  maggiori
    entrate proprie rispetto alle entrate  proprie  considerate  ai  fini
    della determinazione del finanziamento  nazionale.  La  riduzione  e'
    operata proporzionalmente sulle tre macroaree; 
        c) e' depurato della quota  di  spesa  che  finanzia  livelli  di
    assistenza superiori ai livelli essenziali; 
        d) e' depurato delle quote di ammortamento che trovano  copertura
    ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del Servizio  sanitario
    nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica; 
        e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa  popolazione
    pesata regionale. 
      7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate  sulla  base
    dei risultati relativi al secondo esercizio precedente  a  quello  di
    riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi  per  classi  di
    eta'  considerati  ai  fini  della  determinazione   del   fabbisogno
    sanitario relativi  al  secondo  esercizio  precedente  a  quello  di
    riferimento. 
      8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato dalle risorse
    corrispondenti al valore percentuale come determinato  in  attuazione
    di quanto indicato al  comma  6,  rispetto  al  fabbisogno  sanitario
    nazionale standard. 
      9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del  comma
    8,  e'  annualmente  applicato  al  fabbisogno   sanitario   standard
    nazionale definito ai sensi dell'articolo 26. 
      10. La  quota  percentuale  assicurata  alla  migliore  regione  di
    riferimento non puo' essere inferiore  alla  quota  percentuale  gia'
    assegnata alla stessa, in sede  di  riparto,  l'anno  precedente,  al
    netto delle variazioni di popolazione. 
      11. Al fine  di  realizzare  il  processo  di  convergenza  di  cui
    all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata legge  n.  42  del
    2009, la convergenza ai valori percentuali determinati  ai  sensi  di
    quanto stabilito dal presente  articolo  avviene  in  un  periodo  di
    cinque anni secondo criteri definiti con le modalita' di cui al comma
    1. 
      12. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al
    comma 5, si trovi  nella  condizione  di  equilibrio  economico  come
    definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque,
    le regioni di riferimento sono individuate anche  tenendo  conto  del
    miglior risultato  economico  registrato  nell'anno  di  riferimento,
    depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe
    stata necessaria a garantire 1'equilibrio ed escludendo  comunque  le
    regioni soggette a piano di rientro. 
      13. Resta  in  ogni  caso  fermo  per  le  regioni  l'obiettivo  di
    adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite  in
    sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3. 
      14.  Eventuali  risparmi  nella  gestione  del  servizio  sanitario
    nazionale effettuati dalle  regioni  rimangono  nella  disponibilita'
    delle regioni stesse. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 28 
     
     
          Interventi strutturali straordinari in materia di sanita' 
     
       1. In sede di attuazione dell'articolo 119,  quinto  comma,  della
    Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata  legge
    n. 42 del 2009, sono previsti specifici interventi idonei a rimuovere
    carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali  e  atte  ad
    incidere sui costi delle prestazioni.  Le  carenze  strutturali  sono
    individuate sulla base  di  specifici  indicatori  socio-economici  e
    ambientali, tenendo conto della complementarieta' con gli  interventi
    straordinari di edilizia sanitaria previsti  dall'articolo  20  della
    legge 11 marzo 1988, n. 67. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 29 
     
     
                 Revisione a regime dei fabbisogni standard 
     
       1. In coerenza con il processo di convergenza di cui  all'articolo
    20, comma 1, lettera b), della citata legge n. 42 del 2009, a  valere
    dal 2014, al fine di garantire continuita' ed efficacia  al  processo
    di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri  di  cui
    all'articolo 27 del presente decreto sono rideterminati, con  cadenza
    biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi
    dell'articolo 3 del citato  decreto  legislativo  n.  281  del  1997,
    comunque nel rispetto del livello di  fabbisogno  standard  nazionale
    come definito all'articolo 26. 
      2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua
    istituzione, alla conferenza permanente per  il  coordinamento  della
    finanza pubblica di cui all'articolo 5 della citata legge n.  42  del
    2009. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 30 
     
     
                Disposizioni relative alla prima applicazione 
     
      1. In fase di prima applicazione: 
        a) restano ferme le vigenti disposizioni in  materia  di  riparto
    delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario
    nazionale, ad altre attivita'  sanitarie  a  destinazione  vincolate,
    nonche' al finanziamento della mobilita' sanitaria; 
        b) restano altresi' ferme le ulteriori disposizioni in materia di
    finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto. 
      2.  Il  Ministro  della  salute,   d'intesa   con   la   Conferenza
    Stato-Regioni, implementa un sistema adeguato  di  valutazione  della
    qualita' delle cure e dell'uniformita' dell'assistenza  in  tutte  le
    regioni  ed  effettua  un  monitoraggio  costante  dell'efficienza  e
    dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli  adempimenti  di  cui
    all'articolo 27, comma 11. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 31 
     
     
    Disposizioni particolari per regioni a  statuto  speciale  e  per  le
                  province autonome di Trento e di Bolzano 
     
       1. Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province
    autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  rimane   ferma   l'applicazione
    dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27  della  citata
    legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi statuti. 
      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
    di Bolzano garantiscono la comunicazione degli elementi informativi e
    dei dati necessari all'attuazione del presente decreto  nel  rispetto
    dei principi di autonomia  dei  rispettivi  statuti  speciali  e  del
    principio di leale collaborazione. 
      3. E' estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo  27,
    comma 2, della  citata  legge  n.  42  del  2009,  agli  enti  locali
    appartenenti ai territori delle regioni a statuto  speciale  e  delle
    province autonome di Trento  e  di  Bolzano  l'applicazione,  a  fini
    esclusivamente   conoscitivi    e    statistico-informativi,    delle
    disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di
    definizione dei fabbisogni standard, da far  confluire  nelle  banche
    dati informative ai sensi degli articoli 4 e  5  del  citato  decreto
    legislativo n. 216 del 2010. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 32 
     
     
                    Misure in materia di finanza pubblica 
     
       1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle province  e  delle
    citta'  metropolitane  deve  essere  compatibile  con   gli   impegni
    finanziari assunti con il Patto di stabilita' e crescita. 
      2. La Conferenza permanente  per  il  coordinamento  della  finanza
    pubblica prende parte alla definizione del patto  di  convergenza  di
    cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, concorre  alla
    definizione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  comparto,  con
    specifico riguardo al limite massimo di  pressione  fiscale  e  degli
    altri  adempimenti  previsti  dal  processo  di  coordinamento  della
    finanza pubblica con le modalita' previste dalla citata legge n.  196
    del 2009. 
      3. In caso di trasferimento di  ulteriori  funzioni  amministrative
    dallo Stato alle province  e  alle  citta'  metropolitane,  ai  sensi
    dell'articolo 118 della  Costituzione,  e'  assicurato  al  complesso
    degli enti del comparto l'integrale finanziamento  di  tali  funzioni
    ove non si sia  provveduto  contestualmente  al  finanziamento  e  al
    trasferimento. 
      4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4,  a
    decorrere  dal  2012,  lo  Stato  provvede  alla   soppressione   dei
    trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalita' e
    permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla  conseguente
    fiscalizzazione degli stessi trasferimenti. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

                                   Art. 33 
     
     
                                   Oggetto 
     
       1. In attuazione dell'articolo 5 della  citata  legge  n.  42  del
    2009, e' istituita, nell'ambito della Conferenza  unificata  e  senza
    ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente  per
    il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo  stabile  di
    coordinamento della finanza pubblica  fra  comuni,  province,  citta'
    metropolitane,  regioni  e  Stato,  e   ne   sono   disciplinati   il
    funzionamento e la composizione. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

                                   Art. 34 
     
     
                                Composizione 
     
       1. La  Conferenza  e'  composta  dai  rappresentanti  dei  diversi
    livelli istituzionali di governo. 
      2. La Conferenza e' presieduta dal  Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri o da uno o piu' Ministri da lui  delegati;  ne  fanno  parte
    altresi' il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i
    rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  il  Ministro
    dell'interno, il Ministro per  le  riforme  per  il  federalismo,  il
    Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  il  Ministro  per  la
    pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la  salute,
    il  Presidente  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
    autonome o suo delegato, il  Presidente  dell'Associazione  nazionale
    dei comuni d'Italia - ANCI o suo delegato, il Presidente  dell'Unione
    province d'Italia - UPI, o suo delegato. Ne fanno parte  inoltre  sei
    presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e  due  presidenti
    di  provincia,  designati  rispettivamente  dalla  conferenza   delle
    regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI  in  modo  da
    assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica,
    acquisiti in sede di conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
    legislativo n. 281 del 1997. 
      3. Alle riunioni possono essere invitati altri  rappresentanti  del
    Governo, nonche' rappresentanti di altri enti o organismi. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

                                   Art. 35 
     
     
                         Modalita' di funzionamento 
     
       1. Il Presidente convoca la  Conferenza  stabilendo  l'ordine  del
    giorno. Ciascuna componente puo' chiedere l'iscrizione all'ordine del
    giorno della trattazione delle materie e degli  argomenti  rientranti
    nelle competenze della Conferenza. 
      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, deve essere convocata  la  riunione  di  insediamento  della
    Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata  almeno
    una volta ogni due mesi e quando ne faccia  richiesta  un  terzo  dei
    suoi membri. 
      3. In seguito all'iscrizione all'ordine del  giorno  della  singola
    questione da trattare,  di  norma  la  Conferenza,  su  proposta  del
    Presidente,  con   apposito   atto   d'indirizzo   delibera   l'avvio
    dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla
    legge e ne stabilisce,  ove  necessario,  le  relative  modalita'  di
    esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal  fine,  il
    Presidente della Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
    il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
    il Presidente dell'Unione province d'Italia -  UPI  possono  avanzare
    apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine
    del giorno. 
      4. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo  36,  comma  1,
    lettere  a)  e  b),  adotta  le  proprie  determinazioni  di   regola
    all'unanimita'  delle  componenti.  Ove  questa  non  sia   raggiunta
    l'assenso rispettivamente della  componente  delle  regioni  e  della
    componente delle province e  dei  comuni  puo'  essere  espresso  nel
    proprio ambito anche  a  maggioranza.  Nelle  altre  ipotesi  di  cui
    all'articolo 36, le determinazioni della  Conferenza  possono  essere
    poste alla votazione della medesima su conforme avviso del presidente
    della conferenza, dal presidente della  Conferenza  delle  regioni  e
    delle province autonome, dal presidente  dell'associazione  nazionale
    dei comuni d'Italia  -  ANCI,  dal  Presidente  dell'Unione  Province
    d'Italia - UPI. 
      5. Le determinazioni adottate dalla conferenza  sono  trasmesse  ai
    Presidenti  delle  Camere  e  alla  Conferenza   unificata   di   cui
    all'articolo 8 del citato decreto legislativo n.  281  del  1997.  La
    Conferenza puo' altresi' trasmettere  le  proprie  determinazioni  ai
    soggetti e agli organismi istituzionali interessati. 
      6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste  per
    la Conferenza unificata dal citato decreto  legislativo  n.  281  del
    1997. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

                                   Art. 36 
     
     
                                  Funzioni 
     
       1. In attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  1,
    della citata legge n. 42 del 2009: 
        a) la Conferenza  concorre,  in  conformita'  a  quanto  previsto
    dall'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009 alla ripartizione
    degli obiettivi di finanza pubblica per  sottosettore  istituzionale,
    ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e  2,  lettera  e)  della  citata
    legge n. 196 del 2009; 
        b) la Conferenza avanza proposte: 
          1. per la determinazione degli  indici  di  virtuosita'  e  dei
    relativi incentivi; 
          2. per la fissazione dei criteri per il corretto  utilizzo  dei
    fondi  perequativi  secondo  principi  di  efficacia,  efficienza   e
    trasparenza e ne verifica l'applicazione. 
        c) la Conferenza verifica: 
          1) l'utilizzo dei fondi stanziati per gli  interventi  speciali
    ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009; 
          2) assicura la verifica periodica del funzionamento  del  nuovo
    ordinamento finanziario dei  comuni,  delle  province,  delle  citta'
    metropolitane e delle regioni; 
          3) assicura la  verifica  delle  relazioni  finanziarie  fra  i
    diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse  finanziarie
    di  ciascun  livello  di  governo  rispetto  alle  funzioni   svolte,
    proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema; 
          4) verifica la congruita' dei dati e  delle  basi  informative,
    finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali; 
          5) verifica periodicamente la  realizzazione  del  percorso  di
    convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonche' agli  obiettivi
    di servizio; 
          6)  la  Conferenza  mette  a  disposizione  del  Senato   della
    Repubblica, della Camera dei Deputati, dei Consigli  regionali  e  di
    quelli  delle  province  autonome  tutti  gli  elementi   informativi
    raccolti. 
        d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra  i
    diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul
    federalismo fiscale; 
        e) la  Conferenza  vigila  sull'applicazione  dei  meccanismi  di
    premialita', sul rispetto dei  meccanismi  sanzionatori  e  sul  loro
    funzionamento. 
      2. Anche ai fini dell'attuazione di cui al  comma  1,  lettera  c),
    numero 5),  la  Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
    finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in
    sede di Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo  n.
    281 del 1997, i lavori svolti. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

                                   Art. 37 
     
     
                              Supporto tecnico 
     
       1.  Le  funzioni  di  segreteria  tecnica  e  di  supporto   della
    Conferenza sono  esercitate,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
    lettera g), della citata legge n.  42  del  2009,  dalla  commissione
    tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio
    2009. 
      2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e
    di raccordo con  la  segreteria  della  Conferenza  Stato-Regioni  e'
    istituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
    nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
    federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della citata legge  n.  42
    del 2009, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  finanze,  di
    concerto con il Ministro per i rapporti  con  le  regioni  e  per  la
    coesione territoriale, e sotto  la  direzione  del  Presidente  della
    commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
    fiscale, una specifica struttura di segreteria, la  cui  composizione
    e' definita nel decreto istitutivo,  fermo  restando  che  sino  alla
    meta' dei posti del contingente potranno essere coperti nella  misura
    massima del 50 per  cento  da  personale  delle  regioni  e,  per  il
    restante 50 per cento, da personale delle province e  dei  comuni  il
    cui trattamento economico sara' a  carico  delle  amministrazioni  di
    appartenenza e i  restanti  posti  sono  coperti  con  personale  del
    Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  della  Presidenza  del
    Consiglio dei  Ministri.  Il  Presidente  della  commissione  tecnica
    paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo  fiscale   individua,
    nell'ambito  della  struttura  di  segreteria,  il  segretario  della
    Conferenza,  che  esercita  le  attivita'  di  collegamento  fra   la
    commissione e la Conferenza stessa. La  struttura  di  segreteria  si
    puo' avvalere anche di personale  dell'ANCI  e  dell'UPI  nell'ambito
    della percentuale prevista per province e comuni. 
      3. Per lo svolgimento delle  funzioni  di  propria  competenza,  la
    Conferenza permanente ha accesso diretto  alla  sezione  della  banca
    dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13, comma 2,
    della citata legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati
    necessari a dare attuazione al federalismo  fiscale.  La  Conferenza,
    con il supporto tecnico  della  commissione  tecnica  paritetica  per
    l'attuazione del  federalismo  fiscale,  concorre  con  il  Ministero
    dell'economia e delle finanze alla individuazione dei contenuti della
    sezione stessa. 
      4. Con successivo provvedimento, adottato  in  sede  di  Conferenza
    unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 36,  comma  1,
    lettera c), numero 5, sono stabilite le  modalita'  di  accesso  alla
    banca dati da parte della  conferenza  unificata  di  cui  al  citato
    decreto legislativo n. 281 del 1997. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    Norme finali ed abrogazioni

                                   Art. 38 
     
     
    Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge n.
                                 42 del 2009 
     
       1. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013,  la  legge  regionale
    puo', con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione  da
    parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonche',  con
    riferimento  ai  tributi  locali  istituiti  con   legge   regionale,
    determinare variazioni delle aliquote o  agevolazioni  che  comuni  e
    province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    Norme finali ed abrogazioni

                                   Art. 39 
     
     
                    Disposizioni finali di coordinamento 
     
       1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del  presente
    decreto ed i dati  relativi  al  gettito  dei  tributi  indicati  nel
    presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono  acquisiti
    alla banca dati  unitaria  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
    all'articolo 13 della citata legge n.  196  del  2009,  nonche'  alla
    banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g),  della  citata
    legge n. 42 del 2009. 
      2. In coerenza con quanto stabilito con il Documento di economia  e
    finanza di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in
    materia di limite massimo della  pressione  fiscale  complessiva,  la
    conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza  pubblica,
    avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
    federalismo fiscale, monitora gli  effetti  finanziari  del  presente
    decreto legislativo, al fine di garantire il  rispetto  del  predetto
    limite e propone al Governo le  eventuali  misure  correttive.  Resta
    fermo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 4, e 6, comma 9. 
      3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati
    in sede europea, nonche', in applicazione del codice di condotta  per
    l'aggiornamento del Patto di stabilita' e crescita, con  il  leale  e
    responsabile concorso dei diversi livelli  di  governo  per  il  loro
    conseguimento anno per anno,  in  conformita'  con  quanto  stabilito
    dall'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, a
    decorrere dall'anno  2012  nei  confronti  delle  regioni  a  statuto
    ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal  primo,  secondo,
    terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2. 
      4. Ferme restando le funzioni della Conferenza  permanente  per  il
    coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente  del
    Consiglio  dei  Ministri  e'   istituito,   entro   sessanta   giorni
    dall'entrata in vigore del presente  decreto,  presso  la  conferenza
    Stato-Regioni, un tavolo di confronto tra il Governo e le  regioni  a
    statuto ordinario, costituito dal Ministro  per  i  rapporti  con  le
    regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro per  le  riforme
    per il federalismo, dal Ministro per  la  semplificazione  normativa,
    dal Ministro dell'economia e delle finanze  e  dal  Ministro  per  le
    politiche europee, nonche' dai Presidenti delle regioni medesime.  Il
    tavolo individua linee guida, indirizzi e  strumenti  per  assicurare
    l'attuazione di quanto previsto dal comma 3  e  dal  presente  comma,
    ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non  ne  consentano  in
    tutto o in parte l'attuazione, propone  modifiche  o  adeguamenti  al
    fine di assicurare la congruita' delle risorse, nonche' l'adeguatezza
    del  complesso  delle  risorse  finanziarie  rispetto  alle  funzioni
    svolte,  anche  con  riferimento  al  funzionamento  dei   fondi   di
    perequazione, e la relativa compatibilita' con i  citati  vincoli  di
    finanza pubblica. Il governo  propone,  nell'ambito  del  disegno  di
    legge  di  stabilita',  ovvero  individua  con   apposito   strumento
    attuativo, le misure finalizzate a dare attuazione agli  orientamenti
    emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma. 
      5. La  rideterminazione  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  ai
    sensi dell'articolo 2, comma 1, e la soppressione  dei  trasferimenti
    statali alle regioni a statuto ordinario ai  sensi  dell'articolo  7,
    comma 1, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi  3
    e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti
    a tali enti nell'esercizio finanziario 2010. 
      6.  Si  applicano  anche  alle  province  le  disposizioni  di  cui
    all'articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo  n.  23  del
    2011. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    Norme finali ed abrogazioni

                                   Art. 40 
     
     
                          Trasporto pubblico locale 
     
       1. Al fine  di  garantire  una  integrazione  straordinaria  delle
    risorse finanziarie da destinare  al  trasporto  pubblico  locale,  e
    congiuntamente al fine di garantire la maggiore  possibile  copertura
    finanziaria della spesa per gli ammortizzatori  sociali,  il  Governo
    promuove il raggiungimento di un'intesa con le regioni affinche',  in
    attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  29,  ultimo
    periodo, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  nel  rispetto  degli
    equilibri di finanza pubblica, l'accordo con le regioni sull'utilizzo
    del Fondo sociale europeo per  gli  anni  2009-2010  sia  formalmente
    prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata la
    regola di riparto del  concorso  finanziario  e  siano  operate,  nel
    rispetto delle regole  di  eleggibilita'  e  rendicontabilita'  delle
    spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle
    regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto. 
      2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al comma 1  nella
    quale si prevede l'adempimento da parte delle regioni  in  ordine  al
    concorso finanziario cosi' come definito al comma 1, reintegra di 400
    milioni di euro per il 2011  i  trasferimenti  alle  regioni  per  il
    trasporto pubblico locale. Assicura  altresi'  il  reintegro  per  un
    importo fino ad ulteriori 25 milioni di  euro  per  il  2011,  previa
    verifica delle minori  risorse  attribuite  alle  regioni  a  statuto
    ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma  7,  secondo  periodo,
    della citata legge n.  220  del  2010.  Il  reintegro  e'  effettuato
    secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo periodo,
    della medesima legge n. 220 del 2010. 
      3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del  Patto  di
    stabilita' interno ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della  citata
    legge  n.  220  del  2010,  limitatamente  all'anno  2011,  le  spese
    finanziate con le risorse di cui al comma 29 del  citato  articolo  1
    per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo  l'accordo  fra
    Governo e regioni del 16 dicembre 2010 nel limite  del  reintegro  di
    cui al comma 2. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    Norme finali ed abrogazioni

                                   Art. 41 
     
     
                          Disposizione finanziaria 
     
       1. Dal presente decreto non devono  derivare  minori  entrate  ne'
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. 
      E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 6 maggio 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
                                    Bossi, Ministro per le riforme per il
                                    federalismo 
     
                                    Calderoli,    Ministro     per     la
                                    semplificazione normativa 
     
                                    Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                    regioni    e    per    la    coesione
                                    territoriale 
     
                                    Maroni, Ministro dell'interno 
     
                                    Fazio, Ministro della salute 
     
                                    Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                    amministrazione e l'innovazione 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
    
     

    Incentivazione di impianti solari fotovoltaici

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      MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
    DECRETO 5 maggio 2011

    Incentivazione della produzione  di  energia  elettrica  da  impianti
    solari fotovoltaici. (11A06083) 
    in G.U.R.I. del 12 maggio 2011, n. 109
    

                                                               Allegato 1 
     
        I moduli fotovoltaici  devono  essere  provati  e  verificati  da
    laboratori accreditati,  per  le  specifiche  prove  necessarie  alla
    verifica dei moduli, in conformita' alla norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
    17025. 
        Tali  laboratori  devono  essere  accreditati  da  Organismi   di
    certificazione appartenenti all'EA (European Accreditation Agreement)
    o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA  o  in
    ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). 
        Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti
    che assicurino l'osservanza delle prestazioni descritte  nella  Guida
    CEI 82-25. Entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, il CEI aggiorna i parametri prestazionali  indicati
    in  tale  Guida  per  tener  conto  dell'evoluzione  tecnologica  dei
    componenti fotovoltaici. 
        In particolare, l'aggiornamento assicura che, in  fase  di  avvio
    dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra l'energia  o  la  potenza
    prodotta in corrente alternata e l'energia o la  potenza  producibile
    in corrente alternata  (determinata  in  funzione  dell'irraggiamento
    solare  incidente  sul  piano  dei  moduli,  della  potenza  nominale
    dell'impianto e della temperatura di funzionamento  dei  moduli)  sia
    almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter  di  potenza
    fino a 20 kW e 0,8 nel  caso  di  utilizzo  di  inverter  di  potenza
    superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e  dei  metodi  di
    calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25. 
        Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti,  le  cui
    tipologie sono contemplate nel presente decreto,  devono  rispettare,
    ove di pertinenza, le prescrizioni  contenute  nelle  seguenti  norme
    tecniche, comprese eventuali varianti,  aggiornamenti  ed  estensioni
    emanate successivamente dagli organismi di normazione citati: 
          1) normativa fotovoltaica: 
        CEI 82-25: Guida alla realizzazione  di  sistemi  di  generazione
    fotovoltaica  collegati  alle  reti  elettriche  di  media  e   bassa
    tensione; 
        UNI 10349: Riscaldamento e  raffrescamento  degli  edifici.  Dati
    climatici; 
        UNI 8477: Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni
    in edilizia - Valutazione dell'energia raggiante ricevuta; 
        CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici - Serie; 
        CEI  EN  61215  (CEI  82-8):  Moduli  fotovoltaici   in   silicio
    cristallino per applicazioni  terrestri.  Qualifica  del  progetto  e
    omologazione del tipo; 
        CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile
    per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo; 
        CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni  dei  sistemi
    fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi  dei
    dati; 
        CEI EN 61730-1 (CEI 82-27): Qualificazione per la  sicurezza  dei
    moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione; 
        CEI EN 61730-2 (CEI 82-28): Qualificazione per la  sicurezza  dei
    moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove; 
        CEI EN  62108  (CEI  82-30):  Moduli  e  sistemi  fotovoltaici  a
    concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo; 
        CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di  sistemi  fotovoltaici  -
    moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali
    naturali; 
        EN 62116 Test procedure  of  islanding  prevention  measures  for
    utility-interconnected photovoltaic inverters; 
        CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di  targa  per
    moduli fotovoltaici; 
        CEI EN 50521 (CEI 82-31): Connettori per sistemi  fotovoltaici  -
    Prescrizioni di sicurezza e prove; 
        CEI EN 50524 (CEI 82-34): Fogli informativi e dati di  targa  dei
    convertitori fotovoltaici; 
        CEI EN 50530 (CEI 82-35): Rendimento globale degli  inverter  per
    impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica; 
        EN 62446 (CEI  82-38):  Grid  connected  photovoltaic  systems  -
    Minimum requirements for system  documentation,  commissioning  tests
    and inspection; 
        CEI 20-91: Cavi elettrici con isolamento  e  guaina  elastomerici
    senza alogeni non propaganti la  fiamma  con  tensione  nominale  non
    superiore a 1000 V  in  corrente  alternata  e  1500  V  in  corrente
    continua per applicazioni in impianti fotovoltaici; 
          2) altra normativa sugli impianti elettrici: 
        CEI  0-2:  Guida  per  la  definizione  della  documentazione  di
    progetto per impianti elettrici; 
            CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di
    utenti  attivi  e  passivi  alle  reti  AT  ed   MT   delle   imprese
    distributrici di energia elettrica; 
        CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica  e  gruppi
    di continuita' collegati a reti di I e II categoria; 
        CEI EN 50438 (CEI 311-1):  Prescrizioni  per  la  connessione  di
    micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica  in
    bassa tensione; 
        CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
    superiore a 1000 V in corrente alternata  e  a  1500  V  in  corrente
    continua; 
        CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1:  scaricatori  a
    resistori non  lineari  con  spinterometri  per  sistemi  a  corrente
    alternata; 
        CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione
    e di manovra per bassa tensione (quadri BT), serie; 
        CEI EN 60445  (CEI  16-2):  Principi  base  e  di  sicurezza  per
    l'interfaccia   uomo-macchina,   marcatura   e   identificazione    -
    Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremita' dei
    conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico; 
        CEI EN 60529 (CEI 70-1):  Gradi  di  protezione  degli  involucri
    (codice IP); 
        CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti  di  alimentazione
    prodotti  da  apparecchi  elettrodomestici   e   da   equipaggiamenti
    elettrici simili - Parte 1: definizioni; 
        CEI EN 61000-3-2 (CEI  110-31):  Compatibilita'  elettromagnetica
    (EMC) - Parte 3: limiti - Sezione  2:  Limiti  per  le  emissioni  di
    corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16  A
    per fase); 
        CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura  dell'energia
    elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari  -  Parte  21:  contatori
    statici di energia attiva (classe 1 e 2); 
        CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura  dell'energia
    elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari  -  Parte  23:  contatori
    statici di energia reattiva (classe 2 e 3); 
        CEI EN 50470-1 (CEI 13-52): Apparati per la  misura  dell'energia
    elettrica (c.a.) - Parte 1: prescrizioni generali, prove e condizioni
    di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B e C); 
        CEI EN 50470-3 (CEI 13-54): Apparati per la  misura  dell'energia
    elettrica (c.a.) - Parte  3:  prescrizioni  particolari  -  Contatori
    statici per energia attiva (indici di classe A, B e C); 
        CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie; 
        CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra  per  anno  e
    per chilometro quadrato; 
        CEI 20-19: Cavi isolati  con  gomma  con  tensione  nominale  non
    superiore a 450/750 V; 
        CEI  20-20:  Cavi  isolati  con  polivinilcloruro  con   tensione
    nominale non superiore a 450/750 V; 
        CEI  13-4:   Sistemi   di   misura   dell'energia   elettrica   -
    Composizione, precisione e verifica; 
        CEI  UNI  EN  ISO/IEC  17025:2008:  Requisiti  generali  per   la
    competenza dei laboratori di prova e di taratura. 
        Nel caso di impianti fotovoltaici di cui  all'art.  3,  comma  1,
    lettera f), in  deroga  alle  certificazioni  sopra  richieste,  sono
    ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme  CEI  EN
    61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per  moduli
    a  film  sottile)  solo  se  non  siano  commercialmente  disponibili
    prodotti  certificati  che  consentano  di  realizzare  il  tipo   di
    integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso  e'
    richiesta una  dichiarazione  del  costruttore  che  il  prodotto  e'
    progettato e realizzato per poter superare le prove  richieste  dalla
    norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646.  La  dichiarazione  dovra'  essere
    supportata   da   certificazioni   rilasciate   da   un   laboratorio
    accreditato, ottenute su moduli  similari.  Tale  laboratorio  dovra'
    essere accreditato EA (European  Accreditation  Agreement)  o  dovra'
    aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con  EA  o  in  ambito
    ILAC. 
        Nel caso di impianti fotovoltaici di cui  all'art.  3,  comma  1,
    lettera r), in deroga alle certificazioni sopra richieste e  fino  al
    31  dicembre  2012,  sono  ammessi  moduli  e   assiemi   di   moduli
    fotovoltaici a concentrazione non certificati secondo la norma CEI EN
    62108 nel  solo  caso  in  cui  sia  stato  avviato  il  processo  di
    certificazione e gli stessi abbiano gia'  superato  con  successo  le
    prove essenziali della Guida CEI  82-25  al  fine  di  assicurare  il
    rispetto dei requisiti tecnici minimi di  sicurezza  e  qualita'  del
    prodotto ivi indicati. In questo caso e' richiesta una  dichiarazione
    del costruttore che il prodotto e'  in  corso  di  certificazione  ai
    sensi della CEI EN 62108. 
        La  dichiarazione  dovra'  essere  supportata  da  certificazioni
    rilasciate da un laboratorio accreditato, attestanti  il  superamento
    dei requisiti tecnici minimi di sicurezza  e  qualita'  del  prodotto
    indicati nella  Guida  CEI  82-25.  Tale  laboratorio  dovra'  essere
    accreditato EA  (European  Accreditation  Agreement)  o  dovra'  aver
    stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC. 
        Per  la  connessione  degli  impianti  fotovoltaici   alla   rete
    elettrica si applica quanto prescritto nella deliberazione  n.  99/08
    (Testi  integrato  delle  connessioni  attive)   dell'Autorita'   per
    l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni. Si applicano
    inoltre,  per  quanto  compatibili  con  le  norme  sopra  citate,  i
    documenti tecnici emanati dai gestori di rete. 
    
            
          
                                                               Allegato 2 
     
                   MODALITA' DI POSIZIONAMENTO DEI MODULI 
                     SUGLI EDIFICI AI FINI DELL'ACCESSO 
                         ALLA CORRISPONDENTE TARIFFA 
     
        1. Ai fini dell'accesso alla tariffa pertinente, i moduli  devono
    essere posizioni su un edificio  cosi'  come  definito  dall'art.  1,
    comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  26
    agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e ricadente  in  una
    delle categorie di cui all'art. 3 del  medesimo  decreto  secondo  le
    seguenti modalita': 
     
        
    
    -----------------------------------------------------------------------
    1      Moduli fotovoltaici        Qualora sia presente una balaustra
           installati su tetti        perimetrale, la quota massima,
           piani ovvero su            riferita all'asse mediano dei moduli
           coperture con pendenze     fotovoltaici, deve risultare non
           fino a 5°.                 superiore all'altezza minima della
                                      stessa balaustra. Qualora non sia
                                      presente una balaustra perimetrale
                                      l'altezza massima dei moduli rispetto
                                      al piano non deve superare i 30 cm.
    -----------------------------------------------------------------------
    2      Moduli fotovoltaici        I moduli devono essere installati in
           installati su tetti a      modo complanare alla superficie del
           falda.                     tetto con o senza sostituzione della
                                      medesima superficie.
    -----------------------------------------------------------------------
    3      Moduli fotovoltaici        I moduli devono essere installati in
           installati su tetti        modo complanare al piano tangente
           aventi caratteristiche     o ai piani tangenti del tetto, con una
           diverse da quelli di cui   tolleranza di piu' o meno 10 gradi.
        ai punti 1 e 2.
    -----------------------------------------------------------------------
    4      Moduli fotovoltaici        I moduli sono collegati alla facciata
           installati in qualita'      al fine di produrre ombreggiamento e
           di frangisole.             schermatura di superfici trasparenti.
    -----------------------------------------------------------------------
    
    
        
     
        2. Non rientrano nella definizione di  edificio  le  pergole,  le
    serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture
    temporanee comunque denominate. 
        3. Il GSE aggiorna entro il 1° luglio 2011 la guida di  dettaglio
    sulle modalita'  di  posizionamento  dei  moduli  fotovoltaici  sugli
    edifici. 
    
            
          
                                                               Allegato 3 
     
    MODALITA' DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO,  DI  CERTIFICAZIONE
      DI FINE LAVORI E DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE. 
     
        La richiesta di iscrizione al registro  e  la  richiesta  per  la
    concessione   della    tariffa    incentivante,    unitamente    alla
    documentazione  specifica  prevista  ai  paragrafi  successivi,  deve
    essere  firmata  dal  soggetto  responsabile,  e   inviata   al   GSE
    esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul
    proprio sito www.gse.it 
    
            
          
                                                             Allegato 3-A 
     
        1. Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro: 
          a) progetto definitivo dell'impianto; 
          b) copia del pertinente titolo autorizzativo, vale  a  dire  di
    uno dei seguenti titoli: 
            b1) autorizzazione unica  di  cui  all'art.  12  del  decreto
    legislativo n. 387 del 2003; 
            b2) denuncia di inizio attivita' conforme all'art. 23,  comma
    5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380  del  2001  ove
    applicabile,   ovvero   dichiarazione   di   procedura    abilitativa
    semplificata conforme all'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n.
    28 del 2011, entrambi recanti data antecedente di  almeno  30  giorni
    rispetto a quella di invio; 
            b3) copia della  comunicazione  relativa  alle  attivita'  in
    edilizia libera, di cui ai  paragrafi  11  e  12  delle  linee  guida
    adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo  29
    dicembre 2003, n. 387; 
            b4) copia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi
    del  secondo  periodo  del  comma   7   dell'art.   5   del   decreto
    interministeriale 19 febbraio 2007, come vigente fino  alla  data  di
    entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2010; 
            b5) copia della Segnalazione certificata di inizio  attivita'
    - SCIA, di cui all'art. 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122; 
          c) dichiarazione  del  comune  competente,  attestante  che  la
    denuncia di inizio attivita' o dichiarazione di procedura abilitativa
    semplificata di cui al punto b2), ovvero la comunicazione di  cui  al
    punto   b3),   costituisce   titolo   idoneo    alla    realizzazione
    dell'impianto; 
          d) copia della soluzione di connessione dell'impianto alla rete
    elettrica, redatta dal gestore  di  rete  e  accettata  dal  soggetto
    interessato; 
          e)  certificato  di  destinazione   d'uso   del   terreno   con
    indicazione delle particelle catastali interessate, qualora i  moduli
    dell'impianto siano collocati a terra; 
          f) nel caso di impianti con moduli collocati a  terra  in  aree
    agricole per i quali non trova applicazione il comma 6  dell'art.  10
    del decreto legislativo n. 28 del 2011: 
            f1)  documentazione  idonea  a  dimostrare   quale   sia   la
    superficie del terreno agricolo nella disponibilita' del proponente e
    quale   sia   la   superficie   dello   stesso   terreno    destinata
    all'installazione dei moduli fotovoltaici, intentendosi per  tale  la
    superficie individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli
    fotovoltaici; 
            f2) nel caso in cui su un terreno  appartenente  al  medesimo
    proprietario, ovvero a un soggetto che ne ha la disponibilita', siano
    installati   piu'   impianti,   dovra'   essere   altresi'   prodotta
    documentazione idonea a dimostrare che la distanza minima tra i punti
    piu'  vicini  dei  perimetri  al  cui  interno  ricadono   i   moduli
    fotovoltaici e' non inferiore a 2 km; 
          g) nel caso di  applicazione  del  comma  5  dell'art.  10  del
    decreto legislativo n. 28 del 2011,  la  classificazione  di  terreno
    abbandonato da almeno cinque anni  deve  essere  dimostrata  mediante
    esibizione della notifica ai proprietari effettuata dalla regione  ai
    sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440; 
          h) data presunta di entrata in esercizio dell'impianto. 
    
            
          
                                                             Allegato 3-B 
     
        Di  seguito  vengono  riportate  le   condizioni   che   andranno
    verificate e certificate dal gestore di rete. 
     
           Definizione di fine lavori per l'impianto fotovoltaico. 
     
    1. Fine lavori dal punto di vista strutturale. 
        Oltre ai lavori che determinano la funzionalita'  elettrica,  nel
    seguito  descritti  dettagliatamente,   e'   necessario   che   siano
    completate  tutte  le  opere   edili   e   architettoniche   connesse
    all'integrazione tra  l'impianto  e  il  manufatto  in  cui  esso  e'
    inserito, in riferimento alla specifica tipologia installativa per la
    quale sara' richiesta al GSE la pertinente tariffa. 
        L'impianto deve possedere gia' al momento della dichiarazione  di
    fine lavori le caratteristiche necessarie per  il  riconoscimento  di
    impianto su edificio, cosi' come indicato nelle regole  tecniche  del
    GSE. 
    2. Fine lavori dal punto di vista elettrico. 
        Si adottano  le  definizioni  di  impianto  di  produzione  e  di
    impianto per la connessione del  Testo  integrato  delle  connessioni
    attive (TICA) - delibera AEEG ARG/elt 125/10 e con il suo allegato A,
    recante «Modifiche e integrazioni alla  deliberazione  dell'Autorita'
    per l'energia  elettrica  e  il  gas  ARG/elt  99/08  in  materia  di
    condizioni tecniche ed economiche per la connessione  alle  reti  con
    obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione». 
        Impianto  di  produzione  e'  l'insieme   delle   apparecchiature
    destinate alla conversione  dell'energia  fornita  da  una  qualsiasi
    fonte di  energia  primaria  in  energia  elettrica.  Esso  comprende
    l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso  di  attivita'  e
    l'insieme, funzionalmente interconnesso: 
          delle opere e dei macchinari che consentono  la  produzione  di
    energia elettrica; 
          dei gruppi di generazione dell'energia elettrica,  dei  servizi
    ausiliari di impianto e  dei  trasformatori  posti  a  monte  del/dei
    punto/punti di connessione alla rete con obbligo  di  connessione  di
    terzi. 
        L'interconnessione   funzionale   consiste   nella   presenza   e
    nell'utilizzo di  opere,  sistemi  e  componenti  comuni  finalizzati
    all'esercizio combinato e/o integrato degli  elementi  interconnessi,
    quale   a   titolo   esemplificativo   convertitori   di    tensione,
    trasformatori  di  adattamento/isolamento,  eventuali   trasformatori
    elevatori, cavi di collegamento, ecc. 
        In particolare per  un  impianto  fotovoltaico  devono  risultare
    installati ed elettricamente collegati i seguenti componenti:  moduli
    fotovoltaici, strutture di sostegno, convertitori di  tensione,  cavi
    di  collegamento  tra  i  componenti   d'impianto,   dispositivi   di
    protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento,  adattamento
    e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione. 
        Ciascun impianto puo' a sua volta essere suddiviso in una o  piu'
    sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o piu' gruppi  di
    generazione. 
        Inoltre e' possibile distinguere,  con  riferimento  all'impianto
    per la connessione: 
          impianto di rete per la connessione e' la  porzione  d'impianto
    per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il
    punto d'inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione; 
          impianto di utenza per la connessione e' la porzione d'impianto
    per la  connessione  la  cui  realizzazione,  gestione,  esercizio  e
    manutenzione rimangono di competenza del richiedente. 
        L'impianto d'utenza per la connessione, a sua volta, puo'  essere
    distinto in: 
          una parte interna al confine di proprieta' dell'utente a cui e'
    asservita la connessione fino al medesimo confine di proprieta' o  al
    punto  di  connessione  qualora  interno  al  predetto   confine   di
    proprieta'; 
          una parte compresa tra il confine di proprieta'  dell'utente  a
    cui e' asservita la connessione e il punto di connessione.  Nel  caso
    il punto in cui il punto di connessione  e'  interno  al  confine  di
    proprieta', tale parte non e' presente. 
        Per gli impianti che possono essere connessi sulla rete di  bassa
    tensione,  il  soggetto  responsabile  predispone  l'uscita   del/dei
    convertitori  o  trasformatori  di  adattamento/isolamento   per   il
    collegamento alla rete. 
        Per gli impianti di taglia superiore, collegati alla media o alta
    tensione, e' necessario includere  nelle  attivita'  di  fine  lavori
    anche la/e cabina/e  di  trasformazione  utili  per  l'elevazione  di
    tensione. 
        Dovranno, pertanto, essere completati tutti i  locali  misure,  i
    locali inverter e tutte le  opere  edili  correlate  alle  cabine  di
    trasformazione. 
        Deve, infine, essere stato realizzato l'impianto di utenza per la
    connessione di competenza del richiedente. 
        La definizione di fine lavori non comprende  l'impianto  di  rete
    per la connessione. 
    
            
          
                                                             Allegato 3-C 
     
    2. Documentazione da trasmettere alla data di entrata in esercizio: 
          a)  domanda  di  concessione  della  tariffa  incentivante  con
    dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'; 
            a1) una relazione contenente tutte le informazioni tecniche e
    documentali necessarie a valutare la  conformita'  dei  componenti  e
    dell'impianto agli allegati 1 e 2 al presente decreto; 
            a2)   documentazione   di   cui   all'allegato   3-A;    tale
    documentazione non e' dovuta qualora sia gia' stata trasmessa ai fini
    della iscrizione ai registri; 
            a3) certificato antimafia del soggetto responsabile; 
          b) scheda tecnica finale d'impianto; 
          c) elenco dei  moduli  fotovoltaici,  con  relativi  numeri  di
    serie, e dei convertitori (inverter) CC/CA; 
          d)  cinque  diverse  fotografie  volte  a  fornire,  attraverso
    diverse inquadrature, una visione completa  dell'impianto,  dei  suoi
    particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce; 
          e) schema elettrico unifilare dell'impianto con indicazioni di: 
            numero delle stringhe e numero dei moduli per stringa; 
            eventuali dispositivi di protezione  lato  corrente  continua
    esterni all'inverter; 
            numero di inverter e modalita' di collegamento  delle  uscite
    degli inverter; 
            eventuali dispositivi di protezione lato  corrente  alternata
    esterni all'inverter; 
            contatori dell'energia prodotta e/o  prelevata/immessa  dalla
    rete elettrica di distribuzione; 
            punto di collegamento alla rete indicando  in  dettaglio  gli
    organi di manovra e protezione presenti nonche' gli  eventuali  punti
    di derivazione dei carichi; 
            presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuita'  (UPS),
    sistemi di accumulo e di eventuali altre fonti di generazione; 
          f) copia della comunicazione con la quale il gestore della rete
    ha notificato al soggetto responsabile il codice POD; 
          g) copia dei verbali di attivazione  dei  contatori  di  misura
    dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica; 
          h) esclusivamente per impianti di potenza superiore  a  20  kW,
    l'impegno a trasmettere al  GSE,  secondo  modalita'  previste  nelle
    regole tecniche di cui all'art. 8, comma  9,  copia  del  verbale  di
    verifica di  primo  impianto  rilasciato  dall'Agenzia  delle  dogane
    oppure, se l'impianto immette tutta l'energia  prodotta  nella  rete,
    copia  della  comunicazione  fatta  all'Agenzia  delle  dogane  sulle
    caratteristiche dell'impianto (circolare  17/D  del  28  maggio  2007
    dell'Agenzia  delle  dogane:  disposizione  applicative  del  decreto
    legislativo 2 febbraio 2007, n. 26). Tale comunicazione  puo'  essere
    trasmessa anche nei tre mesi  successivi  alla  data  di  entrata  in
    esercizio; 
          i) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kW: 
            relazione generale, che descriva i criteri progettuali  e  le
    caratteristiche dell'impianto; 
            almeno un  disegno  planimetrico  atto  ad  identificare  con
    chiarezza la disposizione  dell'impianto,  dei  principali  tracciati
    elettrici e delle principali apparecchiature. 
    
            
          
                                                               Allegato 4 
     
    CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE PER L'ACCESSO AL  PREMIO
      PER   APPLICAZIONI    INNOVATIVE    FINALIZZATE    ALL'INTEGRAZIONE
      ARCHITETTONICA. 
     
    1. Caratteristiche costruttive. 
        Al fine di accedere  alla  tariffa  di  cui  al  titolo  III  del
    presente decreto, i moduli e i  componenti  dovranno  avere,  almeno,
    tutte le seguenti caratteristiche: 
          1. moduli non convenzionali e componenti  speciali,  sviluppati
    specificatamente per integrarsi e sostituire elementi  architettonici
    di edifici quali: 
            a) coperture degli edifici; 
            b) superfici opache verticali; 
            b) superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture; 
            c) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre  e
    vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi; 
          2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di
    carattere tecnologico; 
          3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere,
    oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni  architettoniche
    fondamentali quali: 
            a. protezione o regolazione termica dell'edificio. Ovvero  il
    componente deve garantire il mantenimento dei livelli  di  fabbisogno
    energetico dell'edificio ed  essere  caratterizzato  da  trasmittanza
    termica  comparabile  con  quella   del   componente   architettonico
    sostituito; 
            b.  moduli  progettati  per  garantire  tenuta  all'acqua   e
    conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa; 
            c.  moduli  progettati   per   garantire   tenuta   meccanica
    comparabile con l'elemento edilizio sostituito. 
    2. Modalita' di installazione. 
        Al fine di accedere  alla  tariffa  di  cui  al  titolo  III  del
    presente decreto, i moduli e i componenti  dovranno,  almeno,  essere
    installati secondo le seguenti modalita': 
          1. i moduli devono sostituire componenti  architettonici  degli
    edifici; 
          2.  i  moduli  devono  comunque  svolgere   una   funzione   di
    rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da  componenti
    edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica; 
          3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico  deve
    comunque  inserirsi   armoniosamente   nel   disegno   architettonico
    dell'edificio. 
    
            
          
                                                               Allegato 5 
     
                        IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II 
     
     
                           Tariffe per l'anno 2011 
     
        1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto  2011  le  tariffe  sono
    individuate dalla tabella 1: 
     
                                                                Tabella 1 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
          
        2. Per i mesi da  settembre  a  dicembre  2011  le  tariffe  sono
    individuate dalla tabella 2: 
     
                                                                Tabella 2 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
     
                                        
     
     
                           Tariffe per l'anno 2012 
     
        3.  Per  il  primo  e  secondo  semestre  2012  le  tariffe  sono
    individuate dalla tabella 3: 
     
                                                                Tabella 3 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
     
                                        
     
     
             Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi 
     
        4. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore
    onnicomprensivo sull'energia immessa  nel  sistema  elettrico.  Sulla
    quota di energia autoconsumata e' attribuita una  tariffa  specifica.
    Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4: 
     
                                                                Tabella 4 
          
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
        5. Le  riduzione  programmate  per  i  semestri  successivi  sono
    individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel
    semestre precedente: 
     
                                                                Tabella 5 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
          
        6. Le tariffe di ciascun semestre  possono  essere  ulteriormente
    ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella  5  sulla  base  del
    costo annuo imputabile agli impianti che  entrano  in  esercizio  nel
    periodo  di  osservazione.  La  riduzione  aggiuntiva   eventualmente
    applicata e' stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 ,  sulla
    base della formula riportata: 
          dove: 
     
        
    
                       C - C
                            0
           d     = d + ------ x d
            eff,i   i    C       i+l
                          0 
    
        
     
            d  eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; 
            d  i = riduzione programmata per il semestre i; 
            d  i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; 
            C= Costo  annuo  della  potenza  installata  nel  periodo  di
    osservazione; 
            C 0 = Costo indicativo  annuo  della  potenza  obiettivo  del
    semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 
        7.  Il  periodo  di  osservazione  e'  il  periodo  di   6   mesi
    antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio  per  il  1°  semestre  di
    ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno. 
        8. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun  periodo
    di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. 
     
                        IMPIANTI DI CUI AL TITOLO III 
     
     
                           Tariffe per l'anno 2011 
     
        9. Le tariffe  per  gli  impianti  che  entrano  in  esercizio  a
    decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 6: 
     
                                                                Tabella 6 
     
        
    
    -------------------------------------------------
    Intervallo di potenza      Tariffa corrispondente
             [kW]                     [€/kWh]
    -------------------------------------------------
    1 <= P <= 20                       0,427
    -------------------------------------------------
    20 < P  200                            0,359
    -------------------------------------------------
    
        
                           Tariffe per l'anno 2012 
     
        10. Le tariffe per il primo e  secondo  semestre  del  2012  sono
    individuate dalla tabella 7: 
     
                                                                Tabella 7 
     
        
    
    ------------------------------------------------------------
                           1° semestre 2012     2° semestre 2012
    ------------------------------------------------------------
    Intervallo di               Tariffa              Tariffa
       potenza               corrispondente       corrispondente
    ------------------------------------------------------------
        [kW]                     [€/kWh]             [€/kWh]
    ------------------------------------------------------------
    1 <= P <= 20                  0,418               0,410
    ------------------------------------------------------------
    20 < P  200                       0,352               0,345
    ------------------------------------------------------------
    
        
     
     
             Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi 
     
        11. A decorrere dal  primo  semestre  2013  le  tariffe  assumono
    valore onnicomprensivo sull'energia immessa  nel  sistema  elettrico.
    Sulla quota  di  energia  autoconsumata  e'  attribuita  una  tariffa
    specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8: 
     
                                                                Tabella 8 
     
        
    
    ------------------------------------------------------------
    Intervallo di               Tariffa              Tariffa
       potenza               onnicomprensiva       autoconsumo
    ------------------------------------------------------------
        [kW]                     [kWh]               [€/kWh]
    ------------------------------------------------------------
    1 <= P <= 20                 0,543                0,398
    20  C 0 ,  sulla
    base della formula riportata: 
          dove: 
     
     
        
    
                       C - C
                            0
           d     = d + ------ x d
            eff,i   i    C       i+l
                          0 
    
        
     
     
            d  eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; 
            d  i = riduzione programmata per il semestre i; 
            d  i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; 
            C= Costo  annuo  della  potenza  installata  nel  periodo  di
    osservazione; 
            C 0 = Costo indicativo  annuo  della  potenza  obiettivo  del
    semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 
        14.  Il  periodo  di  osservazione  e'  il  periodo  di  6   mesi
    antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio  per  il  1°  semestre  di
    ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno. 
        15. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo
    di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. 
        16. A decorrere dal 2015  gli  impianti  di  cui  al  titolo  III
    accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo  II,
    concorrendo alla formazione dei livelli di costo  e  degli  obiettivi
    indicativi di potenza di cui alla  tabella  1.2  dell'art.  4.  Resta
    fermo il rispetto delle condizioni individuate  dallo  stesso  titolo
    III. 
     
                        IMPIANTI DI CUI AL TITOLO IV 
     
     
                           Tariffe per l'anno 2011 
     
        17. Le tariffe per  gli  impianti  che  entrano  in  esercizio  a
    decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 10: 
     
                                                               Tabella 10 
     
        
    
    -------------------------------------------------
    Intervallo di potenza      Tariffa corrispondente
             [kW]                     [€/kWh]
    -------------------------------------------------
    1 <= P <= 200                      0,359
    -------------------------------------------------
    200 < P  1000                           0,272
    -------------------------------------------------
    
        
                           Tariffe per l'anno 2012 
     
        18. Le tariffe per il primo e  secondo  semestre  del  2012  sono
    individuate dalla tabella 11: 
     
                                                               Tabella 11 
     
        
    
    ------------------------------------------------------------
                           1° semestre 2012     2° semestre 2012
    ------------------------------------------------------------
    Intervallo di               Tariffa              Tariffa
       potenza               corrispondente       corrispondente
    ------------------------------------------------------------
        [kW]                     [€/kWh]             [€/kWh]
    ------------------------------------------------------------
    1 <= P <= 200                 0,352               0,345
    ------------------------------------------------------------
    200 < P  1000                      0,266               0,261
    ------------------------------------------------------------
    
        
             Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi 
     
        19. A decorrere dal  primo  semestre  2013  le  tariffe  assumono
    valore onnicomprensivo sull'energia immessa  nel  sistema  elettrico.
    Sulla quota  di  energia  autoconsumata  e'  attribuita  una  tariffa
    specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 12: 
     
                                                               Tabella 12 
     
        
    
    ------------------------------------------------------------
                                 Tariffa              Tariffa
                             onnicomprensiva       autoconsumo
    ------------------------------------------------------------
        [kW]                     [kWh]               [€/kWh]
    ------------------------------------------------------------
    1 <= P <= 200                0,437                0,334
    ------------------------------------------------------------
    200  C 0 ,  sulla
    base della formula riportata: 
          dove: 
     
        
    
                       C - C
                            0
           d     = d + ------ x d
            eff,i   i    C       i+l
                          0 
    
        
     
            d  eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; 
            d  i = riduzione programmata per il semestre i; 
            d  i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; 
            C= Costo  annuo  della  potenza  installata  nel  periodo  di
    osservazione; 
            C 0 = Costo indicativo  annuo  della  potenza  obiettivo  del
    semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 
        22.  Il  periodo  di  osservazione  e'  il  periodo  di  6   mesi
    antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio  per  il  1°  semestre  di
    ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno. 
        23. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo
    di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. 
        24. A decorrere dal  2015  gli  impianti  di  cui  al  titolo  IV
    accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo  II,
    concorrendo alla formazione dei livelli di costo  e  degli  obiettivi
    indicativi di potenza di cui alla  tabella  1.2  dell'art.  4.  Resta
    fermo il rispetto delle condizioni individuate  dallo  stesso  titolo
    III. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

     
     
     
                                 IL MINISTRO 
                          DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
     
                               di concerto con 
     
                          IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                        E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                                 E DEL MARE 
     
      Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
    attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
    dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
    abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE   e   2003/30/CE,   ed   in
    particolare: 
        l'art. 23 relativo ai principi generali per la ridefinizione  dei
    regimi  di  sostegno  applicati   all'energia   prodotta   da   fonti
    rinnovabili e all'efficienza energetica, con particolare  riferimento
    all'efficacia e all'efficienza degli incentivi, alla riduzione  degli
    oneri in capo  ai  consumatori,  alla  gradualita'  di  intervento  a
    salvaguardia degli investimenti effettuati, alla flessibilita'  della
    struttura dei regimi di sostegno per tenere conto dell'evoluzione dei
    meccanismi di mercato e delle tecnologie delle fonti rinnovabili, con
    motivi di esclusione dagli incentivi stessi; 
        l'art. 25, comma 9, il quale  prevede  che  le  disposizioni  del
    decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6  agosto   2010,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del  24  agosto  2010,  si
    applicano alla produzione di energia  elettrica  da  impianti  solari
    fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011; 
        l'art. 25, comma 10, il quale prevede  che,  fatto  salvo  quanto
    previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  3,
    convertito, con modificazioni, dalla legge  22  marzo  2010,  n.  41,
    l'incentivazione della produzione di energia  elettrica  da  impianti
    solari fotovoltaici  che  entrino  in  esercizio  successivamente  al
    termine di cui al comma 9 e' disciplinata con  decreto  del  Ministro
    dello sviluppo economico, da adottare, di concerto  con  il  Ministro
    dell'ambiente  e  della  tutela  del  mare,  sentita  la   Conferenza
    unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
    n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi: 
          a) determinazione di un limite  annuale  di  potenza  elettrica
    cumulativa  degli  impianti  fotovoltaici  che  possono  ottenere  le
    tariffe incentivanti; 
          b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della
    riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e  degli
    incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea; 
          c) previsione di tariffe incentivanti e di quote  differenziate
    sulla base della natura dell'area di sedime; 
          d) applicazione delle  disposizioni  dell'art.  7  del  decreto
    legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto  compatibili  con  il
    presente comma; 
      Visto l'art. 10, comma 4, del medesimo decreto  legislativo  n.  28
    del 2011, il quale dispone, che dalla data di entrata in  vigore  del
    medesimo decreto, per gli impianti  solari  fotovoltaici  con  moduli
    collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi  statali
    e' consentito a condizione che, in  aggiunta  ai  requisiti  previsti
    dall'allegato 2 dello stesso decreto: 
        a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a  1
    MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario,  gli
    impianti  siano  collocati  ad  una  distanza  non  inferiore   a   2
    chilometri; 
        b) non sia destinato all'installazione degli impianti piu' del 10
    per cento della superficie del terreno agricolo nella  disponibilita'
    del proponente; 
      Visto che il medesimo art. 10, ai commi  5  e  6,  dispone  che  le
    condizioni di cui al comma 4 non si applicano ai terreni  abbandonati
    da almeno cinque anni, nonche' agli impianti solari fotovoltaici  con
    moduli collocati a terra in aree agricole  che  hanno  conseguito  il
    titolo abilitativo entro la data di  entrata  in  vigore  del  citato
    decreto  o  per  i  quali  sia  stata  presentata  richiesta  per  il
    conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011,  a  condizione  in
    ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla  data
    di entrata in vigore dello stesso decreto; 
      Vista  la  legge  4  agosto  1978,  n.  440,  recante   norme   per
    l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente
    coltivate, ed in  particolare  gli  articoli  2  e  4  con  i  quali,
    rispettivamente, sono definite le terre incolte o abbandonate  ed  e'
    attribuito alle regioni il compito di determinare le singole zone del
    territorio  di  loro  competenza  caratterizzate   da   fenomeni   di
    abbandono; 
      Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,
    che prevede che il Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa
    con la Conferenza unificata, adotti uno o piu' decreti  con  i  quali
    sono definiti i criteri  per  l'incentivazione  della  produzione  di
    energia elettrica prodotta mediante  conversione  fotovoltaica  della
    fonte solare, attraverso una specifica tariffa di importo decrescente
    e di durata tali da garantire una equa  remunerazione  dei  costi  di
    investimento e di esercizio; 
      Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio
    2005  e  6  febbraio  2006,   pubblicati   in   Gazzetta   Ufficiale,
    rispettivamente, del 5 agosto 2005, n. 181 e del 15 febbraio 2006, n.
    38 (nel seguito: i decreti ministeriali 28 luglio 2005 e  6  febbraio
    2006), con i quali e' stata data prima attuazione a  quanto  disposto
    dall'art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto  legislativo  n.
    387 del 2003; 
      Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
    mare 19 febbraio  2007,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  del  23
    febbraio 2007, n. 45 (nel seguito: decreto ministeriale  19  febbraio
    2007), con il quale e' stata data nuova attuazione a quanto  disposto
    dal citato art. 7, comma 2, lettera d); 
      Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
    mare 2 marzo 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2009, n.
    59 (nel seguito: decreto ministeriale 2 marzo 2009), con il quale  si
    e' provveduto ad integrare il citato decreto ministeriale 19 febbraio
    2007; 
      Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  agosto
    2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24  agosto  2010
    (nel seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010), con il quale  sono
    stati aggiornati i criteri per l'incentivazione della  produzione  di
    energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica; 
      Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
    attuazione  della  direttiva  2002/91/CE   relativa   al   rendimento
    energetico nell'edilizia e successive modifiche e integrazioni; 
      Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e
    successive  modificazioni  e  integrazioni,  il  quale  dispone,  tra
    l'altro,  che  non  e'  sottoposta  ad  imposta  l'energia  elettrica
    prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con  potenza  non
    superiore a 20 kW; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
    n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
    regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
      Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  Codice
    dell'ordinamento militare; 
      Considerata  la  continua  evoluzione  della   tecnologia,   e   in
    particolare la significativa riduzione dei costi dei componenti e dei
    sistemi fotovoltaici; 
      Considerati i livelli ed i sistemi di  incentivazione  dell'energia
    elettrica  solare  fotovoltaica  assicurati  in  altri  Stati  membri
    dell'Unione europea; 
      Ritenuto che l'incentivazione della produzione di energia elettrica
    da  impianti   solari   fotovoltaici   che   entrano   in   esercizio
    successivamente al 31 maggio 2011 debba essere  attuata  tramite  una
    progressiva diminuzione delle tariffe che, da un  lato,  miri  ad  un
    allineamento graduale  dell'incentivo  pubblico  con  i  costi  delle
    tecnologie, in linea con le politiche adottate nei  principali  Paesi
    europei e, dall'altro, mantenga stabilita' e certezza sul mercato; 
      Considerato che, in base all'evoluzione dei costi  tecnologici,  si
    prevede il raggiungimento entro pochi anni  della  cd.  grid  parity,
    ossia  alla  convenienza  economica  dell'elettricita'   fotovoltaica
    rispetto a quella prelevata o immessa in rete, per  le  installazioni
    piu' efficienti, condizione che fa ritenere non  piu'  necessario  il
    mantenimento di uno schema  di  sostegno  pubblico  a  decorrere  dal
    raggiungimento di tale condizione; 
      Ritenuto  pertanto  opportuno  sviluppare  la   potenza   elettrica
    cumulativa  degli  impianti  fotovoltaici  che  possono  ottenere  le
    tariffe incentivanti, di cui  all'art.  25,  comma  10,  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011 secondo obiettivi temporali che assicurino
    una crescita graduale della potenza stessa negli  anni,  in  modo  da
    usufruire dei miglioramenti della tecnologia  sotto  il  profilo  dei
    costi e dell'efficienza, che diano prospettiva di crescita  di  lungo
    termine agli investitori e all'industria di settore,  con  un  minore
    impatto della spesa annua aggiuntiva su prezzi e tariffe dell'energia
    elettrica; 
      Considerato  che,  sulla  base  delle  previgenti  disposizioni  di
    sostegno al fotovoltaico e dei dati sugli investimenti  effettuati  e
    in corso di realizzazione, l'onere gravante sugli  oneri  di  sistema
    del settore elettrico dovrebbe raggiungere, dal 2011,  il  valore  di
    circa 3,5 miliardi di euro annui; 
      Considerato opportuno adottare un metodo che  colleghi  l'andamento
    tariffario   programmato   e   le   eventuali   ulteriori   riduzioni
    all'andamento della potenza installata, rispetto ad obiettivi fissati
    in termini programmatici; 
      Ritenuto opportuno prevedere, a tutela degli investimenti in  corso
    alla data di entrata in vigore del decreto,  un  regime  transitorio,
    fino al 31 dicembre 2012, nell'ambito di un  contingente  di  potenza
    per  i  grandi  impianti,  per  dare  gradualita'  al   processo   di
    ridefinizione della disciplina vigente  ed  assicurare  il  controllo
    degli oneri conseguenti; 
      Ritenuto  di   dover   intervenire   anche   sulle   modalita'   di
    riconoscimento  e  valorizzazione  degli  interventi  che   realmente
    promuovono  l'integrazione  architettonica  al  fine  di   perseguire
    maggiormente l'obiettivo di orientare il processo di  diffusione  del
    fotovoltaico verso  applicazioni  piu'  promettenti,  in  termini  di
    potenziale di diffusione  e  connesso  sviluppo  tecnologico,  e  che
    consentano minor utilizzo del territorio; 
      Ritenuto  opportuno,  anche  alla  luce   dei   probabili   effetti
    conseguenti all'attuazione della direttiva 2009/29/CE del  Parlamento
    europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la  direttiva
    2003/87/CE  al  fine  di  perfezionare  ed   estendere   il   sistema
    comunitario per lo scambio di quote di emissione  di  gas  a  effetto
    serra, introdurre, a decorrere dal 2013, un sistema di incentivazione
    basato su tariffe omnicomprensive per l'energia prodotta e immessa in
    rete e tariffe premio per l'energia prodotta e autoconsumata; 
      Ritenuto inoltre di  dover  confermare  le  disposizioni  a  favore
    dell'innovazione  tecnologica  del  settore  e  dello   sviluppo   di
    tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica; 
      Sentita la Conferenza unificata, di  cui  all'art.  8  del  decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere
    nella seduta del 28 aprile 2011; 
     
                                  E m a n a 
                            il seguente decreto: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                      Finalita' e campo di applicazione 
     
      1. Il presente decreto stabilisce  i  criteri  per  incentivare  la
    produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e  lo
    sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. 
      2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge
    25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
    marzo 2010, n. 41, il  presente  decreto  si  applica  agli  impianti
    fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio
    2011 e fino al 31 dicembre  2016,  per  un  obiettivo  indicativo  di
    potenza  installata  a  livello  nazionale  di   circa   23.000   MW,
    corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli  incentivi
    stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 2 
     
     
                   Criteri generali del regime di sostegno 
     
      1. Il regime di sostegno e' assicurato secondo obiettivi indicativi
    di progressione  temporale  della  potenza  installata  coerenti  con
    previsioni annuali di spesa. 
      2. Fatte salve  le  disposizioni  transitorie  per  l'accesso  agli
    incentivi definite per gli anni 2011 e 2012, il superamento dei costi
    annui indicativi definiti per ciascun anno o  frazione  di  anno  non
    limita  l'accesso  alle  tariffe  incentivanti,  ma   determina   una
    riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo  successivo,  tenuto
    conto del costo indicativo cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2. 
      3. Al raggiungimento del minore  dei  valori  di  costo  indicativo
    cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2, con decreto  del  Ministro
    dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
    della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
    unificata, possono essere riviste le modalita' di  incentivazione  di
    cui al presente decreto, favorendo in ogni caso l'ulteriore  sviluppo
    del settore. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 3 
     
     
                                 Definizioni 
     
      1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
    definizioni: 
        a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei  moduli
    fotovoltaici, piani o  a  concentrazione  solare,  nelle  quali  sono
    rilevate  le  prestazioni  dei  moduli  stessi,  secondo   protocolli
    definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI  82-25
    e successivi aggiornamenti; 
        b)  «costo  di  investimento»:  totale  dei  costi   strettamente
    necessari  per  la  realizzazione  a  regola   d'arte   dell'impianto
    fotovoltaico; 
        c) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: e'
    la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte  le
    seguenti condizioni: 
          c1)  l'impianto  e'  collegato  in  parallelo  con  il  sistema
    elettrico; 
          c2) risultano installati tutti i  contatori  necessari  per  la
    contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta  con  la
    rete; 
          c3) risultano assolti tutti  gli  eventuali  obblighi  relativi
    alla regolazione dell'accesso alle reti; 
        d) «energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico» e': 
          d1) per impianti connessi a reti elettriche  in  media  o  alta
    tensione, l'energia  elettrica  misurata  all'uscita  del  gruppo  di
    conversione della corrente continua in corrente  alternata  in  bassa
    tensione, prima che essa sia resa disponibile alle  eventuali  utenze
    elettriche del soggetto responsabile e prima che  sia  effettuata  la
    trasformazione in media o alta tensione per l'immissione  nella  rete
    elettrica; 
          d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa  tensione,
    l'energia elettrica misurata all'uscita  del  gruppo  di  conversione
    della  corrente  continua  in   corrente   alternata,   ivi   incluso
    l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa
    sia resa disponibile alle eventuali utenze  elettriche  del  soggetto
    responsabile e immessa nella rete elettrica; 
        e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: e' un
    impianto di produzione  di  energia  elettrica  mediante  conversione
    diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso
    e' composto principalmente  da  un  insieme  di  moduli  fotovoltaici
    piani,  nel  seguito  denominati  moduli,  uno  o  piu'   gruppi   di
    conversione della corrente continua in  corrente  alternata  e  altri
    componenti elettrici minori; 
        f)   «impianto   fotovoltaico   integrato   con   caratteristiche
    innovative»: e'  l'impianto  fotovoltaico  che  utilizza  moduli  non
    convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente  per
    sostituire elementi  architettonici,  e  che  risponde  ai  requisiti
    costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato 4; 
        g)  «impianto  fotovoltaico  realizzato  su  un   edificio»:   e'
    l'impianto i cui moduli sono posizionati  sugli  edifici  secondo  le
    modalita' individuate in allegato 2; 
        h) «potenza  nominale  (o  massima,  o  di  picco,  o  di  targa)
    dell'impianto fotovoltaico»: e' la potenza  elettrica  dell'impianto,
    determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime,  o
    di picco, o di targa) di ciascun modulo  fotovoltaico  facente  parte
    del  medesimo  impianto,  misurate  alle  condizioni  nominali,  come
    definite alla lettera a); 
        i) «potenziamento»: e' l'intervento tecnologico  eseguito  su  un
    impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente  in  un
    incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di
    moduli fotovoltaici la  cui  potenza  nominale  complessiva  sia  non
    inferiore a 1 kW, in modo da  consentire  una  produzione  aggiuntiva
    dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l); 
        l) «produzione aggiuntiva di un impianto»: e' l'aumento, ottenuto
    a seguito di  un  potenziamento  ed  espresso  in  kWh,  dell'energia
    elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua  media
    prima dell'intervento; per i  soli  interventi  di  potenziamento  su
    impianti non muniti del gruppo di misura  dell'energia  prodotta,  la
    produzione  aggiuntiva  e'  pari   all'energia   elettrica   prodotta
    dall'impianto   a   seguito   dell'intervento    di    potenziamento,
    moltiplicata per il rapporto tra  l'incremento  di  potenza  nominale
    dell'impianto e  la  potenza  nominale  complessiva  dell'impianto  a
    seguito dell'intervento di potenziamento; 
        m)  «produzione  annua  media  di  un  impianto»:  e'  la   media
    aritmetica,  espressa  in  kWh,  dei  valori  dell'energia  elettrica
    effettivamente prodotta negli ultimi due anni  solari,  al  netto  di
    eventuali periodi di fermata  dell'impianto  eccedenti  le  ordinarie
    esigenze manutentive; 
        n) «punto di connessione»: e' il punto della rete  elettrica,  di
    competenza del gestore di rete,  nel  quale  l'impianto  fotovoltaico
    viene collegato alla rete elettrica; 
        o)       «rifacimento       totale»:       e'        l'intervento
    impiantistico-tecnologico  eseguito  su  un   impianto   entrato   in
    esercizio da almeno venti  anni  che  comporta  la  sostituzione  con
    componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione
    della corrente continua in corrente alternata; 
        p) «servizio di  scambio  sul  posto»:  e'  il  servizio  di  cui
    all'art. 6 del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  e
    successive modifiche ed integrazioni; 
        q) «GSE»: e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.; 
        r) «sistema  solare  fotovoltaico  a  concentrazione  o  impianto
    fotovoltaico a concentrazione»:  e'  un  impianto  di  produzione  di
    energia  elettrica  mediante  conversione  diretta  della  radiazione
    solare,   tramite   l'effetto   fotovoltaico;   esso   e'    composto
    principalmente da un insieme di moduli  in  cui  la  luce  solare  e'
    concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o
    piu' gruppi  di  conversione  della  corrente  continua  in  corrente
    alternata e da altri componenti elettrici minori; 
        s)  «soggetto  responsabile»:   e'   il   soggetto   responsabile
    dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, e che ha diritto a
    richiedere e ottenere le tariffe incentivanti,  nonche'  il  soggetto
    che richiede l'iscrizione ai registri di cui all'art. 8; 
        t) «impianto fotovoltaico con  innovazione  tecnologica»:  e'  un
    impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati
    da significative innovazioni tecnologiche; 
        u) «piccoli impianti»: sono gli impianti fotovoltaici  realizzati
    su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW,  gli  altri
    impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti  in
    regime di scambio sul posto, nonche'  gli  impianti  fotovoltaici  di
    potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni
    pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165
    del 2001; 
        v) «grande impianto»: e'  un  impianto  fotovoltaico  diverso  da
    quello di cui alla lettera u); 
        z) «costo indicativo cumulato annuo  degli  incentivi»  o  «costo
    indicativo cumulato degli incentivi»: e' la sommatoria  dei  prodotti
    della  potenza  di  ciascun  impianto   fotovoltaico   ammesso   alle
    incentivazioni, di qualunque potenza e  tipologia,  ivi  inclusi  gli
    impianti realizzati nell'ambito dei regimi attuativi dell'art. 7  del
    decreto legislativo n. 387 del 2003  e  di  quelli  di  cui  all'art.
    2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010,  n.  3,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,  per  la  componente
    incentivante  riconosciuta  o  prevista  per  la   produzione   annua
    effettiva,  laddove  disponibile,  o  per  la  producibilita'   annua
    dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del
    sito in cui e' ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e
    di quanto dichiarato dal soggetto responsabile; 
        aa) «costo annuo indicativo degli incentivi nel periodo» o «costo
    indicativo degli incentivi nel periodo»: e' il costo,  calcolato  con
    le modalita' di cui alla lettera z), in riferimento alla potenza  dei
    piccoli e grandi impianti fotovoltaici  ammessi  alle  incentivazioni
    nei periodi di riferimento stabiliti dell'art. 4; 
        ab) «componente incentivante delle tariffe»: fino al 31  dicembre
    2012 e' il valore delle tariffe incentivanti; successivamente a  tale
    data, e' convenzionalmente  assunta  pari  al  valore  della  tariffa
    premio sull'autoconsumo. 
      2. Ai fini del presente decreto, le cave, le  discariche  esaurite,
    le aree di pertinenza di discariche o di siti  contaminati  non  sono
    considerate aree agricole, anche se ricadenti  in  aree  classificate
    agricole dal pertinente strumento urbanistico. 
      3. Valgono inoltre le definizioni di cui  all'art.  2  del  decreto
    legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e  all'art.  2
    del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 4 
     
     
            Obiettivi dell'incentivazione dell'energia elettrica 
                      prodotta da impianti fotovoltaici 
     
      1. I limiti di incentivazione  dell'energia  prodotta  da  impianti
    fotovoltaici sono determinati sulla base del costo  annuo  indicativo
    degli incentivi con riferimento a ciascun periodo e per  la  seguente
    tipologia di impianti: 
        a) impianti fotovoltaici, di cui  al  titolo  II,  a  loro  volta
    distinti in piccoli impianti e grandi impianti; 
        b)   impianti   fotovoltaici   integrati   con    caratteristiche
    innovative, di cui al titolo III; 
        c) impianti a concentrazione, di cui al titolo IV. 
      2. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31  dicembre  2011  e  a
    tutto l'anno 2012 i grandi impianti di cui alla lettera a) del  comma
    1 sono ammessi al regime  di  sostegno  nei  limiti  di  costo  annuo
    individuati dalla tabella 1.1. Nella medesima tabella sono  riportati
    anche i relativi obiettivi indicativi di potenza: 
     
                                                              Tabella 1.1 
     
        
    
    ------------------------------------------------------------
                      1/06/2011-     Primo    Secondo
                      31/12/2011   semestre   semestre   TOTALE
                                     2012       2012
    ------------------------------------------------------------
    Livelli di costo   300 ML€     150 ML€     130 ML€   580 ML€
    ------------------------------------------------------------
    Obiettivi
    indicativi
    di potenza        1.200 MW     770 MW      720 MW   2.690 MW
    ------------------------------------------------------------
    
        
     
      3. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31  dicembre  2011  e  a
    tutto l'anno 2012 i piccoli impianti di cui alla lettera a) del comma
    1 sono ammessi all'incentivo senza limiti di costo annuo, fatte salve
    le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5. 
      4. Per gli anni dal 2013 al 2016, per  gli  impianti  di  cui  alla
    lettera a) del comma 1 il superamento dei costi  indicativi  definiti
    dalla tabella 1.2 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti,  ma
    determina una  riduzione  aggiuntiva  delle  stesse  per  il  periodo
    successivo, sulla base di quanto  stabilito  dall'allegato  5.  Nella
    tabella 1.2 sono individuati altresi' i relativi obiettivi indicativi
    di potenza. Tali valori  possono  essere  aggiornati  sulla  base  di
    quanto stabilito dall'art. 8, comma 5: 
     
                                                              Tabella 1.2 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
      5. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31  dicembre  2011  e  a
    tutto l'anno 2012 agli impianti di cui alle lettere b) e c) del comma
    1  si  applicano  le  riduzioni  tariffarie   programmate   stabilite
    dall'allegato 5. 
      6. Per gli anni dal 2013 al 2016, per  gli  impianti  di  cui  alla
    lettere b) e c) del comma  1  il  superamento  dei  costi  indicativi
    definiti  dalla  tabella  1.3  non  limita  l'accesso  alle   tariffe
    incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse  per
    il periodo successivo, sulla base di quanto  stabilito  dall'allegato
    5: 
     
                                                              Tabella 1.3 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 5 
     
     
               Cumulabilita' degli incentivi e dei meccanismi 
              di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta 
     
      1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5,  comma  4,  del  decreto
    ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del  presente
    articolo, le tariffe incentivanti di cui  al  presente  decreto  sono
    cumulabili  esclusivamente  con  i  seguenti  benefici  e  contributi
    pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto: 
        a) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
    del costo di investimento per  impianti  fotovoltaici  realizzati  su
    edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW; 
        b) contributi  in  conto  capitale  fino  al  60%  del  costo  di
    investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole
    pubbliche o paritarie di qualunque  ordine  e  grado  ed  il  cui  il
    soggetto responsabile sia la scuola ovvero il  soggetto  proprietario
    dell'edificio scolastico, nonche' su strutture sanitarie pubbliche  e
    su superfici ed  immobili  di  strutture  militari  e  penitenziarie,
    ovvero su superfici e immobili o loro  pertinenze  di  proprieta'  di
    enti locali o di regioni e province autonome; 
        c) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
    del  costo  di  investimento  per  impianti  fotovoltaici  che  siano
    realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle  lettera
    a) e b), ovvero  su  edifici  di  proprieta'  di  organizzazioni  non
    lucrative di utilita' sociale  che  provvedono  alla  prestazione  di
    servizi  sociali  affidati  da  enti  locali,  ed  il  cui   soggetto
    responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa  di
    utilita' sociale; 
        d) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
    del costo di investimento per  impianti  fotovoltaici  realizzati  su
    aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno  di  siti
    contaminati come definiti dall'art. 240  del  decreto  legislativo  3
    aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purche' il  soggetto
    responsabile dell'impianto assuma la  diretta  responsabilita'  delle
    preventive operazioni di bonifica; i  predetti  contributi  non  sono
    cumulabili con il premio di cui all'art. 14, comma 1, lettera a); 
        e) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
    del costo di investimento per  impianti  fotovoltaici  integrati  con
    caratteristiche innovative; 
        f) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
    del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione; 
        g)  finanziamenti  a  tasso  agevolato  erogati   in   attuazione
    dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
        h) benefici conseguenti all'accesso a  fondi  di  garanzia  e  di
    rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome. 
      2.  Fermo  restando  il  diritto  al  beneficio   della   riduzione
    dell'imposta sul valore aggiunto per  gli  impianti  facenti  uso  di
    energia solare per la produzione di  calore  o  energia,  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al
    decreto del Ministro delle  finanze  29  dicembre  1999,  le  tariffe
    incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora,
    in relazione all'impianto fotovoltaico, siano  state  riconosciute  o
    richieste detrazioni fiscali. 
      3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli
    impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti  introdotte
    dai decreti interministeriali 28 luglio 2005,  6  febbraio  2006,  19
    febbraio 2007 e 6 agosto 2010. 
      4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilita'
    degli incentivi secondo le modalita' di cui all'art. 26  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi  di
    cui all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto. 
      5. Per gli impianti di cui ai  titoli  II,  III  e  IV  le  tariffe
    incentivanti sono aggiuntive ai seguenti  benefici,  alternativi  fra
    loro: 
        a) il  meccanismo  dello  scambio  sul  posto  per  gli  impianti
    ammessi, ferma restando la deroga di cui all'art. 355, comma  7,  del
    decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalita' e condizioni
    di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
    gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre 2009. Tale disciplina  continua  ad
    applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle  tariffe
    incentivanti di cui al presente decreto; 
        b)  il  ritiro  con  le  modalita'  e  alle  condizioni   fissate
    dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  ai  sensi  dell'art.
    13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero
    la cessione al mercato. 
      6. Le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai benefici di cui  alle
    lettere a) e b) del comma 5, limitatamente agli impianti che  entrano
    in esercizio entro il 31 dicembre 2012. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 6 
     
     
             Condizioni per l'accesso alle tariffe incentivanti 
     
      1. Gli impianti accedono alle tariffe incentivanti con le modalita'
    e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto. 
      2. I grandi impianti che entrano in esercizio entro  il  31  agosto
    2011 accedono direttamente alle  tariffe  incentivanti,  fatto  salvo
    l'onere di comunicazione al GSE dell'avvenuta  entrata  in  esercizio
    entro 15 giorni solari dalla stessa. 
      3. Per gli anni 2011 e 2012 i grandi impianti che non ricadono  tra
    quelli di cui al comma 2 accedono alle tariffe  incentivanti  qualora
    ricorrano entrambe le seguenti ulteriori condizioni: 
        a) l'impianto e' stato iscritto nel registro di cui  all'art.  8,
    in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti
    per ciascuno dei periodi di riferimento di cui all'art. 4, comma 2. A
    tal fine, il limite di costo per  il  2011  e'  inclusivo  dei  costi
    connessi all'incentivazione dei grandi impianti entrati in  esercizio
    entro  il  31  agosto  2011.   Qualora   l'insieme   dei   costi   di
    incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31
    agosto 2011 e degli iscritti nel  registro  di  cui  all'art.  8  per
    l'anno 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per
    lo stesso periodo, l'eccedenza comporta una riduzione di pari importo
    del limite di costo relativo al secondo semestre 2012; 
        b) la certificazione di fine lavori dell'impianto perviene al GSE
    entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui
    all'art. 8, comma 3; il predetto termine e' incrementato a nove  mesi
    per gli impianti di potenza superiore a 1 MW. 
      4. In tutti i casi la  tariffa  incentivante  spettante  e'  quella
    vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto. 
      5. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da
    quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto  alla
    tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso  sito,  della
    configurazione dell'impianto non  possono  comportare  un  incremento
    della tariffa incentivante. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 7 
     
     
                 Indennizzo nel caso di perdita del diritto 
                   a una determinata tariffa incentivante 
     
      1. Nei casi in cui il mancato rispetto, da  parte  del  gestore  di
    rete, dei  tempi  per  il  completamento  della  realizzazione  della
    connessione e per l'attivazione  della  connessione,  previsti  dalla
    deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del  23
    luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo  allegato  A,  e  successive
    modiche ed integrazioni,  comporti  la  perdita  del  diritto  a  una
    determinata  tariffa  incentivante,  si  applicano   le   misure   di
    indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'Autorita'  per
    l'energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo allegato A,  e
    successive modifiche e integrazioni. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 8 
     
     
                Iscrizione al registro per i grandi impianti 
     
      1. Per gli anni 2011 e  2012  i  soggetti  responsabili  di  grandi
    impianti devono richiedere al GSE l'iscrizione all'apposito  registro
    informatico, inviando la documentazione di cui all'allegato 3-A. 
      2. Per l'anno 2011 le richieste di iscrizione  al  registro  devono
    pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011. Per lo stesso anno,
    il periodo per l'iscrizione al registro  e'  riaperto,  nel  caso  di
    ulteriore disponibilita' nell'ambito  del  limite  di  costo  di  cui
    all'art. 4, comma 2, dal 15 settembre al 30 settembre  2011.  Per  il
    primo semestre dell'anno 2012 il periodo per l'iscrizione al registro
    decorre dal 1° al 30 novembre 2011 e viene successivamente  riaperto,
    nel caso di ulteriori disponibilita', nell'ambito del limite di costo
    di cui all'art. 4, comma 2, dal 1° al 31 gennaio 2012. Per il secondo
    semestre dell'anno 2012  il  periodo  per  l'iscrizione  al  registro
    decorre dal 1° al 28 febbraio 2012 e viene successivamente  riaperto,
    nel caso di ulteriori disponibilita', nell'ambito del limite di costo
    di cui all'art. 4, comma 2 dal 1° al 31 maggio 2012, tenuto conto  di
    quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, lettera a), terzo periodo. 
      3. Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al  registro
    e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni  dalla  data  di
    chiusura  del  relativo  periodo,  secondo  i  seguenti  criteri   di
    priorita', da applicare in ordine gerarchico: 
        a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della
    richiesta di iscrizione; 
        b) impianti  per  i  quali  sono  stati  terminati  i  lavori  di
    realizzazione  alla  data  di  presentazione   della   richiesta   di
    iscrizione; in tal caso, fermo restando quanto previsto all'art. 9; 
        c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo; 
        d) minore potenza dell'impianto; 
        e)  precedenza  della  data  della  richiesta  di  iscrizione  al
    registro. 
      4. Qualora per un impianto iscritto al registro in  posizione  tale
    da rientrare nei limiti di costo di cui all'art. 4, comma 2, non  sia
    prodotta la certificazione della fine dei  lavori  entro  il  termine
    indicato all'art. 6, comma 1, lettera b), l'iscrizione  dello  stesso
    impianto  decade.  Nel  caso  in  cui  tale  impianto  sia   comunque
    completato  e  acceda,  in  un  periodo  successivo,   alle   tariffe
    incentivanti con le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui  al  presente
    decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data  di  entrata  in
    esercizio ridotta del 20%. 
      5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non
    e' soggetta a scorrimento, fatto salvo il  caso  di  cancellazioni  a
    cura del GSE di impianti iscritti che entrino in esercizio  entro  il
    31 agosto 2011. Le eventuali risorse liberatesi a seguito di rinuncia
    o decadenza  dal  diritto  sono  allocate  sul  primo  periodo  utile
    successivo. Il GSE provvede alla ricognizione delle predette  risorse
    e a comunicare il periodo della relativa allocazione. 
      6. Qualora un impianto  iscritto  al  registro  nell'anno  2011  in
    posizione tale da non rientrare nel limite di costo di  cui  all'art.
    4, comma 2, intenda accedere alle tariffe incentivanti nell'anno 2012
    deve inoltrare al GSE  una  nuova  richiesta  di  iscrizione  con  le
    modalita' di cui ai precedenti commi. 
      7. Il comma 4 non si applica  nei  casi  di  mancato  rispetto  del
    termine di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  b),  dovuto  a  eventi
    calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorita'. In  tal
    caso,  l'impianto  mantiene  il  diritto  di  accesso  alle   tariffe
    incentivanti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 2. 
      8. L'iscrizione al registro non e' cedibile a terzi. 
      9. Il GSE pubblica le regole tecniche per l'iscrizione al  registro
    di cui al presente decreto entro e non oltre il 15 maggio 2011. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 9 
     
     
             Certificazione di fine lavori per i grandi impianti 
     
      1. Per gli anni 2011 e 2012 il soggetto  titolare  di  un  impianto
    iscritto al registro di cui all'art. 8 comunica al GSE il termine dei
    lavori di realizzazione dell'impianto, allegando  perizia  asseverata
    che certifichi il rispetto di quanto  previsto  all'allegato  3-B,  e
    trasmette copia della comunicazione e della  perizia  al  gestore  di
    rete. 
      2. Entro 30 giorni dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  il
    gestore di rete verifica la rispondenza di  quanto  dichiarato  nella
    perizia asseverata dandone comunicazione al GSE. 
      3. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il
    GSE redige un apposito protocollo sulla base del quale i  gestori  di
    rete provvedono alla verifica  di  quanto  dichiarato  nella  perizia
    asseverata, di cui al comma 1. 
      4. Per gli impianti di cui all'art. 8,  comma  3,  lettera  b),  la
    comunicazione del termine dei lavori di  realizzazione  dell'impianto
    corredata dalla perizia asseverata di cui al comma 1 e' allegata alla
    richiesta di iscrizione al registro. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 10 
     
     
                      Trasmissione della documentazione 
         di entrata in esercizio e accesso alle tariffe incentivanti 
     
      1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in  esercizio
    dell'impianto, il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire  al
    GSE  la   richiesta   di   concessione   della   pertinente   tariffa
    incentivante,  completa   di   tutta   la   documentazione   prevista
    dall'allegato 3-C. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente
    comma comporta il mancato riconoscimento delle  tariffe  incentivanti
    per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la
    data della comunicazione al  GSE,  fermo  restando  il  diritto  alla
    tariffa vigente alla data di entrata in esercizio. 
      2. Ai fini di cui al comma 1, e' fatto obbligo ai gestori  di  rete
    di provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei
    termini stabiliti dalla deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
    elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni. 
      3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni  del  presente
    decreto, determina e assicura al soggetto  responsabile  l'erogazione
    della  tariffa  spettante  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
    ricevimento della medesima richiesta, al netto dei  tempi  imputabili
    al soggetto responsabile. 
      4. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero  dell'edificio  o
    unita'  immobiliare  su  cui  e'  ubicato   l'impianto   fotovoltaico
    congiuntamente all'impianto stesso, deve  essere  comunicata  al  GSE
    entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione. 
      5. Il periodo di  diritto  alle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente  decreto  e'  considerato  al  netto  di  eventuali  fermate
    disposte a seguito di problematiche  connesse  alla  sicurezza  della
    rete ovvero a seguito di eventi  calamitosi  riconosciuti  come  tali
    dalle competenti autorita'. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    Impianti solari fotovoltaici

                                   Art. 11 
     
     
                   Requisiti dei soggetti e degli impianti 
     
      1.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente titolo i seguenti soggetti: 
        a) le persone fisiche; 
        b) le persone giuridiche; 
        c) i soggetti pubblici; 
        d) i condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici. 
      2.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso  dei  seguenti
    requisiti: 
        a) potenza nominale non inferiore a 1 kW; 
        b)  conformita'  alle  pertinenti   norme   tecniche   richiamate
    nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art.  10  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i  moduli
    fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma  CEI
    EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma  CEI  EN
    61646, se realizzati con film sottili; 
        c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque  non
    gia' impiegati in altri impianti cosi'  come  stabilito  dal  decreto
    ministeriale 2 marzo 2009; 
        d) collegati alla rete elettrica o a  piccole  reti  isolate,  in
    modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico  sia  caratterizzato
    da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso  con  altri
    impianti fotovoltaici; 
        e) che rispettano le condizioni stabilite dall'art. 10, comma  4,
    del decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli
    collocati a terra in aree agricole, fatto salvo  quanto  previsto  ai
    commi 5 e 6 dello stesso art. 10; 
        f) che rispettano gli ulteriori requisiti e  specifiche  tecniche
    di cui all'art.  10  del  decreto  legislativo  n.  28  del  2011,  a
    decorrere dalla data ivi indicata. 
      3. Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano  in
    esercizio successivamente al 31  dicembre  2012  devono  tener  conto
    delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti  servizi  e
    protezioni: 
        a) mantenere insensibilita' a rapidi abbassamenti di tensione; 
        b) consentire la  disconnessione  dalla  rete  a  seguito  di  un
    comando da remoto; 
        c) aumentare la selettivita' delle protezioni, al fine di evitare
    fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico; 
        d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva; 
        e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni
    di tensione della rete); 
        f) evitare la possibilita' che gli inverter possano alimentare  i
    carichi elettrici della rete in  assenza  di  tensione  sulla  cabina
    della rete. 
      4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, il CEI  -
    Comitato elettrotecnico italiano, sentita l'Autorita'  per  l'energia
    elettrica e il gas, definisce apposite norme tecniche. 
      5. Per gli impianti che entrano in esercizio  dopo  un  anno  dalla
    data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011,  in
    aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in
    esercizio prima della medesima  data,  il  soggetto  responsabile  e'
    tenuto a trasmettere al GSE,  ai  sensi  dell'allegato  2,  comma  4,
    lettera b), del medesimo decreto legislativo, certificato  rilasciato
    dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene  attestato
    che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni  di
    garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione. 
      6. Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al  30
    giugno 2012, il soggetto responsabile e' tenuto a trasmettere al GSE,
    in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano
    in  esercizio  prima  della  medesima  data,  la  seguente  ulteriore
    documentazione: 
        a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici,
    attestante l'adesione dello stesso a un sistema o  consorzio  europeo
    che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli
    fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli; 
        b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici,
    attestante che l'azienda produttrice dei moduli  stessi  possiede  le
    certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di  gestione  della  qualita'),
    OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro)
    e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); 
        c) certificato di ispezione  di  fabbrica  relativo  a  moduli  e
    gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato  a  livello
    europeo o nazionale, a  verifica  del  rispetto  della  qualita'  del
    processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri  criteri
    riportati alle precedenti lettere a) e b) e  all'art.  14,  comma  1,
    lettera d). 
        
    
            
          
              
                Titolo II 

    Impianti solari fotovoltaici

                                   Art. 12 
     
     
                            Tariffe incentivanti 
     
      1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici  di
    cui al presente titolo, il soggetto responsabile  ha  diritto  a  una
    tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5. 
      2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di  venti
    anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto  ed
    e'  costante  in  moneta   corrente   per   tutto   il   periodo   di
    incentivazione. 
      3.  Le  tariffe  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere
    incrementate con  le  modalita'  e  alle  condizioni  previste  dagli
    articoli 13 e 14.  Ogni  singolo  incremento  e'  da  intendersi  non
    cumulabile con gli altri. A decorrere dal 2013 la tariffa  a  cui  e'
    applicato l'incremento  e'  pari  alla  componente  incentivante.  Il
    premio  e'  riconosciuto  sull'intera  energia   elettrica   prodotta
    dall'impianto fotovoltaico. 
      4. Gli impianti entrati in esercizio  a  seguito  di  potenziamento
    possono  accedere  alle  tariffe  incentivanti   limitatamente   alla
    produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art.  24,
    comma 2, lettera i), punto ii, del  decreto  legislativo  n.  28  del
    2011. 
      5. Ai  fini  dell'attribuzione  delle  tariffe  incentivanti,  piu'
    impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o
    riconducibili a un unico soggetto responsabile  e  localizzati  nella
    medesima particella catastale o su particelle catastali  contigue  si
    intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari  alla  somma
    dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
    del presente provvedimento, il GSE  definisce  e  pubblica  ulteriori
    requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento  di  un
    impianto in piu' impianti di ridotta potenza. 
      6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla  normativa  fiscale
    in materia di produzione di energia elettrica. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    Impianti solari fotovoltaici

                                   Art. 13 
     
     
                  Premio per impianti fotovoltaici abbinati 
                      ad un uso efficiente dell'energia 
     
      1. I piccoli impianti  sugli  edifici  possono  beneficiare  di  un
    premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo,
    qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia. 
      2.  Per  accedere  al  premio  di  cui  al  comma  1  il   soggetto
    responsabile: 
        a) si dota di un attestato di certificazione energetica  relativo
    all'edificio o unita'  immobiliare  su  cui  e'  ubicato  l'impianto,
    comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi
    delle   prestazioni   energetiche   dell'edificio    o    dell'unita'
    immobiliare; 
        b)  successivamente   alla   data   di   entrata   in   esercizio
    dell'impianto  fotovoltaico,   effettua   interventi   sull'involucro
    edilizio  tra  quelli  individuati  nella   medesima   certificazione
    energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di  entrambi
    gli   indici   di   prestazione   energetica   estiva   e   invernale
    dell'involucro   edilizio   relativi   all'edificio   o    all'unita'
    immobiliare  rispetto  ai  medesimi  indici  come  individuati  nella
    certificazione energetica; 
        c) si dota di una nuova certificazione energetica dell'edificio o
    unita' immobiliare al fine di dimostrare l'avvenuta esecuzione  degli
    interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di  energia
    come individuato nella certificazione energetica di cui al punto a). 
      3.  A  seguito  dell'esecuzione  degli  interventi,   il   soggetto
    responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al GSE
    corredata delle certificazioni  energetiche  dell'edificio  o  unita'
    immobiliare, di cui al comma 2, lettere a) e c). 
      4.  Il  premio  e'  riconosciuto  a  decorrere   dall'anno   solare
    successivo alla data di ricevimento dell'istanza e  consiste  in  una
    maggiorazione percentuale applicata con le modalita' di cui  all'art.
    12, comma 3, in misura pari alla meta' della percentuale di riduzione
    del fabbisogno di energia conseguita con  arrotondamento  commerciale
    alla terza cifra decimale. Il premio e' riconosciuto per  il  periodo
    residuo  di  diritto  alla  tariffa  incentivante.  La  maggiorazione
    predetta non puo' in ogni  caso  eccedere  il  30%  della  componente
    incentivante della tariffa  riconosciuta  alla  data  di  entrata  in
    esercizio dell'impianto fotovoltaico. 
      5. L'esecuzione di nuovi  interventi  sull'involucro  edilizio  che
    conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di  entrambi  gli
    indici di prestazione energetica estiva e invernale  dell'edificio  o
    unita' immobiliare, certificata con le modalita' di cui al  comma  2,
    e'  presupposto  per  il  riconoscimento  di  un  ulteriore   premio,
    determinato in riferimento alla somma  delle  riduzioni  ottenute  ai
    sensi del comma 4, fermo restando il limite massimo del 30%. 
      6.  Per  i  piccoli  impianti  realizzati  su  edifici   di   nuova
    costruzione, ovvero per i quali  sia  stato  ottenuto  il  pertinente
    titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del
    presente decreto, il premio di cui al presente articolo  consiste  in
    una maggiorazione del 30%, applicata con le modalita' di cui all'art.
    12, comma 3, qualora sia conseguita una prestazione energetica per il
    raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il  50%  inferiore  ai
    valori minimi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del  Presidente
    della Repubblica 2  aprile  2009,  n.  59,  nonche'  una  prestazione
    energetica  per  la  climatizzazione  invernale  di  almeno  il   50%
    inferiore ai valori minimi di cui all'art. 4, comma  2,  del  decreto
    del  Presidente  della  Repubblica  2  aprile   2009,   n.   59.   Il
    conseguimento  di  detti  valori  e'  attestato   da   certificazione
    energetica. 
      7.  Per  gli  edifici  parzialmente  climatizzati,  la   produzione
    dell'impianto fotovoltaico che puo' accedere  al  premio  di  cui  al
    presente articolo e' quella riferibile  all'impianto  o  porzione  di
    impianto  che   sottende   l'equivalente   della   superficie   utile
    climatizzata. 
      8. L'accesso al premio di cui al presente articolo  e'  alternativo
    all'accesso ad altre  forme  di  incentivazione  riconosciute  per  i
    medesimi interventi che danno diritto al premio. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    Impianti solari fotovoltaici

                                   Art. 14 
     
     
                Premi per specifiche tipologie e applicazioni 
                          di impianti fotovoltaici 
     
      1. La componente incentivante della tariffa individuata sulla  base
    dell'allegato 5 e' incrementata con le modalita' di cui all'art.  12,
    comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale: 
        a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di  cui
    all'art. 3, comma 1, lettera g), qualora i  medesimi  impianti  siano
    ubicati in zone classificate alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente  decreto   dal   pertinente   strumento   urbanistico   come
    industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di  pertinenza
    di discariche o di siti contaminati come definiti dall'art.  240  del
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; 
        b) del 5% per  i  piccoli  impianti,  realizzati  da  comuni  con
    popolazione  inferiore  a  5000  abitanti  sulla   base   dell'ultimo
    censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata in  esercizio
    dei medesimi impianti, dei quali i  predetti  comuni  siano  soggetti
    responsabili; 
        c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all'art. 3,
    comma 1, lettera g),  installati  in  sostituzione  di  coperture  in
    eternit o comunque contenenti amianto; 
        d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento  di  cui
    all'art. 3, comma 1, lettera b)  per  quanto  riguarda  i  componenti
    diversi dal lavoro, sia per non meno del  60%  riconducibile  ad  una
    produzione realizzata all'interno della Unione europea. 
      2. Fatte salve le disposizioni interpretative di  cui  all'art.  20
    del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4,  5,  6,  7,
    gli impianti i  cui  moduli  costituiscono  elementi  costruttivi  di
    pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto
    a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per
    «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa  spettante
    per  «altri  impianti  fotovoltaici».  Al  fine   di   garantire   la
    coltivazione sottostante, le serre a seguito  dell'intervento  devono
    presentare un rapporto tra la proiezione al  suolo  della  superficie
    totale  dei  moduli  fotovoltaici  installati  sulla  serra  e  della
    superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al
    50%. Ai soli fini di cui al presente  decreto,  i  fabbricati  rurali
    sono equiparati agli edifici, sempreche' accatastati prima della data
    di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    Impianti fotovoltaici integrati
    con caratteristiche innovative

                                   Art. 15 
     
     
                   Requisiti dei soggetti e degli impianti 
     
      1.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente titolo, con le modalita' e alle condizioni da esso previste,
    i seguenti soggetti: 
        a) le persone fisiche; 
        b) le persone giuridiche; 
        c) i soggetti pubblici; 
        d) i condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici. 
      2.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano  moduli  non
    convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente  per
    integrarsi e sostituire elementi architettonici,  aventi  i  seguenti
    requisiti: 
        a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; 
        b)  conformita'  alle  pertinenti   norme   tecniche   richiamate
    nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art.  10  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i  moduli
    fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma  CEI
    EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma  CEI  EN
    61646, se realizzati con film sottili; 
        c) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti
    costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato 4; 
        d) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque  non
    gia' impiegati in altri impianti cosi'  come  stabilito  dal  decreto
    ministeriale 2 marzo 2009; 
        e) collegati alla rete elettrica o a  piccole  reti  isolate,  in
    modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico  sia  caratterizzato
    da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso  con  altri
    impianti fotovoltaici. 
      3. Ai fini dell'attribuzione  delle  tariffe  di  cui  al  presente
    titolo, entro il 30 giugno  2011  il  GSE  aggiorna  la  guida  sugli
    impianti  fotovoltaici  integrati  con  caratteristiche   innovative,
    contenente schede di dettaglio  che  indicano,  in  riferimento  alle
    singole  applicazioni,  le  modalita'  con  cui  sono  rispettate  le
    prescrizioni di cui all'allegato 4. 
      4. Agli  impianti  di  cui  al  presente  titolo  si  applicano  le
    disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    Impianti fotovoltaici integrati
    con caratteristiche innovative

                                   Art. 16 
     
     
                            Tariffe incentivanti 
     
      1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici  di
    cui al presente titolo, il soggetto responsabile  ha  diritto  a  una
    tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5. 
      2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di  venti
    anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto  ed
    e'  costante  in  moneta   corrente   per   tutto   il   periodo   di
    incentivazione. 
      3. Gli impianti  fotovoltaici  di  cui  al  presente  titolo  hanno
    diritto al premio  di  cui  all'art.  13  con  le  modalita'  e  alle
    condizioni ivi previste. 
      4. Gli impianti entrati in esercizio  a  seguito  di  potenziamento
    possono  accedere  alle  tariffe  incentivanti   limitatamente   alla
    produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art.  24,
    comma 2, lettera i), punto ii, del  decreto  legislativo  n.  28  del
    2011. 
      5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla  normativa  fiscale
    in materia di produzione di energia elettrica. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    Impianti a concentrazione

                                   Art. 17 
     
     
                   Requisiti dei soggetti e degli impianti 
     
      1.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente titolo i seguenti soggetti: 
        a) le persone giuridiche; 
        b) i soggetti pubblici. 
      2.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente  decreto  gli  impianti  fotovoltaici  aventi   i   seguenti
    requisiti: 
        a) abbiano potenza nominale non inferiore a 1 kW e non  superiore
    a 5 MW; 
        b) siano  conformi  alle  pertinenti  norme  tecniche  richiamate
    nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art.  10  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i  moduli
    fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma  CEI
    EN 62108; 
        c)  siano  realizzati  con  componenti  di  nuova  costruzione  o
    comunque non gia' impiegati in altri impianti  cosi'  come  stabilito
    dal decreto ministeriale 2 marzo 2009; 
        d) siano collegati alla rete elettrica o a piccole reti  isolate,
    in  modo  tale   che   ogni   singolo   impianto   fotovoltaico   sia
    caratterizzato da un  unico  punto  di  connessione  alla  rete,  non
    condiviso con altri impianti fotovoltaici. 
      3. Agli  impianti  di  cui  al  presente  titolo  si  applicano  le
    disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6, lettere b) e c). 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    Impianti a concentrazione

                                   Art. 18 
     
     
                            Tariffe incentivanti 
     
      1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici  di
    cui al presente titolo, il soggetto responsabile  ha  diritto  a  una
    tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5. 
      2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di  venti
    anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto  ed
    e'  costante  in  moneta   corrente   per   tutto   il   periodo   di
    incentivazione. 
      3. Gli impianti entrati in esercizio  a  seguito  di  potenziamento
    possono  accedere  alle  tariffe  incentivanti   limitatamente   alla
    produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art.  24,
    comma 2, lettera i), punto ii, del  decreto  legislativo  n.  28  del
    2011. 
      4. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla  normativa  fiscale
    in materia di produzione di energia elettrica. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    Impianti a concentrazione

                                   Art. 19 
     
     
              Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica 
     
      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
    mare e  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  sono  definite  le
    caratteristiche di innovazione  tecnologica  e  i  requisiti  tecnici
    degli impianti con innovazione tecnologica di cui all'art.  3,  comma
    1, lettera t). 
      2. Con il decreto di cui al comma 1, vengono  definite  le  tariffe
    incentivanti spettanti agli  impianti  fotovoltaici  con  innovazione
    tecnologica ed i requisiti per l'accesso. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 20 
     
     
           Compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 
     
      1. Con uno o piu' provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla
    data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  l'Autorita'  per
    l'energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario,
    i provvedimenti gia' emanati. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e
    il gas provvede inoltre a: 
        a)  determinare  le  modalita'  con  le  quali  le  risorse   per
    l'erogazione delle tariffe  incentivanti,  nonche'  per  la  gestione
    delle attivita' previste dal presente decreto, trovano copertura  nel
    gettito della componente tariffaria  A3  delle  tariffe  dell'energia
    elettrica; 
        b)  aggiornare  i  provvedimenti  relativi   all'erogazione   del
    servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la
    responsabilita' di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo  ai
    gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati; 
        c) determinare le modalita'  con  le  quali  sono  remunerate  le
    attivita' di certificazione di fine lavori eseguite  dai  gestori  di
    rete in attuazione delle disposizioni  di  cui  all'art.  9,  nonche'
    quelle di cui alla lettera b); 
        d) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in  materia  di
    connessione   alla   rete   elettrica   con   particolare    riguardo
    all'applicazione dell'art. 2, comma 12, lettera g),  della  legge  14
    novembre 1995, n. 481, nei casi in cui il mancato rispetto dei  tempi
    per la connessione da parte del gestore di rete comporti  la  perdita
    del diritto a una determinata tariffa incentivante, ferma restando il
    potere di eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2,
    comma 20, lettera c) della medesima legge. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 21 
     
     
                            Verifiche e controlli 
     
      1. Il GSE, nelle more dell'emanazione della disciplina organica sui
    controlli disposta dall'art. 42 del decreto  legislativo  n.  28  del
    2011, definisce  modalita'  per  lo  svolgimento  dei  controlli  che
    prevedono anche ispezioni sugli impianti, anche al fine di verificare
    la veridicita' di quanto dichiarato dai soggetti responsabili. 
      2. Ferme  restando  le  altre  conseguenze  disposte  dalla  legge,
    l'accertamento della non veridicita' di  dati  e  documenti  o  della
    falsita' di dichiarazioni, resi dai  soggetti  responsabili  ai  fini
    dell'ottenimento  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al  presente
    decreto  comporta,  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  3  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011, la decadenza  dal  diritto  alla  tariffa
    incentivante e ad eventuali premi concessi ai sensi degli articoli 13
    e 14, nonche' la ripetizione dell'indebito da parte del GSE, nel caso
    di incentivi gia' percepiti,  e  l'esclusione  dagli  incentivi,  per
    dieci anni dalla data dell'accertamento, per  le  persone  fisiche  e
    giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e  per  gli
    ulteriori soggetti indicati al citato art. 24. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 22 
     
     
                 Monitoraggio della diffusione, divulgazione 
                  dei risultati e attivita' di informazione 
     
      1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE  trasmette  al  Ministero
    dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
    del  territorio  e  del  mare,  alle  regioni  e  province  autonome,
    all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un  rapporto  relativo
    all'attivita'  svolta   e   ai   risultati   conseguiti   a   seguito
    dell'applicazione   del    presente    decreto    e    dei    decreti
    interministeriali attuativi dell'art. 7 del  decreto  legislativo  n.
    387 del 2003. 
      2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28  luglio
    2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e al  presente
    decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione
    e provincia autonoma e  per  ciascuna  tipologia  di  impianto  e  di
    ubicazione, la potenza annualmente entrata in esercizio, la  relativa
    produzione energetica, i valori delle tariffe  incentivanti  erogate,
    l'entita' cumulata delle tariffe  incentivanti  erogate  in  ciascuno
    degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile. 
      3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione  del  rapporto,
    il GSE, in assenza  di  osservazioni  del  Ministero  dello  sviluppo
    economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
    e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito Internet. 
      4. Il GSE  pubblica  sul  proprio  sito  una  raccolta  fotografica
    esemplificativa degli impianti  fotovoltaici  entrati  in  esercizio,
    avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili. 
      5. Il GSE e l'ENEA organizzano, su  un  campione  significativo  di
    impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo
    da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema  di
    rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento. 
      6. Il GSE promuove azioni informative  finalizzate  a  favorire  la
    conoscenza del meccanismo di incentivazione e  relative  modalita'  e
    condizioni di accesso,  rivolte  anche  ai  soggetti  pubblici  e  ai
    soggetti che possono finanziare gli impianti. 
      7.  Il  GSE  predispone  un'anagrafica  unica  per   gli   impianti
    fotovoltaici. Per tale finalita',  a  seguito  dell'accettazione  del
    preventivo  per  la  connessione   e   alla   conclusione   dell'iter
    autorizzativo   e   comunque   prima   dell'entrata   in    esercizio
    dell'impianto, il  soggetto  responsabile  e'  tenuto  a  censire  il
    proprio  impianto  presso  il  GSE  ottenendo   un   codice   univoco
    identificativo del medesimo. 
      8. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il
    GSE individua le informazioni relative agli  impianti  necessarie  al
    fine  del  censimento  di  cui  al  comma  7,  nonche'  le  modalita'
    procedurali per  la  trasmissione  delle  medesime  informazioni.  Il
    soggetto  responsabile  risponde   comunque   della   correttezza   e
    veridicita' delle informazioni dichiarate. Entro 6 mesi dalla data di
    entrata in vigore del presente decreto, i gestori di rete sono tenuti
    a comunicare le informazioni  in  loro  possesso  necessarie  per  il
    popolamento dell'anagrafica di cui al comma 7 anche per impianti gia'
    entrati in esercizio, secondo le modalita' definite e rese  pubbliche
    dal medesimo GSE. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 23 
     
     
                    Monitoraggio tecnologico e promozione 
                       dello sviluppo delle tecnologie 
     
      1. L'ENEA, coordinandosi  con  il  GSE,  effettua  un  monitoraggio
    tecnologico al fine di individuare le  prestazioni  delle  tecnologie
    impiegate  negli  impianti  fotovoltaici   gia'   realizzati   ovvero
    realizzati nell'ambito delle disponibilita' del presente decreto. 
      2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma  1,
    entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENEA trasmette al  Ministero  dello
    sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
    territorio e del mare, un  rapporto  recante  l'analisi,  riferita  a
    ciascuna tipologia di impianto, degli  indici  di  prestazione  degli
    impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e
    del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze
    di innovazione tecnologica. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 24 
     
     
              Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate 
                                 e sui costi 
     
      1. Il GSE  pubblica  sul  proprio  sito  Internet  e  aggiorna  con
    continuita' i dati, ripartiti per classe di potenza  e  tipologia  di
    impianto, relativi a: 
        a)  impianti   che   entrano   in   esercizio   ricadenti   nelle
    disponibilita' di cui al presente decreto; 
        b) impianti che comunicano la fine lavori certificata; 
        c) impianti iscritti al registro di cui all'art. 8. 
      2. Il GSE  pubblica  sul  proprio  sito  internet  e  aggiorna  con
    continuita' il valore dei costi degli incentivi di  cui  all'art.  3,
    comma 1, lettere z) e aa), nonche' i valori delle tariffe applicabili
    in ciascun periodo. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 25 
     
     
              Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, 
                     comma 173, della legge n. 244/2007 
     
      1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 173, della legge 24
    dicembre 2007, n.  244,  e  successive  modificazioni,  gli  impianti
    fotovoltaici di cui al titolo II i cui soggetti pubblici responsabili
    sono enti locali, cosi' come definiti dall'art. 2, commi 1 e  2,  del
    decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  ovvero  regioni,  sono
    considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui  all'art.
    3, comma 1, lettera g), del presente decreto. 
      2. Al fine di rispettare le disposizioni  generali  in  materia  di
    libera concorrenza e parita' di condizioni  nell'accesso  al  mercato
    dell'energia  elettrica,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si
    applicano agli impianti operanti  in  regime  di  scambio  sul  posto
    ovvero che effettuano cessione parziale, nonche' agli impianti i  cui
    soggetti responsabili sono enti  locali,  che  entrano  in  esercizio
    entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con
    l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 26 
     
     
                             Disposizioni finali 
     
      1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte  integrante,
    non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
    ed entra in vigore il giorno successivo alla  data  di  pubblicazione
    nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
        Roma, 5 maggio 2011 
     
                                                         Il Ministro      
                                                 dello sviluppo economico 
                                                            Romani        
     
       Il Ministro dell'ambiente 
    e della tutela del territorio 
              e del mare 
             Prestigiacomo 
    
    
     

    frodi nel settore del credito al consumo efurto d'identità

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    DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 64

    Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13  agosto
    2010,  n.  141,  per  l'  istituzione  di  un  sistema  pubblico   di
    prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi  nel  settore  del
    credito al consumo, con specifico riferimento al  furto  d'identita'.
    (11G0107) 
    in G.U.R.I. del 10 maggio 2011, n. 107
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di
    attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
    finanze 30 aprile 2007, n. 112; 
      Vista  la  direttiva  2008/48/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
    Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti  di  credito  ai
    consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
      Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88,  e  successive  modificazioni,
    recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
    dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
    comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 33, comma  1,  lettera
    d-ter); 
      Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
    l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
    alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,
    l'articolo 13; 
      Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  recante
    attuazione  della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
    credito ai consumatori, nonche' modifiche del  titolo  IV  del  testo
    unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in  merito  alla
    disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
    agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; 
      Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 23 marzo 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
    degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; 
     
                                  E m a n a 
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
           Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
     
      1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il titolo V,
    e' aggiunto il seguente: 
     
                                «Titolo V-bis 
     
     
    ISTITUZIONE  DI  UN  SISTEMA  PUBBLICO  DI  PREVENZIONE,  SUL   PIANO
    AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL  CONSUMO,  CON
                 SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO D'IDENTITA' 
     
     
                                 Art. 30-bis 
                                 Definizioni 
     
      1. Ai fini del presente decreto legislativo per  furto  d'identita'
    si intende: 
        a) l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria
    identita' mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identita'
    e  al  reddito  di  un  altro  soggetto.  L'impersonificazione   puo'
    riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un  soggetto
    in vita sia ad un soggetto deceduto; 
        b) l'impersonificazione  parziale:  occultamento  parziale  della
    propria identita' mediante l'impiego, in  forma  combinata,  di  dati
    relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati  relativi
    ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a). 
     
                                 Art. 30-ter 
                           Sistema di prevenzione 
     
      1. E' istituito, nell'ambito del Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze,   un   sistema   pubblico   di   prevenzione,   sul    piano
    amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e  dei
    pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto
    di identita'. 
      2. Il sistema  di  prevenzione  e'  basato  sull'archivio  centrale
    informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di  seguito  denominato
    archivio, e sul gruppo di lavoro di  cui  al  comma  9  del  presente
    articolo. 
      3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'   titolare
    dell'archivio e del connesso trattamento  dei  dati.  Secondo  quanto
    previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
    196, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  designa,  per  la
    gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del  trattamento
    dei dati personali, la  Consap  S.p.A,  di  seguito  denominato  ente
    gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e
    l'ente gestore sono  disciplinati  con  apposita  convenzione,  dalla
    quale non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
    finanza pubblica. 
      4. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  fatte  salve  le
    attribuzioni   previste   dalla   vigente    normativa    ad    altre
    Amministrazioni  pubbliche,   esercita,   con   le   risorse   umane,
    strumentali  e  finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,
    funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi
    di informazioni  creditizie  e  sulle  imprese  che  offrono  servizi
    assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle  frodi
    nei settori del credito e dei servizi. 
      5. Partecipano al sistema di prevenzione  delle  frodi  i  seguenti
    soggetti, di seguito denominati aderenti: 
        a)   le   banche,   comprese   quelle   comunitarie   e    quelle
    extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti  nell'elenco
    generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre
    1993, n. 385; 
        b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai  sensi
    dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui  al  decreto
    legislativo 1º agosto 2003, n. 259; 
        c) i fornitori di servizi interattivi associati o di  servizi  di
    accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  q),
    del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
        d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e  le  imprese
    che offrono ai soggetti di cui  alle  lettere  da  a)  a  c)  servizi
    assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi,
    in base ad apposita convenzione  con  il  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri
    a carico della finanza pubblica. 
      6. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
    individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui  al  comma  9,
    ogni altra categoria di soggetti cui e' consentita la  partecipazione
    al sistema di prevenzione. 
      7. Gli aderenti inviano  all'ente  gestore  richieste  di  verifica
    dell'autenticita' dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita
    dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un  differimento
    di  pagamento,  un  finanziamento  o  altra   analoga   facilitazione
    finanziaria,  un  servizio  a  pagamento   differito.   La   verifica
    dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di fuori  dei
    casi e delle finalita' previste  per  la  prevenzione  del  furto  di
    identita'. Gli aderenti  inviano  altresi',  in  forma  scritta,  una
    comunicazione   riguardante   l'avvenuta   stipula   del   contratto,
    nell'ambito dei settori di cui al comma 1,  all'indirizzo  risultante
    dai registri anagrafici della persona fisica titolare  del  rapporto.
    Gli aderenti trasmettono al titolare  dell'archivio  le  informazioni
    relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori  del
    credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi. 
      8. Nell'ambito del sistema di  prevenzione,  e'  istituito,  presso
    l'ente gestore, un servizio gratuito, telefonico  e  telematico,  che
    consente di ricevere segnalazioni da  parte  di  soggetti  che  hanno
    subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
    identita'. 
      9. Nell'ambito del sistema di  prevenzione  opera,  senza  nuovi  o
    maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di  lavoro  che
    svolge funzioni di indirizzo, impulso e  coordinamento,  al  fine  di
    migliorare l'azione  di  prevenzione  delle  frodi  nel  settore  del
    credito al consumo e del furto  di  identita'  a  livello  nazionale,
    nonche' compiti  finalizzati  alla  predisposizione,  elaborazione  e
    studio dei dati statistici, in forma anonima,  relativi  al  comparto
    delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo  di
    lavoro e' composto da due rappresentanti, di cui  un  titolare  e  un
    supplente, designati  rispettivamente  da  ciascuna  delle  autorita'
    indicate:  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Ministero
    dell'interno, Ministero della  giustizia,  Ministero  dello  sviluppo
    economico, Banca d'Italia, Guardia  di  finanza.  La  segreteria  del
    gruppo  di  lavoro  e'  assicurata  dall'ente  gestore.  Il  Ministro
    dell'economia e delle  finanze  provvede  con  proprio  decreto  alla
    nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo  di  lavoro  ha
    carattere permanente. I componenti del gruppo  di  lavoro  durano  in
    carica un triennio. Per la partecipazione all'attivita' del gruppo di
    lavoro non sono previsti compensi, indennita' o  rimborsi  spese.  Il
    gruppo di lavoro e' presieduto dal componente  del  gruppo  designato
    dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei
    temi trattati, integra la composizione del gruppo  di  lavoro  con  i
    rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti  aderenti
    e degli operatori commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di
    polizia, designati dal  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del
    Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
    entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento,  sulla
    base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in  ordine  ai
    risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta  entro  il
    31 dicembre del precedente anno.  Il  titolare  dell'archivio,  anche
    attraverso l'attivita' di studio ed elaborazione dei dati disponibili
    da parte del gruppo di  lavoro,  svolge  attivita'  d'informazione  e
    conoscenza sui  rischi  del  fenomeno  delle  frodi,  anche  mediante
    l'ausilio di  campagne  pubblicitarie  curate  dalla  Presidenza  del
    Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti  preposti  fanno
    fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a
    legislazione vigente. 
     
                               Art. 30-quater 
                     Finalita' e struttura dell'archivio 
     
      1. L'archivio e' composto da tre strumenti informatici: 
        a) il primo, denominato interconnessione  di  rete,  consente  di
    dare seguito  alle  richieste  di  verifica  inviate  dagli  aderenti
    mediante il riscontro con i dati di  cui  all'articolo  30-quinquies,
    detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati; 
        b)  il  secondo,  denominato  modulo  informatico  centralizzato,
    memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro  ha
    evidenziato la non autenticita' di  una  o  piu'  categorie  di  dati
    presenti  nella  richiesta  di  verifica  e  permette   al   titolare
    dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma
    9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini  dell'esercizio  della
    prevenzione,  anche  mediante  la  predisposizione  e   pubblicazione
    periodica di specifiche linee guida, sul  piano  amministrativo,  nel
    settore  del  credito  al  consumo  e  dei  pagamenti  dilazionati  o
    differiti. Per le finalita' di cui alla presente lettera, il titolare
    dell'archivio si avvale anche delle elaborazioni dei  dati  contenuti
    nell'archivio informatizzato  istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,
    comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166; 
        c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta,  memorizza
    le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o
    ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del  credito,
    dei servizi di comunicazione elettronica  o  interattivi  nonche'  le
    segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal  titolare
    dell'archivio  agli  aderenti.  Tali  informazioni  sono   conservate
    nell'archivio per il tempo  necessario  agli  aderenti  ad  accertare
    l'effettiva sussistenza del rischio di frodi. 
      2. L'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza  e  la
    Polizia di Stato possono accedere, a titolo gratuito, al  sistema  di
    prevenzione. 
      3. I risultati di specifico interesse sono comunicati,  secondo  le
    modalita' stabilite dal decreto di  cui  all'articolo  30-octies  del
    presente decreto legislativo,  agli  uffici  del  Dipartimento  della
    pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti  in  materia
    di  analisi  dei  fenomeni  criminali  e   di   cooperazione,   anche
    internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli
    articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n.  121,  nonche',  ove
    rilevanti,  all'Unita'  di  informazione  finanziaria   della   Banca
    d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della  Guardia  di
    finanza. 
      4. Allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione, il  titolare
    dell'archivio, anche ai fini dell'approfondimento delle  segnalazioni
    di cui all'articolo 30-ter, comma 7, ultimo periodo,  puo'  avvalersi
    della collaborazione del Nucleo speciale di polizia  valutaria  della
    Guardia di finanza, che agisce con i poteri e  le  facolta'  previsti
    dall'articolo 2  del  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,
    utilizzando,  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente, strutture e personale
    esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 
     
                              Art. 30-quinquies 
                          Dati oggetto di riscontro 
     
      1.  Sono  assoggettabili  a  riscontro,  con  i  dati  detenuti  da
    organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone  fisiche  che
    richiedono  una  dilazione  o  un  differimento  di   pagamento,   un
    finanziamento o altra analoga  facilitazione  finanziaria,  contenuti
    nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c): 
        a)  documenti  di  identita'  e   di   riconoscimento,   comunque
    denominati o equipollenti, ancorche' smarriti o rubati; 
        b) partite IVA, codici  fiscali  e  documenti  che  attestano  il
    reddito esclusivamente  per  le  finalita'  perseguite  dal  presente
    decreto legislativo; 
        c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali. 
      2. Allo scopo di garantire il  perseguimento  delle  finalita'  del
    presente decreto legislativo, gli organismi pubblici  e  privati  che
    detengono i dati di cui al comma 1,  lettere  a),  b)  e  c),  devono
    renderli disponibili nelle  modalita'  e  nei  termini  previsti  dal
    decreto di cui all'articolo 30-octies. 
      3. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
    individuato, previo parere del gruppo di lavoro di  cui  all'articolo
    30-ter, comma 9,  ogni  altro  dato  idoneo  al  perseguimento  delle
    finalita' del presente decreto legislativo. 
     
                               Art. 30-sexies 
                  Procedura di riscontro sull'autenticita' 
                    dei dati e contributo degli aderenti 
     
      1. Ai fini del riscontro sull'autenticita' dei dati contenuti nelle
    richieste  di  verifica  inviate  dagli  aderenti,   l'ente   gestore
    autorizza  di  volta  in   volta   la   procedura   di   collegamento
    dell'archivio alle banche dati degli organismi  pubblici  e  privati.
    Ciascuna richiesta puo' concernere  una  o  piu'  categorie  di  dati
    nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 30-quinquies. 
      2.  L'onere  derivante   dall'attuazione   del   presente   decreto
    legislativo e' posto a carico degli aderenti al sistema  pubblico  di
    prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di  verifica,
    riferita   ad   un   singolo   nominativo,   comportano,   da   parte
    dell'aderente, previa stipula  di  apposita  convenzione  con  l'ente
    gestore, il  pagamento  all'ente  gestore  stesso  di  un  contributo
    articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione  e
    di realizzazione dell'archivio,  sia  il  costo  pieno  del  servizio
    svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti  del  contributo
    e' determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies. 
     
                               Art. 30-septies 
                          Disposizioni finanziarie 
     
      1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il
    quale  deve  fornire  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
    apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e  ai  costi
    sostenuti in relazione al servizio svolto. 
     
                               Art. 30-octies 
               Termini, modalita' e condizioni per la gestione 
                         del sistema di prevenzione 
     
      1. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
    adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
    presente disposizione: 
        a)  sono  specificati  la  struttura  e  i  livelli  di   accesso
    all'archivio, i singoli elementi identificativi  dei  dati  contenuti
    nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi
    dell'articolo 30-quinquies, le modalita' e i  termini  relativi  alle
    convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d); 
        b)  sono  stabilite  le  modalita'   relative   al   collegamento
    informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici
    e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-quinquies; 
        c) sono individuate le modalita' e fissati i termini secondo  cui
    i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono  comunicati  e  gestiti,
    nonche' viene stabilita la procedura  che  caratterizza  la  fase  di
    riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1; 
        d) sono fissati l'importo  del  contributo  di  cui  all'articolo
    30-sexies,  comma  2,  nonche'  i  criteri  di  determinazione  e  le
    modalita' di riscossione del medesimo. 
      2. Lo schema del decreto di cui  al  comma  1  viene  trasmesso  al
    Garante per la protezione dei dati  personali  affinche'  esprima  il
    proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione. 
      3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli  utenti,  di  cui
    all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo
    6 settembre 2005, n. 206,  puo'  chiedere  in  qualsiasi  momento  di
    essere ascoltato dal gruppo di lavoro  di  cui  all'articolo  30-ter,
    comma 9, in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo. 
      4.  I  termini  e  le   modalita'   di   attuazione   dell'articolo
    30-quinquies,  comma  1,  lettera  b),  sono  definiti  con   decreto
    interdirettoriale  del  Dipartimento   del   Tesoro   del   Ministero
    dell'economia e delle finanze  e  del  direttore  dell'Agenzia  delle
    entrate.». 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
         Dato a Roma, addi' 11 aprile 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
                                    Frattini,   Ministro   degli   affari
                                    esteri 
     
                                    Alfano, Ministro della giustizia 
     
                                    Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                    economico 
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
     
    
            
          
     

    pensionamento anticipato per addetti ai lavori faticosi e pesanti

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    DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67

    Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle  lavorazioni
    particolarmente faticose e pesanti, a  norma  dell'articolo  1  della
    legge 4 novembre 201, n. 183. (11G0111) 
    in G.U.R.I. del 12 maggio 2011, n. 108
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
      Visto l'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
      Visto l'articolo 1, commi 3, lettere da a) ad f), 90  e  91,  della
    legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
      Visto l'articolo 1  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  come
    modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
      Visto l'articolo 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
      Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 
      Visto l'articolo 2 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
    previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; 
      Sentite   le   organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
    rappresentative dei lavoratori e dei datori  di  lavoro  in  data  25
    gennaio 2011; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 28 gennaio 2011; 
      Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
    lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
    nella seduta del 10 febbraio 2011; 
      Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
    Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 13 aprile 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
    Ministro dell'economia e delle finanze; 
     
                                  E m a n a 
     
     
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
     Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti 
     
      1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto
    2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre
    2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso
    al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il  requisito
    di anzianita' contributiva non inferiore a  trentacinque  anni  e  il
    regime di decorrenza  del  pensionamento  vigente  al  momento  della
    maturazione  dei  requisiti  agevolati,  le  seguenti  tipologie   di
    lavoratori dipendenti: 
        a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente  usuranti  di
    cui all'articolo 2 del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
    previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; 
        b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti  ai  soli  fini
    del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie: 
          1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
    g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,  che  prestano  la
    loro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) del
    predetto comma 2, per almeno 6 ore per un  numero  minimo  di  giorni
    lavorativi all'anno non inferiore a 78  per  coloro  che  maturano  i
    requisiti per l'accesso anticipato nel periodo  compreso  tra  il  1°
    luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per  coloro  che
    maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 
          2) al di fuori dei casi di cui al  numero  1),  lavoratori  che
    prestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra  la
    mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo  1,  comma  2,
    lettera d), del predetto decreto legislativo  n.  66  del  2003,  per
    periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; 
        c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano  le
    voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro
    di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente  decreto
    legislativo, cui si applicano  i  criteri  per  l'organizzazione  del
    lavoro previsti  dall'articolo  2100  del  codice  civile,  impegnati
    all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un
    ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con  mansioni
    organizzate  in  sequenze  di  postazioni,  che  svolgano   attivita'
    caratterizzate  dalla  ripetizione  costante   dello   stesso   ciclo
    lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a
    flusso  continuo  o  a   scatti   con   cadenze   brevi   determinate
    dall'organizzazione del lavoro o  dalla  tecnologia,  con  esclusione
    degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di  produzione,  alla
    manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita' di  regolazione
    o controllo computerizzato delle linee di produzione e  al  controllo
    di qualita'; 
        d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a
    9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. 
      2.  Il  diritto  al   trattamento   pensionistico   anticipato   e'
    esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma  1  abbiano  svolto
    una o piu' delle attivita' lavorative di cui alle lettere a), b),  c)
    e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita' ivi previste, per  un
    periodo di tempo pari: 
        a) ad almeno sette  anni,  compreso  l'anno  di  maturazione  dei
    requisiti,  negli  ultimi  dieci  di  attivita'  lavorativa,  per  le
    pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; 
        b) ad almeno la meta' della vita lavorativa complessiva,  per  le
    pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018. 
      3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto
    dei periodi  di  svolgimento  effettivo  delle  attivita'  lavorative
    indicate alle lettere a),  b),  c)  ed),  con  esclusione  di  quelli
    totalmente coperti da contribuzione figurativa. 
      4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti di  cui
    al comma 1 conseguono il diritto  al  trattamento  pensionistico  con
    un'eta'  anagrafica  ridotta  di  tre  anni  ed  una  somma  di  eta'
    anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre  unita'  rispetto
    ai requisiti previsti dalla Tabella  B  di  cui  all'Allegato  1della
    legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano  fermi  gli  adeguamenti  dei
    requisiti  agli  incrementi   della   speranza   di   vita   previsti
    dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
      5. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori di cui
    al comma 1 conseguono il  diritto  al  trattamento  pensionistico  in
    presenza dei seguenti requisiti: 
        a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il  30  giugno
    2009, un'eta'  anagrafica  ridotta  di  un  anno  rispetto  a  quella
    indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1della legge n. 247  del
    2007; 
        b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre
    2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed  una  somma  di  eta'
    anagrafica e anzianita' contributiva inferiore di due unita' rispetto
    ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella  B  di  cui
    all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007; 
        c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed una
    somma di eta' anagrafica e anzianita'  contributiva  ridotta  di  una
    unita' rispetto ai requisiti indicati per  lo  stesso  periodo  nella
    predetta Tabella B; 
        d) per gli anni 2011 e 2012, un'eta' anagrafica inferiore ridotta
    di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva
    ridotta di due unita' rispetto ai requisiti indicati  per  lo  stesso
    periodo nella medesima Tabella B. 
      6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui  al  comma  1,
    lettera b), numero 1), per  un  numero  di  giorni  lavorativi  annui
    inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato
    dal 1° luglio 2009, la riduzione del  requisito  di  eta'  anagrafica
    prevista ai commi 4 e 5 non puo' superare: 
        a) un anno per coloro che svolgono le predette attivita'  per  un
    numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
        b) due  anni  per  coloro  che  svolgono  le  predette  attivita'
    lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77. 
      7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, e'  considerata,  tra  le
    attivita' di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  medesimo,  quella
    svolta da ciascun lavoratore per  il  periodo  di  tempo  piu'  lungo
    nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso
    di svolgimento per un periodo di tempo  equivalente,  quella  di  cui
    alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto
    anche una o piu'  delle  attivita'  di  cui  alle  altre  fattispecie
    indicate alle lettere a), b), c) e d) del  comma  1,  si  applica  il
    beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in
    considerazione il periodo complessivo in cui  sono  state  svolte  le
    attivita' di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le  attivita'
    specificate al comma 6 medesimo siano state  svolte  per  un  periodo
    superiore alla meta'. 
      8. Sono fatte salve  le  norme  di  miglior  favore  per  l'accesso
    anticipato  al  pensionamento,   rispetto   ai   requisiti   previsti
    nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di  miglior
    favore non sono cumulabili o  integrabili  con  le  disposizioni  del
    presente articolo. 
      9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo  restando
    quanto  disciplinato  dall'articolo  3,  con  effetto   dalla   prima
    decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto
    purche', in  ogni  caso,  successiva  alla  data  di  cessazione  del
    rapporto di lavoro. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
    Modalita' di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e
                           relativa documentazione 
     
      1. Ai fini dell'accesso al beneficio  di  cui  all'articolo  1,  il
    lavoratore interessato deve trasmettere  la  relativa  domanda  e  la
    necessaria documentazione: 
        a) entro il 30 settembre  2011  qualora  abbia  gia'  maturato  o
    maturi i requisiti agevolati  di  cui  all'articolo  1  entro  il  31
    dicembre 2011; 
        b) entro il 1°  marzo  dell'anno  di  maturazione  dei  requisiti
    agevolati qualora tali requisiti siano maturati a  decorrere  dal  1°
    gennaio 2012. 
      2.  La  domanda  di  cui  al  comma  1,   presentata   all'Istituto
    previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto, deve  essere
    corredata da copia o estratti  della  documentazione  prevista  dalla
    normativa vigente al momento dello svolgimento delle attivita' di cui
    all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui  emerga
    la  sussistenza  dei   requisiti   necessari   per   l'anticipo   del
    pensionamento  secondo   quanto   previsto   dall'articolo   1,   con
    riferimento sia alla qualita' delle attivita' svolte sia ai necessari
    periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo  1,  sia
    alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili
    a: 
        a) prospetto di paga; 
        b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del
    lavoro; 
        c) libretto di lavoro; 
        d) contratto di lavoro individuale indicante anche  il  contratto
    collettivo  nazionale,  territoriale,  aziendale  e  il  livello   di
    inquadramento; 
        e) ordini  di  servizio,  schemi  di  turnazione  del  personale,
    registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi
    o mansioni; 
        f) documentazione medico-sanitaria; 
        g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del  decreto
    legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza  di  tale
    disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1; 
        h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2; 
        i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo  18
    del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,  e  certificato  di
    idoneita' alla guida. 
        l) documento di valutazione del rischio  previsto  dalle  vigenti
    disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
        m) comunicazioni di  assunzione  ai  sensi  dell'articolo  9-bis,
    comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  e  successive
    modificazioni; 
        n) dichiarazione di  assunzione  ai  sensi  dell'articolo  4-bis,
    comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le
    informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; 
        o) altra documentazione equipollente. 
      3.  L'ente  previdenziale  dal  quale  deve   essere   erogato   il
    trattamento  pensionistico  comunica,  secondo  quanto  previsto  dal
    decreto di cui all'articolo  4,  all'interessato,  nel  caso  in  cui
    l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza  utile
    del  trattamento  pensionistico,  la  quale  resta  subordinata  alla
    presentazione  all'ente  medesimo  della  domanda  di   pensionamento
    dell'interessato  ai  fini  della  verifica   dell'integrazione   dei
    requisiti previsti. 
      4. La presentazione della domanda oltre  i  termini  stabiliti  dal
    comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti,  il
    differimento   del   diritto   alla   decorrenza   del    trattamento
    pensionistico anticipato pari a: 
        a) un mese, per un ritardo della  presentazione  compreso  in  un
    mese; 
        b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso  tra  un
    mese e due mesi; 
        c) tre mesi per un ritardo della presentazione  di  tre  mesi  ed
    oltre. 
      5. A decorrere dal mese successivo alla data di  pubblicazione  del
    decreto  di  cui  all'articolo  4,  vengono  adottate  modalita'   di
    rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto,  dello
    svolgimento da parte del lavoratore e  nel  relativo  periodo,  delle
    attivita' di cui all'articolo 1. 
      6. Il datore di lavoro e'  tenuto  a  rendere  disponibile  per  il
    lavoratore la documentazione di cui al comma 2,  tenuto  conto  degli
    obblighi di conservazione della medesima. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                         Meccanismo di salvaguardia 
     
      1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento  del  diritto
    emerga, dal monitoraggio delle  domande  presentate  ed  accolte,  il
    verificarsi di  scostamenti  del  numero  di  domande  rispetto  alle
    risorse  finanziarie  di  cui  all'articolo  7,  la  decorrenza   dei
    trattamenti e' differita, con criteri di priorita' in  ragione  della
    maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 4, 5
    e 6, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, e,  a  parita'
    degli stessi, in ragione della data di presentazione  della  domanda,
    al fine di garantire un numero di  accessi  al  pensionamento,  sulla
    base dei predetti requisiti agevolati, non  superiore  al  numero  di
    pensionamenti  programmato  in  relazione   alle   predette   risorse
    finanziarie. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                             Modalita' attuative 
     
      1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
    di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
    organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  dei
    lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono  adottate
    entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto  legislativo,  le  necessarie  disposizioni  attuative,   con
    particolare riferimento: 
        a) all'espletamento del monitoraggio e  della  procedura  di  cui
    all'articolo  3,  da  effettuarsi  con   il   procedimento   di   cui
    all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  eventualmente
    anche al fine di fornire indicazioni agli enti previdenziali  per  la
    specificazione,   ove   necessario,   dei    criteri    da    seguire
    nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b); 
        b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla
    documentazione di cui all'articolo  2,  con  particolare  riferimento
    all'accertamento delle attivita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
    lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi  di  lavoro  di
    cui all'articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6; 
        c) alle comunicazioni  che  l'ente  previdenziale  erogatore  del
    trattamento pensionistico  fornisce  all'interessato  in  esito  alla
    presentazione della domanda di cui all'articolo 2; 
        d) alla predisposizione di criteri da  seguire  nell'espletamento
    dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo
    del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti
    che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; 
        e) alle modalita' di utilizzo da  parte  dell'ente  previdenziale
    delle   informazioni   relative    alla    dimensione,    all'assetto
    organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali,
    anche  come  risultanti  dall'analisi  dei  dati  amministrativi   in
    possesso degli enti previdenziali, ivi compresi  quelli  assicuratori
    nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento
    all'accertamento delle attivita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
    lettera c), e ai relativi periodi di cui  al  comma  2  del  medesimo
    articolo 1; 
        f) alle disposizioni relative alle modalita' di rilevazione,  per
    i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento  da  parte
    del  lavoratore  e  nel  relativo  periodo  delle  attivita'  di  cui
    all'articolo 1, commi 1 e 6; 
        g)  alla  individuazione  dei  criteri  di   priorita'   di   cui
    all'articolo 3; 
        h)  alle  forme  e  modalita'  di  collaborazione  tra  enti  che
    gestiscono  forme  di  assicurazione  obbligatoria,  con  particolare
    riferimento allo scambio di dati ed elementi  conoscitivi  in  ordine
    alle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                          Obblighi di comunicazione 
     
      1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione  cui
    aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui  all'articolo  1
    della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per  via
    telematica, alla Direzione  provinciale  del  lavoro  competente  per
    territorio e ai competenti istituti previdenziali,  con  periodicita'
    annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo  continuativo
    o compreso in regolari  turni  periodici,  nel  caso  in  cui  occupi
    lavoratori notturni cosi' come  definiti  all'articolo  1,  comma  1,
    lettera b). 
      2.  Il  datore  di  lavoro  che  svolge  le  lavorazioni   indicate
    dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e' tenuto a darne comunicazione
    alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e  ai
    competenti istituti previdenziali  entro  trenta  giorni  dall'inizio
    delle  medesime.  In  sede  di  prima  applicazione  della   presente
    disposizione, la comunicazione  e'  effettuata  entro  trenta  giorni
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
      3. L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e  2
    e' punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro.  Si
    applica quanto previsto dall'articolo 13, comma  2  e  seguenti,  del
    decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                         Disposizioni sanzionatorie 
     
      1.  Ferme  restando  l'applicazione  della  disciplina  vigente  in
    materia di revoca del  trattamento  pensionistico  e  di  ripetizione
    dell'indebito e le sanzioni penali  prescritte  dall'ordinamento  nel
    caso  in  cui  il  fatto  costituisca  reato,  qualora   i   benefici
    previdenziali  di  cui  all'articolo   1   siano   stati   conseguiti
    utilizzando  documentazione  non  veritiera,  chi  ha  fornito   tale
    documentazione e'  tenuto  al  pagamento  in  favore  degli  istituti
    previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al  doppio  di
    quanto indebitamente erogato. 
      2.  Il  personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
    politiche  sociali  nonche'  degli  enti  che  gestiscono  forme   di
    assicurazione   obbligatoria   verifica    la    veridicita'    della
    documentazione di cui all'articolo 2. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                            Copertura finanziaria 
     
      1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo,  valutati  in
    312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro  per  l'anno
    2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si  provvede  a
    valere sulle risorse del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
    lettera f), della legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  appositamente
    costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
     
        Dato a Roma, addi' 21 aprile 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                      Berlusconi,     Presidente      del
                                      Consiglio dei Ministri 
     
                                      Sacconi,  Ministro  del  lavoro   e
                                      delle politiche sociali 
     
                                      Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                      delle finanze 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
     
    
            
          
                                                               Allegato 1 
     
                              (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) 
     
                                 Elenco n. 1 
     
        
    
    |========|=================================================|
    |  Voce  |                 Lavorazioni                     |
    |========|=================================================|
    |  1462  |    Prodotti dolciari; additivi per bevande e    |
    |        |    altri alimenti                               |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |        |    Lavorazione e trasformazione delle resine    |
    |  2197  |    sintetiche e dei materiali polimerici        |
    |        |    termoplastici e termoindurenti; produzione   |
    |        |    di articoli finiti, etc.                     |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |  6322  |    Macchine per cucire e macchine rimagliatrici |
    |        |    per uso industriale e domestico              |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |  6411  |    Costruzione di autoveicoli e di rimorchi     |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |        |    Apparecchi termici: di produzione di vapore, |
    |  6581  |    di riscaldamento, di refrigerazione, di      |
    |        |    condizionamento                              |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |  6582  |    Elettrodomestici                             |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |  6590  |    Altri strumenti ed apparecchi                |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |  8210  |    Confezione con tessuti di articoli per       |
    |        |    abbigliamento ed accessori; etc.             |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |        |    Confezione di calzature in qualsiasi         |
    |  8230  |    materiale, anche limitatamente a singole     |
    |        |    fasi del ciclo produttivo                    |
    |========|=================================================|
    
        
    
     

    procedura negoziata senza pubblicazione del bando negli appalti sotto soglia

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      AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
    DETERMINAZIONE 6 aprile 2011

    Indicazioni operative inerenti la procedura  negoziata  senza  previa
    pubblicazione del bando di gara nei contratti  di  importo  inferiore
    alla soglia comunitaria, con particolare riferimento  all'ipotesi  di
    cui all'articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo  12  aprile
    2006, n. 163. (Determinazione n. 2). (11A05771) 
    in G.U.R.I. del 9 maggio 2010, n. 106
    

     
     
    Premessa 
      L'analisi degli affidamenti  di  lavori,  servizi  e  forniture  di
    importo inferiore  alla  soglia  comunitaria,  svolta  dall'Autorita'
    negli anni 2008-2009, ha evidenziato un deciso aumento  dell'utilizzo
    delle procedure negoziate senza previa  pubblicazione  del  bando  di
    gara. 
      A titolo esemplificativo, si possono citare i  dati  relativi  agli
    affidamenti dei contratti pubblici di lavori nei settori ordinari, da
    cui emerge che, nell'anno 2009, si  e'  registrato  il  ricorso  alla
    procedura negoziata senza bando nel 33,4% degli affidamenti,  mentre,
    nell'anno 2008, il ricorso alle procedure negoziate con e senza bando
    ammontava al 16,8% degli affidamenti. 
      Il confronto percentuale tra il 2008 e il 2009,  per  tipologia  di
    stazione  appaltante,  in  relazione  all'utilizzo  delle   procedure
    negoziate   senza   previa   pubblicazione   del   bando,   evidenzia
    l'incremento del ricorso a tale procedura  soprattutto  nel  segmento
    compreso tra  150.000  e  500.000  euro;  in  questo  caso  l'aumento
    registrato e' stato del 327%. 
      Il trend  descritto  e'  confermato  anche  dall'analisi  dei  dati
    relativi all'anno 2010. 
      Il fenomeno appare accentuato con riferimento ai  lavori  pubblici:
    cio' e' dovuto alle modifiche apportate al  sistema  dalla  legge  22
    dicembre 2008, n. 201 che,  novellando  l'articolo  122  del  decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice), ha innalzato
    la soglia fissata per  l'utilizzo  della  procedura  negoziata  senza
    bando portandola da 100.000 euro a 500.000 euro. 
      A seguito del predetto ampliamento della possibilita' di  avvalersi
    della  procedura  negoziata,   sono   emerse   alcune   problematiche
    peculiari, in particolare: 
        la   sussistenza   o    meno    dell'obbligo    di    motivazione
    nell'attivazione della procedura negoziata senza bando; 
        le regole applicabili a siffatta procedura; 
        i criteri di selezione delle imprese. 
      Data la frequenza del ricorso alla procedura negoziata, considerato
    che sono pervenute numerose richieste di chiarimenti sulle operazioni
    da effettuare, l'Autorita' ha esperito una procedura di consultazione
    pubblica  degli  operatori  del  settore  e   delle   amministrazioni
    interessate al fine di valutare la necessita' di chiarimenti su  tali
    affidamenti.  Il  documento  di  consultazione  e   le   osservazioni
    presentate         sono          consultabili          all'indirizzo:
    www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/. 
      Nell'ambito della consultazione  e  dell'esame  delle  osservazioni
    presentate, sono emerse difficolta' operative circa la gestione della
    procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per i lavori
    pubblici fino a 500.000 euro (art. 122, comma 7-bis del Codice),  con
    particolare riferimento alla conduzione dell'indagine  di  mercato  e
    della gara informale (articolo 57, comma 6 del Codice).  La  presente
    determinazione contiene quindi alcune linee guida per la gestione  di
    tale procedura. 
      1. La procedura negoziata nel Codice  dei  contratti  pubblici:  il
    quadro normativo 
      Si ritiene anzitutto utile ricostruire  il  quadro  generale  delle
    procedure semplificate a disposizione delle stazioni appaltanti negli
    appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. 
      Il legislatore ha riunito in un unico testo normativo  (il  Codice)
    le  disposizioni  concernenti  i  contratti  di  lavori,  servizi   e
    forniture,  assoggettando  ogni  appalto  alla  medesima   disciplina
    generale. Nel contempo ha adottato, per le procedure  di  scelta  del
    contraente, la tripartizione comunitaria distinguendole in  procedure
    aperte, ristrette e negoziate. Per i contratti di  importo  superiore
    alla soglia comunitaria, l'articolo 54 del Codice dispone che le gare
    siano aggiudicate in via ordinaria utilizzando le procedure ristrette
    e aperte, mentre il ricorso alle procedure negoziate,  come  previsto
    dalla   direttiva   18/2004/CE,   risulta   limitato    ad    ipotesi
    tassativamente previste. In particolare, l'articolo 56  disciplina  i
    casi in cui e' possibile  impiegare  la  procedura  negoziata  previa
    pubblicazione del bando di gara; l'articolo  57,  invece,  elenca  le
    condizioni in presenza delle quali risulta legittimo il ricorso  alla
    procedura negoziata senza pubblicazione del bando. 
      Sotto il  profilo  procedimentale,  va  osservato  che,  mentre  le
    direttive precedenti si limitavano a stabilire  i  casi  in  cui  era
    ammessa la procedura negoziata senza ulteriori  specificazioni  sulle
    modalita' di svolgimento, la direttiva  2004/18/CE  introduce  talune
    regole sui criteri di selezione delle offerte al fine di garantire la
    «par condicio» dei concorrenti. Si e'  assistito,  pertanto,  ad  una
    «procedimentalizzazione comunitaria» della procedura  negoziata,  non
    piu' limitata alla sola pubblicazione del bando di gara. 
      Per quanto  riguarda  gli  appalti  sotto  soglia  comunitaria,  il
    legislatore italiano ha scelto di assicurare  un  livello  di  tutela
    sostanziale superiore  rispetto  a  quello  imposto  dalle  direttive
    comunitarie,  estendendo  anche  agli   appalti   sotto   soglia   le
    disposizioni applicate agli appalti  sopra  soglia  ad  eccezione  di
    alcune limitate deroghe. Obiettivo della disciplina differenziata  e'
    prevedere per i contratti di minore rilevanza economica -  attraverso
    una semplificazione delle procedure di  scelta  del  contraente,  una
    maggiore flessibilita' degli istituti giuridici  ed  una  contrazione
    dei  tempi  richiesti  dalle  singole  modalita'   di   affidamento -
    procedimenti piu' snelli, pur sempre rigorosi. 
      Agli appalti sotto soglia e' dedicato il titolo secondo della parte
    seconda del Codice che consta di cinque articoli: dal 121 al 125. 
      Dal raffronto tra la disciplina degli appalti sopra soglia e  sotto
    soglia, emergono, quali tratti distintivi,  semplificazioni  relative
    alla pubblicita', alle comunicazioni ed agli avvisi,  ai  termini  ed
    alle  offerte  anomale  (possibilita'   di   applicare   l'esclusione
    automatica). 
      Occorre, poi, tenere presente che per  gli  appalti  sotto  soglia,
    fino agli importi previsti dal Codice, e' ammissibile, a  determinate
    condizioni, il ricorso al cottimo fiduciario che il Codice  definisce
    procedura negoziata (si veda oltre). 
      Volendo sintetizzare le ipotesi di ricorso alla procedura negoziata
    senza previa pubblicazione del bando di gara, previste dal Codice per
    i contratti sottosoglia, si osserva che, nel settore dei  lavori,  e'
    ammissibile, in linea generale, la procedura in  esame  nei  seguenti
    casi: 
        a) lavori di importo inferiore  a  100.000  euro  (articolo  122,
    comma 7); 
        b) lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro ed inferiore
    a 500.000 euro, secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma
    6 (articolo 122, comma 7-bis); 
        c)  lavori  relativi  ad  opere  di  urbanizzazione  primaria   e
    secondaria [articolo 32, comma 1, lettera g)]  di  importo  inferiore
    alla soglia comunitaria (articolo 122, comma 8); 
        d) lavori di importo complessivo non  superiore  a  500.000  euro
    concernenti i beni mobili e  immobili  e  interventi  sugli  elementi
    architettonici e sulle superfici  decorate  di  beni  del  patrimonio
    culturale (articolo 204, comma 1). 
      Per  gli  appalti  di  servizi  e  forniture,  e',  invece,  sempre
    prescritto il rispetto  delle  condizioni  comunitarie  di  cui  agli
    articoli 56 e 57 del Codice, fatte salve le semplificazioni  previste
    dall'articolo 124, in relazione  alle  forme  di  pubblicita'  ed  ai
    termini per l'invio delle offerte. 
      Una disciplina speciale riguarda gli affidamenti degli  appalti  di
    servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata,
    di importo fino a 100.000 euro, esaminati nella determinazione  n.  5
    del 2010 alla quale si rinvia per i necessari approfondimenti. 
      Si rammenta, poi, che, per gli acquisti di beni  e  servizi  al  di
    sotto della soglia di rilievo comunitario, la legge 27 dicembre 2006,
    n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto,  all'articolo  1,
    comma 450, che dal  primo  luglio  2007  le  amministrazioni  statali
    centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e  delle  scuole
    di  ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e   delle
    istituzioni universitarie, sono tenute  a  fare  ricorso  al  mercato
    elettronico della pubblica amministrazione. Al  riguardo,  l'articolo
    328 del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento  di  esecuzione
    ed attuazione del Codice (nel prosieguo, Regolamento), prevede che le
    stazioni appaltanti possono effettuare acquisti  di  beni  e  servizi
    sotto soglia: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
    pubblicate  all'interno  del  mercato  elettronico  o  delle  offerte
    ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai  fornitori
    abilitati;  b)  in  applicazione  delle  procedure  di  acquisto   in
    economia. 
      1.1 Gli affidamenti in economia 
      Alle ipotesi sopra  delineate  si  aggiungono,  come  si  e'  prima
    ricordato, gli affidamenti degli appalti tramite  cottimo  fiduciario
    che il Codice assimila ad una procedura negoziata.  Tali  affidamenti
    devono avvenire mediante procedure negoziate (cfr. articolo 3,  comma
    40 del Codice, articolo 125, comma 1, lettera b) e comma 4). 
      Per i lavori, il ricorso al cottimo fiduciario e'  ammesso  fino  a
    200.000 euro, mentre,  per  i  servizi  e  le  forniture,  la  soglia
    coincide con quella comunitaria, quindi,  con  l'importo  di  125.000
    euro per i servizi e  le  forniture  aggiudicati  da  amministrazioni
    aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali, con l'importo
    di 193.000 euro nei  restanti  casi.  Dunque,  per  i  servizi  e  le
    forniture sotto soglia, la semplificazione conduce alle procedure  in
    economia,  posto  che,  come  detto  sopra,  la  procedura  negoziata
    «ordinaria» e' utilizzabile solo nei casi previsti dagli articoli  56
    e 57 del Codice. 
      L'acquisizione di lavori, servizi e forniture puo'  essere  gestita
    in economia solo se  l'amministrazione  competente  provvede  ad  una
    previa individuazione e regolamentazione dei tipi di lavori,  servizi
    e forniture per le quali  puo'  essere  adottato  detto  sistema.  Si
    evidenzia che, se l'individuazione da parte delle stazioni appaltanti
    dei servizi e delle forniture da affidare in  economia  e'  libera  e
    risponde,   pertanto,   alle   specifiche   esigenze   di   carattere
    organizzativo delle stesse,  quella  relativa  ai  lavori  e'  invece
    limitata all'ambito delle categorie generali  indicate  dall'articolo
    125, comma 6, del Codice ed essenzialmente riconducibili  ad  ipotesi
    legate all'urgenza, all'imprevedibilita' ed al modesto  valore  della
    manutenzione o della riparazione di opere od impianti. 
      In generale, i  procedimenti  di  acquisizione  di  prestazioni  in
    economia per i servizi e forniture sono disciplinati, oltre che dalla
    norma quadro dell'articolo 125, dal Regolamento,  "nel  rispetto  dei
    principi in tema di procedure di  affidamento  e  di  esecuzione  del
    contratto  desumibili  dal  codice"  (articolo  125,  comma  14).  Si
    sottolinea,   inoltre,    che    figura    centrale    del    sistema
    dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture in  economia  e'  il
    responsabile unico del procedimento. 
      Per quanto riguarda le modalita' procedimentali  per  l'affidamento
    dei cottimi, e'  stabilita  la  regola  che  la  procedura  negoziata
    avvenga  tra  almeno  cinque  operatori,  salva  la  possibilita'  di
    affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo
    inferiore a 20.000 euro. E' previsto, poi,  che  le  amministrazioni,
    per  l'individuazione  dei  soggetti  da  invitare   alle   procedure
    informali, istituiscano albi  di  operatori  economici,  soggetti  ad
    aggiornamento almeno annuale, con iscrizione aperta agli operatori in
    possesso dei requisiti  di  qualificazione  (comma  12  dell'articolo
    125). 
      Si ribadisce che l'affidamento operato tramite cottimo  fiduciario,
    nonostante il carattere semplificato, rimane una procedura negoziata,
    pertanto soggiace all'osservanza dei principi  posti  dal  Codice  in
    tema di affidamento dei contratti. Si  richiama  quanto  disposto  in
    argomento dall'articolo 331 del Regolamento, secondo cui le  stazioni
    appaltanti devono assicurare, comunque, che le procedure in  economia
    avvengano nel  rispetto  del  principio  della  massima  trasparenza,
    contemperando altresi' l'efficienza dell'azione amministrativa con  i
    principi di parita' di trattamento, non discriminazione e concorrenza
    tra gli operatori economici. Inoltre, e' stabilito che l'esito  degli
    affidamenti mediante cottimo fiduciario sia  soggetto  ad  avviso  di
    post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. 
      Per lavori di importo inferiore a  40.000  euro  e  per  servizi  e
    forniture  di  importo  inferiore  a  20.000  euro,   e'   consentito
    l'affidamento  diretto  da   parte   del   responsabile   unico   del
    procedimento. 
      1.2 La disciplina dei settori speciali 
      Parzialmente diversa e' la disciplina della procedura negoziata nei
    settori  speciali:   essa   e'   caratterizzata   dalla   sostanziale
    indifferenza per il legislatore, sia comunitario sia  nazionale,  nei
    confronti delle procedure di scelta del contraente, il che si traduce
    in un'equivalenza tra procedure aperte e ristrette,  da  un  lato,  e
    procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara,  dall'altro.
    Le  ragioni  della  valenza  «ordinaria»  attribuita  alla  procedura
    negoziata  previa  pubblicazione  del  bando  vanno  ricercate  nelle
    peculiarita' tecniche dei servizi, ricompresi nei settori  cosiddetti
    speciali, che il ricorso  a  tale  forma  di  scelta  del  contraente
    consente di valorizzare. Invece, la  possibilita'  di  utilizzare  la
    procedura negoziata senza pubblicazione del bando  e'  limitata  alle
    ipotesi tassativamente indicate nell'articolo 221 del Codice. 
      Per  quanto  riguarda  i  contratti  sotto   soglia,   il   Codice,
    all'articolo 238,  distingue  l'ambito  di  applicazione  secondo  un
    criterio soggettivo, nel senso che la  disciplina  applicabile  viene
    differenziata in base alla figura soggettiva tenuta  ad  affidare  il
    contratto. Sono, infatti, previste regole specifiche a seconda che il
    committente  sia  amministrazione   aggiudicatrice   ovvero   impresa
    pubblica o soggetto titolare di diritti speciali ed esclusivi. 
      I contratti in economia sono ammessi  fino  agli  importi  previsti
    dall'articolo 125 del Codice. 
      Per i servizi e le forniture in economia, l'articolo 125, comma  9,
    richiama il valore delle soglie di cui all'articolo  28  del  Codice,
    applicabile, invero, ai soli settori ordinari. Dunque, nonostante  il
    richiamo all'articolo 28, si ritiene che il limite di  importo  entro
    il quale  ammettere  gli  affidamenti  in  economia,  per  servizi  e
    forniture nei settori speciali, sia da intendersi riferito al  valore
    delle soglie stabilito per i settori speciali dall'articolo  215  del
    Codice. Tale conclusione risulta in linea  con  il  quadro  normativo
    fornito dal Codice nel suo complesso che, in attuazione del  criterio
    di semplificazione  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti
    «sotto soglia», ha previsto, tra le  misure  di  semplificazione,  la
    possibilita' di acquisizione di servizi e forniture in economia  fino
    all'importo corrispondente  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria.
    Inoltre, il Regolamento, nell'articolo 341, fa  espresso  riferimento
    ai  «contratti  di  importo  inferiore  alle  soglie   di   rilevanza
    comunitaria di cui all'articolo 215 del codice». 
      A  differenza  delle  amministrazioni  aggiudicatrici,  le  imprese
    pubbliche ed i titolari di diritti speciali  ed  esclusivi,  per  gli
    appalti rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208  a  213
    del Codice, applicano la disciplina stabilita dai propri regolamenti,
    disciplina che deve comunque essere conforme ai principi dettati  dal
    Trattato CE a tutela della concorrenza. 
      2. L'utilizzo della procedura negoziata senza previa  pubblicazione
    del bando di gara per gli appalti di lavori pubblici con  particolare
    riferimento all'articolo 122, comma 7-bis, del decreto legislativo n.
    163/2006 
      2.1 Inquadramento generale 
      Sulla base del quadro normativo sopra delineato e dei dati rilevati
    dall'Osservatorio emerge che, per gli appalti  di  importo  inferiore
    alla soglia comunitaria, la fattispecie piu' rilevante che  necessita
    di indicazioni  operative  riguarda  gli  affidamenti  di  lavori  di
    importo inferiore a 500.000 euro,  posto  che  per  i  servizi  e  le
    forniture  la  procedura  negoziata   senza   bando   si   identifica
    sostanzialmente con le procedure in economia. 
      Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con  legge  22
    dicembre 2008, n. 201, ha previsto all'articolo 1, comma 10-quinquies
    l'inserimento del  comma  7-bis  all'articolo  122  del  Codice,  che
    dispone come segue: «I lavori di importo complessivo pari o superiore
    a 100.000 euro e inferiore a 500.000  euro  possono  essere  affidati
    dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del  procedimento,
    nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parita'   di
    trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo  la  procedura
    prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito  e'  rivolto  ad  almeno
    cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero». 
      Il legislatore ha  ritenuto  opportuno,  quindi,  differenziare  la
    procedura di cui al comma 7-bis dell'articolo 122 da quella  prevista
    al comma 7 del medesimo articolo, dettando per la prima alcune regole
    peculiari di svolgimento. 
      Per quanto riguarda gli appalti  di  importo  inferiore  a  100.000
    euro -  qualora  non   sussistano   particolari   ragioni   d'urgenza
    nell'esecuzione  dei   lavori -   appare   preferibile   il   ricorso
    all'articolo 57, comma 6 e, quindi, l'invito rivolto  ad  almeno  tre
    operatori economici, osservando i principi comunitari di trasparenza,
    concorrenza, rotazione, rispetto ad un affidamento diretto.  Ad  ogni
    modo, anche per questo caso  vale  quanto  si  dira'  successivamente
    circa la motivazione e l'obbligo di  pubblicazione  dell'esito  della
    procedura di gara. 
      L'articolo  122,  comma  7-bis,  rinvia  alla  procedura   di   cui
    all'articolo  57,  comma  6  del  Codice  dettata  per  le  procedure
    negoziate in genere, prevedendo, pero', che  la  stazione  appaltante
    inviti non tre, ma almeno cinque operatori economici. 
      Il procedimento da seguire  per  affidare  gli  appalti  di  lavori
    pubblici  mediante  procedura   negoziata   deve   anzitutto   essere
    individuato alla luce dei principi indicati dallo stesso articolo 122
    del Codice; inoltre, attraverso il rinvio all'articolo 57,  comma  6,
    risultano richiamati anche i principi di concorrenza e rotazione  che
    formano parte integrante di tale  procedura.  Anche  in  assenza  del
    richiamo espresso, l'operativita' dei  citati  canoni  sarebbe  stata
    comunque  assicurata  dal  riferimento  generalizzato   ai   principi
    istitutivi del Trattato, contenuto nell'articolo 2 del Codice. 
      2.2 Analisi dei principi generali 
      L'esame dei citati principi consente di individuare preliminarmente
    le regole generali imprescindibili che devono essere  rispettate  nel
    corso dell'affidamento. 
      Quanto   alla   parita'   di   trattamento   ed   al   divieto   di
    discriminazione, essi sono direttamente riconducibili al principio di
    imparzialita', sancito  dall'articolo  97  della  Costituzione.  Esso
    esprime in negativo  il  dovere  dell'amministrazione  di  effettuare
    favoritismi tra i soggetti coinvolti dall'ambito della propria azione
    volta  al  perseguimento  di  interessi  pubblici.  Nel  settore  dei
    contratti pubblici, il principio si traduce nell'esigenza di  evitare
    ingiustificate disparita' in sede  di  valutazione  delle  offerte  e
    comporta, come necessario corollario, il dovere in capo alla stazione
    appaltante di predeterminare i criteri di valutazione  delle  offerte
    che possono essere quello del prezzo piu' basso o quello dell'offerta
    economicamente piu' vantaggiosa. Dal principio di non discriminazione
    scaturisce, in particolare, il divieto di effettuare la selezione dei
    concorrenti privilegiando coloro che  esercitano  prevalentemente  la
    loro attivita' nello stesso ambito territoriale in cui devono  essere
    svolte le prestazioni. 
      In  riferimento  al  principio  di  parita'  di   trattamento,   in
    particolare, occorre evidenziare che lo  stesso  vieta  non  solo  le
    discriminazioni  palesi,  a  motivo  della  cittadinanza,  ma   anche
    qualsiasi forma  di  discriminazione  dissimulata  che,  mediante  il
    ricorso ad altri criteri distintivi, abbia  in  pratica  le  medesime
    conseguenze (cfr. sentenza Corte di Giustizia CE 3 giugno 1992, causa
    C-360/89).  Quindi,  allo  scopo  di  favorire  lo  sviluppo  di  una
    concorrenza  sana  ed  efficace  tra  gli  operatori  economici   che
    partecipano ad un appalto pubblico, la stazione appaltante  deve  far
    si' che tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunita'  per
    la formulazione delle loro offerte e che  queste  siano  soggette  ad
    uguali  condizioni  per  ciascun  competitore  (sentenza   Corte   di
    Giustizia CE 29 aprile 2004, causa C-496/99). Ne  discende  l'obbligo
    di svolgere la procedura concorsuale senza consentire ad  alcuno  dei
    partecipanti di godere di informazioni privilegiate o  di  condizioni
    vantaggiose in sede di presentazione dell'offerta. In  questo  senso,
    va ribadito che tutti gli operatori economici che prendono parte alla
    selezione devono essere invitati contemporaneamente a  presentare  le
    loro offerte e che le lettere di invito devono contenere le  medesime
    informazioni in relazione alla prestazione richiesta. 
      La  trasparenza,  secondo  quanto  puntualizzato  dall'insegnamento
    della Corte di  Giustizia  della  Comunita'  europea,  "consiste  nel
    garantire, in  favore  di  ogni  potenziale  offerente,  un  adeguato
    livello di pubblicita' che consenta l'apertura  degli  appalti  [...]
    alla  concorrenza,  nonche'  il  controllo  sull'imparzialita`  delle
    procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE, 7 dicembre 2000,
    causa C-324/98 cd. Teleaustria c. Telekom Austria). 
      Si sottolinea a riguardo, come piu'  volte  evidenziato  da  questa
    Autorita', che e' stata rilevata carenza di pubblicita' sia sotto  il
    profilo dei tempi esigui previsti per la pubblicazione degli  avvisi,
    sia  in  relazione  ai  mezzi  utilizzati  per  mettere  in  atto  la
    pubblicita', ritenuti non congrui rispetto al valore dell'appalto. Il
    principio  di  trasparenza   comporta,   inoltre,   che   la   scelta
    dell'affidatario debba essere resa nota: occorre, quindi,  pubblicare
    l'esito della selezione. 
      Il   principio   di   proporzionalita'   richiede    il    rispetto
    dell'equilibrio  tra  obiettivi  perseguiti   e   mezzi   utilizzati,
    assicurando il minore sacrificio possibile  degli  interessi  privati
    confliggenti  con  quello  pubblico.  Ne  discende  che  la  stazione
    appaltante  non  puo'  imporre  obblighi  e  restrizioni  in   misura
    superiore a quella  strettamente  necessaria  per  il  raggiungimento
    dello scopo; in altri termini, per la legittimita' dell'atto, occorre
    effettuare una ricognizione sull'assenza di altri strumenti idonei  a
    conseguire  l'obiettivo  prefissato  con  minore  pregiudizio  per  i
    soggetti coinvolti. In base  al  principio  di  proporzionalita',  la
    richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla
    procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla  tipologia
    ed  all'importo  della  prestazione  richiesta:  la   fissazione   di
    requisiti  non  proporzionali   allo   specifico   appalto   potrebbe
    comportare il pericolo di un'indebita restrizione della concorrenza. 
      La tutela della libera concorrenza, a sua volta, puo'  considerarsi
    come un principio cardine in  materia  di  disciplina  dei  contratti
    pubblici; esso intende assicurare a ciascun potenziale concorrente le
    stesse possibilita'  di  partecipazione  alle  procedure  di  gara  e
    l'imparzialita' della relativa azione  amministrativa.  Affinche'  il
    citato principio possa trovare concreta applicazione e non risolversi
    in una mera enunciazione, occorre garantire il  rispetto  della  "par
    condicio" nei  confronti  di  tutti  i  concorrenti  in  ordine  alla
    valutazione comparativa dei  requisiti  da  essi  posseduti  ed  alla
    verifica dell'assenza di clausole che producano un effetto preclusivo
    all'accesso dei potenziali concorrenti alle gare. 
      Il criterio di rotazione ha come finalita' quella di evitare che la
    stazione  appaltante  possa  consolidare  rapporti  solo  con  alcune
    imprese venendo meno cosi' al rispetto del principio di concorrenza. 
      2.3 L'obbligo di motivazione 
      Altra questione generale e preliminare riguarda  la  sussistenza  o
    meno dell'obbligo di motivarela procedura  prescelta  dalla  stazione
    appaltante per l'individuazione del contraente. 
      La procedura negoziata prevista dall'articolo 122, comma  7-bis  e'
    legittimata dal legislatore  sulla  base  dell'importo.  Tuttavia  le
    norme di  cui  all'articolo  122  del  Codice  soggiacciono  comunque
    all'applicazione dei principi generali del diritto amministrativo: la
    stazione  appaltante  nella  delibera  a   contrarre   fornisce   una
    spiegazione delle  ragioni  che  l'hanno  indotta  a  preferire  tale
    procedura, atteso che il dettato normativo (cfr. articolo 122,  comma
    7-bis) esprime a riguardo una possibilita', non certo un  obbligo  di
    utilizzo  della  procedura  negoziata.  Cio'  non  significa  che  la
    motivazione deve far riferimento alla sussistenza  delle  circostanze
    esplicitate dal legislatore negli articoli 56 e 57 del Codice: se  si
    verificasse una  di  quelle  situazioni,  infatti,  il  ricorso  alla
    negoziata sarebbe giustificato ex se dagli articoli 56 e  57,  mentre
    e' chiaro che l'articolo 122, comma 7-bis si riferisce a  presupposti
    diversi. 
      2. 4 Il procedimento 
      Tenendo conto  delle  indicazioni  desumibili  dai  principi  sopra
    richiamati,  occorre,  poi,  delineare  concretamente   la   corretta
    procedura che  l'amministrazione  deve  seguire  per  selezionare  il
    contraente. 
      A riguardo, l'articolo 57, comma 6, del Codice prescrive  che  "ove
    possibile, la stazione appaltante individua gli  operatori  economici
    da   consultare   sulla   base   di   informazioni   riguardanti   le
    caratteristiche    di    qualificazione    economico-finanziaria    e
    tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei  principi
    di  trasparenza,  concorrenza,  rotazione,  e  seleziona  almeno  tre
    operatori economici, se sussistono in tale  numero  soggetti  idonei.
    Gli  operatori  economici  selezionati   vengono   contemporaneamente
    invitati a presentare le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con
    lettera  contenente  gli  elementi   essenziali   della   prestazione
    richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore  economico  che
    ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo  il  criterio  del
    prezzo piu' basso o  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
    previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti
    per l'affidamento di contratti di uguale importo  mediante  procedura
    aperta, ristretta, o negoziata previo bando". 
      L'articolo prevede, quindi, che la stazione appaltante, allo  scopo
    di individuare gli operatori economici da invitare, compia, in  primo
    luogo, due operazioni connesse fra di loro: a) definire,  desumendole
    dal     mercato,     le     caratteristiche     di     qualificazione
    economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa  che  gli   operatori
    devono possedere per eseguire  la  prestazione;  b)  individuare  gli
    operatori economici in possesso di tali requisiti. La  norma  dispone
    che le  caratteristiche  di  qualificazione  economico-finanziaria  e
    tecnico-organizzativa,   richieste   dalla    stazione    appaltante,
    coincidano con  quelle  necessarie  per  partecipare  alle  procedure
    aperte e  ristrette,  per  i  lavori,  in  particolare,  occorre  far
    riferimento al possesso della qualificazione SOA. 
      In  secondo  luogo,  e'  richiesto  alla  stazione  appaltante   di
    selezionare, dal gruppo degli operatori  economici  individuati  come
    sopra descritto, almeno cinque  soggetti  da  invitare  a  presentare
    un'offerta.   Il   termine   utilizzato   dall'articolo   in   esame,
    «seleziona»,  pone  il  problema  di  definire   la   procedura   per
    individuare i soggetti da invitare, nel caso in  cui  siano  presenti
    sul mercato piu' operatori economici in possesso delle qualificazioni
    necessarie o prescritte. 
      La procedura delineata dal combinato  disposto  dell'articolo  122,
    comma 7-bis e dell'articolo 57, comma 6, del Codice  si  articola  in
    due fasi: 
        a) individuazione dei soggetti da invitare al confronto, mediante
    informazioni desunte dal mercato (indagine o sondaggio di  mercato  e
    selezione degli operatori da invitare a presentare offerta); 
        b) analisi e valutazione delle offerte presentate dagli operatori
    economici invitati (gara informale o ufficiosa). 
      Le due fasi sono distinte: l'indagine  di  mercato  e'  preordinata
    esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato, quindi i  possibili
    potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali  che  essi
    sono disposti a praticare, senza alcun vincolo in ordine alla  scelta
    finale; la gara informale  implica,  invece,  anche  una  valutazione
    comparativa delle offerte, comportando per  la  stazione  appaltante,
    indipendentemente  dalle  eventuali  regole  stabilite  in   via   di
    autolimitazione,  l'obbligo  dell'osservanza  dei  principi  di  «par
    condicio» e trasparenza nelle lettere di invito. 
      La norma dispone, poi, che i soggetti selezionati vengano  invitati
    a formulare un'offerta: la relativa lettera di invito deve  contenere
    le informazioni sugli elementi essenziali  della  prestazione  e  sul
    criterio di valutazione dell'offerta. E', quindi, posto in capo  alla
    stazione  appaltante  l'obbligo   di   definire,   specificamente   e
    preventivamente, i criteri  di  selezione  ed  i  livelli  minimi  di
    capacita' richiesti, nonche' di individuare gli operatori cui inviare
    la lettera di invito a presentare l'offerta. 
      Il procedimento puo' essere cosi' schematizzato: 
        1) determina a contrarre 
        2) ricerca di mercato 
        3) selezione degli operatori da invitare 
        4) invio lettere d'invito 
        5) presentazione delle offerte 
        6) scelta del miglior  contraente,  sulla  base  dei  criteri  di
    valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito 
      2.5 Le modalita' di effettuazione dell'indagine di mercato 
      Non esiste una definizione  normativa  di  «indagine  di  mercato»,
    pertanto, per quanto riguarda le modalita'  di  svolgimento,  occorre
    stabilire se la stessa debba essere effettuata previo  avviso  o  con
    altre  modalita',  quali  ad  esempio,  nel  caso  dei   lavori,   la
    consultazione sul sito dell'Autorita' dell'elenco  delle  imprese  in
    possesso  di  idonea  qualificazione  in  relazione  all'affidamento,
    sempre tenendo presente i criteri generali (es. rotazione). 
      Sulla base del richiamato principio di  trasparenza  che  e'  parte
    integrante della procedura, si ritiene  anzitutto  che  in  linea  di
    massima  la  stazione  appaltante  non  possa  individuare  i  cinque
    operatori richiesti come minimo dall'articolo 122,  comma  7-bis  del
    Codice, nonche' dall'articolo 125 del Codice, per gli affidamenti  di
    lavori, servizi e forniture, effettuati tramite  cottimo  fiduciario,
    con modalita' «chiuse» rispetto al mercato. 
      Tale principio, tuttavia, non impone sempre  e  necessariamente  ai
    committenti  forme  di   pubblicita'   preventiva   della   procedura
    (negoziata senza bando), che comunque e'  in  facolta'  degli  stessi
    adottare; tale scelta diventa una necessita' in relazione all'importo
    ed alla tipologia dell'appalto:  indicazioni  in  tal  senso  possono
    desumersi anche dalla Comunicazione della Commissione europea  2006/C
    179/02,   relativa   al   diritto   comunitario   applicabile    alle
    aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate  dalle
    direttive  "appalti  pubblici",  la   quale,   rifacendosi   ad   una
    consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia  della  Comunita'
    europea, afferma che: "i principi di uguaglianza di trattamento e  di
    non discriminazione comportano un obbligo di trasparenza che consiste
    nel garantire, in favore di ogni potenziale  offerente,  un  adeguato
    livello di pubblicita'  che  consenta  l'apertura  del  mercato  alla
    concorrenza." 
      La  stazione  appaltante  deve  in  ogni  caso  esplicitare   nella
    determina  a  contrarre  i  criteri  che   saranno   utilizzati   per
    l'individuazione  delle  imprese  da  invitare;  in  caso  di  avviso
    preventivo detti criteri devono essere specificati  nello  stesso.  A
    titolo  indicativo  possono  essere  utilizzati  come  criteri,   per
    esempio,  le  esperienze  contrattuali  registrate   dalla   stazione
    appaltante nei  confronti  dell'impresa  richiedente  l'invito  o  da
    invitare, purche' venga rispettato il principio della rotazione (cfr.
    TAR Molise, Sez. I - sent. 6  novembre  2009,  n.  700),  l'idoneita'
    operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ed
    anche il sorteggio pubblico. 
      Il principio di trasparenza impone, pero', di  fornire,  a  chi  vi
    abbia interesse e ne faccia richiesta, informazioni sulla  procedura,
    si' da consentire la presentazione di eventuali richieste  di  invito
    alla gara informale. Parimenti, ai fini del rispetto dei principi  di
    trasparenza e di rotazione, si considera necessaria la  pubblicazione
    del cosiddetto avviso di post-informazione,  contenente  i  dati  dei
    soggetti aggiudicatari degli affidamenti. 
      In caso di pubblicazione  di  avviso  preventivo,  vanno  preferiti
    quegli  strumenti  che  consentono   di   adeguare   la   pubblicita'
    all'importanza dell'appalto per il mercato interno, utilizzando  come
    parametri il valore effettivo della commessa e la sua "appetibilita'"
    per i potenziali concorrenti. Quanto  ai  contenuti  dell'avviso,  lo
    stesso deve indicare, come minimo,  una  succinta  descrizione  degli
    elementi essenziali dell'appalto e della procedura di  aggiudicazione
    che si intende seguire, accompagnata da un invito a prender contatto,
    se interessati, con la stazione appaltante. 
      La determinazione delle misure di pubblicita' adeguate a  veicolare
    l'informazione  presso  il  mercato  di   riferimento   puo'   essere
    facilmente parametrata o comparata a  quella  definita  dall'articolo
    122, comma 5, penultimo periodo del Codice per le procedure ordinarie
    (aperte e ristrette) per  l'aggiudicazione  di  appalti  pubblici  di
    lavori il  cui  importo  non  sia  superiore  a  500.000  euro;  tale
    disposizione, infatti, prevede che la stazione appaltante  informi  i
    potenziali  competitori  con  la  pubblicazione  del  bando  di  gara
    all'albo pretorio della stessa e del comune nel quale  devono  essere
    eseguiti i lavori. 
      Altro mezzo che  si  puo'  considerare  adatto  allo  scopo  e'  la
    pubblicazione  dell'avviso   sul   sito   internet   della   stazione
    appaltante. 
      Le stazioni appaltanti possono comunque impostare forme di verifica
    della disponibilita' degli operatori economici con riferimento a piu'
    appalti aggiudicabili  entro  un  determinato  periodo  (indagini  di
    mercato  periodiche),  al  fine  di  ottimizzare  le  tempistiche  di
    svolgimento delle gare informali e  le  procedure  di  riscontro  dei
    requisiti. 
      Altro strumento di cui l'amministrazione puo' valersi,  allo  scopo
    di  effettuare  indagini  di  mercato  non  riferite  ad  un  singolo
    affidamento,  e'  rappresentato  dalla  predisposizione  di  "elenchi
    aperti di operatori economici". Sul punto, pare opportuno  effettuare
    alcune precisazioni. 
      L'articolo  40,  comma  5,  del  Codice   pone   un   divieto   per
    l'affidamento  di   lavori   pubblici,   dell'utilizzo   di   elenchi
    predisposti  dalla  stazione  appaltante,   salvo   il   caso   degli
    affidamenti  in  economia  o  dell'applicabilita'  della   "procedura
    ristretta semplificata". Tale divieto e' stato introdotto dalla legge
    19 febbraio  1994,  n.  109,  al  fine  di  impedire  il  ricorso  ai
    cosiddetti "albi speciali e di  fiducia"  delle  stazioni  appaltanti
    costituiti senza alcuna forma di pubblicita' e mediante  i  quali  si
    ricorreva ad affidamenti diretti non conformi. 
      Diverso appare il caso di elenchi di operatori economici costituiti
    mediante bando pubblico al quale tutti i soggetti possono accedere  e
    che costituiscono nient'altro che una forma di "indagine di  mercato"
    cumulativa per piu' affidamenti. 
      Gi  elenchi   a   cui   si   fa   riferimento   devono   presentare
    caratteristiche  tali,  da  renderli  compatibili  con  la  normativa
    nazionale e comunitaria: gli  elenchi  in  commento  devono,  quindi,
    essere aperti al mercato. 
      Pertanto, in primo luogo, occorre  pubblicizzare  adeguatamente  la
    volonta' dell'amministrazione di realizzare un elenco di soggetti  da
    cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare mediante
    la pubblicazione di un  avviso  reso  conoscibile  secondo  modalita'
    idonee quali la pubblicazione sul profilo di committente e  sui  siti
    informatici previsti dall'articolo  66,  comma  7  del  Codice  (sito
    Ministero Infrastrutture e  sito  Osservatorio);  in  secondo  luogo,
    occorre consentire a tutti gli operatori interessati, in possesso dei
    requisiti richiesti,  di  iscriversi  nell'elenco  senza  limitazioni
    temporali; in terzo luogo  e'  necessario  prevedere  dei  meccanismi
    volti ad assicurare  l'aggiornamento  periodico,  almeno  semestrale,
    degli elenchi. Inoltre, occorre prevedere i criteri per la  selezione
    delle imprese da invitare. 
      A riguardo, puo' prendersi a modello la  disciplina  degli  elenchi
    previsti dall'articolo 267  del  Regolamento  per  l'affidamento  dei
    servizi di ingegneria ed architettura il  cui  valore  economico  sia
    inferiore a 100.000 euro;  tale  articolo  dispone  che  la  stazione
    appaltante per l'individuazione dei soggetti da  invitare  alla  gara
    puo' avvalersi di un apposito elenco, in  ogni  caso  rispettando  il
    criterio di rotazione. Inoltre, risultano indicate  nell'articolo  in
    commento  le  forme  di  pubblicita'  che  l'avviso  dell'istituzione
    dell'elenco deve avere ed il contenuto minimo dell'avviso stesso, tra
    cui figurano anche le modalita'  di  individuazione  degli  operatori
    economici da invitare. Va sottolineato, infine  che,  per  i  lavori,
    l'elenco deve essere costruito sulla base delle categorie generali  e
    specializzate del sistema di qualificazione e in base alla domanda di
    iscrizione  nell'elenco  degli  operatori  economici  (con  idoneita'
    individuale, con idoneita' plurisoggettiva o con sede in altri  Stati
    membri  dell'Unione   Europea)   corredate   dall'attestazione/i   di
    qualificazione o in modo che con semplici procedure  informatiche  si
    possa disporre della lista  degli  operatori  economici  in  possesso
    delle qualificazioni e classifiche necessarie  per  l'esecuzione  dei
    lavori. 
      2.6 Lo svolgimento della gara informale 
      Per quanto riguarda lo svolgimento della gara informale, essendo il
    valore di riferimento  inferiore  alla  soglia  comunitaria,  risulta
    applicabile l'articolo 122, comma 6, lett. d) del  Codice,  il  quale
    stabilisce che, per le procedure negoziate senza previa pubblicazione
    di bando, il termine per la ricezione delle offerte  viene  stabilito
    dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1  dell'articolo  70
    (secondo cui le stazioni appaltanti, nel fissare  i  termini  per  la
    ricezione delle offerte e delle domande  di  partecipazione,  tengono
    conto della complessita' della prestazione oggetto  del  contratto  e
    del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte) termine
    che, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo'  essere
    inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito. 
      Peraltro e' opportuno rilevare  come  la  gara  informale,  proprio
    perche' procedura selettiva organizzata  nel  rispetto  dei  principi
    dell'ordinamento comunitario, debba essere  sviluppata  seguendo  gli
    standard operativi comuni per  lo  svolgimento  delle  operazioni  di
    gara. 
      L'articolo  57,  comma  6,  prevede  che  gli  operatori  economici
    selezionati  vengano  contemporaneamente  invitati  a  presentare  le
    offerte  oggetto  della  negoziazione  con  lettera  contenente   gli
    elementi essenziali della prestazione richiesta. 
      La lettera di invito alla gara informale deve riportare i contenuti
    tipici del bando di  cui  all'articolo  64  e  all'allegato  IXA  del
    Codice. La forma prescelta e' rimessa alla stazione appaltante.  Deve
    essere, fra l'altro, precisato, ove non  specificato  nell'avviso  di
    costituzione  dell'elenco,  che  verra'  applicato  il  principio  di
    rotazione (regolante la gestione dei  futuri  percorsi  selettivi  in
    forma   derogatoria,   secondo    quanto    espressamente    previsto
    dall'articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti pubblici)  e  che,
    pertanto, il soggetto che risultera' affidatario dei lavori non sara'
    invitato alle gare indette successivamente con la stessa procedura  o
    a gare con procedure in economia nell'arco di  un  certo  periodo  di
    tempo. 
      L' individuazione delle imprese cui inviare le  lettere  di  invito
    deve avvenire secondo i criteri generali stabiliti nella determina  a
    contrarre o nell'eventuale avviso preventivo. 
      Per quanto riguarda la verifica delle offerte anomale,  si  ritiene
    che in ogni caso trovi applicazione il principio di cui  all'articolo
    86, comma 3 del Codice,  con  cui  l'amministrazione  puo'  tutelarsi
    valutando la congruita' di ogni offerta che, sulla base  di  elementi
    specifici, appaia anormalmente bassa; anche tale elemento  va  citato
    nella lettera di invito. 
      In termini operativi, la lettera di invito deve quindi contenere  i
    seguenti elementi: 
        a)  l'oggetto  della  prestazione,  le  relative  caratteristiche
    tecniche e il suo importo; 
        b)    i     requisiti     speciali     economico-finanziari     e
    tecnico-organizzativi che  occorre  possedere  per  partecipare  alla
    gara; o nel caso di operatore economico selezionato da un elenco,  la
    conferma del possesso dei requisiti speciali  in  base  ai  quali  e'
    stato inserito nell'elenco; 
        c) le garanzie richieste; 
        d) il termine di presentazione  dell'offerta  ed  il  periodo  di
    validita' della stessa; 
        e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; 
        f) il criterio di aggiudicazione prescelto; 
        g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il  criterio
    dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
        h)  nel  caso  del  prezzo  piu'  basso,   l'eventuale   utilizzo
    dell'esclusione automatica; si rammenta che se la stazione appaltante
    intenda far ricorso a tale metodo,  occorre  invitare  un  numero  di
    operatori economici che  faccia  presumere  che  le  offerte  ammesse
    saranno almeno dieci. 
        i) le modalita' di comprova del possesso dei requisiti; 
        j)   l'eventuale    clausola    che    preveda    di    procedere
    all'aggiudicazione  anche  nel  caso  di  presentazione  di  un'unica
    offerta valida; 
        k) la misura delle penali; 
        l) la facolta' di applicare l'articolo 86, comma 3 del Codice; 
        m) l'indicazione dei termini di pagamento secondo quanto previsto
    dal Regolamento; 
        n)  lo  schema  di  contratto  ed  il  capitolato   tecnico   (se
    predisposti). 
      Si rammenta inoltre che, coma gia' ricordato sopra,  dal  combinato
    disposto dei commi 3 e 5 dell'articolo 122 si evince  che  va  sempre
    assolto l'obbligo di  pubblicita'  degli  esiti  della  gara  con  le
    medesime modalita' previste per l'eventuale avviso. 
      Inoltre, prima della stipula del  contratto  con  l'aggiudicatario,
    occorre procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e
    speciali. 
      Infine, anche per le procedure negoziate,  il  contratto  non  puo'
    essere   stipulato   prima   di   35   giorni   dalla   comunicazione
    dell'aggiudicazione. Tuttavia, e' possibile procedere  all'esecuzione
    d'urgenza ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del Codice.  Si  segnala
    un recente orientamento della giurisprudenza  amministrativa  secondo
    cui la violazione della clausola (e del principio) di standstill,  ex
    articolo 11, comma 10 del Codice, in se' considerata  e  cioe'  senza
    che  concorrano  vizi  propri   dell'aggiudicazione,   non   comporta
    l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  l'inefficacia  del  contratto
    (cfr. TAR Calabria, Sez. I, 20 ottobre 2010, n. 942). 
      3.Considerazioni conclusive 
      Volendo trarre alcune conclusioni dal quadro  sopra  delineato,  la
    stazione  appaltante,  sulla  base  dei  criteri  individuati,   puo'
    conciliare il rispetto dei principi comunitari  e  del  principio  di
    economicita' con le esigenze di celerita' e  semplificazione  proprie
    delle procedure negoziate senza bando, in relazione  all'importo  dei
    contratti. 
      L'utilizzo di sistemi  elettronici  e  telematici  di  negoziazione
    potrebbe  contemperare  le  esigenze   di   semplificazione   sottese
    all'utilizzo delle procedure negoziate con la garanzia della  parita'
    di  condizioni  dei  partecipanti  nel  rispetto  del  principio   di
    trasparenza e di economicita' (cfr. al riguardo quanto  previsto  dal
    Regolamento). 
      I principi  e  le  indicazioni  operative  esposte  nei  precedenti
    paragrafi  con  riferimento  all'affidamento  di  lavori   ai   sensi
    dell'articolo 57,  comma  6,  sono  applicabili,  con  gli  opportuni
    adattamenti, anche agli altri casi di affidamento di lavori  pubblici
    mediante procedura negoziata senza bando previsti dal Codice. 
      Per quanto attiene agli appalti di servizi e forniture,  come  gia'
    affermato,   la   procedura   negoziata   consiste    sostanzialmente
    nell'utilizzo del cottimo fiduciario nei casi previsti  dall'articolo
    125 e  dai  regolamenti  delle  amministrazioni,  ferma  restando  la
    possibilita' del ricorso alla procedura  negoziata  senza  bando  nei
    casi tassativamente indicati dall'articolo 57 del  Codice  e  con  le
    semplificazioni previste dall'articolo 124 con riguardo  ai  termini.
    Per tale procedura puo' farsi comunque riferimento  alle  indicazioni
    sopra illustrate circa l'articolo 57, comma 6. 
      E' infine opportuno effettuare, oltre a quanto  gia'  osservato  in
    precedenza, alcune precisazioni circa il cottimo  fiduciario,  stante
    la riscontrata rilevanza e frequenza dell'utilizzo di tale  strumento
    soprattutto nei servizi e forniture. 
      In passato e' stato sostenuto che il cottimo fiduciario  non  fosse
    un procedimento di scelta del contraente, ne' un  contratto,  ma  una
    particolare modalita' di retribuire una prestazione ricompresa in  un
    contratto di lavoro subordinato o autonomo - stipulato attraverso una
    libera contrattazione della  Pubblica  Amministrazione  con  soggetti
    privati -  commisurata  alla  quantita'  della  prestazione  prodotta
    anziche' al tempo impiegato a produrla. 
      Tale interpretazione non appare  conforme  a  quanto  previsto  dal
    Codice che ha definito il cottimo quale procedura negoziata (articolo
    3, comma 40) e dal Regolamento. Peraltro, la definizione  di  cottimo
    fiduciario quale procedura negoziata era gia' contenuta nel d.P.R. n.
    554/99. 
      Il cottimo fiduciario non puo' ricondursi ad una semplice attivita'
    negoziale di diritto privato priva  di  rilevanza  pubblicistica,  le
    regole procedurali anche minime  che  l'amministrazione  osserva  per
    concludere il cottimo implicano il rispetto dei principi generali  di
    imparzialita', correttezza, buona fede, logicita'  e  coerenza  della
    motivazione. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4295).  Il
    cottimo  fiduciario  e',   quindi,   un   contratto   con   contenuto
    semplificato affidato mediante procedura negoziata, la cui disciplina
    deve essere rinvenuta, oltre che nell'articolo 125, anche all'interno
    del Codice. Cio' consente, fra l'altro, di non ritenere corretta  una
    prassi  applicativa  dell'istituto  che  dia  luogo   a   distorsioni
    anti-concorrenziali,   in   chiara   violazione   della    disciplina
    codicistica e dei suoi principi. 
      Infine, l'articolo 331 del  Regolamento  prevede  che  le  stazioni
    appaltanti assicurino comunque che le procedure in economia avvengano
    nel rispetto del principio della massima  trasparenza,  contemperando
    altresi' l'efficienza dell'azione amministrativa con  i  principi  di
    parita' di trattamento, non discriminazione  e  concorrenza  tra  gli
    operatori  economici.  Inoltre,  e'  stabilito  che   l'esito   degli
    affidamenti mediante cottimo fiduciario sia  soggetto  ad  avviso  di
    post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. 
      Sulla base di quanto sopra considerato 
     
                                IL CONSIGLIO 
     
      Adotta la presente determinazione. 
     
                                                  Il Presidente:  Brienza 
    Il relatore: Borgia 
    Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 aprile 2011. 
    Il segretario: Esposito 
    
    
     


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