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  • Martedì 05 Aprile 2011 09:10
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    Normativa/Nazionale

    Decreto legge "omnibus"

    DECRETO LEGGE n. 34 del 31/03/2011

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    DECRETO LEGGE 31 marzo 2011, n. 34

    Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia  di  incroci
    tra settori della stampa e della  televisione,  di  razionalizzazione
    dello   spettro   radioelettrico,   di   moratoria    nucleare,    di
    partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli  enti
    del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. (11G0074) 

    in G.U.R.I. del 31 marzo 2011, n. 74
    

     

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
      Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
    disposizioni in tema di intervento finanziario dello Stato in  favore
    della cultura e del potenziamento delle funzioni di tutela  dell'area
    archeologica di Pompei, in materia di divieto di incroci tra  settore
    della stampa e settore della televisione, di razionalizzazione  dello
    spettro radioelettrico,  di  moratoria  nucleare,  di  partecipazioni
    della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli  enti  del  Servizio
    sanitario nazionale della regione Abruzzo; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 23 marzo 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro dell'economia e delle finanze; 
     
                                    Emana 
     
     
                         il seguente decreto-legge: 
     
                                   Art. 1 
     
     
         Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura 
     
      1. In attuazione dell'articolo 9 della  Costituzione,  a  decorrere
    dall'anno 2011: 
        a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30  aprile  1985,  n.
    163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; 
        b)  in  aggiunta  agli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio   e'
    autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la  manutenzione
    e la conservazione dei beni culturali; 
        c) e' autorizzata la  spesa  di  7  milioni  di  euro  annui  per
    interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. 
      2. All'articolo  1,  comma  13,  quarto  periodo,  della  legge  13
    dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:  ",
    nonche' il fondo di cui alla legge 30  aprile  1985,  n.  163,  e  le
    risorse destinate alla manutenzione ed alla  conservazione  dei  beni
    culturali". 
      3. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
    e' abrogato il comma 4-ter, nonche' la lettera b) del comma 4-quater. 
      4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a  236  milioni  di  euro
    annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di
    euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli  anni
    2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa
    sulla benzina e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche'  dell'aliquota
    dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui  all'allegato  I
    del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
    sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
    amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
    504, e successive  modificazioni,  in  modo  tale  da  compensare  il
    predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo
    periodo del presente comma. La misura dell'aumento e'  stabilita  con
    provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  da  adottare
    entro sette giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul
    sito internet  dell'Agenzia.  Agli  aumenti  disposti  ai  sensi  del
    presente comma  ed  agli  aumenti  eventualmente  disposti  ai  sensi
    dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992,  n.
    225, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo  periodo,  della
    legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti  dei  soggetti
    di cui all'articolo 5,  comma  1,  limitatamente  agli  esercenti  le
    attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
    pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2,  del  decreto-legge  28
    dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
    febbraio 2002, n.  16,  il  maggior  onere  conseguente  ai  predetti
    aumenti e' rimborsato con  le  modalita'  previste  dall'articolo  6,
    comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2  febbraio
    2007, n. 26. 
      5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
    disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
    Potenziamento delle funzioni  di  tutela  dell'area  archeologica  di
                                   Pompei 
     
      1.  Al  fine  di  rafforzare  l'efficacia  delle  azioni  e   degli
    interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei  e  nei  luoghi
    ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale
    per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i beni
    e le attivita' culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data  di
    entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario  e
    urgente di interventi conservativi  di  prevenzione,  manutenzione  e
    restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano e'  predisposto
    dalla competente Soprintendenza ed e' proposto dal Direttore generale
    per le antichita', previo parere del Consiglio superiore per  i  beni
    culturali e paesaggistici. 
      2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede
    anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le  aree
    sottoutilizzate (F.A.S.), di  cui  all'articolo  61  della  legge  27
    dicembre 2002, n. 289, e  successive  modificazioni,  destinati  alla
    regione Campania, nonche' di una  quota  dei  fondi  disponibili  nel
    bilancio della Soprintendenza speciale per  i  beni  archeologici  di
    Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e
    le  attivita'  culturali.  La  quota  da   destinare   al   programma
    straordinario di manutenzione da  parte  della  regione  Campania  e'
    individuata dalla  Regione  medesima  nell'ambito  del  Programma  di
    interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre  al  CIPE  per  la
    relativa presa d'atto. 
      3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione  del
    programma di cui al comma 1 e' autorizzata  l'assunzione,  in  deroga
    alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  8-quater,   del
    decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
    modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  25,   mediante
    l'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', di personale di
    III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000
    annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale  e'  vincolato  alla
    permanenza presso le sedi di servizio della  Soprintendenza  speciale
    per i  beni  archeologici  di  Napoli  e  di  Pompei  per  almeno  un
    quinquennio dalla data di  assunzione. E'  altresi'  autorizzata,  in
    deroga  alle  medesime  disposizioni  di  cui   al   primo   periodo,
    l'assunzione   di   ulteriore    personale    specializzato,    anche
    dirigenziale, mediante l'utilizzazione di  graduatorie  in  corso  di
    validita',  nel  limite   delle   ordinarie   facolta'   assunzionali
    consentite per l'anno 2011  dalla  normativa  vigente,  da  destinare
    all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Alla
    copertura degli oneri derivanti dal presente  comma  si  provvede,  a
    valere  sulle   facolta'   assunzionali   del   predetto   Ministero,
    nell'ambito degli stanziamenti di bilancio  previsti  a  legislazione
    vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni  e
    le attivita' culturali e  nel  rispetto  dei  limiti  percentuali  in
    materia di assunzioni di  personale  a  tempo  indeterminato  di  cui
    all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e
    successive modificazioni. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
    culturali comunica alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
    Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e
    delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello  Stato  le
    assunzioni effettuate ai sensi  del  presente  comma  ed  i  relativi
    oneri. 
      4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di  Napoli  e
    di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al  comma  1,
    puo'  altresi'  avvalersi,  nel  rispetto  dei   principi   e   delle
    disposizioni  di  fonte  comunitaria,  della  societa'  ALES  s.p.a.,
    interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di  un'apposita
    convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento
    diretto  di  servizi  tecnici,   anche   afferenti   alla   fase   di
    realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui  al
    comma 1. 
      5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma  1,  i
    termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79  del  decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono
    ridotti della  meta'.  Per  l'affidamento  dei  lavori  compresi  nel
    programma e' sufficiente il livello di progettazione preliminare,  in
    deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto  legislativo
    n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del  procedimento  ritenga
    motivatamente la necessita'  di  acquisire  un  maggiore  livello  di
    definizione progettuale. 
      6. Gli  interventi  previsti  dal  programma  di  cui  al  comma  1
    ricadenti all'esterno del perimetro  delle  aree  archeologiche  sono
    dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e  urgenti  e  possono
    essere realizzati, ove  occorra,  in  deroga  alle  previsioni  degli
    strumenti  di  pianificazione  urbanistica  e  territoriali  vigenti,
    sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente. 
      7. Allo scopo di  favorire  l'apporto  di  risorse  provenienti  da
    soggetti privati per l'esecuzione dei lavori,  dei  servizi  e  delle
    forniture  di  cui  al  comma  1,  gli   obblighi   di   pubblicita',
    imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita',
    previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di
    cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
    modificazioni,  per  i  contratti  di  sponsorizzazione   finalizzati
    all'acquisizione di risorse finanziarie o  alla  realizzazione  degli
    interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma  1,
    si considerano assolti con la pubblicazione  di  un  avviso  pubblico
    nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente,
    nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  nonche'   su   due
    quotidiani  a  diffusione  nazionale,  per  almeno   trenta   giorni,
    contenente  un   elenco   degli   interventi   da   realizzare,   con
    l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto  per  ciascuno
    intervento. In caso di presentazione di una pluralita' di proposte di
    sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare  a  ciascun
    candidato gli specifici interventi, definendo le correlate  modalita'
    di  valorizzazione  del  marchio  o  dell'immagine  aziendale   dello
    sponsor, secondo quanto previsto dall'articolo  120  del  codice  dei
    beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
    gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o
    insufficiente presentazione di candidature,  il  Soprintendente  puo'
    ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalita' e anche  mediante
    trattativa privata. 
      8. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  3,  del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003,  n.  240,  al
    fine di  assicurare  l'equilibrio  finanziario  delle  Soprintendenze
    speciali  ed  autonome,  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
    culturali,  con  proprio  decreto,  puo'  disporre  trasferimenti  di
    risorse tra le disponibilita' depositate sui conti di tesoreria delle
    Soprintendenze  medesime,  in  relazione  alle  rispettive   esigenze
    finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli  impegni  gia'
    presi su dette disponibilita'. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
    Proroga del divieto di incroci tra settore  della  stampa  e  settore
                              della televisione 
     
      1. Il comma 12 dell'articolo 43 del  testo  unico  dei  servizi  di
    media audiovisivi e radiofonici, di cui  al  decreto  legislativo  31
    luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
    seguente: 
        «12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva  in  ambito
    nazionale  su  qualunque  piattaforma  che,  sulla  base  dell'ultimo
    provvedimento  di  valutazione  del  valore  economico  del   sistema
    integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorita'  ai  sensi  del
    presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per  cento
    di detto valore economico e  i  soggetti  di  cui  al  comma  11  non
    possono, prima del 31  dicembre  2012,  acquisire  partecipazioni  in
    imprese  editrici  di  giornali   quotidiani   o   partecipare   alla
    costituzione di nuove imprese editrici di  giornali  quotidiani,  con
    l'eccezione delle imprese editrici  di  giornali  quotidiani  diffusi
    esclusivamente in modalita' elettronica. Il divieto si applica  anche
    alle  imprese  controllate,  controllanti  o   collegate   ai   sensi
    dell'articolo 2359 del codice civile.». 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
          Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico 
     
      1. Il termine per stabilire, con le modalita' di  cui  al  comma  5
    dell'articolo 8-novies  del  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  il
    calendario definitivo per il passaggio alla  trasmissione  televisiva
    digitale terrestre e' prorogato al 30 settembre  2011.  Entro  il  30
    giugno  2012  il  Ministero   dello   sviluppo   economico   provvede
    all'assegnazione  dei  diritti  di  uso   relativi   alle   frequenze
    radiotelevisive  nel  rispetto  dei   criteri   e   delle   modalita'
    disciplinati dai commi da 8 a  12  dell'articolo  1  della  legge  13
    dicembre 2010, n. 220, nonche',  per  quanto  concerne  le  frequenze
    radiotelevisive in ambito locale, predisponendo,  per  ciascuna  area
    tecnica  o  Regione,  una  graduatoria  dei  soggetti  legittimamente
    abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale  che  ne
    facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri:  a)  entita'  del
    patrimonio  al  netto  delle  perdite;  b)  numero   dei   lavoratori
    dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza
    della  copertura  della  popolazione;  d)  priorita'  cronologica  di
    svolgimento dell'attivita' nell'area, anche con riferimento  all'area
    di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio  2011,  non
    ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il
    Ministero dello sviluppo economico  non  procede  all'assegnazione  a
    operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti  d'uso
    relativi  alle  frequenze  di  cui  al  primo  periodo  del  comma  8
    dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle  aree  in
    cui alla medesima  data  del  1°  gennaio  2011  ha  avuto  luogo  il
    passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il  Ministero  dello
    sviluppo economico rende disponibili le frequenze di  cui  al  citato
    primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto
    d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti  in
    posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti  d'uso
    riferiti alle frequenze  nelle  bande  174-230  Mhz  e  470-790  Mhz.
    L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone le  modalita'
    e le condizioni economiche secondo cui  i  soggetti  assegnatari  dei
    diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere  una  quota  della  capacita'
    trasmissiva  ad  essi  assegnata,  comunque  non  inferiore   a   due
    programmi, a favore dei soggetti legittimamente  operanti  in  ambito
    locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d'uso
    sulla base delle citate graduatorie. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
    Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo n.
                                 31 del 2010 
     
      1. Allo scopo di  acquisire  ulteriori  evidenze  scientifiche  sui
    parametri di sicurezza, anche in  ambito  comunitario,  in  relazione
    alla  localizzazione,  realizzazione  ed  esercizio  nel   territorio
    nazionale di impianti di produzione di  energia  elettrica  nucleare,
    per un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
    resta sospesa l'efficacia delle disposizioni degli articoli  da  3  a
    24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
    31. 
      2. In  deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  1,  la  sospensione
    dell'efficacia non  si  applica  alle  disposizioni  individuate  nel
    medesimo comma nelle parti in cui si riferiscono alla localizzazione,
    costruzione  ed  esercizio  del  Parco  tecnologico  e  del  deposito
    nazionale. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
         Enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo 
     
      1. Per l'anno 2011, per gli enti del Servizio  sanitario  nazionale
    della regione Abruzzo, in conseguenza degli eventi sismici  nel  mese
    di  aprile  2009,  il  primo  e  il  secondo  periodo  del  comma  28
    dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  si  applicano
    con riferimento all'anno 2010. Alla  relativa  disciplina,  anche  in
    coerenza con il programma operativo  per  il  rientro  del  disavanzo
    sanitario  della  regione  Abruzzo,  si  provvede  con  ordinanza  di
    protezione civile a valere, ove  necessario,  sulle  risorse  di  cui
    all'autorizzazione  di  spesa  dell'articolo   14,   comma   5,   del
    decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 24 giugno 2009, n.77. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
          Operativita' della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.) 
     
       1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30  settembre
    2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
    2003, n. 326, e' inserito il seguente: 
        «8-bis. Fermo restando quanto previsto al  comma  8,  CDP  S.p.A.
    puo'  altresi'  assumere  partecipazioni  in  societa'  di  rilevante
    interesse nazionale  in  termini  di  strategicita'  del  settore  di
    operativita', di  livelli  occupazionali,  di  entita'  di  fatturato
    ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese.  Ai
    fini della qualificazione  che  precede,  con  decreto  del  Ministro
    dell'economia e  delle  finanze  di  natura  non  regolamentare  sono
    definiti i requisiti, anche quantitativi, delle societa'  oggetto  di
    possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi  del  presente
    comma. Le medesime  partecipazioni  possono  essere  acquisite  anche
    attraverso veicoli societari o fondi di investimento  partecipati  da
    CDP S.p.A. ed eventualmente da societa' private o  controllate  dallo
    Stato o enti pubblici. Nel caso in  cui  dette  partecipazioni  siano
    acquisite mediante utilizzo di  risorse  provenienti  dalla  raccolta
    postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui
    al comma 8.». 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
    sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 31 marzo 2011 
     
                                  NAPOLITANO 
     
     
                        Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
     
                         Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
    
     
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