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Sovvenzioni pubbliche e applicazione dei principi del Trattato UE
N. 1297/2011 Reg. Prov. Coll.N. 521 Reg. Ric.ANNO 2009REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 521 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:Cooperativa P. a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Fanizzi, con domicilio eletto presso G. C. in Bari, via ...omissis...;controRegione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso Lucrezia Girone in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;nei confronti diAssociazione L. Onlus + 14, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Deramo, Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via Imbriani, 26;per l'annullamentoprevia adozione di idonea misura cautelare- degli atti di svolgimento della procedura selettiva pubblica bandita dalla Regione Puglia per il finanziamento di progetti per la connettività sociale, ed in particolare:- della determinazione del Dirigente Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione Puglia n. 912 del 28.11.2008, pubblicato sul BURP n. 13 del 22.01.2009, recante: "Avviso pubblico 'Connettività Sociale Approvazione graduatorie, reiscrizione ed impegno.";- delle graduatorie "Connettività Sociale 1" e "Connettività Sociale 2" allegati nn. 1 e 2 della suddetta determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;- ove occorra, degli allegati nn. 3 "Elenco dei non ammessi" e 4 "Schema di Convenzione" della stessa determinazione, di cui costituiscono parte integrante sostanziale;- della determinazione del Dirigente Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali della R.P. n. 26 del 26 gennaio 2009, pubblicato sul BURP n. 22 del 5.2.2009, recante: "Avviso pubblico 'Connettività Sociale'. Approvazione graduatorie, reiscrizione ed impegno. Rettifica;- delle graduatorie rettificate "Connettività Sociale 1" e "Connettività Sociale 2" allegati nn. 1 e 2 della suddetta determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;- di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, ed in particolare, ove occorra, e nei limiti dell'interesse:- - di tutti i verbali del Gruppo Tecnico di Valutazione e, in particolare:1) del verbale n. 2 recante approvazione dei sottocriteri contenuti nella "Griglia di valutazione" di cui all'allegato A dello stesso verbale;2) dei verbali nn. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13 e delle schede di valutazione ad essi allegate, nella parte relativa all'esame e valutazione dei progetti ammessi con riserva a finanziamento, nonché del verbale n. 8 e delle schede di valutazione ad esso allegate;3) del verbale n. 9 e delle schede di valutazione ad esso allegate, nella parte relativa all'esame e valutazione del progetto presentato dalla odierna ricorrente, esclusa dal finanziamento;- di ogni successivo atto di numero e data sconosciuti, con cui sono stati eventualmente ammessi definitivamente a finanziamento i progetti già ammessi con riserva;- di ogni successivo atto di numero e data sconosciuti, con cui è stata eventualmente approvata qualsivoglia rettifica delle graduatorie "Connettività Sociale 1" e "Connettività Sociale 2", unitamente alle graduatorie rettificate;- di ogni atto successivo di numero e data sconosciuti, con cui è stato eventualmente disposto il finanziamento dei progetti utilmente collocati nelle graduatorie definitivamente approvate dall' amministrazione.Quanto ai primi motivi aggiunti depositati il 28 novembre 2009:- della determinazione del Dirigente Servizio Sistema Integrato Servizi sociali Regione Puglia n. 382 del 12 giugno 2009, pubblicata sul BURP n. 109 del 16 luglio 2009, recante "Atto dirigenziale n. 912 del 28 novembre 2008 - Graduatorie Connettività sociale. Ammissione al finanziamento dei progetti ammessi con riserva";- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato ancorchè non conosciuto:nonché per il risarcimento dei relativi danniVisti il ricorso, il primo ed il secondo atto di motivi aggiunti e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia in persona del Presidente e della società cooperativa I.So.La;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Rosa Fanizzi e Lucrezia Girone; nessuno è comparso per la soc. coop. I. controinteressata;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTO1. Espone la società ricorrente, in necessaria sintesi ex art 3 c.2 c.p.a., di aver partecipato quale cooperativa iscritta alla sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali per lo svolgimento di attività socio-sanitaria, assistenziale ed educativa, alla procedura selettiva pubblica bandita dalla Regione Puglia per il finanziamento, sotto forma di contributo in conto capitale, di progetti per la connettività sociale, giusto bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 73 del 7 maggio 2008, al fine di realizzare centri atti a favorire l'accesso ai servizi digitali della PA in favore di persone con disabilità motoria, sensoriale e psichica.Il bando prevedeva un importo complessivo dei finanziamenti pari a 2.000.000,00 euro, con un limite massimo di 100.000,00 euro per ogni soggetto proponente, ed individuava sette voci di valutazione ed i punteggi massimi attribuibili per ognuna.Con verbale n. 2 del 10 luglio 2008, il Gruppo tecnico di valutazione regionale individuava in seguito alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, per ogni voce suddetta alcuni sottocriteri di valutazione, prevedendone i relativi punteggi, da insufficiente fino ad ottimo.La domanda presentata dall'odierna ricorrente non veniva ammessa a finanziamento, riportando un punteggio complessivo di 59,50 punti, di soli 0,50 punti inferiore al punteggio minimo di 60/100 indicato nel bando.Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, impugna i provvedimenti in epigrafe indicati inerenti lo svolgimento della procedura selettiva pubblica de quo, chiedendone l'annullamento nei limiti dell'interesse azionato, deducendo le seguenti articolate censureI. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria; violazione art 2 e 3 l. 241/90, art 24 e 97 Cost, principi generali in materia concorsuale, sviamento.II. Violazione e falsa applicazione art 8 del bando; mancata o comunque falsa applicazione dei criteri stabiliti nel bando; violazione principio della par condicio, buona amministrazione ed imparzialità; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta, disparità di trattamento, arbitrarietà, contraddittorietà.III. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento, contraddittorietà e palese irragionevolezza della motivazione, sviamento, disparità di trattamento, arbitrarietà, perplessità.In particolare, lamentava la genericità dei sotto criteri individuati dalla Commissione, unitamente alla inidoneità sotto l'aspetto motivazionale del giudizio tecnico effettuato, con conseguente impossibilità di ricostruzione del percorso logico valutativo seguito per ritenere il progetto di poco insufficiente ai fini dell'ammissione al finanziamento. Secondo la prospettazione della ricorrente, ciò risultava ancora più grave, in considerazione dell'espressione da parte della Commissione di un giudizio motivato in riferimento ad altri progetti non ammessi a finanziamento.Inoltre, sotto diverso profilo, lamentava anche la mancata esclusione di concorrenti per carenze documentali, nei cui confronti veniva consentita dalla Regione una illegittima integrazione, in evidente violazione del principio della par condicio.Chiedeva pertanto la difesa della ricorrente una nuova valutazione del proprio progetto ai fini dell'ammissione.Con ordinanza n. 283/2009 questo Tribunale ordinava alla Regione Puglia l'ostensione in favore della ricorrente dei format progettuali e relativa documentazione dei progetti concorrenti.Si costituiva la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato, nonché la controinteressata cooperativa sociale I., la quale tra l'altro evidenziava l'inammissibilità per carenza di interesse delle censure avverso i progetti degli altri concorrenti.Con atti di motivi aggiunti la ricorrente estendeva l'impugnativa al provvedimento conclusivo di ammissione definitiva a finanziamento, nonché, a seguito di accesso ai documenti, all'ammissione a finanziamento di altri candidati.Alla Camera di Consiglio del 13 maggio 2010 questa Sezione con ordinanza n. 329/2010, accoglieva la suindicata istanza cautelare, disponendo pur nella sommarietà che contraddistingue la fase cautelare, il riesame della domanda di finanziamento, rilevando:" - che in base ad una lettura conforme al Trattato UE ed in particolare ai principi ivi contenuti di trasparenza e non discriminazione - applicabili per giurisprudenza consolidata (ex multis Consiglio di Stato sez VI, 25 gennaio 2005, n. 168) a qualsivoglia procedimento diretto all'attribuzione di vantaggi economici a soggetti operanti sul mercato da parte di una pubblica amministrazione - i criteri selettivi in ordine alla concessione di sovvenzioni pubbliche debbono essere interamente predeterminati in sede di bando;- che anche volendo ammettere nel settore dei procedimenti per la concessione di contributi economici la possibilità per la Commissione di integrare il bando mediante specificazione di sub-criteri, le determinazioni in concreto disposte dalla Commissione risultano comunque complessivamente generiche ed indeterminate, in contrasto con i principi di derivazione comunitaria suesposti, ed in danno della disposta esclusione della ricorrente dalla contribuzione per cui è causa;- che d'altronde, la stessa genericità dei criteri per l'assegnazione dei punteggi rende insufficiente anche la motivazione alfanumerica espressa dalla Commissione;- che pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il progetto presentato dall'odierna ricorrente (a cui è stato attribuito un punteggio complessivo di 59,50 punti con mancanza di soli 0,50 punti per raggiungere il minimo richiesto di 60 punti) deve essere riesaminato, con conseguente congelamento delle risorse di bilancio correlate alla quota contributiva di spettanza;"La V sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 4888 del 25 ottobre 2010, respingeva l'appello cautelare promosso dalla Regione Puglia, ritenendo fondate le censure inerenti l'incongruità dell'operato del Gruppo tecnico, in relazione sia alla compilazione delle note di valutazione soltanto per alcuni dei partecipanti, sia di violazione della par condicio per la disposta integrazione della documentazione mancante in favore di alcuni partecipanti, sia infine per l'incoerenza di taluni progetti ammessi a finanziamento.All'udienza del 15 giugno 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.2. Il ricorso è in parte fondato, in parte inammissibile.Con il ricorso in epigrafe la società Cooperativa P. impugna tutti gli atti inerenti il procedimento di concessione di contributi economici di cui al bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 73 del 7 maggio 2008, chiedendo non già l'annullamento dell'intera procedura, bensì il giusto collocamento nella graduatoria finale di merito, all'esito di una rivalutazione tecnica della propria proposta progettuale, da parte di Commissione con composizione diversa. Tale rivalutazione d'altronde costituiva già un preciso obbligo per l'Amministrazione resistente, essendo espressamente disposta nell'ordinanza cautelare n. 329/2010, non riformata dal Consiglio di Stato.Così delimitato il thema decidendum, ritiene il Collegio fondate le censure di violazione dell'art 3 l.241/90, del principio di par condicio, di eccesso di potere per disparità di trattamento ed irragionevolezza, nonché di falsa applicazione dell'art 8 del bando.Seppur con precipuo riferimento alle gare di appalto, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che nella fase di valutazione delle offerte da parte di una commissione di gara, l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro le quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia talmente analitica da delimitare il giudizio delle commissione nell'ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l'iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito (ex multis Consiglio Stato, sez. V, 03 dicembre 2010, n. 8410, id. 29 novembre 2005 n. 6759, id. 29 dicembre 2009, n. 8833, T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 16 novembre 2010, n. 4469 ).Ne consegue che l'assenza di sub-criteri o anche di criteri di valutazione sufficientemente dettagliati, la stazione appaltante non deve limitarsi ad attribuire il mero voto numerico, ma indicare in modo espresso le ragioni del giudizio svolto, se non in riferimento al contenuto delle singole voci (sub-criteri), quanto meno le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con indicazione numerica (Consiglio di Stato sez V m29 dicembre 2009 n. 8833).Tali coordinate interpretative, da tempo pacifiche come detto nel settore dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, non possono non valere anche in riferimento ai procedimenti attributivi di vantaggi economici, essendone comune l'esigenza di attuare i principi comunitari di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, i quali si elevano a principi generali di tutti i contratti pubblici e sono direttamente applicabili, a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie od interne ed in modo prevalente rispetto ad eventuali disposizioni interne di segno contrario (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 21 maggio 2008, n. 1978).D'altronde, anche il diritto interno per evidenti ragioni di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa volta alla corresponsione di vantaggi economici - non disciplinata dal vigente Codice dei contratti pubblici relativo a lavori servizi e forniture - richiede a norma dell'art. 12 l. 241/90 la "predeterminazione" in forma pubblica dei criteri e delle modalità a cui l'Amministrazione deve attenersi, che deve essere ragionevolmente contenuta nell'avviso pubblico, a pena di elusione dei suesposti principi. Infatti i potenziali interessati debbono essere messi in condizione di conoscere, mediante adeguate forme di pubblicità, l'esistenza e la portata degli elementi di valutazione al momento della presentazione delle proposte progettuali, e non già in una fase successiva.Nella fattispecie per cui è causa, la Regione Puglia si è limitata a stabilire generiche voci di valutazione in sede di bando, procedendo poi a mezzo della Commissione, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, ad integrare le predette disposizioni della lex specialis - senza invero che tale facoltà fosse prevista dal bando - mediante scomposizione in nuovi sub criteri, con ripartizione dei relativi punteggi da un punteggio minimo di insufficiente sino al massimo di ottimo, nel rispetto del punteggio massimo complessivo fissato dal bando.In disparte la questione dell'obbligo o meno per le Amministrazioni pubbliche di predeterminare interamente in sede di bando (o comunque con atto integrativo precedente la scadenza del termine di presentazione delle domande) i criteri selettivi per l'accesso alle contribuzioni pubbliche, analogamente a quanto oggi imposto nel settore degli appalti dall'art 83 c.4 d.lgs 163/2006 e s.m. - lettura invero condivisibile in applicazione del Trattato UE ed in particolare dei principi ivi contenuti di trasparenza e non discriminazione, - i criteri fissati dal Gruppo tecnico nel verbale n. 2 del 10 luglio 2008 non soddisfano i criteri di analiticità imposti dall'ordinamento.Infatti, i sub criteri così individuati - come detto peraltro senza alcuna autorizzazione in tal senso da parte della lex specialis - non delimitando sufficientemente la discrezionalità tecnica della Commissione, non consente di ricostruirne l'iter logico seguito. Tale incongruenza si coglie in tutta la sua evidenza in relazione alla espressione da parte della Commissione di un motivato giudizio nei confronti di altri progetti non ammessi a finanziamento (per es. per eccessiva attività di formazione) a differenza di quanto effettuato nei confronti della ricorrente, con conseguente chiara disparità di trattamento tra i concorrenti, in danno della società ricorrente.Le descritte incongruenze si sono poi riverberate nei confronti dell'attività di stretta valutazione tecnica della proposta progettuale, laddove le valutazioni compiute prestano il fianco alle doglianze di difetto ed irragionevolezza di motivazione, pur nel limite del sindacato del G.A. sulla discrezionalità tecnica, da ritenersi limitato al rilievo di indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'illogicità manifesta e dell'erroneità dei presupposti di fatto (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 17 giugno 2011, n. 3227).Sul punto, il progetto della ricorrente prevede, come molti altri, l'attivazione di un centro informatico per disabili e loro famiglie in conformità agli obiettivi del bando. Mentre però quello della ricorrente ha ricevuto una valutazione di sola sufficienza (punti 2), altri progetti sono stati ritenuti meritevoli del punteggio di discreto (4 punti) o di più che sufficiente (3 punti), senza che sia data la possibilità di ricostruirne l'iter logico seguito.Ancora, la documentazione depositata in giudizio dimostra una complessiva sotto stima della proposta progettuale della ricorrente anche in riferimento ad altre voci, quali in particolare al "grado di applicazione delle pari opportunità", laddove risulta per tabulas l'impiego di un maggior numero di operatrici donne nel personale previsto.3. Per i suesposti motivi il ricorso è in parte qua fondato e va accolto, con l'effetto di ordinare al Dirigente regionale Servizio Sistema Integrato Servizi sociali la rivalutazione del progetto della ricorrente - come peraltro già statuito in sede di giudizio cautelare - secondo i criteri conformativi di cui in motivazione, mediante indicazione degli elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio complessivo rispetto ai sub-criteri di cui al verbale 2/2008, e le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione alfanumerica, in modo idoneo a consentire l'esercizio del diritto di difesa garantito dagli art 24 e 113 Cost.Non ritiene il Collegio che la rivalutazione della proposta progettuale debba essere effettuata da Commissione a composizione diversa, ostandovi sia il disposto di cui all'art 84 c. 12 d.lgs. 163/2006, applicabile per eadem ratio anche alla fattispecie per cui è causa, sia perché nell'ordinamento non è rinvenibile il principio per cui a seguito dell'annullamento giurisdizionale di provvedimenti si debba procedere, per ciò solo, al mutamento del titolare dell'organo che li abbia adottati (Consiglio di Stato sez VI, 30 giugno 2011, n. 3896) salvo il diverso caso in cui siano proposte concomitanti censure nei confronti della composizione dell'organo valutativo, il che non è nella fattispecie per cui è causa.4. Ritiene invece il Collegio inammissibili per carenza di interesse le censure rivolte avverso i punteggi assegnati agli altri soggetti concorrenti, atteso che l'interesse azionato in giudizio non consiste nell'annullamento ed integrale ripetizione dell'intero procedimento concorsuale, bensì nell' ottenere l'ammissione al finanziamento richiesto, mediante valutazione ex novo del proprio progetto5. Quanto alla domanda risarcitoria contenuta negli atti di motivi aggiunti, la difesa della ricorrente propone due distinte istanze: la prima di risarcimento del danno derivante dalla illegittima mancata concessione del finanziamento spettante, anche sotto il profilo della sola lesione della chance di ottenerlo. La seconda in relazione al ritardo ex art 2-bis l.241/90 nell'ostensione dei format progettuali e della documentazione allegata, ottenuta solamente in seguito all'ordinanza n. 283/2009 di questo Tribunale.In relazione alla prima, ritiene il Collegio che la disposta rinnovazione della valutazione del progetto integri allo stato una tutela in forma reale della chance di successo, con esclusione di danni da risarcire per equivalente, a parte il danno emergente legato al ritardo della procedura e alle spese aggiuntive sofferte (ex multis Consiglio Stato, sez. V, 24 marzo 2011, n. 1796).Quanto al danno da ritardo per ritardata ostensione di documentazione amministrativa, la giurisprudenza amministrativa anche di questa Sezione, pur aderendo all'orientamento favorevole ritenendo il "bene tempo" meritevole di tutela secondo la clausola atipica del "danno ingiusto" di cui all'art 2043 c.c. (T.A.R. Puglia Bari sez III 25 febbraio 2010 n. 688) non ha mancato di rilevare la necessità per il soggetto danneggiato di fornire la prova anche dell'entità del danno, non potendosi invocare il principio acquisitivo, e dovendo il danneggiato quantomeno allegare circostanze di fatto precise anche ai fini del ricorso a presunzioni semplici, non potendo trovare altrimenti ingresso la valutazione equitativa ex art 1226 c.c. (Consiglio Stato, sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271, T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 02 maggio 2011, n. 1111).Ne consegue nella fattispecie, l'infondatezza della domanda, poiché la ricorrente non ha fornito, allo stato, elementi per determinare l'entità del danno a fronte della attuale perdurante possibilità di ottenere comunque il finanziamento pubblico richiesto; soltanto all'esito della rivalutazione del progetto sarà pertanto possibile stabilire, nella sede dell'ottemperanza, l'eventuale sussistenza di danni risarcibili per equivalente.6. Per i suesposti motivi va respinta, allo stato, la domanda risarcitoria.Sussistono motivi equitativi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in relazione anche alla reciproca parziale soccombenza.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:1) lo accoglie parzialmente e per l'effetto annulla, nei limiti dell'interesse, gli atti impugnati e ordina al Dirigente regionale Servizio Sistema Integrato Servizi sociali la rinnovazione della valutazione del progetto della ricorrente, come da motivazione;2) lo dichiara parzialmente inammissibile come da motivazione;3) respinge l'istanza risarcitoria.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEPietro MoreaL'ESTENSOREPaolo AmovilliIL REFERENDARIORosalba GiansanteDepositata in Segreteria il 13 settembre 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Codice in tema di ordinamento e mercato del turismo
Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Giugno 2011 16:07DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011 , n. 79
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (11G0123)
in G.U.R.I. del 6 giugno 2011, n. 129 - Supplemento Ordinario n. 139 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed, in particolare, l'articolo 14, commi 14, 15 e 18; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 19-bis; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2, e l'allegato B; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 13 gennaio 2011; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 18 novembre 2010; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e preso atto che la Commissione parlamentare per la semplificazione non ha espresso il parere nei termini prescritti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il turismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i beni e le attivita' culturali, del lavoro e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Approvazione del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo 1. E' approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1.Art. 2 Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio 1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, e' sostituito dal seguente: "TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI CAPO I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA', CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO ART. 69 Definizioni 1. Ai fini del presente capo, si intende per: a) "contratto di multiproprieta'": un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o piu' alloggi per il pernottamento per piu' di un periodo di occupazione; b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine": un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi; c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprieta' o di un prodotto per le vacanze di lungo termine; d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprieta'; e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c); f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprieta' o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore; h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori d'attivita' specifici; l) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e della revisione di un codice di condotta o del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo. 2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprieta' o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga. ART. 70 Pubblicita' 1. Se un contratto di multiproprieta', un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento. 2. E' fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicita' la possibilita' di ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalita' sul come ottenerle. 3. Una multiproprieta' o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti. ART. 71 Informazioni precontrattuali 1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalita': a) nel caso di un contratto di multiproprieta', tramite il formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario; b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario; c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario; d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore. 3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a scelta di quest'ultimo, purche' si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea. ART. 72 Requisiti del contratto 1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullita', su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a sua scelta, purche' si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea. 2. Nel caso di un contratto di multiproprieta' relativo a un bene immobile specifico, e' fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell'Unione europea in cui e' situato l'immobile. 3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all'operatore che svolge la propria attivita' di vendita nel territorio nazionale e' fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana. 4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volonta' dell'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto. 5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi: a) l'identita', il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti; b) la data e il luogo di conclusione del contratto. 6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 76, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato nell'allegato II-sexies, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformita' all'articolo 73. 7. Il consumatore riceve una copia o piu' copie del contratto all'atto della sua conclusione. ART. 72-bis Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta' 1. L'operatore non avente la forma giuridica di societa' di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. 2. L'operatore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprieta' sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori. 3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprieta' a pena di nullita'. 4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dell'operatore. ART. 73 Diritto di recesso 1. Al consumatore e' concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio. 2. Il periodo di recesso si calcola: a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare; b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a). 3. Il periodo di recesso scade: a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 72, comma 4, non e' stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole; b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole. 4. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72, comma 4, e' stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni. 5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore contestualmente al contratto di multiproprieta', ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al comma 1. Il periodo di recesso per i due contratti e' calcolato secondo le disposizioni del comma 2. ART. 74 Modalita' di esercizio ed effetti del diritto di recesso 1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona indicata nel contratto o, in mancanza, all'operatore. 2. All'uopo, il consumatore puo' utilizzare il formulario di recesso di cui all'allegato VII fornito dall'operatore a norma dell'articolo 72, comma 4. 3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei modi indicati al comma 1, pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto. 4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene alcuna spesa, non e' tenuto a pagare alcuna penalita', ne' e' debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima del recesso. ART. 75 Acconti 1. Per i contratti di multiproprieta', relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio e' vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformita' dell'articolo 73. 2. Per i contratti di rivendita e' vietata qualunque forma di versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita. ART. 76 Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine 1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento e' effettuato secondo scadenze periodiche. E' vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge. L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilita'. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore puo' porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata. ART. 77 Risoluzione dei contratti accessori 1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprieta' o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio. 2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo e' interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito e' risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio. ART. 78 Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi internazionali 1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilita' previste a carico dell'operatore. 2. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. 3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo. 4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dal presente codice, nel caso di: a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati e' situato sul territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea; b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l'operatore svolga attivita' commerciali o professionali in Italia o in uno Stato dell'Unione europea o diriga tali attivita', con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e il contratto rientri nell'ambito di dette attivita'. ART. 79 Tutela amministrativa e giurisdizionale 1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e 140-bis del presente Codice. 2. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. ART. 80 Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale 1. L'operatore puo' adottare appositi codici di condotta, secondo le modalita' di cui all'articolo 27-bis. 2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo e' possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva la possibilita' di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. ART. 81 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, e' punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attivita' da 30 giorni a sei mesi all'operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione, si applica l'articolo 62, comma 3. ART. 81-bis Tutela in base ad altre disposizioni 1. Le disposizioni del presente capo non escludono, ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico. 2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratti.". 2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono aggiunti i seguenti allegati: "ALLEGATO II-bis (di cui all'articolo 71, comma 1, e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4) FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA' Parte 1: Identita', luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto: Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile): Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti: Indicazione precisa del periodo entro il quale puo' essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata: Data a partire dalla quale il consumatore potra' esercitare il diritto oggetto del contratto: Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui l'alloggio e i servizi/le strutture saranno completati/disponibili: Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti: Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali): Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio elettricita', acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell'importo che il consumatore deve pagare per tali servizi: Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o sauna): Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza? In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento: E' possibile aderire ad un sistema di scambio? In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio: Indicazione dei costi di affiliazione/scambio: L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti? Parte 2: Informazioni generali: Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Durante il periodo di recesso e' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi. Il consumatore non dovra' sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel contratto. In conformita' del diritto internazionale privato, il contratto puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore. Firma del consumatore: Parte 3: Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: 1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI Condizioni poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali condizioni siano state rispettate o meno e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere rispettate,qualora il contratto conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra una serie di alloggi, informazioni sulle restrizioni alle possibilita' del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi alloggi. 2) INFORMAZIONI SUI BENI Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una serie di beni (multilocalita'), la descrizione appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture, servizi (ad esempio elettricita', acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o avra' accesso e relative condizioni, eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il consumatore ha o potra' avere accesso e relative condizioni. 3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove applicabile) Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricita', acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avra' accesso, termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricita', acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di qualsiasi struttura cui il consumatore avra' accesso, numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi dell'autorita' o delle autorita' competenti, garanzia quanto al completamento dell'alloggio o al rimborso di ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non sia completato ed eventuali condizioni che disciplinano il funzionamento di tali garanzie. 4) INFORMAZIONI SUI COSTI Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al contratto di multiproprieta'; di come tali costi saranno ripartiti fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il metodo di calcolo dell'ammontare delle spese relative all'occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte e tasse) e le spese amministrative generali (ad esempio per gestione, manutenzione e riparazioni), eventuali informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o altri gravami registrati sul bene. 5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilita' del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa. 6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Informazioni sulle modalita' con cui sono organizzate la manutenzione e le riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e partecipare alle decisioni in materia, informazioni sulla possibilita' o meno di aderire a un sistema per la rivendita dei diritti contrattuali, informazioni sul sistema pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante tale sistema, indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi e al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilita' di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Conferma della ricezione delle informazioni. Firma del consumatore. ALLEGATO II-ter (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4) FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE Parte 1: Identita', luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto. Breve descrizione del prodotto. Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti. Indicazione precisa del periodo entro il quale puo' essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato. Data a partire dalla quale il consumatore potra' esercitare il diritto oggetto del contratto. Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il consumatore dovra' presumibilmente sostenere in conseguenza del suo diritto di ottenere accesso all'alloggio, del viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato. Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere versate. Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per assicurare che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad esempio per tenere conto dell'inflazione. Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali di affiliazione). Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio soggiorni in albergo e voli scontati). Sono inclusi nei costi indicati in precedenza? In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (ad esempio soggiorno di tre notti incluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi altra sistemazione deve essere pagata a parte). L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti? Parte 2: Informazioni generali: Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Durante il periodo di recesso e' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi. Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale. Il consumatore non dovra' sostenere spese od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto. In conformita' del diritto internazionale privato, il contratto puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore. Firma del consumatore. Parte 3: Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: 1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future prenotazioni, illustrata con una serie di esempi di offerte recenti, informazioni sulle restrizioni alla possibilita' del consumatore di godere dei diritti, quali la disponibilita' limitata o le offerte proposte in base all'ordine di arrivo o i termini previsti per promozioni particolari e sconti speciali. 2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Eventuali informazioni sulle modalita' per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilita' del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa. 3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilita' di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Conferma della ricezione delle informazioni. Firma del consumatore. ALLEGATO-II quater (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), e all'articolo 73, commi 3, lettera b) e 4) FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA Parte 1: Identita', luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto. Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione). Durata del contratto. Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisto dei servizi. Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicita'). L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti? Parte 2: Informazioni generali: Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. E' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi. Il consumatore non dovra' sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto. In conformita' del diritto internazionale privato, il contratto puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore. Firma del consumatore. Parte 3: Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilita' del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa, indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilita' di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Conferma della ricezione delle informazioni. Firma del consumatore. ALLEGATO II-quinquies (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d), e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4) FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO Parte 1: Identita', luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto: Breve descrizione del prodotto. Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti. Indicazione precisa del periodo entro il quale puo' essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato. Data a partire dalla quale il consumatore potra' esercitare il diritto oggetto del contratto. Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di affiliazione. Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo dei costi e indicazione degli importi (ad esempio quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali). Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore. Sono inclusi nei costi indicati in precedenza? In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (tipologia dei costi e indicazione degli importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto per singole operazioni di scambio, comprese eventuali spese aggiuntive). L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti? Parte 2: Informazioni generali: Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprieta', ai due contratti si applica un unico periodo di recesso. Durante il periodo di recesso e' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi. Il consumatore non dovra' sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto. In conformita' del diritto internazionale privato, il contratto puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore. Firma del consumatore. Parte 3: Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: 1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilita' e modalita' di scambio; indicazione del valore attribuito alla multiproprieta' del consumatore nel sistema di scambio; serie di esempi di possibilita' concrete di scambio, indicazione del numero di localita' disponibili e numero degli aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto alla disponibilita' di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad esempio a motivo di periodi di picco della domanda, eventuale necessita' di prenotare con molto anticipo, nonche' indicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multiproprieta' del consumatore previsti dal sistema di scambio. 2) INFORMAZIONI SUI BENI Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda un alloggio diverso dai beni immobili, descrizione appropriata dell'alloggio e delle strutture; indicazione di dove il consumatore puo' ottenere informazioni supplementari. 3) INFORMAZIONI SUI COSTI Informazioni sull'obbligo dell'operatore di fornire per ogni scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo scambio. 4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilita' del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa. 5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilita' di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Conferma della ricezione delle informazioni. Firma del consumatore. ALLEGATO II-sexies (di cui all'articolo 72, comma 6, e all'articolo 74, comma 2) FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario. Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore). Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore l'abbia ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni di calendario. Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario. Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria decisione all'operatore usando il nome e l'indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad esempio lettera scritta inviata per posta o messaggio di posta elettronica). Il consumatore puo' utilizzare il formulario in appresso, ma non e' obbligato a farlo. Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato alcun costo. Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti nazionale possono prevedere il diritto del consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni. Divieto di acconti. Durante il periodo di recesso, e' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere, inclusi i pagamenti, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc. Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore dell'operatore, ma anche di terzi. Notifica di recesso A (nome e indirizzo dell'operatore) (*) Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere dal contratto Data di conclusione del contratto (*) Nome del consumatore/dei consumatori (***) Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***) Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario e' inviato su carta) (***) Data (***) (*) Da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore (**) Cancellare la dicitura inutile (***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso in cui sia utilizzato il presente formulario per recedere dal contratto Conferma della ricezione delle informazioni Firma del consumatore".Art. 3 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918; b) la legge 4 marzo 1958, n. 174, ad esclusione del titolo III ; c) la legge 21 marzo 1958, n. 326; d) la legge 12 marzo 1968, n. 326; f) la legge 25 agosto 1991, n. 284; g) l'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266; h) il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre, 1988, n. 556; i) il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392; l) la legge 29 marzo 2001, n. 135; m) gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; n) il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio del 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; o) l'articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 2. La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970, e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima. 3. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.Art. 4 Disposizioni finanziarie 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 maggio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brambilla, Ministro per il turismo Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Romani, Ministro dello sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Galan, Ministro per i beni e le attivita' culturali Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: AlfanoALLEGATO 1 (previsto dall'articolo 1) CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DEI PRINCIPI GENERALI ART. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre nome in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali. ART. 2 (Principi sulla produzione del diritto in materia turistica) 1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo e' consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente. 2. L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo e', altresi', consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario: a) valorizzazione, sviluppo e competitivita', a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese; b) riordino e unitarieta' dell'offerta turistica italiana. 3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato. ART. 3 (Principi in tema di turismo accessibile) 1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con disabilita' motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualita' degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilita' ridotta. 2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilita' e le organizzazioni del turismo sociale. 3. E' considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilita' motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilita'. CAPO II IMPRESE TURISTICHE ART. 4 (Imprese turistiche) 1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attivita' economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. 2. L'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica. 3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per l'industria, cosi' come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformita' ai criteri definiti dalla normativa vigente. 4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita' in Italia, secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonche' dalle linee guida di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. ART. 5 (Imprese turistiche senza scopo di lucro) 1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalita' ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivita' di cui all'articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita' analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione. 2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea. TITOLO II PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO CAPO I PROFESSIONI TURISTICHE ART. 6 (Definizione) 1. Sono professioni turistiche quelle attivita', aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di ospitalita', assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati. CAPO II MERCATO DEL LAVORO ART. 7 (Percorsi formativi) 1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventu', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' autorizzato, nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori. TITOLO III MERCATO DEL TURISMO CAPO I STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITA ART. 8 (Classificazione) 1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche', in particolare, ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in: a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; b) strutture ricettive extralberghiere; c) strutture ricettive all'aperto; d) strutture ricettive di mero supporto. 2. Per attivita' ricettiva si intende l'attivita' diretta alla produzione di servizi per l'ospitalita' esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di tale attivita' rientra altresi', unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonche' la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche' la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attivita' ricettiva e' ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonche', nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attivita' legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale. 3. E' fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attivita' ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria. ART. 9 (Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere) 1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere: a) gli alberghi; b) i motels; c) i villaggi-albergo; d) le residenze turistico alberghiere; e) gli alberghi diffusi; f) le residenze d'epoca alberghiere; g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale; h) le residenze della salute - beauty farm; i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o piu' delle precedenti categorie. 2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, in camere ubicate in uno o piu' stabili o in parti di stabile. 3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti. 4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di piu' stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela. 5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o piu' stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unita' abitative arredate, costituite da uno o piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina. 6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo piu' in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori. 7. Le residenze d'epoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un'accoglienza altamente qualificata. 8. I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unita' immobiliare purche' funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi. 9. Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici. ART. 10 (Classificazione standard qualitativi) 1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale, nonche' provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che piu' aderiscano alle specificita' territoriali, climatiche o culturali dei loro territori. 3. Al fine di accrescere la competitivita' di promozione commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualita' del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Per qualita' del servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle attivita', dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating e' organizzato tenendo conto della tipologia delle strutture. Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e di garantire la massima tutela del turista si tiene conto della presenza, ove necessaria, di appositi strumenti salvavita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni dei consumatori e di categoria, vengono definiti i parametri di misurazione e valutazione della qualita' del servizio turistico nonche' individuati i criteri e le modalita' per l'attuazione del sistema di rating. ART. 11 (art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284) (Pubblicita' dei prezzi) 1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicita' dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regione, nonche' i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate. CAPO II ALTRE STRUTTURE RICETTIVE ART. 12 (Strutture ricettive extralberghiere) 1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche' ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere: a) gli esercizi di affittacamere; b) le attivita' ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast; c) le case per ferie; d) le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico; e) le strutture ricettive - residence; f) gli ostelli per la gioventu'; g) le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione; h) gli alloggi nell'ambito dell'attivita' agrituristica; i) attivita' ricettive in residenze rurali; l) le foresterie per turisti; m) i centri soggiorno studi; n) le residenze d'epoca extralberghiere; o) i rifugi escursionistici; p) i rifugi alpini; q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o piu' delle precedenti categorie. 2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in piu' appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. 3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unita' immobiliare purche' funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi. 4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresi' essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. 5. Le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unita' abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilita' fino ad un massimo di quattro unita' abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilita' delle unita' abitative di cui al presente articolo; c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e societa' di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unita' abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unita' medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta; l'esercizio dell'attivita' di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili e' compatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione. 6. Le strutture ricettive - residence sono complessi unitari costituiti da uno o piu' immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validita' non inferiore a tre giorni. 7. Gli ostelli per la gioventu' sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni. 8. Le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare. 9. Gli alloggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo. 10. Le attivita' ricettive in residenze rurali o country house sono le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico. 11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalita' di lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite dagli Enti parco nazionali e dalle aree marine protette, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, offrono ospitalita' a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali canali commerciali. 12.I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalita' finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attivita' didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti. 13. Le residenze d'epoca sono strutture ricettive extralberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata. 14. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalita' e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimita' di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilita' pubblica. 15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata. 16. I requisiti minimi per l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, sono stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della disposizione di cui all'articolo 15, comma 1. ART. 13 (Strutture ricettive all'aperto) 1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche' ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono strutture ricettive all'aperto: a) i villaggi turistici; b) i campeggi; c) i campeggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche; d) i parchi di vacanza. 2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio puo' essere usata quella di camping. 5. I campeggi possono anche disporre di unita' abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unita' abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 6. I campeggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche sono aree di ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo. 7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui e' praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura. 8. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 9. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati: a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura; b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato; c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilita' civile a favore dei clienti. ART. 14 (Strutture ricettive di mero supporto) 1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche' ai fini dell'esercizio del potere statale di cui all'articolo 15, si definiscono di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale. 2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE ART. 15 (Standard qualitativi) 1. Fatta salva la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare l'offerta turistica nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione delle strutture ricettive agrituristiche e' disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo. 2. Restano salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 11, comma 2, nonche' la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa vigente. ART. 16 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico - ricettive) 1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'avvio e l'esercizio delle attivita' in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio e' tenuto a darne comunicazione all'autorita' competente. 6. L'esercizio delle strutture ricettive e' subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. ART. 17 (Sportello unico) 1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformita', celerita' del procedimento ovvero la maggiore accessibilita' del mercato si applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione piu' avanzata previste dalle specifiche discipline regionali. TITOLO IV AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO CAPO I AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI ART. 18 (Definizioni) 1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivita' di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformita' al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 2. Sono, altresi', considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l'organizzazione dell'attivita' di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresi' quelle che esercitano attivita' locali e territoriali di noleggio, nonche' ogni altra impresa che svolge attivita' ricollegabili alle precedenti. 3. Sono escluse le mere attivita' di distribuzione di titoli di viaggio. 4. Fatta salva l'ulteriore competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare il regime delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attivita' similare e di evitare l'alterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni, nonche' il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. 5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo. 6. E' vietato l'uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai soggetti che non svolgono l'attivita' di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: 'agenzia di viaggio', 'agenzia di turismo', 'tour operator', 'mediatore di viaggio ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1. 7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti. 8. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente decreto, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o integrando la ragione o denominazione sociale, nonche' ogni pubblicita' o comunicazione al pubblico, in modo da non ingenerare equivoci in ordine alle attivita' effettivamente svolte. 9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo. ART. 19 (Obbligo di assicurazione) 1. Per lo svolgimento della loro attivita', le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti. ART. 20 (Direttore tecnico) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia' legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio. ART. 21 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo) 1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilita' e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attivita' nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia' legittimate a operare, non e' soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonche' alla provincia a cui e' stata inviata la segnalazione di inizio attivita'. TITOLO V TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 22 (Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia) 1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente a creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realta' analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonche' veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventu' e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacita' ricettiva dei luoghi interessati. Essi sono individuati come segue: a) turismo della montagna; b) turismo del mare; c) turismo dei laghi e dei fiumi; d) turismo della cultura; e) turismo religioso; f) turismo della natura e faunistico; g) turismo dell'enogastronomia; h) turismo termale e del benessere; i) turismo dello sport e del golf; l) turismo congressuale; m) turismo giovanile; n) turismo del made in Italy e della relativa attivita' industriale ed artigianale; o) turismo delle arti e dello spettacolo. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta. ART. 23 (Sistemi turistici locali) 1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. 2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati. 3. Nell' ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo. CAPO II TURISMO CULTURALE ART. 24 (Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano) 1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica. ART. 25 (Strumenti di programmazione negoziale) 1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 22, le amministrazioni interessate, statali, regionali e locali, promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In sede di Conferenza Stato-regioni vengono stabiliti i tempi per la conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro i successivi sessanta giorni. 2. Gli strumenti di programmazione negoziale di cui al comma 1 prevedono misure finalizzate a: a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realta' minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio patrimonio a fini turistici; b) garantire, ai fini dell'incremento dei flussi turistici, in particolare dall'estero, che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare gli introiti e di destinare maggiori risorse al finanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso; c) assicurare la effettiva fruibilita', da parte del pubblico dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese. ART. 26 (Funzioni di monitoraggio) 1. Le funzioni di monitoraggio delle attivita', elencate all'articolo 22, comma 2, sono svolte dal Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali e tenendo conto dei contratti relativi ai sevizi di assistenza culturale e ospitalita' per il pubblico, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica. CAPO III TURISMO SOCIALE ART. 27 (Fondo buoni vacanze) 1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato: "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono: a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, societa' finanziarie; b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita', erogati da soggetti pubblici o privati; c) a decorrere dall'anno di imposta 2011, parte della quota destinata allo Stato di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti. 2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica. CAPO IV ALTRI SETTORI ART. 28 (Turismo termale e del benessere) 1. Il turismo termale e' disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e successive modificazioni. 2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del presente Codice. ART. 29 (Turismo della natura e faunistico) 1. L'agriturismo e' disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96. 2. Il turismo della natura comprende le attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese. Per quanto non specificamente previsto dalle normative di settore, e' disciplinato dal titolo III del presente Codice. ART. 30 (Turismo con animali al seguito) 1. Al fine di aumentare la competitivita' del settore e l'offerta dei servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito. 2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di tutela del settore. ART. 31 (Turismo nautico) 1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale. TITOLO I CONTRATTI CAPO I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO ART. 32 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall'articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o dall'intermediario, di cui all'articolo 33. 2. Il presente capo si applica altresi' ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista e' obbligato a comunicare per iscritto l'esclusione del diritto di recesso. L'omessa comunicazione in merito all'inesistenza del diritto di recesso determina l'applicabilita' degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. ART. 33 (Definizioni) 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilita' di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati; c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purche' soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario. ART. 34 (Pacchetti turistici) 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo. ART. 35 (Forma dei contratti turistici) 1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall'organizzatore o venditore. 2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, e' tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio. ART. 36 (Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici) 1. Il contratto contiene i seguenti elementi: a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine; b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o dell'intermediario che sottoscrive il contratto; c) prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista; d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte; e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista; f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformita' alla regolamentazione dell'Unione europea; h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le principali caratteristiche, la conformita' alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti; i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; l) termine entro cui il turista deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto; m) accordi specifici sulle modalita' del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o l'intermediario e il turista al momento della prenotazione; n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo; o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto; p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 41. ART. 37 (Informazione del turista) 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l'intermediario o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno. 2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni: a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze; b) generalita' e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o dell'intermediario ovvero di uffici locali contattatili dal turista in caso di difficolta'; c) recapito telefonico dell'organizzatore o dell'intermediario utilizzabile in caso di difficolta' in assenza di rappresentanti locali; d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno; e) la facolta' di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. 3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto. 4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista. ART. 38 (Opuscolo informativo) 1. L'opuscolo indica in modo chiaro e preciso: a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato; b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante; c) i pasti forniti; d) l'itinerario; e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno; f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo; g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico; h) i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza; i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonche' delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto. 2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilita', a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione. 3. Sono parificati all'opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica. ART. 39 (Cessione del contratto) 1. Il turista puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto turistico e le generalita' del cessionario. 2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o dell'intermediario al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione. ART. 40 (Revisione del prezzo) 1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti e' ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore. 2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare. 3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente puo' recedere dal contratto, previo rimborso delle somme gia' versate alla controparte. 4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza. ART. 41 (Modifiche delle condizioni contrattuali) 1. Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessita' di modificare in modo significativo uno o piu' elementi del contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 40. 2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista puo' recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 42. 3. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2. 4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non puo' essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. 5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. ART. 42 (Diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio) 1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualita' equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta. 2. Nei casi previsti dal comma 1 il turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. 3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni. ART. 43 (Mancato o inesatto adempimento) 1. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilita'. Si considerano inesatto adempimento le difformita' degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati. 2. L'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. ART. 44 (Responsabilita' per danni alla persona) 1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e' risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano. 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile. 3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1. ART. 45 (Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona) 1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. 2. La limitazione di cui al comma 1 non puo' essere, a pena di nullita', comunque inferiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile. 3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza. ART. 46 (Esonero di responsabilita') 1. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' oggettiva, previste da norme speciali, l'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalla responsabilita' di cui agli articoli 43, 44 e 45 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al turista o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 2. L'organizzatore o l'intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile. ART. 47 (Danno da vacanza rovinata) 1. Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista puo' chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilita' dell'occasione perduta. 2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45. ART. 48 (Diritto di surrogazione) 1. L'organizzatore o l'intermediario che hanno risarcito il turista sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili. 2. Il turista fornisce all'organizzatore o all'intermediario tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga. ART. 49 (Reclamo) 1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinche' l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 2. Il turista puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 3. La mancata presentazione del reclamo puo' essere valutata ai fini dell'articolo 1227 del codice civile. ART. 50 (Assicurazione) 1. L'organizzatore e l'intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilita' civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47. 2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato possono essere assistiti da polizze assicurative che, per i viaggi all'estero, garantiscano il rientro immediato del turista a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore o dell'intermediario, e che assicurino al turista assistenza anche di tipo economico. Tali polizze possono altresi' garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico. Qualora le spese per l'assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore e' tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti. 3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalita' del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione. 4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri puo' chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attivita' professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza. 6. E' fatta salva la facolta' di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al turista. ART. 51 (Fondo nazionale di garanzia) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per fornire una immediata disponibilita' economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. 2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1. 3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata ai sensi del comma 2. 4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso. 5. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. 6. Le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico. CAPO II DELLE LOCAZIONI TURISTICHE ART. 52 (Locazioni di interesse turistico e alberghiere) 1. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma e' sostituito dal seguente: "La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non puo' essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attivita' appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.". 2. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La durata della locazione non puo' essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, e' adibito ad attivita' alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attivita' teatrali.". ART. 53 (Locazioni ad uso abitativo per finalita' turistiche) 1. Gli alloggi locali esclusivamente per finalita' turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione. TITOLO VII ORDINAMENTO CAPO I ORGANIZZAZIONE ART. 54 (Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo) 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, in modo da istituire forme di collaborazione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza. ART. 55 (Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo) 1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e' la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo. 2. Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attivita' si avvale degli altri organismi costituiti e delle societa' partecipate. ART. 56 (Conferenza nazionale del turismo) 1. La Conferenza nazionale del turismo e' indetta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed e' organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dell'ISTAT e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. 3. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale. 4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti. 5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri afferenti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, con le risorse allo scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. ART. 57 (Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del turismo) 1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, e' un ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni. 2. L'Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali. 3. L'Agenzia e' sottoposta alla diretta attivita' di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. ART. 58 (Comitato permanente di promozione del turismo in Italia) 1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l'organizzazione del Comitato. 2. Il Comitato e' presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che puo' all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. 3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti: a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico; c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale; d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunita' di propaganda ed una comunicazione unitaria; e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati; f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo; g) promozione a fini turistici del marchio Italia. 4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione e' a titolo gratuito. CAPO II PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA ART. 59 (Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero) 1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, e' istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attivita', abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualita', la ricerca e la professionalita', alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicita' della relativa offerta. Ai medesimi fini e' altresi' istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell'ospitalita' italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attivita', abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualita', la ricerca e la professionalita', alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicita' della relativa offerta. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato e' autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul quale e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita' organizzative e procedurali idonee al conferimento della 'attestazione di eccellenza turistica, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilita'. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna onorificenza. 3. L'impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale e' stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica puo' utilizzarla, per un biennio, anche a fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare dell'autorizzazione conserva il diritto di indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento. 4. E' autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza turistica con l'indicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente il possesso della predetta attestazione da parte dell'impresa di ristorazione. 5. E' autorizzato l'inserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica di cui ai commi che precedono nel portale Italia.it. ART. 60 (Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia) 1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale, nonche' per la qualita' e durata dei servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell'immagine dell'Italia nel mondo. 2. A tali fini, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina, con proprio decreto sul quale e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita' organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilita' individuati con riferimento ai parametri di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno. ART. 61 (Caratteristiche dell'attestazione) 1. L'attestazione di cui all'articolo 60 comprende tre livelli crescenti: stella di bronzo, stella d'argento e stella d'oro. 2. Ciascuna medaglia e' raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. 3. Il contingente annuale di attestazioni e' fissato in 10 medaglie d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo. ART. 62 (Modalita' di attribuzione) 1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, sul quale e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. L'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione e' fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dallo stesso delegato e composta: a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che la presiede; b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo o da un suo delegato; c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, ove esistente; d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo - ENIT o da un suo delegato; e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico. 3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, e' a titolo gratuito. ART. 63 (Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero) 1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone operanti all'estero che per il loro impegno e valore professionale, nonche' per la qualita' e durata dei servizi resi hanno illustrato il Made in Italy in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese. ART. 64 (Caratteristiche dell'attestazione) 1. L'attestazione di cui all'articolo 63 comprende tre livelli crescenti: medaglia di bronzo, medaglia d'argento e medaglia d'oro. 2. Ciascuna medaglia e' raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. 3. Il contingente annuale di attestazione e' fissato in 10 medaglie d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo. ART. 65 (Modalita' di attribuzione) 1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri. 2. L'accertamento dei titoli per il conferimento delle attestazioni e' fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e composta: a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato che la presiede; b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo o da un suo delegato; c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia; d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo-ENIT o da un suo delegato; e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalita' nel settore turistico; f) da un membro designato dal Ministero degli affari esteri fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalita' nel settore turistico. 3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, e' a titolo gratuito. CAPO III LA QUALITA' DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CARTA DEI SERVIZI ART. 66 (Standard dell'offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale) 1. Al fine di aumentare la qualita' e la competitivita' dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle attivita' istituzionali adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati. 2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalita' e quali standard di qualita' si intendono garantire. 3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello Stato. ART.67 (Composizione delle controversie in materia di turismo) 1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, e' disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e costituisce condizione di procedibilita' della domanda giudiziale o arbitrale se cio' e' previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista. 2. Resta salva la facolta' del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facolta' di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione e' disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. ART. 68 (Assistenza al turista) 1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, nell'ambito delle attivita' istituzionali, assicura l'assistenza al turista, anche attraverso cali center. E' altresi' istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche, nonche' gli enti esponenziali per la rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice. 2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo assicura l'omogeneita' di informazioni in ordine ai diversi servizi previsti per i turisti, anche attraverso l'individuazione di denominazioni standard, da attribuirsi a strutture pubbliche che operano in tale settore. E' fatta salva la possibilita' di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la istituzione di sportelli del turista la cui gestione puo' essere delegata agli enti locali. ART. 69 (Gestione dei reclami) 1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 68, avvia senza ritardo l'attivita' istruttoria, informando contestualmente il reclamante, l'impresa o l'operatore turistico interessato, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza. 2. Nel corso dell'istruttoria il Dipartimento per e lo sviluppo e la competitivita' del turismo puo' richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti proponenti il reclamo, alle imprese, agli operatori turistici e ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, che rispondono nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In tale caso il procedimento e' sospeso fino alla scadenza del suddetto termine. 3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo comunica ai soggetti di cui al comma 2 l'esito dell'attivita' istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all'acquisizione di dati. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina con regolamento la procedura di gestione reclami, da svolgere nell'ambito delle attivita' istituzionali, che si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.trasmissione per via telematica dei certificati di malattia
Ultimo aggiornamento Martedì 07 Giugno 2011 12:06PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CIRCOLARE 23 febbraio 2011 , n. 1
Art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni. (11A07426)
in G.U.R.I. del 6 giugno 2011, n. 129
Alle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2011 Premessa. Con circolari n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010 e n. 2/2010/DFP/DDI del 28 settembre 2010 sono state fornite indicazioni operative relativamente all'avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 55-septies del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nelle circolari, al cui contenuto si rinvia, sono stati dati chiarimenti relativamente al funzionamento generale del sistema, ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica, agli oneri e vantaggi per i lavoratori, ai tempi di attuazione e alle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione secondo le nuove modalita'. In particolare, al paragrafo 4 della circolare n. 2, a proposito delle sanzioni, era stata evidenziata l'esigenza di monitorare il processo di trasmissione telematica dei certificati, visto che durante i lavori della commissione di collaudo erano emerse criticita' organizzative, soprattutto per alcuni settori ed aree territoriali. Veniva quindi precisato che "... fermo restando l'obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche che lo rendono possibile, per il periodo transitorio, sino al 31 gennaio 2011, durante il quale le piu' rilevanti criticita' dovranno essere affrontate, e' opportuno che le Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti all'adempimento.". Considerato che il predetto termine e' ormai decorso, si ritiene opportuno fornire ulteriori informazioni ed indicazioni, tenendo conto anche del fatto che, a partire dal mese di settembre 2010, e' stato avviato un confronto tra le Amministrazioni centrali interessate e le Regioni per l'esame ed il superamento delle criticita' inerenti l'introduzione della nuova procedura, al fine di accelerare il processo in corso, con l'istituzione presso la Conferenza Stato - Regioni di un tavolo tecnico congiunto. In questo ambito sono stati approfonditi - mediante appositi gruppi di lavoro - gli aspetti normativi, organizzativi e medico-legali della trasmissione telematica, gli aspetti tecnici di sistema e quelli giuridico amministrativi per l'applicazione delle sanzioni. I gruppi hanno concluso i propri lavori a fine gennaio individuando delle linee operative che sono state valutate, per quanto di competenza, nell'elaborazione delle indicazioni contenute in questa circolare. 1. La modifica normativa apportata dalla l. n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) al regime del rilascio e della trasmissione dei certificati di assenza per malattia. Preliminarmente, e' utile segnalare che l'art. 25 della l. n. 183 del 2010 ha previsto che "Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonche' un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all' art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.". Pertanto, con l'approvazione della menzionata legge, che e' entrata in vigore il 24 novembre 2010, e' stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione delle certificazioni per il caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori. Infatti, il citato art. 25 ha previsto un rinvio generale all'art. 55-septies del d.lgs. n. 165 del 2001. 2. La responsabilita' specifica per violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati. Come accennato, con le menzionate circolari n. 1 e 2 sono state fornite informazioni anche relativamente alle sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica dei certificati (rispettivamente ai paragrafi 6 e 4). In questa sede giova ribadire che affinche' si configuri un'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza dell'obbligo di trasmissione per via telematica sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Quest'ultimo, in particolare, e' escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale, guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico, situazioni che debbono essere considerate dalle aziende sanitarie e dalle altre strutture interessate ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare. Pertanto, la contestazione dell'addebito nei confronti del medico dovra' essere effettuata soltanto se dagli elementi acquisiti in fase istruttoria, anche mediante consultazione del cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal SAC (sistema di accoglienza centrale), descritto al successivo paragrafo 3, risulti che non si sono verificate anomalie di funzionamento. Inoltre, l'applicazione delle sanzioni deve avvenire in base ai criteri di gradualita' e proporzionalita' secondo le previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento. Cio' vale anche nei casi di reiterazione della condotta illecita, per i quali l'art. 55-septies, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede la sanzione del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato. In proposito, si rammenta che la reiterazione e' da intendersi come recidiva ovvero irrogazione di successive sanzioni a carico di un soggetto gia' sanzionato per la violazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei certificati. La valutazione circa l'irrogazione delle sanzioni piu' gravi del licenziamento e della decadenza dalla convenzione va effettuata tenendo conto dei menzionati criteri di gradualita' e proporzionalita', in base alle previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento, che consentono di modulare la gravita' della sanzione anche nelle ipotesi di reiterazione. A tal riguardo e' inoltre opportuno segnalare che i contratti collettivi di riferimento prevedono delle clausole di salvaguardia nei confronti dell'incolpato, secondo le quali, decorso un certo periodo di tempo, non puo' tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari gia' irrogate (art. 7 CCNL del 6 maggio 2010 per la dirigenza medica e veterinaria, area IV, che prevede il termine del biennio; art. 30 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 20 gennaio 2005, come modificato dall'Accordo del 27 gennaio 2009, e art. 27 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del 9 febbraio 2005, come modificato dall'Accordo del 27 maggio 2009, che prevedono termini anche ancorati alla gravita' dell'infrazione). Sara', comunque, cura delle Regioni, eventualmente tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e della Conferenza Stato - Regioni, anche sentendo le rappresentanze dei medici, adottare gli opportuni provvedimenti per la regolamentazione degli aspetti procedurali e di dettaglio legati ai procedimenti disciplinari, al fine di assicurare l'omogeneita' di comportamento sul territorio nazionale. In tale ambito, particolare attenzione dovra' essere dedicata alle verifiche tecniche in ordine al funzionamento della rete e di tutti i supporti hardware e software, che rappresentano il presupposto per la valutazione della sussistenza delle condizioni per l'avvio di procedimenti disciplinari e per il superamento delle criticita' e problemi gia' segnalati dai tavoli tecnici. Piu' a monte, lo stesso funzionamento del sistema e' naturalmente condizionato dalla messa a disposizione degli strumenti tecnici e delle apparecchiature necessari in ogni struttura e presidio pubblico interessato dal processo, che per la sua attuazione richiede l'attiva collaborazione ed iniziativa di tutti gli enti istituzionalmente coinvolti. Per quanto riguarda i professionisti convenzionati, si potra' valutare anche in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e di Conferenza Stato - Regioni l'opportunita' di integrare gli Accordi collettivi nazionali vigenti per la definizione di quanto chiarito al presente paragrafo. Al fine di agevolare l'applicazione della nuova procedura, le Regioni possono individuare specifiche strutture o servizi per i quali ritengono non sussistere, per periodi limitati di tempo, le condizioni tecniche necessarie all'avvio di procedimenti disciplinari. Cio' anche per evitare che le procedure di certificazione possano interferire negativamente con l'attivita' clinica o determinare un utilizzo inappropriato dei servizi. Inoltre, allo scopo di perseguire uno sviluppo graduale, armonico e condiviso, si raccomanda la continuazione delle attivita' del tavolo tecnico congiunto Amministrazioni centrali - Regioni, con il coinvolgimento delle rappresentanze dei medici, ai fini della verifica, del monitoraggio e dell'implementazione delle procedure per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia, raccomandando alle Regioni il massimo coinvolgimento delle medesime rappresentanze li' dove, in sede locale, siano costituite commissioni tecniche per le stesse finalita'. Si segnala che non sussiste responsabilita' del medico che redige un certificato in forma cartacea nelle "aree di esenzione", che sono state indicate nella circolare n. 2 al paragrafo 2 (per le sezioni: 2.1 "I dipendenti della pubblica amministrazione interessati" e 2.2 "I medici obbligati all'utilizzo del sistema di trasmissione telematica") sino a quando non sara' comunicato un mutamento della situazione per interventi di natura tecnica ed organizzativa che potranno essere effettuati rispetto al sistema vigente. Per quanto riguarda la trasmissione telematica della certificazione di malattia dalle strutture di pronto soccorso, le strutture ospedaliere individuano le soluzioni tecniche e organizzative piu' idonee a garantirne l'applicabilita', sulla base delle indicazioni regionali, utilizzando i servizi resi disponibili dal SAC, tra i quali il sistema WEB, ovvero tramite integrazione dei propri applicativi con il sistema SAC, in modo che il certificato di malattia possa essere predisposto e inviato da parte del medico contestualmente alla compilazione del verbale di pronto soccorso. Per quanto riguarda i documenti elaborati dagli ospedali al momento del ricovero e della dimissione, eventualmente con prognosi post ricovero, le problematiche sono state discusse nell'ambito del menzionato tavolo congiunto Amministrazioni centrali - Regioni, con la valutazione di iniziative tecniche ed organizzative necessarie per la loro gestione nell'ambito del sistema di trasmissione telematica che saranno implementate nei prossimi mesi con la collaborazione dei soggetti istituzionali interessati. Pertanto, sino all'attuazione delle idonee soluzioni, tali documenti continuano ad essere rilasciati al lavoratore in forma cartacea, ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa. Si chiarisce che in questi casi, come pure nelle aree di esenzione sopra indicate, le amministrazioni non devono comunicare la ricezione della documentazione cartacea, in luogo del certificato telematico, all'azienda sanitaria competente. 3. Cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal S.A.C. Il sistema di accoglienza centrale (SAC) rende disponibile per le regioni, le aziende sanitarie e le altre strutture interessate, un apposito cruscotto di monitoraggio del sistema, che consente di acquisire informazioni circa il tasso di utilizzo del sistema (certificati inviati e servizi utilizzati), nonche' informazioni puntuali circa eventuali disservizi (rallentamenti e/o blocchi) registrati dal sistema SAC stesso. Il cruscotto di monitoraggio rende anche disponibili servizi per i medici, per segnalare eventuali malfunzionamenti non riguardanti direttamente il sistema SAC, quali ad esempio, mancanza di connettivita', malfunzionamenti del proprio PC, malfunzionamenti del call center telefonico per l'invio dei certificati, e per acquisire informazioni circa eventuali disservizi (rallentamenti e/o blocchi) registrati dal sistema SAC stesso. Il cruscotto di monitoraggio rende infine disponibili anche servizi per le aziende sanitarie per inviare al SAC le informazioni relative ai certificati cartacei rilasciati dai propri medici e comunicati dai datori di lavoro pubblici, cosi' come previsto dalla Circolare 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010, paragrafo 6 "Le amministrazioni che, in qualita' di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza corrispondente trasmissione telematica da parte dell'Inps, ricevano dal dipendente un attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore dal ricevimento dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda di riferimento del medico". Combinando queste informazioni con le informazioni circa i certificati cartacei ricevuti dall'INPS, che saranno comunicate automaticamente dall'Istituto al SAC, il cruscotto di monitoraggio fornira' quindi anche indicazioni circa il numero di certificati cartacei rilasciati da un medico in un dato periodo. Tali informazioni sono comunque da assumersi quale indicazione indiretta di comportamento, in quanto non comprensiva dei dati relativi ai certificati cartacei rilasciati dai medici a lavoratori del settore privato non indennizzati dall'INPS. 4. Ulteriori servizi resi disponibili ai medici prescrittori Come segnalato con le precedenti circolari, oltre ai servizi informatici, il medico ha la possibilita' di utilizzare il servizio telefonico basato su un risponditore automatico reso disponibile dal SAC al numero 800 013 577. Tale servizio e' considerato di secondo livello, per ovviare a problemi di invio tramite il sistema web o problemi di accesso alla rete internet. Si chiarisce che il medico ha la possibilita' di redigere il certificato in forma cartacea nel caso in cui i tempi richiesti dal risponditore automatico, in situazioni contingenti, confliggano con il dovere primario di assolvere gli obblighi assistenziali. Raccomandazioni finali Si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai propri dipendenti. Si chiede inoltre al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica. Sara' cura dei Dipartimenti della funzione pubblica, per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e delle altre Amministrazioni competenti comunicare nel prosieguo ulteriori informazioni. Roma, 23 febbraio 2011 Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 351Gare d'appalto: l'offerta deve essere "chiara, precisa e concordante"...
N. 785/2011 Reg. Prov. Coll.N. 1222 Reg. Ric.ANNO 2010REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 1222 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:Società C., rappresentato e difeso dagli avv. Eugenio Dalli Cardillo, Giuseppe Gallenca, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Gallenca in Torino, via XX Settembre, 60;controUnione dei Comuni - Comunità Collinare "Colline Alfieri" c/o Comune di S. Damiano D'Asti, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Alfarano, Maria Grazia Lanero, con domicilio eletto presso l'avv. Maria Grazia Lanero in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, 83; Il Responsabile del Procedimento di Gara, Commissione di Gara;nei confronti diM. S.r.l., P. S.C.R.L.; Ati M. Srl- P. Scrl, rappresentate e difese dagli avv. Riccardo Montanaro, Donatella Valsania, con domicilio eletto presso l'avv. Riccardo Montanaro in Torino, via del Carmine, 2;per l'annullamentodella determina di aggiudicazione definitiva n. 94 emanata in data 20.9.2010, comunicata con la nota n. 2184 in data 23.9.2010, con la quale aggiudica la gara avente ad oggetto la gestione del servizio di refezione scolastica per il periodo settembre 2010 - giugno 2018 presso le scuole dei Comuni facenti parte della Comunità Collinare "Colline Alfieri";della determina di aggiudicazione provvisoria n. 89 del 8.9.2010;di tutti i verbali di gara adottati dalla Commissione giudicatrice del 18. 23, 25, 30 agosto;del bando, del capitolato, del disciplinare di gara;di tutti gli atti e dei dinieghi di accesso agli atti della Stazione appaltante;del diniego espresso nei confronti dell'istanza di esclusione dell'ATI M. - P. presentata dalla Società C. in data 9/9/2010;degli eventuali provvedimenti emanati dalla Stazione appaltante che affidano o anticipano gli effetti dell'aggiudicazione del servizio all'ATI M. - P.;degli eventuali atti di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di ogni altro atto propedeutico alla stipulazione del contratto e della sua eventuale sottoscrizione;di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenteVisti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unione dei Comuni - Comunità Collinare "Colline Alfieri" c/o Comune di S. Damiano D'Asti e di Ati M. Srl- P. Scrl;Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale M. S.r.l. A.T.I. con P. S.C.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Montanaro, Donatella Valsania, con domicilio eletto presso Riccardo Montanaro in Torino, via del Carmine, 2;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTO1.1. Viene in decisione nel merito il ricorso in epigrafe con il quale la ricorrente cooperativa impugna l'aggiudicazione definitiva, chiedendo il subentro nel relativo contratto, del servizio di refezione scolastica per il periodo settembre 2010 - giugno 2018 presso le scuole dei comuni della Comunità collinare "Colline Alfieri".Con atto di motivi aggiunti ritualmente notificato e depositato il 29.11.2010 la ricorrente a seguito dell'accesso agli atti messi a disposizione in esito all'informativa di precontenzioso, arricchiva l'impugnativa di altri motivi, il secondo dei quali fatto oggetto di delibazione in sede cautelare.1.2. Si costituiva l'amministrazione con atto formale del 9.11.2010 depositando poi memoria il 16.11.2010 ed ulteriori memorie il 30.11.2010 e il 31.12.2010.Anche la controinteressata si costituiva con atto di costituzione e memoria il 13.11.2010 poi producendo memorie il 30.11.2010, il 30.12.2010 e il 22.2.2011 nonché replica il 30.6.2011.Interponeva altresì l'ATI controinteressata un ricorso incidentale depositato il 22.12.2010 previamente notificato il 13.12.2010.Anche la ricorrente cooperativa produceva memorie il 30.11.2010, il 27.12.2010 e replica il 26.2.2011 e il 23.6.2011.Alla Camera di consiglio del 2.12.2010 la Sezione accoglieva la domanda cautelare motivando diffusamente sui profili di qualificato fumus del gravame con Ordinanza n. 902/2010 con la quale sospendeva gli atti impugnati decretando l'inibitoria alla stipula del contratto e contestualmente fissava l'Udienza di trattazione del merito per il 13.1.2011.L'udienza veniva rinviata per malattia del relatore al 10.3.2011 laddove subiva ulteriore differimento per la medesima causale alla pubblica Udienza del 13.7.2011 durante la quale udita la discussione dei patroni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il complessivo materiale di causa veniva introitato per la definitiva decisione.2.1. Deve preliminarmente il Collegio, anche in ossequio ai dettami di cui alla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 4/2011, procedere allo scrutinio del ricorso incidentale, che si atteggia di tipo paralizzante in quanto tende alla declaratoria di illegittimità dell'ammissione alla gara della ricorrente principale, talché il suo eventuale accoglimento importerebbe la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della ricorrente principale.Al riguardo, il mezzo incidentale, prima ancora che infondato poiché l'invocata previsione di cui all'art. 11, penultimo periodo del capitolato speciale che prevedeva che il personale e gli automezzi fossero in numero sufficiente a far sì che il lasso temporale occorrente al trasporto dei pasti fosse in ogni caso non superiore a 30 minuti non contempla alcuna sanzione per la sua inosservanza né tanto meno l'esclusione dalla gara e dovendo le cause di esclusione essere interpretate restrittivamente in omaggio al principio del favor partecipationis, si appalesa ictu oculi irricevibile per tardività della sua notifica siccome avvenuta oltre il termine di trenta giorni sancito dall'art. 120 cod. proc. amm.2.1. Invero, rammenta il Collegio come la predetta norma, nella parte in cui stabilisce che i ricorsi e i motivi aggiunti nelle materie di cui all'art. 119 - tra cui gli appalti di servizi - vanno proposti nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione, si estende di necessità anche al ricorso incidentale.Controdeduce sul punto la controinteressata invocando T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, n. 113/2001 che ha ritenuto che il predetto termine dimezzato di 30 giorni astringe il solo ricorso principale e i motivi aggiunti, applicandosi invece al ricorso incidentale il termine ordinario di 60 giorni di cui all'art. 42 c.p.a.2.3. Deve il Collegio dissentire dall'esegesi compiuta dal T.A.R. Lecce nell'invocato precedente. Il quale oltre a collidere con l'indistinta ed ampia formulazione dell'art. 120 cod. proc. amm., impatta anche con la ratio legis ad esso sottesa oltre che con il principio di uguaglianza di rilievo costituzionale.Invero, non può a parere della Sezione opinarsi che stante il silenzio della norma in punto di ricorso incidentale il termine dimidiato di trenta giorni astringa il solo ricorso principale e i motivi aggiunti.Osta a siffatta inaccoglibile ermeneusi, intanto, il dato letterale della norma che usa il termine "il ricorso e i motivi aggiunti" senza precisare "il ricorso principale", dimodoché la predetta indistinta e generalizzata formula legislativa non autorizza l'interprete a sottrarre dal fuoco della norma il ricorso incidentale, che è e rimane pur sempre un ricorso che del principale partecipa la medesima natura di azione diretta contro un provvedimento di ammissione alla gara, specie ove sia - quale quello all'esame - di tipo paralizzante.Del resto, là dove, invece, il legislatore abbia inteso riferirsi al solo ricorso principale, lo ha nominativamente indicato, come avviene nell'art. 119, ove vengono espressamente sottratti alla regola del dimezzamento dei termini il ricorso principale, quello incidentale e i motivi aggiunti, ma salvo quanto stabilito all'art. 120, il quale, come detto, contempla indistintamente il ricorso e i motivi aggiunti, con una locuzione che deve intendersi estesa al ricorso incidentale e ai relativi motivi aggiunti proposti sul ricorso incidentale medesimo.2.4. Ma ciò che maggiormente contrasta la tesi che si critica è la patente infrazione del principio di uguaglianza delle parti nel processo che essa avallerebbe e produrrebbe allorché dovesse ritenersi che solo il ricorrente principale ha a disposizione trenta giorni per proporre la sua impugnativa mentre il ricorrente incidentale beneficerebbe dell'ordinario termine decadenziale di sessanta giorni.L'ordinamento non ritaglia, a ben guardare, alcuna iper protezione al ricorrente incidentale, privilegio che si risolverebbe in una palese inammissibile violazione del principio di uguaglianza delle parti processuali nel processo, oltre che in una evidente frustrazione della ratio legis che informa la novella legislativa, la quale muove nel segno dell'accelerazione delle procedure di ricorso nella materia degli appalti.2.4. Conclusivamente, a parere della Sezione, il ricorso incidentale in materia di appalti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 e 120 c.p.a., deve proporsi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza del ricorso principale e non più dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il suo deposito come avveniva nel regime previgente.Da ciò consegue nel caso di specie che il ricorso in scrutinio è tardivo poiché avviato alla notifica il 13 dicembre 2010 mentre il ricorso principale, come riconosce la stessa controinteressata, le è pervenuto il 22 ottobre 2010, per cui il mezzo incidentale andava notificato il 21 novembre 2010, discendendone la sua palese tardività siccome notificato il 13 dicembre.Può ora approdarsi alla disamina del gravame principale.3.1. Con il primo mezzo la ricorrente rubrica violazione del principio di cui alla Direttiva CE 2004/18 e degli artt. 2, 74 e 82 del d.lgs.. n. 163/2006, inammissibilità dell'offerta condizionata della cooperativa aggiudicataria, inammissibilità ed indeterminatezza dell'offerta tecnica presentata dalla predetta ATI, violazione della par condicio, eccesso di potere per carenza di istruttoria e sviamento, violazione del favor partecipationis e del principio di uguaglianza nonché dell'art. 97 Cost.Si duole al riguardo che la cooperativa controinteressata ha da sempre utilizzato nella gestione pregressa del servizio in contesa, due soli automezzi. La legge di gara disponeva che gli automezzi ed il personale impiegato dovevano essere in numero sufficiente affinché i tempi di percorrenza non superassero in ogni caso 30 minuti.Tuttavia l'ATI aggiudicataria metteva a disposizione della s.a. ben 10 automezzi onde presumibilmente lucrare un maggior punteggio per l'offerta tecnica ed infatti le venivano assegnati ben 8 punti per la stessa.Pur tuttavia, la controinteressata condizionava la sua offerta manifestando la disponibilità a mettere a disposizione della S.A. una somma di euro 500 fino ad un massimo di euro 4.000 per ogni automezzo non utilizzato per l'espletamento del servizio per ogni anno scolastico. Il che fornirebbe prova che il servizio poteva essere svolto con soli due automezzi. La ricorrente presentava istanza di esclusione dell'offerta predetta assumendone il carattere condizionato ma la P.A. la rigettava adducendo che la delineata messa a disposizione delle somme indicate per gli automezzi non utilizzati non rendeva l'offerta stessa condizionata non avendo l'ATI subordinato la propria adesione al contratto alla cennata previsione.La ricorrente pretende che l'offerta della ATI controinteressata dovesse essere esclusa ed invoca giurisprudenza recente sull'inammissibilità dell'offerta condizionata anche in difetto di apposita previsione della lex specialis.3.2. Ritiene il Collegio che la riassunta doglianza si presti a positiva considerazione e vada pertanto accolta, dovendosi confermare la delibazione di fondatezza del motivo già diffusamente motivata in sede cautelare.E' anzitutto riscontrabile in atti che l'ATI aggiudicataria odierna controinteressata ha offerto alla Unione dei Comuni resistente la somma di euro 500 per ciascuno dei dieci automezzi offerti non utilizzato; come pure è provato che essa intendeva svolgere il servizio con due soli automezzi.Ebbene, la dichiarazione di disponibilità ad erogare all'amministrazione un corrispettivo pari a 500 euro per ciascun automezzo non autorizzato arreca un incontrovertibile vulnus alla par condicio e alla concorrenza, dal momento che consente alla offerente ati di lucrare un sensibile quid pluris rispetto al corrispettivo contrattuale.Siffatta manifestazione di intenti introduce inoltre un quid novi nelle regole di gara sancite dalla lex specialis ed inoltre altera sensibilmente l'equilibrio contrattuale coniato dagli atti di natura economico finanziaria che sottendono la predisposizione del procedimento di gara.Appare pertanto fondata la censura formulata sul punto dalla ricorrente.Ma, più in radice, osserva il Collegio come l'offerta dell'ATI si prospetti indeterminata e pertanto nulla.Invero, va rilevato che dall'esame dell'estratto del piano di gestione del trasporto dei pasti dell'ATI, effettivamente la stessa ha dichiarato di impiegare 10 automezzi, contestualmente mettendo a disposizione della S.A. euro 500 per ciascun automezzo non utilizzato, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione avesse ritenuto che il servizio potesse essere garantito mercé l'impiego di soli 2 automezzi.Devesi peraltro evidenziare che l'offerta stessa, come si evince a chiare note nel prodotto piano di gestione (doc. 17 ricorrente) con i relativi percorsi (doc. 18 ricorrente), dov'è descritto il percorso di soli due automezzi, contempla l'espletamento del servizio mediante due soli automezzi.Il documento che raffigura i percorsi dei mezzi che l'ATI aveva in animo di impiegare, contempla infatti due soli veicoli, collidendo dunque con la previsione di mettere a disposizione ben dieci automezzi.Siffatta discrasia pone anzitutto in luce, verosimilmente, l'intento della controinteressata di "gonfiare" ad arte il numero di mezzi impiegandi per l'appalto, all'evidente fine di lucrare un punteggio elevato, tant'è che, come esattamente denota la ricorrente, l'ATI ha conseguito ben 8 punti per l'offerta tecnica.Sul piano dell'equilibrio contrattuale e della serietà ed univocità della proposta negoziale espresa all'Amministrazione, poi, la delineata aporia tra i dieci dichiarati mezzi e i due effettivamente contemplati ed ipotizzati per l'espletamento del servizio in controversia, palesa un'intima indeterminatezza e contraddittorietà che introduce un elemento di incertezza nella proposta contrattuale che doveva condurre alla sua esclusione siccome trattavasi di un'offerta sostanzialmente nulla perché formulata in modo contraddittorio con due diverse ed alternative quantificazioni all'interno della stessa busta economica (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 1 dicembre 2008, n. 1271).3.3. Ritiene la Sezione che le offerte tecniche nelle pubbliche gare debbano essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare all'Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali e che qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili di indeterminatezza o di incertezza, anche se vantaggiosi, in ipotesi per la P.A., vale a conferire all'offerta la natura di offerta indeterminata o condizionata che ne deve comportare l'esclusione dalla gara.E ciò,come la giurisprudenza ha già condivisibilmente sancito, a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un'espressa comminatoria di esclusione, stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, 26.11.2009, n. 8082).L'offerta della ATI M. doveva essere pertanto esclusa dalla gara siccome condizionata e/o indeterminata e pertanto nulla.Il primo motivo di ricorso è pertanto fondato e va accolto.4.1. Assume ora rilievo dirimente l'esame dei motivi aggiunti, dei quali si presenta fondato ed assorbente il secondo (V della numerazione complessiva) con il quale la ricorrente rubrica violazione della legge di gara che prevede a pena di esclusione l'obbligo per le imprese partecipanti di effettuare il sopralluogo; eccesso di potere e carenza di istruttoria, violazione del principio del favor partecipationis e dell'art. 97 della Costituzione.Lamenta in proposito che l'art. 3 del disciplinare di gara stabilisce a pena di esclusione, l'obbligo per le imprese partecipanti, di effettuare il sopralluogo dei locali ove si svolgeranno i servizi oggetto di appalto.La medesima norma di gara dispone poi che l'incaricato dell'impresa non possa eseguire il sopralluogo per conto di altre imprese.Orbene, la controinteressata è un'ATI in cui la P. S.c.a.r.l. svolgerà il 35% del servizio oggetto di gara, ma dall'accesso agli atti eseguito dalla deducente il 25.10.2010 emerge che il sopralluogo è stato effettuato dalla sola impresa M. ma non anche dalla P. predetta.Ne consegue che l'ATI dovesse essere esclusa dalla procedura di gara per mancata effettuazione del sopralluogo da parte della P..4.2. Come delibato in sede cautelare il Collegio ritiene fondato il profilo di censura dianzi illustrato.E' stata invero infranta la prescrizione, assistita dalla comminatoria espressa dell'esclusione, recata dall'art. 3 del disciplinare, il quale faceva obbligo a tutte le imprese partecipanti, con espresso divieto del sopralluogo per conto terzi, di corredare la loro offerta dell'attestazione di sopralluogo, laddove risulta agli atti il sopralluogo della sola impresa M. s.r.l (doc. 21 ricorrente) ma non anche quello della mandante P. scarl che dichiarava di assumere il 35% del servizio posto in gara (doc. 20 ricorrente).A nulla vale opporre, come fa la controinteressata e la stessa amministrazione, che era sufficiente l'effettuazione dell'incombente da parte della sola M., che è mandataria e capogruppo della costituenda ATI, invocandosi la giurisprudenza che ritiene sufficiente il solo sopralluogo della impresa capogruppo.Quella giurisprudenza risulta infatti, ad avviso del Collegio, inconferente sia per la rilevata presenza nell'art. 3 del disciplinare dell'espressa disposizione che faceva divieto dell'effettuazione del sopralluogo per conto terzi, sia per la natura di ati costituenda del raggruppamento controinteressato.4.3. Ritiene il Collegio di dover fissare il principio per il quale il sopralluogo richiesto in sede di gara debba essere effettuato da ogni singola impresa facente parte di un'ATI costituenda e che non sia sufficiente il solo sopralluogo espletato dalla impresa mandataria, dal momento che le ATI costituende si caratterizzano per autonomia delle singole componenti e per l'assenza di qualsivoglia vincolo di mandato in capo all'impresa che solo nel futuro raggruppamento ne assumerà la veste di mandataria, conseguendone che prima della formale costituzione del vincolo di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, la futura mandataria non può effettuare dichiarazioni ed attività che ridondino nella sfera giuridica delle mandanti, stante la delineata autonomia delle medesime e l'assenza di qualsivoglia vincolo di mandato tra di loro.Nel caso all'esame della Sezione, dunque, poiché il sopralluogo effettuato dalla mandataria Impresa M. non si riverbera e ipso nella sfera giuridica della P. che invece non lo ha effettuato, risulta infranta la prescrizione di cui all'art. 3 del disciplinare di gara che ricollegava alla violazione l'espressa comminatoria dell'esclusione dalla gara.L'intero futuro raggruppamento doveva pertanto essere estromesso dalla gara e non poteva risultarne aggiudicatario.Il motivo in scrutinio è pertanto fondato e va accolto.In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni che precedono il ricorso principale e relativi motivi aggiunti si profilano fondati e vanno accolti, mentre irricevibile va dichiarato il gravame incidentale.Possono essere dichiarati assorbiti i residui motivi di ricorso stante la portata cruciale delle censure finora esaminate che comportano il travolgimento dell'aggiudicazione alla controinteressata.In sintesi il ricorso incidentale in materia di appalti deve essere notificato nel termine ti trenta giorni decorrenti dalla notifica del ricorso principale e l'attestazione di sopralluogo per le ATI costituende va resa da ciascuna impresa facente parte del futuro raggruppamento.5. In esecuzione della presente sentenza, atteso che la cooperativa ricorrente è risultata seconda in graduatoria e che ha articolato domanda di subentro nel contratto l'amministrazione dovrà pronunciare, in ottemperanza alla presente decisione, l'aggiudicazione a favore della ricorrente con la quale stipulerà poi il contratto d'appalto.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:dichiara irricevibile per tardività della notifica il ricorso incidentale;accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti per l'effetto annulla i provvedimenti con essi impugnati.Condanna l'Amministrazione resistente a pagare alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre iva e CNPA e rimborso dei due contributi unificati versati all'Erario.Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEFranco BianchiL'ESTENSOREAlfonso GrazianoIL PRIMO REFERENDARIORichard GosoDepositata in Segreteria il 14 luglio 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Modifica al regolamento degli Uffici della Giustizia amministrativa
CONSIGLIO DI STATO
DECRETO 23 maggio 2011
Modifica del decreto 15 febbraio 2005 recante regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia amministrativa. (11A07052)
in G.U.R.I. del 6 giugno 2011, n. 129
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2005, recante Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2005, n. 84; Viste le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa in data 11 marzo 2010 e 11 marzo 2011 E m a n a Le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005: Art. 1 Istituzione dell'Ufficio studi, massimario e formazione 1. L'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 - Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente: «Art. 13. (Ufficio studi, massimario e formazione)» - 1. E' istituito, quale organismo della giustizia amministrativa, l'Ufficio studi, massimario e formazione, di seguito denominato Ufficio, che cura, in posizione di autonomia, l'attivita' scientifica e di aggiornamento professionale a supporto dei magistrati amministrativi ai quali assicura il diritto alla formazione continua. 2. L'Ufficio elabora autonomamente l'attivita' scientifica afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine: a) cura lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale delle questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per la Giustizia amministrativa anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, dei Presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, dei Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali; b) esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte costituzionale, delle giurisdizioni superiori nazionali elaborando le questioni di maggiore interesse per la giustizia amministrativa e diffondendone i risultati; c) segnala le ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ed alla Corte costituzionale delle questioni di maggiore rilievo per la giustizia amministrativa; d) massima le pronunce ed i pareri del Consiglio di Stato nonche' le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali, se di rilevante importanza per la Giustizia amministrativa, anche su segnalazione dei presidenti dei collegi o delle adunanze ovvero dei singoli magistrati amministrativi; e) promuove, coordina e verifica l'acquisizione dei contributi scientifici dei singoli magistrati amministrativi, quali autori, relatori o docenti; f) promuove la divulgazione della propria attivita' scientifica anche mediante pubblicazioni. 3. In base alle linee guida elaborate annualmente dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, l'Ufficio: a) fornisce il supporto giuridico - scientifico al Consiglio di Presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa; b) fornisce il supporto giuridico - scientifico, anche mediante proposte e pareri: 1) al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione; 2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai fini della formazione professionale del personale amministrativo in base all'art. 16, comma 1, del presente regolamento, indicando le specifiche tecnico - giuridiche ed il glossario che devono essere utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei ricorsi e dalle segreterie; c) cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione europea e gli Stati stranieri, quale autorita' referente della giustizia amministrativa; d) segue, presso le competenti sedi parlamentari e governative, l'attivita' di elaborazione normativa di interesse per la giustizia amministrativa; e) redige una relazione sull'andamento dell'attivita' svolta indirizzata al Consiglio di presidenza. 4. In materia di formazione, anche linguistica, e nel rispetto delle direttive deliberate annualmente dal Consiglio di Presidenza, l'Ufficio: a) sottopone al Consiglio di Presidenza, per l'approvazione, il progetto del programma annuale della formazione; b) in attuazione del programma di cui alla precedente lettera a): 1) organizza, assicurando un razionale decentramento, gli incontri di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni altra iniziativa formativa e culturale da svolgersi prioritariamente a livello centrale; 2) individua le modalita' ed elabora i contenuti della formazione, anche socio economica, adeguandoli costantemente alle esigenze emerse in sede di attuazione; 3) coordina le autonome iniziative culturali proposte dai presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e, verificata la coerenza dell'iniziativa con la programmazione di cui alla precedente lettera a), la sottopone al Consiglio di presidenza per le determinazioni di sua competenza. 5. L'Ufficio e' diretto dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato che puo' nominare annualmente un Coordinatore organizzativo scelto fra i magistrati addetti che fruisce di una riduzione del carico di lavoro pari alla meta'. 6. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di dodici magistrati amministrativi, scelti in modo da assicurare il tendenziale equilibrio fra le diverse componenti, di cui non oltre la meta' a tempo pieno e la restante parte a tempo parziale. I magistrati addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3 e 4, attivita' di studio, ricerca e docenza. Sono nominati magistrati a tempo pieno quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione ad eccezione di quelli di ricerca scientifica e docenza, purche' compatibili con l'impegno richiesto; per tutta la durata dell'incarico i magistrati addetti a tempo pieno non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione. 7. I magistrati addetti all'Ufficio: a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di presidenza che delibera previo interpello; b) se a tempo pieno, rimangono in carica per la durata di tre anni e sono confermati per una sola volta e salvo demerito; c) se a tempo parziale, rimangono in carica per un anno e possono essere confermati, non oltre l'arco del successivo quinquennio e salvo demerito, nei limiti delle valutazioni di bilancio operate annualmente dal Consiglio di Presidenza. 8. Il Consiglio di presidenza e l'Ufficio si avvalgono di un comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, di seguito denominato comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio, e composto da: a) tre componenti del Consiglio di presidenza; b) un magistrato nominato dal direttore fra gli addetti all'Ufficio; c) due professori universitari ordinari, nelle materie giuridiche, della scienza dell'organizzazione o della formazione. 9. I componenti del comitato di cui al precedente comma 8, lettere a) e c): a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa che delibera previo interpello; b) rimangono in carica per la durata di tre anni, salvo conferma; i componenti del Consiglio di presidenza cessano in ogni caso dall'incarico a conclusione della consiliatura. 10. Il comitato: a) propone annualmente al Consiglio di presidenza le linee guida e le direttive di cui ai commi 3 e 4; b) delibera in ordine: 1) agli obblighi di servizio dei magistrati addetti, tenuti in ogni caso ad assicurare una presenza settimanale minima pari, di norma, a due giorni se a tempo pieno e di un giorno, se a tempo parziale; 2) alle modalita' organizzative e di funzionamento dell'Ufficio, nominando fra i magistrati addetti di estrazione T.a.r. un referente per la formazione, nonche' della struttura di supporto, fissando annualmente gli indirizzi e gli obbiettivi operativi di quest'ultima; c) nell'ambito delle disponibilita' dell'apposito stanziamento di bilancio, stabilisce i compensi da erogare ai docenti, agli esperti ed ai magistrati amministrativi, diversi da quelli addetti, per le attivita' prestate ai sensi dei precedenti commi 2, lettera e) e 4, lettera b), numero 1); d) puo' promuovere la stipulazione di convenzioni senza oneri a carico dell'amministrazione della giustizia amministrativa: 1) con le universita', per lo svolgimento presso l'Ufficio delle attivita' di studio e di ricerca scientifica da parte di docenti, ricercatori e dottorandi di ricerca; 2) con le scuole, gli organismi di formazione delle altre magistrature ed istituzioni pubbliche, per lo svolgimento presso l'Ufficio del tirocinio dei magistrati e degli altri soggetti ammessi; e) puo' promuovere la valorizzazione, sotto il profilo economico, dei risultati dell'attivita' di elaborazione scientifica, editoriale e formativa dell'Ufficio. 11. Ai componenti del comitato di cui al precedente comma 8, lettera c), ai magistrati addetti a tempo pieno ed ai magistrati addetti a tempo parziale, e' corrisposto un compenso annuale lordo come disciplinato dal Regolamento di Autonomia Finanziaria della G.A. L'importo dei compensi e' rivalutato ogni tre anni in base al tasso di inflazione registrato dall'Istat. Ai componenti dell'Ufficio e del comitato, ove ricorrano i presupposti di legge, spetta il trattamento di missione. 12. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di supporto cui e' preposto un dirigente di seconda fascia; la struttura e' composta da una segreteria e dall'ufficio amministrativo per le biblioteche; alla struttura e' assegnato un adeguato contingente di funzionari dell'area C e di personale di altre qualifiche. L'ufficio amministrativo per le biblioteche: a) assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti; b) gestisce la biblioteca centrale; c) fornisce collaborazione alle biblioteche dei Tribunali amministrativi regionali e degli altri organi della giustizia amministrativa; d) assiste direttamente i magistrati amministrativi e cura, in funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con le biblioteche delle altre magistrature ed istituzioni. 13. Ciascun magistrato, all'atto della richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali, puo' dichiarare la propria disponibilita' alla collaborazione scientifica eventualmente richiesta dall'Ufficio studi in relazione all'oggetto dell'incarico».Art. 2 Disposizioni finali e di coordinamento 1. Sono abrogati: a) i commi 1, lettera c), 2 e 4, dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005; b) l'art. 37 del decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa 6 febbraio 2004; c) l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214. 2. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 e' sostituito dal seguente: «3. Agli uffici di cui al comma 1, lettere a) e b) sono preposti dirigenti di seconda fascia». 3. All'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004, dopo il numero 3) e' inserito il seguente numero: «4) esercita, in relazione all'Ufficio studi, massimario e formazione, le competenze previste dall'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005». 4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 23 maggio 2011 Il Presidente: de Lise
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