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    Offerta economicamente più vantaggiosa: modalità e tempi di valutazione dell'offerta tecnica ed economica

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    N. 80/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 5989 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 5989 del 2011, proposto dalla:
    società S. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bromuri, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Galletti, in Roma, via Lucrezio Caro n. 63;
    contro
    società B. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio De Crescenzio, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Mazzini n. 134;
    nei confronti di
    società A. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Abbate, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via della Maratona n. 56;
    per l'annullamento
    - della deliberazione del Direttore generale della società B. s.p.a. di cui al prot. n. 12 del 27.1.2011, con la quale è stata indetta, ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. n. 163 del 2006, la procedura aperta per la fornitura di macchine operatrici nuove per il movimento terra da destinarsi ai servizi, svolti dalla B. s.p.a. nel sito di discarica di ...omissis...;
    - dei verbali di gara nn. 2 del 20.4.2011, 3 del 4.5.2011, 11.5.2011 e 3 del 18.5.2011;
    - della nota del Direttore generale della società B. s.p.a. di cui al prot. n. 95 del 19.5.2011, con la quale è stato comunicato l'esito della gara, con l'indicazione del punteggio assegnato e dell'avvio del procedimento di verifica propedeutica all'aggiudicazione definitiva;
    - del provvedimento del Direttore generale della società B. s.p.a. di cui al prot. n. 101 del 30.5.2011 di aggiudicazione definitiva della gara in favore della società A. s.r.l., comunicato a mezzo fax nella medesima data;
    - della nota del Direttore generale della società B. s.p.a. di cui al prot. n. 113 del 16.6.2011, con la quale sono stati comunicate le determinazioni assunte, con riferimento ai motivi esposti dalla società ricorrente nell'informativa di cui all'articolo 243 bis del D. Lgs n. 163 del 2006, di diniego dell'esercizio dei poteri di autotutela sollecitati;
    - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
    nonché, in via subordinata - in caso di mancata dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato - per il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimità dei provvedimenti impugnati;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società B. s.p.a. e A. s.r.l.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    La società S. s.p.a. (d'ora in poi soltanto S.) ha impugnato tutti gli atti della procedura di evidenza pubblica (dal bando di gara al rigetto dell'informativa ex articolo 243 bis del D.Lgs n. 163 del 2006), indetta dalla società B. s.p.a. ( d'ora in poi soltanto B.), ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. n. 163 del 2006, per la fornitura di macchine operatrici nuove per il movimento terra da destinarsi ai servizi, svolti dalla B. nel sito di discarica di...omissis....
    Ne ha dedotto l'illegittimità per i seguenti motivi di censura:
    1- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 del D.P.R. n. 554 del 1999 e eccesso di potere per violazione dei principi in materia di par condicio dei concorrenti di gara, di segretezza delle offerte, di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.
    Nel bando di gara mancherebbe l'espressa previsione della necessità delle tre buste, contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa (A), l'offerta tecnica (B) e l'offerta economica (C), ai sensi del richiamato articolo 91 del D.P.R. n. 554 del 1999 (il cui contenuto sarebbe identico alla disposizione normativa di cui all'articolo 120 del d.P.R. n. 207 del 2010), cui conseguirebbe la netta separazione tra la fase della valutazione delle offerte tecniche e quella delle offerte economiche, dovendo, peraltro, nel caso in cui il criterio prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, restare segrete le offerte economiche durante la valutazione delle offerte tecniche.
    Nel caso di specie, invece, sarebbe comprovato in atti che, nella seduta del 20.4.2011, la commissione di gara abbia proceduto all'apertura ed al conseguente esame del contenuto di cui alla busta "Plico B, Proposta", contenente sia l'offerta tecnica che quella economica.
    Peraltro in quella sede la commissione avrebbe richiesto ai partecipanti la compilazione di ulteriori schede dalla stessa predisposte; nella scheda n. 2 è riportato un dato nuovo, che non sarebbe stato previsto in sede di bando di gara, costituito dall'indicazione delle ore di presunto utilizzo annuale del bene da parte della stazione appaltante, relativamente al quale la controinteressata, la cui offerta è stata esaminata in apposita successiva seduta non essendo risultata la scheda conforme a quella predisposta, ha provveduto al ricalcolo della propria offerta economica.
    Con riferimento alle censure di cui sopra, peraltro, la società resistente avrebbe omesso di entrare nel merito delle stesse, come già in precedenza argomentate in sede di preavviso di cui all'articolo 243 bis del codice contratti, essendosi limitata alla formale valutazione dell'intervenuto superamento del d.P.R. n. 554 del 1999 a seguito della pubblicazione del nuovo regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010.
    2- Eccesso di potere per violazione dei principi di segretezza delle offerte, di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.
    Gli impugnati verbali di gara non darebbero in alcun modo atto delle modalità con le quali la Commissione ha proceduto a garantire la conservazione dei plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche presentate da parte delle imprese partecipanti alla gara di cui trattasi.
    3- Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, difetto di idonea motivazione, per violazione del bando di gara nonché dell'allegato A del d.P.R. n. 554 del 1999.
    La suddivisione e l'attribuzione dei punteggi relativi alle voci T.1, T.2 e T.3, per come operata da parte della commissione di gara, sarebbero state illegittime; in particolare, nella voce T.1 "Pregio tecnico" sarebbero stati individuati n. 4 sub-pesi e non invece n. 2 come da bando di gara e, comunque, ai fini della valutazione del sub-peso 1.1., non sarebbe stato utilizzato il previsto criterio del confronto a coppie, essendosi fatto ricorso, invece, al diverso criterio della cd. "prevalenza".
    Inoltre sarebbero rilevabili ulteriori illegittimità e in particolare:
    - le voci relative alla presenza di una propria rete di assistenza tecnica e alle tariffe di manutenzione sarebbero state prese in considerazione per l'assegnazione del punteggio sia relativamente al sub-peso 1.1 che al sub-peso 1-2, con la conseguente illegittima duplicazione del punteggio relativamente alla controinteressata;
    - relativamente alla voce concernente una propria rete di assistenza tecnica autorizzata di cui al sub-peso 1.2 la controinteressata ha indicato i terzisti della società M. s.n. c. con sede in Bracciano senza che, tuttavia, risulti il rapporto esattamente intercorrente tra le due società ed altrettanto sarebbe a dirsi con riferimento alla autofficina della...omissis...;
    - la commissione nell'attribuzione del punteggio relativamente al sub-peso 1.1. non avrebbe preso in considerazione alcuni dei parametri espressamente richiesti dal bando di gara i quali, peraltro, sarebbero stati tenuti in particolare considerazione rispetto agli altri parametri nel bando stesso.
    La società A. s.p.a. (d'ora in poi soltanto A.) si è costituita in giudizio con comparsa di mera forma in data 15.7.2011 ed ha depositato la memoria difensiva in data 20.7.2011, con la quale ha dedotto, in via preliminare, l'irricevibilità per tardività del ricorso, notificato in data 29.6.2011, nella parte concernente il bando di gara pubblicato in data 27.1.2011 ed i verbali di gara richiamati, atteso che sarebbe comprovato in atti che alle relative sedute di gara abbia partecipato, in rappresentanza della società ricorrente, il signor G. C., nonché, nel merito, l'infondatezza dello stesso, con richiesta di rigetto; infine ha depositato agli atti in data 26.7.2011 la documentazione concernente la vicenda.
    La società B. si è costituita in giudizio in data 5.8.2011 con memoria difensiva con la quale, a sua volta, ha dedotto, in via preliminare, l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso con riferimento non solo al bando di gara ed ai verbali della commissione, ma anche della comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione definitiva della gara in favore della controinteressata ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006, di cui alla nota del 19.5.2011, in quanto la notificazione del ricorso sarebbe intervenuta in data 30.6.2011 e, pertanto, 31 giorni dopo avere avuto conoscenza formalmente della predetta aggiudicazione, in violazione del termine dei 30 giorni di cui al comma 5 dell'articolo 120 c.p.a.; nel merito ne ha dedotto argomentatamente l'infondatezza con richiesta di rigetto integrale.
    Alla camera di consiglio del 2 settembre 2011, con l'ordinanza n. 3255/2011, rilevata la non condivisibilità delle eccezioni preliminari di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, essendosi ritenuta la sussistenza di elementi di fondatezza, allo stato, in particolare del primo e del terzo motivo di censura ed è stata fissata l'udienza di trattazione del merito.
    La ricorrente ha depositato agli atti documentazione concernente la vicenda in data 9.11.2011 e memoria difensiva in data 15.11.2011, con la quale, dopo avere brevemente replicato alle eccezioni preliminari in rito avversarie, ha controdedotto sulle difese avversarie ed ha più diffusamente argomentato i motivi di censura di cui al ricorso introduttivo del giudizio, insistendo ai fini del suo accoglimento.
    Alla pubblica udienza dell'1.12.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
    DIRITTO
    In via preliminare devono essere affrontate le eccezioni di irricevibilità per tardività del ricorso di cui alle difese sia della resistente che della contro interessata.
    Con una prima eccezione la tardività è stata dedotta con riferimento al bando di gara in quanto pubblicato in data 27.1.2011 mentre il ricorso stesso è stato portato alla notifica soltanto in data 29.6.2011; l'eccezione, tuttavia, deve essere disattesa in quanto infondata.
    Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia le clausole del bando o della lettera di invito, che onerano l'interessato ad una immediata impugnazione, sono quelle che prescrivono requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara, in riferimento sia a requisiti soggettivi che a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2011, n. 1380).
    Nel caso di specie, invece, la ricorrente lamentava la mancata previsione nel bando di una clausola apposita che prescrivesse la presentazione delle tre distinte buste, contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica.
    E' evidente che, pertanto, la doglianza non ha ad oggetto una clausola che si presenti come immediatamente lesiva della posizione giuridica della ricorrente stessa; la clausola della quale si lamenta la carenza attiene, nello specifico, alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla gara e, sempre per giurisprudenza consolidata in materia, in tutti gli altri casi diversi da quanto in precedenza riportato, i bandi di gara, di concorso, i disciplinari e le lettere di invito vanno, di regola, impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, e, pertanto, conclusivamente insieme all'aggiudicazione definitiva della gara (o ad ogni altro provvedimento che segni, comunque, per il soggetto un arresto del procedimento), dal momento che sono questi ultimi ad identificare, in concreto, il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato (Consiglio di Stato, sez. III, 13 gennaio 2011, n. 2463; Consiglio di Stato, sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1348).
    Altrettanto infondata è l'ulteriore eccezione di tardività formulata con riferimento ai verbali di gara redatti da parte della commissione, in conseguenza della verbalizzata presenza del rappresentante della società ricorrente alle sedute di gara, per le considerazioni che seguono.
    Vero è che, secondo un orientamento in materia, la presenza nelle sedute di gara di un rappresentante della ditta partecipante alla competizione comporta ex se piena conoscenza degli atti lesivi, ai fini della decorrenza del termine per la relativa impugnazione, soltanto qualora nelle predette riunioni vengano adottate determinazioni negative per la stessa ditta (es. esclusione dalla gara) (T.A.R. Puglia-Lecce, sez. I, 19 giugno 2009, n. 1583). Va però rilevato che, secondo altro orientamento che si ritiene di condividere, la semplice attestazione da parte dell'amministrazione della presenza durante le sedute di gara di un soggetto qualificato come rappresentante di un concorrente non comporta ex se la piena conoscenza dell'atto di esclusione, qualora non risulti che il rappresentante era munito di un mandato ad hoc o che rivestiva specifica carica sociale, tale da riferire automaticamente la sua conoscenza alla società concorrente, atteso che, a ben vedere, si tratta di fare applicazione degli ordinari principi che regolano l'istituto della rappresentanza, il quale produce effetti giuridici in capo al rappresentato solo se sussistono i requisiti della contemplatio domini, desumibile dal contesto dell'atto (sia esso soggetto a forma libera o meno) e dell'effettivo conferimento del potere di rappresentanza ad un determinato soggetto (T.A.R. Lombardia-Milano, sez. III, 10 dicembre 2009, n. 5306).
    Pertanto, nel caso in cui dai verbali di seduta non sia palese l'affidamento di poteri rappresentativi ad hoc, la presenza (e addirittura la consegna di eventuali deduzioni da parte) di un delegato della ditta, in qualità dunque di semplice nuncius, resta del tutto improduttiva di effetti in tal senso con la conseguenza che il termine di impugnazione non può farsi decorrere dalla data della seduta medesima (T.A.R. Trentino Alto Adige-Trento, sez. I, 14 settembre 2009, n. 239).
    Infine anche l'ultima eccezione di tardività formulata da parte della sola controinteressata e concernente il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara e la relativa comunicazione, deve essere disattesa in quanto infondata.
    Ed infatti è comprovato in atti che il ricorso è stato portato per la notificazione presso l'ufficio postale di Bracciano in data 29.6.2011, come da timbro apposto sull'originale della "relata" di notifica, e, pertanto, considerato che la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 79 del codice contratti risulta essere pervenuta alla società ricorrente in data 29.5.2011, l'ultimo giorno utile ai fini del rispetto del termine decadenziale di impugnazione, di cui al richiamato comma 5 dell'articolo 120 c.p.a., era proprio il giorno 29.6.2011.
    Infine la controinteressata ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire della società ricorrente ai fini dell'annullamento dell'intera procedura di gara, in quanto la stessa avrebbe conseguito un punteggio maggiore della controinteressata relativamente al prezzo di fornitura a corpo, ossia punti n. 40 di contro ai punti n. 35,746 attribuiti alla A.; è evidente che l'eccezione non coglie nel segno atteso che l'interesse a ricorrere di cui deve ritenersi effettivamente portatrice la ricorrente non consiste nella sola analisi dei prezzo, dovendo, invece, essere valutato insieme a tutti gli ulteriori elementi di cui al bando di gara.
    Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le assorbenti considerazioni che seguono.
    In particolare, con il primo motivo di impugnazione il bando di gara è stato censurato nella parte in cui non prescrive, con apposita clausola a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui trattasi, la presentazione della domanda con l'articolazione in tre autonome buste, aventi ad oggetto, rispettivamente, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica e, soprattutto, nella parte in cui ha consentito la valutazione congiunta dell'offerta tecnica e dell'offerta economica effettuata mediante l'apertura ed il conseguente esame dell'unico "Plico B, Proposta".
    In punto di fatto si premette che l'articolo 12 del bando di gara prevedeva, a pena di esclusione, che la proposta fosse contenuta in un plico principale, chiuso e sigillato in modo da garantirne l'integrità, all'interno del quale fossero inseriti due plichi separati, anch'essi debitamente chiusi e sigillati, da denominare "Plico A, Documenti" e "Plico B, Proposta"; in particolare nel plico B dovevano essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara, la proposta economica di fornitura per le attrezzature nonché la documentazione concernente l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83 del D.L.gs. n. 163 del 2006 per la valutazione dell'offerta economicamente vantaggiosa come dettagliati nel successivo relativo punto 3.
    Sempre in punto di fatto deve rilevarsi che è la stessa società B., nella propria ultima memoria difensiva, a dare conferma della circostanza dedotta in ricorso dell'intervenuta valutazione congiunta dell'offerta tecnica e dell'offerta economica in conseguenza dell'apertura e dell'esame del contenuto dell'unico "Plico B, Proposta" previsto nel bando di gara ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla gara di cui trattasi.
    L'articolo 91 del d.P.R. n. 554 del 1999, rubricato "Offerta economicamente più vantaggiosa.", dispone testualmente, per quanto di interesse in questa sede, al comma 3, che "3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando tra i criteri e le formule di cui all'allegato B) quelle indicate dal bando. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui all'allegato B), quello indicato nel bando.".
    La predetta norma regolamentare è stata abrogata dall'articolo 358, comma 1, lettera a), del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
    Tuttavia l'articolo 120 del d.P.R. n. 207 del 2010, all'articolo 120, rubricato "Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice", dispone, al comma 2, che "2. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall'articolo 121.".
    In via preliminare si rileva che si tratta, all'evidenza, per quanto di interesse in questa sede, della medesima disposizione normativa che è stata pedissequamente riportata nel nuovo regolamento di esecuzione.
    Nel merito è sufficiente rilevare che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato nella materia, negli appalti che vengono aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei quali l'aggiudicazione si basa su una valutazione complessiva degli aspetti tecnici e di quelli economici, il prezzo offerto deve restare segreto al momento della valutazione delle offerte tecniche, per evitare che la valutazione degli aspetti tecnici possa essere calibrata in funzione del prezzo a favore o a discapito dei vari concorrenti; in quanto la conoscenza dell' offerta economica potrebbe far sì che, nel momento dell'attività valutativa discrezionale, un giudizio che dovrebbe essere formulato solo attraverso l'autonoma applicazione di regole scientifiche o tecniche, risulti influenzato, anche inconsapevolmente, da fattori di carattere economico, con conseguente infrazione dei canoni fondamentali della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
    Ed infatti, nel caso in cui la procedura di gara, come nell'ipotesi di aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia caratterizzata da una netta separazione tra la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è interdetta al seggio di gara la conoscenza delle percentuali di ribasso offerta, onde evitare ogni possibile influenza nella valutazione dell'offerta tecnica (cfr. nei termini, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1734).
    Da quanto esposto consegue che, da un lato, la necessità di prevedere buste autonome per l'offerta tecnica e l'offerta economica, discende dal richiamato disposto normativo di cui all'articolo 120 d.P.R. n. 207 del 2010, pur non essendo testualmente in esso previsto, e, dall'altro, l'esame e la valutazione congiunta delle offerte tecniche ed economiche realizzatisi in concreto nel caso di specie determinano di necessità l'illegittimità dell'intera procedura di gara, compreso il bando di gara nella parte in cui ha previsto la presentazione di un solo plico concernente l'offerta considerata nel suo complesso.
    Conclusivamente il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto per le assorbenti considerazioni che precedono.
    Al momento della decisione il Collegio non ha avuto contezza in ordine alla eventuale stipulazione del contratto da parte della stazione appaltante e, pertanto, la presente decisione si limita ad annullare i provvedimenti impugnati..
    Ne consegue che, allo stato, e tenuto conto dell'accoglimento dell'istanza di sospensione cautelare, non vi sono i presupposti per provvedere sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni conseguenti, formulata in via subordinata, per l'ipotesi di mancata dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
    Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
    Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2000,00 oltre Iva e CPA.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Maddalena Filippi
    L'ESTENSORE
    Maria Cristina Quiligotti
    IL CONSIGLIERE
    Daniele Dongiovanni
     
    Depositata in Segreteria il 4 gennaio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.SPO.)

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    N. 1060/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1774 Reg. Ric.
    ANNO 2009
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1774 del 2009, proposto dal sig E. P., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Palumbo e Renato Rolli e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Grandinetti in Firenze, via Martelli n. 4
    contro
    Ministero dell'Interno e Questura di Grosseto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4
    per l'annullamento,
    previa sospensione dell'efficacia,
    del provvedimento del Questore di Grosseto, Cat. 2^/div. P.A.C./2009, del 27 agosto 2009, recante divieto al sig. E. P. di accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni di calcio relative ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali (Coppa dei Campioni, Coppa Uefa, Coppa delle Coppe), alle partite delle Nazionali di calcio che verranno disputate nel territorio nazionale, per la durata di anni due a decorrere dalla notifica del provvedimento, con divieto inoltre di intrattenersi nei luoghi interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni calcistiche e con prescrizione di presentarsi, 30 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 30 minuti dopo l'inizio del secondo tempo presso il Comando Stazione Carabinieri di Castrolibero in tutti i giorni in cui la squadra del Cosenza disputi incontri di calcio in qualsiasi stadio del territorio nazionale, o all'estero, sempre per la durata di anni due
    e, in subordine,
    per la riduzione della sanzione in misura che la renda proporzionale ed adeguata ai fatti contestati
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Vista l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Grosseto;
    Viste la memoria e la documentazione depositate dalla Questura di Grosseto;
    Vista l'ordinanza n. 905/09 del 20 novembre 2009, con cui è stata parzialmente accolta la domanda incidentale di sospensione;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Nominato relatore nell'udienza pubblica del 3 marzo 2011 il dott. Pietro De Berardinis;
    Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue
    FATTO E DIRITTO
    1. L'odierno ricorrente, sig. E. P., espone di essersi recato in data ...omissis... presso lo stadio di Grosseto per assistere all'incontro di calcio "...omisiss...", valevole per la "Coppa Italia".
    1.1. Nel corso di tale partita, si verificavano l'accensione ed il lancio, nella parte bassa del settore ospiti, di un artifizio pirotecnico. A seguito di riconoscimento effettuato mediante la comparazione delle immagini registrate prima della partita da un operatore della Polizia, e durante la stessa dalle telecamere di sorveglianza, quale responsabile del fatto veniva individuato l'esponente, che per tal ragione veniva deferito alla Procura della Repubblica di Grosseto.
    1.2. In conseguenza dell'episodio, con provvedimento Cat. 2^/div. P.A.C./2009, del 27 agosto 2009 il Questore di Grosseto adottava nei confronti del sig. P. il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (cd. D.A.SPO.) ex art. 6 della l. n. 401/1989.
    1.3. Il predetto provvedimento vieta, invero, all'esponente, per la durata di due anni, di accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni di calcio relative ai Campionati nazionali dei professionisti e dei dilettanti, ai tornei internazionali, indicati nelle Coppe Europee, ed alle partite delle Nazionali di calcio da disputare nel territorio nazionale. Gli vieta, poi, di "intrattenersi nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni di calcio". Infine gli impone, per lo stesso periodo, di presentarsi trenta minuti dopo l'inizio del primo tempo e trenta minuti dopo l'inizio del secondo tempo presso il Comando Stazione Carabinieri di Castrolibero (località di residenza dell'interessato) in tutti i giorni in cui la squadra del Cosenza si trovi a disputare incontri di calcio in qualsiasi stadio del territorio nazionale, o all'estero.
    2. Avverso il succitato divieto di accedere alle manifestazioni sportive è insorto il sig. E. P., impugnandolo con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione.
    2.1. A supporto del gravame, ha dedotto le seguenti censure:
    - incompetenza territoriale, perché il divieto impugnato avrebbe dovuto essere adottato, semmai, dal Questore della Provincia in cui risiede il ricorrente (Cosenza);
    - violazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990, poiché nel caso di specie sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 cit., né la P.A. avrebbe esplicitato le ragioni di urgenza che consentono di non effettuare tale comunicazione; inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe sfornito di motivazione, non tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo relative ai fatti posti a base della misura (ed in specie, dell'assenza di scontri o tafferugli), né dei precedenti e del tenore di vita dell'interessato;
    - violazione di legge ed eccesso di potere per mancata osservanza del principio di gradualità della sanzione, giacché nel caso di specie sussisterebbe una sproporzione tra la condotta attribuita al sig. P. e la sanzione irrogatagli, tenendo, altresì, presente l'incidenza che la misura disposta potrebbe avere sulla sua attività lavorativa;
    - violazione dell'art. 6, comma 1, della l. n. 401/1989, in quanto il provvedimento gravato sarebbe eccessivamente generico nell'indicazione delle competizioni sportive alle quali il ricorrente non può accedere, in violazione dei principi di specificità e legalità.
    2.2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero degli Interni e la Questura di Grosseto, depositando una relazione della predetta Questura con documentazione allegata.
    2.3. Nella Camera di consiglio del 19 novembre 2009, il Collegio, considerato fondato il ricorso con esclusivo riferimento a quella parte del provvedimento impugnato relativa al divieto di intrattenersi nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni calcistiche cui il ricorrente non può accedere, attesa la genericità e la troppo estesa latitudine (e, così, la sproporzione) di un simile divieto, con ordinanza n. 905/09 ha accolto in parte qua l'istanza di sospensione.
    2.4. In prossimità dell'udienza pubblica, il ricorrente ha effettuato deposito tardivo di una memoria difensiva.
    2.5. All'udienza pubblica del 3 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
    3. In via preliminare si rileva l'inutilizzabilità della memoria difensiva tardivamente depositata dal ricorrente.
    3.1. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.
    3.2. In particolare, risulta fondata la doglianza di sproporzione della sanzione irrogata, nella parte in cui si presta ad incidere assai pesantemente sull'attività lavorativa e sulla vita (al di là dell'assistere a competizioni sportive) del ricorrente, vietandogli di intrattenersi nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni calcistiche alle quali il ricorrente stesso non può accedere. Ed invero, questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che la misura interdittiva prevista dall'art. 6, comma 1, della l. n. 401/1989 deve essere sufficientemente dettagliata nella sue previsioni anche nella parte in cui vieta al destinatario di intrattenersi in luoghi potenzialmente interessati dalla presenza di tifosi (v. T.A.R. Toscana, Sez. II, 7 aprile 2010, n. 944; id., 19 maggio 2010, n. 1527). Ciò certamente non può dirsi realizzato nel caso di specie, alla luce dell'estrema genericità e dell'eccessiva latitudine del riferimento, contenuto nel divieto gravato, ai "luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto" di quanti partecipano o assistono alle gare a cui il sig. P. non può accedere: infatti, come detto, si tratta di prescrizione eccessivamente ampia e generica, capace, se intesa alla lettera, di precludere all'interessato la stessa possibilità di uscire di casa per i suoi bisogni elementari di vita e per svolgere la sua attività lavorativa. Invero, qualunque luogo può essere interessato alla sosta, al transito o al trasporto di persone che vanno a partecipare o ad assistere alle competizioni calcistiche interdette al ricorrente, il quale ultimo, perciò, si vedrebbe costretto a valutare, prima di ogni suo spostamento, la possibilità di imbattersi in tali persone: con il corollario, di cui è palese l'assurdità, di essere costretto a girare con sempre in mano il calendario di tutte le competizioni sportive che gli sono interdette, onde evitare possibili infrazioni a questa parte del divieto.
    3.3. Da quanto detto si desume l'illegittimità, in parte qua, del provvedimento impugnato, il quale, per questa parte, incide pesantemente ed in maniera del tutto sproporzionata sulle libertà personali costituzionalmente garantite, in particolare sulla libertà di circolazione ex art. 16 Cost.: né varrebbe rilevare in contrario l'omessa deduzione, ad opera del ricorrente, della censura di indeterminatezza, per questo aspetto, del provvedimento gravato, come talvolta avvenuto in altre fattispecie analoghe, atteso che l'illegittimità riscontrata rientra, comunque, nel vizio di sproporzione del provvedimento stesso, puntualmente dedotto dal ricorrente. E l'illegittimità è tanto più palese, laddove si consideri che il provvedimento ex art. 6, comma 1, cit., è volto non già ad eliminare una generica pericolosità sociale del soggetto, ma quella specifica che discende dal verificarsi di certe condotte in un ambito specifico e, pertanto, è diretto a contrastare solo tali condotte (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 13 settembre 2010, n. 17403). Donde la riprova della fondatezza della censura: è evidente, infatti, che l'estrema genericità e, comunque, l'eccessiva estensione dei luoghi (diversi dalle vere e proprie sedi di competizioni sportive) ai quali si applica il divieto, rende quest'ultimo una misura sganciata dalla gravità della condotta del ricorrente e sproporzionata rispetto al fine da raggiungere, che è quello di contrastare la pericolosità specifica (come poc'anzi definita), da questi manifestata con la condotta tenuta, e non una sua generica pericolosità sociale. Sotto questo aspetto, insomma, il divieto gravato supera quanto occorre al fine di raggiungere l'obiettivo prestabilito e, pertanto, viola il principio di proporzionalità, inteso nella sua accezione di canone che attiene al bilanciamento quantitativo degli interessi coinvolti e che, dunque, esprime la necessità che la scelta sia concretamente posta in essere dalla P.A. con l'esercizio di una quantità di potere idonea al perseguimento dell'interesse pubblico, con il minor sacrificio per il contrapposto interesse privato, che viene inciso (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 27 gennaio 2011, n. 125).
    4. Non sono fondate, invece, le ulteriori doglianze contenute nel ricorso, a partire da quella relativa alla pretesa incompetenza territoriale del Questore di Grosseto ad adottare il divieto gravato, dedotta con il primo motivo.
    4.1. Ed invero, si deve respingere la doglianza di incompetenza territoriale da cui sarebbe affetto il divieto impugnato, giacché competente alla sua adozione sarebbe stato non il Questore di Grosseto, ma quello della Provincia in cui si trova il luogo di residenza dell'interessato (Cosenza). Infatti, non convincono le argomentazioni della giurisprudenza di segno contrario invocata nel ricorso, secondo le quali l'individuazione, quale organo territorialmente competente, del Questore della Provincia di residenza del destinatario si desumerebbe: a) dal fatto che il Questore, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. n. 401/1989, può prescrivere in aggiunta all'interessato l'obbligo di comparizione personale davanti all'Autorità di P.S., tenuto conto dell'attività lavorativa dell'invitato, elemento, questo, più agevolmente accertabile dall'Autorità del luogo di residenza; b) dal fatto che l'accertamento della complessiva pericolosità sociale del responsabile di atti di violenza risulterebbe più compiutamente realizzabile da parte dell'Autorità del luogo di residenza; c) dal fatto che, essendo il divieto de quo misura di prevenzione, utile riferimento sarebbe quello alla normativa generale ex l. n. 1423/1956, contenente (art. 4) l'attribuzione della competenza al Questore della Provincia in cui l'interessato ha la dimora.
    4.2. Alle suesposte argomentazioni può replicarsi, in accordo con altra e più recente giurisprudenza, evidenziando che:
    - quanto al punto a), si tratta di elemento che attiene, a ben guardare, alle modalità di esecuzione del provvedimento gravato - alle quali certamente sovrintende l'Autorità di P.S. del luogo di residenza dell'interessato - più che al suo contenuto prescrittivo; in ogni caso, si tratta di un elemento che ben può mancare (essendo assente in tutti i casi nei quali il Questore non aggiunga la prescrizione della comparizione personale dinanzi all'Autorità di P.S.), ed al quale, perciò, non sembra attribuibile un peso significativo ai fini dell'individuazione dell'organo competente per territorio all'adozione del provvedimento;
    - quanto al punto b), si tratta di argomento non condivisibile, poiché, come già visto, ciò che forma oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione, ai fini dell'emissione del cd. D.A.SPO., non è una generica pericolosità sociale del soggetto, ma la sua pericolosità specifica in relazione a certe condotte attinenti ad un ambito specifico. Ciò pare suggerire che la valutazione di detta pericolosità debba essere, invece, compiuta dall'Autorità del luogo dove si è perfezionata la condotta rivelatrice della pericolosità stessa, in quanto in possesso di tutti gli elementi per effettuare in modo esaustivo la predetta valutazione (T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 21 agosto 2006, n. 341): si pensi, per es., all'esigenza, rivelatasi ineludibile nella fattispecie ora in esame, di procedere all'individuazione del responsabile dell'accaduto mediante la visione in loco delle riprese effettuate dalle telecamere di sicurezza dello stadio di Grosseto;
    - quanto al punto c), si tratta di argomento non decisivo, potendo il rapporto tra la l. n. 401 cit. e la l. n. 1423/1956 essere impostato in termini di specialità e di deroga, anziché in termini di integrazione e di completamento. Inoltre, da un lato la misura di cui all'art. 6, comma 1, della l. n. 401 cit. (cioè il divieto di accesso) è una misura interdittiva atipica, e non una misura di prevenzione (Cass. pen. , SS.UU., 12 novembre 2004, n. 44273). Dall'altro, per quanto qui rileva, il concetto di "dimora" non si identifica con il luogo di residenza o di dimora abituale, dovendosi intendere come il luogo in cui la pericolosità del soggetto si è manifestata ed ha trovato alimento, pur a prescindere dalle risultanze anagrafiche, dalla vita abituale e dallo svolgimento delle normali attività (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 341/2006, cit., con i richiami giurisprudenziali ivi citati).
    4.3. Ad avviso del Collegio, risulta, a ben guardare, decisivo, ai fini della reiezione della censura di incompetenza territoriale dedotta dal ricorrente, il fatto che la misura ex art. 6 cit. ha indubbiamente natura di provvedimento di urgenza a tutela dell'ordine pubblico (così T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 341/2006, cit.), come dimostra, tra l'altro, la circostanza che esso può essere adottato in base alla mera denuncia del soggetto coinvolto. La giurisprudenza ha, invero, riconosciuto al divieto in parola carattere cautelare ed urgente, non dovendo esso essere preceduto dall'accertamento della responsabilità dell'incolpato, riservato alla sede penale, ma venendo giustificato dal semplice fumus della stessa, sussistente anche per la semplice denuncia di aver partecipato ad episodi di violenza su persone o cose in occasione, o a causa, di manifestazioni sportive (T.A.R. Liguria, Sez. II, 30 aprile 2010, n. 2027). Ciò premesso, è chiaro che l'attribuzione della competenza ad adottare il D.A.SPO. al Questore della Provincia di residenza dell'interessato comporta necessariamente un allungamento dei tempi del procedimento (per la necessità di svolgere, a propria volta, una compiuta istruttoria, o, quantomeno, di farsi trasmettere gli elementi raccolti sul luogo dei fatti), di fatto incompatibile con le suesposte esigenze cautelari e preventive. Donde la preferenza per la tesi che ravvisa, in relazione al cd. D.A.SPO., l'individuazione dell'organo competente alla sua emissione in riferimento al luogo del verificarsi della condotta (Cass. pen. , Sez. I, 22 settembre 2004, n. 38660).
    5. Va, parimenti, respinta la doglianza di violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, per avere la P.A. omesso la comunicazione di avvio del procedimento, senza neppure esplicitare le ragioni di urgenza che, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 cit., esonerano la P.A. dall'obbligo della comunicazione stessa. Sul punto, si richiama, innanzitutto, l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, per le particolari esigenze di necessità ed urgenza connaturate con la misura de qua, finalizzata a preservare l'ordine pubblico, in detta ipotesi non sussiste l'obbligo della P.A. di comunicare agli interessati l'avvio del relativo procedimento (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 341/2006, cit., con i numerosi richiami giurisprudenziali ivi citati). In secondo luogo, a ben guardare il divieto impugnato contiene una sia pur sintetica indicazione delle ragioni di urgenza sottese alla sua adozione, lì dove rammenta l'esigenza di contrastare gli episodi sanzionati "anche in ragione del fatto che in data 21 agosto c.a., dopo la pausa estiva, sono riprese tutte le manifestazioni calcistiche a carattere professionistico": il che soddisfa la clausola di esonero dall'obbligo di comunicazione prevista dal menzionato comma 1 dell'art. 7 della l. n. 241/1990; né in contrario vale la circostanza dell'avvenuta notifica del divieto a campionato (del ...omissis...) già iniziato, la quale, semmai, rafforzava la necessità per la P.A. di provvedere con urgenza, semplificando al massimo il relativo iter procedimentale. Ne discende che il motivo di ricorso in esame (il secondo), per il profilo ora analizzato, è infondato.
    5.1. Peraltro, anche diversamente opinando, nel caso di specie sarebbe, comunque, applicabile l'art. 21-octies, comma 2, seconda parte, della l. n. 241/1990, il quale (recependo gli orientamenti emersi nella giurisprudenza: cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 341/2006, cit.) ha stabilito che il provvedimento non è annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento, se la P.A. dimostri in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. Nel caso di specie, infatti, la Questura di Grosseto, nelle proprie difese, ha dato anzitutto conto dell'urgenza nel vietare al ricorrente l'accesso alle competizioni calcistiche, evidenziando, in particolare, la vicinanza temporale tra la data in cui si è verificato l'episodio (il 10 agosto del 2009) e quella di avvio del campionato per il Cosenza calcio, cioè la squadra di cui il medesimo ricorrente risultava sostenitore (23 agosto 2009); ha, inoltre, evidenziato la gravità dell'episodio (l'accensione dell'artifizio pirotecnico ed il suo lancio in un settore dello stadio occupato da altre persone), senza dimenticare la gravità degli antefatti (cioè l'acquisto dell'artifizio pirotecnico e la sua introduzione all'interno dello stadio). Ha, infine, esaurientemente spiegato il ritardo nella notifica del divieto, che va ascritto alla necessità di procedere all'individuazione del responsabile dei fatti contestati tramite l'esame in loco delle riprese effettuate dalle telecamere di sicurezza dell'impianto sportivo. Donde, anche per tal verso, l'infondatezza della censura.
    5.2. Ancora, deve essere respinta la doglianza di difetto di motivazione del provvedimento gravato, anch'essa dedotta (come la precedente) con il secondo motivo. Il provvedimento in questione reca, infatti, una puntuale elencazione delle ragioni che hanno portato il Questore ad adottarlo, incentrate sulla gravità del fatto commesso, "desumibile non solo dalla mera analisi del gesto" (il fumogeno è stato acceso all'interno di un contesto di folla, poi lanciato in uno spazio occupato da altre persone), "ma riscontrabile anche dalle conseguenze di carattere giudiziario indicate dalla legge, che prevede, nel caso di specie, finanche l'arresto facoltativo nella flagranza di reato".
    5.3. Per la medesima ragione, deve ritenersi, altresì, infondata la censura di violazione del principio di gradualità della sanzione, dedotta con il terzo motivo, nella parte in cui è rivolto a contestare non già l'eccessiva latitudine del divieto gravato (su cui cfr. supra, paragg. 3.1-3.3), ma la sua eccessiva durata. Il ricorrente obietta, infatti, sul punto che la P.A. non avrebbe considerato il tipo di condotta posta in essere, le circostanze di tempo e di luogo, il non aver egli provocato incidenti e l'assenza di precedenti a proprio carico. In contrario, tuttavia, il Collegio considera sufficiente il riferimento alla gravità dell'episodio, come sopra illustrata (e soprattutto per la pericolosità del lancio del fumogeno in un settore dello stadio occupato da altre persone). Ciò, tanto più che il potere del Questore ex art. 6, comma 1, cit. si connota per un elevato tasso di discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto, in vista della tutela dell'ordine pubblico anche in via preventiva, in caso di pericolo pur solo potenziale di lesione (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 29 maggio 2008, n. 603): discrezionalità particolarmente evidente soprattutto sotto il (contestato) profilo della durata del divieto, potendo esso spaziare, in base alle previsioni di legge, da un minimo di un anno fino ad un massimo di cinque anni (art. 6, comma 5, della l. n. 401 cit.). Sul punto vanno, perciò, condivise le conclusioni dell'Amministrazione intimata, secondo cui l'irrogazione della misura in una durata intermedia (anni due) risulta, alla luce dei fatti, ragionevolmente proporzionata.
    5.4. Da ultimo, deve essere respinta la censura di genericità del provvedimento impugnato in ordine all'indicazione delle competizioni sportive alle quali il ricorrente non può accedere, poiché in realtà il decreto specifica che oggetto del divieto di accesso sono i luoghi dove si svolgono competizioni di calcio relative ai campionati nazionali (di) professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali (con riferimento esplicito alle Coppe Europee per squadre di club), alle partite delle Nazionali di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale. Pertanto, da un lato, il divieto riguarda l'accesso del sig. P. agli impianti sportivi in veste di spettatore e sostenitore delle squadre, ma non si può certo intendere come preclusivo della pratica sportiva in prima persona da parte del medesimo sig. P.. Dall'altro, il divieto, ancorché gravoso - ma sul punto valgono le considerazioni di cui al paragrafo precedente -, è circoscritto alle sole competizioni calcistiche e, quindi, come si premura di precisare la Questura nelle sue difese, non si estende alle manifestazioni aventi ad oggetto discipline sportive di altra natura.
    6. In definitiva, il ricorso è fondato limitatamente alla parte del provvedimento impugnato relativa al divieto, per il destinatario, di intrattenersi nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni di calcio, alle quali il destinatario medesimo non può accedere. Per questa parte, dunque, il provvedimento de quo va annullato, tenendolo fermo, invece, nelle parti rimanenti.
    7. Quanto alle spese, se ne dispone la compensazione, in ragione della soccombenza reciproca delle parti.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei termini specificati in motivazione, annullandolo in parte qua.
    Compensa le spese.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011, con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Maurizio Nicolosi
    L'ESTENSORE
    Pietro De Berardinis
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Ivo Correale
     
    Depositata in Segreteria il 14 giugno 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Il 5% dell'offerta al mancato aggiudicatario per risarcire il mancato utile: perché chi immobilizza i suoi mezzi aggrava il danno...

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    N. 31/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 3408 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 3408 del 2010, proposto da:
    I. S.r.l. e P. S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Pensabene Lionti, con domicilio eletto presso Giuseppe Aliquò in Catania, via G. Vagliasindi, 9;
    contro
    Comune di Giardini-Naxos, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Scarcella, con domicilio eletto presso Antonio Lombardo in Catania, v.le XX Settembre, 43;
    per ottenere
    IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DA MANCATA AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE DI MANUFATTI SITI IN VIA PIETRALUNGA
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giardini-Naxos;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    La domanda risarcitoria è fondata.
    Al riguardo, il Collegio rileva, anzitutto, che non vi è alcuna necessità di accertare la componente soggettiva dell'illecito, sulla base dei più recenti indirizzi della giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione III 30 settembre 2010, n. C- 314/09, secondo la quale, la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, la quale subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l'applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all'amministrazione suddetta, nonché sull'impossibilità per quest'ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata).
    Con riferimento alla misura del risarcimento del danno spettante alla parte ricorrente, è sufficiente osservare che, qualora la procedura fosse stata svolta correttamente, l'intero appalto avrebbe dovuto essere assegnato all'attuale parte ricorrente.
    Pertanto, all'interessata compete il diritto al risarcimento dei danni costituiti dal mancato utile derivante dall'appalto in contestazione (cfr. Cs V 24.2.011 n.1193; CS 9.12.10 n. 8646; TAR LAZIO III 2.2.11 n. 974).
    Quanto alle voci di danno richieste dalle società ricorrenti, non tutta la domanda risarcitoria può essere accolta.
    Non spettano le spese generali (richiesta sub C del ricorso) perché la società avrebbe, comunque, sostenuto tali spese anche in caso di aggiudicazione (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 23 marzo 2010, n. 4555; Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751).
    Non spettano le spese legali richieste nel punto B) del ricorso perché sono state oggetto di decisione con le sentenze che hanno definito la controversia.
    Non sono dovute neanche quelle sub D) del ricorso rimaste sfornite di prova.
    Per quanto riguarda il mancato utile indicato nel ricorso con le richieste sub A) e sub E) la società ricorrente quantifica il danno da mancata aggiudicazione nel dieci per cento dell'importo dell'appalto nella parte che non gli è stato attribuito.
    Tale quantificazione non può essere accolta
    Ad avviso del Collegio la misura dell'utile può essere equitativamente stimata nel 5% del valore dell'appalto nella parte in cui esso non è stato attribuito alla ricorrente, depurato del ribasso praticato dalla stessa ricorrente.
    Ciò perchè va tenuto conto anche della presunzione di utilizzabilità delle risorse destinate all'esecuzione della fornitura in oggetto in altre operazioni commerciali.
    Al riguardo il Collegio ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza (per tutte, Consiglio di Stato, SEZ. VI, 21 settembre 2010 n. 7004), secondo cui, in sede di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione di una gara di appalto, il mancato utile nella misura integrale spetta, nel caso di annullamento dell'aggiudicazione e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se il ricorrente dimostri di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, tenuti a disposizione in vista dell'aggiudicazione; in difetto di tale dimostrazione, è da ritenere che l'impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o servizi e, pertanto, in tale ipotesi deve operarsi una decurtazione del risarcimento per come sopra detto.
    Infatti, si è evidenziato che "ai sensi dell'art. 1227 c.c., il danneggiato ha un puntuale dovere di non concorrere ad aggravare il danno. Nelle gare di appalto, l'impresa non aggiudicataria, ancorché proponga ricorso e possa ragionevolmente confidare che riuscirà vittoriosa, non può mai nutrire la matematica certezza che le verrà aggiudicato il contratto, atteso che sono molteplici le possibili sopravvenienze ostative.
    Pertanto, non costituisce, normalmente, e salvi casi particolari, condotta ragionevole immobilizzare tutti i mezzi di impresa nelle more del giudizio, nell'attesa dell'aggiudicazione in proprio favore, essendo invece ragionevole che l'impresa si attivi per svolgere altre attività." (cfr. C.S. V 24.2.011 n.1193; CS 9.12.10 n. 8646; TAR LAZIO III 2.2.11 n. 974).
    Di qui la piena ragionevolezza, affermata dalla giurisprudenza e condivisa dal Collegio, del risarcimento del mancato utile nella misura del 5% dell'offerta (cfr. anche TAR CATANIA IV n. 2812 del 2010).
    Va accolta anche la domanda - contenuta in ricorso - avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi, spettando la prima, secondo gli indici ISTAT, dal giorno in cui è stato stipulato il contratto con l'impresa illegittima aggiudicataria, sino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi sulla somma rivalutata andranno corrisposti, nella misura legale, dalla data della pubblicazione della presente decisione fino all'effettiva corresponsione (cfr.: C. S., VI, 23 luglio 2009, n. 4628; sentenza di questa sezione 29 giugno 2007, n. 1135).
    Il Collegio ritiene, inoltre, di far applicazione del potere attribuito dall'art 34 comma 4 del d.lgs. n° 104 del 2010, condannando l'Amministrazione a fare alla parte ricorrente una proposta di una somma a titolo di risarcimento nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza o dalla comunicazione se anteriore.
    Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti di cui sopra e va riconosciuto il risarcimento del danno con le modalità e nei termini di cui sopra.
    Le spese e gli onorari del giudizio è giusto che seguano la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
    - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, riconosce il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno da determinare con le modalità di cui in motivazione.
    Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione di spese ed onorari del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 2.000 (duemila) oltre accessori.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Cosimo Di Paola
    L'ESTENSORE
    Francesco Brugaletta
    IL CONSIGLIERE
    Rosalia Messina
     
    Depositata in Segreteria il 10 gennaio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza

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    LEGGE 12 luglio 2011, n. 112

    Istituzione dell'Autorita' garante per  l'infanzia  e  l'adolescenza.
    (11G0154) , in G.U.R.I. del 19 luglio 2011, n. 166
    

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato: 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
     
     
                                  promulga 
     
    la seguente legge: 
                                   Art. 1 
     
     
                     Istituzione dell'Autorita' garante 
                       per l'infanzia e l'adolescenza 
     
      1. Al fine di assicurare  la  piena  attuazione  e  la  tutela  dei
    diritti  e  degli  interessi  delle  persone  di  minore   eta',   in
    conformita' a quanto previsto dalle convenzioni  internazionali,  con
    particolare riferimento alla Convenzione sui diritti  del  fanciullo,
    fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge  27
    maggio 1991, n. 176,  di  seguito  denominata:  «Convenzione  di  New
    York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e
    delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950
    e  resa  esecutiva  dalla  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  e  alla
    Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
    Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge  20  marzo
    2003, n. 77, nonche' dal diritto dell'Unione europea  e  dalle  norme
    costituzionali  e  legislative  nazionali   vigenti,   e'   istituita
    l'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  di  seguito
    denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni e i  compiti
    ad essa assegnati  dalla  presente  legge,  con  poteri  autonomi  di
    organizzazione, con indipendenza amministrativa e  senza  vincoli  di
    subordinazione gerarchica. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
    Modalita' di  nomina,  requisiti,  incompatibilita'  e  compenso  del
                       titolare dell'Autorita' garante 
     
      1.  L'Autorita'  garante  e'  organo   monocratico.   Il   titolare
    dell'Autorita' garante e' scelto tra persone di notoria indipendenza,
    di   indiscussa   moralita'   e   di    specifiche    e    comprovate
    professionalita', competenza ed  esperienza  nel  campo  dei  diritti
    delle persone di minore eta' nonche' delle problematiche familiari ed
    educative di promozione e tutela delle persone di minore eta', ed  e'
    nominato con determinazione adottata d'intesa  dai  Presidenti  della
    Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
      2. Il titolare dell'Autorita' garante dura in carica quattro anni e
    il suo mandato e' rinnovabile una sola volta. 
      3. Per tutta la durata  dell'incarico  il  titolare  dell'Autorita'
    garante non puo' esercitare, a pena di  decadenza,  alcuna  attivita'
    professionale, imprenditoriale  o  di  consulenza,  non  puo'  essere
    amministratore o dipendente di enti pubblici o privati ne'  ricoprire
    altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura  o  rivestire  cariche
    elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di
    utilita' sociale, ordini professionali o comunque  in  organismi  che
    svolgono attivita' nei settori dell'infanzia e  dell'adolescenza.  Se
    dipendente  pubblico,  secondo  l'ordinamento  di  appartenenza,   e'
    collocato fuori ruolo o in aspettativa senza  assegni  per  tutta  la
    durata del mandato.  Il  titolare  dell'Autorita'  garante  non  puo'
    ricoprire cariche o  essere  titolare  di  incarichi  all'interno  di
    partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il
    periodo del mandato. 
      4. Al titolare dell'Autorita' garante e' riconosciuta un'indennita'
    di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo  di
    Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  comunque
    nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
              Competenze dell'Autorita' garante. Istituzione e 
             compiti della Conferenza nazionale per la garanzia 
                dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 
     
      1. All'Autorita' garante sono attribuite le seguenti competenze: 
        a) promuove l'attuazione della Convenzione di New  York  e  degli
    altri strumenti internazionali in materia di promozione e  di  tutela
    dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la  piena  applicazione
    della normativa europea e nazionale vigente in materia di  promozione
    della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza,  nonche'  del  diritto
    della  persona  di  minore  eta'  ad  essere   accolta   ed   educata
    prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro
    ambito familiare di appoggio o sostitutivo; 
        b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della  Convenzione
    europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a  Strasburgo
    il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77; 
        c) collabora all'attivita' delle reti internazionali dei  Garanti
    delle persone di minore eta' e all'attivita' di organizzazioni  e  di
    istituti internazionali di tutela e di promozione dei  loro  diritti.
    Collabora, altresi', con organizzazioni e istituti  di  tutela  e  di
    promozione dei diritti delle persone di minore eta'  appartenenti  ad
    altri Paesi; 
        d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle  delle
    persone di minore eta' e quelle  delle  associazioni  familiari,  con
    particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore  dell'
    affido e  dell'adozione,  nonche'  di  collaborazione  con  tutte  le
    organizzazioni e le reti internazionali,  con  gli  organismi  e  gli
    istituti  per  la  promozione  e  per  la  tutela   dell'infanzia   e
    dell'adolescenza operanti in Italia  e  negli  altri  Paesi,  con  le
    associazioni, con le organizzazioni non governative,  con  tutti  gli
    altri soggetti privati operanti  nell'ambito  della  tutela  e  della
    promozione dei diritti delle persone di minore eta' nonche' con tutti
    i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalita'  di
    tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta'; 
        e) verifica che alle persone di minore eta' siano garantite  pari
    opportunita' nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto
    alla salute e pari  opportunita'  nell'accesso  all'istruzione  anche
    durante la degenza e nei periodi di cura; 
        f) esprime il proprio parere sul piano  nazionale  di  azione  di
    interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo  dei  soggetti  in
    eta' evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.  103,  nei
    termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 16 della  legge  7
    agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,  prima  della  sua
    trasmissione  alla  Commissione   parlamentare   per   l'infanzia   e
    l'adolescenza  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,   del   citato
    regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  103
    del 2007; 
        g) segnala  al  Governo,  alle  regioni  o  agli  enti  locali  e
    territoriali interessati,  negli  ambiti  di  rispettiva  competenza,
    tutte le iniziative opportune per assicurare la  piena  promozione  e
    tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con  particolare
    riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione,
    alla salute; 
        h) segnala, in casi di emergenza, alle  autorita'  giudiziarie  e
    agli organi competenti la presenza di persone di minore eta' in stato
    di abbandono al fine della  loro  presa  in  carico  da  parte  delle
    autorita' competenti; 
        i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta
    periodicamente  al  Comitato  dei  diritti  del  fanciullo  ai  sensi
    dell'articolo 44 della  Convenzione  di  New  York,  da  allegare  al
    rapporto stesso; 
        l)  formula  osservazioni  e  proposte  sull'individuazione   dei
    livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
    sociali relativi alle persone di minore  eta',  di  cui  all'articolo
    117, secondo comma, lettera  m),  della  Costituzione,  e  vigila  in
    merito al rispetto dei livelli medesimi; 
        m)  diffonde  la   conoscenza   dei   diritti   dell'infanzia   e
    dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in  collaborazione
    con gli enti e con le istituzioni  che  si  occupano  di  persone  di
    minore eta', iniziative per  la  sensibilizzazione  e  la  diffusione
    della  cultura  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  finalizzata   al
    riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; 
        n)  diffonde  prassi  o  protocolli  di  intesa  elaborati  dalle
    amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali,  dagli
    ordini  professionali   o   dalle   amministrazioni   delegate   allo
    svolgimento delle  attivita'  socio-assistenziali,  che  abbiano  per
    oggetto i  diritti  delle  persone  di  minore  eta',  anche  tramite
    consultazioni  periodiche  con  le  autorita'  o  le  amministrazioni
    indicate;  puo'  altresi'  diffondere   buone   prassi   sperimentate
    all'estero; 
        o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni
    istituto atto a prevenire  o  risolvere  con  accordi  conflitti  che
    coinvolgano persone di minore eta', stimolando  la  formazione  degli
    operatori del settore; 
        p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita
    la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti  dell'infanzia  e
    dell'adolescenza di cui al  comma  7,  una  relazione  sull'attivita'
    svolta con riferimento all'anno solare precedente. 
      2. L'Autorita' garante esercita le competenze indicate nel presente
    articolo nel rispetto del principio di sussidiarieta' . 
      3. L'Autorita' garante puo' esprimere pareri al Governo sui disegni
    di legge del Governo medesimo nonche' sui progetti di legge all'esame
    delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di  tutela
    dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
      4. L'Autorita' garante  promuove,  a  livello  nazionale,  studi  e
    ricerche    sull'attuazione    dei    diritti     dell'infanzia     e
    dell'adolescenza,  avvalendosi  dei   dati   e   delle   informazioni
    dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di  cui  all'articolo  1,
    comma 1250, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
    modificazioni,   dell'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia   e
    l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento  di  cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.  103,
    del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia  e
    l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui
    al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del  2007,  nonche'
    dell'Osservatorio  per  il  contrasto   della   pedofilia   e   della
    pornografia minorile, di cui  all'articolo  17,  comma  1-bis,  della
    legge 3 agosto  1998,  n.  269.  L'Autorita'  garante  puo'  altresi'
    richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi  di  cui  al
    presente comma. 
      5. L'Autorita' garante, nello svolgimento delle  proprie  funzioni,
    promuove le opportune sinergie con la  Commissione  parlamentare  per
    l'infanzia e l'adolescenza di  cui  all'articolo  1  della  legge  23
    dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale  delle
    relazioni presentate dalla medesima Commissione. 
      6. Nel rispetto delle  competenze  e  dell'autonomia  organizzativa
    delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle
    autonomie  locali  in  materia  di  politiche  attive   di   sostegno
    all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorita' garante  assicura  idonee
    forme di collaborazione  con  i  garanti  regionali  dell'infanzia  e
    dell'adolescenza o  con  figure  analoghe,  che  le  regioni  possono
    istituire con i  medesimi  requisiti  di  indipendenza,  autonomia  e
    competenza esclusiva in materia di infanzia  e  adolescenza  previsti
    per l'Autorita' garante. 
      7. Ai fini di cui al comma 6 e' istituita, senza nuovi  o  maggiori
    oneri per  la  finanza  pubblica,  la  Conferenza  nazionale  per  la
    garanzia dei diritti dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  di  seguito
    denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorita' garante e composta
    dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o  da  figure
    analoghe, ove istituiti. La Conferenza  e'  convocata  su  iniziativa
    dell'Autorita' garante o su richiesta della maggioranza  dei  garanti
    regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe. 
      8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle
    regioni, svolge i seguenti compiti: 
        a) promuove l'adozione di linee  comuni  di  azione  dei  garanti
    regionali o di figure analoghe  in  materia  di  tutela  dei  diritti
    dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul  piano  regionale  e
    nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali; 
        b) individua forme di costante scambio di dati e di  informazioni
    sulla condizione delle persone di minore eta' a livello  nazionale  e
    regionale. 
      9. L'Autorita' garante segnala alla procura della Repubblica presso
    il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle  persone  di
    minore eta', e alla procura della  Repubblica  competente  abusi  che
    abbiano rilevanza penale  o  per  i  quali  possano  essere  adottate
    iniziative di competenza della procura medesima. 
      10.  L'Autorita'  garante  prende  in   esame,   anche   d'ufficio,
    situazioni generali e particolari delle quali e' venuta a  conoscenza
    in qualsiasi modo, in cui e' possibile ravvisare la violazione, o  il
    rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore eta',  ivi
    comprese quelle riferibili ai mezzi  di  informazione,  eventualmente
    segnalandole agli organismi cui e' attribuito il potere di  controllo
    o di sanzione. 
      11. L'Autorita' garante puo' formulare osservazioni e proposte  per
    la  prevenzione  e  il  contrasto   degli   abusi   sull'infanzia   e
    sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto
    2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e  della
    legge 6 febbraio 2006, n. 38,  recante  disposizioni  in  materia  di
    lotta  contro   lo   sfruttamento   sessuale   dei   bambini   e   la
    pedopornografia  anche  a  mezzo  Internet,  nonche'  dei  rischi  di
    espianto  di  organi  e  di  mutilazione   genitale   femminile,   in
    conformita' a quanto previsto dalla  legge  9  gennaio  2006,  n.  7,
    recante disposizioni concernenti la prevenzione e  il  divieto  delle
    pratiche di mutilazione genitale femminile. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                   Informazioni, accertamenti e controlli 
     
      1.   L'Autorita'   garante   puo'   richiedere    alle    pubbliche
    amministrazioni, nonche' a qualsiasi soggetto pubblico,  compresi  la
    Commissione per le adozioni internazionali  di  cui  all'articolo  38
    della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,  e  il
    Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33  del  testo
    unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
    e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di  cui  al   decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,  e  a
    qualsiasi ente privato di  fornire  informazioni  rilevanti  ai  fini
    della tutela  delle  persone  di  minore  eta',  nel  rispetto  delle
    disposizioni previste dal codice in materia di  protezione  dei  dati
    personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
      2.  L'Autorita'  garante  puo'  richiedere   alle   amministrazioni
    competenti di accedere a dati e informazioni, nonche' di procedere  a
    visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita' concordate con  le
    medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche  o  private  ove
    siano presenti persone di minore eta' . 
      3. L'Autorita' garante puo' altresi' effettuare visite  nei  luoghi
    di cui alle lettere b), c), d) ed e)  del  comma  1  dell'articolo  8
    delle norme di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  272,
    previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i  minorenni
    o del giudice che procede. 
      4. L'Autorita'  garante  puo'  richiedere  ai  soggetti  e  per  le
    finalita' indicate al comma 1 di accedere  a  banche  di  dati  o  ad
    archivi, nel rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  codice  in
    materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
      5. I procedimenti di competenza dell'Autorita' garante si  svolgono
    nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge  7  agosto  1990,  n.
    241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                               Organizzazione 
     
      1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per  l'infanzia  e
    l'adolescenza,  di   seguito   denominato   «Ufficio   dell'Autorita'
    garante», posto alle dipendenze dell'Autorita' garante,  composto  ai
    sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio
    1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti  ad
    altre   amministrazioni   pubbliche,   in   posizione   di    comando
    obbligatorio, nel numero massimo di dieci  unita'  e,  comunque,  nei
    limiti delle risorse del  fondo  di  cui  al  comma  3  del  presente
    articolo, di  cui  una  di  livello  dirigenziale  non  generale,  in
    possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
    necessari in  relazione  alle  funzioni  e  alle  caratteristiche  di
    indipendenza e imparzialita'  dell'Autorita'  garante.  I  funzionari
    dell'Ufficio  dell'Autorita'  garante  sono  vincolati  dal   segreto
    d'ufficio. 
      2.   Le    norme    concernenti    l'organizzazione    dell'Ufficio
    dell'Autorita' garante e il luogo dove  ha  sede  l'Ufficio,  nonche'
    quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate,
    entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
    legge, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
    proposta   dell'Autorita'   garante.   Ferme   restando   l'autonomia
    organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita' garante,
    la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono
    messi a disposizione dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
    senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo
    3  e  per  le  attivita'  connesse  e  strumentali,  nonche'  per  il
    funzionamento  dell'Ufficio  dell'Autorita'  garante,  sono  poste  a
    carico di  un  fondo  stanziato  a  tale  scopo  nel  bilancio  della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in  apposita  unita'
    previsionale di base  dello  stesso  bilancio  della  Presidenza  del
    Consiglio dei Ministri. 
      4. L'Autorita' garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed  e'
    soggetta agli ordinari controlli contabili. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                               Forme di tutela 
     
      1. Chiunque puo' rivolgersi all'Autorita' garante, anche attraverso
    numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti, per la  segnalazione
    di violazioni ovvero di  situazioni  di  rischio  di  violazione  dei
    diritti delle persone di minore eta'. 
      2. Le procedure e le modalita' di presentazione delle  segnalazioni
    di cui al comma 1 sono stabilite  con  determinazione  dell'Autorita'
    garante, fatte  salve  le  competenze  dei  servizi  territoriali,  e
    assicurano  la  semplicita'  delle  forme  di   accesso   all'Ufficio
    dell'Autorita' garante, anche mediante strumenti telematici. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                            Copertura finanziaria 
     
      1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo  5   della
    presente legge, pari ad euro  750.000  per  l'anno  2011  e  ad  euro
    1.500.000 a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede,  quanto  a  euro
    750.000  per   l'anno   2011,   mediante   corrispondente   riduzione
    dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  19,  comma  3,  del
    decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C
    allegata alla legge 13 dicembre  2010,  n.  220,  e,  quanto  a  euro
    1.500.000  a  decorrere  dall'anno  2012,   mediante   corrispondente
    riduzione  delle  proiezioni  per  gli  anni  2012   e   2013   dello
    stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
    del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del  programma  «Fondi
    di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
    stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
    l'anno 2011, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
    relativo al medesimo Ministero. 
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo  2,  comma  4,
    della  presente  legge,  pari  ad  euro  200.000  annui  a  decorrere
    dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente
    riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19,  comma
    3,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  e,  a  decorrere
    dall'anno 2012, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
    per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
    parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2011-2013,
    nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
    missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2011,   allo   scopo
    parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
    Ministero. 
      3. Salvo quanto disposto dai commi 1  e  2,  dall'attuazione  della
    presente legge non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
    della finanza pubblica. 
      4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
     
      Data a Roma, addi' 12 luglio 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                      Berlusconi,     Presidente      del
                                      Consiglio dei Ministri 
     
                                      Carfagna,  Ministro   per   le pari
                                      opportunita' 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
     
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
        Camera dei deputati (atto n. 2008): 
        Presentato  dal  Ministro   senza   portafoglio   per   le   pari
    opportunita' (Carfagna) l'11 dicembre 2008. 
        Assegnato alle Commissioni riunite I  (Affari  costituzionali)  e
    XII (Affari sociali), in sede  referente,  il  5  gennaio  2009,  con
    pareri delle Commissioni II, III, V, XI, XIV e Questioni regionali. 
        Esaminato dalle Commissioni I e XII, in sede referente, il  12  e
    26 febbraio 2009, il 12 e 17 marzo 2009, il 20 maggio 2009, il  21  e
    27 luglio 2009, il 23 settembre 2009, il 15 e 22 febbraio 2011, l'8 e
    9 marzo 2011. 
        Esaminato in aula il 29 settembre 2009, il 6 e 7 ottobre 2009  ed
    approvato il 16 marzo 2011. 
        Senato della Repubblica (atto n. 2631): 
        Assegnato alla Commissione 1^ (Affari  costituzionali),  in  sede
    referente, il 24 marzo 2011, con pareri delle Commissioni 2^, 3^, 5^,
    12^, 14^ e Questioni regionali. 
        Esaminato dalla Commissione 1^, in sede referente,  il  13  e  19
    aprile 2011, il 4 e 24 maggio 2011 e il 7 giugno 2011. 
        Relazione scritta annunciata il 10 giugno 2011 (atto  n.  2631/A)
    relatore on. Anna Maria Serafini. 
        Esaminato in Aula il 7, 14 e 15 giugno 2011 ed  approvato  il  22
    giugno 2011. 
    
            
    
     

    Conversione in legge delle disposizioni per la stabilizzazione finanziaria

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    LEGGE 15 luglio 2011, n. 111

    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  6  luglio
    2011, n. 98  recante  disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
    finanziaria. (11G0153) , in G.U.R.I. del 16 luglio 2011, n. 164
    

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
     
                                   Art. 1 
     
      1. Il decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  recante  disposizioni
    urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e'  convertito  in  legge
    con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
        Data a Roma, addi' 15 luglio 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
    Senato della Repubblica (atto n. 2814): 
        Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
    e dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 6 luglio 2011. 
        Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio), in sede referente, il 7
    luglio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª,  8ª,
    9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali. 
        Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali),  in  sede
    consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il  7
    e 12 luglio 2011. 
        Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente,  il  12  e  13
    luglio 2011. 
        Esaminato in Aula ed approvato il 14 luglio 2011. 
    Camera dei deputati (atto n. 4509): 
        Assegnato alIa V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
    in serle referente, il 14 luglio 2011 con pareri del Comitato per  la
    legislazione e delle Commissioni I, II, III,IV,VI, VII, VIII, IX,  X,
    XI, XII, XIII, XIV. 
        Esaminato dalla V Commissione, in sede referente,  il  14  luglio
    2011. 
        Esaminato in Aula ed approvato il 15 luglio 2011.  
    
            
          
                                                                 Allegato 
     
               MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                    AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 
     
      All'articolo 1, comma 1, al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «la
    media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL» e  dopo
    le parole: «incarichi negli altri» sono inserite  le  seguenti:  «sei
    principali»; al secondo periodo, dopo  le  parole:  «la  media»  sono
    inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL». 
      All'articolo 4, al comma 2, la parola: «riconosciuti» e' sostituita
    dalle seguenti: «che vengono riconosciuti». 
      All'articolo 5, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma  1,  secondo
    periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nella  parte
    concernente gli organi previsti  per  legge  che  operano  presso  il
    Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di
    verifica dell'impatto ambientale -  VIA  e  VAS  e  alla  Commissione
    istruttoria per l'autorizzazione  integrata  ambientale  -  IPPC,  si
    interpreta nel senso che alle stesse comunque non si  applica  quanto
    previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
    29, comma 2, lettera e-bis),  e  comma  2-bis,  del  decreto-legge  4
    luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
    agosto 2006, n. 248». 
      All'articolo 6, al comma 2, le parole: «Il versamento  della  quota
    annua di rimborso,  spettante  sulla  base  del  presente  comma,  e'
    effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.»
    sono soppresse. 
      All'articolo 10: 
        al comma 14, primo periodo, la parola: «adottate»  e'  sostituita
    dalla seguente: «adottare»; 
        al comma 17, lettera b), le  parole:  «Fondi  di  bilancio»  sono
    sostituite dalle seguenti: «Fondi di bilancio"». 
      All'articolo 12: 
        al comma 7, ultimo periodo, la parola: «previsto»  e'  sostituita
    dalla seguente: «previsti»; 
        al comma 13, primo periodo, la parola: «sedicesimo» e' sostituita
    dalla seguente: «quindicesimo»; 
        al comma 14, la parola: «contro» e'  sostituita  dalla  seguente:
    «conto». 
      All'articolo 14: 
        al comma  3,  le  parole:  «giugno  199»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «giugno 1994»; 
        al comma 6, primo periodo, le parole: «le attivita'  e  le»  sono
    sostituite dalle seguenti: «delle attivita' e delle»; 
        al comma 16, le parole: «e delle finanze.» sono sostituite  dalle
    seguenti: «e delle finanze".»; 
        al  comma  18,  secondo  periodo,  le  parole:  «e  dentro»  sono
    sostituite dalle seguenti: «ed entro»; 
        al comma 19, secondo periodo, la parola:  «internalizzazione»  e'
    sostituita dalla seguente: «internazionalizzazione». 
      All'articolo 16: 
        al comma 1, lettera g), dopo le parole:  «attivita'  operative  o
    missioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i  contenuti  del
    comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo  17,
    comma 23, lettera a), del  decreto-legge  1 º  luglio  2009,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; 
      All'articolo 17: 
        al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «del  finanziamento»
    sono inserite le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»; 
        al comma 4, lettera a), ultimo periodo, la parola:  «Costrizione»
    e' sostituita dalla seguente: «Costituzione»; 
        al comma 6, le parole: «486,5 milioni di  euro»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «105  milioni  di  euro»;  le  parole:  «periodo  1 º
    giugno-31 dicembre 2011» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «periodo
    compreso tra il 1º giugno 2011 e la data di entrata in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto» ed e' aggiunto,  in  fine,
    il seguente periodo: «A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
    della legge di conversione  del  presente  decreto  si  applicano  le
    disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p)  e  p-bis),
    della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere  effetto  le
    disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del  decreto-legge  25
    giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
    agosto 2008, n. 133»; 
        al comma 8, primo periodo, le parole: «,entro il 30  giugno  2013
    il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il  30  giugno
    2013 il Ministero»; 
        al comma 9, primo periodo,  la  parola  «e»  e'  soppressa  e  le
    parole: «al presente articolo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai
    commi 7 e 8»; 
        al comma 10, lettera d), le  parole:  «raccomandazione  2001/361/
    CE» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE». 
      All'articolo 18: 
        il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. A titolo di concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
    finanza  pubblica,  per  il   biennio   2012-2013,   ai   trattamenti
    pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la
    rivalutazione  automatica  delle  pensioni,  secondo  il   meccanismo
    stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
    448,  non  e'  concessa,  con  esclusione  della  fascia  di  importo
    inferiore a  tre  volte  il  predetto  trattamento  minimo  INPS  con
    riferimento alla quale l'indice  di  rivalutazione  automatica  delle
    pensioni e' applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo
    stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
    448, nella misura del 70  per  cento.  Per  le  pensioni  di  importo
    superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
    tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica
    spettante  sulla  base  della   normativa   vigente,   l'aumento   di
    rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
    limite maggiorato.»; 
        il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. All'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
    sono apportate le seguenti modifiche: 
          a) al comma 12-bis,  la  parola:  "2015"  e'  sostituita  dalla
    seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato
    al comma 12-ter,"; 
          b) al comma 12-ter, primo periodo,  le  parole:  "2013"  e  "30
    giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e  "31
    dicembre" ed e' soppresso l'ultimo periodo.»; 
        al comma  8,  le  parole:  «marzo  1933»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «marzo 1983»; 
        al comma 16, lettera a), capoverso «1-bis», le parole: «e per  le
    categorie» sono sostituite dalle seguenti: «per le categorie»; 
        al comma 18,  le  parole:  «articolo  1»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «articolo 01»; 
        dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti: 
          «22-bis.   In   considerazione   della   eccezionalita'   della
    situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle  esigenze
    prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica,  a
    decorrere dal  1 º  agosto  2011  e  fino  al  31  dicembre  2014,  i
    trattamenti pensionistici corrisposti da enti  gestori  di  forme  di
    previdenza obbligatorie,  i  cui  importi  complessivamente  superino
    90.000 euro lordi  annui,  sono  assoggettati  ad  un  contributo  di
    perequazione pari al 5 per cento della parte  eccedente  il  predetto
    importo fino a 150.000 euro, nonche' pari al  10  per  cento  per  la
    parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta  riduzione  il
    trattamento  pensionistico  complessivo  non  puo'  essere   comunque
    inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti  importi  concorrono
    anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che  garantiscono
    prestazioni definite in aggiunta o ad  integrazione  del  trattamento
    pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle  di  cui  al  decreto
    legislativo 16 settembre 1996, n.  563,  al  decreto  legislativo  20
    novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.
    252, nonche' i trattamenti che assicurano  prestazioni  definite  dei
    dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui  alla
    legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi  compresa
    la gestione speciale  ad  esaurimento  di  cui  all'articolo  75  del
    decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,  n.  761,
    nonche' le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS  per  il
    personale  addetto  alle  imposte  di  consumo,  per   il   personale
    dipendente dalle aziende private del gas  e  per  il  personale  gia'
    addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte  dirette.  La
    trattenuta  relativa  al  predetto  contributo  di  perequazione   e'
    applicata, in  via  preventiva  e  salvo  conguaglio,  a  conclusione
    dell'anno di riferimento, all'atto della  corresponsione  di  ciascun
    rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e'
    preso a riferimento il trattamento  pensionistico  complessivo  lordo
    per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal
    casellario  centrale  dei  pensionati,  istituito  con  decreto   del
    Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388,  e  successive
    modificazioni, e' tenuto a fornire a tutti  gli  enti  interessati  i
    necessari  elementi  per   l'effettuazione   della   trattenuta   del
    contributo  di  perequazione,  secondo  modalita'  proporzionali   ai
    trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono  versate,
    entro il  quindicesimo  giorno  dalla  data  in  cui  e'  erogato  il
    trattamento su cui  e'  effettuata  la  trattenuta,  all'entrata  del
    bilancio dello Stato. 
          22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
    2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I  soggetti
    di cui al presente comma che maturano i  previsti  requisiti  per  il
    diritto  al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'   anagrafica
    conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
    con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di  maturazione  dei
    previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo  periodo  del
    presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di
    due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di  tre
    mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º  gennaio
    2014, fermo restando per il  personale  del  comparto  scuola  quanto
    stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27  dicembre  1997,
    n. 449, e successive modificazioni." 
          22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al  comma  22-ter
    le  disposizioni   in   materia   di   decorrenza   dei   trattamenti
    pensionistici vigenti prima della data di  entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto continuano  ad  applicarsi,
    nei limiti del numero  di  5.000  lavoratori  beneficiari,  ancorche'
    maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a  decorrere  dal
    1 º gennaio 2012: 
            a) ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi  degli
    articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
    modificazioni,   sulla   base   di   accordi   sindacali    stipulati
    anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano  i  requisiti  per  il
    pensionamento  entro  il  periodo  di  fruizione  dell'indennita'  di
    mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio
    1991, n. 223; 
            b) ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai  sensi
    dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
    successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati
    entro il 30 giugno 2011; 
            c) ai lavoratori che, alla data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico
    dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
    della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
          22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della
    data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
    pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  22-ter  che
    intendono  avvalersi  del  regime  delle  decorrenze  previsto  dalla
    normativa vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge
    di  conversione  del   presente   decreto.   Qualora   dal   predetto
    monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di
    pensione,  l'INPS  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande   di
    pensionamento finalizzate ad usufruire dei  benefici  previsti  dalla
    disposizione di cui al comma 22-quater». 
      All'articolo 20: 
        al comma 1, il quinto periodo e' soppresso e  all'ultimo  periodo
    sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonche' le modalita'  e
    le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di  applicazione
    del presente comma delle regioni che in uno dei tre  anni  precedenti
    siano risultate inadempienti al patto di stabilita' e  delle  regioni
    sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari»; 
        il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          «2.  Ai  fini  di  ripartire  l'ammontare  del  concorso   alla
    realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica   fissati,   a
    decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo  14  del
    decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
    legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i
    predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e
    delle finanze, di concerto con il  Ministro  dell'interno  e  con  il
    Ministro per gli affari regionali e  per  la  coesione  territoriale,
    d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
    decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi,  sulla
    base dei seguenti parametri di virtuosita': 
            a) prioritaria considerazione  della  convergenza  tra  spesa
    storica e costi e fabbisogni standard; 
            b) rispetto del patto di stabilita' interno; 
            c) incidenza della spesa del personale sulla  spesa  corrente
    dell'ente in relazione al numero  dei  dipendenti  in  rapporto  alla
    popolazione  residente,  alle  funzioni   svolte   anche   attraverso
    esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la valutazione
    del predetto parametro tiene conto del suo  valore  all'inizio  della
    legislatura o consiliatura e delle sue  variazioni  nel  corso  delle
    stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter; 
            d) autonomia finanziaria; 
            e) equilibrio di parte corrente; 
            f) tasso  di  copertura  dei  costi  dei  servizi  a  domanda
    individuale per gli enti locali; 
            g)  rapporto  tra  gli  introiti   derivanti   dall'effettiva
    partecipazione all'azione  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e  i
    tributi erariali, per le regioni; 
            h) effettiva partecipazione degli enti locali  all'azione  di
    contrasto all'evasione fiscale; 
            i) rapporto tra le  entrate  di  parte  corrente  riscosse  e
    accertate; l) operazione di dismissione di partecipazioni  societarie
    nel rispetto della normativa vigente»; 
        dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
          «2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali
    delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui
    devono tendere gli enti territoriali  nell'esercizio  delle  funzioni
    riconducibili  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e   delle
    funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al comma
    2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi  relativi  agli
    output  dei  servizi  resi,  anche  utilizzando  come  parametro   di
    riferimento realta' rappresentative dell'offerta di  prestazioni  con
    il miglior rapporto qualita-costi. 
          2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua  un  coefficiente
    di correzione connesso alla  dinamica  nel  miglioramento  conseguito
    dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti  con  riguardo
    ai parametri di cui al citato comma 2. 
          2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, il comma 31 e' sostituito dal seguente: 
            "31. Il limite demografico minimo che  l'insieme  dei  comuni
    che sono tenuti ad  esercitare  le  funzioni  fondamentali  in  forma
    associata deve  raggiungere  e'  fissato  in  5.000  abitanti  o  nel
    quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente  piu'
    piccolo  tra  quelli  associati.  I  comuni  assicurano  comunque  il
    completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi  da
    26 a 30 del presente articolo: 
            a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle
    funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle
    di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
            b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad  almeno  quattro
    funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle
    di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009; 
            c) entro il 31 dicembre 2013 con  riguardo  a  tutte  le  sei
    funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
    3, della citata legge n. 42 del 2009"»; 
        al comma 3: 
          dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni
    del primo periodo si applicano per le province a decorrere  dall'anno
    2012»; al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»;  all'ultimo
    periodo, le parole:  «puo'  essere  ridotto»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «e' ridotto»; 
        i commi 6, 7 e 8 sono soppressi; 
        dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente: 
          «17-bis. Le  risorse  destinate,  a  legislazione  vigente,  ai
    rimborsi e alle compensazioni  relativi  alle  imposte  sono  ridotte
    dell'importo di 700 milioni di  euro  per  l'anno  2013  e  di  1.400
    milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014». 
      All'articolo 21, comma 4, capoverso « 11-quater», dopo  le  parole:
    «diritto comunitario e» sono inserite le  seguenti:  «in  particolare
    alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
    23 ottobre 2007, nonche'», le  parole:  «del  decreto  legislativo  8
    luglio 2003, n. 188,» sono soppresse e le parole: «si applicano» sono
    sostituite dalle seguenti: «si applica». 
      All'articolo 22: 
        al comma 1, capoverso 1, le parole «1. "Ai fini» sono  sostituite
    dalle seguenti: «"Art. 46. - (Programmazione finanziaria).  -  1.  Ai
    fini»; 
        al comma 1, capoverso  3,  secondo  periodo,  le  parole:  «comma
    precedente» sono sostituite dalle seguenti: «periodo precedente»; 
        al comma 1, capoverso 4, e al  comma  4,  ovunque  ricorrano,  le
    parole: «articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17  e
    seguenti». 
      All'articolo 23: 
        al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)  dopo
    il comma 1  e'  aggiunto  il  seguente:  "1-bis.  Nei  confronti  dei
    soggetti di cui: 
          a)  all'articolo  5,  che  esercitano  attivita'   di   imprese
    concessionarie  diverse  da  quelle  di  costruzione  e  gestione  di
    autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento; 
          b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento; 
          c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento"»; 
        al comma 7, alinea, le parole: «allegata al DPR 26 ottobre  1972,
    n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «approvata  con  decreto  del
    Ministro delle finanze 20 agosto  1992,  pubblicato  nel  supplemento
    ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992»; 
        al comma 7, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)  dopo
    il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
          "2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati
    dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del  decreto
    legislativo 1º settembre 1993, n. 385: 
            1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli  il
    cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso   ciascun
    intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 34,20 
              b) con periodicita' semestrale euro 17,1 
              c) con periodicita' trimestrale euro 8,55 
              d) con periodicita' mensile euro 2,85 
            2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000  euro
    ed inferiore a 150.000 euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 70,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 35,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 17,5 
              d) con periodicita' mensile euro 5,83 
            3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
    ed inferiore a 500.000 euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 240,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 120,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 60,00 
              d) con periodicita' mensile euro 20,00 
            4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia  pari  o  superiore  a  500.000
    euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 680,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 340,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 170,00 
              d) con periodicita' mensile euro 56,67 
            5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000  euro
    ed inferiore a 150.000 euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 230,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 115,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 57,50 
              d) con periodicita' mensile euro 19,17 
            6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
    ed inferiore a 500.000 euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 780,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 390,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 195,00 
              d) con periodicita' mensile euro 65,00 
            7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia  pari  o  superiore  a  500.000
    euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 1.100,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 550,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 275,00 
              d) con periodicita' mensile euro 91,67"»; 
        il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
          «10. Per rendere piu' rigoroso il regime di deducibilita' degli
    accantonamenti, all'articolo 107, comma  2,  del  testo  unico  delle
    imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dopo  il  secondo  periodo  e'
    aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e
    gestione di autostrade e trafori la percentuale  di  cui  al  periodo
    precedente e' pari all' 1 per cento".»; 
        al comma 12, capoverso «10-bis», le parole: «dell'articolo 24,  e
    seguenti,» sono soppresse; 
        al comma 17, lettera c), e al  comma  19,  lettera  c),  dopo  le
    parole: «decreto legislativo 18  dicembre  1997,»  sono  inserite  le
    seguenti: «n. 471,»; 
        al comma 28, lettera c), la  parola:  «e)»  e'  sostituita  dalla
    seguente: «d-ter)»; 
        al comma 33, le parole: «e le disposizioni» sono sostituite dalle
    seguenti: «le disposizioni»; 
        al comma 36, le parole: «e 215» sono soppresse e  sono  aggiunte,
    in fine, le seguenti parole: «. Al comma 215 del  medesimo  articolo,
    al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "e
    nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo."»; 
        sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
          «50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
          "2-bis. Per i compensi di cui al comma 1,  le  disposizioni  di
    cui ai  commi  precedenti  si  applicano  sull'ammontare  che  eccede
    l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione". 
          50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis  si  applica  ai
    compensi corrisposti a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
    della legge di conversione del presente decreto. 
          50-quater. Gli incrementi delle  aliquote  di  accisa  disposti
    dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  b),  della  determinazione  del
    direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011,
    restano confermati a decorrere dal  1 º  gennaio  2012.  Continua  ad
    applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31
    marzo 2011, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
    maggio 2011, n. 75». 
      All'articolo 24: 
        al  comma  34,  quarto  periodo,  la  parola:  «aggiudicati»   e'
    sostituita dalla seguente: «aggiudicate» e,  all'ultimo  periodo,  le
    parole: «n. 773."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 773»; 
        al comma 39 e  al  comma  40,  le  parole:  «del  monopoli»  sono
    sostituite dalle seguenti: «dei monopoli». 
      All'articolo 27, al comma 1, dopo le parole: «e' ridotta al  5  per
    cento.» sono aggiunte le seguenti:  «Il  regime  di  cui  ai  periodi
    precedenti e' applicabile anche oltre il quarto  periodo  di  imposta
    successivo a quello di inizio dell'attivita' ma non oltre il  periodo
    di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta'». 
      All'articolo 29: 
        al comma 1, capoverso 4, le  parole:  «alla  cancellazione»  sono
    sostituite dalle seguenti: «la cancellazione»; 
        dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
          «1-bis.  Al  fine  di  incrementare  il   tasso   di   crescita
    dell'economia  nazionale,  ferme  restando  le   categorie   di   cui
    all'articolo 33, quinto comma,  della  Costituzione,  sentita  l'Alta
    Commissione di cui al comma 2, il Governo formulera'  alle  categorie
    interessate proposte di riforma in materia  di  liberalizzazione  dei
    servizi e delle attivita' economiche; trascorso il  termine  di  otto
    mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
    presente decreto, cio'  che  non  sara'  espressamente  regolamentato
    sara' libero. 
          1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e  di
    garanzia per le privatizzazioni, approva, su  conforme  deliberazione
    del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per  la  dismissione
    di partecipazioni azionarie  dello  Stato  e  di  enti  pubblici  non
    territoriali; i programmi di dismissione, dopo  l'approvazione,  sono
    immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita'  di  alienazione
    sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, nel rispetto del principio di  trasparenza  e  di  non
    discriminazione. Il Ministro riferisce  al  Parlamento  entro  il  30
    giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano»; 
        al comma 2, primo periodo, dopo le  parole:  «dei  servizi»  sono
    aggiunte le seguenti: «e delle attivita' economiche». 
        alla rubrica, le parole: «e dei servizi»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «, dei servizi e delle attivita' economiche». 
      All'articolo 32: 
        al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1»  sono
    soppresse  e  le  parole:  «Ministero  delle   infrastrutture»   sono
    sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture»; 
        al comma 3, le parole: «presente  decreto  che»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «presente decreto». 
      All'articolo 33, comma 7, le parole: «di cui  il»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «di cui ai». 
      All'articolo 35: 
        al comma 2, quarto periodo, le parole: «Asse prioritario i»  sono
    sostituite dalle seguenti: «Asse prioritario 1»; 
        al comma  4,  le  parole:  «articolo  4»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «articolo 14»; 
      All'articolo 36: 
        al comma 2, lettera b), numero  3),  alla  parola:  «affidamento»
    sono premesse le seguenti:  «in  alternativa  a  quanto  previsto  al
    numero 1),»; 
        al comma 3,  lettera  d),  le  parole:  «dell'articolo  23»  sono
    sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23»; 
        dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 
        «10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo  30
    aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: 
        "12.  Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni   indicate   nelle
    autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'  soggetto  alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a
    euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"». 
      All'articolo 37: 
        al comma  6,  lettera  b),  numero  2),  le  parole:  «al  doppio
    dell'importo»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «a   tre   volte
    l'importo»; 
        al comma 6, lettera z), il numero 1) e' sostituito dal  seguente:
    «1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          "a) il contributo unificato nel processo civile,  nel  processo
    amministrativo e nel processo tributario"»; 
        al comma 6, lettera aa), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
    «1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          "a) il contributo unificato nel processo civile,  nel  processo
    amministrativo e nel processo tributario"». 
      All'articolo 38: 
        al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «Art.  445-bis»,  al
    primo comma,  le  parole:  «presso  il  Tribunale  del  capoluogo  di
    provincia in cui risiede l'attore» sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore», al quinto
    comma, le parole: «articolo  196»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «articolo 196,» e il settimo comma e' soppresso; 
        dopo il comma 4, le parole:  «4.  A  decorrere»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «5. A decorrere» e i successivi commi 5, 6 e  7  sono
    rispettivamente rinumerati come commi 6, 7 e 8. 
      All'articolo 39: 
        al comma 1, lettera b), dopo la parola: «contabili» sono inserite
    le seguenti: «in servizio o a riposo» e  dopo  le  parole:  «avvocati
    dello Stato» le parole: «, in servizio o» sono soppresse; 
        al comma 2, lettera c), numero 5): 
          al primo ed  al  secondo  periodo  del  capoverso  «1-bis»,  le
    parole: «che sono iscritti in albi professionali  ovvero  esercitano»
    sono sostituite dalle seguenti: «che, iscritti in albi professionali,
    esercitano, anche in  forma  non  individuale,»  e  dopo  le  parole:
    «lettera i)» sono inserite  le  seguenti:  «del  comma  1»;  dopo  il
    secondo periodo  del  capoverso  «1-bis»  e'  aggiunto  il  seguente:
    «All'accertamento della sussistenza delle cause  di  incompatibilita'
    previste  nei  periodi  che  precedono  provvede  il   Consiglio   di
    Presidenza della giustizia tributaria»; 
          al comma 4, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
    «Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4,
    avviate prima della data di entrata in vigore  del  presente  decreto
    sono revocate»; 
          al comma 8, lettera c), le parole da:  «,  senza  applicazione»
    fino alla fine della lettera sono soppresse; 
          al comma 8, lettera d), le parole: «sentito il Centro nazionale
    per l'informatica nella  pubblica  amministrazione»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «sentiti il DIgitPA». 
      All'articolo 40: 
        al comma 1, le parole: «5.850 milioni di euro  per  l'anno  2012»
    sono sostituite dalle seguenti: «2.850 milioni  di  euro  per  l'anno
    2012»; 
        dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
          «1-bis.  Gli  accantonamenti  disposti,  prima  della  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo  1,  comma  13,
    terzo periodo, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  sono  resi
    definitivi con le modalita' ivi previste.  Le  entrate  previste  dal
    primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate  al
    miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
          1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e  favore  fiscale  di
    cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e
    del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i  casi  in  cui  la
    disposizione  del  primo  periodo  del   presente   comma   non   sia
    suscettibile di diretta ed immediata applicazione,  con  uno  o  piu'
    decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  ai
    sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
    stabilite le modalita' tecniche per l'attuazione del  presente  comma
    con riferimento ai singoli regimi interessati. 
          1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si  applica
    qualora entro il  30  settembre  2013  siano  adottati  provvedimenti
    legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto  il
    riordino della spesa in materia sociale, nonche'  la  eliminazione  o
    riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si
    sovrappongono alle prestazioni  assistenziali,  tali  da  determinare
    effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non  inferiori  a
    4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a  20.000  milioni  di  euro
    annui a decorrere dall'anno 2014»; 
        al comma 2, alinea, le parole: «articolo 21, commi 3  e  6»  sono
    sostituite dalle seguenti: «articolo 21, commi 1, 3 e 6», le  parole:
    «articolo 37, comma 21» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37,
    comma 20», le parole: «2.198,963 milioni di  euro  per  l'anno  2011»
    sono sostituite dalle seguenti: «1.817,463 milioni di euro per l'anno
    2011» e le parole: «7.427,863 milioni di euro per l'anno  2012»  sono
    sostituite dalle seguenti: «4.427,863  milioni  di  euro  per  l'anno
    2012»; 
        al comma 2, lettera a), le parole: «1.871,963 milioni di euro per
    l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti:  «1.490,463  milioni  di
    euro per l'anno 2011» e le parole: «4.314,863  milioni  di  euro  per
    l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti:  «1.314,863  milioni  di
    euro per l'anno 2012»; 
        al comma 2, lettera c), le parole: «2016 milioni  di  euro»  sono
    sostituite dalla seguente: «2016». 
      E' aggiunto, in fine, il seguente allegato: 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
    
     


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