Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.SPO.)
Giovedì 23 Giugno 2011 09:44
Carmelo Anzalone
N. 1060/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 1774 Reg. Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1774 del 2009, proposto dal sig E. P., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Palumbo e Renato Rolli e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Grandinetti in Firenze, via Martelli n. 4
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Grosseto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Questore di Grosseto, Cat. 2^/div. P.A.C./2009, del 27 agosto 2009, recante divieto al sig. E. P. di accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni di calcio relative ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali (Coppa dei Campioni, Coppa Uefa, Coppa delle Coppe), alle partite delle Nazionali di calcio che verranno disputate nel territorio nazionale, per la durata di anni due a decorrere dalla notifica del provvedimento, con divieto inoltre di intrattenersi nei luoghi interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni calcistiche e con prescrizione di presentarsi, 30 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 30 minuti dopo l'inizio del secondo tempo presso il Comando Stazione Carabinieri di Castrolibero in tutti i giorni in cui la squadra del Cosenza disputi incontri di calcio in qualsiasi stadio del territorio nazionale, o all'estero, sempre per la durata di anni due
e, in subordine,
per la riduzione della sanzione in misura che la renda proporzionale ed adeguata ai fatti contestati
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Grosseto;
Viste la memoria e la documentazione depositate dalla Questura di Grosseto;
Vista l'ordinanza n. 905/09 del 20 novembre 2009, con cui è stata parzialmente accolta la domanda incidentale di sospensione;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell'udienza pubblica del 3 marzo 2011 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue
FATTO E DIRITTO
1. L'odierno ricorrente, sig. E. P., espone di essersi recato in data ...omissis... presso lo stadio di Grosseto per assistere all'incontro di calcio "...omisiss...", valevole per la "Coppa Italia".
1.1. Nel corso di tale partita, si verificavano l'accensione ed il lancio, nella parte bassa del settore ospiti, di un artifizio pirotecnico. A seguito di riconoscimento effettuato mediante la comparazione delle immagini registrate prima della partita da un operatore della Polizia, e durante la stessa dalle telecamere di sorveglianza, quale responsabile del fatto veniva individuato l'esponente, che per tal ragione veniva deferito alla Procura della Repubblica di Grosseto.
1.2. In conseguenza dell'episodio, con provvedimento Cat. 2^/div. P.A.C./2009, del 27 agosto 2009 il Questore di Grosseto adottava nei confronti del sig. P. il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (cd. D.A.SPO.) ex art. 6 della l. n. 401/1989.
1.3. Il predetto provvedimento vieta, invero, all'esponente, per la durata di due anni, di accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni di calcio relative ai Campionati nazionali dei professionisti e dei dilettanti, ai tornei internazionali, indicati nelle Coppe Europee, ed alle partite delle Nazionali di calcio da disputare nel territorio nazionale. Gli vieta, poi, di "intrattenersi nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni di calcio". Infine gli impone, per lo stesso periodo, di presentarsi trenta minuti dopo l'inizio del primo tempo e trenta minuti dopo l'inizio del secondo tempo presso il Comando Stazione Carabinieri di Castrolibero (località di residenza dell'interessato) in tutti i giorni in cui la squadra del Cosenza si trovi a disputare incontri di calcio in qualsiasi stadio del territorio nazionale, o all'estero.
2. Avverso il succitato divieto di accedere alle manifestazioni sportive è insorto il sig. E. P., impugnandolo con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione.
2.1. A supporto del gravame, ha dedotto le seguenti censure:
- incompetenza territoriale, perché il divieto impugnato avrebbe dovuto essere adottato, semmai, dal Questore della Provincia in cui risiede il ricorrente (Cosenza);
- violazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990, poiché nel caso di specie sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 cit., né la P.A. avrebbe esplicitato le ragioni di urgenza che consentono di non effettuare tale comunicazione; inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe sfornito di motivazione, non tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo relative ai fatti posti a base della misura (ed in specie, dell'assenza di scontri o tafferugli), né dei precedenti e del tenore di vita dell'interessato;
- violazione di legge ed eccesso di potere per mancata osservanza del principio di gradualità della sanzione, giacché nel caso di specie sussisterebbe una sproporzione tra la condotta attribuita al sig. P. e la sanzione irrogatagli, tenendo, altresì, presente l'incidenza che la misura disposta potrebbe avere sulla sua attività lavorativa;
- violazione dell'art. 6, comma 1, della l. n. 401/1989, in quanto il provvedimento gravato sarebbe eccessivamente generico nell'indicazione delle competizioni sportive alle quali il ricorrente non può accedere, in violazione dei principi di specificità e legalità.
2.2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero degli Interni e la Questura di Grosseto, depositando una relazione della predetta Questura con documentazione allegata.
2.3. Nella Camera di consiglio del 19 novembre 2009, il Collegio, considerato fondato il ricorso con esclusivo riferimento a quella parte del provvedimento impugnato relativa al divieto di intrattenersi nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni calcistiche cui il ricorrente non può accedere, attesa la genericità e la troppo estesa latitudine (e, così, la sproporzione) di un simile divieto, con ordinanza n. 905/09 ha accolto in parte qua l'istanza di sospensione.
2.4. In prossimità dell'udienza pubblica, il ricorrente ha effettuato deposito tardivo di una memoria difensiva.
2.5. All'udienza pubblica del 3 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. In via preliminare si rileva l'inutilizzabilità della memoria difensiva tardivamente depositata dal ricorrente.
3.1. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.
3.2. In particolare, risulta fondata la doglianza di sproporzione della sanzione irrogata, nella parte in cui si presta ad incidere assai pesantemente sull'attività lavorativa e sulla vita (al di là dell'assistere a competizioni sportive) del ricorrente, vietandogli di intrattenersi nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni calcistiche alle quali il ricorrente stesso non può accedere. Ed invero, questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che la misura interdittiva prevista dall'art. 6, comma 1, della l. n. 401/1989 deve essere sufficientemente dettagliata nella sue previsioni anche nella parte in cui vieta al destinatario di intrattenersi in luoghi potenzialmente interessati dalla presenza di tifosi (v. T.A.R. Toscana, Sez. II, 7 aprile 2010, n. 944; id., 19 maggio 2010, n. 1527). Ciò certamente non può dirsi realizzato nel caso di specie, alla luce dell'estrema genericità e dell'eccessiva latitudine del riferimento, contenuto nel divieto gravato, ai "luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto" di quanti partecipano o assistono alle gare a cui il sig. P. non può accedere: infatti, come detto, si tratta di prescrizione eccessivamente ampia e generica, capace, se intesa alla lettera, di precludere all'interessato la stessa possibilità di uscire di casa per i suoi bisogni elementari di vita e per svolgere la sua attività lavorativa. Invero, qualunque luogo può essere interessato alla sosta, al transito o al trasporto di persone che vanno a partecipare o ad assistere alle competizioni calcistiche interdette al ricorrente, il quale ultimo, perciò, si vedrebbe costretto a valutare, prima di ogni suo spostamento, la possibilità di imbattersi in tali persone: con il corollario, di cui è palese l'assurdità, di essere costretto a girare con sempre in mano il calendario di tutte le competizioni sportive che gli sono interdette, onde evitare possibili infrazioni a questa parte del divieto.
3.3. Da quanto detto si desume l'illegittimità, in parte qua, del provvedimento impugnato, il quale, per questa parte, incide pesantemente ed in maniera del tutto sproporzionata sulle libertà personali costituzionalmente garantite, in particolare sulla libertà di circolazione ex art. 16 Cost.: né varrebbe rilevare in contrario l'omessa deduzione, ad opera del ricorrente, della censura di indeterminatezza, per questo aspetto, del provvedimento gravato, come talvolta avvenuto in altre fattispecie analoghe, atteso che l'illegittimità riscontrata rientra, comunque, nel vizio di sproporzione del provvedimento stesso, puntualmente dedotto dal ricorrente. E l'illegittimità è tanto più palese, laddove si consideri che il provvedimento ex art. 6, comma 1, cit., è volto non già ad eliminare una generica pericolosità sociale del soggetto, ma quella specifica che discende dal verificarsi di certe condotte in un ambito specifico e, pertanto, è diretto a contrastare solo tali condotte (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 13 settembre 2010, n. 17403). Donde la riprova della fondatezza della censura: è evidente, infatti, che l'estrema genericità e, comunque, l'eccessiva estensione dei luoghi (diversi dalle vere e proprie sedi di competizioni sportive) ai quali si applica il divieto, rende quest'ultimo una misura sganciata dalla gravità della condotta del ricorrente e sproporzionata rispetto al fine da raggiungere, che è quello di contrastare la pericolosità specifica (come poc'anzi definita), da questi manifestata con la condotta tenuta, e non una sua generica pericolosità sociale. Sotto questo aspetto, insomma, il divieto gravato supera quanto occorre al fine di raggiungere l'obiettivo prestabilito e, pertanto, viola il principio di proporzionalità, inteso nella sua accezione di canone che attiene al bilanciamento quantitativo degli interessi coinvolti e che, dunque, esprime la necessità che la scelta sia concretamente posta in essere dalla P.A. con l'esercizio di una quantità di potere idonea al perseguimento dell'interesse pubblico, con il minor sacrificio per il contrapposto interesse privato, che viene inciso (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 27 gennaio 2011, n. 125).
4. Non sono fondate, invece, le ulteriori doglianze contenute nel ricorso, a partire da quella relativa alla pretesa incompetenza territoriale del Questore di Grosseto ad adottare il divieto gravato, dedotta con il primo motivo.
4.1. Ed invero, si deve respingere la doglianza di incompetenza territoriale da cui sarebbe affetto il divieto impugnato, giacché competente alla sua adozione sarebbe stato non il Questore di Grosseto, ma quello della Provincia in cui si trova il luogo di residenza dell'interessato (Cosenza). Infatti, non convincono le argomentazioni della giurisprudenza di segno contrario invocata nel ricorso, secondo le quali l'individuazione, quale organo territorialmente competente, del Questore della Provincia di residenza del destinatario si desumerebbe: a) dal fatto che il Questore, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. n. 401/1989, può prescrivere in aggiunta all'interessato l'obbligo di comparizione personale davanti all'Autorità di P.S., tenuto conto dell'attività lavorativa dell'invitato, elemento, questo, più agevolmente accertabile dall'Autorità del luogo di residenza; b) dal fatto che l'accertamento della complessiva pericolosità sociale del responsabile di atti di violenza risulterebbe più compiutamente realizzabile da parte dell'Autorità del luogo di residenza; c) dal fatto che, essendo il divieto de quo misura di prevenzione, utile riferimento sarebbe quello alla normativa generale ex l. n. 1423/1956, contenente (art. 4) l'attribuzione della competenza al Questore della Provincia in cui l'interessato ha la dimora.
4.2. Alle suesposte argomentazioni può replicarsi, in accordo con altra e più recente giurisprudenza, evidenziando che:
- quanto al punto a), si tratta di elemento che attiene, a ben guardare, alle modalità di esecuzione del provvedimento gravato - alle quali certamente sovrintende l'Autorità di P.S. del luogo di residenza dell'interessato - più che al suo contenuto prescrittivo; in ogni caso, si tratta di un elemento che ben può mancare (essendo assente in tutti i casi nei quali il Questore non aggiunga la prescrizione della comparizione personale dinanzi all'Autorità di P.S.), ed al quale, perciò, non sembra attribuibile un peso significativo ai fini dell'individuazione dell'organo competente per territorio all'adozione del provvedimento;
- quanto al punto b), si tratta di argomento non condivisibile, poiché, come già visto, ciò che forma oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione, ai fini dell'emissione del cd. D.A.SPO., non è una generica pericolosità sociale del soggetto, ma la sua pericolosità specifica in relazione a certe condotte attinenti ad un ambito specifico. Ciò pare suggerire che la valutazione di detta pericolosità debba essere, invece, compiuta dall'Autorità del luogo dove si è perfezionata la condotta rivelatrice della pericolosità stessa, in quanto in possesso di tutti gli elementi per effettuare in modo esaustivo la predetta valutazione (T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 21 agosto 2006, n. 341): si pensi, per es., all'esigenza, rivelatasi ineludibile nella fattispecie ora in esame, di procedere all'individuazione del responsabile dell'accaduto mediante la visione in loco delle riprese effettuate dalle telecamere di sicurezza dello stadio di Grosseto;
- quanto al punto c), si tratta di argomento non decisivo, potendo il rapporto tra la l. n. 401 cit. e la l. n. 1423/1956 essere impostato in termini di specialità e di deroga, anziché in termini di integrazione e di completamento. Inoltre, da un lato la misura di cui all'art. 6, comma 1, della l. n. 401 cit. (cioè il divieto di accesso) è una misura interdittiva atipica, e non una misura di prevenzione (Cass. pen. , SS.UU., 12 novembre 2004, n. 44273). Dall'altro, per quanto qui rileva, il concetto di "dimora" non si identifica con il luogo di residenza o di dimora abituale, dovendosi intendere come il luogo in cui la pericolosità del soggetto si è manifestata ed ha trovato alimento, pur a prescindere dalle risultanze anagrafiche, dalla vita abituale e dallo svolgimento delle normali attività (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 341/2006, cit., con i richiami giurisprudenziali ivi citati).
4.3. Ad avviso del Collegio, risulta, a ben guardare, decisivo, ai fini della reiezione della censura di incompetenza territoriale dedotta dal ricorrente, il fatto che la misura ex art. 6 cit. ha indubbiamente natura di provvedimento di urgenza a tutela dell'ordine pubblico (così T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 341/2006, cit.), come dimostra, tra l'altro, la circostanza che esso può essere adottato in base alla mera denuncia del soggetto coinvolto. La giurisprudenza ha, invero, riconosciuto al divieto in parola carattere cautelare ed urgente, non dovendo esso essere preceduto dall'accertamento della responsabilità dell'incolpato, riservato alla sede penale, ma venendo giustificato dal semplice fumus della stessa, sussistente anche per la semplice denuncia di aver partecipato ad episodi di violenza su persone o cose in occasione, o a causa, di manifestazioni sportive (T.A.R. Liguria, Sez. II, 30 aprile 2010, n. 2027). Ciò premesso, è chiaro che l'attribuzione della competenza ad adottare il D.A.SPO. al Questore della Provincia di residenza dell'interessato comporta necessariamente un allungamento dei tempi del procedimento (per la necessità di svolgere, a propria volta, una compiuta istruttoria, o, quantomeno, di farsi trasmettere gli elementi raccolti sul luogo dei fatti), di fatto incompatibile con le suesposte esigenze cautelari e preventive. Donde la preferenza per la tesi che ravvisa, in relazione al cd. D.A.SPO., l'individuazione dell'organo competente alla sua emissione in riferimento al luogo del verificarsi della condotta (Cass. pen. , Sez. I, 22 settembre 2004, n. 38660).
5. Va, parimenti, respinta la doglianza di violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, per avere la P.A. omesso la comunicazione di avvio del procedimento, senza neppure esplicitare le ragioni di urgenza che, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 cit., esonerano la P.A. dall'obbligo della comunicazione stessa. Sul punto, si richiama, innanzitutto, l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, per le particolari esigenze di necessità ed urgenza connaturate con la misura de qua, finalizzata a preservare l'ordine pubblico, in detta ipotesi non sussiste l'obbligo della P.A. di comunicare agli interessati l'avvio del relativo procedimento (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 341/2006, cit., con i numerosi richiami giurisprudenziali ivi citati). In secondo luogo, a ben guardare il divieto impugnato contiene una sia pur sintetica indicazione delle ragioni di urgenza sottese alla sua adozione, lì dove rammenta l'esigenza di contrastare gli episodi sanzionati "anche in ragione del fatto che in data 21 agosto c.a., dopo la pausa estiva, sono riprese tutte le manifestazioni calcistiche a carattere professionistico": il che soddisfa la clausola di esonero dall'obbligo di comunicazione prevista dal menzionato comma 1 dell'art. 7 della l. n. 241/1990; né in contrario vale la circostanza dell'avvenuta notifica del divieto a campionato (del ...omissis...) già iniziato, la quale, semmai, rafforzava la necessità per la P.A. di provvedere con urgenza, semplificando al massimo il relativo iter procedimentale. Ne discende che il motivo di ricorso in esame (il secondo), per il profilo ora analizzato, è infondato.
5.1. Peraltro, anche diversamente opinando, nel caso di specie sarebbe, comunque, applicabile l'art. 21-octies, comma 2, seconda parte, della l. n. 241/1990, il quale (recependo gli orientamenti emersi nella giurisprudenza: cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 341/2006, cit.) ha stabilito che il provvedimento non è annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento, se la P.A. dimostri in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. Nel caso di specie, infatti, la Questura di Grosseto, nelle proprie difese, ha dato anzitutto conto dell'urgenza nel vietare al ricorrente l'accesso alle competizioni calcistiche, evidenziando, in particolare, la vicinanza temporale tra la data in cui si è verificato l'episodio (il 10 agosto del 2009) e quella di avvio del campionato per il Cosenza calcio, cioè la squadra di cui il medesimo ricorrente risultava sostenitore (23 agosto 2009); ha, inoltre, evidenziato la gravità dell'episodio (l'accensione dell'artifizio pirotecnico ed il suo lancio in un settore dello stadio occupato da altre persone), senza dimenticare la gravità degli antefatti (cioè l'acquisto dell'artifizio pirotecnico e la sua introduzione all'interno dello stadio). Ha, infine, esaurientemente spiegato il ritardo nella notifica del divieto, che va ascritto alla necessità di procedere all'individuazione del responsabile dei fatti contestati tramite l'esame in loco delle riprese effettuate dalle telecamere di sicurezza dell'impianto sportivo. Donde, anche per tal verso, l'infondatezza della censura.
5.2. Ancora, deve essere respinta la doglianza di difetto di motivazione del provvedimento gravato, anch'essa dedotta (come la precedente) con il secondo motivo. Il provvedimento in questione reca, infatti, una puntuale elencazione delle ragioni che hanno portato il Questore ad adottarlo, incentrate sulla gravità del fatto commesso, "desumibile non solo dalla mera analisi del gesto" (il fumogeno è stato acceso all'interno di un contesto di folla, poi lanciato in uno spazio occupato da altre persone), "ma riscontrabile anche dalle conseguenze di carattere giudiziario indicate dalla legge, che prevede, nel caso di specie, finanche l'arresto facoltativo nella flagranza di reato".
5.3. Per la medesima ragione, deve ritenersi, altresì, infondata la censura di violazione del principio di gradualità della sanzione, dedotta con il terzo motivo, nella parte in cui è rivolto a contestare non già l'eccessiva latitudine del divieto gravato (su cui cfr. supra, paragg. 3.1-3.3), ma la sua eccessiva durata. Il ricorrente obietta, infatti, sul punto che la P.A. non avrebbe considerato il tipo di condotta posta in essere, le circostanze di tempo e di luogo, il non aver egli provocato incidenti e l'assenza di precedenti a proprio carico. In contrario, tuttavia, il Collegio considera sufficiente il riferimento alla gravità dell'episodio, come sopra illustrata (e soprattutto per la pericolosità del lancio del fumogeno in un settore dello stadio occupato da altre persone). Ciò, tanto più che il potere del Questore ex art. 6, comma 1, cit. si connota per un elevato tasso di discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto, in vista della tutela dell'ordine pubblico anche in via preventiva, in caso di pericolo pur solo potenziale di lesione (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 29 maggio 2008, n. 603): discrezionalità particolarmente evidente soprattutto sotto il (contestato) profilo della durata del divieto, potendo esso spaziare, in base alle previsioni di legge, da un minimo di un anno fino ad un massimo di cinque anni (art. 6, comma 5, della l. n. 401 cit.). Sul punto vanno, perciò, condivise le conclusioni dell'Amministrazione intimata, secondo cui l'irrogazione della misura in una durata intermedia (anni due) risulta, alla luce dei fatti, ragionevolmente proporzionata.
5.4. Da ultimo, deve essere respinta la censura di genericità del provvedimento impugnato in ordine all'indicazione delle competizioni sportive alle quali il ricorrente non può accedere, poiché in realtà il decreto specifica che oggetto del divieto di accesso sono i luoghi dove si svolgono competizioni di calcio relative ai campionati nazionali (di) professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali (con riferimento esplicito alle Coppe Europee per squadre di club), alle partite delle Nazionali di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale. Pertanto, da un lato, il divieto riguarda l'accesso del sig. P. agli impianti sportivi in veste di spettatore e sostenitore delle squadre, ma non si può certo intendere come preclusivo della pratica sportiva in prima persona da parte del medesimo sig. P.. Dall'altro, il divieto, ancorché gravoso - ma sul punto valgono le considerazioni di cui al paragrafo precedente -, è circoscritto alle sole competizioni calcistiche e, quindi, come si premura di precisare la Questura nelle sue difese, non si estende alle manifestazioni aventi ad oggetto discipline sportive di altra natura.
6. In definitiva, il ricorso è fondato limitatamente alla parte del provvedimento impugnato relativa al divieto, per il destinatario, di intrattenersi nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni di calcio, alle quali il destinatario medesimo non può accedere. Per questa parte, dunque, il provvedimento de quo va annullato, tenendolo fermo, invece, nelle parti rimanenti.
7. Quanto alle spese, se ne dispone la compensazione, in ragione della soccombenza reciproca delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei termini specificati in motivazione, annullandolo in parte qua.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011, con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Maurizio Nicolosi
L'ESTENSORE
Pietro De Berardinis
IL PRIMO REFERENDARIO
Ivo Correale
Depositata in Segreteria il 14 giugno 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il 5% dell'offerta al mancato aggiudicatario per risarcire il mancato utile: perché chi immobilizza i suoi mezzi aggrava il danno...
Venerdì 20 Gennaio 2012 10:22
Carmelo Anzalone
N. 31/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 3408 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3408 del 2010, proposto da:
I. S.r.l. e P. S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Pensabene Lionti, con domicilio eletto presso Giuseppe Aliquò in Catania, via G. Vagliasindi, 9;
contro
Comune di Giardini-Naxos, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Scarcella, con domicilio eletto presso Antonio Lombardo in Catania, v.le XX Settembre, 43;
per ottenere
IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DA MANCATA AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE DI MANUFATTI SITI IN VIA PIETRALUNGA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giardini-Naxos;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
La domanda risarcitoria è fondata.
Al riguardo, il Collegio rileva, anzitutto, che non vi è alcuna necessità di accertare la componente soggettiva dell'illecito, sulla base dei più recenti indirizzi della giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione III 30 settembre 2010, n. C- 314/09, secondo la quale, la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, la quale subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l'applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all'amministrazione suddetta, nonché sull'impossibilità per quest'ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata).
Con riferimento alla misura del risarcimento del danno spettante alla parte ricorrente, è sufficiente osservare che, qualora la procedura fosse stata svolta correttamente, l'intero appalto avrebbe dovuto essere assegnato all'attuale parte ricorrente.
Pertanto, all'interessata compete il diritto al risarcimento dei danni costituiti dal mancato utile derivante dall'appalto in contestazione (cfr. Cs V 24.2.011 n.1193; CS 9.12.10 n. 8646; TAR LAZIO III 2.2.11 n. 974).
Quanto alle voci di danno richieste dalle società ricorrenti, non tutta la domanda risarcitoria può essere accolta.
Non spettano le spese generali (richiesta sub C del ricorso) perché la società avrebbe, comunque, sostenuto tali spese anche in caso di aggiudicazione (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 23 marzo 2010, n. 4555; Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751).
Non spettano le spese legali richieste nel punto B) del ricorso perché sono state oggetto di decisione con le sentenze che hanno definito la controversia.
Non sono dovute neanche quelle sub D) del ricorso rimaste sfornite di prova.
Per quanto riguarda il mancato utile indicato nel ricorso con le richieste sub A) e sub E) la società ricorrente quantifica il danno da mancata aggiudicazione nel dieci per cento dell'importo dell'appalto nella parte che non gli è stato attribuito.
Tale quantificazione non può essere accolta
Ad avviso del Collegio la misura dell'utile può essere equitativamente stimata nel 5% del valore dell'appalto nella parte in cui esso non è stato attribuito alla ricorrente, depurato del ribasso praticato dalla stessa ricorrente.
Ciò perchè va tenuto conto anche della presunzione di utilizzabilità delle risorse destinate all'esecuzione della fornitura in oggetto in altre operazioni commerciali.
Al riguardo il Collegio ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza (per tutte, Consiglio di Stato, SEZ. VI, 21 settembre 2010 n. 7004), secondo cui, in sede di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione di una gara di appalto, il mancato utile nella misura integrale spetta, nel caso di annullamento dell'aggiudicazione e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se il ricorrente dimostri di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, tenuti a disposizione in vista dell'aggiudicazione; in difetto di tale dimostrazione, è da ritenere che l'impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o servizi e, pertanto, in tale ipotesi deve operarsi una decurtazione del risarcimento per come sopra detto.
Infatti, si è evidenziato che "ai sensi dell'art. 1227 c.c., il danneggiato ha un puntuale dovere di non concorrere ad aggravare il danno. Nelle gare di appalto, l'impresa non aggiudicataria, ancorché proponga ricorso e possa ragionevolmente confidare che riuscirà vittoriosa, non può mai nutrire la matematica certezza che le verrà aggiudicato il contratto, atteso che sono molteplici le possibili sopravvenienze ostative.
Pertanto, non costituisce, normalmente, e salvi casi particolari, condotta ragionevole immobilizzare tutti i mezzi di impresa nelle more del giudizio, nell'attesa dell'aggiudicazione in proprio favore, essendo invece ragionevole che l'impresa si attivi per svolgere altre attività." (cfr. C.S. V 24.2.011 n.1193; CS 9.12.10 n. 8646; TAR LAZIO III 2.2.11 n. 974).
Di qui la piena ragionevolezza, affermata dalla giurisprudenza e condivisa dal Collegio, del risarcimento del mancato utile nella misura del 5% dell'offerta (cfr. anche TAR CATANIA IV n. 2812 del 2010).
Va accolta anche la domanda - contenuta in ricorso - avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi, spettando la prima, secondo gli indici ISTAT, dal giorno in cui è stato stipulato il contratto con l'impresa illegittima aggiudicataria, sino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi sulla somma rivalutata andranno corrisposti, nella misura legale, dalla data della pubblicazione della presente decisione fino all'effettiva corresponsione (cfr.: C. S., VI, 23 luglio 2009, n. 4628; sentenza di questa sezione 29 giugno 2007, n. 1135).
Il Collegio ritiene, inoltre, di far applicazione del potere attribuito dall'art 34 comma 4 del d.lgs. n° 104 del 2010, condannando l'Amministrazione a fare alla parte ricorrente una proposta di una somma a titolo di risarcimento nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza o dalla comunicazione se anteriore.
Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti di cui sopra e va riconosciuto il risarcimento del danno con le modalità e nei termini di cui sopra.
Le spese e gli onorari del giudizio è giusto che seguano la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, riconosce il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno da determinare con le modalità di cui in motivazione.
Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione di spese ed onorari del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 2.000 (duemila) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola
L'ESTENSORE
Francesco Brugaletta
IL CONSIGLIERE
Rosalia Messina
Depositata in Segreteria il 10 gennaio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
|
Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza
Lunedì 01 Agosto 2011 19:14
Liliana D'amico
LEGGE 12 luglio 2011, n. 112
Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza.
(11G0154) , in G.U.R.I. del 19 luglio 2011, n. 166
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione dell'Autorita' garante
per l'infanzia e l'adolescenza
1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei
diritti e degli interessi delle persone di minore eta', in
conformita' a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con
particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27
maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New
York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950
e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo
2003, n. 77, nonche' dal diritto dell'Unione europea e dalle norme
costituzionali e legislative nazionali vigenti, e' istituita
l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito
denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni e i compiti
ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di
organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di
subordinazione gerarchica.
Art. 2
Modalita' di nomina, requisiti, incompatibilita' e compenso del
titolare dell'Autorita' garante
1. L'Autorita' garante e' organo monocratico. Il titolare
dell'Autorita' garante e' scelto tra persone di notoria indipendenza,
di indiscussa moralita' e di specifiche e comprovate
professionalita', competenza ed esperienza nel campo dei diritti
delle persone di minore eta' nonche' delle problematiche familiari ed
educative di promozione e tutela delle persone di minore eta', ed e'
nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il titolare dell'Autorita' garante dura in carica quattro anni e
il suo mandato e' rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorita'
garante non puo' esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale, imprenditoriale o di consulenza, non puo' essere
amministratore o dipendente di enti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, ordini professionali o comunque in organismi che
svolgono attivita' nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se
dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, e'
collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la
durata del mandato. Il titolare dell'Autorita' garante non puo'
ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di
partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il
periodo del mandato.
4. Al titolare dell'Autorita' garante e' riconosciuta un'indennita'
di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque
nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
Art. 3
Competenze dell'Autorita' garante. Istituzione e
compiti della Conferenza nazionale per la garanzia
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
1. All'Autorita' garante sono attribuite le seguenti competenze:
a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli
altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione
della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione
della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonche' del diritto
della persona di minore eta' ad essere accolta ed educata
prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro
ambito familiare di appoggio o sostitutivo;
b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione
europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo
il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
c) collabora all'attivita' delle reti internazionali dei Garanti
delle persone di minore eta' e all'attivita' di organizzazioni e di
istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti.
Collabora, altresi', con organizzazioni e istituti di tutela e di
promozione dei diritti delle persone di minore eta' appartenenti ad
altri Paesi;
d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle
persone di minore eta' e quelle delle associazioni familiari, con
particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'
affido e dell'adozione, nonche' di collaborazione con tutte le
organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli
istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le
associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli
altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della
promozione dei diritti delle persone di minore eta' nonche' con tutti
i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalita' di
tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta';
e) verifica che alle persone di minore eta' siano garantite pari
opportunita' nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto
alla salute e pari opportunita' nell'accesso all'istruzione anche
durante la degenza e nei periodi di cura;
f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in
eta' evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei
termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 16 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua
trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e
l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103
del 2007;
g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e
territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza,
tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e
tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare
riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione,
alla salute;
h) segnala, in casi di emergenza, alle autorita' giudiziarie e
agli organi competenti la presenza di persone di minore eta' in stato
di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle
autorita' competenti;
i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta
periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi
dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al
rapporto stesso;
l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali relativi alle persone di minore eta', di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in
merito al rispetto dei livelli medesimi;
m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione
con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di
minore eta', iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione
della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al
riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle
amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli
ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo
svolgimento delle attivita' socio-assistenziali, che abbiano per
oggetto i diritti delle persone di minore eta', anche tramite
consultazioni periodiche con le autorita' o le amministrazioni
indicate; puo' altresi' diffondere buone prassi sperimentate
all'estero;
o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni
istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che
coinvolgano persone di minore eta', stimolando la formazione degli
operatori del settore;
p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita
la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attivita'
svolta con riferimento all'anno solare precedente.
2. L'Autorita' garante esercita le competenze indicate nel presente
articolo nel rispetto del principio di sussidiarieta' .
3. L'Autorita' garante puo' esprimere pareri al Governo sui disegni
di legge del Governo medesimo nonche' sui progetti di legge all'esame
delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. L'Autorita' garante promuove, a livello nazionale, studi e
ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni
dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1,
comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,
del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e
l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonche'
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della
legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorita' garante puo' altresi'
richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al
presente comma.
5. L'Autorita' garante, nello svolgimento delle proprie funzioni,
promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per
l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23
dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle
relazioni presentate dalla medesima Commissione.
6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle
autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno
all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorita' garante assicura idonee
forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e
dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono
istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e
competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti
per l'Autorita' garante.
7. Ai fini di cui al comma 6 e' istituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la
garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito
denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorita' garante e composta
dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure
analoghe, ove istituiti. La Conferenza e' convocata su iniziativa
dell'Autorita' garante o su richiesta della maggioranza dei garanti
regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle
regioni, svolge i seguenti compiti:
a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti
regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e
nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;
b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni
sulla condizione delle persone di minore eta' a livello nazionale e
regionale.
9. L'Autorita' garante segnala alla procura della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di
minore eta', e alla procura della Repubblica competente abusi che
abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate
iniziative di competenza della procura medesima.
10. L'Autorita' garante prende in esame, anche d'ufficio,
situazioni generali e particolari delle quali e' venuta a conoscenza
in qualsiasi modo, in cui e' possibile ravvisare la violazione, o il
rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore eta', ivi
comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente
segnalandole agli organismi cui e' attribuito il potere di controllo
o di sanzione.
11. L'Autorita' garante puo' formulare osservazioni e proposte per
la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e
sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto
2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della
legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo Internet, nonche' dei rischi di
espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in
conformita' a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7,
recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle
pratiche di mutilazione genitale femminile.
Art. 4
Informazioni, accertamenti e controlli
1. L'Autorita' garante puo' richiedere alle pubbliche
amministrazioni, nonche' a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la
Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il
Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a
qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini
della tutela delle persone di minore eta', nel rispetto delle
disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'Autorita' garante puo' richiedere alle amministrazioni
competenti di accedere a dati e informazioni, nonche' di procedere a
visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita' concordate con le
medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove
siano presenti persone di minore eta' .
3. L'Autorita' garante puo' altresi' effettuare visite nei luoghi
di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8
delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni
o del giudice che procede.
4. L'Autorita' garante puo' richiedere ai soggetti e per le
finalita' indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad
archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell'Autorita' garante si svolgono
nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.
Art. 5
Organizzazione
1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorita'
garante», posto alle dipendenze dell'Autorita' garante, composto ai
sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad
altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando
obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita' e, comunque, nei
limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente
articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in
possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di
indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante. I funzionari
dell'Ufficio dell'Autorita' garante sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio
dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonche'
quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorita' garante. Ferme restando l'autonomia
organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita' garante,
la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono
messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo
3 e per le attivita' connesse e strumentali, nonche' per il
funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' garante, sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unita'
previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
4. L'Autorita' garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed e'
soggetta agli ordinari controlli contabili.
Art. 6
Forme di tutela
1. Chiunque puo' rivolgersi all'Autorita' garante, anche attraverso
numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti, per la segnalazione
di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei
diritti delle persone di minore eta'.
2. Le procedure e le modalita' di presentazione delle segnalazioni
di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorita'
garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e
assicurano la semplicita' delle forme di accesso all'Ufficio
dell'Autorita' garante, anche mediante strumenti telematici.
Art. 7
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della
presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro
1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro
750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C
allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro
1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4,
della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere
dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma
3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2008):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per le pari
opportunita' (Carfagna) l'11 dicembre 2008.
Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e
XII (Affari sociali), in sede referente, il 5 gennaio 2009, con
pareri delle Commissioni II, III, V, XI, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalle Commissioni I e XII, in sede referente, il 12 e
26 febbraio 2009, il 12 e 17 marzo 2009, il 20 maggio 2009, il 21 e
27 luglio 2009, il 23 settembre 2009, il 15 e 22 febbraio 2011, l'8 e
9 marzo 2011.
Esaminato in aula il 29 settembre 2009, il 6 e 7 ottobre 2009 ed
approvato il 16 marzo 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2631):
Assegnato alla Commissione 1^ (Affari costituzionali), in sede
referente, il 24 marzo 2011, con pareri delle Commissioni 2^, 3^, 5^,
12^, 14^ e Questioni regionali.
Esaminato dalla Commissione 1^, in sede referente, il 13 e 19
aprile 2011, il 4 e 24 maggio 2011 e il 7 giugno 2011.
Relazione scritta annunciata il 10 giugno 2011 (atto n. 2631/A)
relatore on. Anna Maria Serafini.
Esaminato in Aula il 7, 14 e 15 giugno 2011 ed approvato il 22
giugno 2011.
Conversione in legge delle disposizioni per la stabilizzazione finanziaria
Lunedì 01 Agosto 2011 19:11
Liliana D'amico
LEGGE 15 luglio 2011, n. 111
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria. (11G0153) , in G.U.R.I. del 16 luglio 2011, n. 164
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2814):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 6 luglio 2011.
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio), in sede referente, il 7
luglio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª,
9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 7
e 12 luglio 2011.
Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 12 e 13
luglio 2011.
Esaminato in Aula ed approvato il 14 luglio 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4509):
Assegnato alIa V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
in serle referente, il 14 luglio 2011 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle Commissioni I, II, III,IV,VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, XIV.
Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 14 luglio
2011.
Esaminato in Aula ed approvato il 15 luglio 2011.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98
All'articolo 1, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «la
media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL» e dopo
le parole: «incarichi negli altri» sono inserite le seguenti: «sei
principali»; al secondo periodo, dopo le parole: «la media» sono
inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL».
All'articolo 4, al comma 2, la parola: «riconosciuti» e' sostituita
dalle seguenti: «che vengono riconosciuti».
All'articolo 5, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte
concernente gli organi previsti per legge che operano presso il
Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione
istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, si
interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto
previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248».
All'articolo 6, al comma 2, le parole: «Il versamento della quota
annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, e'
effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.»
sono soppresse.
All'articolo 10:
al comma 14, primo periodo, la parola: «adottate» e' sostituita
dalla seguente: «adottare»;
al comma 17, lettera b), le parole: «Fondi di bilancio» sono
sostituite dalle seguenti: «Fondi di bilancio"».
All'articolo 12:
al comma 7, ultimo periodo, la parola: «previsto» e' sostituita
dalla seguente: «previsti»;
al comma 13, primo periodo, la parola: «sedicesimo» e' sostituita
dalla seguente: «quindicesimo»;
al comma 14, la parola: «contro» e' sostituita dalla seguente:
«conto».
All'articolo 14:
al comma 3, le parole: «giugno 199» sono sostituite dalle
seguenti: «giugno 1994»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «le attivita' e le» sono
sostituite dalle seguenti: «delle attivita' e delle»;
al comma 16, le parole: «e delle finanze.» sono sostituite dalle
seguenti: «e delle finanze".»;
al comma 18, secondo periodo, le parole: «e dentro» sono
sostituite dalle seguenti: «ed entro»;
al comma 19, secondo periodo, la parola: «internalizzazione» e'
sostituita dalla seguente: «internazionalizzazione».
All'articolo 16:
al comma 1, lettera g), dopo le parole: «attivita' operative o
missioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i contenuti del
comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17,
comma 23, lettera a), del decreto-legge 1 º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;
All'articolo 17:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del finanziamento»
sono inserite le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»;
al comma 4, lettera a), ultimo periodo, la parola: «Costrizione»
e' sostituita dalla seguente: «Costituzione»;
al comma 6, le parole: «486,5 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «105 milioni di euro»; le parole: «periodo 1 º
giugno-31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «periodo
compreso tra il 1º giugno 2011 e la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto» ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «,entro il 30 giugno 2013
il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il 30 giugno
2013 il Ministero»;
al comma 9, primo periodo, la parola «e» e' soppressa e le
parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai
commi 7 e 8»;
al comma 10, lettera d), le parole: «raccomandazione 2001/361/
CE» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE».
All'articolo 18:
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti
pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non e' concessa, con esclusione della fascia di importo
inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con
riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle
pensioni e' applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo
superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato.»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: "2015" e' sostituita dalla
seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato
al comma 12-ter,";
b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "2013" e "30
giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e "31
dicembre" ed e' soppresso l'ultimo periodo.»;
al comma 8, le parole: «marzo 1933» sono sostituite dalle
seguenti: «marzo 1983»;
al comma 16, lettera a), capoverso «1-bis», le parole: «e per le
categorie» sono sostituite dalle seguenti: «per le categorie»;
al comma 18, le parole: «articolo 1» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 01»;
dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:
«22-bis. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dal 1 º agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino
90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di
perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per la
parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il
trattamento pensionistico complessivo non puo' essere comunque
inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono
anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, nonche' i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei
dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa
la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
nonche' le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il
personale addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale gia'
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La
trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione e'
applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione
dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun
rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e'
preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo
per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal
casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i
necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del
contributo di perequazione, secondo modalita' proporzionali ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate,
entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e' erogato il
trattamento su cui e' effettuata la trattenuta, all'entrata del
bilancio dello Stato.
22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti
di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il
diritto al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei
previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del
presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di
due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre
mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio
2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto
stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni."
22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter
le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi,
nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorche'
maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal
1 º gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di
mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati
entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che
intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di
pensione, l'INPS non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 22-quater».
All'articolo 20:
al comma 1, il quinto periodo e' soppresso e all'ultimo periodo
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonche' le modalita' e
le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione
del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti
siano risultate inadempienti al patto di stabilita' e delle regioni
sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a
decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i
predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla
base dei seguenti parametri di virtuosita':
a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa
storica e costi e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilita' interno;
c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente
dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla
popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso
esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la valutazione
del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della
legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle
stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale per gli enti locali;
g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva
partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i
tributi erariali, per le regioni;
h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di
contrasto all'evasione fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e
accertate; l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie
nel rispetto della normativa vigente»;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui
devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle
funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al comma
2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di
riferimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con
il miglior rapporto qualita-costi.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente
di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito
dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo
ai parametri di cui al citato comma 2.
2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il comma 31 e' sostituito dal seguente:
"31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni
che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma
associata deve raggiungere e' fissato in 5.000 abitanti o nel
quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente piu'
piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il
completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
26 a 30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009"»;
al comma 3:
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni
del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno
2012»; al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»; all'ultimo
periodo, le parole: «puo' essere ridotto» sono sostituite dalle
seguenti: «e' ridotto»;
i commi 6, 7 e 8 sono soppressi;
dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente:
«17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai
rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte
dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
All'articolo 21, comma 4, capoverso « 11-quater», dopo le parole:
«diritto comunitario e» sono inserite le seguenti: «in particolare
alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, nonche'», le parole: «del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188,» sono soppresse e le parole: «si applicano» sono
sostituite dalle seguenti: «si applica».
All'articolo 22:
al comma 1, capoverso 1, le parole «1. "Ai fini» sono sostituite
dalle seguenti: «"Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai
fini»;
al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: «comma
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «periodo precedente»;
al comma 1, capoverso 4, e al comma 4, ovunque ricorrano, le
parole: «articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17 e
seguenti».
All'articolo 23:
al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) dopo
il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nei confronti dei
soggetti di cui:
a) all'articolo 5, che esercitano attivita' di imprese
concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di
autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento"»;
al comma 7, alinea, le parole: «allegata al DPR 26 ottobre 1972,
n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «approvata con decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992»;
al comma 7, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dopo
il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati
dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385:
1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il
cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun
intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 34,20
b) con periodicita' semestrale euro 17,1
c) con periodicita' trimestrale euro 8,55
d) con periodicita' mensile euro 2,85
2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro
ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 70,00
b) con periodicita' semestrale euro 35,00
c) con periodicita' trimestrale euro 17,5
d) con periodicita' mensile euro 5,83
3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 240,00
b) con periodicita' semestrale euro 120,00
c) con periodicita' trimestrale euro 60,00
d) con periodicita' mensile euro 20,00
4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000
euro:
a) con periodicita' annuale euro 680,00
b) con periodicita' semestrale euro 340,00
c) con periodicita' trimestrale euro 170,00
d) con periodicita' mensile euro 56,67
5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro
ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 230,00
b) con periodicita' semestrale euro 115,00
c) con periodicita' trimestrale euro 57,50
d) con periodicita' mensile euro 19,17
6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 780,00
b) con periodicita' semestrale euro 390,00
c) con periodicita' trimestrale euro 195,00
d) con periodicita' mensile euro 65,00
7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000
euro:
a) con periodicita' annuale euro 1.100,00
b) con periodicita' semestrale euro 550,00
c) con periodicita' trimestrale euro 275,00
d) con periodicita' mensile euro 91,67"»;
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Per rendere piu' rigoroso il regime di deducibilita' degli
accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo e'
aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e
gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo
precedente e' pari all' 1 per cento".»;
al comma 12, capoverso «10-bis», le parole: «dell'articolo 24, e
seguenti,» sono soppresse;
al comma 17, lettera c), e al comma 19, lettera c), dopo le
parole: «decreto legislativo 18 dicembre 1997,» sono inserite le
seguenti: «n. 471,»;
al comma 28, lettera c), la parola: «e)» e' sostituita dalla
seguente: «d-ter)»;
al comma 33, le parole: «e le disposizioni» sono sostituite dalle
seguenti: «le disposizioni»;
al comma 36, le parole: «e 215» sono soppresse e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «. Al comma 215 del medesimo articolo,
al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo."»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede
l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione".
50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai
compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011,
restano confermati a decorrere dal 1 º gennaio 2012. Continua ad
applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2011, n. 75».
All'articolo 24:
al comma 34, quarto periodo, la parola: «aggiudicati» e'
sostituita dalla seguente: «aggiudicate» e, all'ultimo periodo, le
parole: «n. 773."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 773»;
al comma 39 e al comma 40, le parole: «del monopoli» sono
sostituite dalle seguenti: «dei monopoli».
All'articolo 27, al comma 1, dopo le parole: «e' ridotta al 5 per
cento.» sono aggiunte le seguenti: «Il regime di cui ai periodi
precedenti e' applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta
successivo a quello di inizio dell'attivita' ma non oltre il periodo
di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta'».
All'articolo 29:
al comma 1, capoverso 4, le parole: «alla cancellazione» sono
sostituite dalle seguenti: «la cancellazione»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita
dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui
all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta
Commissione di cui al comma 2, il Governo formulera' alle categorie
interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei
servizi e delle attivita' economiche; trascorso il termine di otto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, cio' che non sara' espressamente regolamentato
sara' libero.
1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione
del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per la dismissione
di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non
territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono
immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita' di alienazione
sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non
discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30
giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei servizi» sono
aggiunte le seguenti: «e delle attivita' economiche».
alla rubrica, le parole: «e dei servizi» sono sostituite dalle
seguenti: «, dei servizi e delle attivita' economiche».
All'articolo 32:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono
soppresse e le parole: «Ministero delle infrastrutture» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture»;
al comma 3, le parole: «presente decreto che» sono sostituite
dalle seguenti: «presente decreto».
All'articolo 33, comma 7, le parole: «di cui il» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai».
All'articolo 35:
al comma 2, quarto periodo, le parole: «Asse prioritario i» sono
sostituite dalle seguenti: «Asse prioritario 1»;
al comma 4, le parole: «articolo 4» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 14»;
All'articolo 36:
al comma 2, lettera b), numero 3), alla parola: «affidamento»
sono premesse le seguenti: «in alternativa a quanto previsto al
numero 1),»;
al comma 3, lettera d), le parole: «dell'articolo 23» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23»;
dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a
euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"».
All'articolo 37:
al comma 6, lettera b), numero 2), le parole: «al doppio
dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «a tre volte
l'importo»;
al comma 6, lettera z), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo tributario"»;
al comma 6, lettera aa), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo tributario"».
All'articolo 38:
al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «Art. 445-bis», al
primo comma, le parole: «presso il Tribunale del capoluogo di
provincia in cui risiede l'attore» sono sostituite dalle seguenti:
«presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore», al quinto
comma, le parole: «articolo 196» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 196,» e il settimo comma e' soppresso;
dopo il comma 4, le parole: «4. A decorrere» sono sostituite
dalle seguenti: «5. A decorrere» e i successivi commi 5, 6 e 7 sono
rispettivamente rinumerati come commi 6, 7 e 8.
All'articolo 39:
al comma 1, lettera b), dopo la parola: «contabili» sono inserite
le seguenti: «in servizio o a riposo» e dopo le parole: «avvocati
dello Stato» le parole: «, in servizio o» sono soppresse;
al comma 2, lettera c), numero 5):
al primo ed al secondo periodo del capoverso «1-bis», le
parole: «che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano»
sono sostituite dalle seguenti: «che, iscritti in albi professionali,
esercitano, anche in forma non individuale,» e dopo le parole:
«lettera i)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»; dopo il
secondo periodo del capoverso «1-bis» e' aggiunto il seguente:
«All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita'
previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria»;
al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4,
avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto
sono revocate»;
al comma 8, lettera c), le parole da: «, senza applicazione»
fino alla fine della lettera sono soppresse;
al comma 8, lettera d), le parole: «sentito il Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «sentiti il DIgitPA».
All'articolo 40:
al comma 1, le parole: «5.850 milioni di euro per l'anno 2012»
sono sostituite dalle seguenti: «2.850 milioni di euro per l'anno
2012»;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13,
terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi
definitivi con le modalita' ivi previste. Le entrate previste dal
primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di
cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la
disposizione del primo periodo del presente comma non sia
suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma
con riferimento ai singoli regimi interessati.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica
qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti
legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il
riordino della spesa in materia sociale, nonche' la eliminazione o
riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si
sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare
effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a
4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2014»;
al comma 2, alinea, le parole: «articolo 21, commi 3 e 6» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 21, commi 1, 3 e 6», le parole:
«articolo 37, comma 21» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37,
comma 20», le parole: «2.198,963 milioni di euro per l'anno 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «1.817,463 milioni di euro per l'anno
2011» e le parole: «7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «4.427,863 milioni di euro per l'anno
2012»;
al comma 2, lettera a), le parole: «1.871,963 milioni di euro per
l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1.490,463 milioni di
euro per l'anno 2011» e le parole: «4.314,863 milioni di euro per
l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1.314,863 milioni di
euro per l'anno 2012»;
al comma 2, lettera c), le parole: «2016 milioni di euro» sono
sostituite dalla seguente: «2016».
E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:
Parte di provvedimento in formato grafico
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