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    Regolamento sulla conclusione dei procedimenti amministrativi

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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011 , n. 147

    Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, della  legge
    7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n.
    69/2009, in materia  di  termini,  non  superiori  a  90  giorni,  di
    conclusione  dei  procedimenti  amministrativi  di   competenza   del
    Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  della  Scuola  superiore
    dell'economia e  delle  finanze,  dell'Amministrazione  autonoma  dei
    monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali
    e assistenziali del personale della Guardia di finanza. (11G0189), in G.U.R.I. del 29 agosto 2011, n. 200 
    

     
     
     
                  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
     
      Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n.  2258,  convertito
    dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione
    autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e  il  relativo  regolamento   di
    organizzazione, approvato, da ultimo, con il decreto  del  Presidente
    della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e il  decreto del  Ministro
    dell'economia e delle  finanze 1°  ottobre  2004  che  individua  gli
    uffici di livello dirigenziale  non  generale  della  Amministrazione
    autonoma dei monopoli di Stato; 
      Visto il regio  decreto-legge  5  luglio  1934,  n.  1187,  recante
    provvedimenti per la Guardia di finanza, e successive  modificazioni,
    ed  in  particolare  gli  articoli  23   e   33   che   istituiscono,
    rispettivamente, il Fondo di previdenza per il personale appartenenti
    ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e la Cassa
    ufficiali, attribuendo loro la personalita' giuridica; 
      Visti l'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959  n.  189  e
    l'articolo 1 del decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  che
    dispongono che la Guardia di finanza  e'  una  forza  di  polizia  ad
    ordinamento militare, con competenza generale in materia economica  e
    finanziaria, che dipende direttamente  e  a  tutti  gli  effetti  dal
    Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e  le  disposizioni  che
    regolano l'assetto organizzativo, centrale e periferico, dello stesso
    Corpo costituite dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n.  189,
    dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34  e
    dalle determinazioni del Comandate generale; 
      Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
    che  disciplina  l'attivita'  di  Governo   e   l'ordinamento   della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in  particolare  l'articolo
    17  comma  3,  concernente  l'adozione  di  regolamenti  con  decreti
    ministeriali nei casi previsti dalla legge; 
      Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
    materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
    documenti amministrativi, ed in particolare  l'articolo  2  (come  da
    ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n.  69)
    comma 3, che determina le modalita'  di  fissazione  dei  termini  di
    conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni; 
      Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
    modificazioni,  che  riforma  l'organizzazione  del  Governo,  ed  in
    particolare gli articoli da 23 a  25,  relativi  all'ordinamento  del
    Ministero dell'economia e delle finanze; 
      Visti il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre  2000,  n.
    301, che riordina la Scuola superiore dell'economia e  delle  finanze
    che, all'articolo 1 dello stesso decreto,  viene  definita  come  una
    istituzione  di  alta  cultura  e  formazione,  posta  alle   dirette
    dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e contabile e di
    bilancio, e il decreto del Rettore 22 dicembre  2000,  approvato  con
    decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000,  concernente  la
    disciplina di funzionamento e organizzazione della  Scuola  superiore
    dell'economia e delle  finanze,  e  successive  modificazioni,  e  il
    decreto del Rettore 20 giugno 2002, recante il regolamento  didattico
    e di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze,  e
    successive modificazioni; 
      Visto  il  decreto  legislativo   3   luglio   2003   n.   173   di
    riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
    agenzie fiscali; 
      Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
    sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
    materia di processo civile che,  tra  l'altro,  modifica  ed  integra
    alcuni articoli della citata legge n. 241/1990, ed,  in  particolare,
    l'articolo 7 della stessa legge n. 69/2009; 
      Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
    n. 43,  di  riorganizzazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze e il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, che  individua  le
    attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale  non  generale  dei
    dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze; 
      Visto il decreto del Ministero per la  pubblica  amministrazione  e
    l'innovazione, di concerto con il  Ministro  per  la  semplificazione
    normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
    della Repubblica italiana, serie generale, 1° aprile  2010,  n.  76),
    recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7  della
    citata legge n. 69/2009; 
      Considerato che, l'articolo 2,  comma  2,  della  citata  legge  n.
    241/1990, dispone che i  procedimenti  amministrativi  di  competenza
    delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali  devono
    concludersi entro il  termine  di  trenta  giorni  salvo  il  diverso
    termine  previsto  da  disposizioni  di  legge  o  dai  provvedimenti
    previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2; 
      Considerato che per la determinazione dei  termini  di  conclusione
    dei  procedimenti  con   durata non   superiore ai   novanta   giorni
    l'articolo 2, comma 3, prevede l'adozione di distinti atti costituiti
    da  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  per  le
    amministrazioni statali,  e  da  provvedimenti  adottati  secondo  il
    proprio ordinamento, per gli enti pubblici nazionali; 
      Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico  regolamento
    che determini i termini di conclusione dei procedimenti non superiori
    a 90 giorni relativi ai dipartimenti in cui si articola il  Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze,  all'Amministrazione  autonoma  dei
    monopoli di  Stato,  alla  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle
    finanze,  alla  Guardia  di  finanza  e  ai  fondi  previdenziali   e
    assistenziali del  personale  dipendente  dalla  Guardia  di  finanza
    (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti,
    appuntati e finanzieri); 
      Ritenuto di non ricomprendere negli  elenchi  dei  procedimenti  le
    procedure   relative   al   rapporto   di   lavoro   del    personale
    "contrattualizzato,"  regolati  dalla  contrattazione  collettiva  di
    settore e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni,  e  ritenuto  di  ricomprendere  in  tali  elenchi   i
    procedimenti relativi al personale della Guardia di  finanza  che  e'
    assoggettato al regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3,
    comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 165/2001; 
      Ritenuto, a titolo  meramente  ricognitivo,  su  indicazione  delle
    amministrazioni interessate e ferme  restando  le  loro  prerogative,
    nelle more dell'adozione dei provvedimenti applicativi  dell'articolo
    4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di  individuare  contestualmente
    alla determinazione dei termini del  procedimento,  anche  le  unita'
    organizzative responsabili  dello  stesso,  al  fine  di  evitare  le
    incertezze derivanti dall'adozione, in tempi diversi, di decreti  del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinino i termini  dei
    procedimenti, e di un altro atto che, per  ciascuna  amministrazione,
    individui  le  unita'   organizzative   responsabili   degli   stessi
    procedimenti; 
      Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  1499/2011,  Sezione
    consultiva per gli atti  normativi,  espresso  nell'Adunanza  del  21
    aprile 2011; 
      Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
    concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
    l'innovazione e per la semplificazione normativa; 
     
                                   Adotta 
     
     
                          il seguente regolamento: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                           Ambito di applicazione 
     
      1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di
    competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della  Scuola
    Superiore  dell'economia  e   delle   finanze,   dell'Amministrazione
    autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei  fondi
    previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla  Guardia
    di finanza (Cassa ufficiali e  Fondo  di  previdenza  per  ispettori,
    sovrintendenti, appuntati e finanzieri). 
      2. I termini di conclusione dei procedimenti, non  superiori  a  90
    giorni sono determinati nelle allegate tabelle, di seguito  elencate,
    che costituiscono parte integrante del presente regolamento: 
        a) Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze; 
        b) Tabella B - Scuola superiore dell'economia e delle finanze; 
        c) Tabella C - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
        d) Tabella D - Guardia di finanza; 
        e) Tabella E - Fondi previdenziali e assistenziali del  personale
    dipendente dalla Guardia di  finanza  (Cassa  ufficiali  e  Fondo  di
    previdenza  per  il  personale  appartenente  ai   ruoli   ispettori,
    sovrintendenti, appuntati e finanzieri). 
      3.  Nelle  more  dell'adozione,  da  parte  delle   amministrazioni
    indicate al comma 1, dei provvedimenti  applicativi  dell'articolo  4
    della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  le   unita'   organizzative
    responsabili dei procedimenti amministrativi sono quelle indicate,  a
    titolo  meramente  ricognitivo,  per  ciascun   procedimento,   nelle
    allegate tabelle. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                                 Abrogazioni 
     
      Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali gia' attuativi  della
    legge 7 agosto 1990, n. 241: 
        a) il decreto del Ministro del tesoro 23 marzo 1992, n. 304; 
        b) il decreto del Ministro del tesoro 8 giugno 1993, n. 299; 
        c) il decreto del Ministro del bilancio  e  della  programmazione
    economica 1° settembre 1993, n. 475; 
        d) il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678; 
        e) il decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1997, n. 325. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                             Disposizioni finali 
     
      1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o  maggiori
    oneri a carico del bilancio dello Stato. 
      2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
    quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
    Repubblica italiana. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Roma, 30 giugno 2011 
     
                  Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                 Berlusconi 
     
     
                  Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                                  Tremonti 
     
     
         Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 
                                  Brunetta 
     
     
                Il Ministro per la semplificazione normativa 
                                  Calderoli 
     
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
    Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2011 
    Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  8
    Economia e finanze, foglio n. 311 
    
            
          
                                                                 Allegato 
     
     
                                  Tabella A 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
     
                                  Tabella B 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
     
                                  Tabella C 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
     
                                  Tabella D 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
     
                                  Tabella E 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
    
     

    Apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica: seduta pubblica o seduta privata?

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    N. 68/2013 Reg. Prov. Coll.
    N. 6945 Reg. Ric.
    ANNO 2012
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 6945 del 2012, proposto dalla: società D. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Vincenzo Barasso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Terracciano, in Roma, in via Arenula n. 34;
    contro
    società A. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Laura Mammuccari e Alessandro Cantelmo, e elettivamente domiciliato presso lo studio Lipani & Partners, in Roma, alla via Vittoria Colonna n. 40;
    nei confronti di
    ditta P. s.n. c., in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. con le ditte AR. s.r.l., PO. s.r.l. e G. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Aquillaci e Stefano Nappa, e elettivamente domiciliato presso lo studio, in Roma, via Giulio Cesare n. 78;
    per l'annullamento
    - della nota della società A. s.p.a., di cui al prot. n. 40052/U del 19.7.2012, notificata a mezzo fax in pari data, contenente la comunicazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 79 del d.Lgs. n. 163 del 2006, dell'aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.I., composto dalle ditte P. s.n. c. AR. s.r.l., PO. s.r.l. e G. s.r.l., della procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione, per un periodo di 36 mesi, su autotelai cabinati e complessivi meccanici I.-F. nel parco aziendale dell'A. s.p.a.;
    - della determinazione della società A. s.p.a. n. 77/2012 del 21.6.2012, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.I. della gara di cui trattasi;
    - dell'unico verbale del 12.3.2012, relativo alle sedute di gara del 19.11.2011, 16.12.2011, 10.2.2012, 2.3.2012, 4.7.2011 e 12.3.2012;
    - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra, dell'articolo 10 del disciplinare di gara nonché del provvedimento, di estremi sconosciuti, di nomina della commissione di gara, con riserva della presentazione di eventuali motivi aggiunti;
    e per il risarcimento in forma specifica e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della società A. s.p.a. e delle società P. s.n.c., Raggruppamento Officine Meccaniche Arma s.r.l., PO. s.r.l. e Autofficina Gb s.r.l.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il Cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con il ricorso in trattazione la società D. s.p.a. (d'ora in poi soltanto Drive) ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la determinazione della società A. s.p.a. n. 77/2012 del 21.6.2012, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.I. composto dalle ditte P. s.n. c. AR. s.r.l., PO. s.r.l. e G. s.r.l. della gara di cui trattasi - nonché la relativa comunicazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 79 del d.Lgs. n. 163 del 2006, di cui al prot. n. 40052/U del 19.7.2012- l'unico verbale del 12.3.2012, relativo alle sedute di gara del 19.11.2011, 16.12.2011, 10.2.2012, 2.3.2012, 4.7.2011 e 12.3.2012 e, ove ritenuto necessario od opportuno, l'articolo 10 del disciplinare di gara e il provvedimento, di estremi sconosciuti, di nomina della commissione di gara, con riserva della presentazione di eventuali motivi aggiunti, con contestuale richiesta di risarcimento in forma specifica e dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
    Ne ha dedotto l'illegittimità per i seguenti motivi di impugnazione:
    1- Violazione e falsa applicazione degli articoli 38 e 83 del d.Lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei principi di giusto procedimento, trasparenza, imparzialità della pubblica amministrazione nonché di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, buona fede, correttezza e affidamento del privato.
    Il RTI aggiudicatario, secondo quanto emerge dalle visure catastali acquisite dalla ricorrente, non avrebbe la disponibilità di tutte le superfici necessarie per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi; inoltre emergerebbero alcune discrepanze anche relativamente al numero degli addetti dedicati allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto nonché alle relative qualifiche e mansioni per come indicate nell'offerta tecnica presentata e nel progetto tecnico, con i conseguenti riflessi relativamente al numero delle postazioni cui devono essere assegnati tecnici specializzati e pertanto dotati della necessaria qualifica professionale.
    2- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 83 del d.Lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei principi di giusto procedimento, trasparenza, imparzialità della pubblica amministrazione nonché di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, buona fede, correttezza e affidamento del privato.
    In conseguenza della censura che precede, la commissione avrebbe dovuto attribuire al RTI aggiudicatario un punteggio riferito all'offerta tecnica inferiore rispetto a quello ottenuto, con particolare riferimento al criterio denominato "strutture fisiche di impresa" per il quale è prevista l'attribuzione di un punteggio di massimo n. 12 punti.
    3- Violazione e falsa applicazione degli 37, 38 e 83 del d.Lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per violazione dell'articolo 6.1 del capitolato tecnico di gara, dell'articolo 97 della Costituzione e dei principi di giusto procedimento, trasparenza, imparzialità della pubblica amministrazione nonché di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, buona fede, correttezza e affidamento del privato.
    Il RTI aggiudicatario non avrebbe la disponibilità delle apparecchiature e delle attrezzature per la prova dei cambi automatici ZF e A., nell'ambito dei cd. "Complessivi di rotazione", ossia dei motori e cambi automatici in scorta in misura minima, con la conseguenza che dovrebbe ricorrere alla manodopera di terzi, in tal modo concretizzandosi un subappalto che, tuttavia, non è stato dichiarato in sede di gara.
    4- Eccesso di potere per violazione dell'articolo 7 del disciplinare di gara e per violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei principi di giusto procedimento, trasparenza, imparzialità della pubblica amministrazione nonché di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, buona fede, correttezza e affidamento del privato.
    Il RTI aggiudicatario non avrebbe presentato, per entrambi i lotti, i listini I.-F. e A. richiesti, a pena di esclusione dalla gara, dall'articolo 7 del disciplinare di gara.
    In via subordinata la società ricorrente deduce i seguenti ulteriori motivi:
    5- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 del d.Lgs. n. 163 del 2006 e dell'articolo 2 della Direttiva 2004/18/CE ed eccesso di potere per violazione dell'articolo10 del disciplinare di gara, dell'articolo 97 della Costituzione e dei principi di giusto procedimento, trasparenza, imparzialità della pubblica amministrazione nonché di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, buona fede, correttezza e affidamento del privato.
    L'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche presentate con riferimento ad entrambi i lotti sarebbe stata effettuata in seduta riservata invece che in seduta pubblica come richiesto dall'articolo 10 del disciplinare di gara (pagg. 41 e 42), in contrasto, tuttavia, con la giurisprudenza in materia che vuole assicurare il rispetto il principio di trasparenza.
    6- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 del d.Lgs. n. 163 del 2006 e dell'articolo 2 della Direttiva 2004/18/CE ed eccesso di potere per violazione dell'articolo10 del disciplinare di gara, dell'articolo 97 della Costituzione e dei principi di giusto procedimento, trasparenza, imparzialità della pubblica amministrazione nonché di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, buona fede, correttezza e affidamento del privato.
    Dalla lettura dell'unico verbale di gara emergerebbe che la commissione non ha predisposto alcuna specifica cautela a tutela dell'integrità dei plichi contenenti le offerte, obbligo che discenderebbe direttamente dalla legge.
    7- Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 83 del d.Lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per violazione dell'articolo 9 del disciplinare di gara, dell'articolo 97 della Costituzione e dei principi di giusto procedimento, trasparenza, imparzialità della pubblica amministrazione nonché di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, buona fede, correttezza e affidamento del privato.
    Dalla lettura dell'unico verbale di gara non si evincerebbe in alcun modo sulla base di quali parametri, criteri e sub-criteri la commissione abbia proceduto all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica né sarebbe possibile ricondurre il singolo punteggio ad uno specifico criterio o sub-criterio; e le medesime considerazioni varrebbero anche per il punteggio attribuito all'offerta economica.
    8- Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 83 del d.Lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per violazione dell'articolo 9 del disciplinare di gara, dell'articolo 97 della Costituzione e dei principi di giusto procedimento, trasparenza, imparzialità della pubblica amministrazione nonché di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, buona fede, correttezza e affidamento del privato.
    Il criterio di attribuzione del punteggio relativo alla voce "Strutture fisiche di impresa" per il quale è previsto un punteggio massimo di n. 12 punti sarebbe connotato da ampia discrezionalità, con la conseguenza che il mero punteggio numerico non potrebbe essere ritenuto motivazione sufficiente.
    9- Violazione dell'articolo 84 del d.Lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei principi di giusto procedimento, trasparenza, imparzialità della pubblica amministrazione nonché di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, buona fede, correttezza e affidamento del privato.
    La commissione giudicatrice dell'appalto di cui trattasi, secondo quanto emergerebbe dall'unico verbale di gara, sarebbe costituita da un solo membro, ossia dal Presidente, nella persona dell'ING. G. D..
    L'A. s.p.a.(d'ora in poi solo A.) si è costituita in giudizio con comparsa di mera forma in data 5.9.2012.
    La società P. s.n. c. (d'ora in poi soltanto P.) si è costituita in giudizio con comparsa di mera forma in data 11.9.2012.
    Le società G., PO. s.r.l. ed il Raggruppamento AR. s.r.l. si sono costituiti in giudizio con comparsa di mera forma in data 24.9.2012.
    La società P. s.n. c. ha depositato documentazione in data 24.9.2012.
    L'A. ha depositato memoria difensiva in data 24.9.2012, con la quale ha dedotto l'inammissibilità nonché l'infondatezza nel merito del ricorso.
    Con l'ordinanza n. 3475/2012 del 27.9.2012 è stata fissata l'udienza di trattazione nel merito del ricorso ed è stata accolta nelle more l'istanza di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati.
    La ricorrente e una delle società controinteressate hanno depositato documentazione in data 24.10.2012.
    La ricorrente, con la memoria del 29.10.2012, dopo avere ribadito tutte le censure di cui al ricorso introduttivo, ha ulteriormente argomentato alla luce della documentazione versata in atti; in particolare sono state richiamate le puntuali deduzioni di cui alla relazione peritale di parte del 22.10.2012, depositata agli atti in data 24.10.2012, sia in relazione alla consistenza delle superfici dichiarate che alle conseguenti postazioni di lavoro collocabili all'interno dei manufatti ed è stata effettuata un'approfondita disanima di tutti i contratti prodotti. Ha, quindi, insistito ai fini dell'esclusione dalla gara del RTI aggiudicatario in quanto avrebbe reso dichiarazioni false e mendaci in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione.
    La ricorrente ha, altresì, più approfonditamente argomentato relativamente al quinto motivo di ricorso, ribadendo la presentazione esclusivamente in via subordinata, soffermandosi sulla disciplina introdotta dall'articolo 12 del D.L. n. 52 del 2012, il quale non consentirebbe di ritenere l'inoperatività del principio che ne è alla base anche per le gare nelle quali alla data di entrata in vigore della norma si era già proceduto all'apertura delle buste, proprio sulla base della giurisprudenza in materia antecedente sostanzialmente recepita con la norma in questione.
    La società P., con la memoria del 29.10.2012, ha ribadito le proprie difese.
    L'A., con la memoria difensiva del 29.10.2012, dopo avere ripercorso l'intera vicenda in punto di fatto ed avere richiamato in toto le difese già in precedenza svolte, ha ulteriormente argomentato l'infondatezza del ricorso; in particolare ha sollevato la questione di giurisdizione con riferimento al primo ed al terzo motivo di ricorso in quanto sostanzialmente attinenti alla successiva fase dell'esecuzione del contratto nonché l'inammissibilità dei motivi di ricorso per genericità nonché per assoluta mancanza di prova, in quanto formulati in forma dubitativa e comunque basati su mere supposizioni assolutamente indimostrate. Nel merito ha argomentatamente dedotto l'infondatezza di tutti i motivi per le seguenti considerazioni:
    quanto al primo motivo (superfici disponibili):
    - inidoneità dello strumento della visura catastale, peraltro solo parziali;
    - mancata valutazione delle aree non di proprietà ma rientranti nella disponibilità della società;
    - mancata indicazione della norma di legge che prevede l'esclusione dalla gara nel caso in questione;
    - confusione tra i requisiti minimi di capacità tecnico-organizzativa (pacificamente posseduti dal RTI aggiudicatario) e gli impegni assunti negozialmente, il cui adempimento va verificato esclusivamente nella successiva fase dell'esecuzione del contratto;
    quanto al secondo motivo (postazioni di lavoro):
    - la dimensione delle superfici dedicate all'erogazione dei servizi non costituisce criterio di attribuzione di un punteggio maggiore all'interno della relativa voce "Strutture fisiche di impresa";
    - attinenza del numero delle postazioni offerte non alla voce indicata in ricorso "Strutture fisiche di impresa" bensì alla diversa voce "numero di postazioni di lavoro equipaggiate" su cui nulla è stato rilevato;
    - riconoscimento di un numero di postazioni di lavoro equipaggiate superiore al minimo indicato con conseguente attribuzione del relativo punteggio, indipendentemente dall'esatto numero delle stesse;
    - anche riconoscendo la disponibilità di soli n. 50, invece che n. 56 come dichiarati nell'offerta, "addetti messi a disposizione" si sarebbe potuto attribuire il punteggio massimo previsto per la detta voce, atteso che il range tra il minimo ed il massimo era davvero esiguo;
    quanto al terzo motivo (servizio di gestione dei ricambi-complessivi di rotazione):
    - le regola della gara non impedivano che il concorrente si dotasse in un momento successivo della struttura organizzativa necessaria al fine e, comunque, l'affidamento a terzi della sola attività di revisione dei cambi automatici, non costituirebbe sub-appalto, in quanto di valore inferiore al minimo di cui all'articolo 118 del codice appalti;
    quanto al quarto motivo (listini prezzi dei pezzi di ricambio):
    - i listini sono stati presentati per entrambi i lotti su supporto informatico, non rilasciati in sede di accesso agli atti, per la mancata specificazione al riguardo da parte dell'interessata;
    quanto al quinto motivo (apertura buste offerta tecnica in seduta riservata);
    - onere di immediata impugnazione dell'articolo 10 del disciplinare;
    - valore sanante delle condotte pregresse ad opera del richiamato articolo 12, comma 2, del D.L. n. 7.5.2012;
    quanto al sesto motivo (mancata indicazione delle cautele di conservazione dei plichi):
    - la mancata dettagliata indicazione delle cautele di cui trattasi è inidonea a determinare l'illegittimità dei verbali e della gara se in concreto non si è verificata l'alterazione dei plichi o se comunque l'interessato non ha fornito elementi indiziari al riguardo;
    quanto al settimo motivo ( iter logico di assegnazione dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica):
    - sufficienza dell'attribuzione dei punteggi economici in quanto nessuno dei criteri di cui al bando è indefinito o caratterizzato da eccessiva discrezionalità (nemmeno quello relativo alle "strutture fisiche di impresa");
    - indicazione dei punteggi attribuiti nel medesimo ordine di indicazione dei criteri di valutazione nel disciplinare di gara;
    quanto all'ottavo motivo (mancanza di un giudizio motivato sul punteggio relativo alla voce "strutture fisiche di impresa"):
    - non necessità del giudizio motivato attesa la presenza di numerosi sub-criteri dettagliati e la valutazione legata a parametri prettamente numerici.
    Con memoria di replica del 31.10.2012 la ricorrente ha diffusamente controdedotto alle memorie avversarie, ribadendo l'irrilevanza della documentazione prodotta dalla controinteressata relativamente alle superfici di cui avrebbe la disponibilità in quanto i contratti o non sono stati registrati o sono scaduti e manca l'attestazione di rinnovo o non indicano in modo puntuale la consistenza delle aree o non puntualizzano in ordine alla destinazione dei manufatti se in possesso o meno delle caratteristiche necessarie per l'utilizzazione come autofficine. La ricorrente ha ribadito inoltre la correttezza dei calcoli effettuati nella perizia tecnica per l'individuazione del numero delle postazioni di lavoro; ha infine controdedotto alle eccezioni osservando, quanto al difetto di giurisdizione, che le censure non attengono alla fase di esecuzione del contratto ma sono volte all'esclusione dell'aggiudicatario dalla gara o comunque all'attribuzione di un punteggio inferiore, quanto al difetto di interesse per genericità, che le censure sono basate su documentazione puntuale e sono specifiche nelle indicazioni, quanto alla irricevibilità, che si tratta di clausola del disciplinare non direttamente lesiva e pertanto non immediatamente impugnabile.
    Con memoria di replica del 2.11.2012 l'A., dopo essersi riportata ai precedenti scritti difensivi - insistendo sulla circostanza che gli atti di gara consentivano di acquisire la disponibilità delle aree dichiarate anche successivamente all'aggiudicazione del contratto e che comunque la disponibilità di aree di dimensioni superiori non era requisito di partecipazione né criterio di valutazione dell'offerta - ha chiesto lo stralcio della perizia tecnica di parte del 24.10.2012 ed ha ulteriormente argomentato in ordine all'inapplicabilità, nel caso di specie, del comma 2 dell'articolo 12 del D.L. 7.5.2012.
    Con memoria di replica del 2.11.2012 la società P. ha a sua volta ribadito l'infondatezza nel merito del ricorso, chiedendo la stralcio della perizia giurata di parte del 24.10.2012.
    Alla pubblica udienza del 14.11.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati di parte come da separato verbale di causa.
    DIRITTO
    In via preliminare alla trattazione nel merito deve essere affrontata la richiesta formulata da parte dell'A. nei propri ultimi scritti difensivi e ribadita in sede di trattazione orale del ricorso, circa lo stralcio dalla documentazione acquisita al giudizio della perizia tecnica di parte dell'Ing. A. C. del 22.10.2012-24.10.2012, in quanto finalizzata esclusivamente a rimettere surrettiziamente ad un terzo la verifica della congruità dell'offerta della controinteressata ed in quanto, nel merito, incentrata sul mero confronto tra le dichiarazioni rese in sede di offerta e le visure camerali relative alle aree di proprietà delle imprese facenti parti del RTI controinteressato.
    Il Collegio ritiene di non accogliere l'istanza di stralcio e di acquisire la perizia di parte che, come tale, sarà valutata a fini di completamento istruttorio.
    1- Con il primo motivo di impugnativa la società ricorrente ha dedotto che il R.T.I. aggiudicatario non avrebbe la disponibilità di tutte le superfici per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi sulla base di quanto emergerebbe in particolare dalle visure catastali acquisite dalla ricorrente; inoltre rileverebbero alcune discrepanze anche relativamente al numero degli addetti dedicati allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto nonché alle relative qualifiche e mansioni per come indicati nell'offerta tecnica presentata e nel progetto tecnico, con i conseguenti riflessi relativamente al numero delle postazioni cui devono essere assegnati tecnici specializzati dotati della necessaria qualifica professionale.
    In via preliminare deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione formulata dall'A. relativamente alla censura di cui trattasi, in quanto relativa alle dichiarazioni negoziali rese da parte del RTI controinteressato ed al possibile inadempimento dell'aggiudicatario nel corso della fase dell'esecuzione contrattuale.
    L'eccezione è destituita di fondamento in quanto, con il predetto motivo, la ricorrente mira dichiaratamente in via principale all'esclusione dalla gara della controinteressata; come puntualizzato negli scritti difensivi successivi, l'esclusione viene dedotta, senza il richiamo ad alcuna puntuale disposizione di legge, sulla base della considerazione che la controinteressata avrebbe reso una falsa dichiarazione in sede di partecipazione alla gara. In via secondaria, invece, mira alla contestazione e pertanto alla riduzione del punteggio attribuito per la suddetta voce. Si tratta, in entrambi i casi, di censure che attengono alla fase della procedura di gara la cui cognizione appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo adito.
    In via ulteriormente preliminare deve essere, altresì, affrontata l'eccezione di inammissibilità per genericità del motivo, in quanto, da un lato, si tratterebbe di affermazioni vaghe ed espresse in forma dubitative e, dall'altro, la ricorrente avrebbe omesso di indicare le previsioni di legge o della lex specialis di gara sulla base delle quali si sarebbe dovuto procedere all'esclusione della controinteressata.
    Anche la predetta eccezione è destituita di fondamento in quanto la ricorrente si è premurata di fornire gli elementi di prova a supporto della censura articolata che rientravano nella propria disponibilità acquisitiva e la formula dubitativa utilizzata nel ricorso è finalizzata non è idonea a togliere l'incisività della censura stessa.
    Nel merito il motivo è infondato e va respinto per le seguenti considerazioni.
    Con il detto motivo di censura per come articolato con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha chiesto esclusivamente, come conseguenza della falsità delle dichiarazioni indicate, relative alle superfici a disposizione, l'esclusione del RTI controinteressato dalla gara; non vi è, invece, alcun riferimento, nemmeno vago, alla rilevanza delle dette false dichiarazioni ai fini dell'attribuzione del conseguente punteggio relativo all'offerta tecnica.
    La suddetta prospettazione è stata tuttavia argomentata solo successivamente con il secondo motivo di ricorso.
    E, ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alla gara è necessario che la presunta falsa dichiarazione riguardi il possesso dei requisiti di carattere generale o dei requisiti di carattere speciale, ossia economico-finanziario e tecnico-organizzativo; nel caso di specie, tuttavia, a prescindere dall'effettiva non rispondenza al vero o meno delle dichiarazioni in questione, manca l'indicato presupposto, atteso che le dichiarazioni di cui trattasi hanno ad oggetto aree e superfici ulteriori rispetto a quelle minime previste negli atti di gara ai fini del possesso dei requisito speciale di carattere tecnico-organizzativo.
    Ed infatti il disciplinare di gara prevedeva, alla pag. 14, al punto 7.6., relativo alla documentazione richiesta, la presentazione di una "dichiarazione ... attestante gli estremi e i riferimenti di almeno un centro di assistenza e/o almeno di una struttura autorizzata per la manutenzione degli autotelai, aventi tutte le caratteristiche (requisiti minimi) prescritti nel Capitolato tecnico ed ubicati nel territorio del Comune di Roma di cui il concorrente dispone ed al/i quale/i potrà rivolgersi A. per le attività di manutenzione oggetto del/i Lotto/i di gara al/i quale/i si partecipa; ovvero attestante il formale impegno a dotarsi, entro la data di --- e, quindi, ai fini della stipula del contratto, di almeno un centro di assistenza e/o almeno di una struttura per la manutenzione degli autotelai, aventi tutte le caratteristiche (requisiti minimi) prescritti nel Capitolato tecnico ed ubicati nel territorio del Comune di Roma a cui potrà rivolgersi A. per le attività di manutenzione oggetto del/i Lotto/i di gara al/i quale/i si partecipa. Si precisa che può essere posseduto e ci si può dotare anche di un solo centro di assistenza o di una sola struttura in grado di svolgere il servizio di manutenzione oggetto del/i Lotto/i di gara al/i quale/i si partecipa".
    I punti 7.10 e 7.11 del disciplinare di gara richiedevano alla lett. a) l'allegazione di una relazione nella quale "devono essere indicate le superfici (coperte e scoperte) che si intendono utilizzare per l'erogazione del servizio di manutenzione in oggetto ...".
    Il capitolato tecnico stabiliva, inoltre, con riferimento alle dette superfici, alla pag. 4, che "L'aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità di una superficie di almeno 400 mq per il Lotto 1 ed una superficie di almeno 100 mq per il Lotto 2 adibite alla sosta temporanea dei veicoli A. in attesa dell'intervento" e che "L'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà garantire quotidianamente un numero prestabilito di postazioni di lavoro attrezzate (posti di lavoro muniti di ponti sollevatori o fosse di ispezione) corrispondenti rispettivamente a minimo n. 15 postazioni di lavoro per il Lotto 1 e n. 4 postazioni di lavoro per il Lotto 2, suddivise in reparti di officina meccanica ed elettrauto-autronica".
    Da quanto sopra riportato, emerge che i requisiti di capacità tecnico-organizzativi richiesti in sede di gara erano esclusivamente:
    - un solo centro di assistenza o di una sola struttura in grado di svolgere il servizio di manutenzione;
    - la disponibilità di una superficie di almeno 400 mq per il Lotto 1 ed una superficie di almeno 100 mq per il Lotto 2 adibite alla sosta temporanea dei veicoli A. in attesa dell'intervento.
    La Commissione di gara era pertanto tenuta unicamente a verificare il possesso dei suddetti requisiti, i quali, pacificamente sono nel possesso del RTI controinteressato, avendo la stessa ricorrente riconosciuto che questo dispone di metrature superiori a quelle minime.
    E le medesime considerazioni valgono anche per l'ulteriore censura concernente le postazioni di lavoro - atteso che, anche nella perizia di parte, il consulente riconosce, comunque, l'effettiva disponibilità di aree per una superficie tale da assicurare l'allocazione delle postazioni di lavoro in numero superiore a quello minimo richiesto ai fini della partecipazione alla gara - nonché il numero degli addetti specializzati che la controinteressata si è impegnata a mettere a disposizione dell'amministrazione.
    2- Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto che la commissione avrebbe dovuto attribuire al RTI aggiudicatario un punteggio riferito all'offerta tecnica inferiore rispetto a quello ottenuto, con particolare riferimento al criterio denominato "strutture fisiche di impresa" per il quale è prevista l'attribuzione di un punteggio di massimo n. 12 punti.
    Anche con riferimento al predetto motivo l'A. ha dedotto l'inammissibilità per difetto di giurisdizione e per genericità delle censure, eccezioni che, per le medesime considerazioni che precedono, devono essere respinte. Con una ulteriore eccezione l'A. ha altresì dedotto l'inammissibilità per difetto di un interesse concreto ed attuale da parte della ricorrente, la quale non avrebbe offerto alcun supporto probatorio idoneo al superamento della prova di resistenza. Si prescinde dall'esame dell'eccezione, attesa la infondatezza nel merito del motivo.
    I punti 7.10 e 7.11 del disciplinare di gara richiedevano alla lett. a) l'allegazione di una relazione nella quale "devono essere indicate le superfici (coperte e scoperte) che si intendono utilizzare per l'erogazione del servizio di manutenzione in oggetto ..."e successivamente che sia la relazione di cui alla lett. a) che la dichiarazione di offerta tecnica di cui alla lett. b) "devono, dunque, essere riportati gli elementi necessari per l'attribuzione dei punteggi tecnici inerenti i criteri ed i sub-criteri descritti al successivo Capitolo 9 del presente Disciplinare di Gara".
    Il richiamato capitolo 9 individua i criteri di aggiudicazione della gara di cui trattasi alla lett. D) le postazioni di lavoro equipaggiate - per il quale è previsto il punteggio massimo di n. 20 punti - ed alla successiva lett. E) le strutture fisiche di impresa - per il quale è previsto il punteggio massimo di n. 12 punti.
    La lett. E) del capitolo 9, dedicata al criterio di cui alla lett. E), ossia alle predette strutture fisiche di impresa, dopo avere indicato come parametri di valutazione la dichiarazione di offerta e la relazione tecnica, ed avere riconosciuto la natura discrezionale del criterio, individua in modo puntuale gli aspetti sulla base del quale si procede all'attribuzione del punteggio relativo, o meglio i sub-criteri, visto che, per ciascuna voce, è indicato il relativo punteggio massimo; i detti sub-criteri sono:
    "- il numero degli addetti (personale addetto alla manutenzione suddiviso per mansione con annesso personale di supporto) dedicati all'erogazione del servizio oggetto della presente gara max 3 punti;
    - macchinari ed attrezzature disponibili messi a disposizione per l'erogazione del servizio oggetto della presente max 5 punti;
    - sistema di gestione del servizio oggetto della presente gara, ovverossia le modalità operative di gestione dei singoli interventi manutentivi max 4 punt"i.
    Si premette che il motivo di ricorso è incentrato sul solo criterio di cui alla lett. E), senza alcuna menzione alla precedente lett. D), con la conseguenza che le argomentazioni svolte con riferimento alle postazioni di lavoro equipaggiate, contenute nel precedente motivo, non possono entrare nella trattazione del detto secondo motivo; soltanto con la memoria di replica, non notificata, la ricorrente ha dedotto che l'erroneità nell'indicazione delle postazioni di lavoro avrebbe dovuto condurre la commissione, se non a deliberare l'esclusione della controinteressata, almeno all'attribuzione di un diverso e minore punteggio per il suddetto criterio.
    Per quanto attiene, invece, alle strutture fisiche di impresa è evidente che l'entità della superficie delle aree indicate nella relazione e nell'offerta tecnica come rientranti nella piena disponibilità della società controinteressata - sebbene avrebbe potuto astrattamente essere ricondotta in particolare al criterio sub lett. E) - in realtà non rientra nell'ambito dei puntuali sub-criteri in precedenza riportati.
    Non si vede in quale modo, pertanto, le eventuali false dichiarazioni al riguardo abbiano potuto influenzare il punteggio attribuito dalla commissione alla controinteressata per il detto complessivo criterio.
    3- Con il terzo motivo è stato dedotto che il RTI controinteressato - come emergerebbe dal riscontro degli elenchi delle apparecchiature fornite dalle ditte in allegato al progetto - non avrebbe la disponibilità delle apparecchiature e delle attrezzature per la prova al banco dei cambi automatici Z. e A., nell'ambito dei cd. "Complessivi di rotazione", ossia dei motori e cambi automatici in scorta in misura minima, con la conseguenza che dovrebbe ricorrere alla manodopera di terzi, in tal modo concretizzandosi un subappalto che, tuttavia, non è stato dichiarato in sede di gara e che, pertanto, la controinteressata doveva essere esclusa dalla partecipazione alla gara.
    Anche con riferimento al detto motivo di ricorso, l'A. ha dedotto l'inammissibilità per genericità; si ritiene, tuttavia, di potere prescindere dall'esame dell'eccezione, attesa la infondatezza nel merito del motivo.
    Il Capitolato tecnico richiede, al punto 6.1, alle pagg. 10 e 11, che la ditta assicuri una scorta minima di dispositivi meccanici di ricambio - ossia motori e cambi automatici - da installare sui veicoli in manutenzione nella propria officina al fine di ridurre i tempi di fermo dei veicoli, qualificati in termini di "Complessivi di rotazione", da riservare ad uso esclusivo del committente.
    La detta assicurazione è contenuta nell'offerta della controinteressata né il capitolato specifica secondo quali modalità specifiche debba essere garantita la scorta minima dei detti complessivi di rotazione; né, infine, la ricorrente fornisce effettivi elementi di prova in merito, limitandosi a dedurre che, dal riscontro degli elenchi delle apparecchiature fornite dalle ditte in allegato al progetto, la stessa risulterebbe non possedere, in particolare, le apparecchiature e le attrezzature per la prova al banco dei cambi automatici; ma soprattutto, va aggiunto, oggetto della prescrizione è l'assicurazione della scorta minima di complessivi di rotazione e l'eventuale inadempimento alla prescrizione può effettivamente essere verificato da parte dell'amministrazione soltanto nella successiva fase dell'esecuzione del contratto.
    4- Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto che il RTI controinteressato non avrebbe presentato, per entrambi i lotti, i listini I.-F. e A. richiesti, a pena di esclusione dalla gara, dall'articolo 7 del disciplinare di gara.
    Il motivo è infondato in punto di fatto in quanto, come risulta dall'esame della documentazione versata in atti, il RTI controinteressato ha correttamente adempiuto all'indicata prescrizione del disciplinare di gara, avendo prodotto, all'interno delle buste C1 e C2, recanti le offerte economiche per i lotti n. 1 e n. 2, i listini richiesti, utilizzando appositi supporti informatici allegati all'offerta e nulla ostava all'utilizzo da parte dei concorrenti del detto supporto, non essendo stata richiesta nel disciplinare di gara, a pena di esclusione, l'allegazione cartacea dei listini di cui trattasi.
    Il motivo per il quale la ricorrente non ne ha acquisito copia in sede di accesso è imputabile, secondo quanto rilevato sul punto dall'A., alla circostanza che la ricorrente non ha fatto espressa richiesta di estrarre copia anche dei supporti informatici.
    5- Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto che l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche presentate con riferimento ad entrambi i lotti sarebbe stata effettuata in seduta riservata invece che in seduta pubblica, come effettivamente richiesto dall'articolo 10 del disciplinare di gara (pagg. 41 e 42), sebbene in contrasto con la giurisprudenza in materia che vuole assicurare il rispetto il principio di trasparenza.
    L'A. ha dedotto in via preliminare l'irricevibilità per tardività della censura di cui trattasi, atteso che, prevedendo espressamente l'articolo 10 del disciplinare l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica in seduta riservata, tale disposizione doveva essere impugnata tempestivamente, avuto riguardo alla data di pubblicazione del bando. L'eccezione non coglie nel segno, atteso che trattasi di clausola non immediatamente lesiva, in quanto non preclusiva della partecipazione alla gara, che, per giurisprudenza consolidata nella materia, deve essere impugnata congiuntamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara; né il Collegio ravvisa motivi per mettere in discussione il detto orientamento, come ripetutamente sollecitato da parte della difesa dell'A..
    Nel merito il motivo è destituito di fondamento per le considerazioni che seguono.
    L'art. 12 del D.L. 52 del 7.5.2012, afferente all'aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha modificato gli artt. 120 e 283 del D.P.R. 207 del 5.10.2010 esplicitando l'obbligo, per le commissioni giudicatrici, di aprire "in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti"; quello della pubblicità della seduta di apertura dei plichi dell'offerta tecnica è tuttavia un approdo cui era già pervenuta, in via interpretativa, la Giurisprudenza Amministrativa (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza n. 13 del 28.7.2011).
    La norma invocata dispone testualmente che "1. Al comma 2 dell'articolo 120 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo:
    «La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.».
    2. Al comma 2 dell'articolo 283 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo:
    «La commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti» e dopo le parole: «In una o più sedute riservate, la commissione» le parole: «, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice,» sono soppresse.
    3. (soppresso dalla legge di conversione)".
    Nel caso di specie l'articolo 10 del disciplinare di gara prevedeva espressamente l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica in seduta riservata ed il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 3.11.2011 e, pertanto, successivamente alla richiamata sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 13 del 28.7.201; l'apertura in seduta riservata delle buste contenti le offerte tecniche è intervenuta invece in data 2.3.2012 e l'aggiudicazione definitiva in data 19.7.2012.
    Sul punto è da rilevare che il principio della pubblicità della fase di apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica non è applicabile a quelle procedure di gara per le quali l'apertura delle predette buste sia avvenuta in data antecedente al 9.5.2012.
    Deve ritenersi infatti che, con l'articolo 12 del D.L. 52 del 2012, il legislatore abbia inteso dettare una disciplina transitoria avente natura processuale, in quanto volta ad escludere che possano essere annullate in sede giurisdizionale le gare d'appalto in ragione dell'apertura in seduta riservata delle buste contenenti l'offerta tecnica, ove tale apertura sia avvenuta prima della di entrata in vigore della disposizione soprarichiamata.
    Come la giurisprudenza ha avuto occasione di osservare, tale disposizione - della cui compatibilità comunitaria non può dubitarsi - "ha una portata puramente provvisoria, transitoria, essendo finalizzata a sanare le operazioni di gara effettuate in precedenza del prodursi degli effetti del consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale precedentemente incerto, con un chiaro obiettivo di contenimento della spesa pubblica, conseguente alla esigenza di rinnovazione dei procedimenti di gara" (TAR Umbria, n. 274/2012).
    6- Con il sesto motivo la ricorrente ha dedotto che, dalla lettura dell'unico verbale di gara, emergerebbe che la commissione non ha predisposto alcuna specifica cautela a tutela dell'integrità dei plichi contenenti le offerte, obbligo che discenderebbe direttamente dalla legge.
    Il motivo è destituito di fondamento, atteso che, nei pubblici appalti, la mancata indicazione delle cautele seguite per la conservazione della documentazione è un rilievo inammissibile in mancanza della precisazione di avvenute alterazioni, dovendo, invece, aversi riguardo al fatto che, in concreto, non si sia verificata l'alterazione della documentazione; e, nel caso di specie, nonostante la mancata indicazione dei verbali della Commissione di gara delle specifiche modalità di conservazione dei plichi contenenti le offerte e del responsabile della predetta attività, la ricorrente non ha fornito alcun principio di prova da cui poter evincere anche solo il sospetto che si sia verificata una esposizione o un'alterazione della documentazione di gara (T.A.R. Lazio-Roma, sez. II ter, 8 giugno 2012, n. 5222).
    7- Con il settimo motivo la ricorrente ha dedotto che, dalla lettura dell'unico verbale di gara, non si evincerebbe in alcun modo sulla base di quali parametri, criteri e sub-criteri la commissione abbia proceduto all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica né sarebbe possibile ricondurre il singolo punteggio ad uno specifico criterio o sub-criterio; e le medesime considerazioni varrebbero anche per il punteggio attribuito all'offerta economica.
    Il motivo è destituito di fondamento atteso che, come correttamente rilevato negli scritti difensivi dell'A., da un lato, l'attribuzione del punteggio numerico è sufficiente a dare conto dell'iter logico seguito da parte della commissione di gara, salvo il caso in cui i criteri di valutazione delle offerte non siano compiutamente definiti e permeati da un elevato margini di discrezionalità tecnica, ipotesi che non ricorre tuttavia nel caso di specie, nemmeno con riferimento al criterio di cui alla lett. E) relativo alle Strutture fisiche di impresa, atteso che, indipendentemente, dall'esplicita indicazione della discrezionalità del criterio, come in precedenza ricordato, in realtà, vengono individuati puntuali sub-criteri con la specificazione del relativo punteggio massimo; dall'altro, poi, i punteggi sono stati indicati nel verbale nel medesimo ordine in cui i relativi criteri sono stati enunciati nella lex specialis di gara. E, per giurisprudenza consolidata nella materia, l'obbligo della motivazione puntuale del punteggio attribuito sussiste con esclusivo riferimento alle ipotesi connotate dall'assenza di sub-criteri (o di criteri sufficientemente dettagliati). Inoltre, attese le caratteristiche dei detti sub-criteri, è evidente che l'apprezzamento degli stessi era essenzialmente legato a meri dati numerici, ossia al numero degli addetti ed al numero dei macchinari messi a disposizione da parte del singolo concorrente.
    8- Con l'ottavo motivo la ricorrente ha dedotto che il criterio di attribuzione del punteggio relativo alla voce "Strutture fisiche di impresa", per il quale è previsto un punteggio massimo di n. 12 punti, sarebbe connotato da ampia discrezionalità, con la conseguenza che il mero punteggio numerico dovrebbe essere ritenuto motivazione sufficiente.
    Il ricorso è infondato nel merito per le medesime considerazioni svolte con riferimento al motivo che precede.
    9- Con il nono ed ultimo motivo la ricorrente ha dedotto che la commissione giudicatrice dell'appalto, secondo quanto emergerebbe dall'unico verbale di gara, sarebbe stata costituita da un solo membro, ossia dal Presidente, nella persona dell'Ing. G. D..
    Anche il detto motivo è destituito di fondamento in quanto, come correttamente rilevato nei propri scritti difensivi da parte dell'A., la commissione di gara era composta da una pluralità di componenti che hanno effettivamente partecipato alle operazioni di gara, essendo stata nominata con il provvedimento di cui al prot. n. 1009/ACP/ACQ del 16.11.2011. Deve quindi ritenersi che il riferimento ad un solo componente costituisca un mero errore materiale, contenuto peraltro in un unico passaggio del richiamato verbale di gara.
    Conclusivamente il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.
    Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio per euro 2.500,00 in favore della società A. s.p.a. e per l'importo complessivo di euro 2.500,00 in favore delle società controinteressate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Maddalena Filippi
    L'ESTENSORE
    Maria Cristina Quiligotti
    IL CONSIGLIERE
    Roberto Caponigro
     
    Depositata in Segreteria il 7 gennaio 2013
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Obblighi dell'amministrazione sull'istanza di riesame di un piano attuativo irregolare

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    N. 294/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 255 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 255 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: S. G., rappresentato e difeso dall'avv. Urbano Barelli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Cesare Beccaria, 11;
    contro
    Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Lecconi e Massimo Minciaroni, con i quali è elettivamente domiciliata in Perugia, via Palermo, 106;
    nei confronti di
    - Comune di Marsciano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, piazza Piccinino n. 9;
    - B. V., S. G., non costituiti in giudizio;
    - C. A., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Alberto Franchi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via XX Settembre, 76;
    e con l'intervento di
    ad adiuvandum:
    BR. M., rappresentata e difesa dall'avv. Mirco Ricci, presso il quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via Cesare Beccaria, 11;
    per l'annullamento
    - del provvedimento di archiviazione della procedura ex art. 11 L.R. Umbria n. 21/2004, emesso dalla Provincia di Perugia e comunicato al ricorrente con nota 8 aprile 2010 - Prot. U-0152150 del 09/04/2610, a firma congiunta del Responsabile dell'Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio della Provincia di Perugia Arch. T. C. e del Dirigente del Servizio P.T.C.P. e Urbanistica Arch. L. C.;
    - di tutti gli atti preparatori, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
    e per la contestuale condanna del suddetto Ente provinciale, previo accertamento:
    - della non conformità del Piano attuativo di iniziativa privata approvato dal Comune di Marsciano con deliberazione del Consiglio comunale 16 maggio 2007 n. 74, rispetto alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento dell'adozione;
    - della fondatezza dell'esposto a firma del ricorrente, con richiesta di annullamento del suddetto Piano attuativo, pervenuto alla Provincia in data 3 agosto 2009 - prot. n. E-419091;
    a provvedere, esercitando il potere/dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, ai sensi dell'art. 11 L.R. Umbria n. 21/2004 e dell'art. 27 DPR.380/2001.
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Perugia, del Comune di Marsciano e del sig. C. A.;
    Visto l'atto di intervento ad adiuvandum della sig.ra BR. M.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Il ricorrente, proprietario del compendio immobiliare sito nella campagna della località ...omissis... di Marsciano, a cento metri di distanza dal complesso immobiliare di proprietà del sig. B. V. ed altri, espone che il predetto sig. B., unitamente agli altri comproprietari, in data 23 agosto 2006, ha presentato al Comune di Marsciano un piano attuativo, avente ad oggetto la riqualificazione della proprietà rurale.
    Il piano attuativo è stato adottato dall'Amministrazione con deliberazione n. 167 del 30 novembre 2006 e successivamente approvato con deliberazione n. 74 del 16 maggio 2007.
    L'intervento in questione prevede l'utilizzo del 30 per cento di ampliamenti della superficie utile coperta (SUC) degli attuali fabbricati presenti; la potenzialità edificatoria sviluppata dall'intero comparto è destinata d essere ripartita in sette nuovi lotti, con la costruzione di nove villette.
    Rappresenta di avere presentato, in data 29 luglio 2009, dopo avere acquisito contezza del contenuto del piano attuativo in questione, un motivato esposto alla Provincia di Perugia, finalizzato all'attivazione della procedura prevista dall'art. 11 della l.r. Umbria n. 21 del 2004, con richiesta di annullamento.
    Il successivo 26 ottobre 2009 ha diffidato la Provincia, rimasta inerte, a provvedere.
    E' dunque intervenuto il provvedimento prot. U-0152150 in data 9 aprile 2010, oggetto del presente gravame, con cui la Provincia di Perugia ha comunicato al ricorrente l'archiviazione del procedimento introdotto dall'esposto, motivando tale decisione per relationem alle note del 12 novembre 2009 e del 13 gennaio 2010 inviate dal Comune di Marsciano alla Provincia stessa.
    Allega come la vicenda si incentri sul corretto inquadramento urbanistico dell'area oggetto del piano attuativo B., nel senso che, ad avviso del ricorrente, tale area va classificata come zona agricola di particolare pregio "EA", in quanto tale sottoposta alla disciplina di cui all'art. 56 delle N.T.A., mentre il Comune ha applicato la disciplina prevista per le "MVPR" (aree sottoposte a tutela ambientale e paesaggistica), di cui agli artt. 17 e 18 delle N.T.A.
    Avverso il provvedimento di archiviazione dell'esposto deduce i seguenti motivi di diritto:
    1) Violazione dell'art. 11 della l.r. Umbria n. 21 del 2004 e dei principi in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001; omessa valutazione del contenuto dell'esposto del 29 luglio 2009 e connesso eccesso di potere nella figura sintomatica dell'istruttoria carente od incompleta; difetto di motivazione.
    La norma indicata in rubrica attribuisce alla Provincia, in tema di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia, una funzione sostitutiva ed un potere di annullamento dei permessi di costruire o dei piani attuativi, ove questi non siano conformi a prescrizioni del P.U.T. o del P.T.C.P., o comunque alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione.
    Nel caso di specie la Provincia di Perugia è rimasta inadempiente, nonostante che il piano attuativo approvato dal Comune di Marsciano violi sia l'art. 20 del P.U.T., sia l'art. 18 del P.T.C.P. Nell'archiviare il procedimento, la Provincia ha inteso superare i rilievi mossi dal ricorrente nel suo esposto, ammettendo, implicitamente, e dunque con evidente difetto di motivazione, la validità del piano attuativo.
    Anche sul piano dell'iter procedimentale si evidenziano dei vizi; in particolare, la Provincia si è limitata a comunicare l'avvio del procedimento al solo Comune di Marsciano, senza coinvolgere gli altri soggetti indicati all'art. 11 della l.r. n. 21 del 2004 (e dunque, titolare del permesso, proprietario e progettista), con conseguente incompletezza del contraddittorio; inoltre la comunicazione inviata al Comune di Marsciano non contiene specifiche contestazioni, come richiesto dalla norma, ma si sostanzia in una mera richiesta documentale.
    2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità e contraddittorietà intrinseche; sviamento di potere, nell'assunto dell'illegittimità di una motivazione basata sul rinvio a due note inviate dal Comune di Marsciano alla Provincia di Perugia, entrambe basate sull'erroneo ed immotivato presupposto che le VPR derogherebbero alla disciplina delle zone agricole.
    Peraltro è anche contraddittorio, da parte del Comune, attribuire rilievo alla circostanza che la variante al piano attuativo recupera una porzione di terreno da restituire all'attività di coltivazione, quando poi si afferma che l'area oggetto del piano non è agricola, ed anzi compromessa ai fini agricoli.
    Ciò evidenzia la contraddittorietà delle due note comunali sulle quali si è fondato il gravato provvedimento di archiviazione.
    Va aggiunto che dal nuovo P.R.G. di Marsciano, che, al momento, ha superato il controllo di legittimità in Provincia, si ricava che le M-VPR ricadenti in campagna (compresa quella oggetto del piano attuativo B.) vengono incluse in zona agricola come "RR" (recupero rurale) ed esplicitamente inserite nella macroarea "EA" (agricola di pregio) di cui all'art. 31 delle N.T.A. del P.R.G., che disciplina la suddivisione dell'intero territorio comunale (verosimilmente allo scopo di sanare le contraddizioni tra artt. 18 e 56 delle N.T.A.).
    Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Perugia, il Comune di Marsciano ed il controinteressato dr. A. C. (acquirente di un appezzamento di terreno nell'area interessata dal piano attuativo), controdeducendo al ricorso e chiedendone la reiezione; le parti resistenti hanno altresì eccepito l'inammissibilità ed irricevibilità del ricorso, per non avere il ricorrente gravato il piano attuativo, la variante al piano stesso (benché avesse partecipato attivamente a quest'ultimo procedimento, anche presentando un'osservazione), ed anche per difetto di legittimaziona attiva, nell'assunto che quello delineato dall'art. 11 della l.r. n. 21 del 2004 sia un procedimento ad impulso d'ufficio, in relazione al quale non sussiste un obbligo di provvedere in capo alla Provincia.
    E' poi intervenuta ad adiuvandum la sig.ra BR. M..
    Con successivo atto di motivi aggiunti, notificato in data 29 ottobre 2010, il sig. Scolaro ha impugnato il permesso di costruire n. 8280/2009 rilasciato in data 15 maggio 2010 dal Comune di Marsciano ai sigg.ri C. e S., ma conosciuto il successivo 6 settembre 2010, allorché ha notato l'avvio dei lavori ed il cartello di cantiere, oltre che le delibere di adozione ed approvazione del piano attuativo, deducendo le seguenti censure:
    3) Violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 380 del 2001 sotto il profilo della non conformità del permesso di costruire alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
    L'area per la quale è stato rilasciato il permesso di costruire insiste su una zona agricola di pregio classificata dal P.R.G. come "EA", per la quale trova applicazione l'art. 56 delle N.T.A. del P.R.G., oggi superato dalla l.r. n. 11 del 2005. Tuttavia la proprietà del dr. C. fruisce degli indebiti vantaggi ricevuti dall'approvazione del piano attuativo di cui si è detto, rispetto al quale il Comune ha inteso applicare solo la disciplina prevista dall'art. 18 delle N.T.A. per le zone MPVR, nell'errato presupposto che tali aree avessero autonomi tratti qualificanti.
    4) Violazione dell'art. 10 della legge n. 1150 del 1942 e delle misure di salvaguardia.
    Dalla data di adozione di una variante generale sino alla data di approvazione definitiva sono in vigore sia lo strumento vigente, che quello adottato; pertanto qualsiasi intervento che comporti trasformazione del territorio dovrà essere conforme ad entrambi gli strumenti urbanistici.
    Il piano attuativo in esame è stato approvato dal Comune di Marsciano con la delibera consiliare n. 74 del 16 maggio 2007; il successivo 28 luglio 2008 il Consiglio comunale ha adottato la variante generale di adeguamento alla l.r. n. 11 del 2005, con la quale tutte le zone MVPR sono state riclassificate zone "RR", appartenenti allo spazio rurale; di conseguenza, nel nuovo P.R.G. non vi sono più aree classificate MVPR, ma solo aree RR.
    Il permesso di costruire gravato è dunque in contrasto con la nuova previsione di zona "RR" che reca una disciplina più restrittiva e minore cubatura rispetto alla precedente classificazione.
    All'udienza dell'8 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
    DIRITTO
    1. - Occorre principiare dall'esame dell'eccezione di inammissibilità/irricevibilità del ricorso, svolta dalle parti resistenti nell'assunto che il ricorrente, il quale non ha gravato il piano attuativo (approvato con delibera consiliare n. 74 del 16 maggio 2007), pur dichiaratamente conosciuto tra i mesi di giugno e luglio 2009, e la variante al medesimo (approvata con delibera consiliare n. 117 del 29 settembre 2009, ed al cui procedimento ha attivamente partecipato, presentando anche un'osservazione), intende in tale modo surrettiziamente mettere in discussione l'assetto degli interessi consolidatosi, contestando l'archiviazione opposta dalla Provincia su di un esposto, finalizzato ad attivare un procedimento sanzionatorio, rispetto al quale l'Amministrazione non aveva neppure l'obbligo di provvedere.
    L'eccezione, quanto meno nella sua integralità, non appare meritevole di positiva valutazione, e deve dunque essere disattesa.
    E' pur vero che l'art. 11 della l.r. Umbria 3 novembre 2004, n. 21 attribuisce alla Provincia un potere discrezionale di annullamento del permesso di costruire o del piano attuativo non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, ma ciò non esclude che l'esercizio di tale potere possa essere sindacato in sede giurisdizionale, come avviene per tutti i provvedimenti amministrativi.
    Si potrebbe astrattamente obiettare che la Provincia avrebbe potuto non adottare il provvedimento di archiviazione, non essendo inferibile dal predetto art. 11 un obbligo di provvedere, ma così non è stato, e l'Amministrazione provinciale ha inteso dare seguito all'esposto del ricorrente.
    In ogni caso, per completezza di ragionamento, non è sicura la riferibilità della fattispecie in esame a quella in relazione alla quale condivisibile giurisprudenza esclude l'obbligo di provvedere in presenza di un'istanza di riesame di precedenti atti non impugnati, in quanto la previsione dell'art. 11 della l.r. n. 21 del 2004, anche considerando il contesto normativo in cui è inserito, non sembra descrivere un classico potere di autotutela, ma attribuisce ad una diversa (rispetto a quella che ha provveduto) Autorità un potere di vigilanza in materia edilizia, che si esprime anche con sanzioni di tipo ripristinatorio.
    Ove condivisibile tale ragionamento, si dovrebbe ritenere che l'iniziativa del ricorrente sia qualificabile, piuttosto che come istanza di riesame di atti divenuti inoppugnabili, come atto diretto a produrre effetti sfavorevoli nei confronti di terzi, dall'adozione dei quali il richiedente possa trarre indirettamente vantaggio. A tale proposito, la più recente giurisprudenza, che ha esteso l'obbligo di provvedere anche al di là dei casi in cui un'espressa previsione normativa lo contempli, in applicazione del principio generale della doverosità dell'azione amministrativa, integrato con le regole di ragionevolezza e buona fede, tende a distinguere tra mero esposto ed istanza idonea a radicare il dovere di provvedere, guardando al profilo soggettivo, e cioè accertando se il privato sia titolare di uno specifico interesse che valga a differenziare la sua posizione da quella della collettività.
    Se il comportamento omissivo dell'Amministrazione viene stigmatizzato da un soggetto qualificato, in quanto titolare di una situazione di specifico e rilevante interesse che lo differenzia da quello generalizzato, si ritiene sussistente l'obbligo di dare seguito all'istanza (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2318).
    E nel caso di specie è indubbio, oltre che incontestato, l'interesse specifico e differenziato del ricorrente, proprietario di un fondo finitimo a quello coinvolto dal piano attuativo.
    2. - Deve poi essere dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum della sig.ra BR. M., la quale, benché non lo alleghi, al pari del sig. Scolaro, è stata destinataria del provvedimento provinciale di archiviazione, avendo anch'essa presentato un esposto e risultando comproprietaria.
    La sig.ra BR. è dunque una cointeressata, che avrebbe dovuto nel termine decadenziale impugnare il provvedimento.
    La giurisprudenza costantemente ha affermato l'inammissibilità, nel processo amministrativo impugnatorio, dell'intervento adesivo autonomo, in quanto il soggetto cointeressato ha l'onere di proporre autonomo e separato ricorso (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2677; T.A.R. Lazio, Sez. III, 19 marzo 2008, n. 2477).
    Tale orientamento ha trovato conferma nell'art. 28, comma 2, del cod. proc. amm., che ammette l'intervento da parte di chiunque non sia parte del giudizio, e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni.
    3. - Con il primo mezzo di gravame si deduce l'illegittimità del provvedimento di archiviazione, nell'assunto che il piano attuativo, oltre a presentare vizi procedimentali, violi sia l'art. 20 del P.U.T. che l'art. 18 del P.T.C.P.; nonostante quanto allegato nell'esposto del 29 luglio 2009, la Provincia ha omesso ogni accertamento, implicitamente ritenendo legittimo un piano attuativo che prevede, tra l'altro, un incremento di volumetria del 30 per cento in zona agricola di particolare pregio.
    La censura non appare meritevole di positiva valutazione.
    Occorre precisare che dalle note del Comune di Marsciano in data 9 novembre 2009 e 7 gennaio 2010, con riferimento alle quali è motivata l'archiviazione, si desume che, ad avviso dell'Amministrazione, l'area interessata dal piano attuativo, nell'(allora) vigente P.R.G., non è classificata come zona agricola, ma come zona MVPR, e pertanto alla stessa si applicano le previsioni di cui all'art. 18 delle N.T.A., e non quelle di cui alla l. r. n. 11 del 2005 relativa alle zone agricole.
    La tesi di parte ricorrente, come già esposto, è invece quella per cui l'area oggetto del piano sia classificata come zona agricola di particolare pregio"EA", e sottoposta alla disciplina limitativa di cui all'art. 56 delle N.T.A.; a tale zone si aggiunge, ma non si sostituisce, la disciplina prevista per le "MVPR", che non può dunque essere applicata in via esclusiva.
    L'art. 18 delle N.T.A. precisa che nella Carta 4 del P.R.G.-parte strutturale sono individuate le aree da assoggettare a specifiche condizioni di rispetto; tra tali aree vi sono quelle a verde privato (MVPR), per le quali è previsto che «nell'ambito di specifici progetti interessanti l'intera zona, potranno essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica con un incremento massimo della volumetria esistente pari al 30% ed essere concesse trasformazioni della destinazione d'uso», ovviamente a certe condizioni.
    Dalla cartografia del P.R.G. si evince che il comparto interessato dal piano attuativo è delimitato da una linea di confine, all'interno della quale si rileva solamente la simbologia della zona MVPR, escludendosi dunque ogni commistione con la limitrofa zona agricola.
    Tale classificazione di zona presenta specifici tratti qualificanti che la differenziano dall'area agricola.
    Va aggiunto che la classificazione discende dal P.R.G.; si potrà discutere della ragionevolezza di una siffatta zonizzazione, ma la stessa non è oggetto di contestazione in questa sede.
    Il piano regolatore non prevede la sovrapponibilità tra zona agricola "EA" e zona "MVPR", conferendo autonomia alle due "sottozone", e tale considerazione appare di per sé sufficiente a disattendere il motivo oggetto di scrutinio, atteso che le invocate disposizioni dell'art. 20 del P.U.T. e dell'art. 18 del P.T.C.P. riguardano le zone agricole.
    Del resto, risulterebbe obiettivamente irragionevole inserire o sovrapporre una zona MVPR, nella quale, come detto, sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, nell'ambito di una zona agricola, in cui tali intervento sono preclusi.
    Nessun rilievo può poi assumere la circostanza che il nuovo P.R.G. del Comune di Marsciano, adottato con delibera consiliare del 19 dicembre 2007, non applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, abbia eliminato tutte le zone "MVPR", prevedendo solamente aree "RR". Peraltro, come evidenziato dalle parti resistenti negli scritti difensivi, nel nuovo piano le zone "RR" non sono aree agricole soggette ai limiti di edificabilità previsti dalla l.r. n. 11 del 2005, ma piuttosto (sono) aree dello spazio rurale per le quali è previsto "il consolidamento e la riqualificazione degli insediamenti esistenti", ove è consentito lo sviluppo della "tipologia del villaggio rurale", che è poi proprio quella adottata dal piano attuativo controverso.
    Deve poi ritenersi inammissibile per carenza di interesse e di legittimazione la doglianza rivolta nei confronti di asseriti vizi procedimentali, concretantisi nella mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti contemplati dall'art. 11, comma 2, della l.r. n. 21 del 2004.
    Peraltro la doglianza è anche infondata, in quanto l'archiviazione è intervenuta in una fase iniziale del procedimento, all'esito di una preliminare istruttoria documentale, il cui esito (positivo) ha reso non necessaria la contestazione delle violazioni al titolare del permesso o del piano attuativo, al proprietario della costruzione o degli immobili, al progettista, oltre che al Comune.
    4. - Consegue da quanto esposto anche l'infondatezza del secondo motivo, con cui si deduce il vizio motivazionale e lo sviamento del provvedimento di archiviazione.
    Anche sotto il profilo formale, la censura non appare meritevole di positiva valutazione, atteso che per regola generale, desumibile anche dall'art. 3 della legge generale sul procedimento amministrativo, è consentita la motivazione per relationem ad altri atti acquisiti nel corso del procedimento.
    5. - Procedendo ora alla disamina dei motivi aggiunti, occorre rilevare che gli stessi sono verosimilmente tardivi, in quanto il permesso di costruire n. 8280/2009, rilasciato ai signori C. e S. il 15 maggio 2010, è stato prodotto in giudizio, mediante deposito presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo, dal controinteressato per la camera di consiglio del 23 giugno 2010.
    La giurisprudenza più recente sostiene che la produzione in giudizio di un provvedimento e/o documento amministrativo determina l'effetto sostanziale della conoscenza del documento depositato in capo alla parte ricorrente, e non soltanto la conoscenza processuale da parte del difensore; ciò risponde alla ratio dei motivi aggiunti, che è proprio quella di consentire alla parte ricorrente di dedurre censure che si siano potute formulare solo in seguito alla produzione di documenti da parte dell'Amministrazione o dei controinteressati (in termini, da ultimo, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 1 agosto 2011, n. 898).
    Non sembra dunque pertinente, in questo caso, l'orientamento giurisprudenziale, richiamato da parte ricorrente, circa il momento di conoscenza effettiva del titolo edilizio rilasciato a terzi.
    In ogni caso, certamente irricevibili sono i motivi aggiunti nella parte in cui impugnano, seppure non in via principale, il piano attuativo B., adottato dal Comune di Marsciano con deliberazione consiliare n. 167 del 30 novembre 2006 ed approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 16 maggio 2007. E' lo stesso ricorrente, infatti, che ha affermato, nel ricorso introduttivo, di avere conosciuto detto piano tra i mesi di giugno e luglio 2009; egli ha poi scelto di esperire la procedura di cui all'art. 11 della l.r. n. 21 del 2004, anziché impugnare tempestivamente il piano attuativo, ma certamente non può ora rimetterlo in discussione con un gravame indirizzato direttamente nei confronti dello stesso, in quanto atto presupposto del permesso di costruire, e dunque per dedurre censure di illegittimità derivata.
    6. - Ad ogni modo, per completezza di esposizione, ove si ritengano dedotti vizi propri del permesso di costruire, va detto che proprio la motivazione di rigetto del ricorso evidenzia l'infondatezza del primo motivo aggiunto, con cui si torna a dedurre, secondo una prospettazione non condivisa, anche in punto di fatto, dal Collegio, la non conformità del permesso di costruire alle previsioni degli strumenti urbanistici e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
    Infondato è anche il secondo motivo, con cui si invocano le misure di salvaguardia (di cui all'art. 10, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150) operanti nelle more dell'approvazione della variante generale al P.R.G., in quanto il nuovo piano, come si è in precedenza evidenziato, contiene prescrizioni compatibili con il piano attuativo approvato, e quindi con il permesso di costruire rilasciato in conformità allo stesso.
    Occorre inoltre considerare che dette misure di salvaguardia, allo stato, sono inefficaci alla stregua di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, della l.r. Umbria 18 febbraio 2004, n. 1, essendo decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, che risale al 19 dicembre 2007, il che vale a rendere la censura improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
    7. - In conclusione, il ricorso deve essere respinto per l'infondatezza dei motivi dedotti, mentre i motivi aggiunti sono almeno in parte irricevibili, e comunque infondati.
    Sussistono giusti motivi, in ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate, per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, previa declaratoria di inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum, respinge il ricorso ed i motivi aggiunti.
    Compensa tra le parti le spese di giudizio.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Cesare Lamberti
    L'ESTENSORE
    Stefano Fantini
    IL CONSIGLIERE
    Carlo Luigi Cardoni
     
    Depositata in Segreteria il 13 settembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Legge di conversione relativa alle disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile

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    TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011 , n. 212

    Testo del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  212  (in  Gazzetta
    Ufficiale -  serie  generale  -  n.  297  del  22  dicembre  2011),
    coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012,  n.  10  (in G.U.R.I. del 20 febbraio 2012, n. 42  -  alla  pag.  1),  recante:  «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia  civile.»
    (12A01919) 
    

     
    Avvertenza: 
        Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
    della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
    decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
    ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
    1985, n. 1092, al solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
    disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
    dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
    degli atti legislativi qui riportati. 
        Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
    con caratteri corsivi. 
     
        Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )). 
     
        A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
    (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
    del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
    conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
    pubblicazione. 
     
                                   Art. 1 
     
     
                           Finalita' e definizioni 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                        Presupposti di ammissibilita' 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                           Contenuto dell'accordo 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                     Deposito della proposta di accordo 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                                Procedimento 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                         Raggiungimento dell'accordo 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                          Omologazione dell'accordo 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
                           Esecuzione dell'accordo 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
                   Impugnazione e risoluzione dell'accordo 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
                    Organismi di composizione della crisi 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
                          Disposizioni transitorie 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
     
                 Modifiche alla disciplina della mediazione 
     
       (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 13 
     
     
                   Modifiche al codice di procedura civile 
     
      1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
          a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46»  sono
    sostituite dalle seguenti: « (( euro 1.100 )) »; 
          b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  comma:
    «Nelle cause  previste  dall'articolo  82,  primo  comma,  le  spese,
    competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono  superare  il
    valore della domanda.»; 
          (( b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, e' aggiunto il
    seguente: 
      «Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario puo'  essere
    chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio
    designato  dal  defunto  nel  testamento  ovvero,   in   assenza   di
    designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.». )) 
    
            
          
                                 (( Art. 14 
     
     
                Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183 
     
      1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' abrogato.
    )) 
    
            
          
                                   Art. 15 
     
     
                       Proroga dei magistrati onorari 
     
      1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
    1998, n. 51,  le  parole:  «non  oltre  il  31  dicembre  2011»  sono
    sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012». 
      2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari  il  cui  mandato
    scade  il  31  dicembre  2011  e  per  i  quali  non  e'   consentita
    un'ulteriore   conferma   secondo   quanto   previsto   dall'articolo
    42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al
    regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici  di  pace  il
    cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e  per  i  quali  non  e'
    consentita   un'ulteriore   conferma    secondo    quanto    previsto
    dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre  1991,  n.  374,  e
    successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio
    delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino  alla
    riforma organica della magistratura onoraria e, comunque,  non  oltre
    il 31 dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 16 
     
     
            Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali 
     
      1. All'articolo 14, della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
      a) (soppressa) 
      b) dopo il comma  13,  e'  inserito  il  seguente:  «13-bis.  Nelle
    societa' a responsabilita' limitata,  i  collegi  sindacali  nominati
    entro il 31 dicembre 2011 rimangono  in  carica  fino  alla  scadenza
    naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.». 
      2. (soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 17 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
    quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
    Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
    in legge. 
    
    
    Ultimo aggiornamento Martedì 21 Febbraio 2012 19:23
     

    Nuovo Codice dei Contratti Pubbici - Comunicato ANAC

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    Il Presidente dell'ANAC, col comunicato del 31 maggio 2016 pubblicato sul sito ufficiale dell'ANAC lo scorso 1 giugno 2016, fornisce alcuni chiarimenti in merito ai procedimenti per l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 80, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016, relativo alla presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione «ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione».

    Allegati:
    Scarica questo file (Comunicato Pres.ANAC 31.05.2016.pdf)Comunicato ANAC 31.05.2016[ ]267 Kb
    Ultimo aggiornamento Martedì 14 Giugno 2016 10:16
     


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