Legge di conversione sul sovraffollamento delle carceri
Martedì 21 Febbraio 2012 19:19
Liliana D'amico
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211
Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011), coordinato
con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9 (in G.U.R.I. del 20 febbraio 2012, n. 42 - alla pag. 4), recante: «Interventi urgenti per
il contrasto della tensione detentiva determinata dal
sovraffollamento delle carceri.». (12A01920)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
(( 01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto
dall'articolo 558.». ))
1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico
ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua
disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato
di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro
quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida
le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;
(( b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui
ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia
custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284.
In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o
quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato
eseguito l'arresto, o in caso di pericolosita' dell'arrestato, il
pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture
nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna
l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di
tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita'
o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che
l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove
l'arresto e' stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.
4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere
e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia
custodito presso idonee strutture nella disponibilita' degli
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la
disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo. ))
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art. 123. (Luogo
di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del
detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121, nonche' dagli
artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge
nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito (( salvo che nel
caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata
dimora )). Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della
persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione.
Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessita' o di
urgenza il giudice con decreto motivato puo' disporre il
trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la
comparizione davanti a se'. (( Il procuratore capo della Repubblica
predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il
rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice. »; ))
b. (soppressa).
(( b-bis) all'articolo 146-bis, il comma 1-bis e' sostituito dal
seguente:
1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al
dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti
di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui
all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, nonche', ove possibile, quando si deve
udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in stato
di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in
quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice;
1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo
necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico
spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008. ))
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e'
individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di
previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del
Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in
applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.».
(( Art. 2-bis
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite
agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza.
1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l-bis), e'
inserita la seguente: «l-ter) i membri del Parlamento europeo»;
b) dopo l'articolo 67, e' aggiunto il seguente: «Art. 67-bis. -
(Visite alle camere di sicurezza). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.». ))
(( Art. 2-ter
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.
109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio
2006, n. 109, dopo la lettera gg), e' aggiunta la seguente: « gg-bis)
l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ))
Art. 3
Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199
(( 1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel titolo della legge, le parole: "ad un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi";
b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola:
"dodici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "diciotto"
e, nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se
gia' dispone delle informazioni occorrenti";
c) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "condannati in
esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti: "e in merito
al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il
beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva. ))
(( Art. 3-bis
Norme in materia di riparazione
per l'ingiusta detenzione
1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale
si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data
di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in
giudicato dal 1° luglio 1988.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della
domanda di riparazione e' di sei mesi e decorre dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda
di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto
che sia stato determinato dalla inammissibilita' della stessa in
ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla
data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.
3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non e' comunque
trasmissibile agli eredi.
4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo
intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore
del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3
dell'articolo 315 del medesimo codice.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a
5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica. ))
(( Art. 3-ter
Disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari
1. Il termine per il completamento del processo di superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato C
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai
conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle
sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011,
secondo le modalita' previste dal citato decreto e dai successivi
accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato
al 1° febbraio 2013.
2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della
giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi,
anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture
destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e
dell'assegnazione a casa di cura e custodia.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove
necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da
svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente;
c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di
norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.
4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a
casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno
delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le
persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono
essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai
Dipartimenti di salute mentale.
5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga
alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di
personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai
disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro
della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare
anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e
reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli
ospedali psichiatrici giudiziari.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del
presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione
delle strutture, e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per
l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse
sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura
di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro
per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al
citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60
milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio
delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri derivanti dal
comma 5, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38
milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero degli affari
esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli
stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei
programmi del Ministero della giustizia.
8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica
dell'attuazione del presente articolo.
9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma
1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo
provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a
quanto previsto dal comma 4.
10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione
dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari e'
determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e
le regioni ove gli stessi sono ubicati. ))
Art. 4
Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la
ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie.
1. Al fine di (( fronteggiare )) il sovrappopolamento degli
istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, e'
autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse
all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle
infrastrutture penitenziarie.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con
esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Night club a luci rosse? Il questore può sospendere la licenza
Mercoledì 13 Giugno 2012 10:18
Melita Manola
N. 248/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 343 Reg. Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2009, proposto da:
N. C., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Noi, con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, v.le V.Colonna, 11;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S. Domenico;
per l'annullamento
del decreto 3 aprile 2009, cat. 10A/09-PASI, con il quale il Questore della Provincia di Pescara ha sospeso per giorni 15 l'attività del night club "...omissis...", gestita dal ricorrente; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui il decreto dello stesso Questore 17 aprile 2009, cat. Q2/2-PAS/09, con il quale è stata disposta la riapertura dell'esercizio con decorrenza 18 aprile 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Mirko Collevecchio, su delega dell'avv. Vincenzo Di Noi, per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Anna Buscemi per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Questore della Provincia di Pescara con decreto del 3 aprile 2009 ha sospeso per giorni 15 l'attività del night club "...omissis..." in ragione del fatto che nel locale si svolgevano attività ed intrattenimenti a sfondo erotico. In particolare, poiché nel c.d. privè erano state rinvenute ragazze in abiti succinti con le quali i frequentatori potevano appartarsi mediante il pagamento di speciali consumazioni, il Questore ha ritenuto che il locale era "luogo di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione". I gestori sono stati segnalati per tali reati alla competente Autorità giudiziaria.
Con il ricorso in esame il legale rappresentate della società che gestisce detto night club è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti censure:
1) che il Questore non era competente ad adottare l'atto di sospensione impugnato;
2) che l'esercente il locale non avrebbe potuto rifiutare ai clienti le prestazioni del proprio esercizio, per cui non avrebbe potuto svolgere un'adeguata attività di prevenzione;
3) che non gli era stata data comunicazione dell'avvio del procedimento;
4) che la revoca parziale dell'atto impugnato, disposta con il successivo decreto del 17 aprile 2009, doveva prevedere un adeguato indennizzo;
5) che l'atto si basava sulla sola segnalazione da parte dei Carabinieri, insufficiente a sorreggere con adeguata motivazione l'atto impugnato.
Infine, è stata anche chiesta la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni derivanti dalla chiusura del locale.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, depositando, oltre a tutti gli atti del procedimento, anche un'analitica relazione dell'8 marzo 2010 della Questura di Pescara.
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2012 la causa è stata trattenuta a decisione.
DIRITTO
L'impugnato decreto, con il quale il Questore della Provincia di Pescara ha sospeso per giorni 15 l'attività del night club "...omissis...", gestita dal ricorrente, è nella sostanza motivato con riferimento alla considerazione che nel locale si svolgevano attività ed intrattenimenti a sfondo erotico. In particolare, tale atto fa riferimento alla circostanza che nel c.d. privè erano state rinvenute ragazze in abiti succinti con le quali i frequentatori potevano appartarsi mediante il pagamento di speciali consumazioni, per cui il Questore ha ritenuto che il locale era "luogo di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione".
Successivamente, lo stesso Questore, in accoglimento di specifica richiesta presentata dallo stesso ricorrente - che aveva chiesto la riduzione del periodo di sospensione "per le disagiate condizioni economiche" - con il decreto del 17 aprile 2009, ha disposto la riapertura dell'esercizio con decorrenza 18 aprile 2009.
Così meglio puntualizzato l'oggetto dell'impugnativa, va subito precisato che il ricorso non è fondato.
Va al riguardo premesso che l'atto impugnato trova la sua fonte normativa nell'art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il quale testualmente dispone che "il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini".
Con i cinque motivi di gravame, sopra sommariamente indicati, il ricorrente si è lamentato nella sostanza delle seguenti circostanze:
a) che il Questore non era competente ad adottare l'atto di sospensione impugnato (motivo n. 1);
b) che non gli era stata data comunicazione dell'avvio del procedimento (motivo n. 3);
c) che l'esercente il locale non avrebbe potuto rifiutare ai clienti le prestazioni del proprio esercizio, per cui non avrebbe potuto svolgere un'adeguata attività di prevenzione, e che l'atto si basava sulla sola segnalazione da parte dei Carabinieri, insufficiente a sorreggere con adeguata motivazione l'atto impugnato (motivi n. 2 e 5);
d) che la revoca parziale dell'atto impugnato, disposta con il successivo decreto del 17 aprile 2009, doveva prevedere un adeguato indennizzo (motivo n. 4.).
Tali doglianze sono tutte prive di pregio.
Quanto alla competenza del Questore, va ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che la delega ai Comuni del rilascio della licenza per esercizi pubblici per la vendita di alcolici e superalcolici (art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977) non sottrae lo svolgimento dell'attività autorizzata ai controlli di pubblica sicurezza da parte del competente organo dello Stato, per cui oggi resta ferma la competenza assegnata al Questore dal predetto art. 100 del t.u.l.p.s. di sospendere la licenza di esercizio in tutte le ipotesi elencate nella disposizione medesima (Cons. St., sez. VI, 29 luglio 2009 n. 4720, T.A.R. Calabria, sede Catanzaro, sez. II, 22 marzo 2010, n. 329, e T.A.R. Basilicata, 10 settembre 2010, n. 597).
Quanto, poi, all'avvio del procedimento va ugualmente ricordato che la stessa giurisprudenza ha anche precisato che la natura cautelare e di immediato presidio alle condizioni di ordine pubblico e di sicurezza, peculiare al provvedimento previsto dall'art. 100 del t.u.l.p.s., esclude, per le evidenti ragioni di celerità, l'obbligo del preventivo avviso previsto dall'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Cons. St., sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4986, T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, 23 marzo 2011, n. 203, T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. III, 8 giugno 2010, n. 13047, e T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. III, 3 marzo 2010, n. 520).
E da tale costante orientamento degli organi di giustizia amministrativa il Collegio non rinviene motivi per discostarsi.
Quanto poi alle ulteriori censure dedotte va premesso, in via generale, che, come è noto, è precluso al giudice amministrativo sindacare le scelte di merito effettuate dall'Amministrazione, per cui la sostituzione da parte del giudice amministrativo della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell'amministrazione costituisce, in via generale, una ipotesi di sconfinamento vietato nelle ipotesi di giurisdizione di legittimità. Di conseguenza - come è stato di recente anche chiarito dal giudice della giurisdizione, chiamato a meglio definire il c.d. "eccesso di potere giurisdizionale" (cfr., da ultimo, Cass. Civ. SS.UU., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313) - il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto ab estrinseco e non può essere mai sostitutivo.
Ora, poiché il Questore dispone nell'assumere gli atti come quello ora all'esame di una discrezionalità oggettivamente ampia nel valutare i fatti di potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (salvi i casi di macroscopica irrazionalità o disomogeneità della misura cautelare adottata rispetto all'oggettiva tenuità dei fatti rilevati) l'apprezzamento di merito che conduce alla specifica e puntuale commisurazione del numero di giorni di sospensione cautelativa del locale che ha dato oggettivamente luogo agli episodi di pericolo per i valori di pubblica sicurezza (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. III, 8 giugno 2010, n. 13047).
Ciò premesso, va anche osservato il provvedimento con cui il questore sospende la licenza di un esercizio per motivi di ordine pubblico ha prevalentemente natura di misura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica, e prescinde pertanto dall'accertamento della colpa del titolare, prevalendo la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa durante il periodo di chiusura obbligatoria dell'esercizio stesso (Cons. St., sez. VI, 11 dicembre 2009, n. 7777, T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, 23 marzo 2011, n. 203, e T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. III, 4 febbraio 2011, n. 352, e 3 marzo 2010, n. 520).
Tale art. 100, peraltro, non richiede necessariamente, ai fini della sospensione della licenza, che siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che l'esercizio sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini, ma ammette e consente questa misura di prevenzione anche nelle ipotesi in cui - come nel caso di specie - l'esercizio comunque costituisca un pericolo per la moralità pubblica ed il buon costume.
Con riferimento a quanto sopra esposto, ritiene, pertanto, il Collegio che l'atto impugnato sia immune dalle censure dedotte, in relazione a quanto emerge dai verbali dei carabinieri e dagli interrogatori versati in atti dall'Amministrazione.
Quanto, infine, alla circostanza che, in accoglimento di una specifica richiesta dell'interessato, il Questore aveva ridotto i giorni di sospensione, sembra evidente che il ricorrente non abbia allo stato alcun interesse ad impugnare tale atto di riforma, che ha comportato un ritiro parziale e limitato dall'atto originariamente assunto. Peraltro, il provvedimento originario - che, come già detto, appare immune dalle censure dedotte - è stato riformato in senso favorevole all'istanza del ricorrente nella sola parte relativa ai giorni di sospensione ancora da scontare, per cui sembra evidente che tale atto sopravvenuto non doveva prevedere alcun indennizzo.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell'Amministrazione resistente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 2.000 (duemila) oltre agli accessori di legge (IVA, CAP e spese generali).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Umberto Zuballi
L'ESTENSORE
Michele Eliantonio
IL CONSIGLIERE
Dino Nazzaro
Depositata in Segreteria il 4 giugno 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
|
Ordinanze extra ordinem: se ne faccia buon uso!
Giovedì 19 Gennaio 2012 07:57
Carmelo Anzalone
N. 1116/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 811 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2011, proposto da:
A. Srl in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Laura Mammucari, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Di Russo, con il quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;
Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensiva
dell'ordinanza sindacale del Comune di Formia n. 48 del 30 giugno 2011 con la quale è stato imposto alla Società ricorrente di proseguire il contratto di servizio di igiene urbana in essere "per la durata di mesi sei, a decorrere dal 1/7/2011";
dell'ordinanza sindacale del Comune di Formia n. 47 del 30 giugno 2011 con la quale è stata disposta la "proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente 77 del 30 dicembre 2010, per la durata di sei mesi e fino al prossimo 30.12.2011, ai sensi dell'art. 191 co. 4 D.Lgs. 152/2006", nella parte in cui viene autorizzata " l'operatività del centro di raccolta comunale sito in via ...omissis...";
di ogni alto atto preparatorio, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Formia e di Ministero dell'Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con contratto di servizio di igiene urbana rep. N. 10548 del 28 giugno 2006, il comune di Formia affidava alla ricorrente il servizio di igiene urbana e la gestione del centro di raccolta comunale per un periodo di cinque anni con scadenza al 30 giugno 2011. In vista della naturale scadenza del contratto, la ricorrente provvedeva a sollecitare il comune di Formia per l'adozione delle misure dirette alla dismissione dell'attività, considerato l'interesse della ricorrente diretto alla conclusione del procedimento di liquidazione in atto. Si invitava, pertanto, l'amministrazione comunale a trovare strumenti alternativi di gestione del servizio di igiene urbana, onde concludere i rapporti tra le parti entro la scadenza fissata al 30 giugno 2011. Di contro, in forza dell'asserita sussistenza di situazioni di pericolo per la pubblica igiene e la tutela della salute pubblica, il comune di Formia ha ritenuto necessario adottare l'ordinanza n. 48/2011 imponendo così alla ricorrente di proseguire il contratto di servizio di igiene urbana in essere " per la durata di mesi sei, a decorrere dal 1 luglio 2011... agli stessi patti e condizioni del contratto rep. N. 10548 del 28 giugno 2006". L'amministrazione ha posto a giustificazione dell'utilizzo del provvedimento extra ordinem la circostanza che " nelle more della predisposizione degli atti occorrenti e necessari per l'espletamento di una nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana, si rende necessario ed urgente nonché indifferibile procedere ad assicurare la continuazione del servizio di igiene urbana...". Contestualmente, con ordinanza n. 47/2011 del 30 giugno 2011 l'amministrazione comunale ha disposto la "proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente 77 del 30 dicembre 2010, per la durata di sei mesi e fino al prossimo 30 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 191 co. 4 D.Lgs. 152/2006", in tal modo procrastinando l'autorizzazione dell'operatività del centro di raccolta comunale sito in via ...omissis....
Senonché, a quanto consta, non solo la procedura di gara non si è conclusa, ma neppure è stata attivata, posto che non risulta pubblicato alcun bando di gara per l'affidamento del servizio di cui si discute. Con ordinanza collegiale R.P.C 404/2011 è stata accolta l'istanza incidentale di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso deduce la ricorrente illegittimo utilizzo dei poteri extra ordinem per difetto dei presupposti di legge: contingibilità, urgenza, idonea motivazione a supporto. La censura va accolta. Difettano i presupposti della contingibilità ed urgenza essendo evidente che, con l'approssimarsi della scadenza contrattuale (ben nota al comune - e comunque evidenziata con diverse missive dalla parte ricorrente) l'amministrazione avrebbe potuto fronteggiare per tempo, con strumenti ordinari, l'esigenza di garantire il servizio essenziale, essendo tutt'altro che eccezionale, straordinaria ed imprevista tale necessità. Del resto la scarna, incongruente ed inconferente motivazione delle ordinanze impugnate non dava alcun conto di particolari, sopravvenute condizioni di rischio, atte a legittimare l'attivazione di poteri straordinari dell'organo procedente. La situazione di emergenza venutasi a creare in seguito alla scadenza del contratto deriva dunque esclusivamente dalla non adeguata cura dei pubblici interessi imputabile all'amministrazione resistente che, in palese elusione delle norme vigenti in materia, ha fatto uso dei poteri extra ordinem unicamente per sanare una criticità dalla stessa originata. La colpevole inerzia dell'amministrazione non è superabile nemmeno considerando, secondo quanto riferito dall'amministrazione, che in data 28 giugno 2011 sono state impartite le prime linee di indirizzo per procedere al nuovo affidamento del servizio di igiene urbana, ciò in considerazione che nessuna gara è stata ancora bandita e che soltanto in data 28 giugno 2011 sono state impartite le mere linee guida. Risultano peraltro violati anche i principi comunitari di libera prestazione dei servizi, di tutela della concorrenza e apertura dei mercati espressi nella disposizione di cui all'art. 23 bis L. 112/2008, all'epoca vigente (abrogato dall'art. 1 co. 1 d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113) secondo il quale "8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante".
Con il secondo motivo di ricorso deduce la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 191 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Anche questa censura è fondata in quanto la norma stabilisce che "3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali". Non risulta che le ordinanze qui gravate siano state adottate nel rispetto della procedura descritta dalla disposizione citata in quanto emesse in assenza della preventiva assunzione dei riferiti pareri (cfr. TAR Campania sez. I 6 luglio 2009, n. 3732).
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in euro 2000, sono poste a carico del comune di Formia.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna il comune di Formia al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Francesco Corsaro
L'ESTENSORE
Maria Grazia Vivarelli
IL CONSIGLIERE
Santino Scudeller
Depositata in Segreteria il 29 dicembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Contributi e sovvenzioni pubbliche: riparto di giurisdizione
Venerdì 11 Maggio 2012 08:38
Carmelo Anzalone
N. 2542/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 720 Reg. Ric.
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 720 del 2012, proposto da M. M. in proprio e quale legale rappresentante della Società B. s.r.l. di Tirrenia (Pi), rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Righi, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via G. Carducci n. 4;
contro
Regione Toscana, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Fantappiè, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marcello Cecchetti in Roma, via Antonio Mordini n. 14;
nei confronti di
Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche europee - in persona del Presidente pro tempore, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del T.a.r. della Toscana, sezione II, n. 969 del 1^ giugno 2011.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Toscana, del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche europee;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese (in data 7 marzo 2012 la regione Toscana e, in replica, il 16 marzo 2012, la signora M.);
visti tutti gli atti della causa;
visti gli artt. 105, co. 2, e 87, co. 3, cod. proc. amm.;
relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Paoletti, su delega dell'avvocato Righi, e Cecchetti su delega dell'avvocato Fantappiè;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. La signora M. M., in proprio e quale legale rappresentante della Società B. s.r.l. di Tirrenia (Pi) (in prosieguo ditta M.), ha ottenuto, a seguito della deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 6619 del 20 luglio 1993, un contributo pari a lire 345.663.000 per il miglioramento funzionale dell'albergo gestito a Tirrenia.
1.1. Con decreto n. 6609 in data 29 dicembre 1995 il contributo è stato integralmente revocato sulla scorta dell'accertato inadempimento di taluni obblighi di rendicontazione.
1.2. Il provvedimento è stato annullato dalla sentenza del T.a.r. della Toscana, sezione I, n. 381 del 6 marzo 2001, divenuta irrevocabile, che, senza pronunciarsi in ordine alla giurisdizione, ha accolto il ricorso dopo aver assodato il difetto delle garanzie partecipative e l'inesistenza dei presupposti legittimanti la decadenza integrale dal contributo; il giudice ha fatto altresì .
1.3. Riavviata l'istruttoria nel contraddittorio con la ditta M., la regione Toscana ha adottato un provvedimento di revoca parziale del contributo per un importo pari a euro 21.503,78 (cfr. decreto n. 3308 del 27 giugno 2008).
2. Avverso tale atto la ditta M. è insorta davanti al T.a.r. della Toscana introducendo giudizio di esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 27, t.u. n. 1054 del 1924, ratione temporis vigente.
3. L'impugnata sentenza - T.a.r. della Toscana, sezione II, n. 969 del 1^ giugno 2011 -:
a) ha escluso i presupposti applicativi del rito dell'ottemperanza;
b) ha ritenuto insussistente il vincolo, in punto di giurisdizione, discendente dal giudicato implicito - di cui alla sentenza n. 381 del 2001 - formatosi sulla questione;
c) ha declinato la giurisdizione facendo applicazione di consolidati principi in materia di riparto, fra giudice ordinario e giudice amministrativo, delle controversie aventi ad oggetto la decadenza sanzionatoria da sovvenzioni e contributi erogati in favore di privati;
d) ha compensato fra le parti le spese di lite.
4. La ditta M. ha interposto appello (notificato in data 13 - 17 gennaio 2012 e depositato il successivo 2 febbraio), deducendo:
a) la vincolatività del giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi sulla sentenza di merito n. 381 del 2001, vertente fra le stesse parti ed involgente l'esame di identiche questioni sotto il profilo della causa petendi;
b) la violazione degli artt. 5, l. T.a.r. e 33, d.lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 133, co. 1, lett. b) e c), c.p.a.), che fonderebbero la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme di denaro (da intendersi quale bene pubblico infungibile), erogate a titolo di contributi per lo svolgimento di servizi lato sensu di interesse pubblico.
5. Si è costituita la Regione Toscana insistendo per il rigetto del gravame.
6. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 27 marzo 2012.
7. L'appello è infondato e deve essere respinto.
7.1. Il primo mezzo non è suscettibile di favorevole esame.
7.1.1. In primo luogo deve essere smentita la ricostruzione dell'appellante secondo cui la presente controversia concerne l'esecuzione del precedente giudicato.
Sul punto il collegio osserva che l'attività posta in essere dalla Regione Toscana esprime tratti liberi dell'azione amministrativa non pregiudicati dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 381 del 2001.
La regione, invero, mantenendosi all'interno del perimetro cassatorio, rinnovatorio e prescrittivo del giudicato, ha attivato un nuovo procedimento in contraddittorio con la ditta interessata, seguito da una nuova istruttoria, e dall'emanazione di un provvedimento di decadenza parziale dal contributo per un importo nettamente inferiore rispetto a quello posto a base del primo provvedimento di revoca.
Da qui l'inconfigurabilità dei presupposti per l'esercizio dell'azione di ottemperanza (cfr. sul punto, ex plurimis e da ultimo, Cons. St., sez. V, 23 maggio 2011, n. 3078, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.).
7.1.2. Circa le condizioni che legittimano, in punto di giurisdizione, la rilevanza panprocessuale del giudicato di merito, il collegio non intende decampare dai consolidati approdi esegetici cui è pervenuta la giurisprudenza civile e amministrativa (cfr. ex plurimis Cass., sez. un., 24 settembre 2010, n. 20163; sez. un., 20 agosto 2009, n. 18499; sez. un., 19 luglio 2006, n. 16462; Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2079; Cons. giust. amm., 1^ giugno 2010, n. 803, cui rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), secondo cui:
a) a differenza delle sentenze delle sezioni unite della Corte di cassazione, che sono istituzionalmente dotate di efficacia esterna (c.d. efficacia panprocessuale: si veda ora l'art. 59, comma 1, della legge n. 69 del 2009), le sentenze dei giudici del merito che statuiscano sulla sola giurisdizione non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale e a spiegare di conseguenza effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, a meno che in esse la statuizione (sia pure implicita) sulla giurisdizione acceda a una statuizione di merito;
b) tali sentenze sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno anche sul punto della giurisdizione implicitamente ritenuta (c.d. «giudicato implicito»), determinandone l'incontestabilità in tutti i giudizi instaurati tra le stesse parti a condizione che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate;
c) non è di ostacolo alla formazione del giudicato la circostanza che il decidente sia privo di giurisdizione; è invece idonea a divenire res iudicata, qualora non tempestivamente impugnata mediante la proposizione di uno dei rimedi all'uopo predisposti dall'ordinamento processuale, anche la pronuncia con la quale il giudice, ove pure sprovvisto di giurisdizione, abbia investito il merito della controversia sottoposta al suo scrutinio; conseguentemente il giudicato esterno di merito (ed anche, implicitamente, in punto di giurisdizione), è rilevabile d'ufficio avendo efficacia vincolante nel giudizio proposto davanti ad altro giudice, pur se di ordine diverso, nel rispetto della condizione della identità delle questioni.
7.1.3. Facendo applicazione dei suesposti principi alla vicenda in trattazione, emerge dal raffronto fra i due giudizi instaurati davanti al T.a.r. della Toscana che, mentre sono identici i "soggetti" ed il petitum, è differente la causa petendi (ovvero il compendio delle ragioni di fatto e diritto poste a sostegno delle singole censure); invero:
a) sono stati impugnati atti sostanzialmente diversi, quantomeno in relazione agli importi chiesti in restituzione;
b) tali atti sono il frutto di autonome attività istruttorie che hanno valutato circostanze di fatto parzialmente diverse;
c) i motivi a sostegno dei due ricorsi proposti in successione davanti al T.a.r della Toscana non sono affatto identici.
7.2. Miglior sorte non tocca al secondo mezzo di gravame.
La sezione non intende decampare dai consolidati approdi esegetici cui è giunta la giurisprudenza civile e amministrativa (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2011, n. 15867; sez. I, 30 settembre 2010, n. 20506; sez. un., 9 gennaio 2007, n. 117; Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2010, n. 3020; sez. V, 26 agosto 2010, n. 5962; sez. V, 24 aprile 2009, n. 2591, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), secondo cui:
a) in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione - nella quale la legge, salvo il caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione, attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione, e al richiedente la posizione di interesse legittimo - da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
b) al giudice ordinario sono devolute anche le controversie relative alla conservazione del contributo, instaurate - come nel caso di specie - dal beneficiario per contrastare l'intervento della pubblica amministrazione che, con atti variamente denominati (revoca, decadenza, risoluzione, ecc.), abbia ritirato il finanziamento concesso, adducendo l'inadempimento, da parte del soggetto sovvenzionato, degli obblighi impostigli dalla legge o dai provvedimenti concessivi del beneficio, trattandosi di atti di natura non autoritativa;
c) ove la legge attribuisca all'amministrazione il potere di riconoscere l'ausilio, la giurisdizione è invece del giudice amministrativo nell'ipotesi in cui la controversia riguardi la fase procedimentale antecedente la concessione del beneficio o se il provvedimento è stato annullato o revocato nell'esercizio di poteri di autotutela per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, atteso che la posizione del beneficiario è quella di titolare di un interesse legittimo;
d) in quest'ottica si è ritenuto che:
I) sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui per la dichiarazione di fallimento dell'impresa, alla quale era stato concesso il contributo, sia impossibile destinare il finanziamento allo scopo per il quale era stato concesso e, in tutto o in parte, già erogato, poiché l'amministrazione, nel revocare il contributo stesso o nel dichiarare la decadenza, non compie alcuna valutazione discrezionale, ma si limita ad accertare, con la cessazione dell'attività imprenditoriale, il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge;
II) le controversie promosse dai soggetti interessati per il riconoscimento e la quantificazione dei benefici previsti dalla l. n. 219 del 1981 spettano alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale, essendole devoluto esclusivamente il compito di verificare la sussistenza delle condizioni predeterminate dalla legge per la concessione del contributo.
8. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza respingere l'appello.
9. Le spese di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante a rifondere in favore della Regione Toscana, del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche europee - le spese, le competenze e gli onorari del presente grado di giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre accessori come per legge (12,50% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A.), da dividersi in tre parti uguali.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
- Stefano Baccarini - Presidente
- Vito Poli - Consigliere, Estensore
- Carlo Saltelli - Consigliere
- Antonio Amicuzzi - Consigliere
- Doris Durante - Consigliere
IL PRESIDENTE
Stefano Baccarini
L'ESTENSORE
Vito Poli
Depositata in Segreteria il 3 maggio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
|