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    Piani per l'edilizia economica e popolare

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    N. 06157/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 00888/2016 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

    (Sezione Seconda Bis)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 888 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
    Soc Cooperativa Edilizia D.B. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Barone, con domicilio eletto presso Gianluigi Barone in Roma, Via Marziale,47;

    contro

    Comune di Ciampino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Pasquale Di Rienzo, Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso Pasquale Di Rienzo in Roma, Viale G. Mazzini, 11;

    per ottenere

    l’accertamento della intervenuta violazione da parte del Comune di Ciampino dei parametri per la determinazione del prezzo di cessione dell'area in relazione alla convenzione del 19.12.14 nei rogiti del notaio Raiti di Tivoli, rep.43489, con la quale il comune ha ceduto alla ricorrente il diritto di proprietà di aree incluse nel Piano di Zona di lottizzazione;

    e con motivi aggiunti,

    per l’annullamento

    della nota prot. 4232 del 12 febbraio 2016 con cui il Comune di Ciampino ha diffidato la ricorrente al pagamento, entro 30 giorni, della seconda rata del corrispettivo della cessione dell’area di cui alla Convenzione ex art. 35 della legge n. 865 del 1971, sottoscritta in data 19 dicembre 2014, con avviso, in caso di mancato pagamento, di escussione della polizza fidejussoria versata;

     

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ciampino;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

     

    Con il ricorso in esame viene veicolata - attraverso azione di accertamento della intervenuta violazione da parte del Comune di Ciampino dei parametri per la determinazione del prezzo di cessione dell'area in relazione alla convenzione del 19.12.14 con la quale il comune ha ceduto alla ricorrente il diritto di proprietà di aree incluse nel Piano di Zona di lottizzazione nonchè attraverso l’impugnazione della determinazione recante la diffida al pagamento della seconda rata del corrispettivo della cessione dell’area - azione volta alla contestazione della quantificazione del corrispettivo di cessione di dette aree.

    Così dato atto dell’oggetto del giudizio, inerente la quantificazione della somma dovuta a titolo di ristoro delle spese sostenute dal Comune per l’acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione del piano di Zona di Lottizzazione, ritiene il Collegio che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito.

    Al riguardo, deve osservarsi, in linea generale, che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie di cui alla legge n. 167 del 1962, come modificata dalla legge n. 865 del 1971, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare o la sua quantificazione, allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e, in ordine alla quantificazione del predetto corrispettivo, non sussista alcun potere discrezionale della p.a. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 10 agosto 2011, n. 17142; 10 settembre 2004 n. 18257).

    Pur trattandosi di una materia relativa a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici, con specifico riferimento all'edilizia economica e popolare, che risulta attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tuttavia, nel caso in cui si controverta esclusivamente sulla correttezza della determinazione della somma – come nella fattispecie in esame - da corrispondersi a titolo di conguaglio del prezzo di cessione del diritto sulle aree utilizzate per realizzare gli interventi edilizi, deve ritenersi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, involgendo la concreta determinazione del corrispettivo posizioni paritetiche di diritto soggettivo, estranee all’ambito di incidenza dei poteri autoritativi dell’Amministrazione.

    Appare, infatti, evidente che la determinazione della somma complessivamente dovuta non richiede alcun tipo di discrezionalità in capo all'ente pubblico, essendo individuati direttamente dalla normativa i criteri per giungere alla quantificazione finale dell'importo che deve, eventualmente, essere corrisposto a titolo di conguaglio.

    Non essendo l'attività connotata dal carattere autoritativo e venendo in rilievo un rapporto di tipo paritetico (Corte costituzionale, sentenza n. 204 del 2004), la giurisdizione in ordine alla determinazione del giusto prezzo del bene, non rimessa alla libera contrattazione delle parti ma prestabilita direttamente dalla legge, spetta al giudice ordinario.

    Infatti, pur dovendo l’Amministrazione, nella determinazione dell'ammontare del corrispettivo, fare ricorso a criteri di apprezzamento tecnico-contabile, si tratta pur sempre di operazioni afferenti alla corretta determinazione del corrispettivo dovuto e, quindi, di questione afferente a diritti soggettivi, correlati ad un rapporto paritetico, mentre esula da tale determinazione ogni profilo di discrezionalità amministrativa (Consiglio di Stato, V, 28 dicembre 2006, n. 8065).

    Su fattispecie analoga a quella in esame si è orientato il giudice della giurisdizione (citata sentenza SS.UU. 10 settembre 2004, n. 18257; in senso analogo, SS.UU. 22 dicembre 1987 n. 9565) allorquando ha sostenuto che laddove oggetto esclusivo della controversia sia il pagamento del corrispettivo della concessione, ed in particolare la quantificazione dello stesso, che si assume inferiore a quello determinato dal Comune in sede di convenzione (tenendo anche conto dei nuovi criteri di cui all'art. 5 bis L. n. 359/92), non sussiste alcun potere discrezionale della P.A.

    Nè in senso contrario può richiamarsi la sentenza della Cassazione n. 7573 del 2009, con la quale è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia in cui, a differenza dalla fattispecie in esame, era messa in discussione la legittimità delle determinazioni autoritative della p.a. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede.

    La concessione in diritto di superficie di aree su cui siano localizzati interventi di edilizia residenziale pubblica dà luogo, invero, ad una "concessione-contratto" sicché le controversie aventi ad oggetto la quantificazione ed il pagamento del corrispettivo pattuito in sede di convenzione accessiva (alla concessione), nonché l'individuazione del soggetto debitore sono riservate alla giurisdizione ordinaria, prima ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034/1971, ed ora ex art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. (ex multis, Cassazione Civile, SS.UU., 10 agosto 2011, n. 17142; 5 maggio 2011, n. 9842; 30 marzo 2009, n. 7573).

    Anche il Consiglio di Stato ha statuito che "rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto la determinazione e il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie in relazione ad aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo che si assuma inferiore a quello determinato dal Comune, atteso che in siffatte ipotesi non vengono in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e che, fra l'altro, in ordine alla quantificazione del predetto corrispettivo non sussiste alcun potere discrezionale della P.A." (Cons. St., Sez. V, 20 luglio 2010, n. 4660).

    È stato altresì specificato che "la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie , nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 5 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241, solo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano messe in discussione "ex post" solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento" (Cass.Civile, SS.UU. 30 marzo 2009, n. 7573).

    L'assunto, con isolate pronunce contrarie, è ribadito costantemente dal giudice amministrativo (ex plurimis, TAR Bari, sentenza n. 510/2012, confermata da Cons. Stato Sez. IV, 13 dicembre 2012 n. 6411; Sez. V, 28 dicembre 2006, n. 8065; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 2 dicembre 2014, n. 12133; 24 marzo 2016 n. 3765; TAR Lazio, Latina, 12 febbraio 2015, n. 144; T.A.R. Lombardia, Milano, 8 novembre 2012, n. 2692; 23 febbraio 2010, n. 436) e corrisponde, a ben vedere, al tenore letterale dell'art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a., che affida alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie aventi ad oggetto "atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (...)".

    Quando, quindi, come nella fattispecie in esame, viene contestata la quantificazione diritto di credito al conguaglio vantato dal Comune, non viene in rilievo il rapporto concessorio, bensì soltanto, per così dire, la determinazione del corrispettivo dovuto, sicché la relativa controversia, avente ad oggetto la quantificazione ed il pagamento del corrispettivo pattuito in sede di convenzione accessiva (alla concessione), è riservata alla g.o. ex art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Nè la giurisdizione del giudice amministrativo potrebbe ritenersi radicata nella considerazione che le controversie nascenti dal recupero delle maggiori somme sopportate dall'Amministrazione per l'acquisizione dai privati delle aree occorrenti per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto riconducibili nell'ambito della speciale normativa che regola l'espropriazione e la successiva assegnazione delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare, postula la previa deliberazione del Comune di concedere dette aree agli interessati, cui fa seguito una convenzione, da stipularsi per atto pubblico, i cui contenuti essenziali (corrispettivo della cessione del diritto di superficie o prezzo del trasferimento del diritto di proprietà) sono anch'essi oggetto di previa deliberazione dell'ente.

    Dalla procedimentalizzazione dell’acquisizione di aree da concedere in diritto di superficie a scopi edilizi non può trarsi la conclusione che, trattandosi di una fattispecie complessa di concessione amministrativa costituita da una deliberazione, con cui l'ente manifesta la volontà di concedere l'area a titolo di diritto di superficie o di proprietà, cui accede necessariamente una convenzione, verrebbe in rilievo un rapporto unitario ed unificato, con la conseguenza che le relative questioni apparterrebbero tutte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, indipendentemente dalle singole e specifiche posizioni giuridiche in capo al concessionario (in tal senso TAR Emilia Romagna, Bologna, 26 settembre 2014 n. 909).

    Ed infatti, nell’ambito della concessione-contratto che regola la concessione del diritto di superficie su aree su cui siano localizzati interventi di edilizia residenziale pubblica, vanno tenute distinte le questioni afferenti l’attività autoritativa e discrezionale dell’Amministrazione, attribuite alla giurisdizione amministrativa, da quelle inerenti la mera quantificazione del corrispettivo che, involgendo posizioni di diritto soggettivo regolate dalla legge o dalla convenzione ed estranee all’esercizio di attività autoritativa, sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario.

    Il che rende ragione della preclusione al radicamento della giurisdizione amministrativa esclusiva attraverso la qualificazione della convenzione di lottizzazione quale accordo sostitutivo del contratto o quale strumento incidente in materia urbanistica – per come affermato da parte ricorrente - venendo in rilievo un provvedimento concessorio cui la convenzione accede ed incidendo la determinazione del corrispettivo unicamente alla fase esecutiva della convenzione, mentre le funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia si esplicano nel diverso momento dell'assegnazione di aree edificabili nell'ambito di un piano di zona per la realizzazione dell'anzidetta tipologia di alloggi.

    Vertendo la controversia in esame sulla esatta quantificazione del residuo del corrispettivo di concessione del diritto di superficie – di cui parte ricorrente denuncia l’erronea quantificazione – è evidente come le relative questioni, in quanto riferite unicamente alla quantificazione e al pagamento del corrispettivo pattuito in sede di convenzione accessiva, non coinvolge alcun profilo di discrezionalità amministrativa, ed è quindi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., in quanto estranea ai profili della fattispecie complessa di concessione amministrativa che giustifica il radicarsi della giurisdizione amministrativa, dalla quale risultano comunque estranee le azioni relative a indennità, canoni o altri corrispettivi.

    In conclusione, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e, in applicazione dell'art. 11 c.p.a., viene indicato il giudice ordinario quale giudice nazionale fornito di giurisdizione per la suindicata controversia, davanti al quale il processo potrà essere riproposto nel termine perentorio previsto dal medesimo art. 11, comma 2, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme rimanendo le preclusioni e le decadenze già intervenute.

    Le spese di giudizio, tenuto conto del tenore della pronuncia, possono essere equamente compensate tra le parti.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

    Roma - Sezione Seconda Bis

    definitivamente pronunciando sul ricorso N. 888/2016 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando il giudice competente in quello ordinario, innanzi al quale parte ricorrente potrà riproporre il processo, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

    Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

    Antonella Mangia, Consigliere

    Francesco Elefante, Referendario

    IL PRESIDENTE, ESTENSORE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 26/05/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

    Ultimo aggiornamento Martedì 31 Maggio 2016 12:04
     

    Legge di conversione sul sovraffollamento delle carceri

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    TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211

    Testo del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211  (in  Gazzetta
    Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011), coordinato
    con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9 (in G.U.R.I. del 20 febbraio 2012, n. 42 - alla pag. 4), recante: «Interventi  urgenti  per
    il   contrasto   della    tensione    detentiva    determinata    dal
    sovraffollamento delle carceri.». (12A01920) 
    

     
    Avvertenza: 
        Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
    della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
    decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
    ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
    1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
    al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
    decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
    conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
    note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
    legislativi qui riportati. 
        Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
    con caratteri corsivi. 
     
        Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )). 
     
        A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
    (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
    del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
    conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
    pubblicazione. 
     
                                   Art. 1 
     
     
                   Modifiche al codice di procedura penale 
     
      (( 01. All'articolo 386, comma 4, del codice  di  procedura  penale
    sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto  previsto
    dall'articolo 558.». )) 
      1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  Se  il  pubblico
    ministero ordina  che  l'arrestato  in  flagranza  sia  posto  a  sua
    disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza,  in  stato
    di arresto,  per  la  convalida  e  il  contestuale  giudizio,  entro
    quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio  di  convalida
    le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»; 
        (( b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
          4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi  di  cui
    ai commi 2 e 4 il pubblico  ministero  dispone  che  l'arrestato  sia
    custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1  dell'articolo  284.
    In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o
    quando essi sono ubicati  fuori  dal  circondario  in  cui  e'  stato
    eseguito l'arresto, o in caso  di  pericolosita'  dell'arrestato,  il
    pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee  strutture
    nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia  giudiziaria
    che  hanno  eseguito  l'arresto  o  che  hanno  avuto   in   consegna
    l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o  inidoneita'  di
    tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita'
    o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato  che
    l'arrestato sia condotto nella  casa  circondariale  del  luogo  dove
    l'arresto e' stato  eseguito  ovvero,  se  ne  possa  derivare  grave
    pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. 
          4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380,  comma  2,  lettere
    e-bis) ed f), il  pubblico  ministero  dispone  che  l'arrestato  sia
    custodito  presso  idonee  strutture   nella   disponibilita'   degli
    ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno   eseguito
    l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato.  Si  applica  la
    disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo. )) 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
           Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
     
      1. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
    codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
    1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art.  123.  (Luogo
    di svolgimento dell'udienza di convalida  e  dell'interrogatorio  del
    detenuto) - 1. Salvo quanto previsto  dall'art.  121,  nonche'  dagli
    artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si  svolge
    nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito (( salvo che nel
    caso di custodia nel proprio  domicilio  o  altro  luogo  di  privata
    dimora )).  Nel  medesimo  luogo  si  svolge  l'interrogatorio  della
    persona che si trovi, a qualsiasi titolo,  in  stato  di  detenzione.
    Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi  di  necessita'  o  di
    urgenza  il  giudice  con   decreto   motivato   puo'   disporre   il
    trasferimento dell'arrestato, del  fermato  o  del  detenuto  per  la
    comparizione davanti a se'. (( Il procuratore capo  della  Repubblica
    predispone le  necessarie  misure  organizzative  per  assicurare  il
    rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice. »; )) 
        b. (soppressa). 
        (( b-bis) all'articolo 146-bis, il comma 1-bis e' sostituito  dal
    seguente: 
        1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione  al
    dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti
    di  detenuto  al  quale  sono  state  applicate  le  misure  di   cui
    all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.  354,  e
    successive modificazioni, nonche',  ove  possibile,  quando  si  deve
    udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in  stato
    di  detenzione  presso   un   istituto   penitenziario,   salvo,   in
    quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice; 
        1-bis. Qualora  la  persona  in  stato  di  arresto  o  di  fermo
    necessiti di assistenza medica o  psichiatrica  la  presa  in  carico
    spetta al Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  del  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei  ministri  1°  aprile  2008,  pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008. )) 
      2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
    Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze,  da  adottare  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  e'
    individuata  la  quota  di  risorse  da  trasferire  dallo  stato  di
    previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del
    Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese  sostenute  in
    applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.». 
    
            
          
                                (( Art. 2-bis 
     
    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354,  in  materia  di  visite
      agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza. 
      1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 67, primo  comma,  dopo  la  lettera  l-bis),  e'
    inserita la seguente: «l-ter) i membri del Parlamento europeo»; 
        b) dopo l'articolo 67, e' aggiunto il seguente: «Art.  67-bis.  -
    (Visite alle camere di  sicurezza).  -  1.  Le  disposizioni  di  cui
    all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.». )) 
    
            
          
                                (( Art. 2-ter 
     
    Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006,  n.
      109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati. 
      1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  23  febbraio
    2006, n. 109, dopo la lettera gg), e' aggiunta la seguente: « gg-bis)
    l'inosservanza  dell'articolo  123  delle  norme  di  attuazione,  di
    coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
    decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. )) 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199 
     
      (( 1. Alla legge 26  novembre  2010,  n.  199,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a)  nel  titolo  della  legge,  le  parole:  "ad  un  anno"  sono
    sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi"; 
        b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola:
    "dodici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla  seguente:  "diciotto"
    e, nel comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
    magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta  se
    gia' dispone delle informazioni occorrenti"; 
        c) all'articolo 5,  comma  1,  dopo  le  parole:  "condannati  in
    esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti: "e  in  merito
    al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il
    beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva. )) 
    
            
          
                                (( Art. 3-bis 
     
     
                       Norme in materia di riparazione 
                          per l'ingiusta detenzione 
     
      1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale
    si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente  alla  data
    di entrata in vigore del medesimo codice,  con  sentenza  passata  in
    giudicato dal 1° luglio 1988. 
      2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione  della
    domanda di riparazione e' di sei mesi e decorre dalla data di entrata
    in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda
    di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto
    che sia stato determinato  dalla  inammissibilita'  della  stessa  in
    ragione della definizione del procedimento in  epoca  anteriore  alla
    data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente. 
      3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1  non  e'  comunque
    trasmissibile agli eredi. 
      4. Ai fini della determinazione del risarcimento,  per  il  periodo
    intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di  entrata  in  vigore
    del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi  2  e  3
    dell'articolo 315 del medesimo codice. 
      5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari  a
    5  milioni  di  euro  per   l'anno   2012,   si   provvede   mediante
    corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
    all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
    relativa  al  Fondo  per  gli  interventi  strutturali  di   politica
    economica. )) 
    
            
          
                                (( Art. 3-ter 
     
     
                 Disposizioni per il definitivo superamento 
                   degli ospedali psichiatrici giudiziari 
     
      1. Il termine per il  completamento  del  processo  di  superamento
    degli ospedali psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato  C
    del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e  dai
    conseguenti accordi  sanciti  dalla  Conferenza  unificata  ai  sensi
    dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle
    sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre  2009  e  13  ottobre  2011,
    secondo le modalita' previste dal citato  decreto  e  dai  successivi
    accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato
    al 1° febbraio 2013. 
      2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non  regolamentare
    del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della
    giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
    lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
    sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
    sono definiti, ad integrazione di quanto  previsto  dal  decreto  del
    Presidente  della  Repubblica  14  gennaio   1997,   pubblicato   nel
    supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del  20  febbraio
    1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici  e  organizzativi,
    anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi  alle  strutture
    destinate ad accogliere le persone cui sono applicate  le  misure  di
    sicurezza  del  ricovero  in  ospedale  psichiatrico  giudiziario   e
    dell'assegnazione a casa di cura e custodia. 
      3. Il decreto di cui al  comma  2  e'  adottato  nel  rispetto  dei
    seguenti criteri: 
        a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture; 
        b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove
    necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati,  da
    svolgere nel limite delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
    disponibili a legislazione vigente; 
        c) destinazione  delle  strutture  ai  soggetti  provenienti,  di
    norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime. 
      4. A decorrere dal  31  marzo  2013  le  misure  di  sicurezza  del
    ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e  dell'assegnazione  a
    casa di cura e  custodia  sono  eseguite  esclusivamente  all'interno
    delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo  restando  che  le
    persone che hanno cessato di  essere  socialmente  pericolose  devono
    essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul  territorio,  dai
    Dipartimenti di salute mentale. 
      5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1,  in  deroga
    alle disposizioni vigenti relative al  contenimento  della  spesa  di
    personale, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
    comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di  rientro  dai
    disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del  Ministro
    della salute assunta di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
    amministrazione e la semplificazione e del Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, possono assumere  personale  qualificato  da  dedicare
    anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e
    reinserimento  sociale  dei  pazienti  internati  provenienti   dagli
    ospedali psichiatrici giudiziari. 
      6. Per la copertura degli  oneri  derivanti  dalla  attuazione  del
    presente articolo, limitatamente alla realizzazione  e  riconversione
    delle strutture, e' autorizzata la spesa di 120 milioni di  euro  per
    l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse
    sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura
    di attuazione del programma  straordinario  di  investimenti  di  cui
    all'articolo 20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Agli  oneri
    derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro
    per l'anno 2012, utilizzando quota parte  delle  risorse  di  cui  al
    citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60
    milioni di euro per l'anno 2012,  mediante  corrispondente  riduzione
    del Fondo  di  cui  all'articolo  7-quinquies  del  decreto-legge  10
    febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
    aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
    mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  32,
    comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
      7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio
    delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri  derivanti  dal
    comma 5, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38
    milioni di euro per  l'anno  2012  e  55  milioni  di  euro  annui  a
    decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma  si
    provvede: 
        a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2012,
    mediante   riduzione   degli   stanziamenti   relativi   alle   spese
    rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
    31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del  Ministero  degli  affari
    esteri; 
        b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2012,
    mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
    all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
        c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24  milioni  di
    euro annui a  decorrere  dall'anno  2013,  mediante  riduzione  degli
    stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
    comma 5, lettera b), della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  dei
    programmi del Ministero della giustizia. 
      8. Il Comitato  permanente  per  la  verifica  dell'erogazione  dei
    livelli essenziali di assistenza di cui  all'articolo  9  dell'intesa
    tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
    Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e  alla  verifica
    dell'attuazione del presente articolo. 
      9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle
    province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma
    1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel  rispetto
    dell'articolo 8 della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  il  Governo
    provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione  a
    quanto previsto dal comma 4. 
      10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione
    dei beni  immobili  degli  ex  ospedali  psichiatrici  giudiziari  e'
    determinata  d'intesa  tra   il   Dipartimento   dell'amministrazione
    penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio  e
    le regioni ove gli stessi sono ubicati. )) 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
    Integrazione delle  risorse  finanziarie  per  il  potenziamento,  la
      ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie. 
     
      1. Al  fine  di  ((  fronteggiare  ))  il  sovrappopolamento  degli
    istituti presenti sul  territorio  nazionale,  per  l'anno  2011,  e'
    autorizzata la spesa di euro  57.277.063  per  le  esigenze  connesse
    all'adeguamento,  potenziamento  e   alla   messa   a   norma   delle
    infrastrutture penitenziarie. 
      2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si   provvede   mediante
    corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
    all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222,
    relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
    dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                            Copertura finanziaria 
     
      1. All'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto,  con
    esclusione dell'articolo 4, si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
    vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
    Stato. 
      2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
    provvedere,  con  propri  decreti,  alle  occorrenti  variazioni   di
    bilancio per l'attuazione del presente decreto. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
    quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
    Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
    in legge. 
    
            
    
     

    Night club a luci rosse? Il questore può sospendere la licenza

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    N. 248/2012 Reg. Prov. Coll.

    N. 343 Reg. Ric.

    ANNO 2009

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 343 del 2009, proposto da:

    N. C., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Noi, con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, v.le V.Colonna, 11;

    contro

    Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S. Domenico;

    per l'annullamento

    del decreto 3 aprile 2009, cat. 10A/09-PASI, con il quale il Questore della Provincia di Pescara ha sospeso per giorni 15 l'attività del night club "...omissis...", gestita dal ricorrente; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui il decreto dello stesso Questore 17 aprile 2009, cat. Q2/2-PAS/09, con il quale è stata disposta la riapertura dell'esercizio con decorrenza 18 aprile 2009.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Mirko Collevecchio, su delega dell'avv. Vincenzo Di Noi, per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Anna Buscemi per il Ministero resistente;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Il Questore della Provincia di Pescara con decreto del 3 aprile 2009 ha sospeso per giorni 15 l'attività del night club "...omissis..." in ragione del fatto che nel locale si svolgevano attività ed intrattenimenti a sfondo erotico. In particolare, poiché nel c.d. privè erano state rinvenute ragazze in abiti succinti con le quali i frequentatori potevano appartarsi mediante il pagamento di speciali consumazioni, il Questore ha ritenuto che il locale era "luogo di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione". I gestori sono stati segnalati per tali reati alla competente Autorità giudiziaria.

    Con il ricorso in esame il legale rappresentate della società che gestisce detto night club è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti censure:

    1) che il Questore non era competente ad adottare l'atto di sospensione impugnato;

    2) che l'esercente il locale non avrebbe potuto rifiutare ai clienti le prestazioni del proprio esercizio, per cui non avrebbe potuto svolgere un'adeguata attività di prevenzione;

    3) che non gli era stata data comunicazione dell'avvio del procedimento;

    4) che la revoca parziale dell'atto impugnato, disposta con il successivo decreto del 17 aprile 2009, doveva prevedere un adeguato indennizzo;

    5) che l'atto si basava sulla sola segnalazione da parte dei Carabinieri, insufficiente a sorreggere con adeguata motivazione l'atto impugnato.

    Infine, è stata anche chiesta la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni derivanti dalla chiusura del locale.

    Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, depositando, oltre a tutti gli atti del procedimento, anche un'analitica relazione dell'8 marzo 2010 della Questura di Pescara.

    Alla pubblica udienza del 24 maggio 2012 la causa è stata trattenuta a decisione.

    DIRITTO

    L'impugnato decreto, con il quale il Questore della Provincia di Pescara ha sospeso per giorni 15 l'attività del night club "...omissis...", gestita dal ricorrente, è nella sostanza motivato con riferimento alla considerazione che nel locale si svolgevano attività ed intrattenimenti a sfondo erotico. In particolare, tale atto fa riferimento alla circostanza che nel c.d. privè erano state rinvenute ragazze in abiti succinti con le quali i frequentatori potevano appartarsi mediante il pagamento di speciali consumazioni, per cui il Questore ha ritenuto che il locale era "luogo di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione".

    Successivamente, lo stesso Questore, in accoglimento di specifica richiesta presentata dallo stesso ricorrente - che aveva chiesto la riduzione del periodo di sospensione "per le disagiate condizioni economiche" - con il decreto del 17 aprile 2009, ha disposto la riapertura dell'esercizio con decorrenza 18 aprile 2009.

    Così meglio puntualizzato l'oggetto dell'impugnativa, va subito precisato che il ricorso non è fondato.

    Va al riguardo premesso che l'atto impugnato trova la sua fonte normativa nell'art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il quale testualmente dispone che "il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini".

    Con i cinque motivi di gravame, sopra sommariamente indicati, il ricorrente si è lamentato nella sostanza delle seguenti circostanze:

    a) che il Questore non era competente ad adottare l'atto di sospensione impugnato (motivo n. 1);

    b) che non gli era stata data comunicazione dell'avvio del procedimento (motivo n. 3);

    c) che l'esercente il locale non avrebbe potuto rifiutare ai clienti le prestazioni del proprio esercizio, per cui non avrebbe potuto svolgere un'adeguata attività di prevenzione, e che l'atto si basava sulla sola segnalazione da parte dei Carabinieri, insufficiente a sorreggere con adeguata motivazione l'atto impugnato (motivi n. 2 e 5);

    d) che la revoca parziale dell'atto impugnato, disposta con il successivo decreto del 17 aprile 2009, doveva prevedere un adeguato indennizzo (motivo n. 4.).

    Tali doglianze sono tutte prive di pregio.

    Quanto alla competenza del Questore, va ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che la delega ai Comuni del rilascio della licenza per esercizi pubblici per la vendita di alcolici e superalcolici (art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977) non sottrae lo svolgimento dell'attività autorizzata ai controlli di pubblica sicurezza da parte del competente organo dello Stato, per cui oggi resta ferma la competenza assegnata al Questore dal predetto art. 100 del t.u.l.p.s. di sospendere la licenza di esercizio in tutte le ipotesi elencate nella disposizione medesima (Cons. St., sez. VI, 29 luglio 2009 n. 4720, T.A.R. Calabria, sede Catanzaro, sez. II, 22 marzo 2010, n. 329, e T.A.R. Basilicata, 10 settembre 2010, n. 597).

    Quanto, poi, all'avvio del procedimento va ugualmente ricordato che la stessa giurisprudenza ha anche precisato che la natura cautelare e di immediato presidio alle condizioni di ordine pubblico e di sicurezza, peculiare al provvedimento previsto dall'art. 100 del t.u.l.p.s., esclude, per le evidenti ragioni di celerità, l'obbligo del preventivo avviso previsto dall'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Cons. St., sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4986, T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, 23 marzo 2011, n. 203, T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. III, 8 giugno 2010, n. 13047, e T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. III, 3 marzo 2010, n. 520).

    E da tale costante orientamento degli organi di giustizia amministrativa il Collegio non rinviene motivi per discostarsi.

    Quanto poi alle ulteriori censure dedotte va premesso, in via generale, che, come è noto, è precluso al giudice amministrativo sindacare le scelte di merito effettuate dall'Amministrazione, per cui la sostituzione da parte del giudice amministrativo della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell'amministrazione costituisce, in via generale, una ipotesi di sconfinamento vietato nelle ipotesi di giurisdizione di legittimità. Di conseguenza - come è stato di recente anche chiarito dal giudice della giurisdizione, chiamato a meglio definire il c.d. "eccesso di potere giurisdizionale" (cfr., da ultimo, Cass. Civ. SS.UU., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313) - il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto ab estrinseco e non può essere mai sostitutivo.

    Ora, poiché il Questore dispone nell'assumere gli atti come quello ora all'esame di una discrezionalità oggettivamente ampia nel valutare i fatti di potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (salvi i casi di macroscopica irrazionalità o disomogeneità della misura cautelare adottata rispetto all'oggettiva tenuità dei fatti rilevati) l'apprezzamento di merito che conduce alla specifica e puntuale commisurazione del numero di giorni di sospensione cautelativa del locale che ha dato oggettivamente luogo agli episodi di pericolo per i valori di pubblica sicurezza (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. III, 8 giugno 2010, n. 13047).

    Ciò premesso, va anche osservato il provvedimento con cui il questore sospende la licenza di un esercizio per motivi di ordine pubblico ha prevalentemente natura di misura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica, e prescinde pertanto dall'accertamento della colpa del titolare, prevalendo la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa durante il periodo di chiusura obbligatoria dell'esercizio stesso (Cons. St., sez. VI, 11 dicembre 2009, n. 7777, T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, 23 marzo 2011, n. 203, e T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. III, 4 febbraio 2011, n. 352, e 3 marzo 2010, n. 520).

    Tale art. 100, peraltro, non richiede necessariamente, ai fini della sospensione della licenza, che siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che l'esercizio sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini, ma ammette e consente questa misura di prevenzione anche nelle ipotesi in cui - come nel caso di specie - l'esercizio comunque costituisca un pericolo per la moralità pubblica ed il buon costume.

    Con riferimento a quanto sopra esposto, ritiene, pertanto, il Collegio che l'atto impugnato sia immune dalle censure dedotte, in relazione a quanto emerge dai verbali dei carabinieri e dagli interrogatori versati in atti dall'Amministrazione.

    Quanto, infine, alla circostanza che, in accoglimento di una specifica richiesta dell'interessato, il Questore aveva ridotto i giorni di sospensione, sembra evidente che il ricorrente non abbia allo stato alcun interesse ad impugnare tale atto di riforma, che ha comportato un ritiro parziale e limitato dall'atto originariamente assunto. Peraltro, il provvedimento originario - che, come già detto, appare immune dalle censure dedotte - è stato riformato in senso favorevole all'istanza del ricorrente nella sola parte relativa ai giorni di sospensione ancora da scontare, per cui sembra evidente che tale atto sopravvenuto non doveva prevedere alcun indennizzo.

    Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

    Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

    P. Q. M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell'Amministrazione resistente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 2.000 (duemila) oltre agli accessori di legge (IVA, CAP e spese generali).

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

     

    IL PRESIDENTE

    Umberto Zuballi

    L'ESTENSORE

    Michele Eliantonio

    IL CONSIGLIERE

    Dino Nazzaro

     

    Depositata in Segreteria il 4 giugno 2012

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     

     

    Ordinanze extra ordinem: se ne faccia buon uso!

    E-mail Stampa PDF
    N. 1116/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 811 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 811 del 2011, proposto da:
    A. Srl in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Laura Mammucari, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;
    contro
    Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Di Russo, con il quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;
    Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
    per l'annullamento,
    previa sospensiva
    dell'ordinanza sindacale del Comune di Formia n. 48 del 30 giugno 2011 con la quale è stato imposto alla Società ricorrente di proseguire il contratto di servizio di igiene urbana in essere "per la durata di mesi sei, a decorrere dal 1/7/2011";
    dell'ordinanza sindacale del Comune di Formia n. 47 del 30 giugno 2011 con la quale è stata disposta la "proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente 77 del 30 dicembre 2010, per la durata di sei mesi e fino al prossimo 30.12.2011, ai sensi dell'art. 191 co. 4 D.Lgs. 152/2006", nella parte in cui viene autorizzata " l'operatività del centro di raccolta comunale sito in via ...omissis...";
    di ogni alto atto preparatorio, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Formia e di Ministero dell'Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con contratto di servizio di igiene urbana rep. N. 10548 del 28 giugno 2006, il comune di Formia affidava alla ricorrente il servizio di igiene urbana e la gestione del centro di raccolta comunale per un periodo di cinque anni con scadenza al 30 giugno 2011. In vista della naturale scadenza del contratto, la ricorrente provvedeva a sollecitare il comune di Formia per l'adozione delle misure dirette alla dismissione dell'attività, considerato l'interesse della ricorrente diretto alla conclusione del procedimento di liquidazione in atto. Si invitava, pertanto, l'amministrazione comunale a trovare strumenti alternativi di gestione del servizio di igiene urbana, onde concludere i rapporti tra le parti entro la scadenza fissata al 30 giugno 2011. Di contro, in forza dell'asserita sussistenza di situazioni di pericolo per la pubblica igiene e la tutela della salute pubblica, il comune di Formia ha ritenuto necessario adottare l'ordinanza n. 48/2011 imponendo così alla ricorrente di proseguire il contratto di servizio di igiene urbana in essere " per la durata di mesi sei, a decorrere dal 1 luglio 2011... agli stessi patti e condizioni del contratto rep. N. 10548 del 28 giugno 2006". L'amministrazione ha posto a giustificazione dell'utilizzo del provvedimento extra ordinem la circostanza che " nelle more della predisposizione degli atti occorrenti e necessari per l'espletamento di una nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana, si rende necessario ed urgente nonché indifferibile procedere ad assicurare la continuazione del servizio di igiene urbana...". Contestualmente, con ordinanza n. 47/2011 del 30 giugno 2011 l'amministrazione comunale ha disposto la "proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente 77 del 30 dicembre 2010, per la durata di sei mesi e fino al prossimo 30 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 191 co. 4 D.Lgs. 152/2006", in tal modo procrastinando l'autorizzazione dell'operatività del centro di raccolta comunale sito in via ...omissis....
    Senonché, a quanto consta, non solo la procedura di gara non si è conclusa, ma neppure è stata attivata, posto che non risulta pubblicato alcun bando di gara per l'affidamento del servizio di cui si discute. Con ordinanza collegiale R.P.C 404/2011 è stata accolta l'istanza incidentale di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
    DIRITTO
    Con il primo motivo di ricorso deduce la ricorrente illegittimo utilizzo dei poteri extra ordinem per difetto dei presupposti di legge: contingibilità, urgenza, idonea motivazione a supporto. La censura va accolta. Difettano i presupposti della contingibilità ed urgenza essendo evidente che, con l'approssimarsi della scadenza contrattuale (ben nota al comune - e comunque evidenziata con diverse missive dalla parte ricorrente) l'amministrazione avrebbe potuto fronteggiare per tempo, con strumenti ordinari, l'esigenza di garantire il servizio essenziale, essendo tutt'altro che eccezionale, straordinaria ed imprevista tale necessità. Del resto la scarna, incongruente ed inconferente motivazione delle ordinanze impugnate non dava alcun conto di particolari, sopravvenute condizioni di rischio, atte a legittimare l'attivazione di poteri straordinari dell'organo procedente. La situazione di emergenza venutasi a creare in seguito alla scadenza del contratto deriva dunque esclusivamente dalla non adeguata cura dei pubblici interessi imputabile all'amministrazione resistente che, in palese elusione delle norme vigenti in materia, ha fatto uso dei poteri extra ordinem unicamente per sanare una criticità dalla stessa originata. La colpevole inerzia dell'amministrazione non è superabile nemmeno considerando, secondo quanto riferito dall'amministrazione, che in data 28 giugno 2011 sono state impartite le prime linee di indirizzo per procedere al nuovo affidamento del servizio di igiene urbana, ciò in considerazione che nessuna gara è stata ancora bandita e che soltanto in data 28 giugno 2011 sono state impartite le mere linee guida. Risultano peraltro violati anche i principi comunitari di libera prestazione dei servizi, di tutela della concorrenza e apertura dei mercati espressi nella disposizione di cui all'art. 23 bis L. 112/2008, all'epoca vigente (abrogato dall'art. 1 co. 1 d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113) secondo il quale "8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:
    e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante".
    Con il secondo motivo di ricorso deduce la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 191 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Anche questa censura è fondata in quanto la norma stabilisce che "3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali". Non risulta che le ordinanze qui gravate siano state adottate nel rispetto della procedura descritta dalla disposizione citata in quanto emesse in assenza della preventiva assunzione dei riferiti pareri (cfr. TAR Campania sez. I 6 luglio 2009, n. 3732).
    Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in euro 2000, sono poste a carico del comune di Formia.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna il comune di Formia al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2000.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Francesco Corsaro
    L'ESTENSORE
    Maria Grazia Vivarelli
    IL CONSIGLIERE
    Santino Scudeller
     
    Depositata in Segreteria il 29 dicembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Contributi e sovvenzioni pubbliche: riparto di giurisdizione

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    N. 2542/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 720 Reg. Ric.
    ANNO 2012
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 720 del 2012, proposto da M. M. in proprio e quale legale rappresentante della Società B. s.r.l. di Tirrenia (Pi), rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Righi, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via G. Carducci n. 4;
    contro
    Regione Toscana, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Fantappiè, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marcello Cecchetti in Roma, via Antonio Mordini n. 14;
    nei confronti di
    Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche europee - in persona del Presidente pro tempore, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    per l'annullamento
    della sentenza del T.a.r. della Toscana, sezione II, n. 969 del 1^ giugno 2011.
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
    visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Toscana, del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche europee;
    viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese (in data 7 marzo 2012 la regione Toscana e, in replica, il 16 marzo 2012, la signora M.);
    visti tutti gli atti della causa;
    visti gli artt. 105, co. 2, e 87, co. 3, cod. proc. amm.;
    relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Paoletti, su delega dell'avvocato Righi, e Cecchetti su delega dell'avvocato Fantappiè;
    ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1. La signora M. M., in proprio e quale legale rappresentante della Società B. s.r.l. di Tirrenia (Pi) (in prosieguo ditta M.), ha ottenuto, a seguito della deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 6619 del 20 luglio 1993, un contributo pari a lire 345.663.000 per il miglioramento funzionale dell'albergo gestito a Tirrenia.
    1.1. Con decreto n. 6609 in data 29 dicembre 1995 il contributo è stato integralmente revocato sulla scorta dell'accertato inadempimento di taluni obblighi di rendicontazione.
    1.2. Il provvedimento è stato annullato dalla sentenza del T.a.r. della Toscana, sezione I, n. 381 del 6 marzo 2001, divenuta irrevocabile, che, senza pronunciarsi in ordine alla giurisdizione, ha accolto il ricorso dopo aver assodato il difetto delle garanzie partecipative e l'inesistenza dei presupposti legittimanti la decadenza integrale dal contributo; il giudice ha fatto altresì .
    1.3. Riavviata l'istruttoria nel contraddittorio con la ditta M., la regione Toscana ha adottato un provvedimento di revoca parziale del contributo per un importo pari a euro 21.503,78 (cfr. decreto n. 3308 del 27 giugno 2008).
    2. Avverso tale atto la ditta M. è insorta davanti al T.a.r. della Toscana introducendo giudizio di esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 27, t.u. n. 1054 del 1924, ratione temporis vigente.
    3. L'impugnata sentenza - T.a.r. della Toscana, sezione II, n. 969 del 1^ giugno 2011 -:
    a) ha escluso i presupposti applicativi del rito dell'ottemperanza;
    b) ha ritenuto insussistente il vincolo, in punto di giurisdizione, discendente dal giudicato implicito - di cui alla sentenza n. 381 del 2001 - formatosi sulla questione;
    c) ha declinato la giurisdizione facendo applicazione di consolidati principi in materia di riparto, fra giudice ordinario e giudice amministrativo, delle controversie aventi ad oggetto la decadenza sanzionatoria da sovvenzioni e contributi erogati in favore di privati;
    d) ha compensato fra le parti le spese di lite.
    4. La ditta M. ha interposto appello (notificato in data 13 - 17 gennaio 2012 e depositato il successivo 2 febbraio), deducendo:
    a) la vincolatività del giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi sulla sentenza di merito n. 381 del 2001, vertente fra le stesse parti ed involgente l'esame di identiche questioni sotto il profilo della causa petendi;
    b) la violazione degli artt. 5, l. T.a.r. e 33, d.lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 133, co. 1, lett. b) e c), c.p.a.), che fonderebbero la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme di denaro (da intendersi quale bene pubblico infungibile), erogate a titolo di contributi per lo svolgimento di servizi lato sensu di interesse pubblico.
    5. Si è costituita la Regione Toscana insistendo per il rigetto del gravame.
    6. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 27 marzo 2012.
    7. L'appello è infondato e deve essere respinto.
    7.1. Il primo mezzo non è suscettibile di favorevole esame.
    7.1.1. In primo luogo deve essere smentita la ricostruzione dell'appellante secondo cui la presente controversia concerne l'esecuzione del precedente giudicato.
    Sul punto il collegio osserva che l'attività posta in essere dalla Regione Toscana esprime tratti liberi dell'azione amministrativa non pregiudicati dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 381 del 2001.
    La regione, invero, mantenendosi all'interno del perimetro cassatorio, rinnovatorio e prescrittivo del giudicato, ha attivato un nuovo procedimento in contraddittorio con la ditta interessata, seguito da una nuova istruttoria, e dall'emanazione di un provvedimento di decadenza parziale dal contributo per un importo nettamente inferiore rispetto a quello posto a base del primo provvedimento di revoca.
    Da qui l'inconfigurabilità dei presupposti per l'esercizio dell'azione di ottemperanza (cfr. sul punto, ex plurimis e da ultimo, Cons. St., sez. V, 23 maggio 2011, n. 3078, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.).
    7.1.2. Circa le condizioni che legittimano, in punto di giurisdizione, la rilevanza panprocessuale del giudicato di merito, il collegio non intende decampare dai consolidati approdi esegetici cui è pervenuta la giurisprudenza civile e amministrativa (cfr. ex plurimis Cass., sez. un., 24 settembre 2010, n. 20163; sez. un., 20 agosto 2009, n. 18499; sez. un., 19 luglio 2006, n. 16462; Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2079; Cons. giust. amm., 1^ giugno 2010, n. 803, cui rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), secondo cui:
    a) a differenza delle sentenze delle sezioni unite della Corte di cassazione, che sono istituzionalmente dotate di efficacia esterna (c.d. efficacia panprocessuale: si veda ora l'art. 59, comma 1, della legge n. 69 del 2009), le sentenze dei giudici del merito che statuiscano sulla sola giurisdizione non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale e a spiegare di conseguenza effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, a meno che in esse la statuizione (sia pure implicita) sulla giurisdizione acceda a una statuizione di merito;
    b) tali sentenze sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno anche sul punto della giurisdizione implicitamente ritenuta (c.d. «giudicato implicito»), determinandone l'incontestabilità in tutti i giudizi instaurati tra le stesse parti a condizione che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate;
    c) non è di ostacolo alla formazione del giudicato la circostanza che il decidente sia privo di giurisdizione; è invece idonea a divenire res iudicata, qualora non tempestivamente impugnata mediante la proposizione di uno dei rimedi all'uopo predisposti dall'ordinamento processuale, anche la pronuncia con la quale il giudice, ove pure sprovvisto di giurisdizione, abbia investito il merito della controversia sottoposta al suo scrutinio; conseguentemente il giudicato esterno di merito (ed anche, implicitamente, in punto di giurisdizione), è rilevabile d'ufficio avendo efficacia vincolante nel giudizio proposto davanti ad altro giudice, pur se di ordine diverso, nel rispetto della condizione della identità delle questioni.
    7.1.3. Facendo applicazione dei suesposti principi alla vicenda in trattazione, emerge dal raffronto fra i due giudizi instaurati davanti al T.a.r. della Toscana che, mentre sono identici i "soggetti" ed il petitum, è differente la causa petendi (ovvero il compendio delle ragioni di fatto e diritto poste a sostegno delle singole censure); invero:
    a) sono stati impugnati atti sostanzialmente diversi, quantomeno in relazione agli importi chiesti in restituzione;
    b) tali atti sono il frutto di autonome attività istruttorie che hanno valutato circostanze di fatto parzialmente diverse;
    c) i motivi a sostegno dei due ricorsi proposti in successione davanti al T.a.r della Toscana non sono affatto identici.
    7.2. Miglior sorte non tocca al secondo mezzo di gravame.
    La sezione non intende decampare dai consolidati approdi esegetici cui è giunta la giurisprudenza civile e amministrativa (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2011, n. 15867; sez. I, 30 settembre 2010, n. 20506; sez. un., 9 gennaio 2007, n. 117; Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2010, n. 3020; sez. V, 26 agosto 2010, n. 5962; sez. V, 24 aprile 2009, n. 2591, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), secondo cui:
    a) in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione - nella quale la legge, salvo il caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione, attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione, e al richiedente la posizione di interesse legittimo - da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
    b) al giudice ordinario sono devolute anche le controversie relative alla conservazione del contributo, instaurate - come nel caso di specie - dal beneficiario per contrastare l'intervento della pubblica amministrazione che, con atti variamente denominati (revoca, decadenza, risoluzione, ecc.), abbia ritirato il finanziamento concesso, adducendo l'inadempimento, da parte del soggetto sovvenzionato, degli obblighi impostigli dalla legge o dai provvedimenti concessivi del beneficio, trattandosi di atti di natura non autoritativa;
    c) ove la legge attribuisca all'amministrazione il potere di riconoscere l'ausilio, la giurisdizione è invece del giudice amministrativo nell'ipotesi in cui la controversia riguardi la fase procedimentale antecedente la concessione del beneficio o se il provvedimento è stato annullato o revocato nell'esercizio di poteri di autotutela per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, atteso che la posizione del beneficiario è quella di titolare di un interesse legittimo;
    d) in quest'ottica si è ritenuto che:
    I) sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui per la dichiarazione di fallimento dell'impresa, alla quale era stato concesso il contributo, sia impossibile destinare il finanziamento allo scopo per il quale era stato concesso e, in tutto o in parte, già erogato, poiché l'amministrazione, nel revocare il contributo stesso o nel dichiarare la decadenza, non compie alcuna valutazione discrezionale, ma si limita ad accertare, con la cessazione dell'attività imprenditoriale, il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge;
    II) le controversie promosse dai soggetti interessati per il riconoscimento e la quantificazione dei benefici previsti dalla l. n. 219 del 1981 spettano alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale, essendole devoluto esclusivamente il compito di verificare la sussistenza delle condizioni predeterminate dalla legge per la concessione del contributo.
    8. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza respingere l'appello.
    9. Le spese di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
    a) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
    b) condanna l'appellante a rifondere in favore della Regione Toscana, del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche europee - le spese, le competenze e gli onorari del presente grado di giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre accessori come per legge (12,50% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A.), da dividersi in tre parti uguali.
    Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
    - Stefano Baccarini - Presidente
    - Vito Poli - Consigliere, Estensore
    - Carlo Saltelli - Consigliere
    - Antonio Amicuzzi - Consigliere
    - Doris Durante - Consigliere
     
    IL PRESIDENTE
    Stefano Baccarini
    L'ESTENSORE
    Vito Poli
     
    Depositata in Segreteria il 3 maggio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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