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    Alla guida dei veicoli tra le diverse norme degli Stati membri

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    SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    23 aprile 2015

    «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere, ad una persona che abbia guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro»

    Nella causa C‑260/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania), con decisione del 30 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 13 maggio 2013, nel procedimento

    Sevda Aykul

    contro

    Land Baden-Württemberg,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas (relatore), E. Juhász e D. Šváby, giudici,

    avvocato generale: Y. Bot

    cancelliere: K. Malacek, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 giugno 2014,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per S. Aykul, da G. Heinzle, Rechtsanwalt;

    –        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;

    –        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

    –        per la Commissione europea, da G. Braun e N. Yerrell, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2014,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18, e, per rettifica, GU 2009, L 291, pag. 43).

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra la sig.ra Aykul, cittadina austriaca titolare di una patente di guida rilasciata dalla Repubblica d’Austria, e il Land Baden‑Württemberg, relativamente ad una decisione che ha negato a detta interessata il diritto di utilizzare la sua patente di guida nel territorio tedesco.

    Contesto normativo

    Il diritto dell’Unione

    La direttiva 2006/126

    Il considerando 2 della direttiva 2006/126 enuncia quanto segue:

    «Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell’importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. (...)».

    In forza del considerando 8 di tale direttiva, per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione stradale, è necessario fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida.

    Il considerando 15 della medesima direttiva così recita:

    «Per motivi di sicurezza, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di [revoca], sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio».

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, «[l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».

    L’articolo 7 della direttiva di cui trattasi dispone quanto segue:

    «1.      Il rilascio della patente di guida è subordinat[o]:

    a)      al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

    (...)

    e)      alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

    (...)

    5.      (...)

    Fermo restando l’articolo 2, uno Stato membro che rilascia una patente applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le [proprie] disposizioni nazionali riguardanti [l’annullamento] o [la revoca] dell’abilitazione alla guida qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che i requisiti fossero soddisfatti».

    L’articolo 11 della direttiva 2006/126 recita come segue:

    «(...)

    2.      Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e (…) di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, [la revoca] o [l’annullamento] del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

    (...)

    4.      Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o [revocata] in un altro Stato membro.

    Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o [revocata] nel [suo] territorio (...) la validità della patente di guida rilasciata da [un altro] Stato membro.

    Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia [stata annullata] in un altro Stato membro.

    (...)».

    L’articolo 12, primo comma, della direttiva in esame così dispone:

    «Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persone e il luogo in cui essa abita».

    L’articolo 16, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva prevede quanto segue:

    «1.      Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011[,] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e), all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13, 14, 15 nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    2.      Essi applicano tali misure a decorrere dal 19 gennaio 2013».

    L’articolo 17, primo comma, della direttiva 2006/126 così dispone:

    «La direttiva 91/439/CEE [del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1),] è abrogata con effetto dal 19 gennaio 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di cui all’allegato VII, Parte B per l’attuazione di detta direttiva nel diritto nazionale».

    L’articolo 18 della suddetta direttiva 2006/126 è formulato nel seguente modo:

    «La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 9, l’articolo 11, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, l’articolo 12 e gli allegati I, II e III sono applicabili a decorrere dal 19 gennaio 2009».

    La direttiva 91/439

    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/439, «[l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».

    L’articolo 8 della direttiva in parola così recita:

    «(...)

    2.      Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e (…) di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

    (...)

    4.      Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

    Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro.

    (...)».

    Il diritto tedesco

    L’articolo 2 della legge per la disciplina della circolazione stradale (Straßenverkehrsgesetz; in prosieguo: lo «StVG»), nella versione menzionata dal giudice del rinvio, dispone quanto segue:

    «(1)      Chiunque guidi un veicolo a motore sulla pubblica via deve essere a ciò autorizzato (permesso di guida) dall’autorità competente (autorità competente per il permesso di guida). (...)

    (...)

    (4)      È idonea alla guida di veicoli a motore qualsiasi persona che soddisfi i requisiti fisici e psichici necessari a tal fine e che non abbia violato in modo grave o reiterato disposizioni relative alla circolazione stradale o disposizioni penali. (...)

    (...)

    (11)      Sulla base di più precise disposizioni da adottarsi mediante regolamento (...), anche i permessi di guida esteri danno diritto a guidare veicoli a motore nel territorio tedesco.

    (...)».

    L’articolo 3 dello StVG, nella versione menzionata dal giudice del rinvio, ed intitolato «Revoca del permesso di guida», così recita:

    «(1)      Qualora consti che una persona è inidonea o priva della capacità di guidare veicoli a motore, l’autorità competente per il permesso di guida deve revocarle il permesso di guida. Nel caso di un permesso di guida estero, la revoca – anche qualora si verifichi in base ad altre disposizioni – ha l’effetto di un diniego del riconoscimento del diritto di utilizzare tale permesso di guida nel territorio tedesco. (...)

    (2)      La revoca fa venir meno l’autorizzazione a guidare. Nel caso di un permesso di guida estero, essa fa venir meno il diritto di guidare veicoli a motore nel territorio tedesco. (...)

    (...)».

    L’articolo 29 dello StVG, nella versione menzionata dal governo tedesco nella sua risposta scritta a un quesito posto dalla Corte, ed intitolato «Termini di cancellazione», prevede quanto segue:

    «(1)      Le iscrizioni contenute nel registro sono cancellate dopo la scadenza dei termini stabiliti nella seconda frase del presente paragrafo. I termini di cancellazione sono i seguenti:

    (...)

    2.      cinque anni

    a)      in caso di decisione relativa a un reato (“Straftat”), fatto salvo il punto 3, lettera a),

    b)      in caso di decisione relativa a un’infrazione amministrativa (...) sanzionata con due punti in quanto infrazione amministrativa pregiudizievole per la sicurezza della circolazione stradale ovvero infrazione a questa equiparata,

    c)      in caso di divieti o limitazioni alla guida di veicoli per i quali non è necessario un permesso di guida, imposti dalle autorità competenti sulla base della normativa del Land,

    d)      in caso di comunicazioni relative alla partecipazione a un seminario di idoneità alla guida, a un seminario di perfezionamento, a un seminario speciale di perfezionamento o a una consulenza psicologica sulla guida,

    (...)».

    L’articolo 11 del regolamento disciplinante l’abilitazione dei singoli alla guida di veicoli su strada (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr), nella versione menzionata dal giudice del rinvio (in prosieguo: la «FeV»), intitolato «Idoneità», prevede quanto segue:

    «(1)      Le persone che richiedono un permesso di guida devono soddisfare i requisiti fisici e psichici necessari a tal fine. I requisiti non sono soddisfatti, in particolare, qualora vi sia una malattia o una carenza ai sensi dell’allegato 4 o dell’allegato 5 la quale escluda l’idoneità o la parziale idoneità alla guida di veicoli a motore. (...)».

    L’allegato 4 dell’articolo 11 della FeV così recita:

    «Premessa

    1.      Il seguente elenco contiene talune malattie e carenze frequenti che possono pregiudicare o escludere per un lungo periodo l’idoneità alla guida di veicoli a motore.

    (...)

    3.      Le seguenti valutazioni si applicano nei casi normali. È possibile tener conto in via compensativa di una specifica predisposizione umana, dell’abitudine, di un atteggiamento specifico ovvero di specifici modi di controllo e di adattamento del comportamento. (...)

    N.

    Malattie, carenze

    Idoneità o parziale idoneità

    categorie (...) B (...)

    (...)

    (...)

    (...)

    9.2

    Assunzione di cannabis

    9.2.1.

    Assunzione regolare di cannabis

    no

    9.2.2

    Assunzione occasionale di cannabis

    se il consumo viene mantenuto separato dalla guida di veicoli e non vi è uso supplementare di alcool o di altre sostanze psicoattive, non sussistono disturbi della personalità né perdita di controllo

     

    (...)».

    L’articolo 29 della FeV, intitolato «Permessi di guida esteri», così dispone:

    «(1)      I titolari di un permesso di guida estero possono guidare veicoli a motore nel territorio tedesco, nei limiti della legittimazione conferitagli dal titolo in loro possesso, qualora non abbiano una residenza normale in tale territorio ai sensi dell’articolo 7. (...)

    (...)

    (3)      La legittimazione ai sensi del paragrafo 1 non sussiste per i titolari di un permesso di guida estero:

    (...)

    3.      il cui permesso di guida sia stato oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da un giudice oppure di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa (...).

    (4)      Successivamente all’adozione di una delle decisioni contemplate al paragrafo 3, punti 3 e 4, il diritto di utilizzare un permesso di guida estero nel territorio tedesco è concesso, dietro presentazione di una domanda, qualora non sussistano più i motivi della revoca».

    L’articolo 46 della FeV, intitolato «Revoca, limitazioni, prescrizioni», prevede quanto segue:

    «(1)      Se il titolare di un permesso di guida risulta inidoneo alla guida di veicoli a motore, l’autorità competente per il permesso di guida deve revocargli il permesso. Tale previsione si applica in particolare qualora sussistano malattie o carenze ai sensi degli allegati 4, 5 e 6 o qualora siano state violate in modo grave o reiterato disposizioni del diritto della circolazione stradale o leggi penali e ciò escluda l’idoneità a guidare veicoli a motore.

    (...)

    (5)      Nel caso di un permesso di guida estero, la revoca ha l’effetto di un diniego del riconoscimento del diritto di utilizzare tale permesso di guida nel territorio tedesco.

    (6)      La revoca fa venir meno l’autorizzazione a guidare. Nel caso di un permesso di guida estero, essa fa venir meno il diritto di guidare veicoli a motore nel territorio tedesco».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    La sig.ra Aykul, cittadina austriaca nata il 17 novembre 1980, dalla sua nascita ha la propria residenza normale, ai sensi dell’articolo 12, primo comma, della direttiva 2006/126, in Austria. La Bezirkshauptmannschaft Bregenz (autorità amministrativa del distretto di Bregenz, Austria) le ha rilasciato una patente di guida il 19 ottobre 2007.

    L’11 maggio 2012 la sig.ra Aykul è stata sottoposta a un controllo di polizia a Leutkirch (Germania). Poiché alcuni elementi facevano sospettare l’uso, da parte dell’interessata, di sostanze stupefacenti, essa è stata sottoposta ad un esame delle urine, il cui risultato ha rivelato un consumo di cannabis. Lo stesso giorno 11 maggio 2012 è stato quindi effettuato un prelievo di un campione ematico, la cui analisi ha confermato la presenza di derivati della cannabis nel sangue della sig.ra Aykul.

    Il 4 luglio 2012 la Procura di Stato di Ravensburg (Germania) ha disposto l’archiviazione del procedimento istruttorio penale che era stato avviato nei confronti della sig.ra Aykul.

    Con un’ordinanza‑ingiunzione del comune di Leutkirch del 18 luglio 2012, la sig.ra Aykul è stata condannata a un’ammenda di EUR 590,80 per guida di un veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e a un divieto di guida della durata di un mese.

    Con decisione del 17 settembre 2012, il Landratsamt Ravensburg (servizi amministrativi della circoscrizione di Ravensburg, Germania) ha revocato alla sig.ra Aykul il suo permesso di guida austriaco relativamente al territorio tedesco. Infatti, secondo il Landratsamt Ravensburg, la sig.ra Aykul si era rivelata inidonea alla guida di veicoli a motore, dal momento che l’analisi del campione ematico effettuata l’11 maggio 2012 aveva evidenziato che l’interessata consumava, almeno occasionalmente, cannabis e che aveva guidato un veicolo a motore sotto l’effetto di tale sostanza stupefacente. Pertanto, la sig.ra Aykul non era in grado di tenere la guida di veicoli separata dall’uso di sostanze stupefacenti.

    Nell’allegato della sua decisione del 17 settembre 2012, il Landratsamt Ravensburg ha tuttavia informato la sig.ra Aykul della possibilità di chiedere in futuro di essere nuovamente autorizzata a guidare in Germania, presentando una perizia medico‑psicologica redatta da un centro di controllo dell’idoneità alla guida ufficialmente riconosciuto in Germania che stabilisse la sua idoneità alla guida di veicoli a motore. Il Landratsamt Ravensburg ha anche precisato che la redazione di una siffatta perizia era di norma subordinata alla prova dell’astinenza, da parte della persona interessata, da qualsiasi consumo di sostanze stupefacenti per un periodo di un anno.

    Il 19 ottobre 2012 la sig.ra Aykul ha presentato un reclamo contro la decisione del Landratsamt Ravensburg del 17 settembre 2012. Essa ha sostanzialmente sostenuto che le autorità tedesche avevano esaurito la propria competenza adottando l’ordinanza‑ingiunzione del 18 luglio 2012 e che, in forza del diritto dell’Unione, non spettava a tali autorità verificare la sua idoneità alla guida di veicoli a motore, rientrando tale compito, conformemente alla giurisprudenza della Corte, unicamente nella competenza dello Stato membro che le aveva rilasciato la patente di guida, vale a dire la Repubblica d’Austria.

    La Bezirkshauptmannschaft Bregenz, informata dal Landratsamt Ravensburg del procedimento, ha dichiarato che non erano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla legge austriaca affinché le autorità potessero intervenire contro la sig.ra Aykul, dato che il medico che aveva effettuato il prelievo del campione ematico l’11 maggio 2012 aveva indicato nel suo verbale che costei non dava segni evidenti di essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

    Con decisione del 20 dicembre 2012, il Regierungspräsidium Tübingen (giunta di governo distrettuale di Tübingen, Germania) ha respinto il reclamo presentato dalla sig.ra Aykul contro la decisione del Landratsamt Ravensburg del 17 settembre 2012. Esso ha in particolare precisato che un mancato intervento delle autorità tedesche in caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti non era compatibile con l’obiettivo perseguito dalla direttiva 91/439, consistente nell’assicurare la sicurezza della circolazione stradale. Il Regierungspräsidium Tübingen ha aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sig.ra Aykul, l’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non ostava alla revoca del permesso di guida dell’interessata, precisando che una siffatta misura faceva parte di quelle che uno Stato membro può adottare in base all’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, della direttiva summenzionata.

    Il 25 gennaio 2013 la sig.ra Aykul ha impugnato nel merito la decisione del Landratsamt Ravensburg del 17 settembre 2012 dinanzi al Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunale amministrativo di Sigmaringen, Germania), ribadendo gli argomenti dedotti fino ad allora. In tale ricorso la sig.ra Aykul sosteneva inoltre che l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 non autorizzava la Repubblica federale di Germania a rifiutare di riconoscere la validità della sua patente di guida, dal momento che tale titolo abilitativo era stato rilasciato dalla Repubblica d’Austria e che essa continuava ad avere la propria residenza normale nel territorio di quest’ultimo Stato. Pertanto, secondo la sig.ra Aykul, solo le autorità austriache erano competenti a stabilire se essa fosse ancora idonea a guidare veicoli a motore.

    Il Land Baden‑Württemberg conclude chiedendo di respingere il ricorso presentato dalla sig.ra Aykul. Si dovrebbe in particolare tener conto del fatto che il motivo del rifiuto di riconoscere la patente di guida della sig.ra Aykul è sopravvenuto solo successivamente al rilascio di tale patente. Orbene, fatti intervenuti successivamente al rilascio di una patente di guida autorizzerebbero gli Stati membri dell’Unione europea riguardati a rifiutare di riconoscere il diritto di guidare nel loro territorio nazionale.

    Una possibilità siffatta sarebbe prevista dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439. A differenza del testo dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, il testo dell’articolo 8, paragrafo 4, della medesima direttiva autorizzerebbe non solo lo Stato membro di residenza normale, ma anche ogni altro Stato membro a rifiutare di riconoscere il diritto di guidare nel proprio territorio nazionale. Il divieto di guida disposto ai sensi della normativa penale o della normativa sulle infrazioni amministrative sarebbe una misura di «restrizione» della patente di guida rientrante nell’esenzione prevista per le misure a carattere penale o amministrativo nell’ambito della riserva del principio di territorialità ex articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439. Il rifiuto di riconoscere il diritto di utilizzare la patente di guida nel territorio tedesco in forza dell’articolo 46, paragrafo 5, della FeV altro non sarebbe che il mancato riconoscimento, nello Stato membro di cui trattasi, della validità di una patente di guida emessa da un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, di questa stessa direttiva 91/439.

    In risposta a una domanda del giudice del rinvio del 13 marzo 2013, la Bezirkshauptmannschaft Bregenz ha indicato che le autorità austriache intervenivano ai sensi della normativa austriaca sui permessi di guida solo qualora un’incapacità di guidare veicoli a motore dovuta al consumo di sostanze stupefacenti fosse stata constatata da un medico o qualora sussistessero indizi che facessero sospettare una dipendenza da tali sostanze. La Bezirkshauptmannschaft Bregenz ha confermato che, nel contesto della vicenda di cui al procedimento principale, la sig.ra Aykul continuava ad essere considerata dalle autorità austriache idonea alla guida di veicoli a motore e restava dunque in possesso della propria patente di guida.

    Il giudice del rinvio osserva che il ricorso presentato dalla sig.ra Aykul dovrebbe essere respinto qualora dovesse applicarsi il diritto tedesco. Infatti, conformemente al combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, dello StVG e dell’articolo 46, paragrafo 1, della FeV, l’autorità competente in materia di permessi di guida è tenuta a revocare un permesso di guida qualora il suo titolare si riveli inidoneo a guidare veicoli a motore. In forza dell’articolo 46, paragrafo 5, della FeV, tale revoca ha l’effetto, per quanto riguarda un permesso di guida rilasciato all’estero, di un rifiuto di riconoscere il diritto di utilizzare tale permesso nel territorio tedesco. Nel caso di specie, l’inidoneità alla guida di veicoli a motore della sig.ra Aykul risulterebbe dall’applicazione del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 1, seconda frase, della FeV e del punto 9.2.2 dell’allegato 4 dell’articolo 11 della stessa FeV. Infatti, in forza di tali disposizioni, sarebbe in generale inidoneo alla guida di veicoli a motore chiunque, consumando occasionalmente cannabis, si trovi nell’incapacità di tenere la guida di veicoli separata da tale consumo. Orbene, nella fattispecie di cui al procedimento principale, vi sarebbero sufficienti indizi di tale incapacità in capo alla sig.ra Aykul.

    Il giudice del rinvio precisa inoltre che le reazioni alle infrazioni stradali e agli indizi di inidoneità alla guida previste dal diritto nazionale intervengono su tre diversi livelli, vale a dire sul piano penale, sul piano della normativa in materia di infrazioni amministrative e sul piano della normativa in materia di permessi di guida. Il caso di specie corrisponderebbe alla prassi in materia di normativa sui permessi di guida. Le autorità competenti in materia di permessi di guida e i servizi di polizia muoverebbero dal principio che le autorità tedesche sono abilitate a revocare un permesso di guida rilasciato all’estero qualora un’infrazione stradale commessa in Germania evidenzi segni di inidoneità alla guida.

    Nutrendo dubbi quanto alla conformità della normativa e della prassi amministrativa tedesche all’obbligo di riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri, il Verwaltungsgericht Sigmaringen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)      Se l’obbligo di riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri risultante dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 osti ad una normativa nazionale della Repubblica federale di Germania, in base alla quale il diritto di utilizzare un permesso di guida estero in Germania deve essere successivamente oggetto di un provvedimento amministrativo di disconoscimento qualora il titolare di tale permesso guidi con quest’ultimo un veicolo a motore in Germania sotto l’effetto di sostanze stupefacenti illegali e, conseguentemente, non sia più idoneo alla guida in base alle disposizioni tedesche.

    2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se ciò valga anche qualora lo Stato del rilascio, pur a conoscenza dell’episodio di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, non adotti alcuna misura e permanga dunque il pericolo rappresentato dal titolare del permesso di guida estero.

    3)      In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se la Repubblica federale di Germania possa subordinare il nuovo conferimento del diritto di utilizzare il permesso di guida estero in Germania all’adempimento dei requisiti nazionali previsti per tale nuovo conferimento.

    4)      a)     Se la riserva del rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e di polizia di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126 possa giustificare che uno Stato membro agisca in luogo dello Stato del rilascio in base alla propria normativa in materia di permessi di guida. Se detta riserva consenta, ad esempio, il diniego a posteriori del riconoscimento del diritto di utilizzare il permesso di guida estero in Germania mediante una misura di sicurezza di natura penale.

    b)      In caso di risposta affermativa alla quarta questione pregiudiziale, lettera a), se, in considerazione dell’obbligo di riconoscimento, la competenza a conferire nuovamente il diritto di utilizzare il permesso di guida estero in Germania spetti allo Stato membro che infligge la misura di sicurezza o allo Stato del rilascio».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Osservazioni preliminari

    Dato che le questioni sollevate dal giudice del rinvio vertono sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126, che ha abrogato e sostituito la direttiva 91/439, occorre previamente stabilire quali disposizioni del diritto dell’Unione siano applicabili ratione temporis ai fatti di cui al procedimento principale.

    Dalla decisione di rinvio risulta che la patente di guida della sig.ra Aykul le è stata rilasciata il 19 ottobre 2007 dalle autorità austriache e che il Landratsamt Ravensburg ha rifiutato, con la sua decisione del 17 settembre 2012, di riconoscere la validità di tale patente di guida nel territorio tedesco per fatti che hanno avuto luogo l’11 maggio 2012.

    A tale riguardo occorre ricordare che, sebbene, in applicazione dell’articolo 17, primo comma, della direttiva 2006/126, la direttiva 91/439 sia stata abrogata a decorrere dal 19 gennaio 2013, diverse disposizioni della direttiva 2006/126, come i suoi articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, sono state rese applicabili già dal 19 gennaio 2009 in forza dell’articolo 18, secondo comma, di quest’ultima direttiva (v., in tal senso, sentenza Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, punto 31). Ciò tuttavia non si è verificato nel caso dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126, che non rientra tra le disposizioni menzionate all’articolo 18, secondo comma, di tale direttiva.

    Ne consegue che ai fatti di cui al procedimento principale sono applicabili ratione temporis, da un lato, gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 e, dall’altro, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439, il cui contenuto è stato ripreso in forma immutata all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126.

    Sulle questioni prima e seconda, nonché sulla quarta questione, lettera a)

    Occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (v. sentenza Le Rayon d’Or, C‑151/13, EU:C:2014:185, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata).

    A tal fine, la Corte può estrarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, le norme e i principi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia nel procedimento principale (v. sentenza Le Rayon d’Or, C‑151/13, EU:C:2014:185, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).

    Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, con le sue questioni prima e seconda nonché quarta, lettera a), che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, nonché l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validità di tale patente a motivo di un’infrazione che il titolare di quest’ultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare l’inidoneità alla guida di veicoli a motore.

    Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 prevede il reciproco riconoscimento, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Tale disposizione impone a questi ultimi un obbligo chiaro e preciso, che non lascia alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi (v., in tal senso, sentenze Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, punto 40, nonché Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, punti 43 e 44).

    Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che spetta allo Stato membro del rilascio verificare se siano soddisfatti i requisiti minimi imposti dal diritto dell’Unione, in particolare quelli relativi alla residenza e all’idoneità a guidare, previsti all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, e, pertanto, se sia giustificato il rilascio di una patente di guida (v., in tal senso, sentenza Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, punti 45 e 47).

    Allorché le autorità di uno Stato membro hanno rilasciato una patente di guida conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, gli altri Stati membri non hanno il diritto di verificare il rispetto dei requisiti per il rilascio previsti da tale direttiva. Infatti, il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova del fatto che il titolare di tale patente soddisfaceva, alla data in cui questa gli è stata rilasciata, i suddetti requisiti (v., in tal senso, sentenza Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, punti 46 e 47).

    Nel caso di specie, si deve necessariamente constatare che le autorità tedesche hanno rimesso in discussione i requisiti di possesso della patente di guida della sig.ra Aykul non nella data in cui tale patente le è stata rilasciata, bensì a seguito di un’infrazione commessa da costei in territorio tedesco successivamente al rilascio di detta patente.

    Infatti, la sig.ra Aykul, la cui residenza normale si trova in Austria, non ha ottenuto la propria patente di guida austriaca successivamente ad una restrizione, una sospensione od una revoca del permesso di guida in Germania. Avendo guidato un veicolo in Germania sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, essa è stata oggetto, da parte delle autorità tedesche, di una revoca del suo permesso di guida austriaco, nel territorio tedesco, e ciò nonostante che la sua residenza normale non fosse in Germania. Dalla decisione di rinvio risulta che una misura siffatta ha comportato, trattandosi di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, il rifiuto di riconoscere alla sig.ra Aykul il diritto di utilizzare il proprio permesso di guida nel territorio tedesco.

    Occorre stabilire se un siffatto rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro possa rientrare tra le limitazioni consentite al principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126.

    A tale riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, la limitazione a tale principio prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439 non può trovare applicazione nel procedimento principale.

    Risulta infatti dal tenore letterale stesso dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439, letto in combinato disposto con i considerando 1 e 10 di tale direttiva, che detta limitazione riguarda la situazione in cui il titolare di una patente di guida ha la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato tale patente. In una situazione di tal genere, fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di tale patente di guida le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione di detta patente.

    Orbene, nel caso di specie, la residenza normale della sig.ra Aykul si trovava, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, nel territorio dello Stato membro che le aveva rilasciato la patente di guida, vale a dire la Repubblica d’Austria, e non nel territorio tedesco. La sig.ra Aykul soggiornava in Germania solo temporaneamente nel momento in cui, l’11 maggio 2012, ha commesso l’infrazione di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

    Per contro, una situazione come quella di cui al procedimento principale rientra nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126. Tale disposizione, che, come risulta dai punti 40 e 41 della presente sentenza, si applica ratione temporis ai fatti della controversia principale, prevede che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o revocata nel suo territorio, la validità della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, e ciò indipendentemente dalla questione se la patente medesima sia stata rilasciata prima della data in cui la disposizione sopra citata è divenuta applicabile (v., in tal senso, sentenza Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, punto 32).

    Mentre, conformemente al testo dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439, solo lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida è competente ad applicare a costui le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare, la formulazione letterale dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 autorizza qualsiasi Stato membro, e non solo lo Stato membro di residenza normale, a rifiutare di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

    Invero, in udienza, la Commissione ha sostenuto un’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 secondo cui la possibilità di rifiutare di riconoscere la validità di una patente di guida dovrebbe essere riservata solo allo Stato membro in cui si trova la residenza normale del titolare di questa patente. Infatti, secondo la Commissione, l’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 91/439, il cui tenore letterale è stato ripreso all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, fa riferimento all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439, che menziona «lo Stato membro di residenza normale». Lo Stato membro di cui all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 potrebbe quindi essere solo lo Stato membro in cui si trova la residenza normale del titolare della patente di guida in questione.

    Tuttavia, un’interpretazione siffatta non può essere accolta. Infatti, sia il primo che il secondo comma dell’articolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva fanno riferimento alla restrizione, alla sospensione e alla revoca di una patente di guida, senza con ciò limitarsi alle decisioni adottate in proposito dallo Stato membro della residenza normale. Nemmeno il terzo comma della disposizione suddetta, che concerne l’annullamento di una patente di guida, si ricollega ad una siffatta decisione adottata da questo stesso Stato membro. Ciò considerato, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 79 a 82 delle sue conclusioni, le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 sono applicabili in modo autonomo, e ciò tanto rispetto all’articolo 11, paragrafo 2, di tale direttiva quanto rispetto all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439.

    Inoltre, è pur vero che la Corte ha principalmente interpretato l’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 91/439, nonché l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, che ne ha ripreso il tenore letterale, nell’ambito di cause in cui si discuteva della possibilità, per una persona la cui patente di guida era stata oggetto, nel territorio di uno Stato membro, di una misura di restrizione, di sospensione o di revoca, di vedersi riconoscere da tale Stato la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro successivamente all’adozione di detta misura (v., in particolare, sentenze Wiedemann e Funk, C‑329/06 e C‑343/06, EU:C:2008:366; Zerche e a., da C‑334/06 a C‑336/06, EU:C:2008:367, nonché Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240), ma il testo delle succitate disposizioni disciplina anche una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il primo Stato membro rifiuta di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro precedentemente alla decisione di restrizione, di sospensione o di revoca di detta patente.

    Si deve infine osservare che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439 autorizza lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro a procedere, se necessario, alla sostituzione di tale patente, affinché questo primo Stato membro possa applicare al suddetto titolare le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare. Da tale disposizione risulta che lo Stato membro di residenza normale è autorizzato ad adottare misure di restrizione, sospensione, revoca o annullamento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, le quali producono i loro effetti in tutti gli Stati membri.

    Occorre, per contro, considerare che l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, il quale non prevede una siffatta possibilità di sostituire la patente di guida, consente ad uno Stato membro, che non sia lo Stato membro di residenza normale, unicamente di adottare, in forza della propria normativa nazionale e a motivo dell’infrazione commessa nel proprio territorio dal titolare di una patente di guida ottenuta precedentemente in un altro Stato membro, misure la cui portata è circoscritta a tale territorio e il cui effetto si limita al rifiuto di riconoscere, in quest’ultimo, la validità di detta patente.

    Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 rappresenta quindi un’illustrazione del principio di territorialità delle leggi penali e di polizia, il quale viene esplicitamente menzionato all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439 e all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126. Infatti, l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 riguarda misure adottate in applicazione delle leggi penali e di polizia di uno Stato membro e che incidono sulla validità, nel territorio di tale Stato membro, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

    A tale proposito occorre rilevare che la Corte ha già statuito che uno Stato membro nel cui territorio è stata commessa un’infrazione è il solo competente a punire tale infrazione adottando, se del caso, un provvedimento di revoca della patente o dell’autorizzazione alla guida, accompagnato o meno da un periodo di divieto di richiedere una nuova patente (v. sentenza Weber, C‑1/07, EU:C:2008:640, punto 38).

    Riguardo al procedimento principale, occorre constatare che il fatto che la sig.ra Aykul abbia guidato, l’11 maggio 2012, un veicolo a motore sotto l’effetto di una sostanza stupefacente ha comportato anzitutto l’avvio, da parte della Procura di Stato di Ravensburg, di un procedimento istruttorio penale nei confronti dell’interessata, procedimento che è infine stato archiviato.

    Dalla decisione di rinvio risulta inoltre che il comune di Leutkirch ha inflitto alla sig.ra Aykul un’ammenda per aver guidato un veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e ha imposto alla medesima un divieto di guida della durata di un mese. Infine, il Landratsamt Ravensburg, autorità amministrativa competente in materia di permessi di guida, è giunto a revocarle il permesso di guida in base alla normativa tedesca in materia. Conformemente a tale normativa, qualora emergano dubbi relativi all’idoneità alla guida del titolare di un permesso di guida, è prevista una verifica di tale idoneità e, se ne è dimostrata l’insussistenza, l’autorità competente ha l’obbligo di revocare il permesso in questione. Secondo la prassi relativa a detta normativa, le autorità tedesche si ritengono competenti a revocare un permesso di guida rilasciato all’estero qualora un’infrazione stradale commessa in Germania evidenzi segni di inidoneità alla guida.

    Facendo riferimento alla riserva relativa al rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e di polizia di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439 e all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126, la Commissione ritiene che la revoca del permesso di guida per inidoneità del titolare del medesimo alla guida di veicoli a motore non possa essere considerata quale provvedimento cautelare di natura penale e dunque rientrante nell’ambito del diritto penale cui si applica detta riserva.

    A tale riguardo è sufficiente constatare che le disposizioni cui la Commissione si riferisce non riguardano solamente le leggi penali, ma anche le leggi di polizia. Inoltre, anche la possibilità, rilevata ai punti 60 e 61 della presente sentenza, che l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 conferisce a uno Stato membro di rifiutare di riconoscere la validità di una patente di guida ottenuta precedentemente in un altro Stato membro, a motivo dell’infrazione commessa, nel proprio territorio, dal titolare di tale patente, non è limitata alle misure adottate in applicazione del diritto penale del primo Stato membro. Infatti, la sanzione per un’infrazione commessa nel territorio di uno Stato membro può assumere forme differenti, a seconda della natura e della gravità di quest’ultima nonché a seconda dell’organizzazione giurisdizionale di tale Stato, il quale può conoscere o meno una distinzione tra atti amministrativi e atti giudiziari.

    Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 104 delle sue conclusioni, mentre l’infrazione commessa dalla sig.ra Aykul poteva essere sanzionata al contempo in sede penale e in sede amministrativa, l’autorità giudiziaria procedente ha deciso di archiviare il procedimento istruttorio penale inizialmente avviato nei confronti dell’interessata. Per contro, questa stessa infrazione ha portato l’autorità amministrativa competente in materia di permessi di guida, vale a dire il Landratsamt Ravensburg, a revocarle la patente di guida.

    Ne consegue che una decisione come quella del Landratsamt Ravensburg del 17 settembre 2012, di revocare il permesso di guida alla sig.ra Aykul, rientra tra le misure che uno Stato membro può adottare in base all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126.

    Inoltre, si deve constatare che obbligare uno Stato membro a riconoscere in maniera incondizionata la validità di una patente di guida in una situazione come quella di cui al procedimento principale sarebbe contrario all’obiettivo d’interesse generale dell’Unione consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale, che la direttiva 2006/126 per l’appunto persegue (v., in tal senso, sentenza Glatzel, C‑356/12, EU:C:2014:350, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

    Infatti, la possibilità concessa ad uno Stato membro di revocare al titolare di una patente di guida l’autorizzazione a guidare nel proprio territorio a motivo di un’infrazione commessa in quest’ultimo costituisce invero una limitazione al principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida. Tuttavia, tale limitazione, che consente di ridurre il rischio di incidenti della circolazione, è idonea a rafforzare la sicurezza della circolazione stradale, ciò che rientra nell’interesse di tutti i cittadini.

    Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni prima e seconda nonché alla quarta questione, lettera a), dichiarando che gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validità di tale patente a motivo di un’infrazione che il titolare di quest’ultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare l’inidoneità alla guida di veicoli a motore.

    Sulle questioni terza e quarta, lettera b)

    Con la sua terza questione, nonché con la sua quarta questione, lettera b), che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se lo Stato membro che rifiuta di riconoscere la validità di una patente di guida, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, sia competente a stabilire i requisiti che il titolare di tale patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio.

    A tale riguardo, sebbene la Corte abbia dichiarato in diverse occasioni, come risulta dal punto 46 della presente sentenza, che spetta solo allo Stato membro del rilascio verificare se siano soddisfatti i requisiti minimi imposti dal diritto dell’Unione, in particolare quelli relativi all’idoneità a guidare (v., in tal senso, sentenza Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, punto 45), occorre ricordare che, nel procedimento principale, l’idoneità alla guida è stata rimessa in discussione non al momento del rilascio della patente di guida, bensì a seguito di un’infrazione commessa dal titolare di tale patente successivamente al rilascio della medesima e la cui sanzione ha prodotto i suoi effetti solo nel territorio dello Stato membro ove detta infrazione è stata commessa.

    Occorre pertanto affermare che spetta alle autorità dello Stato membro nel cui territorio l’infrazione è stata commessa stabilire se il titolare della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro sia nuovamente idoneo a guidare nel suo territorio.

    Infatti, come in sostanza sostenuto dal governo polacco, dal momento che il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere la validità della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro si basa su norme nazionali che non esistono necessariamente nella normativa dello Stato membro del rilascio, risulta difficile ipotizzare che la normativa di quest’ultimo Stato stabilisca essa stessa requisiti che il titolare di una patente di guida dovrebbe soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel territorio di un altro Stato membro.

    Si deve tuttavia sottolineare che dalla giurisprudenza della Corte si evince che l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 non può essere fatto valere da uno Stato membro per rifiutare di riconoscere indefinitamente la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora il titolare di detta patente sia stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento restrittivo (v., in tal senso, sentenza Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).

    Infatti, ammettere che uno Stato membro possa richiamarsi alle proprie disposizioni nazionali per opporsi indefinitamente al riconoscimento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro equivarrebbe alla negazione stessa del principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida, che costituisce la chiave di volta del sistema istituito dalla direttiva 2006/126 (v., in tal senso, sentenza Kapper, C‑476/01, EU:C:2004:261, punto 77; ordinanza Kremer, C‑340/05, EU:C:2006:620, punto 30; sentenze Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, punto 57, e Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, punto 78).

    Spetta in ultima analisi al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti della controversia principale e ad interpretare la normativa nazionale, esaminare se, nel caso di specie, applicando le proprie norme, la Repubblica federale di Germania in realtà non si opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida della sig.ra Aykul. In tale prospettiva spetta ad esso anche verificare se i requisiti previsti dalla normativa tedesca affinché una persona in una situazione come quella della sig.ra Aykul possa riacquistare il diritto di guidare nel territorio tedesco rispettino il principio di proporzionalità e, in particolare, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

    Tuttavia, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale una risposta utile, è competente a fornirgli indicazioni ricavate dagli atti del procedimento principale nonché dalle osservazioni scritte ed orali ad essa sottoposte, in modo da consentire a detto giudice di decidere (v., in tal senso, sentenza Wiering, C‑347/12, EU:C:2014:300, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).

    Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la sig.ra Aykul, che è stata oggetto di una misura di revoca del suo permesso di guida austriaco nel territorio tedesco, ha la possibilità di chiedere di essere nuovamente autorizzata a guidare veicoli a motore in Germania, munita della sua patente di guida austriaca. Infatti, nell’allegato della sua decisione del 17 settembre 2012, il Landratsamt Ravensburg ha informato l’interessata del fatto che la sua idoneità alla guida di veicoli a motore avrebbe potuto essere riconosciuta sulla base di una perizia medico‑psicologica redatta da un centro di controllo dell’idoneità alla guida ufficialmente riconosciuto in Germania, ed ha precisato che la redazione di una siffatta perizia era di norma subordinata alla prova dell’astinenza, da parte della persona interessata, da qualsiasi consumo di sostanze stupefacenti per un periodo di un anno.

    Inoltre, dalla risposta scritta del governo tedesco ad un quesito posto dalla Corte risulta che, anche in mancanza di una siffatta perizia medico‑psicologica, il diritto di utilizzare in Germania una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro viene riacquistato di diritto qualora, alla scadenza di un determinato periodo, l’iscrizione relativa all’inidoneità sia cancellata dal registro dell’idoneità alla guida previsto all’articolo 29, paragrafo 1, dello StVG. Nel caso della sig.ra Aykul, dalle informazioni fornite dal governo tedesco risulta che, conformemente a tale disposizione, il termine per la cancellazione dovrebbe essere di cinque anni, tenuto conto della natura dell’infrazione commessa. Pertanto, alla scadenza di tale termine, l’interessata potrà nuovamente utilizzare in Germania la propria patente di guida senza dover presentare alcuna perizia medico‑psicologica.

    Tenuto conto di tali indicazioni, che spetta al giudice del rinvio verificare, si deve constatare che le disposizioni tedesche non paiono ostare indefinitamente al riconoscimento della patente di guida della sig.ra Aykul.

    Inoltre, il fatto di subordinare la riacquisizione, da parte della sig.ra Aykul, del suo diritto di guidare un veicolo a motore in Germania o alla presentazione di una perizia medico‑psicologica, la cui redazione presuppone la prova dell’astinenza per un anno da qualsiasi consumo di sostanze stupefacenti, o al decorso di un periodo di cinque anni, appare una misura preventiva efficace e proporzionata all’obiettivo consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

    Alla luce di quanto precede occorre rispondere alla terza questione nonché alla quarta questione, lettera b), dichiarando che lo Stato membro che rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, è competente a stabilire i requisiti che il titolare di una patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio. Spetta al giudice del rinvio esaminare se, applicando le proprie norme, lo Stato membro in questione in realtà non si opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. In tale prospettiva, spetta ad esso verificare se i requisiti previsti dalla normativa del primo Stato membro, conformemente al principio di proporzionalità, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

    Sulle spese

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

    1)      Gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validità di tale patente a motivo di un’infrazione che il titolare di quest’ultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare l’inidoneità alla guida di veicoli a motore.

    2)      Lo Stato membro che rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, è competente a stabilire i requisiti che il titolare di una patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio. Spetta al giudice del rinvio esaminare se, applicando le proprie norme, lo Stato membro in questione in realtà non si opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. In tale prospettiva, spetta ad esso verificare se i requisiti previsti dalla normativa del primo Stato membro, conformemente al principio di proporzionalità, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

    Ultimo aggiornamento Lunedì 27 Aprile 2015 15:56
     

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    N. 939/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 772 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 772 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla s.r.l. "L.", rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo D'Avino ed Arcangelo D'Avino con domicilio eletto presso gli stessi a Salerno in Corso G. Garibaldi n. 194 nello studio dell'avv. Giuseppina Caliendo;
    contro
    - s.p.a. "A.", rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lentini con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in Corso G. Garibaldi n. 103;
    - Comune di Sarno, in persona del Sindaco p.t. - non costituito in giudizio -
    per l'annullamento,
    previa sospensione,
    - quanto al ricorso principale: del decreto del 14 febbraio 2011 della s.p.a. "A.", di risoluzione della convenzione relativa all'assegnazione alla società ricorrente del lotto di terreno di mq. 2066 contraddistinto al n. 22 nel P.i.p. del Comune di Sarno;
    - quanto al ricorso con motivi aggiunti: 1) del bando pubblicato dal 20 aprile al 6 giugno 2011 nell'albo del Comune di Sarno, di assegnazione dei lotti residui nel P.i.p. del Comune medesimo; 2) della deliberazione n. 35 della G.M. del Comune concernente l'attuazione del bando; 3) della deliberazione del 9 febbraio 2011 dell'A. di approvazione del bando;
    per l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni.
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A. s.p.a.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    I) Con ricorso notificato il 21 aprile 2011, depositato il 4 maggio successivo, la s.r.l. "L." ha impugnato il decreto del 14 febbraio 2011 della s.p.a. "A.", di risoluzione del rapporto convenzionale relativo all'assegnazione del lotto di terreno di mq. 2066 contraddistinto al n. 22 da essa ottenuta nel P.i.p. del Comune di Sarno.
    Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:
    1) carenza di potere della s.p.a. "A.", in quanto il provvedimento impugnato attinge il rapporto convenzionale susseguente l'assegnazione del lotto;
    2) violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7/8/1990 n. 241, del giusto procedimento ed eccesso di potere, per mancato invio dell'avviso d'inizio del procedimento;
    3 e 4) violazione degli artt. 1460 e 1175, difetto ed erroneità dei presupposti su cui si basa l'atto impugnato, carenza ed erroneità della motivazione e difetto d'istruttoria ed eccesso di potere, contestandosi le ragioni d'inadempimento poste a base del provvedimento impugnato ed assumendo la sussistenza dell'inadempimento degli obblighi a carico di parte resistente.
    Si è costituita in giudizio l'A. con la memoria depositata il 27 giugno 2011, con la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha controdedotto chiedendone il rigetto.
    Nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2011 è stata respinta la domanda cautelare, stante l'emissione di un nuovo bando per l'assegnazione dei lotti residui, non impugnato.
    II) Con atto con motivi aggiunti, notificato il 4 luglio 2011 e depositato il 13 successivo, la s.r.l. "L." ha impugnato il bando di assegnazione dei residui lotti del P.i.p. e gli atti connessi.
    Vengono dedotti l'illegittimità derivata dai vizi esposti avverso gli atti impugnati col ricorso principale, la carenza dei presupposti per l'indizione del bando e la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale.
    L'A. ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti per mancata partecipazione della ricorrente alla procedura di assegnazione dei lotti residui e per intempestività dell'impugnazione e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto con la memoria depositata il 25 luglio 2011; ed ha depositato relazione tecnica il 26 luglio 2011.
    Nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2011 è stata accolta la domanda cautelare al fine di lasciare la res litigiosa ad huc integra sino alla decisione di merito.
    III) La società ricorrente ha depositato relazione tecnica in data 11 novembre 2011 ed ha insistito per l'accoglimento delle impugnative con le memorie difensive del 21 e 30 novembre 2011.
    L'A. ha ulteriormente insistito nelle sollevate eccezioni in rito e nel merito per il rigetto dei ricorso.
    IV) Nell'odierna udienza le impugnative sono state trattenute per la decisione.
    DIRITTO
    I) La ricorrente s.r.l. "L.", col ricorso principale ha impugnato il provvedimento col quale la s.p.a. "A.", affidataria dell'attuazione del p.i.p. in località Ingegno del Comune di Sarno, in nome e per conto di quest'ultimo, ha dichiarato la risoluzione della convenzione relativa all'assegnazione in suo favore del lotto di terreno n. 22 nel P.i.p. del Comune di Sarno; e, col ricorso con motivi aggiunti, ha impugnato il bando di assegnazione dei lotti residui nel detto P.i.p.
    II) Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso principale per carenza d'interesse a ricorrere, sollevata dall'A. sulla prospettata assenza di contestazione o di ragioni giustificative della "mancata realizzazione dell'insediamento produttivo" e del "mancato pagamento del saldo del corrispettivo richiesto a conguaglio della cessione del lotto" che sono i presupposti di fatto su cui si basa il provvedimento impugnato.
    Invero, come risulta dal contenuto del ricorso e più diffusamente da quello delle relative memorie, la società ricorrente adduce a ragione del mancato insediamento asserite inadempienze della resistente A. e prospetta il mancato pagamento del saldo del corrispettivo come una sorta di comportamento riconducibile al principio "inadimplenti non est adimplendum", per cui le questioni attengono più propriamente al merito della controversia.
    III.1) Nel merito, col primo motivo di gravame, la società ricorrente deduce la carenza di potere all'adozione del provvedimento impugnato assumendo che, vertendosi in tema di rapporti convenzionali connessi alla fase esecutiva del provvedimento di assegnazione e di cessione del lotto, non vi sarebbe spazio per l'esercizio d'attività autoritativa, con conseguente azionabilità dei mezzi giuridici relativi ai rapporti privatistici nei quali rileva il carattere paritetico delle parti.
    La deducente indica altresì la controversia omologa a quella qui in esame da essa instaurata e pendente innanzi al G.O. in relazione alla quale l'A. ha svolto nei suoi confronti l'azione riconvenzionale d'accertamento d'inadempimento agli obblighi convenzionali, intendendo con ciò significare il riconoscimento dell'assenza di poteri autoritativi in materia anche da parte della qui resistente A..
    Il Collegio, per quest'ultimo profilo, ritiene che la controversia civile non osti alla cognizione piena del ricorso portato al suo esame, risultando dalle indicazioni di parte ricorrente che sulla detta controversia non è stata adottata alcuna pronuncia neanche in ordine alla giurisdizione, e reputando che non vi sono ragioni per sospendere il presente giudizio.
    Ciò premesso, la censura di carenza di potere è infondata.
    Nelle ipotesi come quella in esame sussistono il potere della P.A. di provvedere autoritativamente per la cura dell'interesse alla tempestiva e regolare realizzazione del p.i.p. e la giurisdizione del Giudice amministrativo.
    Si deve considerare che il P.i.p., quale mezzo attuativo dello strumento urbanistico generale del Comune (PUC), attiene al governo del territorio ed al costituito assetto urbanistico generale, conseguendone che esso reca in sé l'interesse pubblico alla sua corretta attuazione e gestione sino alla completa realizzazione delle relative opere; l'attuazione del detto Piano attuativo viene realizzata con l'acquisizione dei terreni mediante procedure espropriative; le convenzioni regolanti i rapporti con gli assegnatari dei lotti di terreno, in considerazione dell'immanente interesse pubblico all'attuazione del P.i.p., sono riconducibili alle figure degli accordi di natura pubblica di cui all'art. 11 della legge 7/8/1990 n. 241 le cui relative controversie sono attribuite dalla medesima disposizione legislativa (ora, art. 133 comma 1 lett. "a" n. 2 del c.p.a.) alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
    Ed a quest'ultimo riguardo, trattandosi di materia relativa all'assegnazione di beni espropriati dall'Ente pubblico, la menzionata giurisdizione esclusiva sussiste anche in base all'art. 133 comma 1 lett. "b" del c.p.a che a siffatta giurisdizione devolve le controversie in tema di "rapporti di concessione di beni pubblici", ed ancora, venendo in rilievo nella fattispecie il governo del territorio ed il relativo uso, la detta giurisdizione esclusiva trova fonte normativa nella lett. "f" del comma 1 del medesimo art. 133 del c.p.a. relativa alla materia "urbanistica ed edilizia".
    Ed, invero, nei sensi appena indicati si è espresso il Giudice regolatore della giurisdizione (Cass. S.U. 27/6/2005 n. 13712) che ha affermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del G.A. in fattispecie del tutto omologa a quella in esame, mentre le decisioni indicate da parte ricorrente a supporto della sua contraria tesi riguardano fattispecie (sovvenzioni, finanziamenti pubblici, collaudo di lavori effettuati nel P.i.p.) in cui non è coinvolto l'interesse pubblico alla tempestiva e corretta attuazione del P.i.p. che persiste e permane sino alla completa realizzazione dello stesso.
    Ne deriva che sussiste il potere esercitato dalla parte resistente nel caso in esame, stante l'interesse pubblico affidato alla sua cura di realizzazione del Piano attuativo, e ciò, peraltro, consegue anche dall'immanente potere di autotutela di cui, per principio generale, è attributaria la P.A.; e, sussiste, per quanto innanzi è stato precisato, la giurisdizione di questo Tribunale.
    Il motivo di gravame esaminato è, pertanto, infondato.
    III.2) Sono infondati anche il secondo e quarto motivo di gravame, coi quali vengono dedotti rispettivamente la mancata previa instaurazione del contraddittorio procedimentale ed il difetto di motivazione e d'istruttoria.
    Ricordato che le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato sono il "mancato pagamento del saldo del corrispettivo relativo al conguaglio della cessione del lotto" e la "mancata realizzazione dell'insediamento produttivo", si osserva che di tali inadempienze, che a norma del bando di assegnazione e della convenzione comportano la risoluzione di questa e della cessione del bene, la società ricorrente è stata ben edotta dall'A. prima dell'adozione del provvedimento impugnato con le note n. 615 e n. 4352/2009 e n. 1784/2010 con le quali ad essa è stato assegnato anche un termine per regolarizzare le contestate inadempienze.
    Ne consegue che non v'è spazio per la svolta doglianza perché la ricorrente - che ha sottoscritto la convenzione prevedente obblighi e conseguenze in caso d'inadempienze e che successivamente alle dette contestazioni ha svolto azione civile d'accertamento dell'inadempimento dell'A. e di risarcimento dei danni - aveva adeguata conoscenza delle inadempienze rilevate a riguardo della sua posizione dall'A. e dei conseguenti procedimenti adottandi; ed è noto che la pacifica giurisprudenza amministrativa reputa insussistente la doglianza in questione allorquando l'interessato sia in qualsiasi modo informato dei fatti che danno luogo al procedimento, essendo stato comunque posto in condizioni di rappresentare le sue deduzioni e valutazioni. (ex multis, Cfr. Cons. di Stato - Sez. VI - 9/3/2011 n. 1476)
    Quanto al difetto di motivazione e d'istruttoria è sufficiente osservare che il provvedimento impugnato esplicita chiaramente i fatti e le previsioni normative e convenzionali applicate, e ciò segnala l'assenza di entrambi i vizi dedotti.
    III.3) Col terzo motivo di gravame la società ricorrente contesta il provvedimento impugnato assumendo che non ha realizzato l'opificio industriale perché gli intimati A. e Comune non hanno adempiuto al loro obbligo di rendere la relativa area d'insediamento disponibile ed accessibile; e, quanto al mancato pagamento del saldo del corrispettivo da essa dovuto, da quanto si evince dal contenuto della censura, pure richiama l'eccezione d'inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c. sempre in base al prospettato inadempimento dell'amministrazione resistente.
    Il prospettato inadempimento dell'amministrazione consisterebbe nella mancata immissione della ricorrente "nel pieno possesso materiale e giuridico" del lotto assegnato, nella modifica dello stato dei luoghi con scarico di materiale inerte contenuti da muri, nella presenza di rifiuti nell'area e relativo disposto divieto di movimentazione degli stessi, nella mancata ottemperanza dell'obbligo assunto dall'A. di rimozione dei beni mobili (autocarri, autovettura e mezzi meccanici) presenti lungo il confine del lotto, nell'inaccessibilità al lotto " per la realizzazione di un muro e per la presenza di un lucchetto e catena sull'unico varco creato dall'A. e, in sede di realizzazione di opere d'urbanizzazione, chiudendo qualsiasi accesso al lotto".
    Si premette che, a norma dell'art. 8 del bando per l'assegnazione dei lotti nel P.i.p. ed in forza del connesso obbligo assunto con l'atto di trasferimento della proprietà degli stessi (art.8), l'assegnazione e la cessione della proprietà è sottoposta alla condizione di realizzazione dell'opificio, a pena di risoluzione delle dette assegnazione e cessione, nei termini temporali precipuamente precisati e configurati come essenziali.
    Ciò premesso, appare al Collegio che i fatti e le circostanze indicati da parte ricorrente volti a prospettare ragioni impedienti la realizzazione dell'opificio non si rivelano all'uopo persuasivi.
    La ricorrente ha conseguito il pieno possesso materiale e giuridico del lotto con formale atto nel 2005 (verbale del 9/9/2005) e le è stata trasferita la proprietà dello stesso con l'atto pubblico del 29/5/2007 nel quale (all'art. 7) si dà espressamente atto che essa è già stata immessa nel possesso del bene "a tutti gli effetti giuridici ed economici" con il detto verbale.
    Quanto allo sversamento di materiali inerti e di risulta presenti nel lotto, si deve precisare che, da quanto è dato evincere dagli atti depositati in giudizio, esso è avvenuto ad opera di terzi posteriormente all'immissione in possesso ed al trasferimento di proprietà, per cui la ricorrente aveva, ratione possessionis, titolo per impedire lo sversamento e per agire direttamente per ottenerne la rimozione.
    Quanto ai rifiuti ed al relativo divieto di movimentazione in presenza di una pianificazione tenente conto dei profili sanitari, si deve osservare che non sono contestate ex adverso l'affermazione di parte resistente e quella contenuta nella consulenza tecnica dalla stessa depositata, secondo cui lo sversamento di rifiuti non riguardava il lotto della ricorrente né l'accesso allo stesso, e ciò, quantomeno in relazione all'interno del lotto, si evince anche dal verbale d'immissione in possesso del bene del 2005 nel quale si è dato atto della presenza di mezzi meccanici, ma non di rifiuti.
    Per l'obbligo assunto dall'A. di liberare il lotto dagli autoveicoli e mezzi meccanici, si osserva che la ricorrente ben poteva agire, anche in sede giudiziaria, per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, e ciò a prescindere che la presenza dei detti beni mobili lungo il confine non motivano l'assoluta assenza quantomeno dell'inizio dei lavori.
    Quanto alla prospettata inaccessibilità al lotto " per la realizzazione di un muro e per la presenza di un lucchetto e catena sull'unico varco creato dall'A. e, in sede di realizzazione di opere d'urbanizzazione, chiudendo qualsiasi accesso al lotto", si deve considerare che con l'immissione in possesso del 2005 la ricorrente ha ottenuto la piena disponibilità del lotto e di quanto allo stesso accede ed ancor più siffatta disponibilità ha ottenuto col successivo trasferimento di proprietà del 2007 e, tuttavia, pur avendo titolo per sgomberare l'area, ancora al momento dell'adozione dell'atto impugnato, i lavori, a quanto si evince dagli atti del giudizio, non risultano avviati. Quanto, poi, all'occupazione di spicchi del lotto per l'esecuzione dei lavori d'urbanizzazione, è evidente che siffatti lavori sono estremamente limitati nel tempo e che, pertanto, l'occupazione non può reputarsi impediente la costruzione dell'opificio, e ciò a prescindere dall'impegno senza riserva assunto al riguardo dalla ricorrente in sede di formulazione del più volte citato verbale del 2005.
    Sempre a riguardo dell'accessibilità o meno al lotto risulta dalla consulenza tecnica di parte resistente, non smentita ex adverso, che l'opificio progettato dalla ricorrente è ubicato sulla traversa San Lorenzo, già asfaltata prima della realizzazione del P.i.p., a poche decine di metri da via Ingegno che è importante arteria stradale comunale, con le conseguenti piena accessibilità al lotto e possibilità d'avvio da subito dei lavori a differenza dei lotti di altri assegnatari localizzati lungo le strade di progetto da tracciare e realizzare i quali, peraltro, nonostante la non buona localizzazione, hanno completato l'edificazione; e per quest'ultimo aspetto vengono allegati reperti fotografici.
    E, dunque, anche l'ultimo motivo di gravame è infondato.
    Alla stregua delle osservazioni svolte a riguardo di tutte le censure dedotte e ritenute infondate, perde di consistenza anche l'eccezione d'inadempimento invocata dalla ricorrente a norma dell'art. 1460 c.c.
    III.4) Il ricorso principale, in definitiva, è infondato e va, pertanto, respinto.
    IV) Il ricorso con motivi aggiunti, volto avverso il bando di assegnazione dei lotti residui nel P.i.p. comprendente quello assegnato alla ricorrente e gli atti connessi, è improcedibile per carenza d'interesse alla decisione, stanti la perdita definitiva dell'assegnazione del lotto conseguente al rigetto del ricorso principale e la mancata partecipazione della ricorrente alla procedura relativa al nuovo bando.
    V) In conclusione, il ricorso principale è infondato e va, conseguentemente, respinto; ed il ricorso con motivi aggiunti è improcedibile per carenza d'interesse alla decisione.
    VI) Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
    P. Q. M.
    definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe proposto dalla s.r.l. "L.", così decide: a) respinge il ricorso principale; b) dichiara improcedibile il ricorso con motivi aggiunti.
    Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente A., delle spese di giudizio che si liquidano, per onorari, diritti e spese di lite, nel complessivo importo di euro 2.200,00 (duemiladuecento), oltre i.v.a. e c.p.a.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio del 21 dicembre 2011 e 15 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
    IL PRESIDENTE-ESTENSORE
    Ferdinando Minichini
    IL CONSIGLIERE
    Francesco Gaudieri
    IL CONSIGLIERE
    Nicola Durante
    Depositata in Segreteria il 17 marzo 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


     

     

    Barriere Architettoniche

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    N. 01321/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 01035/2014 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

    sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2014, proposto da: 
    F.C., N.R., M.C., R.M., M.A., U.S., C.F.N., A.R.N., L.L.V.e C.L.B., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Caruso, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Crociferi, n. 60;

    contro

    Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Daniela Macrì, con domicilio eletto in Catania, via Umberto, n. 151;

    nei confronti di

    M.G., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Bonarrigo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Capace, n. 16;

    per l'annullamento

    - del provvedimento dirigenziale n. 1456 del 10 dicembre 2013, prot. Dir. N. 392429, con cui il Dirigente della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio - Servizio Attuazione della Pianificazione - Autorizzazioni Edilizie del Comune di Catania ha concesso a M.G. l’autorizzazione edilizia, ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 37/1985, per la realizzazione di opere edilizie di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche attraverso la collocazione di un ascensore nel cortile interno dell’edificio di viale Vittorio Veneto n. 15 Catania;

    - di tutti gli atti presupposti al rilascio di tale autorizzazione ed, in particolare, della scheda istruttoria redatta dal responsabile del relativo procedimento.

     

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania e di M.G.;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO e DIRITTO

    Con il presente gravame, i ricorrenti F.C., N.R., M.C., R.M., M.A., U.S., C.F.N., A.R.N., L.L.V. e C.L.B., proprietari di alcuni appartamenti e garages siti nell’edificio in Catania, viale Vittorio Veneto, n. 15, impugnano il provvedimento in epigrafe, di rilascio in favore di M.G. (proprietario anch’esso di un distinto appartamento ubicato nello stesso stabile) di un’autorizzazione edilizia – emessa ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 37/1985, della l. n. 13/1989 e dell’art. 1, punto 4, del d.m. n. 236/1989 - per la realizzazione di opere edilizie di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche attraverso la collocazione di un ascensore nel cortile interno dell’edificio medesimo, sostenendo che non ricorrano i presupposti per il rilascio.

    In ricorso è affidato ai seguenti motivi di impugnazione:

    1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 13/1989 e dell’art. 1, punto 4, del d.m. n. 236/1989; Eccesso di potere travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento della causa tipica: deducono i ricorrenti il mancato intervento di una delibera condominiale di autorizzazione alla realizzazione delle opere in questione, la mancata legittimazione del controinteressato a richiedere ed ottenere l’impugnata autorizzazione (in quanto nè portatore di handicap, né curatore o tutore di persona disabile), nonché come l’installazione dell’ascensore non possa rientrare nella nozione di “strutture facilmente amovibili”, come, invece, sarebbe il c.d. “servo scale” che l’assemblea di condominio, nel negare la realizzazione dell’ascensore, avrebbe (seppur temporaneamente) autorizzato;

    2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. n. 13/1989; Eccesso di potere per difetto di istruttoria: sostiene parte ricorrente la mancata allegazione alla domanda di autorizzazione avanzata dal controinteressato della documentazione (ivi prevista) a tal fine necessaria ed, in particolare, l’assenza della prescritta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risultino l’ubicazione della propria abitazione nonché le difficoltà di accesso, atteso il riferimento, nel provvedimento impugnato, ad una certificazione di portatore di handicappermanente di persona con residenza nell’edificio che sarebbe diversa dall’istante.

    Con memoria depositata il 15 aprile 2014, il controinteressato, nel costituirsi in giudizio, preliminarmente eccepiva l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica - perchè eseguita il 12 marzo 2014, oltre l’ordinario termine decadenziale di sessanta giorni asseritamente decorrente dal ricevimento, il 24 dicembre 2013, da parte dell’amministratore di condominio, dell’impugnato provvedimento a mezzo lettera raccomandata – incidentalmente riferendo come tale amministratore avrebbe notiziato i condomini del ricorso solo il 20 gennaio 2014 in sede assembleare, come da relativo verbale in atti.

    Il medesimo controinteressato nella stessa memoria sosteneva, poi, la legittimità dell’impugnata autorizzazione, evidenziando - tra l’altro - quanto segue:

    - come essa sarebbe stata rilasciata (anche) ai sensi della normativa volta a favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, atteso l’interesse all’installazione dell’ascensore anche di un’altra condomina, residente nello stesso edificio, portatrice di handicap in quanto affetta da “Sclerosi Multipla Relapsing-Remitting” (in atti, certificato di residenza e relativa certificazione dell’Unità operativa di Neurologia dell’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione, attestante tale patologia);

    - come, nel caso di specie, l’installazione di strutture mobili e facilmente amovibili quale il c.d. “servo scala” (che l’assemblea condominiale si era solo dichiarata disponibile a far installare) non sarebbe, comunque, tecnicamente possibile (nonché decisamente più lesiva del decoro architettonico dell’edificio), attesa la peculiare conformazione delle scale dell’edificio, allegando, a tal proposito, relativa relazione tecnica.

    Anche il Comune di Catania si costituiva in giudizio, (i) rilevando l’irricevibilità del ricorso nonché la sua infondatezza, stante la legittimità dell’impugnata autorizzazione in quanto rilasciata anche con riferimento alla grave invalidità della condomina residente nello stabile in questione, come da integrazione documentale eseguita dal controinteressato con nota del 5 luglio 2013 di trasmissione della relativa certificazione, e (ii) producendo, oltre a tale nota, la relazione tecnica descrittiva e le planimetrie dell’intervento, entrambi allegati all’istanza originariamente avanzata dal medesimo controinteressato.

    I ricorrenti, con successiva memoria depositata il 26 maggio 2014, controdeducevano sull’eccezione di irricevibilità del ricorso, evidenziando come essi sarebbero venuti a conoscenza dell’esistenza del provvedimento solo in occasione dell’assemblea condominiale, convocata a mezzo lettera raccomandata ricevuta tra il 15 ed il 18 gennaio 2014 e tenutasi il 20 dello stesso mese, con conseguente tempestività della notifica del ricorso, eseguita in favore del Comune e del controinteressato il 12 marzo 2014.

    Ribadivano, inoltre, gli stessi come il controinteressato non fosse, comunque, legittimato ad ottenere l’autorizzazione in quanto non legato da alcun rapporto di tutela o potestà con la condomina portatrice dihandicap.

    La Sezione con ordinanza n. 408/2014 accoglieva l’istanza cautelare “Ritenuto che il ricorso appare fondato con riferimento al primo motivo, e che il provvedimento di autorizzazione appare adottato in carenza dei presupposti che lo legittimano”.

    Il C.G.A.R.S. con ordinanza n. 408/2014, nel ritenere “condivisibili le tesi difensive articolate dalla parte appellante”,accoglieva il relativo appello cautelare proposto dal controinteressato e, per l’effetto, respingeva l’istanza cautelare proposta in primo grado.

    Con successiva memoria, il controinteressato rappresentava come il Tribunale di Catania - nell’ambito del giudizio civile instaurato dagli odierni ricorrenti in relazione alla molestia possessoria dagli stessi (asseritamente) subita per effetto dell’inizio dei relativi lavori di installazione dell’ascensore - con ordinanza collegiale del 19 novembre 2015 (nell’accogliere il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. da lui proposto avverso l’ordinanza cautelare di immediata sospensione dei lavori medesimi) aveva rigettato la domanda ex art. 1170 c.c. di manutenzione del compossesso, riconoscendo, come:

    - l’intervento sia in grado di determinare un effettivo superamento delle barriere architettoniche realmente esistenti nello stabile e rappresenti l’unica soluzione praticabile a tale scopo (in tal senso, gli esiti di relativa C.T.U., la cui relazione è in atti);

    - l’odierno controinteressato M.G. sia, comunque, legittimato a realizzare l’intervento in questione ai sensi dell’art. 1102 c.c., rientrando l’installazione dell’ascensore nella nozione di “utilizzazione più intensa dalla cosa comune, in assenza di un apprezzabile pregiudizio degli altri condomini”, con conseguente “inesistenza della turbativa del compossesso del cortile condominiale” (in tal senso, quanto si legge nella citata ordinanza, anch’essa in atti).

    All’udienza pubblica del 24 marzo 2016, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.

    Deve essere, innanzi tutto, rigettata l’eccezione in rito, formalmente sollevata sia dal Comune resistente che dal controinteressato, atteso che risulta agli atti che i ricorrenti abbiano avuto piena conoscenza del provvedimento impugnato solo in occasione dell’assemblea di condominio svoltasi il 20 gennaio 2014, non rilevando ai fini della decorrenza del prescritto termine decadenziale la notifica dell’impugnata ordinanza in capo all’amministratore di condominio, non avendo proposto il presente ricorso né costui, né il condominio da lui rappresentato.

    Ciò premesso il ricorso è infondato, ritenendo il Collegio che l’impugnata autorizzazione edilizia alla collocazione di un ascensore nel cortile interno dell’edificio sia stata legittimamente rilasciata dal Comune resistente - anche ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi della l. n. 13/1989 e dell’art. 1, punto 4, del d.m. n. 236/1989 - in favore del controinteressato, legittimato ai sensi dell’art. 1102 c.c. ad avanzare (pur se non affetto da handicap) la relativa istanza di rilascio quale mero residente nello stabile.

    Risulta, infatti, agli atti di causa, che il controinteressato, dopo aver presentato - nell’esercizio delle facoltà ad esso spettanti quale semplice residente nello stabile ai sensi del citato art. 1102 c.c. (in tal senso, anche la citata ordinanza collegiale del 19 novembre 2015 resa tra le parti dal Tribunale civile di Catania) – l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 5 della l.r. n. 37/1985, abbia, poi, ad abundantiam integrato tale domanda semplicemente rappresentando l’interesse di un’altra condomina, affetta da sclerosi multipla, all’installazione dell’ascensore, allegando copia della delibera condominiale (che tale volontà attesta) e della relativa documentazione medica.

    La giurisprudenza di merito ha già avuto occasione di chiarire come - in generale - “l’installazione di un ascensore, al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c.” (in termini, Corte di Cassazione, sezione II, n. 14809/2014).

    A ciò si aggiunga, come non possano ritenersi di competenza del Comune, in sede di rilascio di autorizzazione edilizia, l’accertamento e la risoluzione di possibili contrasti tra posizioni di diritto soggettivo (compiti, invece, demandati al giudice civile), spettando all’amministrazione comunale solo una valutazione del caso alla luce della disciplina pubblicistica che regola la realizzazione delle opere edilizie, senza che il mancato assenso di terzi o la lesione intersoggettiva eventualmente conseguente all’attività edificatoria, possano incidere sulla legittimità del provvedimento, che viene infatti adottato sulla base del mero titolo formale di disponibilità del bene interessato dall’intervento e “con salvezza dei diritti dei terzi”.

    Ne consegue, pertanto, come l’invocato art. 2 della l. n. 13/1989, di cui parte ricorrente lamenta la violazione, riguardando il limitato ambito civilistico dei rapporti tra condomini, non detti alcuna prescrizione rilevante ai fini della validità del titolo amministrativo legittimante il relativo intervento (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 543/2013 di conferma della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, n. 5343/2011).

    Ciò detto, il Collegio ritiene, comunque, utile evidenziare come tale art. 2 - pur apparentemente legittimando all’effettuazione degli interventi di rimozione di barriere architettoniche, in assenza di autorizzazione con delibera condominiale, solo il disabile o i suoi rappresentanti - sia stato, invece, costantemente interpretato, conformemente alla finalità perseguita dal legislatore (consistente nell’assicurare l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici) in modo estensivo, avendo chiarito la giurisprudenza (anche) amministrativa, come la norma in alcun modo precluda ai singoli condomini la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di procedervi, non essendo a tal fine nemmeno necessaria la presenza di un disabile nel condominio “essendo unicamente rilevante l'obiettiva attitudine dell'edificio, anche privato, ad essere fruito da parte di qualsiasi soggetto” e prescindendosi dall’esistenza di un diritto reale o personale di godimento da parte di un portatore di handicap, attesa la sottesa preminente necessità “di garantire l’effettivo svolgimento della vita di relazione da parte del soggetto minorato non solo nel proprio luogo di residenza bensì anche al di fuori della sua abitazione” (T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, n. 1122/2007).

    Per quanto concerne, poi, il lamentato difetto di istruttoria, il Collegio è dell’avviso che anche tale doglianza sia infondata, risultando – anche alla luce delle considerazioni fin qui svolte – che l’autorizzazione in parola sia stata rilasciata all’esito di un’idonea attività di accertamento dell’esistenza di tutti i suoi presupposti.

    In conclusione, per tutti i motivi fin qui esposti, il ricorso deve essere rigettato.

    Sussistono, comunque, giusti motivi, valutata la complessiva considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

    Francesco Bruno, Presidente FF

    Agnese Anna Barone, Consigliere

    Eleonora Monica, Referendario, Estensore

    L'ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 13/05/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

    Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Maggio 2016 10:53
     

    Valutazione della congruità delle offerte: costi medi del lavoro

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    N. 337/2013 Reg. Prov. Coll.
    N. 5426 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 5426 del 2011, proposto da:
    T. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Vitale, con domicilio eletto presso Avv. Messina in Napoli, viale Gramsci, n. 19;
    contro
    Comune di Cridivo in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Orefice, con domicilio eletto in Napoli, via del Parco Comola Ricci, n. 165;
    nei confronti di
    G., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Maiuri, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;
    per l'annullamento
    - della determina prot. 1091 del 30 agosto 2011 di approvazione dei verbali di gara n. 1, 2, 3 e 4 e di aggiudicazione definitiva al G. s.r.l. dell'affidamento quinquennale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, nonché della gestione dell'isola ecologica;
    - di tutti gli atti connessi, ivi compreso il provvedimento con il quale la Commissione ha ritenuto congrua l'offerta della controinteressata, della giustificazioni presentate dall'affidataria del servizio nonché dei provvedimenti antecedenti, connessi e conseguenti e del relativo contratto ove sottoscritto;
    nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto ed alla stipula del contratto con il ribasso dell'8,98% offerto in sede di gara.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cridivo e di G.;
    Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    La società ricorrente impugna gli esiti della gara indetta dal Comune di Cridivo per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, nonché per la gestione dell'isola ecologica, espletata con il sistema del massimo ribasso. Essa infatti si è collocata seconda in graduatoria, con ribasso offerto dell'8,98%, dietro l'aggiudicataria G. s.c.a.r.l., la quale ha offerto un ribasso pari al 18,65%.
    Con le censure avanzate in ricorso deduce la violazione degli articoli 86, 87 e 88 del codice degli appalti, violazione del principio di imparzialità, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria.
    A giudizio della società ricorrente, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché l'amministrazione, tra l'altro, non avrebbe escluso l'offerta presentata dalla controinteressata, nonostante contenesse una determinazione del costo orario per il personale dipendente inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale vigente, circostanza aggravata dalla presenza di altre discrasie in punto di sostenibilità economica dell'offerta; secondo la ricorrente la Commissione di gara, una volta verificato che il costo della manodopera offerta era inferiore a quello minimo per garantire il pagamento del personale impiegato a norma del bando di gara e esaminata l'erroneità della copertura dei costi relativi alla manutenzione dei mezzi ed alla copertura assicurativa, nonché la mancanza della copertura dei costi per la vigilanza e per le campagne informative, avrebbe dovuto procedere all'esclusione della G. per l'anomalia del ribasso praticato. Ciò anche in considerazione della clausola della lex specialis di gara che obbliga l'impresa subentrante all'assunzione dei lavoratori che già prestano il servizio.
    Si sono costituite la stazione appaltante e la controinteressata, che concludono per l'inammissibilità e la reiezione del ricorso.
    Respinta l'istanza cautelare, all'udienza di discussione del 9 gennaio 2013 la causa è trattenuta per la decisione.
    DIRITTO
    Ai fini della decisione della controversia, occorre verificare se il comportamento tenuto dalla Commissione di gara evidenzi profili di irrazionalità e di contraddittorietà del giudizio di anomalia dell'offerta.
    È noto, in punto di diritto, che gli spazi riservati al Collegio ai fini della valutazione dell'operato dell'amministrazione risentano del peculiare carattere tecnico-discrezionale dell'operato della Commissione. Sicché, se il sindacato sulla discrezionalità tecnica, tipico della valutazione dell'anomalia dell'offerta, non può sfociare nella sostituzione dell'opinione del giudice a quella espressa dall'organo dell'amministrazione, è compito del giudice verificare se il potere amministrativo si sia esercitato con utilizzo di regole conformi a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza (cfr., per tutte, Consiglio Stato, sez. V, 21 settembre 2005, n. 4947).
    Vale soggiungere che nel subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante ha l'obbligo di motivare in maniera particolarmente approfondita solamente nel caso in cui esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione, non richiedendosi, invece, che la motivazione sia particolarmente analitica e puntuale nel caso di esito positivo della verifica di anomalia dell'offerta che confermi la già disposta aggiudicazione, potendo in tal caso trovare sostegno per relationem nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 23 agosto 2006, n. 4949).
    Nel caso in esame, dunque, al di là della motivazione esplicitata dalla stazione appaltante, la verifica deve appuntarsi sulla ragionevolezza del giudizio di sostenibilità complessiva dell'offerta della G., alla luce delle giustificazioni offerte.
    Secondo la tesi del ricorrente, i punti di criticità riguardano anzitutto i costi per il personale (indicati in 47.724,68 euro) sensibilmente inferiori a quelli necessari a garantire il trattamento economico conforme al CCNL del 5.4.2008, tenuto anche conto dell'articolo 17 del disciplinare (obbligo di mantenimento dei 14 dipendenti già adibiti al servizio). In particolare le giustificazioni offerte dall'aggiudicataria non hanno considerato la maggiorazione dovuta per l'orario notturno per la fascia orario dalla 4 alle 6 del mattino.
    L'aggiudicataria, con argomentazioni recepite dalla stazione appaltante, si è difesa sostenendo che il costo derivante dall'applicazione delle tabelle fise è stato ridotto in considerazione delle statistiche aziendali in punto di assenza per malattia e per infortuni (da 54 ore a 7), dell'eliminazione delle voci relative al lavoro domenicale ed assenze per motivi di studio, formazione e permessi ex legge 626 (ore ridotte da 12 a 6).
    È noto che nella valutazione della congruità delle offerte presentate nelle procedure di affidamento di servizi devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle apposite tabelle, periodicamente predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia, i quali costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta, con la conseguenza che è ammissibile l'offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 marzo 2006, n. 1598).
    I valori previsti dalle apposite tabelle ministeriali relative al costo del lavoro negli appalti di servizi, dunque, non fissano criteri rigidi e perentori, tali da dar luogo, nel caso di mancato rispetto, all'esclusione automatica dell'offerta, dovendo per contro, in caso di sensibile scostamento, la stazione appaltante disporre la verifica delle anomalie ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 163 del 2006, in linea con il principio a codificato dall'art. 55 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE - secondo cui i concorrenti devono avere la possibilità di dimostrare in concreto qualunque circostanza (di diritto e di fatto) che permetta la riduzione dei costi.
    Da'altra parte lo stesso d.m. Lavoro 16 giugno 2005 precisa all'art. 2 che costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione ai benefici contributivi e fiscali di cui l'impresa può usufruire (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 23 luglio 2007, n. 632).
    Nel caso di specie, risulta dalla documentazione allegata che l'amministrazione, lungi dall'escludere immediatamente l'impresa ricorrente, ha richiesto a quest'ultima giustificazioni in ordine all'offerta presentata, con particolare riferimento all'indicazione del costo per la manodopera (che, come è noto, per tali tipologia di servizi costituisce una voce di costo importante).
    In sede di contraddittorio la ricorrente ha sostanzialmente chiarito che l'economia dell'offerta rispetto ai valori della tabella ministeriale si spiega con riferimento al miglior utilizzo del personale che, sulla base di una statistica interna, è in grado di offrire un numero di ore lavorate superiore a quelle indicate in tabella.
    Ma il rilievo non è convincente: con riferimento all'accertato scostamento dalle tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera, se è pacifico che queste, per alcune voci, espongono dati non inderogabili, è altrettanto pacifico che alle medesime è assegnata la funzione di parametro legale (art. 86, comma 3 bis, d. lgs. n. 163 del 2006, codice dei contratti pubblici).
    Ciò comporta che lo scostamento dalle voci di costo che nelle tabelle ministeriali risultano derogabili in tanto può esser accettato, in quanto risulti puntualmente giustificato. Ed una tale dimostrazione deve essere particolarmente rigorosa con riferimento alle cd. ore annue mediamente lavorate dal personale poiché tale dato coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) che non rientrano nella disponibilità dell'impresa e che quindi, per definizione, postulano stime particolarmente prudenziali. La conseguenza è che l'offerta la quale si proponga di far conto su un numero di assenze del personale minori rispetto a quelle assunte a livello statistico e su un campione certamente rappresentativo dalle tabelle ministeriali, per essere accettata come plausibile, deve essere accompagnata da significativi ed univoci dati probatori, i quali, al di là di generiche affermazioni, sono invece mancati nella fattispecie considerata (cfr. C.d.S. 1451 del 2009).
    Non va trascurato, poi, che in sede di giustificazioni (23 agosto 2011) la controinteressata ha presentato un prospetto di voci di spesa estremamente stringato, in cui è indicato in modo sintetico il complessivo costo per il personale (pari a 47.724,68 euro), senza che fosse possibile comprendere con precisione la sostenibilità economica del dato offerto.
    Solo in un secondo momento (con le ulteriori giustificazioni rese il 7 ottobre 2011), pur non allegando i prospetti relativi a ciascuna posizione lavorativa, si precisa che è stata effettuata una revisione del costo tabellare in funzione della realtà aziendale.
    Anche sotto tale profilo, dunque, risulta manchevole una rigorosa disamina della serietà dell'offerta.
    Vale soggiungere che tale discrasia, già di per sé suscettibile di inficiare il giudizio di congruità dell'offerta, si combina con altre condizioni economiche rappresentate in modo inammissibile, apodittico o carente (spese per onorare il contratto di avvalimento, costi di manutenzione ordinaria degli automezzi, spese per la sicurezza e la campagna informativa), che, considerato il ridottissimo utile di impresa e la percentuale minima per le spese generali (6%), corroborano la irragionevolezza della valutazione globale di affidabilità, descritta nei verbali di gara gravati.
    Vale in particolare osservare che, a fronte di un compenso originario in favore dell'impresa ausiliaria SIECO pari al 3%, in sede successiva l'aggiudicataria ha rettificato tale voce riducendola all'1%.
    Vero è che si è in giurisprudenza affermato che, ferma restando la immodificabilità dell'offerta nel suo complessivo importo economico, posto che il subprocedimento di verifica dell'anomalia non è vincolato a formalità, non si può escludere la possibilità che nel corso di tale subprocedimento sia modificata la prospettazione delle giustificazioni relative alle varie componenti del prezzo (Cons. St., sez. VI, 26 aprile 2005 n. 1889).
    Ma da tale giurisprudenza non si evince affatto la soluzione indicata dal Consorzio controinteressato e dall'Amministrazione resistente, e cioè una generalizzata possibilità di aggiustare, in sede di giustificazioni, le voci di costo cambiandole ad libitum.
    La giurisprudenza ha infatti precisato che il subprocedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell'offerta per così dire in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile (Cons. St., sez. V, 12 marzo 2009 n. 1451)
    Non si può dunque consentire che in sede di giustificazioni vengano apoditticamente rimodulate le voci di costo senza alcuna motivazione, con un'operazione di finanza creativa priva di pezze d'appoggio, al solo scopo di "far quadrare i conti" ossia di assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato e si superino le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo, potendosi al più ammettere un aggiustamento di singole voci di costo che trovi il suo fondamento o in sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi, o in originari e comprovati errori di calcolo, o in altre ragioni plausibili.
    Nel caso di specie, invece, si è operata una sostanziale modifica della condizioni economiche dell'offerta.
    Pertanto anche in virtù del principio che in un appalto l'offerta, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, e considerato che obiettivo della verifica di anomalia è quello di stabilire se l'offerta sia, nel suo complesso, e nel suo importo originario, affidabile o meno, il giudizio di congruità formulato dalla commissione di gara non appare sostenuto da una corretta analisi delle voci di costo che compongono l'offerta dell'aggiudicataria.
     
    Peraltro al fine della dimostrazione della copertura dei costi non indicati non basta indicare che gli stessi rientrano nella voce "spese generali", perché si utilizza una posta economica relativa ad oneri gestionali imprevisti per coprire deficienze dell'analisi giustificativa dell'offerta.
    Pertanto, nel caso di specie il giudizio di congruità dell'offerta svolto dalla commissione non appare corretto, tenuto anche conto che la valutazione non esprime soltanto un apprezzamento sulla generica capienza dell'offerta, ma anche della sua serietà.
    Le considerazione esposte conducono all'accoglimento del ricorso, con conseguente esclusione dell'offerta presentata dalla G. e declaratoria dei diritto della ricorrente a vedersi aggiudicare il servizio alla condizione dalla stessa offerte, previo superamento favorevole delle verifiche di legge. Ed invero, alla luce della giurisprudenza, l'annullamento in sede giurisdizionale dell'aggiudicazione di una gara d'appalto, per riscontrata illegittima valutazione dell'anomalia dell'offerta non costituisce ex se titolo ad ottenere l'appalto da parte dell'impresa seconda graduata, ma impone alla stazione appaltante l'obbligo di valutare la sussistenza dei requisiti di congruità della sua offerta (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 settembre 2007, n. 4894).
    Solo in caso di esito positivo la ricorrente avrà diritto a subentrare nel contratto nelle more stipulato con l'aggiudicataria, desinato ad essere inefficace a far data dal nuovo affidamento.
    Quanto alla richiesta risarcitoria, la domanda troverà ristoro o nella futura aggiudicazione della gara o nella nuova opportunità che le viene offerta, derivante dalla ripetizione della procedura, per la parte dell'appalto che deve ancora essere eseguita. Il subentro della ricorrente ovvero il rinnovo della gara in ogni caso non possono invece ristorare il danno per la parte dell'appalto che ha già avuto esecuzione; per tale ultima parte la quantificazione del danno per equivalente sarà diversa a seconda che la ricorrente consegua o meno l'aggiudicazione (cfr. in proposito Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.12.2001, n. 6281; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 22.02.2005, n. 411; idem 13.12.2005, n. 4958), ferma restando la possibilità per la stazione appaltante di eliminare il pregiudizio mediante la stipula del contratto, in sede di subentro della ricorrente, per un periodo pari a quello complessivamente previsto dalla procedura di gara (cinque anni).
    Le considerazioni che precedono comportano, allo stato, l'inammissibilità della domanda risarcitoria relativamente al servizio già svolto dalla controinteressata.
    La delicatezza della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
    - annulla gli atti impugnati;
    - dichiara l'inefficacia del contratto stipulato fra il Comune di Cridivo e l'aggiudicataria G. s.c.a.r.l.;
    - ordina il subentro della ricorrente nel contratto, previo completamento delle operazioni di gara e salve le verifiche di legge.
    Dichiara, allo stato, inammissibile la domanda risarcitoria e compensa le spese di lite, salvo la refusione del contributo unificato versato dalla ricorrente da porre a carico del Comune di Cridivo e della G. s.c.a.r.l., in solido, come per legge.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
    Cesare Mastrocola - Presidente
    Pierluigi Russo - Consigliere
    Michele Buonauro - Primo Referendario, Estensore
     
    IL PRESIDENTE
    Cesare Mastrocola
    L'ESTENSORE
    Michele Buonauro
     
    Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2013
     

    Destinazione di area privata "a verde pubblico": vincolo espropriativo o conformativo?

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    N. 2184/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 211 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 211 del 2011, proposto da:
    R. A., rappresentato e difeso dall'avv. Maria C. Puglisi, con domicilio eletto presso avv. Maria C. Puglisi, in Catania, piazza Iolanda 23;
    contro
    Comune di Catania, rappresentato e difeso dagli avv. Rosario Russo, Fabio Buccheri, con domicilio eletto presso avv. Fabio Buccheri, in Catania, via G. Oberdan, 141;
    per la declaratoria
    - di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Catania sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 20 luglio 2010, protocollo n. 187705 (all. n. 1), per la rizonizzazione delle aree di sua proprietà;
    - dell'obbligo del Comune di adottare il provvedimento finale del procedimento de quo, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta;
    - nonché per l'accertamento della fondatezza dell'istanza, ex art. 31, comma 3 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
    - e, infine, per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente ex art. 2 bis della L. n. 241/90;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    La ricorrente R. A. premette di essere proprietaria di un immobile sito in Catania, censito in catasto come particella 31641 del foglio 69, ed aggiunge che il PRG approvato nel 1969 destinava tale area in parte a "sede stradale" ed in parte a "verde pubblico".
    Ritenendo decaduti per decorso del termine i predetti vincoli a contenuto espropriativo, la ricorrente ha formulato al Comune di Catania, in data 20.07.2010, istanza per ottenere una nuova destinazione urbanistica, suggerendo la classificazione come zona B in analogia con le circostanti aree.
    Poiché tale domanda non è stata riscontrata dal Comune, la ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., denunciando la violazione dell'art. 2 della L. 241/90 e dell'art. 2 della L.R. 10/91, per ottenere: a) la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento; b) la condanna del Comune ad esitare l'istanza con provvedimento formale; c) l'accoglimento della proposta di zonizzazione concretamente formulata; d) la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia; e) la condanna del Comune a risarcire i danni da ritardata conclusione del procedimento, ex art. 2 bis L. 241/90; f) la condanna del Comune al pagamento delle spese processuali.
    L'intimato Comune si è costituito in giudizio con memoria difensiva solo formale.
    All'udienza camerale del 23 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
    Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato solo in parte.
    In primo luogo vanno esaminati i vincoli imposti col PRG al terreno in esame, per precisare che la destinazione a sede stradale è da qualificare certamente come vincolo a carattere espropriativo, soggetto pertanto al termine di decadenza quinquennale previsto dalla legge (art. 2 L. 1187/1968 ed ora art. 9 D.P.R. 327/2001).
    In relazione alla destinazione a "verde pubblico", invece, sussistono divergenti orientamenti giurisprudenziali che non concordano sulla natura espropriativa del relativo vincolo, ritenuto meramente conformativo da larga parte della giurisprudenza.
    Questa Sezione - anche di recente - ha avuto modo di occuparsi approfonditamente della distinzione tra vincoli a contenuto espropriativo e provvedimenti "conformativi" scegliendo un preciso indirizzo ermeneutico (cfr. ad esempio le sentenze nn. 423/2011 e 555/2011 cui si fa rinvio) anche alla luce delle precisazioni espresse al riguardo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 179/1999). E' sufficiente, dunque, richiamare le conclusioni cui si è pervenuti nelle citate sentenze, riassumendole - per quanto specificamente attiene alla questione qui sollevata, circa la natura giuridica del vincolo apposto mediante la zonizzazione a "verde pubblico" - nel seguente principio: "non ricorre lo schema del vincolo ablatorio allorquando la particolare conformazione data al territorio in sede di pianificazione urbanistica lasci spazio di intervento anche al privato, nel rispetto delle tipologie di opere che possono essere ivi realizzate, se ed in quanto queste non vengono riservate alla esclusiva competenza della mano pubblica". L'elemento decisivo ai fini della qualificazione del vincolo come conformativo od espropriativo, dunque, risiede nello spazio di intervento che viene riconosciuto al privato/proprietario del fondo. Ed a tal proposito, appare necessario ricordare il contenuto dell'art. 8 della L.R. 6/2010, in base al quale "Nelle aree di proprietà privata, per le quali lo strumento urbanistico vigente preveda la destinazione di verde pubblico anche attrezzato, sia di quartiere che territoriale, nonché nelle zone agricole purché ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri urbani, è consentita la realizzazione, da parte dei privati, di uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che sia realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al comune.".
    In definitiva, poiché l'articolo di legge regionale appena richiamato consente al proprietario del bene assoggettato al regime urbanistico di "verde pubblico" di effettuare degli interventi edilizi (seppur limitati), ne consegue giocoforza l'impossibilità di qualificare come "espropriativo" il vincolo così previsto nello strumento urbanistico. Ne consegue ulteriormente - per quanto riguarda la pretesa oggi azionata dalla ricorrente - che non si può predicare l'avvenuta decadenza della destinazione a "verde pubblico", trattandosi di classificazione urbanistica che non implica effetti espropriativi e che non è soggetta a limiti temporali di efficacia.
    Il ricorso in esame, allora, può essere accolto solo in parte, con riguardo alla pretesa avanzata nei confronti del Comune per ottenere un provvedimento espresso e formalizzato che conferisca nuova destinazione urbanistica a quella parte di terreno che soggiace ad un vincolo espropriativo ormai decaduto; ossia, per la sola parte destinata nel PRG a "strada pubblica".
    La sussistenza dell'obbligo di ridefinire l'assetto urbanistico di un'area dopo la decadenza dei vincoli è un risultato ormai acquisito dalla giurisprudenza; ci si imita a richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione in base al quale: "Come già ripetutamente affermato dalla Sezione (sentenze n. 551/2008, n. 1137/2006), dopo la decadenza della previsione vincolistica di piano, l'amministrazione comunale ha l'obbligo di ridefinire l'assetto urbanistico delle aree assoggettate a vincolo decaduto e le istanze dei privati che mirano a conseguire la riqualificazione urbanistica delle aree incise da vincolo preordinato all'esproprio o da vincolo di inedificabilità devono essere puntualmente riscontrate. Detta istanza, essendo idonea ad attivare la potestà pubblicistica di settore - cioè il potere pubblico di conferire a un'area rimasta priva di disciplina urbanistica una nuova destinazione -, deve culminare nell'adozione di un provvedimento espresso, conformemente a quanto prevede l'art. 2 della legge 241 del 1990, che sancisce, com'è noto, l'obbligo di concludere un procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso. Siffatto obbligo è configurabile nella fattispecie in esame perché la perdurante inerzia dell'amministrazione munita della potestà di adottare scelte di governo del territorio crea un vuoto di disciplina intollerabile alla luce degli obblighi di amministrazione attiva imposti al Comune dall'ordinamento nel suo complesso (cfr. TAR Puglia - Lecce, sez I, 08 febbraio 2007, n. 371)." (Tar Catania, I, 1573/09).
    Deve essere, inoltre, precisato che (e con ciò si respinge una delle domande avanzate in ricorso inerenti la richiesta di attribuire una specifica e determinata classificazione) non è possibile, in questa sede, stabilire anche quale sia il contenuto concreto che l'atto di classificazione urbanistica richiesto dovrà assumere, ossia la destinazione specifica che dovrà essere attribuita all'area, venendo in rilievo in questo contesto una attività amministrativa altamente discrezionale, di stretta competenza del Comune, che non può essere indirizzata dal giudicante pena lo sconfinamento in settori non propri. Si ricorda, infatti, che - a mente dell'art. 31, co. 3, del c.p.a. (che ripropone sul punto la soluzione già sposata dal legislatore nell'art. 2, co. 5, della L. 241/90) - "Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione": come si vede agevolmente, nel caso di specie non sussiste alcuna delle condizioni che possano legittimare questo Collegio a stabilire il contenuto specifico del provvedimento amministrativo che la ricorrente invoca.
    Infine, deve essere analizzata la domanda di risarcimento del danno "da ritardata conclusione del procedimento amministrativo" di cui agli artt. 30, co. 4, del c.p.a. e 2 bis della L. 241/90.
    In proposito - rimanendo sul piano delle mere disposizioni di "rito", e senza entrare nel merito della pretesa - va rilevato che il nuovo codice del processo amministrativo consente, per economia dei mezzi processuali, che la suddetta domanda risarcitoria venga avanzata dal ricorrente unitamente al gravame col quale si avversa il silenzio/inadempimento della PA. Lo stesso legislatore, però, per evitare la commistione di due riti disciplinati con modalità diverse, si è preoccupato di precisare che l'azione contra silentium venga definita con il celere rito camerale, ed ha riservato invece al giudizio ordinario la trattazione della domanda risarcitoria (v. art. 117, co. 6, del c.p.a.), (per l'applicazione della norma in esame si veda in giurisprudenza Tar Catania, I, 184/2011, e Tar Lazio Roma, 3092/2011).
    In conclusione, l'esame dell'azione risarcitoria deve essere rinviato ad apposita udienza pubblica, da fissarsi previa presentazione della domanda di prelievo.
    Riassumendo quanto fino ad ora esposto, il ricorso può essere accolto solo in parte, risultando illegittimo il silenzio serbato dal Comune resistente in ordine alla domanda di riqualificazione urbanistica avanzata dopo l'avvenuta decadenza del vincolo espropriativo imposto col PRG per la realizzazione di una strada pubblica. Ne discende l'obbligo dell'amministrazione resistente di concludere il procedimento di parziale riqualificazione urbanistica dell'area, da ottemperare entro il termine di giorni centoventi, decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
    Allo scadere di detto termine, l'eventuale inerzia protratta dall'ente obbligato sarà superata con l'intervento del Commissario ad acta che qui si nomina nella persona del Dirigente dell'Area Urbanistica (o di struttura diversamente denominata) del Comune di Tremestieri Etneo, che si insedierà a richiesta della parte ricorrente ed eseguirà l'incarico nel termine di centoventi giorni dall'assunzione dell'incarico, provvedendo poi a presentare a questa Sezione, entro il termine perentorio di cento giorni previsto dall'art. 71, co. 2, del D.P.R. 115/2002, l'eventuale documentata nota scritta, redatta ai sensi degli artt. 49 e ss. del D.P.R. 115/2002 e del D.M. Giustizia 30.05.2002, per ottenere la remunerazione dell'attività svolta ed il rimborso delle spese sostenute.
    Si rinvia la trattazione della domanda risarcitoria ad apposita udienza pubblica, da fissarsi previa presentazione di istanza di prelievo.
    Le spese processuali, limitate al solo gravame contra silentium qui esaminato, vengono in parte compensate e per la restante parte poste a carico del Comune parzialmente soccombente.
    P. Q. M.
    pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l'effetto dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Catania, e condanna l'ente resistente a concludere con provvedimento espresso e motivato il procedimento avviato a domanda dalla ricorrente, nei limiti di cui in motivazione, entro il termine di giorni centoventi dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
    Nomina, per l'ipotesi di protratta inerzia, il Commissario ad acta indicato in motivazione, che si insedierà nei tempi e con le modalità ivi stabilite.
    Rinvia la trattazione della domanda risarcitoria ad apposita udienza pubblica, da fissarsi previa presentazione di istanza di prelievo.
    Compensa in parte le spese del presente giudizio, e per la restante parte le pone a carico del Comune di Catania, nella misura di Euro 800, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Biagio Campanella
    L'ESTENSORE
    Francesco Bruno
    IL CONSIGLIERE
    Salvatore Schillaci
     
    Depositata in Segreteria l'8 settembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
    Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Settembre 2011 10:23
     


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