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    Servizi di vigilanza, avvalimento di garanzia ed anomalia delle offerte

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    N. 06616/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 15838/2015 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

    (Sezione Terza Ter)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 15838 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
    S.M. Srl in proprio e quale capogruppo e mandataria del RTI con L.S. srl, rappresentati e difesi dall'avv. Avilio Presutti, con domicilio eletto presso Avilio Presutti in Roma, p.zza San Salvatore in Lauro, 10;

    contro

    Car Centro Agroalimentare di Roma Scpa, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rando, con domicilio eletto presso Giuseppe Rando in Roma, Via Polibio, 15;

    nei confronti di

    S.S.P. srl, in proprio e quale capogruppo - mandataria del costituendo RTI con C. srl e D.G.S. srl, rappresentati e difesi dagli avv. Fabrizio Pellegrino, Francesco Pignatiello con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via in Arcione, 71;

    per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

    del verbale della seduta delle operazioni di gara in data 16.12.2015 recante esclusione dalla procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza, sicurezza e accoglienza presso il Centro Agroalimentare di Roma (CIG 6278868DC6); della nota di comunicazione di tale esclusione (nota CAR - Direttore Generale, prot. 1504-U/15/DG/gcs del 18 dicembre 2015); occorrendo, della nota di richiesta di documentazione (nota CAR, Direzione Generale, prot.1096-U/15DG/gcs del 14 settembre 2015); nonché per le parti infra indicate del bando e del disciplinare (segnatamente art, 11), assieme ad ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente.

    con motivi aggiunti, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

    dell’aggiudicazione definitiva in favore del RTI S.S.P..

     

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Car Centro Agroalimentare di Roma Scpa;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO e DIRITTO

    Nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, la Car s.c.p.a. ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza, sicurezza e accoglienza presso il Centro Agroalimentare di Roma, con criterio di aggiudicazione previsto dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Alla procedura hanno partecipato sei ditte e, a seguito della seduta pubblica dell'11.09.2015 convocata per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, la Commissione, rilevato che nessuna delle offerte presentate risultava superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs, n. 163/2006, comunicava che risultavano rispettivamente primo e secondo in graduatoria, l’ati S.S.P. S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria) - C. S.R.L. (mandante) - D.G.S. S.R.L. (mandante) e la ricorrente ATI S.M. S.R.L. (mandataria) - L.S. S.R.L. (mandante).

    In data 14.09.2015 la Stazione Appaltante chiedeva ai primi due concorrenti in graduatoria, di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del Codice degli Appalti, all'Amministrazione, entro e non oltre 10 giorni, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico dichiarati in sede di partecipazione.

    Il Rup decideva, altresì, di richiedere, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs 163/06, alla prima in graduatoria i giustificativi dell'offerta.

    In data 16.12.2015, il R.U.P., all'esito della verifica dei giustificativi presentati dall'ATI S.S.P. S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria) - CSM CLOBAL SECURITY SERVICE S.R.L. (mandante) - D.G.S. S.R.L. (mandante), procedeva, pertanto all'esame della documentazione presentata, ex art. 48, comma 2, del Codice degli Appalti dai suddetti concorrenti. In suddetta seduta il Rup, rilevata la tempestività della consegna del plico contenete la documentazione a comprava del possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica inviato dalla suddetta ATI S.S.P. S.R,L. UNIPERSONALE (mandataria) - C. S.R.L. (mandante) - D.G.S. S.R.L. (mandante), procedeva all'apertura dello stesso ed alla valutazione dei documenti ivi contenuti.

    A seguito dell'esame della documentazione il Rup rilevava che il suddetto partecipante risultava aver confermato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dagli atti di gara.

    Del pari, il Rup procedeva all'esame della documentazione ex art. 48 prodotta dall'odierna ricorrente rilevando tuttavia che la stessa era stata tardivamente trasmessa dalla società.

    In particolare il Rup rilevava che il plico contenente i suddetti documenti e oggetto di richiesta inviata il 14.09.2015 "(...) risulta essere stata depositata presso gli uffici della Car scpa ed inviata a mezzo pec all’Amministrazione solo in data 25.09.2015 e, pertanto, solo con un giorno di ritardo rispetto suddetto termine perentorio (24.09. 2015)” e, quindi, oltre il termine perentorio di 10 giorni assegnato dalla Car ai sensi dell'art. 48 del Codice degli Appalti.

    Per tali ragioni il Rup, anche in considerazione di quanto disposto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 10 del 25 febbraio 2014, disponeva, l'esclusione l'ATI SECLTRITAS METRONOTTE S.R.L. (MANDATARIA) - L.S. S.R.L. (MANDANTE) dalla procedura di gara,

    In data 18.12.2015 l'Amministrazione procedeva, pertanto, a comunicare all'odierna ricorrente, l'esclusione della procedura di gara .

    In data 21.12.2015, la S.M. s.r.l. in proprio e quale capogruppo e mandataria del raggruppamento di imprese con L.S. S.R.L., notificava alla Car s.c.p.a, il presente ricorso per l'impugnazione del suddetto provvedimento esclusione .

    Nella seduta pubblica del 21.12.2015 è stata, pertanto, dichiarata aggiudicataria provvisoria della gara l'ATI S.S.P. S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria) C. S.R.L. (mandante) - D.G.S. S.R.L. (mandante), prima concorrente in graduatoria cui seguiva l’aggiudicazione definitiva in data 23.12.2015.

    Si sono costituitisi all’amministrazione resistente Car s.c.p.a, sia la contro interessata ATI S.S.P. S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria) C. S.R.L. (mandante) - D.G.S. S.R.L. (mandante), chiedendo la reiezione del ricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie e repliche.

    Con ricorso per motivi aggiunti veniva impugnata anche l’aggiudicazione definitiva.

    Con ordinanza collegiale n. 878/2016 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

    Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

    In via preliminare occorre esaminare le eccezioni di rito- sollevate dalla amministrazione resistente- di inammissibilità del ricorso.

    In primo luogo deve essere respinta la questione di inammissibilità del ricorso per nullità della relativa notifica avvenuta via pec posto che, al di là di ogni questione, tale modalità di comunicazione non ha comunque impedito alle controparti l’esercizio del proprio diritto di difesa (questa Sezione ha in passato affermato – cfr. TAR Lazio, Roma rg n. 12764/2015 - che in caso di notificazione del ricorso a mezzo pec la costituzione della parte intimata consente la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo); né può eccepirsi inammissibilità/improcedibilità del ricorso per omessa impugnativa dell’aggiudicazione definitiva che risulta essere stata poi impugnata nei termini con motivi aggiunti; né il ricorso può dirsi inammissibile per omessa notifica al contro interessato, posto che, come noto, non esistono contro interessati in caso di impugnazione di atti di esclusione dalle procedure di gara.

    Con il ricorso principale, deduce la ricorrente violazione dell'art. 20 del d.lgs. 163/2006 poiché l'appalto in questione avrebbe quale suo oggetto prevalente "servizi di vigilanza armata" e quindi la relativa disciplina non contempla l'applicabilità della disposizione (art. 48, secondo comma, d.lgs. 163/2006) che nella presente fattispecie è stata posta a base della esclusione. Nè sarebbe legittimo l’art. 11 del disciplinare di gara laddove rinvia all’applicazione del predetto art. 48.

    La censura è fondata, in quanto:

    1. l'appalto de quo concerne, prevalentemente, servizi di vigilanza (CPC 873, cat. 23) poiché l'importo di questi a base d'asta (euro 2.924.884) è chiaramente superiore a quello dei servizi di portierato (euro 1.602.501.60) e dei servizi da rendersi tramite operatori di sicurezza (euro 900.000). Dunque, in base alla regola posta dall'art. 21 del Codice, l'appalto in esame ha quale suo oggetto prevalente servizi di vigilanza;

    2. i servizi di vigilanza sono certamente servizi ricompresi nell'allegato II B del d.lgs. 163/2006 (CPC 873, cat. 23);

    3. in base all’art. 20 del codice dei contratti, ai servizi esclusi di cui all’All. II B si applicano solo alcune disposizioni del codice degli appalti e, tra queste, non figura l’art. 48.

    A tal proposito, il Cons. Stato Sez. IV, 04-06-2014, n. 2853 ha affermato che “In forza del tenore dell'art. 20 del codice dei contratti pubblici - in base al quale l'aggiudicazione degli appalti aventi oggetto i servizi e gli altri indicati nell'elenco allegato II B "è disciplinata esclusivamente dagli artt. 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura) e 225 (avviso sugli appalti aggiudicati) - si deve escludere la legittimità di una clausola di esclusione inserita in una normativa di gara mediante rinvio all'art. 48 del medesimo codice, ovverosia per l'inosservanza dell'obbligo di produrre, entro dieci giorni dalla richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria. Ciò non presuppone l'affermazione del principio per cui l'art. 20 abbia introdotto una deroga all'applicazione di gran parte delle norme del codice degli appalti di talchè le stesse non possano essere applicate dalle amministrazioni, quanto piuttosto affermare l'applicabilità di tutte le norme del codice che abbiano una valenza di principio generale, senza quindi potersi spingere ad applicare cause di esclusione non espressamente previste dalla normativa, stante peraltro il principio di tassatività delle stesse in correlazione con quello di massima partecipazione”. Conseguentemente non possono trovare applicazione alla fattispecie qui in esame i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 10 del 25 febbraio 2014.

    Né la ricorrente poteva dirsi onerata dall’obbligo di immediata impugnazione del bando (qui comunque gravato) nella parte in cui (art. 11) estendeva l’applicazione dell’art. 48 alla presente gara d’appalto, in quanto il bando non era, prima della sua esclusione, atto immediatamente lesivo.

    Pertanto, i termini, pur perentori, di cui all’art. 48, non potevano trovare applicazione alla presente fattispecie e la ricorrente che ha inviato tardivamente (di 1 solo giorno) gli atti a comprova dei requisiti non poteva essere esclusa.

    Con il secondo motivo di ricorso deduce la ricorrente violazione del principio di proporzionalità (art. 5 TUE nonché art. 2, comma 1, del d.lgs. 163/2006) poiché la Stazione appaltante ha ritenuto tardivo l'inoltro di documentazione che viceversa risulta pervenuta quando era ancora in corso la verifica circa l'anomalia dell'offerta del primo classificato e quando non risultava neppure approvata l'aggiudicazione definitiva. Il motivo resta assorbito da quanto esposto nel punto precedente.

    Con il terzo motivo di ricorso deduce la ricorrente violazione dei principi di buona fede e di scusabilità dell'errore poiché il mancato inoltro entro il termine non era imputabile a carenza dei requisiti (giacché questi sono tutti interamente posseduti dalla ricorrente) o a mancanza di diligenza (perché vi è stato un tempestivo, ancorché errato, inoltro) ma ad un semplice errore materiale nella scrittura dell'indirizzo del destinatario della pec. Infatti, la documentazione era stata inoltrata all'indirizzo pec Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. anziché all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Nell'inoltro del 22 settembre mancava, cioè il punto fermo tra la parola pec la parola agroalimroma. Il motivo è fonato, infatti è ravvisabile l’errore materiale scusabile posto che la ricorrente aveva, nel termine di 10 giorni, inviato via pec la documentazione richiesta commettendo un mero errore materiale nella digitazione dell’indirizzo e-mail.

    Con il quarto motivo di ricorso deduce la ricorrente violazione del potere-dovere di soccorso istruttorio (art. 46, comma 1, del d.lgs. 163/2006) nonché del dovere di acquisizione d'ufficio al procedimento dei documenti detenuti dall'amministrazione procedente (art. 18, comma 2, della 1. 241/90, applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. 163/2006) giacché parte dei documenti necessari alla verifica ex art. 48 o erano stati già prodotti (referenze bancarie) o erano già in possesso della Stazione appaltante essendo la ricorrente l'attuale gestore del servizio. Anche questo motivo resta assorbito da quanto detto sopra.

    Conclusivamente, il ricorso principale va accolto e va annullata sia l’esclusione disposta con nota CAR - Direttore Generale, prot. 1504-U/15/DG/gcs del 18 dicembre 2015 che l’art. 11 del bando di gara.

    Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna l’aggiudicazione disposta nei confronti dell'ATI S.S.P. S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria) C. S.R.L. (mandante) - D.G.S. S.R.L. (mandante) ed a tal fine deduce:

    1. Violazione dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici in conseguenza della invalidità dei contratti di avvalimento prodotti dalle mandanti C. e D.G.S. per mancanza di corrispettivo e per genericità.

    2. Violazione del principio di immodificabilità dell'offerta in sede di giustificazioni. Non ammissibilità di prestazioni gratuite di cui non si sia minimamente giustificata la sostenibilità- Illegittimità dell'aggiudicazione in conseguenza della mancata esclusione dell'offerta del RTI S.S.P..

    3. Illegittimo omesso accertamento della complessiva non congruità dell'offerta aggiudicataria, risultante da numerose elisioni di voci di costo. Violazione degli artt. 86, 87 e 88 del Codice dei contratti pubblici - Difetto di istruttoria e travisamento - Difetto ed incongruenza della motivazione - Illogicità del giudizio positivo di congruità con riferimento al mancato rispetto, ribadito nel corso del contraddittorio, dell'onere di riassunzione del personale uscente.

    4. Inattendibilità delle giustificazioni per aver violato l'obbligo di riassunzione derivante dalle regole di gara e dal CCNL e comunque per non aver queste tenuto conto dell'obbligo di garantire al personale riassorbendo (quanto meno 8 unità) i livelli retributivi goduti.

    Occorre subito evidenziare che, ad un più attento esame proprio della fase di merito, non risulta che la ricorrente abbia fornito la cd prova di resistenza, ossia il suo interesse a conseguire l’aggiudicazione, attraverso la (dovuta) dimostrazione della sua migliore offerta rispetto a quella contestata posto che – come affermato nello stesso ricorso per motivi aggiunti - la distanza tra l'aggiudicatario S.S.P. e la ricorrente (7,20 punti) sarebbe dovuta all'enorme ribasso del prezzo ad opera del primo classificato, pari al 33,173%.

    In ogni caso, le censure sollevate non sono fondate.

    Con riguardo al primo motivo di ricorso per motivi aggiunti, deve evidenziarsi che il requisito del fatturato specifico pregresso non inferiore nel triennio a quello posto a base di gara e quello della presentazione di un elenco attestante i servizi svolti nel triennio richiesti dalla lex specialis di gara - comprovati dalla mandante CSM con contratto di avvalimento -risultano correttamente dimostrati. Infatti nello schema del contratto di avvalimento di cui al codice degli appalti e relativo regolamento (art 49 D.Lgs 163/2006 ed art. 88 d.P.R. 207/2010) non è previsto né richiesto che il contratto di avvalimento debba essere oneroso; d’altro canto, come correttamente affermato dalla giurisprudenza risalente nel tempo (ex multis Cons. Stato Sez. V, 15-03-2016, n. 1032) “Nelle gare pubbliche, allorquando un'impresa intenda avvalersi, mediante stipula di un c.d. contratto di avvalimento dei requisiti finanziari di un'altra (c.d. avvalimento di garanzia), la prestazione oggetto specifico dell'obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell'impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal fatturato, l'impresa ausiliata munendola, così, di un requisito che altrimenti non avrebbe e consentendole di accedere alla gara nel rispetto delle condizioni poste dal bando”. La censura deve essere pertanto respinta.

    Con riguardo al secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti, la censura relativa alla dedotta modifica dell’offerta in sede di giustificazioni non può trovare accoglimento in quanto le unità erano originariamente indicate nell’offerta tecnica in maniera indicativa e non tassativa (“… Il numero di guardie-operatori necessari al servizio è prossimo alle 55 unità”); né il numero degli operatori era previsto come requisito obbligatorio a pena di esclusione; infine il Cons. Stato Sez. III, 10-03-2016, n. 962 ha affermato che “Se è vero che il giudizio sull'anomalia dell'offerta postula un apprezzamento globale e sintetico sull'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e che, nel contraddittorio procedimentale afferente al relativo segmento procedurale, sono consentite compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell'offerta economica, ferma restando la sua strutturale immodificabilità, è anche vero che l'applicazione di tali principi incontra il duplice limite, in generale, di una radicale modificazione della composizione dell'offerta (da intendersi preclusa), che ne alteri l'equilibrio economico (allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni), e, in particolare, di una revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale”; analogamente, sulla possibilità di apportare aggiustamenti all’offerta in sede di giustificazioni si ricorda il Cons. Stato Sez. V, 09-03-2015, n. 1162 che ha affermato che “Nelle gare d'appalto, successivamente all'individuazione di anomalia dell'offerta, è necessaria la produzione di ulteriori giustificazioni rispetto a quelle indicate preventivamente in sede di offerta, correlate alle specifiche richieste e alle particolari contestazioni dell'ente procedente. Pertanto tali giustificazioni, quando riferite ai medesimi elementi di costo già indicati preventivamente, non possono essere di segno completamente contrario rispetto alle precedenti, altrimenti si verserebbe in un caso di vera e propria modifica dell'offerta, che, naturalmente, non è possibile per una sola impresa e dopo lo scrutinio di tutte le offerte presentate”; con riguardo poi alle figure direttive esse risultano allocate nelle spese generali

    Con riferimento a tutti gli altri motivi di ricorso diretti a contrastare il giudizio di anomalia svolto nei confronti dell’aggiudicataria, ritiene il Collegio che i medesimi non siano fondati. Infatti, da un lato, risulta che il giudizio di anomalia sia stato completamente ed attentamente svolto dalla stazione appaltante che lo ha avviato nel settembre 2015 e concluso addirittura nel dicembre 2015 nel corso del quale S.S.P. è stata chiamata a rendere ben tre chiarimenti scritti in ordine ai giustificativi della propria offerta ed è stata invitata ad un’audizione in contraddittorio. Peraltro, le censure sollevate dalla ricorrente, se esaminate in relazione alle controdeduzioni prodotte in sede di memorie difensive e di repliche da parte dell’amministrazione resistente e della contro interessata, non risultano evidenziare vizi di valutazione palesi e macroscopici che possono autorizzare il sindacato giurisdizionale sul merito amministrativo. Così ad esempio lo scostamento dalle tabelle ministeriali risulta giustificato da S.S.P. in ragione dell’andamento delle ore effettivamente e mediamente lavorate dal proprio personale; la contrattazione integrativa territoriale non è applicabile su tutto il territorio nazionale; i costi di sicurezza non sono contestati in ordine alla loro congruità; l’obbligo di garantire il cosiddetto cambio appalto incontra i limiti di cui all’art. 27 CCNL Vigilanza privata; alcune voci stipendiali risultano aleatorie e non sicure; i costi previdenziali risultano essere stati tenuti in considerazione. Si ricordi che il Cons. Stato Sez. IV, 09-02-2016, n. 520 ha stabilito che “Nelle gare pubbliche la valutazione di congruità dell'offerta sospetta di anomalia deve essere globale e sintetica, e non concentrata esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che lo compongono” e che “Nelle gare pubbliche la verifica delle offerte sospette di anomalia ha natura globale e sintetica e quindi si risolve in un apprezzamento che non può essere "parcellizzato" su singoli profili, aspetti o voci, salvo che non emergano macroscopici vizi di travisamento dei dati acquisiti e/o di irragionevole e illogico apprezzamento dei medesimi. La valutazione globale e sintetica si traduce, a sua volta, in un giudizio complessivo sull'affidabilità dell'offerta, espressivo di squisita discrezionalità di natura tecnica che si sottrae al sindacato giurisdizionale salvi i casi di deviazione dai canoni di ragionevolezza o di logicità” (Cons. Stato Sez. IV, 20-01-2015, n. 147);

    In materia di gare pubbliche di appalto l'esame delle giustificazioni presentate dal soggetto che è tenuto a dimostrare la non anomalia dell'offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell'amministrazione che si sottrae al sindacato di legittimità allorquando non sia inficiata da macroscopici vizi di illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza e/o travisamento di fatti” (Cons. Stato Sez. V, 25-07-2011, n. 4450).

    Conseguentemente il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto in quanto infondato.

    Vi sono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite vista la reciproca soccombenza.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

    accoglie il ricorso principale e, per l’effetto annulla l’esclusione disposta con nota CAR - Direttore Generale, prot. 1504-U/15/DG/gcs del 18 dicembre 2015 e l’art. 11 del bando di gara;

    respinge il ricorso per motivi aggiunti.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

    Giampiero Lo Presti, Presidente

    Mario Alberto di Nezza, Consigliere

    Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore

    L'ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 08/06/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

    Ultimo aggiornamento Martedì 14 Giugno 2016 10:22
     

    Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e adozione di varianti al P.R.G.

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    N. 383/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 11 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso n. 11 del 2011 proposto dalla Società S. S.r.l., in persona del legale rappresentante I. R., difesa e rappresentata dall'avv. Ermes Coffrini e dall'avv. Marcello Coffrini, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;
    contro
    il Comune di Toano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Volta ed elettivamente domiciliato in Parma, via Farini n. 35, presso lo studio dell'avv. Maria Sole Casari;
    la Provincia di Reggio Emilia, non costituita in giudizio;
    per l'annullamento
    della deliberazione del Consiglio comunale di Toano n. 88 del 12 novembre 2010, avente ad oggetto la "variante specifica al PRG per modifica normativa relativa alla zona D3, individuata nelle tavole del PRG e localizzata a ...omissis... - art. 15 L.R. 07.12.1978 n. 47 - adozione";
    di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
    per la condanna
    dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Toano;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato relatore il dott. Italo Caso;
    Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011 i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
    FATTO E DIRITTO
    Con contratto preliminare di compravendita la società ricorrente conveniva con E. S.p.A. la cessione di un appezzamento di terreno in località ...omissis..., nell'ambito del territorio del Comune di Toano, per una superficie di circa 12.000 mq.; detta area, in particolare, era ricompresa nel perimetro del piano particolareggiato di iniziativa privata "...omissis...", sub-comparto D.3.1.b., lotto 2, e sarebbe stata destinata da E. S.p.A. alla realizzazione di una centrale di produzione di energia rinnovabile a biomassa legnosa, tanto da venire espressamente subordinato l'accordo al conseguimento di tutte le approvazioni e autorizzazioni previste dalla legge per l'attuazione dell'indicato progetto. Successivamente, avendo l'Amministrazione comunale mutato le destinazioni d'uso dell'area oggetto del contratto preliminare di compravendita (v. delib. cons. n. 88 del 12 novembre 2010), la I. S.p.A. - subentrata medio tempore a E. S.p.A. - comunicava alla società ricorrente che la sopraggiunta variante urbanistica aveva reso l'area incompatibile con la destinazione prefigurata e che dunque il contratto preliminare doveva ritenersi risolto (v. nota prot. n. 2374 del 23 novembre 2010).
    Poiché la nuova disciplina di piano conserva per l'area della società ricorrente l'ammissibilità di impianti tecnici e tecnologici ma escludendo - tra gli altri - le centrali a biomassa, l'interessata ha impugnato la determinazione comunale. Imputa all'ente locale di avere omesso la comunicazione di avvio del procedimento di variazione della destinazione urbanistica di un'area da poco tempo ricompresa in un piano particolareggiato di iniziativa privata, con ulteriore ed evidente contraddittorietà e illogicità dell'azione amministrativa; rimprovera, ancora, all'Amministrazione di avere voluto ovviare ai paventati rischi di inquinamento atmosferico inibendo in sede urbanistica la realizzazione del progetto della I. S.p.A., anziché affidare all'appropriata sede attuativa la verifica concreta delle soluzioni utili a superare le asserite criticità; censura, poi, la scelta, immotivata contraddittoria e irrazionale, di accomunare nel divieto di localizzazione forme di produzione di energia da origine fossile e da origine diversa e distinta, senza dunque tenere conto della loro differenziata incidenza quanto alle emissioni inquinanti; deduce, infine, l'inosservanza della normativa in materia di fonti energetiche rinnovabili, per essersi l'Amministrazione comunale illegittimamente assegnata la competenza alla individuazione dei siti inidonei all'insediamento dei relativi impianti di produzione. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto impugnato e di condanna del Comune di Toano al risarcimento dei danni.
    Si è costituito in giudizio il Comune di Toano, resistendo al gravame.
    L'istanza cautelare della società ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 26 gennaio 2011 (ord. n. 30/2011).
    All'udienza del 19 ottobre 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
    Il Collegio ritiene fondata, e assorbente delle altre, la censura con cui, a proposito della localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si è lamentato l'indebito esercizio da parte dell'Amministrazione comunale di funzioni che esulano dalle attribuzioni dell'ente locale.
    Occupandosi della questione, la giurisprudenza (v. TAR Toscana, Sez. II, 7 aprile 2011 n. 629) ha avuto occasione di rilevare che:
    - nell'ottica europea improntata al principio dello sviluppo sostenibile, il legislatore statale ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, mediante il d.lgs. n. 387 del 2003, che all'art. 12, nel dettare la disciplina del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli impianti alimentati da tali fonti, da un lato riconosce a detti impianti carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza (comma 1) e conferisce all'Autorità procedente - la Regione, ovvero la Provincia da questa delegata - il potere di rilascio dell'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici vigenti (comma 3), ma dall'altro lato non trascura di garantire il corretto inserimento degli impianti nell'ambiente, rimettendo a linee-guida da approvarsi in Conferenza unificata l'individuazione dei criteri in applicazione dei quali è consentita alle Regioni l'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti;
    - l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nel riflettere il favor del legislatore sovranazionale per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dei relativi impianti di produzione, fa registrare la confluenza di profili di tutela ambientale, ricadenti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e profili afferenti alla competenza concorrente di Stato e Regioni nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione di energia, ovvero del governo del territorio, sicché deve escludersi che alle Regioni sia consentito provvedere in via autonoma alla individuazione dei criteri per il corretto inserimento ambientale degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, al di fuori delle linee-guida nazionali ed in violazione del principio di leale collaborazione (v., tra le altre, Corte cost. 26 marzo 2010 n. 119);
    - se, alla luce della oramai consolidata giurisprudenza costituzionale, in presenza di una normativa statale che non contempla alcuna limitazione specifica alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili né pone divieti inderogabili ma rinvia all'adozione di criteri comuni per tutto il territorio nazionale, è negata al legislatore regionale la possibilità di provvedere autonomamente all'individuazione dei siti inidonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti, a maggior ragione deve escludersi che risultati analoghi possano venire perseguiti dagli enti locali in sede di pianificazione urbanistica, con conseguente illegittimità, per contrasto non solo con l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 ma anche con gli stessi principi costituzionali che governano l'allocazione della funzioni normative e amministrative, degli atti di normazione secondaria che ponessero in ambito comunale limitazioni sconosciute alla legge statale.
    Si tratta di conclusioni che il Collegio condivide, così come già la Sezione aveva anticipato in sede cautelare. Di qui l'illegittimità della variante urbanistica nella fattispecie impugnata, avendo la stessa circoscritto il ventaglio delle destinazioni d'uso ammissibili nell'area di Fora di Cavola, che erano inizialmente riferite, in generale, agli "impianti tecnici e tecnologici" e che poi, per effetto della revisione espressamente giustificata con l'esigenza di scongiurare il paventato aumento di emissioni inquinanti nella zona, sono state limitate agli impianti che non sono inceneritori, centrali a biomassa, centrali a combustibili fossili, centrali nucleari e centrali a biogas; per quel che riguarda, in particolare, le centrali a biomassa, è utile ricordare come l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 387 del 2003 includa tra le fonti energetiche rinnovabili le «biomasse». Appare insomma evidente che l'Amministrazione comunale si è illegittimamente arrogato il potere di selezionare in via autonoma, a tutela dell'ambiente, le aree incompatibili con date tipologie di impianti alimentati da fonti di energia alternativa.
    Né sull'interesse al ricorso incidono le vicende legate all'effettiva praticabilità del progetto di E. S.p.A. (ora I. S.p.A.) o le condotte successivamente poste in essere dalla ricorrente e dal promittente acquirente dell'area, in quanto la sola circostanza che la variante urbanistica impugnata restringa le possibilità di utilizzazione edificatoria del comparto, e quindi riduca anche la commerciabilità dell'immobile, è in sé ragione sufficiente per radicare nel proprietario l'interesse, giuridicamente tutelato, ad una pronuncia che rimuova le limitazioni illegittimamente introdotte dall'Amministrazione comunale.
    Quanto, invece, all'istanza risarcitoria, occorre considerare che il contratto preliminare di compravendita subordinava il successivo e definitivo accordo al conseguimento, entro il 31 dicembre 2010, di "...tutte le approvazioni ed autorizzazioni previste dalla normativa in vigore per la realizzazione sull'area in oggetto del progetto previsto da E. S.p.A. ...", sicché l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale suscettibile di ristoro in sede risarcitoria presuppone la prova, ancorché fornita a mezzo di presunzioni, che sussistessero nella fattispecie le condizioni, legali e di fatto, per il successivo rilascio dei vari titoli abilitativi necessari allo scopo. A tanto avrebbe dovuto provvedere la società ricorrente, dimostrando che, una volta superato l'ostacolo di ordine urbanistico, il progetto non avrebbe verosimilmente incontrato impedimenti alla sua realizzazione; in altri termini, sarebbe stata necessaria l'allegazione puntuale di circostanze di fatto idonee ad evidenziare la ragionevole probabilità della conclusione favorevole delle procedure all'uopo previste, in esito ad un giudizio prognostico che, pur a fronte di significativi margini di discrezionalità in capo agli organi pubblici deputati al vaglio dell'ammissibilità in loco del progetto, consentisse in ogni caso al Collegio di apprezzare l'effettiva possibilità di perfezionamento della cessione del terreno della ricorrente al promittente acquirente. Difettando, quindi, elementi utili in tal senso, e non potendo d'altra parte il giudice provvedere d'ufficio ad acquisire quanto era onere della parte allegare in giudizio (dispone l'art. 64, comma 1, cod. proc.amm. che "spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni"), la pretesa risarcitoria azionata non può che incorrere in una pronuncia di rigetto.
    In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente alla domanda di annullamento della variante urbanistica.
    Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione comunale, e vengono liquidate come da dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
    - accoglie la domanda di annullamento della deliberazione consiliare n. 88 del 12 novembre 2010, con conseguente caducazione della stessa;
    - respinge la domanda di risarcimento dei danni.
    Condanna il Comune di Toano al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
    Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2011, con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Mario Arosio
    L'ESTENSORE
    Italo Caso
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Emanuela Loria
     
    Depositata in Segreteria l'8 novembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Medico di fiducia: può il cittadino sceglierlo incondizionatamente?

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    N. 419/2012 Reg. Prov. Coll.

    N. 4 Reg. Ric.

    ANNO 2007

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 4 del 2007, proposto da: S. M., rappresentato e difeso dagli avv. Rocco De Bonis e Maria Federica Della Valle, con domicilio eletto presso il primo in Potenza, via N. Sauro, 102;

    contro

    Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t.rappresentato e difeso dall'avv. M.Gabriella De Franchi, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale U.S.L.n. 2 in Potenza;

    per l'annullamento

    del diniego di autorizzazione ad acquisire scelte mediche da parte di assistiti residenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale della ASL di appartenenza da parte di medico convenzionato di medicina generale -

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Potenza;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2012 il dott. Antonio Ferone e uditi i difensori Avv. De Bonis Rocco, per la parte ricorrente; Avv. M.Gabriella De Franchi, per l'Amministrazione intimata.;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con atto notificato il 18 dicembre 2006 e depositato il 3 gennaio 2007 il dott. S. M. ha impugnato la nota prot. n. 6057 del 20 ottobre 2006 con cui il Responsabile del Distretto Sanitario di II° livello dell'ASL n. 2 di Potenza ha rigettato l'istanza presentata dal predetto - medico convenzionato per la Medicina Generale nel Comune di Ruoti - volta ad acquisire scelte da parte di soggetti residenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria di appartenenza; ove di interesse, il parere reso con la nota n. prot. 40525 del 13 ottobre 2006 dall'Ufficio legale dell'ASL n. 2 di Potenza, nonché ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

    L'interessato premette che:

    - con istanza del 19 novembre 2005 ha chiesto all'ASL n. 2 di Potenza- Azienda Sanitaria di appartenenza- di essere autorizzato ad acquisire scelte da parte di assistiti residenti al di fuori del territorio del comune di Ruoti, ma sempre nell'ambito del territorio di competenza della propria ASL;

    - che la richiesta prendeva spunto da una decisione del TAR Lazio che riconosceva al ricorrente - medico convenzionato- di ricevere scelte di assistiti residenti in tutti i comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'ASL di appartenenza;

    - che, nonostante tale decisione, il Responsabile del Distretto Sanitario di II° livello dell'ASL n. 2 di Potenza, con nota del 20 ottobre 2006, rigettava la predetta istanza.

    Avverso tale ultima determinazione è insorto il dott. Santoro che ha affidato il ricorso ai seguenti motivi.

    1) violazione degli artt. 19 e 48 della legge n. 833/1978 - violazione art. 8 del DLvo n. 502/92- violazione degli artt. 19 e 26 del DPR 22 luglio 1996 n. 484 - violazione dell'art. 32 della Costituzione;

    2) eccesso di potere per irragionevolezza.

    Si è costituito in giudizio l'Amministrazione intimata che con memoria ha contrastato il ricorso chiedendone il rigetto.

    La domanda cautelare alla Camera di Consiglio del 24 gennaio 2007 è stata abbinata al merito, su concorde richiesta delle parti.

    Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha ulteriormente sviluppato le proprie tesi difensive, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

    Alla Pubblica Udienza del 4 luglio 2012 il ricorso, già assegnato alla dott.ssa Di Cesare, per impedimento di quest'ultima, è stato affidato al cons. Ferone e trattenuta per la decisione.

    DIRITTO

    Le eccezioni di inammissibilità sollevata dalla Amministrazione resistente sono prive di pregio e non meritano, quindi, di essere condivise.

    Quanto a quella relativa alla questione di difetto di giurisdizione di questo giudice è sufficiente osservare che, secondo indirizzo giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il diniego opposto dall'Amministrazione sanitaria ad un medico convenzionato in ordine all'accettazione tra i propri pazienti di cittadini di Comuni limitrofi, che lo hanno scelto come medico di fiducia, afferendo tale controversia a profili gestionali ed organizzativi della erogazione del servizio sanitario e non al rapporto di prestazione di attività professionale.

    Sulla rilevata eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione ad agire del dott. Santoro è invece sufficiente osservare che la stessa va disattesa, posto che ogni limitazione al diritto di libera scelta del medico appartiene al cittadino, ma si riverbera direttamente anche sulla possibilità in astratto dei medici di acquisire le preferenze nel più largo ambito possibile, con la conseguente lesione immediata anche della loro posizione soggettiva, avente la consistenza di un interesse legittimo.

    Ne consegue, pertanto, la legittimazione del dott. Santoro a far valere tale situazione di pregiudizio professionale ed economico, e così l'interesse processuale che è stato, quindi, legittimamente attivato.

    Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

    La questione sostanziale oggetto della controversia si incentra sui limiti della libera scelta del medico di base da parte dell'assistito nell'ambito di una determinata organizzazione territoriale delle AA.SS.LL. ed è indubbio che la finalità preminente perseguita dalla normativa di settore è quella della tutela della salute che, in quanto costituzionalmente protetta, non può essere soggetta a limitazioni non specificamente previste da legge e di certo, in ogni caso, non volte a pregiudicarla.

    In questo contesto la scelta del medico di base da parte dell'assistito è regolata dal principio della fiducia personale e quindi della sua libertà ed autonomia attesi anche gli oggettivi, intuibili e non indifferenti risvolti di natura psicologica che fanno privilegiare la reciproca conoscenza e la trasparenza dei rapporti interpersonali.

    Libertà che non può essere illimitata ed indiscriminata, ma è sottoposta a specifiche disposizioni normative che regolano l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché delle risorse finanziarie connesse alle entrate e alle uscite del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che coinvolgono, con diversi ruoli, l'utente e l'organismo sanitario, nella specie l'ASL, e suo bilancio e i finanziamenti a valere sui fondi nazionali e regionali.

    Tant'è che gli ambiti delle AA.SS.LL. (ex UU.SS.LL.) sono stati articolati e suddivisi territorialmente così individuando i limiti della loro competenza e operatività.

    Orbene la libera scelta del medico, nel rispetto del singolo numero massimo di assistiti, deve collegarsi alla residenza ed essere compatibile con l'organizzazione sanitaria di riferimento nel territorio, con deroghe anche alle limitazioni di natura territoriale, infra o extra comunale, che in ogni caso vanno motivate, e in tal senso depongono numerose pronunce in sede di giustizia amministrativa (da ultimo T.A.R. Lazio, sez. 1 bis n. 4924 del 30 marzo 2011).

    Non si ravvisano, quindi, specifiche esigenze organizzative nel restringimento del potere di scelta in ambiti infracircoscrizionali nel caso in cui le AUSL siano pluricomunali, specie laddove il rapporto convenzionale del professionista sia con quella stessa AUSL, ricomprensiva di più Comuni; la residenza, quindi, costituisce nell'occasione solo un minimum territoriale (cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, n. 296 del 28 giugno 1994).

    Ex adverso si evidenzia che analogo principio sovviene quando operino più USL nello stesso ambito comunale, soprattutto nelle grandi città, e l'utente ha libertà di scelta nell'ambito dello stesso Comune.

    In altri termini, se la ragione della riconosciuta possibilità di esplicazione della scelta del medico nell'intero ambito di un grande Comune, comprendente più unità sanitarie, è quella di accordare il più ampio spazio possibile, consentito dall'organizzazione, alla facoltà di scelta dell'assistito, non può ammettersi il restringimento del potere di scelta in ambiti infracircoscrizionali quando le Unità Sanitarie siano pluricomunali, provocando tale illogica soluzione una irrazionale disparità fra i cittadini (e medici ) dei grossi centri e gli abitanti (e medici) di piccoli comuni vicini, accorpati secondo un criterio di congrua continuità ed assimilazione ambientale- in una unica USL.

    Ne consegue che la corretta interpretazione delle norme che disciplinano la materia- in particolare dell'art. 19 e dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, porta a ritenere che l'ambito territoriale di operatività del personale sanitario convenzionato non può essere limitato a zone più ristrette rispetto a quella di competenza di una Unità Sanitaria locale, mentre tale ambito di operatività può essere ampliato qualora si versi nell'ipotesi di comuni rientranti nella competenza di più UU.SS.LL.

    Conseguentemente risulta illegittimo il diniego opposto dall'Amministrazione sanitaria alla richiesta del ricorrente - medico convenzionato- di ricevere scelte da parte di assistiti residenti in comuni diversi, ma pur sempre rientranti nell'ambito territoriale dell'Azienda.

    In conclusione il ricorso deve essere accolto mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

    Il contributo unificato, nella misura versata, deve invece essere posto a carico dell'Amministrazione intimata.

    P. Q. M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

    Spese compensate.

    Contributo unificato a carico dell'Amministrazione soccombente.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

     

    IL PRESIDENTE

    Michele Perrelli

    L'ESTENSORE

    Antonio Ferone

    IL CONSIGLIERE

    Giancarlo Pennetti

     

    Depositata in Segreteria il 6 settembre 2012

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     

    Soccorso istruttorio fra vecchio e nuovo codice degli appalti pubblici

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    N. 01423/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 00689/2016 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 689 del 2016, proposto da: 
    C.S.P.C., rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro De Luca, con domicilio eletto presso Federico De Luca in Milano, via Petrella, 20;

    contro

    Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Danilo Parvopasso, domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6;

    per l'annullamento

    del provvedimento del Comune di Milano prot. n. 89171/16 del 17 febbraio 2016, avente ad oggetto soccorso istruttorio, esclusione ed irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 7.204,53 in appalto di lavori di demolizione e ricostruzione scuola elementare; della conferma della succitata nota del 23 febbraio 2016; della comunicazione del 3 marzo 2016 di esclusione dalla gara e di recupero coattivo della sanzione pecuniaria; dei verbali di gara del 10-11-12 febbraio 2016.

     

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO e DIRITTO

    Con il presente ricorso l’istante ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali il comune di Milano ha irrogato allo stesso una sanzione pecuniaria di euro 7.204,53 ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 per non aver presentato il Protocollo d’Intesa e per non aver sottoscritto il Patto d’Integrità, come, invece, previsto dal punto 12 del bando di gara.

    Il ricorso riveste, in particolare, il profilo dell’irrogazione di tale sanzione, avvenuta nonostante l’acquiescenza dell’istante all’esclusione dalla gara e senza, dunque, adesione al soccorso istruttorio.

    A sostegno del proprio gravame il ricorrente ha dedotto, più specificamente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163/2006, delle direttive ANAC, degli artt. 41, comma 1 e 97, comma 1, della Costituzione e dell’art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, della direttiva 2014/24/UE, oltre che l’eccesso di potere per sviamento.

    Si è costituito il Comune intimato, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.

    Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

    All’udienza pubblica del 6 luglio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

    Il collegio, dopo un’approfondita delibazione degli atti della controversia, ritiene di aderire al maggioritario orientamento formatosi in relazione all’interpretazione dell’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163/2006, come inserito dall'art. 39, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, testo non più in vigore, ma applicabile alla fattispecie in questione, che così recitava: “La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara (…)”.

    Ed invero, secondo tale maggioritario orientamento giurisprudenziale: “In primo luogo, soccorre l’argomento testuale. Il comma 2 bis dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, infatti, chiarisce che è la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale nelle dichiarazioni sostitutive volte ad accertare i requisiti di partecipazione alle procedure di gara, in sé per sé considerate, ad obbligare il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.

    Qualora l’irregolarità in cui è incorso il concorrente sia essenziale, infatti, la disposizione prevede, da un lato, il pagamento della sanzione pecuniaria nell’importo stabilito dal bando di gara e garantito dalla cauzione provvisoria, dall’altro, che la stazione appaltante assegni al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Se poi il termine decorre inutilmente, senza che il concorrente provveda alla regolarizzazione o integrazione richiesta, questi verrà altresì escluso dalla procedura di gara.

    In conclusione, appare evidente dalla lettera della disposizione che l’essenzialità dell’irregolarità determina in sé per sé l’obbligo del concorrente di pagare la sanzione pecuniaria prevista dal bando, a prescindere dalla circostanza che questi aderisca o meno all’invito, che la stazione appaltante deve necessariamente fargli, di sanare detta irregolarità.

    Solamente quando l’irregolarità non è essenziale, il concorrente non è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria e la stazione appaltante al soccorso istruttorio.

    L’esclusione, invece, è una conseguenza sanzionatoria diversa e in parte autonoma da quella pecuniaria, nel senso che il concorrente vi incorrerà solamente in caso di mancata ottemperanza all’invito alla regolarizzazione da parte della stazione appaltante.

    In secondo luogo, ritiene il Collegio che questa lettura ermeneutica sia avvalorata dalla ratio della disposizione esaminata, la quale, come si è detto, è da ravvisare, indubbiamente, nell’esigenza di superare le incertezze interpretative e applicative del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante la procedimentalizzazione del potere di soccorso istruttorio, che è diventato doveroso per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità delle dichiarazioni sostitutive, anche “essenziale”.

    Il legislatore, insomma, ha voluto evitare, nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell'ammissione alla gara delle offerte presentate, esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali, imponendo un'istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, e autorizzando la sanzione espulsiva solo quale conseguenza dell’inosservanza, da parte dell'impresa concorrente, all'obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante.

    In tal modo, si è proceduto alla dequalificazione delle irregolarità dichiarative da fattori escludenti a carenze regolarizzabili.

    Proprio per questo – e in particolare per garantire la serietà delle offerte presentate, per favorire la responsabilizzazione dei concorrenti, per evitare spreco di risorse – il nuovo comma 2 bis dell’art. 38 citato ha introdotto una sanzione pecuniaria, che non è alternativa e sostitutiva rispetto all’esclusione, ma colpisce l’irregolarità essenziale, in sé per sé considerata, indipendentemente dal fatto che essa venga successivamente sanata o meno dall’impresa interessata (in tal senso si veda anche la relazione del Procuratore Generale della Corte dei Conti all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2015, secondo cui appunto “la sanzione è dovuta anche ove il concorrente decida di non rispondere all’invito a regolarizzare”).

    L’introduzione della sanzione pecuniaria, in caso di irregolarità essenziali nelle dichiarazioni sostitutive, quindi, contribuisce a garantire la celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai concorrenti, in un’ottica di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, a cui devono concorrere anche i partecipanti alla gara, in ossequio ai principi di leale cooperazione, di correttezza e di buona fede.

    L’esclusione, invece, consegue all’effettiva mancanza dei requisiti di partecipazione o, comunque, alla mancata regolarizzazione e integrazione delle dichiarazioni carenti” (TAR Abruzzo, 25 novembre 2015, n. 784).

    In relazione al paventato contrasto della norma con il diritto comunitario, deve precisarsi che, sul punto, l’ANAC era intervenuta con la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2015, fornendo un’interpretazione difforme rispetto a quella appena descritta. Come chiarito dal suo Presidente con il successivo comunicato del 23 marzo 2015 affrontando nuovamente “il tema del giusto raccordo tra l’affermazione contenuta nella determinazione n. 1/2015, secondo cui “la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio” e la lettera dell’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 163/2006, laddove questo prevede che l’operatore economico “è obbligato” al pagamento della sanzione”, la lettura interpretativa fornita dalla determinazione n 1 del 2015 “si è imposta come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento. La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, infatti, prevede all’art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione”.

    Ed invero, né al considerando n. 84, secondo cui: “l’offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l’appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di richiedere in qualsiasi momento tutti i documenti complementari o parte di essi se ritengono che ciò sia necessario per il buon andamento della procedura”, né all’art. 56, comma 3, secondo il quale: “Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza”, né, infine, all’art. 59, comma 4, secondo cui: “l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura”, la direttiva 2014/24/UE subordina l’esercizio del soccorso istruttorio al pagamento di una sanzione pecuniaria, ma solamente all’osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza. Introdurre un tale obbligo significherebbe, dunque, violare il divieto di “gold plating”, stabilito dall’art. 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11 tra i criteri e principi direttivi per l’attuazione delle deleghe in materia di attuazione delle direttive europee sui contratti e sulle concessioni pubbliche, che impone il divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive europee da recepire.

    Il collegio ritiene, tuttavia, che tale contrasto non potesse ancora ravvisarsi al momento degli accadimenti di cui è causa, atteso che la direttiva 2014/24/UE, adottata il 26 febbraio 2014 e secondo quanto disposto dall’art. 92, entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 17.4.2014, doveva essere recepita negli ordinamenti interni, ai sensi dell’art. 90 della medesima direttiva, entro il 18 aprile 2016.

    Come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2015, n. 5359; sez. V, 11 settembre 2015, n. 4253; sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660) la stessa, non rivestendo la qualifica di “self executing”, non poteva trovare applicazione diretta nell’ordinamento giuridico.

    Pur essendo dotata di giuridica rilevanza, essa non avrebbe potuto, dunque, imporre un vincolo di interpretazione conforme del diritto nazionale tale da stravolgerne il significato letterale.

    Deve osservarsi, invero, che il nuovo codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016), adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 19 aprile 2016, n. 91, prevede, ora, all’art. 83, comma 9, che: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorsoistruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione e' dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarita' formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara. Costituiscono irregolarita' essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

    La nuova disciplina del soccorso istruttorio in materia di appalti pubblici risulta, dunque, emendata proprio nel senso di non prevedere più l’obbligo del pagamento della sanzione nel caso di mancata regolarizzazione. In tale parte, quindi, la norma risulta del tutto conforme alla direttiva succitata.

    Tale testo normativo non può, peraltro, ricevere applicazione nella fattispecie all’esame del collegio, atteso che la procedura concorsuale in questione è stata bandita prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016.

    Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

    Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

    definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

    Angelo De Zotti, Presidente

    Elena Quadri, Consigliere, Estensore

    Silvia Cattaneo, Consigliere

    L'ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 14/07/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

    Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Luglio 2016 11:00
     

    Obblighi per il giudice nazionale in materia di parità di trattamento ex direttiva 2007/78

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    SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

    19 aprile 2016 ()

    «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Principio della non discriminazione in ragione dell’età – Normativa nazionale contraria a una direttiva – Possibilità per un privato di far valere la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione – Controversia tra privati – Bilanciamento di diversi diritti e principi – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Ruolo del giudice nazionale»

    Nella causa C‑441/14,

    avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Højesteret (Corte suprema, Danimarca), con decisione del 22 settembre 2014, pervenuta in cancelleria il 24 settembre 2014, nel procedimento

    Dansk Industri (DI), per conto della Ajos A/S,

    contro

    Successione Karsten Eigil Rasmussen,

    LA CORTE (Grande Sezione),

    composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev e F. Biltgen (relatore), presidenti di sezione, J. Malenovský, E. Levits, J.‑C. Bonichot, M. Berger, E. Jarašiūnas e C. Vajda, giudici,

    avvocato generale: Y. Bot

    cancelliere: C. Strömholm, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 luglio 2015,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per la Dansk Industri (DI), per conto della Ajos A/S, da M. Eisensee, advokat;

    –        per la Successione Karsten Eigil Rasmussen, da A. Andersen, advokat;

    –        per il governo danese, da J. Bering Liisberg e M. Wolff, in qualità di agenti;

    –        per il governo tedesco, da B. Beutler, in qualità di agente;

    –        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e M. Gijzen, in qualità di agenti;

    –        per la Commissione europea, da M. Clausen e D. Martin, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 novembre 2015,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16), e, dall’altro, del principio della non discriminazione in ragione dell’età nonché dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

    Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la Dansk Industri (DI), per conto della Ajos A/S (in prosieguo: la «Ajos»), e gli aventi causa a titolo successorio del sig. Rasmussen in merito al rifiuto opposto dalla Ajos di concedere al sig. Rasmussen un’indennità di licenziamento.

    Contesto normativo

    La direttiva 2000/78

    Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, [l’]handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

    L’articolo 2 di tale direttiva così recita:

    «1.       Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

    2.      Ai fini del paragrafo 1:

    a)      sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

    (...)».

    L’articolo 6 della medesima direttiva è così formulato:

    «1.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

    Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

    a)      la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

    b)      la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;

    (...).

    2.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali[,] non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».

    Il diritto danese

    La legge relativa ai rapporti giuridici tra i datori di lavoro e i lavoratori subordinati [lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven)], nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge relativa ai lavoratori subordinati»), contiene, all’articolo 2a, le seguenti disposizioni relative all’indennità speciale di licenziamento:

    «1.      In caso di licenziamento di un lavoratore subordinato, in servizio nella stessa azienda continuativamente per 12, 15 o 18 anni, il datore di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, gli corrisponde una somma pari, rispettivamente, a 1, a 2 ovvero a 3 mensilità di stipendio.

    2.      Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non trovano applicazione se, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore subordinato percepirà la pensione di vecchiaia del regime generale.

    3.      L’indennità di licenziamento non viene corrisposta se, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore subordinato percepirà una pensione di vecchiaia dal datore di lavoro e se ha aderito al regime previdenziale di cui trattasi prima del compimento del cinquantesimo anno di età.

    4.      Le disposizioni di cui al paragrafo 3 non si applicano se un contratto collettivo disciplinasse, alla data del 1° luglio 1996, la questione della riduzione o della soppressione dell’indennità di licenziamento a motivo della pensione di vecchiaia corrisposta dal datore di lavoro.

    5.      Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis in caso di licenziamento illegittimo».

    Il giudice del rinvio precisa che il Regno di Danimarca ha trasposto la direttiva 2000/78 con la legge n. 253, che modifica la legge relativa, in particolare, al divieto di discriminazione nel mercato del lavoro (lov nr. 253 om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.), del 7 aprile 2004, e la legge n. 1417, che modifica la legge relativa, in particolare, al divieto di discriminazione nel mercato del lavoro (lov nr. 1417 om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v), del 22 dicembre 2004.

    L’articolo 1 della citata legge n. 253 del 7 aprile 2004, come modificata (in prosieguo: la «legge antidiscriminazione»), prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

    «Si intende per discriminazione ai sensi della presente legge qualsiasi atto di discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza, il colore, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche, l’orientamento sessuale, l’età, l’handicap, la cittadinanza o l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico».

    L’articolo 2, paragrafo 1, della legge antidiscriminazione così dispone:

    «È vietata qualsiasi discriminazione da parte di un datore di lavoro in occasione dell’assunzione, del licenziamento, del trasferimento o della promozione di dipendenti o candidati ad un lavoro, ovvero della fissazione delle loro condizioni retributive o di lavoro».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    Il sig. Rasmussen è stato licenziato il 25 maggio 2009 dalla Ajos, suo datore di lavoro, all’età di 60 anni. Alcuni giorni dopo, egli ha presentato a tale impresa le sue dimissioni e ha convenuto con la stessa che avrebbe lasciato il lavoro alla fine del mese di giugno 2009. Egli è stato assunto successivamente da un’altra impresa.

    Il giudice del rinvio indica che il sig. Rasmussen, siccome era stato al servizio della Ajos dal 1° giugno 1984, aveva diritto, in linea di principio, a un’indennità di licenziamento pari a tre mensilità di stipendio ai sensi dell’articolo 2a, paragrafo 1, della legge relativa ai lavoratori subordinati. Ciononostante, poiché, al momento in cui aveva lasciato il lavoro, egli aveva raggiunto l’età di 60 anni e aveva diritto alla pensione di vecchiaia da parte del datore di lavoro in applicazione di un regime al quale aveva aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età, la disposizione dell’articolo 2a, paragrafo 3, di detta legge, come interpretata da una giurisprudenza nazionale costante, non gli consentiva di esigere una siffatta indennità, sebbene egli fosse rimasto nel mercato del lavoro dopo aver lasciato la Ajos.

    Nel marzo 2012, il sindacato Dansk Formands Forening ha intrapreso, in nome del sig. Rasmussen, un’azione contro la Ajos al fine di ottenere il pagamento dell’indennità di licenziamento di tre mensilità di stipendio, come prevista all’articolo 2a della legge relativa ai lavoratori subordinati. A tal riguardo detto sindacato si è basato sulla sentenza della Corte, del 12 ottobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08, EU:C:2010:600).

    Il 14 gennaio 2014, il Sø- og Handelsretten (tribunale marittimo e commerciale) ha accolto la domanda presentata in nome del sig. Rasmussen, ormai rappresentato dai suoi aventi causa a titolo successorio, volta ad ottenere il pagamento dell’indennità di licenziamento in questione. Tale giudice ha dichiarato che dalla sentenza Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08, ECLI:EU:C:2010:600) risultava che l’articolo 2a, paragrafo 3, della legge relativa ai lavoratori subordinati era contrario alla direttiva 2000/78 e ha constatato che l’interpretazione nazionale precedente di detto articolo 2a era contraria al principio generale, sancito dal diritto dell’Unione, del divieto di discriminazioni in ragione dell’età.

    La Ajos ha impugnato tale sentenza dinanzi allo Højesteret (Corte suprema) facendo valere che un’interpretazione dell’articolo 2a, paragrafo 3, della legge relativa ai lavoratori subordinati che sia conforme alle disposizioni interpretate nella sentenza Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08, EU:C:2010:600) sarebbe, tuttavia, contra legem. Essa sostiene inoltre che l’applicazione di una norma così chiara e priva di ambiguità come quella prevista all’articolo 2a, paragrafo 3, di detta legge non può essere disapplicata in forza del principio generale del diritto dell’Unione relativo al divieto di discriminazioni in ragione dell’età, pena la violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

    Ricordando che si tratta, nel caso di specie, di una controversia tra privati, nel cui contesto non sarebbe possibile riconoscere un effetto diretto alle disposizioni della direttiva 2000/78, e che un’interpretazione dell’articolo 2a, paragrafo 3, della legge relativa ai lavoratori subordinati che sia conforme al diritto dell’Unione sarebbe contraria alla giurisprudenza nazionale, il giudice del rinvio si domanda se il principio generale del diritto dell’Unione relativo al divieto di discriminazioni in ragione dell’età possa essere evocato da un lavoratore subordinato nei confronti del suo datore di lavoro privato, onde obbligare quest’ultimo al pagamento di un’indennità di licenziamento prevista dal diritto danese, anche quando detto datore di lavoro, conformemente al diritto nazionale, sia esentato da tale pagamento. In tal modo, il caso di specie solleverebbe altresì la questione della misura in cui un principio non scritto del diritto dell’Unione possa ostare a che un datore di lavoro privato si avvalga eventualmente di una disposizione di legge nazionale contraria a detto principio.

    Il giudice del rinvio ritiene che sia necessario, ai fini di tale verifica, determinare se il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età abbia lo stesso contenuto e la medesima portata della direttiva 2000/78 o se quest’ultima preveda al riguardo una tutela più ampia contro le discriminazioni in ragione dell’età.

    Se la direttiva non dovesse accordare una tutela più ampia rispetto al principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, andrebbe verificato parimenti se tale principio possa, come risulterebbe dalle sentenze Mangold (C‑144/04, EU:C:2005:709) e Kücükdeveci (C‑555/07, EU:C:2010:21), essere applicato direttamente nei rapporti tra privati e in che modo la sua applicazione diretta debba essere bilanciata con il principio della certezza del diritto nonché con il principio della tutela del legittimo affidamento, suo corollario.

    Il giudice del rinvio si domanda poi se, in una situazione come quella di cui al procedimento dinanzi ad esso pendente, il diritto dell’Unione consenta a un giudice nazionale di procedere a un bilanciamento tra il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, da un lato, e il principio della certezza del diritto nonché il principio della tutela del legittimo affidamento, dall’altro, e di giungere alla conclusione che il principio della certezza del diritto deve prevalere sul principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, di modo che il datore di lavoro è, conformemente al diritto nazionale, esentato dall’obbligo di pagare l’indennità di licenziamento.

    A tal proposito il giudice del rinvio s’interroga anche sulla questione se nell’ambito di un siffatto bilanciamento possa essere presa in considerazione la circostanza che il lavoratore subordinato abbia la possibilità, se del caso, di esigere un risarcimento dallo Stato danese a motivo dell’incompatibilità della normativa danese con il diritto dell’Unione.

    È in tale contesto che la Højesteret (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)       Se il principio generale del diritto dell’Unione del divieto delle discriminazioni in ragione dell’età osti a una normativa, come quella danese, in base alla quale i lavoratori non hanno diritto a un’indennità di licenziamento allorché possono beneficiare di una pensione di vecchiaia da parte del loro datore di lavoro nell’ambito di un regime pensionistico al quale abbiano aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che scelgano di restare nel mercato del lavoro oppure di andare in pensione.

    2)      Se sia compatibile con il diritto dell’Unione che un giudice danese, nell’ambito di una controversia tra un lavoratore e un datore di lavoro privato riguardante il pagamento di un’indennità di licenziamento – pagamento dal quale il diritto danese, come descritto nella prima questione, esenta il datore di lavoro, in violazione del principio generale del diritto dell’Unione del divieto delle discriminazioni in ragione dell’età –, proceda a un bilanciamento di tale principio e del suo effetto diretto con il principio della certezza del diritto e il suo corollario, il principio della tutela del legittimo affidamento, giungendo alla conclusione che il principio della certezza del diritto deve prevalere sul principio del divieto delle discriminazioni in ragione dell’età, in modo che il datore di lavoro non è tenuto, ai sensi del diritto nazionale, a corrispondere un’indennità di licenziamento. Si chiede, inoltre, di chiarire se la circostanza che il lavoratore possa, se del caso, domandare allo Stato danese un risarcimento danni per l’incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione abbia ripercussioni sulla fattibilità di un tale bilanciamento».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    Con la prima questione il giudice del rinvio, investito di una controversia tra privati, domanda, in sostanza, se il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che priva un lavoratore subordinato del diritto di beneficiare di un’indennità di licenziamento allorché ha titolo a una pensione di vecchiaia da parte del datore di lavoro nell’ambito di un regime pensionistico al quale tale lavoratore subordinato abbia aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che egli scelga di restare nel mercato del lavoro o di andare in pensione.

    Al fine di rispondere a tale questione, si deve, anzitutto, ricordare che il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, che la direttiva 2000/78 esprime concretamente, trova la sua fonte, come risulta dai considerando 1 e 4 di detta direttiva, in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (v. sentenze Mangold, C‑144/04, EU:C:2005:709, punto 74, e Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punti 20 e 21). Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che tale principio, ora sancito all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere considerato un principio generale del diritto dell’Unione (v. sentenze Mangold, C‑144/04, EU:C:2005:709, punto 75, e Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 21).

    Va precisato, poi, che, siccome la direttiva 2000/78 non sancisce di per sé il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, ma lo esprime soltanto concretamente in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la portata della tutela conferita da tale direttiva non eccede quella accordata da detto principio. Il legislatore dell’Unione europea ha inteso, tramite l’adozione della citata direttiva, definire un quadro più preciso, destinato a facilitare l’attuazione concreta del principio della parità di trattamento e, in particolare, a determinare diverse possibilità di deroga allo stesso, delimitandole mediante una definizione più chiara del loro ambito di applicazione.

    Occorre, infine, aggiungere che, affinché il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età si applichi a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, è necessario pure che tale situazione rientri nell’ambito del divieto delle discriminazioni stabilito dalla direttiva 2000/78.

    A tal riguardo è sufficiente ricordare che, come la Corte ha già dichiarato, escludendo in via generale dal beneficio dell’indennità speciale di licenziamento un’intera categoria di lavoratori, l’articolo 2a, paragrafo 3, della legge relativa ai lavoratori subordinati incide sulle condizioni di licenziamento di tali lavoratori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 (sentenza Ingeniørforeningen i Danmark, C‑499/08, EU:C:2010:600, punto 21). Ne consegue che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e, pertanto, in quello del principio generale della non discriminazione in ragione dell’età.

    In tale contesto, e tenuto conto della circostanza che la Corte ha già dichiarato che gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 dovevano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, in forza della quale i lavoratori aventi titolo a una pensione di vecchiaia da parte del proprio datore di lavoro nell’ambito di un regime previdenziale al quale abbiano aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età non possono, in ragione di tale solo fatto, beneficiare di un’indennità speciale di licenziamento destinata a favorire il reinserimento professionale dei lavoratori aventi un’anzianità di servizio superiore ai dodici anni nell’impresa (sentenza Ingeniørforeningen i Danmark, C‑499/08, EU:C:2010:600, punto 49), deve concludersi altrettanto riguardo al principio fondamentale della parità di trattamento, del quale il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età costituisce soltanto un’espressione particolare.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, come espresso concretamente dalla direttiva 2000/78, deve essere interpretato nel senso che esso osta, anche in una controversia tra privati, a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che priva un lavoratore subordinato del diritto di beneficiare di un’indennità di licenziamento allorché ha titolo a una pensione di vecchiaia da parte del datore di lavoro nell’ambito di un regime pensionistico al quale tale lavoratore subordinato abbia aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che egli scelga di restare nel mercato del lavoro o di andare in pensione.

    Sulla seconda questione

    Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso consente a un giudice nazionale investito di una controversia tra privati, qualora risulti che la disposizione nazionale pertinente è contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, di bilanciare detto principio con i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento e di concludere che occorre far prevalere i secondi sul primo. In tali circostanze, il giudice del rinvio s’interroga altresì sulla questione se, in occasione di tale ponderazione, esso possa o debba tener conto del fatto che gli Stati membri hanno l’obbligo di risarcire il danno causato ai privati dalla trasposizione inesatta di una direttiva, quale la direttiva 2000/78.

    A tal riguardo occorre, in primo luogo, ricordare la giurisprudenza costante secondo la quale, quando sono chiamati a dirimere una controversia tra privati nella quale la normativa nazionale di cui trattasi risulti contraria al diritto dell’Unione, i giudici nazionali devono assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle disposizioni del diritto dell’Unione e garantirne la piena efficacia (v., in tal senso, sentenze Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 111, nonché Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 45).

    Se è vero che, con riferimento a una controversia tra privati, la Corte ha dichiarato in maniera costante che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, punto 48; Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, punto 20, nonché Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 108), essa ha parimenti dichiarato a più riprese che l’obbligo per gli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato previsto da quest’ultima così come il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo s’impongono a tutte le autorità degli Stati membri, comprese, nell’ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali (v., in tal senso, in particolare, sentenze von Colson e Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, punto 26, nonché Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 47).

    Ne consegue che, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali chiamati a interpretarlo sono tenuti a prendere in considerazione l’insieme delle norme di tale diritto e ad applicare i criteri ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo per quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato fissato da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE (v., in particolare, sentenze Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punti 113 e 114, nonché Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 48).

    Certamente, la Corte ha precisato che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale conosce limiti. In tal senso, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al diritto dell’Unione nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (v. sentenze Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, punto 100; Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 25, nonché Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, punto 39).

    In tali circostanze, occorre precisare che l’esigenza di un’interpretazione conforme include l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva (v., in tal senso, sentenza Centrosteel, C‑456/98, EU:C:2000:402, punto 17).

    Pertanto, il giudice del rinvio non può, nel procedimento principale, validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare la disposizione nazionale di cui trattasi conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto di aver costantemente interpretato detta disposizione in un senso che è incompatibile con tale diritto.

    Ciò precisato, si deve ancora aggiungere che, quand’anche si trovi effettivamente nell’impossibilità di procedere a un’interpretazione del diritto nazionale che sia conforme a tale direttiva, un giudice nazionale investito di una controversia in cui è messo in discussione il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, quale espresso concretamente nella direttiva 2000/78, ha tuttavia l’obbligo di assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica che il diritto dell’Unione attribuisce ai soggetti dell’ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando, ove necessario, ogni disposizione della normativa nazionale contraria a tale principio (sentenza Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 51).

    Peraltro, dal punto 47 della sentenza Association de médiation sociale (C‑176/12, EU:C:2014:2) risulta che il principio della non discriminazione in ragione dell’età conferisce ai privati un diritto soggettivo evocabile in quanto tale che, persino in controversie tra privati, obbliga i giudici nazionali a disapplicare disposizioni nazionali non conformi a detto principio.

    Pertanto, nella specie, qualora ritenga di trovarsi nell’impossibilità di assicurare un’interpretazione conforme della disposizione nazionale di cui trattasi, il giudice del rinvio dovrà disapplicare tale disposizione.

    In secondo luogo, riguardo alla questione di stabilire gli obblighi derivanti dal principio della tutela del legittimo affidamento per un giudice nazionale investito di una controversia tra privati, si deve sottolineare che un giudice nazionale non può basarsi su detto principio per continuare ad applicare una norma di diritto nazionale contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, come espresso concretamente dalla direttiva 2000/78.

    Infatti, l’applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento, quale prospettata dal giudice del rinvio, equivarrebbe, in realtà, a limitare gli effetti nel tempo dell’interpretazione accolta dalla Corte, poiché, per mezzo suo, detta interpretazione non troverebbe applicazione nel procedimento principale.

    Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante, l’interpretazione che la Corte dà del diritto dell’Unione, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata di tale diritto, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere inteso e applicato sin dalla data della sua entrata in vigore. Ne deriva che, al di fuori di circostanze del tutto eccezionali, la cui sussistenza non è stata tuttavia dedotta nella specie, il diritto dell’Unione così interpretato deve essere applicato dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione, purché sussistano, peraltro, i presupposti per sottoporre ai giudici competenti una controversia relativa all’applicazione di detto diritto (v., in particolare, sentenza Gmina Wrocław, C‑276/14, EU:C:2015:635, punti 44 e 45 nonché giurisprudenza citata).

    Del resto, la tutela del legittimo affidamento non può, comunque sia, essere evocata per negare al privato che ha intrapreso l’azione che ha portato la Corte a interpretare il diritto dell’Unione in senso ostativo alla norma di diritto nazionale di cui trattasi il beneficio di tale interpretazione (v., in tal senso, sentenze Defrenne, 43/75, EU:C:1976:56, punto 75, nonché Barber, C‑262/88, EU:C:1990:209, punti 44 e 45).

    Per quanto riguarda l’interrogativo del giudice del rinvio menzionato al punto 19 della presente sentenza, occorre sottolineare che la possibilità per i privati che beneficiano di un diritto soggettivo derivante dal diritto dell’Unione, come, nel caso di specie, il lavoratore subordinato, di chiedere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a uno Stato membro (v., in tal senso, sentenze Francovich e a., C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428, punto 33, nonché Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 20) non può rimettere in discussione l’obbligo, per il giudice del rinvio, di privilegiare l’interpretazione del diritto nazionale che sia conforme alla direttiva 2000/78 ovvero, qualora una siffatta interpretazione si rivelasse impossibile, di disapplicare la disposizione nazionale contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell’età come espresso concretamente da detta direttiva, né portare tale giudice, nell’ambito della controversia di cui è investito, a far prevalere la tutela dell’affidamento del privato, nel caso di specie il datore di lavoro, che si sia conformato al diritto nazionale.

    Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 è tenuto, nel momento in cui attua le disposizioni del suo diritto interno, a interpretarle in modo tale che esse possano ricevere un’applicazione conforme a tale direttiva oppure, qualora una siffatta interpretazione conforme fosse impossibile, a disapplicare, se necessario, qualsiasi disposizione di tale diritto interno contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell’età. Né i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento né la possibilità per il privato che si ritenga leso dall’applicazione di una disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione di far valere la responsabilità dello Stato membro interessato per violazione del diritto dell’Unione possono rimettere in discussione tale obbligo.

    Sulle spese

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

    1)      Il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, come espresso concretamente dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta, anche in una controversia tra privati, a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che priva un lavoratore subordinato del diritto di beneficiare di un’indennità di licenziamento allorché ha titolo a una pensione di vecchiaia da parte del datore di lavoro nell’ambito di un regime pensionistico al quale tale lavoratore subordinato abbia aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che egli scelga di restare nel mercato del lavoro o di andare in pensione.

    2)      Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 è tenuto, nel momento in cui attua le disposizioni del suo diritto interno, a interpretarle in modo tale che esse possano ricevere un’applicazione conforme a tale direttiva ovvero, qualora una siffatta interpretazione conforme fosse impossibile, a disapplicare, se necessario, qualsiasi disposizione di tale diritto interno contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell’età. Né i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento né la possibilità per il privato che si ritenga leso dall’applicazione di una disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione di far valere la responsabilità dello Stato membro interessato per violazione del diritto dell’Unione possono rimettere in discussione tale obbligo.

    Firme

    Ultimo aggiornamento Venerdì 29 Aprile 2016 10:59
     


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