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    Risarcimento del danno per l'eccessiva durata del processo

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    N. 432/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 567 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 567 del 2010, proposto da:
    E. F., rappresentato e difeso dagli avv. Santi Delia e Gabriele Sottile, con domicilio eletto presso Bruno Russo Avv. in Reggio Calabria, via Vittorio Veneto N. 42;
    contro
    Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
    per l'ottemperanza
    al giudicato nascente dal decreto 10 marzo 2008 n. 92 della Corte d'appello di Reggio Calabria
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1. La ricorrente, premesso che con decreto 10 marzo 2008 n. 92 la Corte d'appello di Reggio Calabria, accogliendo un suo ricorso presentato ai sensi della l.n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di una somma pari ad euro 19.613,34 a titolo di risarcimento per l'eccessiva durata del processo, oltre interessi dal decreto al soddisfo, nonché euro 1.654, 85 a titolo di spese legali, oltre gli accessori di legge, e precisato che il decreto era stato notificato e poi seguito da atto di diffida rimasto senza esito alcuno, chiedeva a questo Tribunale, con ricorso notificato il 18 settembre 2010 e depositato il successivo giorno 28, di adottare gli opportuni provvedimenti idonei ad assicurare l'esecuzione integrale del decreto in oggetto.
    Con memoria depositata il 2 aprile 2011 si costituiva l'amministrazione ed alla camera di consiglio del 6 aprile 2011, nella quale la parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione nonché della produzione documentale dell'amministrazione, il ricorso è stato posto in decisione.
    2. Occorre precisare che il presente giudizio è stato incardinato con ricorso notificato, al Ministero della Giustizia a Roma ed all'Avvocatura distrettuale, in data 18-21 settembre 2010 e, quindi, dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo).
    2.1. Ciò è rilevante, intanto, ai fini dell'individuazione del giudice competente.
    L'art. 113 c.p.a., al co. 2, prevede per l'ottemperanza dei provvedimenti del giudice ordinario di cui all'art. 112, co. 2, lett. c) la competenza - che a mente dell'art. 14, co. 3, ha natura funzionale - del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, così escludendo la competenza del Consiglio di Stato, al contrario di quanto prima avveniva in base all'abrogato art. 37, co. 1 e 2, l.n. 1034/71.
    Si deve, quindi, affermare la competenza funzionale di questo Tribunale amministrativo, essendo stata domandata l'ottemperanza di un provvedimento emesso dalla Corte d'appello di Reggio Calabria.
    2.2. Alla luce delle disposizioni codicistiche risulta poi fondata l'eccezione di tardività sollevata dalla difesa di parte ricorrente. Ai sensi dell'art. 46, la costituzione, così come la presentazione di memorie, può avvenire nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso, termine che in base all'art. 87 è dimezzato e pari, dunque, a trenta giorni; poi secondo l'art. 73, sempre in combinato disposto con l'art. 87, le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a quindici giorni liberi e presentare repliche fino a dieci giorni liberi.
    E' evidente, dunque, che la "memoria di costituzione" depositata dall'Avvocatura dello Stato giorno 2 aprile per la camera di consiglio fissata per giorno 6 è tardiva. Non potrà, dunque, tenersi conto delle difese scritte e dei documenti ad esse allegati, ferma restando l'ammissibilità della mera costituzione in giudizio, per la quale la violazione del termine non produce effetto alcuno.
    3. Ciò premesso, nell'odierna fattispecie sono integrate tutte le condizioni dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione condannata al pagamento di una somma di denaro.
    In primo luogo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il collegio non ha ragione di discostarsi, il decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 3 l. n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l'azione di ottemperanza (vd., da ultimo, Cons. St., IV, 23 dicembre 2010 n. 9342 e 6 maggio 2010, n. 2653).
    E' stata poi fornita la prova del passaggio in giudicato del decreto, che è solo ricorribile per Cassazione: è in atti, infatti, copia con l'attestazione della Cancelleria della Corte d'appello di Reggio Calabria del 7 ottobre 2010 che "a tutt'oggi non risulta proposto ricorso per Cassazione avverso il superiore decreto".
    2. Ciò posto, stante l'idoneità del titolo giudiziale all'esecuzione coatta e perdurando l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la diffida ritualmente notificata da parte ricorrente, va dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente, entro il termine di giorni novanta (90) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione, dei sopra precisati importi dovuti per il predetto titolo (con esclusione delle spese per il precetto, atto estraneo alla presente procedura), oltre agli interessi legali dal 31 gennaio 2008 al soddisfo, alle spese legali liquidate dalla Corte e alle spese di registrazione del decreto (cfr. Tar Napoli, IV 17 gennaio 2011 n. 242).
    Nell'eventualità d'inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con facoltà di subdelega, il quale nei successivi giorni novanta (90) dovrà provvedere sia all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
    Le spese di lite seguono la soccombenza e sono forfettariamente liquidate in dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e per l'effetto,
    - dichiara l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato nei modi e nei termini di cui in motivazione;
    - per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con facoltà di subdelega, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del predetto giudicato;
    - condanna l'Amministrazione a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che forfetariamente si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali al 12,50%, IVA e C.p.a. come per legge.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Ettore Leotta
    L'ESTENSORE
    Caterina Criscenti
    IL CONSIGLIERE
    Giuseppe Caruso
     
    Depositata in Segreteria il 18 maggio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Esame prioritario del ricorso incidentale in materia di appalti e funzione nomofilattica dell'Adunanza Plenaria

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    SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

    5 aprile 2016 ()

    «Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di servizi – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Procedure di ricorso – Ricorso di annullamento avverso il provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico presentato da un offerente la cui offerta non è stata prescelta – Ricorso incidentale dell’aggiudicatario – Regola giurisprudenziale nazionale che impone di esaminare preliminarmente il ricorso incidentale e, se quest’ultimo risulta fondato, di dichiarare il ricorso principale irricevibile, senza esame nel merito – Compatibilità con il diritto dell’Unione – Articolo 267 TFUE – Principio del primato del diritto dell’Unione – Principio di diritto enunciato con decisione dell’adunanza plenaria dell’organo giurisdizionale amministrativo supremo di uno Stato membro – Normativa nazionale che prevede il carattere vincolante di tale decisione per le sezioni del suddetto organo giurisdizionale – Obbligo della sezione investita di una questione attinente al diritto dell’Unione, in caso di disaccordo con la decisione dell’adunanza plenaria, di rinviare a quest’ultima tale questione – Facoltà o obbligo della sezione di adire la Corte in via pregiudiziale»

    Nella causa C‑689/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italia), con ordinanza del 26 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 24 dicembre 2013, nel procedimento

    Puligienica Facility Esco SpA (PFE)

    contro

    Airgest SpA,

    nei confronti di:

    Gestione Servizi Ambientali Srl (GSA),

    Zenith Services Group Srl (ZS),

    LA CORTE (Grande Sezione),

    composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, D. Šváby e F. Biltgen, presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász (relatore), A. Borg Barthet, J. Malenovský, J.‑C. Bonichot, C. Vajda, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

    avvocato generale: M. Wathelet

    cancelliere: I. Illéssy, successivamente V. Giacobbo-Peyronnel, amministratori

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 marzo 2015,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per la Puligienica Facility Esco SpA (PFE), da U. Ilardo, avvocato;

    –        per la Gestione Servizi Ambientali Srl (GSA) e la Zenith Services Group Srl (ZS), da D. Gentile e D. Galli, avvocati;

    –        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;

    –        per la Commissione europea, da D. Recchia e A. Tokár, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2015,

    vista l’ordinanza di riapertura della trattazione orale del 16 luglio 2015 e in seguito all’udienza del 15 settembre 2015,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;

    –        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

    –        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

    –        per la Commissione europea, da D. Recchia e A. Tokár, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni complementari dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 ottobre 2015,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 (GU L 335, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva 89/665»), dell’articolo 267 TFUE, nonché dei principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione.

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la Puligienica Facility Esco SpA (PFE) (in prosieguo: la «PFE») e la Airgest SpA (in prosieguo: la «Airgest»), relativa alla legittimità dell’attribuzione da parte di quest’ultima società di un appalto pubblico di servizi alla Gestione Servizi Ambientali Srl (GSA) (in prosieguo: la «GSA») e alla Zenith Services Group Srl (ZS).

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    L’articolo 1 della direttiva 89/665, intitolato «Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso», così dispone:

    «1.      La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [(GU L 134, pag. 114)], a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli da 10 a 18 di tale direttiva.

    Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori pubblici e i sistemi dinamici di acquisizione.

    Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva [2004/18], le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.

    (...)

    3.      Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità dettagliate che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.

    (...)».

    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della menzionata direttiva:

    «Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che consentono di:

    (...)

    b)      annullare o far annullare le decisioni illegittime (…);

    (...)».

    Diritto italiano

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è stato istituito con il decreto legislativo del 6 maggio 1948, n. 654 – Norme per l’esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato (GURI n. 135 del 12 giugno 1948). Nella suddetta regione esso esercita le medesime funzioni consultive e giurisdizionali spettanti al Consiglio di Stato.

    Il decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104 – Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (supplemento ordinario alla GURI n. 156 del 7 luglio 2010), concerne l’adozione del codice del processo amministrativo.

    L’articolo 6 di detto codice dispone quanto segue:

    «1.      Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.

    (...)

    6.      Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

    L’articolo 42 del codice in parola, al paragrafo 1, recita:

    «Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. (…)».

    L’articolo 99 dello stesso codice è così formulato:

    «1.      La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d’ufficio può rimettere il ricorso all’esame dell’adunanza plenaria. L’adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può restituire gli atti alla sezione.

    2.      Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d’ufficio, può deferire all’adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.

    3.      Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, rimette a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

    4.      L’adunanza plenaria decide l’intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.

    5.      Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l’adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l’estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell’adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato».

    Ai sensi dell’articolo 100 del codice del processo amministrativo:

    «Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia».

    Il decreto legislativo del 24 dicembre 2003, n. 373 – Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato (GURI n. 10 del 14 gennaio 2004, pag. 4), all’articolo 1, paragrafo 2, prevede che le sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana costituiscono sezioni staccate del Consiglio di Stato e, all’ articolo 4, paragrafo 3, che, in sede giurisdizionale, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana esercita le funzioni di giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    Con bando pubblicato il 18 gennaio 2012 la Airgest, società di gestione dell’Aeroporto civile di Trapani-Birgi (Italia), ha avviato una procedura aperta, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia e manutenzione delle aree verdi presso tale aeroporto per un periodo di tre anni. L’importo dell’appalto in parola, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, era pari a EUR 1 995 496,35 e il criterio di aggiudicazione previsto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’appalto è stato attribuito, con provvedimento di aggiudicazione definitiva del 22 maggio 2012, all’associazione temporanea di imprese creata fra la GSA e la Zenith Services Group Srl (ZS).

    La PFE, che aveva partecipato all’appalto e che si era classificata seconda, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, chiedendo, inter alia, l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e, in via consequenziale, l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore e la stipula del relativo contratto. Gli altri offerenti non hanno impugnato il provvedimento di aggiudicazione di cui trattasi.

    La GSA, capogruppo dell’associazione temporanea di imprese cui è stato affidato l’appalto, si è costituita in giudizio e ha interposto un ricorso incidentale basato sul difetto di interesse della PFE, ricorrente principale, alla coltivazione dell’impugnativa, giacché quest’ultima non avrebbe soddisfatto i requisiti di ammissione alla gara d’appalto e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere esclusa dal procedimento di aggiudicazione. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha esaminato gli argomenti delle due parti e ha accolto i due ricorsi. A seguito di tale decisione la Airgest, quale amministrazione aggiudicatrice, ha escluso le due ricorrenti nonché tutti gli altri offerenti inizialmente inseriti nella graduatoria, a causa dell’inidoneità delle rispettive offerte rispetto ai documenti di gara. Gli altri offerenti non avevano proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto. È stata allora indetta una nuova procedura, negoziata, di attribuzione dell’appalto in parola.

    La PFE ha impugnato tale sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Quanto alla GSA, essa ha interposto appello incidentale dinanzi a quest’ultimo organo giurisdizionale, adducendo, segnatamente, che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, procedendo alla disamina dei motivi dedotti nel ricorso principale, aveva disatteso i principi relativi all’ordine di esame dei ricorsi enunciati dalla sentenza del 7 aprile 2011, n. 4, dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Secondo detta sentenza, in caso di ricorso incidentale volto a contestare l’ammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale deve essere valutato prioritariamente, prima del ricorso principale. Nell’ordinamento giuridico nazionale un siffatto ricorso incidentale è qualificato come «escludente» o «paralizzante» poiché, qualora ne constati la fondatezza, il giudice adito deve dichiarare inammissibile il ricorso principale senza esaminarlo nel merito.

    Il giudice del rinvio osserva che la Corte, nella sentenza Fastweb (C‑100/12, EU:C:2013:448), pronunciata successivamente alla menzionata sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ha giudicato che l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che osta ai principi, stabiliti da detta ultima sentenza, riportati al punto precedente della presente sentenza. La causa all’origine della sentenza Fastweb (C‑100/12, EU:C:2013:448) riguardava due offerenti che erano stati selezionati dall’amministrazione aggiudicatrice e invitati a presentare delle offerte. A seguito del ricorso proposto dall’offerente la cui offerta non era stata prescelta, l’aggiudicatario aveva presentato un ricorso incidentale, con il quale faceva valere che l’offerta che non era stata prescelta avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non rispettava uno dei requisiti minimi previsti dal piano di fabbisogni.

    Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se l’interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza Fastweb (C‑100/12, EU:C:2013:448) valga anche nella fattispecie in discussione, considerato che, nella causa all’origine della citata sentenza, le imprese partecipanti alla gara erano solo due ed entrambe si trovavano portatrici di interessi contrapposti nel contesto del ricorso principale per annullamento presentato dall’impresa la cui offerta non era stata prescelta e del ricorso incidentale presentato dall’aggiudicatario, mentre, nel procedimento principale di cui alla presente fattispecie, le imprese partecipanti sono più di due, anche se soltanto due fra loro hanno proposto ricorso.

    In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del decreto legislativo del 24 dicembre 2003, n. 373 – Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato, esso costituisce una sezione del Consiglio di Stato e che, in quanto tale, è un giudice nazionale avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. Orbene, in ragione della norma processuale ex articolo 99, paragrafo 3, del codice del processo amministrativo, esso sarebbe tenuto ad applicare i principi di diritto enunciati dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, anche sulle questioni afferenti all’interpretazione e all’applicazione del diritto dell’Unione, fatta salva la facoltà della sezione, quando intenda discostarsi da detti principi, di rimettere le questioni in discussione all’adunanza plenaria onde sollecitare un revirement della sua giurisprudenza.

    Il giudice del rinvio, a tale riguardo, pone in rilievo i contrasti fra la sentenza n. 4 dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, del 7 aprile 2011, e la sentenza Fastweb (C‑100/12, EU:C:2013:448) per affermare che, nell’ipotesi in cui il vincolo procedurale descritto al punto precedente si applicasse parimenti alle questioni attinenti al diritto dell’Unione, il medesimo sarebbe incompatibile con il principio di competenza esclusiva della Corte in materia di interpretazione del diritto dell’Unione e con l’obbligo incombente a ogni organo giurisdizionale di ultima istanza degli Stati membri di adire la Corte ai fini di una pronuncia pregiudiziale, quando siano sollevate questioni di interpretazione di tale diritto.

    Alla luce delle suesposte considerazioni, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)      Se i principi dichiarati dalla [Corte di giustizia] con la sentenza [Fastweb (C‑100/12, EU:C:2013:448)], con riferimento alla specifica ipotesi, oggetto di quel rinvio pregiudiziale, in cui due soltanto erano le imprese partecipanti a una procedura di affidamento di appalti pubblici, siano anche applicabili, in ragione di un sostanziale isomorfismo della fattispecie contenziosa, anche nel caso sottoposto al vaglio di questo Consiglio in cui le imprese partecipanti alla procedura di gara, sebbene ammesse in numero maggiore di due, siano state tutte escluse dalla stazione appaltante, senza che risulti l’intervenuta impugnazione di detta esclusione da parte di imprese diverse da quelle coinvolte nel presente giudizio, di guisa che la controversia che ora occupa questo Consiglio risulta di fatto circoscritta soltanto a due imprese;

    2)      se, limitatamente alle questioni suscettibili di essere decise mediante l’applicazione del diritto dell’Unione europea, osti con l’interpretazione di detto diritto e, segnatamente con l’articolo 267 TFUE, l’articolo 99, comma 3, [codice del processo amministrativo], nella parte in cui tale disposizione processuale stabilisce la vincolatività, per tutte le Sezioni e i Collegi del Consiglio di Stato, di ogni principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, anche laddove consti in modo preclaro che detta adunanza abbia affermato, o possa aver affermato, un principio contrastante o incompatibile con il diritto dell’Unione europea; e, in particolare,

    –        se la Sezione o il Collegio del Consiglio di Stato investiti della trattazione della causa, laddove dubitino della conformità o compatibilità con il diritto dell’Unione europea di un principio di diritto già enunciato dall’adunanza plenaria, siano tenuti a rimettere a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso, in ipotesi ancor prima di poter effettuare un rinvio pregiudiziale alla [Corte di giustizia] per accertare la conformità e compatibilità europea del principio di diritto controverso, ovvero se invece la Sezione o il Collegio del Consiglio di Stato possano, o piuttosto debbano, in quanto giudici nazionali di ultima istanza, sollevare autonomamente, quali giudici comuni del diritto dell’Unione europea, una questione pregiudiziale alla [Corte di giustizia] per la corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea;

    –        se – nell’ipotesi in cui la risposta alla domanda posta nel precedente [trattino] fosse nel senso di riconoscere a ogni Sezione e Collegio del Consiglio di Stato il potere/dovere di sollevare direttamente questioni pregiudiziali davanti alla [Corte di giustizia] ovvero, in ogni caso in cui la [Corte di giustizia] si sia comunque espressa, viepiù se successivamente all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, affermando la sussistenza di una difformità, o di una non completa conformità, tra la corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea e il principio di diritto interno enunciato dall’adunanza plenaria – ogni Sezione e ogni Collegio del Consiglio di Stato, quali giudici comuni di ultima istanza del diritto dell’Unione europea possano o debbano dare immediata applicazione alla corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea per come interpretato dalla [Corte di giustizia] o se, invece, anche in tali casi siano tenuti a rimettere, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso all’adunanza plenaria, con l’effetto di demandare all’esclusiva valutazione di quest’ultima, e alla sua discrezionalità giurisdizionale, l’applicazione del diritto dell’Unione europea, già vincolativamente dichiarato dalla [Corte di giustizia];

    –        se, infine, un’esegesi del sistema processuale amministrativo della Repubblica italiana nel senso di rimandare all’esclusiva valutazione dell’adunanza plenaria l’eventuale decisione in ordine al rinvio pregiudiziale alla [Corte di giustizia] – ovvero anche soltanto la definizione della causa, allorché questa direttamente consegua all’applicazione di principi di diritto eurounitario già declinati dalla [Corte di giustizia] – non sia di ostacolo, oltre che con i principi di ragionevole durata del giudizio e di rapida proposizione di un ricorso in materia di procedure di affidamento degli appalti pubblici, anche con l’esigenza che il diritto dell’Unione europea riceva piena e sollecita attuazione da ogni giudice di ciascuno Stato membro, in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione siccome stabilita dalla [Corte di giustizia], anche ai fini della massima estensione dei principi del cd. “effetto utile” e del primato del diritto dell’Unione europea sul diritto (non solo sostanziale, ma anche processuale) interno del singolo Stato membro (nella specie: sull’articolo 99, comma 3, del codice del processo amministrativo della Repubblica italiana)».

    Sulla prima questione

    Con detta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665, debba essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che recepiscono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.

    Il giudice del rinvio desidera accertare, in particolare, se l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 data dalla Corte nella sentenza Fastweb (C‑100/12, EU:C:2013:448) si applichi nell’ipotesi in cui le imprese partecipanti alla procedura di gara controversa, sebbene ammesse inizialmente in numero maggiore di due, siano state tutte escluse dall’amministrazione aggiudicatrice senza che un ricorso sia stato proposto dalle imprese diverse da quelle – nel numero di due ‑ coinvolte nel procedimento principale.

    Al riguardo è d’uopo ricordare che, secondo le disposizioni dell’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della menzionata direttiva, affinché i ricorsi contro le decisioni adottate da un’amministrazione aggiudicatrice possano essere considerati efficaci, devono essere accessibili per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.

    Al punto 33 della sentenza Fastweb (C‑100/12, EU:C:2013:448) la Corte ha considerato che il ricorso incidentale dell’aggiudicatario non può comportare il rigetto del ricorso di un offerente escluso nell’ipotesi in cui la legittimità dell’offerta di entrambi gli operatori venga contestata nell’ambito del medesimo procedimento, in quanto in una situazione del genere ciascuno dei concorrenti può far valere un analogo interesse legittimo all’esclusione dell’offerta degli altri, che può indurre l’amministrazione aggiudicatrice a constatare l’impossibilità di procedere alla scelta di un’offerta regolare.

    Al punto 34 della succitata sentenza la Corte ha pertanto interpretato l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 nel senso che tale disposizione osta a che il ricorso di un offerente la cui offerta non è stata prescelta sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare dell’eccezione di inammissibilità sollevata nell’ambito del ricorso incidentale dell’aggiudicatario, senza che ci si pronunci sulla conformità delle due offerte in discussione con le specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni.

    La sentenza in parola costituisce una concretizzazione dei requisiti posti dalle disposizioni del diritto dell’Unione citate al punto 23 della presente sentenza, in circostanze nelle quali, a seguito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, due offerenti presentano ricorsi diretti ad ottenere la reciproca esclusione.

    In una situazione siffatta ciascuno dei due offerenti ha interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto. Da un lato, infatti, l’esclusione di un offerente può far sì che l’altro ottenga l’appalto direttamente nell’ambito della stessa procedura. D’altro lato, nell’ipotesi di un’esclusione di entrambi gli offerenti e dell’indizione di una nuova procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, ciascuno degli offerenti potrebbe parteciparvi e, quindi, ottenere indirettamente l’appalto.

    L’interpretazione, ricordata ai punti 24 e 25 della presente sentenza, formulata dalla Corte nella sentenza Fastweb (C‑100/12, EU:C:2013:448) è applicabile in un contesto come quello del procedimento principale. Da un lato, infatti, ciascuna delle parti della controversia ha un analogo interesse legittimo all’esclusione dell’offerta degli altri concorrenti. D’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, non è escluso che una delle irregolarità che giustificano l’esclusione tanto dell’offerta dell’aggiudicatario quanto di quella dell’offerente che contesta il provvedimento di aggiudicazione dell’amministrazione aggiudicatrice vizi parimenti le altre offerte presentate nell’ambito della gara d’appalto, circostanza che potrebbe comportare la necessità per tale amministrazione di avviare una nuova procedura.

    Il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, così come il numero di partecipanti che hanno presentato ricorsi e la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti, sono privi di rilevanza ai fini dell’applicazione del principio giurisprudenziale che risulta dalla sentenza Fastweb (C‑100/12, EU:C:2013:448).

    Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione sottoposta dichiarando che l’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.

    Sulla seconda questione

    Sulla prima parte

    Con la prima parte della seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o della validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.

    Come ripetutamente dichiarato dalla Corte, i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà di sottoporre alla Corte una questione di interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, EU:C:1974:3, punto 3), laddove tale facoltà si trasforma in obbligo per i giudici che decidono in ultima istanza, fatte salve le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 21 e dispositivo). Una norma di diritto nazionale non può impedire a un organo giurisdizionale nazionale, a seconda del caso, di avvalersi della facoltà di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, EU:C:1974:3, punto 4; Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 42, nonché Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 27) o di conformarsi a suddetto obbligo.

    Tanto detta facoltà quanto detto obbligo sono, difatti, inerenti al sistema di cooperazione fra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte, instaurato dall’articolo 267 TFUE, e alle funzioni di giudice incaricato dell’applicazione del diritto dell’Unione affidate dalla citata disposizione agli organi giurisdizionali nazionali.

    Di conseguenza, qualora un organo giurisdizionale nazionale investito di una controversia ritenga che, nell’ambito della medesima, sia sollevata una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, ha la facoltà o l’obbligo, a seconda del caso, di adire la Corte in via pregiudiziale, senza che detta facoltà o detto obbligo possano essere ostacolati da norme nazionali di natura legislativa o giurisprudenziale.

    Nel caso di specie, una disposizione di diritto nazionale non può impedire a una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, la quale debba affrontare una questione di interpretazione della direttiva 89/665, di rivolgersi alla Corte affinché si pronunci in via pregiudiziale.

    Tenuto conto del complesso delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla prima parte della seconda questione dichiarando che l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo giurisdizionale, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.

    Sulla seconda e sulla terza parte

    Con la seconda e la terza parte della seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte ad una questione di interpretazione del diritto dell’Unione dal medesimo sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, detto giudice del rinvio debba esso stesso fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione.

    In proposito è d’uopo ricordare che una sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l’interpretazione o la validità degli atti delle istituzioni dell’Unione in questione, per la definizione della controversia principale (v. sentenza Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 29 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, il giudice nazionale che abbia assolto, quale giudice di ultima istanza, il suo obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte a titolo dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, è vincolato, ai fini della soluzione della controversia principale, dall’interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalla giurisprudenza nazionale che ritenga non conforme al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 30).

    Va del pari ricordato che l’effetto utile dell’articolo 267 TFUE sarebbe attenuato se al giudice nazionale fosse impedito di applicare, immediatamente, il diritto dell’Unione in modo conforme ad una pronuncia o alla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 20).

    Il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme del diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in primo luogo, sentenze Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punti 21 e 24 e, da ultimo, A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, punto 36 nonché la giurisprudenza ivi citata).

    Sarebbe difatti incompatibile con gli obblighi che derivano dalla natura stessa del diritto dell’Unione qualsiasi disposizione di un ordinamento giuridico nazionale o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione dell’efficacia del diritto dell’Unione per il fatto di negare al giudice competente ad applicare questo diritto il potere di compiere, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme dell’Unione (v. sentenze Simmenthal, EU:C:1978:49, punto 22, A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

    Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda e terza parte della seconda questione dichiarando che l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte ad una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione da essa sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione.

    Sulle spese

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

    1)      L’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.

    2)      L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.

    3)      L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea ad una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione da essa sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione.

    Firme


    Lingua processuale: l’italiano.

    Ultimo aggiornamento Martedì 10 Maggio 2016 09:06
     

    L. 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” - "Legge Madia"

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    Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 ).

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    Ultimo aggiornamento Sabato 23 Aprile 2016 16:25
     

    Condanne penali: apprezzamento di "non gravità" tra concorrenti e stazione appaltante

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    N. 1799/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 7422 Reg. Ric.
    ANNO 2008
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 7422 del 2008, proposto da
    Consorzio S., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Pellegrino e Danilo D'Arpa, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n. 11;
    contro
    Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;
    nei confronti di
    P. s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria dell'Ati P. s.r.l.- FI. Elettromeccanica s.r.l.., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cerioni, con domicilio eletto presso l'avv. Vincenzo Greco in Roma, via Federico Cesi 21;
    per la riforma
    della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA, SEZIONE I, n. 01253/2008, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE DeLL'APPALTO PER LAVORI DI RESTAURO
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attivitaà culturali e della Soprintendenza a per i beni storici artistici ed etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia;
    Viste le memorie difensive delle parti;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Titodore e l'avvocato Pellegrino;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
    FATTO E DIRITTO
    Con atto di appello n. 7422/08, notificato il 15 settembre 2008, il Consorzio S., in persona del legale rappresentante ing. A. L., contesta la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, I, 3 aprile 2008, n. 1253, con la quale è stato respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso l'aggiudicazione all'ATI P. s.r.l. e F. s.r.l. dell'appalto per lavori di restauro e adeguamento normativo e funzionale di una porzione del fabbricato sito in Modena, denominato ...omissis....
    Le questioni qui sottoposte all'esame del Collegio riguardano le seguenti censure, respinte in primo grado e riproposte nella presente sede dal citato Consorzio, risultato secondo in graduatoria:
    1) omessa dichiarazione di condanne penali, riportate da due amministratori, il primo dei quali, tuttavia, cessato dalla carica da più di tre anni (con preclusa rilevanza di tale condanna per la società, come in precedenza riconosciuto dalla stessa ricorrente), mentre per il secondo amministratore sarebbe stata (secondo l'appellante) illegittimamente esclusa la rilevanza di una condanna, benché patteggiata dieci anni prima della gara, non essendo automatica l'estinzione del reato e non risultando congrua la decisione della stazione appaltante di escludere l'incidenza della stessa sulla moralità professionale del concorrente, anche per l'autonoma rilevanza dell'omessa dichiarazione (pur richiedendo il bando di effettuare la dichiarazione di cui trattasi nei termini di cui all'art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
    2) omessa dichiarazione delle quote con cui ciascuna impresa partecipante all'ATI avrebbe effettuato i lavori, non essendo scontata la ripartizione successiva, avendo una delle imprese partecipanti tutte le qualifiche richieste per l'effettuazione dei lavori;
    3) irregolarità della fideiussione, in quanto non sottoscritta da una delle imprese partecipanti e quindi non riferibile alla stessa, risultando insufficiente la mera indicazione, in allegato, dell'intenzione della società sottoscrittrice di effettuare le prestazioni richieste, in caso di aggiudicazione, in associazione temporanea;
    4) irregolarità delle sedute successive alla prima, tramite mero annuncio nella bacheca della stazione appaltante e non con apposita comunicazione alle imprese partecipanti alla gara.
    Il Collegio ritiene fondati e assorbenti i primi tre ordini di censure, mentre per il quarto - riferito alla pubblicità delle sedute - ritiene invece condivisibili le considerazioni della sentenza appellata, che ha ritenuto non invalidanti le modalità di comunicazione poste in essere dalla Commissione aggiudicatrice, in quanto non lesive della par condicio dei concorrenti.
    Per quanto riguarda infatti, in primo luogo, l'omessa dichiarazione di condanne penali, richiesta ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, il Collegio ricorda che occorre distinguere - nell'ambito della disposizione - fra i requisiti il cui accertamento è oggettivo e non richiede alcuna valutazione (come il fallimento, o la pendenza di procedura di prevenzione) e i requisiti rimessi all'apprezzamento discrezionale della stazione appaltante, come appunto l'intervenuta condanna per reati "gravi" ed "incidenti sulla "moralità professionale".
    Per questi ultimi, la mera ripetizione, da parte del bando, della disposizione di legge, così come il rinvio alla stessa, appaiono di fatto costitutivi di una causa di legittimazione anche per il concorrente, che potrebbe ritenersi esonerato dal dichiarare infrazioni penalmente rilevanti, ma di lieve entità. L'omessa dichiarazione sarebbe senz'altro sanzionabile in sede di gara, pertanto, solo in presenza di un più stringente obbligo, imposto dal bando, di dichiarare qualsiasi condanna penale, spettando in via esclusiva all'amministrazione la predetta valutazione di gravità (Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, nn. 4905, 4906 e 4907).
    Nella situazione in esame, il bando di gara prevedeva (punto 5, lettera h)) la dichiarazione di cui trattasi per reati che incidessero "sull'affidabilità morale e professionale" dei rappresentanti delle imprese, indicati al precedente punto e), "anche se cessati dalle cariche nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, fatta salva la dimostrazione da parte dell'impresa di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata".
    Non rilevava quindi, in primo luogo (e la stessa attuale appellante aveva rinunciato a tale censura, con memoria prodotta in primo grado di giudizio), la condanna riportata dall'amministratore delegato di P. s.r.l. (C. I.), cessato dalla carica in data 11 febbraio 2002 (ovvero oltre tre anni prima della dichiarazione di cui trattasi): l'irrilevanza di tale condanna ai fini della partecipazione alla gara era infatti prevista dalla disposizione del bando sopra riportata, peraltro in conformità all'art. 75, comma 1, lettera c) d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come successivamente integrato e assorbito dal d.lgs. n. 163 del 2006.
    Per quanto riguarda, invece, la posizione del legale rappresentante della ditta FI. (F. S.), il Collegio non ritiene ragionevole - in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale ricordato - un apprezzamento discrezionale di "non gravità", compiuto dall'impresa partecipante alla gara in rapporto ad una condanna patteggiata per omicidio colposo commesso per "imprudenza, imperizia, negligenza e colpa specifica, consistente nella violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro", punito ai sensi dell'art. 589, commi 1 e 2, Cod. pen. dalla Pretura circondariale di Terni con sentenza in data 13 ottobre 1995. Tale condanna riguardava infatti un delitto per detta qualificazione incidente su beni e interessi comunque rilevanti per quanto concerne l'affidabilità dell'impresa partecipante ad appalti pubblici, chiamata al sistematico rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavoratori (cfr. Cons. Stato, sez. I, 23 gennaio 2008, n. 4436/07): il precedente in questione non poteva pertanto scendere al di sotto della soglia della "gravità", ai fini della dichiarazione di cui trattasi.
    Il fatto che la condanna fosse risalente nel tempo e la prospettata maturazione dei presupposti di estinzione del reato potevano essere (come sono stati) oggetto di specifica valutazione da parte della stazione appaltante: ma resta comunque fermo che quest'ultima doveva farsi carico della questione - comunque rilevante, - dell'omissione della dichiarazione, prescritta dal bando, circa l'esistenza di una tale condanna (cfr. sul punto artt. 75 e 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
    L'apprezzamento di "non gravità", che può ritenersi rimesso alla valutazione del concorrente, non è in effetti speculare a quello esercitabile dalla stazione appaltante: al primo (in presenza di un rinvio generico, o di una testuale reiterazione della disposizione di legge nel bando di gara) compete solo un apprezzamento limitato al possibile superamento della soglia di interesse della valutazione; ma la valutazione concreta spetta poi alla stazione appaltante, in ragione degli interessi tutelati dalla legge.
    In altre parole, nel caso in cui il bando non ponga un obbligo incondizionato di dichiarare qualsiasi condanna riportata, si potrebbe non ritenere "falsa" la dichiarazione di un concorrente che ometta di menzionare la condanna penale di un amministratore, qualora fosse ragionevolmente giustificabile - in riferimento agli interessi perseguiti dalla normativa sui contratti pubblici - il suo giudizio di irrilevanza di condanne per fatti da lui stesso ritenuti scarsamente offensivi, ovvero non attinenti agli interessi che presiedono ai requisiti richiesti per la partecipazione.
    Una tale evenienza non ricorre però nel caso di specie, in cui la questione si pone con riferimento ad un reato che, per le dette ragioni, è da considerare oggettivamente "grave" e perciò direttamente incidente sull'affidabilità dell'impresa in relazione al rispetto delle norme di sicurezza dettate a tutela dei lavoratori.
    In tale contesto - essendo incontestabile la gravità" (indifferente - per quanto concerne il dovere di presentare le dichiarazioni di cui si verte - rispetto all'ulteriore questione dell'avvenuta successiva estinzione, o meno, del reato) spettava alla sola Amministrazione la responsabile scelta, in ordine all'eventuale superamento della presunzione relativa di inaffidabilità, conseguente alla condanna stessa. Risultava inammissibile, invece, che il concorrente potesse ritenersi non tenuto all'obbligo di dichiarazione imposto dall'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 e dal bando di gara, in quanto tale obbligo, legato esclusivamente alla natura della condotta penalmente sanzionata, prescindeva dalle ulteriori - non pacifiche - valutazioni in ordine all'eventuale riabilitazione del condannato o all'estinzione del reato, Il bando richiedeva, d'altra parte, un'attestazione circa l'oggettiva insussistenza di condanne, che potessero in astratto essere incidenti sull'affidabilità morale e professionale dei rappresentanti delle imprese concorrenti, e non rimetteva loro una valutazione di attenuazione per fatti estrinseci e successivi come quelli addotti.
    Quanto all'ordine di censure, riferito alla omessa indicazione - in sede di offerta - della ripartizione percentuale dei lavori fra mandante e mandataria, il Collegio ritiene ugualmente non fondate le conclusioni della sentenza appellata secondo cui, in tema di appalti pubblici, detta indicazione sarebbe "funzionale all'esecuzione della prestazione complessivamente richiesta", con conseguente inidoneità dell'omissione a costituire causa di esclusione dalla gara quando le imprese associate fossero tra loro fungibili, ovvero in grado di assolvere ciascuna all'intera prestazione, ovvero quando fossero specializzate in relazione alle specifiche categorie richieste dal disciplinare di gara.
    Nella fattispecie, la mandataria P. s.r.l. possedeva le attestazioni richieste per effettuare l'intera prestazione, mentre la mandante - essendo specializzata per la sola categoria OG11 - classifica IV, non avrebbe potuto eseguire altre prestazioni, di modo che la ripartizione sarebbe stata desumibile dalle stesse qualificazioni possedute.
    Questa situazione, tuttavia, non poteva precostituire alcuna certezza in ordine alle effettive quote di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento temporaneo, potendo la mandataria eseguire anche opere, appartenenti alla categoria di specializzazione della mandante. La definizione delle quote di partecipazione ad un'ATI, del resto, è pacificamente ritenuta attinente non solo alla fase esecutiva, ma anche al momento genetico del rapporto contrattuale, benchè non specificamente richiesto dal bando. Il bando è infatti, all'occorrenza, da ritenere integrato dalle prescrizioni di cui all'art. 13, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in base al quale l'affidamento della realizzazione di opere pubbliche ad associazioni temporanee è subordinato alla condizione che la mandataria e le altre imprese associate siano già in possesso di qualificazione per la rispettiva quota percentuale, cui deve poi corrispondere l'esecuzione dei lavori, ex art. 93, comma 4 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554: quanto sopra, dovendosi tenere conto dell'esigenza di evitare partecipazioni fittizie o di comodo ed in corrispondenza alle caratteristiche di trasparenza e affidabilità, che debbono contraddistinguere le procedure di gara, in base ai principi recepiti anche dall'art. 37, comma 13, d.lgs. 14 aprile 1996, n. 163 (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato,. IV, 27 novembre 2010, n. 8253, 27 gennaio 2011, n. 606; Cons. Stato, V, 7 maggio 2008, n. 2079, 20 agosto 2008, n. 3972, 22 dicembre 2008, n. 6493, 12 febbraio 2010, n. 744, 28 settembre 2009, n. 5817, 22 febbraio 2010, n. 1038, 8 settembre 2010, n. 6490, 12 ottobre 2004, n. 6586, 6 maggio 2011, n. 2715, 27 ottobre 2011, n. 5736; VI, 8 febbraio 2008, n. 416).
    Anche sotto tale profilo, quindi, le argomentazioni dell'appellante debbono essere accolte.
    Restano da esaminare le argomentazioni difensive, riferite a violazione dell'art. 108 d.P.R. n. 554 del 1999, per avere l'associazione aggiudicataria prodotto una polizza fideiussoria intestata e sottoscritta soltanto dalla società capogruppo.
    Tali argomentazioni erano respinte dalla sentenza appellata, in quanto "dal contenuto di un allegato alla polizza fideiussoria " risulterebbe che "l'atto comprende entrambi i soggetti della costituenda associazione", con conseguente estensione della garanzia all'eventuale inadempimento di tutte le imprese associate.
    Dette conclusioni non appaiono condivisibili. E' vero, infatti, che la garanzia fideiussoria non richiede necessariamente la sottoscrizione delle imprese associate, in caso di raggruppamento, essendo la stessa operante fra garante e beneficiario (quest'ultimo, nel caso di specie, identificabile nella stazione appaltante), con piena efficacia anche se uno dei soggetti garantiti non è a conoscenza del contratto; la medesima garanzia deve però coprire non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara, con puntuale specificazione dell'obbligazione garantita e di ogni eventuale condizione o limitazione (Cons. Stato, VI, 28 febbraio 2006, n. 893; Cons. giust. amm. Reg. Sic. 29 settembre 2005, n. 630). La mera enunciazione dell'intento di P. s.r.l., in caso di aggiudicazione, di "costituire ATI con la ditta mandante FI. s.r.l." non appare invece accompagnata da adeguate specificazioni, in particolare circa la copertura assicurativa inerente alla veridicità delle dichiarazioni della mandante FI., in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti. Anche sotto quest'ultimo profilo, pertanto, le prospettazioni difensive dell'appellante risultano fondate.
    Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l'appello debba essere accolto, con gli effetti precisati in motivazione.
    Le spese giudiziali da rifondere all'appellante vengono liquidate - per i due gradi di giudizio - nella misura di euro 5.000,00 a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di euro 5.000,00 a carico dell'ATI P. s.r.l. e FI..
    P. Q. M.
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla l'aggiudicazione dei lavori di restauro e adeguamento normativo e funzionale di porzione del fabbricato, denominato ...omissis..., all'ATI P. s.r.l. - FI. s.r.l.; condanna le predette società e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna, come specificato in motivazione.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
    - Giuseppe Severini - Presidente
    - Roberto Giovagnoli - Consigliere
    - Gabriella De Michele - Consigliere, Estensore
    - Giulio Castriota Scanderbeg - Consigliere
    - Bernhard Lageder - Consigliere
     
    IL PRESIDENTE
    Giuseppe Severini
    L'ESTENSORE
    Gabriella De Michele
     
    Depositata in Segreteria il 27 marzo 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica

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    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2016, ha approvato il testo dello schema di decreto delegato sul “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in attuazione dell’articolo 18 della Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015).

    Su tale schema di decreto delegato, l'Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato si è pronunziata con parere del 21 aprile 2016 n. 968.

    Ultimo aggiornamento Sabato 23 Aprile 2016 11:39
     


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