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    Farmaci equivalenti brevettati: quanto costano?

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    N. 6669/2012 Reg. Prov. Coll.

    N. 7515 Reg. Ric.

    ANNO 2009

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 7515 del 2009, proposto da: A. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Paoletti, Sonia Selletti e Annalisa Cecchi, con gli stessi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via G. Bazzoni, 3;

    contro

    AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco e Ministero della Salute, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono per legge domiciliati;

    nei confronti di

    E. S.p.a. e N. S.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, non costituite;

    per l'annullamento

    della determinazione AIFA prot. n. 71060/P del 13 luglio 2009, nonché della comunicazione inviata via e-mail ad A. dal dott. D. C. in data 8 giugno 2009; degli elenchi aggiornati dei medicinali equivalenti, pubblicati sul sito internet della predetta Agenzia il 17 settembre 2009, il 6 agosto 2009, il 29 luglio 2009, il 22 giugno 2009, il 12 giugno 2009 ed il 28 maggio 2009, che, sulla base di quanto prescritto dall'art. 13 co. 1 lett. a) del d.l. n. 39/09, devono ridurre il prezzo al pubblico del 12% nella parte in cui includono il medicinale "Dicloreum 150 mg capsule rigide a rilascio prolungato", nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'AIFA-Agenzia Italiana del Farmaco;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con ricorso notificato il 22 settembre 2009 e depositato il successivo 24 settembre, la Società ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l'annullamento.

    Riferisce di essere titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata "Dicloreum 150 mg capsule rigide a rilascio prolungato - 20 capsule", la cui formulazione è stata sviluppata sulla base del brevetto italiano n. 1.200.217 del 5 gennaio 1989 e del brevetto europeo n. 0.263.083 del 23 giugno 1993.

    Espone la tecnologia da cui è scaturita la formulazione della specialità in argomento, caratterizzata da una specificità di rilascio e unicità di dosaggio non comparabile con altri dosaggi di specialità simili sul mercato.

    Lamenta che l'AIFA, nell'emanare il provvedimento di applicazione dell'art. 13, co. 1, d.l. n. 39 del 28 aprile 2009, che prevede la riduzione del prezzo al pubblico del 12 per cento dei medicinali equivalenti di cui all'art. 7, co. 1, lett. a) d.l. n. 347 del 2001, eccetto i "medicinali coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto", ha inserito d'ufficio il farmaco Dicloreum 150 mg nell'elenco dei prodotti medicinali equivalenti da assoggettare alle predette riduzioni, disconoscendo la peculiarità di detto farmaco e la sua situazione brevettale.

    Con nota del 28 maggio 2009 la ricorrente chiedeva la rettifica dell'elenco dei medicinali equivalenti con l'esclusione del medicinale in argomento, cui faceva seguito la nota dell'AIFA dell'8 giugno 2009 impugnata con il presente ricorso, che sottolineava la necessità, per addivenire alla richiesta esclusione, di formale produzione di copia del brevetto riportante la data circa l'esistenza della copertura brevettale sul principio attivo o sulla licenza goduta in Italia da detto farmaco,

    Da detta comunicazione emergeva chiaramente una difformità tra il dettato normativo, che, per l'appunto, prevede l'esenzione per i farmaci genericamente coperti da brevetto, senza distinzione tra le diverse tipologie di brevetto, e l'applicazione di detta norma da parte dell'AIFA.

    La ricorrente inviava, quindi, la documentazione comprovante la protezione brevettuale a livello italiano ed europeo del Dicloreum 150 mg, allegando una dichiarazione dell'Azienda V. S.p.a. cui fanno capo i suddetti brevetti, attestante che il medicinale viene prodotto presso la loro officina farmaceutica, avvalendosi della tecnologia di cui ai citati brevetti.

    Con la nota del 13 luglio 2009, l'AIFA comunicava che il farmaco non poteva essere escluso dalla lista dei farmaci equivalenti soggetti alla riduzione del prezzo di spettanza, ai sensi dell'art. 13 del citato d.l. n. 39 del 2009, posto che le tipologie di brevetti presentate sono diverse dalla copertura del principio attivo, quale unico brevetto che consente di godere dell'esenzione.

    A sostegno delle proprie ragioni deduce:

    1. violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co. 1, lett. a) e lett. b) d.l. n. 39 del 28 aprile 2009, conv. dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, in combinato disposto con l'art. 7, co. 1, d.l. n. 347 del 18 settembre 2001, conv. dalla legge n. 405 del 6 novembre 2001. Difetto di istruttoria.

    Sottolinea la ricorrente l'erronea applicazione da parte dell'AIFA della disciplina prevista dall'art. 13, co. 1, lett. a) e lett. b) d.l. n. 39 del 2009. Aggiunge che non è stata svolta una particolare attività volta ad approfondire le circostanze dalla stessa rappresentate in occasione dell'invio della documentazione e degli elementi atti a comprovare che il farmaco non avrebbe dovuto essere inserito nella lista dei farmaci equivalenti;

    2. violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co. 1, lett. a) e lett. b) d.l. n. 39 del 28 aprile 2009, conv. dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, dell'art. 7, co. 1, d.l. n. 347 del 18 settembre 2001, conv. dalla legge n. 405 del 6 novembre 2001. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto. Difetto di istruttoria; contraddittorietà; violazione del principio di parità di trattamento ex art. 3 Cost. e dei principi di buon andamento e ragionevolezza ex art. 97 Cost.

    Con questo motivo la ricorrente rivendica quanto meno l'applicazione dell'art. 13 del citato d.l. n. 39 nella parte in cui prevede che "la riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto".

    Evidenzia, inoltre, che l'art. 13 fa riferimento genericamente ai "medicinali originariamente coperti da brevetto", la cui formula non è tale da escludere che l'esenzione riguardi i soli farmaci coperti da brevetto su principio attivo e non anche le specialità interessate da diverse tipologie di brevetto;

    3. violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co. 1 lett. a) e lett. b) d.l. n. 39 del 2009, conv. dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, dell'art. 7, co. 1, d.l. n. 347 del 18 settembre 2001, conv. dalla legge n. 405 del 16 novembre 2001. Difetto di istruttoria sotto altro profilo; violazione del principio di parità di trattamento ex art. 3 Cost. sotto altro profilo.

    La ricorrente rappresenta una ragione in più per non essere il predetto medicinale definito farmaco equivalente, essendo un farmaco conosciuto ed utilizzato prima del 1978. La definizione di farmaco equivalente, infatti, è stata resa dal legislatore con l'art. 1 bis del d.l. n. 87 del 2005, sicché nella definizione riportata dalla disposizione non possono essere ricompresi i farmaci che non sono stati oggetto di brevetto per ragioni indipendenti dalla volontà aziendale, ma solo per motivi cronologici. Consegue che inserire i farmaci con tali caratteristiche nella lista dei farmaci equivalenti comporta una disparità di trattamento rispetto ai farmaci immessi in commercio successivamente, che hanno potuto godere della brevettabilità, da cui conseguono una serie di esenzioni, tra cui quella in argomento.

    L'Amministrazione costituitasi in giudizio, eccepisce, preliminarmente, la irricevibilità del ricorso; nel merito, conclude per la sua infondatezza.

    DIRITTO

    Il Collegio condivide l'eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla resistente Amministrazione.

    Osserva il Collegio che con la pubblicazione delle liste di trasparenza impugnate, a dire della ricorrente, quali atti presupposti rispetto alla determinazione del 13 luglio 2009 parimenti contestata, quest'ultima ha avuto piena consapevolezza della lesività della propria posizione giuridica, dovuta all'inserimento in dette liste del farmaco di cui si tratta.

    Ciò è avvalorato dall'attività posta in essere dalla stessa ricorrente, volta a confutare l'inserimento del proprio farmaco in detta lista e, quindi, a sollecitare l'Amministrazione a rivedere le proprie determinazioni, cui sono seguite trattative a seguito delle quali sono state adottate le note impugnate, con le quali l'Amministrazione ha confermato che il farmaco in argomento non poteva essere escluso dalla lista dei farmaci equivalenti.

    E' palese, quindi, che la consapevolezza della lesività delle liste di trasparenza si è concretizzata con l'adozione e la pubblicazione di queste ultime.

    E' utile rilevare in proposito che secondo un principio pacifico nella giurisprudenza del giudice amministrativo la piena conoscenza dell'atto lesivo si realizza quando il soggetto ha la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo che ne sia percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso (Cons.St., sez. IV, 22 maggio 2012, n. 2974), ben potendo poi, per effetto della piena conoscenza del provvedimento lesivo anche a seguito di accesso ai documenti, proporre motivi aggiunti (Tar Piemonte, sez. I, 15 marzo 2012, n. 339; Tar Sardegna 10 maggio 2011, n. 464);

    Infatti, il decorso del termine per l'impugnazione non è interrotto dall'eventuale esercizio del diritto di accesso, potendo, entro tale termine, procedersi alla proposizione dell'impugnativa contro gli atti amministrativi definitivi ritenuti lesivi e, successivamente, acquisita la richiesta documentazione, presentare motivi aggiunti sempre nel detto termine, ovvero in un secondo momento in caso di ritardo nella fornitura della documentazione stessa (Cons.St., sez. II, 7 febbraio 2011, n. 139).

    Il ricorso, pertanto, notificato in data 22 settembre 2009 risulta palesemente tardivo.

    Ove pure si potesse prescindere da tale eccezione, il ricorso sarebbe comunque infondato.

    Lamenta sostanzialmente la ricorrente che l'AIFA, nell'emanare il provvedimento di applicazione dell'art. 13, co. 1, d.l. n. 39 del 28 aprile 2009, che prevede la riduzione del prezzo al pubblico del 12 per cento dei medicinali equivalenti di cui all'art. 7, co. 1, lett. a) d.l. n. 347 del 2001, esentando espressamente i medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, ha inserito d'ufficio il farmaco Dicloreum 150 mg nell'elenco dei prodotti medicinali equivalenti da assoggettare alla predetta riduzione, disconoscendo la peculiarità di detto farmaco e la sua situazione brevettale.

    Rileva il Collegio che costituisce, in materia, consolidato principio quello secondo cui ai sensi dell'art. 7, comma 1 D.L. 347/2001 (conv. in L.405/2001) la regola secondo la quale le specialità medicinali aventi uguale composizione in principi attivi sono rimborsate al farmacista dal S.S.N. fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico è derogata nel caso di medicinali il cui principio attivo sia tutelato da brevetto di prodotto e non, invece nel caso di farmaci la cui fabbricazione sia tutelata da brevetto di procedimento (Consiglio di Stato, IV, 7.5.2002, n.1659).

    Consegue che il presupposto per l'inserimento dei farmaci in lista di trasparenza è che essi siano medicinali non coperti da brevetto, aventi eguale composizione quali-quantitativa.

    L'articolo 7 d.l. 347/2001 citato deve, quindi, essere interpretato nel senso che, ai fini del rimborso della spesa farmaceutica, rileva di per sé soltanto la copertura data dal brevetto sul principio attivo. Tale criterio rappresenta una scelta di politica legislativa insindacabile, legata alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, che non intacca la tutela costituzionale della salute, ma diviene solo uno strumento per incentivare l'uso appropriato dei farmaci (Consiglio di Stato, IV, 15.6.2004, n. 3997).

    Da quanto sopra discende che erra la ricorrente nel ritenere quale presupposto per l'inclusione in lista di trasparenza l'elemento della sostituibilità dei farmaci, vale a dire la loro intercambiabilità poiché, come è stato chiarito, presupposto per l'inserimento dei farmaci in lista di trasparenza è che essi siano medicinali non coperti da brevetto sul principio attivo.

    E' legittima, quindi, la decisione del servizio sanitario pubblico di inserire in lista di trasparenza il Dicloreum 150 mg visto che tutti i prodotti a base di Diclofenac ""rispondono alle stesse esigenze terapeutiche, e sono parimenti efficaci; e che non è possibile affermare la superiorità qualitativa di alcuno di essi ("originator" incluso) rispetto agli altri.

    La correttezza della interpretazione sopra esposta è confermata dalla norma interpretativa di cui all'art. 2, comma 99, della legge n. 191 del 2009, la quale precisa che "le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 4 dell'art. 13 del d.l. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano nel senso che il termine "brevetto" deve intendersi riferito al brevetto sul principio attivo".

    Osserva, inoltre, il Collegio che l'art. 7, comma 1, d.l. n. 347 del 2001 definisce come medicinale equivalente quel medicinale che ha "uguale composizione di principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali". Il medicinale equivalente, quindi, prescinde dalla esistenza del brevetto, il quale, nel caso di specie, originariamente atteneva al procedimento, essendo il farmaco in questione caratterizzato dalla possibilità di monosomministrazione giornaliera, estranea ad altri prodotti a base del medesimo principio attivo.

    Stimasi, tuttavia, equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

    P. Q. M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

     

    IL PRESIDENTE

    Italo Riggio

    L'ESTENSORE

    Maria Luisa De Leoni

    IL CONSIGLIERE

    Giulia Ferrari

     

    Depositata in Segreteria il 19 luglio 2012

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     

    Piloti dei Vigili del fuoco: compenso per operazioni anticendio

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    N. 715/2013 Reg. Prov. Coll.
    N. 15635 Reg. Ric.
    ANNO 2000
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 15635 del 2000, proposto da:
    D. A., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Augusto Melis, Antonia Catte, con domicilio eletto presso Marco Mariani in Roma, via Savoia, 78;
    contro
    Ministero dell'Interno, Direzione Generale Protez. Civile e dei Serv. Antincendio, Pres.Cons.Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
    per l'accertamento
    del diritto alla percezione del compenso previsto nell'Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986 per il servizio speciale prestato presso il Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di Salerno, durante la campagna antincendi dal 1993 al 1996 e 1998
    per la condanna
    dell'Amministrazione alla corresponsione delle somme dovute oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
    Visti gli atti della causa;
    Nominato relatore all'Udienza Pubblica in Camera di Consiglio del 13 dicembre 2012 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d'udienza;
    ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
    FATTO
    Con ricorso notificato l-11 settembre 2000 e depositato il 15 successivo il signor D. A., sopra specificato, chiede l'accertamento del suo diritto alla percezione del compenso previsto nell'Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986 per il servizio speciale prestato presso il Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di Salerno, durante la campagna antincendi dal 1993 al 1996 e 1998, e la condanna dell'Amministrazione intimata alla corresponsione delle somme dovute oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
    Deduce i seguenti motivi:
    1) Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti.
    2) Violazione dei principi di uguaglianza, giusta retribuzione e buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione. Violazione degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.
    Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate che hanno dedotto l'infondatezza delle censure sollevate e contestato le deduzioni svolte nel merito, chiedendo, in via conclusiva, il rigetto del ricorso.
    All'udienza pubblica in Camera di Consiglio del 13 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
    DIRITTO
    Dopo aver precisato di aver prestato servizio speciale nella qualità di elicotterista addetto al Nucleo Elicotteri del Comando dei Vigili del Fuoco nelle campagne antincendi dal 1993 al 1996 e nel 1998, il ricorrente, signor D., chiede il riconoscimento del suo diritto ai compensi per l'attività svolta, che ritiene dovuti in relazione all'Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986.
    Con il primo motivo di gravame viene dedotto l'eccesso di potere tra più atti atteso che la Direzione Generale della Protezione Civile avrebbe richiesto, in varie occasioni, i prospetti riepilogativi delle missioni effettuate dal personale impiegato nella campagna antincendi nel periodo d'interesse salvo, poi, escludere il diritto a tale compenso.
    La nota, nella quale si dava per scontata la spettanza delle somme pretese, sarebbe stata trasmessa dalla Direzione Generale della Protezione Civile con i dati richiesti al Dipartimento della Protezione Civile e al Ministero della Difesa per la corresponsione del dovuto.
    Stesso tenore sarebbe rilevabile dalla nota 18 agosto 1998 della Direzione generale della predetta Protezione Civile.
    Soltanto nel 2000, sorprendentemente, la predetta Direzione Generale avrebbe lasciato intendere che vi erano dubbi sulla spettanza delle somme pretese e avrebbe declinato la sua competenza al riguardo.
    Con il secondo motivo parte ricorrente contesta i profili di illegittimità costituzionale dell'interpretazione resa dalla resistente andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.
    Preliminarmente, il Collegio osserva che l'azione proposta è un'azione di accertamento del diritto alla corresponsione di un compenso dovuto in applicazione di specifiche norme vigenti nel periodo interessato rispetto al quale non sussistono margini di apprezzamento discrezionale da parte dell'Amministrazione resistente la quale è tenuta a pagare una volta accertato il debito.
    Ne consegue che il comportamento tenuto da quest'ultima si presenta, eventualmente, come criticabile se indicativo di incertezze e incoerenze peraltro legate alle complesse vicende che hanno segnato la Protezione Civile e il suo collocamento nell'ambito del Governo, ma non rivelatore di illegittimità atteso che ciò che rileva, in ipotesi del genere, è la sussistenza o meno del diritto e quindi l'esistenza e la vigenza della fonte normativa generatrice dell'obbligo e non le eventuali e contraddittorie richieste di documentazione rivolte all'interessato.
    Contesta la sussistenza del debito per cui è causa la difesa erariale.
    Il Collegio premette che l'Ordinanza del Ministero Protezione Civile n. 688/FPC del 21.2.1986, con la quale è stato previsto il riconoscimento di una specifica indennità ai piloti che avessero effettuato un numero minimo di missioni in operazioni di spegnimento di incendi boschivi con elicotteri dotati di benna, risulta vigente nel periodo interessato, secondo quanto affermato da copiosa giurisprudenza, al riguardo (fr., in particolare, Consiglio Stato, sez. IV, 18 settembre 2007, n. 4857 Cons. St.; n. 2647/2009; Cons. St., sez. VI, 3228/2008) e che, quindi, il riordino organizzativo della Protezione Civile e la diversa distribuzione delle competenze amministrative relative ai servizi di contrasto agli incendi non sono stati ritenuti, in alcun modo incompatibili con la persistente operatività dell'indennità antincendio. Va, quindi, osservato che le somme in questione spettano agli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco soltanto in ipotesi determinate secondo quanto meglio verrà precisato in appresso.
    A proposito della legge n. 47 del 1975 che (articolo 7) nel titolo II relativo alla "Difesa e ricostituzione del patrimonio forestale" attribuisce il compito di spegnimento degli incendi alla "collaborazione dei vigili del fuoco " il Collegio precisa quanto segue.
    La legge appena menzionata ha attribuito al Ministero dell'Agricoltura e foreste (ora delle Politiche Agricole e forestali) il compito di spegnimento degli incendi che per quanto riguarda, in particolare, le attività a terra risulta affidato al Corpo Forestale dello Stato e, in via di collaborazione, ai Vigili del fuoco.
    A partire dall'anno 1986, con l'approvazione dell' Ordinanza n. 688 di cui è stata riaffermata la vigenza dalla giurisprudenza amministrativa prima citata, il Ministero del Coordinamento della protezione Civile, nel frattempo istituito (D. L. nº 57 del 27 febbraio 1982 convertito nella legge n. 187 dello stesso anno) ha previsto la possibilità di compensare gli equipaggi impegnati in attività di soccorso aereo per lo spegnimento degli incendi boschivi, nei termini espressamente richiamati dal ricorrente.
    Con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, è nato, infine, il Servizio Nazionale della Protezione Civile, il quale ha previsto (art. 6) che costituiscono componenti del Servizio nazionale della protezione civile e che provvedono alle attività di protezione civile "secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici..........." e che tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile viene indicato "il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile"
    Motore organizzativo dell'attività area per lo spegnimento degli incendi, infine, è, fin dal 1982, il Comitato Operativo Aereo Unificato, centro di comando e controllo di tutti i mezzi aerei resi disponibili per l'attività di protezione civile, che pianifica e coordina le attività di volo, sia in ambito nazionale che internazionale, anche con il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
    Alla luce di tale quadro di competenze e di attività deve allora rilevarsi che l'appartenenza al Corpo dei Vigili del fuoco non è ragione di esclusione dal compenso per cui è causa dovendosi, soltanto, accertare se risulti provato l'effettivo svolgimento dell'attività per la quale si rivendicano le somme e, in particolare, se tale attività sia stata prestata in base a quanto stabilito dall'organizzazione dell'ufficio incaricato del Servizio in sede nazionale di coordinare gli interventi reputati necessari per lo spegnimento degli incendi, vale a dire il COAU.
    Ebbene dalla lettura della documentazione versata in atti dal ricorrente non sembra che la pretesa dal medesimo avanzata possa ritenersi fondata.
    A prescindere dalle richieste rivolte dal ricorrente all'Amministrazione resistente che sono atti di parte, assumono un rilievo decisivo al fine della definizione della vicenda in esame i documenti prodotti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ogni caso noti al Collegio per essere stati depositati in altri ricorsi anche in quelli spediti in decisione nell'udienza pubblica odierna.
    Risulta da questi che il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) ha dichiarato i mezzi aerei utilizzati per spegnere gli incendi nel 1994, e le tabelle di dislocazione dei mezzi aerei antincendi per le campagne antincendi boschivi 1995, 1996, 1997 e 1998. E l'impiego di mezzi dei Vigili del Fuoco per conto del COAU risulta soltanto per gli anni 1998 e 2000, con le precisazioni che di seguito si espongono.
    Risulta, altresì, che tale situazione è stata espressamente resa nota dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'Ufficio Affari Generali Documentazione e Volontariato- Servizio contenzioso della medesima Presidenza prot. EME/4623/A.008 dell'8 febbraio 2000 laddove si precisa per gli anni dal 1994 al 1997 "non risulta alcuna partecipazione degli equipaggi di volo del C.N. VV.F. al dispositivo aereo coordinato dal COAU per la lotta agli incendi boschivi" e successivamente con la nota EME/30924/A008 del 29 settembre 2000 dove è attestato che gli equipaggi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non hanno partecipato negli anni dal 1990 al 1997 ad alcuna missione di concorso aereo AIB coordinata o disposta dal COAU".
    Ne consegue che mancando un impiego dei velivoli dei VVF, disposto dall'organo deputato ad operare il coordinamento delle attività antincendio di competenza della Protezione Civile (il COAU) deve concludersi che la pretesa del ricorrente si rivela, relativamente agli anni dal 1993 al 1996, infondata.
    E tale conclusione non è scalfita dalla documentazione versata in atti dal medesimo ricorrente atteso che la stessa riguarda essenzialmente i rapporti, di carattere generale, intercorrente tra i vari settori impegnati nello spegnimento degli incendi ma nulla precisa rispetto alla posizione del ricorrente.
    La conclusione ora detta vale, peraltro, anche per l'anno1998.
    Per tale anno pur essendovi l'ammissione sull'utilizzo del Corpo dei Vigili del Fuoco per l'attività di spegnimento degli incendi boschivi risulta versato in atti, dal ricorrente, il prospetto del Ministero dell-Interno, Direzione Generale della Protezione Civile dal quale risulta che lo stesso ha svolto nell'agosto 1998 una sola giornata di attività di volo.
    Non sembra che la stessa rivesta quel carattere di continuità richiamato nell'Ordinanza della Protezione Civile della quale si chiede l'applicazione.
    Ne consegue che il ricorso si rivela infondato anche relativamente all'anno 1998.
    Le spese di lite, in considerazione della particolarità della vicenda esaminata, possono essere compensate tra le parti.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione I ter Respinge il ricorso proposto dal signor D. A., meglio specificato in epigrafe.
    Compensa le spese di lite tra le parti.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
    Linda Sandulli - Presidente, Estensore
    Pietro Morabito - Consigliere
    Fabio Mattei - Consigliere
     
    IL PRESIDENTE, ESTENSORE
    Linda Sandulli
     
    Depositata in Segreteria il 22 gennaio 2013
     

    Nulla osta dell'Ente Parco

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    N. 00009/2016REG.PROV.COLL.

    N. 00003/2016 REG.RIC.A.P.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato

    in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso in appello nr. 3 di A.P. del 2016, proposto da T.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Maria Izzo, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Monte Santo, 68,

    contro

    l’ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

    nei confronti di

    COMUNE DI MONTE COMPATRI, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito,

    per l’annullamento e la riforma

    della sentenza nr. 8744 del 6 agosto 2014 del T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda quater, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante, e per il conseguente annullamento del diniego di nulla osta del 10 dicembre 2013, prot. AP 6081, con il quale l’Ente Parco dei Castelli Romani ha espresso parere negativo sul Programma integrato di intervento in variante al P.R.G. di cui in appresso, da realizzarsi nel Comune di Monte Compatri, in “loc. Molara”, in terreno di proprietà dell’appellante, e per l’accertamento del silenzio-assenso maturatosi sull’istanza prot. nr. 1401 del 5 aprile 2012, presentata dal dante causa della società appellante, signor Marco Merelli, all’Ente Parco, volta a ottenere il predetto nulla osta per decorso del termine di 60 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 13, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, nr. 394, e 28, comma 1, della legge regionale del Lazio 6 ottobre 1997, nr. 29, e per il risarcimento del danno.

     

    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani;

    Vista la memoria prodotta dall’appellante in data 24 marzo 2016 a sostegno delle proprie difese;

    Vista l’ordinanza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato nr. 538 del 9 febbraio 2016, con cui la causa è stata rimessa all’Adunanza plenaria;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore, all’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2016, il Consigliere Raffaele Greco;

    Udito l’avv. Izzo per l’appellante;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO

    1. L’odierna appellante, società T.I. S.r.l., è proprietaria di un suolo sito nel territorio del Comune di Monte Compatri, avente destinazione a verde pubblico e ricadente nel perimetro del Parco dei Castelli Romani.

    Su di esso, nel 2011 i danti causa dell’odierna istante avevano presentato all’Amministrazione comunale una proposta di Programma integrato di intervento, contemplante una variante intesa a imprimergli destinazione urbanistica edificabile, al fine di realizzarvi un complesso commerciale-residenziale, un parco pubblico attrezzato, un parcheggio e le connesse opere di urbanizzazione; tale intervento avrebbe dovuto porsi a completamento di un progetto, originariamente unitario e poi sdoppiato in due tronconi, il primo dei quali si era già concretizzato nel 2009 con l’approvazione di piano particolareggiato su terreno limitrofo.

    Nell’ambito dell’iter procedimentale avviato per l’adozione e la successiva approvazione del predetto P.P.I., gli originari proponenti avevano chiesto all’Ente Parco dei Castelli Romani di esprimere il proprio nulla osta; a fronte di tale istanza, l’Ente Parco ha in un primo momento richiesto un’integrazione istruttoria e quindi, dopo la risposta dell’odierna istante (contestualmente dichiaratasi nuova proprietaria del suolo), comunicato dapprima i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, e quindi il definitivo diniego del nulla osta.

    2. Avverso tale determinazione negativa la società istante è insorta in sede giurisdizionale, lamentandone in primis la tardività, essendo la stessa intervenuta dopo la formazione del silenzio-assenso maturato per il decorso del termine di cui agli artt. 13, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, nr. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e 28, comma 1, della legge regionale del Lazio 6 ottobre 1997, nr. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), e senza la previa rimozione in autotutela di tale titolo tacito; in seconda battuta, ha censurato anche nel merito il giudizio di non compatibilità col Piano del parco.

    3. Il T.A.R. del Lazio, investito della controversia, ha respinto le domande attoree con la sentenza in epigrafe, osservando in estrema sintesi:

    - che la possibilità della formazione per silentium di titoli abilitativi in materia paesaggistica e ambientale è oggi esclusa in via generale dalla disposizione dell’art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato prima dalla legge 11 febbraio 2005, nr. 15 (Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa), e quindi dal decreto-legge 14 marzo 2005, nr. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, nr. 80;

    - che, conseguentemente, il meccanismo del silenzio-assenso disciplinato dal precitato art. 13 della legge nr. 394 del 1991 (così come gli analoghi istituti contemplati dalla legislazione regionale) deve intendersi implicitamente abrogato dalla sopravvenuta disposizione del 2005;

    - che, in ogni caso, anche a voler ritenere tuttora vigente la suindicata disposizione, nella specie il termine di formazione del silenzio-assenso non avrebbe mai potuto iniziare a decorrere a cagione dell’incompletezza della documentazione trasmessa in allegato all’istanza di nulla osta (non essendo stata, in particolare, prodotta l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla competente Soprintendenza);

    - che, peraltro, erano infondate anche le censure proposte in subordine avverso le ragioni addotte dall’Ente Parco a sostegno del diniego di nulla osta.

    4. Con l’odierno appello, la società originaria ricorrente ha articolato avverso la detta sentenza cinque motivi di impugnazione:

    I) error in iudicando; errata ricostruzione del quadro normativo di riferimento; in particolare: violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, l. nr. 394/1991; violazione e falsa applicazione degli artt. 20, commi 1 e 4, 29, comma 2, e 2, l. nr. 241/1990 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 disp. prel. cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 28, l.r. nr. 29/1997 e dell’art. 22, comma 1, l. nr. 1572005 e dell’art. 29, l. nr. 241/1990 (in relazione all’affermazione relativa all’intervenuta abrogazione dell’art. 13, comma 1, l. nr. 394/1991 per effetto della novella del 2005);

    II) error in iudicando; non corretta interpretazione delle risultanze documentali; violazione ed errata applicazione sotto altro profilo degli artt. 13, comma 1, l. nr. 394/1991 e 28, l.r. nr. 29/1997 (in relazione alla subordinata affermazione circa il mancato decorso del termine di formazione del silenzio-assenso, trattandosi nella specie non di richiesta di titolo edilizio, bensì di proposta di P.P.I., con la conseguente non necessità di autorizzazione paesaggistica nella fase in questione);

    III) errore di giudizio consequenziale (in relazione alla conseguente necessità di previa rimozione in autotutela del titolo abilitativo tacito formatosi, esclusa dal primo giudice);

    IV) omessa pronuncia nei riguardi del terzo motivo di impugnazione (con riferimento alla mancata replica alle controdeduzioni svolte dalla istante in riscontro al preavviso di diniego);

    V) insufficiente motivazione; travisamento del contenuto del quarto motivo e non corrispondenza tra statuizione e motivo (in relazione alla parte della sentenza impugnata nella quale sono state respinte le doglianze formulate avverso le ragioni addotte a sostegno del diniego di nulla osta).

    5. Si è costituito l’Ente Parco dei Castelli Romani, opponendosi con atto formale all’accoglimento dell’appello.

    6. All’esito dell’udienza pubblica del 17 novembre 2015, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha rimesso a questa Adunanza plenaria la questione del rapporto fra le previsioni contenute nell’art. 13, comma 1, l. nr. 394/1991 e nell’art. 20, comma 4, l. nr. 241/1990 (come modificato dalla novella del 2005), registrando sul punto un contrasto di giurisprudenza.

    In particolare, nell’ordinanza di rimessione è stata evidenziata l’esistenza di due diversi indirizzi sulla questione de qua:

    a) un primo orientamento esclude che il novellato art. 20 della legge nr. 241/1990 abbia comportato l’abrogazione dell’art. 13, comma 1, della legge nr. 394/1991, attesa la specialità di quest’ultima disposizione e non essendo il comma 4 del citato art. 20 espressivo di un generale divieto di silenzio-assenso in materia paesaggistica e ambientale, sibbene derogatorio dell’opposto principio della generale utilizzabilità di tale modulo introdotto nell’ordinamento dai precedenti commi dello stesso articolo, in modo da non escludere che il legislatore possa introdurre – nel rispetto dei limiti costituzionali e comunitari – previsioni specifiche di silenzio-assenso, e dunque anche che possano conservare efficacia analoghe norme previgenti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2014, nr. 3407; id., 29 dicembre 2008, nr. 6591);

    b) altro indirizzo, invece, esclude la sopravvivenza di norme aventi a oggetto ipotesi di silenzio-assenso anteriori alla novella del 2005, sulla base di una rigorosa applicazione del criterio cronologico della successione delle leggi nel tempo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 gennaio 2014, nr. 119; id., sez. IV, 28 ottobre 2013, nr. 5188).

    La Sezione rimettente, pur nel devolvere a questa Adunanza plenaria la risoluzione del conflitto, ritiene di aderire al secondo e più rigoroso indirizzo, supportando l’assunto anche con ulteriori rilievi che deporrebbero nel senso di una “linea di tendenza” del nostro ordinamento nel senso di escludere la possibilità di formazione di titoli abilitativiper silentium in settori “sensibili” quali sono quelli della tutela del paesaggio, dell’ambiente e dei beni culturali.

    7. All’udienza del 27 aprile 2016, dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

    DIRITTO

    8. Ai fini dell’esame della questione di diritto devoluta a questa Adunanza plenaria dalla Sezione Quarta, giova richiamare nella sua interezza il disposto dell’art. 13 della legge nr. 394 del 1991, in materia di aree naturali protette:

    …1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all’albo del comune interessato e all’albo dell’Ente parco e l’affissione ha la durata di sette giorni. L’Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

    2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

    3. L’esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

    4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta”.

    Di tenore sostanzialmente analogo, sul piano della legislazione regionale, è l’art. 28 della l.r. nr. 29/1997, che per quanto attiene alla disciplina del nulla osta de quo nella Regione Lazio così recita:

    …1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all’interno dell’area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dall’ente di gestione ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4 della L.R. n. 394/1991. Ai fini dell’acquisizione del nulla-osta, le amministrazioni interessate convocano apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. n. 241/1990 e successive modifiche e dell’articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa) e successive modifiche.

    2. Il nulla-osta di cui al comma 1 verifica la conformità con le norme di salvaguardia di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), con il piano e con il regolamento dell’area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell’articolo 33.

    3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un’attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla-osta, il legale rappresentante dell’ente di gestione dispone la sospensione dell’attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostruzione di specie vegetali o animali ai sensi dell’articolo 29 della L. n. 394/1991.

    4. L’ente di gestione dell’area naturale protetta interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l’integrità del patrimonio naturale e ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istruttive dell'area naturale protetta.

    4-bis. Nel caso di interventi abusivi previsti dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e di inerzia dell’ente di gestione dell’area naturale protetta o del comune nell’adozione degli atti di cui, rispettivamente, al comma 3 del presente articolo e al comma 2 del citato articolo 31, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi e ordina essa stessa la riduzione in pristino. Qualora il responsabile dell’abuso non provveda alla riduzione in pristino disposta dalla Regione, l’opera abusiva e l’area prevista dal comma 3 dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 sono acquisiti al patrimonio della Regione medesima che provvede altresì alla demolizione dell’opera ai sensi della normativa vigente”.

    9. Pertanto, il dato qualificante dell’istituto in esame è costituito dall’obbligatorietà della sua richiesta ai fini del “rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco”, e quindi allorché debba verificarsi la compatibilità con la tutela dell’area naturale protetta di specifici interventi di modificazione o trasformazione che su di essa possono incidere.

    Tanto corrisponde alla ratio dell’istituto, che è appunto finalizzato all’accertamento da parte dell’Ente preposto dell’impatto dell’intervento richiesto sui valori naturali e paesaggistici del parco, e quindi della sua ammissibilità a fronte della prioritaria esigenza di salvaguardia e tutela di tali valori; per questo, il legislatore ha chiaramente costruito il nulla osta come atto destinato a precedere il rilascio di provvedimenti abilitativi “puntuali”, ossia legittimanti un singolo e specifico intervento di trasformazione del territorio.

    Ne discende che la previsione del più volte citato art. 13 – così come quelle complementari delle leggi regionali in materia – non è applicabile agli atti di programmazione e pianificazione urbanistica, quand’anche connotati da contenuti fortemente specifici e puntuali quanto a prefigurazione delle future trasformazioni del territorio, come è nel caso (per restare al caso che qui occupa) del Programma integrato di intervento, giusta la disciplina generale di cui all’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, nr. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) e quella regionale di cui alla legge regionale del Lazio 26 giugno 1997, nr. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione).

    Si potrebbe anzi addirittura avanzare dubbi sulla stessa ammissibilità dello strumento urbanistico attuativo de quo in area che, come è nella fattispecie in esame, risulti già normata dal Piano del parco: ciò alla stregua della lettura che questo Consiglio di Stato ha dato della previsione normativa per cui tale specifico strumento “sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione” (art. 12, comma 12, l. nr. 394/1991), in modo da conformare gli stessi strumenti urbanistici generali e ogni altra forma di pianificazione del territorio corrispondente all’area naturale protetta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2014, nr. 5821).

    10. Quest’ultima questione non è comunque sollevata nel presente giudizio, e peraltro non è ignota la prassi diffusa, specie per strumenti urbanistici attuativi dal contenuto fortemente “conformativo” come è quello per cui qui è causa, di anticipare alla fase di formazione di questi l’acquisizione del nulla osta dell’Ente Parco, al fine di verificare la compatibilità delle scelte stesse di pianificazione e programmazione con i valori che tale Ente è preposto a tutelare.

    In passato, proprio esaminando tale prassi, questo Consiglio di Stato, premesso in linea di diritto che l’oggetto della valutazione propria del nulla osta de quo è costituito, oltreché dall’impatto dell’opera sul contesto ambientale oggetto di tutela, da tutti gli aspetti di protezione del territorio, anche relativi alla disciplina di natura urbanistica ed edilizia recepita dal Piano del parco, ha osservato che i particolari dell’intervento edificatorio sono apprezzabili nella loro effettiva entità e consistenza solo alla luce del maggior grado di dettaglio e livello di approfondimento connotanti gli elaborati progettuali e plani-volumetrici allegati alla successiva richiesta del permesso di costruire, mentre il parere espresso sul piano attuativo a monte si basa su una valutazione di principio attorno alla compatibilità dell’intervento col contesto vincolato in cui viene a collocarsi, e attorno all’incidenza della sua percezione visiva sulle caratteristiche del sito, resa possibile sulla base degli elaborati di massima da allegare a corredo del piano medesimo (sez. VI, 7 novembre 2012, nr. 5630).

    Dal che è dato evincere, in primo luogo, che l’eventuale anticipazione della richiesta di nulla osta alla fase di approvazione del piano attuativo non può mai determinare l’esclusione della necessità di acquisizione dell’assensoex art. 13, l. nr. 394/1991 nel momento successivo del rilascio dei titoli ad aedificandum, laddove solo è dato apprezzare in modo compiuto e globale l’impatto dell’intervento sul territorio.

    In questa sede, i rilievi testé richiamati possono essere chiariti e integrati precisando che, nelle ipotesi come quella di che trattasi, in cui si ritiene di interpellare l’Ente Parco nella fase di formazione dello strumento attuativo, ciò avviene non già in applicazione del più volte citato art. 13, l. nr. 394/1991, ma per più generali ragioni collaborative e di economia procedurale, non essendo né ragionevole né opportuno proseguire le attività intese all’esecuzione dell’intervento programmato e spingerle fino a un grado estremo di dettaglio prima di aver acquisito un primo parere dell’autorità preposta a valutarne l’impatto sul territorio.

    11. Applicando alla fattispecie in esame le coordinate di cui sopra, risulta evidente che il parere richiesto dai danti causa dell’odierna appellante e denegato dall’Ente Parco, malgrado il formale richiamo all’art. 13 della legge nr. 394 del 1991, deve ritenersi estraneo all’ambito di applicazione di tale norma, siccome intervenuto non già nella fase prodromica al rilascio del titolo ad aedificandum, sibbene durante l’iter di formazione del retrostante P.P.I. (e, quindi, soggetto ai rilievi che si sono svolti in ordine alla natura meramente “collaborativa” dell’apporto dell’Ente Parco ed alle ricadute che ciò determina).

    Donde la non invocabilità, in ogni caso, del meccanismo del silenzio-assenso disciplinato dalla norma, che deve intendersi logicamente applicabile alle sole ipotesi, cui la norma è specificamente riferibile, di titoli abilitativi “puntuali”.

    12. Da quanto sopra discende, da un lato, la non rilevanza ai fini della definizione del presente giudizio della questione di diritto devoluta all’Adunanza plenaria dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato; per altro verso, la possibilità di un’immediata definizione parziale della causa, attesa l’evidente infondatezza dei primi tre motivi di gravame, i quali tutti sono basati sul presupposto dell’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 13, l. nr. 394/1991 (ciò che, invece, si è visto doversi escludere per le ragioni dianzi esposte).

    13. Ciò chiarito e statuito, la causa va poi restituita alla Sezione rimettente per l’esame dei residui motivi d’appello e la definizione totale della controversia.

    14. Resta quindi riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione, anche sulle spese di lite.

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte come meglio precisato in motivazione e restituisce la causa per il prosieguo alla Sezione Quarta.

    Riserva al definitivo ogni ulteriore statuizione, anche sulle spese.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:

    Alessandro Pajno, Presidente

    Filippo Patroni Griffi, Presidente

    Sergio Santoro, Presidente

    Giuseppe Severini, Presidente

    Luigi Maruotti, Presidente

    Carlo Deodato, Consigliere

    Nicola Russo, Consigliere

    Sandro Aureli, Consigliere

    Roberto Giovagnoli, Consigliere

    Manfredo Atzeni, Consigliere

    Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

    Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

    Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

    IL PRESIDENTE

    L'ESTENSORE

    IL SEGRETARIO

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 24/05/2016

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

    Il Dirigente della Sezione

    Ultimo aggiornamento Lunedì 30 Maggio 2016 07:46
     

    Autonomia delle università?

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    N. 2181/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 234 Reg. Ric.
    ANNO 2012
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 234 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distr. dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
    contro
    Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore p.t, rappresentato e difeso dagli avv. Felice Giuffrè, Vincenzo Reina, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Catania, p.zza Università, 2 -Ufficio Legale;
    per l'annullamento
    previa sospensione,
    - quanto al ricorso introduttivo:
    "della nota del Rettore dell'Università di Catania n. 75366 del 28.11.2011, con cui si comunica la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico dell'Ateneo di procedere - «preso atto della scadenza del termine dei 120 giorni» - all'emanazione del decreto rettorale di approvazione del testo statutario ed alla contestuale pubblicazione di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; nonché del decreto di pari data pubblicato in G.U.R.I. n. 279 del 30.11.2011, con cui il Rettore ha emanato lo Statuto dell'Ateneo; dello Statuto stesso; nonché, ove occorra, della delibera del Senato Accademico n. 336 del 21.7.2011, con cui è stato adottato il testo dello statuto; del non conosciuto parere favorevole reso su detta delibera dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo il 20.7.2011; di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, ivi compreso il parere legale richiamato nella nota rettorale n. 75366/2011 menzionata".
    - quanto al ricorso per motivi aggiunti:
    della nota del Rettore dell'Università di Catania n. 38818 del 15.05.2012, con cui si comunicava al Ministero che "prima di procedere a eventuali nuove modifiche del proprio Statuto" si sarebbe atteso "il definitivo pronunciamento nel merito che vorrà adottare il Giudice amministrativo";
    nella parte di interesse, del decreto di pari data (15.05.2012), pubblicato in GURI n. 113 del 16.05.2012, con cui il Rettore ha emanato modifiche agli artt. 6, 7 e 10 del vigente Statuto dell'Ateneo;
    nonché, ove occorra, della delibera del Senato accademico, verbale n. 5 dell'adunanza del 15.03.2012, con cui è stato adottato il testo delle modifiche al vigente statuto;
    del parere favorevole, anch'esso verbale n. 5, reso su detta delibera dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nell'adunanza del 15.03.2012;
    di ogni altro atto connesso e/o consequenziale.
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università Studi di Catania, con le relative difese ed il ricorso incidentale;
    Vista l'ordinanza n. 219/2012 con la quale è stata respinta l'istanza cautelare proposta col ricorso introduttivo;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
    1. Va rilevato, preliminarmente, che sussistono i presupposti per la decisione in forma semplificata e che di tale possibilità è stato dato formale avviso alle parti, come da verbale.
    2. In punto di fatto va premesso che l'Università degli Studi di Catania, ritenendo ormai esaurita ogni fase relativa al controllo ministeriale (ex art. 6 L. n. 168/1989 ed art. 2 L. n. 240/2010), ha ufficialmente emanato il nuovo statuto con decreto rettorale 28.11.2011, n. 4957, che è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 279 del 30.11.2011.
    3. Ancora dopo, a seguito di uno scambio di note col Ministero nei primi mesi del 2012, l'Università ha modificato lo statuto in più parti ed ha approvato tali modifiche con decreto 15 maggio 2012, n. 1720; decreto che - sempre sul presupposto dell'esaurimento dell'ulteriore procedimento di controllo ministeriale - è stato, dall'Università, pubblicato nella G.U.R.I. n. 113 del 16.05.2012.
    4. Il Ministero, odierno ricorrente, ritiene di avere correttamente esercitato il proprio potere di controllo (di legittimità e di merito), sia con nota (contente rilievi) del Direttore Generale del Ministero prot. n. 5039 del 24.11.2011 (relativa al nuovo statuto approvato dall'Università nel 2011 ed a questa inviata lo steso giorno a mezzo fax), sia con analoga nota dirigenziale prot. n. 2386 del 14.05.2012, relativa alle modifiche apportate allo statuto dal Senato accademico (verbale n. 5 del 15.03.2012) col parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
    L'Università di Catania, al contrario, ritiene irrituale ed illegittimo tale controllo: sia perché non esercitato dal Ministro, unico organo competente, ma dal dirigente; sia perché operato tardivamente rispetto ai termini stabiliti dalla legge. Sottolinea, altresì, nel motivare l'istanza cautelare proposta col ricorso per motivi aggiunti, la gravità dello "strappo istituzionale" determinatosi nella fattispecie.
    5. Il ricorso introduttivo attiene alla fase procedimentale relativa all'approvazione-pubblicazione del nuovo statuto, supra sub 2), il ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato, depositato il 18.7.2012, attiene alla fase procedimentale relativa all'approvazione-pubblicazione delle modifiche statutarie supra sub 3),
    In entrambi i ricorsi, la prima, e pregiudiziale, questione che si pone è quella relativa alla regolarità o meno del controllo (di legittimità e di merito) esercitato dal Ministero a mezzo le richiamate note dirigenziali; il che assorbe anche il profilo di censura (prospettato nei motivi aggiunti dalla Difesa erariale, in modo, per la verità, alquanto dubitativo) secondo cui l'Università non avrebbe fornito la prova della raggiunta maggioranza qualificata per l'approvazione delle norme statutarie fatte oggetto dei rilievi contenuti nelle ricordate note dirigenziali (è evidente, infatti, che tale profilo di censura potrebbe avere rilevanza solo dopo che fosse accertate la regolarità nonché la tempestività del controllo ministeriale).
    6. Occorre dire, per chiarezza espositiva, che la materia è regolata dall'art. 6, comma 9, della L. n. 168/1989 ("Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica") secondo cui "Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore".
    Il successivo comma 10 precisa, altresì, che: "Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate".
    A ciò va aggiunto il disposto dell' art. 2 della L. n. 240/2010 ("Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; c.d. riforma Gelmini), che, nella sostanza, ha lasciato integro il sistema di controllo ministeriale di cui sopra, limitandosi ad ampliare a "centoventi giorni" il termine per l'esercizio del controllo; e ciò solamente in sede di "prima applicazione", ossia con norma dichiaratamente temporanea. E difatti i commi 5 e 7 dell'art. 2, cit., cosi dispongono:
    "5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri .... Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione";
    "7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso".
    7. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo ed i connessi motivi aggiunti siano per questa parte infondati, stante l'incompetenza del Direttore generale del Ministero ad esercitare (in luogo del Ministro) il controllo di legittimità e di merito (ex art. 2 L. 240/2010 ed art. 6, commi 9 e 10, L. n. 168/1989), sul nuovo statuto approvato dall'Università di Catania (e ciò a prescindere da ogni altra valutazione in rito, o in merito, come quelle sulla data esatta di ricezione dello statuto da parte del Ministero, o sulla valenza giuridica dell'invio a mezzo fax delle note dirigenziali prima citate).
    Va osservato in proposito quanto segue:
    7.a) l'art. 6, comma 10, della L. n. 168/1989 attribuisce espressamente al "Ministro" un preciso e tipico potere (esterno) di controllo (di legittimità e di merito) da esercitarsi a mezzo decreto (nella forma della richiesta di riesame) su quello che è, e resta, un fondamentale atto proprio dell'Università, ente dotato di peculiare autonomia organizzativa-statutaria costituzionalmente garantita (cfr. art. 33, u.c., Cost.). Per la testuale formulazione della norma e l'ascrivibilità dello statuto alla detta sfera di qualificata autonomia degli atenei, non sembra si possa fondatamente parlare di competenza meramente "gestionale" del Ministero, rientrante, oggi, nelle attribuzioni del dirigente;
    7.b) proprio l'assegnazione al Ministro di un potere di controllo, anche, di merito, ne conferma l'alta funzione di indirizzo politico-amministrativo (ossia, tale da coinvolgere gli stessi profili di opportunità o meno delle scelte statutarie); funzione che è confermata dal variegato elenco di funzioni ministeriali contemplato dall'art. 2 della L. n. 168/1989 ai fini del coordinamento dell'attività degli atenei nazionali;
    7.c) circa l'attribuzione al Ministro del controllo, anche, di legittimità, è da dire che esso è espressione di un potere "ancillare" rispetto al potere di amministrazione attiva che si esprime nello statuto. Secondo i principi, la legge richiede che all'atto giuridicamente perfetto (perché emanato dall'Amministrazione attiva competente e completo di tutti i suoi elementi essenziali), si aggiunga un ulteriore specifico requisito esterno (c.d. "di efficacia"). E tale atto è proprio dell'Organo di controllo (nella specie: il Ministro) che è del tutto estrinseco all'atto di amministrazione attiva e quindi non coinvolge alcun interesse sostanziale dell'Organo controllante (tale da riverberarsi, come meglio si dirà in seguito, in una qualificata posizione legittimante dell'Organo stesso);
    7.d) la Dottrina ha da tempo analizzato ed enunciato tali principi, e pur nel variare delle leggi, si può ben dire che la struttura, teorico-dommatica, sopra delineata sia rimasta immutata. Essa, inoltre, modella - necessariamente - il rapporto che viene a stabilirsi tra Organo controllante ed Organo controllato, che è di natura interorganica e non intersoggettiva; e ciò implica che il potere dell'uno sugli atti dell'altro deve esercitarsi nei limiti, nelle forme e nei tempi tassativamente sanciti dalla legge, sotto pena di "consumazione" del potere medesimo e, quindi, consolidazione (efficacia) degli atti amministrativi che abbiano comunque superato il procedimento del controllo;
    In questo senso il Collegio può limitarsi a richiamare la giurisprudenza in materia.
    Il Cons. di Stato, con sent. n. 1269 del 23 settembre 1998 - Sez. VI - ha precisato:
    - che nel termine di sessanta giorni (che l'art. 6 comma 9 L. 9 maggio 1989 n. 168 mette a disposizione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la formulazione di rilievi di legittimità e di merito nei confronti dello Statuto universitario adottato dal Senato accademico) il relativo decreto deve essere non solo adottato, ma anche comunicato all'Università interessata; pertanto, nel caso in cui la comunicazione venga effettuata oltre il suddetto termine, lo Statuto può essere legittimamente emanato con decreto rettoriale;
    - ai sensi dell'art. 6 commi 9 e 10 L. 9 maggio 1989 n. 168, nel procedimento di formazione dello Statuto universitario il controllo ministeriale consiste nella formulazione di rilievi di legittimità e di merito con motivata richiesta di riesame, da esercitarsi per una sola volta e senza possibilità di ulteriori interventi diretti; per conseguenza, mentre nel caso di mancato accoglimento dei rilievi di merito la norma non prevede alcun rimedio giuridico, né conseguenze giuridiche di alcun tipo, per l'ipotesi di mancato accoglimento dei rilievi di legittimità al Ministro non è dato un autonomo potere di annullamento della decisione del Senato accademico di non conformarsi ai suddetti rilievi, ma solo una legittimazione ex lege a proporre ricorso al giudice amministrativo contro lo Statuto universitario.
    A sua volta, il Cons.Giust.Amm.va Reg. Sic.:
    a) con sent. n. 506/1998, ha precisato che il termine stabilito dall'art. 6 cit. per l'esercizio da parte del Ministro del potere di controllo sugli statuti universitari ha carattere perentorio, con la conseguenza che l'esercizio del controllo o il mancato esercizio del controllo stesso nei termini all'uopo fissati consumano il relativo potere, ed il Ministro, non può intervenire una seconda volta per modificare o rimuovere le sue precedenti determinazioni;
    b) con sent. n. 564/1999, ha ribadito tali principi, precisando che il potere ministeriale di controllo - da esercitarsi, entro il termine perentorio stabilito e nella forma della richiesta motivata di riesame (sia quando abbia ad oggetto vizi di legittimità, sia quando si estrinsechi in rilievi di merito), si consuma definitivamente, una volta adottato l'atto o scaduto infruttuosamente il termine legislativamente assegnato: il che è reso esplicito dalla testuale previsione di cui al comma 10 dell'art. 6 legge n. 168 del 1989, a mente del quale "il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti... all'Università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito", salva la possibilità di impugnare in via giurisdizionale, per soli motivi di legittimità, le disposizioni eventualmente confermate dagli organi accademici a maggioranza qualificata;
    7.e) dagli accennati principi (si ripete: mai messi in discussione dalla Dottrina o dalla Giurisprudenza di secondo grado) deriva il logico corollario per cui il Ministero (quale titolare di un poliedrico potere esterno di vigilanza, modellato in termini di richiesta di riesame dell'atto) non può avere alcuna legittimazione di ordine generale per l'impugnativa dello statuto allorché esso abbia, comunque, superato il controllo. Un caso similare è stato esaminato dal Cons. di Stato (cfr. sent. n. 3536 del 22 giugno 2000, Sez. IV) ed ivi è stato osservato come nel vigente ordinamento, l'imputazione di un interesse ad un Ente pubblico avviene attraverso l'attribuzione di concreti poteri, idonei a consentirne la cura, anche mercé l'attivazione degli strumenti di tutela in via d'azione quando si tratti di difesa della propria sfera di competenza che risulti lesa dai provvedimenti di un'altra Amministrazione; sicché, argomentando a contrario, un Ente pubblico di controllo (nella fattispecie: Regione e Comitato regionale di controllo) non può dirsi legittimato all'impugnazione di un atto che si presume lesivo, ma che si colloca al di fuori delle sue competenze e non rientra perciò nell'ambito degli interessi di sua pertinenza (e si è già detto, nel caso in esame, come lo statuto d'Ateneo sia atto proprio dell'Università);
    7.f) quanto da ultimo osservato (in ordine al difetto di legittimazione dell'organo di controllo ad impugnare atti che abbiano superato ex lege il relativo procedimento), è conclamato, nel caso in esame, dal fatto che la stessa L. n. 168/1989, al comma 10 dell'art. 6, riconosce al Ministro la possibilità di impugnare lo statuto in un unico e solo caso: quando l'Università riapprovi (con maggioranza qualificata) le norme statutarie senza conformarsi ai rilievi (e solo per quelli di legittimità) validamente sollevati dal Ministro stesso in sede di controllo (cfr. giurisprudenza prima riportata in cui si parla di speciale "legittimazione ex lege": Cons. St.sent. n. 1269/198 Sez. VI).
    8. La diversa tesi dell'Avvocatura dello Stato, è nel senso che l'art. 6, comma 10, cit., (laddove prevede, in combinato disposto con l'art. 2 L. 240/2010, che i rilievi di legittimità e di merito siano contenuti in un "decreto" del "Ministro" da comunicarsi all'Università nel termine perentorio di centoventi giorni) debba "essere interpretato tenendo conto dell'evoluzione che l'ordinamento amministrativo" e in particolare "... alla luce del D.lgs. n. 29/1993, poi confluito nel D.lgs. n. 165/2001, nel quale ... è stato affermato il principio della separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione amministrativa"; onde la funzione di controllo in argomento andrebbe, oggi, "... efficacemente esercitata con provvedimento del competente Direttore Generale del Ministero".
    Ma tale impostazione non appare condivisibile, in quanto finisce con l'assimilare, senza alcuna concreta argomentazione di sostegno, il delineato potere di controllo ministeriale ad un mero atto amministrativo di gestione.
    Di contro va detto che la natura "gestionale" del potere di controllo in argomento - che si ripete è di legittimità e di merito - non solo non risulta dimostrata dalla parte ricorrente, ma finisce, anche, col porsi in palese contrasto con i ricordati principi di diritto (in tema di autonomia statutaria delle università e di controllo centrale) e con le articolate funzioni di indirizzo che l'art. 2 L. n. 168/1989 attribuisce al Ministro. E questa conclusione il Collegio ritiene di dovere tenere ferma anche a fronte della recente sentenza del T.A.R. Liguria n. 718/2012, richiamata dall'Avvocatura erariale; dato che tale sentenza si limita ad affermare che il potere di controllo ex art. 6 L. n. 168 cit. costituirebbe mera attività di gestione. Ivi si legge testualmente e solamente che "la legge 30.12.2010, n. 240 non ha istituito una competenza del ministro ad operare nel sindacato degli statuti universitari, per cui la verifica di legittimità di uno statuto d'ateneo non può che spettare al direttore generale", senza in alcun modo considerare lo specifico potere di controllo (anche di merito) sancito nella L. n. 168/1989 e gli ampi poteri di indirizzo e vigilanza ivi conferiti al Ministro; nonché il principio di autonomia statutaria delle università, costituzionalmente garantito all'art. 33, u.c. Cost. (attuato proprio a partire dalla citata legge 168 del 1989).
    Giustamente, allora, l'Università resistente (nella memoria depositata il 31.8.2012) osserva che:
    "nel tipo di controllo di cui trattiamo - ... esteso anche al merito e non solo alla legittimità - si esprime una carica di indirizzo politico-amministrativo suscettibile - nel caso di riapprovazione con maggioranza qualificata a seguito di rilievi di legittimità - di scaricarsi in un conflitto, la cui risoluzione il legislatore ha rimesso al giudice amministrativo, attribuendo ex lege una peculiare e limitata legittimazione processuale al Ministro";
    "... la previsione del decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 6, X comma, della L. 168/1989, quale atto necessario per la formulazione dei rilievi ai fini della richiesta di riesame, risponde ad una precisa scelta del legislatore, che manifesta ... puntuali esigenze di garanzia nei confronti di una istituzione la cui autonomia è garantita in Costituzione", sicché "l'eventuale richiesta di riesame - per ragioni non solo di legittimità, ma anche di merito - non può provenire se non dall'organo che è competente ad esprimere l'indirizzo politico e politico-amministrativo del relativo dicastero".
    - "... tutta la materia dei rapporti fra Ministero e università è retta da un principio di autonomia rafforzata degli atenei, espresso con chiarezza al comma 2 dell'art. 6 della l. 168 del 1989 (mai abrogato), secondo cui: «Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare»".
    9. Né appare determinante, ai fini del decidere, il dato puramente lessicale proposto dall'Avvocatura erariale quando fa notare come "... proprio l'art. 2 della legge 30.12.2010 n. 240, che radica il potere di controllo delle norme statutarie ..., sancisca al comma 7 che «Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso»", di guisa che sarebbe "... conclamato ... nello stesso testo di legge" che compete "al Ministero e non al Ministro esercitare il potere di controllo sullo statuto dell'Università".
    Per la verità, nessuna concreta distinzione giuridicamente rilevante, sembra potersi cogliere dalla mera diversa indicazione, da parte della L. 240 cit., dell'Organo (Ministro) o dell'Ufficio (Ministero), dato che il dato lessicale non è di per sé atto ad incidere sulla natura propria delle ricordate alte funzioni attribuite dalla L. n. 168/1989 al Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e quindi sulla sua esclusiva (ed infungibile) competenza ad esercitare il delicatissimo potere di controllo sugli statuti universitari.
    Sta di fatto, comunque, che, prevedendo la legge un controllo anche di merito, è del tutto evidente la penetrante ingerenza del Ministro nell'autonomia degli atenei e quindi la non assimilabilità dei relativi poteri alla mera "gestione".
    10. Orbene, nella fattispecie i dati salienti sono che il nuovo statuto dell'Università di Catania è stato regolarmente approvato dagli organi di Ateneo ed è stato inviato a mezzo fax, per il controllo di cui sopra (di legittimità e di merito), al Ministero dell'Istruzione, "Direzione Generale della Direzione Generale per l'Internazionalizzazione della ricerca"; e poiché nessun decreto ministeriale (contenente rilievi di legittimità e/o di merito) è mai pervenuto all'Università, che ha ricevuto solamente la nota del Direttore generale 24.11.2011 prot. n. 5039 (trasmessa lo stesso giorno), se ne deduce la intervenuta "consumazione" del potere ministeriale di controllo e quindi la piena efficacia dello statuto.
    11. L'Avvocatura dello Stato fa rilevare, nella memoria depositata il 18/02/2012, la "... sostanziale inefficacia dell'inoltro dello statuto per fax a recapiti che nulla avevano a che vedere con la Direzione Generale"; anche perché "... il fax trasmesso in data 21 luglio 2011 alla Segreteria del Direttore Generale della Direzione Generale per l'Internazionalizzazione della ricerca (fax 06/97727468), è stato inoltrato alla Direzione Generale Università competente il 26 luglio 2011 (cfr. annotazione manoscritta in all. 2) e trasmesso infine al competente Ufficio I in data 27 luglio 2011" (con scadenza del termine di 120 gg. "... il giorno 24 novembre 2011").
    Ma, ai fini del decidere, è irrilevante valutare se l'atto in questione sia pervenuto al Ministero il 21 luglio (come ritiene l'Università) o il 27 luglio (come ritiene il Ministero); ciò che rileva è il fatto, pacifico in causa, che nessun decreto è stato mai emanato dal Ministro, in puntuale applicazione dell'art. 6, comma 10, L. n. 168/1989, e dunque lo statuto dell'Università di Catania si è automaticamente consolidato col decorso del termine di centoventi giorni, che lo si calcoli a partire dal 21.7.2011, oppure dal 27.7.2011.
    12. Quanto all'impugnativa di talune specifiche norme statutarie, ne va rilevata l'inammissibilità per difetto di qualificata posizione legittimante in capo al Ministero ricorrente.
    Invero, non solo lo statuto è (e rimane) atto proprio dell'Università soggetto a controllo esterno, cui si correla - come già detto - la "consumazione" del relativo potere in caso di scadenza del termine (cfr. sentt. C.g.a. n. 564/1999 e Cons St. n. 1269/1998, già citate), ma la possibilità dell'impugnativa ministeriale è dalla stessa legge (art. 6, comma 10, L. n. 168/1989) ammessa in un solo specifico caso: allorché lo statuto sia riapprovato, con la maggioranza qualificata richiesta dalla stessa legge, in contrasto con i rilievi legittimamente e tempestivamente sollevati dal Ministro. E da ciò si ricava, a contrario, che nessun'altra legittimazione, di ordine generale, compete al Ministro per contestare le norme statutarie.
    In sostanza, è da ritenere che l'intervenuta "consumazione" del potere di controllo (non esercitato o esercitato in violazione delle forme e tempi prescritti dalla legge), non solo escluda (come già puntualmente rilevato dalla giurisprudenza) che il Ministro possa intervenire in autotutela, ma che possa, altresì, surrettiziamente far rivivere il proprio potere di ingerenza (nello statuto) attraverso il rimedio giurisdizionale. Pur nella indiscutibile alta funzione di vigilanza e tutela sulle università, è da ritenere che il Ministro non abbia alcuna posizione soggettiva di interesse legittimo spendibile in sede giurisdizionale, se non quella (unica) riconosciutagli dalla norma da ultimo citata.
    D'altronde, lo stesso Ministro non è organo soggetto a poteri di supremazia speciale da parte dell'Università, sicché la reciproca posizione soggettiva è quella delineata direttamente e compiutamente dal Legislatore nella configurazione del ricordato rapporto tra Organo controllore ed Organo controllato. Ne consegue:
    a) che il potere di controllo, ove non esercitato secondo legge, con conseguente efficacia dell'atto di amministrazione attiva, non può - per definizione - trasformarsi (come invece vorrebbe l'Avvocatura dello Stato) in un mero "interesse legittimo" azionabile in sede giurisdizionale (fatta salva la citata eccezione di legge);
    b) che il ricorso introduttivo in esame è inammissibile nella parte in cui è volto a caducare specifiche norme statutarie non ritualmente censurate dal Ministro in sede di controllo di legittimità.
    13. Gli stessi argomenti valgono per il ricorso per motivi aggiunti proposto contro le modifiche statutarie poste in essere dall'Università nel 2012. Ed invero:
    a) anche i rilievi sulle citate modifiche statutarie sono stati formulati direttamente dal Dirigente con propria nota prot. n. 2386 del 14.05.2012, anziché dal competente Ministro, con suo formale decreto;
    b) anche nei motivi aggiunti si deduce - inammissibilmente - la illegittimità di alcune norme dello statuto modificate nel 2012 [precisamente: l'art. 6, comma 3 lett f); l'art. 6 comma 5 lett. b), l'art. 7 comma 1 lett h); l'art. 7 comma 2 lett. b) e d); l'art. 10 commi. 3 5 6], divenute efficaci e quindi legittimamente pubblicate dall'Università nella G.U.R.I. n. 113 del 16.5.2012.
    14. Per completezza d'esame, va anche considerato che, nei detti motivi aggiunti, la Difesa erariale assume che l'Università, ritenendo erroneamente che il termine per il controllo fosse di sessanta giorni (con scadenza 14.5.2012), non avrebbe atteso, prima di pubblicare le modifiche apportate allo citate norme dello statuto, la scadenza del termine di prescritto di centoventi giorni.
    Tale assunto non si ritiene di poter condividere, in quanto, trattandosi di modifiche apportate al nuovo statuto già approvato nel 2011, inviate al Ministero il 15.3.2012, il controllo di legge non poteva che avvenire nel termine ordinario di sessanta giorni imposto, con norma a regime, dall'art. 6 della L. n. 168/1989; il che, peraltro, secondo la incontestata prospettazione dell'Università, sarebbe stato riconosciuto dallo stesso Ministero con e-mail inviata all'Università il 27.3.2012.
    15. In conclusione, il ricorso introduttivo ed i connessi motivi aggiunti debbono essere in parte respinti e in parte dichiarati inammissibili nei sensi prima precisati.
    Sussistono giuste ragioni, attesa la natura degli enti in causa e gli interessi pubblicistici sottostanti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
    16. Poiché l'Avvocatura dello Stato sottolinea, nelle conclusioni del ricorso per motivi aggiunti, la gravità dello "strappo istituzionale" determinatosi nella fattispecie, chiedendo in qualche modo al Collegio di darne atto, si ritiene solo di poter formulare un auspicio finale: che gli Organi oggi in causa possano presto intraprendere un proficuo percorso di "leale collaborazione", inteso a salvaguardare - nel rispetto delle reciproche, distinte, competenze - sia l'interesse pubblico sostanziale che le formali prescrizioni di legge.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, in parte li rigetta ed in parte li dichiara inammissibile secondo quanto precisato in motivazione.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE-ESTENSORE
    Calogero Ferlisi
    IL CONSIGLIERE
    Gabriella Guzzardi
    IL REFERENDARIO
    Gustavo Giovanni Rosario Cumin
     
    Depositata in Segreteria il 18 settembre 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Niente V.I.A. in sordina!

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    N. 1205/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1835 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1835 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da A. s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l'avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;
    contro
    Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Liberti, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31;
    per l'annullamento
    - della determinazione n. 303 del 6 luglio 2010 della Regione Puglia, con cui si è disposto di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo all'impianto eolico da realizzare nei Comuni di Castelluccio dei Sauri e Bovino, proposto con istanza del 4 aprile 2007;
    - del provvedimento n. 14335 del 6 ottobre 2010, con cui la Regione Puglia, con riferimento al medesimo procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto eolico, ha disposto l'archiviazione della pratica;
    - del provvedimento n. E/188/2007 del 9 marzo 2011, con cui la Regione Puglia ha confermato l'archiviazione della pratica per il rilascio dell'autorizzazione unica;
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Valeria Pellegrino (per delega di Gianluigi Pellegrino) e Maria Liberti;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    1. La ricorrente A. s.r.l. ha richiesto alla Regione Puglia, in data 4 aprile 2007, l'autorizzazione per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico nei Comuni di Castelluccio dei Sauri e Bovino.
    Con sentenza n. 1734 del 3 aprile 2009, il TAR Campania - Napoli, Settima Sezione, ha accolto il ricorso proposto dalla A. s.r.l. avverso il silenzio-inadempimento ed ha ordinato alla Regione Puglia di pronunciarsi, nel termine di sessanta giorni, sulla domanda di autorizzazione.
    Dopo uno scambio di corrispondenza tra gli uffici regionali e la società, sono stati adottati i provvedimenti indicati in epigrafe, impugnati con il ricorso originario (notificato il 15 novembre 2010), e cioè:
    a) la determinazione n. 303 del 6 luglio 2010, mediante la quale la Regione Puglia ha stabilito di assoggettare il progetto a valutazione di impatto ambientale;
    b) il provvedimento n. 14335 del 6 ottobre 2010, con cui la Regione Puglia ha disposto l'archiviazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, in quanto la società richiedente non ha prodotto entro il termine assegnato il piano economico-finanziario asseverato da un istituto bancario, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 31 del 2008.
    2. Avverso il primo provvedimento, di screening ambientale, la ricorrente deduce violazione del d.lgs. n. 387 del 2003, violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, violazione dell'art. 16 della legge regionale n. 11 del 2001 ed illogicità manifesta: afferma, in sintesi, che la Regione avrebbe ignorato il già perfezionato silenzio-assenso sull'esclusione dalla v.i.a. (per decorso del termine di sessanta giorni previsto dalla legge regionale), avrebbe omesso di inviare il preavviso di rigetto ed avrebbe, in ogni caso, erroneamente apprezzato l'impatto ambientale dell'intervento sulle risorse idrogeologiche e paesaggistiche e sugli insediamenti antropici esistenti.
    3. Avverso il secondo provvedimento, di definitiva archiviazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica, deduce violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, violazione del d. lgs. n. 387 del 2003, violazione della legge regionale n. 31 del 2008, violazione della legge regionale n. 11 del 2001 ed eccesso di potere per irrazionalità manifesta: afferma, in sintesi, che la Regione avrebbe dovuto preavvisare dell'intenzione di denegare l'autorizzazione, che in ogni caso la previsione dell'art. 4 della legge regionale n. 31 del 2008 (sulla necessità di produrre il piano economico-finanziario asseverato da un istituto bancario) non opererebbe retroattivamente sui progetti già presentati, che il ritardo nella consegna del piano economico-finanziario sarebbe giustificato dalla mancata indicazione da parte di Terna s.p.a. del punto di allaccio alla rete, non imputabile ad inerzia o negligenza dell'impresa richiedente l'autorizzazione, e che, pertanto, la decisione di archiviare l'istanza sarebbe ingiusta e sproporzionata.
    4. Si è costituita la Regione Puglia, depositando documenti e chiedendo il rigetto dell'impugnativa.
    L'istanza cautelare è stata parzialmente accolta da questa Sezione, con ordinanza n. 958 del 16 dicembre 2010, che ha sospeso il solo provvedimento di archiviazione, ravvisando violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. La decisione è stata riformata in appello dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, che con ordinanza n. 131 del 19 gennaio 2011 ha sospeso anche gli effetti del provvedimento di screening ambientale.
    5. La Regione, in ottemperanza alla sospensiva, ha riaperto il procedimento e, con nota del 7 febbraio 2011, ha invitato la società ricorrente ad inviare osservazioni. Quindi, con provvedimento n. E/188/2007 del 9 marzo 2011, ha nuovamente disposto l'archiviazione della pratica per il rilascio dell'autorizzazione unica, a causa della mancata produzione del piano economico-finanziario asseverato da un istituto bancario.
    6. Con i motivi aggiunti (notificati il 25 maggio 2011), la ricorrente impugna tale ultimo atto, deducendo ancora una volta violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione, elusione del giudicato cautelare ed eccesso di potere per irrazionalità manifesta: afferma che la Regione, anziché concludere immotivatamente per la seconda volta il procedimento, avrebbe dovuto concederle un termine ragionevole per ottenere da Terna s.p.a. l'indicazione del punto di allaccio alla rete, che a sua volta costituisce il presupposto indefettibile per la redazione del piano di investimento e per la richiesta dell'asseverazione bancaria.
    La difesa della Regione Puglia ha replicato ai motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.
    Alla pubblica udienza del 6 luglio 2011, le parti hanno dichiarato di rinunciare ai termini a difesa sui motivi aggiunti e la causa è passata in decisione.
    DIRITTO
    1. E' parzialmente improcedibile il ricorso originario, in relazione al provvedimento di archiviazione n. 14335 del 6 ottobre 2010, in quanto la Regione Puglia, a seguito dell'accoglimento da parte di questo Tribunale dell'istanza di sospensiva, ha riaperto il procedimento ed ha adottato un nuovo atto, di tenore identico, che ha sostituito nel contenuto e negli effetti l'archiviazione impugnata inizialmente dalla società ricorrente.
    2. Quanto alla determinazione n. 303 del 6 luglio 2010, il ricorso è infondato e va respinto.
    2.1. La Regione Puglia ha deciso di assoggettare a valutazione di impatto ambientale il progetto presentato dalla A. s.r.l. per la realizzazione di un impianto eolico nei Comuni di Castelluccio dei Sauri e Bovino.
    In primo luogo va constatato che è vero che, nella parte motiva del provvedimento impugnato, si fa espresso richiamo al regolamento regionale n. 16 del 2006, contenente la disciplina sullo svolgimento della valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di impianti eolici, che è stato interamente caducato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 344 del 26 novembre 2010 (resa nel giudizio di legittimità costituzionale promosso da questa Sezione, con ordinanza n. 148 del 9 settembre 2009, riguardante l'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007 che aveva, per così dire, legificato il regolamento regionale n. 16 del 2006, prevedendo che "la realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al regolamento 4 ottobre 2006, n. 16").
    Tuttavia, nella concreta fattispecie, la Regione Puglia ha svolto un'istruttoria puntuale sulle caratteristiche del progetto e sulla sua compatibilità con le esigenze di tutela del sito, onde pervenire alla decisione sullo screening ambientale. Ne discende l'irrilevanza della sopravvenuta incostituzionalità delle norme regolamentari regionali, delle quali non è stata fatta applicazione automatica e vincolata (nello stesso senso, su fattispecie analoga: TAR Puglia, Bari, sez. I, 18 novembre 2010 n. 3915).
    Nel merito, il provvedimento impugnato non viola le direttive comunitarie e le normativa interna in materia di valutazione d'impatto ambientale e non è affetto da carenza di istruttoria e di motivazione, come viceversa sostenuto dalla ricorrente.
    La Regione ha ritenuto che l'opera proposta necessiti di essere sottoposta a v.i.a., in quanto:
    - il sito, un altopiano di quota media di circa 300 metri sul livello del mare, è inserito nel contesto del Subappennino Dauno, territorio di pregio paesaggistico;
    - la relazione di screening risulta carente delle check-list floro-faunistiche e, comunque, evidenzia che il corso d'acqua del Cervaro (distante circa 1 Km dall'impianto) rappresenta la dominante ambientale che caratterizza l'area e definisce uno dei più importanti corridoi ecologici di collegamento tra le aree umide costiere e la aree lacustri dell'entroterra, popolate da un gran numero di specie di uccelli acquatici;
    - lo studio di impatto acustico risulta insufficiente;
    - lo studio sulla gittata massima degli elementi rotanti, in caso di rottura, non risulta sufficiente;
    - l'elettrodotto di connessione attraverserà un'area classificata R2 dal vigente piano di assetto idrogeologico;
    - alcune torri sono poste a modesta distanza dal reticolo fluviale e dal canale ...omissis....
    La giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, ed a maggior ragione nell'effettuare la verifica preliminare, l'Amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità tecnica, censurabile solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti (cfr. Trib. Sup. acque pubbliche, 11 marzo 2009, n. 35; Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2008 n. 561; Id., sez. IV, 5 luglio 2010 n. 4246).
    Ed in ogni caso, la valutazione d'impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2009 n. 4206; Id., sez. V, 21 novembre 2007 n. 5910; Id., sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2851; Id., sez. IV, 22 luglio 2005 n. 3917; cfr. da ultimo TAR Puglia, Bari, sez. I, 14 maggio 2010 n. 1897).
    Nella fattispecie, la Regione ha congruamente motivato il proprio giudizio, che peraltro non comporta affatto il definitivo diniego alla realizzazione degli impianti, ma si limita a disporre lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale.
    Per tale parte il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.
    2.2. Egualmente infondata è la censura con cui le ricorrenti deducono violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
    Non si discute, beninteso, circa la natura lato sensu provvedimentale dell'atto conclusivo del sub-procedimento di screening (in questo senso Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2009 n. 1213, che sul piano processuale, condivisibilmente, ne afferma l'immediata impugnabilità).
    Vi è che il preavviso di rigetto non è obbligatorio nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. Detta pronuncia, infatti, non comporta un vero e proprio rigetto dell'iniziativa progettuale, ma solo la necessità di un rinvio della stessa alla procedura ordinaria di v.i.a., ove potrà essere effettuata una più ampia istruttoria in ragione della rilevanza delle questioni sottese (così già TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 20 agosto 2007 n. 1959).
    2.3. Infine, deve escludersi che nella fattispecie si fosse formato il silenzio-assenso sull'esonero da valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 16, settimo comma, della legge regionale n. 11 del 2001 (nella formulazione vigente all'epoca della presentazione dell'istanza).
    La formazione di un provvedimento implicito di esclusione della v.i.a., per decorso di un termine breve (sessanta giorni), si verrebbe a porre in contrasto con i principi comunitari che impongono l'esplicitazione delle ragioni di compatibilità ambientale dell'intervento, anche attraverso l'adozione di eventuali prescrizioni correttive, sulla base di un'analisi sintetico-comparativa ex se incompatibile con il modulo tacito di formazione della volontà amministrativa (in questo senso, proprio con riferimento all'art. 16 della legge regionale della Puglia n. 11 del 2001, si veda già: Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2008 n. 4058; TAR Puglia, Bari, sez. III, 24 settembre 2008 n. 2183; Id., sez. III, 7 gennaio 2009 n. 1).
    L'art. 16, settimo comma, della legge regionale n. 11 del 2001, nella versione vigente all'epoca dei fatti di causa, deve pertanto essere in questa sede disapplicato, per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 85/337/CE in materia di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati. Non vi è necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in base alla nota teoria dell'atto chiaro, qualora il contenuto della norma comunitaria che si intende applicare si ponga agli occhi dell'interprete con un'evidenza tale da non lasciar spazio ad alcun ragionevole dubbio (cfr., per tutte, Corte Giust. CE, sent. 6 ottobre 1982, in C-283/81, Cilfit).
    Resta perciò escluso che, nella vicenda controversa, si sia formato il silenzio-assenso sulla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.
    2.4. Discende da quanto detto l'infondatezza del ricorso avverso la determinazione n. 303 del 6 luglio 2010.
    3. Sono viceversa fondati i motivi aggiunti, con i quali la ricorrente impugna il provvedimento n. E/188/2007 del 9 marzo 2011, recante la conferma dell'archiviazione della pratica per il rilascio dell'autorizzazione unica, a causa della mancata produzione del piano economico-finanziario asseverato da un istituto bancario.
    La decisione, ad avviso del Collegio, è viziata da eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione ed è frutto della violazione degli obblighi di lealtà procedimentale che gravano sull'Amministrazione pubblica.
    La Regione, constatata la perdurante mancanza del piano asseverato, necessario ex lege e rimesso all'iniziativa dell'impresa richiedente, avrebbe dovuto concedere a quest'ultima la proroga finalizzata ad ottenere da Terna s.p.a. l'indicazione del punto di allaccio alla rete, poiché, secondo quanto prospettato dalla stessa impresa, l'ottenimento della soluzione tecnica di connessione costituisce, per prassi degli istituti bancari, il presupposto indefettibile per la redazione del piano di investimento e per la sua asseverazione.
    Non si comprende, in tale situazione, il motivo per il quale la Regione ha ritenuto di concludere definitivamente (ed in modo negativo, con un diniego), nel volgere di poche settimane, il procedimento autorizzatorio pendente da circa quattro anni, nonostante l'espressa richiesta di un ulteriore termine da parte della società istante.
    Il provvedimento n. E/188/2007 del 9 marzo 2011 è pertanto illegittimo e va annullato, con conseguente obbligo della Regione Puglia di riaprire l'istruttoria sul progetto della ricorrente.
    4. In conclusione, per le motivazioni fin qui esposte, il ricorso è in parte improcedibile, in parte respinto ed in parte accolto.
    Le spese di giudizio, attesa la reciproca soccombenza, possono essere compensate.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Corrado Allegretta
    L'ESTENSORE
    Savio Picone
    IL CONSIGLIERE
    Giuseppina Adamo
     
    Depositata in Segreteria il 3 agosto 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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