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    Decreto sviluppo: acquisizione coattiva di un immobile

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    N. 1368/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 25 Reg. Ric.
    ANNO 2004
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 25 del 2004, proposto da:
    D. V., rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Consarino e Claudia Consarino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Consarino in Catanzaro, via Duomo, 24;
    contro
    Comune di Sellia Marina, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Capicotto, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bova in Catanzaro L., via Corace, 46;
    richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla irreversibile trasformazione del fondo.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sellia Marina;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2011 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    L'Amministrazione comunale di Sellia Marina ha, con deliberazione n. 36 in data 6 marzo 1998, approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di costruzione di un impianto sportivo polivalente in località "...omissis...", nel contempo dichiarando l'opera di pubblica utilità ed urgenza ex legge 1/78.
    Con decreto 4/98 del 15 giugno 1998 il Sindaco del Comune di Sellia Marina ha autorizzato, quindi, l'amministrazione comunale, quale ente espropriante dell'area necessaria alla costruzione dell'impianto sportivo di cui sopra, ad occupare d'urgenza un appezzamento di terreno di proprietà della ricorrente, censito in catasto terreni alla partita 4314, fol. 7, particelle n. 13 per complessivi mq. 20.916 e particella n. 394 per complessivi mq. 1728.
    Nel decreto è stato specificato che l'occupazione d'urgenza veniva autorizzata per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di presa di possesso degli immobili ed entro tale termine avrebbe dovuto essere "convertita tramite espletamento della procedura in espropriazione definitiva".
    L'immissione in possesso è avvenuta in data 16 ottobre 1998.
    Con un successivo decreto, n. 1/2000 del 24 novembre 2000, il Sindaco di Sellia Marina ha autorizzato il Comune di Sellia Marina ad occupare d'urgenza e per le finalità di cui al precedente decreto un'ulteriore striscia di terreno di proprietà della ricorrente ed in particolare mq. 765 del terreno identificato in catasto al foglio 7, particella n. 13 e mq. 130 del terreno identificato in catasto al foglio n. 7, particella n. 394.
    Anche in questo decreto è stato previsto che l'occupazione sarebbe diventata definitiva in tre anni dalla data di immissione in possesso, che è avvenuta il 15 dicembre 2000.
    Entrambi i termini sono decorsi senza che sia stato emesso decreto di espropriazione, mentre sui terreni occupati sono state realizzate opere stabili per cui non è più possibile la restituzione del bene.
    Per questo motivo la ricorrente ha proposto il presente ricorso chiedendo che:
    - venisse dichiarata l'illegittima occupazione dei terreni per scadenza dei termini;
    - fosse dato atto della impossibilità della restituzione del bene occupato e per l'effetto fosse dichiarato l'obbligo del Comune di Sellia Marina, in persona del suo Sindaco, di corrispondere un'indennità per il periodo di occupazione legittima, nonché il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per la protrazione dell'occupazione, divenuta definitiva;
    - fossero liquidati i danni e le indennità nella misura da accertarsi, oltre a rivalutazione ed interessi, condannando il Comune di Sellia Marina al pagamento della somma stessa.
    Si è costituita in giudizio la intimata amministrazione preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per quanto concerne la domanda di corresponsione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima e comunque affermandone la infondatezza nel merito.
    Alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione e con sentenza parziale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale relativamente alla pretesa di parte ricorrente concernente l'indennità per legittima occupazione, trattandosi di controversia rimessa alla cognizione dell'A.G.O.
    E' stata, invece, ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità per genericità della domanda di risarcimento del danno, conseguente alla irreversibile trasformazione del fondo, formulata sempre dal Comune resistente, poiché, il pregiudizio patrimoniale, in disparte la determinazione del quantum, è intuitivamente riferibile alla perdita della proprietà delle aree interessate, così come il nesso eziologico è anch'esso agevolmente rinvenibile nella realizzazione dell'opera in difetto dell'adozione di formale decreto di esproprio.
    Per quanto concerne il merito della controversia il Collegio ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre una consulenza tecnica finalizzata all'esatta definizione della situazione dei luoghi e all'individuazione del valore venale del bene.
    In data 16 febbraio 2011 è stata depositata presso la segreteria di questo Tribunale la relazione del C.T.U. in merito alla quale la difesa del Comune resistente ha contestato in udienza sia la esatta individuazione della destinazione urbanistica del terreno espropriato ai fini del calcolo del valore venale dello stesso sia la data in cui si è realizzata la irreversibile trasformazione del bene, termine questo dal quale il C.T.U. ha fatto decorrere gli interessi dovuti.
    Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
    Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
    Dalla ricostruzione in fatto della vicenda emerge che, dopo l'adozione delle deliberazioni n. 36 del 1998, comportante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, e della deliberazione n. 1 del 2000 sono stati assunti i relativi decreti di occupazione d'urgenza, con conseguente immissione nel possesso e realizzazione dei lavori.
    Il decreto di esproprio, di contro, per come risulta dagli atti di causa non è mai stato adottato, conseguentemente il Comune intimato continua a detenere l'area in oggetto sine titulo.
    Come ha costantemente rilevato la giurisprudenza, l'Ordinamento italiano non consente che una Amministrazione, mediante un proprio illecito e in assenza di un titolo ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un'area altrui, sulla quale sia stata realizzata un'opera pubblica o di interesse pubblico, anche se prevista in una dichiarazione di pubblica utilità.
    Il T.U. n. 327/2001, attraverso la disciplina contenuta nell'art. 43, aveva originariamente introdotto un meccanismo che attribuiva all'Amministrazione il potere di acquisire la proprietà dell'area con un atto formale di natura ablatoria. La Corte Costituzionale, però, con sentenza n. 293 dell'8 ottobre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cennato art. 43.
    A seguito dell'eliminazione dal mondo giuridico dell'istituto della cd. "acquisizione sanante", con l'art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 (in materia di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria) è stato introdotto, attraverso l'art. 42-bis, l'istituto dell'acquisizione coattiva dell'immobile del privato utilizzato dall'Amministrazione per fini di interesse pubblico, potendosi acquisire al patrimonio indisponibile di quest'ultima il bene del privato allorché la sua utilizzazione risponda a "scopi di interesse pubblico", nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. Pertanto, in forza di tale disposizione normativa, l'Amministrazione può divenire proprietaria del bene occupato, o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio, o con la cessione del bene espropriando, oppure quando, essendovi una patologia per cui il bene è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, viene emesso il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi del citato art. 42-bis. (cfr. Tar Campania - Napoli, sez. V - sentenza 12 ottobre 2011 n. 4659).
    Nella fattispecie il Collegio, rilevata la illegittimità dell'operato del Comune di Sellia Marina,
    condanna la resistente amministrazione, previa emissione del decreto di cui al citato art. 42 bis della Legge n. 111/2011 recante acquisizione coattiva del terreno de quo, al pagamento dell'indennizzo di cui alla citata norma, a fronte del risarcimento del danno richiesto dalla ricorrente.
    Per il calcolo del detto indennizzo, al pagamento del quale il Comune è condannato, si dovrà tenere conto di quanto stabilito dal Consulente tecnico e cioè che:
    - il terreno espropriato ricade in zona F1 destinata ad attrezzature sportive;
    - la consistenza del terreno complessivamente espropriato è di mq 22.220;
    - il prezzo di mercato dell'area in oggetto, al marzo 1999, era di lire 28.000/mq (euro 14,46/mq).
    Per quanto concerne il momento della irreversibile trasformazione del bene, trattandosi di uliveti, il C.T.U. ha individuato tale momento con riferimento alla data del primo aprile 1999, coincidente con l'espianto degli alberi di ulivo, operazione necessaria all'avvio dei lavori.
    Il Collegio non condivide quest'ultimo assunto, dovendosi piuttosto considerare, al fine della decorrenza del calcolo degli interessi, il termine di scadenza del triennio a disposizione dell'ente per completare la procedura espropriativa.
    Alla luce di dette considerazioni il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione.
    Le spese, anche relative alla consulenza tecnica e definitivamente liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, condanna la resistente amministrazione, previa emissione del decreto di cui al citato art. 42 bis della Legge n. 111/2011 recante acquisizione coattiva del terreno de quo, al pagamento dell'indennizzo di cui alla citata norma, a fronte del risarcimento del danno richiesto dalla ricorrente.
    Condanna il Comune di Sellia Marina al pagamento delle spese processuali, nella misura di 15.500 euro, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, nonché delle spese di consulenza tecnica nella misura di euro 5.000,00.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Giuseppe Romeo
    L'ESTENSORE
    Anna Corrado
    IL CONSIGLIERE
    Concetta Anastasi
     
    Depositata in Segreteria il 15 novembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Obblighi per il giudice nazionale in materia di parità di trattamento ex direttiva 2007/78

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    SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

    19 aprile 2016 ()

    «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Principio della non discriminazione in ragione dell’età – Normativa nazionale contraria a una direttiva – Possibilità per un privato di far valere la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione – Controversia tra privati – Bilanciamento di diversi diritti e principi – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Ruolo del giudice nazionale»

    Nella causa C‑441/14,

    avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Højesteret (Corte suprema, Danimarca), con decisione del 22 settembre 2014, pervenuta in cancelleria il 24 settembre 2014, nel procedimento

    Dansk Industri (DI), per conto della Ajos A/S,

    contro

    Successione Karsten Eigil Rasmussen,

    LA CORTE (Grande Sezione),

    composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev e F. Biltgen (relatore), presidenti di sezione, J. Malenovský, E. Levits, J.‑C. Bonichot, M. Berger, E. Jarašiūnas e C. Vajda, giudici,

    avvocato generale: Y. Bot

    cancelliere: C. Strömholm, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 luglio 2015,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per la Dansk Industri (DI), per conto della Ajos A/S, da M. Eisensee, advokat;

    –        per la Successione Karsten Eigil Rasmussen, da A. Andersen, advokat;

    –        per il governo danese, da J. Bering Liisberg e M. Wolff, in qualità di agenti;

    –        per il governo tedesco, da B. Beutler, in qualità di agente;

    –        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e M. Gijzen, in qualità di agenti;

    –        per la Commissione europea, da M. Clausen e D. Martin, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 novembre 2015,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16), e, dall’altro, del principio della non discriminazione in ragione dell’età nonché dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

    Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la Dansk Industri (DI), per conto della Ajos A/S (in prosieguo: la «Ajos»), e gli aventi causa a titolo successorio del sig. Rasmussen in merito al rifiuto opposto dalla Ajos di concedere al sig. Rasmussen un’indennità di licenziamento.

    Contesto normativo

    La direttiva 2000/78

    Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, [l’]handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

    L’articolo 2 di tale direttiva così recita:

    «1.       Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

    2.      Ai fini del paragrafo 1:

    a)      sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

    (...)».

    L’articolo 6 della medesima direttiva è così formulato:

    «1.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

    Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

    a)      la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

    b)      la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;

    (...).

    2.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali[,] non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».

    Il diritto danese

    La legge relativa ai rapporti giuridici tra i datori di lavoro e i lavoratori subordinati [lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven)], nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge relativa ai lavoratori subordinati»), contiene, all’articolo 2a, le seguenti disposizioni relative all’indennità speciale di licenziamento:

    «1.      In caso di licenziamento di un lavoratore subordinato, in servizio nella stessa azienda continuativamente per 12, 15 o 18 anni, il datore di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, gli corrisponde una somma pari, rispettivamente, a 1, a 2 ovvero a 3 mensilità di stipendio.

    2.      Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non trovano applicazione se, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore subordinato percepirà la pensione di vecchiaia del regime generale.

    3.      L’indennità di licenziamento non viene corrisposta se, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore subordinato percepirà una pensione di vecchiaia dal datore di lavoro e se ha aderito al regime previdenziale di cui trattasi prima del compimento del cinquantesimo anno di età.

    4.      Le disposizioni di cui al paragrafo 3 non si applicano se un contratto collettivo disciplinasse, alla data del 1° luglio 1996, la questione della riduzione o della soppressione dell’indennità di licenziamento a motivo della pensione di vecchiaia corrisposta dal datore di lavoro.

    5.      Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis in caso di licenziamento illegittimo».

    Il giudice del rinvio precisa che il Regno di Danimarca ha trasposto la direttiva 2000/78 con la legge n. 253, che modifica la legge relativa, in particolare, al divieto di discriminazione nel mercato del lavoro (lov nr. 253 om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.), del 7 aprile 2004, e la legge n. 1417, che modifica la legge relativa, in particolare, al divieto di discriminazione nel mercato del lavoro (lov nr. 1417 om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v), del 22 dicembre 2004.

    L’articolo 1 della citata legge n. 253 del 7 aprile 2004, come modificata (in prosieguo: la «legge antidiscriminazione»), prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

    «Si intende per discriminazione ai sensi della presente legge qualsiasi atto di discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza, il colore, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche, l’orientamento sessuale, l’età, l’handicap, la cittadinanza o l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico».

    L’articolo 2, paragrafo 1, della legge antidiscriminazione così dispone:

    «È vietata qualsiasi discriminazione da parte di un datore di lavoro in occasione dell’assunzione, del licenziamento, del trasferimento o della promozione di dipendenti o candidati ad un lavoro, ovvero della fissazione delle loro condizioni retributive o di lavoro».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    Il sig. Rasmussen è stato licenziato il 25 maggio 2009 dalla Ajos, suo datore di lavoro, all’età di 60 anni. Alcuni giorni dopo, egli ha presentato a tale impresa le sue dimissioni e ha convenuto con la stessa che avrebbe lasciato il lavoro alla fine del mese di giugno 2009. Egli è stato assunto successivamente da un’altra impresa.

    Il giudice del rinvio indica che il sig. Rasmussen, siccome era stato al servizio della Ajos dal 1° giugno 1984, aveva diritto, in linea di principio, a un’indennità di licenziamento pari a tre mensilità di stipendio ai sensi dell’articolo 2a, paragrafo 1, della legge relativa ai lavoratori subordinati. Ciononostante, poiché, al momento in cui aveva lasciato il lavoro, egli aveva raggiunto l’età di 60 anni e aveva diritto alla pensione di vecchiaia da parte del datore di lavoro in applicazione di un regime al quale aveva aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età, la disposizione dell’articolo 2a, paragrafo 3, di detta legge, come interpretata da una giurisprudenza nazionale costante, non gli consentiva di esigere una siffatta indennità, sebbene egli fosse rimasto nel mercato del lavoro dopo aver lasciato la Ajos.

    Nel marzo 2012, il sindacato Dansk Formands Forening ha intrapreso, in nome del sig. Rasmussen, un’azione contro la Ajos al fine di ottenere il pagamento dell’indennità di licenziamento di tre mensilità di stipendio, come prevista all’articolo 2a della legge relativa ai lavoratori subordinati. A tal riguardo detto sindacato si è basato sulla sentenza della Corte, del 12 ottobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08, EU:C:2010:600).

    Il 14 gennaio 2014, il Sø- og Handelsretten (tribunale marittimo e commerciale) ha accolto la domanda presentata in nome del sig. Rasmussen, ormai rappresentato dai suoi aventi causa a titolo successorio, volta ad ottenere il pagamento dell’indennità di licenziamento in questione. Tale giudice ha dichiarato che dalla sentenza Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08, ECLI:EU:C:2010:600) risultava che l’articolo 2a, paragrafo 3, della legge relativa ai lavoratori subordinati era contrario alla direttiva 2000/78 e ha constatato che l’interpretazione nazionale precedente di detto articolo 2a era contraria al principio generale, sancito dal diritto dell’Unione, del divieto di discriminazioni in ragione dell’età.

    La Ajos ha impugnato tale sentenza dinanzi allo Højesteret (Corte suprema) facendo valere che un’interpretazione dell’articolo 2a, paragrafo 3, della legge relativa ai lavoratori subordinati che sia conforme alle disposizioni interpretate nella sentenza Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08, EU:C:2010:600) sarebbe, tuttavia, contra legem. Essa sostiene inoltre che l’applicazione di una norma così chiara e priva di ambiguità come quella prevista all’articolo 2a, paragrafo 3, di detta legge non può essere disapplicata in forza del principio generale del diritto dell’Unione relativo al divieto di discriminazioni in ragione dell’età, pena la violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

    Ricordando che si tratta, nel caso di specie, di una controversia tra privati, nel cui contesto non sarebbe possibile riconoscere un effetto diretto alle disposizioni della direttiva 2000/78, e che un’interpretazione dell’articolo 2a, paragrafo 3, della legge relativa ai lavoratori subordinati che sia conforme al diritto dell’Unione sarebbe contraria alla giurisprudenza nazionale, il giudice del rinvio si domanda se il principio generale del diritto dell’Unione relativo al divieto di discriminazioni in ragione dell’età possa essere evocato da un lavoratore subordinato nei confronti del suo datore di lavoro privato, onde obbligare quest’ultimo al pagamento di un’indennità di licenziamento prevista dal diritto danese, anche quando detto datore di lavoro, conformemente al diritto nazionale, sia esentato da tale pagamento. In tal modo, il caso di specie solleverebbe altresì la questione della misura in cui un principio non scritto del diritto dell’Unione possa ostare a che un datore di lavoro privato si avvalga eventualmente di una disposizione di legge nazionale contraria a detto principio.

    Il giudice del rinvio ritiene che sia necessario, ai fini di tale verifica, determinare se il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età abbia lo stesso contenuto e la medesima portata della direttiva 2000/78 o se quest’ultima preveda al riguardo una tutela più ampia contro le discriminazioni in ragione dell’età.

    Se la direttiva non dovesse accordare una tutela più ampia rispetto al principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, andrebbe verificato parimenti se tale principio possa, come risulterebbe dalle sentenze Mangold (C‑144/04, EU:C:2005:709) e Kücükdeveci (C‑555/07, EU:C:2010:21), essere applicato direttamente nei rapporti tra privati e in che modo la sua applicazione diretta debba essere bilanciata con il principio della certezza del diritto nonché con il principio della tutela del legittimo affidamento, suo corollario.

    Il giudice del rinvio si domanda poi se, in una situazione come quella di cui al procedimento dinanzi ad esso pendente, il diritto dell’Unione consenta a un giudice nazionale di procedere a un bilanciamento tra il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, da un lato, e il principio della certezza del diritto nonché il principio della tutela del legittimo affidamento, dall’altro, e di giungere alla conclusione che il principio della certezza del diritto deve prevalere sul principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, di modo che il datore di lavoro è, conformemente al diritto nazionale, esentato dall’obbligo di pagare l’indennità di licenziamento.

    A tal proposito il giudice del rinvio s’interroga anche sulla questione se nell’ambito di un siffatto bilanciamento possa essere presa in considerazione la circostanza che il lavoratore subordinato abbia la possibilità, se del caso, di esigere un risarcimento dallo Stato danese a motivo dell’incompatibilità della normativa danese con il diritto dell’Unione.

    È in tale contesto che la Højesteret (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)       Se il principio generale del diritto dell’Unione del divieto delle discriminazioni in ragione dell’età osti a una normativa, come quella danese, in base alla quale i lavoratori non hanno diritto a un’indennità di licenziamento allorché possono beneficiare di una pensione di vecchiaia da parte del loro datore di lavoro nell’ambito di un regime pensionistico al quale abbiano aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che scelgano di restare nel mercato del lavoro oppure di andare in pensione.

    2)      Se sia compatibile con il diritto dell’Unione che un giudice danese, nell’ambito di una controversia tra un lavoratore e un datore di lavoro privato riguardante il pagamento di un’indennità di licenziamento – pagamento dal quale il diritto danese, come descritto nella prima questione, esenta il datore di lavoro, in violazione del principio generale del diritto dell’Unione del divieto delle discriminazioni in ragione dell’età –, proceda a un bilanciamento di tale principio e del suo effetto diretto con il principio della certezza del diritto e il suo corollario, il principio della tutela del legittimo affidamento, giungendo alla conclusione che il principio della certezza del diritto deve prevalere sul principio del divieto delle discriminazioni in ragione dell’età, in modo che il datore di lavoro non è tenuto, ai sensi del diritto nazionale, a corrispondere un’indennità di licenziamento. Si chiede, inoltre, di chiarire se la circostanza che il lavoratore possa, se del caso, domandare allo Stato danese un risarcimento danni per l’incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione abbia ripercussioni sulla fattibilità di un tale bilanciamento».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    Con la prima questione il giudice del rinvio, investito di una controversia tra privati, domanda, in sostanza, se il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che priva un lavoratore subordinato del diritto di beneficiare di un’indennità di licenziamento allorché ha titolo a una pensione di vecchiaia da parte del datore di lavoro nell’ambito di un regime pensionistico al quale tale lavoratore subordinato abbia aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che egli scelga di restare nel mercato del lavoro o di andare in pensione.

    Al fine di rispondere a tale questione, si deve, anzitutto, ricordare che il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, che la direttiva 2000/78 esprime concretamente, trova la sua fonte, come risulta dai considerando 1 e 4 di detta direttiva, in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (v. sentenze Mangold, C‑144/04, EU:C:2005:709, punto 74, e Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punti 20 e 21). Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che tale principio, ora sancito all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere considerato un principio generale del diritto dell’Unione (v. sentenze Mangold, C‑144/04, EU:C:2005:709, punto 75, e Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 21).

    Va precisato, poi, che, siccome la direttiva 2000/78 non sancisce di per sé il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, ma lo esprime soltanto concretamente in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la portata della tutela conferita da tale direttiva non eccede quella accordata da detto principio. Il legislatore dell’Unione europea ha inteso, tramite l’adozione della citata direttiva, definire un quadro più preciso, destinato a facilitare l’attuazione concreta del principio della parità di trattamento e, in particolare, a determinare diverse possibilità di deroga allo stesso, delimitandole mediante una definizione più chiara del loro ambito di applicazione.

    Occorre, infine, aggiungere che, affinché il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età si applichi a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, è necessario pure che tale situazione rientri nell’ambito del divieto delle discriminazioni stabilito dalla direttiva 2000/78.

    A tal riguardo è sufficiente ricordare che, come la Corte ha già dichiarato, escludendo in via generale dal beneficio dell’indennità speciale di licenziamento un’intera categoria di lavoratori, l’articolo 2a, paragrafo 3, della legge relativa ai lavoratori subordinati incide sulle condizioni di licenziamento di tali lavoratori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 (sentenza Ingeniørforeningen i Danmark, C‑499/08, EU:C:2010:600, punto 21). Ne consegue che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e, pertanto, in quello del principio generale della non discriminazione in ragione dell’età.

    In tale contesto, e tenuto conto della circostanza che la Corte ha già dichiarato che gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 dovevano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, in forza della quale i lavoratori aventi titolo a una pensione di vecchiaia da parte del proprio datore di lavoro nell’ambito di un regime previdenziale al quale abbiano aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età non possono, in ragione di tale solo fatto, beneficiare di un’indennità speciale di licenziamento destinata a favorire il reinserimento professionale dei lavoratori aventi un’anzianità di servizio superiore ai dodici anni nell’impresa (sentenza Ingeniørforeningen i Danmark, C‑499/08, EU:C:2010:600, punto 49), deve concludersi altrettanto riguardo al principio fondamentale della parità di trattamento, del quale il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età costituisce soltanto un’espressione particolare.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, come espresso concretamente dalla direttiva 2000/78, deve essere interpretato nel senso che esso osta, anche in una controversia tra privati, a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che priva un lavoratore subordinato del diritto di beneficiare di un’indennità di licenziamento allorché ha titolo a una pensione di vecchiaia da parte del datore di lavoro nell’ambito di un regime pensionistico al quale tale lavoratore subordinato abbia aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che egli scelga di restare nel mercato del lavoro o di andare in pensione.

    Sulla seconda questione

    Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso consente a un giudice nazionale investito di una controversia tra privati, qualora risulti che la disposizione nazionale pertinente è contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, di bilanciare detto principio con i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento e di concludere che occorre far prevalere i secondi sul primo. In tali circostanze, il giudice del rinvio s’interroga altresì sulla questione se, in occasione di tale ponderazione, esso possa o debba tener conto del fatto che gli Stati membri hanno l’obbligo di risarcire il danno causato ai privati dalla trasposizione inesatta di una direttiva, quale la direttiva 2000/78.

    A tal riguardo occorre, in primo luogo, ricordare la giurisprudenza costante secondo la quale, quando sono chiamati a dirimere una controversia tra privati nella quale la normativa nazionale di cui trattasi risulti contraria al diritto dell’Unione, i giudici nazionali devono assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle disposizioni del diritto dell’Unione e garantirne la piena efficacia (v., in tal senso, sentenze Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 111, nonché Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 45).

    Se è vero che, con riferimento a una controversia tra privati, la Corte ha dichiarato in maniera costante che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, punto 48; Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, punto 20, nonché Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 108), essa ha parimenti dichiarato a più riprese che l’obbligo per gli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato previsto da quest’ultima così come il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo s’impongono a tutte le autorità degli Stati membri, comprese, nell’ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali (v., in tal senso, in particolare, sentenze von Colson e Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, punto 26, nonché Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 47).

    Ne consegue che, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali chiamati a interpretarlo sono tenuti a prendere in considerazione l’insieme delle norme di tale diritto e ad applicare i criteri ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo per quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato fissato da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE (v., in particolare, sentenze Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punti 113 e 114, nonché Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 48).

    Certamente, la Corte ha precisato che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale conosce limiti. In tal senso, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al diritto dell’Unione nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (v. sentenze Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, punto 100; Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 25, nonché Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, punto 39).

    In tali circostanze, occorre precisare che l’esigenza di un’interpretazione conforme include l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva (v., in tal senso, sentenza Centrosteel, C‑456/98, EU:C:2000:402, punto 17).

    Pertanto, il giudice del rinvio non può, nel procedimento principale, validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare la disposizione nazionale di cui trattasi conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto di aver costantemente interpretato detta disposizione in un senso che è incompatibile con tale diritto.

    Ciò precisato, si deve ancora aggiungere che, quand’anche si trovi effettivamente nell’impossibilità di procedere a un’interpretazione del diritto nazionale che sia conforme a tale direttiva, un giudice nazionale investito di una controversia in cui è messo in discussione il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, quale espresso concretamente nella direttiva 2000/78, ha tuttavia l’obbligo di assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica che il diritto dell’Unione attribuisce ai soggetti dell’ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando, ove necessario, ogni disposizione della normativa nazionale contraria a tale principio (sentenza Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 51).

    Peraltro, dal punto 47 della sentenza Association de médiation sociale (C‑176/12, EU:C:2014:2) risulta che il principio della non discriminazione in ragione dell’età conferisce ai privati un diritto soggettivo evocabile in quanto tale che, persino in controversie tra privati, obbliga i giudici nazionali a disapplicare disposizioni nazionali non conformi a detto principio.

    Pertanto, nella specie, qualora ritenga di trovarsi nell’impossibilità di assicurare un’interpretazione conforme della disposizione nazionale di cui trattasi, il giudice del rinvio dovrà disapplicare tale disposizione.

    In secondo luogo, riguardo alla questione di stabilire gli obblighi derivanti dal principio della tutela del legittimo affidamento per un giudice nazionale investito di una controversia tra privati, si deve sottolineare che un giudice nazionale non può basarsi su detto principio per continuare ad applicare una norma di diritto nazionale contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, come espresso concretamente dalla direttiva 2000/78.

    Infatti, l’applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento, quale prospettata dal giudice del rinvio, equivarrebbe, in realtà, a limitare gli effetti nel tempo dell’interpretazione accolta dalla Corte, poiché, per mezzo suo, detta interpretazione non troverebbe applicazione nel procedimento principale.

    Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante, l’interpretazione che la Corte dà del diritto dell’Unione, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata di tale diritto, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere inteso e applicato sin dalla data della sua entrata in vigore. Ne deriva che, al di fuori di circostanze del tutto eccezionali, la cui sussistenza non è stata tuttavia dedotta nella specie, il diritto dell’Unione così interpretato deve essere applicato dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione, purché sussistano, peraltro, i presupposti per sottoporre ai giudici competenti una controversia relativa all’applicazione di detto diritto (v., in particolare, sentenza Gmina Wrocław, C‑276/14, EU:C:2015:635, punti 44 e 45 nonché giurisprudenza citata).

    Del resto, la tutela del legittimo affidamento non può, comunque sia, essere evocata per negare al privato che ha intrapreso l’azione che ha portato la Corte a interpretare il diritto dell’Unione in senso ostativo alla norma di diritto nazionale di cui trattasi il beneficio di tale interpretazione (v., in tal senso, sentenze Defrenne, 43/75, EU:C:1976:56, punto 75, nonché Barber, C‑262/88, EU:C:1990:209, punti 44 e 45).

    Per quanto riguarda l’interrogativo del giudice del rinvio menzionato al punto 19 della presente sentenza, occorre sottolineare che la possibilità per i privati che beneficiano di un diritto soggettivo derivante dal diritto dell’Unione, come, nel caso di specie, il lavoratore subordinato, di chiedere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a uno Stato membro (v., in tal senso, sentenze Francovich e a., C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428, punto 33, nonché Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 20) non può rimettere in discussione l’obbligo, per il giudice del rinvio, di privilegiare l’interpretazione del diritto nazionale che sia conforme alla direttiva 2000/78 ovvero, qualora una siffatta interpretazione si rivelasse impossibile, di disapplicare la disposizione nazionale contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell’età come espresso concretamente da detta direttiva, né portare tale giudice, nell’ambito della controversia di cui è investito, a far prevalere la tutela dell’affidamento del privato, nel caso di specie il datore di lavoro, che si sia conformato al diritto nazionale.

    Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 è tenuto, nel momento in cui attua le disposizioni del suo diritto interno, a interpretarle in modo tale che esse possano ricevere un’applicazione conforme a tale direttiva oppure, qualora una siffatta interpretazione conforme fosse impossibile, a disapplicare, se necessario, qualsiasi disposizione di tale diritto interno contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell’età. Né i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento né la possibilità per il privato che si ritenga leso dall’applicazione di una disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione di far valere la responsabilità dello Stato membro interessato per violazione del diritto dell’Unione possono rimettere in discussione tale obbligo.

    Sulle spese

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

    1)      Il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, come espresso concretamente dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta, anche in una controversia tra privati, a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che priva un lavoratore subordinato del diritto di beneficiare di un’indennità di licenziamento allorché ha titolo a una pensione di vecchiaia da parte del datore di lavoro nell’ambito di un regime pensionistico al quale tale lavoratore subordinato abbia aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che egli scelga di restare nel mercato del lavoro o di andare in pensione.

    2)      Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 è tenuto, nel momento in cui attua le disposizioni del suo diritto interno, a interpretarle in modo tale che esse possano ricevere un’applicazione conforme a tale direttiva ovvero, qualora una siffatta interpretazione conforme fosse impossibile, a disapplicare, se necessario, qualsiasi disposizione di tale diritto interno contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell’età. Né i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento né la possibilità per il privato che si ritenga leso dall’applicazione di una disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione di far valere la responsabilità dello Stato membro interessato per violazione del diritto dell’Unione possono rimettere in discussione tale obbligo.

    Firme

    Ultimo aggiornamento Venerdì 29 Aprile 2016 10:59
     

    Dirigenti "illegittimi" dell'Agenzia delle Entrate

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    SENTENZA N. 37

    ANNO 2015

     

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    composta dai signori:

    -           Alessandro                 CRISCUOLO                                   Presidente

    -           Paolo Maria                NAPOLITANO                                  Giudice

    -           Giuseppe                    FRIGO                                                      ”

    -           Paolo                          GROSSI                                                    ”

    -           Giorgio                       LATTANZI                                               ”

    -           Aldo                           CAROSI                                                    ”

    -           Marta                          CARTABIA                                              ”

    -           Mario Rosario             MORELLI                                                 ”

    -           Giancarlo                    CORAGGIO                                             ”

    -           Giuliano                      AMATO                                                    ”

    -           Silvana                        SCIARRA                                                 ”

    -           Daria                           de PRETIS                                                ”

    -           Nicolò                         ZANON                                                    ”

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, diefficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, nei procedimenti riuniti vertenti tra l’Agenzia delle entrate e Dirpubblica − Federazione del Pubblico Impiego (già Dirpubblica − Federazione dei funzionari, delle elevate professionalità, dei professionisti e dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni e delle Agenzie) ed altri, con ordinanza del 26 novembre 2013, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2014.

    Visti l’atto di costituzione di Dirpubblica, nonchè gli atti di intervento del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) e del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

    uditi gli avvocati Gino Giuliano per il Codacons, Carmine Medici per Dirpubblica e l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

    Ritenuto in fatto

    1.− Con ordinanza del 26 novembre 2013 (r.o. n. 9 del 2014), il Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 351 e97 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44.

    La disposizione impugnata, fatti salvi i limiti previsti dalla legislazione vigente per le assunzioni nel pubblico impiego, autorizza l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio ad espletare procedure concorsuali, da completare entro il 31 dicembre 2013, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2007), e all’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248. Tale autorizzazione è posta in relazione «all’esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all’evasione», disposte da altri commi dello stesso art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, come convertito.

    La disposizione prevede, inoltre, che «[n]elle more dell’espletamento di dette procedure l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso». Dopo aver stabilito che gli incarichi in questione sono attribuiti «con apposita procedura selettiva applicando l’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e che «[a]i funzionari cui è conferito l’incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti», la norma precisa che «[a] seguito dell’assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». I periodi finali indicano le modalità attraverso le quali si provvede agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione delle misure ricordate.

    2.− La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un giudizio riunito avente ad oggetto tre ricorsi in appello, proposti dall’Agenzia delle entrate, per la riforma di altrettante sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Era stata tra l’altro affermata, mediante uno dei provvedimenti impugnati, l’illegittimità della delibera n. 55 del 22 dicembre 2009, assunta dal Comitato di gestione dell’Agenzia delle entrate, di proroga al 31 dicembre 2010 dei termini contenuti nell’art. 24 del regolamento di amministrazione della stessa Agenzia. Quest’ultima disposizione prevede, per inderogabili esigenze di funzionamento dell’Agenzia, ed entro un termine più volte prorogato, che le eventuali vacanze sopravvenute nelle posizioni dirigenziali possano essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l’urgenza, con contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni, ai quali va attribuito lo stesso trattamento economico dei dirigenti.

    Il TAR del Lazio, in sintesi, aveva ritenuto che la norma regolamentare attuasse un conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, in palese violazione degli artt. 19 e 52, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Di qui l’annullamento della delibera impugnata.

    Nelle more del procedimento d’appello, è entrato in vigore l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, cioè la norma censurata nel presente giudizio, che opera una sorta di trasposizione in legge di quanto previsto nel ricordato art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.

    Il Consiglio di Stato, respinte questioni pregiudiziali di diritto e preliminari di merito, con separata ordinanza del 26 novembre 2013, ha quindi rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del citato art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

    3.− Il giudice rimettente, in punto di rilevanza, osserva che la disposizione censurata, ponendosi «quale factum principis sopravvenuto», determinerebbe la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi in appello per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Consentendo che, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, le Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio, fatti salvi gli incarichi già affidati, possano attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari privi della corrispondente qualifica, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso, essa determinerebbe infatti la “salvezza” del provvedimento impugnato nel giudizio a quo, cioè la delibera del Comitato di gestione dell’Agenzia delle entrate con la quale è stato modificato l’art. 24 del regolamento di amministrazione.

    4.− Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente, in primo luogo, ritiene che la norma censurata contrasti con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto, consentendo l’attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, aggirerebbe la regola costituzionale di accesso ai pubblici uffici mediante concorso.

    Si assume in sintesi, anche mediante richiami alla giurisprudenza costituzionale (ex plurimissentenza n. 205 del 2004), che nel concorso pubblico va riconosciuta «la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione». La forma concorsuale esige – secondo il rimettente – che non siano introdotte arbitrarie ed irragionevoli restrizioni nell’ambito dei soggetti legittimati alla partecipazione, ed in particolare che, pur non essendo preclusa la previsione per legge di condizioni di accesso intese a favorire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate all’interno di un’amministrazione, non sia dato luogo, salvo circostanze eccezionali, a riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno, né a scivolamenti automatici verso posizioni superiori, senza concorso o comunque senza adeguate verifiche attitudinali. Inoltre, il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporterebbe l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate e sarebbe esso stesso soggetto, pertanto, quale forma di reclutamento, alla regola del pubblico concorso (è citata la sentenza di questa Corte n. 194 del 2002).

    A fronte di questi principi, la norma impugnata consentirebbe invece a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari, senza aver superato un pubblico concorso, di incarichi dirigenziali, quindi di accedere allo svolgimento di mansioni proprie di un’area e di una qualifica afferente ad un ruolo diverso nell’ambito dell’amministrazione.

    In secondo luogo, il giudice rimettente assume che l’elusione della regola del pubblico concorso determinerebbe un vulnus al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, con conseguente lesione, sotto questo profilo, degli artt. 3 e 97 Cost.: infatti, rappresentando il concorso la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, esso costituisce un meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione e, dunque, attuativo del principio del buon andamento.

    In terzo luogo, è prospettata una violazione degli artt. 3 e 97, primo comma, Cost., in relazione ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, poiché, permettendo l’attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, la norma censurata consentirebbe la preposizione ad organi amministrativi di soggetti privi dei requisiti necessari, determinando una diminuzione delle garanzie dei cittadini che confidano in una amministrazione competente, imparziale ed efficiente.

    Infine, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., in quanto consentirebbe l’accesso all’ufficio di dirigente in violazione delle condizioni di uguaglianza tra i cittadini che aspirano ad accedere ai pubblici uffici e in violazione dei requisiti stabiliti dalla legge per il conferimento degli incarichi dirigenziali, posto che l’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevederebbe un ben diverso procedimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

    5.− Con atto depositato in data 4 marzo 2014 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

    Secondo l’Avvocatura generale, l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, non legittima le censure prospettate dal rimettente, in quanto norma a carattere assolutamente temporaneo ed eccezionale, introdotta al solo fine di garantire, nelle more dell’espletamento del concorso, il buon andamento degli uffici dell’Agenzia delle entrate. In particolare, la disposizione non consentirebbe uno scivolamento automatico nella qualifica dirigenziale dei funzionari dell’Agenzia inquadrati nella terza area funzionale, ma si limiterebbe ad attribuire a costoro mansioni dirigenziali, per il solo tempo necessario allo svolgimento del concorso. Si ricorda dalla stessa Avvocatura generale come questa Corte, con la sentenza n. 212 del 2012, abbia dichiarato l’infondatezza di una questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione di legge (regionale) di contenuto asseritamente analogo a quella ora impugnata.

    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’eccezionalità e la temporaneità della previsione contenuta nella disposizione censurata sarebbero dimostrate anche dal fatto che l’Agenzia delle entrate ha dato effettivamente avvio a procedure concorsuali per il reclutamento di personale dirigente, attualmente in corso.

    Quanto alla dedotta diminuzione delle garanzie per i cittadini, in ragione della presunta elusione della regola del concorso, l’Avvocatura generale osserva che la disposizione censurata è semmai volta ad evitare conseguenze pregiudizievoli nei riguardi delle finanze pubbliche e della collettività, che si verificherebbero qualora gli uffici delle Agenzie rimanessero privi di un responsabile.

    Infine si rileva come, nelle more del presente giudizio, l’art. 8, comma 24, primo periodo, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, sia stato modificato dall’art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, che proroga al 31 dicembre 2014 il termine «per il completamento delle procedure concorsuali» e stabilisce che nelle more possono essere prorogati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, come convertito. Secondo l’Avvocatura generale, la disposizione da ultimo richiamata non farebbe altro che confermare la volontà di garantire, da un lato, l’efficiente organizzazione degli uffici dell’Agenzia, e, dall’altro, la copertura delle vacanze organiche nel rispetto del principio generale del pubblico concorso.

    6.− Nel giudizio innanzi alla Corte, con atto depositato il 4 marzo 2014, si è costituita Dirpubblica − Federazione del Pubblico Impiego, parte nel procedimento a quo, chiedendo, in primo luogo, l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. A tal fine, richiamati adesivamente gli argomenti del rimettente, la parte ricorda come la giurisprudenza consideri illegittimo, distinguendolo dalla reggenza, lo svolgimento di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, al fine di porre in evidenza che la norma censurata avrebbe fatto “salva”, perpetuandola, una prassi contra legem, impedendo la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti attraverso procedure concorsuali.

    In secondo luogo, Dirpubblica chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale in via consequenziale dell’art. 1, comma 14, del d.l. n. 150 del 2013, come convertito, entrato in vigore nelle more del presente giudizio di costituzionalità, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost. Assume, in proposito, che tale disposizione incorrerebbe nelle medesime censure già evidenziate con riguardo all’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, in quanto proroga di un anno il termine per il completamento di procedure concorsuali – per altro, a far data dall’entrata in vigore del richiamato d.l. n. 150 del 2013, non ancora avviate – e, nel frattempo, consente di prorogare o modificare gli incarichi dirigenziali già attribuiti ai sensi dell’art. 8, comma 24, secondo periodo, del d.l. n. 16 del 2012.

    In terzo luogo, eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 14, del d.l. n. 150 del 2013, come convertito, anche per violazione degli artt. 3, 24, 97, 101, 111, 113 e 117 Cost., nonché dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), ritenendo che la disposizione sarebbe stata adottata al fine di risolvere ex auctoritate legis una controversia pendente dinnanzi al giudice amministrativo, con ciò pregiudicando il principio di parità delle armi e il diritto di difesa e incidendo sull’esercizio della funzione giurisdizionale.

    Infine, chiede che la Corte costituzionale sollevi di fronte a se stessa questione di legittimità costituzionale della legge n. 15 del 2014, nella parte in cui ha modificato l’art. 1, comma 14, del d.l. n. 150 del 2013, in riferimento agli artt. 64, primo comma, e 81, terzo comma, Cost., allegando che nel procedimento di conversione sarebbero stati violati gli artt. 40, comma 2, e 102-bis, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica.

    7.− Con atto depositato in data 3 marzo 2014, è intervenuto in giudizio il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), chiedendo, in adesione alle argomentazioni del rimettente Consiglio di Stato, l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

    In ordine all’ammissibilità del proprio intervento, osserva che l’Associazione, per espressa previsione statutaria, «[t]utela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni». Rileva, inoltre, di aver spiegato intervento ad opponendum nel giudizio a quo, notificato in data 18 febbraio 2014 e depositato in data 20 febbraio 2014.

    8.− Nell’imminenza dell’udienza pubblica, in data 3 febbraio 2015, ha depositato ulteriore memoria l’Avvocatura generale dello Stato. Oltre a ribadire le argomentazioni già illustrate, eccepisce l’inammissibilità delle censure sollevate da Dirpubblica sull’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, in relazione a tutti i parametri non evocati nell’ordinanza di rimessione.

    9.− Dirpubblica, in data 3 febbraio 2015, ha depositato a sua volta una memoria in cui, dopo aver illustrato le vicende successive alla proposizione della questione di costituzionalità, ribadisce la richiesta di accoglimento della questione sollevata e di estensione della dichiarazione d’incostituzionalità, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), all’art. 1, comma 14, del d.l. n. 150 del 2013, come convertito, sia in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., già evocati nella memoria depositata in data 4 marzo 2014, sia in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 111, 113 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione alla norma interposta di cui all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU.

    Chiede, inoltre, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale sia estesa, per gli stessi motivi, all’art. 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

    10.− In data 2 febbraio 2015, ha depositato memoria il Codacons, insistendo sia per la propria legittimazione ad intervenire in giudizio, sia per l’accoglimento della questione.

    Considerato in diritto

    1.− Il Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44.

    La disposizione censurata, in relazione alla «esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità» delle strutture delle Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio, e per «garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all’evasione» contenute in altri commi dello stesso art. 8 del d.l. n.16 del 2012, come convertito, autorizza le Agenzie ricordate ad espletare procedure concorsuali, da completarsi entro il 31 dicembre 2013, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, attraverso il richiamo alla disciplina contenuta nell’art. 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2007), e nell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

    In questo contesto, la disposizione censurata aggiunge una specifica previsione, che costituisce l’effettivo oggetto delle censure del giudice a quo, e che opera in due distinte direzioni: fa salvi, per il passato, gli incarichi dirigenziali già affidati dalle Agenzie in parola a propri funzionari, e consente, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali prima richiamate, di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Questi incarichi sono attribuiti, afferma la disposizione censurata, con «apposita procedura selettiva», applicandosi l’art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Dopo aver precisato che ai funzionari cui è conferito l’incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti, la disposizione in questione conclude che le Agenzie ricordate non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali, secondo le modalità appena descritte e fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, dal momento della «assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma».

    1.1.− Il giudice a quo è investito, tra l’altro, dell’impugnazione di una sentenza di annullamento della delibera del Comitato di gestione dell’Agenzia delle entrate (n. 55 del 22 dicembre 2009), con la quale è stato modificato l’art. 24 del regolamento di amministrazione della stessa Agenzia. Tale ultima norma, regolando la «copertura provvisoria di posizioni dirigenziali», consente la stipulazione di contratti a termine con i funzionari interni, fino all’attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque non oltre una scadenza che – al momento dell’impugnativa – era fissata al 31 dicembre 2010. Il giudice rimettente pone in evidenza come la norma censurata – entrata in vigore nelle more del giudizio principale – operi una trasposizione in legge di quanto stabilito nella disposizione regolamentare cui si riferisce l’impugnativa, e condizioni dunque l’esito del giudizio a quo, ponendosi «quale factum principis sopravvenuto», che determinerebbe una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

    1.2.− Ad avviso del giudice a quo, consentendo l’attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, aggirerebbe la regola costituzionale di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Viene, a tal proposito, richiamata la giurisprudenza costituzionale che riconosce nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, quale procedura strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione, ciò che, riguardo all’assegnazione di funzioni direttive, priverebbe di legittimazione arbitrarie preclusioni di accesso, riserve integrali di posti o forme di attribuzione automatica in favore del personale interno. La norma censurata, sempre secondo il giudice a quo, consentirebbe invece a funzionari, privi della relativa qualifica, di accedere, senza aver superato un pubblico concorso, ad un «ruolo» diverso nell’ambito della propria amministrazione.

    L’elusione della regola del pubblico concorso determinerebbe anche un vulnus al principio del buon andamento, con conseguente ulteriore lesione, sotto questo diverso profilo, degli artt. 3 e 97 Cost. Ancora, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3 e 97, primo comma, Cost., in relazione ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, poiché, permettendo l’attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, consentirebbe la preposizione ad uffici amministrativi di soggetti privi dei requisiti necessari, determinando una diminuzione delle garanzie dei cittadini che confidano in una amministrazione competente, imparziale ed efficiente.

    Il rimettente prospetta, infine, una violazione degli artt. 3 e 51 Cost., poiché l’accesso a funzioni dirigenziali sarebbe consentito, in deroga al principio di uguaglianza, pur nell’assenza dei requisiti stabiliti dalla legge (e, in particolare, dall’art. 19 del citato d.lgs. n. 165 del 2011).

    2.− In via preliminare, va ribadito quanto stabilito nell’ordinanza della quale è stata data lettura in udienza, allegata alla presente sentenza, in ordine all’inammissibilità dell’intervento del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) nel presente giudizio di legittimità costituzionale.

    3.− La questione va esaminata entro i limiti del thema decidendum individuato dall’ordinanza di rimessione, dato che non possono essere prese in considerazione le censure svolte dalla parte del giudizio principale, con riferimento a parametri costituzionali ed a profili non evocati dal giudice a quo (ex plurimis, sentenze n. 211n. 198 del 2014n. 275 del 2013n. 310n. 227n. 50 del 2010).

    4.− La questione è fondata.

    4.1.− Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sentenza n. 194 del 2002ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012n. 7 del 2011n. 150 del 2010n. 293 del 2009).

    In apparenza, la disposizione impugnata non si pone in contrasto diretto con tali principi. Essa non conferisce in via definitiva incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, bensì consente, in via asseritamente temporanea, l’assunzione di tali incarichi da parte di funzionari, in attesa del completamento delle procedure concorsuali.

    Tuttavia, l’aggiramento della regola del concorso pubblico per l’accesso alle posizioni dirigenziali in parola si rivela, sia alla luce delle circostanze di fatto, precedenti e successive alla proposizione della questione di costituzionalità, nelle quali la disposizione impugnata si inserisce, sia all’esito di un più attento esame della fattispecie delineata dall’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012.

    4.2.− Per colmare le carenze nell’organico dei propri dirigenti, l’Agenzia delle entrate ha, negli anni, fatto ampio ricorso ad un istituto previsto dall’art. 24 del proprio regolamento di amministrazione. Tale disposizione consente, «[p]er inderogabili esigenze di funzionamento dell’Agenzia», la copertura provvisoria delle eventuali vacanze verificatesi nelle posizioni dirigenziali, previo interpello e previa specifica valutazione dell’idoneità degli aspiranti, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, «fino all’attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza» e, comunque, fino ad un termine finale predeterminato. Questo termine finale è stato di volta in volta prorogato, a partire dal 2006, con apposite delibere del Comitato di gestione dell’Agenzia. Al momento della proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, esso risultava fissato al 31 dicembre 2010. Successivamente alla proposizione della questione, il termine è stato prorogato altre due volte, da ultimo (con delibera n. 51 del 29 dicembre 2011) «al 31 maggio 2012».

    Le reiterate delibere di proroga del termine finale hanno di fatto consentito, negli anni, di utilizzare uno strumento pensato per situazioni peculiari quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti. Secondo la giurisprudenza, nell’ambito dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’illegittimità di questa modalità di copertura delle posizioni dirigenziali deriva dalla sua non riconducibilità, né al modello dell’affidamento di mansioni superiori a impiegati appartenenti ad un livello inferiore, né all’istituto della cosiddetta reggenza. Il primo modello, disciplinato dall’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede l’affidamento al lavoratore di mansioni superiori, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, ma è applicabile solo nell’ambito del sistema di classificazione del personale dei livelli, non già delle qualifiche, e in particolare non è applicabile (ed è illegittimo se applicato) laddove sia necessario il passaggio dalla qualifica di funzionario a quella di dirigente (sentenza di questa Corte n. 17 del 2014; nella giurisprudenza di legittimità, ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 12 aprile 2006, n. 8529, e 26 marzo 2010, n. 7342).

    Invero, l’assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può avvenire solo ricorrendo al secondo modello, cioè all’istituto della reggenza, regolato in generale dall’art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri). La reggenza si differenzia dal primo modello perché serve a colmare vacanze nell’ufficio determinate da cause imprevedibili, e viceversa si avvicina ad esso perché è possibile farvi ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante, e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali dell’istituto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 22 febbraio 2010, n. 4063, 16 febbraio 2011, n. 3814, 14 maggio 2014, n. 10413). Ebbene, le reiterate proroghe del termine previsto dal regolamento di organizzazione dell’Agenzia delle entrate per l’espletamento del concorso per dirigenti e, conseguentemente, per l’attribuzione di funzioni dirigenziali mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, hanno indotto la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Roma, seconda sezione, sentenze 30 settembre 2011, n. 7636, e 1° agosto 2011, n. 6884) a ritenere carenti, nella fattispecie prevista dall’art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, i due presupposti ricordati della straordinarietà e della temporaneità, a non configurarla come un’ipotesi di reggenza e quindi a considerarla in contrasto con la disciplina generale di cui agli artt. 19 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.

    In questo quadro normativo e giurisprudenziale, e nella relativa vicenda processuale, interviene il legislatore, attraverso la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale.

    La norma impugnata esordisce autorizzando le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane ad espletare procedure concorsuali, da completarsi entro il 31 dicembre 2013, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, attraverso il richiamo alla disciplina contenuta nell’art. 1, comma 530, della l. n. 296 del 2006 e nell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito. L’autorizzazione in parola è rafforzata attraverso un riferimento alla «esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità» delle strutture delle Agenzie e alla necessità di garantire «una efficace attuazione delle misure di contrasto all’evasione» contenute in altri commi dello stesso art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, come convertito.

    In realtà, del tutto indipendentemente dalla norma impugnata, l’indizione di concorsi per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti è resa possibile da norme già vigenti, che lo stesso art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, si limita a richiamare senza aggiungervi nulla (si veda l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito). Inoltre, considerando le regole organizzative interne dell’Agenzia delle entrate e la possibilità di ricorrere all’istituto della delega, anche a funzionari, per l’adozione di atti a competenza dirigenziale − come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell’atto dall’ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all’esterno la volontà (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenze 9 gennaio 2014, n. 220; 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515; sezione sesta civile − T, 11 ottobre 25012, n. 17400) – la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata. Sicché l’obbiettivo reale della disposizione in esame è rivelato dal secondo periodo della norma in questione, ove, da un lato, si fanno salvi i contratti stipulati in passato tra le Agenzie e i propri funzionari, dall’altro si consente ulteriormente che, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, da completare entro il 31 dicembre 2013, le Agenzie attribuiscano incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.

    Dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, il termine originariamente fissato per il «completamento» delle procedure concorsuali viene prorogato due volte. Dapprima, l’art. 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, lo ha spostato al 31 dicembre 2014, purché le procedure fossero indette entro il 30 giugno 2014, con la precisazione che, nelle more, era possibile prorogare o modificare solo gli incarichi dirigenziali già attribuiti, non invece conferirne di nuovi. Successivamente, l’art. 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), lo ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 2015.

    Benché il legislatore abbia esplicitamente precisato, in questi interventi di proroga, che non è consentito conferire nuovi incarichi a funzionari interni, è indubbio che gli interventi descritti abbiano aggravato gli aspetti lesivi della disposizione impugnata. In tal modo, infatti, il legislatore apparentemente ha riaffermato, da un lato, la temporaneità della disciplina, fissando nuovi termini per il completamento delle procedure concorsuali, ma, dall’altro, allontanando sempre di nuovo nel tempo la scadenza di questi, ha operato in stridente contraddizione con l’affermata temporaneità.

    4.3.− La norma impugnata ha cura di esibire, quale caratteristica essenziale, la propria temporaneità: il ricorso alla descritta modalità di copertura delle posizioni dirigenziali vacanti sarebbe provvisorio, strettamente collegato all’indizione di regolari procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza, da completarsi entro un termine ben identificato, che la disposizione impugnata, in origine, fissava al 31 dicembre 2013.

    Tuttavia, l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, inserisce in tale costruzione un elemento d’incertezza, nella parte in cui stabilisce che, fatto salvo quanto disposto dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, le Agenzie interessate non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari «[a] seguito dell’assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma». Questo significa che al termine, certo nell’an e nelquando, del completamento delle procedure concorsuali – nelle cui more è possibile attribuire incarichi dirigenziali con le modalità descritte – si affianca un diverso termine, certo nella sola attribuzione del diritto all’assunzione, ma incerto nel quando, perché tra il completamento delle procedure concorsuali (coincidente con l’approvazione delle graduatorie) e l’assunzione dei vincitori, può trascorrere, per i più diversi motivi, anche un notevole lasso di tempo.

    È quindi lo stesso tenore testuale della disposizione impugnata a non escludere che, pur essendo concluse le operazioni concorsuali, le Agenzie interessate possano prorogare, per periodi ulteriori, gli incarichi dirigenziali già conferiti a propri funzionari, in caso di ritardata assunzione di uno o più vincitori. In questo senso, in contraddizione con l’affermata temporaneità, il termine finale fissato dalla disposizione impugnata finisce per non essere «certo, preciso e sicuro» (sentenza n. 102 del 2013).

    Per questo, non è conferente il richiamo, effettuato dall’Avvocatura generale dello Stato, alla fattispecie normativa scrutinata con la sentenza di questa Corte n. 212 del 2012. In tale sentenza, l’infondatezza della questione derivava dalla circostanza per cui la norma di legge (regionale) impugnata consentiva, in assenza di personale con qualifica dirigenziale, che talune delle suddette funzioni potessero essere attribuite a funzionari della categoria più elevata non dirigenziale, fino all’espletamento dei relativi concorsi e, comunque, per non più di due anni. Come si vede, in quel caso il termine finale della copertura delle vacanze attraverso il conferimento d’incarichi non era ancorato ad un evento incerto nel quando come l’assunzione dei vincitori, ma era fissato perentoriamente.

    Anche considerando il tenore letterale della norma impugnata, quindi, il carattere di temporaneità della soluzione da essa prevista, sul quale insiste l’Avvocatura generale dello Stato, tende a scolorire fin quasi ad annullarsi.

    4.4.− Si aggiunga, per quanto necessario, che la regola del concorso non è certo soddisfatta dal rinvio che la stessa norma impugnata opera all’art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui stabilisce che gli incarichi dirigenziali ai funzionari «sono attribuiti con apposita procedura selettiva». In realtà, la norma di rinvio si limita a prevedere che l’amministrazione renda conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta, stabilendo, altresì, che siano acquisite e valutate le disponibilità dei funzionari interni interessati. I contratti non sono dunque assegnati attraverso il ricorso ad una procedura aperta e pubblica, conformemente a quanto richiesto dagli artt. 3, 51 e 97 Cost. (sentenze n. 217 del 2012n. 150n. 149 del 2010n. 293 del 2009n. 453 del 1990).

    4.5.− In definitiva, l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, ha contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica. Per questo, ne va dichiarata l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

    Posto che le ricordate proroghe di termini fanno corpo con la norma impugnata, producendo unitamente ad essa effetti lesivi, ed anzi aggravandoli, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa all’art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, come convertito, e all’art. 1, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192. E proprio perché tali disposizioni hanno carattere consequenziale e concorrono a integrare la disciplina impugnata, non vi sono ostacoli ad estendere ad esse la dichiarazione d’illegittimità costituzionale, pur trattandosi di disposizioni normative sopravvenute al giudizio a quo. Infatti, «l’apprezzamento di questa Corte, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non presuppone la rilevanza delle norme ai fini della decisione propria del processo principale, ma cade invece sul rapporto con cui esse si concatenano nell’ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali» (sentenza n. 214 del 2010).

    per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;

    2) dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15;

    3) dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.

    F.to:

    Alessandro CRISCUOLO, Presidente

    Nicolò ZANON, Redattore

    Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2015.

     

    Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Maggio 2015 16:58
     

    Acquisto in via di prelazione di beni d'interesse storico-artistico

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    N. 1605/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 2025 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 2025 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    G. G., rappresentato e difeso dagli avv. Pier Luigi Portaluri, Giusi Margiotta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Portaluri in Lecce, via Imbriani 24;
    contro
    Comune di San Cesario di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
    Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi 23;
    per l'annullamento
    - della deliberazione del Consiglio comunale di San Cesario di Lecce 7 ottobre 2010, n. 68 (conosciuta il 14 ottobre 2010);
    - della nota del Sindaco del Comune di San Cesario prot. n. 7227 del 25 agosto 2010;
    - della determinazione del Responsabile del 1^ Settore - 3^ Servizio (Contabilità, Finanza, Patrimonio) del Comune di San Cesario di Lecce Reg. gen. n. 520 del 5 ottobre 2010;
    - della determinazione del Responsabile del 1^ Settore - 3^ Servizio (Contabilità, Finanza, Patrimonio) del Comune di San Cesario di Lecce Reg. gen. n. 524 del 7 ottobre 2010;
    - della raccomandata a.r. del Comune di San Cesario prot. n. 9565 del 10 novembre 2010;
    - della raccomandata a.r. prot. n. 8645 del 7 ottobre 2010;
    - della nota del Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto - Servizio vincoli MBCAC-SBAP-LE prot. 0012200 del 18 agosto 2010 Cl. 34.25.04/30;
    - della nota del Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia prot. n. 8192 Cl 34.25.04/87.1 del 31 agosto 2010;
    - della nota del Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione regionale per iBeni culturali e paesaggistici della Puglia prot. n. 8193 Cl 34.25.04/87.1. del 31 agosto 2010;
    - di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo (ivi compresi, ove occorra, il Decreto del 6 luglio 2005, il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia; la deliberazione della Giunta comunale di San Cesario 6 dicembre 2003, n. 228; la deliberazione della Giunta comunale di San Cesario 4 maggio 2010, n. 81; la nota del Revisore unico dei Conti del Comune di San Cesario dell'11 giugno 2010, prot. n. 5374; la nota del Comune di San Cesario dell'11 giugno 2010, prot. n. 5378; la D.G.c. del Comune di San Cesario 30 giugno 2010, n. 41; la D.G.c. del Comune di San Cesario 30 giugno 2010, n. 42; la deliberazione della Giunta comunale di San Cesario 30 giugno 2010, n. 43;);
    nonché come da motivi aggiunti per l'annullamento di:
    - memoria difensiva ex adverso depositata in giudizio il 24 gennaio 2011;
    - deliberazione Giunta Comunale del Comune di San Cesario di Lecce 43/2007;
    - relazione tecnico-descrittiva del 24 gennaio 2011 e relative tavole di progetto;
    - deliberazione Giunta Comunale 177/2007 e di tutti gli atti in essa richiamati.
    nonché per la condanna dell'A.c. di San Cesario di Lecce al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per effetto dell'illegittimo rallentamento dello svolgimento dei lavori di restauro e di manutenzione dell'immobile e dell'immissione nel possesso dell'immobile da parte dello stesso che saranno quantificati in corso di causa.
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Cesario di Lecce e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 il dott. Luca De Gennaro e uditi gli avv.ti Portaluri e Margiotta per il ricorrente, l'avv. Vantaggiato per il Comune e, nelle preliminari, l'avv. dello Stato Tarentini;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO e DIRITTO
    1. - Con atto di compravendita del 2 agosto 2010 il sig. G. ha acquistato un appartamento sito nel Comune di San Cesario di Lecce posto al primo piano; l'appartamento è collocato in un edificio dichiarato con decreto del 6 luglio 2005 del Ministero per i Beni e le Attività culturali "bene di interesse particolarmente importante" ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 42/2004.
    L'intero complesso, che era occupato sin dai primi del '900 dalla "...omissis...", è composto di due piani: al piano terra si è svolta fino al 1999 l'attività di produzione e distillazione o attività collaterali, il primo piano era stato invece destinato a fini residenzali.
    Il Comune, nell'ambito del proprio indirizzo politico-amministrativo, aveva già individuato nella Distilleria D. - di cui nel 2003 aveva acquisito gli arredamenti e i beni mobili di pertinenza - la possibile sede di un museo ("Museo civico Archeo-industriale") volto a tutelare e promuovere il patrimonio culturale ed economico locale.
    Nel marzo 2007 la Giunta comunale ha formulato un atto di indirizzo (delibera 43/2007) per la redazione di un progetto preliminare per l'istituzione di un Museo dell'alcool e la realizzazione dello stesso "presso l'immobile originariamente destinato a Distilleria D.", unitariamente considerato.
    Ricevuta la notizia della compravendita, con determinazione del 7 ottobre 2010 il Comune di San Cesario ha dunque esercitato il diritto di prelazione previsto dal D.lgs 42/2004 relativamente alla parte di immobile oggetto di trasferimento.
    1.1 - Avverso il suddetto provvedimento e gli atti connessi indicati in epigrafe il sig. G. svolge le seguenti doglianze:
    - violazione art. 97 Costituzione, violazione dell'art. 7 L. 241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria, erronea presupposizione;
    - violazione dell'art. 62 D.lgs. 42/2004, eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa, erronea presupposizione, contraddittorietà;
    - violazione dell'art. 62 D.lgs. 42/2004, violazione art. 191 TUEL e del regolamento di contabilità, perplessità, violazione art. 8 dello Statuto comunale e dell'art. 20 del regolamento sul procedimento amministrativo. Nullità delle determine dirigenziali nn. 520 e 524 del 2010 per incompetenza assoluta. Perplessità e contraddittorietà dell'azione amministrativa;
    - violazione dell'art. 62 D.lgs 42/2004 e dell'art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Contraddittorietà interna ed esterna. Violazione del principio di proporzionalità. Erronea presupposizione. Ingiustizia manifesta.
    1.2 - Con motivi aggiunti, notificati il 28 marzo 2011, il sig. G. contesta la produzione documentale del Comune e in particolare la memoria difensiva e l'allegata relazione tecnico-descrittiva, nell'ipotesi tuzioristica che possano giustificare l'operato del Comune, deducendo i seguenti motivi:
    - violazione art. 97 Cost., violazione art. 7 L. 241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria, erronea presupposizione;
    - violazione art. 62 D.lgs 42/2004, eccesso per contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa, erronea presupposizione, contraddittorietà;
    - violazione art. 62 D.lgs 42/2004, violazione art. 191 TUEL e del regolamento comunale di contabilità, perplessità, violazione e falsa applicazione dell'art. 8 dello Statuto comunale e dell'art. 20 del regolamento sul procedimento amministrativo. Nullità delle determine dirigenziali nn. 520 e 524 del 2010 per incompetenza assoluta. Perplessità e contraddittorietà dell'azione amministrativa;
    - violazione dell'art. 62 D.lgs 42/2004 e dell'art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Contraddittorietà interna ed esterna. Violazione del principio di proporzionalità.
    2. - Si sono costituiti il Comune e il Ministero chiedendo la reiezione del ricorso.
    All'udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
    3. - Il ricorso non merita accoglimento.
    3.1 - Con il primo motivo di gravame il sig. G. si duole dell'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
    Il motivo è infondato.
    Si osserva preliminarmente che in tema di prelazione sulle alienazioni di beni di interesse storico-artistico, il procedimento relativo scaturisce da una serie di atti di iniziativa privata, quali il trasferimento negoziale del bene e la successiva denuncia all'amministrazione.
    Trattandosi dunque di procedimento che prende impulso dai privati interessati, un'ulteriore fase partecipativa degli stessi soggetti autori dell'atto negoziale su cui si innesta il diritto di prelazione non ha carattere indefettibile, essendo poi rimessa all'esclusiva valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione la consistenza e l'importanza dell'interesse generale in base al quale si esercita la prelazione medesima (cfr. in termini Consiglio Stato n. 4019/2005)
    Nel caso di specie la comunicazione di avvio non era dunque necessaria per l'introduzione di un contraddittorio procedimentale, di fatto già realizzato, essendo il ricorrente ben a conoscenza della pendenza del relativo procedimento, per avervi dato causa con la denuntiatio.
    L'inosservanza in ordine all'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non costituisce dunque un vizio invalidante, in quanto in applicazione della regola conservativa sancita dall'art. 21 octies, comma 2, L. 241/1990 ("il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"), l'atto impugnato non è annullabile in omaggio alla ratio della disposizione normativa richiamata, volta a far prevalere gli aspetti sostanziali su quelli formali nelle ipotesi in cui il rispetto delle garanzie procedimentali non produrrebbe secondo una ragionevole prognosi alcun effetto utile.
    3.2 - Con il secondo motivo si deduce la tardività della prelazione che sarebbe intervenuta oltre il termine perentorio fissato per legge.
    La censura è infondata.
    Si osserva innanzitutto l'irrilevanza ai fini del giudizio del superamento del termine di cui all'art. 62, secondo comma, D.lgs. 42/2004 secondo cui gli enti locali, entro venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione.
    Invero, tale termine, in mancanza di un'espressa comminatoria, non deve considerarsi di natura perentoria ma possiede - a differenza del termine di sessanta giorni di cui agli artt. art. 61 e 62 - un valenza puramente interna.
    Non risulta poi superato il richiamato termine di sessanta giorni stabilito a pena di decadenza.
    Non può infatti essere condivisa la tesi del ricorrente secondo cui facendo leva sul tenore letterale dell'art. 62, terzo comma, D.lgs 42/2004 il termine di sessanta giorni decorrerebbe dalla formulazione della denuncia e non dalla data della sua ricezione.
    Nella prospettiva contenuta nel ricorso, siccome la denuncia ex art. 59 D.lgs 42/2004 è datata 5 agosto 2010 e la spedizione è avvenuta il 6 agosto il procedimento comunale per l'esercizio del diritto di prelazione si sarebbe dovuto concludere il 4 ottobre o, in alternativa il 5 ottobre 2010, a prescindere dalla data di effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione della notizia del negozio di trasferimento (avvenuta il 9 agosto 2010, cfr. avviso di ricevimento allegato).
    E' infatti doveroso osservare che:
    - la denuncia è un atto intrinsecamente recettizio che produce efficacia al momento della ricezione del destinatario;
    - la decadenza dall'esercizio di un potere, per una regola basilare dell'ordinamento ("contra non valentem agere non currit praescriptio"), non può che decorrere dalla possibilità di esercitarlo, essendo evidente che, fino alla ricezione della notizia del trasferimento, l'Amministrazione non è in condizione di assumere alcuna determinazione;
    - una lettura organica delle disposizioni normative chiarisce l'intenzione del legislatore di lasciare decorrere il termine dalla ricezione della denuntiatio e non dalla pura e semplice formulazione della stessa; infatti la norma generale per l'esercizio diretto della prelazione da parte dello Stato (ex art. 61, mentre l'art. 62 riguarda l'esercizio indiretto ad opera delle Regioni e degli enti locali) prevede espressamente che "la prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59".
    Se ne ricava che l'esercizio della prelazione è avvenuto tempestivamente, decorrendo il relativo termine dal giorno di ricezione della denuncia di trasferimento.
    Non ha inoltre pregio la contestazione secondo cui il procedimento si sarebbe concluso solo al momento in cui il Comune ha effettivamente reperito i mezzi finanziari per l'acquisto dell'immobile.
    La prelazione si perfeziona infatti con la notifica dell'atto con cui l'Amministrazione esercita la relativa facoltà, nella specie la citata delibera consiliare n. 68/2010, rimanendo influente, ai fini della valutazione di tempestività dell'atto, lo svolgimento del successivo procedimento di spesa, realizzato successivamente dai dirigenti comunali preposti attraverso la stipula di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.
    Parimenti non può essere condivisa la tesi secondo cui il primo piano destinato a residenza - e oggetto della prelazione contestata - sia estraneo al progetto museale, che costituisce il principale movente pubblico all'acquisto in prelazione dell'immobile; secondo il ricorrente il progetto dovrebbe invece limitarsi al piano terra, dove effettivamente veniva svolta la produzione di alcool.
    Non vi sono infatti ragioni per ritenere che la parte destinata a residenza, dove viveva il proprietario, debba ritenersi estranea al valore storico-culturale che il Comune intende preservare.
    In argomento è decisiva la considerazione che, in sede di imposizione del vincolo, unitariamente apposto sull'intero compendio immobiliare composto da piano terra e primo piano, il Ministero ha considerato l'intero edificio indipendentemente dalla destinazione delle singole componenti.
    L'intero complesso della distilleria è stato evidentemente ritenuto un'unica entità edilizia sia sul piano strutturale che sul piano funzionale; in particolare il fatto che il primo piano fosse adibito a residenza, non costituisce evidentemente una semplice casualità ma è il portato di una determinata condizione storico-culturale in cui la dimensione lavorativa e industriale era strettamente connessa a quella privata.
    Risulta pertanto esente da censure la valutazione comunale che ha ritenuto che la valorizzazione dell'immobile dovesse abbracciare tutte le sue componenti, quale testimonianza di un modello produttivo che combinava insieme aspetti residenziali e produttivi, e che merita di essere salvaguardato con la creazione del progetto museale in questione.
    Non è censurabile dunque l'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha coinvolto anche la parte residenziale dell'edificio, una volta che ne è stata possibile l'acquisizione, nella realizzazione del citato Museo.
    4. - Con il terzo motivo si lamenta che l'intervento di acquisizione non sarebbe avvenuto secondo i principi di regolarità contabile.
    La censura è infondata.
    I fondi per l'acquisto dell'immobile sono già stati contemplati nel bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2010, cap. 1612 destinato espressamente all'acquisizione della "Distilleria D.".
    Il bilancio di previsione ha recepito infatti il programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012 e piano annuale 2010 (delibera CC 43/2010), che prevede espressamente l'acquisto e il restauro dell'ex Distilleria D., da identificarsi per le ragioni già esposte nell'intero complesso immobiliare, senza esclusioni di sue componenti.
    Quanto al necessario visto del responsabile del servizio finanziario si rileva che non solo la delibera 68/2010 riporta l'attestazione di copertura finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 151 TUEL ma anche che l'importo di spesa (103.000 euro), pur non specificato nel suddetto visto, è comunque determinato precisamente sia nella stessa delibera 68/2010 che nella determinazione dirigenziale n. 524 di impegno di spesa assunta in pari data, ovvero il 7 ottobre 2010.
    5. - Con il quarto motivo si lamenta che la delibera di esercizio della prelazione non conterrebbe le finalità di valorizzazione culturale del bene acquisito.
    Il motivo è destituito di fondamento.
    La delibera consiliare 68/2010 enuncia in maniera chiara, seppur concisa, l'interesse pubblico sotteso all'acquisto dell'immobile.
    Viene infatti dato conto che:
    - il Comune di San Cesario di Lecce ha già da tempo avviato un programma di valorizzazione dell'economia locale anche in una prospettiva storico-culturale;
    - la Distilleria D. è un esempio dell'attività di distillazione svolta nel Comune, in un opificio dotato di "monumentali strutture architettoniche a testimonianza della memoria e dell'identità cittadina";
    - gli arredamenti e le attrezzature della Distilleria sono già state acquisiti a fini conservativi;
    - si ha in progetto la realizzazione di un Museo Civico "Archeo-industriale".
    Un tale iter argomentativo è sufficiente a evidenziare le finalità di valorizzazione dell'opificio volte appunto a insediare nell'immobile un museo che preservi una determinata memoria culturale e produttiva.
    6. - Il ricorso principale è dunque infondato.
    Per le stesse ragioni sono infondati i motivi aggiunti, che oltre a replicare le doglianze del ricorso principale, erano volti a contestare, per asserzione dello stesso ricorrente, i documenti e le memorie prodotte, nell'ipotesi in cui dovessero considerarsi giustificativi dell'operato comunale, che come illustrato in motivazione risulta già esente da censure.
    6.1 - In conclusione, il ricorso integrato dai motivi aggiunti deve essere respinto.
    In ragione del principio di soccombenza le spese di giudizio del Comune sono poste a carico del ricorrente.
    Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra il ricorrente e il Ministero.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.
    Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di San Cesario di Lecce, liquidate in euro 2.500, oltre IVA e CPA.
    Compensa le spese tra il ricorrente e il Ministero.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Rosaria Trizzino
    L'ESTENSORE
    Luca De Gennaro
    IL CONSIGLIERE
    Ettore Manca
     
    Depositata in Segreteria il 14 settembre 2011
     

    Appalti di servizi e offerta economica

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    N. 361/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 739 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 739 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    S. S.r.l. e A. S.r.l., rappresentate e difese dagli avv. Vittorio Barosio, Fabio Dell'Anna e Alfredo Lanfredi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vittorio Barosio in Torino, corso Galileo Ferraris, 120;
    contro
    Consorzio C., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Vivani, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 15;
    nei confronti di
    AI. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Ferdinando Acqua Barralis, Marco Durante e Gabriella Simonis, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Durante in Torino, via Alfieri, 19;
    per l'annullamento
    della determinazione 12.5.2010 n. 42, pervenuta all'A.t.i. ricorrente in allegato alla nota 14.5.2010, prot. 1601, con la quale il Dirigente tecnico del Consorzio C. ha approvato i verbali delle operazioni di gara e ha dichiarato l'aggiudicazione definitiva alla AI. S.r.l. dell'appalto dei servizi di igiene urbana e servizi affini dei Comuni facenti parte del Consorzio per il periodo dal 1.4.2010 al 31.3.2017;
    di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato, ivi compresi: i verbali della Commissione giudicatrice in seduta pubblica e in seduta riservata; il bando e il disciplinare di gara, nelle parti riguardanti l'individuazione dei metodi e dei criteri di valutazione e di ponderazione delle offerte economiche e tecniche, nonché le formule per l'attribuzione dei relativi punteggi; il provvedimento di diniego di autotutela formatosi il 30.4.2010 sull'istanza presentata dal legale dell'A.t.i. ricorrente;
    per la conseguente dichiarazione
    da un lato, dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore tra il Consorzio e l'AI. S.r.l. e, dall'altro lato, dell'obbligo dell'Amministrazione di rinnovare integralmente la gara,
    e per la condanna
    dell'Amministrazione stessa a risarcire i danni da essa causati alla ricorrente in conseguenza dell'illegittimità degli atti impugnati e della mancata aggiudicazione della gara in questione.
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio C. e di AI. S.r.l.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    L'Ente intimato è un consorzio obbligatorio istituito per la gestione dei rifiuti solidi urbani in 54 comuni della provincia di Cuneo.
    Nel novembre del 2009, veniva indetta una procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di igiene urbana e dei servizi affini nei comuni facenti parte del consorzio.
    La legge di gara prevedeva che l'appalto sarebbe stato affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, e fissava i criteri di valutazione delle offerte con i rispettivi fattori ponderali: come si evince dall'art. IV.2.1 del bando e dall'art. 15.I del disciplinare di gara, era prevista l'attribuzione di un massimo di 45 punti per gli elementi economici dell'offerta e di 55 punti per gli elementi tecnici (non 75/25, come riferito da parte ricorrente).
    Partecipavano alla gara solamente il raggruppamento ricorrente e l'impresa AI. S.r.l.
    All'esito delle operazioni di gara, l'impresa controinteressata veniva individuata quale aggiudicataria provvisoria, avendo ottenuto complessivi 91,825 punti, contro gli 82 punti del raggruppamento ricorrente.
    Faceva seguito l'approvazione dei verbali di gara e l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa prima classificata, disposta con provvedimento dirigenziale del 12 maggio 2010.
    Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, le imprese che compongono il raggruppamento soccombente impugnano l'aggiudicazione definitiva della gara nonché, in parte qua, il bando e il disciplinare di gara, deducendo motivi di gravame così articolati:
    I) Eccesso di potere per manifesta illogicità, per contraddittorietà intrinseca della legge di gara e tra atti inerenti alla medesima sequenza procedimentale, per difetto d'istruttoria, per erronea valutazione e per travisamento dei fatti. Violazione della par condicio e dei principi d'imparzialità e di buon andamento della P.A. a norma dell'art. 97 Cost., nonché dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 83 del d.lgs. 163/2006 e ai principi giurisprudenziali in materia di offerta economicamente più vantaggiosa.
    II) Eccesso di potere per illogicità manifesta, per contraddittorietà intrinseca della legge di gara, per genericità, per difetto d'istruttoria, per erronea valutazione e per travisamento dei fatti. Violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 3 della legge n. 241/1990 e all'art. 83 del d.lgs. 163/2006, nonché ai principi giurisprudenziali in materia di offerta economicamente più vantaggiosa. Violazione della par condicio tra i concorrenti. Violazione dei principi di buon andamento e d'imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost., nonché dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa. Violazione dei principi giurisprudenziali in materia di "confronto a coppie".
    In conclusione, le esponenti chiedono che venga disposto l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, che sia dichiarata l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato e che l'Amministrazione sia condannata al risarcimento dei danni.
    Si sono costituiti in giudizio l'intimato Consorzio e l'impresa controinteressata, contrastando la fondatezza del gravame e opponendosi al suo accoglimento; la controinteressata eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso.
    Alla camera di consiglio del 1^ luglio 2010, su richiesta di parte ricorrente, la trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata al merito.
    Con ricorso per motivi aggiunti successivamente notificato, le esponenti hanno proposto domanda di inefficacia del contratto stipulato inter partes in data 9 agosto 2010, deducendone l'invalidità derivata, e dettagliato l'istanza risarcitoria già avanzata con il ricorso introduttivo.
    Ha replicato l'Amministrazione con memoria.
    In prossimità della pubblica udienza, le ricorrenti e l'Amministrazione hanno depositato memorie difensive e di replica i cui contenuti sono talora ridondanti e ripetitivi di argomenti già esposti.
    Il ricorso è stato chiamato all'udienza del 24 marzo 2011 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.
    Ha fatto seguito la pubblicazione del dispositivo di sentenza n. 271 del 25 marzo 2011.
    DIRITTO
    1) In via preliminare, la difesa dell'impresa controinteressata eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto "i motivi di impugnazione attengono alla intangibile discrezionalità riservata alla stazione appaltante".
    L'eccezione non ha pregio, poiché l'ipotetica inammissibilità delle singole censure dedotte da parte ricorrente non incide sulla concretezza e attualità della lesione della posizione soggettiva azionata in giudizio, quindi sulla sussistenza dell'interesse a ricorrere inteso come utilità, che si riflette su uno specifico bene della vita, derivante dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale contenuta nel ricorso.
    Nel caso in esame, è indubitabile che le ricorrenti trarrebbero concrete utilità nell'eventualità di annullamento del provvedimento che affida l'appalto alla controinteressata e che il ricorso, pertanto, è assistito dalla necessaria condizione di ammissibilità.
    2) Il primo motivo di ricorso (come anche il secondo) contiene diverse censure di legittimità che conviene esaminare separatamente.
    La prima e più rilevante censura attiene al criterio utilizzato, in conformità alle previsioni del bando, per la valutazione dell'offerta economica: rileva parte ricorrente che la formula applicata per l'attribuzione del relativo punteggio sarebbe illogica in quanto comportante un eccessivo "appiattimento" delle offerte, tale da svuotare concretamente di contenuto il peso dell'elemento prezzo.
    Ne costituirebbe dimostrazione concreta il fatto che, per l'elemento di valutazione più rilevante in termini ponderali (il prezzo proposto per il periodo dal secondo al settimo anno di esecuzione del contratto), a fronte di 36 punti complessivamente disponibili e di una differenza di circa due milioni di euro fra le due offerte, l'offerta migliore (quella delle ricorrenti) ha conseguito solo 1,44 punti in più rispetto a quella dell'aggiudicataria (36 punti contro 34,56).
    Analoghe considerazioni valgono per il secondo elemento di valutazione in ordine di importanza, ossia il prezzo proposto per il primo anno di esecuzione del contratto, relativamente al quale l'applicazione della medesima formula matematica avrebbe comportato il sostanziale azzeramento del rilievo delle differenze di prezzo fra le due offerte.
    Le esponenti suggeriscono, infine, l'utilizzo di una diversa (e asseritamente più razionale) formula per la valutazione degli elementi in parola che, a loro avviso, avrebbe consentito di colmare il divario (- 18 punti) derivante dal vaglio delle offerte tecniche.
    La formula matematica controversa è così descritta dall'art. 15.II del disciplinare di gara:
    "Pi = (P min / P offerto iesimo x 36)
    dove:
    Pi = punteggio ottenuto dal concorrente
    P min = prezzo minimo offerto
    P offerto iesimo = prezzo offerto dal concorrente (iesimo) di cui si vuole determinare il punteggio
    36 = valore ponderale".
    Si tratta esattamente (come concordemente riconosciuto dai difensori delle parti in pubblica udienza) della formula prevista dall'allegato A del d.P.C.M. 13 marzo 1999, n.117, al fine dell'aggiudicazione degli appalti dei servizi di pulizia degli edifici.
    Nonostante la diversa natura del servizio di cui si controverte, non può ovviamente ritenersi che si discosti da canoni di correttezza la scelta con cui la stazione appaltante ha deciso di dare applicazione ad una formula che trovava espresso riconoscimento nella vigente disciplina normativa e che, considerata la fonte, era stata favorevolmente vagliata dal Consiglio di Stato in sede consultiva.
    Né può ritenersi che la formula in questione sia viziata per intrinseca irrazionalità.
    Nel distribuire i punteggi per l'offerta economica possono essere impiegati, infatti, diversi criteri - la cui scelta è rimessa all'ampia discrezionalità della stazione appaltante - strutturati secondo principi di proporzionalità o di progressività, purché suscettibili di essere applicati mediante formule matematiche che garantiscano le necessarie condizioni di imparzialità.
    In coerenza con il metodo di selezione delle offerte prescelto, basato sia sull'elemento qualità sia sul prezzo, si richiede, inoltre, che la formula utilizzata non privi di sostanziale incidenza l'offerta economica, riconoscendole la potenziale capacità di ricuperare il divario eventualmente derivante dalla valutazione dell'offerta tecnica.
    Perché tale risultato possa verificarsi, è necessario che la formula prescelta consenta la piena utilizzazione del previsto differenziale di punteggio (nella specie: da 0 a 36 punti).
    Tale presupposto si è puntualmente verificato nel caso di specie, atteso che l'offerta migliore conseguiva il punteggio massimo previsto per il relativo criterio (36 punti) e l'offerta peggiore un punteggio proporzionale al divario fra i prezzi offerti dai due concorrenti.
    La formula applicata dalla stazione appaltante valorizza, in sintesi, gli effettivi scostamenti fra gli importi in numerario risultanti dalle offerte, determinando l'attribuzione di punteggi proprozionalmente differenziati.
    La diversa formula proposta da parte ricorrente si fonda, invece, sul rapporto di proporzionalità tra i ribassi proposti, a prescindere dai prezzi reali che essi esprimono: si tratta di un criterio diverso e legittimo, ma non certo dell'unica formula conforme a parametri di razionalità e coerenza, cosicché la pretesa delle ricorrenti di vederla applicata nel caso di specie costituisce inammissibile tentativo di sovrapporre le proprie valutazioni alla discrezionalità della stazione appaltante.
    3) Le esponenti denunciano, quindi, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca della legge di gara, con riferimento al fatto che, per valorizzare un elemento dell'offerta economica di scarso rilievo quali i servizi opzionali di cui all'allegato 2 del capitolato speciale d'appalto (ai quali è ricollegato un massimo di 3 punti), è stata prevista e applicata una formula matematica diversa da quella utilizzata per gli elementi di maggior rilievo, ossia una formula che calcola il punteggio in modo inversamente proporzionale al ribasso proposto dai concorrenti.
    La denunciata contraddittorietà, peraltro, non sussiste in quanto è ben possibile che la stazione appaltante decida di graduare il punteggio per gli elementi dell'offerta economica secondo criteri diversi, atti a premiare maggiormente l'entità dei ribassi per taluni elementi e meno per altri.
    L'applicazione di una formula che valorizza l'entità dei ribassi, anziché i prezzi reali offerti, appare coerente, d'altronde, con lo scarso rilievo economico dei servizi che formano oggetto della specifica valutazione nonché con il ristretto range di punteggio previsto per tale elemento (da 0 a 3 punti).
    4) Sotto un diverso profilo, le esponenti denunciano l'irrazionalità della legge di gara nella parte in cui, per la valutazione dei mezzi da adibire allo svolgimento del servizio (di cui ai nn. 6, 8 e 9 del disciplinare di gara), ne avrebbe preso in considerazione solo la vetustà e non la dotazione effettiva, cioè la consistenza del parco mezzi messo a disposizione da ciascun concorrente, elemento quest'ultimo ben più significativo ai fini della dimostrazione della capacità di offrire un servizio efficiente e organizzato.
    La censura è infondata in fatto, poiché la dotazione del parco mezzi che si garantisce per il servizio non è stata trascurata dall'amministrazione, ma formava oggetto di uno specifico elemento di valutazione (di cui al n. 2 del disciplinare di gara) al quale era collegata l'attribuzione di un punteggio (massimo 13 punti) superiore a quello relativo alle altre voci inerenti le caratteristiche dello stesso parco mezzi.
    5) Il secondo motivo di ricorso contiene sia la ripetizione degli argomenti critici esposti nel primo motivo (sui quali non è necessario soffermarsi ulteriormente) sia censure riferite alla valutazione degli elementi tecnici dell'offerta.
    In primo luogo, le esponenti denunciano l'irrazionalità del criterio di valutazione (il metodo del "confronto a coppie") utilizzato per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi qualitativi di cui ai nn. 3, 4 e 5 del disciplinare di gara: tale metodo non potrebbe essere utilizzato in presenza di due sole offerte, non garantendo un adeguato "dosaggio" fra i punteggi.
    La tesi di parte ricorrente si fonda sul richiamo di un isolato precedente (Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2003, n. 2379), smentito dalla giurisprudenza successiva che ha costantemente affermato la piena legittimità del confronto a coppie anche in presenza di due soli concorrenti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 2007, n. 3814; 22 febbraio 2007, n. 967 e 9 maggio 2006, n. 2524).
    Quando le offerte da esaminare sono soltanto due, infatti, il sistema del confronto a coppie è evidentemente inutile, perché c'è una sola coppia di ogni elemento di valutazione e basta effettuare la somma dei punteggi di ciascun commissario, ma è semplicemente inutile e non produce nessun effetto distorsivo, perciò la sua applicazione non può essere qualificata come illegittima.
    7) Viene sottoposta a censura, infine, la mancata esplicitazione nella legge di gara dei punteggi da attribuire a ciascuno dei sub-criteri individuati per la valutazione degli elementi tecnici dell'offerta nonché dei criteri motivazionali a cui si sarebbe dovuta attenere la commissione giudicatrice.
    Anche quest'ultima censura è infondata in fatto, poiché il disciplinare di gara, alle pagg. 35, 36 e 37, indica puntualmente il punteggio da attribuirsi a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica e dettaglia adeguatamente i relativi criteri motivazionali.
    In presenza di precisi criteri motivazionali, non era conseguentemente necessario supportare con specifica motivazione le preferenze accordate nel confronto a coppie.
    8) Il ricorso introduttivo, in conclusione, è infondato e deve essere respinto, ivi inclusa la domanda di risarcimento dei danni che si fonda unicamente sull'asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati.
    9) Con i motivi aggiunti di ricorso, le esponenti impugnano il contratto stipulato fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria in data 9 agosto 2010, deducendone l'invalidità derivata.
    Prima ancora che infondato, il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile in quanto, in difetto di censure nuove, le ricorrenti non erano tenute a gravare il contratto medesimo oltre a quanto già fatto con la domanda di inefficacia contenuta nel ricorso introduttivo.
    10) Ritiene il Collegio, in considerazione delle peculiarità della controversia, che le spese di lite vadano integralmente compensate fra le parti costituite.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo e dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
    Spese compensate
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Franco Bianchi
    L'ESTENSORE
    Richard Goso
    IL REFERENDARIO
    Ariberto Sabino Limongelli
     
    Depositata in Segreteria il 7 aprile 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
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