- Edilizia pubblica e privata
Accertamento di conformità e condono edilizio
N. 7854/2011 Reg. Prov. Coll.N. 10565 Reg. Ric.ANNO 2010REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 10565 del 2010, proposto da:N. M., rappresentato e difeso dagli Avvocati Cesare CARDONI e Elvina COLLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, alla Via dei Gracchi, n. 209;controil Comune di Sutri in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., l'Ufficio Tecnico comunale in persona del responsabile del servizio, non costituiti in giudizio;per l'annullamentodell'ordinanza n. 44 notificata in data 21 luglio 2010 con la quale il Comune di Sutri ha ingiunto al ricorrente la demolizione di opere abusive;Visti il ricorso e i relativi allegati;Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:FATTOCon ricorso notificato all'Amministrazione comunale di Sutri in data 3 novembre 2010 e depositato il successivo 30 novembre, il ricorrente in atto legale rappresentante di una ONLUS impegnata nel settore sociale, espone di svolgere tale attività nel terreno sul quale insistono i manufatti colpiti dall'ordinanza di demolizione. In particolare il ricorrente rappresenta che per svolgere attività agrituristiche, culturali e di agricampeggio ha affittato il fondo in questione ad una società, finendo per ricevere l'ordinanza impugnata con cui è stata ingiunta la demolizione delle opere meglio oltre indicate.Avverso tale provvedimento l'interessato deduce:1) eccesso di potere nella forma sintomatica del difetto di istruttoria e della carenza degli elementi giustificativi dell'atto; violazione di legge per la errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto sottesi all'atto.2) violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.Conclude per l'accoglimento dell'istanza cautelare e del ricorso.In assenza di costituzione dell'Amministrazione comunale l'istanza cautelare è stata accolta nei limiti alla Camera di Consiglio del 21 dicembre 2010.Con memoria per l'udienza pubblica parte ricorrente ha rappresentato che in data 13 maggio 2010 il Comune di Sutri ha disposto un rinvio della pronuncia sulla pratica di accertamento di conformità in attesa della definizione del vincolo di zona boscata, che qualora avesse esito positivo consentirebbe anche una favorevole soluzione della prima.Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2011.DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto come di seguito precisato.Con esso parte ricorrente impugna l'ingiunzione con la quale il Comune di Sutri gli ha ingiunto la demolizione di:a) Gazebo con struttura prefabbricata di dimensioni pari a ml. 10,00xml. 10,00; tamponatura in blocchi di cemento prefabbricato di altezza pari a ml. 2,65; copertura con telo; ...la struttura risulta adibita a palestra...;b) 4 box in legno poggianti su fondazioni in c.a....;c) Realizzazione di un manufatto di blocchi di cemento prefabbricato, adibito ad ufficio e rivestito esternamente in legno...;d) Ampliamento di un fabbricato realizzato con muratura di blocchetti di tufo delle seguenti dimensioni: lunghezza ml. 17,80 x ml. 3,70 di larghezza, poggiante su fondazione in c.a.; altezza alla gronda di circa m. 2,20 e al colmo pari a ml. 2,70; parte dell'ampliamento è destinata a portico con struttura portante in legno delle seguenti dimensioni ml. 1,40 x ml. 6,70; la restante parte dell'ampliamento è destinata parte a servizi igienici e parte ad ufficio", il tutto in assenza di permesso a costruire o in totale difformità del medesimo o convariazioni essenziali e su terreno sottoposto a vincoli paesistico ambientali previsti dal PTPR ex art. 134, comma 1 lett. b) e art. 142 comma 1 del d.lgs. n. 42/2004 e lett. g) aree boscate, nonché a vincolo idrogeologico.2. Avverso tale provvedimento l'interessato, con una prima censura, lamenta che l'ordinanza è frutto di una scorretta valutazione delle circostanze di fatto poste alla base di essa. In particolare sul fondo in questione non risultano sussistenti i vincoli paesaggistico ambientali; la normativa regionale sull'argomento - la L.R. Lazio n. 24 del 1998 - dispone all'art. 10 che sono sottoposti al suddetto vincolo i terreni coperti da foreste e boschi e nel caso in specie il terreno su cui insistono i manufatti consta di una superficie coperta per meno della metà da boschi. Pende inoltre la domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 che potrebbe essere accolta proprio alla luce del disposto di cui all'art. 10 L.R. Lazio n. 24/1998. Occorre pure tener presente che il fabbricato in contestazione è stato oggetto di regolare procedura di condono edilizio dal precedente proprietario nel 1985 condono tuttora pendente. E soggiunge pure che la società della quale egli è il legale rappresentante persegue finalità di attività agrituristica e di agricampeggio, ampiamente compatibile con la predetta zona. Rappresenta pure che esiste anche la richiesta di nulla osta idrogeologico presentata nel 1997 al Corpo Forestale dello Stato di Viterbo da precedente proprietario del terreno, richiesta della quale è del tutto sconosciuto l'esito ai giorni nostri.La censura può essere parzialmente accolta.Infatti risulta ancora pendente la domanda ex L. 28 febbraio 1985, n. 47 acquisita al protocollo comunale n. 5259 in data 11 novembre 1985 concernente uno dei manufatti colpiti dalla ingiunzione a demolire e precisamente quello indicato dalla lettera d) dell'ordinanza, sopra riportata.Al riguardo non può che rammentarsi il disposto dell'art. 44 della citata legge n. 47/1985, stante il quale sono sospesi ope legis i procedimenti amministrativi e giurisdizionali fino all'esito della domanda di condono, che come confermato dalla memoria per l'udienza pubblica odierna, non pare avere ancora avuto termine.Ora ciò chiarito, pur tuttavia è da osservare che la domanda di condono ex L. n. 47 del 1985 non copre tutti i manufatti colpiti dalla ordinanza di demolizione in esame e realizzati in epoca successiva a quella in essa dichiarata e per l'uso della azienda agrituristica di cui è titolare il ricorrente.In ordine ad essi lo stesso ha presentato domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in data 15 ottobre 2010, dopo che gli è stata notificata l'ingiunzione a demolire nel luglio dello stesso anno.Al riguardo è da osservare che se la presentazione della domanda di accertamento di conformità, secondo una risalente giurisprudenza, produrrebbe "un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, all'evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell'istanza, la demolizione di un'opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente," (TAR Campania, sezione II, 4 febbraio 2005, n. 816); dall'altro è da rilevarsi che, secondo una più avveduta giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, dalla predetta istanza non scaturiscono i medesimi effetti di sospensione della domanda di condono, dal momento che i presupposti dei due istituti, per come normativamente disciplinati, sono "non solo diversi ma anche antitetici, atteso che l'uno (condono edilizio) concerne il perdono ex lege per la realizzazione sine titulo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazione sostanziale) l'altro (sanatoria ex art. 13 legge 47/85 oggi art. 36 DPR n. 380/2001) l'accertamento ex post della conformità dell'intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (violazione formale)", (TAR Campania, Napoli, sezione VI, 3 settembre 2010, n. 17282 ripresa dalla sezione nelle sentenze 22 dicembre 2010, n. 38207 e 11 gennaio 2011, n. 124). Con la conseguenza che per detto procedimento ex art. 36/d.P.R. n. 380 non può trarsi la medesima necessitata conclusione della sospensione del procedimento sanzionatorio, come adombrato in ricorso.Anche l'osservazione effettuata con memoria per l'udienza pubblica e secondo la quale infine starebbe per concludersi il procedimento per il rilascio del nulla osta paesistico - ambientale, non riverbera i suoi effetti sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione, ma li produrrà semmai sulla valutazione della istanza di accertamento di conformità e di quella di condono pendente dal 1985.La censura, quindi, può essere solo parzialmente accolta.2.2. Invece la seconda non può proprio essere condivisa.Con essa l'interessato lamenta che se fosse stato comunicato l'avvio del procedimento sanzionatorio avrebbe potuto rappresentare la corretta situazione e soprattutto la pendenza sia della domanda di accertamento di conformità, sia della domanda di condono presentata dal suo dante causa nel lontano 1985 e relativa ad una delle costruzioni colpite dall'ingiunzione impugnata.Come chiarito in analoghe situazioni dal TAR l'ordinanza di demolizione è un provvedimento vincolato che non necessita di particolari valutazioni discrezionali, ma comporta un mero accertamento di natura tecnica sulla consistenza delle opere, sicchè per esso non sono predicabili utili apporti degli interessati al procedimento, opponibili in sede di risposta alla comunicazione ex art. 7/L. n. 241, (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 10 dicembre 2010, n. 36046 e la giurisprudenza ivi citata TAR Umbria, Perugia, 28 ottobre 2010, n. 499 e da ultimo TAR Campania, Salerno, sezione II, 27 giugno 2011, n. 1179).3. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto come sopra indicato e per l'effetto va annullata l'ingiunzione del Comune di Sutri n. 44 notificata il 21 luglio 2010 nella parte in cui dispone la demolizione dell'immobile individuato alla lettera d) della stessa ordinanza, fatti salvi i provvedimenti dell'amministrazione comunale in ordine alla domanda di condono del 1985 e di quella di accertamento di conformità del 2010 e per il resto va respinto.4. Data la soccombenza parziale dell'amministrazione peraltro non costituita in giudizio non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l'effetto annulla in parte qua l'ordinanza del Comune di Sutri n. 44 notificata al ricorrente il 21 luglio 2010, fatti salvi i provvedimenti dell'amministrazione comunale in ordine alla domanda di condono del 1985 e di quella di accertamento di conformità del 2010 e per il resto lo respinge.Nulla spese.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEElia OrciuoloL'ESTENSOREPierina BiancofioreIL CONSIGLIEREMaria Ada RussoDepositata in Segreteria l'11 ottobre 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Revoca per incompetenza
N. 2046/2011 Reg. Prov. Coll.N. 1696 Reg. Ric.ANNO 2006REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 1696 del 2006, proposto da:S. S., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaspare Agnello, Nicolò D'Alessandro, con domicilio eletto presso avv. Nicolò D'Alessandro in Catania, piazza Lanza, 18/A;controComune di Enna, rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Termine, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;Provincia Regionale di Enna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Concetta Potenzone, Maurizio Nicita, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;nei confronti diProvincia Regionale di Enna;per l'annullamentodel provvedimento prot. 12581 del 5.4.06, con il quale il Dirigente del 3^ settore LL.PP. ed Urbanistica della Città di Enna ha revocato la concessione di suolo pubblico n. 2/06;del provvedimento prot. 12605 del 5.4.06, con il quale il Dirigente del 3^ settore LL.PP. ed Urbanistica della Città di Enna ha revocato l'autorizzazione edilizia n. 16/06 del 22.03.06;del telegramma assunto al prot. 1707 p.m. del 5.4.06 e della nota prot. 7485, con la quale il dirigente del settore 5^ della Provincia regionale di Enna ha revocato il "nulla osta" al rilascio della concessione di suolo pubblico alla odierna ricorrente;della ordinanza ingiunzione n. 6 del 19.04.06, con la quale è stato ingiunto alla odierna ricorrente il ripristino dei luoghi mediante demolizione del chiosco assentito con i provvedimenti concessori ed autorizzatori n. 2/06 e 16/06del verbale di sospensione lavori del 5.04.06;per la condannadi tutti i resistenti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dalla odierna ricorrente.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Enna e della Provincia Regionale di Enna;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTOI. Il Comune di Enna ha rilasciato alla ricorrente la concessione di suolo pubblico n. 2/06 del 20.03.06, nonché l'autorizzazione edilizia n. 16/06 del 22.03.06, per la realizzazione di un chiosco da erigersi nella part. 487 fg. 77 nell'area antistante l'ITG e l'ITC Duca D'Aosta di Enna.Iniziati i lavori, quando questi erano giunti ad avanzato stato di realizzazione, venivano sospesi in data in data 5.04.06, giusta diffida del corpo di P.M. del Comune di Enna, in esecuzione di un telegramma del Dirigente 5^ settore della Prov. reg.le di Enna, indirizzato al Sindaco del comune di Enna, con il quale si comunicava "immediata revoca nulla osta area antistante ITG e ITC Duca D'Aosta" e con il quale il Comune veniva diffidato alla immediata revoca lavori costruzione chiosco.Quindi, nella medesima data, il dirigente del 3ì settore del Comune di Enna revocava la concessione di suolo pubblico n. 2/06 e l'autorizzazione edilizia 16/06.Entrambe le revoche venivano giustificate con il venir meno del presupposto della disponibilità del suolo di cui al nulla osta della provincia regionale del 16.03.06, revocato con il telegramma sopra meglio descritto.Con nota prot. 7485 il dirigente del 5^ settore della Provincia di Enna comunicava che il nulla osta a suo tempo concesso per il rilascio della concessione di suolo pubblico n. 2/06 doveva considerarsi ".... nullo in quanto di competenza dell'ente provincia attualmente proprietario dell'area e comunque rilasciabile esclusivamente da parte del legale rappresentante dell'Ente stesso".Con ordinanza n. 06 del 19.04.06, il dirigente del 3^ settore del Comune di Enna ingiungeva la demolizione del chiosco realizzato dalla S. in forza dei provvedimenti concessori ed autorizzatori rilasciati e poi revocati.La revoca degli atti veniva inviata anche alla competente Procura della Repubblica, che iniziava un procedimento penale a carico della ricorrente.Con il ricorso in epigrafe, quest'ultima ha impugnato i predetti provvedimenti, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:1) ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 QUINQUIES L. 241/90. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI ATTI DI RIESAMELa questione posta all'esame del Collegio riguarda un'area antistante l'ITC Duca D'Aosta di Enna rimasta in capo all'amm.ne Provinciale e per la quale è in corso la procedura di retrocessione al comune di Enna.In considerazione della pendenza del procedimento volto al trasferimento delle suddette aree dal patrimonio Provinciale a quello comunale, il Comune di Enna, prima di concedere il suolo pubblico alla ricorrente per la realizzazione di un chiosco, aveva ottenuto dalla Provincia il nulla osta del 16.03.06 puntualmente richiamato nell'atto concessorio la cui revoca è oggetto del contenzioso in esame.Detto atto di assenso sarebbe stato revocato senza alcun rispetto delle garanzie procedimentali imposte dalla L. 241/90, posto che il dirigente del 5^ settore della Provincia avrebbe informato con semplice telegramma il Comune di Enna dell'avvenuta revoca immediata del precedente nulla osta, senza, per altro, specificare in alcun modo le ragioni poste a fondamento dell'atto di ripensamento.Il Comune di Enna, per quanto di sua competenza, ha diffidato la ricorrente dal continuare i lavori, ha revocato gli atti concessori e ha ordinato la demolizione di quanto realizzato, senza considerare che con il parere reso, la Provincia avrebbe esaurito il proprio potere, in quanto riferito ad atto infraprocedimentale e, quindi, ormai non più revocabile, una volta concluso il procedimento.Il Comune, per quanto di competenza, non avrebbe potuto assumere come legittima la revoca dell'atto concessorio, giustificandola con il rinvio all'art. 21 quinquies della L. 241/90, mancandone i presupposti e in considerazione del fatto che, in assenza di alcuna modifica in punto di fatto, la provincia regionale aveva autorizzato non già un generico utilizzo del bene provinciale da parte del comune di Enna, ma uno preciso riferito proprio alla la concessione in uso dell'area alla ricorrente, di seguito a sua esplicita richiesta e quale conseguenza di un nulla osta pedissequamente richiamato nell'atto concessorio.In altri termini, la Provincia regionale si sarebbe vincolata, al pari del Comune di Enna, alla concessione del suolo pubblico alla ricorrente, secondo il contenuto esplicito della richiesta di quest'ultima, il che precluderebbe che la revoca del "nulla osta" possa leggersi come una semplice "mutazione dello stato di fatto", risolvendosi, viceversa, nella revoca dello stesso provvedimento concessorio assentito, possibile, solo per una sopravvenuta valutazione del pubblico interesse, nella fattispecie totalmente assente e assolutamente immotivata.Solo successivamente, con la nota prot. 7485, il dirigente del 5^ settore della Provincia di Enna avrebbe manifestato il contenuto della sua revoca.L'atto, dopo aver richiamato l'atto di assenso manifestato, così si esprime espressamente: "a seguito di una rivisitazione della pratica in oggetto, con la presente si comunica che il predetto nulla osta deve considerarsi nullo in quanto di competenza dell'Ente provincia attualmente proprietario dell'area e comunque rilasciabile esclusivamente da parte del legale rappresentante dell'ente stesso".In sintesi, l'atto della Provincia sarebbe illegittimo, in quanto la nullità del proprio parere, fatta derivare dal fatto che lo stesso era stato emanato dal Dirigente e non dal rappresentante legale dell'Ente, non rientrerebbe nelle ipotesi di cui all'art. 21 septies della L. 241/90 che, sotto la rubrica "Nullità del provvedimento" dispone che è "nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge".L'unica ipotesi assimilabile al caso in esame sarebbe il difetto assoluto di attribuzione, certamente non rinvenibile allorquando si discuta della competenza tra diversi organi della medesima amministrazione all'adozione di un determinato atto.In ogni caso, sotto il profilo della procedura adottata, i provvedimenti avrebbero violato i basilari principi cui deve sottostare qualunque procedimento di riesame, mancando, come chiarito, una benché minima motivazione in ordine all'interesse pubblico, attuale e concreto, alla revoca, nonché la doverosa comparazione tra il suddetto interesse pubblico (qualora sussistente) e l'affidamento privato tanto più forte, nella fattispecie in esame, in quanto l'atto concessorio risultava abbondantemente perfezionato ed aveva iniziato a produrre i propri effetti con il rilascio della autorizzazione edilizia tendente alla costruzione del chiosco effettivamente realizzato.RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.Dalla illegittimità della complessiva attività posta in essere dalle Amministrazioni deriverebbe il diritto al risarcimento del danno, nella misura del danno emergente, consistente nei costi sostenuti per l'attività edilizia posta in essere per la realizzazione del chiosco, sino alla data di adozione della revoca regolarmente autorizzato, nonché tutti i costi sostenuti dalla ricorrente per l'attivazione delle forniture necessarie per l'avvio dell'imminente attività commerciale oggetto di autorizzazione.Verrebbe, altresì, in evidenza il lucro cessante, consistente nel mancato guadagno conseguente alla inibita attività commerciale.Rileverebbe, altresì, un chiaro danno all'immagine conseguente alla adozione di atti con valenza chiaramente penale (diffida ex art. 650 c.p. ed ordinanza di demolizione entrambe inviate alla Procura della Repubblica di Enna), nonostante l'odierna ricorrente non abbia commesso abuso alcuno, avendo, sino alla data di adozione degli atti impugnati, agito sulla scorta di legittimi provvedimenti emessi dall'autorità competente.Per tutte queste voci di danno, parte ricorrente si è riservata la quantificazione, chiedendo la condanna in solido delle amministrazioni resistenti.II. Il ricorso è fondato.Tutte le censure di parte ricorrente colgono nel segno.a) L'attività posta sostanzialmente in autotutela, tale dovendosi intendere quella esercitata dalle Amministrazioni in riferimento ad una asserita attività di ripristino di legalità determinata dalla incompetenza dell'Organo emanante il parere, non è stata preceduta da alcuna comunicazione dell'avvio del procedimento.E' da ritenere, infatti, che "una volta formatosi il titolo edilizio..., l'intervento dell'amministrazione può essere giustificato soltanto nell'ambito di un procedimento di secondo grado di annullamento o revoca d'ufficio, ai sensi degli art. 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241 del 1990, previo avviso di avvio di procedimento all'interessato e previa confutazione, ove ne sussistano i presupposti, delle ragioni dallo stesso eventualmente presentate nell'ambito della partecipazione al procedimento". (cfr, ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 febbraio 2010, n. 1408; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 02 ottobre 2007, n. 2253; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 09 gennaio 2008, n. 74).b) Gli atti posti in essere dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del potere di autotutela, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, non possono mai basarsi in via esclusiva sulla illegittimità riscontrata, ma devono fondarsi su un'accurata indagine delle circostanze da cui emergono le ragioni di interesse pubblico che ne consigliano il ritiro, anche in considerazione del tempo eventualmente trascorso e delle posizioni giuridiche consolidatesi per effetto del provvedimento da annullare (cfr. Cons. Stato, IV, 20 aprile 1999, n. 671 e Cons. Stato, IV, 8 luglio 2003, n. 4057; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 10 dicembre 2010, n. 1540).In altri termini, i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio con effetti ex tunc sono l'illegittimità originaria del provvedimento, l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità, l'assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari; peraltro l'esercizio del potere di autotutela, pur essendo espressione di rilevante discrezionalità, non esime l'Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei su menzionati presupposti, con motivazione integrata dall'allegazione del vizio che inficia il provvedimento (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291).c) Non può ritenersi, infine, come sostengono le resistenti, che il nulla osta della Provincia, in pendenza della procedura di retrocessione del terreno, provenendo dal Dirigente, piuttosto che dal Legale rappresentante di detto Ente territoriale, debba considerarsi nullo e, quindi, che l'impugnato annullamento del titolo edilizio sia conseguentemente atto dovuto e, come tale, non necessiti di alcuna procedura e giustificazione in termini di interesse.Questa stessa Sezione (cfr.T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 15 dicembre 2010, n. 4728) ha sostenuto che tale tesi è condivisibile nel caso di adozione dell'atto con incompetenza assoluta dell'Organo emanante, posto che, in questo caso, l'atto di autotutela si presenta quale semplice riconoscimento della insussistenza del potere erroneamente esercitato e non come una successiva valutazione di illegittimità o inopportunità del provvedimento ritirato.Nel caso in esame, la ripartizione della competenza, però, non si configura come espressiva di una carenza assoluta del potere, posto che trattasi di Organi pur sempre della medesima Amministrazione, e, quindi, non rientra tra le ipotesi di "difetto assoluto di attribuzione", cui ricollegare la nullità, di cui all'art. 21 septies della l.n. 241/90.Consegue, come premesso, la fondatezza del ricorso.III. Va rigettata la domanda di risarcimento del danno, posto che la stessa è stata genericamente prospettata, senza alcuna indicazione né del quantum, né delle prove a dimostrazione del danno subito.Conformemente alla consolidata giurisprudenza della Sezione e alla disposizione contenuta nell'art. 64, comma 1, c.p.a., il Collegio ritiene di non doversi discostare dall'arresto del Giudice di seconde cure (cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 924), secondo il quale "la disciplina contenuta nell'art. 2697 cod. civ. (corrispondente, ora, all'art. 64, comma 1, cod. proc. amm.) secondo la quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, deve trovare integrale applicazione anche nel processo amministrativo ogniqualvolta non ricorra tale disuguaglianza di posizioni tra Pubblica Amministrazione e privato, come - per l'appunto - nel caso di specie, laddove si verte esclusivamente sulla spettanza, o meno, di un risarcimento del danno: con la conseguenza che, a pena di un'inammissibile inversione del regime dell'onere della prova, non è consentito al giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando quest'ultima si trovi nell'impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2010 n. 8006)".La ricorrente pone a fondamento della sua domanda circostanze la cui dimostrazione rientra nella sua piena ed esclusiva disponibilità, quali i costi sopportati per la realizzazione del chiosco e quelli necessari per l'avvio della attività commerciale.Degli stessi non solo non fornisce alcuna prova, ma neanche esprime una quantificazione.Ne deriva il rigetto della domanda.IV. Analogamente, non può essere accolta l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni morali lamentati genericamente dalla istante, dipendenti dalla denuncia penale inoltrata, nonostante l'assoluta estraneità della ricorrente a qualsiasi attività lesiva delle regole procedimentali, "in quanto trattasi di domanda che... non risulta assistita dalla prova concreta del danno non patrimoniale paventato, e, neppure, da un principio di prova in ordine ad eventuali ripercussioni negative... sulle consuetudini di vita degli istanti.Infatti, come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato (cfr. decisione Sez. VI, 18 marzo 2011 n. 1672), la pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale - ove non si sia verificato un mero disagio o fastidio, inidoneo, ex se, a fondare una domanda di risarcimento del danno - esige una allegazione di elementi concreti e specifici da cui desumere, secondo un criterio di valutazione oggettiva, l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito, il quale non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, né è consentito l'automatico ricorso alla liquidazione equitativa" (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 30 marzo 2011, n. 854).Secondo altro condivisibile arresto giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 26 maggio 2011, n. 260), "la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile di cui all'art. 2059 c.c., difatti, deve essere dimostrata, sempre secondo la Suprema Corte, anche quando derivi dalla lesione di diritti inviolabili della persona, dal momento che costituisce "danno conseguenza", e non "danno evento"; né può sostenersi fondatamente che "nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo" (Cass. Civ., SS.UU, sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008)".Conclusivamente, la genericità della richiesta e la mancata dimostrazione del danno ricevuto determinano il rigetto della domanda risarcitoria.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;3) condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro duemila/00, oltre spese generali, IVA, c.p.a..Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEBiagio CampanellaL'ESTENSOREPancrazio Maria SavastaIL CONSIGLIERESalvatore SchillaciDepositata in Segreteria il 1 agosto 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Convenzione di lottizzazione e sentenza costitutiva ex art. 2932, Cod. Civ.
N. 1219/2011 Reg. Prov. Coll.N. 628 Reg. Ric.ANNO 2005REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 628 del 2005, proposto dal Comune di Gambellara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Venezia - Mestre, Calle del Sale, 33;controla C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;per la dichiarazionea) dell'obbligo della società C. a r.l., con sede legale in Gambellara, via ...omissis..., a trasferire gratuitamente al Comune di Gambellara, la piena proprietà degli immobili individuati dai mappali n. 288, 301, 290, 284, 286 e 292 del Foglio 11 del Catasto Terreni del Comune di Gambellara della complessiva superficie di mq. 4.169, con sentenza che tenga luogo e vede dell'atto notarile non stipulata, ai sensi dell'art. 2932 c.c.;b) e, conseguentemente, del trasferimento al Comune di Gambellara le aree individuate dai mappali n. 288, 301, 290, 284, 286 e 292 del Foglio 11 del Catasto Terreni del Comune di Gambellara della complessiva superficie di mq. 4.169, con ordine all'Ufficio del Territorio competente di trascrivere la sentenza nei pubblici registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità.Visti il ricorso e i relativi allegati;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2011 il referendario Marina Perrelli e uditi l'avvocato Cafiero, in sostituzione dell'avvocato Baciga, per il Comune ricorrente;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTO1. Il Comune di Gambellara, con il ricorso in esame, chiede al giudice amministrativo, nell'ambito della sua giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a., una pronuncia costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., nei confronti della società C. a r.l..1.2. Tale società, infatti, non ha ceduto determinate aree, con le relative opere di urbanizzazione, in violazione delle obbligazioni assunte nella convenzione di lottizzazione, approvata dal Comune resistente con delibera consiliare n. 13 del 17.2.1992 e rogata per scrittura privata dal notaio CO. di Arzignano, nonché successivamente modificata a seguito del recepimento della variante al piano di lottizzazione di cui alla delibera consiliare n. 54 dell'8.11.1994.1.3. In forza della predetta convenzione la società E. s.a.s., la società CA. a r.l. e la società N. a r.l. si assunsero l'obbligo di realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria (cfr. art. 3), le opere di urbanizzazione secondaria (cfr. art. 4), nonché di trasferire gratuitamente all'Amministrazione comunale le aree e le opere di cui agli artt. 3 e 4.1.4. Quindi il 5.11.1997 veniva depositato il certificato di collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione con il quale si dava atto della regolare esecuzione delle stesse.1.5. Il 13.9.2004 le società P. s.p.a. e CR. s.r.l., subentrate negli obblighi dedotti in convenzione rispettivamente alla N. s.r.l. e alla CA. s.r.l., cedevano gratuitamente al Comune di Gambellara le aree promesse in convenzione: la prima per una superficie di 4.170 mq., la seconda per una superficie di 6.712 mq..Invece la società E. s.r.l. - ora C. s.r.l. -, subentrata alla E. s.a.s. negli obblighi dedotti in convenzione a seguito di atto di mutamento di denominazione sociale del 29.12.2003, si rifiutava di provvedere alla cessione gratuita delle aree, nonostante l'espressa diffida inviata dal Comune resistente con nota prot. n. 4910 del 4.5.2004.2. La C. s.r.l., nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio.3. Alla pubblica udienza del 30.6.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.4. Occorre, innanzitutto, premettere che la controversia sottoposta alla cognizione del Collegio appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.4.1. Essa riguarda, infatti, l'esecuzione di obbligazioni derivanti da una convenzione di lottizzazione, stipulata ex art. 28, commi 5 e segg., della legge n. 1150/1942, la quale integra uno strumento di pianificazione di tipo attuativo del piano regolatore, e rientra tra gli accordi sostitutivi di provvedimento ex art. 11 della legge n. 241/1990. Quest'ultimo, in particolare, al comma 5 devolve al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi, nel pubblico interesse, dall'amministrazione con i soggetti privati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29.2.2008, n. 781; Cass. S.U., 25.5. 2007, n. 10186).4.2. Inoltre, non v'è dubbio che la controversia coinvolga atti e provvedimenti in materia urbanistica, e rientri dunque nella giurisdizione esclusiva di questo giudice anche ex art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205/2000, e pur dopo le pronunce di parziale incostituzionalità, di cui alle sentenze 6.7.2004, n. 204 e 28.7.2004, n. 281, della Corte costituzionale (cfr. TAR Veneto, II, 1.12.2010, n. 6321; TAR Veneto, II, 11.6.2009, n. 1731).4.3. Tali principi valgono anche per quanto riguarda il nuovo art. 133 del cod. proc. amm., relativo alle materie di giurisdizione esclusiva, che ha sostituito le rammentate disposizioni.5. Tanto premesso il Comune ricorrente chiede al T.A.R. la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., ai sensi del quale, «se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso»: tale sentenza può riguardare anche i contratti «che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto», purché la parte che ha proposto la domanda esegua la sua prestazione o ne faccia offerta nei modi di legge.5.1. Ora, non si ravvisano ostacoli all'applicazione dell'istituto in subiecta materia, considerato che la convenzione ha natura tipicamente negoziale, e non ha pertanto i requisiti di esecutorietà ex art. 21 ter della legge n. 241/90: in altri termini, per dare forzata attuazione alle obbligazioni patrimoniali, assunte con la convenzione, è comunque necessario un provvedimento giurisdizionale, e non v'è ragione di escluderne quelli avente efficacia costitutiva, come appunto la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo comunque l'ordinamento garantire la piena tutela effettiva delle posizione soggettive paritetiche, incluse naturalmente quelle degli Enti pubblici (cfr. in termini TAR Veneto, II, 11.6.2009, n. 1731).D'altro canto, il citato art. 11 della legge n. 241/90 attribuisce, senza alcuna limitazione, al giudice amministrativo la decisione delle controversie per l'esecuzione degli accordi conclusi, e tale è inequivocabilmente quella in esame (cfr. TAR Liguria, 19.10.2007, n. 1760; TAR Campania, Napoli, 23.3. 2007, n. 2773).6. E', quindi, necessario verificare se nel caso di specie sussistano in concreto i presupposti per l'accoglimento della domanda di una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c..6.1. Invero dall'esame della documentazione allegata e, segnatamente, dagli atti di cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione, come stabilito nella convenzione sottoscritta inter partes, emerge che il Comune resistente ha adempiuto a tutte le obbligazioni assunte.6.2. Invero, il Comune ha rilasciato i permessi di costruire nel rispetto di quanto stabilito all'art. 11 di tale intesa ed ha così eseguito la propria prestazione, acquistando la legittima pretesa a che anche la società resistente, come hanno già fatto le altre società lottizzanti, gli trasferisca la proprietà delle aree interessate all'intervento.7. In conclusione, sussistono tutte le condizioni per accogliere la domanda del Comune.7.1. Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque:1) va accertato, in favore del Comune di Gambellara, ed a carico della società C. a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, l'inadempimento dell'obbligo di trasferimento delle aree individuate dai mappali n. 284, 286, 188, 290, 292 e 301 del foglio 11 del Catasto Terreni del Comune di Gambellara della complessiva superficie di mq. 4.169 e delle relative opere di urbanizzazione ivi esistenti;2) va disposta, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la cessione gratuita in favore del Comune di Gambellara della proprietà delle aree e delle opere predette, ordinando al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle relative trascrizioni, con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo.8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:a) accerta l'inadempimento degli obblighi di cessione e trasferimento delle aree individuate dai mappali n. 284, 286, 188, 290, 292 e 301 del foglio 11 del Catasto Terreni del Comune di Gambellara della complessiva superficie di mq. 4.169 e delle relative opere di urbanizzazione ivi esistenti;b) ne dispone il trasferimento gratuito della proprietà, ex art. 2932 c.c., in favore del Comune di Gambellara, in esecuzione degli obblighi dedotti in convenzione, ordinando al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle relative trascrizioni.Condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) per diritti, onorari e spese generali, oltre IVA e CPA.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEAmedeo UrbanoL'ESTENSOREMarina PerrelliIL CONSIGLIEREAngelo GabbricciDepositata in Segreteria il 13 luglio 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Opere edilizie che incidono sulla struttura di un edificio preesistente e ne comportino il mutamento di destinazione d'uso
N. 154/2011 Reg. Prov. Coll.N. 237 Reg. Ric.ANNO 2010REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso n. 237 del 2010 proposto da E. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. L. B., difesa e rappresentata dall'avv. Antonio D'Aloia e dall'avv. Samuele Quaini, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Parma, strada Petrarca n. 8;controil Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato difeso dall'avv. Marina Cristini, con domicilio eletto in Parma, via Repubblica n. 1, presso l'Avvocatura Municipale;per l'annullamentodell'atto prot. gen. n. 162536 in data 15 settembre 2010, con cui il Dirigente del Servizio "Controllo abusi nel territorio" del Comune di Parma, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, ha ingiunto alla società ricorrente la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente ad un immobile sito in Parma, via Marmolada n. 2;del verbale di accertamento del S.O. "Controllo, revisioni, illeciti ed abitabilità" prot. gen. n. 73180 del 22 aprile 2010;di ogni altro atto presupposto, connesso o correlato, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 17 maggio 2010 (prot. gen. n. 87203).Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti gli atti tutti della causa;Nominato relatore il dott. Italo Caso;Uditi, per le parti, alla pubblica udienza in data 11 maggio 2011 i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:FATTO E DIRITTOEffettuato un sopralluogo presso il condominio di via ...omissis... al fine di verificare lo stato di alcuni locali posti al piano seminterrato, il S.O. "Controllo, revisioni, illeciti ed abitabilità" del Comune di Parma rilevava che, a fronte di una licenza edilizia del 1953 recante la destinazione di quei locali a "cantina", risultavano eseguiti - senza titolo - i lavori di "demolizione in breccia di parete portante al fine di ottenere una porta per accedere all'originario vano cantine comune", di "demolizione di due paretine divisorie che limitavano altrettante cantine", di "tamponamento dell'apertura che consentiva l'accesso alle due cantine sopradescritte", di "cambio di destinazione d'uso dei locali da cantina ad abitazione", e segnalava come non fosse possibile recuperare i locali ad uso civile abitazione in quanto contraddistinti da "piano di calpestio al di sotto della quota stradale" (v. verbale di accertamento prot. gen. n. 73180 del 22 aprile 2010). A seguito di ciò, il Servizio "Controllo abusi nel territorio" del Comune di Parma dava avviso alla società ricorrente, proprietaria dei locali, dell'avvio del procedimento sanzionatorio per il «cambio di destinazione d'uso con opere di locali da cantina ad abitazione» (v. nota prot. gen. n. 87203 del 17 maggio 2010), poi ordinava alla stessa società, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro i successivi sessanta giorni, nell'assunto che l'intervento non assentito integrasse una ristrutturazione edilizia in assenza di titolo abilitativo (v. atto prot. gen. n. 162536 in data 15 settembre 2010).Avverso i suindicati atti ha proposto impugnativa l'interessata, denunciando l'erronea qualificazione come abusivo di un cambio d'uso meramente "funzionale" che abusivo certamente non avrebbe potuto considerarsi all'epoca (anni Cinquanta) in cui lo stesso era stato posto in essere; deducendo che un abuso neppure potrebbe ipotizzarsi alla luce della normativa ora vigente, per non risultare sussistenti le condizioni di ascrivibilità dell'intervento alla fattispecie della «ristrutturazione edilizia» di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, mentre l'art. 26 della legge reg. n. 21 del 2002, salvo alcune ipotesi particolari, richiederebbe per le variazioni di destinazione d'uso senza opere la semplice denuncia di inizio attività e quindi al più imporrebbe nel caso di specie l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (art. 37 d.P.R. n. 380/2001); lamentando l'inesistenza della necessaria motivazione circa l'interesse pubblico all'eliminazione di un abuso risalente a sessanta anni fa, tenuto conto dell'affidamento ingeneratosi medio tempore nel privato e della circostanza che l'attuale proprietaria era divenuta tale solo nel 2003 senza conoscere le irregolarità a suo tempo compiute; imputando all'Amministrazione comunale di non avere accertato se la prescritta demolizione potesse essere effettuata senza compromettere la stabilità del fabbricato; dolendosi della mancata partecipazione al procedimento e del carattere solo formale della comunicazione ex art. 7 della legge n. 241 del 1990. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.L'istanza cautelare della ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 26 ottobre 2010 (ord. n. 198/2010).All'udienza in data 11 maggio 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.Il ricorso è infondato.Va premesso che, per costante giurisprudenza, l'esecuzione di opere edilizie che incidano sulla struttura di un edificio preesistente e ne comportino il mutamento di destinazione d'uso va qualificata come ristrutturazione edilizia non già come manutenzione straordinaria o risanamento conservativo (v. TAR Liguria, Sez. I, 8 febbraio 2006 n. 103), tale dovendosi considerare anche il caso in cui il risultato dell'intervento di variazione dell'edificio preesistente consista nella realizzazione di nuove unità abitative (v. TAR Liguria, Sez. I, 18 settembre 2003 n. 1024). Con specifico riferimento, poi, all'ipotesi della trasformazione, con opere, di una cantina in abitazione - che a differenza della prima (di natura pertinenziale) si identifica come unità immobiliare autonoma -, è stato rilevato che ciò determina l'aumento del numero delle unità immobiliari, integrando una vera e propria ristrutturazione edilizia (v. TAR Toscana, Sez. III, 20 gennaio 2009 n. 32), e quindi richiede il permesso di costruire, al pari di ogni mutamento di destinazione d'uso del piano interrato da cantina ad abitazione realizzata con opere che generano in tal modo un aggravio del carico urbanistico (v. TAR Lazio, Sez. I, 18 gennaio 2011 n. 381; Sez. II, 8 aprile 2010 n. 5889).Ne desume il Collegio che l'intervento oggetto della presente controversia, per consistere - attraverso l'eliminazione di alcune pareti divisorie e l'apertura e chiusura di porte e accessi - nella trasformazione di locali originariamente destinati a cantina in un'unità abitativa autonoma, è stato correttamente qualificato dall'Amministrazione comunale come una ristrutturazione edilizia senza titolo abilitativo. Dal che il fondato richiamo all'art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001 ("Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità") e alle misure repressive ivi previste, in piena conformità, del resto, alla disciplina fissata in ambito regionale dall'art. 26, comma 5, della legge reg. n. 31 del 2002 ("Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connesso").Né vi osta la circostanza che l'abuso risale agli anni Cinquanta e che all'epoca il mutamento d'uso meramente "funzionale" sarebbe stata attività libera, quindi sottratta alla previa acquisizione di un titolo edilizio. Innanzi tutto, non si tratta di variazione di destinazione d'uso senza opere, in quanto una significativa modifica dei locali è intervenuta. Inoltre, come documentato dall'Amministrazione locale, all'epoca di realizzazione dell'abuso vigeva il regolamento edilizio comunale n. 11 del 9 novembre 1929, il cui art. 12 (richiamato anche nella licenza comunale n. 473/1953) disponeva che "...chiunque intenda intraprendere nuove fabbriche o apportare modificazioni alle già esistenti ... o variare opere già approvate ... deve farne preventiva denuncia all'autorità comunale accompagnata dai disegni e progetti ...", sicché la trasformazione in alloggio dei locali ad uso cantina, per comportare una variazione dell'intervento inizialmente assentito, avrebbe richiesto l'espletamento della procedura prevista dalla norma regolamentare, quale condizione per la regolare effettuazione dei lavori inerenti la nuova unità abitativa; è irrilevante, d'altra parte, che di tale previsione normativa non vi sia traccia negli atti impugnati, essendo notorio che la mancata o erronea indicazione delle norme di legge su cui si fonda il provvedimento amministrativo non costituisce ex se ragione di invalidità dell'atto (v., ex multis, TAR Campania, Napoli, 26 luglio 2002 n. 4412), potendo al più trattarsi di mera irregolarità, che non influisce in alcun caso sul contenuto del provvedimento quale definito dal giudice, il quale, qualificando i fatti e individuando le norme applicabili, non integra la motivazione del provvedimento portato al suo esame, ma applica il principio iura novit curia (v. Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2009 n. 2083). E' pur vero, poi, che la normativa dell'epoca non si occupava delle conseguenze dell'abuso, tuttavia il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi è quello vigente al momento dell'irrogazione della sanzione non già quello in vigore all'epoca di realizzazione dell'abuso, e ciò in ragione della natura ripristinatoria della sanzione, non ascrivibile al genus delle pene afflittive - cui propriamente si attaglia il divieto di retroattività -, onde soccorre il principio generale tempus regit actum per l'individuazione della disciplina cui deve attenersi l'Amministrazione comunale che accerti l'abuso (v. TAR Liguria, Sez. I, 21 aprile 2009 n. 779).Quanto, invece, alla lamentata assenza di motivazione a proposito di un ordine di ripristino dello stato dei luoghi intervenuto a notevolissima distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso - con conseguente necessità di valutazione dell'affidamento ingenerato e della buona fede del privato e di comparazione dell'interesse pubblico con gli altri interessi in tal modo sacrificati -, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede uno specifico apprezzamento delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011 n. 79). D'altra parte, la circostanza - accertata nel verbale di sopralluogo in data 22 aprile 2010 - che i locali fossero risultati intrinsecamente incompatibili con la destinazione ad uso abitativo, in ragione della collocazione del piano di calpestio al di sotto della sede stradale, recava in sé - senza reale necessità di ulteriori spiegazioni - una ragione decisiva per considerare intollerabile la permanenza di una situazione di fatto, seppur risalente nel tempo, oggettivamente in contrasto con elementari parametri di tutela della salute e del decoro delle persone, a fondamentale garanzia del buon vivere civile.Né è fondata la censura con cui si imputa all'Amministrazione comunale di non avere verificato se il ripristino dello stato dei luoghi potesse mettere in pericolo la stabilità del fabbricato e andasse quindi sostituito da una sanzione pecuniaria, così come imposto dall'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 ("Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al ..."). In realtà, come ripetutamente rilevato dalla giurisprudenza, nel sistema sanzionatorio previsto dal d.P.R. n. 380 del 2001 il primo atto del procedimento per la repressione di abusi edilizi è costituito dalla diffida dell'Autorità comunale al responsabile dell'opera perché demolisca l'abuso in adesione spontanea all'ordine di ripristino della legalità edilizia, restando all'Amministrazione la successiva scelta della sanzione pecuniaria o della demolizione - in ragione delle concrete esigenze della fattispecie -, con la conseguenza che l'ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico-ricognitivo dell'abuso commesso, mentre il giudizio sintetico-valutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell'abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria (disciplinato dagli artt. 33, comma 2, e 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001) può essere effettuato soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non ha provveduto spontaneamente alla demolizione e l'organo competente emana l'ordine (questa volta non indirizzato all'autore dell'abuso edilizio, ma agli uffici e relativi dipendenti dell'Amministrazione competenti e/o preposti in materia di sanzioni edilizie) di esecuzione in danno delle ristrutturazioni realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dallo stesso (v., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 14 giugno 2010 n. 14156); in conclusione, soltanto nella predetta seconda fase può ritenersi censurabile l'ingiunzione di demolizione sprovvista di qualsiasi valutazione in ordine all'entità degli abusi commessi ed alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, vaglio che deve essere effettuato mediante apposito accertamento da parte dell'Ufficio tecnico comunale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato. Ne desume il Collegio che, per essere l'atto impugnato ascrivibile alla prima fase del procedimento di repressione dell'abuso, legittimamente il Comune di Parma ha ingiunto la rimozione dell'intervento eseguito senza titolo abilitativo, omettendo ogni accertamento circa eventuali preclusioni tecniche al ripristino dello stato dei luoghi.Quanto, infine, alla denunciata violazione dell'art. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990, si può prescindere da ogni indagine circa l'effettivo sacrificio delle esigenze partecipative della società ricorrente, alla luce del carattere vincolato delle determinazioni oggetto di impugnativa e della conseguente operatività della generale disposizione di cui all'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 ("Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ..."), così come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza per i provvedimenti repressivi di abusi edilizi i quali si fondino su presupposti evidenti e di agevole ricostruzione (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 15 maggio 2009 n. 3029).Per le esposte considerazioni, il ricorso va respinto.La peculiarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio in data 11 maggio 2011, con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEMario ArosioL'ESTENSOREItalo CasoIL PRIMO REFERENDARIOEmanuela LoriaDepositata in Segreteria il 25 maggio 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Concessioni demaniali marittime: limiti alla gestione in proprio da parte del Comune
N. 2310/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 3745/2006 Reg. Ric.
N. 1595/2008 Reg. Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 3745/2006, proposto da D. F., in proprio e quale titolare della ditta "Emozioni mare", rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall'avvocato Vincenza Agnese, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Diocleziano n. 255, presso lo studio dell'avvocato Rosa Spadaro;
contro
il Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pantalone, con il quale è domiciliato in Napoli presso la Segreteria del T.A.R. per la Campania;
ricorso n. 1595/2008, proposto D. F., in proprio e quale titolare della ditta "Emozioni mare", rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall'avvocato Vincenza Agnese, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Diocleziano n. 255, presso lo studio dell'avvocato Rosa Spadaro;
contro
il Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
- Vice Prefetto Aggiunto Raffaella Moscarella, commissario ad acta presso il Comune di Ischia, nominato per l'esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 20183/2005;
- società I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- quanto al ricorso n. 3745/2006, della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Ischia n. 59 del 23.02.2006 avente ad oggetto "approvazione progetto per l'utilizzo degli specchi acquei - adempimenti conseguenti la delibera G.C. n. 296 del 29.9.2005 - concessioni demaniali marittime", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
- quanto al ricorso n. 1595/2008, del provvedimento n. 1/07, notificato in data 14 dicembre 2007, a firma del Vice Prefetto Aggiunto Raffaella Moscarella, commissario ad acta presso il Comune di Ischia nominato per l'esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 20183/2005, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno specchio acqueo in località Mandra, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la predetta deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Ischia n. 59 del 23 febbraio 2006;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l'ordinanza n. 1775/2006, con la quale questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta con il ricorso n. 3745/2006, evidenziando in motivazione che «l'impugnata delibera comunale, nella misura in cui non dispone direttamente sulle istanze dei privati (ma dà mandato al Dirigente UTC Settore Demanio di non rilasciare nuove concessioni demaniali marittime), si configura come atto presupposto generale non immediatamente lesivo, e quindi non autonomamente impugnabile, ma solo in sede di impugnazione dell'eventuale atto applicativo reiettivo dell'istanza del ricorrente (o di accoglimento di analoghe, concorrenti, istanze di altri soggetti, laddove ritenute pregiudizievoli)»;
Vista l'ordinanza n. 1011/2008, con la quale questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta con il ricorso n. 1595/2008, evidenziando in motivazione che «i motivi di ricorso «investono non tanto il provvedimento del commissario ad acta, oggetto dell'impugnativa quale proposta e qui oggi all'esame, ma la presupposta deliberazione della giunta municipale di Ischia n. 59 del 23.2.2006, impugnata con il separato ricorso n. 3745/2006, in esito al quale, allo stato, l'unica pronuncia giurisdizionale intervenuta è l'ordinanza collegiale n. 1775 del 21 giugno 2006, comunque reiettiva della domanda cautelare in tale sede esaminata»;
CONSIDERATO, in via preliminare che sussistono evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva per disporre, ai sensi dell'art. 70 del codice del processo amministrativo, la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati e che gli stessi possono essere decisi con "sentenza in forma semplificata", ai sensi dell'art. 74 del codice del processo amministrativo;
CONSIDERATO, in punto di fatto, che:
- con il ricorso n. 3745/2006 è stato chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 23 febbraio 2006 che, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe lesiva del suo interesse a conseguire il rilascio di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno specchio acqueo in località Mandra e illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere;
- con il ricorso n. 1595/2008 è stato chiesto l'annullamento del provvedimento n. 1/07 - con il quale il commissario ad acta nominato per l'esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 20183/2005, in attuazione della deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 23 febbraio 2006, ha negato al ricorrente il rilascio di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno specchio acqueo in località Mandra - deducendo, tra l'altro, che tale provvedimento è illegittimo perché con la predetta deliberazione il Comune di Ischia mira a svolgere un'attività in regime di monopolio, in violazione della menzionata normativa comunitaria e statale in materia di concessioni demaniali marittime, che impone lo svolgimento procedure ad evidenza pubblica informate ai principi di trasparenza e non discriminazione;
- il ricorrente, con memorie depositate in data 7 marzo 2011 in entrambi i giudizi, ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi in epigrafe indicati - evidenziando in motivazione che la deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 23 febbraio 2006, all'esito di un separato giudizio, è stata annullata da questa Sezione con la sentenza n. 232 del 20 gennaio 2009 - con conseguente condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario;
CONSIDERATO, in via preliminare, che il ricorso n. 3745/2006 deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di un attuale interesse ad agire, in quanto:
- con la deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 23 febbraio 2006 è stato stabilito, tra l'altro, di «dare mandato al Dirigente U.T.C. Settore Demanio di non rilasciare nuove concessioni demaniali marittime a privati che ne facciano richiesta in quanto è volontà dell'Amministrazione di assumere in proprio la gestione del servizio di assistenza e ormeggio dei natanti per gli specchi acquei del Comune di Ischia»;
- come già evidenziato da questa Sezione nella sede cautelare, l'impugnata delibera, nella misura in cui non dispone direttamente sulle istanze dei privati per il rilascio di concessioni demaniali marittime, ma si rivolge direttamente al Dirigente comunale competente in tale materia, si configura come un atto presupposto a carattere generale, non immediatamente lesivo per i privati e, quindi, non impugnabile autonomamente, ma solo unitamente all'eventuale atto applicativo;
CONSIDERATO, sempre in via preliminare, che il ricorso n. 1595/2008, nella parte in cui viene chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 23 febbraio 2006, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto:
- come evidenziato dalla parte ricorrente nelle memorie depositate in data 7 marzo 2011, all'esito di un separato giudizio, questa Sezione con la sentenza n. 232 del 20 gennaio 2009 ha annullato la deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 23 febbraio 2006, evidenziando in motivazione che nel caso della società I. s.r.l. non sussistevano i presupposti per affidare a tale società, secondo lo schema dell'in house providing, la gestione di tutti i servizi riguardanti la nautica da diporto da prestarsi con riferimento ai beni del demanio marittimo siti nel Comune di Ischia;
- stante quanto precede, risulta evidente che, allo stato, il ricorrente non ha più alcun interesse all'annullamento della deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 23 febbraio 2006 perché - trattandosi di un atto generale - gli effetti della sentenza n. 232 del 20 gennaio 2009 non sono limitati alle parti del giudizio all'esito del quale è stata resa, ma si producono erga omes;
CONSIDERATO altresì che il ricorso n. 1595/2008, nella parte in cui viene chiesto l'annullamento del provvedimento n. 1/07, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno specchio acqueo in località Mandra, deve essere accolto in quanto:
- dalla motivazione di tale provvedimento si evince che lo stesso è stato adottato in attuazione della deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 23 febbraio 2006 nella parte in cui dispone che non vengano rilasciare nuove concessioni demaniali marittime a privati che ne facciano richiesta «in quanto è volontà dell'Amministrazione di assumere in proprio la gestione del servizio di assistenza e ormeggio dei natanti per gli specchi acquei del Comune di Ischia»;
- le censure con le quali viene dedotto che il provvedimento di diniego è illegittimo perché si limita a dare attuazione alla predetta deliberazione n. 59 del 23 febbraio 2006, la quale a sua volta si pone in contrasto con la normativa comunitaria e statale in materia di concessioni demaniali marittime, che impone lo svolgimento procedure ad evidenza pubblica, risulta fondato. Infatti la decisione di non rilasciare nuove concessioni demaniali marittime a privati è strettamente connessa alla volontà dell'Amministrazione comunale di assumere in proprio la gestione del servizio di assistenza e ormeggio dei natanti per gli specchi acquei del Comune di Ischia; tuttavia, la decisione dell'Amministrazione comunale di affidare direttamente alla società I. s.r.l. tutti i servizi riguardanti la nautica da diporto da prestarsi con riferimento ai beni del demanio marittimo siti nel Comune di Ischia si pone effettivamente in contrasto con la normativa comunitaria e statale in materia di concessioni demaniali marittime, perché - come evidenziato da questa Sezione nella sentenza n. 232 del 20 gennaio 2009 - nel caso della predetta società non sussistevano i presupposti necessari per procedere ad un affidamento diretto secondo lo schema dell'in house providing;
CONSIDERATO che
- il ricorso n. 3745/2006 deve essere dichiarato inammissibile;
- il ricorso n. 1595/2008 deve essere in parte dichiarato in parte improcedibile e in parte accolto, con conseguente annullamento del provvedimento commissariale n. 1/07;
- tenuto conto del parziale accoglimento delle domande formulate dalla parte ricorrente, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 3745/2006 e n. 1595/2008:
- dichiara inammissibile il ricorso n. 3745/2006;
- dichiara in parte improcedibile il ricorso n. 1595/2008 e in parte lo accoglie. Per l'effetto annulla il provvedimento commissariale n. 1/07.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano - Presidente
Michelangelo Maria Liguori - Consigliere
Carlo Polidori - Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano
L'ESTENSORE
Carlo Polidori
Depositata in Segreteria il 27 aprile 2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Manufatti prefabbricati ad uso deposito: quando sono pertinenze?
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 1935 del 2009, proposto da S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ludovica Bernardi, Luigi Garofalo, con domicilio eletto presso gli stessi in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;controil Comune di San Biagio di Callalta, in persona del Sindaco pro tempore, e Renato Florio, in qualità di responsabile del Settore Edilizia Privata, rappresentati e difesi dagli avvocati Paola Moretti e Filippo Cazzagon, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Venezia - Mestre, piazza Ferretto, 22; la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Drago e Ezio Zanon, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio, 23;sul ricorso numero di registro generale 412 del 2010, proposto da S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ludovica Bernardi e Luigi Garofalo, con domicilio eletto presso gli stessi in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;controil Comune di San Biagio di Callalta, in persona del Sindaco pro tempore, e Teresa Zuolo, in qualità di Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Moretti, con domicilio eletto presso l'avvocato Filippo Cazzagon in Venezia -Mestre, piazza Ferretto, 22;per l'annullamentoquanto al ricorso n. 1935 del 2009:- dell'ordinanza "di demolizione, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/01, per opere abusive realizzate in assenza di permesso di costruire" prot. n. 15115, Reg. Ord. n. 63 del 29.7.2009 e notificata il 30.7.2009, a firma del Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di San Biagio di Callalta, con la quale si è ordinato alla S. S.r.l. di demolire entro 90 giorni dalla data di notifica "le opere abusive realizzate, meglio descritte in premessa ed indicate nel grafico che si allega" ("realizzazione di tendo-struttura modulare in acciaio con copertura e tamponatura laterale in telo di PVC, ad uso magazzino per lo stoccaggio dei materiali di produzione, delle dimensioni di circa ml. 94,00 x ml. 36,00; di una struttura in acciaio tipo <> con copertura in lamiera ondulata parzialmente tamponata con telo in PVC, ad uso deposito, delle dimensioni di circa ml. 6,50 x ml. 106,00; della pavimentazione di un'area attrezzata (con sottoservizi) di circa mq. 11.000,00, realizzata parte in conglomerato bituminoso e parte con blocchetti di calcestruzzo tipo < >; dell'utilizzo dell'area esterna alle strutture come deposito di materiale di produzione"), provvedendo altresì al ripristino dello stato dei luoghi; per quanto occorra, dell'art. 4, comma 1, lett. v), del vigente Regolamento Edilizio del Comune di San Biagio di Callalta", nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla S. S.r.l. in ragione dell'ordinanza di demolizione impugnata;quanto al ricorso n. 412 del 2010:- della nota dell'1.2.2010 n. 1977 avente a oggetto "Richiesta di ampliamento zona produttiva comparto D1/30 - proposta ex art. 6 L.R. 11/2004", con la quale il Responsabile della IV Area Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di San Biagio di Callalta ha comunicato alla società ricorrente "con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto", che "qualsiasi determinazione in merito alla stessa rimane subordinata alla definizione del procedimento di demolizione n. 63, prot. 15115, del 29.7.2009" e per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento tenuto dal Comune in ordine all'istanza di approvazione dell'accordo ex art. 6, L. R. n. 11/2004, proposta dalla società ricorrente in data 18.11.2009, nonché per il risarcimento del danno.Visti i ricorsi e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Biagio di Callalta, della Regione Veneto, di Renato Florio e di Teresa Zuolo;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il referendario Marina Perrelli e uditi l'avvocato Bernardi per la parte ricorrente, l'avvocato Drago per la Regione Veneto e l'avvocato Moretti per il Comune intimato, per Renato Florio e per Teresa Zuolo;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTOA. La società S. a r.l. produce sottotegole bituminose, sintetici traspiranti e supporti flessibili cartacei o in fibra di vetro per pannelli. La sede produttiva e commerciale della detta società è in Comune di Carbonera, via ...omissis..., in un'area classificata dal vigente P.R.G. come Z.T.O. D.B. A seguito dell'incremento di produttività si è reso necessario creare nuovi articoli merceologici con la conseguente installazione di due nuove linee di produzione nell'area di proprietà della società ricorrente, attigua allo stabilimento industriale, ma ricadente in Comune di San Biagio di Callalta e classificata dal relativo P.R.G. come Z.T.O. E2. Quindi, avendo la necessità di proteggere dagli agenti atmosferici i prodotti bituminosi e sintetici, la S. s.r.l. montava nella detta area una tensostruttura in PVC, nonché realizzava ulteriori opere, senza richiedere alcuna previa autorizzazione.C. Il 28.5.2009 la Polizia municipale eseguiva un sopralluogo presso la predetta area e il successivo 1.6.2009 il Comune resistente comunicava alla ricorrente l'avvio del procedimento volto a sanzionare l'esecuzione abusiva dei manufatti riscontrati sull'area a destinazione agricola, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.D. Il 29.6.2009 la società ricorrente presentava le proprie osservazioni evidenziando le ragioni produttive e di sicurezza dei luoghi di lavoro che l'avevano indotta a realizzare le opere oggetto del procedimento sanzionatorio. Ciononostante il 29.7.2009 con l'ordinanza n. 63 il Comune di San Biagio di Callalta ingiungeva la demolizione delle opere abusivamente realizzate, individuate nel corso del sopralluogo del 28.5.2009.E. La società ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza demolitoria:1) per violazione degli artt. 3, 10 e 22 del d.P.R. n. 380/2001 giacché erroneamente il Comune resistente ha qualificato come nuova costruzione tutte le opere realizzate dalla S. s.r.l. per lo stoccaggio provvisorio delle materie prime necessarie alla produzione, mentre le dette opere sia per la loro natura pertinenziale che per la loro finalità di sopperire a esigenze temporanee non dovevano essere ricomprese sotto la disciplina del citato art. 3. Secondo la società ricorrente, inoltre, il Comune non ha tenuto nel debito conto la circostanza che le opere abusive, oggetto di contestazione, hanno un volume e una superficie inferiore al 20% del volume e della superficie dello stabilimento produttivo regolarmente edificato e che, dunque, anche sotto detto profilo sono qualificabili come pertinenze e, in quanto tali, escluse dall'applicazione del rammentato art. 3;2) per violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione giacché il Comune resistente ha omesso di specificare le ragioni che lo hanno indotto a qualificare le opere oggetto di demolizione come nuove costruzioni, limitandosi a esprimere un giudizio complessivo e indifferenziato sulle stesse che ha impedito alla società ricorrente di evincere le ragioni di contrasto con la normativa edilizia al fine di eliminarle;3) per violazione degli artt. 3, comma 1, e 10, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 in quanto, seppure si volesse ipotizzare che il provvedimento impugnato si fonda sulla necessità del previo rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere oggetto di contestazione, dovrebbe allora dedursi l'illegittimità dell'art. 4, comma 1, lettera v) del Regolamento edilizio comunale per contratto con l'art. 3 del T.U. Edilizia laddove assoggetta al rilascio del permesso di costruire anche le strutture accessorie o pertinenziali, come pergolati o gazebi, qualora insistano in zone agricole o sottoposte a tutela ambientale;4) per violazione degli artt. 31 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 giacché non può trovare applicazione in relazione agli interventi eseguiti dalla ricorrente, assentibili previa presentazione di una D.I.A., la sanzione demolitoria, ma solo la sanzione pecuniaria.Sulla scorta delle predette censure la società ricorrente ha, inoltre, chiesto la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti a causa del predetto provvedimento illegittimo.F. Il Comune di San Biagio di Callalta e il responsabile del Settore Edilizia Privata, ritualmente costituiti in giudizio, hanno concluso per la reiezione del ricorso evidenziando come, dalla documentazione prodotta, si evinca che la società ricorrente ha realizzato in zona agricola, in assenza di qualsiasi titolo edificatorio, strutture di dimensioni e volumetria pari a un'estensione di circa 18.000 mq., dotate di autonomi impianti e sottoservizi, nonché determinanti un notevole impatto sul territorio.G. La Regione Veneto, ritualmente costituita in giudizio, ha evidenziato l'assenza di censure rivolte nei confronti di provvedimenti di propria competenza e la conseguente inammissibilità e/o infondatezza della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti.H. Con successivo autonomo ricorso, recante il numero R.G. n. 412/2010, la società ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 1977 dell'1.2.2010 con la quale il Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune resistente le ha comunicato che la determinazione relativa alla proposta di accordo ex art. 6 della L.R. n. 11/2004, depositata il 18.11.2009 e volta alla riclassificazione dell'area di sua proprietà come Z.T.O. D1/30, è subordinata alla previa definizione del procedimento di demolizione di cui all'ordinanza n. 63 del 29.7.2009. In via subordinata la società ricorrente ha, altresì, chiesto l'accertamento del silenzio inadempimento del Comune resistente sull'istanza de qua con conseguente ordine all'Amministrazione di provvedere in modo espresso.I. La S. s.r.l. deduce l'illegittimità della nota impugnata:1) per violazione dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, dell'art. 11 della legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere per carenza e perplessità della motivazione giacché illegittimamente il Comune subordina l'esame della proposta di accordo avanzata dalla ricorrente alla definizione del procedimento di demolizione delle opere abusive, condizionandone l'esito ad un evento estraneo e indipendente rispetto alla funzione e al contenuto del procedimento di approvazione dell'accordo ex art. 6 citato;2) per violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990 in quanto la mancata determinazione dell'Amministrazione comunale sulla proposta di accordo ex art. 6 della L.R. n. 11/2004 equivale ad un silenzio inadempimento, tanto è vero che in via subordinata la ricorrente ne chiede l'accertamento con conseguente ordine al Comune di provvedere in maniera espressa sulla stessa;3) per incompetenza e violazione degli artt. 6 e 14 della L.R. n. 11/2004 giacché il Dirigente non è competente a pronunciarsi sugli accordi ex art. 6 della L.R. n. 11/2004;4) per eccesso di potere per illogicità manifesta, per disparità di trattamento, per carenza dei presupposti, per violazione dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e dell'art. 11 della legge n. 241/1990 in quanto sussiste un rilevante interesse pubblico all'approvazione del rammentato accordo ex art. 6 e appare illogico subordinarne l'esame alla definizione della procedura demolitoria che, d'altro canto, sarebbe bloccata proprio dalla modifica della destinazione urbanistica dell'area sulla quale insistono le opere abusive;5) per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., violazione del principio di buona fede e di buon andamento dell'Amministrazione poiché lo stesso Comune resistente aveva individuato e indicato alla società ricorrente le opere da realizzare a cura e spese della S. s.r.l., quale beneficio pubblico per l'approvazione dell'accordo ex art. 6 della L.R. n. 11/2004.L. Il Comune di San Biagio di Callalta e il Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, ritualmente costituiti in giudizio, hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in considerazione della mancanza di carattere provvedi mentale della nota impugnata, concludendo nel merito per la reiezione del ricorso in considerazione della natura altamente discrezionale delle valutazioni relative alla conclusione degli accordi e della finalità esclusivamente di tutela degli interessi privati, sottesa alla proposta avanzata dalla società ricorrente.M. Con le ordinanze nn. 274 e 280 del 5.5.2010 il Collegio respingeva le domande di misure cautelari ritenendo non sussistente in entrambi i ricorsi il requisito del fumus boni iuris. Alla detta udienza la società ricorrente rinunciava alla domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della Regione Veneto.N. Con le ordinanze nn. 3688 e 3689 del 28.7.2010 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello avverso i predetti provvedimenti cautelari ritenendo opportuna la previa pronuncia del Comune sulla proposta di accordo ex art. 6 della L.R. n. 11/2004 rispetto all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione.O. Alla pubblica udienza del 9.2.2011 entrambe le cause sono state trattenute in decisione.DIRITTO1.In via preliminare il Collegio dispone la riunione dei ricorsi, stante la loro evidente connessione soggettiva e oggettiva.2. E' opportuno ripercorrere per punti salienti il susseguirsi e la tempistica degli atti oggetto di impugnazione.3. Il 28.5.2009 i tecnici del Servizio Edilizia del Comune di San Biagio di Callalta, unitamente alla Polizia municipale, eseguivano un sopralluogo presso l'area di proprietà della S. s.r.l. accertando la realizzazione, in assenza di alcun titolo abilitativo:- di una tendo-struttura modulare in acciaio con copertura e tamponatura laterale in telo di PVC delle dimensioni di ml. 94,00 x ml. 36,00, ad uso magazzino per lo stoccaggio dei materiali di produzione;- di una struttura in acciaio, tipo tettoia, con copertura in lamiera ondulata, parzialmente tamponata con telo in PVC delle dimensioni di circa ml. 6,50 x ml. 106,00, ad uso deposito;- della pavimentazione di un'area attrezzata (con sottoservizi) di circa 11.000,00 mq., realizzata parte in conglomerato bituminoso e parte in blocchetti di calcestruzzo tipo betonella.I tecnici comunali accertavano, altresì, l'utilizzo dell'area esterna alle strutture come deposito del materiale di produzione.3.1. Con nota prot. 10871 dell'1.6.2009 il Comune resistente ha, quindi, comunicato alla società ricorrente l'avvio del procedimento preordinato all'applicazione delle sanzioni previste per gli abusi accertati, trattandosi di "interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto configurano la fattispecie di nuova costruzione come definita dall'art. 3 del medesimo d.P.R., avendo provocato una trasformazione permanente del suolo agricolo".3.2. Con l'ordinanza n. 63 del 29.7.2009,poi, il Comune resistente - dopo avere controdedotto alle osservazioni della società ricorrente evidenziando che sia le esigenze di produttività che di sicurezza sul lavoro, alle quali si era inteso sopperire attraverso la realizzazione delle opere abusive, apparivano frutto della scelta imprenditoriale di installare due nuove linee di produzione - ingiungeva alla S. s.r.l. di demolire entro il termine di 90 giorni dalla notifica (avvenuta il 30.7.2009) le dette opere, avvertendola che in caso di inottemperanza il bene e l'area di sedime, indicate nella planimetria allegata, sarebbero state acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune.3.3. Con il ricorso recante il numero R.G. 1935/2009, notificato il 30.9.2009, la S. s.r.l. ha impugnato l'ordinanza demolitoria in epigrafe senza chiederne, tuttavia, in sede cautelare, la sospensione.3.4. Con nota del 18.11.2009 la società ricorrente ha, poi, presentato una richiesta di ampliamento della zona produttiva comparto D1/30, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004. Dopo aver premesso di avere utilizzato e esaurito l'intera capacità edificatoria del lotto sul quale sorge il suo stabilimento industriale, la società ricorrente ha chiesto l'ampliamento del comparto D1/30 sui mappali siti in Comune di San Biagio di Callalta al fine di «regolarizzare la situazione, sanando i volumi esistenti». Nella detta proposta di accordo la società ricorrente si è, infine, impegnata a progettare e finanziare l'intervento di allargamento di via ...omissis... con contestuale realizzazione di una pista ciclabile, per un costo complessivo di circa euro 715.000,00.3.5. A fronte della predetta proposta il Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio ha comunicato alla società ricorrente che «qualsiasi determinazione in merito alla stessa rimane subordinata alla definizione del procedimento di demolizione n. 63, prot. 15115, del 29.7.2009» (cfr. nota prot. n. 1977 dell'1.2.2010).3.6. Avverso la predetta nota la S. s.r.l. ha proposto il ricorso recante il numero R.G. 412/2010, notificato il 5.3.2010, senza alcuna istanza cautelare.3.7. Con nota del 22.2.2010 il Comune di San Biagio ha notiziato la S. s.r.l. che avrebbe effettuato un sopralluogo presso l'area di proprietà della stessa, al fine di verificare l'ottemperanza all'ordinanza n. 63 del 29.7.2009, essendo decorso il termine di 90 giorni assegnato nel detto provvedimento.3.8. Quindi, con atto, notificato l'11.3.2010, la società ricorrente ha chiesto al T.A.R. la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con i ricorsi R.G. 1935/2009 e 412/2010, istanze respinte con le ordinanze nn. 274 e 280 del 5.5.2010.3.9. Il 15.3.2010 gli agenti della Polizia Municipale hanno verificato l'inottemperanza all'ordinanza n. 63/2009 e, sulla scorta delle risultanze del predetto sopralluogo, il Comune di San Biagio di Callalta ha emesso il provvedimento prot. n. 13362 dell'1.7.2010 con il quale ha dato atto dell'inottemperanza all'ordinanza demolitoria n. 63/2009, avvisando la S. s.r.l. che avrebbe proceduto, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, all'immissione in possesso nell'area di sedime e in quella pertinenziale, come specificamente individuate.3.10. Avverso tale ultimo provvedimento la S. s.r.l. ha proposto il ricorso recante il numero R.G. 1827/2010, depositato presso questo Tribunale il 28.10.2010.4. Il Collegio, innanzitutto, ritiene di dover ribadire la ragione per cui ha respinto la domanda di rinvio della decisione delle presenti cause per consentirne la riunione con il ricorso recante il numero R.G. 1827/2010 che ha ad oggetto il provvedimento di acquisizione gratuita dell'area di sedime e dei beni della società ricorrente, a seguito dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza demolitoria n. 63/2009: la ragione è, quindi, che i ricorsi in epigrafe (il numero R.G. 1935/2009, avente ad oggetto l'ordinanza n. 63/2009, e quello recante il numero R.G. n. 412/2010, relativo all'istanza di accordo ex art. 6 della L.R. n. 11/2004) sono pregiudiziali rispetto all'atto impugnato con il ricorso R.G. 1827/2010.Quest'ultimo seguirà quindi la sorte dei primi, e non viceversa.5. Passando, ora, all'esame del ricorso n. 1935/2009 il Collegio ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.6. E' pacifico, in quanto non contestato dalla società ricorrente, che questa abbia eseguito le opere accertate nel corso del sopralluogo del 28.5.2009, in assenza di qualsiasi titolo edificatorio, così come è indubbio che l'attuale destinazione urbanistica dell'area sulla quale le predette opere insistono sia agricola (E2).7. Orbene, con il primo, il secondo e il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, la società ricorrente lamenta l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per contrasto con gli articoli 3, 10, 22, 31 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 giacché le opere realizzate non avrebbero dovuto essere qualificate come nuove costruzioni, ma come pertinenze dello stabilimento industriale, funzionalmente volte a soddisfare esigenze di carattere temporaneo della S. s.r.l. e, tali da poter essere realizzate previa presentazione di una mera D.I.A., sia in base alla normativa nazionale che regionale, con conseguente inapplicabilità della sanzione demolitoria.7.1. La censura è infondata e va disattesa per le ragioni che seguono..7.2. Va, innanzitutto, rilevato che la nozione di pertinenza edilizia può essere estesa fino a comprendere elementi essenziali, e non solo di carattere accessorio, dell'impianto industriale.Come osserva la giurisprudenza, una pertinenza, per poter essere definita tale, «deve avere una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale, non essere parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, ed inoltre essere preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede» (cfr. Cons. Stato, IV, 5.3.2010, n. 1277). Ciò che rileva è il rapporto con la costruzione preesistente che deve essere, quindi, non di integrazione ma di asservimento, per cui deve renderne più agevole e funzionale l'uso, ma non divenire parte essenziale dello stesso (cfr. Tar Veneto, II, 7.3.2011, n. 374; Tar Campania, Napoli, II, 26.9.2008, n. 11309).7.3. Come ben si evince dagli atti e dalla documentazione fotografica, nella specie le opere da demolire sono manufatti assolutamente autonomi, trattandosi di fabbricati destinati al deposito e allo stoccaggio di materie prime e di prodotti finiti, conseguenti all'installazione di due nuove linee di produzione all'interno dello stabilimento industriale esistente. Ne discende che il concetto di pertinenza, come pure quello di impianto tecnologico al servizio di un edificio o di una attrezzatura esistente, appare allora non applicabile alla fattispecie in esame, mancando la relazione di asservimento ed essendo le opere da abbattere essenziali allo svolgimento dell'attività in questione.7.4. Peraltro il carattere di mera " pertinenza " delle opere in questione che, in quanto tali, sarebbero state soggette a semplice autorizzazione edilizia, la mancanza della quale poteva comportare soltanto la sanzione pecuniaria, va escluso anche per un'ulteriore ragione. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, dalla quale il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, in materia urbanistica, a differenza che nella materia civilistica, possono costituire pertinenza solo i manufatti di dimensioni modeste e ridotte, inidonei, quindi, ad alterare in modo significativo l'assetto del territorio (cfr. Cons. Stato, IV, 13.1.2010, n. 41; Cons. Stato, IV, 15.9.2009, n. 5509). Nel caso di specie, invece, le opere abusive per dimensioni e per tipologia (una tendo - struttura modulare in acciaio con copertura e tamponatura laterale in telo di PVC delle dimensioni di ml. 94,00 x ml. 36,00; una struttura in acciaio tipo tettoia con copertura in lamiera ondulata parzialmente tamponata con telo in PVC delle dimensioni di circa ml. 6,50 x ml. 106,00; la pavimentazione di un'area attrezzata (con sottoservizi) di circa 11.000,00 mq., realizzata parte in conglomerato bituminoso e parte in blocchetti di calcestruzzo tipo betonella), nonché per l'indubbio impatto sul territorio, non possono rientrare nella tipologia delle c.d. pertinenze (cfr. TAR Veneto, II, 27.11.2008, n. 3703).7.5. Tale conclusione determina, altresì, l'irrilevanza delle osservazioni relative al fatto che il volume e la superficie delle opere realizzate siano inferiori al 20% del volume e della superficie dello stabilimento produttivo regolarmente edificato, giacché l'applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera e. 6) presuppone la qualificazione dell'intervento come pertinenziale.7.6. Con riguardo, infine, alla dedotta provvisorietà delle opere realizzate dalla S.. s.r.l., il Collegio rileva che la precarietà di un manufatto, al fine di escludere la necessità del rilascio di un titolo edilizio, non va desunta dalla facile e rapida rimuovibilità dell'opera, ovvero dal tipo più o meno fisso del suo ancoraggio al suolo, ma dal fatto che la costruzione appaia destinata a soddisfare una necessità contingente e non prolungata nel tempo (cfr. Tar Campania, Napoli, IV, 22.3.2007, n. 2725).7.7. Al riguardo merita, allora, di essere evidenziato che dalle stesse osservazioni presentate dalla società ricorrente, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, emerge la non precarietà e non provvisorietà delle opere realizzate in quanto funzionali all'avvenuta installazione di due nuove linee di produzione, resesi necessarie per mantenere l'incremento produttivo determinatosi a partire dal 2000 e per creare ulteriori prodotti a corredo di quelli già realizzati, onde competere con le altre società del settore anche in campo internazionale. La stessa società ricorrente, del resto, evidenzia la funzionalità del deposito di materie prime con il metodo produttivo che le pone a monte del processo di lavorazione, determinando un risparmio di tempo nella lavorazione del prodotto.7.8. Alla luce delle richiamate argomentazioni deve, pertanto, escludersi sia la natura pertinenziale sia la natura precaria delle opere realizzate con conseguente sussumibilità delle stesse per dimensioni e tipologia nel disposto dell'art. 3, comma 1 lettera e), del citato d.P.R. n. 380/2001, implicando le stesse una trasformazione urbanistica ed edilizia permanente del territorio mediante l'esecuzione di lavori di installazione di manufatti, in parte prefabbricati, destinati a deposito di materiali e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Da qui anche la legittimità dell'irrogazione della sanzione demolitoria e non di quella meramente pecuniaria.8. Deve, infine, essere disatteso anche il terzo motivo con il quale la società ricorrente lamenta l'illegittimità dell'art. 4, comma 1, lettera v) del Regolamento edilizio comunale per contrasto con l'art. 3 del T.U. Edilizia laddove assoggetta al rilascio del permesso di costruire anche le strutture accessorie o pertinenziali, come pergolati o gazebi, qualora insistano in zone agricole o sottoposte a tutela ambientale. E, infatti, dalle considerazioni esposte in relazione agli altri motivi di ricorso, emerge evidente la non qualificabilità come pertinenze delle opere eseguite dalla società ricorrente, con conseguente irrilevanza della richiamata disposizione regolamentare, peraltro mai menzionata dall'Amministrazione comunale nei provvedimenti gravati.9. Per le suesposte ragioni deve, pertanto, essere respinto il ricorso recante il numero R.G. n. 1935/2009.10. Occorre ora passare all'esame del ricorso recante il numero R.G. 412/2010 con il quale la società ricorrente impugna la nota prot. n. 1977 dell'1.2.2010 del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio con la quale si comunica che qualsiasi determinazione in merito alla proposta di accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004 «rimane subordinata alla definizione del procedimento di demolizione n. 63, prot. 15115, del 29.7.2009».11. Il Collegio ritiene di non poter condividere l'eccezione preliminare di inammissibilità per mancanza di natura provvedimentale dell'atto impugnato, sollevata dall'Amministrazione comunale, giacché comunque la nota de qua rappresenta un arresto nell'iter di valutazione della proposta di accordo ex art. 6 della L.R. n. 11/2004 e, in quanto tale, ha carattere di lesività per la società ricorrente.11.1. Merita, però, di essere evidenziato che la predetta nota non costituisce un diniego, né comunque implica alcuna decisione in ordine alla proposta di accordo ex art. 6 avanzata dalla società ricorrente, e, quindi, non sussiste né la lamentata violazione delle competenze a decidere sulla medesima, affermata dalla S. s.r.l. nel terzo motivo di ricorso, né alcuna inerzia ingiustificata della P.A..11.2. Alla luce delle predette considerazioni vanno, quindi, disattesi sia il secondo che il terzo motivo di ricorso.12. Con ulteriore motivo la società ricorrente si duole del fatto che l'Amministrazione comunale, prima di proseguire l'iter relativo alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, non si sia pronunciata sull'istanza di accordo, formulata ex art. 6 della L.R. n. 11/2004, dalla stessa S..E, infatti, la proposta di accordo da quella formulata ha ad oggetto, da un lato, l'ampliamento del comparto D1/30 ai mappali siti in Comune di San Biagio di Callalta, sui quali sono state realizzate le opere oggetto dell'ordinanza demolitoria n. 63/2009, al fine di «regolarizzare la situazione sanando i volumi esistenti», e dall'altro, l'impegno della detta società, al fine di perequare i benefici derivanti dalla variante urbanistica, a progettare e finanziare l'intervento di allargamento di via ...omissis... con contestuale realizzazione di una pista ciclabile. Tale modus procedendi della P.A., secondo la prospettazione della società ricorrente, implicherebbe la violazione dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, dell'art. 11 della legge n. 241/1990, nonché la violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione giacché se la P.A. avesse previamente valutato la proposta di accordo, ciò avrebbe determinato la possibilità per la S. s.r.l. di chiedere la sanatoria delle opere abusivamente realizzate in zona a destinazione agricola che, allo stato non sono suscettibili di formare oggetto di una simile domanda.12. Ad avviso del Collegio la ricostruzione operata dalla società ricorrente non è condivisibile. sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo fattuale e, più specificamente sotto quello temporale.13.1. Dal punto di vista strettamente giuridico il Collegio ritiene opportuno richiamare testualmente il contenuto del più volte citato art. 6 della L.R. n. 11/2004, ai sensi del quale: «1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. ».13.2. Orbene, anche a voler prescindere dalla natura eminentemente discrezionale dei predetti accordi, occorre evidenziare che nel caso di specie il Comune resistente, con la nota impugnata, non ha escluso che la proposta di variante fosse suscettibile di valutazione, ma ha solo affermato, ribadendolo nelle proprie difese, che attraverso la proposta di accordo ex art. 6 della L.R. n. 11/2004 non può essere perseguito l'interesse privato teso a sanare, tramite una trasformazione ad hoc di profilo urbanistico della zona agricola in zona industriale, alcuni abusi edilizi non altrimenti obliterabili.13.3. Del resto, ad avviso del Collegio, anche qualora tali abusi fossero sanabili, la sanatoria sarebbe dovuta intervenire all'esito di un procedimento diverso da quello posto in essere dalla parte ricorrente. In tal senso il Collegio ritiene condivisibile la conclusione alla quale è pervenuto altro giudice esaminando un caso analogo a quello oggetto di causa. I giudici hanno, infatti, ritenuto, nella specie, che «l'utilizzo del procedimento di variante, qualora desse risultanze favorevoli finirebbe col configurare uno sviamento di potere a favore di soli interessi privati. Sicché è altra la via per recuperare assensi di conformità urbanistica e edilizia.» (cfr. TAR Lombardia, Brescia, 14.5.2010, n. 1729).13.4. Merita, inoltre, di essere evidenziato che nel caso in esame l'ordinanza demolitoria è stata notificata il 30.7.2009 laddove la proposta di accordo ex art. 6 della L.R. n. 11/2004 per l'ampliamento del comparto D1/30 ai mappali di proprietà della società ricorrente, siti in Comune di San Biagio di Callalta, risulta inoltrata al Comune il 18.11.2009, vale a dire ben oltre il termine di 90 giorni assegnato per l'ottemperanza alle sanzioni irrogate. E non solo, poichè nel predetto termine non è stata presentata né domanda di sanatoria, né istanza di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza n. 63/2009, nel giudizio pendente dinanzi al T.A.R..Ne discende, pertanto, che anche sotto il profilo cronologico non è condivisibile la prospettazione della società ricorrente, condivisa dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, secondo la quale sarebbe stato opportuno che il Comune resistente si pronunciasse, prima di procedere alla demolizione delle opere abusive, sulla proposta di accordo avanzata dalla S. s.r.l..Proposta che, come già sopra evidenziato, è intervenuta quando era ampiamente spirato il termine per l'ottemperanza all'ordinanza demolitoria - peraltro non sospesa in assenza di apposita istanza - e quindi, quando si erano già verificati tutti gli effetti ad essa correlati in base al T.U. 380/2001.13.5. Né, infine, è configurabile, come pure si sostiene, un'aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria, posto che di fatto, nella specie, si può configurare eventualmente solo un'aspettativa generica ad una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspiri ad una utilizzazione più proficua della sua proprietà. Del resto è noto che la zona agricola possiede anche una valenza conservativa dei valori naturalistici, rappresentando il c.d. polmone dell'insediamento urbano e assumendo per tale via la funzione decongestionante e di contenimento dell'edivsione dell'aggregato residenziale (cfr. Cons. Stato, IV, n. 245/ 2000; Cons. Stato, IV, n. 1943/1999; Cons. Stato, IV, n. 431/1998).14. Le ragioni sopra evidenziate valgono infine, a giudizio del Collegio, a confutare anche le residue censure che investono la ritualità del procedimento seguito dall'Amministrazione resistente e dunque a giustificare la reiezione di entrambi i ricorsi, nonché della consequenziale domanda risarcitoria.15. Quanto alle spese di lite, appaiono sussistere, nella specie, giusti motivi per disporne la compensazione tra la società ricorrente e la Regione Veneto, anche in considerazione della rinuncia da parte della S. s.r.l. alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'Amministrazione regionale sin dall'udienza cautelare; seguono, invece, come d'ordine, la soccombenza per quanto riguarda le altre parti del giudizio,e sono liquidate come da dispositivo.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), in ragione di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna parte, oltre IVA e CPA. Compensa le spese di lite tra la società ricorrente e la Regione Veneto.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEAngelo De ZottiL'ESTENSOREMarina PerrelliIL CONSIGLIEREAngelo GabbricciDepositata in Segreteria il 7 aprile 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Altri articoli...
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