Ingiunzione di demolizione: il termine per l'adempimento è perentorio!
Giovedì 31 Gennaio 2013 19:06
Melita Manola
N. 168/2013 Reg. Ric.
N. 1547 Reg. Ric.
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso con il numero di registro generale 1547 del 1996, proposto da G. G., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Immordino, con domicilio eletto in Palermo, via Libertà, 171, presso lo studio del predetto difensore;
contro
- il Comune di Marsala (TP), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia
- dell'ordinanza n. 183 del 23 febbraio 1996, di acquisizione gratuita al patrimonio del comune dell'immobile sito in C.da Birgi Marausa, in catasto al foglio di mappa 1, p.lla 136;
- degli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario Anna Pignataro;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012, l'Avv. Giovanni Immordino per la ricorrente;
CONSIDERATO che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato i giorni 4 e 5 aprile 1996 e depositato il giorno12 seguente, la sig.ra G. G., in qualità di proprietaria del fabbricato di civile abitazione, abusivamente realizzato nel 1983, insistente sul lotto di terreno ubicato nel territorio del Comune di Marsala, C.da X, ha impugnato, al fine del suo annullamento, previa sospensione dell'efficacia, l'ordinanza sindacale n. 138 del 23 febbraio 1990, notificatale il 18 marzo seguente, con la quale il Comune intimato ha disposto l'acquisizione di diritto al proprio patrimonio del predetto fabbricato abusivo e dell'area di sedime, in applicazione dell'art. 49 della legge regionale n. 71 del 1978, vigente al momento della commissione dell'abuso;
- la sanzione dell'acquisizione di diritto è stata ordinata in forza del presupposto diniego di sanatoria n. 52346 del 21 ottobre 1989 seguito dall'ordinanza di demolizione n. 389 del 18 settembre 1990 (atti gravati da impugnativa innanzi a questo Tribunale, definita con sentenza di rigetto n. 1179 del 1994);
- avverso il provvedimento impugnato sono articolati i due seguenti motivi:
1) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 49, 4° comma, della l.r. 27 dicembre 1978, n. 71 in relazione all'art. 23, ultimo comma, della l.r. 10/8/1985, n. 35; violazione del principio del tempus regit actum; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento"; si deduce che seppure il Comune avrebbe, correttamente, comminato la sanzione dell'acquisizione di diritto disciplinata dall'art. 49 della l.r. n. 71 del 1978 vigente al momento della commissione dell'abuso edilizio alla stregua dell'art. 23, ult. co., della l.r. 37/85 ("Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente al momento in cui le opere abusive sono state realizzate"), tuttavia, avrebbe dovuto osservare la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 47 del 1985, vigente al momento di irrogazione della sanzione, nella parte in cui - nel disciplinare in modo innovativo rispetto all'art. 49 cit., la procedura di applicazione della sanzione di che trattasi - dispone che quest'ultima sia preceduta dalla notifica delle risultanze dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, accertamento che avrebbe natura costitutiva, essendo, peraltro, titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, così come previsto dall'art. 7, comma 3, della l. n. 47 del 1985;
2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 49, 4° comma della l.r. 27 dicembre 1978, n. 71; difetto di motivazione", poiché il provvedimento sarebbe carente di motivazione in ordine alla compatibilità dell'opera abusiva con l'assetto del territorio e alla sua utilizzabilità a scopi pubblici, al fine di disporne la sua eventuale e successiva demolizione;
RITENUTO che entrambe le censure mosse sono infondate; quanto al primo motivo non può essere condiviso l'assunto secondo il quale, sotto il profilo sostanziale, l'accertamento dell'inottemperanza avrebbe natura costitutiva. Secondo la giurisprudenza, ormai costante, formatasi con specifico riferimento anche all'invocato art. 7 della legge n. 47 del 1985, invero, l'acquisizione gratuita di opere edilizie abusive, successivamente alla notificazione dell'ingiunzione a demolire, si verifica automaticamente con l'inottemperanza volontaria e consapevole entro il termine di novanta giorni e il seguente provvedimento di accertamento dell'inottemperanza ha carattere dichiarativo e non costitutivo dell'effetto traslativo. Ne segue che anche la demolizione effettuata dall'autore dell'abuso oltre il predetto termine non può escludere l'effetto acquisitivo, operando su di un bene non più suo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 1991, n. 66; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 gennaio 2011, n. 40).
Nel caso di specie, allora, indipendentemente dalla scelta della procedura di irrogazione della sanzione, quella seguita dal Comune intimato e scandita dall'art. 49 cit. ovvero l'altra di cui all'art. 7 cit., invocata da parte ricorrente, resta fermo l'immediato e automatico effetto acquisitivo del bene abusivo a favore del Comune, a prescindere dalle differenti modalità di formazione del titolo utile ai fine della successiva immissione in possesso e trascrizione nei registri immobiliari contemplate dalle norme richiamate, rispetto alle quali l'eventuale accoglimento delle censure dedotte resterebbe privo di concreta utilità (profilo di inammissibilità della censura) essendosi ormai verificato di diritto, lo si ribadisce, l'effetto automatico dell'acquisizione al patrimonio del Comune del bene abusivamente realizzato e delle aree di sedime, al compimento del 90° giorno decorrente dalla notifica dell'ingiunzione di demolizione non ottemperata (nel caso di specie, con decorrenza dall'esecutività della sentenza di questo T.A.R. n. 1179 del 7 luglio 1994, di rigetto del ricorso avverso i presupposti diniego di sanatoria n. 52346 del 21 ottobre 1989 e ordinanza di demolizione n. 389 del 18 settembre 1990).
Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 comma 3 della legge 28 febbraio 1977, n. 10 e dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevedono l'acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva, stante che tale acquisizione rappresenta la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima, esegue un'opera in totale difformità o in assenza della concessione e, poi, non adempie l'obbligo di demolire l'opera stessa entro il termine fissato dal comune (in tal senso, Corte Costituzionale, 15 febbraio 1991, n. 82; Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 1991, n. 66; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 2 marzo 2005, n. 1478; T.A.R. Sicilia, sez. III, 16 maggio 2006, n. 1126).
E' evidente, dunque, che l'unico mezzo per la ricorrente d'impedire l'acquisizione di diritto fosse quello della spontanea esecuzione dell'ordine demolitorio, di cui, però non, ha fornito alcuna prova, dovendosi reputare, pertanto, come fatto accertato, l'inottemperanza all'ordine predetto.
Il secondo motivo è parimenti privo di base. Innanzitutto, va osservato che esso si fonda sull'asserita violazione dell'art. 49 cit. nella parte in cui prevede una fase istruttoria di valutazione circa le sorti dell'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale: ora, parte ricorrente non potrebbe con il primo motivo contestare l'applicabilità di tale art. 49 e, poi, chiederne la legittima applicazione con il motivo successivamente articolato. Ciò premesso, sul punto va ancora menzionato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il provvedimento di acquisizione al patrimonio del Comune di un'opera abusivamente realizzata ha come unico presupposto l'accertata inottemperanza ad un ordine di demolizione del manufatto abusivo, di cui è meramente dichiarativo, con la conseguenza che, essendo atto dovuto, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata inottemperanza, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua adozione (T.A.R. Campania, sez. IV, Napoli, 17 giugno 2002, n. 3620);
RITENUTO, pertanto, che il ricorso è infondato e va rigettato.
RITENUTO, infine, che nulla va disposto per le spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'intimato Comune di Marsala.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Nicolò Monteleone - Presidente
Federica Cabrini - Consigliere
Anna Pignataro - Referendario, Estensore
Depositata in Segreteria il 24 gennaio 2013
Quando possono sospendersi i termini della concessione edilizia?
Martedì 29 Maggio 2012 08:34
Valentina Russo
N. 884/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 1917 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Davide De Giuseppe, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Lecce, via 95^ Rgt. Fanteria n. 9;
contro
Comune di Mesagne, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Luisa Valente, con domicilio eletto presso Giovanni Palma in Lecce, viale Leopardi 15;
per l'annullamento
dei provvedimenti prot. n. 23951 dell'8 ottobre 2010 e prot. n. 27591 del 16 novembre 2010, entrambi a firma del Segretario Generale del Comune di Mesagne; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché, per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione,
della determinazione n. 637 del 6 dicembre 2010 a firma del Responsabile del Servizio Area tecnica del Comune di Mesagne; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 29881 del 7 dicembre 2010 a firma del Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Mesagne;
nonché, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota prot. n. 13870 del 30 maggio 2011 con la quale il Segretario generale del Comune di Mesagne ha comunicato che in data 16 giugno p.v. "qualora, nelle more, il M. non ha spontaneamente ottemperato, si provvederà allo sgombero coattivo";
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mesagne;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori Sticchi Damiani Ernesto, De Giuseppe Davide e Vantaggiato Angelo, in sostituzione di Valente Anna Luisa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con atto in data 10 novembre 2000 il Comune di Mesagne assegnava provvisoriamente al sig. M. un lotto di terreno in zona PIP dalla estensione complessiva di mq 4.000.
L'assegnazione veniva richiesta per esercitare attività di elettrauto e soccorso stradale con relativo parcheggio.
Con determinazione n. 142 del 2 luglio 2001 la stessa amministrazione comunale rilasciava concessione edilizia per la realizzazione di tre immobili rispettivamente destinati a laboratorio artigianale di elettrauto, civile abitazione per il custode e parcheggio riservato al soccorso stradale. In detta concessione si specificava che i lavori dovevano essere iniziati entro un anno ed ultimati entro tre anni. All'esito dei predetti lavori il lotto sarebbe stato assegnato a titolo definitivo.
Dopo l'avvio dei lavori, in data 6 marzo 2003 le opere sino ad allora realizzate sul predetto lotto (recinzione e un fabbricato allo stato rustico) venivano sottoposte a sequestro preventivo ai sensi degli artt. 2-bis e 2-ter della legge n. 575 del 1965.
In data 21 luglio 2004 dette opere venivano poi sottoposte a confisca. Prima la Corte di Appello e poi la Corte di Cassazione confermavano tale provvedimento.
In data 30 settembre 2010 l'interessato avanzava proposta di variante al permesso di costruire a suo tempo rilasciato. La variante si riferiva alle restanti opere da realizzare come da originaria concessione edilizia.
Con provvedimento in data 8 ottobre 2010 l'amministrazione comunale invitava il ricorrente a rilasciare la predetta area in quanto la precedente assegnazione "contrasta con il provvedimento di confisca". Con successiva nota del 16 novembre 2010 la stessa amministrazione comunale, a seguito di alcune osservazioni formulate dal ricorrente, precisava che il terreno non interessato dalle opere confiscate non aveva seguito quella medesima sorte (sequestro e poi confisca) soltanto perché ancora di proprietà comunale (l'assegnazione ai sensi del PIP era infatti avvenuta a titolo provvisorio, non essendosi completate le opere previste). Inoltre, poiché gli immobili confiscati sono stati trasferiti al patrimonio indisponibile dell'ente comunale affinché quest'ultimo li gestisca per finalità di carattere sociale, tale destinazione risulterebbe del tutto contrastante con l'attività eventualmente esercitata - per fini di lucro - dall'interessato.
Tali determinazioni venivano impugnate per i seguenti motivi:
a) eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto. I provvedimenti impugnati si fonderebbero infatti sulla decadenza dalla assegnazione provvisoria, decadenza determinata in particolare dal mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori contenuto nel permesso di costruire. Tale termine non sarebbe stato tuttavia rispettato, ad avviso del ricorrente, in ragione del c.d. factum principis costituito dai provvedimenti di sequestro prima e di confisca poi che, in quanto tali, avrebbero impedito al ricorrente stesso il completamento delle opere e dunque la possibilità di ottenere a titolo definitivo l'area di cui si discute;
b) difetto di motivazione nella parte in cui l'amministrazione comunale ritiene contrastanti le diverse destinazioni d'uso (sociale e a fini di lucro) cui l'area sarebbe sottoposta qualora si accedesse alla tesi di parte ricorrente;
c) incompetenza del segretario generale.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione comunale intimata per chiedere il rigetto del gravame attraverso articolate controdeduzioni che formeranno più avanti oggetto di specifica trattazione.
Con ordinanza n. 28 in data 13 gennaio 2011 veniva rigettata l'istanza di tutela cautelare.
Per le stesse ragioni di cui ai richiamati provvedimenti impugnati con il ricorso originario (confisca opere, mancata realizzazione opere nel termine previsto dalla concessione edilizia con conseguente decadenza dalla assegnazione provvisoria, trasferimento dei beni confiscati al patrimonio indisponibile del Comune) veniva altresì rigettata, con determinazione n. 637 del 6 dicembre 2010, l'istanza di permesso di costruire in variante alla concessione edilizia n. 142 del 2001 con la quale il ricorrente chiedeva di realizzare la restante parte del progetto edilizio non interessata dai suddetti provvedimenti di confisca.
Anche tale determinazione veniva gravata mediante specifico atto di motivi aggiunti.
Resisteva nuovamente l'amministrazione comunale.
La sezione rigettava l'ulteriore istanza di tutela cautelare.
Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2012 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso si rammenta in punto di fatto che: a) il ricorrente aveva a suo tempo ottenuto l'assegnazione provvisoria di un'area PIP onde esercitare attività di elettrauto e di soccorso stradale; b) a tal fine otteneva la licenza edilizia per la realizzazione di tre fabbricati e di una recinzione. All'esito di tale attività edilizia avrebbe poi ottenuto l'assegnazione della suddetta area a titolo definitivo; c) nelle more le costruzioni sino a quel momento realizzate dell'intero progetto, ossia la recinzione ed uno dei fabbricati, venivano sottoposte prima a sequestro e poi definitivamente confiscate dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 575 del 1965 (disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso); d) di conseguenza il Comune di Mesagne ordinava il rilascio dell'area in precedenza assegnata. Tale atto veniva impugnato con il presente gravame; e) nelle more il ricorrente presentava istanza di permesso di costruire la restante parte del ridetto progetto edilizio. L'istanza veniva rigettata. Anche tale determinazione veniva impugnata con atto di motivi aggiunti.
In sintesi il thema decidendum si incentra sulle seguenti questioni: 1) se, a seguito della definitiva confisca dei beni, l'amministrazione comunale potesse correttamente o meno adottare un provvedimento di rilascio dell'intera area in precedenza assegnata; 2) se, una volta stralciata dal progetto originario la porzione relativa ai beni confiscati, l'amministrazione stessa fosse tenuta o meno a rilasciare licenza edilizia per la restante parte del progetto che, in quanto non ancora realizzata, non era stata interessata (né poteva esserlo, d'altra parte) da qualsivoglia provvedimento di sequestro e confisca.
In ordine alla prima questione si osserva che:
a) ai sensi dell'art. 5 dell'atto di assegnazione provvisoria di suolo, stipulata in data 10 novembre 2000, "il mancato inizio dei lavori o la loro mancata ultimazione nei termini previsti dalla concessione edilizia determinerà la decadenza di diritto della ditta dall'assegnazione provvisoria";
b) la disposizione appena riportata, per come congegnata, comporta la decadenza non solo della concessione edilizia ma anche e soprattutto della assegnazione provvisoria per mancata osservanza del termine di inizio e di completamento dei lavori. Essa opera di diritto e si produce automaticamente a seguito della verificazione del mero fatto del decorso del termine. Con la conseguenza che il provvedimento di rilascio nella specie adottato ha carattere meramente consequenziale e implicitamente dichiarativo di un effetto già ex se verificatosi con l'inutile decorso del termine. In altre parole la decadenza costituisce un effetto che si verifica ipso iure, senza che residui all'Amministrazione alcun margine per valutazioni di carattere discrezionale;
c) nella specie è pacifico il superamento del termine massimo previsto per l'ultimazione dei lavori. Ci si chiede allora se possa trovare applicazione una ipotesi di sospensione del predetto termine connessa a factum principis, come sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, in funzione di causa giustificativa della sua mancata osservanza. In particolare tale causa giustificativa sarebbe da ascrivere ai provvedimenti di sequestro prima e di confisca poi che, de facto, avrebbero impedito al ricorrente stesso di ultimare le opere in progetto;
d) al riguardo la giurisprudenza ha affermato che il factum principis o la forza maggiore sono atti d'autorità provenienti (anche) dalla stessa amministrazione che ha rilasciato il titolo o fatti sopravvenuti non imputabili al concessionario (tra questi gli atti provenienti da altre autorità, come nella specie) e costituiscono impedimenti esterni che giustificano la sospensione o la interruzione del decorso del termine d'inizio o di ultimazione lavori contenuto nel permesso di costruire (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 15 aprile 2010, n. 1393; T.A.R. Liguria, Sez. I, 22 giugno 2007, n. 1200);
e) le ipotesi di sospensione o proroga connessi a factum principis o a forza maggiore, per essere ritenuti ammissibili, debbono tuttavia risultare non riferibili alla condotta del titolare della concessione o comunque della situazione di vantaggio. L'evento interruttivo è infatti imputabile al titolare del diritto nelle ipotesi in cui non si è di fronte a fatti che sfuggono con carattere di non eludibilità al suo controllo. Il cosiddetto factum principis deve così escludersi nel caso in cui si tratti di atto d'autorità cui il privato abbia dato causa colposamente (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2011, n. 6298; Cass. civile, sez. III, 19 ottobre 2007, n. 21973);
f) in questa direzione il sequestro preventivo operato dal giudice penale, secondo la giurisprudenza che ha avuto modo di soffermarsi sul tema, non può costituire factum principis idoneo a determinare una sospensione dei termini perentori di ultimazione dei lavori relativi ad una concessione edilizia, al fine di scongiurarne la declaratoria di decadenza (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 11 aprile 2002, n. 293). E ciò in quanto il sequestro e la successiva confisca di cui alla legge n. 575 del 1965, provvedimenti questi che attingono tutti i beni che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego (Cass. Pen., Sez. VI, 28 marzo 2007, n. 30131), trovano applicazione nei confronti di coloro che, sulla base di elementi di fatto, vengono ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi o alla commissione di determinati reati e, quindi, di cittadini che, per il loro comportamento, si vengano a porre in una situazione di illegalità (Cass. pen., sez. VI, 7 maggio 1993, n. 704);
g) nei termini di cui sopra gli atti relativi a sequestro e confisca non possono che essere riferibili alla condotta dell'interessato: di qui il venire meno dei presupposti per invocare il factum principis;
h) d'altra parte, gli isolati casi in cui il sequestro penale è stato ritenuto alla stregua di factum principis riguardano in ogni caso provvedimenti di sequestro e/o confisca seguiti poi dalla piena assoluzione dell'imputato-ricorrente: in queste ipotesi non può infatti escludersi che il sequestro sia stato determinato da una causa non imputabile al titolare della concessione edilizia (Cons. St., sez. V, 1^ marzo 1993, n. 300; Trib. Sup. Acque Pubbl., 2 luglio 2001, n. 73). Il caso di cui si controverte è tuttavia ben diverso da quelli affrontati nelle citate decisioni, dato che il provvedimento di confisca è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (cfr. pag. 3 memoria di costituzione Comune di Mesagne depositata in data 8 gennaio 2011).
Da quanto sopra detto deriva la legittimità del provvedimento con il quale si ordina il rilascio dell'area in quanto meramente consequenziale alla decadenza (dall'assegnazione provvisoria) che a sua volta aveva già operato automaticamente - secondo la tesi sopra riportata - allo scadere del termine di ultimazione lavori, senza che a tal fine si potesse invocare la sussistenza del factum principis, trattandosi come si è visto di atti (sequestro e confisca) che l'autorità giudiziaria aveva adottato proprio in conseguenza della condotta tenuta dall'odierno ricorrente.
Sulla seconda questione si rammenta che il ricorrente deduce la possibilità di realizzare la restante parte del progetto edilizio, a suo tempo assentito dall'amministrazione comunale e preordinato allo svolgimento di una determinata attività professionale (elettrauto), sulla residua parte di area non direttamente incisa dai suddetti provvedimenti di sequestro/confisca.
Va detto al riguardo che, al di là del venire meno in concreto del progetto originariamente concepito (data la sua sostanziale riduzione) ed in base al quale era stata assegnata l'area, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 380 del 2001 "il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo".
La norma richiede dunque per edificare la disponibilità dell'area: in questo modo risultano legittimati alla relativa richiesta tutti coloro che dimostrino di trovarsi con il bene in una relazione qualificata ancorché non necessariamente connessa ad un diritto reale, potendo questa derivare anche da un rapporto giuridico obbligatorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3027; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 8 aprile 2011, n. 2006).
Nel caso di specie siffatta disponibilità difetta, tuttavia, in ragione della decadenza dall'assegnazione provvisoria verificatasi, come detto in precedenza, per effetto della infruttuosa scadenza del termine ultimazione lavori.
Di qui la mancanza di legittimazione, in capo al richiedente, in ordine alla richiesta di permesso di costruire in variante.
Da quanto sinora detto deriva dunque la legittimità circa l'operato della PA.
Né a tale riguardo potrebbe invocarsi l'incompetenza del segretario generale nell'adottare il provvedimento di rilascio dell'area, atteso che tale figura - la quale non appartiene alla sfera di indirizzo politico - ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sovrintende e coordina l'attività degli uffici, operando al tempo stesso - come del resto nella fattispecie in contestazione - anche su indicazione degli organi di indirizzo politico (art. 97, comma 4, lettera d). Non sussiste in altre parole una incompetenza di tale organo a provvedere in tal senso qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge (intervento sostitutivo oppure per incarico ricevuto), presupposti che nella specie sussistono (cfr. delibera di GM n. 135 del 25 giugno 2010, con la quale si affida al segretario generale l'incarico di "ritornare in possesso del lotto A") ma che non hanno tuttavia formato oggetto di specifica contestazione. Di qui il rigetto dello specifico motivo di censura.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato, stante la legittimità dell'operato della PA sotto gli aspetti dei provvedimenti impugnati qui espressamente affrontati, il che esime il collegio dall'esaminare gli ulteriori motivi di gravame, relativi ad altri profili del provvedimento ininfluenti ai fini del decidere.
Data la particolare complessità della fattispecie esaminata sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Antonio Cavallari
L'ESTENSORE
Massimo Santini
IL CONSIGLIERE
Luigi Viola
Depositata in Segreteria il 23 maggio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ius excludendi alios
Domenica 20 Maggio 2012 22:11
Melita Manola
N. 532/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 1331 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
SOCIETA' S. S.N.C., rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Ludogoroff, Mario Sandretto, Alberto Ferrero, con domicilio eletto presso Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50;
contro
COMUNE DI SALUZZO, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina Papa, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego prot. n. 30031, datato 11 settembre 2010, a firma del Dirigente tecnico del Settore sviluppo compatibile del territorio - Sportello unico per l'edilizia del Comune di Saluzzo;
nonchè, con i motivi aggiunti depositati il 10.10.2011, per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di Saluzzo n. 56 del 25 maggio 2011 avente ad oggetto "nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - approvazione determinazioni a seguito delle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte in sede di valutazione di merito e conseguente adozione degli atti integrativi e sostitutivi dei precedenti adottati in via definitiva"; nonchè del P.R.G.C. adottato con la suddetta deliberazione limitatamente all'art. 23.4 delle N.T.A.;
nonchè
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Saluzzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. La società immobiliare "S." s.n.c. ha impugnato, con il ricorso principale, il diniego di permesso di costruire opposto dall'amministrazione comunale di Saluzzo alla richiesta di edificazione di una "nuova recinzione". L'opera - che prevedeva la sostituzione della rete metallica provvisoria tuttora esistente con un "muretto in mattoni e soprastante ringhiera metallica" - avrebbe dovuto chiudere i terreni di proprietà della società, ubicati in un'area che, secondo il vigente Piano Regolatore comunale, ha destinazione in parte residenziale ed in parte agricola.
Il diniego del permesso di costruire motiva nel senso che la progettata recinzione determinerebbe l'accorpamento dell'area a prevalente destinazione residenziale ("B1") con il comparto relativo alla destinazione agricola ("L1"), così "vanificando la differenziazione di usi tra diversi comparti di Piano Regolatore". Si determinerebbe, inoltre, l'accorpamento di una porzione di lotto edificabile, in base al vigente Piano Particolareggiato Esecutivo (PPE), con porzioni ubicate al di fuori del citato strumento urbanistico "facenti parte delle adiacenti aree residenziali sature". Ulteriore ragione ostativa, poi, è individuata nella circostanza che l'intervento da realizzare "ricade in ambito tutelato (D.M. 8/3/1963) soggetto ad autorizzazione paesaggistica [...] non richiesta in sub-delega a Questo Comune e per la quale non risulta attivato il procedimento presso gli Uffici Regionali". Viene, tuttavia, richiamata, nel corpo della motivazione, l'"Autorizzazione paesaggistica n. 22 del 28/07/2010" e viene conclusivamente affermato che la progettata recinzione determinerebbe "la formazione di un unico spazio pertinenziale ricomprendente una porzione di territorio agricolo a servizio ed uso della futura residenza", essendo previsti in progetto degli "accessi pedonale e carraio" tali da mostrarsi funzionali all'uso della residenza e non dei fondi agricoli.
Avverso tale provvedimento di diniego la società proprietaria dei terreni ha dedotto una pluralità di motivi di gravame, sintetizzabili nella violazione del proprio diritto di proprietà (posto che, in spregio ai principi generali civilistici di cui agli artt. 42 Cost. e 841 c.c., le sarebbe illegittimamente precluso di chiudere il proprio fondo), nell'eccesso di potere per travisamento dei fatti (posto che la prevista recinzione non andrebbe ad incidere sulla destinazione urbanistica dei fondi, non realizzandosi alcun "accorpamento" tra diverse porzioni di terreno) e nell'insufficiente motivazione (per omessa indicazione delle norme del Piano Particolareggiato che l'amministrazione assume violate). Nelle premesse in fatto del ricorso, peraltro, la ricorrente ha precisato di aver ottenuto, in data 28 luglio 2010, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Saluzzo, in persona del Sindaco pro tempore, depositando documenti e chiedendo il rigetto del gravame. In particolare la resistente osserva che il fondo della società ricorrente deve ritenersi già recintato (per effetto della recinzione già esistente sul posto) e che, in ogni caso, l'edificazione della nuova recinzione determinerebbe "l'inserimento di elementi tipicamente residenziali in un contesto agricolo tutelato sotto il profilo paesaggistico", finendo con l'ingenerare "l'apparenza che si tratti di un'unica zona avente la medesima destinazione".
3. Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2010, chiamata per la discussione dell'istanza di sospensiva cautelare, la causa è stata rinviata al merito.
Con memoria depositata il 26 luglio 2011 la società ricorrente, nel replicare alle difese dell'amministrazione, ha evidenziato - in particolare - che nell'(allora) vigente Piano Regolatore comunale non vi fosse "alcuna previsione che imponga determinate modalità nella realizzazione di tale tipologia di opera o preveda l'utilizzo di specifici materiali per l'esecuzione della stessa". Le difese dell'amministrazione integrerebbero, in realtà, "semplici e generiche opinioni" privi di conforto normativo; la progettata recinzione sarebbe unicamente finalizzata "a consentire un migliore utilizzo del fondo agricolo compatibilmente con l'attuale destinazione dello stesso".
L'amministrazione ha brevemente replicato con memoria depositata il 21 settembre 2011.
4. Nelle more del giudizio è sopravvenuta la delibera di Consiglio comunale n. 56 del 25 maggio 2011 con la quale è stato modificato l'art. 23.4 delle vigenti norme tecniche di attuazione (n.t.a.) al Piano Regolatore. La norma, come ora modificata, prevede che, nei comparti L1, "le recinzioni dei terreni agricoli non pertinenziali dovranno essere a rete o a palificate in legno basse".
Con atto di motivi aggiunti, depositato il 10 ottobre 2011, la società ricorrente ha impugnato tale sopravvenuto atto, nella parte in cui ha modificato l'art. 23.4 delle n.t.a. Esso sarebbe illegittimo, anzitutto, per violazione dell'art. 15, comma 13, della legge della Regione Piemonte n. 56 del 1977 (disposizione relativa al procedimento di formazione ed approvazione del Piano Regolatore comunale), in quanto la modifica contestata risulta formalmente inserita dal Consiglio comunale in sede di recepimento delle osservazioni regionali le quali, però, non avevano affatto riguardato il problema delle recinzioni nel comparto L1: la modifica, pertanto, sarebbe "del tutto estranea" rispetto alle osservazioni provenienti dalla Regione e, per tale ragione, non avrebbe potuto essere inserita nel testo definitivo approvato dal Consiglio comunale. In secondo luogo, secondo la ricorrente, l'impugnata modifica integrerebbe una situazione di sviamento di potere: essa sarebbe stata introdotta "non tanto per assolvere ad esigenze di natura urbanistica o di tutela paesaggistica (esigenze che non vi sono e che, tra l'altro, non sono indicate nella motivazione) bensì al fine di incidere sulla pregressa situazione che vede coinvolta la società ricorrente e tentare di vanificare un'eventuale pronuncia giurisdizionale alla stessa favorevole".
Con memoria difensiva depositata il 16 marzo 2012, poi, la società ricorrente ha ulteriormente ribadito e riepilogato tutti i motivi di gravame.
5. L'amministrazione resistente, con memoria depositata il 17 marzo 2012, ha controdedotto rispetto ai motivi aggiunti di ricorso, preliminarmente rilevando che - essendo tuttora pendente, dinnanzi a questo TAR, una causa, intentata dalla stessa società, avverso il P.R.G. adottato nel 2008 (rubricata al n. di R.G. 269/09) - i motivi aggiunti "andavano forse più correttamente inseriti in quel contesto anziché in quello presente". Nel merito, secondo l'amministrazione la modifica dell'art. 23.4 delle n.t.a. sarebbe "perfettamente rispondente alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte" in base alla ricostruzione che, di seguito, viene proposta.
Con memoria depositata il successivo 27 marzo la società ricorrente ha replicato alle difese dell'amministrazione.
6. Alla pubblica udienza del 18 aprile 2012, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso principale è fondato.
Coglie nel segno, in proposito, il primo motivo di gravame, mediante il quale è stata dedotta la violazione degli artt. 42 Cost. e 841 c.c. nonché, per loro tramite, la violazione del diritto di proprietà. Come questo TAR ha avuto modo di precisare di recente (sez. I, sent. n. 1576 del 2010), l'art. 841 c.c. attribuisce al proprietario del fondo il diritto di chiuderlo in qualunque tempo (cd. ius excludendi alios) e l'esercizio di tale facoltà, la quale costituisce contenuto tipico del diritto dominicale e non può esercitarsi senza la costruzione di una recinzione, non può, per pacifica giurisprudenza, essere sacrificata se non in funzione di superiori interessi pubblici dei quali occorre dare compiutamente conto in motivazione, bilanciandoli con gli interessi privati dei proprietari del fondo (cfr., ex multis, TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 40 del 2008). Nel caso di specie, non è dato rinvenire - in base all'atto impugnato - alcun interesse pubblico di rilevanza tale da far recedere il diritto di proprietà della società ricorrente.
Tale non è, anzitutto, la necessità di evitare il descritto "accorpamento" tra aree a diversa destinazione urbanistica (residenziale ed agricola) posto che - come correttamente evidenziato nell'atto introduttivo - l'innalzamento della recinzione non è in grado, di per sé, di incidere sulle diverse destinazioni dei fondi che vengono circoscritti ma si limita solo a dare concreta attuazione al diritto del proprietario di chiudere il fondo (così, ex multis: Cons. Stato, sez. V, n. 6293 del 2003; TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 4935 del 2009; TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 572 del 2006; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 367 del 2005). Gli eventuali e futuri usi distorti che l'amministrazione paventa nei propri atti difensivi (laddove si evidenzia che non vi è alcuna necessità di posizionare lungo la recinzione "una pluralità di accessi pedonali e carrai, chiaramente preordinati e funzionali ad insediamenti di tipo residenziale") non sono sufficienti per censurare quello che rimane, al momento attuale, un mero esercizio dello ius excludendi alios: fermo restando, beninteso, il potere dell'amministrazione di intervenire allorché si dovesse in concreto realizzare, mediante future nuove edificazioni, un cambiamento di destinazione d'uso delle aree agricole. Nessuna rilevanza può avere poi, in punto di fatto, quanto ulteriormente oppone l'amministrazione resistente, e cioè che una recinzione già esisterebbe sul luogo e che, di conseguenza, lo ius excludendi alios sarebbe stato, nella specie, già esercitato: è evidente, in contrario, che rientra tra le facoltà consentite al proprietario - oltre che la possibilità di chiudere il proprio fondo - anche quella di sostituire la recinzione eventualmente già esistente con una nuova e diversa, pur sempre (beninteso) nel rispetto delle norme urbanistiche che impongano determinate modalità per la costruzione di siffatta opera. In proposito va evidenziato che, al momento dell'adozione dell'atto di diniego di permesso di costruire, nessuna norma urbanistica vietava, nel territorio comunale, di erigere una recinzione come quella oggetto del presente giudizio.
In secondo luogo è del pari evidente che nessun profilo di tutela paesaggistica può utilmente essere avanzato dall'amministrazione posto che - come si riconosce nella motivazione dello stesso atto di diniego e come, peraltro, il ricorrente ha confermato nelle proprie difese - la società proprietaria aveva già ottenuto l'autorizzazione paesaggistica n. 22 del 28 luglio 2010 (doc. n. 6 della ricorrente).
8. Anche i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti.
Sul punto va, preliminarmente, sgombrato il campo da quanto osserva in via pregiudiziale l'amministrazione resistente, secondo la quale i motivi aggiunti avrebbero dovuto essere "più correttamente" proposti nel giudizio, tuttora pendente dinnanzi a questo TAR, riguardante la legittimità del Piano Regolatore comunale varato nel 2008. Non vi è dubbio, in proposito, che la sede più opportuna e logica per contestare la nuova norma delle n.t.a. (intervenuta a delineare le modalità di costruzione delle recinzioni nei terreni agricoli) sia proprio quella odierna, in quanto si discute del diniego ad erigere proprio una recinzione che va in parte a chiudere un fondo agricolo compreso nel territorio comunale: è evidente, quindi, la stretta connessione di carattere oggettivo che il nuovo atto presenta con quello impugnato in via principale, con conseguente sicura ammissibilità del mezzo di impugnazione previsto dall'art. 43 cod. proc. amm.
8.1. Nel merito sono da condividere entrambe le censure avanzate da parte ricorrente.
Risulta, anzitutto, violata la ratio del procedimento di approvazione delle norme di piano regolatore, quale ricavabile dall'art. 15 della legge regionale n. 56 del 1977.
Allorché, infatti, il Consiglio comunale si trova a valutare le osservazioni provenienti dalla Giunta regionale (dopo la prima approvazione oggetto della disamina regionale), esso deve necessariamente limitarsi a deliberare sulle richieste di modifica avanzate dalla Regione e non può adottare norme nuove non afferenti a quelle osservazioni. Diversamente procedendo verrebbe a mancare il controllo regionale su tali norme nuove, le quali entrerebbero definitivamente nel Piano Regolatore senza che, su di esse, sia stata attivata la dialettica tra Comune e Regione. Proprio questa è la situazione che si è venuta a creare nel caso di specie, laddove la nuova formulazione dell'art. 23.4 delle n.t.a. non può dirsi in alcun modo coperta dalle osservazioni che la Regione aveva formulato al Comune, nelle quali non si fa alcun accenno alle modalità di costruzione delle recinzioni nelle aree agricole.
Non può, in proposito, condividersi quanto affermato dall'amministrazione resistente che, nella memoria difensiva depositata il 17 marzo 2012, ha cercato di dimostrare la rispondenza della modifica apportata all'art. 23.4 delle n.t.a. con le osservazioni regionali, riferendosi in particolare: a) all'allegato n. 1 alla nota regionale del 24 marzo 2011, pag. 16; b) all'allegato n. 3 (procedura di Valutazione Ambientale Strategica- VAS) della medesima nota, pag. 10; c) al medesimo allegato, pag. 20.
Nel dettaglio emerge che:
a) a pag. 16 dell'allegato n. 1 alle osservazioni regionali, la Regione aveva chiesto al Comune di "Verificare attentamente la coerenza dei contenuti normativi e cartografici del Piano nonché la coerenza tra gli stessi - Eventuali errori materiali e/o aggiornamenti cartografici [...] potranno essere corretti e/o adeguati in sede controdeduttiva purché siano chiaramente esplicitati, comprensibili e non diano origine a modifiche che configurino nuovi vincoli o nuove previsioni che comporterebbero Variante in itinere": ma tale prescrizione è contenuta nel sottoparagrafo intitolato "Rappresentazioni cartografiche" ed è, pertanto, evidente (anche in base al suo tenore letterale) che si riferiva unicamente alla redazione degli elaborati planimetrici allegati allo strumento urbanistico;
b) a pag. 10 dell'elaborato VAS si legge: "Si prende atto delle indicazioni normative finalizzate alla conservazione, salvaguardia e valorizzazione dei caratteri storico culturali e paesaggistici del territorio di Saluzzo che precisano le modalità di intervento consentite per tali ambiti. Le norme di Piano contengono attenzioni ai caratteri tipologici e costruttivi, nonché al rispetto delle visuali da e verso la collina. A riguardo si prende atto di quanto indicato nella Normativa per il Centro Storico (Allegato al P.R.G.C.) che definisce le modalità di tipo progettuale per la realizzazione degli interventi [...]". Al riguardo, in disparte la circostanza (pure rilevante) che è dubbio che, nel caso di specie, potesse aver rilevanza la normativa per il centro storico (trattandosi di aree - quelle oggetto di recinzione - che appaiono ubicate al di fuori di tale comparto), deve rilevarsi che lo stralcio citato si limita a prendere atto di quanto già stabilito dalla prima approvazione comunale del Piano Regolatore inviato alla Regione, senza prevedere ulteriori prescrizioni (tantomeno riguardanti le recinzioni in aree agricole) che il Comune avrebbe dovuto aggiungere in sede di seconda lettura;
c) a pag. 20 del medesimo elaborato VAS la Regione richiede di "mantenere inalterate le aree collinari, con attenzione particolare a quelle poste in adiacenza al Centro Storico, nelle adiacenze alla 'Castiglia', per le quali è prevista una destinazione a servizi - verde-parco, inserendo nell'apparato normativo oltre alle misure di salvaguardia in parte già ricomprese, prescrizioni puntuali relative alla individuazione delle tipologie di intervento consentite, indirizzate all'esclusiva salvaguardia di tali ambiti": ma è evidente che tale prescrizione (la quale, nuovamente, non si occupa affatto, nel dettaglio, di come devono costruirsi le recinzioni, ma richiama solo la necessità di stabilire quali possano essere, più in generale, le tipologie di interventi edilizi consentite) si riferisce, nello specifico, alle aree destinate a "servizi - verde-parco", e non anche a quelle a destinazione agricola.
In definitiva, essendo appurato che la modifica introdotta nelle n.t.a. non è dipesa da alcuna delle osservazioni regionali, ed è stata pertanto aggiunta in spregio alle regole procedimentali che sovraintendono l'approvazione del Piano Regolatore, risulta avvalorato il sospetto di sviamento nell'azione amministrativa allegato da parte ricorrente, nel senso che tale modifica sia stata introdotta - in mancanza di valide e riscontrabili ragioni di carattere urbanistico - al solo scopo di fornire una copertura normativa al provvedimento di diniego di permesso di costruire impugnato con il ricorso principale. Sussiste, pertanto, una sufficiente figura sintomatica di eccesso di potere nell'azione amministrativa tale, di per sé, ed in mancanza di dimostrazione contraria da parte dell'amministrazione, da determinare l'illegittimità dell'atto.
9. Il ricorso principale ed i motivi aggiunti vanno, pertanto, accolti, con annullamento di tutti gli atti impugnati (e con assorbimento dei motivi non esplicitamente trattati in questa sede).
Sono tuttavia ravvisabili giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della complessità delle questioni trattate in punto di fatto.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,
Accoglie
il ricorso in epigrafe ed i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla:
- il provvedimento prot. n. 30031, dell'11 settembre 2010, del Comune di Saluzzo;
- la deliberazione del Consiglio comunale di Saluzzo, n. 56 del 25 maggio 2011, nella parte in cui ha modificato l'art. 23.4 delle n.t.a. del vigente Piano Regolatore Generale del Comune inserendo la seguente disposizione: "le recinzioni dei terreni agricoli non pertinenziali dovranno essere a rete o a palificate in legno basse".
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone
L'ESTENSORE
Antonino Masaracchia
IL REFERENDARIO
Manuela Sinigoi
Depositata in Segreteria il 10 maggio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Permesso di costruire e pluralità di comproprietaria
Venerdì 11 Maggio 2012 08:31
Carmelo Anzalone
N. 2029/2012 REG. PROV. COLL.
N. 1202 REG. RIC.
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2007, proposto da:
B. D., in persona del proprio procuratore speciale, B. D. T., rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Castello, con domicilio eletto presso Ernesto Castello in Napoli, c.so Umberto I, n. 311;
contro
Comune di Montesarchio, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Modugno, con domicilio eletto presso Vittorio Modugno in Napoli, via Arte della Lana,16 c/o Sorrentino;
nei confronti di
G. L.;
per l'annullamento
DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE: PROVV. DEL 13.12.2006, PROT. N. 22299.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montesarchio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, B. D., per il tramite del suo procuratore speciale, B. D. T., impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione: - il provvedimento del 13 dicembre 2006, prot. n. 22299, col quale il responsabile del Settore Pianificazione ed uso del territorio del Comune di Montesarchio aveva rigettato la domanda di permesso di costruire presentata il 6 ottobre 2005 (prot. n. 16912); - ogni atto presupposto, connesso o conseguente, tra cui, in particolare, l'ordinanza di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi n. 105 del 7 novembre 2006 (prot. n. 19843).
2. Alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali fornite in giudizio, la vicenda cui si riferisce l'esperito gravame è, in sintesi, la seguente.
2.1. Con domanda presentata il 6 ottobre 2005 (prot. n. 16912) e integrata il 17 febbraio 2006 (prot. n. 3248) e il 14 aprile 2006 (prot. n. 7372), il B. D. aveva richiesto al Comune di Montesarchio il rilascio del titolo abilitativo alla ristrutturazione con demolizione parziale e ricostruzione di un rudere di fabbricato con annessi muri di recinzione e sistemazioni esterne sul fondo in comproprietà con G. L., ubicato in Montesarchio, alla via ...omissis..., e censito in catasto al foglio 17, particelle 148, 152 e 153.
2.2. In seguito a segnalazione effettuata dal G. L. "a tutela dei propri diritti", circa l'inizio di lavori in corrispondenza dell'immobile sopra indicato (cfr. nota del 7 agosto 2006, prot. n. 14503), nonché alla stregua degli accertamenti condotti dai propri tecnici incaricati (cfr. nota del 13 settembre 2006, prot. n. 341 SUE), l'amministrazione intimata, aveva disposto, dapprima, con ordinanza del 25 settembre 2006, n. 88 (prot. n. 16862), la sospensione dei predetti lavori e, poi, con ordinanza del 7 novembre 2006, n. 105 (prot. n. 19843), anche il ripristino dello stato dei luoghi.
Il Comune di Montesarchio aveva così motivato le adottate misure inibitorie e ripristinatorie:
- gli interventi edilizi denunciati consistevano "nella posa in opera di armature con barre di acciaio, connesse casseforme in legno per getti, con ... puntellature e sostegno sul lato nord-ovest del lotto" e risultavano avviati in assenza dei necessari atti abilitativi;
- la domanda di permesso di costruire del 6 ottobre 2005 (prot. n. 16912) non era stata corredata del titolo di legittimazione relativamente alla quota di 1/12 dell'immobile attinto dalle opere progettate.
2.3. A tale ultimo riguardo, il ricorrente, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, aveva, frattanto, attestato che l'immobile censito in catasto al foglio 17, particelle 148, 152 e 153, era in sua proprietà per una quota pari a 11/12, mentre era in proprietà del G. L. per una quota pari a 1/12, che egli si proponeva di acquistare in via negoziale o mediante divisione giudiziale.
Avendo rilevato la mancanza dell'assenso del menzionato comproprietario e dell'acquisto della relativa quota da parte del B. D. e, quindi, il difetto di legittimazione, in capo a quest'ultimo, a richiedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio, l'amministrazione intimata, ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990, aveva comunicato, con nota del 6 novembre 2006, prot. n. 19739, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di permesso di costruire del 6 ottobre 2005 (prot. n. 16912).
Nel rassegnare le proprie controdeduzioni al diniego preannunciatogli (nota del 21 novembre 2006, prot. n. 20914), il ricorrente aveva obiettato che il G. L. "non ha manifestato alcuna opposizione all'esecuzione dei lavori, limitandosi a chiedere un generico intervento di verifica da parte del Comune".
Senonché, a smentire simile asserto, perveniva all'ente locale procedente la nota del 5 dicembre 2006, prot. n. 21952, con cui il G. L. dichiarava di non aver "mai dato la sua adesione o autorizzazione alla esecuzione di lavori inerenti al bene in questione, che, se realizzati, sono stati il frutto di una autonoma iniziativa da parte del comproprietario B. D." e invitava, pertanto, il predetto ente a non rilasciare alcun permesso di costruire, "in quanto ogni richiesta inoltrata a tal fine, per essere efficace a tutti gli effetti e conseguenze di legge, dovrà essere sottoscritta da tutti i comproprietari, ivi compreso" l'esponente, "che, allo stato, non è intenzionato ad eseguire lavori di alcun genere sul fondo in questione".
2.4. A conclusione del procedimento abilitativo dianzi illustrato, l'amministrazione comunale aveva adottato l'impugnato provvedimento del 13 dicembre 2006, prot. n. 22299, sulla base della seguente motivazione: "a tutt'oggi non è stato esibito il titolo di proprietà o documento equipollente relativo a 1/12 delle particelle 148, 152, 153 del foglio 17, oggetto di intervento, attualmente di proprietà del sig. G. L."; - "il sig. G. L. ... ha ulteriormente manifestato l'opposizione all'esecuzione dei lavori in oggetto con nota del 17 novembre 2006"; - "nel caso in esame il diritto a richiedere il permesso appartiene a più persone e, stante la situazione sopra descritta, non è possibile presumere alcun factum fiduciae".
3. Avverso siffatta determinazione venivano dedotti, col ricorso in epigrafe, vizi di eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e arbitrarietà, di carenza di motivazione, di violazione del giusto procedimento e di difetto del presupposto.
4. Costituitasi l'amministrazione intimata, eccepiva l'infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedeva, quindi, il rigetto.
5. All'udienza pubblica del 25 gennaio 2012, la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Venendo ora a scrutinare il merito del ricorso, infondato si rivela il profilo di doglianza secondo cui il resistente Comune di Montesarchio avrebbe dovuto arrestare l'attività istruttoria sottesa al rilascio del permesso di costruire al rilievo della comproprietà dell'immobile riguardato dagli interventi progettati in capo al richiedente, senza estenderla all'esame delle vicende e delle vertenze privatistiche intercorrenti con l'altro comproprietario.
In proposito, il Collegio non ignora che il parametro valutativo dell'attività edilizia svolta dai privati resta circoscritto all'accertamento, da parte dell'amministrazione competente al rilascio del richiesto titolo abilitativo, della mera conformità dell'opera progettata alla disciplina urbanistica, sempre restando salvi i diritti dei terzi; nel senso che la legittimità di un permesso di costruire non interferisce, comunque, con l'assetto dei rapporti tra privati; e con la conseguenza che non sussiste un obbligo generalizzato per la medesima amministrazione di verificare l'insussistenza di limiti di matrice civilistica alla realizzazione di un intervento edilizio.
Tuttavia, ai sensi del comb. disp. artt. 11, comma 1, e 20, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, l'autorità comunale ha il potere-dovere di accertare, nei confronti del richiedente, il possesso del requisito della legittimazione, ossia di un idoneo titolo di godimento sul bene riguardato dal progetto di trasformazione urbanistica sottopostole.
Ed è, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che, allorquando il progetto in parola provenga dal comproprietario di un immobile e sia destinato a incidere sul diritto degli altri comproprietari, detta autorità, in sede di esame della domanda di permesso di costruire, abbia il potere-dovere di acquisire il previo assenso di tutti i contitolari dell'immobile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2001, n. 4972; TAR Toscana, Firenze, sez. III, 23 novembre 2001, n. 1651; TAR Emilia Romagna, Bologna, 21 marzo 2002, n. 183; TAR Marche, Ancona, 28 giugno 2004, n. 784; TAR Valle d'Aosta, Aosta, 17 novembre 2010, n. 63).
Alla base di tale approdo risiede la considerazione che il permesso di costruire non possa legittimamente rilasciarsi ad un solo comproprietario, ove non si siano espressi a favore gli altri comproprietari, i quali, rispetto all'atto autorizzatorio, non rivestono la posizione di terzi, bensì quella di contitolari di un diritto sulla cosa comune, non modificabile o comprimibile invito domino, per la quota idealmente spettante, dall'amministrazione (cfr. TAR Toscana, Firenze, sez. II, 28 dicembre 2006, n. 8168).
Pertanto, il permesso di costruire può essere richiesto dal comproprietario, con salvezza dei diritti dei terzi, e al medesimo legittimamente rilasciato, purché, però, non determini un evidente contrasto col diritto di altri che non lo abbia richiesto (cfr. TAR Marche, Ancona, 26 aprile 2007, n. 644). E, quindi, se, di regola, l'amministrazione non è chiamata a svolgere complesse indagini volte a ricostruire le vicende concernenti la titolarità del bene attinto dagli interventi progettati, è, comunque, tenuta a verificare se l'istanza edificatoria sia sorretta dalla effettiva disponibilità del predetto bene, allorquando - come, appunto, nella specie (cfr. retro, sub n. 2.2 e 2.3) - altri comproprietari si attivino per denunciare il proprio dissenso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2001, n. 4972; 21 ottobre 2003, n. 6529; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 11 febbraio 2005, n. 357; sez. III, 27 agosto 2010, n. 4414; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 18 maggio 2005, n. 6487).
In altri termini, la domanda di permesso di costruire presentata da un singolo comproprietario può essere accolta, solo se e quando la situazione concreta consenta di inferire l'operatività di un pactum fiduciae con gli altri comproprietari (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2003, n. 5445; sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 6017; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 16 aprile 2004, n. 6215; TAR Lombardia, Brescia, 28 maggio 2007, n. 460); pactum fiduciae che, nel caso in esame, il Comune di Montesarchio, in vista dell'emissione del richiesto titolo abilitativo, correttamente ha ritenuto necessario e di cui fondatamente ha escluso l'esistenza tra il B. D. e il G. L..
7. Del pari, privo di pregio risulta l'ulteriore profilo di censura, col quale il ricorrente lamenta la contraddittorietà tra i provvedimenti impugnati, che lo accomunano al G. L. nella legittimazione al rilascio del richiesto permesso di costruire, e l'ordinanza sindacale n. 3 dell'11 aprile 2005 (prot. n. 357), rivolta soltanto nei confronti propri, e non anche dell'altro comproprietario dell'immobile censito in catasto al foglio 17, particelle 148, 152 e 153.
7.1. In proposito, giova rimarcare, in punto di fatto, che:
- la citata ordinanza sindacale n. 3 dell'11 aprile 2005 era stata emessa ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame), e cioè in via contingibile e urgente, al fine di prevenire il grave pericolo per la incolumità collettiva, consistente nella possibilità di crolli in corrispondenza di un muro in pietrame a secco, posto a recinzione del fondo in comproprietà del B. D.;
- con essa era stata, segnatamente, intimata l'esecuzione immediata di opere provvisionali (ossia il "transennamento delle parti interessate da possibili crolli, la rimozione dei detriti, il puntellamento delle strutture pericolanti a garanzia della staticità"), nonché l'ulteriore esecuzione di tutti i necessari interventi di manutenzione (riparazione e definitiva messa in sicurezza) del muro pericolante.
7.2. Ciò premesso, il Collegio osserva che l'ordinanza sindacale n. 3 dell'11 aprile 2005, al pari e, anzi, ancor più - stante la sua natura contingibile e urgente - di un'ordinanza di demolizione (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 8 ottobre 2009, n. 5203; sez. VI, 17 febbraio 2010, n. 1012; sez. II, 8 giugno 2011, n. 2992; TAR Puglia, Bari, sez. II, 15 dicembre 2010, n. 4196), era legittimamente indirizzabile, in ragione della relativa responsabilità solidale (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 20 febbraio 1998, n. 72; TAR Lazio, Roma, sez. II, 5 maggio 1998, n. 765; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 24 novembre 2004, n. 3398), a un solo comproprietario - autonomamente e immediatamente chiamato ad adoperarsi per eliminare lo stato di pericolo, onde così personalmente sottrarsi alle misure coercitive adottabili dall'autorità amministrativa ed all'azione penale esercitabile da quella giudiziaria -, potendo, comunque, il comproprietario pretermesso autonomamente tutelarsi entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell'emesso provvedimento interinale.
Conseguentemente, in disparte il rilievo che le opere intimate con l'ordinanza sindacale n. 3 dell'11 aprile 2005 (interventi provvisionali e manutentivi in corrispondenza di un muro di recinzione) sono differenti da quelle riguardate dall'ordinanza di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi n. 105 del 7 novembre 2006 e dal provvedimento declinatorio del 13 dicembre 2006, prot. n. 22299 (ristrutturazione con demolizione parziale e ricostruzione di un rudere di fabbricato con annessi muri di recinzione e sistemazioni esterne), nessuna contraddittorietà è predicabile tra il primo provvedimento, legittimamente rivolto - come detto - ad un solo comproprietario, e gli altri due provvedimenti, logicamente e necessariamente implicanti, per la loro portata funzionale ed effettuale, il coinvolgimento dell'altro comproprietario.
8. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.
9. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico della parte ricorrente.
Dette spese vanno liquidate in complessivi euro 2.000,00 in favore dell'amministrazione resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna B. D. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 in favore del Comune di Montesarchio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio - Presidente
Renata Emma Ianigro - Consigliere
Olindo Di Popolo - Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio
L'ESTENSORE
Olindo Di Popolo
Depositata in Segreteria il 3 maggio 2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
"Categorie" di destinazione d'uso e contributo di urbanizzazione
Lunedì 23 Aprile 2012 11:14
Carmelo Anzalone
N. 239/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 443 Reg. Ric.
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 443 del 2000 proposto da P. C., rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Pedri e presso la stessa elettivamente domiciliato in Bologna, via Murri n. 9;
contro
il Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., difeso e rappresentato dall'avv. Ada Labriola e dall'avv. Giulia Carestia, con domicilio presso l'Avvocatura comunale in Bologna, via Oberdan n. 24;
per la condanna
del Comune di Bologna alla restituzione, in tutto o in parte, della somma versata dal ricorrente per oneri di urbanizzazione relativi alla concessione edilizia del 5 agosto 1998, oltre agli interessi legali dalla data del versamento fino al saldo effettivo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza in data 8 marzo 2012 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Presentata in data 12 maggio 1998 l'istanza di concessione edilizia per un intervento consistente nel cambio d'uso da "magazzino" (U29) ad "artigianato di servizio all'auto" (U27), previo frazionamento, di un immobile ubicato in Bologna, via ...omissis..., il ricorrente vedeva rilasciato il successivo 5 agosto il relativo titolo abilitativo e quantificato in complessive Lire 152.479.971 il contributo inerente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Ritenendo non dovuto il contributo per un mutamento di destinazione d'uso accompagnato da opere meramente strumentali al nuovo impiego del fabbricato, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo al fine di accertare il carattere gratuito del titolo edilizio rilasciatogli o eventualmente il minore importo dovuto, e la conseguente spettanza della restituzione, in tutto o in parte, della somma indebitamente riscossa dall'Amministrazione comunale. Censura che il solo passaggio dall'uso U29 (attinente alla categoria «funzione produttiva») all'uso U27 (attinente alla categoria «funzioni terziarie diffusive di piccola dimensione»), con opere strettamente strumentali alla nuova destinazione e con un frazionamento in due ampi locali (che l'art. 8 del regolamento edilizio nega doversi qualificare "cambio d'uso"), venga assoggettato a concessione edilizia e alle conseguenti onerose contribuzioni, nonostante che gli usi U29 e U27 riguardino attività produttive assolutamente omogenee e compatibili tra loro, la cui trasformazione non determinerebbe aumenti di carico urbanistico, variazioni di standard o nuove opere di urbanizzazione; denuncia, inoltre, l'indebito ricorso al regime concessorio per un mutamento di destinazione d'uso non connesso a modifiche strutturali dell'immobile (art. 8 della legge n. 47/1985), mentre il cambio d'uso c.d. funzionale può essere soggetto a titolo abilitativo solo sulla base di criteri prima dettati da legge regionale e poi attuati in sede di pianificazione urbanistica (art. 25 della legge n. 47/1985), così ostandovi la possibilità di richiedere in ambito locale un titolo edilizio oneroso per mutamenti di destinazione d'uso senza opere; lamenta, ancora, la violazione dell'art. 16, comma 2, della legge reg. n. 6 del 1995, per avere l'Amministrazione individuato sottocategorie produttive la cui trasformazione, pur in assenza di un effettivo aumento di carico urbanistico, comporta l'onerosità dell'operazione, laddove ciò sarebbe legittimo solo in caso di passaggio tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico. Di qui la richiesta di restituzione di quanto indebitamente riscosso dall'Amministrazione comunale - oltre agli interessi legali -, previa disapplicazione delle norme comunali posta a base della liquidazione del contributo a suo tempo versato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bologna, resistendo al gravame.
All'udienza in data 8 marzo 2012, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Osserva preliminarmente il Collegio che, per costante giurisprudenza (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 giugno 2010 n. 1787; TAR Lombardia, Brescia, 7 novembre 2005 n. 1115), il fondamento del contributo di urbanizzazione non consiste nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di redistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime - secondo modalità eque per la comunità -, con la conseguenza che anche nel caso di modificazione della destinazione d'uso cui si correli un maggiore carico urbanistico è integrato il presupposto che giustifica l'imposizione del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa; il mutamento, pertanto, è rilevante allorquando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici, sicché la circostanza che le modifiche di destinazione d'uso non siano eventualmente soggette al previo titolo abilitativo non comporta ipso iure l'esenzione dagli oneri di urbanizzazione e quindi la gratuità dell'operazione. Quanto, poi, alla possibilità che, nell'esercizio della loro potestà di pianificazione del territorio, le Amministrazioni comunali individuino categorie di destinazione d'uso ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dalla legislazione statale e regionale, la giurisprudenza si è espressa in modo affermativo, sia con riferimento ai casi in cui il legislatore regionale abbia lasciato agli enti locali un rilevante ambito di autodeterminazione in merito, sia con riferimento all'attuale regime delle autonomie locali in tema di attività di pianificazione urbanistica, che ben può implicare anche la suddivisione in più sottocategorie o sottofunzioni, laddove ciò sia giustificato da significative diversità del carico urbanistico e implichi di conseguenza differenti modulazioni di calcolo del contributo concessorio (v. Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2010 n. 4546).
Ciò premesso, emerge nella fattispecie come l'art. 13 delle n.t.a. del piano regolatore comunale distingua sette categorie funzionali (abitativa; terziarie a forte carico urbanistico; di servizio, pubbliche e private, di interesse comune; terziarie diffusive di piccola dimensione; produttiva; agricola; alberghiera e per il soggiorno temporaneo), a loro volta suddivise in una pluralità di sottocategorie: si tratta di una disciplina che non contraddice il disposto dell'art. 2, comma, 2, lett. f), delle legge reg. n. 46 del 1988 ("...nella disciplina degli usi compatibili il Comune dovrà comunque tener conto della distinzione tra i seguenti raggruppamenti di categorie degli stessi, in ragione del diverso carico urbanistico ad essi connesso: ...), per costituire la norma regionale una base minima di riferimento per l'individuazione delle categorie urbanistiche in ambito locale, non ostativa alla selezione di ulteriori e più specifiche categorie, così come già riconosciuto dalla giurisprudenza in materia. A fronte, allora, del passaggio dall'uso U29 (riconducibile alla categoria «funzione produttiva») all'uso U27 (riconducibile alla categoria «funzioni terziarie diffusive di piccola dimensione»), è legittimamente sorto per l'Amministrazione comunale l'obbligo di verificare se il mutamento di destinazione d'uso determinasse l'accesso ad una classe più onerosa della precedente in termini di regime contributivo urbanistico, mentre resta del tutto irrilevante la circostanza della necessità o meno di un titolo abilitativi ad hoc - questione su cui si appuntano le doglianze del ricorrente sotto più profili -, essendosi già precisato come il contributo di urbanizzazione sia dovuto per il solo fatto che venga impressa ad un immobile la destinazione d'uso implicante un maggiore carico urbanistico, indipendentemente dal titolo edilizio richiesto, e indipendentemente anche dall'esecuzione di opere edilizie non aventi mero carattere strumentale. A questo punto, tuttavia, si presenta censurabile l'intervenuta applicazione da parte dell'Amministrazione della prescrizione contenuta nella deliberazione comunale n. 66187/90 («Aggiornamento delle tabelle parametriche di determinazione degli oneri di urbanizzazione afferenti il contributo di concessione edilizia e delle relative indicazioni procedurali di applicazione, in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46»), laddove - a proposito dei cambi di destinazione d'uso con o senza opere - stabilisce che "...L'onere dovuto è quello relativo alla destinazione d'uso finale e lo stesso va corrisposto per intero secondo il valore individuale nella tabella parametrica e non come differenza tra il valore relativo alla destinazione d'uso iniziale ..."; in realtà, come rilevato dalla giurisprudenza, al cambio di destinazione d'uso segue la corresponsione di un contributo di urbanizzazione pari alla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione originaria e quelli eventualmente più elevati della nuova destinazione d'uso, risolvendosi altrimenti la riscossione di una somma maggiore in un pagamento privo di causa.
Di qui l'obbligo di restituzione al ricorrente, che ha versato l'intero importo degli oneri di urbanizzazione inerenti l'uso U27 (anziché l'eventuale differenza con l'altra categoria), di una somma pari agli oneri di urbanizzazione relativi alla destinazione d'uso iniziale (riferiti naturalmente alla data del 5 agosto 1998), nel limite massimo di quanto già pagato. Detta somma andrà poi incrementata degli interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al soddisfo (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 12 dicembre 2006 n. 2901).
In questi termini, quindi, il ricorso va accolto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione comunale e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione comunale alla restituzione della somma di denaro determinata secondo le modalità specificate, con l'aggiunta degli interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al soddisfo.
Condanna il Comune di Bologna al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio in data 8 marzo 2012, con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Giuseppe Calvo
L'ESTENSORE
Italo Caso
IL CONSIGLIERE
Ugo Di Benedetto
Depositata in Segreteria il 5 aprile 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Casa "a quattro ruote": è abusiva se manca il titolo edilizio?
Lunedì 23 Aprile 2012 09:09
Melita Manola
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N. 769/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 265 Reg. Ric.
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2012, proposto da G. M., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Marino e Lino Di Verde, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo nella Via Vincenzo di Marco n. 29;
contro
il Comune di Petrosino in persona del Sindaco p.t., non costituito;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza Dirigenziale n. 30 emessa dal Sindaco del Comune di Petrosino il 15/10/2011 con la quale è stata ordinata la demolizione e/o rimozione delle opere abusivamente realizzate su un lotto di terreno sito nel Comune di Petrosino, distinto al Catasto al Fg. 356, p.lla 886.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Sebastiano Zafarana e udito per la ricorrente l'avv. A. Marino che insiste per la sospensiva;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1.1. Con Ordinanza Dirigenziale n. 30 emessa dal Sindaco del Comune di Petrosino il 15/10/2011 e notificata alla ricorrente il 25/11/2011 è stata ordinata la demolizione e/o rimozione della seguente opera: "collocazione di n. 1 casa mobile per uso abitativo, realizzata in lamierino verniciato e coibentato, suddivisa internamente in più vani interamente ammobiliati. Detta struttura risulta provvista di ruote, poggiante su conci di tufo, rialzata dal piano di campagna di mt. 0,40 circa. La stessa occupa una superficie di mq. 22,00 circa ed un volume di mc. 44,00 circa, ed è fornita di w.c. chimico".
1.2. Con ricorso notificato al Comune di Petrosino il 20/01/2012 e depositato il 17/02/2012, la ricorrente ha impugnato l'Ordinanza in epigrafe deducendone l'illegittimità con tre distinti motivi di impugnazione.
1.3. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha negato di avere eseguito alcuna opera abusiva in quanto - premesso di avere dato luogo a dei lavori, sul medesimo lotto di terreno, autorizzati in sanatoria e consistenti nella costruzione di una recinzione - avrebbe legittimamente utilizzato la struttura mobile come magazzino, ad uso precario, al fine del ricovero degli attrezzi e dei materiali per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale questo Tribunale non ravvisa ragioni di discostarsi, ai fini della classificazione di un'opera prefabbricata posta su ruote, occorre stabilire se il manufatto in questione possa ritenersi costruzione o edificazione a fini urbanistici. Al riguardo si rientra nella fattispecie delle modificazioni durevoli dello stato dei luoghi, che, come chiarito dalla giurisprudenza, sono prodotte anche da strutture meramente appoggiate sul suolo, anche con ruote, qualora dette strutture siano destinate ad uso prolungato nel tempo e non quindi realmente precario, cioè temporaneo o occasionale (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 20 dicembre 1999, n. 2125; Tar Catania I, 29.11.2007, n. 1921).
In altri termini, a prescindere da un sistema di ancoraggio al suolo, i prefabbricati vanno considerati vere e proprie costruzioni, ove, comunque, siano destinati a durare nel tempo; tale considerazione, del resto, discende dall'alterazione dello stato dei luoghi e dalla destinazione in genere di tale tipo di struttura alla soddisfazione di esigenze di carattere durevole, a prescindere dalla tecnica e dai materiali impiegati per la realizzazione della struttura stessa (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 03 aprile 1990, n. 317). Nel caso di specie, dall'esame del verbale redatto dalla Polizia Municipale e recepito nell'ordinanza impugnata si evince - contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente e senza che essa abbia fornito un principio di prova al riguardo - che la struttura mobile è utilizzata ad "uso abitativo" tanto che risulta suddivisa in più vani completamente arredati, nonché munita di w.c. chimico. Ne consegue, ai fini urbanistici, che la casa mobile oggetto dell'ordinanza di demolizione impugnata deve essere qualificata alla stregua di una costruzione necessitante di titolo edilizio.
1.4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 32 L. 17/08/1942 n. 1150 lamentando non evincersi con certezza, dall'esame del preambolo dell'ordinanza impugnata, se a mente della citata norma di legge essa sia stata preceduta o meno dal parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Edilizia Comunale.
Sul punto si rileva che la generale funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, disciplinata negli articoli 4 e seguenti della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed ora riordinata nel titolo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, spetta esclusivamente al Comune, che ha il potere/dovere di vigilanza ed eventuale repressione sull'attività urbanistico-edilizia svolta all'interno del territorio comunale. Ne consegue la legittimità dell'ordinanza impugnata anche sotto tale profilo.
1.5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione atteso che, da un lato, il Comune di Petrosino sarebbe sfornito dello strumento urbanistico, così da non potersene assumere la violazione e, dall'altro, non sarebbero state esplicitate le ragioni di pubblico interesse che rendono attuale e prevalente l'esercizio del potere repressivo del Comune rispetto all'interesse del privato, ingiustamente sacrificato senza che esso intralci il perseguimento dei fini della P.A.
In ordine alla denunciata mancanza dello strumento urbanistico, il Collegio rileva che l'opera risulta realizzata: entro 150 mt. dalla battigia del mare ed in area assoggettata ad inedificabilità assoluta ex art.15 lett.a) L.R. n. 78/76; in area soggetta a vincolo di tutela da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani ed in assenza di parere preventivo da parte del suddetto Ente; d) in zona sismica ed in assenza di autorizzazione strutturale rilasciata ai sensi della L.64/1974.
Ciò premesso, questo Tribunale è ormai fermo nel ritenere che il divieto di edificazione sancito dall'art. 15 della L.R. n. 78/1976 (entro la fascia di mt. 150 dalla battigia) ha come destinatari, in base alle successive leggi regionali 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro detta fascia di rispetto (fra le tante: sez. II, 15 maggio 1997, n. 860; sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2922; sez. II, 23 maggio 2005, n. 805; sez. III, 19 ottobre 2005, n. 3407, 21 ottobre 2005, n. 4107, sez. I, 8 novembre 2006, n. 2812; sez. II, 27 marzo 2007, n. 979). Ne consegue l'esclusione dalla concessione o autorizzazione in sanatoria per tutte le costruzioni eseguite entro i 150 metri dalla battigia.
In ordine poi, all'asserito difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, il Collegio, in adesione ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, rileva che i provvedimenti che ordinano la demolizione di manufatti abusivi non abbisognano di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato (C.G.A. 5 dicembre 2002, n. 651; T.A.R. Sicilia, sez. III, 26 ottobre 2005, n. 4105; sez. II, 27 marzo 2007, n. 979). Pertanto, l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime concessorio. Tali provvedimenti, infatti, prescindono da qualsiasi valutazione discrezionale dei fatti e sono subordinati al solo verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge, così che, una volta accertata la consistenza dell'abuso, non vi è alcun margine di ponderazione per l'interesse pubblico eventualmente collegato. (Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529; T.A.R. Sicilia, sez. II, 8 giugno 2007, n. 1653; sez. III, n. 504/2008).
1.6. Conclusivamente, ne consegue che la collocazione, sul lotto di terreno, del prefabbricato mobile ad uso abitativo in assenza di valido titolo edilizio, peraltro in area soggetta ai predetti vincoli, rende necessitato l'intervento del Comune e legittimo il provvedimento sanzionatorio-ripristinatorio adottato dall'Amministrazione con l'ordinanza di demolizione e/o rimozione.
1.7. Per quanto suesposto il ricorso va, quindi, rigettato.
1.8. Quanto alle spese del presente giudizio non vi è luogo a pronuncia, non essendosi costituita l'Amministrazione evocata.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
- Filippo Giamportone - Presidente;
- Carlo Modica de Mohac - Consigliere;
- Sebastiano Zafarana - Referendario, Estensore.
Depositata in Segreteria il 13 aprile 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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