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Lunedì 13 Giugno 2011 11:03
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Ambiente e Territorio /Edilizia pubblica e privata
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Annullamento del nulla-osta paesaggistico
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sentenza T.A.R. Emilia Romagna - Parma n. 80 del 24/03/2010
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Sulle ragioni per cui l'annullamento del nulla-osta paesaggistico da parte del competente Organo statale non richiede da parte di questo il previo avviso ex art. 7 della Legge n. 241/1990.
1. Procedimento amministrativo - Avvio - Comunicazione - Necessità - Annullamento di nulla osta paesaggistico - Non sussiste - Ragioni
2. Edilizia - Autorizzazione - Paesaggistica - Motivazione - Difetto - Conseguenza - Illegittimità dell'atto - Ragioni
3. Edilizia - Autorizzazione - Paesaggistica - Disparità di trattamento - Sussistenza - Presupposti necessari
1. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2004, l'annullamento del nulla-osta paesaggistico da parte del competente Organo statale non richiede da parte di questo il previo avviso ex art. 7, L. n. 241/1990, così come del resto già in precedenza previsto dall'art. 2, D.M. n. 165/2002, in linea con quell'orientamento interpretativo che considera legittima una simile scelta, sia perché, una volta rilasciato il nulla-osta da parte della Regione (o dell'ente locale subdelegato), la successiva fase di riesame del nulla-osta da parte dell'Autorità statale si configura come una fase necessaria e non autonoma di un unitario e complesso procedimento volto al riscontro della possibilità giuridica di mutare lo stato dei luoghi, sia perché l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento non sussiste per i procedimenti avviati ad istanza di parte, come è quello diretto ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica (1). Ciò si pone in linea con quanto disposto dall'art. 159 co. 1, D.Lgs. n. 42/2004 ai sensi del quale la "Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990 n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati".
(1) Cons. Stato, sez. VI, 27-8-2010 n. 5980.
2. In materia di rilascio di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione è tenuta ad esplicitare le ragioni della ritenuta effettiva compatibilità dell'intervento con gli specifici valori paesaggistici dei luoghi, anche in caso di provvedimento positivo, onde l'insufficienza della motivazione, costituendo un vizio di legittimità dell'atto, ne giustifica per ciò solo l'annullamento da parte dell'Autorità statale investita della verifica in sede di controllo (2); se, poi, l'annullamento è fondato su più vizi dell'autorizzazione paesaggistica, il giudice chiamato a sindacare la legittimità del provvedimento dell'Autorità statale può limitarsi ad accertare la sussistenza del vizio di motivazione dell'atto annullato senza necessità di vagliare gli altri vizi rilevati, alla luce del consolidato principio per cui, quando il provvedimento amministrativo sia sorretto da una pluralità di ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente la fondatezza anche di una sola di esse perché l'atto rimanga legittimo (3).
(2) Cfr. tra le altre, T.A.R. Lazio, sez. II, 11-8-2010 n. 30620; Cons. Stato, sez. VI, 29-5-2006 n. 3206.
(3) T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 3-6-2010 n. 8211.
3. In materia di autorizzazioni paesaggistiche, ai fini della sussistenza di un effettivo e diverso trattamento rispetto ad altri interventi edilizi assentiti nel medesimo contesto territoriale (con conseguente denunciata illegittimità dell'azione amministrativa sotto molteplici profili), si configura una disparità di decisioni giuridicamente rilevante solo in caso di macroscopica violazione dei limiti della discrezionalità e in presenza di un'assoluta identità di situazioni (4).
(4) Cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 10-2-2000 n. 726.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 77 del 2008 proposto dalla R. S.r.l., in persona del legale rappresentante A. R., difesa e rappresentata dall'avv. Daniele Turco ed elettivamente domiciliata in Parma, via Girolamo Cantelli n. 9, presso lo studio dell'avv. Paola Da Vico;
contro
la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
il Comune di Quattro Castella, non costituito in giudizio;
la Regione Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dirigenziale del Comune di Quattro Castella in data 20 dicembre 2007, con cui si è dichiarato il "decadimento" del titolo abilitativo rilasciato alla società ricorrente con permesso di costruire del 1^ settembre 2007;
del decreto della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia in data 14 dicembre 2007, recante l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 assentita dal Comune di Quattro Castella con provvedimento n. 97/2007 del 27 agosto 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia;
Visto l'atto di "motivi aggiunti" depositato il 17 giugno 2008;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 9 marzo 2011 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Presentata dalla società ricorrente la richiesta di emissione di titolo edilizio per la realizzazione di una "nuova costruzione di piscina privata con annessi servizi interrati" in via ...omissis..., il Comune di Quattro Castella prima assentiva l'autorizzazione paesaggistica ex art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 e ne disponeva la trasmissione alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia (v. provvedimento n. 97/2007 del 27 agosto 2007), poi rilasciava il conseguente permesso di costruire in data 1^ settembre 2007. Avendo, però, la Soprintendenza successivamente disposto l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica (v. decreto in data 14 dicembre 2007), il Comune di Quattro Castella dichiarava il "decadimento" del permesso di costruire (v. provvedimento dirigenziale del Comune di Quattro Castella in data 20 dicembre 2007).
Avverso questi ultimi due atti ha proposto impugnativa la società ricorrente, imputando all'Autorità statale di avere omesso la comunicazione di avvio del procedimento preordinato all'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica, di avere posto a fondamento delle sue conclusioni un sindacato di merito non previsto dalla legge, di avere rilevato un vizio di difetto di motivazione in realtà inesistente perché una specifica motivazione non sarebbe stata necessaria, di non avere reso comprensibili le ragioni dell'addotta incompatibilità dell'intervento con il vincolo paesaggistico, di avere denunciato una incompletezza documentale cui bene avrebbe potuto rimediare la stessa Soprintendenza, di avere in definitiva fatto venir meno il titolo edilizio senza che vi concorresse un reale interesse pubblico. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
A séguito, poi, dell'esame di pratiche relative a casi analoghi - nel medesimo contesto territoriale -, la società ricorrente depositava il 17 giugno 2008 un atto di "motivi aggiunti", con cui lamentava l'ingiustificato trattamento deteriore per la propria posizione, indice di sviamento di potere e di un cattivo esercizio della funzione amministrativa sotto molteplici profili.
All'udienza del 9 marzo 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Quanto, innanzi tutto, alla dedotta carenza di comunicazione di avvio del procedimento, osserva il Collegio che, a norma dell'art. 159, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 (nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis), la "...Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati". La giurisprudenza ne ha desunto che, a séguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2004, l'annullamento del nulla-osta paesaggistico da parte del competente Organo statale non richiede da parte di questo il previo avviso ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, così come del resto già in precedenza previsto dall'art. 2 del d.m. n. 165 del 2002, in linea con quell'orientamento interpretativo che considera legittima una simile scelta, sia perché, una volta rilasciato il nulla-osta da parte della Regione (o dell'ente locale subdelegato), la successiva fase di riesame del nulla-osta da parte dell'Autorità statale si configura come una fase necessaria e non autonoma di un unitario e complesso procedimento volto al riscontro della possibilità giuridica di mutare lo stato dei luoghi, sia perché, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento non sussiste per i procedimenti avviati ad istanza di parte, come è quello diretto ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica (v. Cons. Stato, Sez. VI, 27 agosto 2010 n. 5980). Nella fattispecie, quindi, per effetto della comunicazione a suo tempo fatta al privato dall'Amministrazione comunale, non occorreva un'ulteriore comunicazione dell'Autorità statale.
Quanto, poi, alla motivazione che deve assistere l'autorizzazione paesaggistica, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, anche in caso di provvedimento positivo, l'Amministrazione è tenuta ad esplicitare le ragioni della ritenuta effettiva compatibilità dell'intervento con gli specifici valori paesaggistici dei luoghi, onde l'insufficienza della motivazione, costituendo un vizio di legittimità dell'atto, ne giustifica per ciò solo l'annullamento da parte dell'Autorità statale investita della verifica in sede di controllo (v., tra le altre, TAR Lazio, Sez. II, 11 agosto 2010 n. 30620; Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2006 n. 3206); se, poi, l'annullamento è fondato su più vizi dell'autorizzazione paesaggistica, il giudice chiamato a sindacare la legittimità del provvedimento dell'Autorità statale può limitarsi ad accertare la sussistenza del vizio di motivazione dell'atto annullato senza necessità di vagliare gli altri vizi rilevati, alla luce del consolidato principio per cui, quando il provvedimento amministrativo sia sorretto da una pluralità di ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente la fondatezza anche di una sola di esse perché l'atto rimanga legittimo (v. TAR Campania, Salerno, Sez. II, 3 giugno 2010 n. 8211). Poiché, dunque, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Amministrazione comunale era nella circostanza priva di indicazioni puntuali circa l'impatto dell'intervento edilizio sull'area vincolata e circa la tollerabilità di una simile trasformazione del territorio rispetto alla salvaguardia dei valori ambientali oggetto di tutela, legittimamente la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia ha annullato il provvedimento abilitativo sottoposto al suo controllo; il che, per quanto detto, esonera anche il Collegio dall'occuparsi delle censure relative agli altri vizi accertati dall'organo statale, risultando comunque sufficiente a sorreggerne la decisione conclusiva la rilevata illegittimità dell'autorizzazione paesaggistica per difetto di motivazione.
Quanto, infine, al lamentato diverso trattamento rispetto ad altri interventi edilizi assentiti nel medesimo contesto territoriale - con conseguente denunciata illegittimità dell'azione amministrativa sotto molteplici profili -, va ricordato come, in materia di autorizzazioni paesaggistiche, una disparità di decisioni giuridicamente rilevante possa configurarsi solo in caso di macroscopica violazione dei limiti della discrezionalità e in presenza di un'assoluta identità di situazioni (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2000 n. 726), mentre nella fattispecie il richiamo ad altri precedenti, seppure accompagnato dai relativi atti abilitativi, si presenta privo degli elementi idonei a rivelarne in modo univoco la piena coincidenza delle circostanze prese a riferimento.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Valutate complessivamente la controversia e l'attività difensiva svolta dalle parti, si ravvisa la sussistenza delle eccezionali condizioni di legge per la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2011, con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE F.F.-ESTENSORE
Italo Caso
IL CONSIGLIERE
Ezio Fedullo
IL PRIMO REFERENDARIO
Emanuela Loria
Â
Depositata in Segreteria il 24 marzo 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)