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    Permesso di costruire e pluralità di comproprietaria

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    N. 2029/2012 REG. PROV. COLL.
    N. 1202 REG. RIC.
    ANNO 2007
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2007, proposto da:
    B. D., in persona del proprio procuratore speciale, B. D. T., rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Castello, con domicilio eletto presso Ernesto Castello in Napoli, c.so Umberto I, n. 311;
    contro
    Comune di Montesarchio, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Modugno, con domicilio eletto presso Vittorio Modugno in Napoli, via Arte della Lana,16 c/o Sorrentino;
    nei confronti di
    G. L.;
    per l'annullamento
    DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE: PROVV. DEL 13.12.2006, PROT. N. 22299.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montesarchio;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1. Col ricorso in epigrafe, B. D., per il tramite del suo procuratore speciale, B. D. T., impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione: - il provvedimento del 13 dicembre 2006, prot. n. 22299, col quale il responsabile del Settore Pianificazione ed uso del territorio del Comune di Montesarchio aveva rigettato la domanda di permesso di costruire presentata il 6 ottobre 2005 (prot. n. 16912); - ogni atto presupposto, connesso o conseguente, tra cui, in particolare, l'ordinanza di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi n. 105 del 7 novembre 2006 (prot. n. 19843).
    2. Alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali fornite in giudizio, la vicenda cui si riferisce l'esperito gravame è, in sintesi, la seguente.
    2.1. Con domanda presentata il 6 ottobre 2005 (prot. n. 16912) e integrata il 17 febbraio 2006 (prot. n. 3248) e il 14 aprile 2006 (prot. n. 7372), il B. D. aveva richiesto al Comune di Montesarchio il rilascio del titolo abilitativo alla ristrutturazione con demolizione parziale e ricostruzione di un rudere di fabbricato con annessi muri di recinzione e sistemazioni esterne sul fondo in comproprietà con G. L., ubicato in Montesarchio, alla via ...omissis..., e censito in catasto al foglio 17, particelle 148, 152 e 153.
     
    2.2. In seguito a segnalazione effettuata dal G. L. "a tutela dei propri diritti", circa l'inizio di lavori in corrispondenza dell'immobile sopra indicato (cfr. nota del 7 agosto 2006, prot. n. 14503), nonché alla stregua degli accertamenti condotti dai propri tecnici incaricati (cfr. nota del 13 settembre 2006, prot. n. 341 SUE), l'amministrazione intimata, aveva disposto, dapprima, con ordinanza del 25 settembre 2006, n. 88 (prot. n. 16862), la sospensione dei predetti lavori e, poi, con ordinanza del 7 novembre 2006, n. 105 (prot. n. 19843), anche il ripristino dello stato dei luoghi.
    Il Comune di Montesarchio aveva così motivato le adottate misure inibitorie e ripristinatorie:
    - gli interventi edilizi denunciati consistevano "nella posa in opera di armature con barre di acciaio, connesse casseforme in legno per getti, con ... puntellature e sostegno sul lato nord-ovest del lotto" e risultavano avviati in assenza dei necessari atti abilitativi;
    - la domanda di permesso di costruire del 6 ottobre 2005 (prot. n. 16912) non era stata corredata del titolo di legittimazione relativamente alla quota di 1/12 dell'immobile attinto dalle opere progettate.
    2.3. A tale ultimo riguardo, il ricorrente, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, aveva, frattanto, attestato che l'immobile censito in catasto al foglio 17, particelle 148, 152 e 153, era in sua proprietà per una quota pari a 11/12, mentre era in proprietà del G. L. per una quota pari a 1/12, che egli si proponeva di acquistare in via negoziale o mediante divisione giudiziale.
    Avendo rilevato la mancanza dell'assenso del menzionato comproprietario e dell'acquisto della relativa quota da parte del B. D. e, quindi, il difetto di legittimazione, in capo a quest'ultimo, a richiedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio, l'amministrazione intimata, ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990, aveva comunicato, con nota del 6 novembre 2006, prot. n. 19739, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di permesso di costruire del 6 ottobre 2005 (prot. n. 16912).
    Nel rassegnare le proprie controdeduzioni al diniego preannunciatogli (nota del 21 novembre 2006, prot. n. 20914), il ricorrente aveva obiettato che il G. L. "non ha manifestato alcuna opposizione all'esecuzione dei lavori, limitandosi a chiedere un generico intervento di verifica da parte del Comune".
    Senonché, a smentire simile asserto, perveniva all'ente locale procedente la nota del 5 dicembre 2006, prot. n. 21952, con cui il G. L. dichiarava di non aver "mai dato la sua adesione o autorizzazione alla esecuzione di lavori inerenti al bene in questione, che, se realizzati, sono stati il frutto di una autonoma iniziativa da parte del comproprietario B. D." e invitava, pertanto, il predetto ente a non rilasciare alcun permesso di costruire, "in quanto ogni richiesta inoltrata a tal fine, per essere efficace a tutti gli effetti e conseguenze di legge, dovrà essere sottoscritta da tutti i comproprietari, ivi compreso" l'esponente, "che, allo stato, non è intenzionato ad eseguire lavori di alcun genere sul fondo in questione".
    2.4. A conclusione del procedimento abilitativo dianzi illustrato, l'amministrazione comunale aveva adottato l'impugnato provvedimento del 13 dicembre 2006, prot. n. 22299, sulla base della seguente motivazione: "a tutt'oggi non è stato esibito il titolo di proprietà o documento equipollente relativo a 1/12 delle particelle 148, 152, 153 del foglio 17, oggetto di intervento, attualmente di proprietà del sig. G. L."; - "il sig. G. L. ... ha ulteriormente manifestato l'opposizione all'esecuzione dei lavori in oggetto con nota del 17 novembre 2006"; - "nel caso in esame il diritto a richiedere il permesso appartiene a più persone e, stante la situazione sopra descritta, non è possibile presumere alcun factum fiduciae".
    3. Avverso siffatta determinazione venivano dedotti, col ricorso in epigrafe, vizi di eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e arbitrarietà, di carenza di motivazione, di violazione del giusto procedimento e di difetto del presupposto.
    4. Costituitasi l'amministrazione intimata, eccepiva l'infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedeva, quindi, il rigetto.
    5. All'udienza pubblica del 25 gennaio 2012, la causa veniva trattenuta in decisione.
    6. Venendo ora a scrutinare il merito del ricorso, infondato si rivela il profilo di doglianza secondo cui il resistente Comune di Montesarchio avrebbe dovuto arrestare l'attività istruttoria sottesa al rilascio del permesso di costruire al rilievo della comproprietà dell'immobile riguardato dagli interventi progettati in capo al richiedente, senza estenderla all'esame delle vicende e delle vertenze privatistiche intercorrenti con l'altro comproprietario.
    In proposito, il Collegio non ignora che il parametro valutativo dell'attività edilizia svolta dai privati resta circoscritto all'accertamento, da parte dell'amministrazione competente al rilascio del richiesto titolo abilitativo, della mera conformità dell'opera progettata alla disciplina urbanistica, sempre restando salvi i diritti dei terzi; nel senso che la legittimità di un permesso di costruire non interferisce, comunque, con l'assetto dei rapporti tra privati; e con la conseguenza che non sussiste un obbligo generalizzato per la medesima amministrazione di verificare l'insussistenza di limiti di matrice civilistica alla realizzazione di un intervento edilizio.
    Tuttavia, ai sensi del comb. disp. artt. 11, comma 1, e 20, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, l'autorità comunale ha il potere-dovere di accertare, nei confronti del richiedente, il possesso del requisito della legittimazione, ossia di un idoneo titolo di godimento sul bene riguardato dal progetto di trasformazione urbanistica sottopostole.
    Ed è, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che, allorquando il progetto in parola provenga dal comproprietario di un immobile e sia destinato a incidere sul diritto degli altri comproprietari, detta autorità, in sede di esame della domanda di permesso di costruire, abbia il potere-dovere di acquisire il previo assenso di tutti i contitolari dell'immobile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2001, n. 4972; TAR Toscana, Firenze, sez. III, 23 novembre 2001, n. 1651; TAR Emilia Romagna, Bologna, 21 marzo 2002, n. 183; TAR Marche, Ancona, 28 giugno 2004, n. 784; TAR Valle d'Aosta, Aosta, 17 novembre 2010, n. 63).
    Alla base di tale approdo risiede la considerazione che il permesso di costruire non possa legittimamente rilasciarsi ad un solo comproprietario, ove non si siano espressi a favore gli altri comproprietari, i quali, rispetto all'atto autorizzatorio, non rivestono la posizione di terzi, bensì quella di contitolari di un diritto sulla cosa comune, non modificabile o comprimibile invito domino, per la quota idealmente spettante, dall'amministrazione (cfr. TAR Toscana, Firenze, sez. II, 28 dicembre 2006, n. 8168).
    Pertanto, il permesso di costruire può essere richiesto dal comproprietario, con salvezza dei diritti dei terzi, e al medesimo legittimamente rilasciato, purché, però, non determini un evidente contrasto col diritto di altri che non lo abbia richiesto (cfr. TAR Marche, Ancona, 26 aprile 2007, n. 644). E, quindi, se, di regola, l'amministrazione non è chiamata a svolgere complesse indagini volte a ricostruire le vicende concernenti la titolarità del bene attinto dagli interventi progettati, è, comunque, tenuta a verificare se l'istanza edificatoria sia sorretta dalla effettiva disponibilità del predetto bene, allorquando - come, appunto, nella specie (cfr. retro, sub n. 2.2 e 2.3) - altri comproprietari si attivino per denunciare il proprio dissenso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2001, n. 4972; 21 ottobre 2003, n. 6529; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 11 febbraio 2005, n. 357; sez. III, 27 agosto 2010, n. 4414; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 18 maggio 2005, n. 6487).
    In altri termini, la domanda di permesso di costruire presentata da un singolo comproprietario può essere accolta, solo se e quando la situazione concreta consenta di inferire l'operatività di un pactum fiduciae con gli altri comproprietari (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2003, n. 5445; sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 6017; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 16 aprile 2004, n. 6215; TAR Lombardia, Brescia, 28 maggio 2007, n. 460); pactum fiduciae che, nel caso in esame, il Comune di Montesarchio, in vista dell'emissione del richiesto titolo abilitativo, correttamente ha ritenuto necessario e di cui fondatamente ha escluso l'esistenza tra il B. D. e il G. L..
    7. Del pari, privo di pregio risulta l'ulteriore profilo di censura, col quale il ricorrente lamenta la contraddittorietà tra i provvedimenti impugnati, che lo accomunano al G. L. nella legittimazione al rilascio del richiesto permesso di costruire, e l'ordinanza sindacale n. 3 dell'11 aprile 2005 (prot. n. 357), rivolta soltanto nei confronti propri, e non anche dell'altro comproprietario dell'immobile censito in catasto al foglio 17, particelle 148, 152 e 153.
    7.1. In proposito, giova rimarcare, in punto di fatto, che:
    - la citata ordinanza sindacale n. 3 dell'11 aprile 2005 era stata emessa ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame), e cioè in via contingibile e urgente, al fine di prevenire il grave pericolo per la incolumità collettiva, consistente nella possibilità di crolli in corrispondenza di un muro in pietrame a secco, posto a recinzione del fondo in comproprietà del B. D.;
    - con essa era stata, segnatamente, intimata l'esecuzione immediata di opere provvisionali (ossia il "transennamento delle parti interessate da possibili crolli, la rimozione dei detriti, il puntellamento delle strutture pericolanti a garanzia della staticità"), nonché l'ulteriore esecuzione di tutti i necessari interventi di manutenzione (riparazione e definitiva messa in sicurezza) del muro pericolante.
    7.2. Ciò premesso, il Collegio osserva che l'ordinanza sindacale n. 3 dell'11 aprile 2005, al pari e, anzi, ancor più - stante la sua natura contingibile e urgente - di un'ordinanza di demolizione (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 8 ottobre 2009, n. 5203; sez. VI, 17 febbraio 2010, n. 1012; sez. II, 8 giugno 2011, n. 2992; TAR Puglia, Bari, sez. II, 15 dicembre 2010, n. 4196), era legittimamente indirizzabile, in ragione della relativa responsabilità solidale (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 20 febbraio 1998, n. 72; TAR Lazio, Roma, sez. II, 5 maggio 1998, n. 765; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 24 novembre 2004, n. 3398), a un solo comproprietario - autonomamente e immediatamente chiamato ad adoperarsi per eliminare lo stato di pericolo, onde così personalmente sottrarsi alle misure coercitive adottabili dall'autorità amministrativa ed all'azione penale esercitabile da quella giudiziaria -, potendo, comunque, il comproprietario pretermesso autonomamente tutelarsi entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell'emesso provvedimento interinale.
    Conseguentemente, in disparte il rilievo che le opere intimate con l'ordinanza sindacale n. 3 dell'11 aprile 2005 (interventi provvisionali e manutentivi in corrispondenza di un muro di recinzione) sono differenti da quelle riguardate dall'ordinanza di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi n. 105 del 7 novembre 2006 e dal provvedimento declinatorio del 13 dicembre 2006, prot. n. 22299 (ristrutturazione con demolizione parziale e ricostruzione di un rudere di fabbricato con annessi muri di recinzione e sistemazioni esterne), nessuna contraddittorietà è predicabile tra il primo provvedimento, legittimamente rivolto - come detto - ad un solo comproprietario, e gli altri due provvedimenti, logicamente e necessariamente implicanti, per la loro portata funzionale ed effettuale, il coinvolgimento dell'altro comproprietario.
    8. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.
    9. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico della parte ricorrente.
    Dette spese vanno liquidate in complessivi euro 2.000,00 in favore dell'amministrazione resistente.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
    Condanna B. D. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 in favore del Comune di Montesarchio.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
    Antonino Savo Amodio - Presidente
    Renata Emma Ianigro - Consigliere
    Olindo Di Popolo - Referendario, Estensore
     
    IL PRESIDENTE
    Antonino Savo Amodio
    L'ESTENSORE
    Olindo Di Popolo
     
    Depositata in Segreteria il 3 maggio 2012
    IL SEGRETARIO
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    "Categorie" di destinazione d'uso e contributo di urbanizzazione

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    N. 239/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 443 Reg. Ric.
    ANNO 2000
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso n. 443 del 2000 proposto da P. C., rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Pedri e presso la stessa elettivamente domiciliato in Bologna, via Murri n. 9;
    contro
    il Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., difeso e rappresentato dall'avv. Ada Labriola e dall'avv. Giulia Carestia, con domicilio presso l'Avvocatura comunale in Bologna, via Oberdan n. 24;
    per la condanna
    del Comune di Bologna alla restituzione, in tutto o in parte, della somma versata dal ricorrente per oneri di urbanizzazione relativi alla concessione edilizia del 5 agosto 1998, oltre agli interessi legali dalla data del versamento fino al saldo effettivo.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato relatore il dott. Italo Caso;
    Uditi, per le parti, alla pubblica udienza in data 8 marzo 2012 i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
    FATTO E DIRITTO
    Presentata in data 12 maggio 1998 l'istanza di concessione edilizia per un intervento consistente nel cambio d'uso da "magazzino" (U29) ad "artigianato di servizio all'auto" (U27), previo frazionamento, di un immobile ubicato in Bologna, via ...omissis..., il ricorrente vedeva rilasciato il successivo 5 agosto il relativo titolo abilitativo e quantificato in complessive Lire 152.479.971 il contributo inerente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
    Ritenendo non dovuto il contributo per un mutamento di destinazione d'uso accompagnato da opere meramente strumentali al nuovo impiego del fabbricato, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo al fine di accertare il carattere gratuito del titolo edilizio rilasciatogli o eventualmente il minore importo dovuto, e la conseguente spettanza della restituzione, in tutto o in parte, della somma indebitamente riscossa dall'Amministrazione comunale. Censura che il solo passaggio dall'uso U29 (attinente alla categoria «funzione produttiva») all'uso U27 (attinente alla categoria «funzioni terziarie diffusive di piccola dimensione»), con opere strettamente strumentali alla nuova destinazione e con un frazionamento in due ampi locali (che l'art. 8 del regolamento edilizio nega doversi qualificare "cambio d'uso"), venga assoggettato a concessione edilizia e alle conseguenti onerose contribuzioni, nonostante che gli usi U29 e U27 riguardino attività produttive assolutamente omogenee e compatibili tra loro, la cui trasformazione non determinerebbe aumenti di carico urbanistico, variazioni di standard o nuove opere di urbanizzazione; denuncia, inoltre, l'indebito ricorso al regime concessorio per un mutamento di destinazione d'uso non connesso a modifiche strutturali dell'immobile (art. 8 della legge n. 47/1985), mentre il cambio d'uso c.d. funzionale può essere soggetto a titolo abilitativo solo sulla base di criteri prima dettati da legge regionale e poi attuati in sede di pianificazione urbanistica (art. 25 della legge n. 47/1985), così ostandovi la possibilità di richiedere in ambito locale un titolo edilizio oneroso per mutamenti di destinazione d'uso senza opere; lamenta, ancora, la violazione dell'art. 16, comma 2, della legge reg. n. 6 del 1995, per avere l'Amministrazione individuato sottocategorie produttive la cui trasformazione, pur in assenza di un effettivo aumento di carico urbanistico, comporta l'onerosità dell'operazione, laddove ciò sarebbe legittimo solo in caso di passaggio tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico. Di qui la richiesta di restituzione di quanto indebitamente riscosso dall'Amministrazione comunale - oltre agli interessi legali -, previa disapplicazione delle norme comunali posta a base della liquidazione del contributo a suo tempo versato.
    Si è costituito in giudizio il Comune di Bologna, resistendo al gravame.
    All'udienza in data 8 marzo 2012, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
    Osserva preliminarmente il Collegio che, per costante giurisprudenza (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 giugno 2010 n. 1787; TAR Lombardia, Brescia, 7 novembre 2005 n. 1115), il fondamento del contributo di urbanizzazione non consiste nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di redistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime - secondo modalità eque per la comunità -, con la conseguenza che anche nel caso di modificazione della destinazione d'uso cui si correli un maggiore carico urbanistico è integrato il presupposto che giustifica l'imposizione del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa; il mutamento, pertanto, è rilevante allorquando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici, sicché la circostanza che le modifiche di destinazione d'uso non siano eventualmente soggette al previo titolo abilitativo non comporta ipso iure l'esenzione dagli oneri di urbanizzazione e quindi la gratuità dell'operazione. Quanto, poi, alla possibilità che, nell'esercizio della loro potestà di pianificazione del territorio, le Amministrazioni comunali individuino categorie di destinazione d'uso ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dalla legislazione statale e regionale, la giurisprudenza si è espressa in modo affermativo, sia con riferimento ai casi in cui il legislatore regionale abbia lasciato agli enti locali un rilevante ambito di autodeterminazione in merito, sia con riferimento all'attuale regime delle autonomie locali in tema di attività di pianificazione urbanistica, che ben può implicare anche la suddivisione in più sottocategorie o sottofunzioni, laddove ciò sia giustificato da significative diversità del carico urbanistico e implichi di conseguenza differenti modulazioni di calcolo del contributo concessorio (v. Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2010 n. 4546).
    Ciò premesso, emerge nella fattispecie come l'art. 13 delle n.t.a. del piano regolatore comunale distingua sette categorie funzionali (abitativa; terziarie a forte carico urbanistico; di servizio, pubbliche e private, di interesse comune; terziarie diffusive di piccola dimensione; produttiva; agricola; alberghiera e per il soggiorno temporaneo), a loro volta suddivise in una pluralità di sottocategorie: si tratta di una disciplina che non contraddice il disposto dell'art. 2, comma, 2, lett. f), delle legge reg. n. 46 del 1988 ("...nella disciplina degli usi compatibili il Comune dovrà comunque tener conto della distinzione tra i seguenti raggruppamenti di categorie degli stessi, in ragione del diverso carico urbanistico ad essi connesso: ...), per costituire la norma regionale una base minima di riferimento per l'individuazione delle categorie urbanistiche in ambito locale, non ostativa alla selezione di ulteriori e più specifiche categorie, così come già riconosciuto dalla giurisprudenza in materia. A fronte, allora, del passaggio dall'uso U29 (riconducibile alla categoria «funzione produttiva») all'uso U27 (riconducibile alla categoria «funzioni terziarie diffusive di piccola dimensione»), è legittimamente sorto per l'Amministrazione comunale l'obbligo di verificare se il mutamento di destinazione d'uso determinasse l'accesso ad una classe più onerosa della precedente in termini di regime contributivo urbanistico, mentre resta del tutto irrilevante la circostanza della necessità o meno di un titolo abilitativi ad hoc - questione su cui si appuntano le doglianze del ricorrente sotto più profili -, essendosi già precisato come il contributo di urbanizzazione sia dovuto per il solo fatto che venga impressa ad un immobile la destinazione d'uso implicante un maggiore carico urbanistico, indipendentemente dal titolo edilizio richiesto, e indipendentemente anche dall'esecuzione di opere edilizie non aventi mero carattere strumentale. A questo punto, tuttavia, si presenta censurabile l'intervenuta applicazione da parte dell'Amministrazione della prescrizione contenuta nella deliberazione comunale n. 66187/90 («Aggiornamento delle tabelle parametriche di determinazione degli oneri di urbanizzazione afferenti il contributo di concessione edilizia e delle relative indicazioni procedurali di applicazione, in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46»), laddove - a proposito dei cambi di destinazione d'uso con o senza opere - stabilisce che "...L'onere dovuto è quello relativo alla destinazione d'uso finale e lo stesso va corrisposto per intero secondo il valore individuale nella tabella parametrica e non come differenza tra il valore relativo alla destinazione d'uso iniziale ..."; in realtà, come rilevato dalla giurisprudenza, al cambio di destinazione d'uso segue la corresponsione di un contributo di urbanizzazione pari alla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione originaria e quelli eventualmente più elevati della nuova destinazione d'uso, risolvendosi altrimenti la riscossione di una somma maggiore in un pagamento privo di causa.
    Di qui l'obbligo di restituzione al ricorrente, che ha versato l'intero importo degli oneri di urbanizzazione inerenti l'uso U27 (anziché l'eventuale differenza con l'altra categoria), di una somma pari agli oneri di urbanizzazione relativi alla destinazione d'uso iniziale (riferiti naturalmente alla data del 5 agosto 1998), nel limite massimo di quanto già pagato. Detta somma andrà poi incrementata degli interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al soddisfo (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 12 dicembre 2006 n. 2901).
    In questi termini, quindi, il ricorso va accolto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione comunale e vengono liquidate come da dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione comunale alla restituzione della somma di denaro determinata secondo le modalità specificate, con l'aggiunta degli interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al soddisfo.
    Condanna il Comune di Bologna al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
    Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio in data 8 marzo 2012, con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Giuseppe Calvo
    L'ESTENSORE
    Italo Caso
    IL CONSIGLIERE
    Ugo Di Benedetto
     
    Depositata in Segreteria il 5 aprile 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Casa "a quattro ruote": è abusiva se manca il titolo edilizio?

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    N. 769/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 265 Reg. Ric.
    ANNO 2012
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 265 del 2012, proposto da G. M., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Marino e Lino Di Verde, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo nella Via Vincenzo di Marco n. 29;
    contro
    il Comune di Petrosino in persona del Sindaco p.t., non costituito;
    per l'annullamento
    - dell'Ordinanza Dirigenziale n. 30 emessa dal Sindaco del Comune di Petrosino il 15/10/2011 con la quale è stata ordinata la demolizione e/o rimozione delle opere abusivamente realizzate su un lotto di terreno sito nel Comune di Petrosino, distinto al Catasto al Fg. 356, p.lla 886.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Sebastiano Zafarana e udito per la ricorrente l'avv. A. Marino che insiste per la sospensiva;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1.1. Con Ordinanza Dirigenziale n. 30 emessa dal Sindaco del Comune di Petrosino il 15/10/2011 e notificata alla ricorrente il 25/11/2011 è stata ordinata la demolizione e/o rimozione della seguente opera: "collocazione di n. 1 casa mobile per uso abitativo, realizzata in lamierino verniciato e coibentato, suddivisa internamente in più vani interamente ammobiliati. Detta struttura risulta provvista di ruote, poggiante su conci di tufo, rialzata dal piano di campagna di mt. 0,40 circa. La stessa occupa una superficie di mq. 22,00 circa ed un volume di mc. 44,00 circa, ed è fornita di w.c. chimico".
    1.2. Con ricorso notificato al Comune di Petrosino il 20/01/2012 e depositato il 17/02/2012, la ricorrente ha impugnato l'Ordinanza in epigrafe deducendone l'illegittimità con tre distinti motivi di impugnazione.
    1.3. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha negato di avere eseguito alcuna opera abusiva in quanto - premesso di avere dato luogo a dei lavori, sul medesimo lotto di terreno, autorizzati in sanatoria e consistenti nella costruzione di una recinzione - avrebbe legittimamente utilizzato la struttura mobile come magazzino, ad uso precario, al fine del ricovero degli attrezzi e dei materiali per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.
    Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale questo Tribunale non ravvisa ragioni di discostarsi, ai fini della classificazione di un'opera prefabbricata posta su ruote, occorre stabilire se il manufatto in questione possa ritenersi costruzione o edificazione a fini urbanistici. Al riguardo si rientra nella fattispecie delle modificazioni durevoli dello stato dei luoghi, che, come chiarito dalla giurisprudenza, sono prodotte anche da strutture meramente appoggiate sul suolo, anche con ruote, qualora dette strutture siano destinate ad uso prolungato nel tempo e non quindi realmente precario, cioè temporaneo o occasionale (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 20 dicembre 1999, n. 2125; Tar Catania I, 29.11.2007, n. 1921).
    In altri termini, a prescindere da un sistema di ancoraggio al suolo, i prefabbricati vanno considerati vere e proprie costruzioni, ove, comunque, siano destinati a durare nel tempo; tale considerazione, del resto, discende dall'alterazione dello stato dei luoghi e dalla destinazione in genere di tale tipo di struttura alla soddisfazione di esigenze di carattere durevole, a prescindere dalla tecnica e dai materiali impiegati per la realizzazione della struttura stessa (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 03 aprile 1990, n. 317). Nel caso di specie, dall'esame del verbale redatto dalla Polizia Municipale e recepito nell'ordinanza impugnata si evince - contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente e senza che essa abbia fornito un principio di prova al riguardo - che la struttura mobile è utilizzata ad "uso abitativo" tanto che risulta suddivisa in più vani completamente arredati, nonché munita di w.c. chimico. Ne consegue, ai fini urbanistici, che la casa mobile oggetto dell'ordinanza di demolizione impugnata deve essere qualificata alla stregua di una costruzione necessitante di titolo edilizio.
    1.4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 32 L. 17/08/1942 n. 1150 lamentando non evincersi con certezza, dall'esame del preambolo dell'ordinanza impugnata, se a mente della citata norma di legge essa sia stata preceduta o meno dal parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Edilizia Comunale.
    Sul punto si rileva che la generale funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, disciplinata negli articoli 4 e seguenti della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed ora riordinata nel titolo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, spetta esclusivamente al Comune, che ha il potere/dovere di vigilanza ed eventuale repressione sull'attività urbanistico-edilizia svolta all'interno del territorio comunale. Ne consegue la legittimità dell'ordinanza impugnata anche sotto tale profilo.
    1.5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione atteso che, da un lato, il Comune di Petrosino sarebbe sfornito dello strumento urbanistico, così da non potersene assumere la violazione e, dall'altro, non sarebbero state esplicitate le ragioni di pubblico interesse che rendono attuale e prevalente l'esercizio del potere repressivo del Comune rispetto all'interesse del privato, ingiustamente sacrificato senza che esso intralci il perseguimento dei fini della P.A.
    In ordine alla denunciata mancanza dello strumento urbanistico, il Collegio rileva che l'opera risulta realizzata: entro 150 mt. dalla battigia del mare ed in area assoggettata ad inedificabilità assoluta ex art.15 lett.a) L.R. n. 78/76; in area soggetta a vincolo di tutela da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani ed in assenza di parere preventivo da parte del suddetto Ente; d) in zona sismica ed in assenza di autorizzazione strutturale rilasciata ai sensi della L.64/1974.
    Ciò premesso, questo Tribunale è ormai fermo nel ritenere che il divieto di edificazione sancito dall'art. 15 della L.R. n. 78/1976 (entro la fascia di mt. 150 dalla battigia) ha come destinatari, in base alle successive leggi regionali 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro detta fascia di rispetto (fra le tante: sez. II, 15 maggio 1997, n. 860; sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2922; sez. II, 23 maggio 2005, n. 805; sez. III, 19 ottobre 2005, n. 3407, 21 ottobre 2005, n. 4107, sez. I, 8 novembre 2006, n. 2812; sez. II, 27 marzo 2007, n. 979). Ne consegue l'esclusione dalla concessione o autorizzazione in sanatoria per tutte le costruzioni eseguite entro i 150 metri dalla battigia.
    In ordine poi, all'asserito difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, il Collegio, in adesione ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, rileva che i provvedimenti che ordinano la demolizione di manufatti abusivi non abbisognano di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato (C.G.A. 5 dicembre 2002, n. 651; T.A.R. Sicilia, sez. III, 26 ottobre 2005, n. 4105; sez. II, 27 marzo 2007, n. 979). Pertanto, l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime concessorio. Tali provvedimenti, infatti, prescindono da qualsiasi valutazione discrezionale dei fatti e sono subordinati al solo verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge, così che, una volta accertata la consistenza dell'abuso, non vi è alcun margine di ponderazione per l'interesse pubblico eventualmente collegato. (Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529; T.A.R. Sicilia, sez. II, 8 giugno 2007, n. 1653; sez. III, n. 504/2008).
    1.6. Conclusivamente, ne consegue che la collocazione, sul lotto di terreno, del prefabbricato mobile ad uso abitativo in assenza di valido titolo edilizio, peraltro in area soggetta ai predetti vincoli, rende necessitato l'intervento del Comune e legittimo il provvedimento sanzionatorio-ripristinatorio adottato dall'Amministrazione con l'ordinanza di demolizione e/o rimozione.
    1.7. Per quanto suesposto il ricorso va, quindi, rigettato.
    1.8. Quanto alle spese del presente giudizio non vi è luogo a pronuncia, non essendosi costituita l'Amministrazione evocata.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
    Nulla sulle spese.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
    - Filippo Giamportone - Presidente;
    - Carlo Modica de Mohac - Consigliere;
    - Sebastiano Zafarana - Referendario, Estensore.
    Depositata in Segreteria il 13 aprile 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


     

     

    Codice dei beni culturali e del paesaggio e tutela delle cosiddette "bellezze panoramiche"

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    N. 1268/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 391 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso RG n. 391 del 2011, proposto dal signor M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Besi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via della Giuliana, 35;
    contro
    il COMUNE di ARDEA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Peppino Mariano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via G.Pierluigi da Palestrina,55;
    per l'annullamento,
    previa sospensione dell'efficacia,
    - del diniego di sanatoria emesso dal Comune di Ardea in data 20 agosto 2010, presentata in data 7 gennaio 1986 per il rilascio del titolo edilizio, ai sensi della Legge n. 47 del 1985, per l'immobile ubicato in Ardea, Lungomare ...omissis...;
    - dell'ordinanza n. 380 del 13 settembre 2010 emessa dal Comune di Ardea, con cui è stata disposta la demolizione delle opere abusive realizzate su detto immobile e ripristino dello stato dei luoghi e acquisizione gratuita dell'area.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ardea;
    Vista l'ordinanza n. 483 del 2011 con cui è stata accolta la domanda di sospensione limitatamente all'ordine di demolizione e all'acquisizione gratuita dell'area di sedime e sono stati disposti incombenti istruttori;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con il ricorso in epigrafe il signor M. A. ha impugnato gli atti sopraindicati adottati dal Comune di Ardea e relativi a un immobile sito nel territorio del detto Comune, in Lungomare ...omissis..., identificato in Catasto al Foglio 48, part.lla 487, di proprietà dello stesso e recanti:
    - il rigetto definitivo dell'istanza di sanatoria presentata a nome della sig.ra B. I. per il rilascio del relativo titolo edilizio ai sensi della Legge n. 47 del 1985 e succ. mod., sul detto immobile (provvedimento prot. n. 40372 del 2010);
    - la demolizione dell'immobile abusivo (ordinanza n. 380 del 2010).
    Il ricorrente deduce le seguenti censure: 1) Violazione di legge. Violazione dell'art. 32, comma 4 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art.32, comma 43 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con mod. dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, contesta il vizio del procedimento, atteso che ai fini della concessione edilizia in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte al vincolo si dovrebbe pervenire mediante conferenza di servizi, mentre il diniego impugnato sarebbe stato emesso sulla base di un parere paesistico negativo formulato al di fuori della procedura della conferenza di servizi e adottato dallo stesso Comune.
    2) Vizio di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della illogicità e/o comunque insufficienza della motivazione, secondo il ricorrente il parere ostativo al rilascio della concessione edilizia, posto a base del diniego impugnato, risulta rilasciato dall'Ufficio tecnico otto anni prima del provvedimento nel quale sarebbe stato recepito e, quindi, sarebbe inattuale rispetto alla situazione concreta sulla quale l'atto incide. Contesta il sig. Anziani che la valutazione dell'impatto paesistico dell'immobile oggetto dell'istanza di condono avrebbe dovuto essere riformulata in relazione allo stato dei luoghi attuale, potendo risultare meno evidenti gli aspetti di pregiudizio del paesaggio. Inoltre la motivazione sarebbe insufficiente non puntualizzando i profili di inadeguatezza con l'ambiente circostante dell'immobile e i provvedimenti impugnati, così come adottati, non sarebbero in grado di soddisfare le finalità della tutela del paesaggio, non potendo l'eliminazione di un unico immobile ripristinare la generale armonia del paesaggio circostante.
    Si è costituita in giudizio l'Amministrazione comunale, resistendo al ricorso con articolate e documentate memorie.
    Con l'ordinanza n. 483 del 2011 è stata accolta la domanda di sospensione limitatamente all'ordine di demolizione e all'acquisizione gratuita dell'area di sedime e sono stati disposti incombenti istruttori.
    Il ricorso è stato chiamato per la discussione all'udienza pubblica del 20 ottobre 2011, e quindi trattenuto in decisione.
    DIRITTO
    1. Nel merito il gravame presenta profili di infondatezza per le ragioni di seguito indicate.
    1.1.Con il primo motivo, parte ricorrente, nel presupposto che nel caso in questione il parere paesaggistico debba essere espresso da Amministrazione diversa dal Comune che procede all'esame dell'istanza di sanatoria, ha censurato il vizio del procedimento anche per l'omessa applicabilità della normativa della conferenza di servizi.
    La censura è infondata.
    Osserva il Collegio che in generale in materia di condono edilizio, nel sistema delineato dalla legge n. 47 del 1985, si può formare il silenzio assenso in presenza di requisiti e adempimenti previsti dall'art. 35 della richiamata legge. In particolare, va rilevata l'impossibilità giuridica di formazione di un provvedimento tacito di assenso su domande di sanatoria edilizia relative a immobili in aree sottoposte a vincoli per l'ipotesi della mancanza di espresso parere favorevole, giacché il rilascio della concessione in sanatoria per abusi in zone vincolate, come quella in esame, presuppone necessariamente il parere favorevole della competente autorità, laddove l'inerzia o la lentezza dei comuni nel provvedere sulle istanze di condono edilizio non può assicurare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero conseguire in virtù di provvedimento espresso e, in particolare, non può consentire di superare la mancanza dei prescritti pareri favorevoli (tra le tante pronunce: T.A.R. Toscana, sez. III, 27 febbraio 2009, n. 350; T.A.R. Lombardia - Brescia, sez. I, 8 luglio 2010, n. 2459; TAR Puglia Bari, sez. III, 12 gennaio 2010 n. 17; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 21 luglio 2009, n. 2062).
    Dalla lettura combinata dell'art. 32, primo comma e dell'art. 35 della predetta legge n. 47 del 1985 si esclude infatti che il mancato rilascio del parere favorevole sulle domande di sanatoria per opere realizzate in aree sottoposte a vincoli determini l'accoglimento tacito delle istanze. E' vero che il testo dell'art. 32, primo comma, precedente a quello riformato dalla L. n. 326 del 2003 (che al primo comma qualifica come silenzio rifiuto la situazione lesiva generata dall'inerzia dell'autorità competente ad esprimere il parere) - vigente ratione temporis (in atti risulta la richiesta di parere paesaggistico presentata in data 6.12.1996 e la domanda di condono presentata in data 7.1.1986) - indicava un'ipotesi di silenzio assenso riferita specificamente al parere: ma questo con l'eccezione di cui all'art. 33, tra cui è ricompresa quella delle "opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della L. 1 giugno 1939, n. 1497 e che non siano compatibili con la tutela medesima". Ne risulta quindi confermata la generale impostazione secondo cui tra gli immobili suscettibili di sanatoria insistenti in aree vincolate, tra i quali a questo tipo di vicenda non si applica alcun silenzio - assenso, dato che l'art. 35, comma 18, inibisce espressamente la formazione di assenso tacito per le domande di sanatoria relative ad immobili per i quali operi l'art. 33 della medesima legge.
    Peraltro va posto in rilievo che, in relazione alla censura dedotta con il primo motivo, l'immobile è sottoposto a tutela paesistica ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed è soggetto a vincolo apposto con DM 22.10.1954, risultando ininfluente ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria l'epoca antecedente o successiva alla commissione dell'abuso(cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2010, n. 2377; idem, 13 settembre 2010, n. 6572; idem, 23 febbraio 2011, n. 1127; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 22 marzo 2011, n. 448).
    Inoltre, nella specie, la costruzione risale al 1966, come dichiarato nella domanda di condono presentata e non smentito da parte ricorrente, e nel preambolo del provvedimento di diniego di sanatoria impugnato (provvedimento richiamato anche dalla successiva ordinanza di demolizione anch'essa impugnata) sono indicati sia il DM 22.10.1954 recante il vincolo (anteriore di oltre dieci anni all'epoca della costruzione) del Ministro della Pubblica Istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28.1.1955, che il P.T.P. n. 10 approvato con L.R. n. 24/1998 (area classificata B1:fascia costiera pianeggiante) nonché il P.T.P.R. adottato con le delibere della Giunta Regionale del Lazio in data 25.7.2007, n. 556 e in data 21.12.2007, n. 1025. Si osserva che nella parte motiva del provvedimento di diniego impugnato il primo "considerato" riporta quanto segue: "L'edificio..... fa parte di una serie di costruzioni, realizzate tra la spiaggia e il lungomare, che compromettono sia l'accessibilità che la percezione del panorama marino. Questi edifici costituiscono ...grave danno paesaggistico in quanto alterano le caratteristiche morfologiche e naturali del luogo, facendogli perdere la propria identità fisica. L'impatto della realizzazione edilizia, nel contesto disturbante di diffusa fabbricazione, ha carattere invasivo tanto da determinare la compromissione non solo della percezione paesaggistica da parte della collettività, ma anche lo stravolgimento dell'armonia e naturale bellezza del paesaggio e dell'ambiente circostante".
    In particolare, proprio il D.M. 22.10.1954, richiamato nell'atto impugnato, qualifica di notevole interesse pubblico la fascia costiera dalla foce del Tevere al confine con la provincia di Latina (Torre Astura) e la dichiara sottoposta alle disposizioni della legge n. 1497 del 1939, per la tutela paesistica. Di fatto è l'intero litorale della provincia romana a essere interessato.
    La normativa di protezione delle bellezze naturali di cui alla predetta legge n. 1497 del 1939 è oggi recepita in parte dal codice dei beni culturali e del paesaggio, adottato con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il cui art. 136 (recependo l'art. 1 della L. n. 1497 del 1939) riconosce (lett. c, d) notevole interesse pubblico ai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nonché alle bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Il successivo art. 142, inoltre, considera (lett. a) protetti ex lege i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare e l'art. 146, richiamando in parte il contenuto dell'art. 7 della predetta L. n. 1497 del 1939, stabilisce che i proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree d'interesse paesaggistico non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che arrechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Sulla base di tale norma vanno richiesti la valutazione e il nulla osta dell'autorità competente alla tutela dei valori ambientali per i progetti e gli interventi edilizi sui predetti immobili, con verifica della compatibilità tra l'intervento e l'interesse paesaggistico protetto.
    Orbene nel Lazio la L.R. 19 dicembre 1995, n. 59 ha disposto la sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia ambientale e, pertanto, alla stregua di quanto rilevato, anche ai sensi della successiva L.R. n. 24 del 1998, deve concludersi per la competenza dell'Amministrazione comunale chiamata in giudizio in relazione alla fattispecie in esame ai fini del rilascio del parere paesaggistico, risultando pertanto non pertinente e inapplicabile la normativa in materia di conferenza di servizi richiamata da parte ricorrente.
    Parimenti infondato appare il censurato difetto di istruttoria e di motivazione riguardo gli atti impugnati posto che i medesimi, alla luce di quanto precedentemente osservato, non appaiono viziati sia in relazione alla sequenza temporale dell'adozione dei provvedimenti stessi sia sulla base del contenuto e delle argomentazioni ivi esposte dall'Amministrazione comunale. Al riguardo, le ragioni a sostegno degli atti impugnati non risultano generiche, come sostenuto da parte ricorrente, ma esaustive e congrue con riferimento anche all'interesse di tutela paesaggistica presente in area e alla descrizione degli elementi di contrasto con esso e che impediscono l'accoglimento dell'istanza di condono edilizio.
    Va altresì aggiunto per completezza di argomento che il richiamato D.M. 22.10.1954, che attribuisce al territorio da esso descritto notevole interesse pubblico, riconoscendone il valore estetico e di bellezza panoramica fruibile ex universalitate costituisce il presupposto al provvedimento di diniego contestato, il quale è esauriente nell'indicare come questi valori siano stati compromessi nel tempo da complessi edificati sine titulo, anche in momenti diversi, tra i quali s'inserisce l'immobile cui è stata denegata sanatoria, che impediscono l'accessibilità e la percezione del panorama marino.
    Ed invero va rilevato che l'estetica che la normativa in tema di protezione paesaggistica ha inteso tutelare è l'esteriore, tradizionale aspetto del territorio, ciò che tutti possono godere con la vista. Si tratta di quell'aspetto del territorio che è ritenuto "tradizionale", ossia l'ordine e la forma fisica esteriore ereditati dalla tradizione presente in determinati luoghi, il cui valore sia riconosciuto attraverso le procedure della legge stessa. Come i monumenti, così il valore del paesaggio è visto saldamente ancorato alla "memoria" collettiva. Nel codice del paesaggio, poi, si riflette un'evoluzione della disciplina che accentua la considerazione del paesaggio medesimo quale "territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" e lo tutela quale "rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali" (art. 131, commi 1 e 2, del D.Lgs. 42 del 2004).
    La legge non tutela dunque l'estetica in quanto tale, ma i valori tradizionali che si mostrano alla vista e che arrivano a configurare un autentico carattere identitario. Ciò appare di tutta evidenza con riferimento al valore del paesaggio costiero, che costituisce da tempo immemorabile un elemento irrinunciabile dell'identità culturale italiana Ciò significa che quando si esamina un progetto di trasformazione degli immobili nei luoghi tutelati non si tratta di stabilire se la nuova architettura sia esteticamente valida, ma se quell'intervento modifica l'aspetto tradizionale con cui si mostra l'ordine spaziale delle cose immobili presenti storicamente in quel determinato luogo. Nell'ottica della normativa paesistica si può quindi costruire in quei luoghi, svolgere attività e anche trasformare i beni immobili, purché si rispettino i valori tradizionali e identitari in questione.
    Nella fattispecie la costruzione realizzata sulla litoranea dopo il 1954 interrompe la continuità panoramica della spiaggia e del mare e, perciò, assume un evidente carattere invasivo e di disturbo nella fruizione del paesaggio costiero, in contrasto con il valore tutelato.
    Alla luce di queste considerazioni e dell'attualità dell'interesse coeso alla tutela ambientale del litorale ardeatino non possono aver rilievo, onde sminuire l'efficacia della motivazione del provvedimento di diniego della sanatoria, o la sua validità, il tempo trascorso tra la costruzione dell'immobile e il parere impugnato, o dalla presentazione della domanda di condono e la conclusione dell'iter procedimentale: il decorso del tempo non può costituire causa sanante dell'intervento edilizio realizzato senza autorizzazione e soprattutto in zona vincolata, alla luce delle precedenti considerazioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 79; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 6 dicembre 2010, n. 35404). In tal senso appaiono convincenti le argomentazioni fornite dall'Amministrazione resistente, comprovate anche da documentati rilievi fotografici, in relazione altresì alla censurata contraddittorietà e disparità di trattamento dell'intervento amministrativo nei confronti del solo ricorrente, attesa invece la comprovata procedura di riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'area litoranea da parte del Comune mediante l'adozione di numerosi provvedimenti di repressione degli abusi edilizi ivi realizzati.
    2. In definitiva, il ricorso in quanto infondato va respinto.
    In relazione alla peculiarità della fattispecie, il Collegio stima equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 20 ottobre e 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Eduardo Pugliese
    L'ESTENSORE
    Mariangela Caminiti
    IL CONSIGLIERE
    Antonio Vinciguerra
     
    Depositata in Segreteria il 8 febbraio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Annullamento concessione edilizia in sanatoria: prova e controprova sulla ultimazione dell'opera

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    N. 42/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 232 Reg. Ric.
    ANNO 2002
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 232 del 2002, proposto da P. M., rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Ruggeri e Maurizio Albiani, con domicilio eletto in Latina, alla via Monti, n. 13 (c/o Avv. Perazzotti).
    contro
    comune di Latina, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio eletto in Latina, presso Avvocatura Comune, alla via Farini, n. 2.
    per l'annullamento
    del provvedimento prot. n. 110769 del 13 novembre 2001, con cui viene annullata la concessione edilizia in sanatoria n. 181/C del 30 aprile 1998 rilasciata a P. M. e R. M..
    Visti il ricorso e i relativi allegati.
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Latina.
    Viste le memorie difensive.
    Visti tutti gli atti della causa.
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    1 Con atto notificato il 26 gennaio 2002, depositato il 25 febbraio 2002, il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 110769 in data 13 novembre 2001, recante annullamento della concessione in sanatoria n. 181/C del 30 aprile 1998, deducendo: eccesso di potere - contraddittorietà tra premesse e dispositivo - errata individuazione dell'opera abusiva originante errato convincimento in capo alla P.A. - contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà - difetto di motivazione.
    2 Con atto depositato il 21 marzo 2002, si è costituito il comune di Latina.
    3 Con ordinanza n. 246 del 22 marzo 2002 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare.
    4 Le parti hanno quindi depositato documentazione e memorie.
    5 All'udienza pubblica del 15 dicembre 2011, il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
    DIRITTO
    1 Il ricorso in esame interessa l'annullamento della concessione rilasciata quindi il rigetto dell'istanza di condono edilizio, per dichiarazione infedele; detto esito segue ad un'ulteriore verifica della documentazione versata in relazione alla datazione dell'abuso il quale, secondo le conclusioni tratte dal comune, risulterebbe esser successivo al 31 dicembre 1993.
    2 Il Collegio non ritiene, stante la manifesta infondatezza, di dover delibare eventuali e possibili conseguenze, sul giudizio in corso, dipendenti dalla negativa definizione del ricorso straordinario (cfr. d.P.R. depositato in data 2 novembre 2011) presentato dalla sig.ra R. M., interessante lo stesso provvedimento.
    3 Deve essere innanzitutto definita l'istanza di differimento appuntata sul richiesto riesame della vicenda depositato presso il comune in data 2 novembre 2011; l'istanza va respinta dovendosi rilevare, non solo, che le parti hanno chiesto - in sede di chiamata preliminare - che il ricorso fosse assunto in decisione, ma anche che, il provvedimento impugnato definisce una istanza interessante un solo manufatto abusivo, nel mentre la predetta domanda di riesame, tesa a ricondurre il tutto nel terzo condono edilizio (legge 326/2003 e L.R. 12/2004), ha invece ad oggetto "due fabbricati da legittimare".
    4 L'impugnato annullamento, successivo alla richiesta di ulteriori riscontri proveniente dal Settore Avvocatura Comunale, conclude nel senso che la concessione in sanatoria sia "...stata rilasciata sulla base di false dichiarazioni rese ... in data 01/03/1995 ed in data 21/11/97 in merito all'epoca di realizzazione dell'abuso ...", in quanto: [a] la concessione " ... risulta rilasciata per un edificio d'uso residenziale della superficie abitabile di mq. 57,30 mentre, nel rilievo allegato, tale edificio risulta avere una consistenza superiore e pari a mq. 77,36 di superficie utile abitabile e volume complessivo di mc. 192"; [b] "... nella ... dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ... resa in data 21/11/97 non è definita in alcun modo l'esatta epoca di realizzazione dell'abuso ..."; [c] nulla si ricava dall'atto notarile; [d] "... a chiarire l'epoca di realizzazione ..., non sono di aiuto i documenti prodotti dall'istante, quali fatture e scritture privare, acquisiti in data 28/11/97, in quanto o privi di riferimenti temporali certi o riferiti ad acquisti materiale edile non attribuibili con certezza al fabbricato ..."; [e] dal "... sopralluogo effettuato dalla Sezione di Polizia Giudiziaria ... in data 29/07/1997 ... risulta che i fabbricati ... erano in fase di realizzazione e completati al rustico"; [f] dalla "... fotografia aerea della zona, effettata con volo del giorno 27/12/94 ... risulta che il lotto ..., è libero da qualsiasi organismo edilizio;".
    5 Il ricorrente lamenta: [a] l'eccesso di potere per contraddittorietà tra premesse e dispositivo, interessando il provvedimento un manufatto [mq. 77,36] non oggetto di istanza di condono, diverso da quello sanato [57.30]; che sarebbe erroneo, in base al rilievo di parte, anche la determinazione della superficie del manufatto sanato; [b] che il comune perverrebbe a conclusioni diverse sulla base di documentazione agli atti e già valutata; non rileverebbero poi: a - l'accertamento della polizia del 1997, perché già in atti e perché da esso si ricaverebbe che le opere erano completate al rustico; b - il rilievo aereofotogrammetrico del 1994 perchè inattendibile nel mentre, la mancata riproduzione dell'edificio, sarebbe riconducibile alla presenza, nelle vicinanze, di un pioppeto; [c] infine, il difetto di motivazione e la violazione della tutela dell'affidamento da correlare al tempo trascorso tra la concessione annullata (1998) e la conoscenza dell'annullamento (2001 - 2002).
    6 I motivi sono infondati opponendosi alle riprodotte censure le indicazioni per le quali: [-] il bene a suo tempo condonato è uno solo ed a questo, si riferiscono gli accertamenti condotti ai fini del riscontro della datazione dell'abuso quindi in sede di rinnovato riscontro della principale condizione di ammissibilità della domanda, condizione posta da una norma eccezionale, quindi di stretta applicazione; [-] è onere dell'interessato fornire ogni indicazione utile e quanto prodotto può esser valutato e rivalutato dal comune che nella fattispecie, giova evidenziarlo, non ha accordato rilievo al solo dato aereofotogrammetrico, ritenendo altresì inattendibile la documentazione fornita e pervenendo all'annullamento anche in ragione dei dati interessanti la consistenza dell'abuso; [-] la dedotta inattendibilità del rilievo aereofotogrammetrico, non è stata adeguatamente contraddetta dalla perizia di parte; [-] le dichiarazioni sostitutive tra l'altro, in quanto non oggettivamente specificate, non possono ritenersi idonee a contrastare la conclusione del comune; [-] alcun utile riferimento può accordarsi alla tesi del ricorrente sulla favorevole spendibilità del sopralluogo effettuato il 29 luglio 1997, perché il fatto che sia stato accertato, a quella data, "... che i fabbricati ..., erano in fase di realizzazione e completati al rustico;", non equivale a dimostrare che le opere abusive risultavano ultimate al 31 dicembre 1993.
    7 Le rassegnate conclusioni trovano adeguato supporto nel costante orientamento secondo il quale:
    [ì] "Ai sensi dell'art. 40, l. 28 febbraio 1985 n. 47 deve ritenersi dolosamente infedele l'istanza di condono di opere edilizie abusive che non contenga l'indicazione della data in cui l'abuso fu commesso, perché non consente la corretta applicazione della normativa in materia." (Consiglio Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4011);
    [ìì] "La falsa attestazione dell'essere l'opera ultimata nel termine fissato dal legislatore integra una inesatta rappresentazione della realtà e, di conseguenza, configura un'ipotesi di domanda dolosamente infedele ai sensi dell'art. 40, l. 28 febbraio 1985 n. 47." (T.a.r. Campania Napoli, sez. VI, 10 aprile 2009, n. 1944);
    [ììì] "Con riguardo al condono edilizio, la data di acquisto dei materiali edili, comprovata dalle fatture, non può costituire elemento decisivo per dimostrare che l'opera sia stata ultimata entro una certa data (poiché non consente di escludere che essi siano stati utilizzati per completare le opere in data successiva)." (T.a.r. Toscana, sez. III, 21 novembre 2005, n. 7020);
    [ìv] "La dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'intervenuta ultimazione delle opere entro la data di scadenza non ha alcuna valenza privilegiata. Ai fini della condonabilità delle opere abusive la stessa rappresenta solo un principio di prova potenzialmente idoneo e sufficiente a dimostrare la data di ultimazione delle opere. Detta dichiarazione sostitutiva non preclude all'Amministrazione, in sede di esame della stessa, la possibilità di raccogliere nel corso del procedimento elementi a contrario e pervenire a risultanze diverse, senza che ciò faccia ricadere su quest'ultima l'onere di fornire la prova dell'ultimazione dei lavori in data successiva a quella dichiarata dall'interessato. La prova sulla realizzazione delle opere abusive entro la data fissata grava sul richiedente la sanatoria, che può avvalersi - se non vi è contestazione - della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma a fronte di elementi di prova a disposizione dell'Amministrazione che attestino il contrario, il responsabile dell'abuso è gravato dall'onere di provare, attraverso elementi certi, quali fotografie aeree, fatture, sopralluoghi e così via, l'effettiva realizzazione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per poter usufruire del beneficio, non potendo limitarsi a contestare i dati in possesso dell'Amministrazione senza fornire alcun elemento di prova a corredo della propria tesi, in quanto l'Amministrazione, in assenza di elementi di prova contrari, non può che respingere la domanda di sanatoria." (T.a.r. Lazio Roma sez. II, 06 dicembre 2010, n. 35404).
    8 Quanto infine al dedotto difetto di motivazione nonché violazione dell'affidamento sono sicuramente pertinenti, in quanto rese in fattispecie di identica connotazione temporale, le seguenti e condivisibili affermazioni: "- non vi è alcun affidamento incolpevole da tutelare, atteso che il provvedimento di autotutela si fonda sull'accertato carattere dolosamente infedele della dichiarazione allegata alla richiesta di concessione; - il breve tempo trascorso tra il rilascio della concessione in sanatoria ed il suo annullamento (appena tre anni) attenua l'intensità dell'obbligo di motivazione; - l'immediato avvio della procedura di riesame della concessione, iniziato poco dopo l'adozione del provvedimento di sanatoria, e portato tempestivamente a conoscenza delle parti interessate, ha impedito, in radice, la formazione di qualsiasi affidamento sufficientemente consolidato e meritevole di tutela differenziata; - il rilievo dell'affidamento del privato titolare di una concessione in sanatoria non è paragonabile a quello del titolare di una ordinaria concessione, perché solo nel secondo caso viene in evidenza la necessità di tutelare chi ha avviato una costosa attività edilizia, confidando sulla validità dello strumento abilitativo rilasciato dall'amministrazione; viceversa, nel caso di concessione in sanatoria, l'interessato ha già realizzato la propria attività, prima di qualsiasi intervento dell'autorità comunale; - il carattere dolosamente infedele della dichiarazione rende obbligata la scelta dell'amministrazione, riducendo (se non eliminando del tutto) ogni spazio valutativo di ordine discrezionale;" (Consiglio Stato, sez. V, 29 aprile 2000, n. 2544).
    9 Il ricorso va quindi respinto. Le spese di giudizio possono esser compensate.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Francesco Corsaro
    L'ESTENSORE
    Santino Scudeller
    IL CONSIGLIERE
    Davide Soricelli
     
    Depositata in Segreteria il 23 gennaio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Realizzazione di impianti fotovoltaici: dalla d.i.a. all'autorizzazione unica

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    N. 3/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 20 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 20 del 2011, proposto da E. D. e G. S., rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Fregni, con domicilio eletto presso l'avv. Maurizio Palladini in Parma, vicolo dei Mulini 6;
    contro
    Il Comune di Fidenza, non costituito in giudizio;
    la Provincia di Parma, non costituita in giudizio;
    per l'annullamento
    della nota in data 05.11.2011 prot. n. 24650 del Comune di Fidenza;
    di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    Con il ricorso in epigrafe, i signori E. D. e G. S. espongono di avere presentato in data 31.08.2010 al Comune di Fidenza una denuncia di inizio attività per l'installazione di un impianto fotovoltaico a terra.
    Con il provvedimento impugnato, il Comune di Fidenza ha comunicato ai ricorrenti che per il progetto presentato, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 per i procedimenti in corso, ai punti 18.4 e 18.5, la possibilità di realizzare l'impianto è data previo ottenimento della autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/83 per cui è competente la Provincia di Parma.
    In effetti, in data 10.09.2010 è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico dettante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", con il quale è stato stabilito che questo genere di impianti è assoggettato ad "autorizzazione unica" ai sensi del d.lgs. n. 387/2003, non più a d.i.a. e che la domanda deve essere presentata alla Provincia competente e non al Comune.
    Il D.M. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18/09/2010 che stabilisce, all'art. 1 che: "Le linee guida in allegato entrano in vigore nel decimo quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", vale a dire il 03.10.2010.
    Con il ricorso i ricorrenti sostengono che l'atto impugnato viola i punti 18.4 e 18.5 del D.M. 10/09/2010 e il principio di legalità; è, inoltre, viziato per eccesso di potere, per ingiustificato aggravio del procedimento,per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990, nonché degli gli artt. 19 e 21 nonies della legge citata; ritengono altresì che sia viziato per illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.
    In particolare, la questione posta dai ricorrenti riguarda l'applicabilità del citato D.M. ai procedimenti in corso: secondo i ricorrenti sarebbe chiaramente deducibile dai punti 18.4 e 18.5. che le linee guida non si applicano ai procedimenti già conclusi, quale è quello dei ricorrenti; inoltre non si applicherebbero neppure ai procedimenti ancora in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle linee guida, che andrebbero anch'essi conclusi ai sensi della normativa previgente.
    Venendo al procedimento in questione, i ricorrenti sostengono che esso si è concluso nei 30 giorni successivi alla presentazione della D.I.A., mentre il D.M. è entrato in vigore successivamente (in data 3.10.2010, cioè il 15^ giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), quindi i 90 giorni dalla data di entrata in vigore scadrebbero in una data ancora posteriore ossia il 1.1.2011.
    Il provvedimento comunale non potrebbe riaprire un procedimento già concluso e tutt'al più potrebbe configurarsi come un provvedimento in autotutela, di cui tuttavia non ha le sembianze e per il quale non sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 19, comma 4 della legge 241/1990 (presenza di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante conformazione dell'attività di privati alla normativa vigente).
    L'amministrazione, inoltre, non avrebbe dato dimostrazione di aver seguito i canoni prescritti per i provvedimenti in autotutela dagli art. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990.
    In via subordinata, i ricorrenti sostengono esservi stata la violazione dell'art. 7 della legge 241/1990, sempre nell'ipotesi in cui si volesse accedere alla ricostruzione dell'atto impugnato come di un provvedimento in autotutela.
    Le amministrazioni evocate in giudizio non si sono costituite a mezzo di difesa tecnica, ma hanno prodotto memorie spontanee.
    Alla camera di consiglio del 09.02.2011 il Collegio ha ritenuto di fissare la trattazione del merito del ricorso, opinando che l'individuazione della normativa applicabile al momento del perfezionarsi della D.I.A. richiedeva un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare.
    Alla pubblica udienza del 23 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
    Il ricorso verte sulla questione dell'applicabilità delle Linee guida recate dal D.M. del Ministro dello sviluppo economico del 06.08.2010, che, nell'abrogare il comma 7 dell'art. 5 del D.M. 19.02.2007, ha ricondotto alla procedura autorizzatoria da istruirsi presso la Provincia l'iter per la approvazione dei progetti di impianti fotovoltaici a terra al di sotto di 1 megawatt di picco (1MWp), in luogo della denunzia di inizio attività prevista dagli artt. 22 e 23 del d.P.R. 06.06.2001 n. 380 da presentarsi al Comune territorialmente competente.
    Il mutamento di disciplina è stato originato dalla decisione della Corte Costituzionale n. 119 del 26 marzo 2010, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità della legge regionale della Puglia 31/2008, che aveva innalzato la soglia di potenza degli impianti entro la quale era possibile utilizzare lo strumento autorizzatorio della D.I.A.; la decisione è stata seguita da altre analoghe dello stesso Giudice delle leggi, con riferimento a leggi regionali che avevano inciso sul limite dei 20 Kw.
    Il legislatore, dovendo tenere conto delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale e chiamato a regolare le situazioni transitorie e i rapporti non esauriti ha emanato il D.L. 08.07.2010 n. 105, che, all'articolo 1 quater ha previsto che "sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
    Occorre pertanto verificare se in base alla normativa vigente, l'impianto dei ricorrenti fosse da sottoporre ad autorizzazione unica ovvero a D.I.A.
    I ricorrenti hanno presentato la domanda per la realizzazione dell'impianto il 31.08.2010, data in cui era già entrato in vigore il citato articolo del D.L. 08.07.2010 n. 105.
    La condizione per la quale è fatta salva la D.I.A. presentata è, in base alla norma citata, che gli impianti siano entrati in funzione entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e che le denunzie di inizio attività siano state presentate almeno 30 giorni prima del 19.08.2010 (data di entrata in vigore del D.L. citato). Come detto, la disposizione transitoria ha la funzione di disciplinare, per le situazioni già definite o in via di avanzata definizione, il periodo intercorrente tra il passaggio dal regime della D.I.A. a quello del ripristino della autorizzazione unica.
    L'impianto dei ricorrenti non versava nelle condizioni richiamate dalla disposizione transitoria per continuare a essere regolato dal regime procedurale della D.I.A., visto che la data di inizio dei lavori indicata nella denunzia è il 15 novembre 2010 e i ricorrenti non adducono elementi comprovanti la realizzazione dell'impianto a quella data, non rilevando il decorso dei trenta giorni dalla D.I.A. bensì la realizzazione dell'impianto.
    In aggiunta a ciò, non si è verificata la condizione della conformità alle disposizioni regionali, in quanto la Regione Emilia-Romagna non ha legiferato in proposito e pertanto si applica la disciplina statale di riferimento, ossia il d.lgs. 387/2003, che assoggetta la realizzazione di impianti di potenza nominale fino a 20 Kw all'ottenimento di un'autorizzazione unica.
    Conseguentemente il primo, centrale, motivo di ricorso è infondato.
    Sotto un secondo profilo, i ricorrenti lamentano la circostanza che il Comune di Fidenza avrebbe, tutt'al più, dovuto emanare un atto in autotutela dando conto delle ragioni e degli elementi di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990, elementi che non sono presenti nella impugnata nota.
    La censura è infondata in quanto la comunicazione impugnata è stata emanata non a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico ovvero per una illegittimità di atti amministrativi precedentemente assunti bensì per il "factum principis" determinato dal mutamento della situazione normativa a seguito dell'adeguamento del Legislatore alle ricordate sentenze della Corte Costituzionale.
    Inoltre, sembra ragionevole attendersi che l'ente locale agisca in autotutela rispetto alla D.I.A. quando i lavori sono in fase di avanzata realizzazione e l'azione dell'ente locale potrebbe dare luogo a gravi pregiudizi per i titolari (che comunque devono avere agito in buona fede al momento di perfezionamento della D.I.A), elementi questi che non si sono verificati nel caso sottoposto all'attenzione: la comunicazione effettuata dal Comune circa la necessità dell'autorizzazione unica non avrebbe pertanto dovuto recare gli elementi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990, tipici degli atti in autotutela.
    In relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, pare evidente che, poiché il Comune di Fidenza si è limitato a comunicare l'assoggettamento del progetto dei ricorrenti alle nuove disposizioni di legge, l'adempimento di cui all'art. 7 l. 241/1990 non avrebbe sortito effetti in ordine all'evoluzione procedimentale.
    Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
    Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della peculiarità del caso.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Mario Arosio
    L'ESTENSORE
    Emanuela Loria
    IL CONSIGLIERE
    Italo Caso
     
    Depositata in Segreteria il 9 gennaio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
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