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    Annullamento del nulla-osta paesaggistico

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    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso n. 77 del 2008 proposto dalla R. S.r.l., in persona del legale rappresentante A. R., difesa e rappresentata dall'avv. Daniele Turco ed elettivamente domiciliata in Parma, via Girolamo Cantelli n. 9, presso lo studio dell'avv. Paola Da Vico;
    contro
    la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
    il Comune di Quattro Castella, non costituito in giudizio;
    la Regione Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;
    per l'annullamento
    del provvedimento dirigenziale del Comune di Quattro Castella in data 20 dicembre 2007, con cui si è dichiarato il "decadimento" del titolo abilitativo rilasciato alla società ricorrente con permesso di costruire del 1^ settembre 2007;
    del decreto della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia in data 14 dicembre 2007, recante l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 assentita dal Comune di Quattro Castella con provvedimento n. 97/2007 del 27 agosto 2007.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia;
    Visto l'atto di "motivi aggiunti" depositato il 17 giugno 2008;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato relatore il dott. Italo Caso;
    Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 9 marzo 2011 i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
    FATTO E DIRITTO
    Presentata dalla società ricorrente la richiesta di emissione di titolo edilizio per la realizzazione di una "nuova costruzione di piscina privata con annessi servizi interrati" in via ...omissis..., il Comune di Quattro Castella prima assentiva l'autorizzazione paesaggistica ex art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 e ne disponeva la trasmissione alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia (v. provvedimento n. 97/2007 del 27 agosto 2007), poi rilasciava il conseguente permesso di costruire in data 1^ settembre 2007. Avendo, però, la Soprintendenza successivamente disposto l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica (v. decreto in data 14 dicembre 2007), il Comune di Quattro Castella dichiarava il "decadimento" del permesso di costruire (v. provvedimento dirigenziale del Comune di Quattro Castella in data 20 dicembre 2007).
    Avverso questi ultimi due atti ha proposto impugnativa la società ricorrente, imputando all'Autorità statale di avere omesso la comunicazione di avvio del procedimento preordinato all'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica, di avere posto a fondamento delle sue conclusioni un sindacato di merito non previsto dalla legge, di avere rilevato un vizio di difetto di motivazione in realtà inesistente perché una specifica motivazione non sarebbe stata necessaria, di non avere reso comprensibili le ragioni dell'addotta incompatibilità dell'intervento con il vincolo paesaggistico, di avere denunciato una incompletezza documentale cui bene avrebbe potuto rimediare la stessa Soprintendenza, di avere in definitiva fatto venir meno il titolo edilizio senza che vi concorresse un reale interesse pubblico. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.
    Si è costituita in giudizio la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
    A séguito, poi, dell'esame di pratiche relative a casi analoghi - nel medesimo contesto territoriale -, la società ricorrente depositava il 17 giugno 2008 un atto di "motivi aggiunti", con cui lamentava l'ingiustificato trattamento deteriore per la propria posizione, indice di sviamento di potere e di un cattivo esercizio della funzione amministrativa sotto molteplici profili.
    All'udienza del 9 marzo 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
    Il ricorso è infondato.
    Quanto, innanzi tutto, alla dedotta carenza di comunicazione di avvio del procedimento, osserva il Collegio che, a norma dell'art. 159, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 (nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis), la "...Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati". La giurisprudenza ne ha desunto che, a séguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2004, l'annullamento del nulla-osta paesaggistico da parte del competente Organo statale non richiede da parte di questo il previo avviso ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, così come del resto già in precedenza previsto dall'art. 2 del d.m. n. 165 del 2002, in linea con quell'orientamento interpretativo che considera legittima una simile scelta, sia perché, una volta rilasciato il nulla-osta da parte della Regione (o dell'ente locale subdelegato), la successiva fase di riesame del nulla-osta da parte dell'Autorità statale si configura come una fase necessaria e non autonoma di un unitario e complesso procedimento volto al riscontro della possibilità giuridica di mutare lo stato dei luoghi, sia perché, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento non sussiste per i procedimenti avviati ad istanza di parte, come è quello diretto ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica (v. Cons. Stato, Sez. VI, 27 agosto 2010 n. 5980). Nella fattispecie, quindi, per effetto della comunicazione a suo tempo fatta al privato dall'Amministrazione comunale, non occorreva un'ulteriore comunicazione dell'Autorità statale.
    Quanto, poi, alla motivazione che deve assistere l'autorizzazione paesaggistica, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, anche in caso di provvedimento positivo, l'Amministrazione è tenuta ad esplicitare le ragioni della ritenuta effettiva compatibilità dell'intervento con gli specifici valori paesaggistici dei luoghi, onde l'insufficienza della motivazione, costituendo un vizio di legittimità dell'atto, ne giustifica per ciò solo l'annullamento da parte dell'Autorità statale investita della verifica in sede di controllo (v., tra le altre, TAR Lazio, Sez. II, 11 agosto 2010 n. 30620; Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2006 n. 3206); se, poi, l'annullamento è fondato su più vizi dell'autorizzazione paesaggistica, il giudice chiamato a sindacare la legittimità del provvedimento dell'Autorità statale può limitarsi ad accertare la sussistenza del vizio di motivazione dell'atto annullato senza necessità di vagliare gli altri vizi rilevati, alla luce del consolidato principio per cui, quando il provvedimento amministrativo sia sorretto da una pluralità di ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente la fondatezza anche di una sola di esse perché l'atto rimanga legittimo (v. TAR Campania, Salerno, Sez. II, 3 giugno 2010 n. 8211). Poiché, dunque, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Amministrazione comunale era nella circostanza priva di indicazioni puntuali circa l'impatto dell'intervento edilizio sull'area vincolata e circa la tollerabilità di una simile trasformazione del territorio rispetto alla salvaguardia dei valori ambientali oggetto di tutela, legittimamente la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia ha annullato il provvedimento abilitativo sottoposto al suo controllo; il che, per quanto detto, esonera anche il Collegio dall'occuparsi delle censure relative agli altri vizi accertati dall'organo statale, risultando comunque sufficiente a sorreggerne la decisione conclusiva la rilevata illegittimità dell'autorizzazione paesaggistica per difetto di motivazione.
    Quanto, infine, al lamentato diverso trattamento rispetto ad altri interventi edilizi assentiti nel medesimo contesto territoriale - con conseguente denunciata illegittimità dell'azione amministrativa sotto molteplici profili -, va ricordato come, in materia di autorizzazioni paesaggistiche, una disparità di decisioni giuridicamente rilevante possa configurarsi solo in caso di macroscopica violazione dei limiti della discrezionalità e in presenza di un'assoluta identità di situazioni (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2000 n. 726), mentre nella fattispecie il richiamo ad altri precedenti, seppure accompagnato dai relativi atti abilitativi, si presenta privo degli elementi idonei a rivelarne in modo univoco la piena coincidenza delle circostanze prese a riferimento.
    In conclusione, il ricorso va respinto.
    Valutate complessivamente la controversia e l'attività difensiva svolta dalle parti, si ravvisa la sussistenza delle eccezionali condizioni di legge per la compensazione delle spese di lite.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
    Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2011, con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE F.F.-ESTENSORE
    Italo Caso
    IL CONSIGLIERE
    Ezio Fedullo
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Emanuela Loria
     
    Depositata in Segreteria il 24 marzo 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Certificato di agibilità

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    N. 112/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 668 Reg. Ric.
    ANNO 2008
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 668 del 2008, proposto da:
    B. M. e A. F., rappresentati e difesi dall'avv. Fabio De Simone Saccà, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via del Gelsomino, 35;
    contro
    Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena Mancuso ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso la locale sezione decentrata dell'Avvocatura regionale, via D. Tripepi, 92;
    per l'annullamento
    del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dal "bando prima casa" - decreto n. 8584 del 7 luglio 2006, pubblicato sul B.U.R.C. dell'8 agosto 2006 - assunto dal Dirigente del Settore politiche sociali della Regione Calabria con nota n. 4331 del 28 aprile 2008, in quanto "manca certificato di agibilità ai sensi DPR 380/2001";
    della graduatoria redatta per la concessione del relativo contributo (decreto n. 4457 del 22 aprile 2008), nella parte in cui non ricomprende i ricorrenti;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
    Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 90 dell'8 luglio 2008, che ha disposto la rimessione in termini dei ricorrenti ai fini della notifica del ricorso ai controinteressati, autorizzandone l'effettuazione mediante pubblici proclami;
    Vista la documentazione comprovante l'avvenuta, rituale, integrazione del contraddittorio, depositata in giudizio il 13 novembre 2008;
    Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 50 del 28 gennaio 2009, di accoglimento della domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, con conseguente ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura in questione;
    Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 213 del 3 giugno 2009, di accoglimento dell'istanza di esecuzione della predetta ordinanza cautelare, avanzata dai ricorrenti con atto notificato il 20 aprile 2009 e depositato l'8 maggio 2009;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    Con atto notificato il 26 giugno 2008 e depositato il 27 giugno 2008, i sigg.ri B. M. e A. F. impugnano il provvedimento di cui alla nota n. 4331 del 28 aprile 2008, con il quale il Dirigente del Settore politiche sociali della Regione Calabria li esclude - in quanto "manca certificato di agibilità ai sensi DPR 380/2001" - dalla graduatoria redatta con decreto n. 4457 del 22 aprile 2008 per la concessione dei contributi previsti per le famiglie di nuova costituzione dal "bando prima casa" (decreto n. 8584 del 7 luglio 2006, pubblicato sul B.U.R.C. dell'8 agosto 2006). Impugnano altresì la predetta graduatoria, nella parte in cui non li ricomprende.
    Deducono il seguente, articolato, motivo unico:
    Violazione del bando e della normativa che regola la procedura. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Falsa applicazione del bando di concorso.
    Nel bando di gara sarebbe ammessa la possibilità di "titolo equipollente" al certificato di agibilità. In alternativa al certificato di agibilità, sarebbe pertanto possibile la presentazione di perizia giurata che ne attesti i presupposti, ciò che è avvenuto con la presentazione da parte dei ricorrenti di perizia giurata del geometra P., datata 2 agosto 2007, relativa al loro alloggio, per il quale è stata avanzata istanza di sanatoria ai sensi degli articoli 31 e ss. della legge n. 47/1985, "in atto nella fase dell'iter di istruttoria finale" (v. perizia giurata, in atti).
    I ricorrenti concludono per l'accoglimento del gravame.
    L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha sostenuto la legittimità del proprio operato, chiedendo la reiezione del ricorso.
    La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 9 febbraio 2011.
    Il ricorso è fondato.
    La controversia in esame riguarda la possibilità per i ricorrenti, negata dall'amministrazione, di partecipare alla procedura di assegnazione di contributi all'acquisto della prima casa producendo, in luogo del certificato di agibilità (ex art. 24 del D.P.R. n. 380/2001) dell'abitazione, una perizia giurata attestante l'agibilità medesima.
    In proposito occorre rilevare che il certificato di agibilità attesta la corrispondenza dell'opera realizzata al progetto assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d'uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, alla stregua della normativa vigente. Si tratta di una certificazione in senso stretto, cioè di una dichiarazione di scienza riproduttiva di una certezza giuridica, ovvero, al di là del nomen iuris, di un atto di accertamento (T.A.R. Umbria, 18 novembre 2010, n. 512), che, secondo la giurisprudenza, non può essere rilasciato per fabbricati abusivi e non condonati (cfr. C.S., V, 30 aprile 2009, n. 2760).
    Ciò posto, nel quadro della procedura in questione, la possibilità di presentare documentazione equipollente al certificato di agibilità deve senz'altro ammettersi, per esplicita scelta della stessa amministrazione regionale.
    Ed invero, nel "bando di assegnazione di contributi per l'acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione" pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria dell'8 agosto 2006 si legge tra i "requisiti dell'alloggio" che "l'alloggio dovrà essere provvisto del certificato di agibilità ai sensi dell'art. 24 del Testo unico in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380 aggiornato al D.Lg.vo 27/12/2002 n. 201, o di titolo equipollente". Del pari, di generico "documento attestante l'abitabilità o agibilità dell'alloggio" l'amministrazione fa richiesta ai ricorrenti con la nota n. 7869/2007.
    Siffatto "documento" è stato in effetti presentato dai ricorrenti, che hanno prodotto perizia giurata attestante l'agibilità redatta dal geometra Giuseppe P. in data 2 agosto 2007.
    Ne consegue che la loro istanza di ammissione alla procedura de qua avrebbe dovuto essere accolta, ferma restando peraltro - trattandosi di alloggio per il quale non si è ancora definita la sanatoria ex art. 31 della legge n. 47/1985 - la necessità di produzione del certificato in parola ai fini dell'erogazione materiale del contributo, che deve riferirsi ad immobili anche formalmente in regola con la legislazione edilizia ed urbanistica.
    In relazione a quanto precede, il ricorso in esame risulta fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla procedura sfociata nella graduatoria approvata con decreto n. 4457 del 22 aprile 2008.
    Sussistono i presupposti di legge per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
    P. Q. M.
    il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla procedura sfociata nella graduatoria approvata con decreto n. 4457 del 22 aprile 2008.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Ettore Leotta
    L'ESTENSORE
    Giuseppe Caruso
    IL CONSIGLIERE
    Caterina Criscenti
     
    Depositata in Segreteria il 21 febbraio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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