Azionabilità delle pretese risarcitorie ai sensi dell'art. 34, c.p.a.
Mercoledì 07 Marzo 2012 12:38
Melita Manola
N. 369/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 89 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2011, proposto da C. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi D'Ambrosio e Ermelinda Pastore, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di cui alla nota prot. n. 15133 del 22.10.2010 a firma del Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche, di declaratoria di "decadenza" con conseguente "archiviazione" dell'istanza presentata dalla società ricorrente in data 27.11.2006 per il rilascio di autorizzazione unica ai fini della realizzazione di un insediamento eolico nel Comune di Candela, località ...omissis...;
nonché per l'accertamento dell'obbligo della Regine Puglia di concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica richiesta con istanza del 27.11.2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Luigi D'Ambrosio, Ermelinda Pastore e Tiziana Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con istanza del 27.11.2006 la società G. s.r.l. (successivamente C. s.r.l.) presentava ai competenti Uffici regionali domanda di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto di insediamento eolico da realizzare nel Comune di Candela, località ...omissis..., di potenza nominale pari a 10Mw.
In pari data la società depositava istanza di autorizzazione unica per la realizzazione del progetto.
Con determinazione n. 296 del 19.5.2008 il Dirigente del Settore Ecologia decideva di "... respingere, tra le installazioni proposte, quelle che determinano una sensibile criticità ambientale e cioè le torri contraddistinte dai nn. A1, A2, A3 e A5 (...)", esprimendo "parere favorevole alla restante parte dell'opera e quindi all'installazione dell'aerogeneratore" contraddistinto con il n. A4, e ritenendo "il progetto relativo ad un impianto eolico nel Comune di Candela (Fg) alla località ...omissis..., proposto dalla C. s.r.l., già G. s.r.l. (...), così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. (...) con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate".
In accoglimento dell'istanza di riesame del 7.7.2008 della società C. s.r.l. (motivata sulla scorta dell'erronea inclusione dell'aerogeneratore A5 nella fascia di rispetto del tratturello ...omissis...), il Dirigente del Servizio Ecologia, con nota prot. n. 15547/2008, comunicava alla società che "preso atto dell'attestazione prot. 5132/5165 del 26.5.2008 del Comune di Candela (...) relativa alla fascia di rispetto per quanto attiene il tratturello ...omissis..., si ritiene di poter assentire anche la localizzazione dell'aerogeneratore A5 escludendo anch'esso dall'applicazione delle procedure di VIA".
Con determinazione prot. n. 339 del 9.6.2009 il Dirigente del Servizio Ecologia procedeva alla correzione di un refuso della precedente nota regionale prot. n. 15547 del 5.11.2008, relativo all'omessa indicazione delle coordinate Gauss - Boaga fuso Est dell'aerogeneratore A5.
Pertanto, il progetto presentato dalla società C. s.r.l., ridimensionato secondo le prescrizioni regionali (l'impianto è stato ridotto in termini di potenza da 10 Mw a 4 Mw), veniva escluso dalla procedura di V.I.A.
Il Dirigente del Servizio Energia con nota prot. n. 5512 del 9.4.2010 (ricevuta dalla società in data 7.5.2010) "sulla base del nuovo parere VIA espresso con determinazione dirigenziale dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche n. 339 del 9.6.2009" invitava "la società proponente a trasmettere all'Ufficio scrivente, il progetto definitivo adeguato a quanto espresso in entrambe le determinazioni, nonché la conferma della S. concordata con il gestore della rete, entro il termine perentorio di 90 gg dal ricevimento della presente comunicazione, pena la decadenza dall'istanza".
In data 4.8.2010, la società C., stante il ridimensionamento del progetto di parco eolico in termini di potenza (da 10 Mw a 4 Mw) e in considerazione della circostanza secondo cui "questa riduzione di potenza impone alla (...) società di dover richiedere la connessione in rete ad un diverso gestore, in particolare Enel, non essendo più possibile proseguire con l'originaria connessione ottenuta a suo tempo da Terna s.p.a. ed allegata all'istanza di autorizzazione unica", chiedeva una "congrua proroga dei termine (...) fissato per l'inoltro del progetto definitivo e della conferma della S. concordata".
L'Amministrazione regionale, con la gravata nota prot. n. 15133 del 22.10.2010 (ricevuta dalla C. s.r.l. in data 4.11.2010), ritenuto "ampiamente trascorso il termine assegnato, senza aver avuto alcun riscontro a riguardo", comunicava alla società "che l'istanza è decaduta ed è stata archiviata".
In data 12.11.2010 la C. presentava alla Regione Puglia motivata istanza di riesame, rimasta priva di riscontro.
La stessa società impugna in questa sede la citata nota prot. n. 15133 del 22.10.2010.
Evidenzia l'odierna deducente che il provvedimento gravato è illegittimo poiché "atipico", in quanto l'unica fattispecie di decadenza prevista dall'art. 2.3.2 dell'allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 23.1.2007 è relativa all'ipotesi di carenza originaria di documentazione allegata alla domanda di autorizzazione; che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, venendo in rilievo una differente fattispecie in cui vi è necessità di adempimenti conseguenti alle deliberazioni regionali assunte in seno al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.; che la Regione ha richiesto per tale adempimento tempi tecnici incompatibili con il termine di novanta giorni assegnato; che il contestato provvedimento di decadenza non trova fondamento in nessuna norma di settore.
Sottolinea, inoltre, che la richiesta di proroga del 4.8.2010 (di cui l'Amministrazione regionale è venuta a conoscenza, avendone dato atto nel corpo del provvedimento gravato) non ha mai ricevuto risposta alcuna; che, pertanto, l'atipico provvedimento di decadenza avrebbe dovuto essere preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento; che il provvedimento de quo non è riconducibile nell'ambito delle ipotesi di revoca ex art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies legge n. 241/1990.
Si costituiva l'Amministrazione regionale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, con nota dell'8.11.2011 la Regione ha comunicato alla società ricorrente l'avvio del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica.
Risulta, pertanto, soddisfatta la pretesa azionata con il presente giudizio, come del resto rilevato dalla società istante alle pagg. 2 e 3 della memoria depositata in data 19 novembre 2011.
La società ricorrente con la stessa memoria dichiara la persistenza, ai sensi dell'art. 34, comma 3 cod. proc. amm., del proprio interesse alla declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato, a fini risarcitori.
Tuttavia, va rimarcato che «L'art. 34, comma 3 d.lgs. n. 104/2010 (cod. proc. amm.) secondo il quale "quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori", deve applicarsi in via restrittiva e soltanto allorquando la domanda risarcitoria sia stata proposta nello stesso giudizio (e ciò pare del tutto evidente), oppure quando la parte ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo. La disposizione, pertanto, non può essere interpretata nel senso che, in seguito ad una semplice segnalazione della parte o, addirittura d'ufficio, lo stesso giudice debba verificare la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori.» (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 5 ottobre 2011, n. 2352).
Analogamente T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 3 marzo 2011, n. 373 ha sottolineato che «Se è pur vero che il comma 3 dell'art. 34 c.p.a. prevede che "quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori", va osservato che laddove tale interesse non sia stato concretizzato dalla ricorrente tramite la presentazione formale di una specifica domanda (la quale è proponibile entro il termine di cui all'art. 30, comma 5 del c.p.a.) non si può più affermare che competa al giudice rilevare "ex officio" l'ipotetica presenza di un interesse la cui azionabilità è ancora nel potere della parte interessata.».
Premesso che nel processo amministrativo (nell'ambito non solo dell'azione di annullamento, ma anche di quella di accertamento ai sensi dell'art. 34, comma 3 cod. proc. amm.), come nel giudizio civile, unicamente un interesse ad agire concreto ed attuale (vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale accoglimento del ricorso) legittima - quale condizione dell'azione ex art. 100 cod. proc. civ. - la proposizione del ricorso giurisdizionale, la segnalazione di parte ricorrente contenuta nella memoria depositata in data 19 novembre 2011 non è sufficiente ad evidenziare un interesse, in tal modo qualificato, all'accertamento, a fini risarcitori, dell'illegittimità dell'atto amministrativo gravato.
Invero, il suddetto interesse è, nel caso di specie, connotato dai caratteri dell'astrattezza e della non attualità, posto che nel presente giudizio non è mai stata presentata la domanda risarcitoria, né è stata fornita dimostrazione della proposizione della stessa in un separato processo.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude, tuttavia, una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale).
A tal fine, va rilevato che il ricorso appare fondato, dovendosi condividere le argomentazioni di parte ricorrente, supportate dal contegno assunto dall'Amministrazione regionale, che solo dopo la proposizione del ricorso ha soddisfatto la pretesa della società istante.
Ne discende che le spese di giudizio sostenute dalla C. s.r.l. devono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente secondo il menzionato principio della soccombenza virtuale, spese liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente C. s.r.l., liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Corrado Allegretta
L'ESTENSORE
Francesco Cocomile
IL REFERENDARIO
Savio Picone
Depositata in Segreteria il 21 febbraio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Esami d'avvocato: la ripetizione della valutazione è irreversibile!
Domenica 26 Febbraio 2012 20:13
Melita Manola
N. 349/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 4043 Reg. Ric.
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4043 del 1998, proposto da:
F. G., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Prudente, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tribunale;
contro
Commissione esami di avvocato - Corte D'Appello di Messina, Ministero di Grazia e Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale n. 14 redatto in data 27 marzo 1998 dalla Commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte d'Appello di Messina - sessione 1997, con il quale al ricorrente alle prove scritte degli esami di abilitazione professionale è stato assegnato il voto di 86, suddiviso in 30 (diritto civile), 28 (diritto penale) e 28 (atto giudiziario), per cui il medesimo è stato escluso dalla partecipazione alla prova orale dell'esame predetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Esami di Avvocato - Corte D'Appello di Messina e del Ministero di Grazia e Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
In data 10, 11 e 12 dicembre 1997 il ricorrente ha sostenuto presso la Corte d'Appello di Messina le prove scritte dell'esame per l'iscrizione all'albo di procuratore legale (sessione 1997).
A seguito della pubblicazione dell'elenco delle persone ammesse a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione, il medesimo ha appreso che i suoi elaborati erano stati valutati con il punteggio complessivo di 86, così suddiviso: 30 per la prova di diritto civile, 28 per la prova di penale, e 28 nella prova pratica.
Mediante accesso agli atti, il ricorrente apprendeva che il giudizio relativo all'elaborato di diritto civile non riportava motivazione, la prova di diritto penale era stata giudicata con "trattazione complessivamente insufficiente", mentre l'atto giudiziario era stato considerato "atto poco argomentato e insufficiente".
Con ricorso n. 4043/98, il ricorrente impugnava il citato verbale dinanzi a questo Tribunale, la III Sezione del quale, con ordinanza n. 2374 del 24.10.1998, accoglieva l'istanza cautelare, facendo "obbligo alla commissione giudicatrice di riesaminare ... gli elaborati del ricorrente con adeguata motivazione e seguendo il giusto procedimento".
In esecuzione di tale ordinanza, con verbale n. 56 del 13.01.1999 la Commissione Esaminatrice procedeva "alla rilettura e riesame degli elaborati" del ricorrente, ed all'esito di tale riesame attribuiva per ciascun elaborato nuovo giudizio e nuovo punteggio (prima prova 32/50, seconda prova 28/50 e terza prova 30/50), attribuendo la valutazione complessiva di 90/150, pari al punteggio minimo richiesto per essere ammesso alla prova orale, ed ammettendo così il ricorrente a sostenere la prova orale, sebbene "con riserva".
In data 26.01.1999 il ricorrente superava l'esame orale, con il punteggio di 190, e con deliberazione della Commissione n. 57 veniva dichiarato idoneo all'esercizio della professione di avvocato, "con riserva all'esito definitivo del giudizio del TAR di Catania".
Con provvedimento del 28.04.1999 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina deliberava l'iscrizione del ricorrente all'Albo degli Avvocati di Messina.
In vista della discussione del merito della causa, il ricorrente ha perciò rappresentato di non avere interesse alla decisione, invocando l'applicazione dell'art. 4, comma 2-bis, del D.L. 30.06.2005 n. 115 (aggiunto dalla legge di conversione 17.08.2005 n. 168).
Con atto depositato il 10.11.2011 il Ministero si è però opposto alla pronuncia di improcedibilità per carenza di interesse, ed ha insistito per il rigetto del ricorso nel merito, rappresentando che l'ordinanza di questo TAR era stata riformata dal CGA, con ordinanza n. 67 dell'11.02.99, e che perciò cadrebbe anche il giudizio positivo emesso sulle prove.
In realtà, il Collegio ritiene che debba trovare applicazione la norma contenuta nell'art. 4, comma 2-bis, del D.L. 30.06.2005, ai sensi del quale "conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".
E' del tutto irrilevante la circostanza che l'ordinanza cautelare di questo Tribunale sia stata poi riformata dal CGA, perché l'ordinanza del CGA è solo dell'11.02.99, e cioè successiva al superamento, da parte del ricorrente, delle prove d'esame, scritte e orali.
E tale tesi è autorevolmente supportata da Corte Cost., 09.04.2009 n. 108, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale disposizione, ha dichiarato infondate tutte le questioni, peraltro sollevate proprio dal CGA, e proprio in un caso in cui, dopo la proposizione dell'appello, ma prima della camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza, in esecuzione della sentenza stessa gli elaborati del candidato erano stati nuovamente corretti ed egli era stato ammesso alle prove orali, che aveva superato, per poi iscriversi all'Albo degli avvocati. L'istanza cautelare era stata poi accolta dal CGA, che aveva sospeso gli effetti della sentenza gravata sino all'esito del citato giudizio di legittimità costituzionale.
La Corte ha inequivocabilmente precisato che "la disposizione impugnata ha lo scopo di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento, con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l'ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione. Per raggiungere questo scopo, la disposizione rende irreversibili - secondo la giurisprudenza amministrativa - gli effetti del superamento delle prove scritte e orali previste dal bando. Essa, quindi, rende irreversibili anche gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali (pure di natura cautelare) o di autotutela amministrativa che abbiano disposto l'ammissione alle prove stesse, precludendo l'ulteriore prosecuzione del processo eventualmente avviato".
La Corte ha poi aggiunto che qualora in sede cautelare sia "l'Amministrazione a soccombere, è possibile che il giudizio di secondo grado o di merito non abbia luogo, perché il superamento delle prove può determinare l'estinzione del processo. Queste conseguenze vanno valutate alla luce dei principi costituzionali, che non escludono una ragionevole limitazione del diritto di difesa dell'amministrazione". E secondo la Corte, "con specifico riferimento al processo amministrativo, una ragionevole dissimmetria può essere giustificata alla luce dell'art. 113 Cost.", che è un "parametro...in effetti rivolto - all'inverso - a garantire il cittadino contro gli atti della pubblica amministrazione"; per cui, "alla luce di questi princìpi, il bilanciamento di interessi operato dal legislatore, con la disposizione denunciata, non è irragionevole. Il diritto di difesa dell'amministrazione è sì compresso, ma non eliminato, in quanto esso può comunque esplicarsi fino all'eventuale superamento delle prove. E la sua compressione è giustificata dal fatto che dell'interesse pubblico all'accertamento dell'idoneità del candidato, di cui l'amministrazione stessa è portatrice, la disposizione si fa comunque carico, richiedendo il superamento della prova: è solo a seguito della ripetizione della stessa o della nuova valutazione, con esito positivo - e non semplicemente sulla base di un provvedimento giurisdizionale - che il candidato consegue l'abilitazione. Vi è, quindi, comunque un accertamento dell'idoneità del candidato, affidato alla stessa amministrazione o ad altra egualmente portatrice dello stesso interesse pubblico. Presupposto per l'applicazione della disposizione impugnata è che, a seguito di un provvedimento giurisdizionale o di iniziativa della stessa amministrazione, vi sia stato un nuovo accertamento dell'idoneità del candidato, con la ripetizione delle prove o con una nuova valutazione di esse. E' questo accertamento amministrativo, e non il provvedimento del giudice, a produrre l'effetto di conseguimento dell'abilitazione, che la disposizione rende irreversibile. Il legislatore ha ritenuto che, una volta operato il nuovo accertamento, la prosecuzione del processo, avviato per contestare l'esito del precedente accertamento, fosse superflua e potesse andare a detrimento dell'affidamento del privato e della certezza dei rapporti giuridici. Ciò spiega perché la disposizione possa trovare applicazione anche quando il nuovo accertamento è stato operato a seguito di un provvedimento cautelare del giudice".
In conclusione, è da ritenere che il ricorrente ha acquisito il diritto al definitivo conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di avvocato, e, quindi, debba trovare applicazione l'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 104/2010, ai sensi del quale "il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso...improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione".
In considerazione delle alterne vicende processuali della vicenda in esame, sussistono le eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania - Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, nei sensi di cui in motivazione, per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola
L'ESTENSORE
Dauno Trebastoni
IL CONSIGLIERE
Francesco Brugaletta
Depositata in Segreteria il 9 febbraio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
La class action degli Avvocati per far funzionare i Tribunali
Martedì 21 Febbraio 2012 09:08
Carmelo Anzalone
N. 1416/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 6021 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6021 del 2011, proposto da:
Associazione Forense di Reggio Emilia, avv. S. N. + 12, Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, avv. A. V. nonché B. Srl, rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniele Turco e Fabio Iannaccone, con i quali elettivamente domiciliano presso il dott. M. G. in Roma, via ...omissis...
acontro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l'accertamento
della sussistenza di condotte inadempienti da parte dell'Amministrazione pubblica, inadempimento concretizzatosi nella mancata adozione delle misure necessarie al buon funzionamento del servizio Giustizia, nei limiti di cui al ricorso
e per la condanna
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 3 D. Lgs. 198/2009, del Ministero della Giustizia e del C.S.M., ciascuno per quanto di propria competenza, all'adozione di tutti gli atti necessari al fine di ripristinare un efficiente ed adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di giustizia presso il Tribunale di Reggio Emilia ed, in particolare:
adeguare le piante organiche dei Magistrati in ruolo presso il Tribunale di Reggio Emilia e del personale tutto dei relativi Uffici Giudiziari in funzione dei parametri vigenti ed in considerazione della accresciuta domanda di servizio della Giustizia negli ultimi anni;
in subordine al punto precedente ed in ogni caso, provvedere al completamento delle piante organiche del Tribunale di Reggio Emilia con nomina dei magistrati, degli impiegati, dei dirigenti o responsabili di Cancelleria, degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari;
nominare un dirigente capo di Cancelleria;
provvedere a rendere operativo e funzionante il processo civile telematico;
emanare ogni altro idoneo atto o provvedimento volto ad ottenere un regolare funzionamento dei servizi, con eliminazione in autotutela - se del caso - di tutti quei provvedimenti ritenuti illegittimi che ne ostacolino il relativo espletamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 1^ aprile 2010, l'Associazione Forense di Reggio Emilia ha diffidato, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 198/2009, il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della Giustizia ad adottare, in relazione alle rispettive competenze, entro il termine di novanta giorni, tutti gli atti necessari al fine di ripristinare un efficiente ed adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di giustizia presso il Tribunale di Reggio Emilia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 giugno 2010, ha deliberato di rispondere alla diffida considerando di avere già provveduto alla nomina del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia e di accingersi a nominare il Presidente del corrispondente Ufficio giudicante e che tutte le altre istanze vanno indirizzate al Ministero della Giustizia, cui spetta l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.), ivi compresa l'adozione delle regole tecniche per il funzionamento del processo civile telematico; il Ministero della Giustizia, invece, non ha fornito riscontro.
Di talché, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, ai sensi degli artt. 1 e ss. d.lgs. 198/2009, articolato nei seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione l. 181/2008 (rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria); violazione e falsa applicazione d.lgs. 51/1998; violazione e falsa applicazione d.lgs. 160/2006; violazione e falsa applicazione r.d. 12/1941.
La situazione di grave disagio in cui è amministrata la giustizia a Reggio Emilia scaturirebbe principalmente dall'inadeguata applicazione delle previsioni di cui alle normative in epigrafe e, segnatamente, dall'insufficienza della dotazione organica attribuita agli uffici giudiziari di Reggio Emilia nonché dalla mancata adozione di quei provvedimenti finalizzati all'assunzione del personale di Magistratura ossia dalla mancata indizione dei relativi concorsi.
La pianta organica della magistratura reggiana, assieme a quella di tante altre realtà giudiziarie, sarebbe incompleta, ma, a differenza degli altri Uffici Giudiziari, quello di Reggio Emilia dovrebbe sopportare una potenziale domanda di giustizia superiore a tutti gli altri del distretto; in assoluto l'Ufficio Giudiziario di Reggio Emilia avrebbe il carico di lavoro globale maggiore rispetto alle altre realtà giudiziarie del distretto.
Violazione e falsa applicazione r.d. 12/1941; l. 1196/1960; l. 430/1965: in relazione al DPCM 15.12.2008 ed il succ. D.M. 5.11.2009 - Ministero della Giustizia; violazione e falsa applicazione d.P.R. 123/2001.
Al mancato completamento delle piante organiche della magistratura ed all'inadeguatezza delle stesse occorrerebbe aggiungere la carenza di personale amministrativo e di cancelleria dovuta al mancato completamento delle previste piante organiche.
Alle menzionate carenze di risorse umane si potrebbe cercare di sopperire dando piena ed effettiva attuazione a quanto previsto dal d.P.R. 123/2001 che ha introdotto nel nostro ordinamento il processo civile telematico.
L'Avvocatura Generale dello Stato ha in primo luogo eccepito la carenza di legittimazione passiva del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine alle domande proposte dai ricorrenti ed, in ogni caso, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'azione collettiva.
In particolare, ha sostenuto che, tenendo conto delle risorse disponibili, l'operato amministrativo dovrebbe ritenersi legittimo ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica dell'11 gennaio 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. L'art. 1 d.lgs. 198/2009 - attuazione dell'art. 3 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici - dispone che, al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Il comma 1-bis dell'art. 1 stabilisce che, nel giudizio di sussistenza della lesione, il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.
Dall'applicazione del decreto, ai sensi del comma 1 ter, sono escluse le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il quarto comma dispone altresì che, ricorrendo i presupposti di cui al primo comma, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati di tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al primo comma.
La class action per l'efficienza della pubblica amministrazione, quindi, costituisce uno strumento di tutela di interessi diffusi, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal codice del processo, azionabile da singoli "titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori" od anche da "associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati" comunque appartenenti a tale pluralità.
2. Il Collegio rileva in primo luogo che il ricorso si presenta ammissibile in quanto proposto dall'Associazione Forense di Reggio Emilia nonché dai singoli avvocati, mentre si presenta inammissibile in quanto proposto da B. Srl, la quale è priva di legittimazione ad agire non essendo titolare di un interesse omogeneo a quello degli altri utenti che hanno proposto l'azione.
3. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Consiglio Superiore della Magistratura deve essere respinta in quanto, se è vero che ai sensi della norma azionata il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti ad esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni, è altrettanto vero che i ricorrenti hanno avanzato una pluralità di richieste rispetto alle quali, almeno per quanto attiene alla nomina di magistrati presso il Tribunale di Reggio Emilia per la copertura dei posti previsti nella pianta organica ma tuttora vacanti, non può escludersi la competenza anche dell'organo di autogoverno della magistratura.
4. Nel merito, il ricorso, quantunque molto ben articolato e denso di interessanti questioni, è infondato e va di conseguenza respinto.
La fondatezza dell'azione collettiva in tema di efficienza della pubblica amministrazione, postula che la lesione diretta, concreta ed attuale degli interessi derivi:
a) dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento;
b) dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi;
c) dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel d.lgs. 150/2009, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite con d.lgs. 150/2009.
La fattispecie in esame, escluse le ipotesi sub a) e sub b), potrebbe eventualmente attenere a quella sub c), con riferimento alla violazione di standard qualitativi.
Tuttavia, da un lato, occorre rilevare che questi ultimi devono essere definiti in conformità a parametri che nel caso di specie non risultano fissati, dall'altro, occorre considerare che, ai sensi del richiamato comma 1 bis dell'art. 1 d.lgs. 198/2009, nel giudizio di sussistenza della lesione il giudice deve tenere conto delle risorse strumentali, finanziarie ed umane concretamente a disposizione delle parti intimate e ciò in relazione al noto brocardo ad impossibilia nemo tenetur.
Dalle osservazioni formulate dal Servizio Studi del CSM risulta che la situazione di scopertura degli organici di magistrati presso il Tribunale di Reggio Emilia è del 13%, dato in linea con quello nazionale, atteso che, allo stato, risultano scoperti 3 posti di magistrato togato su 23 previsti in organico, laddove vi sono altre sedi con scoperture superiori, tra cui il distretto di Messina, dove la scopertura è del 20%, il distretto di Caltanissetta, con una scopertura superiore al 21%, e quello di Reggio Calabria, con una scopertura superiore al 17%.
Nella memoria prodotta dall'Avvocatura Generale dello Stato, è riportata, per quanto concerne la situazione del personale amministrativo del Tribunale di Reggio Emilia, la relazione del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia che indica in primo luogo come attualmente la pianta organica del personale amministrativo del Tribunale preveda 63 posti con 57 risorse umane presenti.
In particolare, la relazione richiamata evidenzia che, dall'esame complessivo della situazione dell'ufficio, emerge che la percentuale di scopertura complessiva è pari al 9,52%, inferiore alla scopertura media nazionale che si attesta attualmente al 12%.
Nella relazione, tra l'altro, è ancora fatto presente, in relazione agli interventi posti in essere, che, nei limiti delle normative in materia di acquisizione di personale e tenuto conto della dotazione organica prevista, l'ufficio in esame è stato sempre tenuto nella dovuta considerazione; nello specifico, dal 2008 al 2011 sono state attivate complessivamente 13 procedure di comando e di esse 8 sono andate a buon fine, alcune concludendosi alla naturale scadenza (due anni), laddove altre hanno avuto una durata più limitata.
In relazione alla situazione dell'Ufficio NEP presso il Tribunale di Reggio Emilia, la relazione ha poi posto in rilievo che allo stato sono in servizio 12 unità rispetto alle 20 previste, tenuto conto di un funzionario UNEP e di un ufficiale giudiziario distaccato ad altri uffici; nel 2005 sono stati coperti tre posti già vacanti di funzionario UNEP con altrettanti idonei del concorso bandito nel 2002, portando così le presenze in tale profilo a 7 su 9 posti previsti. Ha altresì evidenziato che, tenuto conto della specifica natura delle attività di competenza non è possibile, in questo caso, realizzare comandi di personale da altre amministrazione in mancanza delle necessarie conoscenze tecniche richieste, mentre assume particolare rilevanza il ricorso alle applicazioni temporanee da altri uffici NEP del distretto ai sensi dell'art. 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007.
Sulla base di tali evidenze, il Collegio - pur tenendo conto delle osservazioni di replica contenute nella memoria depositata dai ricorrenti in vista dell'udienza di merito e pur ritenendo che quanto prospettato dagli stessi circa la concreta esigenza di una celere implementazione del personale di magistratura ed amministrativo presso il Tribunale di Reggio Emilia sia meritevole di adeguata considerazione in sede amministrativa - rileva nondimeno che, in presenza di altre sedi giudiziarie con scoperture pari o superiori a quella manifestata dalla sede giudiziaria in discorso, trova necessariamente applicazione il richiamato comma 1 bis dell'art. 1 d.lgs. 198/2009, secondo cui, nel giudizio di sussistenza della lesione, il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie ed umane concretamente a disposizioni delle parti intimate.
Ne consegue che, tenendo conto delle risorse a disposizione sia del Ministero della Giustizia, per quanto attiene al personale amministrativo, sia del CSM, per quanto attiene al personale di magistratura, la lesione deve essere esclusa.
D'altra parte, ove si dovesse ritenesse la lesione sussistente per ogni accertata situazione di scopertura di una sede giudiziaria rispetto alla pianta organica, si perverrebbe alla paradossale e non accettabile conclusione che tutte le azioni collettive, riferite ad ogni distretto, dovrebbero essere accolte, a prescindere dall'entità della scopertura, con conseguente obbligo di ripianamento della stessa anche in assenza delle relative risorse umane e strumentali, atteso che il numero complessivo di personale di magistratura e di personale amministrativo a livello nazionale costituisce una variabile indipendente nel giudizio.
In altri termini, in presenza di un dato esogeno, costituito dal numero complessivo di personale a livello nazionale inferiore a quello previsto dalla somma delle piante organiche relative ad ogni distretto, la mera sussistenza di una scopertura a livello locale non può di per sé sola determinare una lesione dell'interesse tale da determinare l'accoglimento del ricorso a ciò ostandovi la norma contenuta nel richiamato comma 1 bis dell'art. 1 d.lgs. 198/2009, evidentemente ispirato al principio di cui al brocardo ad impossibilia nemo tenetur.
La questione relativa all'inadeguatezza della pianta organica del Tribunale di Reggio Emilia, in considerazione dell'accresciuta domanda di giustizia, peraltro, dovrà essere considerata dagli organi amministrativi competenti in sede di rideterminazione delle piante organiche, tenuto conto della situazione complessiva a livello nazionale e di singoli distretti.
Per quanto attiene, infine, all'effettiva introduzione del processo civile telematico di cui al d.P.R. 123/2001, fermo restando l'auspicio che le tecnologie dell'informazione possano trovare quanto più sollecitamente possibile attuazione al fine di migliorare gli standard qualitativi del servizio giustizia, è sufficiente considerare che il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, avente efficacia dal 18 maggio 2011, ha dettato il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d.lgs. 82/2005, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, d.l. 193/2009, convertito nella l. 24/2010, ed ha, all'art. 37, co. 2, disposto che dalla stessa data, cessano di avere efficacia nel processo civile le disposizioni del d.P.R. 123/2001 e del decreto del Ministro della Giustizia 17 luglio 2008.
5. Sussistono giuste ragioni, considerata l'assoluta peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto da B. Srl e respinge il ricorso in epigrafe con riferimento a tutti gli altri ricorrenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Giorgio Giovannini
L'ESTENSORE
Roberto Caponigro
IL CONSIGLIERE
Roberto Politi
Depositata in Segreteria il 13 febbraio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Esclusione dal concorso per la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco: ci sono controinteressati in giudizio?
Giovedì 01 Dicembre 2011 08:09
Carmelo Anzalone
N. 6170/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 9678 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9678 del 2010, proposto dal signor C. D., rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Venturiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, 6;
contro
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. del Lazio - Roma, Sezione I-bis, 15 marzo 2010, n. 4015
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato Pesce, per delega dell'avvocato Venturiello, e l'avvocato dello Stato, Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. D. riferisce di operare dal dicembre del 1999 in qualità di vigile del fuoco volontario discontinuo provvisorio.
Egli riferisce, altresì, di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la copertura dei posti, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 519 della l. 27 dicembre del 2006, n. 296, nella qualifica di vigile del fuoco dei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (si tratta di procedura riservata al personale volontario del Corpo che, alla data del 1^ gennaio 2007, risultava iscritta negli appositi elenchi di cui all'art. 6 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ed in possesso degli ulteriori requisiti di cui alla medesima legge n. 296).
In sede di predisposizione della graduatoria propedeutica all'assunzione, l'odierno appellante veniva collocato in posizione n. 2643.
L'appellante veniva, quindi, sottoposto agli accertamenti previsti dal d.m. 11 marzo 2008, n. 78 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
In particolare, in data 11 novembre 2009 egli veniva sottoposto agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al richiamato d.m. 78 del 2008.
All'esito della visita collegiale, veniva rilevata una iperglicemia, che poteva essere attribuita a una forma di diabete.
Nella medesima occasione, la commissione (cui il sig. D. aveva riferito di aver assunto, a causa di un episodio febbrile, alcuni farmaci idonei ad alterare i valori della curva glicemica) invitava l'appellante a produrre documentazione sanitaria di fonte pubblica idonea ad escludere la richiamata patologia glicemica (la quale, ai sensi dell'allegato B), n. 19 del richiamato decreto ministeriale, avrebbe comportato la sua esclusione dalla procedura).
In data 13 novembre 2009 il sig. D. faceva effettivamente pervenire nuove analisi, da cui emergevano valori glicemici contenuti entro la norma.
Tuttavia, con atto in data 3 dicembre 2009, la Commissione escludeva il sig. D. dalla procedura con la seguente motivazione: "glicemia dell'11/11/2009 alterata a digiuno (122 mg/dl) in soggetto con risposta ridotta in toto della secrezione di insulina durante il test da carico con glucosio per via orale effettuato in data 16/11/2009. D.M. 11 marzo 2008, n. 78, art. 1, c. 2 allegato B punto 19".
L'atto di esclusione veniva impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio dal sig. D., il quale notificava il ricorso introduttivo (oltre che all'amministrazione resistente), al solo sig. Fabio Imperato, qualificato come controinteressato e classificatosi al posto n. 2522 della graduatoria conclusiva.
Con la pronuncia oggetto del presente appello, il Tribunale adìto dichiarava inammissibile il ricorso per non essere stato notificato ad almeno un controinteressato in senso tecnico (tale non potendosi qualificare il sig. Imperato il quale, per essere posizionato in posizione migliore rispetto a quella del ricorrente, risultava comunque indifferente rispetto all'esito del ricorso).
La sentenza in questione veniva gravata in sede di appello dal sig. D., il quale ne chiedeva la riforma articolando i seguenti motivi:
A. Sul punto della sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per la notifica dello stesso ad un soggetto non qualificabile come controinteressato.
Violazione di legge - Violazione del d.P.R. 3747/2007 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che, nella fase concorsuale nel corso della quale l'appellante è stato escluso, non erano configurabili controinteressati in senso proprio, dal momento che la procedura concorsuale non era ancora conclusa (si trattava di una fase intermedia e non conclusiva) e non sarebbe stato in concreto possibile individuare un controinteressato.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere che in quella fase concorsuale fossero individuabili controinteressati in senso proprio, non vi sarebbe ragione di escludere tale qualificazione con riguardo ai soggetti che precedevano in graduatoria il sig. D..
B. Nel merito. Violazione di legge: falsa e erronea applicazione delle disposizioni normative - Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, irragionevolezza e contraddittorietà tra atti - Carenza di motivazione.
L'amministrazione avrebbe omesso di considerare che dai documenti di causa non emergesse alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di cui è menzione all'allegato B del d.m. 78 del 2008 (ci si riferisce, in particolare, alle disfunzioni di cui è menzione alla voce n. 19 dell'allegato in questione).
Nessuna alterazione metabolica stabile sarebbe riscontrabile a carico dell'appellante. Verosimilmente, le temporanee alterazioni rilevate in sede di esame (11 novembre 2009) erano da attribuire alla recente assunzione di alcuni farmaci idonei ad alterare i livelli glicemici (assunzione di cui, peraltro, l'odierno appellante aveva tempestivamente reso edotta la Commissione).
Del resto, l'assoluta normalità dei valori riferibili all'odierno appellante sarebbe confermata dal fatto che, anche dopo l'esclusione per cui è causa, egli è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti finalizzati alla prestazione del servizio discontinuo presso il Comando Vigili del Fuoco di Napoli e i valori rilevati sono stati sempre conformi ai parametri di cui al d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 (Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.
All'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un vigile del fuoco volontario discontinuo provvisorio avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento con cui era stato escluso dalla procedura di stabilizzazione dei VV.FF. precari di cui all'art. 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per essere risultato affetto da una rilevante alterazione glicemica in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
2. Occorre in primo luogo esaminare il motivo di appello con cui si censura il capo della sentenza con il quale è stata ritenuta determinante ai fini del decidere la circostanza per cui l'odierno appellante non avesse notificato il ricorso in primo grado a un soggetto che lo seguiva nella speciale graduatoria di cui al comma 519 dell'articolo 1 della l. 296 del 2006, bensì soltanto a un soggetto che lo precedeva.
Nella tesi dei primi Giudici, infatti, il soggetto nei cui confronti la notifica era stata effettuata neppure avrebbe potuto essere qualificato come controinteressato in senso proprio, in quanto la sua posizione (la n. 2522) sarebbe risultata comunque indifferente agli esiti del giudizio, concernente la mera esclusione di un candidato collocato in posizione deteriore (la n. 2643).
Al riguardo, non sfugge al Collegio l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo cui la speciale procedura di cui al comma 519 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 sarebbe da qualificare come un concorso per titoli nel cui ambito (pur non essendo conosciuto a priori il numero finale degli assunti), nondimeno l'esclusione di un candidato dal concorso aumenterebbe le possibilità di assunzione di quanti lo seguono in quella che costituisce, nei fatti, una graduatoria di merito (in tal senso: Cons. Stato, VI, 10 settembre 2009, n. 5460).
Secondo tale approccio, dal carattere sostanzialmente concorsuale della richiamata procedura conseguirebbe che l'elenco nominativo, dal quale l'odierno appellante è stato escluso, costituirebbe una vera e propria graduatoria concorsuale, con conseguente necessità per cui le eventuali doglianze articolate avverso gli atti di esclusione siano portate a legale conoscenza di coloro che potrebbero trarre uno svantaggio dall'eventuale accoglimento del ricorso.
Ebbene, pur dovendosi dare atto del richiamato orientamento giurisprudenziale e della pregnanza delle argomentazioni allo stesso sottese, il Collegio ritiene maggiormente persuasiva l'adesione al diverso orientamento (del pari, formatosi sulla materia della c.d. 'stabilizzazione' dei vigili del fuoco volontari) secondo cui nell'ambito della procedura all'origine dei fatti di causa (e fino alla formazione di una graduatoria finale, effettivamente prodromica all'assunzione) non sono individuabili posizioni di controinteresse in senso proprio, tali da imporre l'obbligo di notifica da parte del candidato nei cui confronti sia stata disposta l'esclusione per ritenuta carenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al d.m. 11 febbraio 2008, n. 78 (in tal senso: Cons. Stato, VI, 15 dicembre 2009, n. 7945).
Si è in primo luogo osservato al riguardo che è pacifica in giurisprudenza l'inconfigurabilità di soggetti controinteressati, in rapporto a procedure concorsuali in via di espletamento, in quanto tutti gli aspiranti possono ritenersi titolari di un interesse di fatto all'esclusione di altri concorrenti, senza però assumere al riguardo la posizione di controinteressati in senso giuridico formale. Ciò, in quanto in siffatte ipotesi l'atto di esclusione - intervenendo in un momento anteriore rispetto alla formazione di una graduatoria di vincitori - non trova all'atto dell'emanazione del provvedimenti altre posizioni giuridiche, di segno opposto a quella del soggetto escluso, suscettibili di una lesione attuale in caso di accoglimento delle ragioni di tale soggetto (essendo tutti i concorrenti nella condizione di potere, o meno, superare le prove previste, anche indipendentemente dalla singola situazione contestata).
Si è, altresì, osservato che la questione presenta aspetti di maggiore complessità nel caso di procedure concorsuali le quali prevedano prove preselettive, con formazione di una prima graduatoria di aspiranti da sottoporre ad ulteriore selezione, potendo apparire differenziata la posizione di coloro i quali - già collocati nella prima graduatoria - possano avvalersi di uno scorrimento della stessa in caso di esclusione di altri soggetti, inseriti con migliore punteggio nella medesima.
A ben vedere, tuttavia, anche in siffatte ipotesi vengono in rilievo interessi di fatto, qualora, come nel caso di specie, la procedura concorsuale preveda due fasi distinte, la seconda delle quali ancora in via di svolgimento alla data di proposizione dell'impugnativa, con conseguente impossibilità di individuazione dei reali soggetti controinteressati (questi ultimi da identificare, anche in un secondo momento, in coloro che - in caso di riammissione dell'attuale appellante - perderebbero la posizione utile acquisita nella graduatoria finale, a nulla più rilevando la prima graduatoria, antecedente alla valutazione di idoneità psico-fisica dei candidati).
La sentenza in epigrafe risulta, quindi, in parte qua meritevole di riforma.
3. Nel merito, l'appello è meritevole di accoglimento, laddove lamenta il comportamento contraddittorio della Commissione medica, la quale, avendo rilevato in sede di accertamento dei requisiti psico-attitudinali (11 novembre 2009) un'alterazione dei valori glicemici riferibili al sig. D., ha in un primo momento richiesto a quest'ultimo di produrre ulteriore documentazione sanitaria di fonte pubblica, salvo poi - in un secondo momento - risolversi a disporre comunque l'esclusione del candidato sulla mera scorta delle rilevazioni iniziali, senza tenere in alcuna considerazione i risultati (invero, favorevoli al candidato) delle ulteriori analisi cui egli si era sottoposto su impulso della stessa Commissione e senza fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni che inducevano a tenere in non cale gli esiti dei rinnovati accertamenti clinici.
In tal modo operando, la Commissione medica ha agito in sede procedimentale in modo obiettivamente contraddittorio e tale da determinare un error in procedendo idoneo a riverberarsi con effetto viziante sull'atto con cui è stata preclusa l'ulteriore prosecuzione della procedura nei confronti del sig. D..
E' vero che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha prodotto una relazione con la quale si è affermato con argomentazioni tecnico-scientifiche (fra l'altro) che l'alterazione glicemica riscontrata nei confronti dell'appellante in data 11 novembre 2009 non poteva avere un carattere transitorio, né poteva essere spiegata con la recente assunzione (peraltro, tempestivamente segnalata a suo tempo alla stessa Commissione) di alcuni farmaci idonei a determinare una parziale alterazione dei valori glicemici (relazione in data 28 dicembre 2010).
Si osserva, tuttavia, che nessuno degli argomenti in tale occasione offerti (peraltro, contestati dall'appellante con una ulteriore specifica documentazione, depositata il 17 settembre 2011) è stato in concreto trasfuso nell'atto di esclusione, il quale si è - al contrario - limitato in maniera apodittica ad affermare la necessità di escludere il candidato a causa dell'alterazione dei valori glicemici riscontrati in sede di accertamento medico-collegiale in data 11 novembre 2009.
Pertanto, le argomentazioni trasfuse nella richiamata relazione ministeriale non possono avere un rilievo di integrazione postuma della motivazione, sicché di esse non può tenersi conto nella presente sede.
4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della decisione oggetto di appello, deve essere disposto l'annullamento degli atti impugnati con il primo ricorso, con salvezza degli ulteriori provvedimenti, che dovranno prendere in considerazione tutta la documentazione rilevante, anche prodotta dall'interessato, il quale potrà anche essere sottoposto ad una ulteriore visita
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 9678 del 2010, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado n. 1363 del 2010 e dispone l'annullamento degli atti impugnati.
Condanna il Ministero appellato alla rifusione delle spese dei due gradi di lite, che liquida in complessivi euro 1.000 (mille), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
- Luigi Maruotti - Presidente
- Maurizio Meschino - Consigliere
- Claudio Contessa - Consigliere, Estensore
- Fabio Taormina - Consigliere
- Giulio Castriota Scanderbeg - Consigliere
IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti
L'ESTENSORE
Claudio Contessa
Depositata in Segreteria il 23 novembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ricorso straordinario e successiva "traslatio" al giudizio amministrativo
Lunedì 28 Novembre 2011 08:17
Melita Manola
N. 2673/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 1641 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S. F., rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina Armenio, con domicilio eletto presso la stessa in Catania, via Genova,70;
contro
Università degli Studi di Catania, rappresentata e difesa dall'avv. Avvocatura Distr.le dello Stato di Catania e dagli avv. Vincenzo Reina e Stefania Cacciola, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Ateneo, in Catania Piazza Università n. 2;
nei confronti di
I. C., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Figuera, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, viale XX Settembre, 70;
per l'annullamento
- del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Catania n. 12648 del 10.12.2009 - il cui avviso è stato pubblicato su G.U.R.I., 4^ serie speciale, n. 2 dell'08.01.2010 - con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare "Composizione Architettonica e Urbana (ICAR 14)", Facoltà di Architettura, sede di Siracusa, nella quale è stata dichiarata vincitrice l'arch. I. C.;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, tra cui il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Catania n. 1368 del 09.02.2009 - pubblicato su G.U.R.I., 4^ serie speciale, n. 15 del 24.02.2009 - con il quale è stata nominata la nuova Commissione giudicatrice della valutazione comparativa a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale ad opera del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2008 di accoglimento del ricorso straordinario proposto dall'ing. S. F..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Catania e di I. C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato l'8.4.2010 (cfr. All. III alla produzione del ricorrente), l'ing. F. esponeva che con decreto del Rettore dell'Università di Catania del 29.09.2003, pubblicato su G.U.R.I., 4^ serie speciale, n. 79 del 10.10.2003 - era stata indetta procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare "Composizione Architettonica e Urbana (ICAR 14)", Facoltà di Architettura sede di Siracusa.
Ai fini della formazione della Commissione giudicatrice, il Consiglio di Facoltà di Architettura aveva proceduto, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 23.03.2000, n. 117 (Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori), alla designazione del membro interno; i componenti eletti venivano individuati a seguito di votazione nazionale svoltasi dal 13 al 21 aprile 2004.
La procedura comparativa si concludeva favorevolmente all'arch. C. con decreto del Rettore del 18.02.2005, avverso il quale l'ing. F. proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che veniva accolto con decreto dell'11.11.2008, in conformità al parere del Consiglio di Stato, sez. II, del 13.02.2008, il quale riteneva fondata ed assorbente la censura relativa alla illegittimità della espressione del giudizio individuale sulla produzione scientifica del ricorrente, avvenuta tenendo conto soltanto di uno dei criteri previsti dall'art. 4 del d.P.R. n. 117/2000.
Avverso tale decreto l'arch. C. proponeva ricorso innanzi a Codesto TAR (ricorso numero 551/2009), la cui domanda cautelare veniva respinta con ordinanza n. 458/2009, confermata con ordinanza del CGA n. 634/2009 (prodotte dal ricorrente ing. F.).
L'Università di Catania, nel frattempo, chiedeva un parere alla Avvocatura distrettuale dello Stato in ordine alla composizione della Commissione giudicatrice che avrebbe dovuto provvedere alla procedura concorsuale a seguito dell'annullamento dei relativi atti.
L'Avv.ra dello Stato, in data 23.01.2009, dopo aver premesso che la decisione resa sul ricorso straordinario non aveva travolto la precedente composizione della Commissione, suggeriva comunque all'Università di procedere alla nomina ex novo di tutta la Commissione a piena garanzia dell'imparzialità dell'attività amministrativa.
Sicchè l'Amm.ne, con decreto n. 5128 del 26.01.2009, revocava il decreto del 2004 di nomina della Commissione giudicatrice.
Quindi, con successivo decreto del 09.02.2009 nominava la nuova Commissione giudicatrice nelle persone dei proff. Z. D., membro interno designato in data 04.02.2009 dal Consiglio di Facoltà di Architettura, R. L. e A. D., membri eletti in occasione delle votazioni effettuate nell'aprile del 2004.
I lavori della Commissione si svolgevano nelle date del 25.09.2009 (seduta dedicata alla fissazione dei criteri di massima e delle procedure per la valutazione comparativa dei candidati), 2.11.2009 (valutazione dei i titoli e pubblicazioni dei candidati), 4/5.11.2009 (prove scritte) e 6.11.2009, allorquando, effettuata la prova orale e formulati i relativi giudizi, la Commissione esprimeva i giudizi complessivi finali per ciascun candidato (per quanto qui rileva, C. I.: tra l'ottimo e l'eccellente; F. S.: mediamente buono).
Con decreto del Rettore n. 12648 del 10.12.2009 venivano approvati gli atti relativi alla valutazione comparativa e l'arch. I. C. veniva dichiarata vincitrice.
Avverso tale esito l'ing. F. proponeva l'8.04.2010 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Con atto del 4/05/10, notificato il 7.5.2010, l'Università di Catania, e con atto notificato il 13.5.2010, la controinteressata, interponevano opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.
In data 29.05.2010 il F. notificava l'atto di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, atto che veniva depositato il 22.06.2010.
L'Università di Catania e la controinteressata si costituivano in giudizio il 5.7.2010.
L'arch. C. proponeva ricorso incidentale notificato il 9.07.2010, volto all'accertamento del difetto di legittimazione e di interesse ad agire del ricorrente principale, impugnando in via incidentale il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Catania n. 12648 del 10.12.2009 di approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice nella parte in cui era stata disposta l'ammissione alla procedura comparativa del ricorrente (principale), ammissione che si assumeva viziata dalla violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del d.P.R. 23.03.2000, n. 117 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210), del decreto del Rettore dell'Università di Catania del 29.09.2003, n. 133/03/ (di indizione della procedura) nonché eccesso di potere sotto svariati profili.
Con successivo atto l'arch. C. proponeva altresì motivi aggiunti al ricorso incidentale, adducendo che l'interesse era insorto successivamente al deposito (avvenuto in data 23.07.2010 ) di una memoria da parte dell'ing. F..
Con i motivi aggiunti si lamentava l'illegittimità dell'operato della Commissione sotto i profili della violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del decreto del Rettore dell'Università di Catania del 29.09.2003, n. 133/03/, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e del d.P.R. 23.03.2000, n. 117.
Le parti hanno prodotto memorie in vista dell'Udienza di merito.
All'Udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il Collegio, dopo aver invitato le parti, ai sensi dell'art. 73 del cod. proc. amm., a dedurre sulle questioni circa la tempestività ed ammissibilità dei ricorsi principale ed incidentali rilevate d'ufficio, suscettibili di essere poste a fondamento della decisione, esaurita la discussione orale tra le parti, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
I. In attuazione della regola della priorità di trattazione del ricorso incidentale preordinato all'estromissione dalla procedura del ricorrente principale (regola confermata da ultimo dalla Cons. Stato Ad.Plen. n. 4 del 2011), il Collegio procedere ad esaminare il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti, ma ritiene detti gravami tardivi.
L'ing. F. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato nelle date 8/16.4.2010.
Il ricorso incidentale dell'arch. C. è stato notificato il 9/16.07.2010 e i motivi aggiunti in data 16.9.2010.
Invitata dal Collegio a dedurre sulla specifica questione della tempestività dei due gravami incidentali, la controinteressata ha ritenuto di avere eseguito le notifiche in termini, in quanto entro i 60 giorni dall'atto di trasposizione del ricorso straordinario avanti questo Tribunale.
Ma la prospettazione non è condivisibile, avendo l'art. 9, comma 4, del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 assegnato ai controinteressati un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso (straordinario) per presentare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.
Poiché il ricorso straordinario è stato notificato nelle date 8/16.4.2010, è a partire da tali date che va computato il prescritto termine decadenziale per la proposizione dei gravami incidentali, e non certo dalla (successiva) data di notificazione e/o deposito della cancelleria di questo Tribunale dell'atto di trasposizione.
D'altra parte, con il ricorso incidentale la controinteressata lamenta l'illegittimità dell'operato della Commissione, la quale avrebbe violato il d.P.R. n. 117/2000, il bando del concorso e i criteri di massima per la valutazione comparativa dei candidati, nel valutare le pubblicazioni dell'ing. F., mentre, con i motivi aggiunti la controinteressata adduce la illegittimità della mancata esclusione del candidato F. dalla procedura comparativa di che trattasi, con violazione delle regole sulla produzione documentale da allegare alla domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto previsto dalla stesso bando di concorso e dai principi generali in tema di procedure concorsuali: ebbene, come risulta evidente, si tratta di atti e documenti (atti della commissione giudicatrice; documentazione allegata dalle candidato alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale) che erano dalla ricorrente conosciuti, e comunque conoscibili con la ordinaria diligenza, fin dalla data di ricevuta notifica del ricorso principale.
E poiché la controinteressata non comprova di non aver potuto conoscere tali atti per fatto imputabile all'Amministrazione, ne consegue, in applicazione del generale principio della piena conoscenza, alla quale va equiparata la conoscibilità facendo uso della ordinaria diligenza, la decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale secondo le ordinarie regole di cui al citato articolo 9, comma 4, del D.P.R. 24-11-1971 n. 1199.
Ne consegue la tardività dei predetti gravami incidentali.
II. Il collegio prende in esame le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale per erroneità della trasposizione in sede giurisdizionale dell'originario ricorso straordinario.
L 'Università e la controinteressata, dopo aver premesso che ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1199 del 1971 (oggi v. art. 48, comma 1, c.p.a.), il rapporto processuale si instaura con il deposito del ricorso in sede giurisdizionale (e non con la sua notifica), sicché, la parte che traspone un ricorso straordinario deve depositare il ricorso al TAR entro sessanta giorni e, nel medesimo termine di sessanta giorni, notificare alle controparti l'avviso di deposito dell'avvenuta trasposizione, e rilevano che il ricorrente ing. F. ha dapprima notificato alle controparti l'atto di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, e successivamente depositato tale atto presso la segreteria di questo TAR.
Ne conseguirebbe l'irritualità della trasposizione del ricorso straordinario.
Ma il Collegio non condivide tale prospettazione, ritenendo invece di riaffermare il principio espresso in proposito da questo Tribunale con sentenza della sez. II, 15 settembre 2003, n. 1425.
L'art. 10 d.P.R. n. 1199 del 1971 stabilisce che, a seguito dell'opposizione alla decisione del ricorso in sede straordinaria, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati.
Al riguardo, con la richiamata decisione n.1425 del 2003 questo T.A.R. ha affermato che "nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 10, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, i controinteressati abbiano richiesto la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato in sede giurisdizionale, la preventiva notifica della riassunzione del gravame rispetto al deposito, purché siano stati rispettati i sessanta giorni previsti dalla norma per ambedue gli incombenti, non pregiudica la regolarità della procedura".
Il principio è assolutamente condivisibile e non si pone in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata negli scritti difensivi dell'Amministrazione, la quale ribadisce la necessità del rispetto di entrambi gli incombenti al fine di assicurare alle controparti la piena conoscenza della trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
E ciò è appunto, nel caso specifico, quanto è avvenuto, atteso che, entro i prescritti 60 giorni dalla ricevuta notifica degli atti di opposizione (atto notificato il 7.5.2010, dall'Università di Catania, e atto notificato il 13.5.2010, dalla controinteressata), il ricorrente ingegner F. ha sia notificato (il 29.05.2010 ) che depositato (il 22.6.2010) l'atto di trasposizione contenente l'integrale riproposizione del ricorso straordinario; a tale riguardo, è fondamentale rilevare la circostanza che entro il prescritto termine in questione non soltanto sono avvenuti i due incombenti a suo carico, ma sono altresì avvenute le costituzioni in giudizio sia dell'Amministrazione che della controinteressata (depositate entrambe il 5.7.2010), le quali hanno così comprovato di avere assoluta, certa e piena conoscenza dell'avvenuto incardinamento delle ricorso avanti a questo Tribunale.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
III. Il collegio procede all'esame del ricorso e ravvisa la fondatezza delle assorbenti censure rivolte avverso le modalità di nomina della nuova commissione, nei limiti di cui infra.
I primi due motivi di ricorso sono volti a contestare l'illegittimità della procedura concorsuale sotto due distinti profitti: con il primo si invoca l'applicazione alla procedura concorsuale in esame del decreto legge 10.11.2008, n. 180 (convertito, con modificazioni, in legge 09.01.2009, n. 9, "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca"). Precisato che il processo di costituzione della nuova commissione giudicatrice (nominata con Decreto rettorale del 9/2/2009) si collocava nella fase di transizione tra la normativa previgente (D.P.R. n. 117/2000) e quella successiva (D.L. n. 108/2008, conv. con mod. da L. n. 1/2009, pubblicata su G.U.R.I. n. 6 del 9/1/2009 ed entrava in vigore il giorno successivo), secondo il ricorrente l'Ateneo avrebbe dovuto applicare la nuova normativa intervenuta.
Con il secondo motivo si deduce, in ogni caso, la violazione del d.P.R. 23.03.2000, n. 117 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210), con specifico riferimento alla disposizione (art. 3, comma 13) la quale prevede che "In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto nelle Commissioni giudicatrici subentrano i professori e ricercatori che abbiano riportato il maggior numero di voti. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui al comma 3".
La disposizione sarebbe violata sotto molteplici aspetti.
Parte ricorrente lamenta che l'Università di Catania avrebbe errato nel ritenere di poter utilizzare in via residuale i risultati delle elezioni (tenute nell'aprile 2004) inerenti alla costituzione della originaria commissione, ai fini della costituzione della nuova commissione (nominata con Decreto rettorale del 9/2/2009), atteso che l'intero procedimento di costituzione della originaria commissione (comprese le elezioni) restava necessariamente travolto dalla revoca del Decreto rettorale di nomina (D.r. n. 42 del 29/4/2004), revoca adottata dal Rettore (D.r. n. 581 del 26/1/2009) con la espressa motivazione di procedere «alla nomina ex novo di tutta la commissione».
Con conseguente violazione dell'art. 3, D.P.R. n. 117/2000 ed illegittimità della costituzione della nuova commissione giudicatrice e di tutti gli atti posti in essere dalla stessa.
In subordine, parte ricorrente deduce che, anche ammettendo l'utilizzabilità residuale dei risultati delle elezioni (tenute nell'aprile 2004) inerenti al procedimento di costituzione della originaria commissione, sarebbe comunque violato il suddetto art. 3, D.P.R. n. 117/2000, atteso che il componente designato (prof. Z. D.), scelto dal consiglio della Facoltà di Architettura (delibera del 4/2/2009) dopo l'annullamento della procedura, non era designabile al tempo della originaria designazione né prima delle elezioni (aprile 2004) e neanche dopo le elezioni dell'aprile 2004.
Ciò posto, il collegio ritiene infondato il primo motivo di ricorso, atteso che la nuova commissione giudicatrice è stata nominata con Decreto rettorale del 9/2/2009: ebbene, a tale data non era applicabile la normativa sopravvenuta, avuto riguardo al disposto di cui all' art. 1, comma 6, L. n. 1/2009, il quale aveva stabilito che: «In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117».
A sua volta, il Decreto ministeriale di cui al citato art. 1, comma 6, risulta adottato in data successiva alla nomina della nuova commissione giudicatrice: infatti, solo con il D.M. 27/3/2009, sono state dettate le "Modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari".
Poiché alla data di nomina della nuova commissione giudicatrice tale decreto non era ancora stato adottato, l'atto in questione si sottrae alle censure di parte ricorrente.
IV. Il collegio ritiene, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3, D.P.R. n. 117/2000, con conseguente illegittimità della costituzione della nuova commissione giudicatrice (nominata con Decreto rettorale del 9/2/2009) nonché la illegittimità di tutti gli atti posti in essere dalla stessa, con specifico riferimento alla parte della censura con la quale il ricorrente deduce, testualmente, che "ammesso ..... che si potesse nella fattispecie continuare ad applicare il predetto art. 3, D.P.R. n. 117/2000, una volta scelto il nuovo componente designato (prof. Dato) con deliberazione del 4/2/2009, per quanto allo stesso art. 3, comma 3, ...., si sarebbe dovuto procedere a nuove elezioni per i restanti componenti della commissione". Sicché avrebbe errato l'Amministrazione procedendo, per un verso, a nuova designazione, ma, per altro verso, attingendo all'elenco risultante dalle elezioni avvenute nell'anno 2004, senza procedere a nuova elezione.
L'Amm.ne e la controinteressata eccepiscono, in proposito, che, avendo il decreto del Presidente della Repubblica dell'11.11.2008 accolto il ricorso straordinario ritenendo fondata la sola doglianza relativa alla formulazione del giudizio individuale sulla produzione scientifica del F., l'Amministrazione procedente era tenuta a riprendere il procedimento dall'ultimo atto non attinto dalla pronuncia demolitoria, uniformandosi alle indicazioni rese dal giudice.
La censura di cui al ricorso introduttivo è, ad avviso del collegio, fondata.
Come già esposto in premessa, l'Università, a seguito di accoglimento del ricorso straordinario proposto dall'ingegner F., richiedeva parere circa il comportamento da seguire all'Avv.ra dello Stato, la quale, in data 23.01.2009, dopo aver premesso che la decisione resa sul ricorso straordinario non aveva travolto la precedente composizione della Commissione, suggeriva comunque all'Università di procedere alla nomina ex novo di tutta la Commissione, a piena garanzia dell'imparzialità della susseguente attività amministrativa.
L'Amm.ne, ritenendo di aderire a tale suggerimento, con decreto n. 581 del 26.01.2009, revocava il D.R. 29.4.2004 di nomina della Commissione giudicatrice.
In particolare, con il citato provvedimento, prodotto come allegato n. 10 dalla ricorrente, si legge che l'Università, condiviso il parere espresso dall'Avvocatura circa l'opportunità di ricorrere ad una nuova commissione per il rinnovo degli atti concorsuali, decretava di revocare il decreto 29 aprile 2004 con il quale era stata nominata la commissione giudicatrice in questione.
Sennonché, con successivo decreto del 09.02.2009, l'Università nominava la nuova Commissione giudicatrice nelle persone dei proff. Z. D., membro interno designato in data 04.02.2009 dal Consiglio di Facoltà di Architettura, e R. L. e A. D., membri eletti in occasione delle votazioni effettuate nell'aprile del 2004, senza, cioè, procedere, come avrebbe dovuto, a nuove elezioni.
Infatti, una volta azzerata la precedente commissione giudicatrice, non poteva che farsi applicazione delle modalità di nomina della commissione, in quel momento vigenti, vale a dire ex art. 3 del D.P.R. n. 117/2000.
In particolare, secondo l'art. 3, comma 1: «Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono costituite mediante designazione di componente da parte del consiglio di facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Per ciascuna valutazione comparativa è costituita, con decreto rettorale di nomina, una distinta commissione giudicatrice».
L'art. 3, comma 3, stabilisce inoltre che: «Il componente designato è scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio di facoltà ....».
Come correttamente rilevato dal ricorrente, la normativa in argomento stabilisce espressamente che la scelta del "componente designato" deve avvenire ex ante rispetto all'elezione dei restanti componenti della commissione giudicatrice.
La norma si occupa altresì dell'ipotesi della sostituzione di uno o più componenti eletti ovvero della sostituzione del (solo) componente designato dal consiglio di facoltà, nel qual caso l'art. 3, comma 13, stabilisce che: «La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui al comma 3».
Tuttavia, non è questo il caso in questione, nel quale non viene in rilievo né un'ipotesi di sostituzione del solo componente designato, né l'ipotesi di sostituzione di uno o più membri eletti, ma si verte nell'ipotesi di necessità di costituire una nuova commissione a seguito dell'azzeramento dell'intera commissione precedentemente in carica, in virtù dell'annullamento in autotutela dell'originario decreto di nomina, deciso autonomamente e nell'esercizio della propria discrezionalità dal Rettorato.
Una volta rimossa la nomina dell'originaria commissione, l'Università non poteva "recuperare", ai fini di una nuova nomina, i nominativi dei componenti eletti dall'elenco degli originari professori e ricercatori eletti nel 2004 ai fini della nomina annullata.
Risulta infatti di tutta evidenza che si trattava di nominare ex novo una commissione giudicatrice, e ciò escludeva la possibilità di attingere nuovamente dai risultati dell'elezione dell'aprile 2004. e questa ricostruzione risulta avvalorata da una specifico precedente giurisprudenziale, il quale, seppure relativo alla previgente normativa, nell'esaminare l'analoga questione circa le modalità di ricostituzione di una commissione giudicatrice, a seguito di annullamento in sede amministrativa dell'operato di una commissione di concorso a cattedra universitaria, sotto lo specifico profilo della legittimità di attingere a precedenti elezioni, ha ritenuto che " è illegittima la nomina dei docenti già eletti e non sorteggiati, ....., dovendosi procedere agli effetti della ricomposizione della commissione alla nomina dei suoi componenti, ....., con le stesse modalità procedimentali della reiterazione della designazione elettiva e del sorteggio (Consiglio Stato, sez. VI, 30 ottobre 2000, n. 5827)".
In particolare, in disparte gli aspetti strettamente attinenti alla normativa all'epoca vigente (l. 7 febbraio 1979 n. 31), per quanto qui viene in rilievo, il Consiglio Stato ha giustamente considerato che, nel disporre la rinnovazione della procedura concorsuale da parte di una diversa commissione, non è legittimo costituirla chiamando a farne parte i docenti a suo tempo eletti, ma non sorteggiati, per la composizione della prima commissione.
La decisione in questione si fonda su una pluralità di ragioni: anzitutto, la considerazione, che si attaglia perfettamente anche al caso in esame, secondo la quale risulta insuperabile il dato letterale (la normativa ha previsto la possibilità di sostituzione del singolo componente designato ovvero del singolo o di singoli componenti eletti, disposizione che però non si presta, stante la sua inequivocità, ad essere estesa, neppure in via analogica, alla ricostituzione ex novo della commissione).
Oltre al dato testuale, si osserva, nella richiamata decisione, che detto criterio sarebbe utilizzabile per la sola circoscritta ipotesi in cui la formazione della originaria commissione sia avvenuta senza necessità di far ricorso a sostituzioni, atteso che, solo in questo caso, residuerebbe un numero di membri non sorteggiati sufficiente a costituire la nuova Commissione.
Infatti, al di fuori di questa ipotesi, il principio de quo necessiterebbe, a sua volta, di ulteriori operazioni di ortopedia ermeneutica, giacché, in presenza di un numero insufficiente di docenti residui, occorrerebbe, in ogni caso, far ricorso, per ricostituire l'Organo, ad un sistema ibrido (anch'esso frutto di una forzatura della previsione normativa) e, cioè, in parte, alla chiamata diretta dei docenti originariamente eletti e non sorteggiati e, per la copertura dei rimanenti posti, alla indizione di nuove elezioni.
Ad avviso del Consiglio di Stato, tali rilievi appaiono, di per se stessi, già sufficienti a dimostrare la inaccettabilità di un criterio "ibrido", che finirebbe per dar luogo ad una disomogeneità di procedure, non rinvenibili nel dettato normativo, e neppure aprioristicamente definibili, essendo correlate alle situazioni contingenti determinatesi nella prima composizione della Commissione da sostituire, laddove le regole di rinnovazione di tale organismo devono, evidentemente, rispondere agli stessi requisiti di certezza di quelle dettate, in via generale, dal legislatore per la prima costituzione di esso.
Oltre tutto, ove si dovesse ricorrere ad un sistema misto (scelta diretta i membri residui non sorteggiati ed elezioni per gli altri necessari a completare la Commissione), tenuto conto della non remota possibilità che, nel frattempo, si siano determinate modificazioni nei gruppi elettorali attivi e passivi, potrebbero aversi membri di una stessa Commissione individuati in base a criteri diversi (in termini, sent. n. 5827/2000 cit.).
Il Collegio ritiene in proposito di condividere le conclusioni della citata decisione, secondo la quale, dovendosi, per esigenze di coerenza logica e sistematica, individuare un unico criterio valido per tutte le ipotesi di sostituzione dell'intera Commissione, questo non possa che essere quello della reiterazione della procedura elettiva e di sorteggio.
Per le superiori considerazioni, la censura esaminata, in parte qua, risulta effettivamente fondata, con il conseguente accoglimento del ricorso ed annullamento degli atti impugnati, previo assorbimento delle ulteriori censure, attinenti alla dedotta incompatibilità del Commissario Dato per i pregressi rapporti con la candidata C. nonché alla contestazione dei giudizi della Commissione sui titoli, le pubblicazioni e le prove di esame dei candidati.
In proposito, ritiene il collegio di fare applicazione del criterio enunciato nella richiamata decisione n. 5827/2000, secondo la quale il rilevato vizio di formazione della Commissione giudicatrice, essendo equiparato a quello di incompetenza, preclude ogni ulteriore pronuncia sui vizi dedotti a carico degli atti adottati dalla stessa, dovendo l'intera procedura essere rimessa all'Organo legittimamente costituito (salvo l'esito del ricorso 551/2009 in atto pendente, proposto dalla odierna controinteressata Prof. C. I. avverso il D.P.R. 11.11.2008 di accoglimento del ricorso straordinario a suo tempo proposto dall'odierno ricorrente Ing. F.).
V. Conclusivamente il ricorso dev'essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico dell'Amm.ne soccombente, ritenendo il Collegio equo disporne la compensazione nei riguardi della controinteressata, alla quale non è direttamente riconducibile attività lesiva nel corso della procedura concorsuale in questione.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l'Università degli Studi di Catania al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate nella misura di euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Compensa integralmente nei riguardi delle altre parti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi
L'ESTENSORE
Maria Stella Boscarino
IL CONSIGLIERE
Gabriella Guzzardi
Depositata in Segreteria il 10 novembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Diritto sportivo
Lunedì 31 Ottobre 2011 07:48
Carmelo Anzalone
| |
|
N. 7912/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 8086 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8086 del 2011, proposto dalla D. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Crocetti Bernardi e Enrico Lubrano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lubrano & Associati in Roma, via Flaminia, 79;
contro
il Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso Alberto Angeletti in Roma, via G Pisanelli, 2;
la Federazione F., rappresentata e difesa dall'avv.ti Giancarlo Guarino, con domicilio eletto presso Giancarlo Guarino in Roma, via Nibby, 7;
la L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni M. Cocconi, Davide Angelucci e Mariolina Colomba, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni M. Cocconi in Roma, via Ciro Menotti, 1;
nei confronti di
Soc R. Piacenza, + 3;
R. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Frigerio, Francesco Gummati, con domicilio eletto presso G. P. in Roma, v.le G. Mazzini, 114/B;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
delle due decisioni assunte sui ricorsi proposti avverso il ripescaggio della Soc R. Piacenza in serie A1 di pallavolo femminile in deroga alla regola del divieto di doppio ripescaggio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Federazione F. e di L. e di Soc R. Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell'atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
Considerato, quanto all'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione dedotta sia dalla Federazione F. che dal CONI, che oggetto della controversia non è una sanzione disciplinare (in relazione alla quale la Corte costituzionale 11 febbraio 2011 n. 49 ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione di questo giudice) ma il mancato ripescaggio della Volley 2002 s.r.l. conseguente ad un'asserita erronea applicazione dell'art. 11 del Regolamento Gare della Federazione F.;
Considerato che nel caso in esame il giudice amministrativo non è chiamato a verificare la correttezza o meno di un giudizio tecnico (quale è, ad es., la decisione di attribuire ad una squadra una vittoria a tavolino, in virtù della quale è stata iscritta al campionato A1) ma la legittimità della decisione del Consiglio Federale della Federazione F. di fare ricorso alla possibilità, prevista dall'art. 11 del Regolamento Gare della Federazione F., di derogare al principio generale del divieto di doppio ripescaggio;
Ritenuto invece di poter prescindere dall'esame delle ulteriori questioni in rito, non essendo il ricorso fondato;
Ritenuto infatti che ove il ricorso sia manifestamente infondato nel merito, tanto da essere definito con sentenza in forma semplificata, si può prescindere dal previo esame delle eccezioni di rito dedotte dalle parti resistenti (Cons. St., sez. III, 14 giugno 2011, n. 3614);
Considerato che l'impugnazione con atto di motivi aggiunti o con nuovo ricorso ha carattere di facoltatività, purché il nuovo gravame sia proposto nei termini;
Considerato che il provvedimento del 26 agosto 2011 del Consiglio Federale della Federazione F., in quanto arricchito della motivazione completamente carente in quello del 19 luglio 2011 (che assumeva connotato di mero comunicato), giustifica una nuova impugnazione, con la conseguente ammissibilità del ricorso 26/11, proposto nei termini dinanzi all'Alta Corte di Giustizia;
Considerato che il ricorso 26/11, proposto avverso il provvedimento del 26 agosto 2011 del Consiglio Federale della Federazione F., non è identico a quello precedentemente proposto avverso il provvedimento del 19 luglio 2011 dello stesso Consiglio Federale della Federazione F., avendo la ricorrente, nel secondo gravame, contestato le ragioni addotte a supporto del diniego di ripescaggio laddove nel primo ricorso la censura dedotta investe la incontestabile carenza di motivazione;
Considerato che il ricorso 24/11, avendo ad oggetto un comunicato, come affermato dalla stessa Federazione F. nella memoria di costituzione deposita il 10 ottobre 2011 (pag. 6), avrebbe dovuto al più essere dichiarato inammissibile sotto tale profilo, con la conseguente ammissibilità del successivo ricorso 26/11, proposto avverso il provvedimento di ripescaggio, congruamente motivato;
Considerato che l'interpretazione che la ricorrente ha dato dell'art. 11 del Regolamento Gare della Federazione F., ostativo a suo avviso ad un secondo ripescaggio, salvo particolari deroghe, di una squadra che già in precedenza aveva beneficiato di tale opportunità, non rendeva necessario adire la Corte Federale;
Considerato che l'art. 11, comma 4, lett. b), del Regolamento Gare della Federazione F., secondo cui “non possono essere ripescate, salva contraria espressa disposizione del Consiglio Federale, le squadre retrocesse e già reintegrate nella stagione precedente”, prevede un divieto generale di doppio ripescaggio, salva la possibilità di derogare a tale divieto in presenza di una specifica valutazione operata dallo stesso Consiglio in presenza di una situazione contingente, naturalmente da motivare;
Considerato che la decisione di ripescare la soc. R. Piacenza in luogo della ricorrente Volley 2002 s.r.l. si fonda su una duplice motivazione (pagg. 8 e 9), e cioè la necessità di privilegiare le squadre che hanno una migliore preparazione tecnico- sportiva e una maggiore consistenza economico-finanziaria;
Considerato che la prima motivazione, peraltro non debitamente confutata dalla ricorrente, è legittima in considerazione della particolare situazione verificatasi nel campionato 2011-2012 (situazione che rende dunque legittima la deroga al principio che esclude, di norma, il doppio ripescaggio), compiutamente illustrata nel provvedimento impugnato;
Considerato, quanto al profilo della solidità tecnico-sportiva, che la controinteressata è stata retrocessa dal campionato di Serie A1 a quello di Serie A2 mentre la ricorrente si è classificata al penultimo posto del campionato di Serie A2;
Considerato dunque che la preparazione tecnico-sportivo della controinteressata offre indubbiamente maggiori garanzie di affidabilità agonistica e, dunque, assicura un maggior equilibrio tecnico al massimo campionato;
Considerato che in tale decisione ha influito la posizione in classifica occupata, a fine campionato, negli ultimi anni dalla ricorrente, che l'ha vista (nota depositata con consenso della ricorrente in camera di consiglio dal CONI) per due volte retrocessa al campionato A2 (campionati 2006/2007 e 2007/2008); una volta collocata al decimo ed un'altra al settimo posto su 12 squadre nella classifica del campionato A1 (campionati 2004/2005 e 2005/006); due volte collocata al tredicesimo ed una volta al dodicesimo posto, su 14 e 16 squadre nella classifica del campionato A2 (campionati 2008/2009 al tredicesimo posto su 14; 2009/2010 al tredicesimo posto su 16, 2010/2011 al dodicesimo posto su 14);
Considerato che tale ragione, addotta a supporto della deroga al divieto di doppio ripescaggio, è sufficiente a supportare la decisione di ripescare la contro interessata in luogo della ricorrente;
Considerato, infine, che a prescindere dai seri dubbi in ordine alla pedissequa applicazione dei principi fissati dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 all'ordinamento sportivo, caratterizzato da una propria autonomia e, dunque, da una propria regolamentazione, è assorbente la considerazione che la ricorrente ha presentato domanda di ripescaggio ben consapevole che la stessa sarebbe stata vagliata ai sensi dell'art. 11 del Regolamento della Federazione F., che prevedeva la possibilità di derogare al doppio ripescaggio;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto e le spese devono essere poste a carico della ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna, ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a., parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore di ciascuna parte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Italo Riggio
L'ESTENSORE
Giulia Ferrari
IL CONSIGLIERE
Maria Luisa De Leoni
Depositata in Segreteria il 12 ottobre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
|
|
|