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  • Giovedì 22 Settembre 2011 08:15
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    Processo Civile e Amministrativo/Processo Amministrativo

    Termine perentorio per il deposito del ricorso: come calcolarlo

    sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 7170 del 12/09/2011

    Da quando decorre il termine perentorio di trenta giorni prescritto dal nuovo C.P.A. (art. 45) ai fini del deposito del ricorso principale?

    1. Giudizio amministrativo - Procedura - Deposito - Termine - Art. 45, Cod. Proc. Amm. - Ratio - Duplice notifica alla stessa parte - Decorrenza del termine per il deposito ex art. 369, Cod. Proc. Civ. - Dalla data della prima notifica - Eccezione

    1. La vigente disciplina processuale (art. 45 co. 1, Cod. Proc. Amm.) stabilisce che il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso decorre "dal momento in cui l'ultima notificazione si è perfezionata anche per il destinatario". Orbene, nell'ambito di tale disposizione (che ricalca l'analoga previsione dell'art. 21, L. 6 dicembre 1971 n. 1034) per "ultima notificazione" deve farsi esclusivo riferimento alle notifiche necessarie ai fini dell'integrità del contraddittorio e non a quelle meramente facoltative o fatte dal ricorrente ad abundantiam, perché diversamente sarebbe in potere della parte prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso. Pertanto, una notifica non prescritta dalla legge è inidonea ad impedire la scadenza del termine di trenta giorni per il deposito del ricorso, che decorre dall'ultima notifica utile (1). In particolare, in caso di duplice notifica effettuata nei confronti della medesima (e unica) controinteressata, occorre seguire un criterio ancora più rigoroso, che può desumersi (per evidente identità di ratio) dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione sulla previsione di cui all'art. 369, Cod. Proc. Civ., per cui il termine per il deposito del ricorso, fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369, Cod. Proc. Civ., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notificazione (2). Questa impostazione è pienamente ragionevole, in quanto, una volta perfezionatasi validamente la prima notificazione, essendosi in tal modo ritualmente instaurato il contraddittorio processuale, non sussiste alcuna ragione perché non decorra il successivo termine per il deposito.

    (1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 23-11-2010 n. 8154.
    (2) Cfr. Cass. Civ., sez. III, 16-4-2008 n. 9967; Cass. Civ., sez. III, 22-6-2006 n. 14456; Cass. Civ., sez. I, 26-1-2006 n. 1635; Cass. Civ., sez. II, 19-8-2002 n. 12240; Cass. Civ., sez. II, 11-11-1997 n. 11118; Cass. Civ., sez. III, 9-4-1992 n. 4366.



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    N. 7170/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 533 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 533 del 2011, proposto da:
    Consorzio T., in persona del legale rappresentante p.t. Ing. A. D., rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Marsili, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via dei Due Macelli, 60;
    contro
    Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Meloni, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via del Viminale, 43;
    nei confronti di
    Soc. S. Spa, in persona del legale rappresentante p.t. Geom. D. C., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Andrea Barletta e Salvatore Bellomia, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, via Gradisca, 7;
    per l'annullamento
    - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio n. 73 del 27.7.2010.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Guidonia Montecelio e di Soc. S. Spa;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
    1. Con il ricorso in epigrafe il Consorzio T. ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio n. 73 del 27.7.2010 ("Adeguamento al D.M. LL.PP. n. 1444/1968 del P.D.L.C. 'ARCIONIA' in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 767/84; approvazione del Nuovo Schema di Convenzione ed Autorizzazione al Dirigente alla sottoscrizione della stessa ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000").
    Il ricorso si fonda su una pluralità di censure articolate in profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
    2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Guidonia Montecelio e la controinteressata S. Spa, resistendo al ricorso con eccezioni in rito e deduzioni di merito.
    3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all'udienza pubblica del 7 luglio 2011, e quindi trattenuto in decisione.
    4. Tra le varie eccezioni in rito riveste carattere assolutamente pregiudiziale quella formulata dalla difesa della società controinteressata in ordine alla tardività del deposito del ricorso in esame, trattandosi di una questione che attiene alla ricevibilità del medesimo, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a) del codice del processo amministrativo.
    L'eccezione si fonda sui seguenti assunti:
    - la notifica del ricorso si è perfezionata presso la sede legale della società controinteressata (sita in Roma, Via ...omissis...) il 21 dicembre 2010 e presso il Comune di Guidonia Montecelio il 20 dicembre 2010, mentre il deposito dello stesso è avvenuto il 21 gennaio 2011;
    - l'ulteriore notifica effettuata presso la sede amministrativa della controinteressata (sita in Ascoli Piceno, Via ...omissis...), perfezionatasi il 22 dicembre 2010, deve essere considerata ultronea e non rilevante allo scopo.
    5. L'eccezione è fondata.
    La vigente disciplina processuale (art. 45, comma 1 c.p.a.) stabilisce che il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso decorre "dal momento in cui l'ultima notificazione...si è perfezionata anche per il destinatario".
    E' noto che la giurisprudenza formatasi sull'analoga previsione dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, ha affermato che - in linea di principio - il concetto di ultima notificazione si riferisce alle notifiche necessarie ai fini dell'integrità del contraddittorio e non a quelle meramente facoltative o fatte dal ricorrente ad abundantiam, perché diversamente sarebbe in potere della parte prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso; pertanto, una notifica non prescritta dalla legge è inidonea ad impedire la scadenza del termine di trenta giorni per il deposito del ricorso, che decorre dall'ultima notifica utile (cfr. p.es. Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2010, n. 8154).
    Ora, è vero che questa impostazione rigorosa è stata temperata dal rilievo della possibilità di riconoscere - in favore del ricorrente - la sussistenza dell'errore scusabile (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6835); ma è pure vero, che la relativa discussione riguarda essenzialmente la questione di una pluralità di notifiche effettuate nei confronti di più controinteressati, con la connessa esigenza di individuare esattamente il numero e l'identità dei medesimi e con le possibili conseguenti incertezze.
    Nel caso in esame, invece, ci si trova di fronte a una duplice notifica effettuata nei confronti della medesima (e unica) controinteressata. In questa situazione, occorre seguire un criterio ancora più rigoroso, che il Collegio ritiene di poter desumere (per evidente identità di ratio) dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione sulla previsione di cui all'art. 369 c.p.c..
    La Cassazione ha infatti affermato che il termine per il deposito del ricorso, fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notificazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 16 aprile 2008, n. 9967; sez. III, 22 giugno 2006, n. 14456; sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1635; sez. II, 19 agosto 2002, n. 12240; sez. II, 11 novembre 1997, n. 11118; sez. III, 9 aprile 1992, n. 4366).
    Questa impostazione è pienamente ragionevole, in quanto, una volta perfezionatasi validamente la prima notificazione, essendosi in tal modo ritualmente instaurato il contraddittorio processuale, non sussiste alcuna ragione perché non decorra il successivo termine per il deposito.
    In particolare, non costituisce idoneo argomento in senso contrario l'asserita validità della seconda notificazione, effettuata nella sede amministrativa della società controinteressata.
    La ricorrente invoca - alla luce della corrispondenza pregressa tra il Comune e l'odierna controinteressata, allegata in atti e indirizzata alla sede amministrativa della stessa - la giurisprudenza della Cassazione, la quale riconosce la validità della notificazione effettuata presso la sede effettiva della società, nella quale operano gli organi amministrativi della medesima. Ma al riguardo è comunque assorbente il rilievo secondo cui nella presente sede non si controverte circa la validità della seconda notifica, effettuata nella sede amministrativa, ma più semplicemente della sua ultroneità ai fini che qui interessano.
    Ovviamente - e prescindendo dal possibile ricorso agli strumenti di pubblicità legale predisposti dall'ordinamento - non si vuole con ciò disconoscere la facoltà, per i difensori, di porre in essere - anche a fini tuzioristici e in buona fede - più di una notifica, anche con spedizione simultanea, nelle diverse sedi del destinatario; e neppure si vuole affermare che ciò costituisca a priori un modo di precostituirsi una dilazione del termine per il deposito. Più semplicemente, si intende affermare che il termine per il deposito - alla stregua di una valutazione "ex post" ispirata al rispetto della previsione codicistica e delle sottostanti esigenze di certezza nel rapporto processuale - non può che decorrere dall'avvenuto perfezionamento della prima notifica valida, senza che al riguardo siano invocabili profili di scusabilità dell'errore con riferimento al rispetto del successivo termine di deposito del ricorso.
    Ne consegue che nella specie va rilevata la tardività del deposito del ricorso, il quale è stato depositato il 21 gennaio 2011, ossia trentuno giorni dopo il perfezionamento (in data 21 dicembre 2010) dell'ultima notificazione utile, validamente effettuata presso la sede legale della controinteressata, con la conseguente violazione del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 45, comma 1 cod. proc. amm..
    3. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.
    4. La peculiarità della questione processuale affrontata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Eduardo Pugliese
    L'ESTENSORE
    Francesco Arzillo
    IL CONSIGLIERE
    Antonio Vinciguerra
     
    Depositata in Segreteria il 12 settembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
Mondolegale 2011
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