- Appalti di Servizi
Se ha ragione il ricorrente incidentale, il giudice non legge il ricorso principale?
N. 6402/2011 Reg. Prov. Coll.N. 4792 Reg. Ric.ANNO 2010REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 4792 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:A. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con la P. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, situato in Roma, largo Messico n. 7;controil Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;nei confronti diO. Srl (nel prosieguo anche più semplicemente O.), in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con T. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;T. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e in qualità di mandante del costituendo RTI con O. s.r.l.;per l'annullamento,previa sospensiva,quanto al ricorso introduttivo:- dell'avviso di pubblicazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto (avvenuta in data 22/03/2010), apparso sul sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 27 aprile 2010;- dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto e del relativo decreto (poi comunicati con nota prot. n. 555/EST/PON/3.3/1962/10 del 21 maggio 2010);- di tutti i verbali di gara (dal n. 1 al n. 13), nella parti in cui hanno ammesso alla procedura e hanno collocato al primo posto della graduatoria il RTI guidato da O.;- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuti, che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica della ricorrente;per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato in data 6 maggio 2010;per il risarcimento dei danni patiti e patendi;quanto ai I motivi aggiunti:- della nota del 21 maggio 2010 con cui il Ministero dell'Interno ha rimesso il decreto del 22 marzo 2010 con il quale è stata approvata la graduatoria predisposta dalla Commissione della gara in data 18 marzo 2010 ed informato che "per mera imprecisione nella precedente comunicazione ... del 22 marzo 2010 il predetto decreto è stato definito come di aggiudicazione provvisoria quando invece era di definitiva approvazione della graduatoria";Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di O. Srl;Visto il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto da O. Srl;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:FATTOAttraverso l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 21 maggio 2010 e depositato il 28 maggio successivo, la ricorrente impugna l'aggiudicazione definitiva dell'appalto indetto per l'affidamento del "Servizio di ideazione, progettazione esecuzione e gestione di un servizio integrato di comunicazione multimediale, ufficio stampa, rassegna stampa, prodotti editoriali e comunicazione di immagine e marketing del PON Sicurezza per la Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007/2013" e tutti gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento.Nel contempo, chiede la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato.In particolare, la ricorrente espone quanto segue:- di aver partecipato alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cui sopra, indetta dal Ministero dell'Interno con bando pubblicato nella G.U. del 10 agosto 2009;- in data 11 marzo 2010 il Ministero dell'Interno le comunicava l'esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione di gara e che il giorno 16 marzo 2010 "ci sarebbe stata l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche";- con nota 23 marzo 2010 la stessa Amministrazione le comunicava che aveva ottenuto "il secondo miglior punteggio" e, pertanto, la invitava a presentare la "documentazione indicata nel disciplinare di gara a comprova del possesso dei requisiti richiesti", ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163/2006, e ciò nonostante già in data 22 marzo 2010 l'appalto fosse stato affidato in via definitiva alla società controinteressata;- in data 23 aprile 2010 presentava formale istanza di accesso agli atti di gara;- l'Amministrazione "concedeva solo una parziale ostensione dei documenti richiesti", negando l'accesso ai curricula professionali degli esperti inseriti nell'offerta dal RTI guidato da O. e all'offerta economica e tecnica di quest'ultima e, dunque, impedendo la verifica di documentazione comunque necessaria all'esercizio del diritto di difesa.Ciò detto, la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:I) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 38 LETT. C) D.LGS. 163/2006 E S.M.I.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (ART. 12 DEL CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE DI GARA RUBRICATO "CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONI" LETT. A) "REQUISITI AMMINISTRATIVI" (ART. 38 D.LGS. 163/2006) E ART. 14 DEL DISCIPLINARE DI GARA RUBRICATO "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE"). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. La società mandante del RTI risultato poi aggiudicatario - ossia la T. S.p.A. - ha rilasciato le dichiarazioni di cui all'art. 38, lett. c, d.lgs. 163/2006 in modo incompleto. In particolare: - tali dichiarazioni non coprono l'arco temporale prescritto, ricompreso tra il 27 novembre 2006 ed il 27 novembre 2009; - le stesse dichiarazioni non riguardano i legali rappresentanti e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza delle società incorporate nel corso del triennio in esame (TE. s.r.l. a socio unico e TE. S.r.l.). Ciò detto, l'offerta del RTI guidato da O. doveva essere esclusa.II) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 L. 68/1999 E DELL'ART. 38, COMMA 1, LETT. L), D.LGS. 163/2006 E S.M.I.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (ART. 12 DEL CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE DI GARA RUBRICATO "CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONI" LETT. A) E ART. 14 DEL DISCIPLINARE DI GARA RUBRICATO "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE") REQUISITI AMMINISTRATIVI (ART. 38 D.LGS. 163/2006), VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO. Né la mandataria né la mandante hanno presentato la certificazione (o quanto meno una esplicita dichiarazione sostitutiva) ex art. 17 L. 68/1999 (riguardante il diritto al lavoro dei disabili), richiamato dall'art. 38, comma 1, lett. l, del d.lgs. 163/2006.III) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO. Alle dichiarazioni rilasciate dalla mandante sono state allegate copie di un documento di identità scaduto il 4 agosto 2008 e, quindi, non valido.IV) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (ART. 14 DEL CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE DI GARA RUBRICATO "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE"); VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO. La busta B "Offerta tecnica" doveva contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica composta di massimo 60 pagine. Nella offerta di O., oltre alla relazione tecnica di 59 pagine, era presente un allegato denominato "piano medio", composto di 56 pagine. Atteso che tale piano non può essere considerato un "elaborato creativo/media" ed, anzi, costituisce - a tutti gli effetti - parte integrante della relazione tecnica, l'offerta della controinteressata doveva essere esclusa (risultando la relazione tecnica di 115 pagine circa).V) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 86, 87, 88 E 89 D.LGS. 163/2006 E S.M.I.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. L'offerta della O. è inidonea a consentire di realizzare un servizio accettabile, atteso che alla voce "ufficio stampa" prevede solo 350 giornate di esperto senior e 200 di esperto junior. Nella tabella riassuntiva dei costi, la voce "comunicazione pubblicitaria" prevede 1.480 gg. uomo che "in ogni caso appare decisamente sovrastimate". Ciò nonostante, la Commissione non ha richiesto chiarimenti.VI) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 79 D.LGS. 163 DEL 2006 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO DI DIFESA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, atteso che la Stazione appaltante non ha comunicato l'aggiudicazione definitiva ed ha consentito un accesso - peraltro parziale - solo all'indomani dello scadere dei 60 gg. dall'avvenuta aggiudicazione.In conclusione, la ricorrente - dopo aver formulato istanza istruttoria - afferma che il RTI controinteressato doveva essere escluso dalla procedura di gara, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione.Con atto depositato in data 28 maggio 2010 si è costituita la controinteressata O. s.r.l..Con atto depositato in data 3 giugno 2010 si è, altresì, costituito il Ministero dell'Interno.Con controricorso depositato in data 7 giugno 2010 la controinteressata ha così replicato alle censure formulate: - la mandante T. s.p.a. ha pienamente ottemperato alla prescrizione dell'art. 38 in quanto ha, tra l'altro, indicato le generalità degli amministratori muniti di potere di rappresentanza in carica e cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, atteso che in tale periodo l'unico amministratore cessato dalla carica è il consigliere delegato U. M.; - nessuna disposizione impone di dichiarare il possesso dei requisiti in capo agli amministratori delle persone giuridiche che, precedentemente alla partecipazione alla gara, risultano essere state incorporate nella società concorrente; - la soluzione della ricorrente contrasta, anzi, con gli artt. 51 e 116 d.lgs. n. 163/2006; - in ogni caso, l'incorporata è solo una e rispetto all'unico membro del consiglio di amministrazione di questa la dichiarazione risulta resa (stante la coincidenza soggettiva tra i soggetti muniti di potere rappresentativo di TE. s.r.l. e di T. s.p.a.); - attestando di non trovarsi "in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.", le imprese del raggruppamento hanno operato in piena ottemperanza sia dell'art. 38 in esame, sia dell'art. 17 della legge n. 68/1999, sia del disciplinare di gara; - la lex specialis non prescrive l'esclusione dalla gara in caso di presentazione di un documento scaduto e, comunque, era possibile il procedimento di rettifica indicato dall'art. 71 del d.P.R. 445/2000; - in ogni caso, al documento di identità allegato era applicabile il disposto dell'art. 31, comma 3, d.l. n. 112 del 2008 che ha elevato ex lege il termine di validità delle carte di identità a 10 anni dalla emissione; - la lex specialis non prevede l'esclusione dalla gara in caso di superamento del limite di 60 cartelle; - in ogni caso, la restrittiva ricostruzione della ricorrente è infondata, atteso che gli elaborati "creativi/media" possono riguardare sia la fase creativa della ideazione sia la fase di distribuzione del messaggio pubblicitario attraverso la pianificazione dei media; - l'art. 86 del d.lgs. 163/2006 non è invocabile perché riguarda casi in cui il punteggio ottenuto è pari o superiore a 4/5 del massimo previsto; - l'infondatezza dei motivi esaminati determina l'inammissibilità per carenza di interesse dei vizi c.d. procedimentali; - gli oneri informativi sono stati, comunque, correttamente adempiuti.In data 14 giugno 2010 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti, notificati in data 11 giugno 2010, proposti per l'annullamento della nota del 21 maggio 2005, con la quale l'Amministrazione ha rimesso il decreto di approvazione della graduatoria ed informato che "per mera imprecisione terminologica nella precedente comunicazione ... del 22 marzo 2010 il predetto decreto è stato definito di aggiudicazione provvisoria quando invece era di definitiva approvazione della graduatoria".A tale fine, oltre a richiamare le doglianze del ricorso introduttivo, formula le seguenti, ulteriori censure:I) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 11, COMMA 10, D.LGS. 163/2006 E S.M.I.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 D.LGS. 53/2010; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/66/CEE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. La stipula del contratto non è avvenuta nel rispetto del termine dell'art. 11, comma 10, d.lgs. 163/2006, ossia non prima di 35 gg. dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (la stipula del contratto risale al 6 maggio 2010, la comunicazione in questione al 21 maggio 2010). Tale circostanza ha anche comportato violazione del diritto di difesa.Il successivo 22 giugno 2010 la controinteressata ha prodotto ricorso incidentale, deducendo i seguenti motivi di illegittimità in relazione all'ammissione alla gara della ricorrente:I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12, 13 E 14 DEL CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE DI GARA. La mandataria A. ha del tutto omesso di attestare l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lettere a, d, f, g, h, i, l ed m-bis, con macroscopica ed insanabile violazione della disposizione in argomento. In particolare, non ha formulato una dichiarazione omnicomprensiva attestante la carenza delle condizioni ostative di cui al citato art. 38 ma si è limitata a presentare una dichiarazione del legale rappresentante attestante di non versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, lett. b, c, e e m-ter. Tale dichiarazione è palesemente carente ed omissiva.II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12, 13 E 14 DEL CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE DI GARA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 75 DEL D.LGS. N. 163/2006. La ricorrente non ha presentato una certificazione di qualità aziendale conforme a quella richiesta dal disciplinare, con consequenziale carenza di un requisito partecipativo richiesto a pena di esclusione. Stante tale carenza, la ricorrente non poteva, tra l'altro, avvalersi della dimidiazione dell'importo della cauzione provvisoria.In data 8 luglio 2010 la controinteressata ha depositato "motivi aggiunti al ricorso incidentale", formulando le seguenti censure:I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 48 DEL D.LGS. N. 163/2006 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12 E 17 DEL DISCIPLINARE DI GARA. La A. non ha comprovato il possesso del requisito di capacità tecnica di cui all'art. 12, lett. c), del disciplinare, atteso che tre dei contratti richiamati non sono relativi a servizi analoghi. Le fatture concernenti tali contratti - per un importo di complessivi euro 1.000.439,00 - non possono, dunque, essere valutate "ai fini della comprova del requisito dichiarato in sede di gara". Sottratto il predetto ammontare, il residuo volume di fatturato specifico risulta pari a euro 3.133.368,40 e, quindi, insufficiente a soddisfare la quota minima richiesta in capo alla mandataria dell'ATI, pari a euro 3.600.000,00. Ciò detto, la ricorrente doveva essere esclusa dalla gara, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 163/2006. E' da aggiungere che, in relazione ai contratti rimanenti, le fatture presentate sono di importo di gran lunga inferiore a quello dichiarato e, in alcuni casi, non computabili perché relative al 2005.II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 48 DEL D.LGS. N. 163/2006 - VILAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12 E 17 DEL DISCIPLINARE DI GARA, in quanto la ricorrente non ha presentato copia autentica dei bilanci relativi agli anni 2006, 2007 e 2008.In esito alle istanze di "esibizione di atti e documenti" formulate dalla ricorrente in date 27 agosto 2010 e 21 ottobre 2010, con ordinanze n. 95/2010 dell'8 ottobre 2010 e n. 1881/2010 del 17 dicembre 2010 è stato ordinato all'Amministrazione di depositare copia del contratto e di tutti i documenti relativi al procedimento conclusosi con l'adozione dei provvedimenti impugnati.A tali incombenti l'Amministrazione ha provveduto in date 6 novembre 2010, 3 dicembre 2010, 31 gennaio 2011 e 5 febbraio 2011.In data 11 marzo 2011 la ricorrente ha depositato II motivi aggiunti, deducendo gli ulteriori profili di illegittimità:1) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APLICAZIONE DELL'ART. 14, BUSTA B "OFFERTA TECNICA", LETT. A) DEL CAPITOLATO D'ONERI E DEL DISCIPLINARE DI GARA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST., VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. L'art. 14 di cui sopra imponeva, a pena di esclusione, di inserire nella busta B "l'impegno a costituire un gruppo di lavoro composto nel rispetto delle condizioni minime dall'art. 6 del presente capitolato". A ciò la controinteressata non ha provveduto. L'Amministrazione avrebbe dovuto, dunque, escluderla. Non procedendo in tal senso, ha violato il principio di uguaglianza ed il principio dell'autovincolo.II) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, PARAGRAFO BUSTA B "OFFERTA TECNICA", LETT. C) DEL CAPITOLATO D'ONERI E DEL DISCIPLINARE DI GARA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA', TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. La controinteressata non ha allegato allo schema riepilogativo del gruppo di lavoro il "curriculum dettagliato di ciascun componente", come invece richiesto a pena di esclusione.III) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, PARAGRAFO BUSTA "C-OFFERTA ECONOMICA"; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. La controinteressata non ha specificato i giustificativi economici per le singole voci che concorrono alla determinazione del prezzo finale.Con memoria depositata in data 3 giugno 2011 l'Amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità del proprio operato.A seguito del deposito di documenti in data 1 giugno 2011, afferenti, tra l'altro, i contratti stipulati, in data 7 giugno 2011 la ricorrente ha prodotto una memoria, con la quale ha reiterato le censure formulate. Nel contempo, ha ribattuto ai motivi formulati dalla controinteressata nei seguenti termini: - le dichiarazioni presentate ex art. 38 sono sì incomplete ma ciò "avrebbe potuto comportare la richiesta di integrazione e non già l'invocata esclusione"; - l'oggetto della certificazione di qualità prodotto è afferente a quanto richiesto dalla lex specialis "che fa riferimento al settore della comunicazione"; - i tre contratti contestati sono affini all'intento del "POR Obiettivo Sicurezza" che si prefigge di contribuire a comunicare le azioni realizzate per il superamento degli squilibri territoriali delle aree svantaggiate d'Italia; - per le fatture relative ad altri contratti si oppone carenza di interesse; - la mancata presentazione dei bilanci autenticati è una mera irregolarità, sanabile ex art. 46 d.lgs. n. 163/2006.Con memorie depositate il 7 giugno 2011 ed il 10 giugno 2011 la controinteressata ha confutato le censure formulate dalla ricorrente con il secondo atto di motivi aggiunti nonché replicato alle considerazioni di quest'ultima in ordine ai motivi formulati dalla medesima in via incidentale, insistendo sulla fondatezza di detti motivi e, quindi, sull'inammissibilità del ricorso principale per carenza di legittimazione e di interesse.In data 18 giugno 2011 - e, dunque, tardivamente - l'Amministrazione ha prodotto documenti.All'udienza pubblica del 23 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.DIRITTO1. In ambito giurisprudenziale, è stato ripetutamente evidenziato che, in presenza di un ricorso incidentale tendente a contestare la legittimazione attiva del ricorrente, il giudice amministrativo deve fondare l'ordine di priorità attenendosi ai principi di economia processuale e di logicità e, dunque, dare priorità all'impugnativa che risulti decisiva per dirimere la controversia (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 19 maggio 2009, n. 3076).Da ultimo, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - con decisione n. 4 del 2011 - ha avuto modo di precisare che, "qualora il ricorso incidentale abbia la finalità di contestare la legittimazione al ricorso principale, il suo esame assume carattere necessariamente pregiudiziale".In particolare, ha osservato che "l'eventuale accertamento dell'illegittimità dell'ammissione alla gara presenta portata pienamente retroattiva e, quindi, si riflette sui presupposti e sulle condizioni dell'azione, in modo non dissimile da un provvedimento di esclusione divenuto inoppugnabile", pervenendo così alla conclusione che "l'accertamento della legittimazione al ricorso, imperniato sull'apprezzamento della legittimità del titolo di partecipazione alla gara del soggetto concorrente, assume comunque rilievo pregiudiziale".Ciò detto, il Collegio ritiene di dover dare precedenza al ricorso incidentale, inequivocabilmente diretto a paralizzare l'azione principale attraverso la denuncia di vizi idonei a riverberarsi sull'interesse a ricorrere della società A..Tale ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.2. Come esposto nella narrativa che precede, la controinteressata sostiene che la ricorrente è stata illegittimamente ammessa alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del "Servizio di ideazione, progettazione, esecuzione e gestione di un servizio integrato di comunicazione multimediale, ufficio stampa, prodotti editoriali e comunicazione di immagini e marketing del PON Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013", indetta dal Ministero dell'Interno con bando pubblicato nella G.U. del 10 agosto 2009.In particolare, afferma che la predetta doveva essere esclusa per una pluralità di motivi, tra cui la violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 per omessa attestazione dell'"insussistenza dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), d), f), g), h), i), l) ed m-bis)".La censura de qua è meritevole di condivisione.2.1. In proposito, appare opportuno ricordare che:- l'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 dispone una serie di casi di esclusione "dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi", attinenti a requisiti definiti di "ordine generale", imponendo - al comma 2 - l'obbligo per il candidato di attestare "il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione";- al riguardo, l'art. 14 del disciplinare di gara del Ministero dell'Interno ha, poi, espressamente sancito che la "Busta A - Documentazione dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, fermo restando quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 163/2006, la documentazione e le dichiarazioni di cui al precedente art. 12", ossia - tra le altre - "la dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante che il soggetto rappresentato e i suoi amministratori non si trovano in nessuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 38 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ....".Ciò detto, il Collegio ritiene - in linea con i rilievi della controinteressata ma anche della ricorrente, laddove afferma che "la violazione e falsa applicazione dell'art. 38" costituisce "una illegittimità non sanabile" (pag. 7 del ricorso introduttivo) - che la mancata, compiuta osservanza degli obblighi di attestazione di cui al citato art. 38 non possa che determinare l'esclusione della società.Secondo un orientamento ormai consolidato - anche se non univoco - della giurisprudenza (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. III, 3 marzo 2011, n. 1371), la disposizione di cui al citato art. 38 va, infatti, intesa nel senso che:- devono essere escluse dalla partecipazione alla gara le imprese che non presentano dichiarazione sostitutiva delle apposite certificazioni;- alla mancata presentazione di una delle dichiarazioni prescritte l'impresa partecipante non può rimediare con la successiva integrazione;- l'art. 46 del d.lgs. 163/2006 consente "nei limiti" previsti dallo stesso art. 38 di completare o fornire chiarimenti sulla documentazione presentata, ma non di integrare documentazione non presentata.Al riguardo, rilevano anche le seguenti considerazioni:- l'anticipazione al momento della presentazione dell'offerta della dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti soddisfa "l'esigenza di ordinato svolgimento della gara e di opportuna trasparenza;- la stessa lettura della disposizione (art. 38 comma 2 citato) non fa riferimento alla presentazione di tale dichiarazione nel corso della gara per l'ipotesi di mancanza di cause ostative;- ove fosse invece possibile ammettere l'offerta, pur in assenza della corrispondente dichiarazione, non sarebbe allora sufficiente la regola (art. 48 comma 1 d.lgs. n. 163/2006) della verifica limitata soltanto ad un campione del 10% delle offerte presentate" (cfr. decisione n. 1371 del 2011, già citata).In ragione di quanto osservato, alla produzione di documentazione carente in ordine ai requisiti contemplati all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 non è, pertanto, possibile ovviare attraverso l'integrazione successiva, sicché l'unica soluzione che permane è l'esclusione dalla gara.Nel caso di specie, tale soluzione trova - tra l'altro - avallo nelle previsioni della lex specialis di gara, prescriventi l'esclusione della gara nel caso in cui - come già osservato - la Busta A, relativa alla "Documentazione", non contenga le dichiarazioni di cui al precedente art. 12, tra cui figurano anche dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 in esame (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 11 aprile 2011, n. 2228).Ciò detto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente si profilano carenti o, comunque, non rispondenti al disposto della norma in questione e del disciplinare di gara.Come dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso incidentale, il legale rappresentante della società A. S.p.A. - oltre a non rendere dichiarazioni di carattere generale o, meglio, omnicomprensive - ha, infatti, reso dichiarazioni limitate all'art. 38, comma 1, lett. b), c), e ed m-ter ma nulla ha comunicato per quanto attiene ai requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), d), f), g), h), i), l) ed m-bis.Preso atto di tale circostanza - la quale risulta, tra l'altro, confermata dalla ricorrente (cfr. memoria depositata in data 7 giugno 2011, pag. 6, laddove si legge che "la odierna ricorrente ha sì presentato delle dichiarazioni incomplete") - diviene, pertanto, doveroso riconoscere la fondatezza della censura formulata dalla controinteressata e, dunque, affermare che la ricorrente è stata illegittimamente ammessa alla gara, atteso che sussistevano le condizioni per la sua esclusione.3. Con i motivi aggiunti al ricorso incidentale, la controinteressata denuncia, ancora, che la "A. non ha comprovato il possesso del requisito di capacità tecnica di cui all'art. 12 lettera C) del disciplinare" e, più precisamente, "ha preteso di comprovare il possesso del suddetto requisito attraverso la presentazione di tre contratti con il Ministero per gli Affari Esteri in data 9 giugno 2006, 28 novembre 2006 e 20 dicembre 2006" che - in quanto afferenti ad incarichi non rientranti nell'ambito dei "servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto" - non potevano essere computati "al fine del raggiungimento della quota minima di requisito di fatturato specifico richiesta alla mandataria dell'ATI, ovvero euro 3.600,000", con conseguente comprova di un fatturato specifico "insufficiente a soddisfare la quota minima richiesta".In sintesi, la controinteressata afferma che "a fronte della omessa comprova del requisito dichiarato, la Stazione appaltante avrebbe senz'altro dovuto procedere all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità", ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006.Anche tale censura è meritevole di condivisione.Come osservato dalla controinteressata, l'art. 12 del disciplinare di gara - alla lett. C), riguardante i "requisiti di capacità tecnica e professionale" (art. 42 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) - impone, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso da parte del concorrente "dei seguenti requisiti, documentati come di seguito:Dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante un fatturato specifico, maturato nella realizzazione di servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto non inferiore, a pena di esclusione, a euro 6.000.000 (euro seimilioni/00), iva esclusa, relativo ad almeno tre esercizi realizzati negli esercizi 2006, 2007 e 2008", mentre il successivo art. 13 precisa che "i requisiti di cui al precedente art. 12, lett. B) e C) dovranno essere riferiti al R.T.I. nel suo complesso, fermo restando che l'impresa mandataria deve possedere almeno il 60% dei requisiti di fatturato ivi richiesti".Ciò detto, risulta evidente che la A. - in qualità di mandataria del costituendo RTI con la P. s.r.l. - doveva comprovare un fatturato specifico pari a euro 3.600.000,00.A tale fine, la A. ha prodotto numerose fatture, di cui alcune concernenti i seguenti contratti:- contratto del 9 giugno 2006: "incarico di realizzare un corso di formazione per donne irachene", importo complessivo pari a euro 450.202,50;- contratto del 28 novembre 2006: "incarico di sviluppare un progetto formativo sul documentario, a favore di cineasti iracheni", importo pari a euro 244.460,70;- contratto del 20 dicembre 2006: "incarico di realizzare una mostra multidisciplinare per l'esposizione di opere di artisti contemporanei iracheni", importo complessivo pari a euro 409.860,00.In ordine a tali contratti, il Collegio ritiene di dover convenire con la controinteressata sull'impossibilità di qualificare gli stessi come attinenti a "servizi analoghi a quello dell'appalto", il quale è di "ideazione, progettazione, esecuzione e gestione di un servizio integrato di comunicazione multimediale, ufficio stampa, prodotti editoriali e comunicazione di immagine e marketing del Programma Operativo Nazionale - Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007 - 2013".Posto che il criterio della capacità tecnica ha la finalità precipua di comprovare la "competenza", vale a dire la specifica professionalità nello svolgimento del servizio, direttamente connesso all'esperienza maturata dal concorrente in virtù della resa di prestazioni - comunque - attinenti al settore di "interesse" (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 22 marzo 2008, n. 1459; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 8 gennaio 2011, n. 23), va osservato che - in effetti - i sopra indicati contratti riguardano servizi che non possono essere qualificati "analoghi" a quello della gara.In particolare, si tratta di servizi attinenti attività culturale e di formazione, la quale - in quanto tale - si profila inidonea a dimostrare esperienza specifica nei settori della pubblicità, del marketing operativo e dei servizi di ufficio stampa, contemplati all'art. 5 del disciplinare di gara.Ciò detto, le fatture dei relativi contratti non potevano essere computate, con conseguente venir meno del requisito della capacità tecnica richiesto.4. Tanto è sufficiente per l'accoglimento del ricorso incidentale, con assorbimento delle ulteriori censure formulate.A ciò consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla ricorrente principale per mancanza di interesse.Come più volte ribadito in ambito giurisprudenziale, infatti, "l'aspettativa del concorrente escluso" non è "differente da quella ascrivibile ad un qualunque altro soggetto", ossia in nulla si discosta dall'interesse di fatto di qualsiasi altro operatore" (cfr. C.d.S., n. 7443/2009) e, comunque, una volta accertata - in virtù dell'accoglimento del ricorso incidentale - la sussistenza di una valida causa di esclusione della ricorrente principale dalla procedura di gara, l'eventuale accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti in origine impugnati si rivela priva di ogni vantaggio per la ricorrente stessa.5. In conclusione, il ricorso incidentale deve essere accolto, mentre il ricorso principale ed i motivi aggiunti proposti dalla A. devono essere dichiarati inammissibili.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessive euro 5.000,00, di cui euro 2.500,00 a favore del Ministero dell'Interno ed euro 2.500,00 a favore della controinteressata, oltre IVA e CPA nei termini di legge.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4792/2010, come in epigrafe proposto:- accoglie il ricorso incidentale;- dichiara inammissibile il ricorso principale;- condanna la ricorrente A. s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, di cui euro 2,500 a favore del Ministero dell'Interno ed euro 2.500 a favore della O. s.r.l., oltre IVA e CPA nei termini di legge.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l'intervento dei Magistrati:IL PRESIDENTELinda SandulliL'ESTENSOREAntonella MangiaIL CONSIGLIEREPietro MorabitoDepositata in Segreteria il 18 luglio 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Se è legittima l'esclusione, è impugnabile l'aggiudicazione?
N. 739/2011 REG. PROV. COLL.N. 1450 REG. RIC.ANNO 2008REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 1450 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:M. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luisa Demagistris, J. Pietro Quadri, con domicilio eletto presso la prima in Torino, corso S. Maurizio, 81;controAzienda Sanitaria Locale To1, rappresentata e difesa dagli avv. Prof. Mario Eugenio Comba, Matteo Chiosso, con domicilio eletto presso l'avv. Prof. Mario Eugenio Comba in Torino, via Mercantini, 6;nei confronti diM. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Prof. Carlo Emanuele Gallo, Franco Mastragostino, con domicilio eletto presso l'avv. Prof. Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40; D. Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Erba, Guglielmo Giordanengo, con domicilio eletto presso l'avv. Guglielmo Giordanengo in Torino, via Ettore De Sonnaz, 11;per l'annullamento1) di tutti i verbali di gara ed in particolare del verbale della seduta pubblica del 9 ottobre 2008, conosciuto a seguito di atto di produzione in giudizio del 3.12.2008, nel quale M. è stata dichiarata esclusa dalla valutazione economica e dalla formazione della graduatoria finale, del verbale di valutazione tecnica del 16.06.2008 - 21.07.2008;2) del verbale di aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione definitiva allo stato non conosciuto, allo stato non conosciuti, compresa la lettera di comunicazione della graduatoria finale 23.10.2008;3) di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale;4) del capitolato speciale di gara, in particolare:A) dell'art. 29 del capitolato speciale;B) dello schema offerta economica modello sub. 3.3. Capitolato Speciale;C) dell'art. 57 del capitolato speciale;D) dell'art. 68 del capitolato speciale;E) del punto IV.2 del Bando di Gara nella parte in cui non stabiliva i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;5) della lettera 24.04.2008 con cui l'A.S.L. ha fornito chiarimenti in ordine agli atti di gara, compresi gli allegati alla stessa lettera relativi a "Schemi offerta" (Modello sub. 3.3.), nella parte relativa all'indicazione del costo al mq.6) della delibera di indizione n. 536/DG/28/07 del 31.10.2007, con cui veniva approvata la procedura ristretta, segnatamente il bando di gara, la lettera di invito, il capitolato speciale.Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale To1 e di M. S.p.A. e di D. Srl;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTO1. Con il gravame in epigrafe, implementato di due atti per motivi aggiunti la ricorrente società impugna l'aggiudicazione alla controinteressata del servizio di pulizia per i presidi ospedalieri e non ospedalieri della resistente ASL per un importo di circa 7.500.000 euro per anni tre.Sulla vicenda si è ripetutamente pronunciato il Tribunale in sede cautelare con pronunce tutte confermate in appello.L'offerta della ricorrente è stata esclusa e perché considerata incompleta e indeterminata per non aver indicato il costo del servizio a metro quadro, espressamente richiesto dall'art. 29 del capitolato speciale d'appalto che al punto 3 stabiliva che i concorrenti dovessero indicare "il costo del servizio al metro quadro, intendendo tutte le superfici da pulire, sia orizzontali che verticali, IVA esclusa".La ricorrente, come detto, interponeva un primo atto per motivi aggiunti il 29.12.2008 e un secondo il 28.2.2009.La Sezione si pronunciava per l'infondatezza del gravame dapprima con Ordinanza cautelare n. 1012/2008, poi con successive ordinanze n. 52/2009 e 237/2009, tutte confermate, come detto, dalla V Sezione del Consiglio di Stato.La controinteressata produceva memorie il 13.1.2009 e il 16.6.2011.Alla pubblica Udienza del 5.7.2011 il ricorso e i motivi aggiunti, sulle conclusioni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano, sono stati trattenuti a sentenza.2.1. Con il primo mezzo la ricorrente lamenta: 1) che il costo del servizio a metro quadro poteva ricavarsi da un facile calcolo matematico; 2) che il modulo offerta era carente dell'indicazione temporale in base alla quale calcolare il costo al mq; 3) la scheda offerta sarebbe equivoca; 4) i chiarimenti diramati dalla P.A. avrebbero lasciato intendere che per costo al mq dovesse farsi riferimento al costo al mq per interventi di risanamento a seguito di ristrutturazioni per cui la presenza dell'indicazione del costo del servizio a mq appariva come un errore di redazione della scheda offerta economica; 5) la prescrizione non era in linea con il criterio di assegnazione del punteggio che era il canone mensile per il singolo lotto; 6) il Capitolato non contemplava quale causa di esclusione l'ipotesi di eventuale carenza di dati non essenziali nell'offerta economica.2.2. Con ben due ordinanze cautelari la Sezione ha delibato l'infondatezza delle riassunte censure e deve in questa sede di merito confermare la relativa valutazione.Il dato di partenza incontroverso e riconosciuto dalla stessa deducente è che la sua offerta non ha indicato il costo del servizio al metro quadro.Ora, siffatta indicazione era espressamente prescritta dalla riportata previsione dell'art. 29 del capitolato speciale. Ne consegue che l'offerta risultava espressa in modo indeterminato e, come rilevato in sede cautelare, era priva di un elemento essenziale per valutarne la congruità.Quanto all'asserita ricavabilità del dato omesso attraverso un'operazione di calcolo aritmetico, il Collegio osserva come l'appalto fosse a corpo e la pretesa operazione di calcolo mediante i metri quadrati conosciuti dalla commissione introduceva nella procedura all'esame un elemento di alterazione della par condicio, nel senso che trattare in siffatta privilegiata maniera l'offerta della deducente arrecava un vulnus alla par condicio rispetto agli altri concorrenti che avevano invece debitamente indicato il prezzo a metro quadro.2.3. Oltretutto, valga soggiungere che per principio consolidato i dati inerenti le offerte dei concorrenti non sono integrabili o modificabili dalla Commissione, pena l'infrazione del canone della par condicio competitorum.Un'eventuale attività deduttiva del seggio di gara avrebbe frustrato inoltre l'onere del concorrente di formulare un'offerta certa e determinata.Valga inoltre considerare che era anche lo schema offerta originario a indicare la riga inerente il costo al metro quadro, al pari della nuova scheda offerta allegata dalla ASL ai chiarimenti del 24.4.2008, la quale riproduceva la previsione della ulteriore riga relativa alla voce di costo al metro quadro per interventi di risanamento a seguito di ristrutturazioni.2.4. Da respingere è pure l'ulteriore deduzione difensiva secondo cui il prezzo al metro quadro era da intendersi riferito unicamente al prezzo al metro quadro per interventi di ristrutturazione.Viceversa si oppone a siffatta prospettazione limitativa la generalità della prescrizione dell'art. 29 sopra riportata, la quale era cristallina nell'imporre l'indicazione del costo al metro quadro non solo per gli intervenirti di risanamento conseguenti a ristrutturazione, bensì per tutte le tipologie di pulizie e quindi anche per gli interventi di pulizia ordinaria dei presidi e dei non presidi ospedalieri.Infondata si prospetta pertanto la censura di equivocità della scheda offerta.2.5. La ricorrente si duole anche della mancata attivazione da parte della P.A. del dovere di soccorso ex art. 46 del codice dei contratti, facendone derivare l'illegittimità della sua esclusione.2.6. La censura è infondata sotto un profilo sostanziale poiché come già rilevato con l'Ordinanza cautelare n. 1012.2008 la norma invocata non è applicabile per riparare ad omissione di profili essenziali dell'offerta, quali la sua incompletezza per omessa indicazione del costo al metro quadro.Sul piano giuridico deve inoltre qui rilevare la Sezione come l'art. 46 del codice dei contratti e il relativo dovere di soccorso alle imprese non sia invocabile, secondo quando già in altra fattispecie chiarito, quando la procedura di gara è prevenuta alla fase di valutazione dell'offerta.2.7. Invero, il perimetro applicativo dell'art. 46 resta circoscritto e contenuto alla fase della prequalificazione, atteso che la norma dispone che la stazione appaltante invita i concorrenti a chiarire il contenuto di dichiarazioni o documenti presentati in sede di offerta ed è doverosamente delimitato temporalmente e confinato alla fase nella quale l'Amministrazione deve ammettere alla gare le imprese.Viceversa la norma non può trovare applicazione per interpretare, chiarire completare dati afferenti alla successiva fase dell'offerta in senso proprio, pena la violazione della par condicio (in tal senso già T.A.R. Emilia - Romagna - Parma, 6.2.2008, n. 90; T.A.R. Lombardia - Brescia, 5.3.2007, n. 180).3. In via subordinata la deducente, rubricando violazione dell'art. 83 del codice dei contratti, lamenta con apposito motivo di doglianza, difetto di coincidenza tra la consistenza del servizio e il relativo costo, deducendo che l'oggetto dell'appalto comprendeva anche gli interventi straordinari connessi ad opere di ristrutturazione se ed in quanto necessari.Se ciò è esatto, osserva il Collegio che è altrettanto vero, peraltro, che i concorrenti dovessero decurtare dal canone complessivo richiesto, gli interventi straordinari di risanamento a seguito di ristrutturazioni.Invero, le imprese potevano formulare la richiesta di canone mensile considerando la possibile incidenza anche del costo determinato dai predetti interventi straordinari, tenuto conto che erano a conoscenza dell'estensione in mq delle superfici oggetto di eventuali interventi straordinari.4.1. Con il secondo motivo la ricorrente rubrica violazione della l. n. 123/2007 e dell'art. 68 del d.lgs. n. 163/2006 lamentando l'omessa allegazione al contratto d'appalto dl DUVRI che ai sensi della l. n. 123/2007 è doveroso da parte della stazioni appaltanti, che devono metterlo a disposizione dei concorrenti ed è da considerare specifica tecnica ai sensi dell'art. 68 del codice dei contratti.Nella specie l'ASL avrebbe violato siffatte disposizioni, non avendo fornito alla ricorrente il prescritto documento i valutazione dei rischi.4.2. La doglianza non coglie nel segno, non considerando che il DUVRI presuppone che la stazione appaltante abbia previamente valutato l'esistenza di interferenze tecniche correlate all'espletamento del servizio, rientrando pertanto nella sua discrezionalità tecnica predisporre il Documento già in fase di redazione del contratto d'appalto ovvero rinviarne l'elaborazione una volta prescelto l'aggiudicatario.Nel caso all'esame poiché le modalità di svolgimento del servizio costituivano specifica componente dell'offerta tecnica da predisporsi da parte dei concorrenti, non avendo l'Amministrazione a priori contezza della consistenza del servizio, era impossibilitata a predisporre l'invocato documento di valutazione del rischio di impresa.5.1. Con i primi motivi aggiunti la deducente ripropone le censure dirette avverso la sua esclusione dalla gara per incompletezza dell'offerta.Le doglianze sono inammissibili per violazione del principio del ne bis in idem, avendo già il Tribunale pronunciato sulle stesse con l'Ordinanza cautelare n. 1012/2008 e non essendo stati allegati fatti nuovi sopravvenuti, come del resto già indicato dalla Sezione con l'Ordinanza cautelare n. 52/2009. Oltretutto su quelle censure pendeva l'appello cautelare interposto avverso la prima decisione interinale di questo giudice.5.2. Parimenti inammissibili si prospettano le ulteriori censure che la decucente con i motivi aggiunti all'esame rivolge avverso la partecipazione alla gara della controinteressata e della D. Srl.A siffatta conclusione il Tribunale deve pervenire sulla scorta di quanto già tratteggiato in sede cautelare, valorizzando il principio di diritto, recentemente riproposto dall'Adunanza Plenaria n. 4/2011, secondo il quale il concorrente legittimamente escluso da una gara d'appalto non vanta alcun interesse differenziato, giuridicamente apprezzabile, a contestare la legittimità dell'aggiudicazione della gara ad altre imprese o l'ammissione delle stesse alla competizione, posto che l'eventuale accoglimento delle difese nessun vantaggio sarebbe idoneo ad arrecare alla sfera giuridica del ricorrente, invulnerata restando la sua esclusione dalla gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 30.8.2006, n. 5067; Consiglio di Stato, Sez. V, 16.9.2004, n. 6031; T.A.R. Campania - Napoli, 2.8.2007, n. 727; T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I, 12.6.2008, n. 691; T.A.R. Campania - Napoli, I, n. 3378/2008).6.1. Vanno ora scrutinati i secondi motivi aggiunti depositati il 28.2.2009.Con un primo ordine di doglianze la ricorrente censura la previsione dell'art. 29 del capitolato speciale d'appalto nella parte in cui lo stesso richiede l'espressa indicazione del costo del servizio a metro quadro.Sul punto la deducente lamenta l'irragionevolezza della prescrizione assumendo che il predetto costo del servizio non era elemento su cui doveva attribuirsi il punteggio all'offerta economica e altresì lamentando che lo schema di offerta sul punto era indeterminato poiché non veniva indicato il parametro temporale su cui calcolare il costo al mq.6.2. Siffatte doglianze sono destituite di fondamento non rivelandosi illogica la prescrizione di indicare il costo del servizio a mq poiché rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione definire i parametri quantitativo - dimensionali rispetto ai quali le imprese concorrenti siano tenute a dettagliare la propria offerta di prezzo.La delineata opzione amministrativa non evidenzia, infatti, profili o aspetti di manifesta illogicità, incoerenza o irragionevolezza - nei cui soli limiti seguita ad essere tuttora consentito il sindacato del Giudice amministrativo sull'attività discrezionale - rispondendo, anzi, siffatta scelta ad apprezzabile interesse pubblico all'acquisizione di offerte il più possibile dettagliate, precise e perciò maggiormente ponderate e meditare.Quanto alla pretesa indeterminatezza del parametro costo del servizio a metro quadro stante la lamentata carenza del parametro temporale di riferimento, deve la Sezione, come già enunciato in sede cautelare, rilevare l'evidente eterogeneità ontologica e funzionale dei fattori tempo/unità dimensionale e la conseguente loro inattitudine a vicendevoli e reciproci condizionamenti o influenze.Il motivo aggiunto in scrutinio è conseguentemente infondato e va disatteso.7.1. Con l'ultimo mezzo dei motivi aggiunti in disamina la ricorrente si duole dell'illegittima aggiudicazione dell'appalto alla controinteressata per erronea valutazione dell'anomalia della sua offerta.7.2. La censura è soggetta alla medesima diagnosi di inammissibilità per difetto di interesse che ha interessato il primo atto per motivi aggiunti, stante l'evidente carenza di interesse della ricorrente, legittimamente esclusa dalla gara, a contestare l'aggiudicazione ad altri, per l'evidente già rilevata inidoneità dell'eventuale pronuncia positiva di accoglimento del gravame ad ampliare la sfera giuridica della deducente, la cui esclusione legittima resterebbe definitivamente invulnerata dalla pronuncia giurisdizionale.Dal che il palese difetto di interesse alle censure avverso l'aggiudicazione alla controinteressata.In definitiva, al lume delle considerazioni finora svolte il ricorso va respinto siccome infondato, mentre i motivi aggiunti sono in parte infondati e in parte inammissibili.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge unitamente ai motivi aggiunti.Condanna la ricorrente a pagare all'Amministrazione e a ciascuno dei controinteressati le spese processuali che liquida in complessivi euro 2.000,00 ciascuno oltre accessori di leggeOrdina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l'intervento dei Magistrati:Franco Bianchi - PresidenteRichard Goso - Primo ReferendarioAlfonso Graziano - Referendario, EstensoreIL PRESIDENTEFranco BianchiL'ESTENSOREAlfonso GrazianoDepositata in Segreteria il 6 luglio 2011IL SEGRETARIO(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Requisiti generali: i Consorzi
N. 216/2011 Reg. Prov. Coll.N. 113 Reg. Ric.ANNO 2011REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso n. 113 del 2011 proposto - per il Lotto n. 1 - dalla ditta F., in proprio e quale mandataria dell'a.t.i. con V. S.a.s., e - per il Lotto n. 2 - dalla V. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. P. V., entrambe difese e rappresentate dall'avv. Daniele Turco e dall'avv. Simone Uliana, ed elettivamente domiciliate in Parma, via Cantelli n. 9, presso lo studio dell'avv. Paola Da Vico;controla I. S.p.A., in persona dell'Amministratore delegato Andrea Viero, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Cantelli e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, strada Repubblica n. 95;nei confronti diT. Soc. coop., in persona del Direttore generale E. A., in proprio e quale mandataria dell'a.t.i. con Consorzio N. S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Silingardi e dall'avv. EugE. Monegatti, e presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Parma, p.zza Garibaldi 17;G. S.r.l., in persona del legale rappresentante F. G., difesa e rappresentata dall'avv. Lisa Cervone e dall'avv. Eugenia. Monegatti, e presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Parma, p.zza Garibaldi 17;per l'annullamento- quanto all'atto introduttivo della lite - del bando di gara indetto da E. S.p.A. per l'affidamento, a mezzo di procedura negoziata, del "servizio di raccolta e trasporto fanghi, disidratazione meccanica fanghi e pulizia letti di essiccamento in impianti di depurazione" (Lotto n. 1, gara 3121, e Lotto n. 2, gara 3122), delle lettere di invito del 20 novembre 2011 (Lotto n. 1) e del 29 novembre 2011 (Lotto n. 2), del capitolato speciale d'appalto, dei verbali della Commissione giudicatrice (e, segnatamente, del verbale di prequalifica n. 05726 del 21 ottobre 2010), della nota di I. S.p.A. prot. n. 04173 del 27 settembre 2010, del verbale di aggiudicazione provvisoria redatto dalla Commissione giudicatrice in data 19 gennaio 2011, della determinazione dell'Amministratore delegato di I. S.p.A. n. 22/2011 in data 9 febbraio 2011 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione del Lotto n. 1 all'a.t.i. T. Soc. coop. - Consorzio N. S.r.l. e del Lotto n. 2 alla G. S.r.l., delle note I. S.p.A. prot. n. 000499 e 000500 del 10 febbraio 2011, dei contratti di appalto eventualmente stipulati con gli aggiudicatari dei due lotti, del parziale silenzio-diniego opposto dall'ente appaltante alla richiesta di ostensione documentale degli atti invocata dalla parte ricorrente;per la declaratoriadi inefficacia dei contratti di appalto eventualmente stipulati con gli aggiudicatari dei due lotti.Visto il ricorso con i relativi allegati;Visti gli atti di "motivi aggiunti" depositati il 5 e il 28 aprile 2011;Visti gli atti di costituzione in giudizio della I. S.p.A., della T. Soc. coop. e della G. S.r.l.;Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti gli atti tutti della causa;Nominato relatore il dott. Italo Caso;Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 15 giugno 2011 i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:FATTO E DIRITTOLa E. S.p.A. emetteva un bando di gara per l'affidamento, a mezzo di procedura negoziata, del servizio di "raccolta e trasporto fanghi, disidratazione meccanica fanghi e pulizia letti di essiccamento in impianti di depurazione", con suddivisione in tre lotti da aggiudicare separatamente. All'esito delle operazioni di gara, il Lotto n. 1 veniva aggiudicato all'a.t.i. T. Soc. coop. - Consorzio N. S.r.l. (seconda in graduatoria l'a.t.i. F. - V. S.a.s.) e il Lotto n. 2 alla G. S.r.l. (seconda in graduatoria la V. S.a.s.).Avverso gli atti di gara, limitatamente ai Lotti n. 1 e n. 2, hanno proposto impugnativa i concorrenti classificatisi alla seconda posizione delle rispettive graduatorie. Quanto al Lotto n. 1, viene lamentata l'ammissione alla selezione dell'a.t.i. aggiudicataria nonostante la mancata allegazione, in fase di prequalifica, della documentazione a comprova del possesso dei requisiti generali da parte delle imprese consorziate indicate (dal Consorzio N.) quali esecutrici del servizio, risultando peraltro illegittima la regolarizzazione documentale postuma consentita dall'ente appaltante; viene, inoltre, dedotta l'indebita ammissione dell'a.t.i. aggiudicataria, a fronte della mancata indicazione delle ditte subappaltatrici e della mancata sottoscrizione del modulo all'uopo predisposto. Quanto al Lotto n. 2, invece, viene dedotta l'illegittimità dell'offerta della ditta aggiudicataria, in quanto carente dei requisiti tecnici minimi. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati, previo ordine all'ente appaltante di esibizione dei documenti oggetto della richiesta di accesso non ancora soddisfatta.Si sono costituiti in giudizio la I. S.p.A. e la T. Soc. coop., opponendosi all'accoglimento del ricorso.Una prima istanza cautelare della parte ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 6 aprile 2011 (ord. n. 117/2011), limitatamente al Lotto n. 1.Successivamente, presa visione della documentazione relativa alla ditta aggiudicataria del Lotto n. 2, la parte ricorrente ha proposto "motivi aggiunti" depositati il 5 aprile 2011. Imputa alla G. S.r.l. di avere dichiarato di avvalersi di "idroestrattori centrifughi" inidonei rispetto ai requisiti di prestazione minimi imposti dal capitolato speciale d'appalto; addebita ancora alla G. S.r.l. di non avere indicato nel "piano operativo di sicurezza" tutti i mezzi di cui aveva dichiarato di volersi avvalere per l'esecuzione del servizio; rimprovera, poi, alla G. S.r.l. di avere reso dichiarazioni e prodotto documentazione da cui si evincerebbe che la stessa non disponeva della dotazione minima di mezzi prescritta dal capitolato speciale d'appalto per lo svolgimento delle prestazioni negoziali; attribuisce, inoltre, alla G. S.r.l. l'omissione delle dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 relativamente ai soci Y. G. e L. G., e di avere esibito un modello GAP incompleto; deduce, poi, l'inefficacia di dichiarazioni sostitutive, allegate alla domanda di partecipazione alla gara, rese da soggetto (Y. G.) privo di poteri di rappresentanza e responsabile di non avere allegato un documento di identità; denuncia, infine, l'inadeguatezza del modello DURC presentato dalla G. S.r.l., in quanto carente di riferimenti alla gara d'appalto in questione e relativo a data (26 gennaio 2011) che, per essere di parecchio anteriore a quella di consegna all'Amministrazione (15 marzo 2011), si rivelerebbe inidonea a comprovare l'attuale regolarità contributiva della società.Si è costituita in giudizio anche la G. S.r.l., opponendosi all'accoglimento del ricorso.La nuova istanza cautelare della parte ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 20 aprile 2011 (ord. n. 140/2011), limitatamente al Lotto n. 2.A séguito, poi, dell'esame della documentazione esibita dall'ente appaltante per il Lotto n. 1, sono stati proposti "motivi aggiunti" depositati il 28 aprile 2011. Si censura la mancata esclusione dell'a.t.i. aggiudicataria nonostante la capogruppo, che è una società consortile, non avesse indicato i consorziati/soci esecutori del servizio né degli stessi avesse dichiarato il possesso dei requisiti generali di partecipazione; si deduce, ancora, l'omessa comunicazione all'ente appaltante della "cessione del ramo d'azienda di autotrasporto merci per conto terzi" operata da una consorziata (N. S.r.l.) della mandante dell'a.t.i. aggiudicataria in favore di una terza impresa (A.T.I. S.r.l.), con conseguente mancata verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo al cessionario; si denuncia, infine, la carenza - in capo all'A.T.I. S.r.l. - del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività inerente l'oggetto della gara.L'ulteriore istanza cautelare della parte ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio in data 11 maggio 2011 (ord. n. 195/2011), limitatamente al Lotto n. 1.All'udienza del 15 giugno 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.Ritiene il Collegio di doversi innanzi tutto occupare delle questioni relative alla gara per il Lotto n. 1.Va premesso che, nel settore degli appalti pubblici, esistono da un lato figure imprenditoriali che hanno autonoma soggettività giuridica e in quanto tali sono esse stesse in possesso dei requisiti di qualificazione, ed esistono dall'altro lato moduli organizzativi attraverso i quali più imprese si presentano collegate e aggregate tra loro senza che il raggruppamento assuma però una soggettività giuridica propria e sia pertanto esso stesso in possesso dei requisiti di qualificazione. Con riferimento, in particolare, alle aggregazioni consortili cui l'ordinamento riconosce la qualità di soggetti con propria abilitazione a concorrere per l'affidamento di commesse pubbliche, la giurisprudenza sottolinea come siano le singole imprese consorziate, dotate di autonoma personalità e di distinta organizzazione di impresa, i soggetti chiamati ad assumere in concreto le opere o i servizi oggetto dell'appalto, onde - se ne è dedotto (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2002 n. 507) - se è in astratto ammissibile cumulare i requisiti di natura tecnica singolarmente posseduti dalle imprese consorziate, tale principio non implica affatto che i requisiti generali di partecipazione, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico, anche economico, e della moralità, possano ritenersi accertati con esclusivo riferimento al consorzio e non debbano invece essere posseduti e documentati dalle singole imprese designate quali esecutrici del servizio o dell'opera; si tratta, in effetti, della necessità di garantire l'Amministrazione contro il rischio di accesso al mercato delle commesse pubbliche di soggetti privi dei necessari requisiti soggettivi di moralità e di ordine pubblico, esigenza che - in assenza di una verifica estesa a chi provvede effettivamente all'esecuzione dell'appalto - verrebbe vanificata dall'aggregazione in forma consortile di imprese prive dei requisiti di legge per la partecipazione alle gare e confluenti in un distinto soggetto esso solo in regola con detti requisiti, con conseguente aggiramento di inderogabili prescrizioni normative discendenti dai principi generali delle procedure di evidenza pubblica. Ancor più esplicitamente è stato di recente osservato: "...La giurisprudenza ha sempre affermato che quale che sia la natura del consorzio, esso debba dimostrare il possesso dei requisiti di tutti i consorziati che vengono individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto (Cons. St., sez. IV, 7 aprile 2008 n. 1485; Cons. St., sez. VI, 24 novembre 2009 n. 7380). In termini più generali, tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione di pubblici appalti, vuoi in veste di affidatari, vuoi in veste di subaffidatari, vuoi in veste di prestatori di requisiti nell'ambito del c.d. avvalimento, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006. Il che risponde ad elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006. Occorre, infatti, che tutti gli operatori economici che, a qualunque titolo, eseguono prestazioni di lavori, servizi e forniture abbiano i requisiti morali di cui all'art. 38 citato. Se in caso di consorzi tali requisiti andassero accertati solo in capo al consorzio e non anche in capo ai consorziati che eseguono le prestazioni, il consorzio potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti. Per gli operatori che non hanno i requisiti dell'art. 38 (si pensi al caso di soggetti con condanne penali per gravi reati incidenti sulla moralità professionale) basterebbe, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, aderire a un consorzio da utilizzare come copertura ..." (così Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010 n. 3759).Di qui la fondatezza della doglianza imperniata sull'omessa indicazione dei soci/consorziati della T. Soc. coop. che avrebbero fornito gli automezzi per l'esecuzione del servizio e sulla mancata dichiarazione del possesso in capo agli stessi dei requisiti generali di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006. Risulta in tal senso decisiva la circostanza che l'art. 1 dello statuto sociale la qualifica come società consortile nella forma della società cooperativa, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 443 del 1985 ("I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane ..."), cui fa riferimento anche l'art. 34 del d.lgs. n. 163 del 2006 ("Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: a) ...; b) i ... consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) ..."); il che poi trova conferma nel successivo art. 4 dello statuto sociale, allorché - a proposito di «oggetto e scopi consortili» - prevede che la società consortile si occupi di "...acquisire, anche mediante appalti o concessioni da enti pubblici o privati, lavori di trasporto merci di materiali di qualsiasi natura e specie per conto terzi, da affidare generalmente alle imprese associate; assumere ordinativi e stipulare contratti pubblici e privati per lavori ed opere di escavazione, movimento terra e facchinaggio, per conto e nell'interesse delle imprese associate ... affidare la esecuzione dei trasporti ed i lavori e servizi acquisiti alle imprese socie, secondo criteri di ripartizione improntati ad equità, tenendo conto degli automezzi o mezzi d'opera di dotazione e della organizzazione strutturale delle singole imprese, osservando le disposizioni previste in appositi regolamenti interni ...", sicché si realizza quella tipica fattispecie per cui, attribuita loro l'esecuzione di un appalto pubblico, le imprese consorziate assumono il vincolo ad operare sulla base del rapporto consortile fondato sul conferimento alla struttura comune dell'incarico di stipulare contratti di appalto per loro conto e in nome del consorzio e di indicare di volta in volta a quale di esse assegnare e far compiere le relative prestazioni negoziali. Né si oppone a tale conclusione l'addotta prevalente qualificazione della T. Soc. coop. come «cooperativa» e quindi la sua riconducibilità al diverso caso di cui alla lett. a) dell'art. 34 del d.lgs. n. 163 del 2006 ("Sono ammessi a partecipare ...: a) ... le società cooperative ..."); in realtà, la figura del consorzio di imprese artigiane costituito in forma di cooperativa rappresenta un modulo imprenditoriale in cui coesistono elementi distintivi dei consorzi e delle società cooperative, dei primi in particolare dovendosi ravvisare l'attribuzione ad una struttura autonoma del compito di procurare commesse che i soci/consorziati assumeranno in esecuzione (come si rileva anche dallo statuto sociale), e allora divengono a tali fini ininfluenti gli aspetti che attengono alle modalità di fatturazione, alla ripartizione delle responsabilità, al marchio adoperato e al nome speso (tutti profili derivanti da scelte organizzative interne e dal necessario coordinamento con la forma societaria della cooperativa), in quanto le esigenze di trasparenza di cui si è più volte detto restano integre di fronte ad imprese associate che conservano comunque una identità giuridica ed un proprio assetto imprenditoriale, in conformità del resto di un modello che l'art. 6 della legge n. 443 del 1985 ha codificato in termini non coerenti con una qualificazione che ignorasse lo scopo consortile insito nella figura giuridica prescelta dal legislatore. Né, infine, è fondata l'eccezione di tardività della censura, non avendo dimostrato la controinteressata che la parte ricorrente avesse in tempi precedenti acquisito conoscenza della dichiarata volontà della T. Soc. coop. di provvedere all'esecuzione dell'appalto attraverso automezzi forniti da alcune imprese consorziate.Pertanto, non essendosi provveduto all'esclusione dell'a.t.i. poi risultata aggiudicataria del servizio, vanno annullati in parte qua gli atti della gara relativa al Lotto n. 1, con assorbimento delle restanti censure.Passando all'esame delle doglianze inerenti la procedura di scelta del contraente privato per il Lotto n. 2, viene innanzi tutto in rilievo la questione legata all'idoneità degli "idroestrattori centrifughi" impiegati dalla G. S.r.l.; secondo la parte ricorrente, infatti, quelli indicati non consentirebbero di rispettare i parametri tecnici richiesti dall'art. 18.2 del capitolato speciale d'appalto, onde la ditta avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara. Sennonché - osserva il Collegio - il bando di gara fissava, in tema di «capacità tecnica» (III.2.3), requisiti che, per la parte relativa agli "idroestrattori centrifughi", risultavano ancorati alla "idoneità alla disidratazione spinta del fango biologico prodotto dai depuratori per acque reflue urbane anche mediante l'utilizzo di flocculanti", alla "portata idraulica di fango liquido in ingresso rispettivamente maggiore/uguale di 40 mc/h e di 25 mc/h", alla "dotazione dei seguenti equipaggiamenti ...", tutti parametri di cui la parte ricorrente non ha denunciato l'inosservanza, mentre le carenze riguarderebbero gli ulteriori parametri indicati dal capitolato speciale d'appalto in sede di «requisiti di prestazione richiesti» e di «norme e criteri di esecuzione della disidratazione», ovvero tra le «modalità di svolgimento del servizio». Appare insomma evidente come l'ente appaltante abbia voluto rinviare la verifica circa ulteriori e più particolareggiati aspetti tecnici alla fase di svolgimento delle prestazioni negoziali, mentre la selezione iniziale, verosimilmente per ragioni di snellezza e celerità nella ricerca del contraente a mezzo di procedura negoziata, si connota per una minore rigidità dei requisiti di ammissione, in esito a valutazioni rimesse all'autonomo apprezzamento dell'Amministrazione, le cui scelte, per inerire al merito, si rivelano sotto questo profilo insindacabili.Priva di fondamento è anche la doglianza incentrata sulla mancata esclusione della G. S.r.l. nonostante l'incompletezza del "piano operativo di sicurezza" dalla stessa redatto. Non emerge, infatti, dalla lex specialis della gara la previsione della misura espulsiva per una simile irregolarità, ed anzi l'art. 12 del capitolato speciale d'appalto prescriveva la consegna dell'elaborato all'Amministrazione "...prima dell'inizio dei servizi ...", a conferma dell'irrilevanza di tale documento ai fini dell'ammissione alla gara e della sua ascrivibilità ad una fase successiva all'aggiudicazione.Non convince neppure la censura con cui si assume che la G. S.r.l. dovesse essere esclusa dalla gara per non disporre della dotazione minima di mezzi prescritta dalle norme di gara. Quanto, in particolare, alla mancata indicazione dei mezzi mobili su cui avrebbero dovuti essere alloggiati gli "idroestrattori centrifughi", emerge dall'apposita dichiarazione della ditta che si tratta di unità scarrabili, e quindi utilizzabili alternativamente anche su uno stesso mezzo, così come è ininfluente che l'automezzo con targa ...omissis... sia un Euro 2, per essere sufficiente la disponibilità di quello con targa ...omissis... (Euro 5), a fronte della previsione nel bando di gara di un solo autocarro di simili caratteristiche e della sua idoneità ad ospitare di volta in volta l'idroestrattore centrifugo da utilizzare.Né costituisce motivo di illegittimità la mancata presentazione delle dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 da parte di soci (Y. G. e L. G.) che non sono anche amministratori della società. Quanto al modello GAP, invece, è sufficiente rilevare che le norme di gara non ne prevedono l'immediata esibizione e che la sua produzione è avvenuta solo dopo l'aggiudicazione definitiva, a richiesta dell'ente appaltante, onde ogni eventuale irregolarità ben avrebbe potuto essere sanata in una fase in cui erano oramai venute meno le esigenze di par condicio tra i concorrenti; del resto, come è stato rilevato in giurisprudenza (v. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 marzo 2010 n. 2807) - con considerazioni che il Collegio condivide -, nel caso in cui la disciplina di gara per l'affidamento di un appalto nulla disponga circa la produzione del modello GAP, nessuna sanzione, tanto meno di esclusione dalla gara, può essere disposta a carico dell'impresa concorrente che abbia fatto legittimo affidamento sul tenore del bando e del disciplinare di gara e ad essi si sia attenuta, anche perché il modello GAP non rappresenta un requisito aggiuntivo per la partecipazione alle gare, vincolante immediatamente sia le stazioni appaltanti che i concorrenti in sede di espletamento delle procedure selettive, e risponde piuttosto a finalità di polizia, onde la sua compilazione costituisce adempimento di un obbligo che, pur sorgendo per l'ente appaltante e per il privato in occasione della indizione della gara di appalto, non attiene al contenuto della gara, rimanendo estraneo al rapporto che sorge da questa.Quanto, ancora, alla produzione di dichiarazioni sostitutive rese da soggetto (Y. G.) privo di poteri di rappresentanza della G. S.r.l. e senza neppure l'ausilio del documento di identità, osserva il Collegio che in realtà le dichiarazioni in questione risultano sottoscritte anche dal legale rappresentante F. G. - che ha esibito copia del proprio documento di identità -, così dovendosi ritenere ricondotta alla paternità di quest'ultimo la responsabilità di quanto in tal modo attestato.Le restanti doglianze investono il modello DURC della G. S.r.l., cui si imputa di avere presentato un atto che, per risalire a due mesi prima, difetterebbe della necessaria attualità, e che sarebbe altresì carente di riferimenti alla gara d'appalto di che trattasi. Sennonché, come è noto, il documento ha validità trimestrale (v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 35/2010) ed assolve il proprio compito per il solo fatto che certifica la regolarità contributiva della società in funzione dell'assunzione della veste di contraente in un appalto pubblico, indipendentemente dalla specifica procedura di gara per la quale lo si deve utilizzare.In conclusione, le doglianze relative alla gara per il Lotto n. 2 sono infondate.Con riferimento a talune censure della parte ricorrente, poi rivelatesi prive di fondamento, l'Amministrazione ne ha invocato la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cod.proc.civ. Indipendentemente, però, da ogni altra considerazione, è sufficiente ad impedire l'accoglimento di una simile domanda la circostanza che la stessa non è stata corredata della prova del danno effettivamente riconducibile alla condotta processuale dell'avversario (v., ex multis, Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2010 n. 17902).La complessità delle questioni trattate, la reciproca soccombenza delle parti e una valutazione globale del loro comportamento giustifica la compensazione delle spese di lite, in tale complessivo apprezzamento dovendosi assorbire anche la definizione delle spese riguardanti la controversia per la parte relativa alla domanda di "accesso incidentale" ex art. 116, comma 2, cod.proc.amm.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:- lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla in parte qua gli atti della gara relativa al Lotto n. 1;- lo respinge quanto alla gara relativa al Lotto n. 2.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2011, con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEMario ArosioL'ESTENSOREItalo CasoIL PRIMO REFERENDARIOEmanuela LoriaDepositata in Segreteria il 28 giugno 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Servizi di vigilanza e guardia armata: deroga alle tariffe di legalità
N. 281/2011 Reg. Prov. Coll.N. 678 Reg. Ric.ANNO 2009REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 678 del 2009, proposto da:A. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Dattilo e Luigi Suttini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Torino, via Madama Cristina, 8;controCOMUNE DI BIELLA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;S. S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Simona Baù e Maria Teresa Quaranta, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Torino, via Torricelli, 12;per l'annullamento- dell'atto di Determinazione del Dirigente" n. 317 del 28/04/2009, a firma del Dirigente dr. D. M. avente ad oggetto l'assegnazione definitiva a S. scarl della gara per l'affidamento del servizio di vigilanza degli stabili comunali per il periodo 01/05/2009- 30/04/2012, indetta con determina EC. n. 239 del 24/03/2009 in forma di procedura negoziata;- del precedente atto di aggiudicazione provvisoria contenuto nel verbale di gara n. 3 della procedura negoziata, datato 21/04/2009 a firma del presidente di commissione dr. D. M., e dai componenti la commissione stessa signori M. F. e M. L., avente appunto ad oggetto l'aggiudicazione provvisoria della gara a S. scarl;- di ogni altro atto preordinato, presupposto e comunque connesso e/o consequenziale agli atti sopra descritti, ed in particolare del fax del Comune di Biella datato 28/04/2009, di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della gara a favore di S. scarl e di ogni altro eventuale provvedimento preordinato alla stipulazione di contratto per lo svolgimento dei servizi di gara.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Biella e di S. s.c.a.r.l.Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTO1. Con ricorso ritualmente proposto, la società A. s.p.a. ha impugnato gli atti della procedura negoziata indetta dal Comune di Biella, nel marzo 2009, per l'affidamento triennale dei servizi di vigilanza degli stabili comunali. Ha impugnato, in particolare, gli atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara alla società S. scarl.2. A fondamento del ricorso, ha dedotto quattro motivi con i quali ha lamentato vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, sotto plurimi profili.In particolare, ha lamentato:1) che l'offerta economica della società aggiudicataria sia stata formulata senza rispettare le "tariffe di legalità" stabilite con decreto prefettizio per l'intera provincia di Biella, così violando la precisa prescrizione stabilita, a pena di esclusione, nell'art. 1, III cpv del capitolato speciale d'appalto, ai sensi del quale "Le tariffe per i diversi servizi dovranno conformarsi al vigente Decreto Prefettizio "Tariffe di Legalità" in essere per la Provincia di Biella";2) che la commissione giudicatrice avrebbe erroneamente ritenuto non più vigente il Decreto del Prefetto della Provincia di Biella del 13.07.2007 a seguito della Circolare Ministeriale 29 febbraio 2008 nr. 557PAS/2731/100089.D, laddove invece lo stesso, se da un lato non è più efficace "erga omnes", continua tuttavia a vincolare ciascun operatore di vigilanza al rispetto del "proprio Tariffario", essendo stato quest'ultimo approvato dal Prefetto di Biella proprio sulla base delle "tariffe di legalità" stabilite con il predetto decreto: da qui il vizio di difetto di istruttoria;3) che la commissione giudicatrice non avrebbe adeguatamente valutato l'esiguo numero di guardie particolari giurate a disposizione della società aggiudicataria, del tutto insufficiente a garantire alla medesima il regolare svolgimento del servizio oggetto di gara;4) che gli atti impugnati sarebbero viziati da ingiustizia manifesta e disparità di trattamento tra i concorrenti, dal momento che tutti i concorrenti, tranne la società aggiudicataria, si sono attenuti nella formulazione dell'offerta alle prescrizioni della legge di gara ed hanno quindi presentato una tariffa conforme al predetto decreto prefettizio: ciò ha consentito alla società aggiudicataria di presentare un'offerta economicamente più conveniente, il che è risultato determinante ai fini dell'aggiudicazione.Sulla base dei predetti motivi la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati e la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento del danno in forma specifica, ovvero, in subordine, per equivalente.3. Si sono costituiti il Comune di Biella e la controinteressata S. scarl, resistendo al gravame con articolate difese.4. Con ordinanza n. 525/09 del 04.07.2009, la Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente sulla base di un'articolata motivazione.5. In prossimità dell'udienza di merito, il Comune di Biella ha depositato una memoria.6. All'udienza pubblica del 10 marzo 2011, sentiti l'avv. Suttini per la parte ricorrente, l'avv. Massimo Andreis, su delega dell'avv. Gallo, per il Comune di Biella e l'avv. Quaranta per S., la causa è stata trattenuta per la decisione.7. Osserva il collegio che il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti.7.1. Il primo motivo è infondato.Come già osservato dalla Sezione in sede cautelare, nessuna norma di rango primario o secondario autorizza i Prefetti a fissare, in via preventiva e con caratteri di generalità, tariffe minime ed inderogabili per i servizi di vigilanza, non potendosi ritenere tali, per l'assenza di qualsivoglia univoca indicazione precettiva in quel senso, gli art. 9 e 134, t.u. n. 773 del 1931 e l'art. 257 del regolamento (r.d. n. 635 del 1940).Inoltre, le circolari del Ministero dell'Interno che hanno introdotto e configurato il nuovo sistema delle tariffe di legalità, hanno chiarito che l'atto di approvazione delle tariffe impedisce agli istituti di vigilanza di praticare prezzi più alti di quelli ivi stabiliti, ma non di richiedere compensi inferiori a quelli minimi (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 settembre 2008, n. 4586 e Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4273).Anche di recente è stato ribadito in giurisprudenza che l'approvazione delle tariffe di legalità, mentre impedisce agli istituti di vigilanza di praticare prezzi più alti di quelli in esse stabiliti, non osta a richiedere prezzi inferiori a quelli minimi, sicché le tariffe costituiscono esclusivamente canoni di congruità dei prezzi praticati dagli istituti ai diversi fini del controllo sulla serietà e affidabilità dell'impresa (Consiglio Stato, sez. V, 18 agosto 2010, n. 5823).E' stato conseguentemente affermato che, in una gara per l'affidamento del servizio di vigilanza e guardia armata, sarebbe illegittima l'esclusione di una società concorrente motivata sul presupposto della non conformità della sua offerta economica alle tariffe di legalità determinate dal Prefetto ex artt. 9, 134 e 135 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e art. 257, r.d. 6 maggio 1940, n. 635, i cui importi minimi non possono ritenersi tariffe minime ed inderogabili per i servizi di vigilanza (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 23 giugno 2008, n. 1253).La censura in esame è quindi infondata e va disattesa.7.2. E' infondato anche il secondo motivo.E' irrilevante, infatti, che l'aggiudicataria non abbia rispettato le proprie tariffe nella formulazione dell'offerta, dal momento che la giurisprudenza amministrativa ammette che gli istituti di vigilanza possano richiedere prezzi inferiori a quelli indicati nella propria tariffa (Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5794; Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2009, n. 2348; TAR Toscana, sez. I, 11 settembre 2008, n. 1986; TAR Campania Napoli, sez. I, 6 maggio 2009, n. 2373).7.2. Il terzo motivo è pure infondato.Nessuna disposizione di gara determinava un numero minimo di guardie giurate per l'espletamento del servizio; e d'altra parte la censura della ricorrente, nel contestare la pretesa "insufficienza" del numero di guardie indicate nell'offerta aggiudicataria, è formulata in termini del tutto generici e ipotetici, certamente inidonei ad inficiare le valutazioni discrezionali svolte dalla commissione di gara in ordine alla congruità, sotto tali profili, dell'offerta vincitrice.7.3. E' infondata, infine, anche la censura di ingiustizia manifesta e disparità di trattamento formulata con il quarto motivo di ricorso, dal momento che, alla luce dei principi normativi sopra esposti, nessuno dei concorrenti era tenuto ad osservare, nella formulazione della propria offerta, le tariffe prefettizie, se non come soglia massima di riferimento.E pertanto, così come ha fatto l'aggiudicataria, anche gli altri concorrenti avrebbero potuto offrire prezzi più bassi delle tariffe di legalità determinate dal prefetto, senza con ciò incorrere in alcuna violazione della normativa di settore e della legge di gara.8. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso in esame va respinto perché infondato.Le spese di lite possono essere compensate, ricorrendone giusti motivi.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e compensa le spese.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEFranco BianchiL'ESTENSOREAriberto Sabino LimongelliIL PRIMO REFERENDARIORichard GosoDepositata in Segreteria il 25 marzo 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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