Contributi e sovvenzioni pubbliche: riparto di giurisdizione
Venerdì 11 Maggio 2012 08:38
Carmelo Anzalone
N. 2542/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 720 Reg. Ric.
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 720 del 2012, proposto da M. M. in proprio e quale legale rappresentante della Società B. s.r.l. di Tirrenia (Pi), rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Righi, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via G. Carducci n. 4;
contro
Regione Toscana, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Fantappiè, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marcello Cecchetti in Roma, via Antonio Mordini n. 14;
nei confronti di
Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche europee - in persona del Presidente pro tempore, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del T.a.r. della Toscana, sezione II, n. 969 del 1^ giugno 2011.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Toscana, del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche europee;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese (in data 7 marzo 2012 la regione Toscana e, in replica, il 16 marzo 2012, la signora M.);
visti tutti gli atti della causa;
visti gli artt. 105, co. 2, e 87, co. 3, cod. proc. amm.;
relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Paoletti, su delega dell'avvocato Righi, e Cecchetti su delega dell'avvocato Fantappiè;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. La signora M. M., in proprio e quale legale rappresentante della Società B. s.r.l. di Tirrenia (Pi) (in prosieguo ditta M.), ha ottenuto, a seguito della deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 6619 del 20 luglio 1993, un contributo pari a lire 345.663.000 per il miglioramento funzionale dell'albergo gestito a Tirrenia.
1.1. Con decreto n. 6609 in data 29 dicembre 1995 il contributo è stato integralmente revocato sulla scorta dell'accertato inadempimento di taluni obblighi di rendicontazione.
1.2. Il provvedimento è stato annullato dalla sentenza del T.a.r. della Toscana, sezione I, n. 381 del 6 marzo 2001, divenuta irrevocabile, che, senza pronunciarsi in ordine alla giurisdizione, ha accolto il ricorso dopo aver assodato il difetto delle garanzie partecipative e l'inesistenza dei presupposti legittimanti la decadenza integrale dal contributo; il giudice ha fatto altresì .
1.3. Riavviata l'istruttoria nel contraddittorio con la ditta M., la regione Toscana ha adottato un provvedimento di revoca parziale del contributo per un importo pari a euro 21.503,78 (cfr. decreto n. 3308 del 27 giugno 2008).
2. Avverso tale atto la ditta M. è insorta davanti al T.a.r. della Toscana introducendo giudizio di esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 27, t.u. n. 1054 del 1924, ratione temporis vigente.
3. L'impugnata sentenza - T.a.r. della Toscana, sezione II, n. 969 del 1^ giugno 2011 -:
a) ha escluso i presupposti applicativi del rito dell'ottemperanza;
b) ha ritenuto insussistente il vincolo, in punto di giurisdizione, discendente dal giudicato implicito - di cui alla sentenza n. 381 del 2001 - formatosi sulla questione;
c) ha declinato la giurisdizione facendo applicazione di consolidati principi in materia di riparto, fra giudice ordinario e giudice amministrativo, delle controversie aventi ad oggetto la decadenza sanzionatoria da sovvenzioni e contributi erogati in favore di privati;
d) ha compensato fra le parti le spese di lite.
4. La ditta M. ha interposto appello (notificato in data 13 - 17 gennaio 2012 e depositato il successivo 2 febbraio), deducendo:
a) la vincolatività del giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi sulla sentenza di merito n. 381 del 2001, vertente fra le stesse parti ed involgente l'esame di identiche questioni sotto il profilo della causa petendi;
b) la violazione degli artt. 5, l. T.a.r. e 33, d.lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 133, co. 1, lett. b) e c), c.p.a.), che fonderebbero la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme di denaro (da intendersi quale bene pubblico infungibile), erogate a titolo di contributi per lo svolgimento di servizi lato sensu di interesse pubblico.
5. Si è costituita la Regione Toscana insistendo per il rigetto del gravame.
6. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 27 marzo 2012.
7. L'appello è infondato e deve essere respinto.
7.1. Il primo mezzo non è suscettibile di favorevole esame.
7.1.1. In primo luogo deve essere smentita la ricostruzione dell'appellante secondo cui la presente controversia concerne l'esecuzione del precedente giudicato.
Sul punto il collegio osserva che l'attività posta in essere dalla Regione Toscana esprime tratti liberi dell'azione amministrativa non pregiudicati dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 381 del 2001.
La regione, invero, mantenendosi all'interno del perimetro cassatorio, rinnovatorio e prescrittivo del giudicato, ha attivato un nuovo procedimento in contraddittorio con la ditta interessata, seguito da una nuova istruttoria, e dall'emanazione di un provvedimento di decadenza parziale dal contributo per un importo nettamente inferiore rispetto a quello posto a base del primo provvedimento di revoca.
Da qui l'inconfigurabilità dei presupposti per l'esercizio dell'azione di ottemperanza (cfr. sul punto, ex plurimis e da ultimo, Cons. St., sez. V, 23 maggio 2011, n. 3078, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.).
7.1.2. Circa le condizioni che legittimano, in punto di giurisdizione, la rilevanza panprocessuale del giudicato di merito, il collegio non intende decampare dai consolidati approdi esegetici cui è pervenuta la giurisprudenza civile e amministrativa (cfr. ex plurimis Cass., sez. un., 24 settembre 2010, n. 20163; sez. un., 20 agosto 2009, n. 18499; sez. un., 19 luglio 2006, n. 16462; Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2079; Cons. giust. amm., 1^ giugno 2010, n. 803, cui rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), secondo cui:
a) a differenza delle sentenze delle sezioni unite della Corte di cassazione, che sono istituzionalmente dotate di efficacia esterna (c.d. efficacia panprocessuale: si veda ora l'art. 59, comma 1, della legge n. 69 del 2009), le sentenze dei giudici del merito che statuiscano sulla sola giurisdizione non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale e a spiegare di conseguenza effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, a meno che in esse la statuizione (sia pure implicita) sulla giurisdizione acceda a una statuizione di merito;
b) tali sentenze sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno anche sul punto della giurisdizione implicitamente ritenuta (c.d. «giudicato implicito»), determinandone l'incontestabilità in tutti i giudizi instaurati tra le stesse parti a condizione che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate;
c) non è di ostacolo alla formazione del giudicato la circostanza che il decidente sia privo di giurisdizione; è invece idonea a divenire res iudicata, qualora non tempestivamente impugnata mediante la proposizione di uno dei rimedi all'uopo predisposti dall'ordinamento processuale, anche la pronuncia con la quale il giudice, ove pure sprovvisto di giurisdizione, abbia investito il merito della controversia sottoposta al suo scrutinio; conseguentemente il giudicato esterno di merito (ed anche, implicitamente, in punto di giurisdizione), è rilevabile d'ufficio avendo efficacia vincolante nel giudizio proposto davanti ad altro giudice, pur se di ordine diverso, nel rispetto della condizione della identità delle questioni.
7.1.3. Facendo applicazione dei suesposti principi alla vicenda in trattazione, emerge dal raffronto fra i due giudizi instaurati davanti al T.a.r. della Toscana che, mentre sono identici i "soggetti" ed il petitum, è differente la causa petendi (ovvero il compendio delle ragioni di fatto e diritto poste a sostegno delle singole censure); invero:
a) sono stati impugnati atti sostanzialmente diversi, quantomeno in relazione agli importi chiesti in restituzione;
b) tali atti sono il frutto di autonome attività istruttorie che hanno valutato circostanze di fatto parzialmente diverse;
c) i motivi a sostegno dei due ricorsi proposti in successione davanti al T.a.r della Toscana non sono affatto identici.
7.2. Miglior sorte non tocca al secondo mezzo di gravame.
La sezione non intende decampare dai consolidati approdi esegetici cui è giunta la giurisprudenza civile e amministrativa (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2011, n. 15867; sez. I, 30 settembre 2010, n. 20506; sez. un., 9 gennaio 2007, n. 117; Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2010, n. 3020; sez. V, 26 agosto 2010, n. 5962; sez. V, 24 aprile 2009, n. 2591, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), secondo cui:
a) in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione - nella quale la legge, salvo il caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione, attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione, e al richiedente la posizione di interesse legittimo - da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
b) al giudice ordinario sono devolute anche le controversie relative alla conservazione del contributo, instaurate - come nel caso di specie - dal beneficiario per contrastare l'intervento della pubblica amministrazione che, con atti variamente denominati (revoca, decadenza, risoluzione, ecc.), abbia ritirato il finanziamento concesso, adducendo l'inadempimento, da parte del soggetto sovvenzionato, degli obblighi impostigli dalla legge o dai provvedimenti concessivi del beneficio, trattandosi di atti di natura non autoritativa;
c) ove la legge attribuisca all'amministrazione il potere di riconoscere l'ausilio, la giurisdizione è invece del giudice amministrativo nell'ipotesi in cui la controversia riguardi la fase procedimentale antecedente la concessione del beneficio o se il provvedimento è stato annullato o revocato nell'esercizio di poteri di autotutela per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, atteso che la posizione del beneficiario è quella di titolare di un interesse legittimo;
d) in quest'ottica si è ritenuto che:
I) sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui per la dichiarazione di fallimento dell'impresa, alla quale era stato concesso il contributo, sia impossibile destinare il finanziamento allo scopo per il quale era stato concesso e, in tutto o in parte, già erogato, poiché l'amministrazione, nel revocare il contributo stesso o nel dichiarare la decadenza, non compie alcuna valutazione discrezionale, ma si limita ad accertare, con la cessazione dell'attività imprenditoriale, il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge;
II) le controversie promosse dai soggetti interessati per il riconoscimento e la quantificazione dei benefici previsti dalla l. n. 219 del 1981 spettano alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale, essendole devoluto esclusivamente il compito di verificare la sussistenza delle condizioni predeterminate dalla legge per la concessione del contributo.
8. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza respingere l'appello.
9. Le spese di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante a rifondere in favore della Regione Toscana, del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche europee - le spese, le competenze e gli onorari del presente grado di giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre accessori come per legge (12,50% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A.), da dividersi in tre parti uguali.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
- Stefano Baccarini - Presidente
- Vito Poli - Consigliere, Estensore
- Carlo Saltelli - Consigliere
- Antonio Amicuzzi - Consigliere
- Doris Durante - Consigliere
IL PRESIDENTE
Stefano Baccarini
L'ESTENSORE
Vito Poli
Depositata in Segreteria il 3 maggio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Atti di macro organizzazione della P.A. e delle Aziende Sanitarie Provinciali: profili giurisdizionali
Sabato 28 Aprile 2012 06:40
Melita Manola
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N. 293/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 453 Reg. Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2009, proposto da:
A. S. + 7, rappresentate e difese dall'avv. Emanuela Ruscio, presso lo Studio della quale in Reggio Calabria, via Reggio Campi I^ Tronco, n. 84 hanno eletto domicilio;
contro
ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Mazzù, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Roberto Capria in Reggio Calabria, via V. Veneto, 42;
per l'annullamento
- della Deliberazione n. 224 del 29/5/2009, pubblicata in data 3/6/2009, della Commissione Straordinaria dell'ASP n. 5 di Reggio ed avente ad oggetto "Rideterminazione dotazione organica provvisoria Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Reggio Calabria alla data del 31.12.2008" con la quale l'azienda deliberava di prendere atto che alla data del 31.12.2008 la dotazione organica dell'ASP n. 5 di RC (ricomprendente le dotazioni organiche dell'ex ASL n. 10 ed ex ASL n. 11) risultava composta complessivamente da n. 3745 posti, più n. 8 posti di biologo in ruolo soprannumerario, dando atto che alla stessa data risultano coperti da personale in servizio n. 3007 posti, mentre risultano vacanti n. 738 posti;
- nonchè d'ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 73 comma 3 cod. proc. amm.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con delibera n. 224 del 29/5/2008 la Commissione Straordinaria dell'ASP n. 5 di Reggio Calabria prendeva atto che la dotazione organica dell'azienda alla data del 31.12.2008 risultava composta da n. 3745 posti, più n. 8 posti di biologo in ruolo soprannumerario, dando atto che risultavano coperti n. 3007 posti mentre risultavano vacanti n. 738 posti.
Le odierne ricorrenti rientravano nel numero dei biologi in ruolo soprannumerario. Riferiscono di avere intrattenuto per un lungo periodo rapporti con l'azienda quali biologi convenzionati con contratto ad ore e con rapporto a tempo indeterminato.
La legge n. 449/1997 all'art 34 ha previsto che:" Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1^ luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età".
In applicazione della norma di legge sopra citata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1618 del 27/3/1998, pubblicata sul BURC n. 72 del 21/7/99, la Regione Calabria provvedeva alla ricognizione delle aree di attività specialistica ai fini della procedura di cui alla disposizione sopra richiamata, approvando l'avviso pubblico per la partecipazione degli interessati.
Le odierne ricorrenti presentavano la domanda per la partecipazione al concorso ai fini del conseguimento dell'idoneità prevista per il passaggio dal rapporto di convenzione all'inquadramento in ruolo presso l'azienda sanitaria nella quale prestavano servizio.
Effettuata la selezione, con Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria pubblicato sul BURC n. 124 del 23.12.2000 veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza del SSN anche in soprannumero.
Le ricorrenti risultavano tutte idonee all'inquadramento insieme ad altri 160 candidati.
Seguivano una serie di note di indirizzo della Regione Calabria (prot n. 108 del 5/1/2000, prot n. 1783/41 del 7/2/2001), con le quali si dettavano alle aziende sanitarie interessate delle linee guida ai fini dell'inquadramento dei medici e dei biologi risultati idonei.
I medici ed biologi convenzionati, risultati idonei, presentavano le domande per la immissione in ruolo per come risulta dalle note prot n. 2636 del 2.10.2001 prot n. 2871 del 23/10/2001 e prot n. 6437 del 19/10/2001, depositate in giudizio.
L'Azienda n. 5 di Reggio Calabria, a seguito delle domanda di opzione all'inquadramento inoltrata dagli interessati, ha provveduto all'inquadramento nel ruolo della dirigenza medica sia dei biologi che dei medici specialisti.
Le odierne ricorrenti sono state inquadrate con le delibere n. 76 e n. 113 del 2004 nel ruolo soprannumerario.
Successivamente con deliberazione n. 224 del 29 maggio 2009 l'ASP n. 5 di Reggio Calabria dava atto che, sulla base degli atti delle dotazioni organiche provvisorie delle ex AASL nn. 10 e 11 e della stessa ASP n. 5 di Reggio Calabria, la determinazione provvisoria della dotazione organica dell'ASP di Reggio Calabria, alla data del 31.12.2008, risultava composta, complessivamente, di n. 3745 posti, più 8 posti di biologo in ruolo soprannumerario, dando atto che alla stessa data risultavano coperti da personale in servizio n. 3007 posti, mentre risultavano vacanti n. 738 posti.
Contro tale deliberazione si dirige l'odierno ricorso.
Si è costituita in giudizio l'ASP n. 5 di Reggio Calabria, che, oltre ad avversare nel merito il ricorso, solleva le eccezioni preliminari di inammissibilità per difetto di contraddittorio e per mancata impugnazione degli atti presupposti.
Il ricorso è stato chiamato all'udienza pubblica del 4 aprile 2012, nel corso della quale è passato in decisione, previo avviso alle parti ex art. 73 comma 3 cod. proc. amm., come risulta a verbale.
Il Tribunale deve dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda, poichè in materia di atti di macro organizzazione delle Aziende sanitarie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass SSUU 30 gennaio 2008 nr. 2031), la quale ha affermato che bisogna distinguere la disciplina delle amministrazioni pubbliche in genere da quella specifica delle aziende sanitarie. La prima è dettata dal D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 2, trasfuso nel D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, secondo cui le amministrazioni pubbliche definiscono, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. La cognizione di tali atti appartiene al giudice amministrativo. Diversa è la disciplina legislativa dell'attività organizzativa del servizio sanitario nazionale. A norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, le unità sanitarie locali (cui sono succedute con analoga disciplina le aziende sanitarie) si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato; agiscono mediante atti di diritto privato; il direttore generale adotta l'atto aziendale di organizzazione, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. L'autonomia imprenditoriale è strumentale al raggiungimento del fine pubblico che caratterizza le Aziende del Servizio sanitario nazionale, e non esclude la giurisdizione amministrativa nelle materie indicate dalla legge (ad es. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1, lett. e), che assoggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie sulle attività e prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese dal Servizio sanitario nazionale: Cass. Sez. Un. 1 agosto 2006 n. 17461; Cons. Stato sez. 5^, 4 dicembre 2005 n. 1638). Ma la stessa giurisprudenza precisa che nell'ambito strumentale privatistico rientra la determinazione, con atto aziendale, dell'assetto organizzativo cui è riconducibile anche la determinazione della dotazione organica.
Pertanto, diversamente che dalle amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro organizzazione delle Aziende sanitarie sono adottati con atto di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale strumentale.
A tale orientamento questo Tribunale ha già aderito con precedenti decisioni (Tar Reggio Calabria 28 gennaio 2011 n. 58; 24 novembre 2011 nn. 845 e 846) e non si riscontrano motivi per discostarsene nel caso di specie.
Per queste ragioni, dunque, va declinata la giurisdizione sulla odierna domanda in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.
In ragione della pronuncia in rito sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione che declina a favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Ettore Leotta
L'ESTENSORE
Valentina Santina Mameli
IL CONSIGLIERE
Giuseppe Caruso
Depositata in Segreteria il 18 aprile 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 293/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 453 Reg. Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2009, proposto da:
A. S. + 7, rappresentate e difese dall'avv. Emanuela Ruscio, presso lo Studio della quale in Reggio Calabria, via Reggio Campi I^ Tronco, n. 84 hanno eletto domicilio;
contro
ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Mazzù, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Roberto Capria in Reggio Calabria, via V. Veneto, 42;
per l'annullamento
- della Deliberazione n. 224 del 29/5/2009, pubblicata in data 3/6/2009, della Commissione Straordinaria dell'ASP n. 5 di Reggio ed avente ad oggetto "Rideterminazione dotazione organica provvisoria Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Reggio Calabria alla data del 31.12.2008" con la quale l'azienda deliberava di prendere atto che alla data del 31.12.2008 la dotazione organica dell'ASP n. 5 di RC (ricomprendente le dotazioni organiche dell'ex ASL n. 10 ed ex ASL n. 11) risultava composta complessivamente da n. 3745 posti, più n. 8 posti di biologo in ruolo soprannumerario, dando atto che alla stessa data risultano coperti da personale in servizio n. 3007 posti, mentre risultano vacanti n. 738 posti;
- nonchè d'ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 73 comma 3 cod. proc. amm.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con delibera n. 224 del 29/5/2008 la Commissione Straordinaria dell'ASP n. 5 di Reggio Calabria prendeva atto che la dotazione organica dell'azienda alla data del 31.12.2008 risultava composta da n. 3745 posti, più n. 8 posti di biologo in ruolo soprannumerario, dando atto che risultavano coperti n. 3007 posti mentre risultavano vacanti n. 738 posti.
Le odierne ricorrenti rientravano nel numero dei biologi in ruolo soprannumerario. Riferiscono di avere intrattenuto per un lungo periodo rapporti con l'azienda quali biologi convenzionati con contratto ad ore e con rapporto a tempo indeterminato.
La legge n. 449/1997 all'art 34 ha previsto che:" Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1^ luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età".
In applicazione della norma di legge sopra citata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1618 del 27/3/1998, pubblicata sul BURC n. 72 del 21/7/99, la Regione Calabria provvedeva alla ricognizione delle aree di attività specialistica ai fini della procedura di cui alla disposizione sopra richiamata, approvando l'avviso pubblico per la partecipazione degli interessati.
Le odierne ricorrenti presentavano la domanda per la partecipazione al concorso ai fini del conseguimento dell'idoneità prevista per il passaggio dal rapporto di convenzione all'inquadramento in ruolo presso l'azienda sanitaria nella quale prestavano servizio.
Effettuata la selezione, con Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria pubblicato sul BURC n. 124 del 23.12.2000 veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza del SSN anche in soprannumero.
Le ricorrenti risultavano tutte idonee all'inquadramento insieme ad altri 160 candidati.
Seguivano una serie di note di indirizzo della Regione Calabria (prot n. 108 del 5/1/2000, prot n. 1783/41 del 7/2/2001), con le quali si dettavano alle aziende sanitarie interessate delle linee guida ai fini dell'inquadramento dei medici e dei biologi risultati idonei.
I medici ed biologi convenzionati, risultati idonei, presentavano le domande per la immissione in ruolo per come risulta dalle note prot n. 2636 del 2.10.2001 prot n. 2871 del 23/10/2001 e prot n. 6437 del 19/10/2001, depositate in giudizio.
L'Azienda n. 5 di Reggio Calabria, a seguito delle domanda di opzione all'inquadramento inoltrata dagli interessati, ha provveduto all'inquadramento nel ruolo della dirigenza medica sia dei biologi che dei medici specialisti.
Le odierne ricorrenti sono state inquadrate con le delibere n. 76 e n. 113 del 2004 nel ruolo soprannumerario.
Successivamente con deliberazione n. 224 del 29 maggio 2009 l'ASP n. 5 di Reggio Calabria dava atto che, sulla base degli atti delle dotazioni organiche provvisorie delle ex AASL nn. 10 e 11 e della stessa ASP n. 5 di Reggio Calabria, la determinazione provvisoria della dotazione organica dell'ASP di Reggio Calabria, alla data del 31.12.2008, risultava composta, complessivamente, di n. 3745 posti, più 8 posti di biologo in ruolo soprannumerario, dando atto che alla stessa data risultavano coperti da personale in servizio n. 3007 posti, mentre risultavano vacanti n. 738 posti.
Contro tale deliberazione si dirige l'odierno ricorso.
Si è costituita in giudizio l'ASP n. 5 di Reggio Calabria, che, oltre ad avversare nel merito il ricorso, solleva le eccezioni preliminari di inammissibilità per difetto di contraddittorio e per mancata impugnazione degli atti presupposti.
Il ricorso è stato chiamato all'udienza pubblica del 4 aprile 2012, nel corso della quale è passato in decisione, previo avviso alle parti ex art. 73 comma 3 cod. proc. amm., come risulta a verbale.
Il Tribunale deve dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda, poichè in materia di atti di macro organizzazione delle Aziende sanitarie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass SSUU 30 gennaio 2008 nr. 2031), la quale ha affermato che bisogna distinguere la disciplina delle amministrazioni pubbliche in genere da quella specifica delle aziende sanitarie. La prima è dettata dal D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 2, trasfuso nel D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, secondo cui le amministrazioni pubbliche definiscono, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. La cognizione di tali atti appartiene al giudice amministrativo. Diversa è la disciplina legislativa dell'attività organizzativa del servizio sanitario nazionale. A norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, le unità sanitarie locali (cui sono succedute con analoga disciplina le aziende sanitarie) si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato; agiscono mediante atti di diritto privato; il direttore generale adotta l'atto aziendale di organizzazione, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. L'autonomia imprenditoriale è strumentale al raggiungimento del fine pubblico che caratterizza le Aziende del Servizio sanitario nazionale, e non esclude la giurisdizione amministrativa nelle materie indicate dalla legge (ad es. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1, lett. e), che assoggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie sulle attività e prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese dal Servizio sanitario nazionale: Cass. Sez. Un. 1 agosto 2006 n. 17461; Cons. Stato sez. 5^, 4 dicembre 2005 n. 1638). Ma la stessa giurisprudenza precisa che nell'ambito strumentale privatistico rientra la determinazione, con atto aziendale, dell'assetto organizzativo cui è riconducibile anche la determinazione della dotazione organica.
Pertanto, diversamente che dalle amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro organizzazione delle Aziende sanitarie sono adottati con atto di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale strumentale.
A tale orientamento questo Tribunale ha già aderito con precedenti decisioni (Tar Reggio Calabria 28 gennaio 2011 n. 58; 24 novembre 2011 nn. 845 e 846) e non si riscontrano motivi per discostarsene nel caso di specie.
Per queste ragioni, dunque, va declinata la giurisdizione sulla odierna domanda in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.
In ragione della pronuncia in rito sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione che declina a favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Ettore Leotta
L'ESTENSORE
Valentina Santina Mameli
IL CONSIGLIERE
Giuseppe Caruso
Depositata in Segreteria il 18 aprile 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Graduatorie del personale docente: a chi la giurisdizione?
Martedì 14 Febbraio 2012 09:18
Carmelo Anzalone
N. 1097/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 7822 Reg. Ric.
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7822 del 1999, proposto da:
T. R., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Saitta, con domicilio eletto presso Paolo Saitta in Roma, via Carlo Poma, 2;
contro
Ministero dei Lavori Pubblici, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
M. T., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Medugno, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;
per l'annullamento
ESCLUSIONE DAL CONCORSO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI 20 POSTI DI DIRIGENTE DEL RUOLO TECNICO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Lavori Pubblici e di M. T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna il D.M. n. 13.6.2007 che in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie definitive di circolo e di istituto III fascia triennio 2011-2014 consente l'inserimento del personale docente prevedendo che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina";
Visto il comma 1 dell'art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";
Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;
Visto l'art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";
Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n. 09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010;
Tenuto conto che la suindicata decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:
- "la questione sottoposta .... va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni .... fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall'amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale...."
"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico ....; dall'altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo....".
Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ........ di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione".
Preso atto pertanto che nella materia di cui si controverte la Cassazione Sezioni Unite civili con sentenza n. 22805 del 12 ottobre 2010 ha definitivamente chiarito che:;
".....Non rientra, pertanto, nella giurisdizione amministrativa la controversia in esame che, avendo ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l'attribuzione ad alcuni docenti di punteggi aggiuntivi dagli stessi maturati ed agli stessi già riconosciuti in altre graduatorie ad esaurimento (relative ad altre classi di concorso), riguarda. in sostanza, l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti (cfr., in particolare, Casso S.U. 28 luglio 2009 n. 17466).
"Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la fattispecie in esame al di fuori della materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a valutare la pretesa allo spostamento del punteggio aggiuntivo da una graduatoria all'altra, pretesa che ha ad oggetto, in sostanza, la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Né la suddetta conclusione può mutare in relazione alla circostanza che il divieto di effettuare i.l suddetto spostamento è previsto da un Decreto Ministeriale. (D.M. g aprile 2009 n. 42) che, come è pacifico fra le parti, reca i criteri di massima concernenti l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente per il biennio 2009 - 2011. Si è infatti in presenza di un atto che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritto ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n.1 65 del 2001, art. 2, comma 1),:non può che restare compreso tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte alle quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.
"In definitiva, in applicazione del principi già enunciati da queste Sezioni Unite con le decisioni sopra richiamate, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del seguente principio di diritto: In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art.1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto di modificare dette graduatorie ad esaurimento mediante l'attribuzione (previo spostamento da altra graduatoria) di punteggi aggiuntivi maturati da alcuni docenti ed agli stessi già riconosciuti in altre analoghe graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione del divieto previsto da apposito Decreto Ministeriale (D.M. 8. aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione....".
Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ........ di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione".
Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all'art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 che "fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi degli artt. 60 e 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 2-7-2010 n. 104.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Bruno Amoroso
L'ESTENSORE
Francesco Brandileone
IL CONSIGLIERE
Domenico Lundini
Depositata in Segreteria il 1 febbraio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Diniego di contributi legati ad eventi sismici: è il T.A.R. Lazio a dover decidere delle relative controversie?
Domenica 22 Gennaio 2012 16:52
Melita Manola
N. 3085/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 97 Reg. Ric.
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
su opposizione a decreto ingiuntivo emesso
nel ricorso numero di registro generale 97 del 2005, proposto da M. S., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Arena, con domicilio eletto presso lo stesso difensore, in Catania, via Firenze, 20;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 5^ Reggimento Fanteria Aosta;
per la restituzione,
mediante decreto ingiuntivo, delle ritenute previdenziali ed assistenziali praticate dall'Amministrazione sul trattamento retributivo del ricorrente durante il periodo di emergenza connesso agli eventi eruttivi e sismici verificatesi nell'area etnea tra il 2001 ed il 2002 (O.P.C.M. 3254/2002).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso in epigrafe M. S. ha chiesto al Presidente di questa Sezione l'emissione di decreto ingiuntivo ai fini della restituzione, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, delle somme trattenute, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, sulla retribuzione spettantegli; e ciò senza tenere conto della sospensione contributiva disposta dall'art. 5 dell'Ord.za P.C.M. n. 3254/2002.
Il ricorso è stato accolto con decreto ingiuntivo n. 126/2005, col quale è stato ordinato all'Amministrazione di restituire al ricorrente la contribuzione frattanto trattenuta.
2. L'Amministrazione ingiunta ha proposto rituale opposizione adducendo, sia l'inesistenza delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio, sia, tra l'altro, la non spettanza del beneficio di legge, siccome limitato ai soli lavoratori del settore privato.
3. Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2011, dopo ampia discussione, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
- 1. Ai fini del decidere, occorre fare anche un breve cenno al quadro normativo nel quale si inserisce la vertenza in esame:
-- 1.a) Con D.P.C.M. 23.7.2001 (in GURI 27.7.2001, n. 173) è stato dichiarato lo " ... stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania interessata da gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna" e tale decreto richiama espressamente "... l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225" (legge di "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile").
-- 1.b) Successivamente è stato emanato il D.P.C.M. 29.10.2002 (in GURI 4.11.2002, n. 258) che così dispone: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area"; e ciò fino alla data del 31.3.2003, successivamente prorogata.
-- 1.c) Lo stesso giorno 4.11.2002 (di pubblicazione nella GURI del citato D.P.C.M. del 2002) è stato emanato il D.L. 4.11.2002, n. 245, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile". Tale decreto, (convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2002, n. 286, in GURI 30.12.2002, n. 304), all'art. 4, così recita: "Per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. ....".
-- 1.d) Con successiva Ordinanza 29.11.2002, n. 3254 (in GURI 6.12.2002, n. 286), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area", e visti il citato D.P.C.M. 29.10.2002, ed il citato D.L. 4.11.2002, n. 245, ha stabilito, all'art. 5, che:
"1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.
"2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa" ... (omissis).
-- 1.e) Il predetto articolo 5 è stato successivamente abrogato dall'art. 2, dell'O.P.C.M. 10.6.2005, n. 3442, recante " Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici e vulcanici nel territorio della provincia di Catania". Questa nuova ordinanza di protezione civile, per un verso, all'art. 1, comma 1, indica specificatamente l'elenco dei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui al citato DPCM 29 ottobre 2002 (Belpasso; Castiglione di Sicilia; Linguaglossa; Nicolosi; Ragalna; Acireale; Milo; Piedimonte Etneo; Santa Venerina; Zafferana Etnea; Giarre; Sant'Alfio; Acicatena) e, per altro verso, al comma 2, precisa espressamente che "La sospensione dei versamenti dei contributi e premi prevista dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3254, e successive modificazioni, si applica nei confronti dei datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni di cui al comma 1".
Inoltre, all'art. 2, l'Ordinanza cit. prevede quanto segue:
"2. 1. Gli Enti previdenziali disciplinano le modalità di recupero dei contributi sospesi, che devono essere restituiti da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, mediante rate mensili pari al numero dei mesi interi di durata della sospensione.
"2. I contributi e premi sospesi alla data di pubblicazione della presente ordinanza, in favore dei soggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 1 del presente provvedimento, sono oggetto di ripetizione sulla base di un apposito piano di rientro della durata massima di ventiquattro mesi predisposto dagli Enti competenti, che tiene conto, ove possibile, della situazione economica di ogni singolo soggetto debitore.
"3. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 5 dell'ordinanza n. 3254/2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri di protezione civile, e successive modificazioni, in contrasto con il presente provvedimento".
-- 1.f) La citata O.P.C.M. 3442/2005 è stata tuttavia annullata in sede giurisdizionale nella parte in cui limitava il beneficio della sospensione contributiva ai soli lavoratori privati (cfr. T.A.R. Catania, sent. 26/1/2006, n. 95, confermata in appello dal C.g.a.).
-- 1.g) Indi è intervenuto in materia il Legislatore che ha emanando il D.L. 9.10.2006, n. 263 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 6.12.2006, n. 290), recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata", che all'art. 6, comma 1-bis (al fine evidente di superare gli effetti delle ricordate pronunzie giurisdizionali di annullamento della citata O.P.C.M. 3442/2005) ha così disposto: "1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile".
-- 1.h) La giurisprudenza, in un primo momento, ha ritenuto tale norma come priva di valore retroattivo, in quanto non realmente interpretativa (cfr. C.g.a. 1150/2008 di conferma della sentenza del T.A.R. Catania n. 1229 del 17 luglio 2007); ma la Corte costituzionale, investita della relativa questione di legittimità costituzionale dal T.A.R. Molise, ne ha dichiarato (con sentenza 1.8.2008, n. 325, in GURI 6.8.2008, n. 33), l'inammissibilità ritenendo, in concreto (come meglio si dirà in seguito), che la norma censurata abbia natura interpretativa e pertanto legittimo effetto retroattivo.
- 2. Ciò posto, va affermata, preliminarmente, la competenza territoriale di questo T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di Catania, non trovando applicazione, nel caso in esame, la speciale competenza del T.A.R. del Lazio, prevista (in tema di situazioni emergenziali dichiarate ex art. 5 L. 225/1992) dall'art. 135 comma 1 lett. e) del cod. proc. amm. (norma che sostituisce, in sostanza, e senza soluzione di continuità, la previsione di cui all'art. 3, commi 2bis e ss., D.L. 245/2005, convertito con L. 21/2006, abrogato a decorrere dal 18.9.2010 proprio dal cod. proc. amm., allegato 4, art. 4, p. 34).
Occorre, a tal fine, considerare che la lett. e) cit., sia nel testo originario, sia nel testo risultante dalla novella introdotta col "correttivo" al cod. proc. amm. (di cui al D.l.vo n. 195/2011, entrato in vigore il 9.12.2011, nelle more della stesura della presente sentenza), individua la competenza funzionale inderogabile del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, come segue:
I) quanto al testo originario, rientrano nella competenza funzionale del T.A.R. Lazio "le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera p)" cod. proc. amm., articolo questo che riguarda le questioni - rimesse alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo - aventi ad oggetto:
- o "le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225",
- oppure "le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti ...".
Ora, è pur vero che la questione oggetto del presente giudizio è collegata alla situazione emergenziale determinatasi nell'area etnea a seguito degli eventi sismici ed eruttivi del 2001-2002 (ed all'Ordinanza di protezione civile 29.11.2002, n. 3254), ma tale questione non può farsi rientrare in nessuna delle due ipotesi prima citate, dato che non sono impugnati, né provvedimenti ascrivibili direttamente all'organo commissariale straordinario, né provvedimenti "comunque" relativi alla "gestione del ciclo dei rifiuti";
II) quanto al testo novellato del cod. proc. amm., la competenza di questo T.A.R. locale ne risulta, viepiù, confermata dato che la modifica introdotta con il citato provvedimento correttivo (entrato in vigore il 9.12.2011), attribuisce al T.A.R. del Lazio le (sole e tassative) "... controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza ..."; ribadendo, in tal modo, che, nell'ipotesi di impugnazione di atti non imputabili direttamente all'organo commissariale di protezione civile, la competenza territoriale si ripartisce tra i TT.AA.RR. locali ed il T.A.R. del Lazio esclusivamente secondo le regole ordinarie (artt. 13-14-15-16 cod. proc. amm.).
Da quanto detto discende che la competenza relativa alla presente vertenza (peraltro introitata nel 2005, ossia in ben altro contesto giuridico-processuale) è di questo T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di Catania, tenuto conto della sede di servizio del ricorrente e quindi del cd. "foro speciale" del pubblico impiego (anche perché le norme che, come quelle prima ricordate, individuano il giudice competente in deroga agli ordinari criteri di precostituzione dello stesso, non possono che essere interpretate ad litteram e quindi restrittivamente).
4. Nel merito, il Collegio ritiene che l'opposizione meriti accoglimento.
Come prima ricordato, la materia di che trattasi, dopo varie incertezze, di natura amministrativa e giurisprudenziale (cfr. ex multis Tar Sicilia, Sez. staccata di Catania, sent. 26/1/2006, n. 95 che ha annullato l'O.P.C.M. del 10.6.2005 n. 3442, dichiarando nella sostanza il diritto dei dipendenti pubblici allo sgravio contributivo), è stata compiutamente definita dell'art. 6, comma 1 bis, del D.L. n. 263/2006 già citato, a tenore del quale "La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile".
E tale norma, in un primo tempo ritenuta irretroattiva dalla giurisprudenza di 1^ e 2^ grado, è stata oggetto della già citata sentenza 1 agosto 2008, n. 325, della Corte costituzionale (alla quale oggi non può non attenersi questo Collegio) che ha espresso opposto avviso, rilevando tra l'altro:
- in riferimento all'art. 3 Cost., ed al fatto che la norma esclude dal beneficio della sospensione del versamento dei contributi previdenziali i lavoratori pubblici e privati, che ciò corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore circa la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, in quanto questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall'evento sismico;
- in riferimento alla ".. lamentata disparità di trattamento tra i datori di lavoro ed i lavoratori dipendenti", che "le situazioni poste a raffronto non presentano aspetti di tale conformità che impongono al legislatore l'adozione di un'identica disciplina, sicché eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
Infine, la Corte ha ritenuto inammissibili le sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, d.l. 9.10.2006 n. 263, cit. (censurato in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., laddove esclude dal beneficio della sospensione del versamento dei contributi previdenziali i lavoratori pubblici e privati), osservando anche che l'ordinanza di rimessione, a prescindere da ogni altra valutazione, "... è volta ad ottenere un intervento implicante un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore, mentre l'art. 24 Cost. è parametro inconferente, atteso il carattere sostanziale della norma denunciata, che si limita ad interpretare autenticamente l'ambito di applicazione della temporanea sospensione dell'obbligo contributivo (sentt. nn. 274 del 2006, 234 del 2007, 74 del 2008; ord. n. 393 del 2007) ".
- 5. Né la ritenuta natura interpretativa della norma del D.L. n. 263/2006 appare impropria (o puramente nominalistica), dato che l'art. 5, comma 5 ter, L. 24.2.1992, n. 225, si limitava a prevedere che "in relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali", indicando, in tal modo, del tutto genericamente i soggetti destinatari del beneficio e quindi conclamando l'esistenza di ragioni oggettive tali da giustificare (sia in relazione ai principi costituzionali nazionali, sia in relazione ai principi desumibili dalla giurisprudenza della C.E.D.U.) l'intervento chiarificatore del Legislatore; il quale si è, correttamente, limitato a dare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (da ultimo vedasi, in materia, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2011).
- 6. Per completezza va anche detto che la Corte costituzionale con ord.za n. 302/2009 si è pronunciata negativamente anche sulle questioni di costituzionalità sollevate, in materia, da questo T.A.R. ed ha dichiarato:
a) "la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 .... sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 32, 35, 36, 77, comma secondo, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza r.o. n. 346 del 2008";
b) "la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006, sollevata, in riferimento artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza r.o. n. 54 del 2009".
E nella motivazione di detta decisione risulta richiamata espressamente la citata precedente sent. n. 305/2008, con le seguenti considerazioni:
- corrisponde ".... ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro privati";
- non sono rilevanti "... i richiami alla tutela del lavoro, di cui agli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione, la cui adeguatezza va, comunque, valutata nel complesso della disciplina e non in relazione ad uno specifico beneficio temporalmente ridotto e contrassegnato fin dal suo inizio dall'obbligo della restituzione, ovvero quelli afferenti alla possibile interferenza dell'attività legislativa sui provvedimenti giurisdizionali (con conseguente «straripamento» della funzione legislativa in quella giurisdizionale, come lamentato dal TAR di Catania)";
- va escluso infine "... che all'adozione di una determinata disciplina con norme di legge sia di ostacolo la circostanza che, in sede giurisdizionale, sia stata ritenuta illegittima quella, di contenuto analogo o identico, contenuta in una fonte normativa secondaria o in un atto amministrativo, poiché, anche in tal caso, ferma restando l'intangibilità del giudicato, è escluso che sia compromessa la funzione giurisdizionale, muovendosi il legislatore e il giudice su piani diversi, in quanto il primo fornisce regole di carattere generale e astratto, il secondo applica il diritto oggettivo ad una singola fattispecie (sentenza n. 94 del 2009; ordinanze n. 32 del 2008 e n. 352 del 2006)".
- 7 Alla stregua di tali principi e connessi canoni normativi ed interpretativi (segnati, da ultimo, dalle citate decisioni della Corte costituzionale), l'opposizione merita accoglimento, con conseguente revoca, ex art. 653 cpc, del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso sulla base di norma non estensibile ("ab origine") al pubblico impiego, secondo quanto sopra precisato.
- 8. Sussistono giusti motivi, in relazione ai contrasti giurisprudenziali di cui prima si è fatto cenno ed alla complessità del quadro normativo determinatosi nella materia de qua, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in opposizione di cui in narrativa e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE-ESTENSORE
Calogero Ferlisi
IL PRIMO REFERENDARIO
Maria Stella Boscarino
IL REFERENDARIO
Diego Spampinato
Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Diritto di "permanenza" nelle liste dei disoccupati e profili di giurisdizione
Martedì 27 Dicembre 2011 15:39
Melita Manola
N. 1033/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 904 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2011, proposto da S. M., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Papa, Massimo Papa e Fabio Papa, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio Sezione di Latina, ex lege in Latina, alla via A. Doria, n. 4;
contro
Provincia di Latina, n.c.;
per l'annullamento,
previa sospensione
della nota prot. n. 66135 del 29 luglio 2011 emessa dalla Provincia di Latina sulla richiesta di riesame del provvedimento di cancellazione dalle liste di cui alla legge n. 68/1999;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO E DIRITTO
Considerato che la ricorrente, inscritta nelle liste ex articolo 18 legge 68/1999 quale figlia di vittima del terrorismo è stata cancellata e che la Provincia di Latina ha respinto l'istanza di riesame confermando la cancellazione perché il padre "... è titolare di pensione privilegiata di quinta categoria", nel mentre l'iscrizione è possibile ove vi sia il riconoscimento della prima categoria delle pensioni di guerra ex articolo 1, comma 3, d.P.R. 333/2000;
Considerato che la ricorrente agisce per l'annullamento di detto provvedimento di reiezione della domanda di riesame e di conferma quindi della cancellazione;
Considerato che è stato rappresentato il possibile difetto di giurisdizione e che il patrono della ricorrente ha comunque chiesto che il ricorso fosse assunto in decisione;
Considerato che sussistono i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, definizione peraltro in tal modo preannunziata;
Considerato che < > [in Consiglio Stato, sez. VI, 29 marzo 2011, n. 1889; cfr anche Cassazione civile, sez. un., 04 agosto 2010, n. 18048];
Considerato che pertanto il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione e che le parti vanno, quindi, rimesse innanzi al giudice ordinario;
Considerato che non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione della provincia;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Francesco Corsaro
L'ESTENSORE
Santino Scudeller
IL CONSIGLIERE
Davide Soricelli
Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Riorganizzazione della rete ospedaliera e trasferimenti di personale: quale giurisdizione?
Lunedì 28 Novembre 2011 08:24
Melita Manola
N. 8668/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 1366 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 1366/11, proposto dai sig.ri G. V., G. A. e D. P., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Valletta e con questi elettivamente domiciliati presso la segreteria del Tribunale adito,
contro
il Commissario ad acta per l'emanazione del piano di rientro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati,
nonché
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Allocca e con questo elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27,
nonché
l'Azienda Sanitaria locale di Frosinone, rappresentata e difesa dall'avv. Guido De Santis presso il cui studio in Roma, via Fornovo n. 3, è elettivamente domiciliata,
per l'annullamento
del decreto del Commissario ad acta n. 80 del 30 settembre 2010, pubblicato il 13 novembre 2010 ed avente ad oggetto "Riorganizzzione della rete Ospedaliera"; della disposizione della Direzione Generale A.S.L. di Frosinone n. 24594 del 23 dicembre 2010, con la quale è stato disposto il trasferimento presso la S.C. Pronto Soccorso del Polo D, nonché di ogni altro atto cognito e incognito, prodromico, connesso e conseguente a quelli impugnati in via principale, ivi compreso il Piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario per la salute sancito in Conferenza Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 ed il Piano sanitario regionale, nonché
quanto all'atto di motivi aggiunti depositato il 27 luglio 2011,
per l'annullamento
della disposizione della direzione Generale dell'A.S.L. di Frosinone n. 267 del 22 dicembre 2010.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per l'emanazione del piano di rientro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone;
Visto l'atto di motivi aggiunti, notificato l'11 luglio 2011 e depositato il successivo 27 luglio;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 3 febbraio 2011 e depositato il successivo 15 febbraio i sig.ri G. V., G. A., e D. P. - tutti Dirigente medico di Primo livello presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Polo B di Ceprano - hanno impugnato il decreto del Commissario ad acta n. 80 del 30 settembre 2010, pubblicato il 13 novembre 2010 ed avente ad oggetto "Riorganizzzione della rete Ospedaliera", nonché la disposizione della Direzione Generale A.S.L. di Frosinone n. 24594 del 23 dicembre 2010, con la quale è stato disposto il loro trasferimento ad altro presidio ospedaliero.
2. Avverso i predetti provvedimenti i ricorrenti sono insorti deducendo:
a) Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione artt. 8 ss. L. n. 502 del 1992 - Violazione e falsa applicazione L. reg. n. 18 del 1994 - Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, per illogicità e contraddittorietà interna, per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
L'atto della Direzione Generale A.S.L. di Frosinone n. 24594 del 23 dicembre 2010 è nullo perché in contrasto non solo con la normativa statale e regionale, ma anche con la delibera del Commissario ad acta n. 80 del 2010 che non menziona, tra i reparti da disattivare, il Pronto soccorso di Ceprano, sicchè il loro trasferimento è stato disposto sulla base di un presupposto inesistente.
b) Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione artt. 8 ss. L. n. 502 del 1992 - Violazione e falsa applicazione L. reg. n. 18 del 1994 - Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, per illogicità e contraddittorietà interna, per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
La chiusura del pronto soccorso dell'Ospedale di Ceprano, non è supportata da alcuna motivazione. È comunque illegittima e irragionevole, atteso che si tratta di un reparto al servizio non solo della popolazione del Comune di Ceprano, ma anche di Comuni limitrofi.
3. Con atto di motivi aggiunti, notificato l'11 luglio 2011 e depositato il successivo 27 luglio, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della disposizione della direzione Generale dell'A.S.L. di Frosinone n. 267 del 22 dicembre 2010, conosciuta in occasione della discussione della camera di consiglio tenutasi per l'ottemperanza dell'ordinanza n. 1062 del 24 marzo 2011, che aveva sospeso gli atti impugnati con l'atto introduttivo del giudizio.
Avverso detto provvedimento, oltre a riproporre i due motivi dell'atto introduttivo del giudizio, deducono:
Violazione degli artt. 120 e 121 Cost. nell'emanazione della delibera del Commissario ad acta n. 80 del 2010.
Con sentenza n. 361 del 17 dicembre 2010 la Corte costituzionale ha chiarito che il Commissario ad acta non ha competenze legislative, che sono invece demandate al Consiglio regionale, come sancito dall'art. 121 Cost. Segue da ciò che le disposizioni contenute nella delibera del Commissario ad acta n. 80 del 2010 sono tutte viziate da incompetenza.
4. Il Commissario ad acta per l'emanazione del piano di rientro e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso senza espletare alcuna attività difensiva.
5. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
6. Si è costituita in giudizio Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
7. Con memorie depositate alla vigilia dell'udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
8. Con ordinanza n. 1062 del 24 marzo 2011, confermata dalla III Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 1962 del 7 maggio 2011, è stata accolta l'istanza cautelare di sospensiva.
Con successiva ordinanza n. 4755 del 26 maggio 2011 è stata accolta la richiesta di disporre l'ottemperanza dell'ordinanza n. 1062 del 24 marzo 2011.
9. All'udienza del 26 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, così come comunicato alle parti ai sensi dell'art. 73, terzo comma, c.p.a..
Con l'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, nella dichiarata (pag. 2) qualità di dipendenti della A.S.L. di Frosinone con qualifica di Dirigente medico di Primo livello presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Polo B di Ceprano, hanno impugnato la determinazione della Direzione generale A.S.L. di Frosinone n. 24594 del 23 dicembre 2010, con la quale è stato disposto il trasferimento del dott. Valletta presso la S.C. Pronto Soccorso del Polo D, e il decreto del Commissario ad acta n. 80 del 30 settembre 2010, pubblicato il 13 novembre 2010 ed avente ad oggetto "Riorganizzazione della rete Ospedaliera", quale atto presupposto. Con l'atto di motivi aggiunti i ricorrenti - che ribadiscono di essere sanitari in servizio presso l'Ospedale di Ceprano e che gli atti gravati sono "dannosi per gli interessi dei ricorrenti" - hanno impugnato la disposizione della Direzione generale dell'A.S.L. di Frosinone n. 267 del 22 dicembre 2010, con la quale si precisa che il Punto di Primo Soccorso dell'Ospedale di Ceprano sarà disattivato dal 24 dicembre 2010.
Nella sostanza affermano l'illegittimità della riorganizzazione interna disposta dall'Azienda sanitaria sull'erroneo presupposto che la delibera n. 80 del 2010 del Commissario ad acta prevederebbe la chiusura del Punto di Primo Soccorso di Ceprano. La lesione paventata è il trasferimento presso altra struttura sanitaria per effetto della chiusura di quella ove attualmente prestano servizio.
Data la premessa, è evidente che competente a decidere la controversia de qua, che s'inquadra in una controversia di lavoro, è il giudice ordinario, il quale dovrà verificare la legittimità del trasferimento (o dei paventati trasferimenti, considerato che è stato depositato in atti solo quello disposto nei confronti del dott. Valletta) disapplicando, ove necessario, la delibera n. 80 del 2010 e, naturalmente, l'allegata scheda D relativa, appunto, all'Ospedale di Ceprano, nella quale sono individuate le strutture che avrebbero dovuto rimanere aperte a seguito della ristrutturazione della rete ospedaliera.
E' noto, infatti, che ai sensi dell'art. 63, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, la giurisdizione sui rapporti di lavoro pubblico-privatizzati spetta al giudice ordinario, mentre restano devolute al giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici (Cons.St., sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3014).
Ha inoltre chiarito il giudice della giurisdizione che in tutti i casi in cui vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dall'art. 63, D.L.vo n. 165 del 2001 (Cass.civ., S.U., 8 novembre 2005, n. 21592; 5 giugno 2006, n. 13169; 6 luglio 2006, n. 15342 e 16 novembre 2007, n. 23739).
Né varrebbe opporre che unitamente al provvedimento di trasferimento, direttamente lesivo, è stato impugnato anche il decreto commissariale n. 80 del 2010, che disciplina la riorganizzazione della rete ospedaliera in quanto lo stesso, pur essendo atto generale di organizzazione delle singole strutture sanitarie, in tanto può essere impugnato dal singolo sanitario in quanto risulti per lo stesso effettivamente lesivo, con la conseguenza che ove venga gravato, come nel caso in esame (quanto meno con riferimento al dott. Valletta), unitamente al provvedimento di trasferimento che lo assume come presupposto, competente a decidere la relativa controversia è, come si è detto, il giudice ordinario. Ove invece venisse impugnato singolarmente quale atto di organizzazione, dal quale potrebbe derivare una lesione della sfera del dipendente, ai profili di carenza di giurisdizione si aggiungerebbero seri dubbi in ordine alla legittimazione a ricorrere, non avendo lo stesso, allo stato, alcuna portata lesiva. Il sanitario - che agisce a tutela della sola propria sfera giuridica (a differenza, ad esempio, di un'organizzazione sindacale) - dovrebbe attendere, come diligentemente ha fatto il dott. Valletta, che tale atto di organizzazione gli provochi una lesione.
Infine, alcuna rilevanza assume il fatto che le censure dedotte sia con l'atto introduttivo del giudizio che nella via dei motivi aggiunti sono per lo più volte ad individuare l'illogicità della chiusura del Punto di Primo Soccorso di Ceprano in ragione dei gravi disservizi che tale decisione provocherà per gli utenti del Servizio sanitario nazionale, atteso che i profili di illegittimità dedotti non possono certamente valere a spostare la competenza del giudice cui spetta verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.
La riprova della ragionevolezza della conclusione alla quale il Collegio è pervenuto è nel fatto che se oggetto di soppressione fosse stato un reparto diverso da quello al quale i ricorrenti sono addetti, gli stessi non avrebbero avuto alcuna legittimazione ad insorgere contro il relativo provvedimento, in quanto non lesivo del loro personale interesse ad evitare un trasferimento presso altra struttura sanitaria.
Diversa sarebbe stata la conclusione se i ricorrenti avessero innanzitutto affermato e poi debitamente provato di agire in giudizio non nella qualità di dipendenti interessati a tutelare il proprio posto di lavoro quanto, piuttosto, in qualità di cittadini del Comune di Ceprano che si oppongono alla soppressione dei servizi sanitari offerti dall'ospedale locale.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all'art. 11 c.p.a..
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Italo Riggio
L'ESTENSORE
Giulia Ferrari
IL CONSIGLIERE
Maria Luisa De Leoni
Depositata in Segreteria il 10 novembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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