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    Conferimento di docenze a contratto presso l'Università: quale giurisdizione?

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    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 857 del 2011, proposto da M. P., rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Scuderi, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 37;
    contro
    l'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania - Istituto Superiore di Studi Musicali; il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
    nei confronti di
    G. C., rappresentato e difeso dagli avv. Nicolò D'Alessandro e Gisella Fazzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, piazza Lanza, 18/A;
    per l'annullamento
    - della Deliberazione del Consiglio Accademico dell'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania - Istituto Superiore di Studi Musicali del 15 dicembre 2010, numero 61, con cui è stato deliberato di attribuire l'incarico di docenza della materia Diritto e Legislazione dello spettacolo al Prof. G. C.;
    - della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania - Istituto Superiore di Studi Musicali del 28 dicembre 2010, numero 21, di presa d'atto dell'incarico di docenza della materia Diritto e Legislazione dello spettacolo al Prof. G. C.;
    - nonché di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale (ivi espressamente compresi, nei limiti di interesse, i verbali della Commissione esaminatrice, non conosciuti, l'avviso di selezione e lo stesso provvedimento di nomina del Professor G. C., ove già adottato).
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di G. C.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    Gli atti impugnati dalla ricorrente ineriscono ad una selezione per l'assegnazione di un incarico di docenza presso l'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania - Istituto Superiore di Studi Musicali.
    La controversia non rientra nell'ambito della giurisdizione di questo Giudice Amministrativo.
    Ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 165/01, «Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi».
    Le procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti sono state intese dalla giurisprudenza come quelle sia strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto, sia finalizzate all'accesso del personale già in servizio ad una fascia/area/categoria superiore, dovendo il termine “assunzione” essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non solo all'ingresso iniziale nell'organico del personale (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2009, n. 7993, Cons. Stato, Sez. V, 16 luglio 2007, n. 4030); recentemente, tale orientamento è stato riconfermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui «...L'interpretazione dei limiti e della portata della riserva alla giurisdizione amministrativa di legittimità (...) è consolidata nella giurisprudenza delle Sezioni unite nel senso che il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni le quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente...» (Cass. civ., SU, 7 luglio 2010, n. 16041).
    Nel caso di specie, non si verte in tema di procedure per l'assunzione di pubblici dipendenti, in quanto finalizzate al loro inserimento in organico o alla loro progressione verso un'area/categoria/fascia superiore, ma dell'affidamento di un incarico di docenza, rivolto sia a docenti di ruolo dell'Istituto (quale la ricorrente), sia ad esterni.
    In sede di discussione, effettuata in seguito all'avviso ex art. 73, comma 3, cpa, la ricorrente ha citato e prodotto giurisprudenza tendente a far ritenere la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo sulla vicenda, in particolare TAR Sicilia - Catania, Sez. III, 22 dicembre 2009, n. 2187, secondo cui, trattando di una controversia afferente l'assegnazione di incarichi di docenza a contratto presso l'Università, «...quelle che rilevano sono le norme di azione che hanno disciplinato la selezione de qua, le quali costituiscono espressione di un potere prettamente amministrativo, nei cui confronti gli interessati non possono che vantare una posizione di interesse legittimo, la cui tutela deve essere accordata dal giudice amministrativo...».
    Il Collegio ritiene tuttavia che ciò non possa portare ad un diverso convincimento; è infatti condivisibile che le procedure selettive siano «...caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione...» (CGARS, 25 gennaio 2011, n. 68, in appello sulla citata sentenza 2187/09), ciò che può portare, in ipotesi, ad esercizio di potere da parte dell'amministrazione; qualora però tali procedure non siano finalizzate all'assunzione di pubblici dipendenti, nel senso sopra descritto, questo Collegio ritiene che non possano comunque ricadere nell'ambito della giurisdizione di questo Giudice Amministrativo.
    Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario.
    Il Collegio è dell'avviso che, in considerazione della presenza di giurisprudenza anche di segno parzialmente diverso dal convincimento di questo Giudice circa le questioni trattate, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Filippo Giamportone
    L'ESTENSORE
    Diego Spampinato
    IL CONSIGLIERE
    Francesco Brugaletta
     
    Depositata in Segreteria il 13 aprile 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Graduatorie scolastiche e riparto della giurisdizione: l'altalena giurisprudenziale si ferma?

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    N. 177/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 587 Reg. Ric.
    ANNO 2009
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 587 del 2009, proposto da:
    C. D., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Siviglia, con domicilio eletto presso Pietro Siviglia Avv. in Reggio Calabria, via 2 Settembre; Maria Fortugno, Valeria Tortorella;
    contro
    Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria-, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
    nei confronti di
    G. R., R. A., B. S.;
    per l'annullamento
    della graduatoria definitiva ad esaurimento per la provincia di Reggio Calabria del personale docente per il biennio scolastico 2009/2010 -2010/2011, classe di concorso 51/a, III fascia, pubblicata con decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria prot. n. 12934 del 04.08.2009 nella parte in cui non viene attribuito alle ricorrenti il punteggio aggiuntivo per il titolo abilitante posseduto nonchè di ogni altro atto presupposto o conseguente;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria;
    Viste le memorie difensive;
    Richiamata l'ordinanza cautelare nr. 359/2009, depositata il 22 ottobre 2009, e l'ordinanza nr. 118/2010, depositata il 5 maggio 2010, con le quali, in accoglimento della domanda cautelare, è stata ordinata la rettifica della graduatoria impugnata nelle parti di interesse;
    Visti tutti gli atti della causa ed, in particolare, il provvedimento costituito dal decreto n. 6985 del 5.5.2010, depositato il 21 giugno 2010, con il quale le ricorrenti sono state inserite in graduatoria secondo la richiesta, con riserva;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    Le ricorrenti in epigrafe impugnano le graduatorie del personale docente per l'a.s. 2009/2010, nella parte in cui non è stato loro consentito lo spostamento dei 24 punti per il biennio di durata legale dei corsi S.S.I.S., già attribuiti relativamente ad una delle abilitazioni conseguite, ad altra graduatoria relativa ad altra classe di concorso, pure compresa in quelle per le quali era stata conseguita l'abilitazione in esito alla frequentazione del medesimo corso biennale S.S.I.S.
    Si è costituito il Ministero intimato che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
    Con l'ordinanza nr. 359/2009 è stata accolta la domanda cautelare e, con successiva ordinanza nr. 118/2010, ne è stata ordinata l'esecuzione, che è avvenuta con immissione delle ricorrenti nelle graduatorie con riserva.
    Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
    I) Preliminare è l'esame della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.
    Rimeditando criticamente l'orientamento espresso in sede cautelare ai soli fini delle misure interinali, si deve osservare che la giurisprudenza si è oramai orientata nel senso di riconoscere che in materia di formazione di graduatorie scolastiche la giurisdizione spetta al g.o., in ogni caso, anche nelle ipotesi di contestazione del punteggio della graduatoria.
    In particolare, Cass. SSUU 22805/10 del 10 novembre 2010, ha da ultimo ribadito, a Sezione riunite, che in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola, anche con specifico riferimento anche alla questione della possibilità di spostare punteggi aggiuntivi, negata dall'Amministrazione in forza del DM 42/2009, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato.
    Peraltro, con pronunce successive al giudizio cautelare inter partes, questo stesso Tribunale si è uniformato al medesimo criterio di riparto, in linea del resto con la predominante giurisprudenza di primo grado (cfr. ad es. TAR Reggio Calabria, 30 giugno 2010, nr. 611; cfr. anche T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 15 gennaio 2010, n. 99 e TAR Lazio, Roma, III bis 21.01.2011 nr. 644).
    Pertanto, attesa l'intervenuta e recente pronuncia della Corte, il Collegio non può che disattendere quanto inizialmente ritenuto in sede cautelare, ove si era aderito all'orientamento, del tutto minoritario, costituito da alcune pronunce del Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., VI, 17 settembre 2009 n. 5587, che richiama la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 8/07; Id, 5 giugno 2006 n. 3331).
    L'aver ritenuta la giurisdizione del g.a. in sede di pronuncia cautelare pronunciata nel vigore della l. 1034/71, non osta a diversamente decidere in ordine alla insussistenza della giurisdizione in sentenza, per insuscettibilità della pronuncia cautelare di formare un giudicato interno.
    Infatti, attesa la loro finalità e la loro efficacia solamente endoprocessuale, le statuizioni dell'ordinanza cautelare non sono destinate a fare stato tra le parti e dunque la circostanza che l'ordinanza non sia stata appellata non impedisce alle parti di fare valere il vizio della pronuncia una volta confermato nella decisione di merito.
    Per tali ragioni, dunque, anche nell'odierna sede di ricorso va declinata la giurisdizione sulla domanda a favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a. secondo il quale "ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato" e con l'espressa avvertenza che le misure cautelari disposte con le ordinanze nn. 359/2009 e 118/2010 ai sensi del comma 7 dell'art. 11 cit. perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.
    L'esposizione che precede rende palese la sussistenza di giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
    P. Q. M.
    definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.
    Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Ettore Leotta
    L'ESTENSORE
    Salvatore Gatto Costantino
    IL CONSIGLIERE
    Giuseppe Caruso
     
    Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Demanio marittimo: ingiunzione di sgombero ed incertezza di confini

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    N. 656/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 3773 Reg. Ric.
    ANNO 1998
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 3773 del 1998, proposto da:
    B. S. e M. R., rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Antonio Belfiore, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Gaetano Antonio Belfiore in Catania, via della Fiaccola,18;
    contro
    Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Capitaneria di Porto di Augusta, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici sono domiciliati per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
    per l'annullamento
    dell'ingiunzione n. 14/97 di sgombero suolo demaniale marittimo interessato da opere eseguite in assenza di concessione, emessa dalla Capitaneria di Porto di Augusta in data 1.9.97;
    del provvedimento emesso dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di rigetto del ricorso gerarchico avverso l'ingiunzione n. 14/97.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Trasporti e della Navigazione e di Capitaneria di Porto di Augusta e di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con il ricorso introduttivo, notificato in data 23.7.1998 e depositato il 22.8.1998, i ricorrenti espongono di essere proprietari di un terreno sito in Augusta contrada ...omissis..., confinante con il demanio, sul quale insiste un immobile su due elevazioni, costruito abusivamente prima del 1975 ed oggetto di sanatoria sensi della legge n.47/1985.
    Con l'atto impugnato la Capitaneria del porto di Augusta ordinava ai ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi, per avere gli stessi occupato abusivamente suolo demaniale per metri quadri 144, costituiti dall'ampliamento della particella 881, contestando altresì la costruzione in assenza di nullaosta nell'ambito della fascia dei 30 m di rispetto.
    I ricorrenti insorgevano avverso detti provvedimenti, dapprima con ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, che tuttavia veniva rigettato, e successivamente con il ricorso in epigrafe, con il quale i ricorrenti impugnavano i provvedimenti della Capitaneria di Porto di Augusta aventi ad oggetto lo sgombero delle aree -asseritamente demaniali- occupate abusivamente, deducendo, con unico articolato motivo di ricorso, che, in una situazione di incertezza circa il confine tra la proprietà dei ricorrenti ed il suolo demaniale, l'Amministrazione non avrebbe potuto esercitare il potere di autotutela senza prima procedere alla delimitazione ai sensi dell'articolo 32 del codice navale.
    Con ordinanza 2662/98 questo Tribunale accoglieva la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.
    La Capitaneria del porto si costituiva il giudizio depositando documenti.
    In data 24.12.2010 parte ricorrente depositava una memoria con documenti, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
    Anche le Amm.ni interessate producevano memoria, in data 22.12.2010.
    Quindi, all'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il ricorso è passato in decisione.
    DIRITTO
    I. Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, opposta dalla Difesa Erariale, in applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale che afferma la giurisdizione amministrativa qualora il ricorso proposto contro una ingiunzione di sgombero di area demaniale lamenti lo scorretto esercizio dei poteri di autotutela dell'autorità marittima, in particolare sotto il profilo della omessa effettuazione della delimitazione del demanio marittimo ai sensi dell'art. 32 c. nav. e dell'art. 58 del relativo regolamento di esecuzione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 24 marzo 2003, n. 385; C.G.A., 14 gennaio 1998, n. 4).
    II. Nel merito, il Collegio ritiene il ricorso fondato, per ragioni recentemente esaminate con riferimento al ricorso n. 1137/1998 R.G., proposto da M. S. e M. N., confinanti dei ricorrenti, avverso l'ingiunzione di sgombero n. 11/97 di identico tenore e fondata sui medesimi presupposti della n.14/97, avversata con il ricorso in epigrafe.
    Al riguardo, giova premettere che, dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione, si evince che i ricorrenti venivano coinvolti in un'operazione di polizia demaniale denominata "...omissis...", avente ad oggetto abusi edilizi commessi lungo il tratto del litorale in località ...omissis... di Augusta, nel corso della quale veniva accertata l'esistenza della costruzione di proprietà dei ricorrenti, nonché la recinzione, di cui si è detto in premesse.
    Nell'ambito di tale procedimento viene in rilievo la relazione datata 3 marzo 1997 redatta da parte della Capitaneria di porto, indirizzata alla Procura della Repubblica di Siracusa, ove, per quanto attiene alla presunta occupazione abusiva contestata ai ricorrenti, la stessa Amministrazione afferma che " trattasi di proprietà ubicate su litorale sabbioso, per cui non è da escludersi la possibilità che il mare abbia eroso la spiaggia o l'abbia ripascita".
    Il rapporto di servizio del 27 febbraio 1997 evidenzia come i rilievi siano stati eseguiti in assenza dei ricorrenti e siano stati finalizzati a procedere alle verifiche sul foglio di mappa catastale, riservandosi, in ogni caso, l'Amministrazione di eseguire ulteriori accertamenti.
    Occorre rilevare altresì che i ricorrenti hanno allegato al ricorso introduttivo la documentazione relativa alla pratica di sanatoria del fabbricato di loro proprietà, nell'ambito della quale vennero espressi i pareri favorevoli, ove, per quanto qui rileva, il muro in blocchetti di pietra viene definito al confine tra la propria da privata e quella demaniale (vedasi nullaosta dell'UTE del 28 giugno 1974).
    Da quanto sin qui detto risulta evidente che, al momento dell'adozione dell'ingiunzione di sgombero impugnata, vi era una situazione di oggettiva incertezza circa i rispettivi confini della proprietà privata e del demanio, ammessa dalla stessa Amministrazione procedente.
    E' pur vero che la demanialità di un'area in relazione al demanio marittimo (solitamente definito come "demanio necessario") deriva direttamente dalla qualificazione giuridica di cui all'art. 822 cod. civ., in relazione alla situazione fisico-topografica dei luoghi, con conseguente irrilevanza giuridica di eventuali opere murarie, recinzioni, ecc., realizzatevi dai privati; tuttavia, in presenza di elementi concreti d'incertezza del confine tra l'area demaniale e la proprietà privata, è onere dell'Amministrazione, prima di adottare l'ingiunzione di sgombero, procedere alla delimitazione del confine demaniale ai sensi dell'art. 32 cod. nav. ed art. 58 del relativo regolamento.
    Invero, tale procedimento:
    - sotto il profilo sostanziale, sfocia in un provvedimento meramente dichiarativo (non costitutivo) dell'estensione del demanio marittimo;
    - sotto il profilo procedimentale, rappresenta un indispensabile presupposto per il conseguente legittimo uso del potere di autotutela del demanio stesso e della connessa fascia di rispetto (cfr., in materia, C.G.A., Sez. Giurisd., 14 gennaio 1998, n. 4; cfr., anche, C.G.A., Sez. Giurisd., 26 aprile 1996, n. 112; 21 dicembre 1994, n. 474; 25 giugno 1990, n. 205; 2 giugno 1994, n. 141; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 6 maggio 1999, n. 956; Sez. II, 15 maggio 1997, n. 825).
    Giurisprudenza assolutamente pacifica afferma, infatti, che "è illegittimo l'ordine di sgombero di un'area che si ritiene appartenere al demanio marittimo ove non preceduto dall'effettuazione dello speciale procedimento di delimitazione previsto dall'art. 32 c. nav., che assume carattere indispensabile nel caso in cui ricorra un'oggettiva incertezza, da superare mediante un formale contraddittorio sull'esatta posizione dei confini, non assumendo alcuna rilevanza in proposito il richiamo effettuato alla determinazione catastale, la quale non può essere equiparata alla determinazione ex art. 32 c. nav. ed in ogni caso non è sufficiente di per sé ad attribuire natura demaniale ad un'area (Consiglio Stato, sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5567)".
    Ancora di recente è stato precisato che il provvedimento conclusivo del procedimento dichiarativo dell'estensione del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 c. nav. e dall'art. 58 del relativo regolamento, costituisce indispensabile presupposto per il legittimo esercizio del potere di autotutela sia del demanio stesso che della connessa fascia di rispetto nel caso in cui sussista incertezza relativamente ai confini dell'area demaniale interessata (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 07 aprile 2010, n. 405).
    Si è altresì affermato che, "poiché il demanio marittimo ha una conformazione mutevole a causa della continua azione delle correnti marine sulle coste, in caso di incertezza riguardo all'esatta delimitazione di esso è necessario procedere ad un accertamento della situazione dei confini, previo formale procedimento di delimitazione dell'area ai sensi dell'art. 32 c. nav. e 58, relativo regolamento di attuazione, in contraddittorio con gli interessati; pertanto, è illegittima l'ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate su area demaniale marittima emessa in assenza di atto di accertamento ma solo sulla base di un rapporto della capitaneria di porto fondato su vecchie mappe, senza contraddittorio con i proprietari (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 20 giugno 2005, n. 1116; vedasi anche T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 10 aprile 2002, n. 947).
    Ebbene, essendovi - nel caso in esame - un principio di prova, peraltro rinvenibile in atti della stessa Amm.ne (il citato nullaosta dell 'UTE del 28 giugno 1974), circa l'incertezza del confine demaniale, forse anche in conseguenza del possibile mutamento della linea costiera, l'Amm.ne avrebbe avuto l'onere di procedere alla delimitazione dell'area, ai sensi della normativa richiamata, prima di emettere i provvedimenti repressivi impugnati. Tanto più che, secondo quanto emerge dal contenzioso pendente in questa Sezione e relativo alla medesima località "...omissis..." di Augusta, la rilevata situazione di incertezza, ricollegabile all'esistenza di un muro di confine tra le varie proprietà private e l'area demaniale, riguarderebbe un lungo tratto del litorale; il che avrebbe imposto ed impone a tutt'oggi (ai sensi dei principi di criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa ex art. 1 L. 241/1990) che la P.A. si attivi per attuare una complessiva ricognizione dell'area, sia nell'interesse pubblico che di quello dei privati.
    In conclusione, il ricorso va accolto, previo assorbimento delle ulteriori censure, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amm.ne.
    Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ponendo le stesse a carico della Capitaneria di Porto e dell'Ass.to Reg.le, in solido, mentre sussistono sufficienti ragioni per disporne la compensazione nei riguardi del Ministero, al quale non è riconducibile attività lesiva.
    P. Q. M.
    definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
    Condanna in solido la Capitaneria di Porto di Augusta e l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A.
    Compensa nei riguardi tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e le altre parti.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Calogero Ferlisi
    L'ESTENSORE
    Maria Stella Boscarino
    IL CONSIGLIERE
    Gabriella Guzzardi
     
    Depositata in Segreteria il 15 marzo 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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