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  • Sabato 11 Giugno 2011 15:08
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    Processo Civile e Amministrativo/Giurisdizione e competenza

    Graduatorie scolastiche e riparto della giurisdizione: l'altalena giurisprudenziale si ferma?

    Sentenza T.A.R. Calabria - Reggio Calabria n. 177 del 14/03/2011

    Contenzioso sul punteggio della graduatoria con particolare riferimento allo spostamento dei punteggi aggiuntivi: quale giurisdizione?

    1. Giurisdizione amministrativa - Materie varie - Graduatorie scolastiche - Non sussiste - Giursdizione del Giudice Ordinario - Sussiste


    2. Giudizio amministrativo - Cautelare - Ordinanze non appellate - Efficacia di giudicato sulla giurisdizione - Non sussiste


    3. Giudizio amministrativo - Cautelare - Misure disposte in via interinale - In caso di giurisdizione non ritenuta - Perdono di efficacia





    1. In materia di formazione di graduatorie scolastiche la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario in ogni caso, anche nelle ipotesi di contestazione del punteggio della graduatoria, anche con specifico riferimento alla questione della possibilità di spostare punteggi aggiuntivi, nella fattispecie negata dall'Amministrazione in forza del D.M. n. 42/2009, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (1).

    (1) Cass., SS.UU., 10-11-2010 n. 22805; T.A.R. Reggio Calabria 30-6-2010 n. 611; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 15-1-2010 n. 99; T.A.R. Lazio Roma, sez. III bis, 21-1-2011 n. 644; contra Cons. Stato, sez. VI, 17-9-2009 n. 5587, che richiama la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 8/2007; Cons. Stato 5-6-2006 n. 3331.


    2. L'aver ritenuta la giurisdizione del Giudice Amministartivo in sede di pronuncia cautelare pronunciata nel vigore della L. n. 1034/1971, non osta a diversamente decidere in ordine alla insussistenza della giurisdizione in sentenza, per insuscettibilità della pronuncia cautelare di formare un giudicato interno. Ciò in quanto, attesa la loro finalità e la loro efficacia solamente endoprocessuale, le statuizioni dell'ordinanza cautelare non sono destinate a fare stato tra le parti e dunque la circostanza che l'ordinanza non sia stata appellata non impedisce alle parti di fare valere il vizio della pronuncia una volta confermato nella decisione di merito.


    3. Stando al disposto dell'art. 11, Cod. Proc. Amm., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, nel qual caso le misure cautelari disposte perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione. Le suddette domande possono essere riproposte al giudice munito di giurisdizione.

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    N. 177/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 587 Reg. Ric.
    ANNO 2009
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 587 del 2009, proposto da:
    C. D., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Siviglia, con domicilio eletto presso Pietro Siviglia Avv. in Reggio Calabria, via 2 Settembre; Maria Fortugno, Valeria Tortorella;
    contro
    Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria-, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
    nei confronti di
    G. R., R. A., B. S.;
    per l'annullamento
    della graduatoria definitiva ad esaurimento per la provincia di Reggio Calabria del personale docente per il biennio scolastico 2009/2010 -2010/2011, classe di concorso 51/a, III fascia, pubblicata con decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria prot. n. 12934 del 04.08.2009 nella parte in cui non viene attribuito alle ricorrenti il punteggio aggiuntivo per il titolo abilitante posseduto nonchè di ogni altro atto presupposto o conseguente;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria;
    Viste le memorie difensive;
    Richiamata l'ordinanza cautelare nr. 359/2009, depositata il 22 ottobre 2009, e l'ordinanza nr. 118/2010, depositata il 5 maggio 2010, con le quali, in accoglimento della domanda cautelare, è stata ordinata la rettifica della graduatoria impugnata nelle parti di interesse;
    Visti tutti gli atti della causa ed, in particolare, il provvedimento costituito dal decreto n. 6985 del 5.5.2010, depositato il 21 giugno 2010, con il quale le ricorrenti sono state inserite in graduatoria secondo la richiesta, con riserva;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    Le ricorrenti in epigrafe impugnano le graduatorie del personale docente per l'a.s. 2009/2010, nella parte in cui non è stato loro consentito lo spostamento dei 24 punti per il biennio di durata legale dei corsi S.S.I.S., già attribuiti relativamente ad una delle abilitazioni conseguite, ad altra graduatoria relativa ad altra classe di concorso, pure compresa in quelle per le quali era stata conseguita l'abilitazione in esito alla frequentazione del medesimo corso biennale S.S.I.S.
    Si è costituito il Ministero intimato che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
    Con l'ordinanza nr. 359/2009 è stata accolta la domanda cautelare e, con successiva ordinanza nr. 118/2010, ne è stata ordinata l'esecuzione, che è avvenuta con immissione delle ricorrenti nelle graduatorie con riserva.
    Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
    I) Preliminare è l'esame della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.
    Rimeditando criticamente l'orientamento espresso in sede cautelare ai soli fini delle misure interinali, si deve osservare che la giurisprudenza si è oramai orientata nel senso di riconoscere che in materia di formazione di graduatorie scolastiche la giurisdizione spetta al g.o., in ogni caso, anche nelle ipotesi di contestazione del punteggio della graduatoria.
    In particolare, Cass. SSUU 22805/10 del 10 novembre 2010, ha da ultimo ribadito, a Sezione riunite, che in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola, anche con specifico riferimento anche alla questione della possibilità di spostare punteggi aggiuntivi, negata dall'Amministrazione in forza del DM 42/2009, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato.
    Peraltro, con pronunce successive al giudizio cautelare inter partes, questo stesso Tribunale si è uniformato al medesimo criterio di riparto, in linea del resto con la predominante giurisprudenza di primo grado (cfr. ad es. TAR Reggio Calabria, 30 giugno 2010, nr. 611; cfr. anche T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 15 gennaio 2010, n. 99 e TAR Lazio, Roma, III bis 21.01.2011 nr. 644).
    Pertanto, attesa l'intervenuta e recente pronuncia della Corte, il Collegio non può che disattendere quanto inizialmente ritenuto in sede cautelare, ove si era aderito all'orientamento, del tutto minoritario, costituito da alcune pronunce del Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., VI, 17 settembre 2009 n. 5587, che richiama la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 8/07; Id, 5 giugno 2006 n. 3331).
    L'aver ritenuta la giurisdizione del g.a. in sede di pronuncia cautelare pronunciata nel vigore della l. 1034/71, non osta a diversamente decidere in ordine alla insussistenza della giurisdizione in sentenza, per insuscettibilità della pronuncia cautelare di formare un giudicato interno.
    Infatti, attesa la loro finalità e la loro efficacia solamente endoprocessuale, le statuizioni dell'ordinanza cautelare non sono destinate a fare stato tra le parti e dunque la circostanza che l'ordinanza non sia stata appellata non impedisce alle parti di fare valere il vizio della pronuncia una volta confermato nella decisione di merito.
    Per tali ragioni, dunque, anche nell'odierna sede di ricorso va declinata la giurisdizione sulla domanda a favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a. secondo il quale "ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato" e con l'espressa avvertenza che le misure cautelari disposte con le ordinanze nn. 359/2009 e 118/2010 ai sensi del comma 7 dell'art. 11 cit. perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.
    L'esposizione che precede rende palese la sussistenza di giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
    P. Q. M.
    definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.
    Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Ettore Leotta
    L'ESTENSORE
    Salvatore Gatto Costantino
    IL CONSIGLIERE
    Giuseppe Caruso
     
    Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
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