Home Urbanistica e ambiente Piani urbanistici Obblighi dell'amministrazione sull'istanza di riesame di un piano attuativo irregolare
  • Lunedì 03 Ottobre 2011 11:30
    E-mail Stampa PDF
    Ambiente e Territorio /Piani urbanistici

    Obblighi dell'amministrazione sull'istanza di riesame di un piano attuativo irregolare

    sentenza T.A.R. Umbria - Perugia n. 294 del 13/09/2011

    L'amministrazione ha l'obbligo di provvedere in presenza di un'istanza di riesame del piano attuativo, precedentemente non impugnato, allorchè l'iniziativa dell'istante sia qualificabile come atto diretto a produrre effetti sfavorevoli nei confronti di terzi, dall'adozione dei quali il richiedente possa trarre indirettamente vantaggio.

    1. Giudizio amministrativo - Procedura - Sindacabilità dell'atto di annullamento del permesso di costruire o del piano attuativo non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ex art. 11 L.R. Umbria 21/2004 - Sussiste

    2. Atto amministrativo - Silenzio - Inadempimento - Istanza di riesame - Come atto diretto a produrre effetti sfavorevoli nei confronti di terzi - Obbligo della P.A. di provvedere - Sussiste - Ragioni

    3. Giudizio amministrativo - Procedura - Intervento - Adesivo autonomo - Inammissibilità - Ragioni

    4. Giudizio amministrativo - Procedura - Motivi aggiunti - Termini - Produzione in giudizio di un provvedimento e/o documento amministrativo - Decorrenza per la proposizione del ricorso

    1. E' sindacabile il sede giurisdizionale, come avviene per tutti i provvedimenti amministrativi, l'esercizio da parte della Provincia di Perugia del potere discrezionale attribuitole dall'art. 11 della L.R. Umbria 3 novembre 2004, n. 21, di annullamento del permesso di costruire o del piano attuativo non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione.

    2. L'amministrazione ha l'obbligo di provvedere in presenza di un'istanza di riesame di precedenti atti non impugnati, allorchè l'iniziativa dell'istante sia qualificabile, piuttosto che come mera istanza di riesame di atti divenuti inoppugnabili, come atto diretto a produrre effetti sfavorevoli nei confronti di terzi, dall'adozione dei quali il richiedente possa trarre indirettamente vantaggio. A tale proposito, è infatti necessario distinguere tra mero esposto ed istanza idonea a radicare il dovere di provvedere, guardando al profilo soggettivo, e cioè accertando se il privato sia titolare di uno specifico interesse che valga a differenziare la sua posizione da quella della collettività. Il proprietario di un fondo finitimo a quello coinvolto dal piano attuativo è titolare di un interesse specifico e differenziato. Pertanto, è illegittimo il comportamento omissivo dell'Amministrazione dinnanzi all'istanza di riesame presentata dal soggetto qualificato, titolare di una situazione di specifico e rilevante interesse che lo differenzia da quello generalizzato (1).

    (1) Cons. Stato, sez. VI, 11-5-2007 n. 2318.


    3. E' inammissibile, nel processo amministrativo impugnatorio, l'intervento adesivo autonomo, in quanto il soggetto cointeressato ha l'onere di proporre autonomo e separato ricorso (2). Tale assunto trova conferma nell'art. 28, comma 2, del cod. proc. amm., che ammette l'intervento da parte di chiunque non sia parte del giudizio, e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni.

    (2) Tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 6-6-2008 n. 2677; T.A.R. Lazio, sez. III, 19-3-2008 n. 2477


    4. La produzione in giudizio di un provvedimento e/o documento amministrativo determina l'effetto sostanziale della conoscenza del documento depositato in capo alla parte ricorrente, e non soltanto la conoscenza processuale da parte del difensore; ciò risponde alla ratio dei motivi aggiunti, che è proprio quella di consentire alla parte ricorrente di dedurre censure che si siano potute formulare solo in seguito alla produzione di documenti da parte dell'Amministrazione o dei controinteressati (3).

    (3) T.A.R. Piemonte, sez. II, 1-8-2011 n. 898.



    - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    N. 294/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 255 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 255 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: S. G., rappresentato e difeso dall'avv. Urbano Barelli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Cesare Beccaria, 11;
    contro
    Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Lecconi e Massimo Minciaroni, con i quali è elettivamente domiciliata in Perugia, via Palermo, 106;
    nei confronti di
    - Comune di Marsciano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, piazza Piccinino n. 9;
    - B. V., S. G., non costituiti in giudizio;
    - C. A., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Alberto Franchi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via XX Settembre, 76;
    e con l'intervento di
    ad adiuvandum:
    BR. M., rappresentata e difesa dall'avv. Mirco Ricci, presso il quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via Cesare Beccaria, 11;
    per l'annullamento
    - del provvedimento di archiviazione della procedura ex art. 11 L.R. Umbria n. 21/2004, emesso dalla Provincia di Perugia e comunicato al ricorrente con nota 8 aprile 2010 - Prot. U-0152150 del 09/04/2610, a firma congiunta del Responsabile dell'Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio della Provincia di Perugia Arch. T. C. e del Dirigente del Servizio P.T.C.P. e Urbanistica Arch. L. C.;
    - di tutti gli atti preparatori, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
    e per la contestuale condanna del suddetto Ente provinciale, previo accertamento:
    - della non conformità del Piano attuativo di iniziativa privata approvato dal Comune di Marsciano con deliberazione del Consiglio comunale 16 maggio 2007 n. 74, rispetto alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento dell'adozione;
    - della fondatezza dell'esposto a firma del ricorrente, con richiesta di annullamento del suddetto Piano attuativo, pervenuto alla Provincia in data 3 agosto 2009 - prot. n. E-419091;
    a provvedere, esercitando il potere/dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, ai sensi dell'art. 11 L.R. Umbria n. 21/2004 e dell'art. 27 DPR.380/2001.
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Perugia, del Comune di Marsciano e del sig. C. A.;
    Visto l'atto di intervento ad adiuvandum della sig.ra BR. M.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Il ricorrente, proprietario del compendio immobiliare sito nella campagna della località ...omissis... di Marsciano, a cento metri di distanza dal complesso immobiliare di proprietà del sig. B. V. ed altri, espone che il predetto sig. B., unitamente agli altri comproprietari, in data 23 agosto 2006, ha presentato al Comune di Marsciano un piano attuativo, avente ad oggetto la riqualificazione della proprietà rurale.
    Il piano attuativo è stato adottato dall'Amministrazione con deliberazione n. 167 del 30 novembre 2006 e successivamente approvato con deliberazione n. 74 del 16 maggio 2007.
    L'intervento in questione prevede l'utilizzo del 30 per cento di ampliamenti della superficie utile coperta (SUC) degli attuali fabbricati presenti; la potenzialità edificatoria sviluppata dall'intero comparto è destinata d essere ripartita in sette nuovi lotti, con la costruzione di nove villette.
    Rappresenta di avere presentato, in data 29 luglio 2009, dopo avere acquisito contezza del contenuto del piano attuativo in questione, un motivato esposto alla Provincia di Perugia, finalizzato all'attivazione della procedura prevista dall'art. 11 della l.r. Umbria n. 21 del 2004, con richiesta di annullamento.
    Il successivo 26 ottobre 2009 ha diffidato la Provincia, rimasta inerte, a provvedere.
    E' dunque intervenuto il provvedimento prot. U-0152150 in data 9 aprile 2010, oggetto del presente gravame, con cui la Provincia di Perugia ha comunicato al ricorrente l'archiviazione del procedimento introdotto dall'esposto, motivando tale decisione per relationem alle note del 12 novembre 2009 e del 13 gennaio 2010 inviate dal Comune di Marsciano alla Provincia stessa.
    Allega come la vicenda si incentri sul corretto inquadramento urbanistico dell'area oggetto del piano attuativo B., nel senso che, ad avviso del ricorrente, tale area va classificata come zona agricola di particolare pregio "EA", in quanto tale sottoposta alla disciplina di cui all'art. 56 delle N.T.A., mentre il Comune ha applicato la disciplina prevista per le "MVPR" (aree sottoposte a tutela ambientale e paesaggistica), di cui agli artt. 17 e 18 delle N.T.A.
    Avverso il provvedimento di archiviazione dell'esposto deduce i seguenti motivi di diritto:
    1) Violazione dell'art. 11 della l.r. Umbria n. 21 del 2004 e dei principi in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001; omessa valutazione del contenuto dell'esposto del 29 luglio 2009 e connesso eccesso di potere nella figura sintomatica dell'istruttoria carente od incompleta; difetto di motivazione.
    La norma indicata in rubrica attribuisce alla Provincia, in tema di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia, una funzione sostitutiva ed un potere di annullamento dei permessi di costruire o dei piani attuativi, ove questi non siano conformi a prescrizioni del P.U.T. o del P.T.C.P., o comunque alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione.
    Nel caso di specie la Provincia di Perugia è rimasta inadempiente, nonostante che il piano attuativo approvato dal Comune di Marsciano violi sia l'art. 20 del P.U.T., sia l'art. 18 del P.T.C.P. Nell'archiviare il procedimento, la Provincia ha inteso superare i rilievi mossi dal ricorrente nel suo esposto, ammettendo, implicitamente, e dunque con evidente difetto di motivazione, la validità del piano attuativo.
    Anche sul piano dell'iter procedimentale si evidenziano dei vizi; in particolare, la Provincia si è limitata a comunicare l'avvio del procedimento al solo Comune di Marsciano, senza coinvolgere gli altri soggetti indicati all'art. 11 della l.r. n. 21 del 2004 (e dunque, titolare del permesso, proprietario e progettista), con conseguente incompletezza del contraddittorio; inoltre la comunicazione inviata al Comune di Marsciano non contiene specifiche contestazioni, come richiesto dalla norma, ma si sostanzia in una mera richiesta documentale.
    2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità e contraddittorietà intrinseche; sviamento di potere, nell'assunto dell'illegittimità di una motivazione basata sul rinvio a due note inviate dal Comune di Marsciano alla Provincia di Perugia, entrambe basate sull'erroneo ed immotivato presupposto che le VPR derogherebbero alla disciplina delle zone agricole.
    Peraltro è anche contraddittorio, da parte del Comune, attribuire rilievo alla circostanza che la variante al piano attuativo recupera una porzione di terreno da restituire all'attività di coltivazione, quando poi si afferma che l'area oggetto del piano non è agricola, ed anzi compromessa ai fini agricoli.
    Ciò evidenzia la contraddittorietà delle due note comunali sulle quali si è fondato il gravato provvedimento di archiviazione.
    Va aggiunto che dal nuovo P.R.G. di Marsciano, che, al momento, ha superato il controllo di legittimità in Provincia, si ricava che le M-VPR ricadenti in campagna (compresa quella oggetto del piano attuativo B.) vengono incluse in zona agricola come "RR" (recupero rurale) ed esplicitamente inserite nella macroarea "EA" (agricola di pregio) di cui all'art. 31 delle N.T.A. del P.R.G., che disciplina la suddivisione dell'intero territorio comunale (verosimilmente allo scopo di sanare le contraddizioni tra artt. 18 e 56 delle N.T.A.).
    Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Perugia, il Comune di Marsciano ed il controinteressato dr. A. C. (acquirente di un appezzamento di terreno nell'area interessata dal piano attuativo), controdeducendo al ricorso e chiedendone la reiezione; le parti resistenti hanno altresì eccepito l'inammissibilità ed irricevibilità del ricorso, per non avere il ricorrente gravato il piano attuativo, la variante al piano stesso (benché avesse partecipato attivamente a quest'ultimo procedimento, anche presentando un'osservazione), ed anche per difetto di legittimaziona attiva, nell'assunto che quello delineato dall'art. 11 della l.r. n. 21 del 2004 sia un procedimento ad impulso d'ufficio, in relazione al quale non sussiste un obbligo di provvedere in capo alla Provincia.
    E' poi intervenuta ad adiuvandum la sig.ra BR. M..
    Con successivo atto di motivi aggiunti, notificato in data 29 ottobre 2010, il sig. Scolaro ha impugnato il permesso di costruire n. 8280/2009 rilasciato in data 15 maggio 2010 dal Comune di Marsciano ai sigg.ri C. e S., ma conosciuto il successivo 6 settembre 2010, allorché ha notato l'avvio dei lavori ed il cartello di cantiere, oltre che le delibere di adozione ed approvazione del piano attuativo, deducendo le seguenti censure:
    3) Violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 380 del 2001 sotto il profilo della non conformità del permesso di costruire alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
    L'area per la quale è stato rilasciato il permesso di costruire insiste su una zona agricola di pregio classificata dal P.R.G. come "EA", per la quale trova applicazione l'art. 56 delle N.T.A. del P.R.G., oggi superato dalla l.r. n. 11 del 2005. Tuttavia la proprietà del dr. C. fruisce degli indebiti vantaggi ricevuti dall'approvazione del piano attuativo di cui si è detto, rispetto al quale il Comune ha inteso applicare solo la disciplina prevista dall'art. 18 delle N.T.A. per le zone MPVR, nell'errato presupposto che tali aree avessero autonomi tratti qualificanti.
    4) Violazione dell'art. 10 della legge n. 1150 del 1942 e delle misure di salvaguardia.
    Dalla data di adozione di una variante generale sino alla data di approvazione definitiva sono in vigore sia lo strumento vigente, che quello adottato; pertanto qualsiasi intervento che comporti trasformazione del territorio dovrà essere conforme ad entrambi gli strumenti urbanistici.
    Il piano attuativo in esame è stato approvato dal Comune di Marsciano con la delibera consiliare n. 74 del 16 maggio 2007; il successivo 28 luglio 2008 il Consiglio comunale ha adottato la variante generale di adeguamento alla l.r. n. 11 del 2005, con la quale tutte le zone MVPR sono state riclassificate zone "RR", appartenenti allo spazio rurale; di conseguenza, nel nuovo P.R.G. non vi sono più aree classificate MVPR, ma solo aree RR.
    Il permesso di costruire gravato è dunque in contrasto con la nuova previsione di zona "RR" che reca una disciplina più restrittiva e minore cubatura rispetto alla precedente classificazione.
    All'udienza dell'8 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
    DIRITTO
    1. - Occorre principiare dall'esame dell'eccezione di inammissibilità/irricevibilità del ricorso, svolta dalle parti resistenti nell'assunto che il ricorrente, il quale non ha gravato il piano attuativo (approvato con delibera consiliare n. 74 del 16 maggio 2007), pur dichiaratamente conosciuto tra i mesi di giugno e luglio 2009, e la variante al medesimo (approvata con delibera consiliare n. 117 del 29 settembre 2009, ed al cui procedimento ha attivamente partecipato, presentando anche un'osservazione), intende in tale modo surrettiziamente mettere in discussione l'assetto degli interessi consolidatosi, contestando l'archiviazione opposta dalla Provincia su di un esposto, finalizzato ad attivare un procedimento sanzionatorio, rispetto al quale l'Amministrazione non aveva neppure l'obbligo di provvedere.
    L'eccezione, quanto meno nella sua integralità, non appare meritevole di positiva valutazione, e deve dunque essere disattesa.
    E' pur vero che l'art. 11 della l.r. Umbria 3 novembre 2004, n. 21 attribuisce alla Provincia un potere discrezionale di annullamento del permesso di costruire o del piano attuativo non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, ma ciò non esclude che l'esercizio di tale potere possa essere sindacato in sede giurisdizionale, come avviene per tutti i provvedimenti amministrativi.
    Si potrebbe astrattamente obiettare che la Provincia avrebbe potuto non adottare il provvedimento di archiviazione, non essendo inferibile dal predetto art. 11 un obbligo di provvedere, ma così non è stato, e l'Amministrazione provinciale ha inteso dare seguito all'esposto del ricorrente.
    In ogni caso, per completezza di ragionamento, non è sicura la riferibilità della fattispecie in esame a quella in relazione alla quale condivisibile giurisprudenza esclude l'obbligo di provvedere in presenza di un'istanza di riesame di precedenti atti non impugnati, in quanto la previsione dell'art. 11 della l.r. n. 21 del 2004, anche considerando il contesto normativo in cui è inserito, non sembra descrivere un classico potere di autotutela, ma attribuisce ad una diversa (rispetto a quella che ha provveduto) Autorità un potere di vigilanza in materia edilizia, che si esprime anche con sanzioni di tipo ripristinatorio.
    Ove condivisibile tale ragionamento, si dovrebbe ritenere che l'iniziativa del ricorrente sia qualificabile, piuttosto che come istanza di riesame di atti divenuti inoppugnabili, come atto diretto a produrre effetti sfavorevoli nei confronti di terzi, dall'adozione dei quali il richiedente possa trarre indirettamente vantaggio. A tale proposito, la più recente giurisprudenza, che ha esteso l'obbligo di provvedere anche al di là dei casi in cui un'espressa previsione normativa lo contempli, in applicazione del principio generale della doverosità dell'azione amministrativa, integrato con le regole di ragionevolezza e buona fede, tende a distinguere tra mero esposto ed istanza idonea a radicare il dovere di provvedere, guardando al profilo soggettivo, e cioè accertando se il privato sia titolare di uno specifico interesse che valga a differenziare la sua posizione da quella della collettività.
    Se il comportamento omissivo dell'Amministrazione viene stigmatizzato da un soggetto qualificato, in quanto titolare di una situazione di specifico e rilevante interesse che lo differenzia da quello generalizzato, si ritiene sussistente l'obbligo di dare seguito all'istanza (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2318).
    E nel caso di specie è indubbio, oltre che incontestato, l'interesse specifico e differenziato del ricorrente, proprietario di un fondo finitimo a quello coinvolto dal piano attuativo.
    2. - Deve poi essere dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum della sig.ra BR. M., la quale, benché non lo alleghi, al pari del sig. Scolaro, è stata destinataria del provvedimento provinciale di archiviazione, avendo anch'essa presentato un esposto e risultando comproprietaria.
    La sig.ra BR. è dunque una cointeressata, che avrebbe dovuto nel termine decadenziale impugnare il provvedimento.
    La giurisprudenza costantemente ha affermato l'inammissibilità, nel processo amministrativo impugnatorio, dell'intervento adesivo autonomo, in quanto il soggetto cointeressato ha l'onere di proporre autonomo e separato ricorso (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2677; T.A.R. Lazio, Sez. III, 19 marzo 2008, n. 2477).
    Tale orientamento ha trovato conferma nell'art. 28, comma 2, del cod. proc. amm., che ammette l'intervento da parte di chiunque non sia parte del giudizio, e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni.
    3. - Con il primo mezzo di gravame si deduce l'illegittimità del provvedimento di archiviazione, nell'assunto che il piano attuativo, oltre a presentare vizi procedimentali, violi sia l'art. 20 del P.U.T. che l'art. 18 del P.T.C.P.; nonostante quanto allegato nell'esposto del 29 luglio 2009, la Provincia ha omesso ogni accertamento, implicitamente ritenendo legittimo un piano attuativo che prevede, tra l'altro, un incremento di volumetria del 30 per cento in zona agricola di particolare pregio.
    La censura non appare meritevole di positiva valutazione.
    Occorre precisare che dalle note del Comune di Marsciano in data 9 novembre 2009 e 7 gennaio 2010, con riferimento alle quali è motivata l'archiviazione, si desume che, ad avviso dell'Amministrazione, l'area interessata dal piano attuativo, nell'(allora) vigente P.R.G., non è classificata come zona agricola, ma come zona MVPR, e pertanto alla stessa si applicano le previsioni di cui all'art. 18 delle N.T.A., e non quelle di cui alla l. r. n. 11 del 2005 relativa alle zone agricole.
    La tesi di parte ricorrente, come già esposto, è invece quella per cui l'area oggetto del piano sia classificata come zona agricola di particolare pregio"EA", e sottoposta alla disciplina limitativa di cui all'art. 56 delle N.T.A.; a tale zone si aggiunge, ma non si sostituisce, la disciplina prevista per le "MVPR", che non può dunque essere applicata in via esclusiva.
    L'art. 18 delle N.T.A. precisa che nella Carta 4 del P.R.G.-parte strutturale sono individuate le aree da assoggettare a specifiche condizioni di rispetto; tra tali aree vi sono quelle a verde privato (MVPR), per le quali è previsto che «nell'ambito di specifici progetti interessanti l'intera zona, potranno essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica con un incremento massimo della volumetria esistente pari al 30% ed essere concesse trasformazioni della destinazione d'uso», ovviamente a certe condizioni.
    Dalla cartografia del P.R.G. si evince che il comparto interessato dal piano attuativo è delimitato da una linea di confine, all'interno della quale si rileva solamente la simbologia della zona MVPR, escludendosi dunque ogni commistione con la limitrofa zona agricola.
    Tale classificazione di zona presenta specifici tratti qualificanti che la differenziano dall'area agricola.
    Va aggiunto che la classificazione discende dal P.R.G.; si potrà discutere della ragionevolezza di una siffatta zonizzazione, ma la stessa non è oggetto di contestazione in questa sede.
    Il piano regolatore non prevede la sovrapponibilità tra zona agricola "EA" e zona "MVPR", conferendo autonomia alle due "sottozone", e tale considerazione appare di per sé sufficiente a disattendere il motivo oggetto di scrutinio, atteso che le invocate disposizioni dell'art. 20 del P.U.T. e dell'art. 18 del P.T.C.P. riguardano le zone agricole.
    Del resto, risulterebbe obiettivamente irragionevole inserire o sovrapporre una zona MVPR, nella quale, come detto, sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, nell'ambito di una zona agricola, in cui tali intervento sono preclusi.
    Nessun rilievo può poi assumere la circostanza che il nuovo P.R.G. del Comune di Marsciano, adottato con delibera consiliare del 19 dicembre 2007, non applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, abbia eliminato tutte le zone "MVPR", prevedendo solamente aree "RR". Peraltro, come evidenziato dalle parti resistenti negli scritti difensivi, nel nuovo piano le zone "RR" non sono aree agricole soggette ai limiti di edificabilità previsti dalla l.r. n. 11 del 2005, ma piuttosto (sono) aree dello spazio rurale per le quali è previsto "il consolidamento e la riqualificazione degli insediamenti esistenti", ove è consentito lo sviluppo della "tipologia del villaggio rurale", che è poi proprio quella adottata dal piano attuativo controverso.
    Deve poi ritenersi inammissibile per carenza di interesse e di legittimazione la doglianza rivolta nei confronti di asseriti vizi procedimentali, concretantisi nella mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti contemplati dall'art. 11, comma 2, della l.r. n. 21 del 2004.
    Peraltro la doglianza è anche infondata, in quanto l'archiviazione è intervenuta in una fase iniziale del procedimento, all'esito di una preliminare istruttoria documentale, il cui esito (positivo) ha reso non necessaria la contestazione delle violazioni al titolare del permesso o del piano attuativo, al proprietario della costruzione o degli immobili, al progettista, oltre che al Comune.
    4. - Consegue da quanto esposto anche l'infondatezza del secondo motivo, con cui si deduce il vizio motivazionale e lo sviamento del provvedimento di archiviazione.
    Anche sotto il profilo formale, la censura non appare meritevole di positiva valutazione, atteso che per regola generale, desumibile anche dall'art. 3 della legge generale sul procedimento amministrativo, è consentita la motivazione per relationem ad altri atti acquisiti nel corso del procedimento.
    5. - Procedendo ora alla disamina dei motivi aggiunti, occorre rilevare che gli stessi sono verosimilmente tardivi, in quanto il permesso di costruire n. 8280/2009, rilasciato ai signori C. e S. il 15 maggio 2010, è stato prodotto in giudizio, mediante deposito presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo, dal controinteressato per la camera di consiglio del 23 giugno 2010.
    La giurisprudenza più recente sostiene che la produzione in giudizio di un provvedimento e/o documento amministrativo determina l'effetto sostanziale della conoscenza del documento depositato in capo alla parte ricorrente, e non soltanto la conoscenza processuale da parte del difensore; ciò risponde alla ratio dei motivi aggiunti, che è proprio quella di consentire alla parte ricorrente di dedurre censure che si siano potute formulare solo in seguito alla produzione di documenti da parte dell'Amministrazione o dei controinteressati (in termini, da ultimo, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 1 agosto 2011, n. 898).
    Non sembra dunque pertinente, in questo caso, l'orientamento giurisprudenziale, richiamato da parte ricorrente, circa il momento di conoscenza effettiva del titolo edilizio rilasciato a terzi.
    In ogni caso, certamente irricevibili sono i motivi aggiunti nella parte in cui impugnano, seppure non in via principale, il piano attuativo B., adottato dal Comune di Marsciano con deliberazione consiliare n. 167 del 30 novembre 2006 ed approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 16 maggio 2007. E' lo stesso ricorrente, infatti, che ha affermato, nel ricorso introduttivo, di avere conosciuto detto piano tra i mesi di giugno e luglio 2009; egli ha poi scelto di esperire la procedura di cui all'art. 11 della l.r. n. 21 del 2004, anziché impugnare tempestivamente il piano attuativo, ma certamente non può ora rimetterlo in discussione con un gravame indirizzato direttamente nei confronti dello stesso, in quanto atto presupposto del permesso di costruire, e dunque per dedurre censure di illegittimità derivata.
    6. - Ad ogni modo, per completezza di esposizione, ove si ritengano dedotti vizi propri del permesso di costruire, va detto che proprio la motivazione di rigetto del ricorso evidenzia l'infondatezza del primo motivo aggiunto, con cui si torna a dedurre, secondo una prospettazione non condivisa, anche in punto di fatto, dal Collegio, la non conformità del permesso di costruire alle previsioni degli strumenti urbanistici e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
    Infondato è anche il secondo motivo, con cui si invocano le misure di salvaguardia (di cui all'art. 10, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150) operanti nelle more dell'approvazione della variante generale al P.R.G., in quanto il nuovo piano, come si è in precedenza evidenziato, contiene prescrizioni compatibili con il piano attuativo approvato, e quindi con il permesso di costruire rilasciato in conformità allo stesso.
    Occorre inoltre considerare che dette misure di salvaguardia, allo stato, sono inefficaci alla stregua di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, della l.r. Umbria 18 febbraio 2004, n. 1, essendo decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, che risale al 19 dicembre 2007, il che vale a rendere la censura improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
    7. - In conclusione, il ricorso deve essere respinto per l'infondatezza dei motivi dedotti, mentre i motivi aggiunti sono almeno in parte irricevibili, e comunque infondati.
    Sussistono giusti motivi, in ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate, per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, previa declaratoria di inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum, respinge il ricorso ed i motivi aggiunti.
    Compensa tra le parti le spese di giudizio.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Cesare Lamberti
    L'ESTENSORE
    Stefano Fantini
    IL CONSIGLIERE
    Carlo Luigi Cardoni
     
    Depositata in Segreteria il 13 settembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
Mondolegale 2011
powered by SviluppoeConsulenza.com