Dichiarazione di interesse culturale: ville romane a Positano
Giovedì 09 Giugno 2011 15:13
Carmelo Anzalone
N. 397/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 294 Reg. Ric.
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2006 proposto da F. F., rappresentato e difeso dall'avv. Gianvincenzo Esposito con domicilio eletto presso lo stesso in Salerno in via Francesco Paolo Volpe n. 22 nello studio dell'avv. Giovanni D'Acunto;
contro
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania e la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino e Benevento - rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati per legge in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58,
- la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t. - non costituita in giudizio -
per l'annullamento:
1) del provvedimento n. 207 del 3/11/2005 della Direzione Regionale di Napoli per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania col quale le unità immobiliari ubicate in Positano di proprietà del ricorrente sono state dichiarate, ai sensi degli artt. 10, 13 e 15 del D.Lgs. n. 42/2004, d'interesse particolarmente importante e sottoposta al relativo regime di tutela, nonché la relazione storico archeologica allo steso allegata; 2) della comunicazione n. 10364/3 del 2005 della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino e Benevento, di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante dell'immobile e della nota n. 13088/3S del 14/10/2005 della medesima Autorità; 3) degli atti relativi alle indagini geoarcheologiche eseguite dalla società G. per conto della menzionata Soprintendenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 16 gennaio 2006, depositato il 9 febbraio successivo, il signor F. F. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe coi quali l'Amministrazione intimata, a norma degli artt. 10, 13 e 15 del D.Lgs. n. 42/2004, ha dichiarato d'interesse particolarmente importante ed ha sottoposto al relativo regime di tutela gli immobili di sua proprietà nel Comune di Positano identificati nel N.C.E.U. alla partic. n. 711 e 712 del foglio n. 5.
Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:
1) violazione degli artt. 10, 13 e 15 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 in relazione agli artt. 45, 46 e 47 del medesimo testo normativo, dell'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere, assumendosi la carenza di motivazione e d'istruttoria e l'illogicità degli atti impugnati, nonché l'erroneità dei presupposti posti a fondamento degli stessi;
2) violazione degli artt. 10, 13 e 15 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 in relazione agli artt. 45, 46 e 47 del medesimo testo normativo, dell'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere, sostenendosi che alcun elemento nuovo sarebbe sopravvenuto alle indagini geoarcheologiche del 1988 effettuate nella medesima area che diedero luogo a provvedimenti analoghi a quello impugnato;
3) violazione degli artt. 10, 13 e 15 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 in relazione agli artt. 45, 46 e 47 del medesimo testo normativo, dell'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere, rilevandosi che, diversamente da quanto è avvenuto per la proprietà del ricorrente, un'altra unità immobiliare della medesima area (part. n. 610) è stata sottoposta al vincolo solo limitatamente all'area di sedime ed altre unità immobiliari contigue non sono state vincolate.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio il 14 febbraio 2006, ha depositato documenti ed ha controdedotto chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza con la memoria depositata il 14 ottobre 2010.
Il ricorrente ha depositato in data 18 ottobre 2010 memoria e relazione tecnica.
Nell'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Come è stato esposto in narrativa, il ricorrente Francesco Ferraioli contesta gli atti dell'Amministrazione intimata con i quali le unità immobiliari di sua proprietà nel Comune di Positano sono state dichiarate d'interesse particolarmente importante e sottoposte al relativo regime di tutela a norma degli artt. 10, 13 e 15 del D.Lgs. n. 42/2004.
Il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base d'indagini geoarcheologiche in estensione a precedenti vincoli emessi nel 1988 a seguito di scoperta dell'esistenza nell'area d'interesse di una villa romana presumibilmente databile tra la fine del I secolo a.C. e l'inizio dell'età imperiale distrutta dall'eruzione vesuviana del 79 d.C.
Preliminarmente si rileva che l'atto lesivo dell'interesse del ricorrente è il provvedimento emesso dal Direttore Regionale di Napoli per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, e si osserva che gli artt. 13 e 16 del codice del processo amministrativo di recente emanazione (D.Lgs. n. 104/2010) stabiliscono che la competenza territoriale - che s'individua sulla base del luogo in cui ha sede l'Autorità emanante - è inderogabile e rilevabile d'ufficio, conseguendone che, avendo l'Autorità emanante sede in Napoli, competente per territorio sarebbe il TAR di Napoli.
Tuttavia, nel caso in esame, questo Tribunale ritiene sussistente la propria competenza in base al principio espresso dall'art. 5 del c.p.c. secondo cui il momento determinate la competenza è quello della proposizione della domanda giudiziale, considerandosi anche che, in forza dell'art. 39 del codice del processo amministrativo, le norme del codice di procedura civile sono applicabili in quanto compatibili o, come nella fattispecie, siano espressione di principi generali.
Nel merito, per la soluzione della controversia è necessario richiamare gli orientamenti giurisprudenziali affermatisi in materia e seguiti, peraltro, da questo Tribunale in fattispecie analoghe riguardanti proprio l'area (partic. n. 870) in cui sono ubicate le unità immobiliari del ricorrente (decisioni n. 927 del 22/8/2007 e n. 1282 del 2/4/2009 della Sezione 2^).
In materia la giurisprudenza ha affermato che presupposto indefettibile per l'imposizione del vincolo è l'effettiva esistenza dei beni da tutelare, con la conseguenza che il provvedimento deve considerarsi illegittimo ove non si dimostri che nella zona vincolata esistano beni archeologici suscettibili di protezione. Il vincolo, infatti, incide sul diritto di proprietà e, al fine di evitarne un'inutile limitazione, risulta indispensabile l'acquisita certezza ovvero la consistente e notevole probabilità dell'esistenza delle cose oggetto di tutela, indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano o meno portate alla luce (Cfr., ex multis, Cons.Stato- Sez. VI - 4-11-2002 n. 5997; id. 27-9-2005 n. 5069; TAR Campania - NA - Sez. VII - 29-5-2006 n. 6209). Ed è stato precisato che la circostanza che i reperti archeologici siano ancora interrati risulta ininfluente, risultando sufficiente che il complesso indagato risulti adeguatamente definito e che il vincolo archeologico appaia adeguato alla finalità di pubblico interesse al quale è preordinato (Cfr. sent. n. 5997/2002 citata).
Viene, dunque, sostenuta la legittimità del vincolo anche nell'ipotesi di consistente probabilità d'esistenza dei beni suscettibili di protezione, prefigurandosi tale ipotesi come peculiare fattispecie di presunzione (Cfr. Cons.Stato - Sez. VI - sent. n. 5069/2005 citata) con la precisazione che non deve trattarsi di mera presunzione, ma di giustificata notevole probabilità d'esistenza dei reperti.
Viene al riguardo sottolineato che, ove mai si ammettesse la possibilità di adottare la misura vincolistica in base ad una presunzione mera, sfornita di adeguato supporto probatorio, il relativo provvedimento finirebbe con l'assumere la fisionomia di misura di salvaguardia non prevista dalla legge.
Altro principio di consolidata acquisizione giurisprudenziale (Cfr. Cons. Stato, sentt. 5997/2002 e 5069/2005; TAR Campania - NA - Sez. VII - sent. n. 6209 citata e TAR Lazio - Roma - Sez. II - 3-10-2005 n. 7649) è quello secondo cui il vincolo può essere esteso ad intere aree in cui siano disseminati i ruderi archeologici, chiarendosi che è necessario che questi costituiscano un complesso unitario ed inscindibile tale da rendere indispensabile il sacrificio totale degli interessi dei proprietari e, dunque, in mancanza di possibilità d'adozione di soluzioni meno radicali ed, in ogni caso, in esclusione di un'imposizione sproporzionata rispetto alla finalità di pubblico interesse perseguita.
Tale ultimo canone, invero, evidenzia l'operatività di ulteriori limiti tipici dell'attività amministrativa che di questa rappresentano i principi regolatori, e cioè la ragionevolezza e la proporzionalità.
Il principio di ragionevolezza esprime il criterio secondo cui la P.A. è tenuta a bilanciare gli interessi compresenti nel procedimento in maniera plausibile e giustificabile e riguarda la regola del bilanciamento qualitativo degli interessi.
Il principio di proporzionalità attiene alla scelta della soluzione adeguata alla cura dell'interesse pubblico con il minor sacrificio degli altri interessi compresenti, sicchè i suoi elementi sono l'idoneità dell'attività amministrativa (che esprime il rapporto tra mezzo impiegato e fine perseguito), la doverosità della conformità dell'attività medesima alla regola del mezzo più mite e l'adeguatezza dell'azione complessiva alla pluralità degli interessi coinvolti. Esso, dunque, è riferibile al bilanciamento quantitativo degli interessi.
Richiamati gli orientamenti giurisprudenziali dai quali questo Tribunale non ha ragioni per discostarsi, può passarsi all'esame della fattispecie per cui si controverte.
Premesso che il vincolo contestato costituisce, come innanzi è stato chiarito, estensione di quelli imposti nell'area nel 1988, si deve rilevare che: a) non è posta in dubbio da parte ricorrente l'importante interesse storico-archeologico della "villa ...omissis..." scoperta nell'area d'interesse in occasione di ricerca del lapillo a fini edili, della quale pezzi di colonne e mosaici si rinvennero nel 1758 presso il campanile della Chiesa Madre; b) come si evince dal provvedimento impugnato e come risulta dall'atto di avvio del procedimento, l'estensione dell'imposizione dei vincoli del 1988 deriva da indagini condotte di recente che hanno accertato l'esistenza di alcuni ambienti della menzionata Villa ...omissis... con conseguente estensione dell'area indiziata.
E, dunque, i dati appena esposti, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in precedenza richiamati, consentono di osservare che - vera restando l'affermazione della ricorrente secondo cui dalle più recenti indagini non risulta alcun rinvenimento nelle precipue particelle in cui sono ubicate le unità immobiliari per cui si controverte - è decisivamente rilevante per l'estensione del vincolo la presunzione qualificata, che come innanzi si è chiarito è condizione sufficiente per l'imposizione del vincolo, dell'esistenza di reperti nei luoghi appena circostanti gli immobili di proprietà del ricorrente. E la qualificazione della presunzione è data dalla vicinanza delle particelle identificative degli immobili dai luoghi di accertata esistenza dei reperti archeologici (decine di metri), a nulla potendo rilevare, evidentemente, la diversità di quota tra la proprietà del ricorrente ed i detti luoghi pure accennata nel ricorso.
Ne deriva che l'azione amministrativa in questione appare esente dalle censure, dedotte col primo e secondo motivo di gravame, di erroneità dei presupposti, d'illogicità e di carenza istruttoria e di motivazione, tenuto conto per questi ultimi profili delle indagini esperite e della relazione esplicativa allegata al provvedimento impugnato.
E' inammissibile, poi, la censura prospettata col terzo motivo di ricorso, di mancata imposizione del vincolo ad altre unità immobiliari vicine a quella del ricorrente, atteso che, stante l'affermata legittimità del vincolo imposto alla proprietà del ricorrente, questi nessuna utilità conseguirebbe dall'eventuale illegittimità della mancanza d'imposizione di vincoli ad altre proprietà.
E' fondata invece, la censura, prospettata sempre col terzo motivo di ricorso e chiarita con la memoria difensiva supportata dai grafici dell'allegata relazione tecnica, con la quale si pone in luce che incongruamente il vincolo è stato imposto non solo sul piano di sedime, ma anche su tutto il fabbricato sovrastante che si svolge verticalmente su più livelli.
Al riguardo, invero, va richiamato il principio di proporzionalità in precedenza esposto secondo cui l'imposizione del vincolo, laddove sia possibile in relazione alle sue concrete finalità, non deve essere una limitazione eccessivamente gravosa del diritto di proprietà.
Nel caso in esame, dunque, nel quale la finalità perseguita è quella di conservare le antiche vestigia per evitarne la dispersione e consentirne in futuro il loro dissotterramento, appare adeguato, come del resto questo Tribunale ha già affermato in fattispecie riguardanti proprio l'area in questione (decisioni n. 927/2007 e n. 1282/2009), limitare il vincolo alle parti del fabbricato del ricorrente che abbiano diretto collegamento con il suolo senza estensione ai piani superiori.
Nei limiti appena esposti, conseguentemente, il ricorso è fondato e in siffatti limiti e sensi va parzialmente accolto, conseguendone l'annullamento in parte qua degli atti impugnati.
In definitiva, il ricorso in parte è inammissibile ed in parte va parzialmente accolto con conseguente annullamento in parte qua degli atti impugnati.
Il parziale accoglimento dell'impugnativa motiva la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
definitivamente giudicando sul ricorso in epigrafe proposto da F. F., in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie parzialmente nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Giovanni De Leo
L'ESTENSORE
Ferdinando Minichini
IL CONSIGLIERE
Sabato Guadagno
Depositata in Segreteria il 3 marzo 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Abbandono di rifiuti: il proprietario non può essere un guardiano!
Mercoledì 01 Giugno 2011 17:14
Carmelo Anzalone
N. 2800/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 1647 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1647 del 2011, proposto dalla società:
"A.N.A.S. S.p.a.", società con socio unico, con sede legale in Roma, Via Monzambano, n. 10, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Miele ed elettivamente domiciliata presso la sede Compartimentale A.N.A.S. di Napoli, al Viale Kennedy, n. 25;
contro
Comune di Boscoreale (NA), in persona del legale rappresentante pro - tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 3 dell'1.2.2011 del Sindaco del Comune di Boscoreale, comunicata alla ricorrente a mezzo posta privata ed assunta al protocollo A.N.A.S. al n. 5066 del 7.2.2011, con la quale, era ordinato ad A.N.A.S., nella persona del Capo Compartimento p.t. della Viabilità per la Campania, con sede a Napoli, in Viale Kennedy, n. 25, di provvedere, entro e non oltre 15 giorni dall'ordinanza, alla "rimozione dei rifiuti urbani speciali non pericolosi, urbani ed ingombranti costituiti prevalentemente da pneumatici, sacchetti contenenti rifiuti vari e bottiglie di vetro, depositati sulla S.S. 268 piazzolla di sosta KM. ...omissis... circa, direzione Napoli";
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti della causa;
VISTO l'art. 60 del cod. proc. amm.;
VISTA la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
UDITA alla Camera di Consiglio del 5 maggio 2011 la relazione del cons. dr. Cernese;
RITENUTO in fatto e CONSIDERATO in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Preliminarmente il giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, presenti alla Camera di Consiglio, ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm., in luogo dell'ordinanza sull'istanza cautelare, essendo ciò consentito dall'oggetto della causa, dall'integrità del contraddittorio e dalla completezza dell'istruttoria; tanto perché il ricorso è manifestamente fondato.
2. Esso è rivolto avverso l'ordinanza adottata con la quale il Sindaco del Comune di Boscoreale (NA), visti l'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000 ed il D.L. vo n. 152 del 3.4.2006, ordinava all'A.N.A.S. S.p.a., nella persona del Capo Compartimento p.t. della Viabilità per la Campania, con sede a Napoli, in Viale Kennedy, n. 25 "la rimozione entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del presente atto, dei rifiuti urbani speciali non pericolosi, urbani ed ingombranti costituiti prevalentemente da pneumatici, sacchetti contenenti rifiuti vari e bottiglie in vetro, depositati sulla S.S. 268 piazzolla di sosta Km. ...omissis... circa, direzione Napoli".
Il suddetto provvedimento consegue alla nota della Legione Carabinieri "Campania" - Compagnia di Torre Annunziata assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 1742 del 28.1.2011, con la quale è stato segnalato il deposito sulla S.S. 268 piazzolla di sosta Km. ...omissis..., circa, direzione Napoli, "di rifiuti urbani speciali non pericolosi,urbani ed ingombranti, costituiti prevalentemente da pneumatici, sacchetti contenenti rifiuti vari e bottiglie di vetro".
4. Il ricorso è fondato in relazione ai dedotti profili di violazione dell'art. 192 D.L. vo n. 152/2006, in relazione agli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990, (quarta censura) ed in relazione all'art. 3 della L. n. 241 del 1990 (quinta censura).
5. In relazione alla quarta censura, la società ricorrente lamenta l'omessa comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento con la conseguente inosservanza delle regole che garantiscono la partecipazione dell'interessato all'istruttoria amministrativa.
6. Nella fattispecie, anche in relazione alla obiezione sollevata dalla società ricorrente circa la mancanza di ogni suo coinvolgimento, a qualsiasi titolo, nell'illecito ambientale contestato necessitava consentirle di partecipare in contraddittorio agli accertamenti ed alle verifiche per individuare una soluzione tecnica e logistica per la rimozione dei rifiuti speciali depositati in maniera incontrollata sull'area e la messa in sicurezza della stessa.
Il Collegio condivide quanto rilevato in giurisprudenza secondo la quale il ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente (o anche avente soltanto valenza "ambientale"), giustifica l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un'"urgenza qualificata", in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l'urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza (Cfr.: T.A.R. Campania, Sez. V, 3.2.2005, n. 764), anche perché sussiste un rapporto di conflittualità e di logica sovraordinazione tra l'esigenza di tutela immediata della pubblica incolumità e l'esigenza del privato inciso dall'atto amministrativo di avere conoscenza dell'avvio del procedimento (Cfr: T.A.R. Marche, 25 gennaio 2002, n. 97; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168); ciò in quanto il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall'art. 7 L. n. 241/1990, che l'invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato.
7. Pertanto, non accennandosi nell'impugnata ordinanza a quali siano stati i motivi di urgenza che abbiano reso obiettivamente impossibile la comunicazione di avvio del procedimento, non sussisteva alcuna concreta ragione, per adottare il provvedimento impugnato, in assoluta carenza di contraddittorio e senza il diretto coinvolgimento della società interessata che, nel caso di specie, sarebbe stato quanto mai opportuno, per consentirgli di dimostrare l'estraneità di qualsiasi elemento di colpevolezza a suo carico.
8. In relazione alla quinta censura nella quale è stata dedotta ancora una volta la violazione dell'art. 192 D.L. vo n. 152/2006, stavolta in relazione all'art. 3 della L. n. 241 del 1990 (quinta censura), come la giurisprudenza ha evidenziato in numerose occasioni (ex multis, Cfr: T.A.R. Campania, sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004), in caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (Cfr: T.A.R. Campania, Sez. I; 19 marzo 2004, n. 3042, T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n. 1548, C. di S., IV Sez. 20 gennaio 2003, n. 168).
Tanto perché l'art. 14 D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di divieto di abbandono incontrollato sul suolo e nel suolo, oltre a chiamare a rispondere dell'illecito ambientale l'eventuale "responsabile dell'inquinamento", accolla in solido anche al proprietario dell'area la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione fosse imputabile a titolo di dolo o di colpa (Cfr: T.A.R. Lombardia, Sez. I, 26 gennaio 2000, n. 292 e T.A.R. Umbria 10 marzo 2000, n. 253).
9. Il Collegio non ignora quella giurisprudenza (Cfr. T.A.R. Puglia, Lecce,18 giugno 2008, n. 487) per la quale, la rimozione dei rifiuti abbandonati su aree di pertinenza delle autostrade spetta al concessionario in quanto la normativa del Codice della Strada (art. 14, D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285) si pone in rapporto di specialità rispetto alle disposizioni del Codice dell'ambiente (art. 192, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152), tuttavia, nel caso di specie, il Comune di Boscoreale ha adottato l'impugnata ordinanza con espresso e testuale richiamo all'art. 192, comma 3, del D.L.vo n. 152 del 3.4.2006, con la conseguenza che il potere esercitato resta condizionato ai presupposti ed agli effetti previsti da tale normativa.
10. Inoltre, in sede applicativa la giurisprudenza ha rilevato che: (ex plurimis: C. di S., Sez. V, 8.3.2005, n. 935; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5.8.2008, n. 9795).
Nel caso di specie le caratteristiche del bene ed, in particolare, la sua estensione e la sua difficile controllabilità, sono tali da non fare emergere in termini obiettivi i necessari elementi di colpevolezza a carico della società ricorrente.
Tale rigorosa disciplina trova conferma nel sistema normativo attualmente vigente, quale quello del D.L. vo n. 152/2006 in tema di ambiente. In siffatto disposto normativo tutto incentrato su una rigorosa tipicità dell'illecito ambientale, alcun spazio v'è per una responsabilità oggettiva, nel senso che - ai sensi dell'art. 192 - per essere ritenuto responsabili delle violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa. E tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni anche in relazione ad un'eventuale responsabilità solidale del proprietario dell'area ove si è verificato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
10. Nel caso in esame, nonostante dalla segnalazione della Legione Carabinieri "Campania" di cui sopra, non era emersa la possibilità di risalire all'autore materiale dell'abbandono dei rifiuti sulla piazzola autostradale in questione e, non facendosi cenno nell'ordinanza impugnata ad accertamenti o a verifiche dai quali emerga che l'abbandono dei rifiuti sia ascrivibile alla società ricorrente, se ne fa derivare una responsabilità di quest'ultima per culpa in vigilando, per la mera qualità di concessionaria della rete autostradale con obbligo di manutenzione della stessa.
A diversamente ritenere verrebbe a configurarsi in capo al gestore un inesigibile obbligo di garanzia in concreto, per la mera qualità di custode, obbligo che, tuttavia, in quanto riconducibile ad una responsabilità oggettiva, esula dal dovere di custodia di cui all'art. 2051 cod. civ. il quale consente sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito (da intendersi in senso ampio, comprensiva anche del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato).
11. Conclusivamente, ogni altra censura assorbita, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'impugnata ordinanza e con salvezza per le ulteriori determinazioni amministrative che il Comune dovrà adottare, tenendo conto che, in questa materia, necessitano comunicazione di avvio del procedimento ed istruttoria adeguata, svolta in contraddittorio delle parti.
12. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 1647/2011 R.G.) proposto dall'A.N.A.S. s.p.a., lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza sindacale n. 3 dell'1.2.2011, con salvezza per le ulteriori legittime determinazioni amministrative.
Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Vincenzo Fiorentino
L'ESTENSORE
Vincenzo Cernese
IL CONSIGLIERE
Gabriele Nunziata
Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Contributi europei per lo sviluppo rurale: quando la sospensione totale dell'erogazione è sproporzionata
Giovedì 21 Aprile 2011 10:17
Alberto Ingrao
N. 667/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 1032 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2010, proposto da:
L. F., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Giunta, con domicilio eletto presso Gaetano Giunta in Catania, viale Africa, 152;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Agea - Agenzia Erogazioni per l'Agricoltura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento, adottato dal Direttore dell'Area Amministrativa AGEA, n. UCCU.2010.265 del 25.1.2010, comunicato il 02.02.2010, con il quale è stata disposta la sospensione del procedimento per l'erogazione della contribuzione comunitaria afferente il settore sviluppo rurale per le campagne 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, pari ad euro 120.383,07, e fino alla concorrenza dell'importo di euro 135.146,14, corrispondente all'importo del contributo oltre interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste e di Agea - Agenzia Erogazioni per l'Agricoltura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il 29.03.2010, depositato il successivo 21.04, il ricorrente impugna il provvedimento n. UCCU.2010.265 del 25.1.2010, con cui il Direttore dell'Area Amministrativa dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, ha disposto la sospensione dei procedimenti per l'erogazione di contributi comunitari in favore del ricorrente per un importo di euro 120.383,07, e fino alla concorrenza dell'importo di euro 135.146,14, corrispondente all'importo del primo contributo oltre interessi.
Tale provvedimento è motivato con espresso riferimento al processo verbale di constatazione, per violazione alla legge n. 898/86, redatto in data 21.04.2009 dal Nucleo Polizia Tributaria di Enna a carico del ricorrente, relativo ad alcune presunte irregolarità addebitabili allo stesso ricorrente nell'ottenimento di contributi comunitari per alcune annate agricole, a loro volta legate alla falsificazione delle firme su alcuni verbali di ispezione, riconducibili ai soggetti incaricati dall'apposito organismo di controllo e certificazione.
Con ordinanza n. 570 del 12.05.2010 questa Sezione ha rigettato l'istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 10.03.2011 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Non può essere accolto il motivo di ricorso con cui viene fatta valere la violazione del giudicato di cui alla sentenza della II Sezione di questo Tribunale n. 283 del 19.02.2008, con cui, sul presupposto che le irregolarità di cui sopra erano ancora sub judice, è stato annullato il provvedimento dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste con cui anche l'attuale ricorrente era stato escluso dall'elenco degli operatori dell'agricoltura ritenuti idonei dagli organismi di controllo per gli anni 2002 e 2003.
Infatti, a prescindere dal diverso petitum, appare troncante la circostanza che l'AGEA, autrice del provvedimento impugnato con il ricorso in esame, non è stata parte di quel giudizio, con la conseguenza che quel giudicato non può ora vincolarla, visto che l'art. 2909 c.c., relativo alla "cosa giudicata" dispone che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto (solo) "tra le parti, i loro eredi o aventi causa".
Invece, il Collegio ritiene assorbente il motivo con cui il ricorrente lamenta l'assoluta sproporzione, dovuta sia ad un travisamento dei fatti che ad una malsana prassi di quell'Ente, tra la somma di cui la Guardia di Finanza - GdF contesta l'indebita percezione, peraltro limitata al 2003, e che viene indicata in euro 17.980,48, e quella per cui l'AGEA, con riferimento a qualsiasi contributo ancora da percepire, ha con il provvedimento impugnato invece disposto la sospensione, pari ad euro 120.383,07 oltre interessi, per un totale di euro 135.146,14.
Il provvedimento impugnato risulta infatti palesemente illegittimo almeno sotto due distinti profili.
Il primo aspetto è legato ad un ingiustificabile travisamento dei fatti, perché nel provvedimento si fa riferimento ad una indebita percezione di contributi per gli anni dal 2001 al 2006, mentre il verbale della GdF è inequivoco nel fare riferimento al solo 2003.
Il secondo profilo, invece, riguarda la circostanza che il dirigente autore del provvedimento impugnato ha negligentemente allargato il campo di applicazione della normativa di riferimento, individuata nell'art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001, che è stato violato e falsamente applicato.
Infatti, il citato art. 33 si limita a disporre che "i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti...sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute, da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati"; ma naturalmente, detta disposizione non soltanto non impone, ma neppure consente, che a fronte di una contestazione di indebita percezione di un minimo importo, quale è quello di cui si discute in questo caso, l'Ente pagatore sospenda a tempo indefinito, "finché i fatti non siano definitivamente accertati", l'erogazione per il futuro di qualsiasi somma il soggetto in questione avrebbe diritto a ricevere, anche quando a garantire l'Ente, e l'intera Comunità Europea, del recupero della somma indebitamente erogata, sia sufficiente sospendere il pagamento di una somma di consistenza analoga di quella contestata, magari maggiorata degli interessi, e persino con riserva, dopo un adeguato periodo di tempo, di riesaminare la congruità della somma di cui si è sospesa l'erogazione, qualora i fatti contestati non siano stati ancora "definitivamente accertati".
E questo, se non altro, in osservanza dell'art. 1 della L. 241/90, ai sensi del quale l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta, tra l'altro, "dai princìpi dell'ordinamento comunitario", tra cui rientra, in particolare, quello di proporzionalità, che impone che l'Amministrazione adotti la soluzione idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti, e si risolve, in sostanza, nell'affermazione secondo cui le autorità non possono imporre, sia con atti normativi che con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino in misura sproporzionata, e cioè superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo che l'autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all'obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 22 novembre 2010 n. 25589).
Di conseguenza, il provvedimento impugnato va annullato, nella parte in cui eccede la somma di cui è stata effettivamente contestata al ricorrente l'indebita percezione, maggiorata degli interessi maturati alla data di adozione del provvedimento stesso.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.500,00, oltre Iva e Cpa, nonché al rimborso spese generali al 12,50% e del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Rosalia Messina
L'ESTENSORE
Dauno Trebastoni
IL PRIMO REFERENDARIO
Giuseppa Leggio
Depositata in Segreteria il 16 marzo 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Giugno 2011 18:44
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