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    Impianti eolici in zone di protezione speciale: la conformità delle norme regionali più restrittive al vaglio europeo

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    CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
    MAZÁK
    presentate il 14 aprile 2011
    Causa C-2/10
     
    Azienda F. sarl
    e
    E. Srl
     
    contro
    Regione Puglia
    (Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia)
     
    Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Natura 2000 - Direttiva 2001/77/CE - Fonti energetiche rinnovabili - Normativa nazionale - Divieto di localizzare impianti eolici non finalizzati all'autoconsumo nei siti facenti parte della rete ecologica Natura 2000 - Mancanza di una valutazione dell'incidenza del progetto sul sito
     
    I - Introduzione
    1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale concerne l'interpretazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/77/CE, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, nonché delle direttive del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (in prosieguo: la «direttiva "uccelli"» e 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in prosieguo: la «direttiva "habitat"»).
    2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra le società Azienda F. sarl e E. srl (in prosieguo: le «società ricorrenti») da un lato, e la regione Puglia, dall'altro, concernente il diniego del nulla-osta di localizzazione di impianti eolici su suoli facenti parte del Parco nazionale dell'Alta Murgia, area protetta classificata come sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale «pSIC / ZPS IT 9120007 Murgia Alta». La normativa nazionale vieta, tra l'altro, la localizzazione di impianti eolici non finalizzati all'autoconsumo all'interno di siti di importanza comunitaria (in prosieguo: i «SIC») e zone di protezione speciale (in prosieguo: le «ZPS») facenti parte della rete ecologica Natura 2000.
     
    II - Contesto normativo
    A - Normativa dell'Unione europea
    3. L'art. 191 TFUE (ex art. 174 CE) così recita:
    «1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
    - salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
    - protezione della salute umana,
    - uso accorto e razionale delle risorse naturali,
    - promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
    2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga" (...)».
    4. L'art. 192 TFUE (ex art. 175 CE) così recita:
    «1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191».
    5. L'art. 193 TFUE (ex art. 176 TEC) dispone che «[i] provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione».
    6. L'art. 194, n. 1, TFUE, così recita:
    «Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:
    (a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,
    (b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,
    (c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, e
    (d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche».
    1. Direttiva 2001/77
    7. I 'considerando' dal primo al terzo della direttiva 2001/77 così recitano:
    «(1) Il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità. Quest'ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Bisogna pertanto garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricità.
    (2) La promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, come illustrato nel Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo: il "Libro bianco"), per motivi di sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento energetico, protezione dell'ambiente e coesione economica e sociale. Ciò è stato confermato dal Consiglio nella risoluzione dell'8 giugno 1998 sulle fonti energetiche rinnovabili, e dal Parlamento europeo nella risoluzione sul Libro bianco.
    (3) Il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni».
    8. L'art. 6, n. 1, della direttiva 2001/77 prevede quanto segue:
    «Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure di cui all'articolo 4 della direttiva 96/92/CE applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di:
    - ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili,
    - razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo,
    - garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili».
    9. L'art. 13 della direttiva 2009/28, intitolato «Procedure amministrative, regolamentazioni e codici», così recita:
    «1. Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie.
    Gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che:
    (...)
    (c) le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato;
    (d) le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano oggettive, trasparenti, proporzionate, non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle specificità di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili;
    (...)
    (f) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica se consentito dal quadro regolamentare applicabile, per i progetti di piccole dimensioni ed eventualmente per dispositivi decentrati per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
    (...)»
    2. La direttiva «uccelli»
    10. L'art. 2 della direttiva «uccelli» statuisce che «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».
    11. L'art. 3, n. 1, della direttiva «uccelli» prevede che, tenuto conto delle esigenze di cui all'art. 2 della direttiva stessa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie di habitat sufficienti per tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato CE. Ai sensi del n. 2, lett. a), del medesimo articolo, le misure volte alla preservazione, al mantenimento e al ripristino dei biotopi e degli habitat comportano, segnatamente, l'istituzione di zone di protezione.
    12. L'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva «uccelli» impone agli Stati membri di classificare come zone di protezione speciale i territori più idonei rispetto ai criteri ornitologici fissati in tali disposizioni.
    13. L'art. 4, n. 4, della direttiva «uccelli» così recita:
    «Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».
    14. L'art. 14 della direttiva «uccelli» stabilisce che «gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva».
    3. La direttiva «habitat»
    15. L'art. 3, n. 1, della direttiva «habitat» prevede la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata «Natura 2000», che comprende altresì le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri in base alle disposizioni della direttiva «uccelli».
    16. L'art. 6, nn. 2-4, della direttiva «habitat» prevede quanto segue:
    «2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
    3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
    4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
    Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».
    17. Ai sensi dell'art. 7 della direttiva «habitat», «[g]li obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva ["uccelli"], per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva ["uccelli"], qualora essa sia posteriore».
     
    B - Normativa nazionale
    18. L'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007 (in prosieguo: la «legge finanziaria 2007») statuisce che, al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono effettuare e completare gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
    19. L'art. 5, n. 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) (in prosieguo il «decreto ministeriale») prevede che, per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome devono porre i seguenti divieti:
    «(...)
    (l) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica). Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW».
    20. L'art. 2 della legge regionale della Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, recante norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale (in prosieguo: la «legge regionale n. 21») prevede quanto segue:
    «(...)
    (6) In applicazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, nonché degli articoli 4 e 6 del relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come rispettivamente modificati (...) non è consentito localizzare aerogeneratori non finalizzati all'autoconsumo nei SIC e nelle ZPS, costituenti la rete ecologica "Natura 2000" (...).
    (...)
    (8) Il divieto di cui ai commi 6 e 7 si estende ad un'area buffer di duecento metri».
     
    III - Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale
    21. Secondo l'ordinanza di rinvio, la società E. ha acquisito i diritti relativi alla realizzazione di un parco eolico non finalizzato all'autoconsumo (bensì, vale a dire, alla produzione di energia elettrica a fini commerciali), parco da realizzarsi sui terreni dell'Azienda F.. Detti terreni rientrano nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, area protetta classificata come sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale «pSIC / ZPS IT 9120007 Murgia Alta». Le richieste di nulla-osta per la realizzazione di un parco eolico sono state respinte dall'Ente parco e dalla Regione Puglia con provvedimenti del 1^ settembre 2006 e del 4 luglio 2007, rispettivamente. Il diniego opposto dalla Regione Puglia si basava sull'art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16, che statuisce, con riferimento all'ubicazione di impianti eolici, che le aree di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale di cui alle direttive «habitat» e «uccelli» sono ritenute in via assoluta «non idonee» e sull'art. 14, n. 2, lett. a), del medesimo regolamento regionale, il quale stabilisce che, in assenza di un piano regolatore degli impianti eolici, tali aree sono considerate «non idonee». Le società ricorrenti hanno impugnato dinanzi al giudice del rinvio i provvedimenti di diniego e i regolamenti regionali su cui gli stessi erano fondati, ottenendo una prima volta l'accoglimento delle loro richieste. Tuttavia, nelle more del giudizio è stato adottato il regolamento regionale n. 15/2008, che ha imposto alle società ricorrenti la proposizione di un ulteriore ricorso di annullamento.
    22. Nella causa principale dinanzi al giudice del rinvio, le società ricorrenti chiedono l'annullamento dell'art. 5, primo comma, lett. n), nonché dell'art. 5, commi 4 e 4 bis, del regolamento regionale n. 15/2008. L'art. 5, n. 1, lett. n), vieta, tra l'altro, la realizzazione di nuovi impianti eolici all'interno dei siti Natura 2000. Le società ricorrenti denunciano, tra l'altro, la violazione dei principi previsti dalla direttiva 2001/77. La regione Puglia chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero infondato.
    23. In pendenza della causa principale è entrata in vigore la legge regionale n. 31. Il giudice del rinvio ritiene che il divieto di realizzare impianti eolici non finalizzati all'autoconsumo ai sensi dell'art. 2, n. 6, della legge regionale n. 31, sia applicabile alla richiesta di autorizzazione e di compatibilità ambientale presentata dalle società ricorrenti a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge (e cioè, dall'8 novembre 2008), prescindendo da qualsivoglia specifica valutazione di impatto o incidenza ambientale.
    24. Sulla base delle considerazioni che precedono, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha deciso, con ordinanza 23 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2010, di sospendere il procedimento e di sottoporre all'esame della Corte la seguente questione pregiudiziale:
    «Se sia compatibile con il diritto [dell'Unione], ed in particolare con i principi desumibili dalle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE (in materia di energie rinnovabili) e dalle direttive 79/409/CE e 92/43/CEE (in materia di tutela dell'avifauna e dell'habitat naturale), il combinato disposto dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 5, primo comma, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e dell'art. 2, sesto comma, della legge regionale della Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, nella parte in cui vietano in modo assoluto ed indifferenziato di localizzare aerogeneratori non finalizzati all'autoconsumo nei siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) costituenti la rete ecologica «NATURA 2000», in luogo dell'effettuazione di apposita valutazione di incidenza ambientale che analizzi l'impatto del singolo progetto sul sito specifico interessato dall'intervento».
     
    IV - Procedimento dinanzi alla Corte
    25. Memorie scritte sono state presentate dalle società ricorrenti e dalla Commissione. All'udienza del 10 febbraio 2011, osservazioni orali sono state formulate dalle società ricorrenti, dalla Regione Puglia dalla Commissione.
     
    V - Valutazione
    A - Questione preliminare
    26. E' chiaro che, la domanda pregiudiziale è diretta a far sì che la Corte si pronunci sulla compatibilità delle norme del diritto interno con il diritto dell'Unione. A questo proposito basta ricordare che, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, benché non spetti alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di norme del diritto interno con il diritto dell'Unione, essa è tuttavia competente a fornire al giudice a quo tutti gli elementi di interpretazione concernenti tale diritto, atti a consentirgli di valutare tale compatibilità per pronunciarsi nella causa di cui è investito.
     
    B - Nel merito
    27. A mio avviso, con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se le direttive «uccelli» e «habitat» e le direttive 2001/77 e 2009/28 ostino all'adozione, da parte di uno Stato membro, di misure nazionali che consistono nel divieto, in talune circostanze, di realizzare di impianti eolici all'interno di siti facenti parte della rete ecologica Natura 2000 in assenza di un'analisi dell'impatto del singolo progetto sul sito specifico.
    28. Dal fascicolo sottoposto alla Corte sembrerebbe, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, che il divieto di cui trattasi abbia un ambito di applicazione limitato, dal momento che attualmente è applicabile unicamente agli impianti eolici e non ad altri sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
    29. Sembrerebbe inoltre, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, che il divieto per gli impianti eolici sia limitato, in quanto applicabile unicamente alla realizzazione di impianti eolici nuovi, piuttosto che a quelli esistenti. Il divieto non sarebbe inoltre applicabile ad impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW. All'udienza la Commissione e la Regione Puglia hanno sottolineato la portata limitata del divieto di cui trattasi.
    30. A mio parere, il giudice del rinvio, le società ricorrenti e la Commissione affermano, giustamente, che la classificazione di un'area come sito di importanza comunitaria o zona di protezione speciale facente parte della rete ecologica Natura 2000 non comporta il divieto assoluto di costruzione al suo interno ai sensi delle direttive «uccelli» e «habitat».
    31. L'art. 6, n. 2, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l'art. 7 della stessa, impone agli Stati membri di adottare opportune misure per evitare, nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale, il deterioramento degli habitat nonché le perturbazioni significative incidenti sulle specie per le quali tali zone sono state designate. L'art. 6, n. 3, della direttiva «habitat», prevede che le autorità nazionali competenti possano dare il loro accordo su un piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso, soltanto dopo aver avuto la certezza, mediante un'opportuna valutazione dell'incidenza di tale piano o progetto sul sito, che esso non pregiudicherà l'integrità del sito stesso. Tale disposizione introduce un procedimento diretto a garantire, mediante un controllo preventivo, che un piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso possa essere autorizzato solo se non pregiudicherà l'integrità di tale sito.
    32. Pertanto, al fine di approvare un piano o progetto per siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale deve essere esperita, in via preliminare, un'opportuna valutazione individuale di tale piano o progetto ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva «habitat».
    33. Nel caso in esame, sembrerebbe che la normativa nazionale vieti, in talune circostanze, la realizzazione di impianti eolici nel sito di cui trattasi, in assenza di previa valutazione individuale del piano o progetto attinente a tale realizzazione sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva «habitat» e della constatazione concreta di un effetto negativo sul sito. Ritengo, pertanto, che per risolvere la questione pregiudiziale si debba determinare se e, eventualmente, a quali condizioni il diritto dell'Unione consenta l'introduzione di misure nazionali di protezione più rigorose di quelle previste dall'art. 6, n. 3, della direttiva «habitat», che vietano, in talune circostanze, la realizzazione di impianti eolici all'interno dei siti Natura 2000 in assenza di una valutazione individuale del piano o progetto attinente a tale realizzazione e della constatazione di un impatto negativo.
    34. Ai sensi dell'art. 14 della direttiva «uccelli», gli Stati membri possono adottare provvedimenti di protezione più rigorosi di quelli previsti da tale direttiva. Sebbene l'art. 14 della direttiva «uccelli» non imponga espressamente condizioni, a mio avviso tali provvedimenti di protezione più rigorosi devono essere conformi al Trattato sull'Unione Europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
    35. La direttiva «habitat» non contiene una disposizione analoga all'art. 14 della direttiva «uccelli». Tuttavia, come rilevato dalla Commissione nelle sue memorie, atteso che il fondamento giuridico della direttiva «habitat» era l'art. 130 S CE (divenuto art. 175 CE ed ora art. 192 TFUE), era applicabile l'art. 130 T CE (divenuto art. 176 CE ed ora art. 193 TFUE). L'art. 193 TFUE consente agli Stati membri di adottare provvedimenti nazionali di protezione più rigorosi, a condizione che siano compatibili con i trattati, vale a dire il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e siano notificati alla Commissione.
    36. Il fascicolo sottoposto alla Corte non contiene alcuna informazione concernente la notifica alla Commissione dei provvedimenti nazionali di protezione più rigorosi.
    37. Tuttavia, dal portale EUR-Lex risulterebbe che il decreto ministeriale è stato notificato alla Commissione come provvedimento nazionale di attuazione sia della direttiva «habitat», sia della direttiva «uccelli». Pertanto, salvo verifica da parte del giudice nazionale, sembrerebbe che la Commissione sia stata informata dell'obbligo imposto alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. l), del decreto ministeriale di cui trattasi, di vietare, a determinate condizioni, la realizzazione di nuovi impianti eolici nei siti facenti parte della rete Natura 2000.
    38. In ogni caso, a mio avviso, l'inadempimento dell'obbligo di notifica alla Commissione ai sensi dell'art. 193 TFUE non costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a rendere i provvedimenti nazionali più rigorosi di cui trattasi invalidi o inapplicabili ai singoli. L'art. 193 TFUE impone semplicemente agli Stati membri di informare la Commissione. L'art. 193 TFUE non stabilisce termini, né procedure di controllo da parte dell'Unione per i provvedimenti nazionali più rigorosi(18). Inoltre, l'art. 193 TFUE non subordina l'adozione di siffatti provvedimenti all'assenso o alla mancata opposizione della Commissione. Sembrerebbe, pertanto, che l'obbligo imposto agli Stati membri ai sensi dell'art. 193 TFUE sia volto a garantire che la Commissione venga informata in merito ai provvedimenti nazionali di protezione concernenti l'ambiente, qualora siano più rigorosi rispetto alla legislazione dell'Unione in tale settore. Tale notifica consente alla Commissione di valutare se i provvedimenti nazionali di protezione siano compatibili con il diritto dell'Unione e di adottare opportune misure, qualora necessarie. Tuttavia, né il testo, né la finalità dell'art. 193 TFUE consentono di ritenere che il mancato rispetto dell'obbligo di notifica alla Commissione imposto agli Stati membri comporti, di per sé, l'illegittimità dei provvedimenti nazionali di protezione di cui trattasi.
    39. Nonostante il margine di discrezionalità conferito agli Stati membri dall'art. 14 della direttiva «uccelli» e dall'art. 193 TFUE con riferimento all'adozione di provvedimenti di protezione più rigorosi di quelli adottati dall'Unione, gli Stati membri devono esercitare la propria discrezionalità in conformità, in primo luogo, alle politiche ambientali ed energetiche che, ai sensi degli artt. 191 e 194 TFUE, hanno lo scopo, tra l'altro, di salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, combattere i cambiamenti climatici, e promuovere lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e, in secondo luogo, con i principi generali di diritto dell'Unione.
    40. A mio parere, il divieto di cui trattasi sembrerebbe conforme agli obiettivi della politica ambientale dell'Unione.
    41. Il giudice del rinvio ha rilevato, nell'ordinanza di rinvio, che il decreto ministeriale e, quindi, tra l'altro, il divieto contenuto nell'art. 5, n. 1, lett. l), del medesimo, è stato adottato sulla base di una delega di poteri ai sensi dell'art. 1, comma 1226, della legge finanziaria 2007, al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione nei confronti della Repubblica italiana a seguito dell'emissione di un parere motivato della Commissione nei confronti dell'Italia nella procedura d'infrazione n. 2006/2131, concernente, inter alia, gli artt. 2, 3, e 4, della direttiva «uccelli», che stabiliscono che devono essere adottate le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie di habitat sufficienti per tutte le specie, in aggiunta a misure di conservazione speciale. Alla Corte non sono state presentate ulteriori spiegazioni in merito al motivo, o ai motivi, che hanno condotto all'adozione del divieto di cui trattasi.
    42. Sembrerebbe pertanto che, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, il divieto in talune circostanze di realizzare nuovi impianti eolici all'interno dei siti natura 2000 persegua gli stessi obiettivi delle direttive «uccelli» e «habitat» e, in particolare, dell'art. 6, nn. 1-3, della direttiva «habitat», precisamente la conservazione di taluni habitat e specie e la prevenzione del degrado degli habitat naturali e della perturbazione significativa delle specie di cui trattasi. In proposito, vorrei osservare che all'udienza la Commissione ha rilevato, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, che due specie di uccelli molto sensibili agli impianti eolici sono presenti nel sito in questione. Inoltre, all'udienza la Regione Puglia ha dichiarato che numerosi uccelli che rappresentano il simbolo del sito in questione sono stati uccisi dalle turbine eoliche (ubicate all'esterno del sito).
    43. Inoltre, all'udienza la Commissione ha fatto riferimento al suo documento di orientamento 2007 per lo sviluppo dell'energia eolica all'interno della rete natura 2000 e ai rischi derivanti dagli impianti eolici. Il lungo elenco delle potenziali conseguenze dello sviluppo dell'energia eolica sulla natura e sulla fauna selvatiche, esposto in tale documento di orientamento, comprende il rischio di collisione, le perturbazioni o lo spostamento (perdita dell'utilizzazione dell'habitat), effetti barriera (gli impianti eolici possono indurre uccelli o mammiferi a cambiare direzione) e perdita o degrado dell'habitat.
    44. Vorrei inoltre aggiungere che gli effetti sull'ambiente causati da un particolare parco eolico, realizzato in mancanza di una corretta valutazione dell'impatto ambientale sono stati descritti dalla Corte nella causa C-215/06.
    45. A mio parere, il divieto di cui trattasi sembrerebbe, inoltre, conforme agli obiettivi della politica energetica dell'Unione.
    46. Il giudice del rinvio ritiene che le direttive 2001/77 e 2009/28 esprimano una chiara preferenza per l'impiego delle fonti di energia rinnovabili, dal momento che esso contribuisce alla protezione dell'ambiente, alla protezione degli ecosistemi dai rischi derivanti dai cambiamenti climatici, allo sviluppo sostenibile e alla crescita delle economie locali. Secondo il giudice del rinvio, l'art. 6 della direttiva 2001/77, in particolare, impone agli Stati membri di ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo e garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.
    47. A mio parere, Il Trattato dell'Unione Europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non stabiliscono alcuna priorità tra la politica ambientale dell'Unione e la sua politica energetica. L'art. 194, n. 1, TFUE, tuttavia, prescrive che la politica energetica dell'Unione tenga conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente. L'art. 191, n. 1, TFUE fa riferimento all'obiettivo di combattere i cambiamenti climatici.
    48. Il primo e il secondo 'considerando' della direttiva 2001/77 fanno riferimento alla necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili e alla promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili quale obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità. Tuttavia, a mio avviso, contrariamente agli argomenti sollevati dalle società ricorrenti, il legislatore dell'Unione non ha cercato di favorire tali obiettivi rispetto a tutti gli altri obiettivi (ambientali), ma ha cercato di promuovere l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili per proteggere l'ambiente e per conformarsi al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, per garantire la sicurezza energetica e la diversificazione dell'approvvigionamento, nonché la coesione sociale ed economica. I principali provvedimenti per realizzare tali obiettivi comprendono la fissazione, nella direttiva 2001/77, di obiettivi indicativi di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e la sburocratizzazione delle procedure amministrative di autorizzazione a costruire impianti di produzione di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili.
    49. Nonostante le società ricorrenti affermino che la «pSIC / ZPS IT 9120007 Murgia Alta» è geograficamente molto estesa, la Corte non dispone di elementi idonei a dimostrare che il divieto circoscritto di costruzione di taluni impianti eolici all'interno dei siti natura 2000 in Puglia abbia costituito un ostacolo alla produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale o regionale. All'udienza, la Commissione ha dichiarato che la Puglia è una delle regioni italiane che conta il maggior numero di impianti eolici: è la prima regione in termini di capacità e la seconda, dopo la Sicilia, per numero di impianti.
    50. In effetti, considerando gli elementi di prova presentati dalla Commissione concernenti l'attuale quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale e la forte presenza di impianti eolici in Puglia, sulla base delle informazioni presentate alla Corte in udienza sembrerebbe, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, che la futura realizzazione dell'obiettivo vincolante del 17% fissato dalla direttiva 2009/28 con riferimento all'Italia per il 2020 non sia ostacolata dal divieto di cui trattasi.
    51. A mio parere è necessario, inoltre, verificare se il divieto di cui trattasi violi le norme di sburocratizzazione stabilite dall'art. 6, n. 1, della direttiva 2001/77.
    52. In assenza di deduzioni contrarie sottoposte alla Corte, e salvo verifica da parte del giudice del rinvio, ritengo che il divieto di cui trattasi, definito per legge, risulti sufficientemente trasparente e oggettivo. Inoltre, considerata la portata apparentemente limitata del divieto di cui trattasi, la Corte non dispone di elementi idonei a dimostrare che gli obiettivi di ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili e di razionalizzare e accelerare le procedure siano stati ostacolati a livello regionale o nazionale.
    53. Per quanto concerne la questione della discriminazione, secondo giurisprudenza costante, tale conformità al principio della parità di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.
    54. Nell'ambito della causa principale, la violazione del principio della parità di trattamento a causa di un trattamento differenziato presuppone che le situazioni considerate siano comparabili alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano. Nel valutare la questione di discriminazione occorre prendere in considerazione i principi e gli obiettivi della legislazione dell'Unione applicabile che, nella causa principale, si fondano sulla politica ambientale dell'Unione. La politica dell'Unione in materia ambientale mira, ai sensi dell'art. 191, n. 2 TFEU, ad un elevato livello di tutela e si fonda in particolare sui principi della precauzione e dell'azione preventiva.
    55. Le società ricorrenti sostengono che sviluppi industriali diversi dalla realizzazione di impianti eolici nel sito di cui trattasi non sono soggetti ad un divieto equivalente, ma devono, se del caso, essere valutati ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva «habitat».
    56. Salvo verifica da parte del giudice del rinvio, la Corte non dispone di elementi idonei a dimostrare che nulla-osta per la realizzazione di impianti eolici siano stati concessi ad operatori diversi dalle società ricorrenti in «pSIC / ZPS IT 9120007 Murgia Alta» dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 31.
    57. Inoltre, considerati gli asseriti effetti negativi che potrebbero prodursi all'interno dei siti natura 2000 e nel sito di cui trattasi in particolare in seguito alla realizzazione e al funzionamento dei parchi eolici, sembrerebbe, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, che il divieto non sia discriminatorio. A tale riguardo, alla Corte non è stato sottoposto alcun elemento idoneo a provare che sviluppi industriali diversi producono tutti gli asseriti potenziali effetti pregiudizievoli su tali siti paragonabili a quelli derivanti dalla costruzione e dal funzionamento di impianti eolici. La valutazione di tale questione, tuttavia, spetta in definitiva al giudice del rinvio.
    58. A mio parere, il divieto di cui trattasi deve, inoltre, essere conforme al principio di proporzionalità, che esige che gli atti adottati non eccedano i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi; qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. E' compito del giudice nazionale accertare se le misure di divieto di cui alla causa principale non vadano oltre quanto necessario per realizzare lo scopo perseguito. A tale riguardo, ritengo che il giudice del rinvio debba tenere conto, tra l'altro, della portata apparentemente limitata del divieto, dal momento che sembra essere applicabile ad un'area geografica definita e circoscritta, ad un'unica, particolare fonte energetica rinnovabile ed unicamente a nuovi parchi eolici su scala commerciale (39).
     
    VI - Conclusione
    59. Di conseguenza, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sottopostale dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia nei seguenti termini:
    Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/77/CE, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, nonché le direttive del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 21 maggio 1979, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di provvedimenti nazionali più rigorosi che vietino l'installazione di impianti eolici non finalizzati all'autoconsumo all'interno di un sito Natura 2000, a condizione che il divieto sia conforme alle politiche ambientali ed energetiche dell'Unione, che non sia contrario al principio della parità di trattamento e che non vada oltre quanto necessario per realizzare lo scopo perseguito, circostanze, queste, che devono essere accertate dal giudice del rinvio.
     

    Libertà di circolazione dei capitali e lotta all'evasione fiscale

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    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 5 maggio 2011
     
    Fiscalità diretta - Libera circolazione dei capitali - Art. 64 TFUE - Persone giuridiche aventi sede in uno Stato terzo - Possesso di immobili situati in uno Stato membro - Imposta sul valore commerciale di tali immobili - Diniego di esenzione - Valutazione riguardo ai paesi e territori d'oltremare - Lotta contro l'evasione fiscale - Responsabilità solidale
     
    Nel procedimento C-384/09,
     
    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal tribunal de grande instance de Paris (Francia), con decisione 9 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2009, nella causa
     
    P. SARL,
     
    PO. SA
     
    contro
    Directeur des services fiscaux,
     
    LA CORTE (Terza Sezione),
    composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. D. Šváby, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e G. Arestis (relatore), giudici,
    avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
    cancelliere: sig.ra R. Seres, amministratore
    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 23 settembre 2010,
    considerate le osservazioni presentate:
    - per la P. SARL e la PO. SA, dagli avv.ti P. Guillet e E. Clément, avocats;
    - per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues, A. Adam e J.-S. Pilczer, in qualità di agenti;
    - per il governo belga, dal sig. J.-C. Halleux e dalla sig.ra M. Jacobs, in qualità di agenti;
    - per il governo danese, dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualità di agente;
    - per il governo estone, dal sig. L. Uibo, in qualità di agente;
    - per il governo spagnolo, dal sig. M. Muños Pérez, in qualità di agente;
    - per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
    - per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e B. Koopman, in qualità di agenti;
    - per il governo svedese, dalle sig.re A. Falk e C. Meyer-Seitz, in qualità di agenti;
    - per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra H. Walker, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra S. Ford, barrister;
    - per la Commissione europea, dai sigg. R. Lyal e J.-P. Keppenne, in qualità di agenti,
    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 dicembre 2010,
    ha pronunciato la seguente
     
    SENTENZA
    1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 63 TFUE e segg. Le questioni sollevate nella presente causa consistono, in sostanza, nel determinare, da un lato, se l'imposta francese sul valore commerciale degli immobili posseduti in Francia da una società avente sede in uno Stato membro si applichi anche quando la società ha sede in un paese e in un territorio d'oltremare (in prosieguo: i «PTOM»), nella fattispecie le Isole Vergini britanniche, e, dall'altro, se la responsabilità solidale per il pagamento di tale imposta incombente a qualunque persona giuridica interposta tra il debitore di detta imposta e gli immobili situati in Francia costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
    2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone la P. SARL (in prosieguo: la «P.») e la PO. SA (in prosieguo: la «PO.») al directeur général des impôts e al directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence (direttore generale delle imposte e direttore dei servizi fiscali di Aix-en-Provence; in prosieguo, congiuntamente: l'«amministrazione fiscale francese»), in merito al versamento che la P. era tenuta ad effettuare in solido a causa dell'assoggettamento di due società che detengono partecipazioni nel capitale sociale della P. all'imposta sul valore commerciale degli immobili posseduti in Francia da persone giuridiche (in prosieguo: l'«imposta del 3%»).
     
    Contesto normativo
    Il diritto dell'Unione
    3 Il 25 luglio 1991 il Consiglio ha adottato la decisione 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263; in prosieguo: la «sesta decisione PTOM»), la quale era applicabile fino al 1^ dicembre 2001.
    4 Quanto ai movimenti di capitali, l'art. 180, n. 1, della sesta decisione PTOM dispone quanto segue:
    «Per quanto riguarda i movimenti di capitali connessi agli investimenti e i pagamenti correnti, le competenti autorità dei PTOM e gli Stati membri della Comunità si astengono dal prendere, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente decisione in materia di scambi di beni e di servizi, di stabilimento e di cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia l'attuazione, per ragioni connesse a gravi difficoltà economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, delle necessarie misure di salvaguardia».
    5 Il 27 novembre 2001 il Consiglio ha adottato la decisione 2001/822/CE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (in prosieguo: la «decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 314; in prosieguo: la «settima decisione PTOM»), entrata in vigore il 2 dicembre 2001.
    6 Per quanto riguarda i movimenti di capitali, l'art. 47, n. 1, lett. b), della settima decisione PTOM prevede che, fatto salvo il n. 2 di tale articolo, «per quanto riguarda le operazioni in capitale della bilancia dei pagamenti, gli Stati membri e le autorità dei PTOM non impongono restrizioni alla libera circolazione dei capitali per quanto riguarda gli investimenti diretti in società costituite in conformità della legislazione dello Stato membro, del paese o del territorio di accoglienza e assicurano che le attività costituite da siffatti investimenti e tutti gli utili che ne derivano possano essere liquidati o rimpatriati». Il n. 2 di detto articolo prevede che l'Unione europea, gli Stati membri e i PTOM hanno la facoltà, tra l'altro, di adottare le misure cui si fa riferimento, mutatis mutandis, nell'articolo 64 TFUE, secondo le condizioni ivi previste.
     
    Il diritto nazionale
    7 Gli artt. 990 D e segg. del code général des impôts (codice generale delle imposte; in prosieguo: il «CGI») fanno parte delle misure adottate dal legislatore francese per contrastare determinate forme di elusione fiscale.
    8 L'art. 990 D del CGI, applicabile ai fatti della causa principale, così prevede:
    «Le persone giuridiche che, direttamente o per interposta persona, possiedono uno o più immobili situati in Francia o sono titolari di diritti reali su tali beni sono tenute al versamento di un'imposta annuale pari al 3% del valore commerciale di tali immobili o diritti.
    Si considera in possesso di beni o di diritti immobiliari in Francia per interposta persona qualsiasi persona giuridica che detenga una partecipazione, a prescindere dalla forma e dalla percentuale della stessa, in una persona giuridica che è proprietaria di tali beni o diritti o detentrice di una partecipazione in una terza persona giuridica, a sua volta proprietaria dei beni o dei diritti o interposta nella catena delle partecipazioni. Tale disposizione si applica a prescindere dal numero di persone giuridiche interposte».
    9 L'art. 990 E del CGI, applicabile ai fatti della causa principale, enuncia quanto segue:
    «L'imposta prevista dall'art. 990 D non si applica:
    1. alle persone giuridiche i cui attivi immobiliari situati in Francia, ai sensi dell'art. 990 D, rappresentano meno del 50% degli attivi francesi. Ai fini dell'applicazione di questa disposizione, non sono inclusi negli attivi immobiliari gli attivi che le persone giuridiche di cui all'art. 990 D, ovvero le persone interposte, adibiscono alla loro attività professionale non immobiliare;
    2. alle persone giuridiche che, avendo la loro sede in un paese o in un territorio che ha concluso con la Francia una convenzione di assistenza amministrativa con l'obiettivo di combattere l'evasione e l'elusione fiscale, dichiarano ogni anno, entro e non oltre il 15 maggio, nel luogo stabilito dal decreto previsto all'art. 990 F, la posizione, la descrizione ed il valore degli immobili posseduti al 1° gennaio, l'identità e l'indirizzo dei loro soci alla medesima data nonché il numero di azioni o quote detenuto da ciascuno di essi;
    3. alle persone giuridiche la cui sede della direzione effettiva si trovi in Francia e alle altre persone giuridiche che, in virtù di un trattato, non devono essere assoggettate ad un'imposizione maggiormente onerosa, quando comunicano ogni anno, o assumono e rispettano l'impegno di comunicare all'amministrazione fiscale, su istanza di quest'ultima, la posizione e la descrizione degli immobili posseduti al 1° gennaio, l'identità e l'indirizzo dei loro azionisti, soci o altri membri, il numero delle azioni, quote o altri diritti detenuti da ciascuno di essi e la prova del loro domicilio fiscale. L'impegno è assunto alla data dell'acquisizione da parte della persona giuridica del bene o del diritto immobiliare o della partecipazione di cui all'art. 990 D oppure, al più tardi, il 15 maggio 1993 per i beni, i diritti o le partecipazioni già posseduti al 1° gennaio 1993;
    (...)».
    10 L'art. 990 F del CGI, applicabile ai fatti della causa principale, dispone quanto segue:
    «L'imposta è dovuta sugli immobili o sui diritti immobiliari posseduti al 1° gennaio dell'anno fiscale, ad eccezione dei beni regolarmente iscritti nei depositi delle persone giuridiche che esercitano la professione di venditore di beni o di promotore costruttore. Qualora esista una catena di partecipazioni, l'imposta è dovuta dalla persona giuridica o dalle persone giuridiche più interessate, in tale catena, agli immobili o ai diritti immobiliari e che non sono esentate in applicazione dei nn. 2 o 3 dell'art. 990 E. Qualunque persona giuridica interposta tra il debitore o i debitori dell'imposta e gli immobili o i diritti immobiliari è responsabile in solido del pagamento di detta imposta.
    La persona giuridica che, per non aver rispettato l'impegno previsto al n. 3 dell'art. 990 E, rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta di cui all'art. 990 D, può esentarsene a decorrere dall'anno in cui trasmette all'amministrazione fiscale le informazioni menzionate nello stesso n. 3 e in cui assume un nuovo impegno di informarla ulteriormente sulla sua domanda.
    I debitori devono dichiarare, entro il 15 maggio di ogni anno, la posizione, la descrizione e il valore degli immobili e dei diritti immobiliari di cui trattasi. Tale dichiarazione, integrata dal pagamento dell'imposta, è depositata nel luogo fissato con decreto del Ministro del Bilancio.
    L'imposta è riscossa secondo le norme e con le sanzioni e le garanzie applicabili ai diritti di registrazione. Anche le disposizioni dell'art. 223 quinquies A sono applicabili all'imposta.
    In caso di cessione dell'immobile, il rappresentante di cui al paragrafo I dell'art. 244 bis A è responsabile del pagamento dell'imposta residua dovuta in tale data».
     
    Causa principale e questioni pregiudiziali
    11 La P., società con sede in Francia, è interamente detenuta dalla PO., società holding di diritto lussemburghese avente sede in Lussemburgo. Quest'ultima, a sua volta, è detenuta al 50% dalla Lovett Overseas SA e al 50% dalla Grebell Investments SA (in prosieguo: la «Lovett e la Grebell»), società registrate nelle Isole Vergini britanniche.
    12 Negli anni 1998-2002, la P. ha posseduto direttamente o indirettamente vari immobili situati sul territorio francese.
    13 La P. e la PO. hanno rispettato i loro obblighi dichiarativi e sono state esonerate dal pagamento dell'imposta del 3% in applicazione dell'art. 990 E del CGI.
    14 Per contro, la Lovett e la Grebbel, ultimi anelli della catena di partecipazione, sono state assoggettate a detta imposta, ciascuna nella misura del 50%, calcolata sul valore commerciale degli immobili posseduti direttamente o indirettamente in Francia dalla P., non essendo soddisfatte nei loro confronti le condizioni di esenzione stabilite dall'art. 900 E, terzo comma, del CGI.
    15 Il 19 settembre 2005 e il 24 gennaio 2006 l'amministrazione fiscale francese ha intimato alla P. di pagare gli importi di cui la Lovett e la Grebell erano debitrici in base agli accertamenti notificati il 7 maggio 2003, nella sua qualità di debitrice in solido dell'imposta del 3% dovuta da tali società. Poiché i reclami proposti dalla P. il 30 settembre 2005 e l'8 febbraio 2006 sono stati respinti con una decisione 12 dicembre 2006, la P. ha impugnato quest'ultima dinanzi al tribunal de grande instance de Paris, al fine di ottenere l'esenzione da detta imposta per gli anni 2001 e 2002 nella sua qualità di debitrice in solido.
    16 Il tribunal de grande instance de Paris ha autorizzato la PO., in quanto possessore della totalità delle quote della P., ad intervenire volontariamente a fianco di quest'ultima.
    17 In tale contesto, il tribunal de grande instance de Paris ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
    «1) Se gli artt. 56 CE e segg. ostino ad una normativa come quella prevista dagli artt. 990 D e segg. del code général des impôts, che accorda alle persone giuridiche aventi la loro sede di direzione effettiva in Francia o, dal 1° gennaio 2008, in uno Stato membro dell'Unione europea, la facoltà di beneficiare dell'esenzione dall'imposta controversa e che subordina detta facoltà, per quanto riguarda le persone giuridiche aventi la loro sede di direzione effettiva sul territorio di uno Stato terzo, all'esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa conclusa tra la Francia e detto Stato al fine di lottare contro l'evasione e l'elusione fiscale o alla circostanza che, con l'applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione fondata sulla cittadinanza, tali persone giuridiche non possano essere sottoposte ad un'imposizione maggiore di quella alla quale sono sottoposte le persone giuridiche aventi la loro sede di direzione effettiva in Francia.
    2) Se gli artt. 56 CE e segg. ostino ad una normativa come quella prevista dall'art. 990 F del code général des impôts, che consente ai servizi tributari di rendere solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta prevista dagli artt. 990 D e segg. del code général des impôts qualsiasi persona giuridica interposta tra, da un lato, il o i debitori dell'imposta e, dall'altro, gli immobili o diritti immobiliari».
     
    Sulle questioni pregiudiziali
    Sulla prima questione
    18 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio della libera circolazione di capitali debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale che esonera dall'imposta sul valore commerciale degli immobili situati sul territorio di uno Stato membro dell'Unione le società aventi la sede sociale sul territorio di questo Stato e che subordina tale esenzione, per una società la cui sede sociale è situata sul territorio di un PTOM, all'esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa conclusa tra detto Stato membro e questo territorio con l'obiettivo di combattere l'evasione e l'elusione fiscale o alla circostanza che, con l'applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione a seconda del luogo di stabilimento, dette persone giuridiche non debbano essere assoggettate ad un'imposizione più onerosa di quella cui sono soggette le società stabilite sul territorio di uno Stato membro.
    19 Dato che le Isole Vergini britanniche, ove sono registrate la Lovett e la Grebell, figurano nell'elenco dei PTOM dell'allegato II al Trattato FUE, si deve esaminare se l'art. 63 TFUE si applichi ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e i PTOM.
    20 In proposito, occorre constatare che l'art. 63 TFUE vieta «ogni restrizione alla libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e paesi terzi». In considerazione dell'ambito illimitato di applicazione territoriale di detta disposizione, va considerato che quest'ultima si applica necessariamente ai movimenti di capitali verso e in provenienza dai PTOM.
    21 Pertanto, si deve esaminare se una normativa nazionale come quella in esame nella causa principale possa ostacolare la libera circolazione dei capitali.
    22 Occorre ricordare che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale è già stata esaminata dalla Corte alla luce dell'art. 63 TFUE, nella sentenza 11 ottobre 2007, causa C-451/05, ELISA (Racc. pag. I-8251), e dell'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), nella sentenza 28 ottobre 2010, causa C-72/09, Établissements Rimbaud (non ancora pubblicata nella Raccolta). Orbene, dalla citata sentenza ELISA (punto 60), risulta che un investimento immobiliare transfrontaliero come quello in oggetto nella causa principale costituisce un movimento di capitali ai sensi dell'art. 63 TFUE.
    23 Nelle citate sentenze ELISA ed Établissements Rimbaud si è già constatato che una normativa come quella in oggetto nella causa principale costituisce una restrizione al principio della libera circolazione dei capitali, nella misura in cui, per poter beneficiare di un vantaggio, le persone giuridiche non aventi la sede della direzione in Francia sono sottoposte ad una condizione supplementare, a differenza degli altri soggetti passivi dell'imposta, in forza dell'art. 990 E, nn. 2 e 3, del CGI, vale a dire alla condizione relativa all'esistenza di una convenzione o di un trattato conclusi tra la Repubblica francese e lo Stato interessato. In mancanza di una siffatta convenzione, una persona giuridica che non ha la sede della direzione in Francia si trova privata della possibilità di chiedere validamente l'esenzione dall'imposta del 3% ai sensi degli artt. 990 D e 990 E, nn. 2 e 3, del CGI. Questa condizione supplementare può comportare de facto, per tale categoria di persone giuridiche, un regime permanente di mancata esenzione da detta imposta che rende meno attraente per queste società non residenti l'investimento immobiliare in Francia.
    24 Nella causa principale, è pacifico che tra la Repubblica francese e le Isole Vergini britanniche non è stata stipulata alcuna convenzione di assistenza amministrativa allo scopo di contrastare l'evasione e l'elusione fiscali o alcun trattato in forza del quale le persone giuridiche che non hanno sede in Francia non devono essere assoggettate ad un'imposta più onerosa di quella cui sono assoggettate le persone giuridiche aventi sede in tale Stato membro.
    25 Ne consegue che le persone giuridiche aventi sede nelle Isole Vergini britanniche si vedono private della possibilità di beneficiare dell'esenzione dall'imposta del 3%. Di conseguenza, tale regime rende meno attraente per queste società non residenti l'investimento immobiliare in Francia. Pertanto, la normativa di cui trattasi nella causa principale costituisce, per dette società, una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall'art. 63 TFUE.
    26 Tuttavia, occorre altresì verificare se, come sostenuto dal governo francese e dalla Commissione europea, una restrizione come quella in esame nella causa principale possa essere considerata una restrizione in vigore al 31 dicembre 1993, in forza dell'applicazione dell'art. 64, n. 1, TFUE.
    27 Conformemente all'art. 64, n. 1, TFUE, il divieto di restrizioni alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell'art. 63 TFUE, lascia impregiudicata l'applicazione agli Stati terzi di qualunque restrizione in vigore al 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da siffatti Stati o ad essi diretti qualora implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti immobiliari.
    28 In proposito, va determinato, anzitutto, se, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, i PTOM debbano essere assimilati a Stati membri o a Stati terzi.
    29 Si deve ricordare che la Corte ha già dichiarato che i PTOM sono oggetto di uno speciale regime di associazione, definito nella quarta parte del Trattato, così che le disposizioni generali del Trattato, il cui ambito di applicazione territoriale è limitato, in linea di principio, agli Stati membri, sono applicabili nei loro confronti soltanto laddove esplicitamente previsto (v. sentenze 12 febbraio 1992, causa C-260/90, Leplat, Racc. pag. I-643, punto 10; 28 gennaio 1999, causa C-181/97, van der Kooy, Racc. pag. I-483, punto 37; 22 novembre 2001, causa C-110/97, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-8763, punto 49, nonché 12 settembre 2006, causa C-300/04, Eman e Sevinger, Racc. pag. I-8055, punto 46). Pertanto, i PTOM si avvalgono delle disposizioni del diritto dell'Unione in modo analogo agli Stati membri solo qualora siffatta equiparazione dei PTOM agli Stati membri sia prevista espressamente dal diritto dell'Unione.
    30 Orbene, occorre constatare che i Trattati UE e FUE non contengono alcun espresso riferimento ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e i PTOM.
    31 Ne consegue che i PTOM beneficiano della liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista all'art. 63 TFUE nella loro qualità di Stati terzi.
    32 Un'interpretazione di questo tipo è suffragata dalle disposizioni della settima decisione PTOM, la quale è stata adottata nel momento della liberalizzazione dei movimenti di capitali nei confronti degli Stati terzi. Infatti, l'art. 47 di detta decisione stabilisce, al n. 2, che l'art. 64 TFUE è applicabile mutatis mutandis ai PTOM.
    33 Inoltre, si deve esaminare se una restrizione come quella risultante dalla normativa di cui trattasi nella causa principale, relativa ad investimenti immobiliari, possa essere considerata come una restrizione in vigore al 31 dicembre 1993.
    34 In proposito, la Corte ha già dichiarato che la nozione di restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 presuppone che l'ambito giuridico in cui s'inserisce la restrizione di cui trattasi abbia fatto ininterrottamente parte dell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato a partire da quella data. Infatti, se così non fosse, uno Stato membro potrebbe, in qualsiasi momento, reintrodurre restrizioni ai movimenti di capitali provenienti da Stati terzi o ad essi diretti che erano in vigore nell'ordinamento giuridico nazionale alla data del 31 dicembre 1993, ma che non sono state mantenute (sentenza 18 dicembre 2007, causa C-101/05, A, Racc. pag. I-11531, punto 48).
    35 Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la normativa in esame nella causa principale è stata adottata dalla legge 30 dicembre 1992, n. 1376, relativa alla legge finanziaria per il 1993 (JORF del 31 dicembre 1992, n. 304), la quale è entrata in vigore il 1^ gennaio 1993. Pertanto, la restrizione alla libera circolazione dei capitali provenienti dai PTOM risultante da detta normativa esisteva prima della data del 31 dicembre 1993 prevista all'art. 64, n. 1, TFUE.
    36 Peraltro, è pacifico che la versione delle disposizioni della normativa in vigore al 31 dicembre 1993 e quella applicabile durante gli esercizi fiscali 2001 e 2002 in oggetto nella causa principale presentano solamente alcune differenze di carattere redazionale che non pregiudicano affatto la logica dell'ambito giuridico che ha fatto ininterrottamente parte dell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato dal 31 dicembre 1993.
    37 Ne discende che le restrizioni derivanti da una normativa nazionale come quella in oggetto nella causa principale sono ammesse nei confronti dei PTOM in forza dell'art. 64, n. 1, TFUE.
    38 In tale contesto, occorre risolvere la prima questione pregiudiziale sottoposta dichiarando che l'art. 64, n. 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che l'art. 63 TFUE non pregiudica l'applicazione di una normativa nazionale in vigore al 31 dicembre 1993, la quale esonera dall'imposta sul valore commerciale degli immobili situati sul territorio di uno Stato membro dell'Unione le società aventi la sede sociale sul territorio di questo Stato, e che subordina tale esenzione, per una società la cui sede sociale è situata sul territorio di un PTOM, all'esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa conclusa tra detto Stato membro e questo territorio con l'obiettivo di combattere l'evasione e l'elusione fiscale, o alla circostanza che, in applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla cittadinanza, dette persone giuridiche non debbano essere assoggettate ad un'imposizione più onerosa di quella cui sono soggette le società stabilite sul territorio del medesimo Stato membro.
     
    Sulla seconda questione
    39 Avendo riguardo a quanto precede, non occorre risolvere la seconda questione.
     
    Sulle spese
    40 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
     
    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
    L'art. 64, n. 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che l'art. 63 TFUE non pregiudica l'applicazione di una normativa nazionale in vigore al 31 dicembre 1993, la quale esonera dall'imposta sul valore commerciale degli immobili situati sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea le società aventi la sede sociale sul territorio di questo Stato, e che subordina tale esenzione, per una società la cui sede sociale è situata sul territorio di un paese e territorio d'oltremare, all'esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa conclusa tra detto Stato membro e questo territorio con l'obiettivo di combattere l'evasione e l'elusione fiscale, o alla circostanza che, in applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla cittadinanza, dette persone giuridiche non debbano essere assoggettate ad un'imposizione più onerosa di quella cui sono soggette le società stabilite sul territorio del medesimo Stato membro.
     

    Aiuti di Stato illegittimi

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    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 14 aprile 2011
     
    Inadempimento di uno Stato - Aiuto di Stato - Aiuto accordato dalla Repubblica di Polonia a favore del gruppo Technologie Buczek - Decisione della Commissione che constata l'incompatibilità di tale aiuto con il mercato comune e ne dispone il recupero - Omessa esecuzione entro il termine impartito
     
    Nella causa C-331/09,
     
    avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, proposto il 17 agosto 2009,
     
    Commissione europea, rappresentata dal sig. K. Gross e dalla sig.ra A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
     
    ricorrente,
     
    contro
    Repubblica di Polonia, rappresentata dalla sig.ra M. Krasnodebska-Tomkiel, in qualità di agente,
     
    convenuta,
     
    LA CORTE (Prima Sezione),
    composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešic, E. Levits, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,
    avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
    cancelliere: sig. A. Calot Escobar
    vista la fase scritta del procedimento,
    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
    ha pronunciato la seguente
     
    SENTENZA
    1 Col suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, non adempiendo gli obblighi derivantile dalla decisione della Commissione 23 ottobre 2007, 2008/344/CE, relativa all'aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06), concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio gruppo Technologie Buczek (GU 2008, L 116, pag. 26), la Repubblica di Polonia ha violato le disposizioni risultanti dall'art. 249, quarto comma, CE, nonché dagli artt. 3, 4 e 5 della suddetta decisione.
     
    Contesto normativo
    2 Il tredicesimo considerando del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del trattato CE (GU L 83), recita come segue:
    «considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l'aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l'applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia della decisione della Commissione».
    3 L'art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999 enuncia quanto segue:
    «Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell'articolo [242] del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».
    4 Ai sensi dell'art. 23, n. 1, dello stesso regolamento:
    «Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all'articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo [88], paragrafo 2, del trattato».
     
    Fatti
    5 Con l'art. 1 della decisione 2008/344, notificata alla Repubblica di Polonia il 24 ottobre 2007, la Commissione ha dichiarato che le misure adottate dalla Repubblica di Polonia a favore del gruppo Technologie Buczek (in prosieguo: il «GTB») costituiscono un aiuto di Stato incompatibile col mercato comune (in prosieguo: l'«aiuto controverso»).
    6 All'epoca dei fatti all'origine della presente causa, il «GTB» operava nel settore della produzione di acciaio come fabbricante di tubi ed era costituito dalla Technologie Buczek SA (in prosieguo: la «TB»), che possedeva numerose controllate due delle quali, secondo la Commissione, fruivano anch'esse dell'aiuto controverso, cioè la Buczek Automotive sp. z o.o. (in prosieguo: la «BA») e la Huta Buczek sp. z o.o. (in prosieguo: la «HB»).
    7 L'aiuto controverso a favore del GTB consisteva nell'omessa esecuzione forzata di crediti di diritto pubblico detenuti da vari creditori pubblici, segnatamente l'ente previdenziale, il comune di Sosnowiec, ove si trovava la sede del GTB, ed il Fondo statale per la riabilitazione dei disabili.
    8 I primi cinque articoli del dispositivo della decisione 2008/344 recitano come segue:
    «Articolo 1
    L'aiuto di Stato dell'importo di 20 761 643 PLN, che la Polonia ha concesso illegalmente al [GTB], viola le disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ed è incompatibile con il mercato comune.
    Articolo 2
    L'aiuto di Stato dell'importo di 1 369 186 PLN, che la Polonia ha concesso a favore del [GTB] negli anni 1997-2003, non è stato utilizzato conformemente alle condizioni stabilite dal protocollo n. 8 del trattato sull'adesione e non è pertanto compatibile con le norme del mercato comune.
    Articolo 3
    1. La Polonia recupera l'aiuto di cui all'articolo 1 illegalmente concesso al [GTB], segnatamente dalle imprese controllate [HB] e [BA], proporzionalmente all'aiuto di cui esse hanno effettivamente beneficiato. Pertanto, la Polonia recupera 13 578 115 PLN dall'[HB] e 7 183 528 PLN dalla [BA].
    2. La Polonia recupera dalla [TB] l'aiuto utilizzato in maniera abusiva di cui all'articolo 2, concesso al [GTB].
    3. L'importo che deve essere restituito comprende gli interessi calcolati a decorrere dalla data in cui tale somma è stata messa a disposizione del beneficiario fino alla data della sua restituzione.
    4. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso percentuale di interesse conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del trattato CE (...).
    Articolo 4
    1. La restituzione dell'aiuto di cui agli articoli 1 e 2 deve avvenire immediatamente ed efficacemente.
    2. La Polonia applica la presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notificazione.
    Articolo 5
    1. Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione la Polonia presenta alla Commissione le seguenti informazioni:
    a) l'importo totale (importo di base e interessi) che deve essere recuperato dal beneficiario;
    b. una descrizione dettagliata delle misure già adottate e delle misure previste per attuare la presente decisione;
    c. documenti che dimostrino che è stata chiesta al beneficiario la restituzione dell'aiuto.
    2. La Polonia tiene costantemente al corrente la Commissione delle misure adottate a livello nazionale per conformarsi alla presente decisione fino alla completa restituzione dell'aiuto di cui agli articoli 1 e 2. Su richiesta della Commissione, la Polonia presenta immediatamente informazioni sulle misure già adottate e sulle misure previste per attuare la presente decisione. Inoltre, la Polonia fornisce informazioni dettagliate sull'importo dell'aiuto e degli interessi già restituiti dal beneficiario».
    9 Alla data di adozione della decisione 2008/344, la TB era oggetto di un procedimento fallimentare, dato che la dichiarazione di insolvenza era stata emessa il 16 agosto 2006. Invece la dichiarazione di insolvenza della BA è stata pronunciata il 25 giugno 2008 e quella della HB il 29 aprile 2009, cioè dopo la scadenza del termine previsto all'art. 4 della suddetta decisione.
    10 L'8 gennaio 2008 la TB, la BA e la HB hanno presentato ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee diretti ad ottenere l'annullamento della decisione 2008/344 (registrati, rispettivamente, con i nn. T-465/07, T-1/08 e T-440/07). Parallelamente al loro ricorso, la HB e la BA hanno adito il presidente del suddetto Tribunale con una domanda di sospensione dell'esecuzione della suddetta decisione. Il 13 febbraio 2008 il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione di quest'ultima fino alla definitiva pronuncia sui provvedimenti urgenti. Con due ordinanze 14 marzo 2008, Buczek Automotive/Commissione (causa T-1/08 R), e Huta Buczek/Commissione (causa T-440/07 R), il presidente del Tribunale ha respinto le domande di provvedimenti urgenti presentate rispettivamente dalla BA e dalla HB.
    11 Il 18 marzo 2008 la Repubblica di Polonia è intervenuta a sostegno delle conclusioni della HB e della BA ed ha concluso per l'annullamento, da parte del Tribunale, della decisione 2008/344.
    12 Quanto alle misure di esecuzione prese dalle autorità polacche in seguito alla suddetta decisione, la Repubblica di Polonia ha indicato alla Commissione, con lettera del 25 gennaio 2008, alcuni organismi che dovevano procedere al recupero dell'aiuto controverso presso i beneficiari senza tuttavia precisare quali fossero gli importi di quest'ultimo che avrebbero potuto essere recuperati dalla HB e dalla BA. Facendosi scudo delle difficoltà dovute al fatto che tale aiuto era stato messo a disposizione dei beneficiari prima dell'adesione dello Stato membro interessato all'Unione europea, quest'ultimo ha invocato, in particolare, la necessità di un termine supplementare per il recupero dell'aiuto controverso in ragione dell'esigenza di ricercare e, eventualmente, riprodurre i documenti pertinenti. Peraltro, nella stessa lettera, le suddette autorità hanno chiesto se, ai sensi della decisione 2008/344, fosse possibile recuperare la maggior parte dell'aiuto in parola presso la TB nel corso del procedimento fallimentare e di esigere dalla HB e dalla BA unicamente il rimborso della somma restante.
    13 Nella risposta del 13 febbraio 2008 alla suddetta lettera, la Commissione si è opposta a tale modalità di recupero dell'aiuto controverso, per il motivo della sua non conformità al contenuto della decisione 2008/344.
    14 Con lettera del 22 febbraio 2008, le autorità polacche hanno nuovamente invocato gravi difficoltà di ordine giuridico e pratico per procedere al recupero dell'aiuto controverso ed hanno chiesto la proroga sino al 30 giugno 2008 del termine di esecuzione della suddetta decisione.
    15 Esse hanno addotto al riguardo, in una lettera del 7 marzo 2008, difficoltà tecniche connesse alla ricerca dei documenti originali grazie ai quali è stato erogato l'aiuto controverso. Dal punto di vista giuridico, esse facevano valere il rischio di un «doppio rimborso» di quest'ultimo da parte della TB e delle sue controllate. Un rischio siffatto trova la sua origine, secondo la Repubblica di Polonia, nell'assenza di fondamento giuridico che autorizzi la rinuncia, da parte degli organismi amministrativi, ai loro crediti nei confronti della TB, il cui curatore fallimentare è tenuto a procedere al rimborso dei suoi debiti, ivi comprese le somme che dovrebbero essere recuperate presso le controllate della TB, le quali erano le vere beneficiarie dell'aiuto controverso. Inoltre, nel caso di un rimborso di tali debiti, non sussisterebbe più, a norma del diritto fallimentare polacco, un fondamento giuridico che permetta alla TB di potersi rivalere contro le sue controllate per recuperare le somme da essa stessa pagate.
    16 Nella sua risposta del 4 aprile 2008, la Commissione, pur deplorando che nessuna soluzione sia stata proposta dalle autorità polacche per il problema del «doppio rimborso», ha suggerito un'applicazione provvisoria della decisione 2008/344 tramite l'apertura di un conto bancario bloccato sul quale gli effettivi beneficiari dell'aiuto controverso verserebbero gli importi indicati in tale decisione, maggiorati degli interessi applicabili, ma ha subordinato questa possibilità alla condizione che le suddette autorità garantiscano che il curatore fallimentare della TB eserciterà, nei confronti della HB, un'azione di rivalsa.
    17 Con lettera del 13 giugno 2008, le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione che, nel corso dell'aprile 2008, il curatore fallimentare incaricato della liquidazione della TB aveva proceduto ad una suddivisione di taluni attivi talché la somma totale recuperata a questa data presso la società in parola si avvicinava a PLN 13 milioni, sottolineando di nuovo che l'obbligo di rimborso dell'aiuto di cui aveva fruito la TB troverebbe la sua origine nel diritto fallimentare polacco, Inoltre la Commissione è stata informata in merito agli importi addizionali che taluni creditori pubblici dovrebbero recuperare presso la HB e la BA.
    18 Nella sua lettera del 18 luglio 2008, la Commissione ha chiesto una relazione dettagliata sull'andamento del recupero effettivo dell'aiuto controverso ponendo una serie di quesiti precisi sugli importi pretesi dai vari creditori. Quanto alla questione del «doppio rimborso», la Commissione ha insistito sul fatto che, qualunque fosse la soluzione contemplata dalle autorità polacche, quest'ultima non doveva violare gli obblighi chiaramente definiti nella decisione 2008/344 ed ha avvertito la Repubblica di Polonia che, se non avesse eseguito la decisione stessa, la Commissione avrebbe potuto avviare un procedimento in forza dell'art. 88, n. 2, CE.
    19 Con lettera del 5 settembre 2008 le autorità polacche hanno informato la Commissione del fatto che il procedimento fallimentare della TB era sospeso in seguito alla presentazione di un ricorso contro il piano di distribuzione. Per quanto concerne le controllate della TB, soltanto un organismo avrebbe intentato un'azione giurisdizionale contro le medesime, ma poiché tale domanda di titolo esecutivo non adempiva i requisiti formali, non si era potuto adottare al riguardo alcuna decisione. Inoltre, nella stessa lettera, la Repubblica di Polonia chiedeva con urgenza un incontro diretto tra i suoi rappresentanti e quelli della Commissione.
    20 Nella sua risposta del 29 ottobre 2008, la Commissione ha nuovamente ricordato al suddetto Stato membro la possibilità di dare avvio ad un procedimento in forza dell'art. 88, n. 2, CE. Ponendo al tempo stesso nuovi quesiti, essa ha subordinato la possibilità di un incontro siffatto alla previa presentazione, da parte di tale Stato membro, di una proposta di soluzione del problema del «doppio rimborso».
    21 Nella lettera del 22 dicembre 2008, le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione che l'importo dell'aiuto da recuperare presso la TB si era rivelato superiore all'importo comunicato alla Commissione in occasione dell'elaborazione della decisione 2008/344 e che esse avrebbero proceduto al recupero di tale importo più elevato. Peraltro esse hanno fatto sapere all'istituzione in parola che un giudice polacco aveva pronunciato una sentenza in merito al fallimento della BA. Le suddette autorità hanno annunciato, da una parte, l'organizzazione di una riunione con i diversi organismi erogatori di aiuti, al fine di discutere la questione del «doppio rimborso» e, dall'altra, la comunicazione di informazioni supplementari in proposito. Allegando una copia delle dichiarazioni di crediti di tutti i creditori alla massa degli attivi della TB, esse hanno annunciato la comunicazione di una proposta per il mese di gennaio 2009.
    22 Nella lettera del 30 gennaio 2009, le autorità polacche hanno proposto il rimborso dei debiti della TB verso gli organismi pubblici esistenti al 31 dicembre 2004, ivi compresi gli interessi maturati sino al 15 agosto 2006, cioè il giorno precedente alla dichiarazione di fallimento della TB, a partire dagli attivi del fallimento della società stessa, conformemente alle disposizioni nazionali in materia di rinvio di pagamento dei debiti contratti nei confronti di organismi pubblici. Invece, né la HB né la BA sarebbero debitori dei debiti summenzionati, ma queste ultime rimborserebbero il vantaggio economico ottenuto per il fatto del non-recupero dei debiti, altrimenti detto l'«equivalente aiuto», corrispondente alla differenza tra gli interessi realmente pagati da tali società e gli interessi che avrebbero dovuto corrispondere alle condizioni di mercato, tenuto conto in particolare della loro difficile situazione. Oltre all'«equivalente aiuto» propriamente detto, la HB e la BA pagherebbero gli interessi relativi a questo equivalente, calcolati, nel caso della BA, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 24 giugno 2008, che è il giorno precedente alla dichiarazione di fallimento che la riguarda e, nel caso della HB, sino alla data del pagamento.
    23 La proposta in questione prevedeva quindi, secondo le autorità polacche, il recupero di una somma di PLN 22 130 829, inclusi gli interessi di mora, di cui PLN 13 491 124,77 erano già stati rimborsati, di modo che restava ancora un importo di PLN 7 789 272,01 da recuperare, il che, tenuto conto delle somme dovute dalla HB e dalla BA, superava l'importo delle somme da recuperare indicato nella decisione 2008/344.
    24 La Commissione ha contestato tale calcolo e sostenuto che, a suo parere, l'importo totale del recupero da effettuare presso la TB ammontava ad un totale di PLN 14 570 608,06. Quanto alle altre due società, un importo di PLN 180 678,22 doveva essere recuperato presso la HB e la BA, di cui PLN 118 163,55 per la HB e PLN 62 514,67 per la BA, tutti importi da maggiorare con gli interessi.
    25 Di conseguenza, con lettera del 27 febbraio 2009, i servizi della Commissione hanno di nuovo ricordato alla Repubblica di Polonia che tali misure erano contrarie alle disposizioni della decisione 2008/344, dato che l'onere principale dell'aiuto controverso avrebbe continuato a gravare sulla TB e non, come prevede la decisione stessa, sulla HB e sulla BA. Nella medesima lettera la Commissione sottolineava inoltre che aveva già respinto la possibilità di un recupero parziale presso la TB dell'aiuto da recuperare dalla HB e dalla BA, talché sarebbero state adottate misure onde avviare un procedimento in forza dell'art. 88, n. 2, CE.
    26 Il 26 ottobre 2009 le autorità polacche hanno trasmesso alla Commissione una lettera in cui la informavano sull'apertura del procedimento di insolvenza relativo alla HB e sulle dichiarazioni di crediti effettuate da tutti i creditori, conformemente alla decisione 2008/344, al fine di permettere a questi ultimi di essere liquidati nell'ambito dei procedimenti di insolvenza concernenti la HB e la BA.
    27 In seguito a tale scambio di lettere ed a vari altri solleciti, la Commissione, ritenendo che la Repubblica di Polonia non avesse ancora proceduto all'esecuzione corretta della decisione 2008/344, ha deciso di proporre il presente ricorso.
     
    Sul ricorso
    Argomenti delle parti
    28 La Commissione fonda il suo ricorso sull'assenza di esecuzione immediata ed effettiva della decisione 2008/344, conformemente agli artt. 3 e 4 di quest'ultima, la quale dispone un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della sua notificazione per procedere al recupero dell'aiuto controverso. Essa fa valere al riguardo che più di ventun mesi dopo la data di ricevimento della suddetta decisione da parte della Repubblica di Polonia, nessun aiuto è stato restituito dalla HB e dalla BA e che, comunque, la Commissione non è stata informata, a norma dell'art. 5 della stessa decisione, delle misure adottate da tale Stato membro. In subordine la Commissione invoca il fatto che la TB ha restituito solo una parte dell'importo totale esigibile presso il GTB. Infine essa fa valere che la Repubblica di Polonia non ha fatto valere circostanze eccezionali che le avrebbero impedito di eseguire correttamente la suddetta decisione.
    29 Quanto al difetto di esecuzione immediata ed effettiva della decisione 2008/344, la Commissione sottolinea che, più di ventun mesi dopo la data di ricevimento della decisione 2008/344 da parte della Repubblica di Polonia, l'aiuto accordato alla BA ed alla HB non era stato ancora recuperato, di modo che quest'ultima continua a fruire del vantaggio conferito da tale aiuto. Affinché la Commissione consideri che il vantaggio accordato alla BA è stato soppresso, occorrerebbe, secondo la giurisprudenza consolidata nonché il punto 64 della comunicazione della Commissione 15 novembre 2007, intitolata «Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (GU C 272, pag. 4, in prosieguo: la «comunicazione del 2007»), che l'aiuto di Stato rimborsabile dalla BA sia iscritto alla massa fallimentare della società in questione il che, stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, non si è verificato.
    30 La Commissione sostiene peraltro che sembra che taluni importi restino indeterminati benché le somme da recuperare presso tutti i beneficiari siano chiaramente indicate nella decisione 2008/344 ed il loro importo sia stato fissato sulla base delle informazioni trasmesse dalle stesse autorità polacche. Avendo ricevuto solo in un caso un'informazione relativa ad un qualsivoglia tentativo di recupero diretto dell'aiuto ad opera dei creditori presso la HB e la BA, l'obbligo di recupero presso queste ultime degli importi fissati nella suddetta decisione non sarebbe stato rispettato. Inoltre i servizi della Commissione avrebbero ricevuto informazioni contraddittorie circa l'importo dei crediti della TB idonei ad essere iscritti alla massa fallimentare.
    31 La Commissione ricorda infine che, poiché la presentazione di un ricorso di annullamento a norma dell'art. 230, secondo comma, CE non ha effetto sospensivo dell'obbligo di eseguire la decisione 2008/344 e quindi di ottenere il rimborso dell'aiuto dichiarato illegale ed incompatibile, la decisione in parola deve essere eseguita nonostante l'esistenza del suddetto ricorso in assenza di una decisione del Tribunale, emessa in forza dell'art. 242 CE, che ordini la sospensione dell'esecuzione della decisione che ha prescritto il recupero dell'aiuto controverso.
    32 Per quanto concerne l'esecuzione effettiva della decisione 2008/344, la Commissione, citando segnatamente le sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal (Racc. pag. 629, punti 17, 18 e 21-24), nonché 18 luglio 2007, causa C-119/05, Lucchini, Racc. pag. I-6199, punti 60-62), fa valere che proprio le disposizioni del diritto fallimentare polacco hanno causato il ritardo sostanziale del recupero dell'aiuto controverso e hanno quindi impedito l'immediata esecuzione della decisione in parola. Le autorità polacche, avendo sollevato la questione del «doppio rimborso» nella loro corrispondenza con la Commissione, ad uno stadio precoce del procedimento, non avrebbero tuttavia proposto alcuna soluzione di tale problema così da permettere di assicurare l'esecuzione effettiva della suddetta decisione. Le proposte formulate da tali autorità conseguirebbero l'effetto che l'onere del rimborso graverebbe principalmente sulla TB e non già sulla HB e sulla BA, il che sarebbe contrario alle disposizioni della decisione 2008/344 relative all'ente che deve sopportare il peso economico del recupero dell'aiuto controverso e non avrebbe per effetto di ripristinare la concorrenza.
    33 La Commissione fa valere anche che le autorità polacche non hanno neppure proceduto all'esecuzione provvisoria della decisione dando ai beneficiari dell'aiuto la possibilità di versare gli importi corrispondenti su un conto bancario bloccato, come essa aveva proposto. Conseguentemente, pur se la Repubblica di Polonia ha incontrato difficoltà nell'esecuzione della decisione 2008/344, ciò non toglierebbe che essa non ha adempiuto il suo obbligo di proporre ragionevoli soluzioni alternative, non ha seguito il suggerimento di eseguire provvisoriamente la decisione in parola e non ha riconosciuto il fatto che la Commissione ha chiaramente respinto la possibilità di recuperare presso la TB gli importi dell'aiuto controverso che devono essere rimborsati dalle controllate di quest'ultima.
    34 Circa l'addebito fondato sull'assenza di circostanze eccezionali che avrebbero impedito alla Repubblica di Polonia di eseguire correttamente la decisione 2008/344, la Commissione ricorda che, per giustificare la mancata esecuzione di una decisione che ordina il rimborso di un aiuto, lo Stato membro interessato può unicamente invocare argomenti che dimostrano l'impossibilità assoluta di eseguire la decisione stessa. Uno Stato membro, il quale incontri difficoltà impreviste o imprevedibili in occasione dell'esecuzione di una decisione siffatta oppure si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, dovrebbe sottoporre tali problemi, secondo il punto 28 della comunicazione del 2007, alla valutazione di tale istituzione, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa. In tal caso la Commissione e lo Stato membro dovrebbero, a norma del principio di leale collaborazione alla base, segnatamente, dell'art. 10 CE, collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato CE e, in particolare, di quelle relative agli aiuti.
    35 La Commissione, riferendosi, da una parte, alla giurisprudenza consolidata della Corte e, dall'altra, al punto 29 della comunicazione del 2007, fa valere che le autorità polacche, pur essendo vero che hanno incontrato difficoltà di natura tecnica e giuridica, non hanno tuttavia invocato l'«impossibilità assoluta» di eseguire la decisione 2008/344. Il criterio dell'impossibilità assoluta non sarebbe soddisfatto quando lo Stato membro adduce circostanze giuridiche, politiche o pratiche che gli impediscono di eseguire la decisione di cui trattasi, senza peraltro aver tentato di recuperare l'aiuto né presentato alla Commissione ragionevoli soluzioni alternative per eseguire la decisione stessa ed eventualmente idonee a superare le difficoltà. Orbene, nel caso di specie, le autorità polacche non avrebbero alcuna soluzione soddisfacente al fine di risolvere il problema del «doppio rimborso».
    36 La Repubblica di Polonia fa valere anzitutto che, al momento della redazione del controricorso, tutti i debitori dell'aiuto controverso, cioè la TB, la HB e la BA, erano oggetto di un procedimento di insolvenza e che tutti i creditori aventi crediti compresi nell'aiuto di Stato definito nella decisione 2008/344 avevano dichiarato i loro crediti al fine di essere liquidati nell'ambito di tali diversi procedimenti. Tale Stato membro sostiene che ha comunicato alla Commissione tutte le informazioni necessarie connesse ai procedimenti di insolvenza, talché si potrebbe legittimamente sostenere che la suddetta decisione sia già stata integralmente eseguita conformemente al suo contenuto.
    37 La Repubblica di Polonia sostiene che una conclusione siffatta non è per nulla messa in questione dal fatto che l'integralità della somma indicata nella decisione 2008/344 non è stata recuperata, dato che tutti i crediti sono stati dichiarati alla massa di tutti i debitori menzionati dalla Commissione ed oggetto di un procedimento di insolvenza, mentre la prosecuzione del rimborso dell'aiuto controverso deve effettuarsi conformemente al diritto nazionale nell'ambito dei procedimenti di insolvenza in corso. Tale argomento sarebbe fondato sul tenore letterale dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, a norma del quale il recupero si effettua secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato.
    38 Le autorità polacche rilevano inoltre che, anche se i versamenti già effettuati sinora non fossero considerati come un rimborso dell'aiuto controverso, ciò non dovrebbe avere alcuna influenza sulla conclusione secondo cui la decisione 2008/344 è stata eseguita grazie alle dichiarazioni dei creditori nell'ambito dei vari procedimenti di insolvenza in corso, conclusione corroborata dal punto 64 della comunicazione del 2007.
    39 La Repubblica di Polonia contesta anche la posizione della Commissione relativa al «doppio rimborso», sottolineando che essa ha presentato i problemi connessi all'esecuzione della decisione 2008/344 non già nel senso che hanno reso impossibile il recupero dell'aiuto controverso, ma in quello implicante che quest'ultimo sarebbe rimborsato due volte, il che potrebbe avere per conseguenza l'apertura di un procedimento di insolvenza delle imprese che hanno corrisposto, per gli attivi acquisiti, il prezzo del mercato e non hanno quindi tratto alcun vantaggio per effetto dell'aiuto di Stato messo a disposizione della TB. Tale questione corrisponderebbe all'oggetto della controversia pendente dinanzi al Tribunale, nell'ambito del quale la Repubblica di Polonia ha descritto nei dettagli la ragione per cui, dal suo punto di vista, la Commissione ha commesso un errore estendendo la responsabilità per il rimborso dell'aiuto a terzi, cioè alla HB ed alla BA.
    40 Secondo la Repubblica di Polonia la proposta indirizzata alla Commissione il 25 gennaio 2008 aveva per obiettivo di evitare una situazione in cui, da una parte, il curatore fallimentare della massa degli attivi della TB, disponendo di risorse sufficienti per liquidare l'integralità dei crediti dichiarati, non poteva rifiutare il pagamento dei crediti che gli erano stati dichiarati nel procedimento di insolvenza di tale società quando, peraltro, tale pagamento non avrebbe alcuna influenza sull'obbligo di recuperare gli stessi importi presso la HB e la BA. Lo Stato membro in parola si basa al riguardo sulla citata ordinanza Huta Buczek/Commissione che confermerebbe anzitutto la possibilità, alla luce del diritto dell'Unione, di eseguire la decisione 2008/344 secondo la suddetta proposta delle autorità polacche.
    41 Inoltre, la Repubblica di Polonia considera infondato l'addebito della Commissione relativo all'assenza di esecuzione della decisione 2008/344 nel termine previsto all'art. 4, n. 2, di quest'ultima, in quanto la Commissione non avrebbe fissato alcuna data limite per l'esecuzione della decisione stessa. Infatti non si può considerare che la scadenza del termine di quattro mesi, calcolato a decorrere dall'adozione della suddetta decisione, costituisca una data limite per l'esecuzione di quest'ultima. Il suddetto termine, menzionato al punto 42 della comunicazione del 2007, indica certamente la necessità di eseguire il più rapidamente possibile una siffatta decisione della Commissione, ma non può essere vincolante. La Commissione avrebbe dovuto, tenuto conto delle particolari circostanze della presente causa, fissare un altro termine che potrebbe essere considerato coercitivo, il che non ha fatto.
    42 Rispondendo a tali argomenti, la Commissione mantiene nella sua replica l'integralità degli argomenti presentati nel ricorso. Essa fa poi valere che qualsiasi documento presentato alla Corte o alla Commissione dopo aver proposto il ricorso, cioè il 17 agosto 2009, deve comunque considerarsi non pertinente ai fini della valutazione dell'inosservanza degli obblighi incombenti alla Repubblica di Polonia.
    43 Peraltro la Commissione contesta l'argomento della Repubblica di Polonia secondo cui essa non avrebbe fissato una data limite per l'esecuzione della decisione 2008/344. Fondandosi sul punto 53 della sentenza 14 dicembre 2006, cause riunite da C-485/03 a C-490/03, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-11887), essa sostiene che i termini risultano chiaramente dalla decisione di cui trattasi ed erano appropriati ai fini della valutazione dell'inadempimento.
    44 La Commissione ritiene inoltre che la Repubblica di Polonia fa riferimento a informazioni ed eventi successivi alla presentazione del ricorso i quali, del resto, dimostrano unicamente l'iscrizione dei crediti alla massa fallimentare della TB e non il recupero dei medesimi.
    45 Infine l'istituzione in parola fa valere che, secondo una prassi costante fondata sui punti 66 e 67 della comunicazione del 2007, in caso di recupero dell'aiuto presso un beneficiario dichiarato fallito, le autorità nazionali incaricate di eseguire la decisione di recupero devono impugnare qualsiasi decisione del curatore della liquidazione giudiziaria o del giudice fallimentare che consenta la prosecuzione dell'attività del beneficiario insolvente oltre i termini fissati nella decisione che ha ordinato il recupero. I tribunali nazionali, di fronte ad una situazione siffatta, dovrebbero tener conto della necessità di garantire l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione di cui trattasi. La Commissione ritiene quindi che questi ultimi non devono permettere la prosecuzione delle attività dei beneficiari insolventi in assenza del rimborso integrale dell'aiuto controverso. Inoltre, qualora al comitato dei creditori si proponga un piano di prosecuzione delle attività del beneficiario, le suddette autorità potrebbero appoggiare tale piano unicamente se garantisce che l'aiuto sarà integralmente rimborsato entro i termini stabiliti nella decisione che ordina il recupero.
    46 Nella controreplica la Repubblica di Polonia mantiene in sostanza i suoi argomenti tendenti al rigetto integrale del ricorso della Commissione.
    47 Lo Stato membro in questione reitera poi che ha fornito alla Commissione tutte le informazioni necessarie, anche se l'ha fatto attraverso il suo controricorso. Poiché la Commissione non ha fatto valere nella replica che talune informazioni, tra cui figurerebbe la dichiarazione di insolvenza della HB, avrebbero sollevato circostanze o fatti nuovi che non sarebbero stati noti in precedenza, l'asserzione della stessa secondo cui le informazioni comunicate non sono pertinenti ai fini della presente causa per il motivo che questa comunicazione è stata effettuata dopo la data di presentazione del ricorso, non sarebbe fondata, giacché tali informazioni sarebbero state note alla Commissione in tale data.
    48 Peraltro il suddetto Stato membro fa valere che la data del 17 agosto 2009, indicata dalla Commissione come quella della scadenza del termine accordato a quest'ultimo per l'esecuzione della decisione 2008/344, non tiene assolutamente conto delle particolari circostanze connesse all'esecuzione di quest'ultima, dovendo piuttosto considerarsi una data siffatta come quella a cui la Commissione ha terminato l'elaborazione del suo ricorso.
     
    Giudizio della Corte
    Sulla violazione degli artt. 3 e 4 della decisione 2008/344
    49 La Repubblica di Polonia considera che la Commissione non ha fissato una data limite per l'esecuzione della decisione 2008/344. Dato che il termine di quattro mesi calcolato a decorrere dalla data di notificazione di quest'ultima non potrebbe essere vincolante, la scadenza di un termine siffatto non può ritenersi costitutiva di una data limite per l'esecuzione della decisione in parola.
    50 Occorre ricordare in proposito che la data rilevante per la valutazione di un ricorso per inadempimento proposto in forza dell'art. 88, n. 2, secondo comma, CE, può essere solo, contrariamente alle asserzioni della Repubblica di Polonia ed in ragione del fatto che tale disposizione non prevede una fase precontenziosa, a differenza dell'art. 226 CE, e che, di conseguenza, la Commissione non emette un parere motivato che impartisce agli Stati membri un termine per conformarsi alla sua decisione, quella che è stata prevista nella decisione di cui si fa valere la mancata esecuzione o, eventualmente, quello che la Commissione ha fissato successivamente (sentenze 3 luglio 2001, causa C-378/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-5107, punto 26; 2 luglio 2002, causa C-499/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-6031, punto 28; 1° giugno 2006, causa C-207/05, Commissione/Italia, punto 31, e 5 ottobre 2006, causa C-232/05, Commissione/Francia, Racc. pag. I-10071, punto 32).
    51 Nel caso di specie l'art. 4, n. 2, della decisione 2008/344 impone un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione di quest'ultima per permettere alla Repubblica di Polonia di prendere le misure necessarie ai fini del recupero dell'aiuto controverso. Occorre perciò considerare questo termine, in assenza di un nuovo termine fissato dalla Commissione, come rilevante per la valutazione dell'inadempimento contestato.
    52 Tuttavia il presidente del Tribunale ha, con ordinanze 13 febbraio 2008, sospeso l'esecuzione della decisione 2008/344 su domanda della BA e della HB fino all'adozione delle ordinanze che concludono i procedimenti sommari. Con le due citate ordinanze, Buczek Automotive/Commissione e Huta Buczek/Commissione, il presidente del Tribunale ha respinto le domande di procedimenti urgenti presentate dalla BA e dalla HB, il che ha permesso di prolungare il termine di cui all'art. 4, n. 2, della decisione 2008/344 quanto alla BA ed alla HB.
    53 Ciò precisato, è necessario però constatare che, alla scadenza del suddetto termine, le azioni intraprese dalle autorità polacche non erano sfociate in un recupero dell'aiuto controverso presso i beneficiari di quest'ultimo.
    54 Si deve in proposito ricordare che, come ha fatto valere la Commissione, la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità e tale conseguenza non può dipendere dalla forma in cui l'aiuto è stato concesso (v., in particolare, sentenze 10 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3131, punto 16; 27 giugno 2000, causa C-404/97, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-4897, punto 38, e 22 dicembre 2010, causa C-507/08, Commissione/Slovacchia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42).
    55 Di conseguenza lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto, ai sensi dell'art. 249 CE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'esecuzione di tale decisione (v. sentenze 12 dicembre 2002, causa C-209/00, Commissione/Germania, Racc. pag. I-11695, punto 31, 26 giugno 2003, causa C-404/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-6695, punto 21, e Commissione/Francia, cit., punto 42). Esso deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute (v., segnatamente, sentenze 12 maggio 2005, causa C-415/03, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3875, punto 44, e Commissione/Francia, cit., punto 42).
    56 Risulta inoltre dalla giurisprudenza consolidata che l'obbligo per lo Stato membro di sopprimere un aiuto ritenuto dalla Commissione incompatibile con il mercato comune mira al ripristino della situazione precedente sul mercato dell'Unione (sentenze 4 aprile 1995, causa C-350/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-699, punto 21, nonché 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-3671, punto 64). Fintanto che l'aiuto non è recuperato, il beneficiario del medesimo può conservare fondi provenienti dall'aiuto dichiarati incompatibili e beneficiare dell'indebito vantaggio concorrenziale che ne deriva (sentenza Commissione/Francia, cit., punto 47).
    57 Così uno Stato membro che, sulla base di una decisione siffatta della Commissione, sia obbligato a recuperare gli aiuti illegittimi, è libero di scegliere i mezzi con cui adempierà tale obbligo, a condizione che le misure scelte non siano in contrasto con la portata e con l'efficacia del diritto dell'Unione (v. sentenze Commissione/Germania, cit., punto 34; 20 maggio 2010, causa C-210/09, Scott e Kimberly Clark, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21, nonché Commissione/Slovacchia, cit., punto 51).
    58 La Corte ha anche dichiarato che uno Stato membro può adempiere un tale obbligo di recupero solo qualora le misure da esso adottate siano idonee a ristabilire le normali condizioni della concorrenza che sono state falsate dalla concessione dell'aiuto illegittimo, il cui recupero è ordinato sulla base di una decisione della Commissione (v. sentenze Commissione/Germania, cit., punto 35, nonché Scott e Kimberly Clark, cit., punto 22).
    59 Peraltro, conformemente all'art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/99, il recupero di un aiuto illegittimo imposto da una decisione della Commissione va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della suddetta decisione.
    60 Viceversa occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza relativa alle imprese beneficiarie di aiuti dichiarati incompatibili col mercato comune e sottoposte a procedura fallimentare, il ripristino della situazione anteriore e l'eliminazione della distorsione di concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono, in linea di principio, essere accompagnati dall'iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti interessati (sentenze 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio, Racc. pag. 89, punto 14, e 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag. I-959, punti 60-62, e 29 aprile 2004, causa C-277/00, Germania/Commissione, Racc. pag. I-3925, punto 85).
    61 Proprio alla luce di tali principi, occorre valutare gli argomenti della Repubblica di Polonia.
    62 In primo luogo, il suddetto Stato membro fa valere che tutti i debitori dell'aiuto controverso erano sottoposti ad un procedimento di insolvenza e che tutti i creditori titolari dei crediti contemplati dal suddetto aiuto hanno dichiarato questi ultimi al fine di essere liquidati nell'ambito dei diversi procedimenti in questione. La Commissione sarebbe stata informata dalle autorità polacche in merito alle dichiarazioni di insolvenza concernenti i debitori stessi ed alle relative dichiarazioni di crediti talché la decisione 2008/344 sarebbe stata integralmente eseguita secondo il suo contenuto.
    63 E' necessario constatare in proposito che, per quanto concerne il procedimento di insolvenza, alla data della scadenza del termine previsto all'art. 4, n. 2, della decisione 2008/344 e tenuto conto del prolungamento di tale termine grazie alla sospensione dell'esecuzione della suddetta decisione accordata dal presidente del Tribunale, solo la TB era oggetto di un procedimento fallimentare, dato che la dichiarazione di insolvenza era stata emessa il 16 agosto 2006. Le dichiarazioni di insolvenza della BA e della HB sono state emesse, rispettivamente, il 25 giugno 2008 ed il 29 aprile 2009, cioè dopo la scadenza del suddetto termine.
    64 Ne consegue che la Repubblica di Polonia non aveva fornito, alla scadenza del suddetto termine, documenti che permettessero alla Commissione di concludere che il GTB era in uno stato di insolvenza ed in una situazione di cessazione di attività così definitivi e completi che la semplice iscrizione dei crediti relativi al recupero degli aiuti al passivo fallimentare dei crediti relativi alle società di tale gruppo potesse essere sufficiente per conformarsi alla decisione 2008/344.
    65 Pertanto, quanto alla BA ed alla HB, la giurisprudenza relativa ai beneficiari di aiuti dichiarati in fallimento non può risultare applicabile, cosicché l'iscrizione dei suddetti crediti successivamente alla scadenza del termine summenzionato non costituisce un'esecuzione corretta degli obblighi incombenti alla Repubblica di Polonia ai sensi degli artt. 4 e 5 della decisione 2008/344.
    66 Quanto alla TB, occorre constatare che, con lettera del 13 giugno 2008, la Repubblica di Polonia ha comunicato alla Commissione che, nel mese di aprile 2008, una somma di circa PLN 13 milioni era stata recuperata presso la TB, laddove un recupero siffatto era stato effettuato in esecuzione della decisione 2008/344.
    67 Al riguardo, pur supponendo che la somma in questione possa ritenersi come un recupero dell'aiuto controverso in esecuzione della decisione 2008/344, ciò non toglie che essa non corrisponde agli importi da recuperare quali fissati dalla decisione stessa.
    68 In secondo luogo, quanto alle circostanze di cui si avvale la Repubblica di Polonia al fine di giustificare la mancata esecuzione della decisione 2008/344 e, pertanto, il mancato recupero dell'aiuto controverso erogato al GTB, lo Stato membro in parola fa valere che il ritardo relativo al recupero di quest'ultimo è sostanzialmente dovuto all'applicazione combinata sia delle disposizioni del diritto processuale nazionale in materia di fallimento, sia di quelle della decisione di cui trattasi, il che avrebbe implicato un rischio di doppio recupero dei crediti. Inoltre essa fa valere altre difficoltà giuridiche, politiche e pratiche generate dall'attuazione della suddetta decisione.
    69 E' opportuno rammentare al riguardo la giurisprudenza consolidata secondo cui l'unico mezzo difensivo che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione di recupero (v., sentenze 13 novembre 2008, causa C-214/07, Commissione/Francia, Racc. pag. I-8357, punto 44 nonché Commissione/Slovacchia, cit., punto 43).
    70 Orbene, risulta da tale giurisprudenza che la condizione dell'impossibilità assoluta di esecuzione non è soddisfatta quando lo Stato membro convenuto si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l'esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l'aiuto e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione che avrebbero consentito di superare le difficoltà (v., in particolare, sentenze Commissione/Spagna, cit., punto 74, e Commissione/Francia, cit., punto 46).
    71 E' necessario constatare nella presente controversia che la Repubblica di Polonia, benché invochi «gravi difficoltà», «problemi» ed «ostacoli rilevanti» incontrati in occasione dell'esecuzione della decisione 2008/344, ha chiarito essa stessa, nelle sue osservazioni scritte, che non ritiene i problemi esistenti tali da rendere impossibile il recupero dell'aiuto controverso.
    72 Inoltre, circa l'argomento che il suddetto Stato membro deduce dall'esistenza potenziale di un rischio di doppio rimborso, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il timore di difficoltà interne, nell'ambito dell'esecuzione di una decisione in materia di recupero di aiuti di Stato, non può giustificare il fatto che uno Stato membro non rispetti gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione (v., in tal senso, segnatamente, sentenze 7 dicembre 1995, causa C-52/95, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4443, punto 38; 9 dicembre 1997, causa C-265/95, Commissione/Francia, Racc. pag. I-6959, punto 55; 29 gennaio 1998, causa C-280/95, Commissione/Italia, Racc. pag. I-259, punto 16, e 18 ottobre 2007, causa C-441/06, Commissione/Francia, Racc. pag. I-8887, punto 43).
    73 Risulta da quanto precede che occorre constatare che, alla scadenza del termine fissato all'art. 4, n. 2, della decisione 2008/344 e, relativamente alla BA ed alla HB, tenuto conto del prolungamento di questo termine grazie alla sospensione dell'esecuzione della suddetta decisione da parte del presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento sommario, le azioni intraprese dalle autorità polacche non avevano portato ad un recupero effettivo dell'aiuto controverso e che, quindi, le normali condizioni di concorrenza non erano state ripristinate nel medesimo termine.
     
    Sulla violazione dell'art. 5 della decisione 2008/344
    74 La Corte non deve esaminare il capo di domanda basato sull'art. 5 della decisione 2008/344 e diretto a far condannare la Repubblica di Polonia per non aver informato la Commissione delle misure adottate e previste ai fini dell'esecuzione della decisione poiché tale Stato membro non ha per l'appunto proceduto all'esecuzione di tali obblighi entro il termine stabilito (v., in particolare, sentenze 20 settembre 2007, causa C-177/06, Commissione/Spagna, punto 54, e 13 novembre 2008, Commissione/Francia, cit., punto 67).
    75 Occorre di conseguenza constatare che, non avendo adottato nel termine impartito tutte le misure necessarie a garantire l'esecuzione della decisione 2008/344, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 249, quarto comma, CE, nonché 3 e 4 della suddetta decisione.
     
    Sulle spese
    76 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica di Polonia, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.
     
    Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
    1) Non avendo adottato nel termine impartito tutte le misure necessarie a garantire l'esecuzione della decisione della Commissione 23 ottobre 2007, 2008/344/CE, relativa all'aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06), concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio gruppo Technologie Buczek, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 249, quarto comma, CE, nonché 3 e 4 della suddetta decisione.
    2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
     

    Avvocati: la conferma della Corte di Giustizia alle tariffe massime in parcella

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    SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 29 marzo 2011
     
    Inadempimento di uno Stato - Artt. 43 CE e 49 CE - Avvocati - Obbligo di rispettare tariffe massime in materia di onorari - Ostacolo all'accesso al mercato - Insussistenza
     
    Nella causa C-565/08,
     
    avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 dicembre 2008,
    Commissione europea, rappresentata dai sigg. E. Traversa e L. Prete, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
    ricorrente,
     
    contro
    Repubblica italiana, rappresentata inizialmente dalla sig.ra I. Bruni, successivamente dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agenti, assistite dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
    convenuta,
     
    LA CORTE (Grande Sezione),
    composta dal sig. A. Tizzano, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts e J.-C. Bonichot, presidenti di sezione, dai sigg. A. Rosas, M. Ilešic, J. Malenovský, U. Lõhmus (relatore), E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, dalle sig.re P. Lindh e M. Berger, giudici,
    avvocato generale: sig. J. Mazák
    cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 24 marzo 2010,
    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 luglio 2010,
    ha pronunciato la seguente
     
    SENTENZA
    1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che, prevedendo disposizioni che impongono agli avvocati l'obbligo di rispettare tariffe massime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE.
     
    Contesto normativo nazionale
    2 La professione di avvocato è disciplinata in Italia dal regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore legale (GURI n. 281, del 5 dicembre 1933, pag. 5521), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (GURI n. 24, del 30 gennaio 1934), come successivamente modificato (in prosieguo: il «regio decreto legge»). In base agli artt. 52-55 del regio decreto legge, il Consiglio nazionale forense (in prosieguo: il «CNF») è istituito presso il Ministero della Giustizia ed è costituito da avvocati eletti dai loro colleghi, in numero di uno per ciascun distretto di Corte d'appello.
    3 L'art. 57 del regio decreto legge prevede che i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovuti agli avvocati ed ai procuratori in materia tanto civile, penale quanto stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del CNF. Tali criteri devono essere successivamente approvati dal Ministro della Giustizia, sentito il parere del Comitato interministeriale dei prezzi e previa consultazione del Consiglio di Stato.
    4 Ai sensi dell'art. 58 del regio decreto legge, i criteri di cui all'art. 57 del medesimo decreto sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie e al grado dell'autorità giudiziaria adita, nonché, per i giudizi penali, alla durata degli stessi. Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati un limite massimo ed un limite minimo dell'importo degli onorari. In materia stragiudiziale occorre tenere conto dell'importanza dell'affare.
    5 L'art. 60 del regio decreto legge stabilisce che la liquidazione degli onorari è fatta dall'autorità giudiziaria sulla base dei citati criteri, tenendo conto della gravità e del numero delle questioni trattate. Tale liquidazione deve mantenersi entro i limiti massimi e minimi previamente fissati. Tuttavia, nei casi di straordinaria importanza, tenuto conto della specialità delle controversie e qualora il valore intrinseco della prestazione lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite massimo. Viceversa egli può, quando la causa risulta di facile trattazione, fissare onorari in misura inferiore al limite minimo. In entrambi i casi la decisione del giudice dev'essere motivata.
    6 Ai sensi dell'art. 61, n. 1, del regio decreto legge, gli onorari praticati dagli avvocati nei confronti dei propri clienti, in materia sia giudiziale che stragiudiziale, sono determinati, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all'art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate. Conformemente al n. 2 del medesimo articolo, tali onorari possono essere maggiori di quelli liquidati a carico della parte condannata alle spese se la specialità della controversia o il valore della prestazione lo giustificano.
    7 L'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile (GURI n. 172, del 23 luglio 1942), prevede che sono inderogabili gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati, a pena di nullità di qualsiasi accordo derogatorio.
    8 L'art. 13 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, sulla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini di altri Stati membri della Comunità europea (GURI n. 42, del 12 febbraio 1982, pag. 1030), che recepisce la direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78), estende l'obbligo di rispettare le tariffe professionali in vigore agli avvocati di altri Stati membri che svolgono in Italia attività giudiziali e stragiudiziali.
    9 I diritti e gli onorari degli avvocati sono stati successivamente disciplinati da più decreti ministeriali di cui gli ultimi tre sono il D.M. 24 novembre 1990, n. 392, il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, e il D.M. 8 aprile 2004, n. 127.
    10 Conformemente alla deliberazione del CNF allegata al decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127 (GURI n. 115, del 18 maggio 2004; in prosieguo: la «deliberazione del CNF»), le tariffe applicabili agli onorari degli avvocati si suddividono in tre capitoli, vale a dire il capitolo I, relativo alle prestazioni giudiziali in materia tanto civile, amministrativa quanto fiscale, il capitolo II, concernente le prestazioni giudiziali in materia penale, e il capitolo III, riguardante le prestazioni stragiudiziali.
    11 Per il capitolo I, l'art. 4, n. 1, della deliberazione del CNF vieta qualsiasi deroga agli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni degli avvocati.
    12 Per quanto riguarda il capitolo II, l'art. 1, nn. 1 e 2 di suddetta deliberazione dispone che, per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella, deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale, della durata del procedimento e del processo, del valore della prestazione effettuata, del numero di avvocati che hanno collaborato e condiviso la responsabilità della difesa, dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili, nonché delle condizioni finanziarie del cliente. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono giungere fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
    13 Per quanto concerne il capitolo III, l'art. 1, n. 3, della deliberazione del CNF sancisce che, nelle pratiche di particolare importanza, complessità e difficoltà, il limite massimo degli onorari può essere aumentato fino al doppio e quello degli onorari per le pratiche di straordinaria importanza fino al quadruplo, previo parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente. L'art. 9 di tale deliberazione precisa che, nell'ipotesi di manifesta sproporzione, per particolari circostanze del caso, tra la prestazione e gli onorari previsti dalla tabella, su parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente, i massimi possono essere maggiorati anche oltre quanto previsto dall'art. l, n. 3, della deliberazione in parola e i minimi possono essere diminuiti.
    14 Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (GURI n. 153, del 4 luglio 2006), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (GURI n. 186, dell'11 agosto 2006; in prosieguo: il «decreto Bersani») è intervenuto sulle disposizioni in materia di onorari d'avvocato. L'art. 2 del predetto decreto, intitolato «Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali», ai suoi nn. 1 e 2, dispone quanto segue:
    «1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
    a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
    (...)
    2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti (...) le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale (...)».
    15 A norma dell'art. 2233 del codice civile italiano, in generale, il compenso per un contratto di prestazione di servizi, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi in vigore, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Ogni patto concluso dagli avvocati o i praticanti abilitati con i loro clienti che stabilisca i compensi professionali è nullo se non è redatto in forma scritta.
     
    La fase precontenziosa
    16 Con lettera di diffida del 13 luglio 2005, la Commissione ha richiamato l'attenzione delle autorità italiane su una possibile incompatibilità di talune disposizioni nazionali, relative alle attività stragiudiziali degli avvocati, con l'art. 49 CE. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 19 settembre 2005.
    17 In seguito, la Commissione ha completato due volte l'analisi effettuata nella lettera di diffida. In una prima lettera di diffida supplementare, datata 23 dicembre 2005, la Commissione ha considerato incompatibili con gli artt. 43 CE e 49 CE le disposizioni italiane che stabiliscono l'obbligo di rispettare tariffe imposte per le attività giudiziali e stragiudiziali degli avvocati.
    18 La Repubblica italiana ha risposto con lettere del 9 marzo, del 10 luglio nonché del 17 ottobre 2006, informando la Commissione della nuova normativa italiana applicabile in materia di onorari degli avvocati, ossia il decreto Bersani.
    19 Con una seconda lettera di diffida supplementare, datata 23 marzo 2007, la Commissione, tenendo conto di questa nuova normativa, ha integrato ulteriormente la sua posizione. La Repubblica italiana ha risposto con lettera datata 21 maggio 2007.
    20 Con lettera del 3 agosto 2007, la Commissione ha poi chiesto alle autorità italiane informazioni in merito alle modalità di rimborso delle spese sostenute dagli avvocati. La Repubblica italiana ha risposto con lettera del 28 settembre 2007.
    21 Non essendo rimasta soddisfatta da tale risposta, il 4 aprile 2008 la Commissione ha trasmesso un parere motivato alla Repubblica italiana, adducendo che le disposizioni nazionali che impongono l'obbligo per gli avvocati di rispettare tariffe massime sono incompatibili con gli artt. 43 CE e 49 CE. Tale obbligo risulterebbe, in particolare, dalle disposizioni di cui agli artt. 57 e 58 del regio decreto legge, dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, dall'art. 13 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, dalle pertinenti disposizioni dei decreti ministeriali 24 novembre 1990, n. 392, 5 ottobre 1994, n. 585, e 8 aprile 2004, n. 127, nonché dalle disposizioni del decreto Bersani (in prosieguo, complessivamente: le «disposizioni controverse»). Essa ha invitato tale Stato membro ad adottare, entro un termine di due mesi dal ricevimento di tale parere, le misure necessarie per adeguarvisi. La Repubblica italiana ha risposto con lettera del 9 ottobre 2008.
    22 Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse rimediato all'infrazione addebitatale, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
     
    Sul ricorso
    Argomenti delle parti
    23 Con il suo ricorso la Commissione addebita alla Repubblica italiana di aver previsto, in violazione degli artt. 43 CE e 49 CE, disposizioni che impongono agli avvocati l'obbligo di rispettare tariffe massime per la determinazione dei propri onorari.
    24 Ad avviso della Commissione, detto obbligo deriva dal decreto Bersani che, pur abrogando le tariffe fisse o minime applicabili agli onorari degli avvocati, ha esplicitamente mantenuto l'obbligo di rispettare tariffe massime in nome della protezione dei consumatori. Tale interpretazione sarebbe peraltro confermata dal CNF, dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino nonché dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei rispettivi documenti ufficiali.
    25 Il fatto che questo stesso decreto abbia abolito il divieto di stabilire contrattualmente compensi dipendenti dal conseguimento degli obiettivi perseguiti, ossia il cosiddetto «patto del quota lite», non può inficiare la conclusione che il rispetto di tali tariffe massime è ancora obbligatorio in tutti i casi in cui un siffatto patto non sia stato concluso. D'altronde, durante la fase precontenziosa, le autorità italiane non avrebbero mai negato l'obbligatorietà delle tariffe massime di cui trattasi.
    26 Del pari, la Commissione sottolinea che le eccezioni previste per le tariffe massime applicabili agli onorari degli avvocati non escludono, ma anzi confermano, che le tariffe massime degli onorari si applicano in via generale.
    27 La Commissione sostiene che le disposizioni controverse producono l'effetto di disincentivare gli avvocati stabiliti in altri Stati membri a stabilirsi in Italia o a prestarvi temporaneamente i propri servizi e, di conseguenza, configurano restrizioni alla libertà di stabilimento ai sensi dell'art. 43 CE nonché alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE.
    28 Infatti, essa considera che un tariffario massimo obbligatorio, che si applichi indipendentemente dalla qualità della prestazione, dal lavoro necessario per effettuarla e dai costi sostenuti per attuarla, possa rendere il mercato italiano delle prestazioni legali non attraente per i professionisti stabiliti in altri Stati membri.
    29 A giudizio della Commissione, tali restrizioni derivano, in primo luogo, dall'obbligo imposto agli avvocati di calcolare i propri onorari in base ad un tariffario estremamente complesso che genera un costo aggiuntivo, in particolare per gli avvocati stabiliti fuori dell'Italia. Nel caso in cui questi avvocati avessero utilizzato fino ad allora un diverso sistema di calcolo dei loro onorari, essi sarebbero obbligati ad abbandonarlo per adeguarsi al sistema italiano.
    30 In secondo luogo, l'esistenza di tariffe massime applicabili agli onorari degli avvocati impedirebbe che i servizi degli avvocati stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana siano correttamente remunerati dissuadendo taluni avvocati, i quali chiedono onorari più elevati di quelli stabiliti dalle disposizioni controverse, dal prestare temporaneamente i propri servizi in Italia, ovvero dallo stabilirsi in tale Stato membro. Infatti, secondo la Commissione, il margine di guadagno massimo è fissato indipendentemente dalla qualità del servizio prestato, dall'esperienza dell'avvocato, dalla sua specializzazione, dal tempo da lui dedicato alla causa, dalla situazione economica del cliente, e, ancor più, dall'eventualità che l'avvocato sia tenuto a spostarsi per lunghi tragitti.
    31 La Commissione considera, in terzo luogo, che il sistema di tariffazione italiano pregiudichi la libertà contrattuale dell'avvocato impedendogli di fare offerte ad hoc in determinate situazioni e/o a clienti particolari. Le disposizioni controverse potrebbero dunque comportare una perdita di competitività per gli avvocati stabiliti in altri Stati membri perché esse privano gli stessi di efficaci tecniche di penetrazione nel mercato legale italiano. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le disposizioni controverse costituiscano un ostacolo all'accesso al mercato italiano dei servizi legali per gli avvocati stabiliti in altri Stati membri.
    32 In via principale, la Repubblica italiana contesta non l'esistenza, nell'ordinamento giuridico italiano, di dette tariffe massime, bensì il carattere vincolante delle medesime, sostenendo che esistono numerose deroghe per superare tali limiti, o per volontà degli avvocati e dei loro clienti, o tramite l'intervento del giudice.
    33 Secondo tale Stato membro, il criterio principale che consente di fissare gli onorari degli avvocati risiede, a norma dell'art. 2233 del codice civile italiano, nel contratto concluso tra l'avvocato e il suo cliente, mentre il ricorso alle tariffe applicabili agli onorari degli avvocati costituisce soltanto un criterio sussidiario, utilizzabile in mancanza di compenso liberamente fissato dalle parti contrattuali nell'esercizio della loro autonomia contrattuale.
    34 Inoltre, gli onorari calcolati su base oraria sarebbero espressamente previsti al punto 10 del capitolo III della deliberazione del CNF come metodo alternativo di calcolo degli onorari in materia stragiudiziale.
    35 Del pari, in seguito all'adozione del decreto Bersani, il divieto di concludere un accordo tra cliente ed avvocato, che preveda un compenso dipendente dall'esito della controversia, sarebbe stato definitivamente abolito dall'ordinamento giuridico italiano.
    36 Per quanto riguarda le deroghe alle tariffe massime applicabili agli onorari degli avvocati, la Repubblica italiana sottolinea che, in tutte le cause di particolare importanza, complessità o difficoltà per le questioni giuridiche trattate, gli avvocati e i loro clienti possono convenire, senza che sia necessario alcun parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente, che gli onorari vengano aumentati fino al doppio dei massimi di tali tariffe o anche, in materia penale, fino al quadruplo di tali massimi.
    37 Il previo parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente sarebbe invece richiesto, in materia sia civile che stragiudiziale, nei casi di straordinaria importanza delle controversie, per aumentare il compenso fino al quadruplo dei massimi previsti nonché, in caso di manifesta sproporzione tra la prestazione professionale e l'onorario previsto dalle tariffe applicabili a tali onorari, per aumentare del pari gli onorari di cui trattasi anche oltre tali massimi.
    38 In subordine, la Repubblica italiana sostiene che le disposizioni controverse non contengono alcuna misura restrittiva della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi e che gli addebiti della Commissione non sono fondati.
    39 Infatti, per quanto riguarda i costi aggiuntivi, l'esistenza di una duplice normativa, ossia quella dello Stato membro d'origine e quella dello Stato membro ospitante, non potrebbe, di per sè, costituire un motivo che consenta di sostenere che le disposizioni controverse sono restrittive poiché le norme professionali in vigore nello Stato membro ospitante sarebbero applicabili agli avvocati provenienti da altri Stati membri in forza delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 77/249 e 98/5/CE, volte a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36), indipendentemente dalle norme applicabili nello Stato membro d'origine.
    40 Per quanto attiene all'asserita riduzione dei margini di guadagno, le disposizioni controverse prevederebbero in modo dettagliato il rimborso integrale di tutte le spese di missione in base a documenti giustificativi e concederebbero inoltre un'indennità di trasferta per le ore di lavoro perse durante quest'ultima. Tali spese si aggiungerebbero ai diritti, agli onorari e alle spese generali degli avvocati e sarebbero rimborsate, in applicazione del principio di non discriminazione, tanto agli avvocati stabiliti in Italia, che devono spostarsi sul territorio nazionale, quanto agli avvocati stabiliti in altri Stati membri che devono spostarsi in Italia.
     
    Giudizio della Corte
    41 In via preliminare, va constatato come dall'insieme delle disposizioni controverse emerga che le tariffe massime applicabili agli onorari degli avvocati costituiscono norme giuridicamente vincolanti in quanto sono previste da un testo di legge.
    42 Pur supponendo che gli avvocati e i loro clienti siano, in concreto, liberi di pattuire contrattualmente il compenso degli avvocati su base oraria o a seconda dell'esito della causa, come fatto valere dalla Repubblica italiana, resta nondimeno il fatto che le tariffe massime continuano ad essere obbligatorie nell'ipotesi in cui non esista un patto tra gli avvocati e i clienti.
    43 Peraltro, la Commissione ha giustamente considerato che l'esistenza di deroghe che consentano di superare, in presenza di determinate condizioni, i limiti massimi dell'importo degli onorari portandoli al doppio o al quadruplo o addirittura oltre, conferma che le tariffe massime degli onorari si applicano in via generale.
    44 Di conseguenza, non può essere accolto l'argomento della Repubblica italiana secondo cui, nel suo ordinamento giuridico, non esiste alcun obbligo per gli avvocati di osservare tariffe massime per la determinazione dei loro onorari.
    45 Per quanto riguarda, poi, l'esistenza di restrizioni alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione di servizi, di cui rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE, da una giurisprudenza costante emerge che siffatte restrizioni sono costituite da misure che vietano, ostacolano o scoraggiano l'esercizio di tali libertà (v., in tal senso, sentenze 15 gennaio 2002, causa C-439/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-305, punto 22; 5 ottobre 2004, causa C-442/02, CaixaBank France, Racc. pag. I-8961, punto 11; 30 marzo 2006, causa C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I-2941, punto 31, e 4 dicembre 2008, causa C-330/07, Jobra, Racc. pag. I-9099, punto 19).
    46 In particolare, la nozione di restrizione comprende le misure adottate da uno Stato membro che, per quanto indistintamente applicabili, pregiudichino l'accesso al mercato per gli operatori economici di altri Stati membri (v., in particolare, sentenze CaixaBank France, cit., punto 12, e 28 aprile 2009, causa C-518/06, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3491, punto 64).
    47 Nella specie, è pacifico che le disposizioni controverse si applichino indistintamente a tutti gli avvocati che forniscono servizi sul territorio italiano.
    48 La Commissione ritiene, tuttavia, che tali disposizioni costituiscano una restrizione ai sensi degli articoli summenzionati, in quanto possono infliggere agli avvocati, stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana e che forniscono servizi in quest'ultimo Stato, costi aggiuntivi generati dall'applicazione del sistema italiano degli onorari nonché una riduzione dei margini di guadagno e dunque una perdita di competitività.
    49 A tal riguardo, giova ricordare anzitutto che una normativa di uno Stato membro non costituisce una restrizione ai sensi del Trattato CE per il solo fatto che altri Stati membri applichino regole meno severe o economicamente più vantaggiose ai prestatori di servizi simili stabiliti sul loro territorio (v. sentenza 28 aprile 2009, Commissione/Italia, cit., punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
    50 L'esistenza di una restrizione ai sensi del Trattato non può dunque essere desunta dalla mera circostanza che gli avvocati stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana devono, per il calcolo dei loro onorari per prestazioni fornite in Italia, abituarsi alle norme applicabili in tale Stato membro.
    51 Per contro, una restrizione del genere esiste, segnatamente, se detti avvocati sono privati della possibilità di penetrare nel mercato dello Stato membro ospitante in condizioni di concorrenza normali ed efficaci (v., in tal senso, sentenza CaixaBank France, cit., punti 13 e 14; 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-11421, punto 59, nonché 11 marzo 2010, causa C-384/08, Attanasio Group, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45).
    52 Orbene, è giocoforza constatare che la Commissione non ha dimostrato che le disposizioni controverse abbiano un tale scopo o effetto.
    53 Infatti, essa non è riuscita a dimostrare che la normativa in discussione è concepita in modo da pregiudicare l'accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano dei servizi di cui trattasi. Va rilevato, al riguardo, che la normativa italiana sugli onorari è caratterizzata da una flessibilità che sembra permettere un corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati. Così, è possibile aumentare gli onorari fino al doppio delle tariffe massime altrimenti applicabili, per cause di particolare importanza, complessità o difficoltà, o fino al quadruplo di dette tariffe per quelle che rivestono una straordinaria importanza, o anche oltre in caso di sproporzione manifesta, alla luce delle circostanze nel caso di specie, tra le prestazioni dell'avvocato e le tariffe massime previste. In diverse situazioni, inoltre, è consentito agli avvocati concludere un accordo speciale con il loro cliente al fine di fissare l'importo degli onorari.
    54 Pertanto, non avendo dimostrato che le disposizioni controverse ostacolano l'accesso degli avvocati provenienti dagli altri Stati membri al mercato italiano di cui trattasi, l'argomentazione della Commissione, diretta alla constatazione dell'esistenza di una restrizione ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE, non può essere accolta.
    55 Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto.
     
    Sulle spese
    56 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica italiana non ha chiesto la condanna della Commissione alle spese, si deve decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
     
    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
    1) Il ricorso è respinto.
    2) La Commissione europea e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.
    Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Giugno 2011 17:12
     

    Un'associazione per la difesa dell'ambiente può contestare in giudizio una decisione amministrativa eventualmente contraria al diritto Ue?

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    SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 8 marzo 2011
     
    Ambiente - Convenzione di Aarhus - Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia di ambiente - Effetto diretto
     
    Nel procedimento C-240/09,
     
    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) con decisione 22 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2009, nella causa
     
    L. VLK
    contro
    Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky,
     
    LA CORTE (Grande Sezione),
    composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot (relatore), K. Schiemann e D. Šváby, presidenti di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
    avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
    cancelliere: sig.ra R. Seres, amministratore
    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 4 maggio 2010,
    considerate le osservazioni presentate:
    - per il L. VLK, dall'avv. I. Rajtáková, advokátka;
    - per il governo slovacco, dalla sig.ra B. Ricziová, in qualità di agente;
    - per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e B. Klein, in qualità di agenti;
    - per il governo ellenico, dal sig. G. Karipsiadis e dalla sig.ra T. Papadopoulou, in qualità di agenti;
    - per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e S. Menez, in qualità di agenti;
    - per il governo polacco, dai sigg. M. Dowgielewicz, D. Krawczyk e M. Nowacki, in qualità di agenti;
    - per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski e dalla sig.ra M. Pere, in qualità di agenti;
    - per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;
    - per il governo del Regno Unito, dal sig. L. Seeboruth e dalla sig.ra J. Stratford, in qualità di agenti;
    - per la Commissione europea, dai sigg. P. Oliver e A. Tokár, in qualità di agenti,
    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 luglio 2010,
    ha pronunciato la seguente
     
    SENTENZA
    1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 9, n. 3, della convenzione [CEE/ONU] sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»).
    2 Detta domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia fra il L. VLK (in prosieguo: lo «zoskupenie»), un'associazione di diritto slovacco costituita allo scopo di promuovere la difesa dell'ambiente, e il Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky (Ministero dell'Ambiente della Repubblica slovacca; in prosieguo: il «Ministerstvo zivotného prostredia»), in merito alla richiesta dell'associazione di essere riconosciuta «parte» nel procedimento amministrativo concernente la concessione di deroghe al regime di tutela di specie come l'orso bruno, l'accesso ad aree naturali protette ovvero l'impiego in tali aree di prodotti chimici.
     
    Contesto normativo
    Il diritto internazionale
    3 A termini dell'art. 9 della convenzione di Aarhus:
    «1. Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'articolo 4 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale articolo, abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.
    La Parte che preveda il ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale dispone affinché l'interessato abbia anche accesso a una procedura stabilita dalla legge, rapida e gratuita o poco onerosa, ai fini del riesame della propria richiesta da parte dell'autorità pubblica o da parte di un organo indipendente e imparziale di natura non giurisdizionale.
    Le decisioni definitive prese a norma del presente paragrafo sono vincolanti per l'autorità pubblica in possesso delle informazioni. Esse sono motivate per iscritto almeno quando l'accesso alle informazioni viene negato in forza del presente paragrafo.
    2. Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato
    a) che vantino un interesse sufficiente
    o in alternativa
    b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto,
    abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.
    Le nozioni di "interesse sufficiente" e di "violazione di un diritto" sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell'ambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene sufficiente, ai sensi della lettera a), l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera b).
    Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un'autorità amministrativa, né dispensano dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.
    3. In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.
    (...)».
    4 L'art. 19, nn. 4 e 5, della convenzione di Aarhus dispone:
    «4. Ogni organizzazione di cui all'articolo 17 che diventi Parte della presente convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione. Se uno o più Stati membri di tale organizzazione sono Parti della presente convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. In questo caso, l'organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dalla convenzione.
    5. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 17 dichiarano il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione. Esse informano il depositario di ogni modifica sostanziale del proprio ambito di competenza».
     
    Il diritto dell'Unione
    5 L'art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206; in prosieguo: la «direttiva "habitat"»), così dispone:
    «Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
    a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
    b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
    c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
    d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo».
    6 L'art. 16, n. 1, della direttiva «habitat» dispone peraltro:
    «A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
    a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
    b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
    c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
    d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
    e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».
    7 L'allegato IV della direttiva «habitat», dedicato alle specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, menziona inter alia la specie «Ursus arctos».
    8 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26), al quinto ‘considerando' enuncia quanto segue:
    «Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la [convenzione di Aarhus]. Le disposizioni di diritto comunitario devono essere compatibili con quelle di tale convenzione in vista della sua conclusione da parte della Comunità europea».
    9 L'art. 6 della direttiva 2003/4 dà attuazione all'art. 9, n. 1, della convenzione di Aarhus riprendendone in modo quasi identico le prescrizioni.
    10 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17), enuncia ai ‘considerando' quinto, nono e undicesimo quanto segue:
    «(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la [convenzione di Aarhus]. Il diritto comunitario dovrebbe essere adeguatamente allineato a tale convenzione in vista della ratifica da parte della Comunità.
    (...)
    (9) L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Aarhus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell'articolo 6 della convenzione.
    (...)
    (11) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [GU L 175, pag. 40], e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento [GU L 257, pag. 26], dovrebbero essere modificate per garantirne la totale compatibilità con le disposizioni della convenzione di Aarhus, in particolare con l'articolo 6 e con l'articolo 9, paragrafi 2 e 4».
    11 Gli artt. 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35 inseriscono, rispettivamente, un articolo 10 bis nella direttiva 85/337 e un articolo 15 bis nella direttiva 96/61, per dare attuazione all'art. 9, n. 2, della convenzione di Aarhus, di cui riprendono in modo pressoché identico la formulazione.
    12 A termini dei ‘considerando' dal quarto al settimo della decisione 2005/370:
    «(4) Secondo la convenzione di Aarhus, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione.
    (5) In virtù del Trattato e, in particolare, dell'articolo 175, paragrafo 1, la Comunità è competente, insieme agli Stati membri, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere agli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 174 del Trattato.
    (6) La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno firmato la convenzione di Aarhus nel 1998 e da allora si sono attivamente impegnati per assicurarne l'approvazione. Nel frattempo è in corso l'adeguamento della pertinente normativa comunitaria alla convenzione.
    (7) L'obiettivo della convenzione di Aarhus, quale definito all'articolo 1 della stessa, è coerente con gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale enunciati all'articolo 174 del Trattato, ai sensi del quale la Comunità, che ha competenza condivisa con i suoi Stati membri, ha già adottato un'esauriente normativa che evolve costantemente e contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo della convenzione, non solo da parte delle proprie istituzioni, ma anche da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri».
    13 L'art. 1 della decisione 2005/370 recita:
    «E' approvata a nome della Comunità la [convenzione di Aarhus]».
    14 Nella sua dichiarazione di competenza formulata in applicazione dell'art. 19, n. 5, della convenzione di Aarhus e allegata alla decisione 2005/370, la Comunità ha indicato, in particolare, «che gli strumenti giuridici in vigore non contemplano completamente l'attuazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione dato che sono connessi a procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità diverse dalle istituzioni della Comunità europea di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della convenzione e che, pertanto, i suoi Stati membri sono responsabili dell'adempimento di tali obblighi all'atto dell'approvazione della convenzione da parte della Comunità europea e continueranno ad essere responsabili, a meno che e fino a che la Comunità, nell'esercizio delle competenze conferitele dal Trattato CE, non adotti disposizioni di diritto comunitario che disciplinino l'attuazione di detti obblighi».
    15 Gli artt. 10-12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13), sono diretti ad assicurare l'accesso alla giustizia delle organizzazioni non governative riguardo agli atti amministrativi adottati, o che avrebbero dovuto essere adottati, dalle istituzioni o dagli organi dell'Unione, conformemente all'art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus.
     
    Il dirittto slovacco
    16 In forza dell'art. 82, n. 3, della legge 543/2002 sulla tutela dell'ambiente e del territorio, come emendata, applicabile alla causa principale (zákon c. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny), un'associazione con personalità giuridica il cui oggetto sia, da almeno un anno, la tutela dell'ambiente e del territorio e che abbia dichiarato per iscritto di voler partecipare al procedimento entro il termine impartito da detto articolo è considerata «terzo interessato» nel procedimento o nei procedimenti amministrativi ai sensi di detta disposizione. La qualità di «terzo interessato» le conferisce il diritto di essere informata di tutti i procedimenti amministrativi in corso relativi alla tutela dell'ambiente e del territorio.
    17 Conformemente all'art. 15 bis, n. 2, del codice di procedura amministrativo (Správny poriadok), il «terzo interessato» ha diritto di essere informato dell'instaurazione di un procedimento amministrativo, di consultare i fascicoli presentati dalle parti nel procedimento amministrativo, di partecipare alle audizioni e ai sopralluoghi e di produrre prove ed elementi integrativi ai fini dell'emananda decisione.
    18 A termini dell'art. 250, n. 2, del codice di procedura civile (Obciansky súdny poriadok), si intende per ricorrente la persona fisica o giuridica che fa valere che i suoi diritti di parte del procedimento amministrativo sono stati lesi da una decisione o dal comportamento di un organo amministrativo. Può proporre un ricorso anche la persona fisica o giuridica che non sia stata presente nel procedimento amministrativo, benché la sua partecipazione fosse dovuta.
    19 A norma dell'art. 250 m, n. 3, del medesimo codice, si intende per parte processuale chi era parte nel procedimento amministrativo e l'organo amministrativo medesimo la cui decisione è oggetto di riesame.
     
    Causa principale e questioni pregiudiziali
    20 Lo zoskupenie veniva informato dell'avvio di diversi procedimenti amministrativi promossi da associazioni di cacciatori o da altri soggetti per la concessione di deroghe al regime di tutela di specie come l'orso bruno, l'accesso ad aree naturali protette ovvero l'impiego in tali aree di prodotti chimici.
    21 Lo zoskupenie chiedeva allora al Ministerstvo zivotného prostredia di essere riconosciuto «parte» nel procedimento amministrativo avente ad oggetto la concessione di tali deroghe o autorizzazioni, invocando a tal fine la convenzione di Aarhus. Quest'ultimo respingeva la richiesta nonché il reclamo amministrativo successivamente proposto dall'associazione contro detto rigetto.
    22 Lo zoskupenie proponeva indi ricorso giurisdizionale avverso entrambe le decisioni sostenendo, in particolare, che le disposizioni dell'art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus avevano efficacia diretta.
    23 In tale contesto il Najvyšší súd Slovenskej republiky ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
    «1) Se sia possibile riconoscere all'art. 9 della [convenzione di Aarhus], in particolare al suo n. 3, alla luce dell'obiettivo principale perseguito da detto trattato internazionale, che è quello di riformare il concetto classico di legittimazione attiva riconoscendo la posizione di parte processuale anche al pubblico, ovvero al pubblico interessato, il "self executing effect" dei trattati internazionali, considerato che l'Unione europea ha aderito a detta Convenzione il 17 febbraio 2005, ma ancora non ha adottato norme che la traspongano nell'ordinamento comunitario.
    2) Se sia possibile riconoscere all'art. 9 della convenzione di Aarhus, in particolare al suo n. 3, ormai integrato nell'ordinamento comunitario, l'applicabilità o l'efficacia dirette del diritto comunitario conformemente alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia.
    3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se sia possibile interpretare l'art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus, alla luce dell'obiettivo principale perseguito da detto trattato internazionale, nel senso che per "att[o] delle pubbliche autorità" deve intendersi anche l'adozione di una decisione; vale a dire, se il diritto del pubblico di partecipare a un procedimento giurisdizionale comprenda anche il diritto di contestare le decisioni di un'autorità pubblica la cui illegittimità si ripercuota sull'ambiente».
    24 Con ordinanza del presidente della Corte 23 ottobre 2009, è stata respinta la domanda del giudice del rinvio mirante a sottoporre la presente controversia al procedimento accelerato, previsto all'art. 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura.
     
    Sulle questioni pregiudiziali
    Sulla ricevibilità
    25 I governi polacco e del Regno Unito sono del parere che le questioni siano ricevibili solo nella parte in cui si riferiscono alle disposizioni dell'art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus, mentre sarebbero irricevibili per il resto, in quanto l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non avrebbe alcuna relazione con le circostanze concrete o con l'oggetto della causa principale.
    26 Per rispondere a tale argomentazione è sufficiente constatare che le questioni sollevate riguardano, in sostanza, unicamente l'art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus e nessun altro paragrafo di detto articolo.
    27 Ciò considerato, la Corte non ha motivo di opporre un'irricevibilità parziale alle questioni sollevate perché riguarderebbero disposizioni diverse da quelle dell'art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus.
     
    Sulla prima e sulla seconda questione
    28 Con le sue due prime questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i privati, segnatamente le associazioni per la tutela dell'ambiente, quando intendono contestare una decisione che deroga a un regime di tutela dell'ambiente come quello istituito dalla direttiva «habitat» a beneficio di una specie elencata nell'allegato IV di quest'ultima, possano trarre diritto di azione dall'ordinamento giuridico dell'Unione, avuto riguardo in particolare alle disposizioni dell'art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus, sull'efficacia diretta del quale detto giudice s'interroga.
    29 A titolo preliminare si deve ricordare che, in forza dell'art. 300, n. 7, CE, «[g]li accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri».
    30 La convenzione di Aahrus è stata sottoscritta dalla Comunità e poi approvata con la decisione 2005/370. Ne consegue, secondo una giurisprudenza costante, che le sue disposizioni formano ormai parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione (v., in particolare, sentenze 10 gennaio 2006, causa C-344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I-403, punto 36, e 30 maggio 2006, causa C-459/03, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-4635, punto 82). Nell'ambito di tale ordinamento giuridico la Corte è perciò competente a statuire in via pregiudiziale in merito all'interpretazione dell'accordo suddetto (v., in particolare, sentenze 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegeman, Racc. pag. 449, punti 4-6, e 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto 7).
    31 La convenzione di Aahrus è stata conclusa dalla Comunità e da tutti i suoi Stati membri in virtù di una competenza ripartita; ne discende che la Corte, adita in conformità delle norme del Trattato CE, segnatamente dell'art. 234 CE, è competente a distinguere gli obblighi così assunti dall'Unione da quelli che restano a carico esclusivo degli Stati membri e ad interpretare le disposizioni della convenzione di Aahrus (v., per analogia, sentenze 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, Dior e a., Racc. pag. I-11307, punto 33, e 11 settembre 2007, causa C-431/05, Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos, Racc. pag. I-7001, punto 33).
    32 Si deve indi stabilire se, nel settore cui si riferisce l'art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus, l'Unione abbia esercitato le sue competenze e adottato disposizioni per adempiere gli obblighi che ne derivano. Ove tale ipotesi non ricorra, gli obblighi che derivano dall'art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus continuerebbero a ricadere nel diritto interno degli Stati membri e spetterebbe ai giudici di detti Stati determinare, sulla base del diritto nazionale, se un cittadino possa fondarsi direttamente sulle norme di tale accordo internazionale concernenti detto settore o magari se i giudici medesimi debbano darvi attuazione d'ufficio. Infatti, il diritto dell'Unione non impone né esclude, in tal caso, che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro riconosca ai privati il diritto di fondarsi direttamente su una tale norma o imponga al giudice l'obbligo di applicarla d'ufficio (v., per analogia, citate sentenze Dior e a., punto 48, e Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos, punto 34).
    33 Al contrario, qualora si constatasse che l'Unione ha esercitato le sue competenze e legiferato nel settore cui si riferisce l'art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus, troverebbe applicazione il diritto dell'Unione e spetterebbe alla Corte determinare se la disposizione dell'accordo internazionale in causa abbia efficacia diretta.
    34 Occorre dunque verificare se, nello specifico settore in cui rientra l'art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus, l'Unione abbia esercitato la sua competenza e adottato disposizioni per adempiere gli obblighi che ne derivano (v., per analogia, sentenza Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos, cit., punto 39).
    35 Al riguardo si deve rilevare anzitutto che l'Unione dispone, nel settore dell'ambiente, di una competenza esterna esplicita ai sensi del combinato disposto degli artt. 175 CE e 174, n. 2, CE (v. sentenza Commissione/Irlanda, cit., punti 94 e 95).
    36 La Corte ha inoltre considerato che una questione specifica sulla quale l'Unione ancora non abbia legiferato rientra nel diritto dell'Unione ove sia disciplinata da accordi conclusi dall'Unione e dai suoi Stati membri e concerna un settore ampiamente coperto da tale diritto (v., per analogia, sentenza 7 ottobre 2004, causa C-239/03, Commissione/Francia, Racc. pag. I-9325, punti 29-31).
    37 Nel caso concreto, oggetto della causa principale è stabilire se un'associazione per la tutela dell'ambiente possa essere «parte» in un procedimento amministrativo concernente, segnatamente, la concessione di deroghe al regime di tutela di una specie come l'orso bruno. Ebbene, tale specie è menzionata nell'allegato IV, punto a), della direttiva «habitat», sicché, ai sensi dell'art. 12 di quest'ultima, essa è assoggettata a un regime di rigorosa tutela al quale è possibile derogare solo alle condizioni previste all'art. 16 della medesima direttiva.
    38 Ne discende che la causa principale rientra nel diritto dell'Unione.
    39 Vero è che, nella dichiarazione di competenza formulata in applicazione dell'art. 19, n. 5, della convenzione di Aahrus e allegata alla decisione 2005/370, la Comunità ha espressamente indicato «che gli strumenti giuridici in vigore non contemplano completamente l'attuazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione dato che sono connessi a procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità diverse dalle istituzioni della Comunità europea di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della convenzione e che, pertanto, i suoi Stati membri sono responsabili dell'adempimento di tali obblighi all'atto dell'approvazione della convenzione da parte della Comunità europea e continueranno ad essere responsabili, a meno che e fino a che la Comunità, nell'esercizio delle competenze conferitele dal Trattato CE, non adotti disposizioni di diritto comunitario che disciplinino l'attuazione di detti obblighi».
    40 Tuttavia, non può dedursene che la causa principale non rientra nel diritto dell'Unione, giacché, come è stato ricordato al punto 36 della presente sentenza, una questione specifica sulla quale l'Unione ancora non abbia legiferato può rientrare nel diritto dell'Unione se attiene ad un settore che quest'ultimo copre ampiamente.
    41 E' ininfluente, al riguardo, la circostanza che il regolamento n. 1367/2006, che è inteso ad attuare le disposizioni dell'art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus, concerna solo le Istituzioni dell'Unione e non possa essere considerato integrare l'adozione, da parte dell'Unione, di disposizioni vertenti sull'adempimento degli obblighi che derivano dall'art. 9, n. 3, di detta convenzione relativamente ai procedimenti amministrativi o giurisdizionali nazionali.
    42 Infatti, quando una disposizione può trovare applicazione sia per situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto dell'Unione, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, questa disposizione riceva un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui essa verrà applicata (v., in particolare, sentenze 17 luglio 1997, causa C-130/95, Giloy, Racc. pag. I-4291, punto 28, e 16 luglio 1998, causa C-53/96, Hermès, Racc. pag. I-3603, punto 32).
    43 Ne consegue che la Corte è competente ad interpretare le disposizioni dell'art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus e, in particolare, a pronunciarsi sulla questione se queste ultime abbiano o meno efficacia diretta.
    44 Orbene, una disposizione di un accordo concluso dall'Unione e dai suoi Stati membri con Stati terzi dev'essere considerata dotata di effetto diretto quando, avuto riguardo alla sua lettera, nonché all'oggetto e alla natura di tale accordo, stabilisce un obbligo chiaro e preciso che non è subordinato, nel suo adempimento o nei suoi effetti, all'intervento di alcun atto ulteriore (v., in particolare, sentenze 12 aprile 2005, causa C-265/03, Simutenkov, Racc. pag. I-2579, punto 21, e 13 dicembre 2007, causa C-372/06, Asda Stores, Racc. pag. I-11223, punto 82).
    45 E' giocoforza constatare che l'art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus non contiene alcun obbligo chiaro e preciso idoneo a regolare direttamente la situazione giuridica dei cittadini. Infatti, nella misura in cui solo «i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale» sono titolari dei diritti previsti dal suddetto art. 9, n. 3, tale disposizione è subordinata, nel suo adempimento o nei suoi effetti, all'intervento di un atto ulteriore.
    46 Si deve nondimeno rilevare che detta disposizione, benché redatta in termini generali, ha lo scopo di permettere di assicurare una tutela effettiva dell'ambiente.
    47 Orbene, in mancanza di una disciplina dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, nella fattispecie in forza della direttiva «habitat», fermo restando che gli Stati membri sono tenuti a garantire in ogni caso la tutela effettiva di tali diritti (v., in particolare, sentenza 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact, Racc. pag. I-2483, punti 44 e 45).
    48 Sotto tale profilo, come risulta da una giurisprudenza consolidata, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività) (sentenza Impact, cit., punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
    49 Pertanto, non si può immaginare, senza mettere a rischio la tutela effettiva del diritto ambientale dell'Unione, di interpretare le prescrizioni dell'art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus in una maniera che renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.
    50 Ne risulta che, quando è in causa una specie protetta dal diritto dell'Unione, segnatamente dalla direttiva «habitat», spetta al giudice nazionale, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori coperti dal diritto ambientale dell'Unione, offrire un'interpretazione del proprio diritto nazionale quanto più possibile conforme agli obiettivi fissati dall'art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus.
    51 Spetta pertanto al giudice del rinvio interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell'art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus sia dell'obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, al fine di permettere ad un'organizzazione per la tutela dell'ambiente, quale lo zoskupenie, di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell'Unione (v., in tal senso, sentenze 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet, Racc. pag. I-2271, punto 44, e Impact, cit., punto 54).
    52 Alla luce di ciò, occorre risolvere la prima e la seconda questione pregiudiziale rispondendo che l'art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus non ha efficacia diretta nel diritto dell'Unione. Nondimeno, il giudice nazionale è tenuto ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell'art. 9, n. 3, della suddetta convenzione sia dell'obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, al fine di permettere ad un'organizzazione per la tutela dell'ambiente, come lo zoskupenie, di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell'Unione.
     
    Sulla terza questione
    53 Alla luce della soluzione apportata alla prima e alla seconda questione, non occorre risolvere la terza.
     
    Sulle spese
    54 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
     
    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
    L'art. 9, n. 3, della convenzione [CEE/ONU] sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, non ha efficacia diretta nel diritto dell'Unione. Nondimeno, il giudice nazionale è tenuto ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell'art. 9, n. 3, della suddetta convenzione sia dell'obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, al fine di permettere ad un'organizzazione per la tutela dell'ambiente, come il L., di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell'Unione.
    Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Giugno 2011 18:50
     

    Il Tribunale dei brevetti europeo e comunitario al vaglio di compatibilità con le norme dei Trattati europei

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    Corte di Giustizia Europea Seduta Plenaria
    Parere 8 marzo 2011
     
    Parere emesso ai sensi dell'art. 218, n. 11, TFUE - Progetto di accordo - Creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti - Tribunale dei brevetti europeo e comunitario - Compatibilità di tale progetto con i Trattati
     
    Nel procedimento di parere 1/09,
     
    avente ad oggetto una domanda di parere ai sensi dell'art. 218, n. 11, TFUE, proposta alla Corte il 6 luglio 2009 dal Consiglio dell'Unione europea,
     
    LA CORTE (Seduta Plenaria),
    composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, A. Arabadjiev, J.-J. Kasel e D. Šváby, presidenti di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešic, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh e L. Bay Larsen, dalla sig.ra P. Lindh, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra C. Toader, dal sig. M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
    cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità,
    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 18 maggio 2010,
    considerate le osservazioni presentate:
    - per il Consiglio dell'Unione europea, dai sigg. J.-C. Piris, F. Florindo Gijón e L. Karamountzos, nonché dalla sig.ra G. Kimberley, in qualità di agenti;
    - per il governo belga, dalla sig.ra C. Pochet, nonché dai sigg. J.-C. Halleux e T. Materne, in qualità di agenti;
    - per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
    - per il governo danese, dalla sig.ra V. Pasternak Jørgensen, nonché dai sigg. R. Holdgaard e C. Vang, in qualità di agenti;
    - per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
    - per il governo estone, dal sig. L. Uibo, in qualità di agente;
    - per l'Irlanda, dal sig. D.J. O'Hagan, in qualità di agente, assistito dai sigg. E. Fitzsimons, SC, e N. Travers, BL;
    - per il governo ellenico, dalle sig.re A. Samoni-Rantou e G. Alexaki, nonché dal sig. K. Boskovits, in qualità di agenti;
    - per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Diaz Abad, in qualità di agente;
    - per il governo francese, dalle sig.re E. Belliard e B. Beaupère-Manokha, nonché dai sigg. G. de Bergues e A. Adam, in qualità di agenti;
    - per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri e dal sig. M. Fiorilli, in qualità di agenti, assistiti dal sig. G. Nori, vice avvocato generale dello Stato;
    - per il governo cipriota, dalle sig.re V. Christoforou e M. Chatzigeorgiou, in qualità di agenti;
    - per il governo lituano, dal sig. I. Jarukaitis, in qualità di agente;
    - per il governo lussemburghese, dal sig. C. Schiltz, in qualità di agente, assistito dal sig. P.-E. Partsch, avocat;
    - per il governo olandese, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. Y. de Vries, in qualità di agenti;
    - per il governo polacco, dai sigg. M. Dowgielewicz e M. Szpunar, in qualità di agenti;
    - per il governo portoghese, dai sigg. L. Fernandez e J. Negrão, nonché dalla sig.ra M.L. Duarte, in qualità di agenti;
    - per il governo rumeno, dal sig. A. Popescu e dalla sig.ra M.-L. Colonescu, in qualità di agenti, assistiti dalle sig.re E. Gane e A. Stoia, consigliere;
    - per il governo sloveno, dalle sig.re V. Klemenc e T. Mihelic Zitko, in qualità di agenti;
    - per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski e dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agenti;
    - per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk e dal sig. A. Engman, in qualità di agenti;
    - per il governo del Regno Unito, dalle sig.re I. Rao e F. Penlington, in qualità di agenti, assistite dal sig. A. Dashwood, barrister;
    - per il Parlamento europeo, dai sigg. E. Perillo e K. Bradley, nonché dalla sig.ra M. Dean, in qualità di agenti;
    - per la Commissione europea, dai sigg. L. Romero Requena, J.-P. Keppenne e H. Krämer, in qualità di agenti,
    sentiti in camera di consiglio, il 2 luglio 2010, il sig. P. Mengozzi, primo avvocato generale, le sig.re J. Kokott e E. Sharpston, i sigg. Y. Bot e J. Mazák, la sig.ra V. Trstenjak, i sigg. N. Jääskinen e P. Cruz Villalón, avvocati generali,
     
    ha emesso il seguente
     
    PARERE
    Domanda di parere
    1. La domanda di parere proposta alla Corte dal Consiglio dell'Unione europea è del seguente tenore:
    «Il previsto accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti (attualmente denominato "Tribunale dei brevetti europeo e comunitario") è compatibile con le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea?»
    2. Il Consiglio ha trasmesso alla Corte, in allegato alla sua domanda:
    - il documento del Consiglio 7 aprile 2009, n. 8588/09, su una proposta riveduta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario, elaborato dalla presidenza del Consiglio e destinato al Gruppo «Proprietà intellettuale» (Brevetti);
    - il documento del Consiglio 23 marzo 2009, n. 7928/09, su un testo riveduto dalla presidenza e relativo al progetto di accordo sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario e al progetto di Statuto di detto organo giurisdizionale;
    - il documento del Consiglio 23 marzo 2009, n. 7927/09, riguardante una raccomandazione della Commissione al Consiglio, perché autorizzi la Commissione ad avviare negoziati in vista dell'adozione di un accordo internazionale «relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti» europei e comunitari.
     
    Progetto di accordo sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario
    3. La Convenzione sul brevetto europeo (in prosieguo: la «CBE»), siglata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, è un Trattato al quale oggi aderiscono 38 Stati, tra i quali tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Quest'ultima non ha aderito alla CBE. Detta convenzione prevede una procedura unica per il rilascio dei brevetti europei da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti (in prosieguo: l'«UEB»). Sebbene la procedura di rilascio di questo titolo sia unica, il brevetto europeo si compone di una serie di brevetti nazionali, soggetti ciascuno alla normativa propria degli Stati designati dal titolare.
    4. Nel corso del 2000, il dibattito su un futuro brevetto comunitario è stato rilanciato dal Consiglio europeo. Il 5 luglio 2000, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio, relativo al brevetto comunitario [COM (2000) 412 def.], che prevedeva l'adesione della Comunità alla CBE, la creazione di un titolo unico di proprietà industriale valido per l'intera Comunità e il rilascio di detto titolo da parte dell'UEB.
    5. In seguito alle conclusioni del Consiglio «Competitività» del 4 dicembre 2006, e del Consiglio europeo in data 8 e 9 marzo 2007, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, in data 3 aprile 2007, una comunicazione intitolata «Migliorare il sistema dei brevetti in Europa» [COM (2007) 165 def.].
    6. La Commissione ha proposto, in particolare, l'istituzione di un sistema integrato per il brevetto europeo e per il futuro brevetto comunitario. Quest'ultimo dovrebbe essere rilasciato dall'UEB in forza delle disposizioni della CBE. Esso avrebbe carattere unitario e autonomo, produrrebbe i medesimi effetti nell'intera Unione europea e potrebbe essere rilasciato, trasferito, annullato o esteso solo nei limiti di tale ambito territoriale. Le norme della CBE si applicherebbero al brevetto comunitario qualora il regolamento relativo al brevetto comunitario non dovesse prevedere norme specifiche.
    7. Nell'ambito dei lavori in seno al Consiglio è stato elaborato parimenti un progetto di accordo internazionale che dovrebbe essere concluso tra gli Stati membri, l'Unione europea e gli Stati terzi aderenti alla CBE (in prosieguo: il «progetto di accordo»), per l'istituzione di un tribunale competente sulle controversie in materia di brevetti europei e comunitari.
    8. L'accordo così delineato istituirebbe un Tribunale dei brevetti europeo e comunitario (in prosieguo: il «TB»), composto di un tribunale di primo grado, comprendente una divisione centrale e divisioni locali e regionali, nonché di una corte d'appello, quest'ultima competente a conoscere degli appelli proposti avverso le decisioni adottate dal tribunale di primo grado. Il terzo organo del TB sarebbe una cancelleria comune.
     
    Disposizioni del progetto di accordo
    9. L'art. 14 bis di questo progetto prevede quanto segue:
    «Diritto applicabile
    1) Nel conoscere una causa ad esso proposta ai sensi del presente accordo, il Tribunale rispetta il diritto comunitario e fonda le proprie decisioni sui seguenti strumenti:
    a) il presente accordo;
    b) il diritto comunitario direttamente applicabile, in particolare il regolamento (...) del Consiglio relativo al brevetto comunitario, e la legislazione nazionale degli Stati contraenti che attua il diritto comunitario; (...)
    c) la convenzione sul brevetto europeo e la legislazione nazionale adottata dagli Stati contraenti in conformità della convenzione sul brevetto europeo; e
    d) le disposizioni degli accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti tutte le parti contraenti.
    2) Nella misura in cui il Tribunale fonda le sue decisioni sul diritto nazionale degli Stati contraenti, la legge applicabile è determinata:
    a) dalle disposizioni direttamente applicabili del diritto comunitario, o
    b) in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto comunitario, dagli strumenti internazionali sul diritto internazionale privato di cui tutte le parti contraenti sono parti; ovvero
    c) in assenza delle disposizioni di cui alle lettere (a) e (b), dalle disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato come determinato dal Tribunale.
    3) Uno Stato contraente che non è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al diritto comunitario relativo al diritto brevettuale sostanziale».
    10. L'art. 15 del progetto di accordo è del seguente tenore:
    «Competenza giurisdizionale
    1) Il Tribunale ha competenza giurisdizionale esclusiva in relazione a:
    a) azioni per violazioni effettive o rischio di violazioni di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;
    a 1) azioni di accertamento di non contraffazione;
    b) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
    c) azioni o domande riconvenzionali di nullità di brevetti;
    d) ricorsi per risarcimenti di danni o azioni di indennizzo derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto pubblicata;
    e) azioni correlate all'utilizzo dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzo precedente del brevetto;
    f) azioni per la concessione o la revoca di licenze obbligatorie correlate a brevetti comunitari; e
    g) azioni di compensazione per licenze (...)
    2) Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati contraenti sono competenti a conoscere delle azioni relative ai brevetti comunitari ed ai brevetti europei che esulano dalla competenza esclusiva del Tribunale».
    11. Le competenze territoriali delle diverse divisioni del tribunale di primo grado del TB sono così delineate dall'art. 15 bis, n. 1, del progetto di accordo:
    «Le azioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b), d) e e) sono proposte dinanzi:
    a) alla divisione locale ospitata dallo Stato contraente in cui la violazione si è verificata effettivamente o rischia di verificarsi, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato contraente; ovvero
    b) alla divisione locale ospitata dallo Stato contraente in cui è domiciliato il convenuto o alla divisione regionale cui partecipa detto Stato contraente.
    Le azioni contro convenuti domiciliati al di fuori del territorio degli Stati contraenti sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale in conformità della lettera a).
    Se lo Stato contraente interessato non ospita divisioni locali e non partecipa a divisioni regionali, le azioni e i ricorsi sono proposti dinanzi alla divisione centrale».
    12. L'art. 48 di detto progetto ha il seguente enunciato:
    «1) Qualora sia sollevata una questione circa l'interpretazione del Trattato [CE] o la validità e interpretazione di atti delle istituzioni della Comunità europea dinanzi al tribunale di primo grado, quest'ultimo può, se lo ritiene necessario per permettergli di prendere una decisione, chiedere alla Corte di giustizia (...) di pronunciarsi sulla questione. Qualora siffatta questione sia sollevata dinanzi alla corte d'appello, quest'ultima può chiedere alla Corte di giustizia (...) di pronunciarsi sulla questione.
    2) La decisione della Corte di giustizia in merito all'interpretazione del Trattato [CE] o alla validità e interpretazione di atti delle istituzioni della Comunità europea è vincolante per il tribunale di primo grado e la corte d'appello».
     
    Valutazioni formulate dal Consiglio nella sua domanda di parere
    13. Il Consiglio sottolinea che «la maggioranza dei [suoi] membri (...) ritiene che il previsto accordo sia un modo giuridicamente possibile per conseguire gli obiettivi previsti. Tuttavia varie preoccupazioni di natura giuridica sono state espresse e discusse». Il Consiglio precisa che «le varie questioni sono presentate in modo neutro, non facendo riferimento al livello di sostegno ricevuto dai vari approcci, e che [esso] non prende parte né per una risposta né per l'altra».
    14. Il Consiglio pone in evidenza che l'accordo delineato non produrrebbe l'effetto di snaturare le competenze della Corte. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di organizzare la struttura del sistema giurisdizionale in questione nella maniera da essi ritenuta appropriata, anche istituendo un tribunale di natura internazionale.
    15. Il Consiglio afferma che l'obbligo per il TB di rispettare il diritto dell'Unione sarebbe concepito con un campo di applicazione molto vasto, poiché contemplerebbe non solo il Trattato e gli atti delle istituzioni, ma anche i principi generali dell'ordinamento giuridico dell'Unione e la giurisprudenza della Corte.
     
    Sintesi delle osservazioni presentate alla Corte
    16. Le osservazioni depositate concludono nel senso o dell'irricevibilità della domanda di parere, o dell'incompatibilità del progetto di accordo con i Trattati, o della necessità di apportare emendamenti a detto progetto per assicurarne la conformità con i Trattati, o della compatibilità del progetto di accordo con questi ultimi.
     
    Osservazioni relative alla ricevibilità della domanda di parere
    17. Il Parlamento e il governo spagnolo affermano sostanzialmente che la domanda di parere è prematura e si basa su informazioni incomplete e insufficienti, tenuto conto dell'oggetto dell'accordo delineato, dello stato di avanzamento dei lavori preparatori nonché del contesto istituzionale e giuridico. Il Parlamento, per parte sua, ritiene parimenti che, non essendo stato consultato dal Consiglio in merito al progetto di regolamento sul brevetto comunitario, sia stato messo in discussione il principio dell'equilibrio istituzionale.
    18. L'Irlanda, pur dichiarando di sostenere la domanda di parere, ritiene che la Corte debba verificare se essa sia competente a pronunciarsi su tale domanda, in particolare in considerazione dello stato di avanzamento raggiunto dal processo negoziale. Infatti, il testo sottoposto al parere della Corte costituirebbe ancora in larga parte solo un documento di lavoro, che non ha ottenuto l'accordo di tutti i membri del Consiglio.
     
    Osservazioni che concludono nel senso dell'incompatibilità del progetto di accordo con i Trattati
    19. L'Irlanda, nonché i governi ellenico, spagnolo (in via subordinata), italiano, cipriota, lituano e lussemburghese ritengono che il progetto di accordo sia incompatibile con i Trattati.
    20. L'Irlanda sostiene che il progetto di accordo non garantisce che venga rispettato il primato delle disposizioni del diritto dell'Unione che potrebbero essere invocate nelle controversie pendenti dinanzi al TB. Esso non garantirebbe nemmeno l'assoggettamento di questo giudice a un obbligo di interpretazione diretto a evitare, nella maggior misura possibile, conflitti tra le disposizioni del diritto dell'Unione che esso dovrebbe applicare e altre norme di livello nazionale e internazionale eventualmente applicabili.
    21. Il governo ellenico osserva che le disposizioni del progetto di accordo riguardanti l'istituzione e il funzionamento delle divisioni del tribunale di primo grado del TB, ubicate in Stati terzi e competenti per i brevetti comunitari, sollevano la questione della tutela dell'autonomia dell'ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell'Unione. Infatti, i Trattati avrebbero stabilito una cornice giuridica vincolante, all'interno della quale le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri debbono agire quando scelgono sia il metodo generale, sia le concrete disposizioni riguardanti la soluzione delle controversie vertenti sui titoli comunitari di proprietà industriale.
    22. Il governo spagnolo, in subordine, rileva che il progetto di accordo è incompatibile con i Trattati, poiché esso lede, in particolare, gli artt. 19 TUE e 344 TFUE, in quanto mette in discussione il monopolio giurisdizionale di cui gode la Corte in materia di controversie rientranti nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione. Inoltre, il sistema delineato non garantirebbe il primato del diritto dell'Unione, poiché il TB non sarebbe compreso nella struttura giurisdizionale di nessuno Stato membro, per cui le violazioni del diritto dell'Unione commesse da un siffatto giudice non sarebbero soggette a nessun tipo di controllo.
    23. Il governo italiano sottolinea che il progetto di accordo riveste la forma di un atto di diritto internazionale, mediante il quale gli Stati membri e gli Stati aderenti alla CBE trasferiscono le loro competenze costituzionali in materia giurisdizionale a un organo giurisdizionale internazionale. Posto che attualmente non esisterebbe un brevetto che valga sul territorio di tutti gli Stati membri, né un sistema unitario per la soluzione delle controversie in questa materia, l'Unione non sarebbe legittimata a trasferire la propria competenza giurisdizionale a un organo internazionale. L'adesione dell'Unione alla CBE sarebbe irrilevante rispetto a questa valutazione, in quanto l'organo giurisdizionale internazionale che si pensa di istituire non sarebbe un organo disciplinato dalla CBE. Di conseguenza, in mancanza di un fondamento giuridico, l'accordo delineato non sarebbe compatibile con le disposizioni dei Trattati.
    24. Il governo cipriota ritiene che l'istituzione del TB si scontri con le competenze attribuite in via esclusiva alla Corte e al Tribunale, quali delineate con riferimento ai diversi rimedi giurisdizionali previsti dai Trattati.
    25. Il governo lituano ritiene che, in considerazione del fatto che il previsto accordo non potrebbe essere concluso sulla base delle norme dei Trattati, esso sarebbe incompatibile con questi ultimi. Il progetto di accordo non garantirebbe che vengano tutelate l'autonomia del diritto dell'Unione e la natura sostanziale dei poteri attribuiti dai Trattati alle istituzioni dell'Unione.
    26. Il governo lussemburghese ritiene che i Trattati non forniscano nessun fondamento normativo che consenta un trasferimento di competenze del tipo di quello previsto dal progetto di accordo a un giudice quale il TB. Le norme del diritto dell'Unione e la giurisprudenza della Corte che hanno inquadrato l'autonomia e l'omogeneità dell'ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell'Unione osterebbero all'istituzione di un organo giurisdizionale siffatto. I Trattati e la giurisprudenza della Corte imporrebbero che le competenze che l'accordo delineato prevede di attribuire al TB possano essere esercitate solo dalla Corte stessa.
     
    Osservazioni che concludono nel senso della compatibilità del progetto di accordo con i Trattati, a condizione che vengano apportati alcuni emendamenti a detto progetto
    27. Il Parlamento, in via subordinata, i governi belga e francese nonché la Commissione, pur ritenendo che il progetto di accordo sia compatibile, in linea di principio, con i Trattati, indicano alcuni emendamenti da apportare a detto progetto.
    28. Nel caso in cui la Corte dichiari ricevibile la domanda del Consiglio, il Parlamento ritiene opportuno che venga indicata, nel testo stesso dell'accordo, la portata particolarmente ampia dell'obbligo incombente al TB di rispettare il diritto dell'Unione e la giurisprudenza della Corte, ivi comprese le future sentenze pronunciate da quest'ultima. Occorrerebbe precisare parimenti che il TB dev'essere tenuto a garantire la tutela dei diritti fondamentali.
    29. Per quanto concerne la procedura di rinvio pregiudiziale delineata, il Parlamento osserva che sarebbe opportuno introdurre un sistema che attribuisca alla Commissione la facoltà di intervenire nei procedimenti avviati dinanzi al TB. Potrebbe risultare utile parimenti assoggettare espressamente il TB a un obbligo di sottoporre alla Corte tutte le questioni vertenti sulla validità di disposizioni dell'ordinamento dell'Unione.
    30. Il governo belga propone alla Corte di rispondere alla domanda di parere del Consiglio dichiarando che l'accordo delineato è compatibile con i Trattati, purché la competenza attribuita alla Corte in materia pregiudiziale venga integrata con procedure che consentano di garantire il rispetto del primato e dell'effettiva efficacia del diritto dell'Unione.
    31. Il governo francese sostiene che, in linea di principio, il progetto di accordo è compatibile con i Trattati. Tuttavia, la procedura di rinvio pregiudiziale prevista dovrebbe essere integrata con un meccanismo a disposizione delle parti e/o, eventualmente, degli Stati membri nonché della Commissione, al fine di garantire il rispetto del diritto dell'Unione e del suo primato da parte del TB. Si potrebbe prevedere parimenti l'istituzione di un ricorso nell'interesse del diritto, su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, o di una procedura di riesame da parte della Corte delle sentenze della corte d'appello del TB, in caso di seri rischi di lesione dell'unità o della coerenza del diritto dell'Unione.
    32. La Commissione ritiene che l'accordo delineato sia compatibile con le disposizioni dei Trattati, purché la facoltà di denunciare quest'accordo, in qualsiasi momento, venga espressamente riconosciuta non solo agli Stati terzi, ma parimenti all'Unione e agli Stati membri.
     
    Osservazioni che concludono nel senso della compatibilità del progetto di accordo con i Trattati
    33. I governi ceco, danese, tedesco, estone, olandese, polacco, portoghese, rumeno, sloveno, finlandese e svedese, nonché del Regno Unito, sostengono che il progetto di accordo è compatibile con i Trattati.
    34. Il governo ceco ritiene questo progetto di accordo compatibile con i Trattati, in quanto esso rispetta gli obblighi relativi alla tutela dell'autonomia del diritto dell'Unione e del suo primato dato che, in particolare, il TB può proporre alla Corte domande di pronuncia pregiudiziale.
    35. Il governo danese pone in rilievo che il progetto di accordo non è contrario alle norme istituzionali enunciate nei Trattati e che l'accordo dovrebbe essere concluso sia dall'Unione sia dai suoi Stati membri, ai sensi degli artt. 81 TFUE e 114 TFUE.
    36. Il governo tedesco ritiene conforme ai Trattati il sistema di controllo giurisdizionale previsto nel progetto di accordo. In particolare, l'art. 262 TFUE non osterebbe a questo sistema. Peraltro, verrebbero tutelati il primato e l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Il sistema giurisdizionale delineato non comporterebbe uno «snaturamento» delle competenze della Corte e non assoggetterebbe l'Unione a una determinata interpretazione del diritto in relazione all'esercizio delle sue competenze interne.
    37. Il governo estone osserva che il progetto di accordo riguarda non solo le competenze dell'Unione ma anche quelle degli Stati membri, sicché l'art. 352 TFUE costituisce il fondamento normativo idoneo per la conclusione dell'accordo delineato. Né il primato, né l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione, né le competenze della Corte sarebbero messi in discussione dal progetto di accordo.
    38. Il governo olandese sottolinea che l'art. 262 TFUE non osta al progetto di accordo. Peraltro, quest'ultimo non violerebbe l'unità e l'integrità del diritto dell'Unione. L'accordo delineato non porterebbe nemmeno a una modifica del sistema di tutela giuridica e di sindacato giurisdizionale esercitato dai giudici nazionali e dai giudici dell'Unione, quale previsto dai Trattati, né a una sua violazione.
    39. Il governo polacco afferma che l'attribuzione al TB delle competenze previste è compatibile, in linea di principio, con i Trattati e che l'art. 262 TFUE non osta a tutto ciò. Tenuto conto della mancanza di atti dell'Unione concernenti la materia dei brevetti, alla Corte non sarebbe stata attribuita una competenza esclusiva in materia. Inoltre, il progetto di accordo non violerebbe il primato del diritto dell'Unione. La procedura di rinvio pregiudiziale prevista garantirebbe l'uniformità e la coerenza del diritto dell'Unione nella materia in questione.
    40. Il governo portoghese sostiene che l'attribuzione al TB delle competenze previste è compatibile con i Trattati. Le obiezioni formulate in merito ai rischi che potrebbero correre il primato e l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione sarebbero infondate. Alla luce della complessità della materia e dello scopo di istituire un sistema unitario di tutela della proprietà intellettuale in Europa, si dovrebbero ricercare «soluzioni flessibili», in grado di rispondere a tale scopo. Il progetto di accordo risponderebbe a questa sfida.
    41. Il governo rumeno osserva che l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione è garantita dall'obbligo incombente al TB di rispettare il diritto dell'Unione, dalla facoltà o dall'obbligo, secondo i casi, incombente al TB di proporre alla Corte questioni pregiudiziali, nonché dall'efficacia vincolante delle sentenze pronunciate dalla Corte nell'ambito di detto procedimento. Inoltre, nessuna disposizione dei Trattati osterebbe a che un accordo internazionale attribuisca alla Corte una competenza ad interpretare le disposizioni di un accordo siffatto ai fini di una sua eventuale applicazione in Stati terzi.
    42. Il governo sloveno ritiene compatibile con i Trattati l'attribuzione al TB di una competenza in via esclusiva sulle controversie concernenti la validità e/o gli effetti di un brevetto comunitario. Né l'art. 257 TFUE né l'art. 262 TFUE condizionerebbero la scelta della cornice giurisdizionale in materia. Gli artt. 14 bis e 48 del progetto di accordo garantirebbero l'autonomia e l'osservanza dell'ordinamento giuridico dell'Unione.
    43. Il governo finlandese afferma che, posto che l'accordo delineato ha come obiettivo e contenuto l'istituzione di un sistema giurisdizionale internazionale in materia di brevetti, la conclusione di quest'accordo a nome dell'Unione dev'essere fondata sia sull'art. 262 TFUE sia sull'art. 352 TFUE. Peraltro, il progetto di accordo non solleverebbe problemi di compatibilità con i Trattati.
    44. Il governo svedese sottolinea che il progetto di accordo garantisce un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione. Le competenze della Corte non ne risulterebbero snaturate e non sarebbe rimesso in discussione il potere esclusivo di quest'ultima di vigilare sulla legittimità degli atti dell'Unione.
    45. Il governo del Regno Unito ritiene che l'accordo delineato debba essere concluso come accordo misto. La natura sostanziale delle competenze della Corte sarebbe preservata nella cornice del sistema di risoluzione delle controversie previste dall'accordo delineato, in quanto né la competenza in via esclusiva della Corte né l'effetto vincolante delle sue pronunce sarebbero messi in discussione. L'attribuzione di competenze al TB per cause riguardanti la validità e/o l'applicazione dei brevetti comunitari sarebbe compatibile con il TFUE. Nella cornice del sistema di risoluzione delle controversie previsto dall'accordo delineato, sarebbe garantito il primato del diritto dell'Unione. La procedura di rinvio pregiudiziale prevista dall'art. 48 del progetto di accordo, che conferisce al TB il potere di proporre questioni alla Corte, sarebbe compatibile con i Trattati.
     
    Posizione della Corte
    Sulla ricevibilità della domanda di parere
    46. Le osservazioni formulate in merito alla ricevibilità della domanda di parere riguardano sostanzialmente tre questioni, ossia, in primo luogo, il grado di precisione del contenuto dell'accordo delineato, in secondo luogo, lo stato dei lavori preparatori e, in terzo luogo, il rispetto dell'equilibrio istituzionale.
    47. Prima di risolvere queste tre questioni occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 218, n. 11, TFUE, il Parlamento, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro può richiedere il parere della Corte in merito alla compatibilità di un accordo delineato con le disposizioni dei Trattati. Questa disposizione mira a prevenire le complicazioni che deriverebbero da controversie giudiziarie riguardanti la compatibilità con i Trattati di accordi internazionali che impegnino l'Unione (v. pareri 28 marzo 1996, 2/94, Racc. pag. I-1759, punto 3, e 30 novembre 2009, 1/08, Racc. pag. I-11129, punto 107).
    48. Infatti, la pronuncia di un giudice che constati eventualmente, successivamente alla conclusione di un accordo internazionale che impegni l'Unione, che quest'ultimo sia incompatibile con le disposizioni dei Trattati, alla luce o del suo contenuto o della procedura adottata per la sua conclusione, non mancherebbe di far sorgere serie difficoltà non solo a livello interno dell'Unione, ma anche su quello delle relazioni internazionali, e rischierebbe di danneggiare tutti gli interessati, ivi compresi gli Stati terzi (v. parere 13 dicembre 1995, 3/94, Racc. pag. I-4577, punto 17).
    49. Per quanto concerne, in primo luogo, la questione del grado di precisione del progetto di accordo, occorre ricordare che, nei casi in cui la Corte debba pronunciarsi sulla compatibilità delle disposizioni di un progetto di accordo con le norme del Trattato, è necessario che quest'ultima abbia a disposizione elementi sufficienti riguardo al contenuto stesso di detto accordo (v. parere 2/94, cit., punti 20-22).
    50. Nel caso di specie, il Consiglio ha fornito alla Corte il testo completo del progetto di accordo contenente, in particolare, norme sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento del TB, sulle sue competenze e sui vari tipi di ricorso, nonché sul diritto applicabile e sugli effetti delle pronunce di quest'organo giurisdizionale.
    51. Inoltre, è importante rilevare che il contesto in cui si presenta il progetto di accordo è richiamato nella domanda di parere. Infatti, questo progetto fa parte di un insieme di misure, attualmente allo studio in seno a diversi organi dell'Unione, come l'istituzione di un brevetto comunitario quale nuovo titolo di proprietà intellettuale e l'adesione dell'Unione alla CBE.
    52. Alla luce di ciò, la Corte ritiene di disporre di sufficienti informazioni in merito al contenuto e al contesto dell'accordo delineato.
    53. Per quanto concerne, in secondo luogo, la questione diretta ad accertare se la procedura negoziale relativa al progetto di accordo abbia raggiunto uno stato di avanzamento sufficiente per consentire alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità di questo progetto con i Trattati, occorre ricordare che la Corte può essere investita di una domanda di parere prima che inizino i negoziati a livello internazionale, quando l'oggetto del previsto accordo è conosciuto, anche qualora sussistano un certo numero di alternative ancora aperte e di divergenze relative alla redazione dei testi in questione, qualora la documentazione sottoposta alla Corte consenta a quest'ultima di elaborare un giudizio sufficientemente sicuro in merito alla questione sollevata dal Consiglio (v., in tal senso, parere 4 ottobre 1979, 1/78, Racc. pag. 2871, punto 34), e che la ricevibilità di una domanda di parere non può essere posta in discussione per il fatto che il Consiglio non abbia ancora adottato la decisione di avviare i negoziati a livello internazionale (v. parere 2/94, cit., punto 13).
    54. Per quanto concerne la presente domanda, occorre far rilevare che il progetto di istituire un sistema giurisdizionale unificato in materia di brevetti era allo studio del Consiglio nel momento in cui la Corte è stata investita del problema. La circostanza che il progetto di accordo o alcuni progetti di misure legislative strettamente legati a quest'ultimo, quali la proposta di regolamento sul brevetto comunitario, non riscuotano attualmente un sostegno unanime in seno al Consiglio non può incidere, di per sé, sulla ricevibilità della presente domanda di parere.
    55. Per quanto concerne, in terzo luogo, la questione sollevata in merito all'equilibrio istituzionale, è importante osservare che la facoltà di proporre una domanda di parere, ai sensi dell'art. 218, n. 11, TFUE, non richiede, quale condizione preliminare, un accordo definitivo tra le istituzioni interessate. Infatti, il diritto concesso al Consiglio, al Parlamento, alla Commissione e agli Stati membri di chiedere alla Corte il suo parere può essere esercitato individualmente, senza una qualsivoglia concertazione e senza attendere il risultato finale di una connessa procedura legislativa. Ad ogni modo, il Parlamento conserva il diritto di proporre esso stesso una domanda di parere.
    56. Pertanto, la circostanza che l'adozione dell'accordo di cui trattasi possa avvenire solo dopo la consultazione, o meglio l'approvazione, del Parlamento e che l'adozione di eventuali misure legislative di accompagnamento in seno all'Unione, come il futuro regolamento sul brevetto comunitario, sia soggetta a una procedura legislativa che coinvolga questa istituzione non incide sulla facoltà concessa al Consiglio, ai sensi dell'art. 218, n. 11, TFUE, di chiedere un parere della Corte.
    57. La domanda di parere proposta dal Consiglio è pertanto ricevibile.
     
    Nel merito
    - Osservazioni preliminari
    58. Posto che la presente domanda di parere e le osservazioni proposte alla Corte facevano riferimento alle disposizioni del Trattato UE e del Trattato CE, occorre valutare tuttavia le questioni sollevate in base alle disposizioni del Trattato UE e del Trattato FUE, entrate in vigore il 1° dicembre 2009, ossia dopo il deposito della domanda del Consiglio, avvenuto in data 6 luglio 2009.
    59. Occorre precisare, parimenti, che la questione al centro della presente domanda di parere riguarda non le competenze del TB in materia di brevetto europeo, bensì quelle relative al futuro brevetto comunitario.
    - Sulla compatibilità del progetto d'accordo con i Trattati
    60. La Corte reputa anzitutto utile rispondere a talune riflessioni formulate da un certo numero di Stati membri, secondo i quali gli artt. 262 TFUE e 344 TFUE potrebbero ostare al previsto trasferimento di competenze.
    61. Per quanto concerne l'art. 262 TFUE, esso non può ostare all'istituzione del TB. Benché quest'articolo consenta certamente di affidare alla Corte alcune delle competenze che si prevede di attribuire al TB, il percorso indicato da detto articolo non è l'unico concepibile per istituire un organo giurisdizionale unificato in materia di brevetti.
    62. Infatti, l'art. 262 TFUE prevede la facoltà di estendere le competenze giurisdizionali dell'Unione alle controversie collegate all'applicazione di atti dell'Unione che istituiscano titoli europei di proprietà intellettuale. Di conseguenza, esso non instaura un monopolio della Corte nella materia in questione e non condiziona la scelta della cornice giurisdizionale che possa essere realizzata per le controversie tra privati in materia di titoli di proprietà intellettuale.
    63. L'istituzione del TB non può nemmeno confliggere con l'art. 344 TFUE, considerato che quest'articolo si limita a vietare agli Stati membri di sottoporre una controversia sull'interpretazione o sull'applicazione dei Trattati a una procedura di composizione diversa da quelle previste da questi ultimi. Ebbene, le competenze che il progetto di accordo mira ad attribuire al TB verterebbero solo sulle mere controversie tra privati in materia di brevetti.
    64. Poiché il progetto di accordo istituisce sostanzialmente una nuova struttura giurisdizionale, occorre ricordare, in primo luogo, gli elementi fondamentali dell'ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell'Unione, quali concepiti dai Trattati istitutivi e sviluppati dalla giurisprudenza della Corte, al fine di valutare la compatibilità con detti elementi dell'istituzione del TB.
    65. Come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte, a differenza dei normali trattati internazionali, i Trattati istitutivi dell'Unione hanno instaurato un ordinamento giuridico di nuovo genere, dotato di proprie istituzioni, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, in settori sempre più ampi, ai loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini (v., segnatamente, sentenze 5 febbraio 1963, causa 26/62, van Gend & Loos, Racc. pag. 1, in particolare pag. 5, e 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa, Racc. pag. 1127, in particolare pag. 1144). Le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione così istituito sono, in particolare, il suo primato sui diritti degli Stati membri e l'efficacia diretta di tutta una serie di norme che si applicano ai cittadini di tali Stati nonché agli Stati stessi (v. parere 14 dicembre 1991, 1/91, Racc. pag. I-6079, punto 21).
    66. Come si evince dall'art. 19, n. 1, TUE, è compito della Corte e degli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare il rispetto di quest'ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell'Unione.
    67. Spetta inoltre alla Corte garantire il rispetto dell'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione quale istituito dai Trattati (v. parere 1/91, cit., punto 35).
    68. Parimenti, occorre rilevare che spetta agli Stati membri, in particolare, in forza del principio di leale cooperazione, enunciato dall'art. 4, n. 3, primo comma, TUE, garantire, ciascuno sul proprio territorio, l'applicazione e l'osservanza del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza 16 luglio 1998, causa C-298/96, Oelmühle e Schmidt Söhne, Racc. pag. I-4767, punto 23). Inoltre, in forza del secondo comma di questa stessa disposizione, gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. In tale cornice, spetta agli organi giurisdizionali nazionali e alla Corte garantire la piena applicazione del diritto dell'Unione nell'insieme degli Stati membri, nonché la tutela giurisdizionale dei diritti che i soggetti dell'ordinamento ricavano dal medesimo (v., in tal senso, sentenza 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet, Racc. pag. I-2271, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
    69. Infatti, il giudice nazionale adempie, in collaborazione con la Corte, ad una funzione loro attribuita congiuntamente al fine di garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati (v. sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 16, e 15 giugno 1995, cause riunite da C-422/93 a C-424/93, Zabala Erasun e a., Racc. pag. I-1567, punto 15).
    70. Peraltro, l'ordinamento giurisdizionale dell'Unione è costituito da un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedure, diretto a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (v., segnatamente, sentenza 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 40).
    71. Per quanto concerne le caratteristiche del TB, è importante osservare, anzitutto, che questo giudice si situa all'esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione. Infatti, esso non fa parte del sistema giurisdizionale previsto dall'art. 19, n. 1, TUE. Il TB è un organo dotato di personalità giuridica propria in forza del diritto internazionale.
    72. Conformemente alle disposizioni dell'art. 15 del progetto di accordo, il TB è investito di competenze esclusive in relazione a un numero rilevante di azioni promosse da privati in materia di brevetti. Tale competenza verte, segnatamente, sulle azioni per violazioni effettive o rischio di violazioni di brevetti, sulle domande riconvenzionali relative a licenze, sulle azioni di accertamento di non contraffazione, sulle azioni per misure provvisorie e cautelari, sulle azioni o domande riconvenzionali di nullità di brevetti, sui ricorsi per risarcimento dei danni o sulle azioni di indennizzo derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto pubblicata, sulle azioni correlate all'utilizzo dell'invenzione precedente alla concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzo precedente del brevetto, sulle azioni per la concessione o la revoca di licenze obbligatorie correlate a brevetti comunitari, nonché sulle azioni di compensazione per licenze. In tale cornice, gli organi giurisdizionali degli Stati contraenti, ivi compresi quelli degli Stati membri, vengono privati di tali competenze e conservano pertanto solo compiti che non rientrano nelle competenze esclusive del TB.
    73. Occorre aggiungere che, conformemente all'art. 14 bis del progetto di accordo, il TB, nell'esercizio delle sue funzioni, ha il compito di interpretare e di applicare il diritto dell'Unione. A questo giudice è attribuita la parte fondamentale delle competenze «ratione materiae», normalmente spettanti ai giudici nazionali, in materia di controversie rientranti nell'ambito del brevetto comunitario, insieme al compito di garantire, in detto ambito, la piena applicazione del diritto dell'Unione, nonché la tutela in giudizio dei diritti che i soggetti dell'ordinamento ricavano dal medesimo.
    74. Relativamente a un accordo internazionale, che preveda l'istituzione di un giudice incaricato dell'interpretazione delle sue disposizioni, la Corte ha certamente dichiarato che un accordo del genere non è incompatibile, in linea di principio, con il diritto dell'Unione. Infatti, la competenza dell'Unione in materia di relazioni internazionali e la sua capacità di concludere accordi internazionali implicano necessariamente la facoltà di assoggettarsi alle decisioni di un organo giurisdizionale istituito o designato in forza di tali accordi, per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione delle loro disposizioni (v. parere 1/91, cit., punti 40 e 70).
    75. Inoltre, la Corte ha sottolineato che un accordo internazionale concluso con Stati terzi può attribuirle nuove competenze giurisdizionali, a condizione che tale attribuzione non alteri la funzione della Corte, quale concepita nei Trattati UE e FUE (v., per analogia, parere 10 aprile 1992, 1/92, Racc. pag. I-2821, punto 32).
    76. La Corte ha altresì precisato che un accordo internazionale può incidere sulle sue competenze purché siano soddisfatti i requisiti essenziali affinché sia lasciata inalterata la natura di tali competenze e, pertanto, non sia violata l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione (v. parere 18 aprile 2002, 1/00, Racc. pag. I-3493, punti 21, 23 e 26).
    77. Tuttavia, i sistemi giurisdizionali oggetto dei citati pareri erano sostanzialmente finalizzati alla soluzione delle controversie vertenti sull'interpretazione o sull'applicazione delle stesse disposizioni degli accordi internazionali in questione. Inoltre, nel prevedere competenze specifiche per organi giurisdizionali di Stati terzi in materia di rinvii pregiudiziali da proporre alla Corte, detti sistemi non alteravano le competenze giurisdizionali degli Stati membri riguardo all'interpretazione e all'applicazione del diritto dell'Unione, né la facoltà, per non dire l'obbligo, di questi ultimi di adire la Corte in via pregiudiziale e la competenza di quest'ultima a decidere su detti rinvii.
    78. Viceversa, il giudice internazionale previsto dal presente progetto di accordo è chiamato a interpretare e ad applicare non solo le disposizioni di detto accordo, ma anche il futuro regolamento sul brevetto comunitario nonché altri atti del diritto dell'Unione, segnatamente regolamenti e direttive in combinato disposto con i quali il citato regolamento dovrebbe eventualmente essere letto, ossia norme riguardanti altri regimi di proprietà intellettuale, nonché norme del Trattato FUE concernenti il mercato interno e il diritto della concorrenza. Parimenti, il TB può essere chiamato a risolvere una controversia dinanzi ad esso pendente incentrata sui diritti fondamentali e sui principi generali del diritto dell'Unione, se non a esaminare la validità di un atto dell'Unione.
    79. Per quanto concerne il progetto di accordo sottoposto all'esame della Corte, è importante osservare che il TB:
    - subentra, nell'ambito delle sue competenze esclusive, enunciate dall'art. 15 di questo progetto di accordo, ai giudici nazionali;
    - priva pertanto questi ultimi della facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale in detto ambito;
    - diventa, nell'ambito delle sue competenze esclusive, l'unico interlocutore giurisdizionale della Corte, nella cornice di una procedura di rinvio pregiudiziale, riguardante l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione, e
    - viene incaricato, nell'ambito di dette competenze, conformemente all'art. 14 bis di detto progetto di accordo, di interpretare e di applicare il diritto dell'Unione.
    80. Benché effettivamente la Corte non sia investita di una competenza a pronunciarsi su controversie tra privati in materia di brevetti, dato che questa competenza spetta ai giudici degli Stati membri, questi ultimi non possono però attribuire la competenza a decidere su siffatti litigi a un giudice istituito con un accordo internazionale, che priverebbe detti organi giurisdizionali del loro compito di dare attuazione al diritto dell'Unione, in qualità di giudici di «diritto ordinario» dell'ordinamento giuridico dell'Unione, e, pertanto, della facoltà prevista dall'art. 267 TFUE, per non dire, eventualmente, dell'obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale nella materia in questione.
    81. Orbene, il progetto di accordo prevede una procedura pregiudiziale la quale, nella sfera d'applicazione di detto accordo, riserva la facoltà di rinvio pregiudiziale al TB, privando della medesima i giudici nazionali.
    82. Va sottolineato che la posizione del TB delineata dal progetto di accordo sarebbe diversa da quella della Corte di giustizia del Benelux, oggetto della sentenza 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior (Racc. pag. I-6013, punti 21-23). Infatti, dato che quest'ultima costituisce un organo giurisdizionale comune a diversi Stati membri e, di conseguenza, è situata nel sistema giurisdizionale dell'Unione, le sue pronunce sono soggette a procedure in grado di garantire la piena efficacia delle norme dell'Unione.
    83. Occorre anche ricordare che l'art. 267 TFUE, essenziale ai fini della tutela del carattere comunitario del diritto istituito dai Trattati, ha lo scopo di garantire in qualsiasi circostanza a detto diritto il medesimo effetto in tutti gli Stati membri. La procedura pregiudiziale così istituita mira a prevenire divergenze interpretative del diritto dell'Unione che i giudici nazionali devono applicare e tende a garantire quest'applicazione, conferendo al giudice nazionale un mezzo per eliminare le difficoltà che possa generare il dovere di dare al diritto dell'Unione piena esecuzione nella cornice dei sistemi giurisdizionali degli Stati membri. Inoltre, i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà, se non l'obbligo, di adire la Corte qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni implicanti un'interpretazione o una valutazione della validità delle norme giuridiche dell'Unione, che impongano una decisione da parte loro (v., in tal senso, sentenze 16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf, Racc. pag. 33, punti 2 e 3, nonché 12 giugno 2008, causa C-458/06, Gourmet Classic, Racc. pag. I-4207, punto 20).
    84. Il sistema introdotto dall'art. 267 TFUE istituisce, di conseguenza, una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali, nell'ambito della quale questi ultimi partecipano strettamente alla corretta applicazione e all'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, nonché alla tutela dei diritti attribuiti da quest'ordinamento giuridico ai privati.
    85. Dal complesso di questi elementi si ricava che le funzioni attribuite, rispettivamente, ai giudici nazionali e alla Corte sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa dell'ordinamento istituito dai Trattati.
    86. A tal riguardo, la Corte ha precisato che il principio per il quale uno Stato membro è obbligato a risarcire i danni arrecati ai soggetti dell'ordinamento per violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili vale con riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del medesimo diritto, qualunque sia l'organo di tale Stato la cui azione od omissione abbia dato origine alla trasgressione; tale principio si applica parimenti, in presenza di determinate specifiche condizioni, agli organi giurisdizionali (v., in tal senso, sentenze 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler, Racc. pag. I-10239, punti 31 e 33-36; 13 giugno 2006, causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo, Racc. pag. I-5177, punti 30 e 31, e 12 novembre 2009, causa C-154/08, Commissione/Spagna, punto 125).
    87. Occorre aggiungere che, quando una violazione del diritto dell'Unione è commessa da un giudice nazionale, le norme di cui agli artt. 258 TFUE - 260 TFUE prevedono la facoltà di adire la Corte affinché venga accertata una siffatta violazione nei confronti dello Stato membro interessato (v. sentenza 9 dicembre 2003, causa C-129/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-14637, punti 29, 30 e 32).
    88. Orbene, si deve constatare che una pronuncia del TB la quale violasse il diritto dell'Unione non potrebbe essere oggetto di un giudizio di violazione, né comportare una qualsivoglia responsabilità patrimoniale in capo a uno o più Stati membri.
    89. Di conseguenza, il previsto accordo, attribuendo una competenza esclusiva a conoscere un rilevante numero di azioni promosse da privati in materia di brevetto comunitario, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto dell'Unione in questa materia a un giudice internazionale, situato all'esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione, priverebbe i giudici degli Stati membri delle loro competenze in materia di interpretazione e di applicazione del diritto dell'Unione, nonché la Corte della propria competenza a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni proposte da detti giudici e, di conseguenza, snaturerebbe le competenze attribuite dai Trattati alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri, le quali sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa del diritto dell'Unione.
     
    Di conseguenza, la Corte (Seduta Plenaria) emette il seguente parere:
    Il previsto accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti (attualmente denominato «Tribunale dei brevetti europeo e comunitario») non è compatibile con le disposizioni del Trattato UE e del Trattato FUE.
    Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Giugno 2011 18:49
     


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