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    Normativa/Nazionale

    sovraffollamento delle carceri

    DECRETO-LEGGE n. 211 del 22/12/2011

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    DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211

    Interventi  urgenti  per  il  contrasto  della   tensione   detentiva
    determinata dal sovraffollamento delle carceri. (11G0254), in G.U.R.I. del 22 dicembre 2011, n. 297 
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
      Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  ridurre  con
    effetti immediati il sovraffollamento carcerario  e  di  limitare  le
    attivita' di traduzione delle persone detenute da parte  delle  forze
    di polizia; 
      Ritenuta pertanto la necessita' ed urgenza di introdurre  modifiche
    alle norme del  codice  di  procedura  penale  relative  al  giudizio
    direttissimo innanzi al tribunale in composizione  monocratica  e  al
    luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e  dell'interrogatorio
    delle persone detenute; 
      Ritenuta altresi' la necessita' ed urgenza di innalzare  il  limite
    di pena per l'applicazione della detenzione presso il domicilio; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 16 dicembre 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri  dell'interno  e
    della difesa; 
     
                                    Emana 
     
     
                         il seguente decreto-legge: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                   Modifiche al codice di procedura penale 
     
      1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  Se  il  pubblico
    ministero ordina  che  l'arrestato  in  flagranza  sia  posto  a  sua
    disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza,  in  stato
    di arresto,  per  la  convalida  e  il  contestuale  giudizio,  entro
    quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio  di  convalida
    le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»; 
        b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei  casi  di
    cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non puo' essere condotto  nella  casa
    circondariale del luogo dove l'arresto e' stato eseguito, ne'  presso
    altra casa circondariale, salvo che  il  pubblico  ministero  non  lo
    disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilita' di
    altri idonei luoghi di custodia  nel  circondario  in  cui  e'  stato
    eseguito l'arresto, per motivi di salute della  persona  arrestata  o
    per altre specifiche ragioni di necessita'.». 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
           Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
     
      1. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
    codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
    1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art. 123.(Luogo di
    svolgimento  dell'udienza  di  convalida  e  dell'interrogatorio  del
    detenuto) - 1. Salvo  quanto  previsto  dall'art.121,  nonche'  dagli
    artt.449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida  si  svolge
    nel luogo dove l'arrestato o il fermato e'  custodito.  Nel  medesimo
    luogo si svolge  l'interrogatorio  della  persona  che  si  trovi,  a
    qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono
    eccezionali motivi di necessita' o di urgenza il giudice con  decreto
    motivato puo' disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o
    del detenuto per la comparizione davanti a se'. ». 
        b)  dopo  l'art.123,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  123-bis
    (Custodia dell'arrestato). - 1. Nei casi  previsti  nell'art.558  del
    codice, l'arrestato viene  custodito  dagli  ufficiali  e  agenti  di
    polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario  in
    cui e' stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero puo'  disporre
    che l'arrestato venga condotto nella  casa  circondariale  del  luogo
    dove l'arresto e' stato eseguito, o presso altra casa  circondariale,
    anche quando gli ufficiali e  agenti  che  hanno  eseguito  l'arresto
    rappresentino   la   pericolosita'   della   persona   arrestata    o
    l'incompatibilita' della stessa con la  permanenza  nelle  camere  di
    sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.». 
      2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
    Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze,  da  adottare  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  e'
    individuata  la  quota  di  risorse  da  trasferire  dallo  stato  di
    previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del
    Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese  sostenute  in
    applicazione degli articoli 1 e 2 del  presente decreto. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199 
     
      1. All'articolo 1 della legge  26  novembre  2010,  n.  199,  nella
    rubrica e nel comma  1,  la  parola:  «dodici»  e'  sostituita  dalla
    seguente: «diciotto». 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
    Integrazione delle  risorse  finanziarie  per  il  potenziamento,  la
       ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie 
     
      1. Al fine  di  contrastare  il  sovrappopolamento  degli  istituti
    presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, e' autorizzata la
    spesa di euro 57.277.063 per le  esigenze  connesse  all'adeguamento,
    potenziamento   e   alla   messa   a   norma   delle   infrastrutture
    penitenziarie. 
      2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si   provvede   mediante
    corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
    all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222,
    relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
    dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                            Copertura finanziaria 
     
      1. All'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto,  con
    esclusione dell'articolo 4, si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
    vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
    Stato. 
      2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
    provvedere,  con  propri  decreti,  alle  occorrenti  variazioni   di
    bilancio per l'attuazione del presente decreto. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
       1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno successivo  a
    quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
    Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
    in legge. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                    Ministri 
     
                                    Severino, Ministro della giustizia 
     
                                    Cancellieri, Ministro dell'interno 
     
                                    Di Paola, Ministro della difesa  
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
            
    
     
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