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  • Mercoledì 21 Aprile 2004 17:40
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    Archivio/2004-2010

    Demolizione di fabbricati costruiti a breve distanza dall'autostrada

    Consiglio di Stato, Sezione IV n. 2277 del 21/04/2004

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    REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguenteDECISIONEsul ricorso in appello n. 619/1988 (N.R.G. 1948/88) proposto dal Prefetto di Brescia e l'A.N.A.S., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;controla S.r.l. E.C. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti D.M. e C.T., ed elettivamente domiciliati in ...; i signori G.R. e F.P., non costituiti in giudizio;per l'annullamentodella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. di Brescia, n. 254/87 del 9.3.1987;Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio della E.C. s.r.l.;Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti gli atti tutti della causa;Relatore alla pubblica udienza del 30 ottobre 2001, il Consigliere Cesare Lamberti uditi, altresì, l'Avvocato dello Stato P. per l'appellante; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:FATTOCon distinti ricorsi ritualmente notificati e depositati, la società E.C., il signor F.P. e la signora G.R. hanno impugnato al T.A.R. della Lombardia le tre ordinanze del Prefetto di Brescia (precisamente: l'ordinanza n. 7862 del 24 maggio 1983, l'ordinanza n. 4313 del 15 giugno 1984 e l'ordinanza n. 3893-3894 del 24 ottobre 1984), con le quali è stata disposta la rimozione delle opere edilizie eseguite dai ricorrenti in fregio all'autostrada Milano-Brescia, in territorio del Comune di Roncadelle.Le opere eseguite consistevano in una palazzina residenziale, realizzata a ml. 6 dal confine della proprietà autostradale (ordinanza del 24.5.1983), nella ristrutturazione di preesistente fabbricato ad uso di civile abitazione a ml. 1,70 dal confine predetto (ordinanza del 15.6.1984) e nella realizzazione di rimesse in muratura costruite a ridosso della proprietà autostradale (ordinanza del 24.10.1994). In una serie di censure, parte di identico contenuto, la società E.C. e il signor F.P. deducevano che, a seguito della concessione dell'esercizio dell'autostrada alla S.p.A. Autostrade, i poteri di tutela della autostrada stessa non spetterebbero né all'A.N.A.S., né al Prefetto, ma esclusivamente alla società concessionaria, che potrebbe soltanto adire il giudice ordinario per ottenere la rimozione delle opere costruite a distanza inferiore a quella prescritta. Veniva altresì prospettata la violazione dell'art. 9, legge n. 729/61, non essendovi nelle costituzioni realizzate alcun pericolo per la pubblica incolumità. Veniva altresì addotta la violazione di un ordine dell'autorità giudiziaria essendo stata già sospesa l'esecutività dell'ordinanza 24.10.1984. Nel giudizio si è costituita l'A.N.A.S. e la Prefettura di Brescia chiedendo il rigetto del ricorso. Con la decisione in epigrafe il T.A.R. di Brescia, riuniti i ricorsi, respingeva le censure di violazione di legge, ritenuto che i poteri di tutela da tracciato stradale non spettavano alla società concessionaria ma alla Prefettura. Disattendeva l'illegittimità dei provvedimenti per violazione di un ordine del giudice, data la genericità della censura a fronte del preciso carattere delle ordinanze, inerenti una palazzina residenziale (ord. 24.6.1983) la ristrutturazione di un fabbricato preesistente (ord. 15.6.84) e rimesse in muratura (ord. 24.10.84).Il T.A.R. accoglieva invece la censura di difetto di motivazione in merito all'interesse all'abbattimento delle opere di cui alle ordinanze di che trattasi, non essendo le opere né abusive perché rispondenti a concessione né ostative alla pubblica incolumità. Tutte le altre censure sono state assorbite dal primo giudice. La sentenza è stata gravata d'appello dall'Amministrazione.Resistono gli appellati con memoria ed appello incidentale ove chiedono l'esame delle censure dichiarate assorbite.DIRITTO1. Nell'accogliere il ricorso degli odierni appellati avverso i provvedimenti in epigrafe, che dispongono la demolizione di alcuni fabbricati di loro proprietà solo perché costruiti a distanza inferiore da quella prescritta dall'art. 9, legge n. 729/61, il primo giudice ha affermato che il Prefetto di Brescia avrebbe dovuto fornire una congrua e puntuale motivazione in merito alle particolari esigenze di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità che imponevano un così rilevante sacrificio della posizione giuridica dei ricorrenti. La circostanza che gli immobili fossero già abitati ingenerava l'affidamento dei privati, non solo con riferimento alla previsione urbanistica, ma, anche alla concreta situazione ambientale, insistendo, nella stessa zona, altri edifici alla stessa distanza dall'autostrada. I provvedimenti impugnati non contenevano alcuna valutazione della necessità della demolizione in rapporto con l'entità del sacrificio derivante ai privati in presenza di una situazione di fatto oramai consolidata. Ritiene il collegio di confermare tali assunti e di rigettare l'appello, siccome infondato. A fronte delle affermazioni dell'Amministrazione circa il carattere vincolato dei provvedimenti dell'autorità prefettizia, che ne svincola il contenuto dall'onere di motivazione sull'affidamento dei privati e sulla comparazione dei loro interessi a quelli dell'ente pubblico, va, diversamente evidenziato che siffatto onere deriva dall'essere i fabbricati abitati trattandosi di ristrutturazione di un edificio ad uso civile abitazione.E tanto basta a rendere necessaria la motivazione sotto l'aspetto della comparazione dell'interesse del privato con quello dell'amministrazione sotto l'aspetto dell'affidamento dei proprietari delle unità immobiliari abitate, in presenza di concessioni rilasciate dall'autorità comunale.Va, in ogni caso, ribadito come l'art. 9, legge n. 729/61 trova applicazione solo in relazione alle autostrade di nuova costruzione e cioè a quelle che non erano state realizzate all'epoca dell'entrata in vigore della legge, come è l'autostrada Milano - Bergamo - Brescia, entrata in esercizio in epoca antecedente al 1961.La disciplina della fattispecie di che trattasi è pertanto sottratta all'art. 9, 1° comma, legge 24 luglio 1961, n. 729, il cui divieto di costruire di ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie, a distanza inferiore a 25 m. dal limite della zona di occupazione dell'autostrada, opera soltanto per le autostrade la cui costruzione è avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge medesima, oppure alle autostrade la cui costruzione è stata già concessa anteriormente a tale data.È la stessa lettera della legge ad implicare tale conclusione, laddove fa riferimento alle autostrade e ai relativi accessi, previsti sulla base di progetti regolarmente approvati: tanto basta a rendere inapplicabile la nuova normativa ad autostrade già edificate in base al generale principio della irretroattività sancito dall'art. 11 delle preleggi. In base alle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1967 n. 765 e al d.m. 1 aprile 1968, è, poi, da ritenere che il disposto l'art. 9, legge 24 luglio 1961, n. 729 non si applichi alle costruzioni poste all'interno del perimetro del centro abitato, non esistendo nella fattispecie alcun elemento tale da far ritenere la compromissione delle esigenze di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità. Lo stesso Prefetto nel provvedimento impugnato ammette che si tratta di "opere di ristrutturazione di preesistente fabbricato ad uso civile abitazione": invero la E.C. si è limitata ad eseguire opere di ristrutturazione di un fabbricato già in precedenza alla stessa distanza dalla autostrada senza nulla modificare. In sede di ristrutturazione, non veniva compiuta sull'immobile alcuna modifica in tema di distanza dall'autostrada, risalendo il fabbricato agli anni cinquanta, come risulta dalla relazione del geom. C. Va conclusivamente respinto l'appello principale del Prefetto di Brescia e dell'ANAS; conseguentemente diviene inammissibile l'appello incidentale della E.C. s.r.l.; Sussistono giusti motivi per confermare le spese di giudizio;P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quarta Sezione, definitivamente decidendo sull'appello in premesse, respinge l'appello principale del Prefetto di Brescia e dell'ANAS.Dichiara inammissibile l'appello incidentale dell'E.C. s.r.l.Spese del grado compensate.Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 30 ottobre 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori: Lucio VENTURINI, PresidenteDomenico LA MEDICA, ConsigliereCesare LAMBERTI, Consigliere, est.Aldo SCOLA, ConsigliereErmanno DE FRANCISCO, Consigliere
     
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