Giovedì 20 Ottobre 2011 14:03
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Sanità e Servizi Sociali/SanitÃ
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Coadiutore e Assistente amministrativo dell'U.S.L.: a ciascuno il suo!
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sentenza n. 5506 del 11/10/2011
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La natura delle mansioni svolte dal coadiutore amministrativo sono ben diverse da quelle svolte dall'assistente, con tutto ciò che ne consegue in termini sia di inquadramento che di trattamento economico del pubblico dipendente.
1. Sanità - Personale - Addetto alla riscossione delle entrate per le prestazioni sanitarie - Corrispondenza al profilo di coadiutore amministrativo - Sussiste - Ragioni
1. Le funzioni di addetto alla riscossione delle entrate per le prestazioni sanitarie, con il rilascio delle relative quietanze, e di tenuta della cassa, nonché di addetto alla gestione della cassa economale per le piccole spese, non comportando applicazioni concettuali o valutazioni di merito devono considerarsi mansioni esecutive di natura contabile e corrispondono quindi al profilo di coadiutore amministrativo. Ciò risulta evidente alla luce della normativa in materia: l'art. 60, D.P.R. n. 821/1984 prevede che il coadiutore amministrativo disimpegna mansioni esecutive che, per la loro natura, non comportano particolari valutazioni di merito, provvede alla classificazione, alla archiviazione ed al protocollo di atti, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti, compila documenti, secondo le istruzioni dei superiori o applicando schemi predeterminati, disimpegna compiti di collaborazione semplice di natura contabile, anche con l'ausilio delle relative macchine, esegue, ove richiesto, compiti inerenti la ricezione, la prima verifica e la distribuzione dei documenti presentati e fornisce i relativi chiarimenti; l'art. 59, D.P.R. n. 821/1984 disciplina invece la figura dell'assistente amministrativo, il quale svolge mansioni tecniche, amministrative e contabili che presuppongono una applicazione concettuale e una valutazione di merito dei casi concreti, esplica, ove richiesto, attività di informazione ai cittadini e ricevimento dei documenti, disimpegna mansioni di segreteria e di collaborazione, di programmazione, di studio e partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.
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N. 5506/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 3783 Reg. Ric.
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3783 del 2000, proposto da:
V. E., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Liberati, con domicilio eletto presso F. A. in Roma, via R. ...omissis...;
contro
l'A.S.L. n. 13 di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pauri, con domicilio eletto presso M. P. in Roma, via ...omissis...;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per le Marche n. 161 del 12 febbraio 1999, resa tra le parti, concernente il diniego di inquadramento della appellante nella posizione funzionale di assistente amministrativo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Liberati e Pauri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1.- La signora V. E., dipendente della U.S.L. n. 23 di Amandola (AP), con la posizione funzionale di coadiutore amministrativo (quarto livello retributivo), aveva impugnato davanti al T.A.R. per le Marche il provvedimento, n. 8875 del 12 agosto 1992, con il quale l'Amministratore Straordinario della U.S.L. le aveva negato il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori, ai fini della acquisizione della superiore qualifica di assistente amministrativo e della corresponsione del relativo trattamento economico.
2.- Il T.A.R. per le Marche, con la sentenza n. 161 del 12 febbraio 1999, ha respinto il suo ricorso ritenendo infondata, a prescindere dalla sua inammissibilità , la richiesta di inquadramento superiore perché l'esercizio di mansioni superiori dei dipendenti delle U.S.L. può rilevare ai soli fini economici, in base all'art. 36 della Costituzione, ma non determina alcun mutamento nello status giuridico del dipendente.
Il T.A.R. ha poi respinto anche la richiesta di corresponsione della maggiore retribuzione avendo ritenuto che l'interessata aveva svolto, nei periodi in cui era stata incaricata della riscossione delle entrate e della tenuta della cassa presso vari uffici della U.S.L. n. 23, le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza (coadiutore amministrativo) previste dall'art. 60 del D.P.R. n. 821 del 7 settembre 1984.
3.- La signora V. ha appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea.
L'appellante ha ricordato di essere stata assunta per otto mesi, dal 1 maggio 1986 al 31 dicembre 1986, come coadiutore amministrativo e di essere stata incaricata della riscossione delle entrate e la tenuta della cassa nel distretto di S. Vittoria in Matenano. Di essere stata nuovamente assunta a tempo per otto mesi, dal 25 marzo 1987, come coadiutore amministrativo, ed incaricata della riscossione delle entrate e la tenuta della cassa nel predetto distretto di S. Vittoria in Matenano. Infine, di aver vinto il concorso pubblico ed essere stata nominata coadiutore amministrativo, con delibera del 22 settembre 1987, ed essere stata designata, il 22 marzo 1988, alla riscossione delle entrate presso il servizio Veterinario della U.S.L., per il periodo di un mese, in sostituzione di altro dipendente (B. P.) inquadrato nella qualifica di assistente amministrativo.
La signora V. ha quindi sostenuto che l'attività da lei svolta in tali periodi non può ritenersi rientrante, come apoditticamente affermato dal T.A.R., nelle mansioni previste per il personale appartenente al quarto livello ma vanno ricondotte a quelle proprie degli assistenti amministrativi (art. 59 del D.P.R. n. 821 del 7 settembre 1984), trattandosi di mansioni non meramente esecutive e comportando responsabilità dirette. Ha chiesto quindi il riconoscimento di tali mansioni, anche ai fini economici facendo applicazione dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori.
4.- L'appello risulta però infondato.
Le mansioni svolte dalla signora V. devono ritenersi, come sostenuto dal T.A.R., fra quelle proprie del profilo professionale di appartenenza (coadiutore amministrativo) previste dal già citato art. 60 del D.P.R. n. 821 del 7 settembre 1984.
Infatti tale articolo prevede che il coadiutore amministrativo disimpegna mansioni esecutive che, per la loro natura, non comportano particolari valutazioni di merito, provvede alla classificazione, alla archiviazione ed al protocollo di atti, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti, ... compila documenti, secondo le istruzioni dei superiori o applicando schemi predeterminati, disimpegna compiti di collaborazione semplice di natura contabile, anche con l'ausilio delle relative macchine, esegue, ove richiesto, compiti inerenti la ricezione, la prima verifica e la distribuzione dei documenti presentati e fornisce i relativi chiarimenti.
Mentre l'art. 59 del D.P.R. n. 821 prevede che l'assistente amministrativo svolge mansioni tecniche, amministrative e contabili che presuppongono una applicazione concettuale e una valutazione di merito dei casi concreti, ... esplica, ove richiesto, attività di informazione ai cittadini e ricevimento dei documenti, disimpegna mansioni di segreteria e di collaborazione, di programmazione, di studio e partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.
4.1.- Alla luce di tali declaratorie, le funzioni assegnate alla signora V., di addetta alla riscossione delle entrate per le prestazioni sanitarie, con il rilascio delle relative quietanze, e di tenuta della cassa, nonché di addetta alla gestione della cassa economale per le piccole spese, non comportando applicazioni concettuali o valutazioni di merito devono considerarsi mansioni esecutive di natura contabile e corrispondono quindi al profilo di coadiutore amministrativo per il quale l'appellante era stata assunta (prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato).
4.2.- Non può avere quindi alcun rilievo la circostanza che la signora V. aveva sostituito, per formale incarico del Comitato di Gestione della U.S.L. n. 23 di Amandola (peraltro per un breve periodo), un dipendente che svolgeva tali mansioni pur essendo inquadrato in qualifica superiore.
5.- In conseguenza la richiesta della signora V. di ottenere un inquadramento superiore o anche solo il trattamento economico corrispondente alle funzioni superiori asseritamente svolte non può essere accolta.
6.- L'appello deve essere pertanto respinto.
Considerata la natura della questione e la sua risalenza si ritiene di disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
- Pier Luigi Lodi - Presidente
- Lanfranco Balucani - Consigliere
- Marco Lipari - Consigliere
- Roberto Capuzzi - Consigliere
- Dante D'Alessio - Consigliere, Estensore
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IL PRESIDENTE
Pier Luigi Lodi
L'ESTENSORE
Dante D'Alessio
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Depositata in Segreteria l'11 ottobre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)