Home ARCHIVIO 2004-2010 GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI CONCORSI INTERNI
  • Giovedì 17 Giugno 2004 18:28
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    Archivio/2004-2010

    GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI CONCORSI INTERNI

    CONSIGLIO DI STATO n. 3787 del 17/06/2004

    Giurisdizione e competenza - Concorso - Controversie relative a concorsi interni o a procedure di promozione - Giurisdizione del Giudice amministrativo - Sussiste - Riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale sui concorsi interni.

    Va condiviso l’orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (SS.UU., 15 ottobre 2003, n. 15403) – anche con riguardo alla evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul punto – in ordine alla riferibilità ad un vero e proprio concorso delle procedure (anche selettive) che consentono il passaggio del pubblico dipendente da un’area inferiore a quella superiore. Il quarto comma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/01, laddove riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore, dovendo il termine assunzione essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire, e non solo all’ingresso iniziale nella pianta organica del solo personale.

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    R E P U B B L I C A I T A L I A N AN.3787/2004Reg. Dec.N. Reg.1215 Ric. Anno 2004IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguenteDECISIONE sul ricorso in appello N.R.G. 1215/2004, proposto dal sig. Caschetto Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Bernetti Maria, con domicilio eletto in Roma, presso il suo studio, via Ippolito Nievo n. 61;contro- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia, ex lege, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;Dipartimento delle Politiche Fiscali-Uff. Amm.ne Risorse, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia, ex lege, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;Giansante Rosalba, non costituitasi in giudizio;per l'annullamentodella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma - Sez. II, n. 9695/2003;Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;Visti gli atti tutti della causa;Relatore alla pubblica udienza del 25 maggio 2004, il Consigliere Filippo Patroni Griffi;Uditi, altresì, per le parti, l’avv. Maria Bernetti e l’Avvocato dello Stato Elena Pino;Rilevato che l’odierno appellante ha impugnato, col ricorso di primo grado, la graduatoria della procedura concorsuale interna per titoli di servizio, professionali, di cultura, integrato da colloquio, a 163 posti della qualifica di dirigente del ruolo del Ministero delle Finanze, nonché gli atti della procedura;Rilevato che il Tribunale amministrativo regionale adito ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;Ritenuto peraltro di dover condividere l’orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (SS.UU., 15 ottobre 2003, n. 15403) – anche con riguardo alla evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul punto – in ordine alla riferibilità ad un vero e proprio concorso delle procedure (anche selettive) che consentono il passaggio del pubblico dipendente da un’area inferiore a quella superiore;Considerato altresì che il giudice della giurisdizione nella precitata sentenza, è motivatamente pervenuto alla conclusione che il quarto comma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/01, laddove riserva la giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, “fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore”, dovendo il termine “assunzione” essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire, e non solo all’ingresso iniziale nella pianta organica del solo personale;Considerato che, nel caso in esame, la procedura concorsuale oggetto di impugnativa in primo grado attiene all’accesso a qualifica dirigenziale, e quindi ad area diversa e superiore rispetto a quella di appartenenza dell’appellante;Ritenuto pertanto che, in ragione del richiamo arresto giurisprudenziale, la controversia appartiene alla sfera di cognizione del giudice amministrativo;Ritenuto, in conclusione, che l’appello debba essere accolto in punto di giurisdizione, con rinvio al primo giudice per la prosecuzione del giudizio;Ritenuto altresì che debba essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto dall’Amministrazione – che pur concorda con l’appellante sui profili di giurisdizione – inerendo comunque la eccepita necessità di integrazione del contraddittorio alla fase di prosecuzione del giudizio di primo grado;P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione, il ricorso in appello di cui in epigrafe e, per l’effetto, previo annullamento della sentenza impugnata, rinvia gli atti al TAR del Lazio per la prosecuzione del giudizio. Dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Spese inerenti alla presente doppia fase del giudizio compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con l’intervento dei Signori: Paolo SALVATORE Presidente Filippo PATRONI GRIFFI Consigliere, est. Antonino ANASTASI Consigliere Aldo SCOLA Consigliere Carlo DEODATO Consigliere L’ESTENSORE IL PRESIDENTEFilippo Patroni Griffi Paolo Salvatore IL SEGRETARIOGiuseppe TestaDEPOSITATA IN SEGRETERIA10 giugno 2004(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)Il DirigenteGiuseppe Testa
     
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