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  • Lunedì 14 Giugno 2004 16:48
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    Archivio/2004-2010

    Discrezionalita' della P.A. nella promozione privata di opera pubblica.

    TAR Catania - Sezione II n. 1489 del 14/06/2004

    Promozione privata di opera pubblica – Fase di valutazione comparativa delle proposte – Amplissima discrezionalità della Pubblica Amministrazione –Insindacabilità da parte del giudice amministrativo - Sussiste.

    La valutazione comparativa delle diverse proposte presentate al fine di individuare quella più rispondente al pubblico interesse costituisce esercizio di un amplissima discrezionalità, caratterizzata da incisive e sostanziali valutazioni di merito, come emerge dal tenore dell’art.37 ter L.n. 109/94 cit, secondo cui le amministrazioni aggiudicatici, dopo aver valutato le proposte presentate “…provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse…”.Sicché, deve ritenersi precluso al giudice amministrativo il sindacato sulle scelte di merito dell’amministrazione, ispirate a criteri di opportunità e convenienza, in ossequio al principio di separazione dei poteri.

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    REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOI1 Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia -Sezione staccata di Catania, II SEZIONE - adunato in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati:Dr.VINCENZO ZINGALES PresidenteDr.ROSALIA MESSINA Cons. relatoreDr.FRANCESCO BRUNO Ref.ha pronunciato la seguenteSENTENZAai sensi degli artt. 26, quarto comma e 21, comma decimo, L. n. 1034/1971, introdotti dalla L. n. 205/2000, sul ricorso n. 5379/2003, proposto da: ACEA LUCE SPA, rappresentata e difesa da VITALE AVV. ANTONIO, con domicilio eletto in CATANIA, Via V.E.ORLANDO, 56, presso VITALE AVV. ANTONIO controCOMUNE DI CALTAGIRONE (CT)rappresentato e difeso da:BARRECA AVV. CARMELOcon domicilio eletto in CATANIAVIA V. GIUFFRIDA, 37presso la sua sedee con l'intervento ad opponendum diCEI COSTRUZIONI ELETTRO IMPIANTI S.R.L. rappresentata e difesa da:MINGIARDI AVV. GIUSEPPEcon domicilio eletto in CATANIAVIA G. D'ANNUNZIO, 39/Apresso la sua sedeper l’annullamentoVisto il ricorso introduttivo del giudizio, e tutta la documentazione in atti;Vista la domanda cautelare,in epigrafe;Visto l'atto di costituzione in giudizio della CEI COSTRUZIONI ELETTRO IMPIANTI S.R.L. e del COMUNE DI CALTAGIRONE (CT);Udito nella Camera di Consiglio del 21 Aprile 2004 il relatore Cons. ROSALIA MESSINA;Sentiti - come da verbale - i difensori delle parti costituite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26, quarto comma, L. n. 1034/1971, introdotto dall'art. 9 L. n. 205/2000 ("Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il Tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile"), e 21, comma decimo della stessa legge T.a.r., introdotto dalla citata L. n. 205/2000 ("In sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il Tribunale amministrativo regionale dispone 1'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali");Ritenuto che la facile e rapida definibilità della controversia consente l'applicazione delle su citate disposizioni; Premessa una sintetica ricostruzione delle circostanze di fatto, che così possono riassumersi:a) Il Comune di Caltagirone, con pubblico avviso, ha richiesto alle ditte interessate la presentazione di proposte private nell'ambito del piano URBAN II, e la ditta odierna ricorrente ha partecipato, presentando una propria proposta;b) A seguito del ridimensionamento dell'importo degli interventi, ridotto da 40 a 10 miliardi, molte delle originarie proposte progettuali sono decadute;c) L'amministrazione comunale, ai sensi degli articoli 37 bis e ss. della Legge 11 Febbraio n. 109, come recepita in Sicilia dalla Legge Regionale 28 Agosto 2002 n.7 e succ. modif., ha stabilito di nominare un'apposita Commissione al fine di valutare comparativamente le proposte presentate dai promotori per la concessione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione (determinazione sindacale del 2 Aprile 2003 n.12);d) La Commissione incaricata, previa adozione di una serie di criteri di valutazione delle proposte presentate, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello dell'impatto sull'utenza in termini di realizzazione dei lavori (verbale del 16 Aprile 2003 n. 2), ha assegnato alla proposta della società LUCE s.p.a. il punteggio di 51/100 ed alla proposta presentata dalla società CEI s.r.l. il punteggio di 53,5/100 (verbale del 21 Maggio 2003 n°6);e) Con la relazione finale sull' esito della valutazione delle proposte esaminate (verbale del 28 Maggio 2003 n. 7)la Commissione definiva "- le proposte della ditta LUCE s.p.a. – Gruppo ACEA e della ditta CEI s.r.l. sostanzialmente equivalenti ...", rilevando che la proposta della ditta LUCE s.p.a.- Gruppo ACEA “...prevede un maggiore investimento di capitali e più consistenti forme di garanzie finanziarie in un arco temporale più contenuto..." e che essa deve essere "...precisata nel dettaglio circa la natura degli interventi (di manutenzione ordinaria e straordinaria) e della relativa tempistica ..."; con riguardo alla proposta della ditta CEI la relazione dice che "... presenta migliori aspetti tecnici in relazione alla tempistica ed una pù puntuale indicazione degli interventi tecnici ...", e che la stessa va modificata con l’introduzione del servizio di pagamento diretto delle bollette di energia elettrica, mentre il 50% dell'investimento offerto consiste nella realizzazione di un servizio di "telecontrollo" che "potrebbe non essere nell'immediato interesse dell'amministrazione comunale";f) L’amministrazione quindi, con deliberazione del 3 ottobre 2003 n. 311, ha preso atto delle predette risultanze ed ha ritenuto che la rilevanza delle modificazioni migliorative da apportare alle proposte delle due predette società (sia per gli aspetti tecnici sia per quelli economici) avrebbe reso incerti i risultati e comportato dilazione dei tempi del procedimento; pertanto, l’amministrazione ha ritenuto maggiormente rispondente all'interesse pubblico la riattivazione dell'intero procedimento, a partire dalla pubblicazione di un nuovo avviso di manifestazione di interesse;Rilevato, tali essendo le circostanze di fatto dalle quali ha origine la controversia, che da parte della Commissione tecnica prima, e dell'amministrazione poi, le proposte della società ricorrente e della CEI sono state ritenute non rispondenti all' interesse pubblico;Ritenuto, pertanto, che il ricorso appare inammissibile, come esattamente eccepito dalla resistente amministrazione comunale, innanzitutto per carenza di interesse processuale ex art. 100 C.p.c., in considerazione del fatto che un eventuale accoglimento del gravame non potrebbe comportare alcun pratico vantaggio alla ricorrente, la cui proposta, in ogni caso, è stata ritenuta insufficiente ed insoddisfacente, come pure quella della controinteressata, la quale ha tuttavia ottenuto un miglior punteggio, sicchè, ammesso che si potesse, porre nel nulla la determinazione del Comune di Caltagirone di non approvare alcun progetto (graduandone diversamente solo i livelli di insufficienza) e quindi di avviare un nuovo procedimento (al quale potrebbe certamente partecipare anche la ricorrente, ripresentando la propria proposta con tutte le modifiche ed integrazioni del caso), ciò caso mai avvantaggerebbe la ditta odierna interveniente, meglio graduatasi (rectius: graduatasi meno peggio); Ritenuto, inoltre, the nella specie l'amministrazione ha espresso un "non gradimento" (la stessa ricorrente riconosce, nella memoria da ultimo depositata, che si tratta di una "mera valutazione di offerte") che si colloca nell'ambito della fase preliminare di scelta della proposta nel contesto procedimentale del project financing, delineato dagli articoli 37 bis e ter della Legge n. 109/94 (come introdotta in Sicilia dalla Legge Regionale n. 7/2002 e succ. modif.), e che la valutazione comparativa delle diverse proposte presentate al fine di individuare quella più rispondente al pubblico interesse costituisce esercizio di un'amplissima discrezionalità, caratterizzata da incisive e sostanziali valutazioni di merito, come emerge dal tenore dell'art. 37 ter L. n. 109/1994, cit., secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici, dopo aver valutato le proposte presentate, "provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse", mentre l'indizione della gara è successiva alla conclusione della fase istruttoria e preparatoria, ed è subordinata alla previa individuazione di offerte rispondenti al pubblico interesse (art. 37 quater, comma primo, proposte .presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse");Ritenuto, pertanto, che anche sotto tale profilo il ricorso e inammissibile, posto che è precluso al giudice amministrativo il sindacato sulle scelte di merito dell' amministrazione, ispirate a criteri di opportunità e convenienza, in ossequio al principio di separazione dei poteri: cfr., ex multis, in relazione a diverse fattispecie e materie, ma tuttavia con argomentazioni di valenza generale, sulla distinzione fra merito-opportunità (insindacabile) e discrezionalità tecnica (sindacabile), C.S., sez. IV, 9 aprile 1999 n. 601; T.a.r. Catanzaro, II, n. 1690/2001; T.a.r. Trieste, n. 306/2001;Ritenuto, conclusivamente, di dover dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe, e di dovere - in quanto a spese ed onorari di giudizio - farne carico alla parte ricorrente (liquidazione in dispositivo);P.Q.M.Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia. - Sezione staccata di Catania (Sez. II)- DICHIARA inammissibile, per le ragioni espresse in motivazione, il ricorso in epigrafe.Pone le spese e gli onorari del giudizio a carico della società ricorrente, liquidandoli in complessivi euro 1.600,00 (milleseicento), in ragione di euro 1.200,00 (milleduecento) in favore del Comune di Caltagirone, ed euro 400,00 (quattrocento) in favore della interveniente CEI s.r.l..=La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Catania, in camera di consiglio, il 21 aprile 2004.L'estensore Il Presidente 21 aprile 2004Depositata in Segreteria il 26 mag. 2004
     
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