Home ARCHIVIO 2004-2010 Documentazione delle imprese per ottenere la verifica triennale per la loro attestazione
  • Venerdì 21 Maggio 2004 10:31
    E-mail Stampa PDF
    Archivio/2004-2010

    Documentazione delle imprese per ottenere la verifica triennale per la loro attestazione

    DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI n. 6 del 21/05/2004

    - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    DETERMINAZIONE 21 Aprile 2004 Documentazione mediante la quale le imprese, al fine di ottenere laverifica triennale della loro attestazione, dimostrano l'esistenzadei requisiti di ordine generale e disposizioni in materia dimodalita' di verifica, da parte delle SOA (societa' organismi diattestazione), delle autodichiarazioni rese dalle imprese, nonche'criteri cui devono attenersi le SOA nella loro attivita' di verificadell'esistenza della capacita' strutturale delle imprese.(Determinazione n. 6) IL CONSIGLIOPremesso: L'art. 15-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni - inserito nelsuddetto decreto dal decreto del Presidente della Repubblica del10 marzo 2004, n. 93 - prevede che la verifica triennale delleattestazione di qualificazione, introdotta nel sistema diqualificazione dall'art. 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166,comporta il controllo del permanere del possesso dei requisitid'ordine generale indicati nell'art. 17 del decreto del Presidentedella Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni nonche' ilcontrollo del possesso di un particolare requisito d'ordine speciale,chiamato capacita' strutturale; Detta capacita' strutturale e' costituita: 1) dal requisito di cui all'art. 4 (sistemi di qualita' aziendaleed elementi significativi e correlati del sistema di qualita'aziendale), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 esuccessive modificazioni; 2) dal requisito di cui all'art. 18, comma 2, lettera a) (idoneereferenze bancarie), del decreto del Presidente della Repubblica n.34/2000 e successive modificazioni; 3) dal requisito di cui all'art. 18, comma 2, lettera c)(capitale netto di valore positivo), del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 34/2000 e successive modificazioni; 4) dal requisito di cui all'art. 18, comma 5, lettera a) (idoneadirezione tecnica), del decreto del Presidente della Repubblica n.34/2000 e successive modificazioni; 5) dal requisito di cui all'art. 18, comma 7, (staff tecniconecessario per la qualificazione di progettazione ed esecuzione), deldecreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successivemodificazioni; 6) dal requisito di cui all'art. 18, commi 8 e 9, (adeguatadotazione di attrezzature tecnica), del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 34/2000 e successive modificazioni; 7) dal requisito di cui all'art. 18, commi 10, 11, 12 e 13,(adeguato organico medio annuo), del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 34/2000 e successive modificazioni. L'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.34/2000 e successive modificazioni, prevede che l'Autorita' devestabilire con quale documentazione i soggetti che intendonoqualificarsi dimostrano il possesso dei requisiti d'ordine generale. Tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente dellaRepubblica n. 34/2000 e successive modificazioni (art. 15-bis, comma2, e art. 17, comma 2), nonche' delle nuove norme che disciplinano ladimostrazione della regolarita' in materia di contribuzioni sociali edi assenza di condanne che incidono sulla moralita' professionaledell'impresa, sussiste la necessita' di emanare una nuovadeterminazione in ordine alla documentazione atta a dimostrare ilpossesso dei requisiti generali e alle modalita' di accertamento daparte delle SOA (societa' organismi di attestazione) dellaveridicita' della documentazione. Pertanto, sentite le associazioni delle SOA e visto il parere dellaCommissione Consultiva prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n.109/1994 e successive modificazioni e dall'art. 5, del decreto delPresidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioniespresso nelle sedute del 31 marzo 2004 e del 14 aprile 2004 e sullabase degli apporti relativi si forniscono le indicazioni che seguono.Considerato in diritto Il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successivemodificazioni dispone che le SOA rilasciano l'attestazione diqualificazione ed effettuano la relativa verifica triennale sullabase di un titolo contrattuale e sulla base di accertamenti econtrolli svolti anche mediante accesso diretto alle struttureaziendali dell'impresa da qualificare e l'art. 2, comma 1,lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica stessodispone che l'Autorita' deve stabilire i criteri cui devono attenersile SOA nella loro attivita'. Il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenze del 2 marzo 2004,n. 991, del 2 marzo 2004, n. 993 e del 30 marzo 2004, n. 2124, haespresso l'avviso: a) che la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successivemodificazioni ha inteso attribuire all'Autorita' per la vigilanza suilavori pubblici il ruolo di garante dell'efficienza e correttofunzionamento del mercato e, quindi, del sistema di qualificazione e,a tal fine, ha assegnato all'Autorita' penetranti poteri di vigilanzae controllo sia sulle SOA sia sulle singole attestazioni diqualificazioni; b) che fra i poteri ed i doveri dell'Autorita' sono compresiquelli di indicare in maniera vincolante il contenuto (rilascio,modifica, ritiro) dell'atto che le SOA devono adottare nonche' distabilire i termini, anche molto brevi, in cui esso deve essereadottato; c) che spetta all'Autorita', in caso di inerzia delle SOA inordine alle indicazioni dell'Autorita', assumere - dandone, ai sensidell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contestualmenteavviso di avvio del procedimento all'impresa interessata - unospecifico proprio provvedimento avente ad oggetto l'annullamento o ilridimensionamento delle attestazioni; d) che le SOA, pur essendo organismi di diritto privato, svolgonouna funzione pubblicistica di certificazione che sfocia in unaattestazione di natura vincolata con valore di atto pubblico,realizzandosi in tal modo una ipotesi di esercizio privato di unafunzione pubblica. Cio' premesso, si precisano le regole concernenti il possesso deirequisiti quali premesse per la specificazione della documentazioneda esibire: a) le condanne previste dall'art. 17, comma 1, lettera c), deldecreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successivemodificazioni sono quelle relative a reati contro la pubblicaamministrazione (libro secondo, titolo II, del codice penale),l'ordine pubblico (libro secondo, titolo V, codice penale), la fedepubblica (libro secondo, titolo VI del codice penale), il patrimonio(libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e comunque relativi afatti la cui natura e contenuto siano idonei a pregiudicarenegativamente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante inquanto collegabili alla natura delle obbligazioni proprie deicontratti di appalto; l'incidenza delle condanne deve essereapprezzata dalla SOA traendo elementi di valutazione dai concreticontenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e daeventuali recidive; b) non precludono la verifica triennale le sentenze per le qualie' intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 c.p. oppure, nelcaso di sentenza di applicazione della pena su richiesta(patteggiamento), l'avvenuta estinzione del reato prevista dall'art.445, comma 2, del c.p.p.; c) il certificato del casellario giudiziale, necessario per ladimostrazione dell'inesistenza di precedente condanna penale aseguito di dibattimento o di applicazione della pena su richiesta(patteggiamento), qualora rilasciato su istanza dell'interessato, nonriporta tutte le condanne penali per le quali il giudice ha dispostoil beneficio della non menzione, nonche' le condanne patteggiate chegodono di diritto di tale beneficio (art. 689 c.p.p.), mentre riportatutte le condanne, incluse quelle patteggiate (art. 688 c.p.p.) serilasciato su richiesta diretta delle pubbliche amministrazioni e deisoggetti che esercitano un servizio pubblico; d) la nuova normativa in materia di semplificazione delledocumentazioni amministrative (decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445) trova applicazione generale edobbligatoria nei confronti di tutti gli uffici della pubblicaamministrazione, dei soggetti concessionari, dei soggetti gestori dipubblici servizi e di soggetti che esercitano una funzione pubblica; e) la nuova normativa in materia di semplificazione delledocumentazioni amministrative ammette (articoli 43, 46 e 71 deldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)l'applicazione del meccanismo della dichiarazione sostitutivadell'atto di notorieta' in quanto questo atto puo' essere usato neirapporti con la pubblica amministrazione, in quelli giurisdizionalied anche nei rapporti interprivatistici in materia civile ecommerciale e si inquadra tra gli atti di natura non negoziale acarattere certificativo; f) le SOA possono richiedere, ai sensi delle convenzionistipulate tra INPS, INAIL e Casse Edili, il Documento Unico diRegolarita' Contributiva (DURC), previsto dall'art. 2, comma 2, dellalegge 22 novembre, 2002, n. 266, relativo all'impresa sottoposta averifica triennale nonche' richiedere, ai sensi del decreto delMinistro della giustizia 11 febbraio 2004 - data la loro natura disoggetti privati che esercitano una funzione pubblica (Consiglio diStato, sezione VI, sentenze n. 991/2004, 993/2004 e 2124/2004) - icertificati integrali del casellario giudiziale relativi al titolare,ai legali rappresentanti, agli amministratori e ai direttori tecnicidella impresa e, pertanto, sono in condizione di verificare laveridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dal titolare o dallegale rappresentante dell'impresa in ordine alla regolarita'contributiva nonche' quelle rese dal titolare, dai legalirappresentanti, dagli amministratori e dai direttori tecnici dellaimpresa in ordine alle assenze di condanne di cui alla precedentelettera a); g) l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.34/2000 e successive modificazioni specifica e quantifica i requisiti(adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organicomedio annuo) da possedere ai fini del rilascio dell'attestazionenonche' stabilisce, in rapporto alla forma giuridica del soggetto cuirilasciare l'attestazione di qualificazione, i mezzi di prova delpossesso degli stessi che, per quanto riguarda i bilanci ed idocumenti fiscali e tributari, devono essere quelli approvati edepositati alla data di stipula del contratto con la SOA; h) l'art. 15-bis, comma 4, del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che laverifica triennale ha avuto esito positivo qualora la quantificazionedei requisiti accertata in sede di verifica non risulti inferiore aquella stabilita, ai fini del rilascio dell'attestazione, nell'art.18 del medesimo decreto, con una franchigia del 25% (venticinque percento) il che significa che la quantificazione accertata in sede diverifica non deve risultare inferiore al 75% (settantacinque percento) delle misure previste per il rilascio dell'attestazione; i) l'art. 15-bis, comma 4, del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che in sededi verifica triennale la quantificazione dei requisiti deve esseredeterminata con riferimento ai dati (ammortamenti, canoni dilocazione finanziaria, canoni di noleggio) contenuti nei documenti dibilancio ed in quelli fiscali dei cinque anni precedenti la scadenzadel termine triennale ed alla cifra d'affari in lavori, accertata insede di rilascio dell'attestazione; j) la disposizione di cui all'art. 15-bis, comma 4, del decretodel Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioninecessita di specificazioni particolari in quanto la scadenza deltermine della validita' triennale puo' essere compreso anche in unperiodo in cui il bilancio ed il documento fiscale dell'annoimmediatamente precedente non sono ancora stati approvati edepositati; k) l'art. 15-bis, comma 4, del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che qualorala quantificazione dei requisiti accertata in sede di verifica e'inferiore al 75% delle misure stabilite, ai fini del rilasciodell'attestazione, nell'art. 18 del medesimo decreto, la cifrad'affari in lavori, accertata in sede di rilascio dell'attestazione,viene figurativamente e proporzionalmente ridotta (art. 18, comma 15,del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successivemodificazioni) in modo da ristabilire le percentuali richieste; l) l'art. 15-bis, comma 4, del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che la cifrad'affari in lavori rideterminata figurativamente deve comunque esserenon inferiore alla somma delle classifiche delle categorie previstenell'attestazione e, pertanto, ove cio' non si verifichi occorrerevisionare l'attestazione per quanto riguarda categorie eclassifiche. Cio' precisato e' anche da segnalare, quali utili premesse allaindicazione della documentazione per il rilascio dell'attestazione edei criteri da impiegare per la verifica triennale, che nel sitodell'Autorita' (www.autoritalavoripubblici.it) e' presente fral'altro: 1) l'elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni (art.11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 esuccessive modificazioni); 2) l'elenco delle imprese per le quali vi e' una annotazione inordine ad un provvedimento di annullamento o ridimensionamentodell'attestazione assunto dall'Autorita'; 3) l'elenco delle imprese per le quali vi e' una annotazione inordine al ritiro o ridimensionamento dell'attestazione deciso delleSOA; 4) l'elenco delle imprese per le quali sono fornite informazioniche consentono alle stazioni appaltanti di individuare le imprese neicui confronti sussistono cause di esclusioni dalle procedure diaffidamento di lavori pubblici (art. 27, del decreto del Presidentedella Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni. Le annotazioni relative agli elenchi di cui ai punti 2), 3) e 4)sono contenute anche nell'elenco di cui al punto 1), in modo daessere conoscibili accedendo ad entrambi gli elenchi. Inoltre il modello di attestazione predisposto dall'Autorita'contiene, fra l'altro, la indicazione: 1) delle date di rilascio attestazione originaria; di rilascioattestazione in corso (nel caso si tratti di attestazione rilasciataa seguito di variazioni minime cioe' a seguito di: variazione delladenominazione o ragione sociale; variazione della sede; variazionedella rappresentanza legale o della direzione tecnica; variazione deldirettore tecnico che ha consentito la qualificazione; variazione inordine alle informazioni in materia di certificazione o dichiarazionedi qualita'; variazioni in ordine alle cessioni di azienda o di ramodi azienda; variazioni a seguito dell'inserimento della prestazionedi progettazione in una attestazione che ne era priva; variazioni aseguito di modifica della compagine di un consorzio stabile; ecc.);di scadenza validita' triennale; di effettuazione verifica triennale(qualora questa abbia avuto esito positivo); di scadenza intermedia(nel caso si tratti di attestazione di un consorzio stabile); discadenza validita' quinquennale; 2) dell'esistenza o meno del possesso della certificazione diqualita' o della dichiarazione della presenza degli elementisignificativi e correlati del sistema di qualita' con laspecificazione dell'organismo che lo ha rilasciato e della data discadenza della validita' del documento; 3) della esistenza o meno della qualificazione per prestazione diprogettazione e costruzione e della classifica massima cui essa siriferisce. E' poi previsto che le attestazioni, ai sensi dell'art. 12, comma5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 esuccessive modificazioni, vengano trasmesse dalle SOA all'Autorita,oltre che in forma cartacea anche on line e, quindi, in modo tale dapoter essere inserite in tempo reale nell'elenco delle impresequalificate suddiviso per regioni e che nella banca dati delleattestazioni sono conservate, oltre alle attestazioni in corso divalidita', anche quelle non piu' valide in quanto sostituite da altrein corso di validita' e, cioe', da quelle rilasciate a seguito divariazioni minime oppure in quanto sono state ritirate oridimensionate dalle SOA. La presenza nella banca dati di tutte le attestazioni rilasciatenel tempo ad ogni singola impresa consente di inserire nell'elencodelle imprese suddiviso per regioni la attestazione in corso divalidita' e lo storico delle attestazione sostituite nel tempo daquelle in corso di validita'. Da ultimo si ricorda che le stazioni appaltanti verificanol'ammissibilita' di una impresa a partecipare alle gare di appaltocontrollando, sulla base delle date contenute nell'attestazione, lavalidita' del documento nel senso che esso non abilita l'impresa apartecipare alle gare sia nel caso il certificato di qualita' o ladichiarazione di qualita' non sono piu' validi e l'importodell'appalto, invece, lo richieda (importo dei lavori di competenzadell'impresa che richiedono una classifica non inferiore alla terza),sia nel caso la gara si svolga in una data successiva alla scadenzadella validita' triennale dell'attestazione e non risulta effettuatapositivamente la verifica triennale della stessa. Sulla base delle svolte precisazioni si indica la documentazioneche le imprese devono presentare nonche' i criteri, le procedure e leattivita' che le SOA devono svolgere al fine della effettuazionedella verifica triennale. Tali indicazioni non hanno bisogno diespressa motivazione in quanto strettamente connesse e dipendentidalle precisazioni stesse. 1. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma 1, deldecreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successivemodificazioni e' dimostrato con la presentazione dei seguentidocumenti: 1.1. certificati di cittadinanza italiana relativi al titolare,al legale rappresentante oppure ai legali rappresentanti,all'amministratore oppure agli amministratori e al direttore tecnicooppure ai direttori tecnici; 1.2. certificato di iscrizione dell'impresa al registro unicodelle imprese di cui agli articoli 2188 e ss. del codice civileistituito presso le camere di commercio con l'indicazione inparticolare di quale sia la specifica attivita' svolta dall'impresa; 1.3. comunicazione effettuata - ai sensi dell'art. 3, comma 1,del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 -dalla prefettura della provincia in cui risiede o ha sede il soggettosottoposto a verifica, a seguito di richiesta del medesimo soggetto,della informazione «... nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ...» oppure, inalternativa, indicazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto delPresidente della Repubblica n. 252/1998, in calce al certificato diiscrizione al registro unico delle imprese, della dicitura «... nullaosta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 esuccessive modificazioni ...»; 1.4. certificato della cancelleria fallimentare; 1.5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensidegli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciato dal titolare, dallegale rappresentante o dai legali rappresentanti,dall'amministratore o dagli amministratori nonche' dal direttoretecnico o dai direttori tecnici attestante l'inesistenza di sentenzedefinitive di condanna passate in giudicato di sentenze per le qualiil giudice ha disposto il beneficio della «non menzione» o disentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p. ovvero l'elencazione di tali sentenze; 1.6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensidegli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal titolare o dallegale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarita',definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi alpagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana odel paese di provenienza, di inesistenza di irregolarita' in materiadi contribuzioni sociali, di inesistenza di errore gravenell'esecuzione di lavori pubblici, nonche' di false dichiarazionicirca il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agliappalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazioni. 2. I documenti dei soggetti residenti in Stati dell'Unione Europeadevono essere prodotti secondo la normativa vigente nei rispettivipaesi. 3. I documenti dei soggetti non residenti in Stati dell'Unioneeuropea devono essere prodotti secondo la legislazione italiana e,pertanto, secondo quanto previsto al numero 1, fatto salvo per quantoriguarda il certificato di cittadinanza che e' sostituito da quellodi residenza ed il certificato di iscrizione al registro delleimprese presso la competente camera di commercio, industria,agricoltura ed artigianato che e' sostituito da quello di iscrizioneal registro professionale dello Stato di provenienza. 4. Nel contratto relativo alla verifica triennale da sottoscriversitra impresa e SOA si dovra' fare espresso riferimento, ai sensidell'art. 17, comma 2, del suddetto decreto del Presidente dellaRepubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, al contenuto delledisposizioni approvate con la presente determinazione nonche' sidovra' inserire esplicita indicazione, da parte dell'impresa, della/ecategoria/e e corrispondente/i classifiche da revisionare nel caso dimancato superamento della verifica di mantenimento dell'attestazioneoriginaria. 5. Le SOA, ai fini della verifica triennale devono: 5.1. per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 17 deldecreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successivemodificazioni (requisiti d'ordine generale): 5.1.1. accertare che non sussistono, nel casellario informaticooperante presso l'Autorita', annotazioni in ordine a cause diesclusione delle imprese dalle gare d'appalto e dal rilasciodell'attestazione - tenendo conto, in particolare, che e' daconsiderarsi errore grave, oltre a quello giudiziaramente accertato,anche quello che ha condotto alla non collaudabilita' dei lavorioppure alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 deldecreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 esuccessive modificazioni - e che, nel caso sussistono annotazioniriguardanti il fatto che l'impresa ha reso in gara oppure nelrilascio dell'attestazione dichiarazioni non veritiere, sia trascorsoun anno dalla data di inserimento delle stesse nel suddettocasellario; 5.1.2. verificare la veridicita' delle dichiarazionisostitutive di atto notorio rese in ordine alla inesistenza dicondanne che incidono sulla moralita' professionale dell'impresa,richiedendo, ai sensi del decreto del Ministero della giustiziadell'11 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana del 14 febbraio 2004, n. 37, il certificatogenerale del casellario giudiziale di tutti i soggetti che hanno resole dichiarazioni sostitutive e nel caso che siano esistenti condanne,sempre che siano state indicate nella dichiarazione, esprimere unavalutazione inerente alla loro incidenza o meno sulla moralita'professionale dell'impresa, traendo elementi di valutazione daiconcreti contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dallacondanna e da eventuali recidive; 5.1.3. verificare la veridicita' della dichiarazionesostitutiva di atto notorio resa in ordine alla inesistenza diirregolarita' in materia di contribuzioni sociali - ivi compresi iversamenti alle Casse Edili per le imprese esercenti attivita'inquadrabile, dal punto di vista dei rapporti contrattuali con lerelative maestranze, nel settore edile - richiedendo all'I.N.P.S.oppure all'INAIL oppure ad una cassa Edile il Documento Unico diRegolarita' Contributiva (DURC), previsto dall'art. 2, comma 2, dellalegge 22 novembre 2002, n. 266; 5.1.4. verificare l'inesistenza di cessione di azienda o diramo di azienda o di operazioni di locazione, fusione, scissione,trasformazione societaria, richiedendo il certificato storico diiscrizione al registro unico delle imprese e accertando che nelcasellario informatico operante presso l'Autorita' non vi sianoinformazioni in tal senso; 5.2. per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 4, deldecreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successivemodificazioni (certificati di qualita' aziendale e dichiarazione diqualita' aziendale): 5.2.1. verificare - qualora l'attestazione contengaqualificazioni per classifiche che, ai sensi delle scadenze previstedall'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000e successive modificazioni, richiedano il possesso dellacertificazione di qualita' aziendale oppure della dichiarazione chedimostri, secondo quanto stabilito nell'allegato C al decreto delPresidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, lapresenza di elementi significativi e correlati del sistema diqualita' - che tale requisito sia posseduto nel rispetto di quantoprevisto nelle determinazione del 13 dicembre 2000, n. 56, punto 9,del 7 novembre 2001, n. 21, del 16 luglio 2002, n. 15, del 14 maggio2003, n. 11 e nelle note e comunicati del 15 maggio 2001, n.27467/0l/segr e del 2 luglio 2001, n. 37365/0l/segr. e sia valido; 5.3. per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 18,comma 5, lettera a) e comma 14 del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 34/2000 e successive modificazioni (idonea direzionetecnica): 5.3.1. verificare che la direzione tecnica dell'impresarispetti quanto disposto nelle determinazioni del 13 dicembre 2000,n. 56, punti 28), 29) e 30) del dispositivo, dell'8 febbraio 2001, n.6, punto 2), del dispositivo, nelle note e comunicati del 19 febbraio2001, n. 9993/01/segr. punto 7), del 14 giugno 2001, n.34470/01/segr. punto 8) e deliberazione del 17 settembre 2003. n.247; 5.4. per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 18,commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 esuccessive modificazioni (adeguata dotazione di attrezzaturatecnica): 5.4.1. verificare che i dati relativi agli ammortamenti, aicanoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio riportati neibilanci e nei documenti fiscali presentati dall'impresa, inoriginale, oppure in copia dichiarata conforme all'originale dallegale rappresentante della stessa, riguardino il complesso di benispecificamente destinati alla esecuzione di lavori con esclusionepertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche; 5.4.2. ritenere che agli ammortamenti ed ai canoni di locazionefinanziaria sono assimilate anche i noleggi i cui contratti sianoalmeno di durata quinquennale; 5.4.3. verificare che i noleggi siano esclusivamente quelli afreddo; 5.4.4. verificare la corrispondenza delle indicazioniidentificative essenziali relative alle attrezzature, mezzi d'operaed equipaggiamento tecnico (art. 18, comma 8, primo periodo, deldecreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successivemodificazioni) con i dati relativi agli ammortamenti e ai canoni; 5.4.5. verificare che il periodo di ammortamento figurativo siain continuita' con quello reale e ricada nel quinquennio diriferimento; 5.4.6. ritenere che il possesso del requisito e' dimostratoqualora la somma degli importi relativi agli ammortamenti, ai canonidi locazione finanziaria e ai canoni di noleggio di durata maggiore eminore di cinque anni, sostenuti nel quinquennio di riferimento, siapari o superiore all'1,50% (uno e cinquanta centesimi per cento)della cifra d'affari in lavori nella misura accertata in sede dirilascio dell'attestazione e, contemporaneamente, la somma degliimporti relativi ai soli ammortamenti, canoni di locazionefinanziaria e canoni di noleggio non inferiore a cinque anni, siapari o superiore allo 0,75% (zero e settantacinque centesimi percento) della medesima cifra d'affari; 5.5. per quanto riguarda, il requisito di cui all'art. 18, commi10, 11, 12 e 13, del decreto del Presidente della Repubblica n.34/2000 e successive modificazioni (adeguato organico medio annuo): 5.5.1. ritenere che il possesso del requisito e' dimostratoqualora il costo per il personale dipendente a tempo indeterminato edeterminato (retribuzioni, stipendi, contributi sociali,accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi per le casseedili), sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari osuperiore all'11,25 % (undici e venticinque centesimi per cento)della cifra d'affari in lavori nella misura accertata in sede dirilascio dell'attestazione e contemporaneamente i costi per ilpersonale dipendente a tempo determinato ed indeterminato conqualifica operaio sia pari o superiore al 4,50% (quattro e cinquantacentesimi per cento) della cifra di cui sopra, oppure in alternativa,qualora il costo per il personale dipendente a tempo indeterminatosiano pari o superiori al 7,50 % (sette e centesimi cinquanta percento) della cifra di cui sopra e contemporaneamente il costo per ilpersonale dipendente, tecnico e amministrativo (laureato o diplomato)a tempo indeterminato sia pari o superiore al 6,00 % (sei per cento)della cifra di cui sopra; 5.6. effettuare, nel caso che una o piu' di una delle condizioniindicate ai precedenti punti 5.4.6. e 5.5.1. non risulti rispettata,una riduzione figurativa proporzionale della cifra d'affari in lavori(articoli 15-bis e 18, comma 15, del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 34/2000 e successive modificazioni) in misura tale dapermettere il rispetto di tutte le suddette condizioni; 5.7. ritenere - qualora la cifra d'affari in lavori che haconsentito il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti5.4.6. e 5.5.1. sia pari o superiore alla somma delle classifichepreviste nell'attestazione sottoposta a verifica triennale - che laverifica del possesso di adeguata capacita' strutturale abbia avutoesito positivo; 5.8. procedere - nel caso la cifra d'affari in lavori che haconsentito il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti5.4.6. e 5.5.1. sia inferiore all
     
Mondolegale 2011
powered by SviluppoeConsulenza.com