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    Archivio/2004-2010

    Funzionamento dei tribunali delle acque

    Legge n. 45 del 28/04/2004

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    Testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (in GazzettaUfficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003) coordinatocon la legge di conversione 26 febbraio 2004, n. 45 (in questa stessaGazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti peril funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi perl'amministrazione della giustizia».Avvertenza:Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministerodella giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delledisposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione deidecreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioniufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testounico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizionidel decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla leggedi conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficaciadegli atti legislativi qui riportati.Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampatecon caratteri corsivi.Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenzadel Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge diconversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della suapubblicazione.Art. 1.Riorganizzazione dei tribunali delle acque1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma delladisciplina concernente la giurisdizione in materia di acquepubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regiodecreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni cheseguono:a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,sono apportate le seguenti modificazioni:1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunaleregionale e' costituito da una sezione ordinaria della Corte diappello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscrittinell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro dellagiustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superioredella magistratura adottata su proposta del presidente della Corte diappello.»;2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunaleregionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali unodegli esperti di cui al secondo comma.»;b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,sono apportate le seguenti modificazioni:1) al secondo comma, la lettera d) e' sostituita dallaseguente: «d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.»;2) al quarto comma le parole: «i membri tecnici dal Presidentedel Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalleseguenti: «gli esperti sono nominati con decreto del Ministro dellagiustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superioredella magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunalesuperiore.»;c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sonoapportate le seguenti modificazioni:1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'indennita'fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' ocompenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche e'fissata in Euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, inEuro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e inEuro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.»;2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Agli esperticomponenti del Tribunale superiore delle acque in qualita' dititolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunaliregionali delle acque, spetta un'indennita' di Euro 100 per ciascunaudienza cui prendano parte.»;d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e' inserito il seguente:«139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominatiin pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i qualisono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nellamisura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge1° agosto 1959, n. 704.».(( 1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalita' dicui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in caricaalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, secondo le modalita' dei rispettivi incarichi.2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, letterac), e' autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno2004.2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,lettera d), e' autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorreredall'anno 2004. ))Riferimenti normativi:- Il testo unico del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, reca: «Disposizioni di legge sulle acque e impiantielettrici.».- Si riporta il testo dell'art. 138 del citato regiodecreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dallalegge qui pubblicata:«Art. 138. Presso ciascuna delle sottoindicate sedi diCorte di appello e' istituito un Tribunale regionale delleacque pubbliche:1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti diappello di Torino e Genova;2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti diappello di Milano e Brescia;3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti diappello di Venezia e Trieste;4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti diappello di Bologna e Firenze;5 - Roma: per le circoscrizioni delle Corti diappello di Roma, Aquila ed Ancona;6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti diappello di Napoli, Bari e Catanzaro;7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti diappello di Palermo, Catania e Messina;8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte diappello di Cagliari.Il Tribunale regionale e' costituito da una sezioneordinaria della Corte di appello designata dal presidente,integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degliingegneri e nominati con decreto del Ministro dellagiustizia in conformita' alla deliberazione del Consigliosuperiore della magistratura adottata su proposta delpresidente della Corte di appello.Essi durano in carica cinque anni e possono esserericonfermati.Il Tribunale regionale decide con l'intervento di trevotanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondocomma.».- Si riporta il testo dell'art. 139 del citato regiodecreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dallalegge qui pubblicata:«Art.139. E' istituito in Roma, con sede nel palazzo digiustizia, il Tribunale superiore delle acque pubbliche.Esso e' composto di:a) un presidente, nominato con decreto del Capo delloStato su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito ilConsiglio dei Ministri, avente grado secondo corrispondentea quello di procuratore generale della Corte suprema dicassazione;b) quattro consiglieri di Stato;c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri diCassazione;d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.In assenza del presidente, presiede il piu' anziano digrado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).I giudici del Tribunale superiore sono nominati condecreto reale su proposta del Ministro Guardasigilli edesignati: i consiglieri di Stato dal presidente delConsiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primopresidente della Corte di cassazione; gli esperti sononominati con decreto del Ministro della giustizia inconformita' alla deliberazione del Consiglio superioredella magistratura adottata su proposta del presidente delTribunale superiore.Tutti i componenti del Tribunale superiore durano incarica cinque anni e possono essere riconfermati.Il presidente del Tribunale superiore puo' esserecollocato temporaneamente fuori del ruolo organico dellamagistratura.Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio delMinistero di grazia e giustizia.Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha unproprio ufficio di cancelleria.Il cancelliere e' nominato con decreto del Ministro digrazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie esegreterie giudiziarie aventi grado non inferiore alsettimo.Su richiesta del Tribunale superiore, il primopresidente della Corte di cassazione, per necessita' diservizio, puo' applicare temporaneamente a detto ufficiocancellieri o aggiunti addetti ad altre autorita'giudiziarie di Roma.».- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 1° agosto1959, n. 704 (Indennita' ai componenti dei Tribunali delleacque pubbliche), come modificato dalla legge quipubblicata:«Art. 1. - L'indennita' fissa mensile spettante,indipendentemente da ogni altra indennita' o compenso, aicomponenti dei tribunali delle acque pubbliche e' fissatain Euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, inEuro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunaliregionali e in Euro 9,3 per i consiglieri effettivi deglistessi tribunali.Agli esperti componenti del Tribunale superiore delleacque in qualita' di titolari o supplenti, ed agli esperticomponenti dei tribunali regionali delle acque, spettaun'indennita' di Euro 100 per ciascuna udienza cui prendanoparte.L'indennita' stessa e' corrisposta ai presidenti, aiconsiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunaliregionali solo in quanto in ogni Tribunale per impedimentood assenza di componenti effettivi o per particolariesigenze di servizio essi debbono funzionare in viacontinuativa in sostituzione dei componenti effettivi.Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogniTribunale regionale quello nominato prima o primo indicatotra i piu' contemporaneamente nominati, se la qualifica none' espressamente indicata.».Art. 1-bis.Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo30 luglio 1999, n. 300(( 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 deldecreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in ordine agli incarichi didiretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri ocon i singoli Ministri, nonche' dall'articolo 5 del decreto-legge11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge10 gennaio 2003, n. 1, a far data dal 1° luglio 2004, l'articolo 19del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dalseguente:«Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei magistraticollocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati alMinistero non deve superare le 65 unita». ))Riferimenti normativi:- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 (Modificazioni al decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione delGoverno):«Art. 13. - 1. Gli incarichi di diretta collaborazionecon il Presidente del Consiglio dei Ministri o con isingoli Ministri possono essere attribuiti anche adipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delleamministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispettodell'autonomia statutaria degli enti territoriali e diquelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, surichiesta degli organi interessati, sono collocati, con illoro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativaretribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche inderoga ai limiti di carattere temporale previsti dairispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso nonoltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri acarico degli enti di appartenenza qualora non si tratti diamministrazioni dello Stato.2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attualicontingenti numerici eventualmente previsti dai rispettiviordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati edostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativaretribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque,non oltre il massimo di trenta unita' aggiuntive perciascun ordinamento.3. Per i magistrati ordinari, amministrativi econtabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato,nonche' per il personale di livello dirigenziale o comunqueapicale delle regioni, delle province, delle citta'metropolitane e dei comuni, gli organi competentideliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativaretribuita, ai sensi di quanto disposto dai commiprecedenti, fatta salva per i medesimi la facolta' divalutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.4. All'attuazione del presente articolo si provvede nelrispetto di quanto previsto, dall'art. 39 della legge27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, inmateria di programmazione delle assunzioni del personaledelle amministrazioni pubbliche.».- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni,dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1 (Misure urgenti inmateria di amministrazione della giustizia):«Art. 5. - 1. Al fine di assicurare il necessariosupporto tecnico all'attivita' del Governo in occasione delsemestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, ilnumero massimo dei magistrati che possono essere collocatifuori dal ruolo organico della magistratura per esseredestinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'art.19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e' elevato da 50 a 62 unita' fino al 30 giugno 2004.2. I posti che si renderanno disponibili per effettodel temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi del comma1 potranno essere coperti nell'invarianza dell'attualeorganico della magistratura.».Art. 2.Proroga dell'incarico dei giudici onoraridi tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari ilcui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali nonsia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogatinell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.(( 1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio1998, n. 51, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti:«sette anni». ))Riferimenti normativi:- Si riporta il testo dell'art. 42-quinquies del regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):«Art. 42-quinquies. (Durata dell'ufficio). - La nominaa giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni.Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per unasola volta.I giudici onorari di tribunali che hanno in corso laprocedura di conferma nell'incarico rimangono in serviziofino alla definizione della procedura di cui al secondocomma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. Laconferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo condecorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza deltriennio gia' decorso. In caso di mancata conferma igiudici onorari di tribunale in proroga cessanodall'incarico dal momento della comunicazione del relativoprovvedimento del CSM che non necessita di decreto delMinistro.Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario,nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, dellalegge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio diidoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzionisulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame acampione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita'costituisce requisito necessario per la conferma.La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendoeffetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art.42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.».- Si riporta il testo dell'art. 245 del decretolegislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia diistituzione del giudice unico di primo grado), comemodificato dalla legge qui pubblicata:«Art. 245. - 1. Le disposizioni del regio decreto30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dalpresente decreto, in forza delle quali possono essereaddetti al tribunale ordinario e alla procura dellaRepubblica presso il tribunale ordinario magistrationorari, si applicano fino a quando non sara' attuato ilcomplessivo riordino del ruolo e delle funzioni dellamagistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma,della Costituzione, e comunque non oltre sette anni dalladata di efficacia del presente decreto.».Art. 3.Modifiche all'articolo 132del decreto legislativo n. 196 del 20031. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e'sostituito dal seguente:«Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalita). -1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, (( idati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitoreper ventiquattro mesi, )) per finalita' di accertamento e repressionedei reati.2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati (( relativi altraffico telefonico )) sono conservati dal fornitore per ulteriori ((ventiquattro mesi per esclusive finalita' di accertamento erepressione dei delitti )) di cui all'articolo 407, comma 2, letteraa) del codice di procedura penale, nonche' dei delitti in danno disistemi informatici o telematici.3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti pressoil fornitore con decreto motivato del (( giudice su istanza delpubblico ministero o )) del difensore dell'imputato, della personasottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre partiprivate. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alleindagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati relativialle utenze intestate al proprio assistito con le modalita' indicatedall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, (( fermerestando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f),per il traffico entrante.4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudiceautorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritieneche sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche' deidelitti in danno di sistemi informatici o telematici.5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2e' effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti agaranzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, voltianche a: ))a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazioneinformatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento dicui all'allegato b);b) disciplinare le modalita' di conservazione separata dei datiuna volta decorso il termine di cui al comma 1;c) individuare le modalita' (( di trattamento dei )) dati daparte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che,decorso il termine di cui al comma 1, (( l'utilizzazione dei dati siaconsentita )) solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;d) indicare le modalita' tecniche per la periodica distruzionedei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.6. (Comma soppresso).Riferimenti normativi:- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 123 deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice inmateria di protezione dei dati personali):«2. Il trattamento dei dati relativi al trafficostrettamente necessari a fini di fatturazione perl'abbonato, ovvero di pagamenti in caso diinterconnessione, e' consentito al fornitore, a fini didocumentazione in caso di contestazione della fattura o perla pretesa del pagamento, per un periodo non superiore asei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazionenecessaria per effetto di una contestazione anche in sedegiudiziale.».- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 407 delcodice di procedura penale:«2. La durata massima e' tuttavia di due anni se leindagini preliminari riguardano:a) i delitti appresso indicati:1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesiaggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43;2) delitti consumati o tentati di cui agli art.575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dellostesso codice penale [c.p. 575, 628, terzo comma, 629,secondo comma, 630];3) delitti commessi avvalendosi delle condizionipreviste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero alfine di agevolare l'attivita' delle associazioni previstedallo stesso articolo;4) delitti commessi per finalita' di terrorismo odi eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali lalegge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nelminimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,secondo comma, del codice penale;5) delitti di illegale fabbricazione, introduzionenello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e portoin luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra otipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armiclandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo esclusequelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge18 aprile 1975, n. 110;6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamentealle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74del testo unico delle leggi in materia di disciplina deglistupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura eriabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,approvato con decreto del Presidente della Repubblica9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;7) delitto di cui all'art. 416 del codice penalenei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelleipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater,609-octies del codice penale;b) notizie di reato che rendono particolarmentecomplesse le investigazioni per la molteplicita' di fattitra loro collegati ovvero per l'elevato numero di personesottoposte alle indagini o di persone offese;c) indagini che richiedono il compimento di attiall'estero [c.p.p. 727, 728, 729];d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere ilcollegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a normadell'art. 371.».- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196:«Art. 17 (Trattamento che presenta rischispecifici). - 1. Il trattamento dei dati diversi da quellisensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per idiritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita'dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o allemodalita' del trattamento o agli effetti che puo'determinare, e' ammesso nel rispetto di misure edaccorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sonoprescritti dal Garante in applicazione dei principi sancitidal presente codice, nell'ambito di una verificapreliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche inrelazione a determinate categorie di titolari o ditrattamenti, anche a seguito di un interpello deltitolare.».Art. 4.Modifiche all'articolo 181del decreto legislativo n. 196 del 20031. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e'aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. (( Fino alla data incui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti aisensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del trafficotelefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, deldecreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.». ))Riferimenti normativi:- Si riporta il testo dell'art. 181 del citato decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dallalegge qui pubblicata:«Art. 181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per itrattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio2004, in sede di prima applicazione del presente codice:a) l'identificazione con atto di natura regolamentaredei tipi di dati e di operazioni ai sensi degliarticoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ovemancante, entro il 30 settembre 2004;b) la determinazione da rendere nota agli interessatiai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera a), e 4, letteraa), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;c) le notificazioni previste dall'art. 37 sonoeffettuate entro il 30 aprile 2004;d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sonoeffettuate entro il 30 giugno 2004;e) le modalita' semplificate per l'informativa e lamanifestazione del consenso, ove necessario, possono essereutilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra dilibera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasionedel primo ulteriore contatto con l'interessato, al piu'tardi entro il 30 settembre 2004;f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87,comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.2. Le disposizioni di cui all'art. 21-bis del decretodel Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entratain vigore del presente codice.3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari dicui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C),e' effettuata in sede di prima applicazione del presentecodice entro il 30 giugno 2004.4. Il materiale informativo eventualmente trasferito alGarante ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportuneverifiche, continua ad essere successivamente archiviato odistrutto in base alla normativa vigente.5. L'omissione delle generalita' e degli altri datiidentificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52,comma 4, e' effettuata sulle sentenze o decisionipronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore delpresente codice solo su diretta richiesta dell'interessatoe limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete dicomunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supportocartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati aisensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesimadisposizione entro dodici mesi dalla data di entrata invigore del presente codice.6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozionedel presente codice, abbiano determinato e adottatonell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cuiall'art. 26, comma 3, lettera a), possono proseguirel'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime."6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci lemisure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'art.132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonicosi osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, deldecreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171."».- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 deldecreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 (Disposizioni inmateria di tutela della vita privata nel settore delletelecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema diattivita' giornalistica):«2. Il trattamento finalizzato alla fatturazione perl'abbonato, ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti incaso di interconnessione, e' consentito sino alla fine delperiodo durante il quale puo' essere legalmente contestatala fattura o preteso il pagamento. Per le medesimefinalita', possono essere sottoposti a trattamento i daticoncernenti:a) il numero o l'identificazione della stazionedell'abbonato;b) l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione;c) il numero dell'abbonato chiamato;d) il numero totale degli scatti da considerare nelperiodo di fatturazione;e) il tipo, l'ora di inizio e la durata delle chiamateeffettuate e il volume dei dati trasmessi;f) la data della chiamata o dell'utilizzazione delservizio;g) altre informazioni concernenti i pagamenti.».Art. 5.(Soppresso dalla legge di conversione)Art. 6.Disposizioni in materia di giustizia amministrativaPer assicurare il funzionamento del Consiglio di giustiziaamministrativa per la regione Siciliana, anche mediante potenziamentodella sua composizione, e' autorizzata la spesa di Euro 700.000 adecorrere dall'anno 2004.Art. 6-bis.Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superioriordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generaledello Stato(( 1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria e' istituito ilposto di procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema dicassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, esclusol'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello delpresidente aggiunto della stessa Corte. E' contestualmente soppressoun posto di avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione.La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successivemodificazioni, e' conformemente modificata. Il procuratore generaleaggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei casidi assenza o impedimento, il procuratore generale presso la stessaCorte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al procuratore generalepresso la Corte suprema di cassazione e' riconosciuto un incrementoretributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamentoeconomico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema dicassazione e quello previsto per il primo presidente della stessaCorte.2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa e' istituitoil posto di presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato aogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivodi cui al presente comma, a quello del presidente aggiunto dellaCorte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unita'nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata allalegge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e'conformemente modificata. Il presidente aggiunto del Consiglio diStato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione delConsiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento,il presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compitiaffidatigli. Al presidente del Consiglio di Stato e' riconosciuto unincremento retributivo pari alla meta' della differenza tra iltrattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Cortesuprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente dellastessa Corte.3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti ilposto di presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ognieffetto giuridico ed economico a quello del presidente aggiunto dellaCorte suprema di cassazione, nonche' il posto di procuratore generaleaggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridicoed economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti.Il presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere lefunzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti,sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il presidente dellaCorte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il procuratoregenerale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi diassenza o impedimento, il procuratore generale della Corte dei contie lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressidue posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cuiall'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.19, e successive modificazioni. La tabella B allegata alla legge20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, e'conformemente modificata. Al presidente della Corte dei conti e'riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' delladifferenza tra il trattamento economico previsto per il presidenteaggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per ilprimo presidente della stessa Corte. Il procuratore generale dellaCorte dei conti e' parificato a ogni
     
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