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  • Lunedì 26 Aprile 2004 20:17
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    Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione

    Decreto n. 122 del 26/04/2004

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    Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione(G.U. n. 144 del 21 giugno 2002)IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di locatari, nonche' di prorogare l'entrata in vigore di disposizioni normative in materia di edilizia e di espropriazione per pubblica utilita', al fine di armonizzarle con le recenti modifiche normative approvate dal Parlamento;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;Emanail seguente decreto-legge:Art. 1 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, già disposta per gli immobili ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogato fino al 30 giugno 2003. 2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi 5 e 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimenti da emanarsi entro il termine di otto giorni dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. Art. 2 1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, numero 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 1° gennaio 2003. Art. 3 1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, numero327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, è prorogato al 1° gennaio 2003. Art. 4 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
     
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