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    Fusione tra partecipanti...è legittimo il subentro?

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    N. 9/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 355 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 355 del 2011, proposto da:
    Z. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con le mandanti B. S.r.l. e Consorzio C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Stefano Pasquini, con domicilio eletto presso l'avv. Nicola Marcinnò in Perugia, viale Roma n. 11;
    contro
    Comune di Spello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentino Brizi, con domicilio eletto presso l'avv. Goliardo Canonico in Perugia, via Bontempi, 4;
    nei confronti di
    Consorzio CO. Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandatario del R.T.I. con CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Piazza, con domicilio eletto presso l'avv. Enrico Menichetti in Perugia, piazza IV Novembre, 36;
    per l'annullamento
    - della Determinazione n. 392 del 12.072011 del Responsabile del Settore Ricostruzione del Comune di Spello, comunicata al R.T.l. ricorrente in data 13.07.2011, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della "Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle infrastrutture a rete e delle pavimentazioni del Piano Integrato di Recupero di Spello Capoluogo - 11^ stralcio" al R.T.I. formato da Consorzio CO. società cooperativa, mandataria, e dalla Consorzio CI., mandante;
    - di tutti i verbali di gara aventi ad oggetto l'ammissione alla gara della offerta presentata dal Consorzio CO. società cooperativa e della offerta presentata al R.T.I. formato dal Consorzio CI. mandataria, e dalla Consorzio CI., mandante;
    - di ogni altro atto presupposto; connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;.
    - e per il risarcimento di tutti i danni subiti.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Spello e del Consorzio CO. Società Cooperativa;
    Visto il ricorso incidentale proposto dal R.T.I. Consorzio CO. Società Cooperativa;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Il raggruppamento ricorrente ha impugnato la determinazione n. 392 in data 12 luglio 2011 del Responsabile del Settore Ricostruzione del Comune di Spello, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della "procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle infrastrutture a rete e delle pavimentazioni del piano integrato di recupero di Spello Capoluogo-II stralcio" al R.T.I. formato dal Consorzio CO. società cooperativa quale mandataria e dal Consorzio CI. quale mandante, chiedendo altresì il risarcimento dei danni subiti.
    Premette che a tale gara, bandita in data 26 marzo 2009 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, hanno partecipato, tra le altre, le seguenti imprese: R.T.I. Consorzio CI. e Consorzio CI., il CC. Consorzio CO., ed il R.T.I. fra Z. S.r.l., B. S.r.l. e Consorzio C..
    Dalla graduatoria risulta primo classificato il R.T.I. Consorzio CI. con punti 92,25, e secondo il R.T.I. fra Z. S.r.l., B. S.r.l. e Consorzio C., con punti 86,21, mentre nono ed ultimo graduato è stato il CC. con punti 45,49.
    Espone che in corso di gara, alla quale avevano partecipato con due offerte distinte ed in concorrenza tra loro, il Consorzio CI. ed il consorzio CC. avevano già deliberato la loro fusione, in programma fin dal 2008; in particolare, rispettivamente con delibere di assemblea straordinaria e del C.d.A. in data 22 novembre 2010, si è determinato che il Consorzio CC. incorporasse per fusione il Consorzio CI.; l'atto di fusione è avvenuto in data 26 maggio 2011 ed è divenuto efficace il 1 giugno 2011.
    In tale data il Consorzio CC. ha comunicato al Comune di Spello il subentro nella gara in luogo del Consorzio CI..
    Avverso l'aggiudicazione definitiva deduce i seguenti motivi di diritto:
    1) Violazione degli artt. 11, 37, comma 7, e 51 del d.lgs. n. 163 del 2006, nella considerazione che il Consorzio CC. è subentrato nell'offerta del Consorzio CI. per effetto della fusione per incorporazione; doveva dunque trovare applicazione l'art. 51 del codice dei contratti pubblici, che disciplina le vicende soggettive degli offerenti durante l'espletamento della gara; conseguentemente risultano violati l'art. 11, comma 6, e l'art. 37, comma 7, dello stesso corpus legislativo che precludono a ciascun concorrente di presentare più di un'offerta.
    La conseguenza è che è stato fatto rientrare in gara un concorrente che aveva perso; ciò significa che con una semplice cessione di ramo di azienda qualsiasi offerente potrebbe ritrovarsi aggiudicatario.
    A tutela del principio di libertà delle gare l'offerta del Consorzio CI., cui è subentrato il Consorzio CC., doveva essere esclusa e l'appalto doveva essere aggiudicato al raggruppamento ricorrente, secondo graduato.
    2) Violazione degli artt. 2, 11, 12 e 51 del d.lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per sviamento, violazione del giusto procedimento e difetto di motivazione, lamentandosi come, a seguito di una graduatoria formata con verbale del 18 ottobre 2010, l'aggiudicazione definitiva sia stata disposta solamente il 12 luglio 2011. Dopo la redazione della graduatoria, invece di procedere all'aggiudicazione definitiva, il Comune di Spello, con nota del 29 dicembre 2010, ha presentato una richiesta di proroga dell'offerta per ulteriori 180 giorni alle sole due imprese meglio graduate, violando le norme indicate in rubrica, che scandiscono i tempi del procedimento di gara. La richiesta di proroga del termine di validità delle offerte è priva della benché minima motivazione.
    Anche in tale prospettiva l'offerta aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara.
    3) Violazione dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater), del d.lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento, nella considerazione che sono ravvisabili tutti i presupposti (indizi gravi, precisi e concordanti) per ritenere che le offerte provenienti dal Consorzio CC. e dal Consorzio CI. provengano da un "unico centro decisionale", con violazione della par condicio.
    I due consorzi hanno instaurato una collaborazione continuativa per la partecipazione alle gare e la realizzazione congiunta di lavori pubblici.
    Quanto meno, appare palese la grave carenza istruttoria in cui è incorso il Comune, atteso che, in caso di collegamento sostanziale tra imprese partecipanti, l'Amministrazione è tenuta ad attivare un sub-procedimento in contraddittorio con le imprese interessate; ciò non è avvenuto.
    Si sono costituiti in giudizio il R.T.I. Consorzio CC. - Consorzio CI. ed il Comune di Spello resistendo alle censure avversarie e chiedendone la reiezione.
    Il R.T.I. Consorzio CC. - Consorzio CI. ha altresì esperito ricorso incidentale avverso il verbale di gara del 7 ottobre 2009 nella parte in cui la Commissione ha ammesso alla gara il R.T.I. Z., B. e Consorzio C., deducendo i seguenti motivi:
    4) Violazione dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 95 del d.P.R. n. 554 del 1999, nonché del punto III.2.1 del bando di gara e del punto C), n. 1, lett. s), del disciplinare di gara; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, errore dei presupposti, difetto di istruttoria, violazione della par condicio, ingiustizia grave e manifesta; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità, illegittimità derivata.
    Il R.T.I. Z. avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, in quanto non ha dimostrato di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzaztivi necessari all'esecuzione dei lavori oggetto della gara, e, segnatamente, i lavori di cui alla categoria OG6, come previsto dall'art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999, richiamato dalla lex specialis.
    Per i raggruppamenti di tipo orizzontale l'art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999 prevede che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Tale disposizione concerne sia le categorie prevalenti, che quelle scorporabili. Il disciplinare di gara, alla Sezione B), prevedeva la produzione da parte dell'impresa di un'attestazione SOA che dimostrasse, tra l'altro, il possesso della qualificazione per la categoria OG6-classifica V, per un importo pari ad euro 5.274.734,44.
    Con riferimento specifico alla categoria OG6, il disciplinare di gara specificava che «almeno un soggetto deve assumere una quota non inferiore al 40% in caso di RTI costituito da più di due soggetti e superiore al 50% in caso di RTI costituito fra due soggetti … Gli altri soggetti che costituiscono RTI orizzontale su tale categoria devono indicare quote non inferiori al 10% fermo restando che il totale fra tutti i soggetti deve essere pari al 100%»; ciò significa che le quote di partecipazione esposte dal RTI orizzontale devono essere complessivamente pari al 100%.
    L'indicazione delle quote di partecipazione, e quindi dei lavori, costituisce requisito di ammissione alla gara e deve provvedersi a tale incombente nella domanda di partecipazione alla gara, e non in sede di esecuzione del contratto.
    Il RTI Z. ha palesemente contravvenuto alle disposizioni ed ai principi generali, in quanto si è impegnato ad assumere soltanto l'86% delle lavorazioni di cui alla categoria di OG6 posta a base di gara. Ed infatti i componenti del RTI ricorrente principale, nelle rispettive istanze di ammissione alla gara, si sono impegnati ad assumere le seguenti quote di partecipazione dei lavori alla categoria OG6: Consorzio C. 48%, Z. 19%, B. 19%. Ciò significa che il RTI Z. non si è assunto l'impegno ad eseguire la quota mancante, pari al 14% della categoria in questione, omettendo, tra l'altro, di dimostrare il possesso dei requisiti minimi necessari per l'esecuzione del 100% dei lavori della scorporabile.
    Né può sostenersi che la lex specialis consentiva il ricorso al subappalto, in quanto tale possibilità non fa venire meno la necessità di dimostrare il possesso, al momento della presentazione dell'offerta, di tutti i requisiti previsti dal bando.
    Ne discende che il RTI Z. avrebbe dovuto essere escluso dalla gara all'esito della verifica dei contenuti della busta "A-Documentazione", in quanto i componenti del raggruppamento hanno indicato in sede di offerta delle quote di partecipazione al RTI complessivamente inferiori al 100% dei lavori di cui alla categoria OG6.
    5) Violazione dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 95 del d.P.R. n. 554 del 1999, dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 34 del 2000, nonché del punto III.2.1 del bando di gara e del punto C), n. 1, lett. s), del disciplinare di gara; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, violazione della par condicio, ingiustizia grave e manifesta, e per carenza di motivazione; illegittimità derivata.
    Il bando di gara richiedeva per l'esecuzione dell'appalto il possesso della categoria OG6 classifica V, pari ad euro 5.274.734,44; dagli attestati SOA versati agli atti di gara si evince che, con riferimento alla categoria OG6, il Consorzio C. era in possesso della classifica IV, corrispondente ad euro 2.582.284, la Z. della classifica III, corrispondente ad euro 1.032.913, la B. della classifica III, corrispondente ad euro 1.032.913. Sommando tali importi con l'incremento del quinto, nei termini previsti dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 34 del 2000, il risultato è pari a soli euro 5.164.566, inferiore a quello necessario per l'ammissione alla procedura concorsuale conformemente alle previsioni della lex specialis (euro 5.274.734,44).
    Ne consegue che la Commissione di gara avrebbe dovuto procedere all'esclusione del RTI Z., non essendo lo stesso in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l'esecuzione dei lavori oggetto di gara.
    Resiste al ricorso incidentale il R.T.I. Z., chiedendone il rigetto.
    All'udienza del 21 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
    DIRITTO
    1. - Occorre preliminarmente chiarire che, pur in presenza di un ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del raggruppamento ricorrente principale, mediante censura della sua ammissione alla gara, può procedersi, per economia di giudizio, all'esame prioritario del ricorso principale, secondo l'insegnamento giurisprudenziale recentemente confermato da Cons. Stato, Ad. Plen. , 7 aprile 2011, n. 4.
    2. - Il ricorso principale risulta infatti infondato, e deve pertanto essere disatteso.
    In particolare, con il primo mezzo si deduce la violazione degli artt. 11, comma 6, e 37, comma 7, del codice dei contratti pubblici, che vietano a ciascun concorrente di presentare più di un'offerta, nell'assunto che il Consorzio CC., mandatario del raggruppamento risultato aggiudicatario, subentrato al Consorzio CI. per effetto di fusione per incorporazione in costanza dell'aggiudicazione provvisoria, aveva già individualmente partecipato alla gara.
    La censura non appare meritevole di positiva valutazione.
    In termini generali, si ritiene che debba trovare applicazione nella fattispecie in esame non tanto gli artt. 11, comma 6, e 37, comma 7, quanto piuttosto la diversa disposizione dell'art. 51 del d.lgs. n. 163 del 2006.
    Quest'ultima norma, nel disciplinare le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario, consente espressamente il subentro dei soggetti risultanti da operazioni di cessione, affitto di azienda, ovvero da trasformazione, fusione e scissione di società durante la gara (in termini Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2010, n. 8044), previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale; si inserisce dunque in un processo di spersonalizzazione del contratto pubblico, che viene in emersione in una pluralità di previsioni del codice dei contratti pubblici.
    Sembra inferibile dal sistema che, una volta accertato il possesso dei prescritti requisiti, in ossequio al principio della necessaria continuità e/o permanenza dei requisiti necessari per l'ammissione ad una procedura di valutazione comparativa concorrenziale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 marzo 2009, n. 2279), le Amministrazioni aggiudicatrici abbiano un vero e proprio obbligo giuridico di ammettere alla gara, all'aggiudicazione ed alla stipula il soggetto subentrante (in termini Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6046).
    L'art. 51 concerne le varie ipotesi in cui il subentro avviene nel corso della gara; l'ambito oggettivo di tale disposizione è dunque più esteso rispetto a quello degli artt. 11, comma 6, e 37, comma 7, che, nell'imporre, direttamente od indirettamente, l'unicità dell'offerta per ciascun concorrente, guarda al momento di presentazione delle offerte, ed è funzionale a tutelare la libertà delle gare ed a garantire la par condicio tra i concorrenti; successivamente a tale fase di presentazione delle offerte, le disposizioni in questione perdono di rilevanza vigendo il principio di immodificabilità dell'offerta presentata.
    D'altro canto, le previsioni degli artt. 11, comma 6, e 37, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006 devono essere coordinate con il successivo art. 51, che ammette la modificabilità soggettiva, a certe condizioni, del partecipante alla gara, in quanto l'interpretazione fatta propria dal ricorrente principale si tradurrebbe inevitabilmente in una nuova causa di esclusione dalla gara, incidente sull'autonomia privata delle parti, oltre che in contrasto con il favor partecipationis che permea la materia in esame.
    Ciò appare chiaro seguendo una prospettiva diacronica, che evidenzia come la fusione tra C.C.R. e Consorzio CI., effettuata in data 26 maggio 2011, sia intervenuta addirittura in un momento successivo alla graduatoria provvisoria (del 18 ottobre 2010) ed anche all'aggiudicazione provvisoria, risalente all'11 maggio 2011, potendosi dunque escludere che le offerte, il cui termine di presentazione scadeva il 5 giugno 2009, fossero ab initio riconducibili ad uno stesso soggetto.
    Le considerazioni che precedono appaiono esaustive ai fini del decidere; peraltro, spostando l'angolo di indagine, deve altresì considerarsi che, come risulta dalla nota del Consorzio CC. al Comune di Spello in data 1 giugno 2011, con il subentro è rimasto «immutato il socio assegnatario designato per l'esecuzione dei lavori ed ogni altro incarico e procura ad esso conferito precedentemente alla fusione».
    Tale elemento rileva come ulteriore profilo giuridico di dubbia applicabilità delle norme invocate da parte ricorrente, atteso che le vicende soggettive hanno riguardato due consorzi di cooperative, e non le consorziate individuate quali esecutrici dell'appalto, mentre tanto il CC. quanto il Consorzio CI. hanno partecipato alla gara nell'interesse delle cooperative indicate come esecutrici dei lavori.
    Ed invero, con riguardo ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro, l'art. 37, comma 7, del codice dei contratti pubblici stabilisce che «sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara».
    3. - Con il secondo mezzo si lamenta poi il lungo tempo trascorso tra la graduatoria provvisoria del 18 ottobre 2010 e l'aggiudicazione definitiva, intervenuta solamente con la gravata determinazione n. 392 del 12 luglio 2011; la violazione dei termini del procedimento di gara, desumibili dal combinato disposto degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 163 del 2006, non potrebbe ritenersi neppure giustificata dalla richiesta, in data 29 dicembre 2010 e poi in data 1 luglio 2011 (alla sola Cooperativa CC.), da parte dell'Amministrazione comunale, di proroga dell'efficacia dell'offerta, in quanto del tutto immotivata.
    Anche tale motivo non appare meritevole di positiva valutazione.
    Ed infatti, anche a prescindere dall'eccezione di carenza di interesse svolta dal Comune resistente, il codice dei contratti pubblici non enuclea uno specifico termine per l'aggiudicazione definitiva, in quanto il termine di trenta giorni previsto dall'art. 12 riguarda l'(approvazione della) aggiudicazione provvisoria; ciò trova conferma nel fatto che il successivo art. 79, comma 5, prevede la comunicazione ex officio dell'aggiudicazione definitiva, e tale disposizione è particolarmente significativa in quanto la comunicazione individua il dies a quo per la proposizione del ricorso giurisdizionale (cfr. art. 120, comma 5, del cod. proc. amm.), e da tale comunicazione decorre pure il termine di sospensione sostanziale (di 35 giorni) per la stipulazione del contratto (art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006).
    Come questo Tribunale Amministrativo ha già avuto occasione di affermare (cfr. T.A.R. Umbria, 16 giugno 2011, n. 172), la ratio dell'omessa previsione di un termine per l'aggiudicazione definitiva va verosimilmente rinvenuta nella non prevedibilità a priori degli adempimenti necessari; tale termine non si può peraltro disancorare dal tempo di efficacia dell'offerta, che è quella indicata dal bando, ovvero di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione (art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006), od, ancora, dal differimento di tale termine.
    Nella vicenda in esame, il termine in questione non era scaduto quanto meno rispetto alla proroga di validità (melius, efficacia) dell'offerta presentata dalla Cooperativa CC. in data 1 luglio 2011.
    Quanto alla carenza di motivazione della richiesta di proroga, occorre precisare che non si tratta di un provvedimento amministrativo, per il quale si pone un'esigenza di indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sottostanti; in ogni caso, dalle richieste di proroga dell'offerta inviate dal Comune di Spello si inferisce la giustificazione (in particolare parametrata ai tempi di verifica dell'anomalia dell'offerta), e ciò appare sufficiente.
    4. - Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce poi la violazione dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater), del codice dei contratti pubblici, assumendosi che le offerte del Consorzio CC. e del R.T.I. Consorzio CI., e cioè predisposte da due soggetti che da tempo collaboravano nelle gare e per la realizzazione congiunta di lavori pubblici, devono ritenersi provenienti da "un unico centro decisionale", e, come tali, in ragione del vietato collegamento sostanziale, andavano escluse dalla gara all'esito di adeguata istruttoria; in particolare, gli indizi gravi, precisi e concordanti di siffatto collegamento sarebbero rinvenibili nel fatto che, già dall'anno 2008, e quindi prima della pubblicazione del bando di gara, risalente al 21 marzo 2009, era cominciato il percorso di fusione tra il CC. ed il Consorzio CI., e nella partecipazione congiunta a numerose gare di appalto, a dimostrazione di una collaborazione continuativa tra le stesse.
    Anche tale censura deve essere disattesa.
    Ed invero, a seguito della pronuncia della Corte Giust. europea 19 maggio 2009, in causa C-538, non è più possibile sanzionare il collegamento tra più imprese mediante l'automatica esclusione dalla procedura selettiva, occorrendo accertare se in concreto tale situazione abbia influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito della gara. In tale direzione si è mosso il d.l. 25 settembre 2009, n. 135 che ha introdotto nel corpo dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici la lett. m-quater), la quale ha ricondotto la preclusione alla partecipazione, per qualsiasi ipotesi di controllo o collegamento anche solo di fatto, all'effettiva imputabilità ad un unico centro decisionale delle relative offerte, che la Stazione appaltante dovrà motivare sulla base di univoci elementi.
    L'evoluzione giurisprudenziale e legislativa in tema di collegamento sostanziale è dunque tale che non possono più ritenersi idonei gli elementi indiziari nel passato utilizzati per dimostrare l'unicità del centro decisionale (tra i quali, la ubicazione della sede amministrativa, l'identità di luogo e data di spedizione dei plichi, l'esistenza di intrecci azionari, etc.). La prova critica non può basarsi su elementi probabilistici, occorrendo alla Stazione appaltante dimostrare l'esistenza, in concreto, di un accordo volto ad alterare i risultati della gara (T.A.R. Lazio, Sez. III, 4 novembre 2010, n. 33167; Cons. Stato, Sez. VI, 8 giugno 2010, n. 3637).
    Nel caso di specie, nei limiti in cui è consentito il sindacato giurisdizionale, e dunque delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, non sono ravvisabili elementi di prova dimostrativi dell'esistenza di un accordo idoneo ad inquinare il confronto concorrenziale, influenzando la formulazione delle offerte, data l'assoluta marginalità, bene evidenziata dalla controinteressata, delle gare in cui C.C. e Consorzio CI. hanno partecipato congiuntamente ed anche in considerazione del fatto che una "ipotesi di fusione societaria", priva di ogni effetto giuridico, di per sé non è in grado di far riconoscere l'esistenza di un "unico centro decisionale".
    5. - Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale con l'annessa domanda risarcitioria deve essere respinto in quanto infondato.
    La reiezione del ricorso principale, risultando satisfattiva della pretesa sostanziale fatta valere con il gravame incidentale, diretto a conservare l'assetto di interessi divisato dall'Amministrazione con il provvedimento impugnato, conduce alla declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse.
    La complessità ed opinabilità di talune delle questioni trattate giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e, per l'effetto, dichiara inammissibile quello incidentale.
    Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Cesare Lamberti
    L'ESTENSORE
    Stefano Fantini
    IL CONSIGLIERE
    Carlo Luigi Cardoni
     
    Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Dichiarazione sostitutiva "per quanto a conoscenza": è legittima?

    E-mail Stampa PDF
    N. 3039/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1230 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1230 del 2011, proposto dalla R. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Girolamo Rubino, Leonardo Cucchiara e Gabriele Giglio, con domicilio eletto presso S. C. in Catania, via ...omissis...;
    contro
    U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Enna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
    Comune di Centuripe;
    nei confronti di
    P. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Pitruzzella e Francesco Stallone, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, n. 37;
    per l'annullamento,
    previa sospensione dell'efficacia,
    del verbale n. 5 del 9 dicembre 2010, nella parte in cui l'Urega - sezione provinciale di Enna, incaricato dell'espletamento della gara volta all'affidamento dei lavori di completamento della zona artigianale - realizzazione zona 2 - I lotto funzionale, ha disposto l'esclusione dell'offerta, pari ad un ribasso del 44,88%, formulata dall'odierna ricorrente (essendo stata formulata con l'indicazione di sole 2 cifre decimali, in luogo di 4), anzichè ammetterla (considerando le ulteriori due cifre decimali come 2 zeri), conseguentemente provvedendo ad includere l'offerta in commento nel novero delle 5 migliori offerte (recando la stessa il maggior ribasso percentuale) da sottoporre alla verifica di congruità di cui all'art 21, commi 1 e 1 bis, della l. 109/94, nel testo coordinato applicabile in Sicilia come da ultimo modificato dalla L.r. 16/2010, all'uopo espressamente richiamato dal punto 14 e dal punto 16 lett h) del bando di gara, nonchè del paragrafo del disciplinare di gara rubricato procedura di aggiudicazione;
    - del successivo verbale n. 6 del 24 febbraio 2011, nella parte in cui l'Urega - sez. prov. Enna, preso atto delle risultanze delle operazioni di verifica di congruità delle 5 migliori offerte (fra le quali non risultava compresa la migliore offerta formulata dalla ricorrente) ha individuato quale aggiudicatrice provvisoria dell'appalto la P. s.r.l., la quale aveva presentato un'offerta pari a ribasso del 44,4414%, quindi inferiore a quello proposto dall'odierna ricorrente;
    - della determinazione n. 186 (n rs) del 22.03.2011, con la quale il responsabile dell'area IV del Comune di Centuripe ha approvato gli atti di gara, confermando in via definitiva l'aggiudicazione dell'appalto in commento alla P. s.r.l., e rigettando, ai sensi dell'art 243 bis, comma IV, del d. lgs. 163/2006, le richieste formulate dall'odierna ricorrente con nota del 16.03.2011;
    - nonchè, se antecedente alla prefata determinazione, dell'eventuale provvedimento tacito di aggiudicazione definitiva formatosi ai sensi dell'art 10 del dprs n 1 del 14 gennaio 2005;
    - nonchè, ove possa occorrere, di tutti i verbali concernenti le sedute della sub commissione nominata, ai sensi dell'art 4 del d.p.r.s. n. 1/2005, al fine di porre in essere le valutazioni in merito all'anomalia delle 5 migliori offerte, nella parte in cui non risulta inclusa fra esse quella formulata dall'odierna ricorrente, pur trattandosi della migliore offerta.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Enna e di P. Srl;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2011 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    Con atto notificato il 28.03.2011, depositato il successivo 06.04, la ricorrente ha impugnato gli atti di gara di cui sopra, dalla quale la propria offerta è stata esclusa "per non aver espresso la quarta cifra decimale così come previsto nel bando di gara al punto 14".
    Con ordinanza n. 664 del 17.05.2011 questa Sezione ha rigettato l'istanza cautelare, ritenendo fondato il ricorso incidentale.
    Alla pubblica udienza del 07.12.2011 la causa è stata posta in decisione per il merito.
    1) Preliminarmente, il Collegio esamina il ricorso incidentale, avendo esso carattere pregiudiziale, facendosi valere una causa di esclusione della ricorrente principale.
    Con la citata ordinanza cautelare, questa Sezione ha ritenuto "fondato il ricorso incidentale, in relazione al fatto che la puntualizzazione "per quanto a nostra conoscenza" inserita in una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'inesistenza di condanne nei confronti di amministratori e direttori tecnici cessati dalla carica, rende del tutto priva di valore e tamquam non esset la dichiarazione rilasciata, venendo a mancare una vera e propria assunzione di responsabilità insita, invece, in tale tipo di dichiarazione, ed alla base dell'affidamento che è chiamata a riporvi l'Amministrazione (cfr. CGA 06.09.2010 n. 1153; Cons. St., Sez. V, 27.01.2009 n. 375)".
    Tuttavia, melius re perpensa, il Collegio ritiene di dover rimeditare il proprio orientamento, e di giungere ad opposta conclusione.
    Come ben risulta dalle norme in tema di documentazione amministrativa, infatti, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può che essere resa "per quanto a conoscenza" del dichiarante medesimo, non potendo questi procedere ad autocertificazione (con assunzione delle conseguenti responsabilità, anche penali, per dichiarazione mendace) su fatti, stati e qualità di terzi della cui veridicità non è detto che egli sia a conoscenza.
    Significativamente, lo stesso art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, appunto in tema di dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, prevede espressamente, al comma 2, che "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza".
    Addirittura, l'art. 46 (riguardante le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e quindi dichiarazioni che riguardano stati e qualità del dichiarante stesso e non di terzi), al comma 1, lettera bb), consente al dichiarante di attestare "di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale": quindi secondo la legge il legale rappresentante dell'impresa concorrente può utilizzare la puntualizzazione quando dichiara per se stesso, mentre illogicamente non potrebbe utilizzarla quando dichiara in relazione a terzi.
    Conclusivamente, proprio perché il soggetto può rendere la dichiarazione afferente al terzo solo relativamente a stati, qualità e fatti "di cui abbia diretta conoscenza", in presenza di una norma (art. 38) che comunque richiede la predetta dichiarazione, quest'ultima non può che essere resa se non nel senso che essa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.
    In definitiva, il partecipante alla gara (e per esso il suo legale rappresentante):
    - per un verso, non può allegare, di sua iniziativa, certificazioni che, riguardanti un terzo, non gli vengono rese dalle pubbliche amministrazioni depositarie;
    - per altro verso, non può dichiarare fatti, stati e qualità se non "per quanto a propria conoscenza", posto che non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né potendo egli essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima (ma tuttavia costretto a renderla);
    - per altro verso ancora, non è tenuto (né l'eventuale omissione può costituire causa di esclusione dalla gara) ad indicare le ragioni per le quali non ha potuto produrre le dichiarazioni dei precedenti amministratori (o autocertificare egli le circostanze ad essi relative), posto che il soggetto (persona fisica o giuridica) partecipante alla gara non ha assunto obbligazioni del fatto del terzo nei confronti della stazione appaltante (art. 1381 c.c.), né vi è norma che imponga in via generale alla persona giuridica di includere, nella fonte del rapporto intercorrente con i propri amministratori e altri soggetti contemplati dall'art. 38, l'obbligo di questi ultimi a rendere, fino a tre anni successivi alla cessazione dalla carica, le dichiarazioni necessarie alla persona giuridica per la partecipazione alle gare; né, infine, l'eventuale inadempimento di un obbligo posto a carico dei soggetti cessati dalle cariche (ove previsto) potrebbe risolversi in danno della (incolpevole) società.
    Proprio in virtù di queste ultime considerazioni, la dichiarazione in ordine alle ragioni che hanno reso impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione "diretta" da parte dei soggetti interessati, appare del tutto superflua (non essendovi modo, anche per lacunosa previsione legislativa, di obbligare tali ultimi soggetti a renderla), né tanto meno la mancanza di tale dichiarazione può comportare l'esclusione dalla gara (in termini CGA, sez. giurisd., 07.11.2011 n. 784; Cons. St., sez. IV, 27.06.2011 n. 3862).
    2) Comunque, nel caso in esame l'esito del ricorso non muterebbe, considerato che anche il ricorso principale è infondato.
    Infatti, la proposta di aggiudicazione della gara è stata formulata nel rispetto dell'art. 3 della L.R. 16/2010 (che ha modificato il primo comma dell'art. 21 della L. 109/94, come introdotto dall'art. 17 della L.R. 7/2002), il cui secondo periodo dispone che "il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base d'asta è determinato per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente all'elenco prezzi posto a base di gara. Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta".
    L'UREGA ha testualmente osservato la citata disposizione, non ammettendo alla gara le imprese, come la ricorrente, che avevano offerto un prezzo di ribasso che non fosse espresso con quattro cifre decimali.
    Il Collegio ben conosce quella giurisprudenza, citata nel ricorso, secondo la quale la mancanza di una o più cifre decimali non altererebbe il computo aritmetico, dovendo ritenersi sottintesa l'aggiunta di due zeri dopo le prime due cifre decimali.
    Tuttavia, bisogna considerare che la richiamata disposizione interviene, tra l'altro, a modificare una norma precedente, che richiedeva invece l'indicazione di tre cifre decimali, potendo ben ritenersi che la disposizione in esame abbia voluto porre rimedio alla creazione di "cordate" di imprese che offrono tutte il medesimo ribasso. Ed infatti, la necessità di dover indicare una cifra di ribasso con ben quattro decimali renderebbe estremamente difficile sostenere che la eventuale coincidenza di più offerte sia dovuta a un caso fortuito.
    Tale tesi è poi rafforzata anche dalla precisazione finale contenuta nella stessa disposizione, secondo la quale "non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta", inducendo a ritenere che nessuna deroga sia consentita al suo tenore letterale, che impone l'indicazione di quattro cifre decimali.
    In conclusione, il ricorso principale va rigettato.
    In considerazione della complessità delle questioni coinvolte, e dei contrasti giurisprudenziali sull'argomento, sussistono le eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania - Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Cosimo Di Paola
    L'ESTENSORE
    Dauno Trebastoni
    IL CONSIGLIERE
    Francesco Brugaletta
     
    Depositata in Segreteria il 16 dicembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Irregolarità contributiva dell'impresa ausiliaria

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    N. 1574/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1753 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2011, proposto da:
    Cooperativa A., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Volpe, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25 del DLgs n. 104/2010;
    contro
    Comune di Porto Viro, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Migliorini, Valerio Migliorini, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25 del DLgs n. 104/2010;
    nei confronti di
    P. Snc, Autorità P. Su Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, Cooperativa S. Arl Onlus;
    per l'annullamento
    della determinazione dirigenziale del IV settore n. 265 in data 13.9.2011 del Comune di Porto Viro; della nota a firma del relativo responsabile del procedimento presso il Comune di Porto Viro, n. prot. 0014134 in data 13.9.2011; della nota del Comune di Porto Viro a firma del medesimo responsabile inviata alla società Cooperativa A., datata 22.9.2011; del verbale di gara relativo alla sopra descritta gara, steso in data 14.9.2011; della nota a firma del responsabile del procedimento datata 15.9.2011 n. 14285; nonchè di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Porto Viro;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
    Considerato che secondo un condivisibile indirizzo interpretativo - e in difformità, "re melius perpensa", da quanto affermato da questa sezione con decisione n. 1601/09 - espresso, da ultimo, da CdS, V, 12.10.2011, il proposto gravame non merita accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni:
    a) alla luce della disciplina introdotta dal DM. del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007 e dalla successiva circolare applicativa n. 5/2008, la presenza di un DURC negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l'impresa interessata, senza che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti ed alla definitività dell'accertamento previdenziale (cfr., ex plurimis, CdS, V, 30.6.2011 n. 3912);
    b) merita adesione, altresì, l'indirizzo ermeneutico secondo cui la regolarità contributiva deve essere conservata nel corso di tutto l'arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura, mentre non assume rilievo l'intervento di un adempimento tardivo da parte dell'impresa (cfr., ex multis, CdS, IV, 12.3.2009 n. 1458; 15.9.2010 n. . 6907);
    c) alla stregua di detti principi deve ritenersi legittima la decisione con cui la stazione appaltante ha deciso di escludere C. scrl con riguardo alla quale era stata accertata, durante la gara, una situazione di irregolarità nei confronti dell'INAIL da parte dell'impresa ausiliaria, odierna ricorrente (di cui C. si era avvalsa), attestata da un DURC che esponeva un importo debitorio di euro 22.859,93 che eccede la soglia stabilita dall'art. 8 del citato d.m. 24 ottobre 2007;
    d) è conseguentemente necessitata, non sussistendo alcuna discrezionalità in capo alla stazione appaltante, la determinazione di trasmettere all'Autorità di Vigilanza la segnalazione per false dichiarazioni nei riguardi dell'odierna ricorrente, impresa ausiliaria di C. scrl partecipante alla gara: con conseguente infondatezza della dedotta censura di violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90;
    che, dunque, il ricorso va respinto, le spese potendo essere compensate in ragione della particolarità della controversia;
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE F.F.-ESTENSORE
    Claudio Rovis
    IL CONSIGLIERE
    Riccardo Savoia
    IL CONSIGLIERE
    Alessandra Farina
     
    Depositata in Segreteria il 24 ottobre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Appalti e requisiti morali: prima e dopo il c.d. "Decreto Sviluppo"

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    N. 2309/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 888 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 888 del 2010, proposto da:
    G. Snc, rappresentato e difeso dagli avv. Edoardo Nigra, Salvatore Iacuzzo, con domicilio eletto presso Edoardo Nigra in Catania, via V. Giuffrida, 37;
    contro
    U.R.E.G.A. Provincia di Ragusa, Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Provincia Regionale di Ragusa;
    nei confronti di
    E. Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Trimboli, con domicilio eletto presso Salvatore Trimboli in Catania, via Firenze, 225;
    per l'annullamento
    1.- del verbale della gara di appalto relativa ai "Lavori di Manutenzione straordinaria della SS.PP. ...omissis..." del 2 febbraio 2010, laddove l'UREGA Sez. Provinciale di Ragusa ha proposto e proceduto all'aggiudicazione provvisoria in favore della "E. s.r.l.";
    2.-. il provvedimento della stazione appaltante di aggiudicazione definitiva della gara, non conosciuto, anche tacito o formalmente intervenuto e del conseguente contratto di appalto, ove stipulato nonché del provvedimento di verifica dei requisiti dell'aggiudicataria, ove adottato.
    3.- la nota dell'UREGA - Servizio di Ragusa del 2 febbraio 2010 (n. prot. 514) con la quale si comunica che l'ATI G. s.n.c.".nella gara svoltasi dall'11.11.09 al 2.02.10 è risultata seconda aggiudicataria provvisoria dei lavori, con il ribasso del 7,3152%".
    4. - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi il verbale della stessa gara del 26.11.09, laddove lo stesso UREGA ha proceduto all'ammissione della società aggiudicataria "E. s.r.l." ed il successivo verbale del 18 gennaio 2010; nonché, ove occorra, il disciplinare di gara, punto 3 comma 2, nel testo originario e come modificato in data 2 novembre 2009, laddove prevede, ai fini della partecipazione alla gara, l'ammissibilità dei certificati DURC rilasciati per attestazione SOA; nonché il bando di gara al punto 16 lettera c, nel testo originario e come modificato in data 2 novembre 2009, laddove rinvia alle modalità previste dal disciplinare di gara per la dimostrazione della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.R.E.G.A. Provincia di Ragusa e di Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti e di E. Srl;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    L'ATI G.- P. V. ha partecipato alla gara indetta dalla Provincia Regionale di Ragusa per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria nelle strade provinciali n. 66 e n. 67, per un importo a base d'asta di euro 2.080.886,67 collocandosi - in esito al sorteggio tra offerte con eguale percentuale di ribasso - al secondo posto; la gara è stata aggiudicata all'impresa E..
    Con ricorso introduttivo, regolarmente notificato e depositato, l'impresa G. ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali la controinteressata è stata ammessa alla gara di cui è stata dichiarata aggiudicataria. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
    1) Violazione dell'articolo 16 lettera a) del bando di gara e dell'articolo 4, lettera A, punto c del disciplinare di gara - Violazione dell'articolo 38 lettera "c" del Decreto Legislativo 163/2006 - Violazione dell'articolo 75 lettera "c" del DPR 554/1999, così come recepito dalla Legge Regionale 7/2002 - Eccesso di potere per difetto d'istruttoria - Violazione dell'articolo 3 della legge 241/90 come recepito dalla legge regionale 10/91 - Difetto di Motivazione.
    La società E. doveva essere esclusa dalla gara, poiché il direttore tecnico signor G. G., è stato condannato con sentenza del Tribunale di Messina del 16 ottobre 2002, passata in giudicato, per aver commesso i seguenti reati, tutti incidenti sulla moralità professionale:
    "-Violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni art. 4 D.P.R. 07/01/1956 n. 164 (commesso il 4.5.01);
    - Violazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro art. 34 D.Lgs. 15/08/1991 n. 277...(commesso il 5.5.01);
    - Violazione al T.U. sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro Art. 403 d.p.r. 27.04.55 n. 547(commesso il 4.5.01)"
    2) Violazione dell'articolo 3 della Legge 241/1990, come recepita della Legge Regionale 10/1991 - Difetto d'istruttoria
    Il seggio di gara, a fronte della sentenza di condanna riportata nel certificato del casellario giudiziale del direttore tecnico della società aggiudicataria, aveva l'obbligo di svolgere un'adeguata istruttoria finalizzata alla verifica di sussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione alla gara e di supportare con adeguata motivazione l'eventuale provvedimento di ammissione.
    3) In via subordinata: Violazione dell'articolo 16 lettera a) del bando di gara e dell'articolo 4, lettera A, punto "e" del disciplinare di gara - Violazione dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 163/2006, sotto altro profilo - Violazione dell'articolo 75 lett. e del DPR 554/1999, così come recepito dalla Legge Regionale 7/2002. - Eccesso di potere per difetto d'istruttoria - Difetto di motivazione.
    In via meramente subordinata, nell'ipotesi in cui si ritenga che la condanna inflitta al direttore tecnico della società aggiudicataria non comporti l'esclusione dalla gara, la stessa E. s.r.l. doveva comunque essere esclusa in applicazione del bando e dell'articolo 38 lettera "e" del D.Lgs. 163/06, quindi per carenza dell'elemento soggettivo di "...non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio...".
    4) Violazione dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 163/2006, sotto altro profilo - Violazione dell'articolo 75 del DPR 554/1999, così come recepito dalla Legge Regionale 7/2002 - Violazione del divieto di rendere false dichiarazioni in sede di procedure ad evidenza pubblica - Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di presupposti.
    In ogni caso, la società aggiudicataria andava esclusa dalla gara per avere reso una dichiarazione falsa in merito alla sussistenza di condanne per reati incidenti sulla moralità professionale.
    5) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 19 comma 12 bis della legge 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 12, della l.r. n. 16/2005 - Violazione del D.A. dei ll.pp. n. 26/gab del 24/02/2006, così come modificato dal D.A. dei ll.pp. del 15/01/2008 - Eccesso di potere per travisamento e difetto di presupposto.
    1.a L'impresa E. S.r.l., ha presentato, per la partecipazione alla gara, un D.U.R.C. "per attestazione SOA alla data del 29.07.2009".
    A tale D.U.R.C. la controinteressata ha allegato copia del codice identificativo pratica (C.I.P.) da cui si evince, appunto, che la richiesta del D.U.R.C. è stata effettuata "per attestazione SOA" (quindi non valida per partecipazione a gare di appalto).Inoltre, il D.U.R.C presentato dalla controinteressata reca, a fianco della voce riguardante la posizione nei confronti dell'I.N.P.S., la dicitura "NON SI E' PRONUNCIATO".
    Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso l'amministrazione intimata e la controinteressata.
    Quest'ultima ha notificato un ricorso incidentale con il quale ha contestato l'ammissione alla gara dell'impresa ricorrente in possesso della cat. OG, ma non per la classifica richiesta dal bando (classifica IV per lavori d'importo sino a 2.582.284)
    Con ordinanza n. 789/2010 cautelare è stata respinta l'istanza cautelare e alla pubblica udienza del 9 giugno 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.
    DIRITTO
    1. Il ricorso è infondato e ciò esime il Collegio dall'esame delle eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti, tenuto anche conto delle esigenze di "sinteticità" dettate dall'art. 120, comma 10^ del D.Lgs. 104/2010.
    2. Con unico gruppo di censure articolate nei primi quattro di ricorso, parte ricorrente sostiene che la società E. doveva essere esclusa dalla gara in ragione della condanna inflitta nel 2002 al direttore tecnico Sig. G. G. per violazioni della normativa a tutela della sicurezza de lavoratori e, quindi, per reati quindi ostativi alla partecipazione alle gare d'appalto poiché incidenti sulla moralità professionale. Le censure sono infondate.
    Nella fattispecie in esame, l'impresa aggiudicataria pur dichiarando l'insussistenza di condanne gravi ostative alla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, ha allegato il certificato del casellario giudiziale da cui emerge la condanna del direttore tecnico per i seguenti reati:
    - art. 4 del DPR 164/1956 "perché ... ometteva un'adeguata recinzione del cantiere ... tale da assicurare la viabilità in sicurezza all'interno di esso...";
    - art. 34 del D.Lgs. 277/1991 "perché ometteva la predisposizione del piano di lavoro per la rimozione materiali contenenti amianto e ometteva l'invio dello stesso all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori"
    - art. 403 DPR 547/55 "perché ometteva l'istituzione del registro infortuni".
    Ciò a fonte di un bando che stabilisce che "...non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni..." (art. 16 lett. A) e di un disciplinare che richiede a pena di esclusione la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale "dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 38 (...) e precisamente c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale..."
    I motivi di ricorso riguardano quindi la dibattuta questione dell'obbligo dichiarativo su tutte e condanne riportate o solo su quelle "ritenute gravi" e dell'eventuale falsità della dichiarazione che non rechi l'indicazione di tutte le condanne riportate, questione oggi definitivamente risolta dall'art. l'art. 4 del d.l. n. 70/2011, ma che ha visto la giurisprudenza schierata su posizioni contrastanti nella vigenza della norma nel testo applicabile alla controversia in esame.
    Ora, l'art. 38, considerava causa di esclusione l'aver riportato condanna penale per "reati gravi" incidenti sulla moralità professionale; ovvero l'aver commesso "gravi infrazioni debitamente accertate in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio". In entrambi i casi la valutazione di "gravità" implica un apprezzamento che può essere compiuto diversamente dal concorrente e dalla stazione appaltante. Quindi, in linea con l'orientamento sostanzialistico formulato da una parte della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2011, n. 1795; sez VI, 4 agosto 2009, n. 4907; sez. V, 19 giugno 2009, n. 4082; e 8 settembre 2008, n. 4244), il Collegio ritiene che se il bando indica genericamente di dichiarare l'insussistenza di una causa di esclusione riportando il testo dell'art. 38 citato, esso, di fatto, legittima il concorrente che abbia riportato condanne penali, o commesso violazioni in materia contributiva, a compiere una valutazione di gravità/non gravità., per cui il concorrente non può essere escluso per il solo fatto dell'omissione formale, cioè di non aver dichiarato tutte le condanne penali. Nel caso in esame, peraltro, i precedenti penali risultano concretamente conoscibili da parte della stazione appaltante tramite l'allegazione del certificato del casellario giudiziale per cui, l'amministrazione era in grado di valutare la gravità delle condanne e la loro eventuale incidenza sul requisito della moralità professionale. Di conseguenza, la dichiarazione del concorrente, non può essere ritenuta "falsa" ed è inidonea a costituire un'autonoma causa di esclusione dalla gara (Cons.
    St., sez. V, 8 settembre 2008 n. 4244; Cons. St., sez. V, 7 ottobre 2008 n. 4897; Cons.
    St., sez. V, 22 febbraio 2007 n. 945, che osserva testualmente "ove il bando richieda genericamente una dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione legali, il bando di fatto demanda "al singolo concorrente il giudizio circa l'incidenza sull'affidabilità morale e professionale di eventuali reati dal medesimo commessi" sicché "è da escludere che possa qualificarsi falsa dichiarazione una valutazione soggettiva del concorrente stesso (la quale potrà al più non essere condivisa,ma giammai potrà essere ritenuta falsa, e cioè non corrispondente ad un dato oggettivamente riscontrabili)". In tale prospettiva, è stato ritenuto che la mancata dichiarazione da parte del rappresentante legale di una ditta concorrente circa un precedente penale che non abbia alcun riflesso negativo sul requisito della "moralità professionale", non possa determinare - ex se ed in assenza di invito, da parte della stazione appaltante, all'integrazione documentale ovvero a fornire chiarimenti - l'esclusione della concorrente dalla selezione. (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 25 febbraio 2010, n. 395).
    Nel caso di specie, quindi, tenuto conto del tenore letterale del bando (che non imponeva di dichiarare qualsivoglia condanna penale) e, in applicazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione alle gare, non costituisce di per sé dichiarazione falsa, e non dà luogo ad autonoma causa di esclusione, l'omessa menzione nella dichiarazione sostitutiva di condanne penali per reati di natura contravvenzionale, risalenti nel tempo e quindi non gravi. Diversa sarebbe stata la situazione se il bando - invece di limitarsi a richiedere una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, nel testo vigente all'epoca dei fatti - avesse imposto la dichiarazione di tutte le condanne tutte le condanne penali, o tutte le violazioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro: in tal caso, infatti, la causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell'essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando.
    Nella fattispecie in esame, pertanto, l'asserita incompletezza della dichiarazione, sotto il profilo che non sarebbero state dichiarate tutte le condanne penali e tutte le violazioni contributive, non poteva costituire di per sé causa di esclusione, ma poteva integrare una causa di esclusione dopo l'attività di verifica di gravità dei reati o delle infrazioni in materia di sicurezza dei lavoratori compiuta dall'amministrazione.
    Sotto questo profilo è incontestato che l'amministrazione ha ritenuto le condanne penali non gravi e ininfluenti sul requisito della moralità professionale, non avendo proceduto all'esclusione dell'impresa E..
    In effetti, a fronte di reati di natura contravvenzionale risalenti all'anno 2001 culminati in una condanna all'ammenda di lire 4.500.000 l'Amministrazione, ha ragionevolmente ritenuto che i precedenti dichiarati - sebbene astrattamente costituenti violazioni in materia di sicurezza del lavoro- non compromettessero l'affidabilità dell'Impresa, e non fossero comunque di gravità tale da costituire autonoma causa di esclusione ai sensi della e) del primo comma dell'art. 38 citato. Del resto, né la disciplina speciale di gara, né il D.Lgs. 163/2006, prescrivono che il giudizio favorevole all'ammissione di un concorrente debba essere necessariamente esplicitato e formalizzato, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre è la valutazione di gravità, semmai, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale (Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 2011 n. 3924; sez. III, 11 marzo 2011, n. 1583). La stazione appaltante deve invero motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato., VI, 24 giugno 2010, n. 4019).
    Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che il D.U.R.C. rilasciato all'impresa E. per attestazione S.O.A. in data 31/08/2009, munito di visto per l'utilizzo ai fini della partecipazione alle gare di appalto apposto dalla cassa edile A.M.I.Ca di Catania, non consentiva l'ammissione alla gara celebrata in data 11/11/2009.
    Sul punto, il disciplinare di gara prevede tra i documenti da presentare per la partecipazione alla gara a pena di esclusione: "documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva (...), ai sensi dell'art. 19, comma 12 - bis del testo coordinato, secondo le modalità attuative contenute nel decreto dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici n. 26/Gab. del 24/02/2006 (...) Non sono considerati validi, ai fini della partecipazione alle gare, i certificati D.U.R.C. rilasciati con riferimento alle contribuzioni dovute per una specifica ed individuata attività (quali D.U.R.C. rilasciati per stato di avanzamento lavori, per pagamento di saldo finale ...) essendo ammissibili solo quelli rilasciati a fronte della generale regolarità del concorrente (quali.D.U.R.C. rilasciati per attestazione S.O.A., per partecipazione a gara d'appalto, per aggiudicazione di gara d'appalto per stipula di contratto d'appalto, per lavori privati in edilizia per stati di avanzamento lavori, stati finali e verifica di autocertificazione. (...)".
    La censura è infondata, innanzitutto perché la lex specialis della gara prevede, come D.U.R.C. non validi ai fini della partecipazione, soltanto alcune tipologie di D.U.R.C., fra le quali non rientra quella presentata dall'impresa controinteressata, dall'altro perché il D.U.R.C. rilasciato per attestazione SOA è espressamente contemplato dalla medesima lex specialis tra i documenti di regolarità contributiva "rilasciati a fronte della generale regolarità del concorrente". Né si può ritenere che tale previsione sia illegittima, poiché essa è perfettamente aderente alla disciplina regionale invocata da parte ricorrente che ritiene non validi, ai fini della partecipazione alle gare, i certificati D.U.R.C. rilasciati per stati di avanzamento dei lavori, stati finali e verifica di autocertificazione. Quindi a prescindere dalla questione della "stampigliatura per partecipazione gare d'appalto" (presente peraltro anche sul D.U.R.C. della parte ricorrente come documentato nel ricorso incidentale), il D.U.R.C. rilasciato per attestazione S.O.A. è valido ai fini della dimostrazione del requisito della regolarità contributiva dell'impresa concorrente.
    Quanto alla contestata validità temporale del D.U.R.C, il certificato prodotto dalla ditta controinteressata è stato rilasciato in data 31/08/2009 a fronte di una gara le cui operazioni hanno avuto inizio in data 11/11/2009, per cui - in applicazione del principio secondo il quale il termine trimestrale di validità decorre dalla data di rilascio - sino al 30/11/2009 il certificato era valido.
    E' infondata, infine, la censura concernete la presunta irregolarità del D.U.R.C. mancante della pronunzia da parte dell'I.N.P.S. operando in tal caso il meccanismo del silenzio assenso previsto dall'art. 5 del decreto assessoriale 24 febbraio 2006.
    In conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.
    Si ravvisano, comunque, giusti motivi, per compensare tra le parti le spese del giudizio tenuto conto dell''articolazione concreta della vicenda e delle differenti posizioni della giurisprudenza sulle questioni esaminate nei primi quattro motivi di ricorso
    P. Q. M.
    respinge il ricorso indicato in epigrafe.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE F.F.
    Salvatore Schillaci
    L'ESTENSORE
    Agnese Anna Barone
    IL CONSIGLIERE
    Pancrazio Maria Savasta
     
    Depositata in Segreteria il 26 settembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Dichiarazioni sui requisiti di ordine generale: "per quanto a mia conoscenza"...

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    N. 2072/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 46 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 46 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    Costruzioni B. s.p.a., C. Costruzioni s.p.a., rappresentate e difese dagli avv. Salvatore Raimondi, Francesca Reina, Giuseppe Tamburello, con domicilio eletto presso Giuseppe Tamburello in Catania, via Ventimiglia, 145;
    contro
    Comune di Sant'Agata di Militello, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Merlo, con domicilio eletto presso Egidio Incorpora in Catania, via Aloi, 46;
    nei confronti di
    S. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Frontoni, Claudio Vinci, Francesco Stallone, Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37; Società A. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Scoglio, con domicilio eletto presso C. T. in Catania, via ...omissis...;
    per l'annullamento
    1^) dell'aggiudicazione definitiva, alla S. s.p.a., approvata con deliberazione della G.M. 24 novembre 2010, n. 207, dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di completamento delle opere marittime esistenti riguardanti il prolungamento della diga foranea dalla progr. 708,20 m. alla progr. 1.150,00 m., realizzazione del molo di sottoflusso dalla progr. 0,00 alla progr. 610,00 m. e della banchina di riva. (Progetto definitivo di completamento);
    2^) di tutti i verbali di gara della commissione aggiudicatrice, ed in particolare del verbale n. 11 del 15 novembre 2010, recante l'aggiudicazione provvisoria;
    3^) della nota del 24 novembre 2010, prot. n. 33079 con la quale il comune ha comunicato alle ricorrenti l'avvenuta aggiudicazione;
    4^) del verbale del 24 novembre 2010 con il quale il Comune ha rigettato le osservazioni che erano state presentate dalle ricorrenti;
    con ricorso per motivi aggiunti depositato il 3.3.2011:
    degli atti e comportamenti a mezzo dei quali il Comune ha consentito alle controinteressate la tardiva presentazione di documenti non tempestivamente presentati;
    con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8.4.2011:
    degli atti e comportamenti a mezzo dei quali il Comune ha consentito alle controinteressate, la tardiva presentazione di documenti non tempestivamente presentati; e segnatamente alla Società A. spa, della dichiarazione relativa al sig. G. M., amministratore cessato dalla carica in data 13 gennaio 2010 documenti della Società L. s.p.a., indicata dalla Società A. s.p.a. quale progettista;
    Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di:
    - Comune di Sant'Agata di Militello;
    - S. s.p.a.;
    - Società A. s.p.a.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1. - Le imprese Costruzioni B. s.p.a. e C. Costruzioni s.p.a., mandataria e mandante di un costituendo raggruppamento, hanno impugnato gli atti della gara - bandita dal Comune di S. Agata di Militello - per l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di completamento di opere marittime, nonché la mancata esclusione della S. s.p.a., l'aggiudicazione della gara alla predetta impresa e la mancata esclusione della seconda graduata (Società A.); nella gara in questione il raggruppamento odierno ricorrente in via principale si era graduato al terzo posto. Con motivi aggiunti depositati il 3.3.2011 parte ricorrente principale ha altresì impugnato gli "atti e comportamenti a mezzo dei quali il Comune ha consentito alle controinteressate la tardiva presentazione di documenti non tempestivamente presentati". Con ulteriori motivi aggiunti, depositati in data 8.4.2011, la medesima parte ricorrente ha impugnato altri atti, con i quali il Comune di S. Agata di Militello "ha consentito alle controinteressate la tardiva presentazione di documenti".
    Si sono costituiti in resistenza il Comune predetto, l'aggiudicataria S. s.p.a. e la seconda classificata Società A. s.p.a.
    In particolare, la controinteressata aggiudicataria su menzionata ha sostenuto l'infondatezza del ricorso principale spiegando, altresì, ricorso incidentale avverso l'ammissione alla gara delle imprese ricorrenti principali.
    La seconda graduata ha proposto ricorso definito in parte autonomo e in parte incidentale; con motivi aggiunti depositati in data 9.3.2011 ha espressamente dichiarato di "far propri tutti i motivi di illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti proposto dalle società terze classificate". Essa sostiene l'illegittima ammissione alla gara sia delle ricorrenti principali sia della controinteressata S. s.p.a. Con ulteriori motivi aggiunti essa ha censurato il comportamento del Comune resistente, sostenendo che l'ente ha ammesso l'acquisizione tardiva di dichiarazioni e documenti non presentati tempestivamente dalla impresa aggiudicataria.
    2. - Va innanzitutto preliminarmente esaminato il ricorso incidentale proposto dalla S. s.p.a., in quanto la fondatezza di esso - che mira a sostenere l'illegittimità dell'ammissione alla gara delle odierne ricorrenti principali in raggruppamento - paralizzerebbe l'azione da queste proposta. Il ricorso principale, in caso di fondatezza del ricorso incidentale, risulterebbe infatti inammissibile per carenza di interesse processuale ai sensi dell'art. 100 cpc (cfr., fra altre: C.S., VI, 16.2.2010, n. 850; TAR Catania, IV, 28 ottobre 2010, n. 4249; Idem, 4 novembre 2010, n. 4329) e addirittura di legittimazione (cfr.: C.S., A.p., 7 aprile 2011, n. 4).
    Si prescinde da un approfondito esame della doglianza di violazione dell'art. 38 decreto legislativo n. 163/2006, dell'art. 4 del disciplinare di gara e delle previsioni di cui alla pagina 14 del medesimo, nella parte in cui si rileva che la limitazione di tali dichiarazioni mediante la locuzione "per quanto a mia conoscenza" le renderebbe inidonee ad assolvere l'obbligo dichiaratorio di cui al richiamato art. 38 (senza possibilità di regolarizzazione e integrazione successiva: cfr. Cga, n. 201/2011), in quanto tale doglianza, formulata anche con riferimento a un secondo aspetto di asserita inidoneità, appare fondata sotto tale secondo profilo, come sarà subito oltre chiarito. Vale la pena di rilevare soltanto che sussistono particolari ragioni per le quali il collegio ritiene di potersi, nella fattispecie, discostare dal rigoroso orientamento del Cga in materia (sent. n. 1314/2010, che conferma Tar Catania, IV, n. 1174/2009; ancora Cga, n. 201/2011, cit.). Le dichiarazioni rese dalla B. Costruzioni s.p.a. con riferimento ai requisiti di affidabilità morale degli amministratori delle imprese cedenti rami d'azienda nel triennio antecedente alla gara (C. s.p.a., con atto del 23.2.2009; AM. s.r.l., con atto del 15.12.2009), in quanto rese con la limitazione "per quanto a propria conoscenza", sarebbero, secondo questo rigoroso orientamento, da considerare come non rese. Tuttavia, nella fattispecie in esame la ricorrente principale ha dimostrato la impossibilità di procurarsi le dichiarazioni dei soggetti sopra indicati, per irreperibilità e indisponibilità degli stessi. In tali casi, ad avviso del collegio, potrebbe seguirsi l'orientamento espresso di recente dalla quarta sezione del Consiglio di Stato (sent. n. 1362 del 27.6.2011). In realtà si tratta di un orientamento radicale che nemmeno fa riferimento a particolari circostanze (escludendone anzi la rilevanza, come meglio sarà poco oltre precisato), avendo la quarta sezione ricavato le conclusioni cui giunge da un'interpretazione di norme e principi secondo cui ‹‹trattandosi di dichiarazione che concerne stati, fatti e qualità riguardanti terzi (e non il medesimo dichiarante) questa non può che essere resa se non "per quanto a conoscenza" del dichiarante medesimo, non potendo questi procedere ad autocertificazione (con assunzione delle conseguenti responsabilità, anche penali, per dichiarazione mendace) su fatti, stati e qualità della cui veridicità non è detto che egli sia a conoscenza. D'altra parte, lo stesso art. 47 DPR n. 445/2000, prevede che "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza" (comma 2) ››. Ma - essendo una disamina puntuale, come si è premesso, superflua nel caso in esame - ci si limita a ricordare, conclusivamente, che, come la difesa della ricorrente principale sottolinea, lo stesso Cga, pur propugnando la tesi rigorosa, ha, in una decisione meno recente, introdotto un'apertura (decisione 6 settembre 2010, n. 1153), ammettendo l'esistenza di ipotesi in cui ‹‹la dichiarazione "per quanto a mia conoscenza" potrebbe essere ritenuta ammissibile solo nel caso (...) in cui l'interessato dimostri la plausibile impossibilità di acquisire le dichiarazioni personali (irreperibilità, morte, diniego per contrasto o per incompatibilità ...)››, laddove la necessità di ricercare le ragioni di impedimento a raccogliere le dichiarazioni da parte dei cessati è invece radicalmente esclusa dalla su richiamata recentissima pronuncia del Consiglio di Stato. Va però osservato che la pronuncia del Cga poc'anzi citata non esprime un principio assoluto e illimitato di rilevanza delle ragioni che impediscono di procurarsi le dichiarazioni dai cessati, piuttosto distinguendo, sotto tale profilo, l'ipotesi dell'acquisto di ramo d'azienda - in cui "di norma" le dichiarazioni rese dall'offerente sui cessati devono essere prive di limitazioni poiché l'acquirente "in sede di acquisizione di azienda o di ramo di azienda, era in grado di acquisire documentazione esaustiva sul punto" - dall'ipotesi di "persone che hanno avuto rapporti con l'offerente", nella quale il giudice d'appello ritiene ammissibile la prova da parte del dichiarante dell'impossibilità di procurarsi le dichiarazioni da parte dei soggetti terzi cui le stesse si riferiscono.
    In ogni caso, prescindendosi da ulteriori approfondimenti riguardo a tale profilo di doglianza, il collegio ritiene fondato il secondo aspetto di illegittimità denunciato dalla controinteressata ricorrente incidentale S. s.p.a., la quale osserva che le dichiarazioni in questione sono state espressamente limitate dalla odierna ricorrente B. Costruzioni s.p.a. al momento dell'intervenuta cessione del ramo d'azienda. Ciò in violazione del più volte richiamato art. 38 decreto legislativo n. 163/2006, che richiede la estensione di tale dichiarazione al triennio precedente la gara (cfr., fra altre: T.A.R. Sicilia - Palermo, II, 23 marzo 2010, n. 3546, confermata dal Cga con ordinanza del 13 luglio 2010, n. 657).
    Si esamina per completezza il secondo motivo di ricorso incidentale, con cui l'aggiudicataria ha rilevato l'illegittimità dell'ammissione alla gara della B. Costruzioni s.p.a., per omessa dichiarazione sui requisiti morali del procuratore speciale geometra Nicola Grumo, ai sensi dell'art. 38, primo comma, lettere b) e c), decreto legislativo n. 163/2006, in proposito osservandosi quanto segue.
    Il motivo è infondato. Risulta da scrittura privata autenticata del 29 giugno 2007 che il geom. Nicola Grumo è stato nominato procuratore speciale della C. Costruzioni s.p.a. "affinché in nome e per conto della società C. ... nell'ambito di qualsivoglia procedura di evidenza pubblica, compia tutte le attività necessarie per effettuare la presa visione degli elaborati e dei progetti di gara, dello stato dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori, con potere di firmare i relativi certificati e/o rilasciare dichiarazioni alle stazioni appaltanti. Il Procuratore potrà altresì presenziare, in rappresentanza della società ... a tutte le sedute di gara con facoltà di rilasciare dichiarazioni e farle inserire a verbale".
    La difesa della B. Costruzioni s.p.a. sottolinea che, con riferimento ai soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni ex art. 38 prima citato, la giurisprudenza ha più volte precisato che deve trattarsi di soggetti ai quali, da un punto di vista sostanziale e non soltanto formale, siano stati conferiti, oltre che poteri di rappresentanza della società, anche poteri decisionali (cfr., fra altre: TAR Catania, I, 9 giugno 2008, n. 1150; T.A.R. Torino, I, 26 febbraio 2011, n. 214; C.S., V, 9 marzo 2010, n. 1373).
    Orbene, i procuratori ad negotia non sono ritenuti dalla giurisprudenza rientranti nel novero dei soggetti ai quali debbano estendersi le dichiarazioni in questione (v., per un caso analogo a quello in esame, Tar Napoli, VIII, n. 2501 del 5.5.2011). La decisione del Cga n. 1219/2010, citata dalla controinteressata aggiudicataria, attiene a fattispecie differente da quella oggetto del presente giudizio, atteso che nel caso esaminato dal giudice d'appello i poteri del direttore generale risultanti dal certificato camerale erano estesi ben al di là della rappresentanza nella partecipazione alle gare, ricomprendendo - fra l'altro - la stipula dei contratti e la gestione degli stessi, la facoltà di costituire associazioni temporanee di imprese con altre società o imprese, nonché di nominare procuratori, mandatari e rappresentanti della società.
    Per le su esposte considerazioni, la censura in esame è infondata e va respinta. Tuttavia, la fondatezza di uno dei profili di doglianza dedotti dalla controinteressata aggiudicataria in via incidentale, comporta, come detto in premessa, la inammissibilità del ricorso principale; ciò in quanto la ragione di esclusione dalla gara del raggruppamento ricorrente, non rilevata dal seggio di gara, vizia l'ammissione della stessa e le impedisce di far valere ragioni di illegittimità di un procedimento al quale non aveva titolo a partecipare.
    L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inammissibilità dei motivi successivamente aggiunti, per le medesime ragioni testé esposte.
    La peculiarità della controversia in esame risiede nella circostanza che sono tre i soggetti che si contendono l'aggiudicazione, sicché la inammissibilità del ricorso principale lascia sub iudice le deduzioni proposte dalla controinteressata Società A. s.p.a. - seconda graduata - avverso l'ammissione alla gara della aggiudicataria S. s.p.a. Per economia processuale possono assorbirsi le doglianze dedotte dalla seconda graduata avverso l'ammissione alla gara del raggruppamento ricorrente principale, in ordine alla quale è già stato accolto il secondo motivo dedotto in via incidentale dall'aggiudicataria S. s.p.a.
    3. - Come già si è accennato nel superiore paragrafo 1, la Società A. s.p.a. ha notificato alle controparti un atto dal triplice contenuto. Innanzitutto, detta società (seconda graduata - si ribadisce - nella gara in questione), contestava i motivi di ricorso principale numerati dall'ottavo all'undicesimo, che direttamente la riguardavano; in secondo luogo, essa censurava in via incidentale l'ammissione alla gara del ricorrente principale, raggruppamento Costruzioni B. - C.; infine, proponeva ricorso "principale" nei confronti della S. s.p.a. (sostanzialmente riprendendo motivi proposti dalla parte ricorrente principale).
    Vanno preliminarmente esaminate le doglianze proposte in via incidentale dalla S. s.p.a. avverso i medesimi atti impugnati dalla seconda graduata, nella parte in cui quest'ultima è stata ammessa alla gara. L'eventuale fondatezza di tali censure comporterebbe l'inammissibilità del ricorso da questa proposto in via principale, atteso che l'illegittimità della partecipazione di essa alla gara la priverebbe di legittimazione a contestare l'aggiudicazione alla S. s.p.a., sicché risulterebbe definitivamente consolidata la posizione dell'aggiudicataria.
    Le doglianze dedotte avverso l'ammissione alla gara della Società A. s.p.a. sono tutte infondate.
    Si esamina il primo dei motivi di ricorso incidentale, col quale l'aggiudicataria S. s.p.a. deduce violazione del bando e del disciplinare di gara, dell'articolo 38 del decreto legislativo 163/2006, del canone di buon andamento ex art. 97 Cost., sostenendo che Società A. s.p.a. andava esclusa, avendo omesso di presentare la dichiarazione ai sensi del Protocollo di legalità, come previsto dal punto 9 del disciplinare di gara (busta "A"), il quale stabiliva in capo ai concorrenti l'onere, a pena di esclusione, di presentare la ‹‹...dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n. 593 del 31.01.2006 dell'Assessorato Regionale dei lavori pubblici, secondo il modello allegato al presente sotto la lett. "A"... ››, precisando, altresì, che ‹‹...le dichiarazioni di cui ai punti 4) e 9) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo››; parte controinteressata richiama infine la clausola di chiusura, alla stregua della quale ‹‹...la domanda, la dichiarazione e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti...››.
    In proposito la Società A. s.p.a. ha osservato di essere stata ammessa dalla Commissione di gara a seguito di rituale constatazione della integrità e completezza della documentazione, nonché della regolarità dell'offerta (verbale n. 3 del 12.7.2010), di tal che la circostanza che il documento in questione attualmente non si rinvenga fra gli atti di gara non implicherebbe di per sé la mancata produzione originaria dello stesso. Detta società ha depositato in giudizio la fotocopia del documento originale asseritamente prodotto in sede procedimentale, sicché il motivo in esame va respinto. Infatti - alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale richiamato - laddove non vi siano contestazioni sulla regolarità dei verbali delle sedute e non sia stato fornito un principio di prova di irregolarità delle operazioni di gara, idoneo a vincere la presunzione di veridicità della verbalizzazione, non possono trovare adesione le censure basate sull'attuale mancato rinvenimento di documentazione che doveva essere allegata alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva (cfr., fra altre: Tar Catania, IV, n. 120/2011, ed ivi ulteriore ragguaglio di giurisprudenza).
    Con il secondo motivo di ricorso incidentale l'aggiudicataria S. s.p.a. deduce, sotto altro profilo, violazione delle medesime norme e dei medesimi principi richiamati nel primo motivo, questa volta facendo valere una diversa causa di esclusione, ovvero l'omessa dichiarazione sui requisiti morali di E. M., cessato dalla carica di amministratore della società C. Società L. spa in data 13 gennaio 2010. Detta società, in raggruppamento con G. s.r.l., era stata indicata dalla seconda graduata quale progettista per le classi e categorie di opere da progettare di cui al punto 12.3 del bando di gara; in relazione ai progettisti, la lex specialis prevede, alle pagine 7 del bando e 18 del disciplinare di gara, che essi non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006. Quindi, argomenta la ricorrente, sorge in capo ai progettisti il relativo onere dichiaratorio, ovviamente esteso anche ai soggetti cessati nel triennio.
    La Società A. s.p.a. ha comprovato che il predetto amministratore è deceduto in data 25.3.2010 e che la dichiarazione in questione è stata resa dal presidente e legale rappresentante della società ing. P. L.; la doglianza in esame è pertanto infondata.
    Con il terzo motivo di ricorso incidentale la S. s.p.a. deduce violazione del punto 15 del Bando di gara e delle correlate previsioni contenute nel disciplinare di gara in merito alla busta "B", eccesso di potere sotto i profili della carenza dei presupposti e del travisamento dei fatti, violazione del canone di buon andamento ex art. 97 Cost., sostenendo che la seconda graduata doveva essere esclusa dalla selezione in quanto avrebbe presentato un progetto difforme rispetto a quello posto a base della gara. L'art. 15 del bando e un passaggio a pagina 17 del disciplinare regolamentano la possibilità di introdurre varianti al progetto, ammettendo soluzioni tecniche migliorative che non comportino stravolgimenti della natura e della specificità dell'opera; orbene, la S. s.p.a. sostiene che il progetto della seconda graduata è completamento nuovo e difforme da quello a base di gara, sicché, in ipotesi di aggiudicazione dell'appalto in favore della suddetta concorrente, occorrerebbe una nuova e ulteriore sottoposizione del progetto da essa presentato all'iter approvativo, con ripercussioni sulla corretta esecuzione dell'appalto.
    La genericità della doglianza, formulata senza precisazioni sulle novità e difformità asseritamente stravolgenti del progetto della Società A., la rende inammissibile.
    Con il quarto motivo di ricorso incidentale la S. s.p.a. deduce violazione del disciplinare di gara, eccesso di potere sotto i profili della carenza dei presupposti e del travisamento dei fatti, violazione del canone di buon andamento ex art. 97 Cost., rilevando che la relazione dettagliata allegata dalla seconda graduata, come richiesto dal disciplinare di gara alla pagina 17 - relazione con la quale i partecipanti devono illustrare le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche della proposta tecnica migliorativa e di ottimizzazione delle previsioni progettuali - non reca la sottoscrizione in ogni pagina, con ciò venendo a mancare, secondo l'aggiudicataria, la certezza della provenienza del documento da parte del soggetto che lo ha presentato. Pertanto, l'ammissione alla gara della Società A. sarebbe illegittima.
    Osserva in proposito il collegio che la circostanza fatta valere dalla S. s.p.a. con la doglianza in esame non è prevista dalla lex specialis come causa di esclusione dalla gara. Per altro, in un caso analogo è stato stabilito, con orientamento ad avviso del collegio condivisibile, che la mancata sottoscrizione di ogni pagina di un'offerta tecnica composta da più pagine, in presenza della firma regolarmente apposta in calce allo stessa, non toglie efficacia al documento nella sua interezza e non giustifica dubbi sulla provenienza di esso. Nella fattispecie in questione, pertanto, il T.A.R. Torino (I, 30 marzo 2009, n. 837) ha ritenuto illegittima l'esclusione dell'offerta.
    La censura in esame, per le considerazioni esposte, è infondata; in conclusione, il ricorso incidentale della S. s.p.a. nei confronti dell'ammissione della seconda graduata va respinto.
    4. - Non essendo stata scalfita la legittimità della partecipazione alla gara della Società A. s.p.a., questa ha interesse all'esame delle doglianze da essa dedotte in via principale avverso l'aggiudicazione della S. s.p.a.
    Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità - sollevata dall'aggiudicataria e dal Comune di S. Agata di Militello nei confronti del gravame proposto dalla seconda graduata in via principale - per difetto di notifica, essendo questa stata effettuata presso i procuratori costituiti e non alle parti sostanziali.
    L'eccezione è fondata.
    Quello che viene definito dalla difesa della Società A. s.p.a. ricorso principale è in realtà un ricorso per motivi aggiunti ai sensi dell'art. 43 cpa:
    "1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.
    2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
    3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70".
    Orbene, il Tar Catania si è occupato delle questioni inerenti l'ammissibilità dei motivi aggiunti proposti da parte controinteressata già prima dell'entrata in vigore del c.p.a., ritenendo che in tali casi "il ricorso, per essere ammissibile, deve essere stato notificato alle parti sostanziali, e non già ai procuratori che le rappresentano nel giudizio ordinario, e, successivamente, depositato nei termini stabiliti dalla L. 1034/1971" (I, 13.8.2008, n. 1509); gli stessi principi sono stati recentemente ribaditi, con riferimento alla normativa attualmente in vigore, con sentenza 14 gennaio 2011, n. 56.
    Il collegio, condividendo tale impostazione, stante la chiara lettera del comma primo dell'art. 43 su riportato (secondo cui i motivi aggiunti - ovviamente da chiunque proposti - sono soggetti alla medesima disciplina del ricorso originario), ritiene pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso "principale" della seconda graduata, precisandosi che tale inammissibilità non viene sanata dalla tardiva proposizione di motivi aggiunti pure ritualmente notificati al domicilio delle controparti. La detta tardività (i motivi aggiunti in questione sono stati notificati ben oltre il termine di decadenza) non viene contraddetta dalla circostanza che l'aggiudicazione non sarebbe stata comunicata alla Società A. s.p.a., in quanto dagli stessi scritti difensivi della medesima emerge la piena conoscenza degli atti di gara, tanto che è stata possibile alla predetta società la consapevole proposizione di impugnativa intesa a contestare l'ammissione alla gara della S. s.p.a.
    Per altro, le ripetute affermazioni di quest'ultima di non volere accettare il contraddittorio (dichiarazioni verbalizzate nelle udienze camerali e contenute in scritti difensivi: si vedano pagg. 1 e 2 del ricorso incidentale proposto avverso l'ammissione alla gara della Società A. s.p.a.), escludono ogni possibilità di sanatoria.
    5. - In conclusione, per tutte le ragioni esposte nei precedenti paragrafi, deve dichiararsi inammissibile il ricorso principale della B. Costruzioni s.p.a., essendo stato accolto uno dei motivi del ricorso incidentale proposto dalla S. s.p.a., come pure devono dichiararsi inammissibili i motivi aggiunti al predetto ricorso principale. Va respinto il ricorso incidentale proposto dalla S. s.p.a. nei confronti dell'ammissione alla gara della Società A. s.p.a.; va respinto il ricorso della Società A. s.p.a. nella parte in cui esso è diretto a impugnare in via principale l'aggiudicazione alla S. s.p.a.; va dichiarato inammissibile il ricorso della Società A. s.p.a. nella parte in cui esso è diretto a impugnare in via principale l'aggiudicazione alla S. s.p.a.; i motivi aggiunti al predetto ricorso della Società A. s.p.a.vanno dichiarati irricevibili per tardività.
    Tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e delle questioni giuridiche sottoposte, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
    - accoglie il ricorso incidentale della S. s.p.a.;
    - dichiara inammissibile il ricorso principale per carenza di interesse processuale ai sensi dell'art. 100 cpc;
    - dichiara inammissibili i motivi aggiunti al ricorso principale;
    - rigetta il ricorso incidentale proposto dalla S. s.p.a. nei confronti dell'ammissione alla gara della Società A. s.p.a.;
    - dichiara inammissibile, per le ragioni esposte in parte motiva, il ricorso della Società A. nella parte in cui esso è diretto a impugnare in via principale l'aggiudicazione alla S. s.p.a.;
    - dichiara irricevibili i motivi aggiunti al ricorso della Società A. s.p.a..
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Cosimo Di Paola
    L'ESTENSORE
    Rosalia Messina
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Dauno Trebastoni
     
    Depositata in Segreteria l'11 agosto 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
    Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Settembre 2011 15:46
     

    Avvalimento e cooptazione

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    N. 636/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 447 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 447 del 2011, proposto da:
    R.T.I. Z. L. e P. S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Iofrida, con domicilio eletto presso Domenico Iofrida, Avv. in Reggio Calabria, via prol.to Aschenez, trav. Amendola n. 15;
    contro
    Provincia di Reggio Calabria, Suap - Stazione Unica Appaltante Provinciale - di Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'avv. Angela Simona Borrello, con domicilio eletto presso la sede della Provincia in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco Spirito Santo;
    per l'annullamento
    del provvedimento della Provincia di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante, comunicato con nota Prot. N. 209460 del 30.05.2011 con il quale è stata disposta in fase preliminare l'esclusione del costituendo Raggruppamento d'Imprese Z.-P. dalla Gara di Appalto per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta ed esecuzione "chiavi in mano" di un istituto scolastico da destinare a sede del nuovo Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato nel Comune di Locri" - Imp. euro 3.354.000,00 - nonché di tutti gli atti propedeutici, connessi e conseguenti a quello indicato.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Reggio Calabria e di Suap - Stazione Unica Appaltante Provinciale - di Reggio Calabria;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    I - La Provincia di Reggio Calabria bandiva una gara per l'affidamento di "appalto di progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta ed esecuzione "chiavi in mano" di un istituto scolastico da destinare a sede del nuovo Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato nel Comune di Locri - Imp. euro 3.354.000,00".
    Partecipava alla selezione il costituendo R.T.I. con mandataria capogruppo l'impresa Z. L. per una quota del 60%, e mandante la P. S.a.s. per il 40%. Per la progettazione, lo stesso R.T.I. indicava un raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dalla P. S.r.l. e dalla S. S.r.l.
    Il bando prevedeva opere prevalenti di categoria OG1 Classe IV ed opere scorporabili di categoria OG11 Classe III. In relazione alla necessaria qualificazione, la mandataria capogruppo - impresa Z. L. - in possesso di SOA OG1 Classe II - dichiarava di volersi avvalere per la classe IV dei requisiti tecnici dell'impresa Cittadini S.r.l. (in possesso della classe V), e la P., anch'essa in possesso di SOA per la Categoria OG 1 Classe II, dichiarava di avvalersi per la categoria scorporabile OG11 dei requisiti dell'impresa GI. (in possesso di qualificazione per la classe III).
    La mandante infine si impegnava a far eseguire parte delle opere scorporabili (20%) di cui alla Categoria OG 11 alla capogruppo impresa Z. L.; ciò asseritamente ai sensi dell'art. 95 comma 4 DPR 554/99 (cd cooptazione).
    Proprio in relazione a tale ultima dichiarazione, la Stazione Appaltante, in fase di valutazione dell'ammissibilità delle offerte, escludeva quella dell'RTI ricorrente, in proposito sostenendo che la previsione di cui all'art. 95 comma 4 del DPR 554/99 potrebbe applicarsi solo ad imprese terze e non a quelle costituenti il raggruppamento.
    L'esclusione è impugnata per i seguenti motivi: Eccesso di potere - Violazione di legge ex art. 95 comma 4 DPR 554/99 - art. 37 D.Lvo 163/2006. L'impegno a cooptare, nei limiti previsti dalla legge e dal Bando, altro soggetto non potrebbe in nessun caso condurre alla esclusione dalla Gara, non aggiungendo - l'impresa cooptata - alcun requisito alla RTI o all'impresa offerente, già in possesso di tutti i requisiti tecnici necessari. In tali casi potrebbe al più giustificarsi un'estensione in via analogica della normativa sul subappalto, con conseguente possibilità di denegare l'autorizzazione senza pregiudizio per la validità dell'offerta del partecipante alla gara. In ogni caso il divieto di cooptazione "interna" violerebbe la lex specialis della gara, violerebbe la normativa comunitaria ed il principio di concorrenza e di favor partecipationis che l'ispira, violerebbe infine l'art. 37 del codice dei contratti il quale prevede che le imprese riunite, nel caso di lavori, siano ammesse se gli imprenditori partecipanti abbiano i requisiti tecnici indicati nel regolamento (qualificazione per l'intero importo).
    La stazione unica appaltante, ritualmente costituitasi, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del gravame per mancata notifica del preavviso di ricorso giurisdizionale di cui all'art. 243 bis del codice dei contratti; nel merito valorizza la ratio dell'art. 95 comma 4 del DPR 554/99, da individuare nella possibilità data ad imprese di piccole dimensioni di partecipare a procedure concorsuali alle quali diversamente non avrebbero mai accesso, grazie alla cooptazione da parte di grosse imprese o di raggruppamenti già in possesso di tutti i requisiti tecnici. Ratio che risulterebbe tradita se la cooptazione avvenisse non in favore di imprese ulteriori ma di imprese appartenenti allo stesso raggruppamento che partecipa alla gara.
    II - Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.
    Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata in relazione all'omessa comunicazione del preavviso di ricorso. Essa, come chiarito dal tenore dell'art. 243 bis del codice dei contratti pubblici, costituisce "comportamento valutabile, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile" ma non integra certo una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
    Venendo al merito della vicenda contenziosa, in sede di offerta, la mandante, P. sas, in possesso dei requisiti di qualificazione per le opere scorporabili di cui alla categoria OG 11 grazie all'avvalimento di requisiti tecnici forniti da altra impresa, si è impegnata a far eseguire il 20% delle stesse all'impresa Z. L., mandataria capogruppo; ciò ai sensi dell'art. 95 comma 4 DPR 554/99.
    La stazione appaltante ha ritenuto non ammissibile la cooptazione, in tali termini formulata, poiché "il comma 4 dell'art. 95 del DPR 554/99, nel disciplinare l'istituto della cooptazione, fa riferimento alla possibilità per le imprese che intendono riunirsi in associazione e che siano in possesso dei requisiti prescritti, di associare "altre imprese" qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando. L'impresa Z. L., già indicata come capogruppo del costituendo raggruppamento, non può - secondo l'amministrazione - in alcun modo essere considerata "altra impresa", ossia impresa terza, soggetto fisico e giuridico diverso dai partecipanti al raggruppamento.
    La norma, più volte richiamata, è inserita nelle disposizioni relative ai requisiti delle imprese singole e riunite, e consente che "se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati"
    Siffatta possibilità, descritta efficacemente come "associazione per cooptazione", già contemplata dall'art. 23, comma 6, d.lg. 19 dicembre 1991 n. 406, ed oggi disciplinata nei medesimi termini anche dal nuovo regolamento generale d'esecuzione, di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è stata originariamente concepita allo scopo di far entrare nel sistema degli appalti pubblici, anche le imprese di modeste dimensioni che altrimenti non avrebbero potuto parteciparvi per mancanza dei requisiti prescritti per costituire un'A.T.I. ordinaria.
    All'epoca della sua introduzione, l'ordinamento non contemplava altri strumenti per agevolare la partecipazione di imprese prive dei requisiti, non risultando ancora disciplinata né diversamente ammessa, la possibilità per le stesse di fare affidamento sul supporto finanziario, tecnico ed organizzativo di imprese non partecipanti alla gara semplicemente comprovandone la disponibilità. In un contesto normativo in cui lo strumento del raggruppamento temporaneo richiedeva comunque la sussistenza di requisiti minimi, la cooptazione era quindi l'unica possibilità a disposizione delle piccole imprese per ottenere accesso agli appalti pubblici e sviluppare professionalità e competenza successivamente spendibili.
    Oggi, l'accesso agli appalti pubblici esso deve essere ormai visto anche nel quadro degli ulteriori strumenti che consentono l'ampliamento della platea dei concorrenti, tra cui, in primis, la possibilità di fare affidamento, ai fini della partecipazione alle gare, sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei relativi legami (Cfr. art. 48 Direttiva 31/03/2004 n. 18 04/18/CE), e ciò attraverso l'istituto dell'avvalimento se del caso anche dell'attestazione SOA di altro soggetto (cfr. art. 49 codice dei contratti).
    L'avvalimento è un istituto di carattere generale che ha come finalità precipua quella di consentire la massima partecipazione possibile alle gare ad evidenza pubblica, permettendo alle imprese non in possesso dei requisiti di sommare, per la gara in espletamento, le proprie capacità tecniche ed economico-finanziarie, con quelle di altre imprese. La giurisprudenza, anche comunitaria, ha ormai chiarito che si tratta di un istituto di carattere generale e di portata applicativa indifferenziata, che trova applicazione, generalizzata, anche se non espressamente richiamato dal bando (da ultimo Consiglio Stato, sez. VI, 29/12/2010, n. 9576), nell'ottica di assicurare la partecipazione alla gara del maggior numero possibile di concorrenti.
    Rispetto all'avvalimento, la cooptazione si distingue, quindi, perché 1) è meccanismo finalizzato all'associazione e non all'instaurazione di meri legami collaborativi; 2) presuppone l'iniziativa delle imprese cooptanti, che in sede di partecipazione alla gara devono individuare gli associati per cooptazione (nel caso dell'avvalimento è invece l'impresa ausiliata a partecipare alla gara; 3) non incide sul regime della qualificazione necessaria per la partecipazione alla procedura concorsuale ed anzi presuppone che l'impresa o il gruppo delle imprese cooptanti la possiedano per tutte le categorie e per l'intero importo dei lavori messi a gara (laddove invece l'avvalimento è funzionale proprio a raggiungere i requisiti tecnici necessari per partecipare alla gara); 4) consente all'impresa cooptata di eseguire le lavorazioni nei limiti del 20% dell'importo complessivo dell'appalto, sempre che sussistano per tali importi le prescritte qualificazioni (nell'avvalimento l'impresa ausiliaria rimane invece estranea all'appalto, limitandosi a mettere a disposizione i requisiti, salvo che sia successivamente coinvolta quale subappaltatrice).
    Le differenze tra i due istituti sono così profonde da giustificarne una netta separazione logico giuridica, sia pur nell'ambito comune della collaborazione fra imprese ai fini dell'assunzione ed esecuzione di appalti pubblici: l'avvalimento è in sintesi istituto finalizzato a legittimare la collaborazione ai fini dell'accrescimento del potenziale tecnico finanziario della partecipante, la cooptazione è istituto finalizzato a consentire l'associazione di imprese prive dei requisiti, sempre che il potenziale tecnico finanziario della partecipante sia assicurato.
    Volendo procedere ad un accostamento, la cooptazione appare nei suoi tratti sostanziali, molto più vicina al subappalto - anche in questo caso la qualificazione del concorrente è fattore presupposto ed anche in questo caso è consentita la partecipazione (non all'associazione ma) all'esecuzione dei lavori di imprese che non hanno i requisiti per assumere in proprio l'intero appalto - differenziandosene solo per la natura e le caratteristiche del vincolo che lega le imprese: contratto associativo atipico con conferimento di mandato con rappresentanza collettivo ed in rem propriam nell'un caso, mero contratto di sub appalto nell'altro. In entrambi i casi non v'è una deroga al regime della qualificazione ai fini dell'esecuzione, poiché è prescritto che, sia l'impresa subappaltatrice che quella cooptata debbano essere in possesso delle qualificazioni necessarie per le lavorazioni concretamente affidate.
    Così ricostruito, per quanto qui rileva, il quadro degli istituti dedicati alla collaborazione fra imprese ai fini dell'assunzione od esecuzione di appalti pubblici, occorre sciogliere gli interrogativi iniziali sollecitati dal ricorrente, ossia se sia o meno possibile la cooptazione, nei limiti del 20% dei lavori complessivi, di impresa già associata (cd cooptazione interna) e quale sia l'effetto, ai fini della gara, di una cooptazione non consentita.
    In ordine al primo quesito, depongono per la soluzione negativa due elementi: 1) il dato testuale secondo cui "Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando…". La locuzione "altre imprese", riferita all'associazione temporanea che ha i requisiti, sembra alludere ad imprese diverse ed ulteriori; 2) il dato funzionale in quanto, se la ratio della norma è quella di consentire l'associazione di imprese, altrimenti non possibile, in esecuzione di politiche generali ispirate al favor partecipationis, la cooptazione "interna" non appare strumento coerente, risolvendosi in una diversa distribuzione delle lavorazioni fra le imprese già associate, in violazione del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione. Sotto questo profilo, non appare condivisibile la tesi della ricorrente, sostenuta anche in sede di discussione, secondo la quale alla cooptazione interna non sarebbero estranei elementi di concorrenzialità, sub specie di accrescimento della capacità tecnica ai fini della qualificazione, delle imprese già associate. Piuttosto, questo sembra un elemento che prova le potenzialità elusive di un interpretazione di tal fatta essendo noto che l'impresa aggiudicataria (e quindi anche l'impresa cooptata) acquisisce "meriti" tecnici ai fini della qualificazione per il sol fatto di essere aggiudicataria anche se poi, nel concreto, subappalta le lavorazioni. L'effetto finale che ne deriva è - sul versante soggettivo - il depotenziamento dell'effetto edivsivo della norma e - su quello oggettivo - l'utilizzo di quest'ultima per lo sviluppo di esperienza tecnica ulteriore da parte di imprese che comunque avevano già le "carte" per associarsi in via ordinaria.
    Gli argomenti sono sufficienti ad escludere la percorribilità di una cooptazione meramente interna. Resta da vedere se la sola previsione di una cooptazione interna sia elemento sufficiente, in assenza di un'espressa comminatoria della lex specialis di gara, a determinare l'esclusione.
    In proposito torna utile la ricostruzione sopra compiuta, potendosi agevolmente constatare che a differenza dell'avvalimento, la cooptazione non interferisce sulla qualificazione necessaria alla partecipazione alla gara, proponendosi, l'impresa cooptata, quale esecutrice di quota parte di lavori per i quali sussiste già, nel complesso, la qualificazione delle associate in via ordinaria (o delle imprese che si impegnano ad associarsi in via ordinaria) in caso di aggiudicazione.
    Similmente al subappalto, invece, la cooptazione si risolve nell'introduzione di altro soggetto, ultroneo rispetto alle astratte capacità tecniche posseduto dal raggruppamento, di per sé sole sufficienti. Ciò sembra fornire valido supporto per il richiamo del principio, anche di recente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale, "l'incompleta o erronea dichiarazione del concorrente relativa all'esercizio della facoltà di subappalto è suscettibile di comportare l'esclusione dello stesso dalla gara nel solo caso in cui questi risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare, determinando negli altri casi effetti unicamente in fase esecutiva, sotto il profilo dell'impossibilità di ricorrere al subappalto come dichiarato, il che è conclusione anche coerente con il principio di tassatività delle ipotesi di esclusione, tenuto conto che di solito le prescrizioni relative alla dichiarazione sul subappalto non risultano assistite dalla comminatoria di esclusione dalla gara" (Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30/10/2009, n. 6708).
    Le peculiarità del caso di specie, valgono a tacitare le obiezioni (valide in astratto per la cooptazione "esterna") circa l'innegabile presenza del soggetto illegittimamente cooptato nell'ambito della composizione soggettiva del costituendo raggruppamento che partecipa alla gara, atteggiandosi la dichiarata cooptazione interna quale mero subappalto o quale diversa distribuzione delle quote di lavoro rispetto a quella profilata dalle quote di partecipazione al raggruppamento.
    Anche la condizione da ultimo menzionata (diversa distribuzione delle quote di lavoro rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento) non può condurre ad esclusione. E' pur vero che per principio giurisprudenziale sufficientemente pacifico la quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e la quota di lavori, nonché il vincolo di corrispondenza che le lega, devono essere stabilite e manifestate dai componenti del raggruppamento all'atto della partecipazione alla gara, costituendo ambedue le relative dichiarazioni, requisiti di ammissione alla gara e non contenuto di obbligazione da far valere in sede di esecuzione del contratto (Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 27/11/2010, n. 8253) Tuttavia, nel caso di specie, la non corrispondenza è l'effetto del ricorso non consentito ad una cooptazione interna, la cui elisione, in forza di quanto osservato, ristabilisce l'equilibrio non lasciando residuare problemi di copertura qualificatoria delle prestazioni assunte dagli associati in via ordinaria. Del resto, sanzionare con l'esclusione una simile fattispecie - come detto recuperabile attraverso il divieto di ricorso alla dichiarata cooptazione - violerebbe non solo il principio di tassatività delle ipotesi di esclusione ma anche e soprattutto quello di proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione, non essendo revocabile in dubbio che, trattandosi com'anzidetto di questioni che non minano la qualificazione o l'affidabilità del contraente, le stesse possano essere meglio affrontate attraverso misure correttive e conservative. Ciò appare tra l'altro coerente con la natura della procedura concorsuale di cui si discute, la quale prevede l'acquisizione, in sede di gara, della progettazione definitiva e, dunque, il sostenimento di sforzi progettuali il cui esito appare vantaggioso per l'amministrazione verificare, in assenza di espresse sanzioni espulsive previste dal bando.
    In conclusione, la sola dichiarazione di cooptazione interna non è sufficiente a giustificare, nel caso di specie, l'esclusione, potendo, la questione, essere valutata ed eventualmente sanata in fase successiva. Ciò, salva, ovviamente, ogni valutazione ulteriore dell'amministrazione, sia in ordine ai rimanenti requisiti di partecipazione dell'ATI ricorrente che a quelli rilevanti nel prosieguo della gara.
    Avuto riguardo alla peculiarità della controversia ed alla complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, nei modi di cui in motivazione, facendo espressamente salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
    Spese compensate.
    Il pagamento del contributo unificato è posto a carico dell'Amministrazione resistente.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Ettore Leotta
    L'ESTENSORE
    Giulio Veltri
    IL CONSIGLIERE
    Giuseppe Caruso
     
    Depositata in Segreteria il 2 agosto 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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