- Appalti di Lavoro
Verifica dei requisiti dei progettisti
N. 614/2011 Reg. Prov. Coll.N. 350 Reg. Ric.ANNO 2011REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 350 del 2011, proposto da:G. S.r.l., A. T. + 8, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Gentile, con domicilio eletto presso Domenico Gentile Avv. in Reggio Calabria, via dei Bianchi 3;controProvincia di Reggio Calabria in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Barresi, con domicilio eletto presso Domenico Barresi Avv in Reggio Cal., via S.Anna II.Tr. Spirito Santo, presso Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria;nei confronti diB. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Fasano, con domicilio eletto presso Giovanni Travia Avv. in Reggio Calabria, via Demetrio Tripepi 64;per l'annullamento- del provvedimento di esclusione della G. s.r.l., unitamente ai progettisti indicati, dalla gara indetta dalla Provincia di Reggio Calabria per l'«Appalto di progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, ed esecuzione "chiavi in mano" di un Istituto scolastico da destinare a sede dell' Istituto Commerciale Turistico e Professionale Alberghiero nel Comune di Condofuri (RC) - ai sensi degli art. 53 c.2 lett. c), art. 253 c. 1-quiquies del D.lgs. n. 163/2006 con le modifiche di cui al d.lgs. n. 113/2007 e n 152/2008», provvedimento comunicato via fax alla ricorrente in data 7.4.2011;- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso a quello impugnato, ivi compresa la nota prot. n. 131242 del 16 marzo 2011, con la quale è stato comunicatol'avvio del procedimento per l'esclusione, nonché la conferma dell'esclusione adottata con determinazione dirigenziale n. 40 del 14/4/2011, nella parte in cui sono stati disposti la segnalazione dell'esclusione all'A.V.C.P. per i provvedimenti sanzionatori di competenza e l'incameramento della cauzione provvisoria per la mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati dai progettisti;- in subordine, ove occorrer possa, del bando-disciplinare di gara nell'interpretazione adottata dall'Amministrazione e nella parte di cui infra nel testo;- dell'aggiudicazione definitiva comunicata con nota del 15/4/2011, adottata con determinazione dirigenziale n. 41 del 15/4/2011 (doc. 5), della sua eventuale dichiarazione di efficacia e del contratto eventualmente stipulato;- con richiesta di risarcimento in forma specifica, da attuarsi eventualmente mediante subentro della ricorrente nell'esecuzione dei lavori, ove consegnati nelle more del giudizio, e, solo in subordine, di risarcimento del danno per equivalente;Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Reggio Calabria e di B. S.r.l.;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTOLa Provincia di Reggio Calabria indiceva una procedura aperta per l'affidamento e la realizzazione, previa acquisizione in sede di gara della progettazione definitiva, di un edificio scolastico da destinare a sede dell'Istituto commerciale turistico e professionale alberghiero nel comune di Condofuri, da aggiudicare con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.Per le imprese prive di qualificazione estesa alla progettazione, il bando prevedeva la possibilità di avvalersi di progettisti esterni aventi determinati requisiti, contestualmente indicati.Partecipava alla gara l'impresa di costruzioni G. s.r.l., indicando quale soggetto incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva, il costituendo RTP tra l'ing. T. (capogruppo) ed altri professionisti.All'esito delle valutazione delle offerte la G. S.r.l. risultava aggiudicataria provvisoria. L'amministrazione, quindi, richiedeva alla stessa, documentazione comprovante i requisiti. Ottenutala, tuttavia, comunicava l'avvio del procedimento di esclusione assegnando termine per controdedurre.All'esito della parentesi partecipativa, l'amministrazione disponeva l'esclusione per i seguenti motivi: 1) l'ing. T. non ha dimostrato il possesso del requisito di cui al punto 12 lett. b) del bando di gara (avere eseguito nell'ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno una progettazione esecutiva di opera analoga......) non avendo prodotto alcun atto di approvazione o di autorizzazione del progetto concernente l'aerostazione "T. Minniti" di Reggio Calabria; 2) l'arch. TA. non ha dimostrato i servizi di progettazione riguardando - le fatture prodotte - in parte attività di pianificazione; 3) alla data di presentazione dell'offerta, gli arch. P. e C. non possiedono partita IVA né conseguentemente iscrizione all'INARCASSA. Non possono quindi essere considerati liberi professionisti ai sensi dell'art. 90.L'aggiudicazione definitiva era pronunciata in favore della B. s.r.l., seconda classificata.Gli atti di gara citati sono gravati dalla G. S.r.l. per i seguenti motivi: 1) Violazione, falsa ed errata applicazione della lex gara - violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione - eccesso di potere per difetto di istruttoria. Nessuna norma del bando di gara contemplerebbe la necessaria produzione dell'atto di approvazione e/o autorizzazione del progetto sul quale fonda il requisito dell'esperienza pregressa. In ogni caso, l'ing. T., su richiesta dell'amministrazione, ha presentato atto di approvazione dell'ENAC, del quale non potrebbe discutersi la tempestività rispetto ai termini del bando non trattandosi di documento da quest'ultimo previsto; 2) Violazione e/o errata interpretazione della lex gara (pag. 5, lett.a) e degli artt. 90 e ss. del Codice dei contratti pubblici e 50, 65 e 66 del dPR n. 554/1999 - eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza - violazione del principio di buona fede nell'interpretazione delle clausole del bando - in via subordinata, illegittimità del bando per violazione degli artt. 65 e 66 del dPR n. 554/1999. L'attività di pianificazione rientrerebbe tra i servizi di progettazione attinenti l'architettura e l'ingegneria di cui all'art. 50 del dPR 554/99. Del resto, il bando di gara prevedeva la produzione della sola dichiarazione dei redditi, con ciò lasciando intendere che il "fatturato" potesse riferirsi a tutta l'attività professionale pregressa di architetto. In ogni caso, i requisiti di fatturato sussisterebbero anche non considerando il reddito derivante dall'elaborazione del piano spiaggia, avendo, l'arch. TA., fatturato nell'anno 2010, altre prestazioni professionali per importi sufficienti a dimostrare il requisito minimo, non documentate prima anche a causa del brevissimo termine concesso dall'amministrazione per l'integrazione documentale. Tra l'altro, il bando prevedeva il possesso, in capo alle mandanti, del requisito del fatturato in percentuale minima del 10%, quest'ultima da riferire non già alle singoli mandanti ma al loro complesso risultando, una diversa interpretazione, in contrasto con l'art. 65 del dPR 554/99 (il ricorrente, impugna il bando unicamente per il caso in cui si accedesse ad una siffatta esegesi); 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 comma 4, 52, 53 e 55 del dPR n. 554/99 - violazione e falsa applicazione del bando di gara nella parte in cui prevedeva la sola iscrizione all'Albo, quale requisito dei professionisti in RTP - eccesso di potere per straripamento, ingiusta e manifesta violazione del principio di massima partecipazione - vizio di motivazione. Le giovani professioniste, prive di partita IVA, sono entrambe iscritte all'Albo degli Architetti, e ciò sarebbe sufficiente a legittimare la relativa partecipazione ai sensi dell'art. 51 u.c. del dPR 554/99, concepito proprio con la finalità precipua di garantire al giovane la formazione di un bagaglio di esperienza attraverso l'affiancamento a colleghi più esperti. Richiedere, quale condizione, il possesso della partita IVA, vanificherebbe nei fatti lo spirito della norma, la quale richiede unicamente l'iscrizione all'Albo. Nondimeno l'iscrizione alla Cassa previdenziale sarebbe obbligatoria solo per coloro che esercitano la libera professione in modo continuativo.Replica alle censure la Provincia di Reggio Calabra, eccependo in via preliminare la tardiva impugnazione del Bando-disciplinare di gara, sollevando questioni ulteriori in relazione alla quota di partecipazione del capogruppo, ing. T., e delle mandanti, evidenziando analiticamente le approvazioni e le autorizzazioni che sarebbero state necessarie per poter prendere in considerazione la progettazione dell'aerostazione, invocando, infine, il rigetto del ricorso.Anche l'impresa controinteressata si è costituita in giudizio. La medesima sostiene che l'art. 17.8 lett. b.1) del bando, che richiede, in sede di verifica dei requisiti, "per l'attività di progettazione svolta per conto di Pubbliche Amministrazioni", l'esibizione da parte del professionista di "certificazioni attestanti le attività di progettazione ... nonché permesso a costruire, o atto equivalente, e comunicazione di inizio lavori", implicherebbe il controllo da parte della S.A. sul buon esito dell'iter amministrativo-urbanistico del progetto, sotto il profilo della sua regolare approvazione urbanistica; inoltre lo stesso richiamo all' "esecuzione" del progetto, sarebbe evocativo dell'intervenuta approvazione del committente, nella specie esistente ma sopravvenuta.Quanto alla congruità del fatturato dell'arch. TA., ribadisce la mancanza di un connessione dell'attività di pianificazione con quella di progettazione e stigmatizza la produzione postuma di fatture ulteriori da parte del medesimo, ritenendolo adempimento inammissibile. Quanto, infine, alle giovani professioniste, precisa che l'assenza di partita Iva rileva, sotto il profilo della previsione di bando, in relazione all'insussistenza e, comunque, alla mancata prova dei requisiti economici richiesti.La causa, alla camera di consiglio del 6 luglio 2011 è stata trattenuta in decisione.1. Giova preliminarmente sottolineare che l'esame del collegio si limiterà a quanto statuito dall'amministrazione nel provvedimento di esclusione ed alle censure in proposito formulate dal ricorrente, dovendosi escludere, in assenza di specifico gravame incidentale, un'indagine ulteriore su profili di illegittimità nello stesso non descritti. Ciò vale in primis per le questioni poste dalla difesa della stazione appaltante in relazione alla quota di partecipazione del capogruppo, ing. T. e delle mandanti al costituendo RTP.1.1. Venendo all'esame del primo motivo di ricorso, l'art. 12, lett. a) del "bando-disciplinare" prescriveva tra i requisiti necessari per la partecipazione "aver eseguito nell'ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando almeno un progettazione esecutiva di opera analoga ...".Il contenzioso sul punto si è generato in ordine all'esatta individuazione della nozione di progettazione esecutiva, poiché l'amministrazione ha richiesto, in sede di verifica del requisito, gli atti di autorizzazione o approvazione necessari, ed il professionista, ritenendo che siffatti atti non fossero previsti dal bando, né altrimenti necessari per la prova della capacità tecnico professionale, si è limitato a produrre atto di approvazione dell'ENAC, tra l'altro intervenuto successivamente ai termini di scadenza della domanda.In proposito appare dirimente - come correttamente evidenziato dal controinteressato - l'art. 17.8 lett. b.1) del bando-disciplinare (norma della lex gara rivolta all'amministrazione ma prescrittiva, quanto all'oggetto, nei confronti degli offerenti) la quale impone all'amministrazione di richiedere, in sede di verifica dei requisiti, "per l'attività di progettazione svolta per conto di Pubbliche Amministrazioni", l'esibizione da parte del professionista di "certificazioni attestanti le attività di progettazione ... nonché permesso a costruire, o atto equivalente, e comunicazione di inizio lavori".La norma è nei citati termini formulata in relazione all'attività di verifica successiva al sorteggio dei concorrenti per la verifica a campione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, ex art. 48 del codice dei contratti pubblici, ma è sostanzialmente richiamata anche in relazione ai controlli sui requisiti dell'aggiudicatario provvisorio (cfr. pag. 20 del disciplinare, ove è sinteticamente previsto che "la Stazione unica appaltante procederà a richiedere d'ufficio....la documentazione di cui all'art. 48 comma 1 d.lgs 163/2006, qualora l'aggiudicatario provvisorio ...non sia stato sorteggiato dalla commissione di gara in sede di verifica...") con gli effetti previsti, in caso di esito negativo di detto controllo, dall'art. 48 comma 2 del d.lgs 163/2006, ossia nuova aggiudicazione in favore del secondo graduato.Siffatte previsioni sono sufficientemente chiare e precise nell'individuare, attraverso l'elencazione della documentazione probatoria, le caratteristiche dell'attività di progettazione svolta per conto di Pubbliche Amministrazioni" necessaria e sufficiente al fine di dimostrare la capacità tecnica, contenendo un riferimento sia al titolo abilitativo rilasciato in relazione al progetto (permesso di costruire o atto equivalente) sia alla comunicazione di inizio lavori, con ciò lasciando intendere che deve trattarsi di progettazione "asseverata" non solo dall'approvazione del committente, ma anche da elementi tangibili ulteriori circa la compatibilità urbanistica, la idoneità strutturale e ed il concreto processo di realizzazione dell'opera.Esse non sono state impugnate tempestivamente - nonostante l'effetto ostativo si palesasse per l'impresa ricorrente già al momento della domanda di partecipazione - ma finanche nel momento in cui lo sono state (congiuntamente all'esclusione), nessuna censura è stata indirizzata specificatamente ad esse ed alla loro congruità o ragionevolezza, limitandosi il ricorrente a sostenere, nell'ambito di un'impugnazione generica, che "nessuna norma del bando di gara contempla la prescrizione richiamata nel provvedimento di esclusione"Tornando ai fatti, l'ing. T., richiesto dall'amministrazione di comprovare i requisiti dichiarati, ha prodotto, oltre a dichiarazione del RUP della stazione appaltante indicante data di inizio (ottobre 2008) e di ultimazione della prestazione (febbraio 2009), anche l'atto di approvazione dell'Ente Nazionale Aviazione Civile. Non ha invece prodotto alcuna documentazione relativa alla compatibilità urbanistica ed all'idoneità strutturale e ciò perché, in relazione a questi profili, la progettazione, sia pur ultimata in ogni suo aspetto, non aveva ancora superato (quanto meno all'epoca dei fatti in contestazione) il necessario vaglio istruttorio per essere posta validamente a base dell'attività realizzativa.Il motivo deve essere dunque respinto.2. L'accertata validità (vagliata alla luce delle censure spiegate) di una delle concorrenti ed autonome ragioni su cui si basa l'atto gravato riduce, invero, l'interesse all'esame della residue censure aventi ad oggetto i profili di invalidità delle ulteriori ragioni ostative indicate dall'amministrazione.Tuttavia, anziché "assorbirle" secondo una prassi giustificate da logiche di economia processuale, si ritiene di doverle affrontare, sia pur in modo sintetico, per la rilevanza di massima che alle questioni alle stesse sottese deve riconoscersi.2.1 Appaiono in particolare fondati i motivi di ricorso, aventi ad oggetto la congruità del fatturato pregresso dell'arch. TA. e la condizione giuridica delle "giovani professioniste" prive della partita IVA.In relazione al primo dei motivi indicati, è sufficiente la considerazione che l'arch. TA. ha dimostrato, attraverso la produzione della dichiarazione dei redditi, la sufficienza degli stessi in relazione alla condizioni poste dalla lex di gara e, quanto alla relativa correlazione con i servizi di progettazione - in disparte la questione dell'attività di pianificazione - ha comprovato, anche in giudizio, di essere in possesso di altre fatture inequivocabilmente riferite a servizi di progettazione (non v'è stata sul punto contestazione), non prodotte prima anche a causa del ristrettissimo termine concesso. Così stando le cose è evidente che non si versi in tema di dichiarazione falsa, ma di intempestiva produzione della documentazione giustificativa rispetto al ristretto termine assegnato, che di per sé sola non è sufficiente a giustificare, anche alla luce dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione, un provvedimento di così pregiudizievole tenore.2.2 A conclusioni di ugual segno deve giungersi in ordine al secondo motivo citato.L'art. 51, comma 5 del DPR 5554/99 prescrive che i raggruppamenti temporanei debbano prevedere "la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza". Trattasi di norma avente chiara finalità promozionale, ispirata da politiche tese alla valorizzazione dei giovani nel mondo delle professioni, che impone unicamente, quale requisito minimo da accertare, la sussistenza dell'abilitazione all'esercizio della professione. Associare il sostantivo "professionista", utilizzato dal legislatore nella formulazione della disposizione, al necessario possesso di un posizione IVA, attribuendo allo stesso connaturate caratteristiche di continuità e non occasionalità, significherebbe introdurre in via interpretativa uno stringente limite non previsto espressamente dalla norma ed in contrasto con la finalità richiamate.In conclusione, il ricorso, deve essere, giusto quanto osservato al par. 2., respinto.3. Avuto riguardo alla natura ed alle peculiarità delle questioni esaminate, sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabriadefinitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEEttore LeottaL'ESTENSOREGiulio VeltriIL CONSIGLIEREGiuseppe CarusoDepositata in Segreteria il 20 luglio 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Consorzio stabile: deve ritenersi superata l'assimilazione delle consorziate con le imprese raggruppate in A.T.I.?
N. 6679/2011 Reg. Prov. Coll.N. 2398 Reg. Ric.ANNO 2011REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 2398 del 2011, proposto da:Soc. C. S.c.a.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Arturo Cancrini e Claudio De Portu, con domicilio eletto presso Studio Legale Cancrini - De Portu in Roma, via Giuseppe Mercalli, 13;controR., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Ottavi, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;per l'annullamento- della nota del Comune di Roma prot. 50/33034 in data 08.02.2011;- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio di R.;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTOIl Comune di Roma ha indetto una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Allargamento di via ...omissis.... Intervento codice C1.1-24", per un importo a base d'asta di euro 5.220.000,00.Il Consorzio C., odierno ricorrente, ha presentato domanda di partecipazione alla gara, dichiarando "i consorziati per i quali il consorzio concorre" ed indicando a tal fine quattro imprese consorziate.Con nota prot. n. 50/33034 dell'8 febbraio 2011 la stazione appaltante ha comunicato al ricorrente di averne disposto la esclusione dalla gara "in quanto il medesimo tra le consorziate indicate per l'esecuzione della prestazione individua anche la consorziata N. s.r.l. che possiede l'iscrizione nella categoria richiesta dalla gara una classifica insufficiente a coprire almeno l'esecuzione del 10% dei lavori, giusta anche quanto sostenuto dal C.d.S. con sentenza n. 3667 del 2010".Avverso la detta esclusione è quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell'amministrazione nonché di libera concorrenza e di favor partecipationis; violazione di legge con riferimento agli artt. 34, 36, 37 e 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'art. 97 del D.P.R. n. 554 del 1999 e degli artt. 1 e 20 del D.P.R. n. 34 del 2000; eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti, sviamento, ingiusta disparità di trattamento, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.Si è costituito in giudizio il Comune di Roma affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.Con ordinanza n. 1508 del 22 aprile 2001 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare di parte ricorrente disponendone l'ammissione alle fasi successive della procedura di gara.Alla pubblica udienza del 13 luglio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.La questione intorno alla quale ruota la vicenda controversa è quella della disposta esclusione del ricorrente consorzio per aver questi indicato tra i consorziati indicati per l'esecuzione delle prestazione una ditta che, pur essendo iscritta nella categoria richiesta dalla gara, tuttavia possiede una classifica insufficiente a coprire almeno il 10% dei lavori. In sostanza, la tesi del resistente Comune di Roma è che il possesso di una quota minima di qualificazione (il 10%) va verificata in capo alle imprese consorziate indicate in sede di gara dal consorzio concorrente, laddove il ricorrente afferma che, ai fini della partecipazione alla gara di un consorzio stabile, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono sempre essere posseduti e comprovati in capo al consorzio, essendo del tutto rilevante la qualificazione delle singole imprese consorziate, ancorchè designate in sede di gara.Ciò posto, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.Osserva innanzitutto il Collegio che il Consorzio de quo, in quanto società consortile a responsabilità limitata, è un soggetto individuale dotato di autonoma personalità giuridica, distinto dalle imprese consorziate. Con riferimento alla partecipazione alle gare di tali soggetti, occorre rilevare che il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, è richiesto esclusivamente in capo al Consorzio (fruendo al riguardo le singole imprese consorziate - costituenti articolazioni organiche del soggetto collettivo - del rilevante beneficio di poter sommare i rispettivi requisiti, in ipotesi insufficienti, ai fini del raggiungimento delle soglie minime richieste dalla lex specialis della gara:cfr. Cons. Stato, V Sezione, 15 ottobre 2010 n. 7524).Non a caso ben possono i consorzi stabili far eseguire i lavori appaltati alle imprese consorziate, senza che da ciò possa configurarsi l'istituto del subappalto, proprio perché legati da un rapporto interno di tipo organico (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VIII, n. 9517/2009), sicché unico soggetto interlocutore dell'Amministrazione appaltante è il Consorzio stesso, che assumerà la veste di parte del contratto, con la relativa assunzione in proprio di tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità.Come recentissimamente e condivisibilmente ha affermato il Consiglio di Stato "che la giurisprudenza amministrativa non è univoca nel considerare la necessità del possesso dei requisiti di qualificazione, oltre che in capo al consorzio stabile stesso, anche in testa all'impresa consorziata indicata come esecutrice,......non può non rilevarsi che la stessa giurisprudenza è andata sempre più precisandosi in ordine alle qualificazioni dei consorzi stabili, per cui se, inizialmente poteva esservi qualche dubbio in ordine al possesso dei requisiti da parte del soggetto consorziato, incaricato di eseguire le prestazioni, successivamente la tesi della necessità del possesso dei requisiti solo in capo ai consorzi stabili sembra al Collegio la più coerente con la stessa individuazione di tali figure soggettive.Queste, infatti, hanno una loro qualificazione, che consente ai medesimi di partecipare alle gare pubbliche, e pertanto sono gli stessi che assumono su di sé, e con le qualificazioni possedute, l'onere della esecuzione delle prestazioni contrattuali, a nulla rilevando che abbiano designato una consorziata non in possesso delle qualificazioni necessarie, essendo la prestazione "in toto" ricadente sul medesimo consorzio stabile, che potrà provvedervi o direttamente o per il tramite di un'altra impresa consorziata.....Solo così ha un senso la qualificazione da parte della società organismo di attestazione (SOA) in capo direttamente al consorzio stabile; questo, in quanto titolare della necessaria qualificazione, è il contraente del contratto e solo alla sua qualificazione occorre fare riferimento" (così, Cons. Stato, V Sezione,m 27 aprile 2011 n. 2454).Il Collegio ritiene che la previsione regolamentare invocata dalla resistente Amministrazione (che assimilava i consorzi ai RTI) non è più applicabile ai consorzi stabili, in quanto non più compatibile con il vigente (innovato) assetto normativo.Il 2^ comma dell'articolo 95 del regolamento d.p.r. 504/99 prevedeva che:"Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e- bis) della legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandatanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria."Il 4^ comma dell'articolo 97 prevedeva che:"Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese. "Ma già con determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002 l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici aveva chiarito che "Le disposizioni di cui all'art. 12, co. 8-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., così come modificata dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, sono di immediata applicazione ed hanno abrogato tutte le norme sulla qualificazione dei consorzi stabili previste dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. e dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. ". E inoltre "dette disposizioni hanno, di fatto, abrogato quella di cui all'articolo 97, comma 4, del d.P.R. 554/1999 che, tra l'altro, limitava la sua applicazione ai soli primi cinque anni dalla costituzione del consorzio".Inoltre le disposizioni contenute nell'articolo 95, comma 4, del d.p.r. 554/99 risultano superate anche dal codice dei contratti n. 163/2006, il quale, all'articolo 36, ha ridisegnato l'istituto dei consorzi "stabili" (soggetti giuridici distinti dalle imprese consorziate; con titolarità di una "propria" autonoma qualificazione SOA), rendendoli sostanzialmente e giuridicamente differenti rispetto ai raggruppamenti temporanei di imprese (ai quali invece la pregressa normativa regolamentare, in particolare l'art. 97 4° co. ult. parte, li assimilava).E' quindi il consorzio stabile -e non le singole imprese consorziate - che assume la qualifica di concorrente e che deve dimostrare il possesso dei requisiti (attestazione SOA per categorie e classifiche coerenti a quelle richieste dal bando).La facoltà di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento alle imprese consorziate è sancita dall'art. 36 comma 2^ del Codice, quale sviluppo del sussistente "rapporto organico" (e non di appalto o sub-appalto).Da tale quadro deriva che tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti e comprovati dal consorzio stesso, attraverso la propria attestazione SOA (e non dalle imprese consorziate).In caso di assegnazione di parte dei lavori alle singole consorziate, tutti i requisiti occorrenti all'esecuzione dell'opera sono soddisfatti dalla dimostrata capacità "proprie" del consorzio e le imprese consorziate designate devono dimostrare solo il possesso dei requisiti generali, senza necessità di verifica della loro qualificazione SOA. Il legislatore non ha posto (nel Codice) la necessità di dimostrazione/verifica dei requisiti di qualificazione delle singole designate.Del resto il rilascio dell'attestazione SOA in proprio al consorzio costituisce "condizione necessaria e sufficiente" per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici (cfr. art. 1 3^ comma DPR 34/2000).Nel sistema delineato dal codice è stato espunto ogni riferimento al fatto che i requisiti dei consorziati possono essere sommati ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, per i primi cinque anni dalla costituzione.La disposizione dell'articolo 95, comma 4, del d.p.r. 554/99 non risulta quindi più compatibile con le sopravvenute disposizioni del codice (e l'articolo 253, comma 3 del codice consente l'applicazione del d.p.r. 554/99 e 4/2000 solo nei limiti di compatibilità).In definitiva può affermarsi che l'evoluzione normativa intervenuta (DPR 34/2000, L. 166/2002, Codice 163/2006) ha determinato il superamento delle previgenti disposizioni regolamentari (quali l'art. 97 comma 4^ del DPR 554/99) che sostanzialmente tendevano ad equiparare la qualificazione dei consorzi stabili a quella dei R.T.I.Il Collegio ritiene quindi condivisibile la tesi secondo la quale è intervenuta abrogazione implicita dell'assimilazione tra consorziate del consorzio stabile ed imprese mandanti di raggruppamenti temporanei di impresa, in particolare a seguito della peculiare sopravvenuta disciplina in merito alla qualificazione in proprio dei consorzi stabili.In definitiva si ritiene non condivisibile la tesi secondo la quale, in base agli articoli 95 e 97 del d.p.r. 554 / 99, la partecipazione di un consorzio stabile ad una gara, con designazione di una consorziata, presupponga che la consorziata sia comunque qualificata in proprio per almeno il 10%.E ciò anche alla luce del principio di derivazione comunitaria in materia di avvalimento, con possibilità in generale di utilizzo della capacità/attestazione SOA di altro soggetto (a maggior ragione della consorziata nei confronti della SOA del Consorzio) (cfr., quali precedenti sostanzialmente specifici, T.A.R. Sardegna, I Sezione, 28 settembre 2010 n. 2270 e Tar Piemonte, I Sezione, 21 dicembre 2009 n. 3704).Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso in esame e, per l'effetto, annulla l'impugnata esclusione del ricorrente consorzio dalla gara de quo.Sussistono tuttavia, avuto anche riguardo ai ricordati contrasti di giurisprudenza, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.P. Q. M.definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnata nota dell'8 febbraio 2011, prot. n. 50/33034.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTELuigi TostiL'ESTENSORESalvatore MezzacapoIL CONSIGLIERECarlo Modica de MohacDepositata in Segreteria il 25 luglio 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Lavori eseguiti in variante: applicazione dei principi in materia di indebito arricchimento
N. 787/2011 Reg. Prov. Coll.N. 31 Reg. Ric.ANNO 2011REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 31 del 2011, proposto da:SOCIETA' S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Umberto Giardini e Filippo Christillin, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Umberto Giardini in Torino, via Grassi, 9;controMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;A.N.A.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;per l'annullamentodel provvedimento ANAS 29.10.2010, prot. CDG-0150808-P, avente ad oggetto perizia di variante tecnica e suppletiva ...omissis.... Interventi di ripristino strutturale ed adeguamento del viadotto ...omissis...;della relazione istruttoria di ANAS, Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali, non nota alla ricorrente;di ogni altro atto antecedente o susseguente o comunque connesso a quello impugnatoe per la condanna al risarcimento dei danni;Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.N.A.S.;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTO1. La ricorrente è concessionaria dell'ANAS per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada ...omissis....2. Con ricorso ritualmente proposto, essa ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe nella parte in cui il Presidente dell'ANAS, nell'approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva presentata da essa concessionaria relativamente agli "interventi di ripristino strutturale ed adeguamento del viadotto ...omissis... da pk 36 + 397 a pk 37 + 496" lungo il predetto tratto autostradale, ha operato una decurtazione di euro 105.258,39 sull'importo suppletivo dei lavori: importo quantificato dalla concessionaria in euro 1.052.583,94 e riconosciuto, invece, dalla committente nella minor somma di euro 947.325,55.3. Nella motivazione dell'atto impugnato, tale decurtazione è stata giustificata sul rilievo che i predetti lavori:- pur "non [essendo] prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori"; pur essendo "necessari ed indispensabili per adeguare le previsioni originarie alle nuove esigenze, rispettando la natura delle opere comprese nell'appalto principale"; pur essendo contenuti "nei limiti dello stretto necessario" e "indispensabili per la funzionalità dell'opera"; e pur essendo "giustificate [le varianti] in quanto rientranti nelle fattispecie previste dal comma 3, secondo periodo dell'articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.";- sono stati eseguiti, tuttavia, "senza l'approvazione preventiva dell'ANAS", sicchè, secondo una certa decisione del Consiglio di Stato (sentenza 10.12.1998 n. 1760), l'importo suppletivo dei lavori può essere riconosciuto solo secondo i principi dell'indebito arricchimento, e quindi nella misura della "minor somma tra il valore dei lavori eseguiti e la diminuzione patrimoniale subita dal Concessionario".4. Il ricorso è stato affidato a tre motivi, di cui uno formulato in via principale e gli altri due, invece, in via subordinata:I) con il motivo principale, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 132, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 (già art. 25, comma 3 della L. n. 109/1994) e dell'art. 134 comma 10 del D.P.R. n. 554/99, nonché vizi di eccesso di potere per contraddittorietà con precedente atto della stessa amministrazione e per difetto di istruttoria: secondo la ricorrente, i lavori eseguiti in variante dall'impresa esecutrice non necessitavano di essere approvati dall'ANAS, essendo già stati approvati dal responsabile del procedimento della stazione appaltante S., così come previsto dall'art. 134 comma 10 del D.P.R. 554/1999 e così come riconosciuto, del resto, dalla stessa ANAS con nota del 22.06.2006, prot. n. 887-P; ne consegue, secondo la ricorrente, che l'atto impugnato è stato adottato da ANAS in carenza di potere; ad ogni modo, ANAS ha approvato nel merito l'intervento in oggetto, riconoscendo espressamente la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 132 comma 3 del Codice dei Contratti, per cui non si comprendono le ragioni della disposta decurtazione;II) con il secondo motivo (formulato in via subordinata) la ricorrente ha lamentato la violazione della convenzione disciplinante il rapporto concessorio corrente inter partes, nella parte in cui prevede che i progetti di manutenzione straordinaria debbano essere sottoposti dalla società concessionaria (S.) all'approvazione della società concedente (ANAS); ha lamentato, in particolare, che l'atto di approvazione non abbia motivato adeguatamente le ragioni della decurtazione operata sull'importo dei lavori eseguiti;III) con il terzo motivo (anch'esso formulato in via subordinata) la ricorrente ha lamentato, nell'ordine: che già prima della formale approvazione dei lavori, ANAS li avesse assentiti tacitamente, essendone stata informata dalla concessionaria e non avendoli sospesi, anzi avendo sottoscritto la "relazione di visita n. 3" afferente a visita di collaudo in corso d'opera; che, in base alla convenzione di concessione, ANAS avrebbe dovuto approvare la variante entro 90 giorni dalla richiesta di autorizzazione della concessionaria, sicchè il fatto di aver provveduto in ritardo per causa ad essa imputabile, non può ritorcersi in danno della concessionaria e arrecare un beneficio ad ANAS, consentendole di pagare solo una parte dei lavori e addossandone ingiustamente la parte residua all'incolpevole concessionaria; che, infine, ANAS ha applicato erroneamente i principi in materia di indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., tra l'altro attraverso il richiamo di una sentenza del Consiglio di Stato del 1998 successivamente superata da più recente giurisprudenza dello stesso organo giurisdizionale.Oltre all'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato, la ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi, riservandosene la quantificazione in corso di causa.5. Si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e quello dell'Economia e Finanze, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.6. Con ordinanza n. 136/11 in data 11.02.2011, la Sezione ha ritenuto il ricorso provvisto di fumus boni iuris e ha fissato l'udienza pubblica di discussione per il giorno 12 maggio 2011, ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a., disponendo altresì per quella data l'audizione del Direttore dell'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali di ANAS s.p.a. o di un suo delegato, per riferire sui fatti di causa e sulle specifiche censure formulate in ricorso, in contraddittorio con eventuale tecnico di parte ricorrente.7. In prossimità dell'udienza di discussione, si è costituita ANAS, resistendo al gravame con il patrocinio della difesa erariale, la quale ha depositato (tardivamente) alcuni documenti, tra cui una relazione sui fatti di causa datata 26.04.2011 a firma del direttore dell'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali di ANAS.8. All'udienza del 12 maggio 2011, il difensore di parte ricorrente, anche in ragione della tardività del deposito documentale di ANAS, ha chiesto ed ottenuto il rinvio dell'udienza per eventuali controdeduzioni difensive.9. In prossimità della nuova udienza di discussione del 13 luglio 2011, la difesa di parte ricorrente ha depositato una nuova memoria.10. Infine, all'udienza del 13 luglio 2011 si è volta l'audizione dei tecnici di entrambe le parti costituite; quindi, sulle conclusioni rassegnate dagli avv. Christillin per la parte ricorrente e Bonanno per le amministrazioni resistenti, la causa è stata trattenuta per la decisione.11. Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini e nei limiti qui di seguito esposti.12. Il primo motivo è infondato. Esso, infatti, non considera adeguatamente il duplice vincolo giuridico che lega S. (concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada ...omissis...), da un lato alla concedente ANAS, dall'altro all'impresa appaltatrice dei lavori ATI Mantovani. Il primo dei predetti rapporti giuridici è disciplinato dalla convenzione di concessione sottoscritta dalle parti il 10.10.2007; il secondo è invece disciplinato dal contratto di appalto (per le prestazioni in esso dedotte) e dal Codice dei Contratti (per quelle costituenti varianti in corso d'opera). In particolare, per ciò che rileva ai fini del presente giudizio:- nei rapporti fra ANAS e S. viene in rilievo la previsione di cui all'art. 3, comma 2 lettera i) della convezione di concessione, la quale fa obbligo al concessionario di "presentare al Concedente, per l'approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria", nonché quella di cui all'art. 20, comma 11 della medesima convenzione, secondo cui "I progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti, sono approvati dal Concedente entro 90 giorni dalla loro ricezione";- nei rapporti tra S. e l'impresa esecutrice dei lavori vengono rilievo, invece, i disposti di cui agli art. 132, comma 3 seconda parte del D. Lgs. 163/2006 e 134 comma 10 del D.P.R. 554/1999: la prima di tali norme ammette, a certe condizioni, l'esecuzione da parte dell'appaltatore di varianti in corso d'opera di importo non superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto; la seconda stabilisce che tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento della stazione appaltante.Coordinando le predette disposizioni all'interno del duplice rapporto giuridico che lega S. ad ANAS (da un lato) e all'impresa appaltatrice (dall'altro), se ne desume che per ogni progetto di variante in corso d'opera di importo inferiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto, è necessario: che l'impresa appaltatrice ottenga la preventiva approvazione del relativo progetto da parte del responsabile del procedimento della stazione appaltante S. e che, nel contempo, quest'ultima ottenga l'approvazione preventiva del medesimo progetto (quantomeno limitatamente agli aspetti economici) da parte di ANAS: la prima di tali approvazioni dà titolo all'impresa appaltatrice di eseguire la variante e di pretenderne il pagamento da parte della stazione appaltante; la seconda dà titolo a quest'ultima di pretendere il rimborso da ANAS di quanto corrisposto all'impresa appaltatrice.Alla luce di tali considerazioni, va ritenuta infondata la deduzione di parte ricorrente secondo cui, per la realizzazioni di varianti in corso d'opera di importo inferiore al 5%, sarebbe sufficiente l'autorizzazione del responsabile del procedimento di S. (nel caso di specie intervenuta con atto del 02.09.2009), dal momento che, nel contesto dei peculiari rapporti giuridici che vengono in considerazione nella vicenda in esame, la predetta approvazione rileva nei soli rapporti tra la concessionaria e l'impresa appaltatrice, ma non esime la concessionaria dall'osservare l'obbligo, convenzionalmente pattuito, di richiedere a sua volta la preventiva approvazione della variante da parte della propria dante causa ANAS.Né depone a favore della tesi di parte ricorrente la nota ANAS prot. 887-P del 22.05.2006 richiamata in ricorso (in cui si afferma che "a norma dell'art. 134 del Regolamento di attuazione della legge n° 109/94 e s.m.i., le variazioni…possono essere approvate dal funzionario della stessa Società [S.. n. d.r.] che svolge le funzioni di R.P. per i lavori di che trattasi"), sia perché essa si riferisce ad un progetto di variante diverso ( "Viadotto Stura") da quello qui in esame ( "Viadotto Asti"), sia perché si tratta, in ogni caso, di una mera comunicazione proveniente da un ufficio di ANAS, come tale inidonea a vanificare o a modificare il contenuto di una specifica prescrizione della convenzione di concessione, contemplante l'obbligo del concessionario di sottoporre all'approvazione del concedente tutti i progetti riguardanti lavori di straordinaria amministrazione (art. 3 comma 2 lettera i).Nemmeno è rilevante che l'approvazione di ANAS sia comunque intervenuta, sia pure a sanatoria, dal momento che la mancanza della autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori comporta l'impossibilità di individuare nel rapporto di concessione il titolo giuridico per un integrale rimborso alla concessionaria di quanto eseguito (Cons. Stato, sez. IV, n. 4446/2009): con tale provvedimento, ANAS non ha esercitato retroattivamente il potere di approvazione previsto in concessione, ma ha accertato la sussistenza dei presupposti di legge per l'ammissibilità della variante ai solo fini della liquidazione di quanto (ritenuto) dovuto in base ai principi in materia di indebito arricchimento.Le censure dedotte con il primo motivo sono, quindi, infondate e vanno disattese.13. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, dal momento che l'atto impugnato evidenzia in modo sufficientemente chiaro le ragioni della disposta decurtazione: la concedente, nell'approvare il progetto di variante, ne ha riconosciuta l'utilità ai fini della corresponsione dell'indennizzo dovuto in base ai principi civilistici in materia di arricchimento senza causa, in particolare a quelli affermati nella sentenza n. 1760 del 10 dicembre 1998 della IV Sezione del Consiglio di Stato; secondo tale sentenza, ove vengano effettuati dal concessionario di opera pubblica dei lavori prima dell'approvazione della perizia di variante, legittimamente l'amministrazione, in sede di riconoscimento del relativo debito, decurta il compenso dovuto di una percentuale corrispondente alla misura presuntiva dell'utile d'impresa, in applicazione dei principi in materia di indebito arricchimento; argomentando da tale principio, ANAS ha ritenuto di decurtare dall'importo richiesto dalla concessionaria una somma pari al 10% dell'importo contrattuale, ritenendo che tale percentuale individui forfettariamente la misura presuntiva dell'utile di impresa. Al di là della correttezza giuridica, o meno, di tale soluzione - su cui si dirà in occasione della disamina del terzo motivo di ricorso - non vi è dubbio che nella motivazione dell'atto impugnato le ragioni giuridiche della disposta decurtazione siano chiaramente individuate ed esplicitate: sicchè la censura in esame va disattesa perché infondata.14. Per quanto riguarda, infine, il terzo motivo, si osserva quanto segue.E' inconferente che ANAS sia stata informata dell'esecuzione di lavori in variante e abbia, tra l'altro, sottoscritto una relazione relativa ad una visita di collaudo: tale circostanza non sopperisce all'assenza della formale approvazione preventiva prevista dalla convenzione di concessione.E' parimenti inconferente che ANAS non si sia pronunciata sull'istanza di approvazione di S. nei 90 giorni previsti in convenzione, dal momento che la norma convenzionale non prevedeva forme di silenzio significativo allo scadere del predetto termine.E' invece fondata l'ultima parte della censura, laddove si lamenta l'erronea applicazione da parte di ANAS dei principi in materia di indebito arricchimento: se, infatti, è corretto che l'amministrazione abbia fatto uso dei principi in materia di indebito arricchimento, non è invece corretto il modo in cui tali principi sono stati applicati alla fattispecie in esame.In particolare, la mancanza della preventiva autorizzazione all'esecuzione dei lavori comporta l'impossibilità di individuare nel rapporto di concessione il titolo giuridico per un integrale rimborso alla concessionaria di quanto eseguito. Peraltro, l'intervenuto riconoscimento dell'utilità dei lavori in sede di approvazione successiva (con particolare riferimento alla sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 132 comma 3 seconda parte del D. lgs. 163/2006) giustifica senz'altro l'applicazione dei principi valevoli in materia di arricchimento senza causa, di cui all'art. 2041 del cod. civ., dal momento che ANAS, proprietaria della strada, per effetto dei lavori eseguiti in variante sul bene di sua proprietà, ha conseguito un beneficio patrimoniale a danno della concessionaria, che ne ha sostenuto integralmente l'onere.L'art. 2041 c.c. dispone che "Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale".Tale principio va applicato alla fattispecie in esame tenendo conto del duplice vincolo giuridico che lega la ricorrente S., da un lato ad ANAS e dall'altro all'impresa appaltatrice dei lavori.In particolare:- nei rapporti (non rilevanti nel presente giudizio) tra S. e l'impresa esecutrice dei lavori, l'applicazione del predetto principio giustifica l'obbligo della prima di corrispondere alla seconda il solo costo dei lavori eseguiti depurati dall'utile d'impresa, dal momento che solo il costo dei lavori eseguiti, e non l'utile conseguitone, rappresenta l'effettiva "diminuzione patrimoniale" subita dall'impresa appaltatrice per effetto dei lavori medesimi: è questa l'ipotesi a cui possono essere applicati i principi giurisprudenziali richiamati nella motivazione dell'atto impugnato (sent. Cons. Stato, 1760/1998);- nei rapporti, invece, tra S. e ANAS, ossia tra concessionaria e concedente, l'applicazione del medesimo principio non giustifica più alcuna decurtazione, dal momento che la "diminuzione patrimoniale" subita dalla concessionaria per effetto dei lavori fatti eseguire in variante è costituita dall'intero corrispettivo che la stessa abbia pagato all'impresa esecutrice, il quale rappresenta esattamente la misura del "costo" sopportato dalla stazione appaltante per la realizzazione dei lavori medesimi;- in altre parole, la decurtazione dell'utile d'impresa (nel caso di specie quantificato forfettariamente dall'amministrazione nella misura del 10% sull'importo dei lavori) non ha ragion d'essere nei rapporti tra concedente e concessionaria, dal momento che quest'ultima non ha conseguito alcun utile d'impresa per effetto dei lavori, ma ne ha soltanto sostenuto il costo, rappresentato dal corrispettivo pagato all'appaltatore;- detto corrispettivo, costituendo la misura della "diminuzione patrimoniale" sofferta dalla concessionaria, deve esserle integralmente indennizzato dal concedente ai sensi dell'art. 2041 c.c., al fine di ripristinare lo squilibrio patrimoniale venutosi a determinare, senza una giusta causa, nei rapporti reciproci.In senso analogo, Cons. Stato, 15 luglio 2009, n. 4446).Alla stregua di tali considerazioni, è fondata la censura della ricorrente nella parte in cui lamenta l'illegittimità della decurtazione operata dalla concedente ANAS sull'importo dei lavori eseguiti in variante, alla luce principi civilistici in materia di arricchimento senza causa.L'atto impugnato va quindi annullato limitatamente alla parte in cui ha disposto la "decurtazione di euro 105.258,39 sull'importo suppletivo dei lavori" per cui è causa.Va, invece, respinta, la domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente, dal momento che l'annullamento in parte qua dell'atto impugnato è già interamente satisfattivo dell'interesse azionato in giudizio, né comunque la ricorrente ha fornito alcuna prova del danno asseritamente sofferto, sia in ordine all'an che in ordine al quantum debeatur.Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione, nei termini appena esposti, mentre le spese di lite possono essere compensate ricorrendone giusti motivi.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:a) lo accoglie limitatamente alla domanda di annullamento ivi formulata, e per l'effetto annulla in parte l'atto impugnato ai sensi e nei termini indicati in motivazione;b) respinge la domanda risarcitoria;c) compensa le spese di lite.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEFranco BianchiL'ESTENSOREAriberto Sabino LimongelliIL PRIMO REFERENDARIORichard GosoDepositata in Segreteria il 14 luglio 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Informativa Antimafia nelle more della stipula del contratto: è ammessa la revoca dell'aggiudicazione?
N. 1037/2011 Reg. Prov. Coll.N. 787 Reg. Ric.ANNO 2008REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 787 del 2008, proposto da:E. S.a.s., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Spadafora e Valerio Zimatore, con domicilio presso Valerio Zimatore, in Catanzaro, Via Buccarelli 49;contro- Provincia di Vibo Valentia, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Policaro, con domicilio presso S. S., in Catanzaro, Via ...omissis...;- Ministero dell'Interno (Prefettura di Reggio Emilia e Prefettura di Vibo Valentia), in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore 34;per l'annullamentoa) della nota della Provincia di Vibo Valentia prot. n. 6077/U.T. in data 15 maggio 2008, con la quale, a seguito dell'informativa della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 5862/08/Area I in data 21 gennaio 2009, si è disposta la revoca dell'aggiudicazione della gara di appalto relativa ai "lavori di manutenzione straordinaria S.P. n. ...omissis..."; b) della nota della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 5862/08/Area I in data 21 gennaio 2009, con la quale è stato comunicato che nei confronti della società ricorrente sussistevano gli elementi di cui all'art. 10, commi 2, 7 e 8 d.p.r. n. 252/1998;Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Vibo Valentia e di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTOCon il presente gravame la ricorrente impugna: a) la nota della Provincia di Vibo Valentia prot. n. 6077/U.T. in data 15 maggio 2008, con la quale, a seguito dell'informativa della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 5862/08/Area I in data 21 gennaio 2009, si è disposta la revoca dell'aggiudicazione della gara di appalto relativa ai "lavori di manutenzione straordinaria S.P. n. ...omissis..."; b) la nota della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 5862/08/Area I in data 21 gennaio 2009, con la quale è stato comunicato che nei confronti della società ricorrente sussistevano gli elementi di cui all'art. 10, commi 2, 7 e 8 d.p.r. n. 252/1998.Nel ricorso si espone che: a) la società ricorrente si è aggiudicata la gara d'appalto per "lavori di manutenzione straordinaria S.P. n. ...omissis..."; b) nelle more della stipula del contratto di appalto, la Provincia di Vibo Valentia ha ricevuto la nota della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 5862/08/Area I in data 21 gennaio 2009, con la quale è stato comunicato che nei confronti della società ricorrente sussistevano gli elementi di cui all'art. 10, commi 2, 7 e 8 d.p.r. n. 252/1998; c) la Provincia ha, quindi, revocato l'aggiudicazione dell'appalto con provvedimento prot. n. 6077/U.T. in data 15 maggio 2008.Con unico e articolato motivo di gravame la ricorrente osserva che: a) il provvedimento adottato dalla Provincia non contiene alcuna motivazione e l'Amministrazione locale, in difetto di qualsiasi contradditorio con l'interessata (e, quindi, in violazione dell'art. 7 legge n. 241/1990), non ha proceduto ai necessari approfondimenti istruttori rispetto a quanto rappresentato dalla Prefettura; b) al riguardo deve tenersi conto che la stazione appaltante può deliberare di non revocare l'appalto qualora le informative prefettizie non siano confacenti e congrue (Cons. St., V, n. 4135/2006); c) l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non è stata giustificata da particolari ragioni d'urgenza, né nella specie viene in rilievo un provvedimento dal contenuto vincolato; d) in ordine all'insussistenza di particolari ragioni d'urgenza, deve anche considerarsi che la Prefettura non ha provveduto nei termini di legge a esitare l'interrogazione rivolta dalla Provincia di Vibo Valentia; e) l'informativa, riferendo che il socio accomandatario è stato più volte controllato con soggetti pregiudicati o, comunque, ritenuti inseriti a vario titolo in consorterie criminali e che parenti prossimi dello stesso gravitano nell'ambito di una consorteria mafiosa particolarmente attiva nel territorio, non riposa su esplicito quadro indiziario sufficientemente preciso e dettagliato, mancando l'indicazione di circostanze obiettivamente sintomatiche di connessioni o di collegamenti della società con organizzazioni criminali; f) ai fini dell'adozione di un'informativa di contenuto interdittivo ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 252/1998 non risulta sufficiente il mero pericolo di un tentativo di infiltrazione mafiosa; g) il socio accomandatario è incensurato, non ha subito condanne e non ha procedimenti penali in corso; h) in epoca risalente il socio accomandatario fu oggetto di una richiesta di rinvio a giudizio che si concluse con una sentenza del 1997 di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. perché il fatto non sussiste; i) da otto anni tale socio vive a Delianuova e nessun elemento della sua famiglia questa gravita nell'orbita di consorterie criminali; l) i vincoli di parentela, se non assistiti da ulteriori e concreti elementi indiziari, non sono sufficienti per l'emanazione di un'informativa prefettizia a contenuto interdittivo.Con ulteriori memorie la ricorrente articola ulteriormente le proprie difese.La Provincia di Vibo Valentia, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso, osservando che: a) la revoca era un atto dovuto e vincolato, nonché connotato da particolare urgenza, ragione per la quale è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento; b) in ogni caso, come affermato dalla giurisprudenza (Cons. St., VI, n. 149/2002), la revoca dell'aggiudicazione di una gara per il pericolo di infiltrazioni mafiose conclude un procedimento che ha avuto inizio con la domanda dell'impresa di partecipare alla selezione; c) è legittima la motivazione della revoca dell'aggiudicazione effettuata "per relationem", mediante rinvio al contenuto dell'informativa prefettizia.L'Amministrazione statale, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso, osservando che: a) la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione dell'informativa prefettizia e per la consequenziale revoca dell'aggiudicazione (Cons. St., VI, n. 5879/2010); b) il termine di cui all'art. 4 legge n. 490/1994 ha carattere meramente acceleratorio; c) il socio accomandatario intrattiene relazioni con soggetti pregiudicati, con alcuni dei quali ha costituito delle associazioni temporanee di imprese per la partecipazione ad appalti pubblici; d) il socio accomandatario e i suoi più diretti familiari annoverano precedenti penali per associazione di stampo mafioso e il primo è stato più volte proposto per l'applicazione di misure di prevenzione.Nella pubblica udienza del 7 luglio 2011, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso viene trattenuto in decisione.Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate: a) il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione a seguito di informativa prefettizia a contenuto interdittivo non deve contenere alcuna specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo al contenuto dell'atto dell'Amministrazione statale; b) ciò in quanto la stazione appaltante non ha il potere di sindacare la decisione assunta dalla Prefettura, ovvero di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori, come affermato dalla stessa giurisprudenza erroneamente invocata da parte ricorrente (Cons. St., V, n. 4135/2006), la quale afferma espressamente che la possibilità, prevista dall'art. 11, terzo comma, d.p.r. n. 252/1998, di non revocare l'appalto, sebbene il collegamento dell'impresa con organizzazioni malavitose sia stato accertato, è prevista al solo fine di tutelare l'interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione al tempo dell'esecuzione del contratto ed alla difficoltà di trovare un nuovo contraente, se la causa di decadenza sopravviene ad esecuzione ampiamente inoltrata, dovendosi comunque escludere che la stazione appaltante disponga della facoltà di sindacare il contenuto dell'informativa prefettizia, poiché la legge demanda a tale autorità in via esclusiva la raccolta degli elementi e la valutazione circa la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa (sul punto cfr. anche Cons. St., VI, n. 7619/2005); c) come eccepito dall'Amministrazione statale, la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta, per intrinseche ragioni di celerità, nel caso di informativa prefettizia e di consequenziale revoca dell'aggiudicazione (Cons. St., VI, n. 5879/2010); d) il termine di cui all'art. 4 legge n. 490/1997 ha natura acceleratoria (ciò che conferma le intrinseche ragioni di urgenza del procedimento di cui si tratta) e la sua violazione non fa venir meno le esigenze di celerità e la conseguente necessità di pretermettere il contraddittorio con il soggetto interessato; e) come risulta dalla documentazione versata in atti (cfr., in particolare, informazione della Questura di Reggio Calabria n. 1236/05/II/CA in data 18 agosto 2007), il socio accomandatario, a parte i precedenti di polizia suoi e dei propri familiari, è stato ripetutamente controllato in compagnia di soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia anche per il reato di associazione di tipo mafioso; f) non a caso, d'altronde, il medesimo è stato oggetto di una richiesta di rinvio a giudizio che, sebbene conclusasi nel 1997 con sentenza di non luogo a procedere, costituisce indizio della sua vicinanza a consorterie criminali; g) è chiaro, infatti, che non occorre l'accertamento di responsabilità penali per ritenere il pericolo di infiltrazioni mafiose, essendo sufficiente la contiguità con ambienti malavitosi del soggetto che abbia responsabilità nella gestione nell'impresa; g) ne consegue, pertanto, che nella specie sussiste un adeguato quadro indiziario, costituito dai precedenti di polizia del socio accomandatario, nonché dalle sue relazioni di parentela e dalla frequentazioni con soggetti pregiudicati e con precedenti di polizia anche per il reato di associazione mafiosa, ciò che giustifica l'adozione dell'informativa prefettizia a contenuto negativo e il conseguente provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo, Tar Milano, I, n. 677/2011), l'informativa prefettizia antimafia deve basarsi su un insieme di elementi e di fatti che siano tali da far ritenere ragionevolmente l'esistenza del rischio di infiltrazioni mafiose, sicché la valutazione del Prefetto presuppone soltanto la presenza di elementi in forza dei quali non sia illogico od inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento della società o dell'impresa con organizzazioni mafiose e di un loro condizionamento da parte delle stesse.Per le considerazioni che precedono il presente ricorso deve essere rigettato.Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) rigetta il ricorso in epigrafe; 2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Provincia di Vibo Valentia e del Ministero dell'Interno, liquidate in complessivi euro 1.800,00 (milleottocento/00), oltre accessori di legge se dovuti, per ciascuno degli enti evocati in giudizio.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEMassimo Luciano CalveriL'ESTENSOREDaniele BurzichelliIL CONSIGLIEREGiovanni IanniniDepositata in Segreteria il 22 luglio 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Avvalimento e oneri del concorrente
05/07/2011CONTRATTI PUBBLICI / Evidenza pubblica
Avvalimento e oneri del concorrente
Il contratto di avvalimento prodotto in sede di gara può considerarsi sufficiente quando si limiti a prevedere la disponibilità (generica e astratta) dell'attestazione S.O.A. posseduta dall'impresa ausiliaria, accompagnata dall'assunzione di responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante?
Il T.A.R. Piemonte, con la sentenza in rassegna, ha ribadito il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’istituto dell'avvalimento previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in linea generale, può anche essere utilizzato per dimostrare la disponibilità dei requisiti soggettivi di “qualità”, atteso che la disciplina del codice non contiene alcuno specifico divieto in ordine ai requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale strumento, che assume una portata generale. In tal caso, tuttavia, è onere della concorrente dimostrare che l’impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a “prestare” il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti).
Il Tribunale richiama una pronuncia del Consiglio di Stato la quale ha precisato che il contratto di avvalimento prodotto in sede di gara non può considerarsi sufficiente quando si limiti a prevedere la disponibilità (generica e astratta) della certificazione I.S.O. posseduta dall’impresa ausiliaria, accompagnata dall’assunzione di responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. In tal caso, non emergerebbe, in alcun modo, che il contratto prodotto in sede di gara preveda anche un chiaro impegno dell’impresa ausiliaria di fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità soggettiva concessa. Né potrebbe ritenersi che tale impegno comprenda, implicitamente, anche quello relativo alla concreta “cessione” dei mezzi organizzativi correlati al conseguimento della certificazione.
Nella specie, analogamente, il Collegio, confermando tali principi, ha ritenuto che il contratto di avvalimento prodotto in sede di gara da un’A.T.I. partecipante (risultata aggiudicataria) non avrebbe dovuto essere considerato sufficiente dalla stazione appaltante, atteso che esso si limitava a prevedere la disponibilità (generica e astratta) dell’attestazione S.O.A. posseduta dall’impresa ausiliaria, accompagnata dall’assunzione di responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, mentre non emergeva in alcun modo l’impegno dell’impresa ausiliaria di fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità soggettiva concessa; né poteva ritenersi che tale impegno comprendesse, implicitamente, anche quello relativo alla concreta “cessione” dei mezzi organizzativi correlati al conseguimento della certificazione; detto obbligo esecutivo, peraltro, non derivava nemmeno dall’assunzione di responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
D’altronde, nella specie, la clausola del disciplinare era chiarissima nel prescrivere che le “risorse necessarie” oggetto di avvalimento fossero “dettagliatamente indicate” nel relativo contratto. Nondimeno, tale prescrizione è stata del tutto disattesa dall’A.T.I. aggiudicaria, essendosi limitata ad indicare come unica risorsa la sola attestazione S.O.A., anziché le concrete risorse aziendali ad essa sottostanti.
Sullo stesso argomento vedi anche:Fabrizio Laudani
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Il provvedimento di sospensione di una procedura ristretta può essere sine die?
N. 1410/2011 Reg. Prov. Coll.N. 2594 Reg. Ric.ANNO 2009REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 2594 del 2009, proposto da:A. S.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37;controAgenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;nei confronti diG. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Cucchiara, Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso S. C. in Catania, via ...omissis...;per l'annullamento- della nota 22 luglio 2009 n. 29196 di prot., con cui l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, ha comunicato all'odierna ricorrente, già ammessa alla seconda fase della licitazione privata relativa al project financing per la progettazione, costruzione e gestione di due impianti di dissalazione di acque marine per uso potabile nel territorio dell'Isola di Salina - ME, la sospensione della procedura in oggetto a seguito di reclamo proposto dall'impresa G. s.r.l., nonché della nota del 21 luglio 2009 n. 28923 di prot.;- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente, coevo o successivo.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque e di G. Srl;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il Primo Referendario dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTOCon decreto n. 312 del 16/05/2007, l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha individuato quale soggetto promotore per la "progettazione, costruzione e gestione d'impianti di dissalazione di acque marine per uso potabile nel territorio dell'Isola di Salina" il R.T.I. T. s.p.a. (capogruppo) - G. (mandante). Con decreto n. 301 del 23/07/2008 ha, quindi, indetto la gara con procedura ristretta ai sensi dell'art. 20, comma 2^ della legge 109/1994 nel testo vigente nella Regione Siciliana per l'affidamento in concessione del predetto project financing.In data 21/01/2009, sono state ammesse alla procedura tre imprese su sette partecipanti: il R.T.I. D. - Sopes; l'A.T.I. W. - Fabbrica energie rinnovabili e costruzioni Pozzobon e l'odierna ricorrente A. s.a. A seguito di reclami e conseguente attività di riesame, la società A. è risultata l'unica ammessa alla fase di apertura dell'offerta economica (nota n. 19430 del 14/05/2009);Le imprese T. e G. a questo punto, nelle qualità di componenti del raggruppamento la cui proposta era stata dichiarata di pubblico interesse nella fase di scelta del promotore, hanno impugnato l'ammissione della società A. alla fase di licitazione privata con ricorso al T.A.R. Palermo recante R.G. n. 1408/09, successivamente trasmesso a Codesto Ecc.mo Tribunale ed attualmente pendente presso questa Sezione col numero R.G. 369/2010, tenuto conto che alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 è stato chiesto il differimento della trattazione del ricorso. Le medesime imprese hanno anche presentato un reclamo all'ARRA, contestando l'ammissione della società A. alla licitazione privata.Con nota n. 29196 del 22 luglio 2009, l'A.R.R.A. ha comunicato alla società ricorrente di avere disposto, con atto del 21 luglio 2009, la sospensione della licitazione privata, a seguito del predetto reclamo.Con il ricorso in esame, la società A. ha impugnato l'atto di sospensione, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziando, in particolare, l'illegittimità del provvedimento di sospensione mancante della motivazione e del termine di durata.Con ordinanza n. 1644 del 25 novembre 2009, è stata accolta la domanda cautelare.L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso in ragione della natura endoprocedimentale del provvedimento impugnato e sostenendo che alla luce del contenzioso pendente presso il T.A.R. Palermo e il T.A.R. Catania e delle relative ordinanze cautelari adottate (in particolare, ordinanza T.A.R. Palermo n. 906/2009 resa sul ricorso D.-S. anteriormente al trasferimento del fascicolo presso il T.A.R. Catania a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di competenza interna. (attualmente R.G. n. 3259/2009)Nelle more, la parte ricorrente ha diffidato l'amministrazione a dare esecuzione al giudicato cautelare, senza ottenere, tuttavia, alcun riscontro.Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011, la causa è stata trattenuta in decisione, come da verbale.DIRITTO1. La controversia in esame concerne la legittimità della nota 29192 del 22/07/2009 con la quale l'Agenzia per i Rifiuti e le Acque ha sospeso sine die la procedura ristretta indicata in punto di fatto indetta per la realizzazione e gestione d'impianti di dissalazione dell'isola di Salina.Ritiene il Collegio che l'eccezione di rito formulata dalla difesa dell'amministrazione, secondo la quale l'atto recante la sospensione del procedimento a seguito del reclamo della ditta G. s.r.l, mandante del RTI T. s.p.a. non sarebbe impugnabile per la sua natura di atto endoprocedimentale, sia infondata. Al di là della legittimità sul piano giuridico della decisione dell'amministrazione resistente - che è la questione di merito posta dalla società ricorrente - non vi è dubbio che la determinazione di sospensione della procedura ristretta costituisca un vero e proprio provvedimento autonomamente impugnabile: esso infatti incide direttamente sull'interesse della partecipante (unica ammessa a seguito dell'esame delle richieste di partecipazione delle altra imprese concorrenti) all'apertura e valutazione della propria offerta. Del resto, per giurisprudenza consolidata, costituiscono atti autonomamente impugnabili quegli atti interlocutori idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo.2. Ancora, in via preliminare, va precisato che la procedura in questione non risulta sospesa per effetto di provvedimenti cautelari, atteso che l'ordinanza n. 906/2009 adottata dal T.A.R. Palermo sul ricorso proposto dalle imprese D.-S., anteriormente al trasferimento del fascicolo presso questa Sezione col numero 3259/09 di R.G., si è limitata a sospendere unicamente l'atto di segnalazione dell'esclusione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per effetto dell'esclusione dalla gara dell'A.T.I. D.; in ogni caso, in relazione al predetto ricorso - anch'esso in trattazione alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 - l'A.T.I. D. ha notificato la rinuncia al ricorso (cfr. sentenza n. 1340 del 27 maggio 2011, con la quale è stato dichiarato estinto il relativo ricorso).3. Nel merito il ricorso è fondato.L'esercizio del potere di sospendere l'efficacia e l'esecutività del provvedimenti è disciplinato dall'art. 21 quater l. n. 241 del 1990, il quale sottopone la sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione in via amministrativa alla sussistenza delle "gravi ragioni" e "per il tempo strettamente necessario". (sui limiti al generale potere di sospensione degli atti amministrativi cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9 ottobre 2003, n. 6038; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 giugno 2010, n. 1370; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 01 ottobre 2010, n. 8154)Nel caso in esame, gli atti impugnati si limitano a disporre la sospensione della procedura di licitazione (e, quindi, dei provvedimenti sino a quel momento adottati, tra i quali il verbale del 14/05/2009 di ammissione dell'offerta della società ricorrente), in attesa di un parere legale richiesto a seguito di reclamo di altra concorrente, senza prevedere la durata massima della sospensione e omettendo alcuna motivazione in ordine alle gravi ragioni a fondamento della sospensione.Pertanto, nella fattispecie in esame - a fronte della situazione creatasi in sede di ammissione delle imprese alla procedura di licitazione privata (contestazioni reciproche sui requisiti di ammissione e pendenza di reclami e diversi ricorsi giurisdizionali) - l'amministrazione avrebbe potuto legittimamente determinarsi nel senso di una breve e limitata sospensione per l'acquisizione del parere legale o per l'approfondimento e l'acquisizione degli elementi necessari all'assunzione delle determinazioni in ordine all'ammissione delle imprese e alla conseguente prosecuzione della procedura, ma non poteva certamente sospendere quest'ultima a tempo indeterminato (e senza alcuna indicazione delle "gravi ragioni"), poiché tale comportamento oltre a porsi in contrasto con la norma dell'art. 21 quater citato e con il dovere generale di concludere il procedimento (art. 2 legge 2541/1990), risulta gravemente lesivo sia dell'interesse della società ricorrente all'aggiudicazione della licitazione privata, sia dell'interesse pubblico connesso alla conclusione della procedura finalizzata all'ottimizzazione del servizio di approvvigionamento idrico delle isole minori.4. Per quanto sopra il ricorso è fondato e a va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.5. Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo nei confronti dell'amministrazione resistente controinteressata, mentre possono essere compensate tra la parte ricorrente e la società controinteressata.P. Q. M.accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.Condanna l'amministrazione resistente alla refusione delle spese processuali in favore della società ricorrente che liquida in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00) a titolo di onorario e competenze, oltre spese generali, IVA, CPA, contributo unificato e spese di notifica. Compensa le spese tra le altri parti del giudizio.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTE F.F.Salvatore SchillaciL'ESTENSOREAgnese Anna BaroneIL CONSIGLIEREPancrazio Maria SavastaDepositata in Segreteria il 9 giugno 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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