Martedì 21 Giugno 2016 15:54 |
Ambiente e Territorio /Urbanistica |
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Sulla diffida alla riqualificazione urbanistica, il Comune può rispondere in un solo modo |
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Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 1631 del 16/06/2016 |
Pertanto l’atto con cui il Comune – riscontrando un’istanza di riqualificazione avanzata dal proprietario – dichiari la propria volontà di confermare la precedente destinazione urbanistica, non costituisce adempimento al suddetto obbligo, non attribuendo una specifica disciplina al terreno a seguito di decadenza del vincolo di destinazione.
Avv. Emiliano Luca
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N. 01631/2016 REG.PROV.COLL.
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N. 00193/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
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sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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sul ricorso numero di registro generale 193 del 2016, proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rappresentate e difese dagli avv.ti Vera Sciarrino, Katia Riolo, Luigi Sciarrino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Catania, viale XX Settembre N. 45;
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contro
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Comune di Enna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Termine, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Catania, in via Milano 42/a;
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per la declaratoria
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dell' illegittimitĂ dell'inerzia serbata dal Comune di Enna sull'istanza di riqualificazione urbanistica notificata il 12 marzo 2015
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
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Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Enna;
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Viste le memorie difensive;
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Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO
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Con istanza notificata il 12 marzo 2015, le ricorrenti - proprietarie di terreni ricompresi in aree destinate a verde pubblico e parco urbano (variante adottata con deliberazione n. 26 del 16 maggio 2006, divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001) - chiedevano al Comune di Enna la riqualificazione urbanistica dei terreni di proprietà essendo decorsi cinque anni dall’approvazione della predetta variante.
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Il Comune di Enna, con nota prot. n. 11775 del 13 aprile 2015 comunicava che l'area “è inclusa con la stessa destinazione urbanistica di Parco Urbano nella proposta di revisione del P.R.G. In atto, la proposta di revisione del PRG è sottoposta alla procedura di validazione della Valutazione Ambientale Strategica (…). Si fa presente, inoltre, che l’area da destinare a “Parco urbano” ove sono inserite le aree di che trattasi, è stato oggetto di concorso di idee bandito e conclusosi con determina dirigenziale n. 1083 dell’8 settembre 2014, con la quale sono stati individuati i soggetti vincitori del concorso (…). Per quanto sopra si evidenzia che sono in corso le procedure amministrative affinché l’area sia di pianificata, confermando la destinazione urbanistica a “Parco urbano”. Con successiva nota prot. n. 34585 del 21 ottobre 2015, il Comune comunicava che la procedura VAS prevista dal D.L. 152/06 era sospesa in attesa dell’adozione, da parte del Consiglio Comunale, di tutti gli elaborati che costituiscono il PRG. Nella stessa comunicazione l’ente ribadiva quanto già espresso nella precedente nota circa la conferma della destinazione a parco urbano.
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Le ricorrenti, quindi, ritenendo che il contenuto delle richiamate note configuri un sostanziale silenzio sull’istanza di riqualificazione (dato che non esiste allo stato una corretta procedura di riqualificazione, tenuto anche conto che non è previsto alcun indennizzo “come sarebbe necessario in presenza di un provvedimento reiterativo di un vincolo decaduto”) hanno proposto il ricorso in esame al fine di ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune, con la nomina, in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, di un commissario ad acta che vi provveda.
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Il Comune di Enna si è costituito in giudizio e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso poiché l’ente ha provveduto a riscontrare la diffida, nonché a tenere informate le ricorrenti del procedimento già avviato e con successiva nota n.26875 del 13 agosto 2015 ha anche provveduto ad istruire la pratica di zonizzazione dell'area attraverso l'adozione del nuovo P.R.G. , comunicando, altresì, l’avvenuta trasmissione della proposta di deliberazione al Consiglio Comunale (nota n. 738980 del 23 febbraio 2016). Alla camera di consiglio del 21 aprile 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
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Questa Sezione ha costantemente affermato che la decadenza di vincoli propriamente espropriativi o, comunque, in grado di privare la proprietà del suo valore economico comporta l’obbligo dell’amministrazione comunale di “reintegrare” la disciplina urbanistica dell’area interessata con una nuova pianificazione, pur sempre rimanendo la scelta della destinazione più idonea e adeguata riservata al potere discrezionale del Comune (cfr. ex multis: TAR Sicilia - Catania, sez. I, 25 giugno 2015, n. 1748.
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Non vi è, pertanto, dubbio che, qualora (così come è avvenuto nel caso in esame) a causa del venir meno dei vincoli de quibus un terreno sia rimasto privo di regolamentazione, il proprietario possa presentare un’istanza volta ad ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica ed il Comune - in forza del principio sancito in linea generale dall’art. 2 della l. n. 241/1990, come recepito in Sicilia dall’art. 2 della l.r. n. 10/1991 e s.m.i. - sia tenuto ad esaminarla anche nel caso in cui non sia suscettibile di accoglimento, congruamente motivando tale decisione (in tal senso, ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, sezione II, n. 1891/2013).
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Orbene, per quel che concerne il caso di specie, il Collegio è dell’avviso che sebbene siffatto obbligo di provvedere non sia rimasto del tutto disatteso (avendo comunque l’ente espressamente riscontrato la richiesta delle ricorrenti e comunicato lo stato del procedimento di adozione della variante al PRG con le note richiamate in punto di fatto) tuttavia, tali comunicazioni – prive comunque di riferimenti puntuali ai tempi procedimentali per l’assegnazione/conferma della destinazione urbanistica all’area in questione – assumono carattere interlocutorio atteso che soltanto l’assunzione di un provvedimento espresso di riqualificazione e, dunque, di una variante ovvero della revisione del PRG da parte del competente organo consiliare può integrare adempimento non elusivo di tale obbligo.
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L’obbligo gravante sul Comune in caso di decadenza del vincolo espropriativo deve, infatti, essere assolto mediante l’adozione di una variante (specifica o generale), l’unico strumento in grado di consentire alle amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse alle aree situate nelle zone del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore ed alle eventuali nuove esigenze di pubblico interesse (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione IV, 31 maggio 2007, n. 2885).
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L’avvio del procedimento di revisione del piano regolatore generale comunale non costituisce, quindi, adempimento da parte del Comune dell’obbligo di attribuire la riqualificazione urbanistica alla zona rimasta priva di specifica disciplina a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante, con la conseguenza che nessun valore di risposta alla diffida inoltrata dall’interessata può essere riconosciuto alla citate note, non derivandone alcuna sostanziale soddisfazione dell’interesse di parte ricorrente alla disciplina dell’area a seguito di decadenza dei vincoli.
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Deve essere, dunque, dichiarato l’obbligo del Comune di Enna di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi, assegnandogli, a tal fine, un termine che - tenuto conto della complessità del relativo iter e della circostanza che la proposta di deliberazione è già stata sottoposta all’attenzione del consiglio comunale - appare congruo individuare in centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina il Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente - con facoltà di delega ad altro idoneo funzionario dello stesso ufficio - quale commissario ad acta per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di centoventi giorni.
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Le spese del giudizio seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Enna di pronunciarsi sull’istanza di riqualificazione urbanistica proposta dalle ricorrenti, entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte; per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente - con facoltà di delega ad altro idoneo funzionario - quale commissario ad acta per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di centoventi giorni, ponendo l’eventuale compenso da corrispondere al commissario ad acta, ove insediatosi, a carico del Comune di Enna.
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Condanna il Comune di Enna alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi €1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti;
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritĂ amministrativa.
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Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
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Dauno Trebastoni, Presidente FF
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Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore
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Eleonora Monica, Referendario
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE