Giovedì 16 Giugno 2016 10:35 |
Ambiente e Territorio /Urbanistica |
|
Strada privata o pubblica? |
|
Sentenza T.A.R. Molise - Campobasso n. 212 del 19/05/2016 |
Tali requisiti consistono: 1) nella iscrizione della strada negli appositi elenchi ovvero in accertamenti da cui risulti un titolo di acquisto del diritto da parte della collettività ; 2) nel passaggio abituale esercitato da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale; 3) nella concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di pubblico interesse.
Non basta invece che l’amministrazione affermi, senza comprovarlo, che la strada in questione sia utilizzata da numerosi cittadini nel corso degli anni sia a piedi che con automezzi per accedere e uscire dai fabbricati prospicienti, con ciò evidenziando un utilizzo, non già generalizzato da parte della comunità locale, ma limitato ai proprietari degli edifici che su tale particella abitano.
Neppure la realizzazione di un marciapiede da parte del Comune determina l’insorgenza di alcuna presunzione in ordine al regime giuridico del bene, essendo circostanza certamente non idonea a sovvertire la presunzione relativa di cui alle risultanze catastali versate in atti che, invece, attestano la proprietà della predetta particella 621 in capo ai privati.
Avv. Emiliano Luca
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Floriana Florio, con domicilio eletto presso l’avvocato Antonio Vecchio in Campobasso, Via Zurlo, n. 8;
contro
Comune di Santa Croce di Magliano in persona del Sindaco p.t. (non costituito);
nei confronti di
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Lucia Liberatore, con domicilio eletto presso l’avvocato Gaetano Liberatore in Campobasso, Via Roma, n. 48;
-OMISSIS- (non costituito);
per l'annullamento
dell'ordinanza di rimozione n. 3 del 20.01.15 notificata in data 21.1.15 con la quale il Responsabile dell'Area GST del Comune ha ordinato ai ricorrenti di rimuovere n. 3 paletti in metallo e la catena di acciaio che delimita parzialmente la strada comunale denominata -OMISSIS-, individuata in Catasto al -OMISSIS-, entro dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.
Â
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 il dott. Domenico De Falco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Â
FATTO e DIRITTO
I sig.ri -OMISSIS-e -OMISSIS- espongono di essere proprietari in Santa Croce di Magliano di un terreno (indicato in catasto al Foglio -OMISSIS-) che consiste in una strada senza uscita dalla quale essi accedono alla propria abitazione e che serve anche gli abitanti dell’edificio frontista titolari di un diritto di passaggio sulla medesima area.
Gli esponenti adducono che il parcheggio indiscriminato di autovetture nella zona in questione ha finito per ostacolare l’agevole accesso alla propria abitazione e, al fine di risolvere tale problematica, installavano alcuni paletti di ferro con catena, inoltrando, in data 18 febbraio 2013, un’apposita S.C.I.A. al Comune.
Tale iniziativa, proseguono gli esponenti, veniva tuttavia contrastata dai titolari della servitĂą di passaggio, i quali proponevano due azioni civili per ottenere la rimozione dei paletti in questione che, tuttavia, venivano entrambe respinte dal Tribunale di Larino con sentenze non appellate.
A seguito delle segnalazioni dei medesimi frontisti, il Comune comunicava l’avvio di un procedimento per la rimozione dei paletti che culminava nell’adozione dell’ordinanza n. 3 del 20 gennaio 2015 con cui l’ente comunale disponeva la rimozione dei paletti sul presupposto che:
“- l’area di cui trattasi presenta tutti i connotati di una strada, essendo asfaltata e munita di marciapiedi, opere realizzate con fondi pubblici;
- l’essere la strada priva di uscita non è circostanza tale da ridurne le caratteristiche e l’utilizzo per la pubblica utilità e per la quale è stata realizzata;
- la S.C.I.A. presentata in data 18.02.2013 al prot. n. 1262, risulta priva di pareri ambientali e le opere realizzate sono difformi da quelle dichiarate negli elaborati progettuali a firma del geom. -OMISSIS-;
- la S.C.I.A. sopraindicata può essere oggetto di annullamento d’ufficio in autotutela in quanto a prescindere dall’evidenziata illegittimità dell’atto, nella concreta fattispecie sussistente un evidente interesse pubblico all’annullamento distinto e ulteriore rispetto all’esigenza di ripristinare la legalità violata, interesse pubblico ad annullare superiore senz’altro a quello del privato a conservare la situazione così com’è, seppure illegittima”.
Nel medesimo provvedimento il Comune precisava, inoltre, che “l’area delimitata dalla catena risulta pubblica e di uso pubblico, in quanto la stessa è stata sistemata a seguito dell’approvazione del progetto, con delibera di C.C. n. 112 dell’11.11.1985 e utilizzata da numerosi cittadini nel corso degli anni sia a piedi che con automezzi per accedere e/o uscire dai fabbricati prospicienti”.
Avverso tale provvedimento, gli esponenti hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 24-30 marzo 2015 e depositato il successivo 20 aprile sulla base dell’unico articolato motivo così di seguito rubricato e sintetizzato.
Illegittimità per incompetenza funzionale; violazione e falsa applicazione dell’art. 825 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione del’art. 21nonies della legge n. 241/1990; eccesso di potere per erroneità dei presupposti; eccesso di potere per carenza di motivazione; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; eccesso di potere per illogicità manifesta; eccesso di potere sotto ulteriori e molteplici profili.
In primo luogo l’ordinanza impugnata è stata adottata dal responsabile dell’Area GST del Comune di Santa Croce di Magliano, esercitando, tuttavia, poteri propriamente sindacali ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000; inoltre, proseguono i ricorrenti, l’art. 825 c.c., che disciplina la demanialità dei beni, non sarebbe stato correttamente invocato, atteso che la particella in questione non è stata oggetto né di esproprio né di occupazione e non è nemmeno ravvisabile alcuna abdicazione da parte dei ricorrenti al diritto di proprietà su di essa, sicchè non vi sarebe alcuna prova dell’uso o proprietà pubblica dell’area.
Al riguardo, precisano i ricorrenti, i lavori eseguiti dal Comune riguardano solo la realizzazione di un marciapiede, peraltro, su una parte limitata dell’area; la particella in questione, in ogni caso, consiste in una strada senza sbocco e ha l’esclusiva funzione di condurre alle abitazioni dei ricorrenti e dei controinteressati. In ogni caso, l’invocato uso pubblico della strada non troverebbe alcun addentellato probatorio, non essendo a tal fine sufficiente la sola realizzazione del marciapiede a cui non si accompagna la costruzione di nessuna ulteriore opera di urbanizzazione; né risulterebbe ravvisabile alcun uso pubblico per il quale difetterebbe qualsivoglia convenzione o situazione di fatto atta a comprovarlo.
Infine, l’Amministrazione sarebbe anche decaduta dal potere di esercitare poteri inibitori sull’intervento realizzato, in quanto era già decorso il termine per l’esercizio di essi, atteso che la SCIA comunicata dai ricorrenti risaliva al 18.2.2013; pur ipotizzando, poi, che il provvedimento impugnato sia qualificabile come autotutela ai sensi del 21nonies l. n. 241/1990 non sarebbe comunque ravvisabile l’interesse pubblico.
Con atto depositato in data 11 maggio 2015, si sono costituiti in giudizio i controinteressati, proprietari frontisti interessati a rimuovere i paletti e le catene, i quali hanno proposto una diversa ricostruzione in fatto, rilevando in via preliminare che a seguito della S.C.I.A. dei ricorrenti del 18 febbraio 2013, il Comune aveva tempestivamente adottato un atto inibitorio in data 11 marzo 2013; essi aggiungevano poi che la particella oggetto di causa era stata oggetto di un decreto di occupazione di urgenza preordinato all’esproprio della stessa, mentre il giudizio innanzi al Tribunale di Larino conclusosi con il rigetto della propria domanda possessoria aveva tenuto espressamente fuori i profili petitori.
I controinteressati, poi, rilevano che la gravata ordinanza in questione rientrerebbe pienamente nelle competenze gestorie del dirigente dell’ufficio tecnico comunale. Sul piano sostanziale i controinteressati rilevano che la particella sarebbe di proprietà comunale, in quanto di uso pubblico ed oggetto del procedimento di esproprio e di immissione in possesso a seguito dell’occupazione d’urgenza della stessa.
Né sarebbe ravvisabile alcun vizio di motivazione, in quanto l’atto fondato sulla demanialità del bene sarebbe a contenuto vincolato; senza contare che nella fattispecie a fronte dell’interesse pubblico che è esplicitato nel provvedimento gravato, non sarebbe ravvisabile alcun affidamento dei ricorrenti né buona fede di essi, atteso che l’Amministrazione non aveva consentito all’istallazione dei paletti.
Con memoria depositata in data 4 febbraio 2016, i controinteressati hanno eccepito anche il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che le controversie sulla proprietà pubblica o privata di una strada o riguardo all’esistenza di dritti di uso pubblico è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
In ogni caso, proseguono i controinteressati, l’ente comunale avrebbe agito sulla base di un potere di autotutela amministrativa pacificamente spettante alla P.A. ai sensi dell’art. 823 del codice civile volto a tutelare direttamente i beni demaniali dalle turbative di terzi.
In data 6 febbraio 2016 i ricorrenti hanno tardivamente depositato documenti.
I ricorrenti hanno replicato all’eccezione di difetto di giurisdizione e insistito nelle proprie conclusioni.
Il Comune di Santa Croce di Magliano non si è costituito.
All’udienza pubblica del 9 marzo 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
Oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio è il provvedimento con cui il Responsabile dell’Area GST del Comune di Santa Croce di Magliano ha ordinato ai ricorrenti di rimuovere “i paletti in metallo e la catena in acciaio che delimita parzialmente la strada comunale denominata -OMISSIS-, individuata in catasto al Foglio -OMISSIS-entro 10 (dieci) giorni dalla notifica”.
Preliminarmente va chiarito che la controversia oggetto di causa rientra nella giurisdizione amministrativa.
L'ordinanza impugnata è chiaramente volta a liberare l’area per consentire il transito al servizio delle abitazioni, in quanto la considera di proprietà demaniale o di uso pubblico alla luce del richiamo ad una delibera del Consiglio comunale del 1985 (n. 112) e all’utilizzo del breve tratto di strada in questione nel corso degli anni da parte di “numerosi cittadini” sia a piedi che con automezzi per accedere ovvero uscire dai fabbricati prospicienti.
Stando alla motivazione del provvedimento gravato, quindi, il fondamento dell’ordinanza di rimozione qui gravata sarebbe duplice, dovendo essere ravvisato, da un lato, nel potere di autotutela possessoria iuris publici, perché diretta al ripristino nell'interesse della collettività di uno stato di fatto reputato preesistente e, dall’altro, nel potere di vigilanza sul territorio spettante ai dirigenti.
In ogni caso, per entrambi i su richiamati aspetti, essa si configura come provvedimento autoritativo, conseguendone la sussistenza della giurisdizione amministrativa, che non viene meno anche ove, come nel caso in esame, venga in rilievo l'accertamento in via incidentale del diritto pieno della collettivitĂ sul bene o di uso pubblico dello stesso (cfr. da ultimo TAR Lombardia, Sez. II, 15 maggio 2013, n. 1270; TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 20 marzo 2013 n. 341; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 novembre 2009, n. 10781).
Ravvisata la giurisdizione amministrativa può, dunque, passarsi allo scrutinio del merito del ricorso che è fondato alla stregua delle considerazioni che di seguito si espongono.
I ricorrenti rilevano che la gravata ordinanza si fonda sull’erroneo presupposto della proprietà pubblica dell’area interessata dai manufatti di cui è ordinata la rimozione, ma di tale pubblicità non vi è alcuna prova, essendo invece provata la proprietà degli stessi ricorrenti sull’area.
La doglianza è fondata.
Dalla documentazione versata in atti anche dai controinteressati non emerge in modo univoco la natura giuridica della strada, né si rinvengono elementi idonei a provare l’esistenza di una servitù di uso pubblico su di essa, e neppure ricorrono elementi atti a deporre per la sua demanialità .
L’istruttoria compiuta dal Comune ed espressa nella motivazione si rivela, comunque, semplicistica e superficiale, anche perché l’Amministrazione deve porre a base delle sue determinazioni idonei accertamenti da cui risulti un titolo di acquisto del relativo diritto da parte della collettività , in assenza dell’iscrizione della strada negli appositi elenchi (di cui di cui all’art. 20 L. n. 2248/1865 all. F). Allo stesso modo, risultano carenti gli altri requisiti necessari per ravvisare la sussistenza di un uso pubblico, ovvero, il passaggio abituale esercitato da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale, nonché la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di pubblico interesse (TAR Lombardia, Sez. II, 15 maggio 2013, n. 1270).
L’Amministrazione si è limitata, infatti, ad affermare, ma non ha dimostrato, che la strada in questione sarebbe “utilizzata da numerosi cittadini nel corso degli anni sia a piedi che con automezzi”, “per accedere e/o uscire dai fabbricati prospicienti”, con ciò evidenziando un utilizzo, non già generalizzato da parte della comunità locale, ma limitato ai proprietari degli edifici che su tale particella abitano.
Non supporta la pretesa pubblicità dell’area in questione l’avvio nel 1986 di un procedimento di esproprio, atteso che, per ammissione degli stessi controinteressati, esso non si è mai concluso con l’adozione del relativo decreto e non è stato dato conto dell’adozione di alcun atto che abbia determinato il trasferimento di proprietà del terreno de quo all’ente comunale.
La realizzazione di un marciapiede da parte del Comune non determina l’insorgenza di alcuna presunzione in ordine al regime giuridico del bene in questione, essendo circostanza certamente non idonea a sovvertire la presunzione relativa di cui alle risultanze catastali versate in atti che, invece, attestano la proprietà della predetta particella 621 in capo ai ricorrenti.
Non risulta, quindi, che la P.A. abbia posto a fondamento del provvedimento impugnato accertamenti idonei in ordine alla sussistenza di un eventuale uso pubblico pregresso condotti mediante un approfondito esame della condizione effettiva in cui il bene si trova (cfr. ex multis Cons. St., Sez. V, 4 febbraio 2004, n. 373; id. 7-04-1995 n. 522; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19 dicembre 2011, n.1634; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922) o mediante la verifica che l'uso pubblico possa aver luogo ad opera di una collettivitĂ indeterminata di persone, per soddisfare un interesse pubblico generale. Sembra, al contrario, che il Comune abbia voluto desumere l'uso pubblico dal fatto che il passaggio venga esercitato nell'interesse di un gruppo limitato di soggetti, quali i proprietari di determinati immobili, in dipendenza della loro particolare ubicazione.
In siffatte evenienze, non può dirsi dimostrato che la strada in questione sia al servizio della generalità indifferenziata dei cittadini uti cives e non uti singuli e non risulta neanche comprovata l’utilizzazione continuativa da parte dei soli residenti che se ne servono per raggiungere i fabbricati ivi ubicati (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 19 dicembre 2011, n. 1634; TAR Emilia Romagna, Parma, 25 maggio 2005, n. 287).
Nel caso di specie, in definitiva, non vengono indicati elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità , precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c.. e neanche la concreta idoneità della strada a soddisfare attualmente esigenze di pubblica utilità , al fine di dimostrare l’asservimento della stessa all'uso pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2007, n. 2618; id. 1° dicembre 2003, n. 7831; id. 24 ottobre 2000 n. 5692; id., Sez. IV, 2 marzo 2001 n. 1155).
Prima di emettere il provvedimento impugnato, per contro, l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare attraverso un'adeguata attività istruttoria - i cui contenuti ed esiti avrebbero dovuto essere riportati nella motivazione dell'ordinanza di rimozione - se effettivamente nel caso di specie sussistessero tutti i requisiti per poter qualificare la strada in questione come destinata ad uso pubblico.
Deve, quindi, essere ribadita la fondatezza del suesposto motivo che, avendo carattere satisfattivo avuto riguardo all’interesse di parte ricorrente, conduce all’assorbimento degli ulteriori profili di doglianza.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dello Stato, in virtĂą del verbale di ammissione al gratuito patrocinio n. 6 del 2016.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Santa Croce di Magliano e i controinteressati al pagamento in solido tra loro della somma di euro 750 ciascuno (per un totale di euro 1.500), oltre IVA, CPA e accessori come per legge, in favore dello Stato ai sensi dell’articolo 133 del d.m. n. 115 del 2002; liquida conseguentemente in favore del difensore del ricorrente una somma di pari importo come compenso per l’attività svolta (cfr. Cassazione, sentenza n. 46537 del 2011; Corte Costituzionale, sentenza n. 270 del 2012).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'AutoritĂ amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche nominate nella sopra estesa sentenza.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Domenico De Falco, Referendario, Estensore
Â
Â
L'ESTENSOREÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â IL PRESIDENTE
Â
Â
Â
Â
Â
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)