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Domenica 12 Giugno 2011 18:26
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Ambiente e Territorio /Urbanistica
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Verde "privato" assoggettato ad uso pubblico
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Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 423 del 23/02/2011
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Sulla natura del vincolo di destinazione a verde privato assoggettato ad uso pubblico. Ed ancora, può lo strumento urbanistico introdurre unilateralmente disposizioni cogenti a carico dei proprietari di aree, aventi ad oggetto obblighi di facere, pur se incidenti su terreni che restano di proprietà privata?
1. Urbanistica - Piani urbanistici - Regolatore generale - Prescrizioni - Sindacabilità da parte del G.A. - Limiti e condizioni
2. Urbanistica - Piani urbanistici - Regolatore generale - Effetti - Ricadenti sui proprietari delle aree interessate - Obblighi di facere - Illegittimità - Ragioni - Riserva di legge - Sussistenza - Conseguenze
3. Urbanistica - Piani urbanistici - Vincoli - Effetti - Vincolo conformativo - Natura - Profili
4. Urbanistica - Piani urbanistici - Vincoli - Effetti - Vincolo espropriativo - Natura - Profili
5. Urbanistica - Piani urbanistici - Vincoli - Effetti - Bilanciamento degli interessi pubblici e privati - E' necessario
1. Ogni valutazione circa la "insufficienza", "sufficienza", o "sovrabbondanza" di un sistema viario cittadino, che venga misurata esclusivamente in rapporto alle esigenze della limitata porzione di territorio sul quale le strade progettate incidono, sfugge al sindacato del G.A., venendo in rilievo valutazioni ampiamente discrezionali della pianificazione urbanistica che prendono in considerazione le esigenze di collegamento stradale non solo dell'area residenziale in questione ma, verosimilmente, dell'intero territorio comunale o comunque di altri quartieri vicini. E proprio questa specifica finalità delle soluzioni progettuali urbanistiche consente di escludere che ricorrano quelle "macroscopiche illogicità " che rendono eccezionalmente sindacabili, in sede giurisdizionale, le scelte discrezionali del tipo in esame (1).
(1) La giurisprudenza, anche da ultimo, continua a rimanere ferma nell'affermare il principio per cui "Le scelte effettuate dall'Amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità , salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità " (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 7492/2010; Cons. Stato, sez. II, n. 4128/2010).
2. Avuto riguardo alla riserva di legge di cui all'art. 23, Cost. (in base al quale, "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"), la prestazione di mantenimento del verde addossata al proprietario (pur se relativa ad un bene che rimane nella sua sfera dominicale, ma viene assoggettato all'uso pubblico) appare illegittima, per mancanza della necessaria "copertura normativa". Non si rinviene, infatti, nella legislazione urbanistica alcuna norma che legittimi gli strumenti di pianificazione del territorio ad introdurre coattivamente prestazioni personali di facere, occasionali o continuate, a carico dei cittadini. Il catalogo delle funzioni esercitabili tramite il piano regolatore contenuto nell'art. 7 della L. Urbanistica (o quello analogo stabilito per i piani particolareggiati dall'art. 13 della stessa legge), al contrario, fa comprendere come la pianificazione urbanistica si eserciti attraverso la zonizzazione del territorio, la previsione delle infrastrutture e, al massimo, tramite la introduzione a carico dei proprietari di obblighi negativi (non facere; quali ad esempio divieti di edificazione, limiti di distanza, altezze e cubature, ecc.), o di pati (nel caso di apposizione di vincoli preordinati alla espropriazione). In definitiva, non è compito dello strumento urbanistico introdurre unilateralmente disposizioni cogenti a carico dei proprietari di aree, aventi ad oggetto obblighi di facere, pur se incidenti su terreni che restano di proprietà privata. Ne deriva l'illegittimità della previsione di P.R.G. che individua nel lotto del ricorrente una fascia di "verde privato destinato ad uso pubblico", che finisce inevitabilmente con l'incidere sulle opere in atto esistenti e determina l'obbligatorio arretramento del muro di confine della proprietà del ricorrente, in modo da rendere fruibile al pubblico l'area a verde (salva restando, comunque, la titolarità della fascia in questione in capo al ricorrente).
3. Devono essere considerati come normali e connaturali alla proprietà , quale risulta dal sistema vigente, i limiti non ablatori posti normalmente nei regolamenti edilizi o nella pianificazione e programmazione urbanistica e relative norme tecniche, quali i limiti di altezza, di cubatura o di superficie coperta, le distanze tra edifici, le zone di rispetto in relazione a talune opere pubbliche, i diversi indici generali di fabbricabilità ovvero i limiti e rapporti previsti per zone territoriali omogenee e simili. Sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l'alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (an
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2006, proposto da:
L. G., rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero De Luca, con domicilio eletto presso avv. Giampiero De Luca, in Catania, P.zza Trento, 2;
contro
Commissario Straordinario Comune Sant'Agata Li Battiati (Ct);
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Comune di Sant'Agata Li Battiati (Ct), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Trimboli, con domicilio eletto presso avv. Salvatore Trimboli, in Catania, via Grotte Bianche, 117;
per l'annullamento
- del decreto del D.D. del 21.10.2005 con il quale il Dipartimento Regionale Urbanistica ha approvato il PRG, le prescrizioni esecutiva ed il regolamento edilizio del Comune di S. Agata Li Battiati;
- della delibera del Commissario Straordinario n. 47 del 22.05.2002 di adozione del PRG;
- di ogni altro atto connesso e consequenziale;
e per il risarcimento dei danni subiti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e di Dipartimento Regionale Urbanistica e di Comune di Sant'Agata Li Battiati (Ct);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente L. G. è proprietario di un immobile sito in S. Agata Li Battiati, censito al foglio 2, particella 574 sub 1, comprendente una villetta e terreno circostante.
Col ricorso in epigrafe, impugna il decreto del dirigente generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, datato 21.10.2005, con il quale è stato approvato il nuovo PRG comunale, nella parte in cui impone un vincolo di destinazione a "verde privato ad uso pubblico" che interessa parzialmente il terreno in esame, ed obbliga il proprietario a mantenere il verde a cura e spese proprie. Sotto altro profilo, il ricorrente impugna la parte del PRG che prevede l'allargamento e prolungamento di una strada già esistente, che si svilupperà intorno all'immobile in esame.
A tali fini denuncia:
1.- eccesso di potere per irragionevolezza - difetto di istruttoria in ordine alla mancata proporzione tra la nuova viabilità di PRG ed i fini a cui può essere ragionevolmente preordinata ed in ordine ai titoli abilitativi rilasciati - violazione dell'art. 9 L.R. 71/1978 e 7 della L. 1150/42;
2.- eccesso di potere per irragionevolezza - violazione del divieto di porre a carico del privato prestazioni personali di carattere patrimoniale al di fuori dei casi stabiliti dalla legge - violazione dell'art. 25 L. 1150/42 - eccesso di potere per contraddittorietà .
Il ricorrente ha anche chiesto il risarcimento dei danni che gli derivano dall'impugnato PRG.
Si è costituito in giudizio per resistere, con memoria meramente formale, il Comune di S. Agata Li Battiati, che ha anche chiesto la riunione del presente ricorso con altri aventi il medesimo oggetto, contraddistinti dai nn. R.G. 500/06; 577/06; 655/06; 656/06 e 657/06.
Si è costituito anche l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
In vista dell'udienza di trattazione del merito, fissata per il 13 gennaio 2011, parte ricorrente e l'Assessorato Regionale resistente hanno presentato memorie difensive.
A quella data la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1.- In primo luogo, non può essere accolta la domanda di riunione del presente ricorso con gli altri indicati dalla difesa del Comune resistente atteso che: il n. R.G. 500/06 è stato già definito con sentenza n. 648/08; mentre in relazione agli altri ricorsi (nn. R.G. 577/06, 655/06, 656/06, e 657/06), pur attenendo essi genericamente al PRG comunale, non è stata evidenziata in questa sede la stretta connessione oggettiva con le problematiche specifiche sollevate col ricorso in esame.
2.- Passando all'esame del merito delle censure si osserva quanto segue.
2.1 - Col primo motivo, il ricorrente deduce l'irragionevolezza del PRG nella parte in cui prevede la realizzazione di una ampia e più profonda strada, che correrà limitrofa al lotto di sua proprietà , in tesi sproporzionata per eccesso rispetto alle potenzialità edificatorie ed alle esigenze di viabilità della zona. Inoltre, deduce che il prolungamento della strada sarebbe illogico, perché l'esigenza di collegamento con la vicina Via ...omissis... potrebbe essere adeguatamente soddisfatta con l'arteria di collegamento già esistente e collocata più a nord. Infine, denuncia il fatto che il progettato allargamento della strada andrebbe ad incidere sul muro di confine e sulle opere di sistemazione esterna del lotto di cui il ricorrente è proprietario.
Sul punto, il Collegio concorda con la difesa dell'Assessorato Regionale, laddove viene evidenziata l'insindacabilità giurisdizionale di scelte che sono espressione del cd. "merito amministrativo". Invero, ogni valutazione circa la "insufficienza", "sufficienza", o "sovrabbondanza" di un sistema viario cittadino, che venga misurata esclusivamente in rapporto alle esigenze della limitata porzione di territorio sul quale le strade progettate incidono, sfugge al sindacato del G.A., venendo in rilievo valutazioni ampiamente discrezionali della pianificazione urbanistica che prendono in considerazione le esigenze di collegamento stradale non solo dell'area residenziale in questione ma, verosimilmente, dell'intero territorio comunale o comunque di altri quartieri vicini. E proprio questa specifica finalità delle soluzioni progettuali urbanistiche consente di escludere che ricorrano quelle "macroscopiche illogicità " che rendono eccezionalmente sindacabili in sede giurisdizionale le scelte discrezionali del tipo in esame (la giurisprudenza, anche da ultimo, continua a rimanere ferma nell'affermare il principio per cui "Le scelte effettuate dall'Amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità , salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità ," Cons. Stato, IV, 7492/2010; Cons. Stato, II, 4128/2010).
Per quanto riguarda, invece, la censurata "invasione" del terreno del ricorrente ad opera del progettato allargamento stradale, si tratta di un vizio non apprezzabile in punto di fatto allo stato attuale della progettazione.
La censura, in conclusione, risulta infondata.
2.2 Col secondo motivo di ricorso viene censurata la previsione di PRG che individua nel lotto del ricorrente una fascia di "verde privato destinato ad uso pubblico", che finisce inevitabilmente con l'incidere sulle opere in atto esistenti e determina l'obbligatorio arretramento del muro di confine della proprietà del ricorrente, in modo da rendere fruibile al pubblico come prescritto nelle N.T.A. del P.R.G. l'area a verde (salva restando, comunque, la titolarità della fascia in questione in capo al ricorrente). In più, viene censurata l'ulteriore prescrizione che addossa al proprietario l'obbligo di provvedere a sue spese alla cura e manutenzione del verde presente nella fascia in esame.
Infine, viene denunciata la illogicità della destinazione "a verde" in questione, ove raffrontata con la vastissima area a verde pubblico attrezzato per lo sport localizzata dallo stesso piano nelle vicinanze del lotto in esame.
Il Comune non ha controdedotto esplicitamente sul punto, limitandosi genericamente a chiedere il rigetto del ricorso.
Il Collegio, analizzando la previsione di PRG impugnata, ritiene di poter distinguere sul piano giuridico un doppio effetto. Da una parte, vi è l'imposizione di un vincolo di destinazione per le aree definite "verde privato ad uso pubblico", poste a contorno degli isolati nelle zone di edivsione, sulle quali non è consentita l'edificazione "ad eccezione di modeste attrezzature per il tempo libero, di gioco dei bambini, piccola ristorazione quali chioschi provvisori che devono essere realizzati in modo da non compromettere il normale passaggio dei pedoni". D'altra parte, viene precisato che i privati restano proprietari delle aree in questione, ma nel contempo viene loro imposto l'obbligo di mantenere il verde a propria cura e spese (art. 40 delle NTA, contenente la disciplina delle zone F4f del PRG).
In definitiva, emerge dalla pianificazione, da una parte, l'apposizione di un vincolo (di cui dovrà essere chiarita la natura conformativa o espropriativa); dall'altra, l'imposizione di una prestazione personale che grava sul titolare dell'area e si estrinseca in un facere.
In relazione al secondo aspetto in esame, è agevole predicarne l'illegittimità .
Infatti, avuto riguardo alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. (in base al quale, "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"), la prestazione di mantenimento del verde addossata al proprietario (pur se relativa ad un bene che rimane nella sua sfera dominicale, ma viene assoggettato all'uso pubblico) appare illegittima, proprio per mancanza della necessaria "copertura normativa". Non si rinviene, infatti, nella legislazione urbanistica alcuna norma che legittimi gli strumenti di pianificazione del territorio ad introdurre coattivamente prestazioni personali di facere, occasionali o continuate, a carico dei cittadini. Il catalogo delle funzioni esercitabili tramite il piano regolatore contenuto nell'art. 7 della L. Urbanistica (o quello analogo stabilito per i piani particolareggiati dall'art. 13 della stessa legge, e dalla legislazione regionale siciliana - art. 9 della L.R. 71/1978), al contrario, fa comprendere come la pianificazione urbanistica si eserciti attraverso la zonizzazione del territorio, la previsione delle infrastrutture e, al massimo, tramite la introduzione a carico dei proprietari di obblighi negativi (non facere; quali ad esempio divieti di edificazione, limiti di distanza, altezze e cubature, ecc.), o di pati (nel caso di apposizione di vincoli preordinati alla espropriazione). In definitiva, non è compito dello strumento urbanistico introdurre unilateralmente disposizioni cogenti a carico dei proprietari di aree, aventi ad oggetto obblighi di facere, pur se incidenti su terreni che restano di proprietà privata.
In relazione alla prima questione posta con il motivo di ricorso in esame, concernente la tipologia di vincolo imposto col PRG, il problema si annida tutto nella qualificazione giuridica della limitazione, e nella catalogazione come vincolo "conformativo" o "sostanzialmente espropriativo"; con le profonde differenze che ne conseguono.
Per il primo aspetto, si deve ricordare che rientrano nei cd. "diritto di uso pubblico" le servitù costituite a carico di fondi privati per il conseguimento di fini di pubblico interesse. Tali limitazioni del diritto di proprietà privata possono essere costituite o per scelta volontaria del titolare del fondo (cd. "dicatio ad patriam"), ovvero per iniziativa unilaterale e coattiva dell'ente pubblico (nel qual caso assumono la veste dell'espropriazione). Quest'ultimo è lo schema strutturale che connota il caso in esame, nel quale lo strumento di pianificazione urbanistica (PRG) ha lasciato al proprietario del fondo la titolarità di una fascia di terreno, ma contestualmente la ha assoggettata in modo coattivo all'uso della collettività in genere, imponendo a tal fine consistenti divieti e limitando di fatto fortemente le facoltà di uso e godimento del bene da parte del proprietario. Si tratta, quindi, della imposizione di un vincolo a carattere propriamente espropriativo - per quanto si chiarirà di seguito - che dovrà essere reso concreto ed operante con un apposito procedimento di esproprio parziale.
In punto di diritto, va premesso che la distinzione fra vincoli "conformativi" ed "espropriativi" è stata chiarita dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 179/1999 laddove si precisa che "Devono (...) essere considerati come normali e connaturali alla proprietà , quale risulta dal sistema vigente, i limiti non ablatori posti normalmente nei regolamenti edilizi o nella pianificazione e programmazione urbanistica e relative norme tecniche, quali i limiti di altezza, di cubatura o di superficie coperta, le distanze tra edifici, le zone di rispetto in relazione a talune opere pubbliche, i diversi indici generali di fabbricabilità ovvero i limiti e rapporti previsti per zone territoriali omogenee e simili." e si aggiunge che " (...) sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l'alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata - pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato.".
Alla luce di quanto premesso, dunque, non ricorre lo schema del vincolo ablatorio allorquando la particolare conformazione data al territorio in sede di pianificazione urbanistica lasci spazio di intervento anche al privato, nel rispetto delle tipologie di opere che possono essere ivi realizzate, se ed in quanto queste non vengono riservate alla esclusiva competenza della mano pubblica. A titolo di esempio, se un'area viene destinata a parcheggio pubblico, la relativa struttura può essere realizzata sia dalla PA, sia per iniziativa del privato proprietario che potrà sfruttarla in regime di libero mercato al fine di trarne un beneficio economico (vendita, gestione diretta, ecc.). In tal caso, allora in vincolo "a parcheggio pubblico" costituisce espressione della mera potestà conformativa di cui la PA è titolare, e non ha natura espropriativa (Tar Firenze, 2012/2010; C. di S., IV, 1982/2010).
Viceversa, "sussiste un vincolo preordinato alla espropriazione le volte in cui la destinazione dell'area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica, nel senso di riferita esclusivamente all'ente esponenziale della collettività territoriale. E, pertanto, nel caso (...) di parcheggi pubblici, strade e spazi pubblici, spazi pubblici attrezzati, parco urbano, attrezzature pubbliche per l'istruzione. In tali casi, evidentemente, l'utilizzatore finale dell'opera non può che essere l'ente pubblico di riferimento ed essa, in nessun caso, può essere posta sul mercato per soddisfare una domanda differenziata che, semplicemente, non esiste" (C.G.A. 19 dicembre 2008 n. 1113).
Questa seconda tipologia di vincolo è quella che caratterizza il caso in esame, dato che la nuova classificazione urbanistica introdotta con l'impugnato PRG non opera come programmazione futura ma incide su opere già esistenti aventi una propria ed attuale destinazione (giardino di pertinenza della villa), e che le modalità di uso e godimento del bene da parte del proprietario vengono di fatto annullate e sostituite dalla imposizione coattiva di un "peso" (diritto di uso pubblico) a beneficio della collettività . In più, richiamando le precisazioni contenute nella sentenza del C.G.A. appena citata, preme evidenziare che le facoltà di uso dell'area risultanti dalla nuova pianificazione sono attribuibili alla generalità indifferenziata dei residenti e che le limitatissime tipologie di opere realizzabili dal proprietario (giochi per bambini, attrezzature per il tempo libero, ecc.) non sono assolutamente suscettibili di sfruttamento a fini economici da parte del titolare nel libero mercato. Sussistono, quindi, i requisiti individuati dalla giurisprudenza per qualificare come sostanzialmente espropriativo il vincolo in esame.
Da tale affermazione, però, non discende la illegittimità della previsione di PRG in esame, ma derivano comunque conseguenze giuridiche rilevanti che condizionano l'azione presente e futura della PA. Infatti, come ha chiarito la Corte costituzionale nella ricordata sentenza n. 179/1999, in presenza di vincoli "sostanzialmente espropriativi" come quello analizzato:
a) la limitazione imposta al privato deve avere una durata limitata nel tempo, entro un range di "normale tollerabilità " che il legislatore ha discrezionalmente fissato in 5 anni (art. 2 L. 1187/1968; art. 9, D.P.R. 327/2001, T.U. Espropriazioni);
b) entro tale ambito temporale si dovrà provvedere alla formale espropriazione, che nel caso di specie avrà ad oggetto non l'intero diritto di proprietà ma solo un diritto parziale, e più in particolare la costituzione coattiva di un ius in re aliena (ipotesi espressamente contemplata dall'art. 1, co. 1, del D.P.R. 327/2001 laddove afferma che "Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità .", e dell'art. 43, co. 5, del medesimo T.U.);
c) in caso di mancato compimento della procedura espropriativa nel quinquennio, il vincolo potrà essere reiterato alla scadenza, ove persistano o sopravvengano situazioni che impongano la realizzazione dell'opera (rectius, del diritto si uso pubblico), purchè tali ragioni vengano congruamente ed ampiamente esternate in motivazione (cfr. da ultimo, C. di S., A.P. n. 7/2007);
d) "una volta oltrepassato il periodo di durata temporanea (periodo di franchigia da ogni indennizzo), il vincolo urbanistico (avente le anzidette caratteristiche), se permane a seguito di reiterazione, non può essere dissociato, in via alternativa all'espropriazione (o al serio inizio dell'attività preordinata all'espropriazione stessa mediante approvazione dei piani attuativi), dalla previsione di un indennizzo." (Corte cost. 179/1999); indennizzo ora espressamente contemplato nell'art. 39 del D.P.R. 327/2001.
In conclusione, sulla base di quanto ampiamente argomentato il ricorso deve essere in parte accolto, con l'annullamento della previsione di PRG che impone al ricorrente un obbligo di facere, e con le ulteriori conseguenze illustrate supra alle lettere a, b, c, d.
Non si fa luogo, invece alla pronuncia risarcitoria richiesta in ricorso, dato che il pregiudizio lamentato appare ancora potenziale, in quanto frutto di una previsione ancora allo stato progettuale, e viene adeguatamente riparato dalla presente decisione.
La soccombenza solo parziale delle Amministrazioni resistenti implica una condanna parziale alle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti di cui al punto 2.2. della motivazione, e per l'effetto annulla in parte l'impugnato provvedimento.
Spese parzialmente a carico del Comune e dell'Assessorato Regionale resistenti, condannati in solido al pagamento di Euro 1.000, oltre IVA, CPA, contributo unificato e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE
Biagio Campanella
L'ESTENSORE
Francesco Bruno
IL CONSIGLIERE
Salvatore Schillaci
Â
Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)