| LunedĂŹ 27 Aprile 2015 13:51 |
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Unione Europea/Direttiva |
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Alla guida dei veicoli tra le diverse norme degli Stati membri |
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| Sentenza Corte di Giustizia n. causa Câ260/13 del 23/04/2015 | |
La Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida non impedisce che uno Stato membro - nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna - rifiuti di riconoscere la validitĂ di tale patente a motivo di unâinfrazione che il titolare di questâultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare lâinidoneitĂ alla guida di veicoli a motore. Tuttavia, lo Stato membro che rifiuti di riconoscere la validitĂ di una patente di guida, pur potendo stabilire i requisiti che il titolare di una patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio, non può opporsi indefinitamente al riconoscimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, e ciò in ossequio al principio di proporzionalitĂ , che impone che non si superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dellâobiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale.
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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
23 aprile 2015
ÂŤRinvio pregiudiziale â Direttiva 2006/126/CE â Riconoscimento reciproco delle patenti di guida â Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere, ad una persona che abbia guidato sotto lâeffetto di sostanze stupefacenti, la validitĂ di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membroÂť
Nella causa Câ260/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellâarticolo 267Â TFUE, dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania), con decisione del 30 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 13 maggio 2013, nel procedimento
Sevda Aykul
contro
Land Baden-WĂźrttemberg,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas (relatore), E. Juhåsz e D. Švåby, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito allâudienza del 19 giugno 2014,
considerate le osservazioni presentate:
â        per S. Aykul, da G. Heinzle, Rechtsanwalt;
â        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualitĂ di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;
â        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualitĂ di agente;
â        per la Commissione europea, da G. Braun e N. Yerrell, in qualitĂ di agenti,
sentite le conclusioni dellâavvocato generale, presentate allâudienza del 4 settembre 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullâinterpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18, e, per rettifica, GU 2009, L 291, pag. 43).
Tale domanda è stata presentata nellâambito di una controversia insorta tra la sig.ra Aykul, cittadina austriaca titolare di una patente di guida rilasciata dalla Repubblica dâAustria, e il Land BadenâWĂźrttemberg, relativamente ad una decisione che ha negato a detta interessata il diritto di utilizzare la sua patente di guida nel territorio tedesco.
Contesto normativo
Il diritto dellâUnione
La direttiva 2006/126
Il considerando 2 della direttiva 2006/126 enuncia quanto segue:
ÂŤLe norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonchĂŠ ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dellâimportanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la libertĂ di stabilimento delle persone. (...)Âť.
In forza del considerando 8 di tale direttiva, per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione stradale, è necessario fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida.
Il considerando 15 della medesima direttiva cosĂŹ recita:
Per motivi di sicurezza, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di [revoca], sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio.
A norma dellâarticolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, ÂŤ[l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimiÂť.
Lâarticolo 7 della direttiva di cui trattasi dispone quanto segue:
1.      Il rilascio della patente di guida è subordinat[o]:
a)Â Â Â Â Â Â al superamento di una prova di verifica delle capacitĂ e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonchĂŠ al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
(...)
e)Â Â Â Â Â Â alla residenza normale o alla prova della qualitĂ di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.
(...)
5.      (...)
Fermo restando lâarticolo 2, uno Stato membro che rilascia una patente applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le [proprie] disposizioni nazionali riguardanti [lâannullamento] o [la revoca] dellâabilitazione alla guida qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che i requisiti fossero soddisfattiÂť.
Lâarticolo 11 della direttiva 2006/126 recita come segue:
ÂŤ(...)
2.      Fatto salvo il rispetto del principio di territorialitĂ delle leggi penali e (âŚ) di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, [la revoca] o [lâannullamento] del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.
(...)
4.      Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o [revocata] in un altro Stato membro.
Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o [revocata] nel [suo] territorio (...) la validitĂ della patente di guida rilasciata da [un altro] Stato membro.
Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia [stata annullata] in un altro Stato membro.
(...)Âť.
Lâarticolo 12, primo comma, della direttiva in esame cosĂŹ dispone:
ÂŤAi fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni allâanno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persone e il luogo in cui essa abitaÂť.
Lâarticolo 16, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva prevede quanto segue:
ÂŤ1.      Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011[,] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi allâarticolo 1, paragrafo 1, allâarticolo 3, allâarticolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), allâarticolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e), allâarticolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13, 14, 15 nonchĂŠ agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2.      Essi applicano tali misure a decorrere dal 19 gennaio 2013.
Lâarticolo 17, primo comma, della direttiva 2006/126 cosĂŹ dispone:
ÂŤLa direttiva 91/439/CEE [del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1),] è abrogata con effetto dal 19 gennaio 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di cui allâallegato VII, Parte B per lâattuazione di detta direttiva nel diritto nazionaleÂť.
Lâarticolo 18 della suddetta direttiva 2006/126 è formulato nel seguente modo:
ÂŤLa presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea.
Lâarticolo 2, paragrafo 1, lâarticolo 5, lâarticolo 6, paragrafo 2, lettera b), lâarticolo 7, paragrafo 1, lettera a), lâarticolo 9, lâarticolo 11, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, lâarticolo 12 e gli allegati I, II e III sono applicabili a decorrere dal 19 gennaio 2009Âť.
La direttiva 91/439
Ai sensi dellâarticolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/439, ÂŤ[l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimiÂť.
Lâarticolo 8 della direttiva in parola cosĂŹ recita:
ÂŤ(...)
2.      Fatto salvo il rispetto del principio di territorialitĂ delle leggi penali e (âŚ) di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o lâannullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.
(...)
4.      Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro.
(...)Âť.
Il diritto tedesco
Lâarticolo 2 della legge per la disciplina della circolazione stradale (StraĂenverkehrsgesetz; in prosieguo: lo ÂŤStVGÂť), nella versione menzionata dal giudice del rinvio, dispone quanto segue:
ÂŤ(1)      Chiunque guidi un veicolo a motore sulla pubblica via deve essere a ciò autorizzato (permesso di guida) dallâautoritĂ competente (autoritĂ competente per il permesso di guida). (...)
(...)
(4)Â Â Â Â Â Â Ă idonea alla guida di veicoli a motore qualsiasi persona che soddisfi i requisiti fisici e psichici necessari a tal fine e che non abbia violato in modo grave o reiterato disposizioni relative alla circolazione stradale o disposizioni penali. (...)
(...)
(11)Â Â Â Â Â Â Sulla base di piĂš precise disposizioni da adottarsi mediante regolamento (...), anche i permessi di guida esteri danno diritto a guidare veicoli a motore nel territorio tedesco.
(...)Âť.
Lâarticolo 3 dello StVG, nella versione menzionata dal giudice del rinvio, ed intitolato ÂŤRevoca del permesso di guidaÂť, cosĂŹ recita:
ÂŤ(1)      Qualora consti che una persona è inidonea o priva della capacitĂ di guidare veicoli a motore, lâautoritĂ competente per il permesso di guida deve revocarle il permesso di guida. Nel caso di un permesso di guida estero, la revoca â anche qualora si verifichi in base ad altre disposizioni â ha lâeffetto di un diniego del riconoscimento del diritto di utilizzare tale permesso di guida nel territorio tedesco. (...)
(2)Â Â Â Â Â Â La revoca fa venir meno lâautorizzazione a guidare. Nel caso di un permesso di guida estero, essa fa venir meno il diritto di guidare veicoli a motore nel territorio tedesco. (...)
(...)Âť.
Lâarticolo 29 dello StVG, nella versione menzionata dal governo tedesco nella sua risposta scritta a un quesito posto dalla Corte, ed intitolato ÂŤTermini di cancellazioneÂť, prevede quanto segue:
ÂŤ(1)Â Â Â Â Â Â Le iscrizioni contenute nel registro sono cancellate dopo la scadenza dei termini stabiliti nella seconda frase del presente paragrafo. I termini di cancellazione sono i seguenti:
(...)
2.      cinque anni
a)Â Â Â Â Â Â in caso di decisione relativa a un reato (âStraftatâ), fatto salvo il punto 3, lettera a),
b)Â Â Â Â Â Â in caso di decisione relativa a unâinfrazione amministrativa (...) sanzionata con due punti in quanto infrazione amministrativa pregiudizievole per la sicurezza della circolazione stradale ovvero infrazione a questa equiparata,
c)      in caso di divieti o limitazioni alla guida di veicoli per i quali non è necessario un permesso di guida, imposti dalle autorità competenti sulla base della normativa del Land,
d)Â Â Â Â Â Â in caso di comunicazioni relative alla partecipazione a un seminario di idoneitĂ alla guida, a un seminario di perfezionamento, a un seminario speciale di perfezionamento o a una consulenza psicologica sulla guida,
(...)Âť.
Lâarticolo 11 del regolamento disciplinante lâabilitazione dei singoli alla guida di veicoli su strada (Verordnung Ăźber die Zulassung von Personen zum StraĂenverkehr), nella versione menzionata dal giudice del rinvio (in prosieguo: la ÂŤFeVÂť), intitolato ÂŤIdoneitĂ Âť, prevede quanto segue:
ÂŤ(1)Â Â Â Â Â Â Le persone che richiedono un permesso di guida devono soddisfare i requisiti fisici e psichici necessari a tal fine. I requisiti non sono soddisfatti, in particolare, qualora vi sia una malattia o una carenza ai sensi dellâallegato 4 o dellâallegato 5 la quale escluda lâidoneitĂ o la parziale idoneitĂ alla guida di veicoli a motore. (...)Âť.
Lâallegato 4 dellâarticolo 11 della FeV cosĂŹ recita:
ÂŤPremessa
1.      Il seguente elenco contiene talune malattie e carenze frequenti che possono pregiudicare o escludere per un lungo periodo lâidoneitĂ alla guida di veicoli a motore.
(...)
3.      Le seguenti valutazioni si applicano nei casi normali. Ă possibile tener conto in via compensativa di una specifica predisposizione umana, dellâabitudine, di un atteggiamento specifico ovvero di specifici modi di controllo e di adattamento del comportamento. (...)
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N. |
Malattie, carenze |
IdoneitĂ o parziale idoneitĂ categorie (...) B (...) |
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(...) |
(...) |
(...) |
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9.2 |
Assunzione di cannabis |
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9.2.1. |
Assunzione regolare di cannabis |
no |
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9.2.2 |
Assunzione occasionale di cannabis |
sÏ se il consumo viene mantenuto separato dalla guida di veicoli e non vi è uso supplementare di alcool o di altre sostanze psicoattive, non sussistono disturbi della personalità nÊ perdita di controllo |
Â
(...)Âť.
Lâarticolo 29 della FeV, intitolato ÂŤPermessi di guida esteriÂť, cosĂŹ dispone:
ÂŤ(1)Â Â Â Â Â Â I titolari di un permesso di guida estero possono guidare veicoli a motore nel territorio tedesco, nei limiti della legittimazione conferitagli dal titolo in loro possesso, qualora non abbiano una residenza normale in tale territorio ai sensi dellâarticolo 7. (...)
(...)
(3)Â Â Â Â Â Â La legittimazione ai sensi del paragrafo 1 non sussiste per i titolari di un permesso di guida estero:
(...)
3.      il cui permesso di guida sia stato oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da un giudice oppure di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da unâautoritĂ amministrativa (...).
(4)      Successivamente allâadozione di una delle decisioni contemplate al paragrafo 3, punti 3 e 4, il diritto di utilizzare un permesso di guida estero nel territorio tedesco è concesso, dietro presentazione di una domanda, qualora non sussistano piĂš i motivi della revocaÂť.
Lâarticolo 46 della FeV, intitolato ÂŤRevoca, limitazioni, prescrizioniÂť, prevede quanto segue:
ÂŤ(1)      Se il titolare di un permesso di guida risulta inidoneo alla guida di veicoli a motore, lâautoritĂ competente per il permesso di guida deve revocargli il permesso. Tale previsione si applica in particolare qualora sussistano malattie o carenze ai sensi degli allegati 4, 5 e 6 o qualora siano state violate in modo grave o reiterato disposizioni del diritto della circolazione stradale o leggi penali e ciò escluda lâidoneitĂ a guidare veicoli a motore.
(...)
(5)Â Â Â Â Â Â Nel caso di un permesso di guida estero, la revoca ha lâeffetto di un diniego del riconoscimento del diritto di utilizzare tale permesso di guida nel territorio tedesco.
(6)Â Â Â Â Â Â La revoca fa venir meno lâautorizzazione a guidare. Nel caso di un permesso di guida estero, essa fa venir meno il diritto di guidare veicoli a motore nel territorio tedescoÂť.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
La sig.ra Aykul, cittadina austriaca nata il 17 novembre 1980, dalla sua nascita ha la propria residenza normale, ai sensi dellâarticolo 12, primo comma, della direttiva 2006/126, in Austria. La Bezirkshauptmannschaft Bregenz (autoritĂ amministrativa del distretto di Bregenz, Austria) le ha rilasciato una patente di guida il 19 ottobre 2007.
Lâ11 maggio 2012 la sig.ra Aykul è stata sottoposta a un controllo di polizia a Leutkirch (Germania). PoichĂŠ alcuni elementi facevano sospettare lâuso, da parte dellâinteressata, di sostanze stupefacenti, essa è stata sottoposta ad un esame delle urine, il cui risultato ha rivelato un consumo di cannabis. Lo stesso giorno 11 maggio 2012 è stato quindi effettuato un prelievo di un campione ematico, la cui analisi ha confermato la presenza di derivati della cannabis nel sangue della sig.ra Aykul.
Il 4 luglio 2012 la Procura di Stato di Ravensburg (Germania) ha disposto lâarchiviazione del procedimento istruttorio penale che era stato avviato nei confronti della sig.ra Aykul.
Con unâordinanzaâingiunzione del comune di Leutkirch del 18 luglio 2012, la sig.ra Aykul è stata condannata a unâammenda di EUR 590,80 per guida di un veicolo sotto lâeffetto di sostanze stupefacenti e a un divieto di guida della durata di un mese.
Con decisione del 17 settembre 2012, il Landratsamt Ravensburg (servizi amministrativi della circoscrizione di Ravensburg, Germania) ha revocato alla sig.ra Aykul il suo permesso di guida austriaco relativamente al territorio tedesco. Infatti, secondo il Landratsamt Ravensburg, la sig.ra Aykul si era rivelata inidonea alla guida di veicoli a motore, dal momento che lâanalisi del campione ematico effettuata lâ11 maggio 2012 aveva evidenziato che lâinteressata consumava, almeno occasionalmente, cannabis e che aveva guidato un veicolo a motore sotto lâeffetto di tale sostanza stupefacente. Pertanto, la sig.ra Aykul non era in grado di tenere la guida di veicoli separata dallâuso di sostanze stupefacenti.
Nellâallegato della sua decisione del 17 settembre 2012, il Landratsamt Ravensburg ha tuttavia informato la sig.ra Aykul della possibilitĂ di chiedere in futuro di essere nuovamente autorizzata a guidare in Germania, presentando una perizia medicoâpsicologica redatta da un centro di controllo dellâidoneitĂ alla guida ufficialmente riconosciuto in Germania che stabilisse la sua idoneitĂ alla guida di veicoli a motore. Il Landratsamt Ravensburg ha anche precisato che la redazione di una siffatta perizia era di norma subordinata alla prova dellâastinenza, da parte della persona interessata, da qualsiasi consumo di sostanze stupefacenti per un periodo di un anno.
Il 19 ottobre 2012 la sig.ra Aykul ha presentato un reclamo contro la decisione del Landratsamt Ravensburg del 17 settembre 2012. Essa ha sostanzialmente sostenuto che le autoritĂ tedesche avevano esaurito la propria competenza adottando lâordinanzaâingiunzione del 18 luglio 2012 e che, in forza del diritto dellâUnione, non spettava a tali autoritĂ verificare la sua idoneitĂ alla guida di veicoli a motore, rientrando tale compito, conformemente alla giurisprudenza della Corte, unicamente nella competenza dello Stato membro che le aveva rilasciato la patente di guida, vale a dire la Repubblica dâAustria.
La Bezirkshauptmannschaft Bregenz, informata dal Landratsamt Ravensburg del procedimento, ha dichiarato che non erano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla legge austriaca affinchĂŠ le autoritĂ potessero intervenire contro la sig.ra Aykul, dato che il medico che aveva effettuato il prelievo del campione ematico lâ11 maggio 2012 aveva indicato nel suo verbale che costei non dava segni evidenti di essere sotto lâeffetto di sostanze stupefacenti.
Con decisione del 20 dicembre 2012, il Regierungspräsidium TĂźbingen (giunta di governo distrettuale di TĂźbingen, Germania) ha respinto il reclamo presentato dalla sig.ra Aykul contro la decisione del Landratsamt Ravensburg del 17 settembre 2012. Esso ha in particolare precisato che un mancato intervento delle autoritĂ tedesche in caso di guida sotto lâeffetto di sostanze stupefacenti non era compatibile con lâobiettivo perseguito dalla direttiva 91/439, consistente nellâassicurare la sicurezza della circolazione stradale. Il Regierungspräsidium TĂźbingen ha aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sig.ra Aykul, lâarticolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non ostava alla revoca del permesso di guida dellâinteressata, precisando che una siffatta misura faceva parte di quelle che uno Stato membro può adottare in base allâarticolo 8, paragrafo 4, primo comma, della direttiva summenzionata.
Il 25 gennaio 2013 la sig.ra Aykul ha impugnato nel merito la decisione del Landratsamt Ravensburg del 17 settembre 2012 dinanzi al Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunale amministrativo di Sigmaringen, Germania), ribadendo gli argomenti dedotti fino ad allora. In tale ricorso la sig.ra Aykul sosteneva inoltre che lâarticolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 non autorizzava la Repubblica federale di Germania a rifiutare di riconoscere la validitĂ della sua patente di guida, dal momento che tale titolo abilitativo era stato rilasciato dalla Repubblica dâAustria e che essa continuava ad avere la propria residenza normale nel territorio di questâultimo Stato. Pertanto, secondo la sig.ra Aykul, solo le autoritĂ austriache erano competenti a stabilire se essa fosse ancora idonea a guidare veicoli a motore.
Il Land BadenâWĂźrttemberg conclude chiedendo di respingere il ricorso presentato dalla sig.ra Aykul. Si dovrebbe in particolare tener conto del fatto che il motivo del rifiuto di riconoscere la patente di guida della sig.ra Aykul è sopravvenuto solo successivamente al rilascio di tale patente. Orbene, fatti intervenuti successivamente al rilascio di una patente di guida autorizzerebbero gli Stati membri dellâUnione europea riguardati a rifiutare di riconoscere il diritto di guidare nel loro territorio nazionale.
Una possibilitĂ siffatta sarebbe prevista dallâarticolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439. A differenza del testo dellâarticolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, il testo dellâarticolo 8, paragrafo 4, della medesima direttiva autorizzerebbe non solo lo Stato membro di residenza normale, ma anche ogni altro Stato membro a rifiutare di riconoscere il diritto di guidare nel proprio territorio nazionale. Il divieto di guida disposto ai sensi della normativa penale o della normativa sulle infrazioni amministrative sarebbe una misura di ÂŤrestrizioneÂť della patente di guida rientrante nellâesenzione prevista per le misure a carattere penale o amministrativo nellâambito della riserva del principio di territorialitĂ ex articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439. Il rifiuto di riconoscere il diritto di utilizzare la patente di guida nel territorio tedesco in forza dellâarticolo 46, paragrafo 5, della FeV altro non sarebbe che il mancato riconoscimento, nello Stato membro di cui trattasi, della validitĂ di una patente di guida emessa da un altro Stato membro, ai sensi dellâarticolo 8, paragrafo 4, di questa stessa direttiva 91/439.
In risposta a una domanda del giudice del rinvio del 13 marzo 2013, la Bezirkshauptmannschaft Bregenz ha indicato che le autoritĂ austriache intervenivano ai sensi della normativa austriaca sui permessi di guida solo qualora unâincapacitĂ di guidare veicoli a motore dovuta al consumo di sostanze stupefacenti fosse stata constatata da un medico o qualora sussistessero indizi che facessero sospettare una dipendenza da tali sostanze. La Bezirkshauptmannschaft Bregenz ha confermato che, nel contesto della vicenda di cui al procedimento principale, la sig.ra Aykul continuava ad essere considerata dalle autoritĂ austriache idonea alla guida di veicoli a motore e restava dunque in possesso della propria patente di guida.
Il giudice del rinvio osserva che il ricorso presentato dalla sig.ra Aykul dovrebbe essere respinto qualora dovesse applicarsi il diritto tedesco. Infatti, conformemente al combinato disposto dellâarticolo 3, paragrafo 1, dello StVG e dellâarticolo 46, paragrafo 1, della FeV, lâautoritĂ competente in materia di permessi di guida è tenuta a revocare un permesso di guida qualora il suo titolare si riveli inidoneo a guidare veicoli a motore. In forza dellâarticolo 46, paragrafo 5, della FeV, tale revoca ha lâeffetto, per quanto riguarda un permesso di guida rilasciato allâestero, di un rifiuto di riconoscere il diritto di utilizzare tale permesso nel territorio tedesco. Nel caso di specie, lâinidoneitĂ alla guida di veicoli a motore della sig.ra Aykul risulterebbe dallâapplicazione del combinato disposto dellâarticolo 11, paragrafo 1, seconda frase, della FeV e del punto 9.2.2 dellâallegato 4 dellâarticolo 11 della stessa FeV. Infatti, in forza di tali disposizioni, sarebbe in generale inidoneo alla guida di veicoli a motore chiunque, consumando occasionalmente cannabis, si trovi nellâincapacitĂ di tenere la guida di veicoli separata da tale consumo. Orbene, nella fattispecie di cui al procedimento principale, vi sarebbero sufficienti indizi di tale incapacitĂ in capo alla sig.ra Aykul.
Il giudice del rinvio precisa inoltre che le reazioni alle infrazioni stradali e agli indizi di inidoneitĂ alla guida previste dal diritto nazionale intervengono su tre diversi livelli, vale a dire sul piano penale, sul piano della normativa in materia di infrazioni amministrative e sul piano della normativa in materia di permessi di guida. Il caso di specie corrisponderebbe alla prassi in materia di normativa sui permessi di guida. Le autoritĂ competenti in materia di permessi di guida e i servizi di polizia muoverebbero dal principio che le autoritĂ tedesche sono abilitate a revocare un permesso di guida rilasciato allâestero qualora unâinfrazione stradale commessa in Germania evidenzi segni di inidoneitĂ alla guida.
Nutrendo dubbi quanto alla conformitĂ della normativa e della prassi amministrativa tedesche allâobbligo di riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri, il Verwaltungsgericht Sigmaringen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
ÂŤ1)Â Â Â Â Â Â Se lâobbligo di riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri risultante dallâarticolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 osti ad una normativa nazionale della Repubblica federale di Germania, in base alla quale il diritto di utilizzare un permesso di guida estero in Germania deve essere successivamente oggetto di un provvedimento amministrativo di disconoscimento qualora il titolare di tale permesso guidi con questâultimo un veicolo a motore in Germania sotto lâeffetto di sostanze stupefacenti illegali e, conseguentemente, non sia piĂš idoneo alla guida in base alle disposizioni tedesche.
2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se ciò valga anche qualora lo Stato del rilascio, pur a conoscenza dellâepisodio di guida sotto lâeffetto di sostanze stupefacenti, non adotti alcuna misura e permanga dunque il pericolo rappresentato dal titolare del permesso di guida estero.
3)Â Â Â Â Â Â In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se la Repubblica federale di Germania possa subordinare il nuovo conferimento del diritto di utilizzare il permesso di guida estero in Germania allâadempimento dei requisiti nazionali previsti per tale nuovo conferimento.
4)Â Â Â Â Â Â a)Â Â Â Â Â Se la riserva del rispetto del principio di territorialitĂ delle leggi penali e di polizia di cui allâarticolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126 possa giustificare che uno Stato membro agisca in luogo dello Stato del rilascio in base alla propria normativa in materia di permessi di guida. Se detta riserva consenta, ad esempio, il diniego a posteriori del riconoscimento del diritto di utilizzare il permesso di guida estero in Germania mediante una misura di sicurezza di natura penale.
b)Â Â Â Â Â Â In caso di risposta affermativa alla quarta questione pregiudiziale, lettera a), se, in considerazione dellâobbligo di riconoscimento, la competenza a conferire nuovamente il diritto di utilizzare il permesso di guida estero in Germania spetti allo Stato membro che infligge la misura di sicurezza o allo Stato del rilascioÂť.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
Dato che le questioni sollevate dal giudice del rinvio vertono sullâinterpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126, che ha abrogato e sostituito la direttiva 91/439, occorre previamente stabilire quali disposizioni del diritto dellâUnione siano applicabili ratione temporis ai fatti di cui al procedimento principale.
Dalla decisione di rinvio risulta che la patente di guida della sig.ra Aykul le è stata rilasciata il 19 ottobre 2007 dalle autoritĂ austriache e che il Landratsamt Ravensburg ha rifiutato, con la sua decisione del 17 settembre 2012, di riconoscere la validitĂ di tale patente di guida nel territorio tedesco per fatti che hanno avuto luogo lâ11 maggio 2012.
A tale riguardo occorre ricordare che, sebbene, in applicazione dellâarticolo 17, primo comma, della direttiva 2006/126, la direttiva 91/439 sia stata abrogata a decorrere dal 19 gennaio 2013, diverse disposizioni della direttiva 2006/126, come i suoi articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, sono state rese applicabili giĂ dal 19 gennaio 2009 in forza dellâarticolo 18, secondo comma, di questâultima direttiva (v., in tal senso, sentenza AkyĂźz, Câ467/10, EU:C:2012:112, punto 31). Ciò tuttavia non si è verificato nel caso dellâarticolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126, che non rientra tra le disposizioni menzionate allâarticolo 18, secondo comma, di tale direttiva.
Ne consegue che ai fatti di cui al procedimento principale sono applicabili ratione temporis, da un lato, gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 e, dallâaltro, lâarticolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439, il cui contenuto è stato ripreso in forma immutata allâarticolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126.
Sulle questioni prima e seconda, nonchĂŠ sulla quarta questione, lettera a)
Occorre ricordare che, nellâambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dallâarticolo 267Â TFUE, spetta a questâultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (v. sentenza Le Rayon dâOr, Câ151/13, EU:C:2014:185, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata).
A tal fine, la Corte può estrarre dallâinsieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, le norme e i principi del diritto dellâUnione che richiedono unâinterpretazione tenuto conto dellâoggetto della controversia nel procedimento principale (v. sentenza Le Rayon dâOr, Câ151/13, EU:C:2014:185, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, con le sue questioni prima e seconda nonchĂŠ quarta, lettera a), che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, nonchĂŠ lâarticolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validitĂ di tale patente a motivo di unâinfrazione che il titolare di questâultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare lâinidoneitĂ alla guida di veicoli a motore.
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, lâarticolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 prevede il reciproco riconoscimento, senza alcuna formalitĂ , delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Tale disposizione impone a questi ultimi un obbligo chiaro e preciso, che non lascia alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi (v., in tal senso, sentenze AkyĂźz, Câ467/10, EU:C:2012:112, punto 40, nonchĂŠ Hofmann, Câ419/10, EU:C:2012:240, punti 43 e 44).
Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che spetta allo Stato membro del rilascio verificare se siano soddisfatti i requisiti minimi imposti dal diritto dellâUnione, in particolare quelli relativi alla residenza e allâidoneitĂ a guidare, previsti allâarticolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, e, pertanto, se sia giustificato il rilascio di una patente di guida (v., in tal senso, sentenza Hofmann, Câ419/10, EU:C:2012:240, punti 45 e 47).
AllorchĂŠ le autoritĂ di uno Stato membro hanno rilasciato una patente di guida conformemente allâarticolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, gli altri Stati membri non hanno il diritto di verificare il rispetto dei requisiti per il rilascio previsti da tale direttiva. Infatti, il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova del fatto che il titolare di tale patente soddisfaceva, alla data in cui questa gli è stata rilasciata, i suddetti requisiti (v., in tal senso, sentenza Hofmann, Câ419/10, EU:C:2012:240, punti 46 e 47).
Nel caso di specie, si deve necessariamente constatare che le autoritĂ tedesche hanno rimesso in discussione i requisiti di possesso della patente di guida della sig.ra Aykul non nella data in cui tale patente le è stata rilasciata, bensĂŹ a seguito di unâinfrazione commessa da costei in territorio tedesco successivamente al rilascio di detta patente.
Infatti, la sig.ra Aykul, la cui residenza normale si trova in Austria, non ha ottenuto la propria patente di guida austriaca successivamente ad una restrizione, una sospensione od una revoca del permesso di guida in Germania. Avendo guidato un veicolo in Germania sotto lâeffetto di sostanze stupefacenti, essa è stata oggetto, da parte delle autoritĂ tedesche, di una revoca del suo permesso di guida austriaco, nel territorio tedesco, e ciò nonostante che la sua residenza normale non fosse in Germania. Dalla decisione di rinvio risulta che una misura siffatta ha comportato, trattandosi di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, il rifiuto di riconoscere alla sig.ra Aykul il diritto di utilizzare il proprio permesso di guida nel territorio tedesco.
Occorre stabilire se un siffatto rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere la validitĂ di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro possa rientrare tra le limitazioni consentite al principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida enunciato allâarticolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126.
A tale riguardo, come rilevato dallâavvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, la limitazione a tale principio prevista dallâarticolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439 non può trovare applicazione nel procedimento principale.
Risulta infatti dal tenore letterale stesso dellâarticolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439, letto in combinato disposto con i considerando 1 e 10 di tale direttiva, che detta limitazione riguarda la situazione in cui il titolare di una patente di guida ha la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato tale patente. In una situazione di tal genere, fatto salvo il rispetto del principio di territorialitĂ delle leggi penali e di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di tale patente di guida le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o lâannullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione di detta patente.
Orbene, nel caso di specie, la residenza normale della sig.ra Aykul si trovava, allâepoca dei fatti di cui al procedimento principale, nel territorio dello Stato membro che le aveva rilasciato la patente di guida, vale a dire la Repubblica dâAustria, e non nel territorio tedesco. La sig.ra Aykul soggiornava in Germania solo temporaneamente nel momento in cui, lâ11 maggio 2012, ha commesso lâinfrazione di guida sotto lâeffetto di sostanze stupefacenti.
Per contro, una situazione come quella di cui al procedimento principale rientra nel campo di applicazione dellâarticolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126. Tale disposizione, che, come risulta dai punti 40 e 41 della presente sentenza, si applica ratione temporis ai fatti della controversia principale, prevede che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o revocata nel suo territorio, la validitĂ della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, e ciò indipendentemente dalla questione se la patente medesima sia stata rilasciata prima della data in cui la disposizione sopra citata è divenuta applicabile (v., in tal senso, sentenza AkyĂźz, Câ467/10, EU:C:2012:112, punto 32).
Mentre, conformemente al testo dellâarticolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439, solo lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida è competente ad applicare a costui le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o lâannullamento del diritto di guidare, la formulazione letterale dellâarticolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 autorizza qualsiasi Stato membro, e non solo lo Stato membro di residenza normale, a rifiutare di riconoscere la validitĂ di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
Invero, in udienza, la Commissione ha sostenuto unâinterpretazione dellâarticolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 secondo cui la possibilitĂ di rifiutare di riconoscere la validitĂ di una patente di guida dovrebbe essere riservata solo allo Stato membro in cui si trova la residenza normale del titolare di questa patente. Infatti, secondo la Commissione, lâarticolo 8, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 91/439, il cui tenore letterale è stato ripreso allâarticolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, fa riferimento allâarticolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439, che menziona ÂŤlo Stato membro di residenza normaleÂť. Lo Stato membro di cui allâarticolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 potrebbe quindi essere solo lo Stato membro in cui si trova la residenza normale del titolare della patente di guida in questione.
Tuttavia, unâinterpretazione siffatta non può essere accolta. Infatti, sia il primo che il secondo comma dellâarticolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva fanno riferimento alla restrizione, alla sospensione e alla revoca di una patente di guida, senza con ciò limitarsi alle decisioni adottate in proposito dallo Stato membro della residenza normale. Nemmeno il terzo comma della disposizione suddetta, che concerne lâannullamento di una patente di guida, si ricollega ad una siffatta decisione adottata da questo stesso Stato membro. Ciò considerato, come rilevato dallâavvocato generale ai paragrafi da 79 a 82 delle sue conclusioni, le disposizioni dellâarticolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 sono applicabili in modo autonomo, e ciò tanto rispetto allâarticolo 11, paragrafo 2, di tale direttiva quanto rispetto allâarticolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439.
Inoltre, è pur vero che la Corte ha principalmente interpretato lâarticolo 8, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 91/439, nonchĂŠ lâarticolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, che ne ha ripreso il tenore letterale, nellâambito di cause in cui si discuteva della possibilitĂ , per una persona la cui patente di guida era stata oggetto, nel territorio di uno Stato membro, di una misura di restrizione, di sospensione o di revoca, di vedersi riconoscere da tale Stato la validitĂ di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro successivamente allâadozione di detta misura (v., in particolare, sentenze Wiedemann e Funk, Câ329/06 e Câ343/06, EU:C:2008:366; Zerche e a., da Câ334/06 a Câ336/06, EU:C:2008:367, nonchĂŠ Hofmann, Câ419/10, EU:C:2012:240), ma il testo delle succitate disposizioni disciplina anche una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il primo Stato membro rifiuta di riconoscere la validitĂ di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro precedentemente alla decisione di restrizione, di sospensione o di revoca di detta patente.
Si deve infine osservare che lâarticolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439 autorizza lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro a procedere, se necessario, alla sostituzione di tale patente, affinchĂŠ questo primo Stato membro possa applicare al suddetto titolare le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o lâannullamento del diritto di guidare. Da tale disposizione risulta che lo Stato membro di residenza normale è autorizzato ad adottare misure di restrizione, sospensione, revoca o annullamento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, le quali producono i loro effetti in tutti gli Stati membri.
Occorre, per contro, considerare che lâarticolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, il quale non prevede una siffatta possibilitĂ di sostituire la patente di guida, consente ad uno Stato membro, che non sia lo Stato membro di residenza normale, unicamente di adottare, in forza della propria normativa nazionale e a motivo dellâinfrazione commessa nel proprio territorio dal titolare di una patente di guida ottenuta precedentemente in un altro Stato membro, misure la cui portata è circoscritta a tale territorio e il cui effetto si limita al rifiuto di riconoscere, in questâultimo, la validitĂ di detta patente.
Come rilevato dallâavvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, lâarticolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 rappresenta quindi unâillustrazione del principio di territorialitĂ delle leggi penali e di polizia, il quale viene esplicitamente menzionato allâarticolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439 e allâarticolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126. Infatti, lâarticolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 riguarda misure adottate in applicazione delle leggi penali e di polizia di uno Stato membro e che incidono sulla validitĂ , nel territorio di tale Stato membro, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
A tale proposito occorre rilevare che la Corte ha giĂ statuito che uno Stato membro nel cui territorio è stata commessa unâinfrazione è il solo competente a punire tale infrazione adottando, se del caso, un provvedimento di revoca della patente o dellâautorizzazione alla guida, accompagnato o meno da un periodo di divieto di richiedere una nuova patente (v. sentenza Weber, Câ1/07, EU:C:2008:640, punto 38).
Riguardo al procedimento principale, occorre constatare che il fatto che la sig.ra Aykul abbia guidato, lâ11 maggio 2012, un veicolo a motore sotto lâeffetto di una sostanza stupefacente ha comportato anzitutto lâavvio, da parte della Procura di Stato di Ravensburg, di un procedimento istruttorio penale nei confronti dellâinteressata, procedimento che è infine stato archiviato.
Dalla decisione di rinvio risulta inoltre che il comune di Leutkirch ha inflitto alla sig.ra Aykul unâammenda per aver guidato un veicolo sotto lâeffetto di sostanze stupefacenti e ha imposto alla medesima un divieto di guida della durata di un mese. Infine, il Landratsamt Ravensburg, autoritĂ amministrativa competente in materia di permessi di guida, è giunto a revocarle il permesso di guida in base alla normativa tedesca in materia. Conformemente a tale normativa, qualora emergano dubbi relativi allâidoneitĂ alla guida del titolare di un permesso di guida, è prevista una verifica di tale idoneitĂ e, se ne è dimostrata lâinsussistenza, lâautoritĂ competente ha lâobbligo di revocare il permesso in questione. Secondo la prassi relativa a detta normativa, le autoritĂ tedesche si ritengono competenti a revocare un permesso di guida rilasciato allâestero qualora unâinfrazione stradale commessa in Germania evidenzi segni di inidoneitĂ alla guida.
Facendo riferimento alla riserva relativa al rispetto del principio di territorialitĂ delle leggi penali e di polizia di cui allâarticolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439 e allâarticolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126, la Commissione ritiene che la revoca del permesso di guida per inidoneitĂ del titolare del medesimo alla guida di veicoli a motore non possa essere considerata quale provvedimento cautelare di natura penale e dunque rientrante nellâambito del diritto penale cui si applica detta riserva.
A tale riguardo è sufficiente constatare che le disposizioni cui la Commissione si riferisce non riguardano solamente le leggi penali, ma anche le leggi di polizia. Inoltre, anche la possibilitĂ , rilevata ai punti 60 e 61 della presente sentenza, che lâarticolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 conferisce a uno Stato membro di rifiutare di riconoscere la validitĂ di una patente di guida ottenuta precedentemente in un altro Stato membro, a motivo dellâinfrazione commessa, nel proprio territorio, dal titolare di tale patente, non è limitata alle misure adottate in applicazione del diritto penale del primo Stato membro. Infatti, la sanzione per unâinfrazione commessa nel territorio di uno Stato membro può assumere forme differenti, a seconda della natura e della gravitĂ di questâultima nonchĂŠ a seconda dellâorganizzazione giurisdizionale di tale Stato, il quale può conoscere o meno una distinzione tra atti amministrativi e atti giudiziari.
Come rilevato dallâavvocato generale al paragrafo 104 delle sue conclusioni, mentre lâinfrazione commessa dalla sig.ra Aykul poteva essere sanzionata al contempo in sede penale e in sede amministrativa, lâautoritĂ giudiziaria procedente ha deciso di archiviare il procedimento istruttorio penale inizialmente avviato nei confronti dellâinteressata. Per contro, questa stessa infrazione ha portato lâautoritĂ amministrativa competente in materia di permessi di guida, vale a dire il Landratsamt Ravensburg, a revocarle la patente di guida.
Ne consegue che una decisione come quella del Landratsamt Ravensburg del 17 settembre 2012, di revocare il permesso di guida alla sig.ra Aykul, rientra tra le misure che uno Stato membro può adottare in base allâarticolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126.
Inoltre, si deve constatare che obbligare uno Stato membro a riconoscere in maniera incondizionata la validitĂ di una patente di guida in una situazione come quella di cui al procedimento principale sarebbe contrario allâobiettivo dâinteresse generale dellâUnione consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale, che la direttiva 2006/126 per lâappunto persegue (v., in tal senso, sentenza Glatzel, Câ356/12, EU:C:2014:350, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).
Infatti, la possibilitĂ concessa ad uno Stato membro di revocare al titolare di una patente di guida lâautorizzazione a guidare nel proprio territorio a motivo di unâinfrazione commessa in questâultimo costituisce invero una limitazione al principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida. Tuttavia, tale limitazione, che consente di ridurre il rischio di incidenti della circolazione, è idonea a rafforzare la sicurezza della circolazione stradale, ciò che rientra nellâinteresse di tutti i cittadini.
Alla luce dellâinsieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni prima e seconda nonchĂŠ alla quarta questione, lettera a), dichiarando che gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validitĂ di tale patente a motivo di unâinfrazione che il titolare di questâultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare lâinidoneitĂ alla guida di veicoli a motore.
Sulle questioni terza e quarta, lettera b)
Con la sua terza questione, nonchĂŠ con la sua quarta questione, lettera b), che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se lo Stato membro che rifiuta di riconoscere la validitĂ di una patente di guida, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, sia competente a stabilire i requisiti che il titolare di tale patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio.
A tale riguardo, sebbene la Corte abbia dichiarato in diverse occasioni, come risulta dal punto 46 della presente sentenza, che spetta solo allo Stato membro del rilascio verificare se siano soddisfatti i requisiti minimi imposti dal diritto dellâUnione, in particolare quelli relativi allâidoneitĂ a guidare (v., in tal senso, sentenza Hofmann, Câ419/10, EU:C:2012:240, punto 45), occorre ricordare che, nel procedimento principale, lâidoneitĂ alla guida è stata rimessa in discussione non al momento del rilascio della patente di guida, bensĂŹ a seguito di unâinfrazione commessa dal titolare di tale patente successivamente al rilascio della medesima e la cui sanzione ha prodotto i suoi effetti solo nel territorio dello Stato membro ove detta infrazione è stata commessa.
Occorre pertanto affermare che spetta alle autoritĂ dello Stato membro nel cui territorio lâinfrazione è stata commessa stabilire se il titolare della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro sia nuovamente idoneo a guidare nel suo territorio.
Infatti, come in sostanza sostenuto dal governo polacco, dal momento che il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere la validitĂ della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro si basa su norme nazionali che non esistono necessariamente nella normativa dello Stato membro del rilascio, risulta difficile ipotizzare che la normativa di questâultimo Stato stabilisca essa stessa requisiti che il titolare di una patente di guida dovrebbe soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel territorio di un altro Stato membro.
Si deve tuttavia sottolineare che dalla giurisprudenza della Corte si evince che lâarticolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 non può essere fatto valere da uno Stato membro per rifiutare di riconoscere indefinitamente la validitĂ di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora il titolare di detta patente sia stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento restrittivo (v., in tal senso, sentenza Hofmann, Câ419/10, EU:C:2012:240, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).
Infatti, ammettere che uno Stato membro possa richiamarsi alle proprie disposizioni nazionali per opporsi indefinitamente al riconoscimento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro equivarrebbe alla negazione stessa del principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida, che costituisce la chiave di volta del sistema istituito dalla direttiva 2006/126 (v., in tal senso, sentenza Kapper, Câ476/01, EU:C:2004:261, punto 77; ordinanza Kremer, Câ340/05, EU:C:2006:620, punto 30; sentenze AkyĂźz, Câ467/10, EU:C:2012:112, punto 57, e Hofmann, Câ419/10, EU:C:2012:240, punto 78).
Spetta in ultima analisi al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti della controversia principale e ad interpretare la normativa nazionale, esaminare se, nel caso di specie, applicando le proprie norme, la Repubblica federale di Germania in realtĂ non si opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida della sig.ra Aykul. In tale prospettiva spetta ad esso anche verificare se i requisiti previsti dalla normativa tedesca affinchĂŠ una persona in una situazione come quella della sig.ra Aykul possa riacquistare il diritto di guidare nel territorio tedesco rispettino il principio di proporzionalitĂ e, in particolare, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dellâobiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale.
Tuttavia, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale una risposta utile, è competente a fornirgli indicazioni ricavate dagli atti del procedimento principale nonchĂŠ dalle osservazioni scritte ed orali ad essa sottoposte, in modo da consentire a detto giudice di decidere (v., in tal senso, sentenza Wiering, Câ347/12, EU:C:2014:300, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la sig.ra Aykul, che è stata oggetto di una misura di revoca del suo permesso di guida austriaco nel territorio tedesco, ha la possibilitĂ di chiedere di essere nuovamente autorizzata a guidare veicoli a motore in Germania, munita della sua patente di guida austriaca. Infatti, nellâallegato della sua decisione del 17 settembre 2012, il Landratsamt Ravensburg ha informato lâinteressata del fatto che la sua idoneitĂ alla guida di veicoli a motore avrebbe potuto essere riconosciuta sulla base di una perizia medicoâpsicologica redatta da un centro di controllo dellâidoneitĂ alla guida ufficialmente riconosciuto in Germania, ed ha precisato che la redazione di una siffatta perizia era di norma subordinata alla prova dellâastinenza, da parte della persona interessata, da qualsiasi consumo di sostanze stupefacenti per un periodo di un anno.
Inoltre, dalla risposta scritta del governo tedesco ad un quesito posto dalla Corte risulta che, anche in mancanza di una siffatta perizia medicoâpsicologica, il diritto di utilizzare in Germania una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro viene riacquistato di diritto qualora, alla scadenza di un determinato periodo, lâiscrizione relativa allâinidoneitĂ sia cancellata dal registro dellâidoneitĂ alla guida previsto allâarticolo 29, paragrafo 1, dello StVG. Nel caso della sig.ra Aykul, dalle informazioni fornite dal governo tedesco risulta che, conformemente a tale disposizione, il termine per la cancellazione dovrebbe essere di cinque anni, tenuto conto della natura dellâinfrazione commessa. Pertanto, alla scadenza di tale termine, lâinteressata potrĂ nuovamente utilizzare in Germania la propria patente di guida senza dover presentare alcuna perizia medicoâpsicologica.
Tenuto conto di tali indicazioni, che spetta al giudice del rinvio verificare, si deve constatare che le disposizioni tedesche non paiono ostare indefinitamente al riconoscimento della patente di guida della sig.ra Aykul.
Inoltre, il fatto di subordinare la riacquisizione, da parte della sig.ra Aykul, del suo diritto di guidare un veicolo a motore in Germania o alla presentazione di una perizia medicoâpsicologica, la cui redazione presuppone la prova dellâastinenza per un anno da qualsiasi consumo di sostanze stupefacenti, o al decorso di un periodo di cinque anni, appare una misura preventiva efficace e proporzionata allâobiettivo consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale.
Alla luce di quanto precede occorre rispondere alla terza questione nonchĂŠ alla quarta questione, lettera b), dichiarando che lo Stato membro che rifiuti di riconoscere la validitĂ di una patente di guida, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, è competente a stabilire i requisiti che il titolare di una patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio. Spetta al giudice del rinvio esaminare se, applicando le proprie norme, lo Stato membro in questione in realtĂ non si opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. In tale prospettiva, spetta ad esso verificare se i requisiti previsti dalla normativa del primo Stato membro, conformemente al principio di proporzionalitĂ , non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dellâobiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1)      Gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validitĂ di tale patente a motivo di unâinfrazione che il titolare di questâultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare lâinidoneitĂ alla guida di veicoli a motore.
2)      Lo Stato membro che rifiuti di riconoscere la validitĂ di una patente di guida, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, è competente a stabilire i requisiti che il titolare di una patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio. Spetta al giudice del rinvio esaminare se, applicando le proprie norme, lo Stato membro in questione in realtĂ non si opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. In tale prospettiva, spetta ad esso verificare se i requisiti previsti dalla normativa del primo Stato membro, conformemente al principio di proporzionalitĂ , non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dellâobiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale.












