Home Processo Amministrativo Giurisprudenza Provvedimenti del Questore: illegittimi se sproporzionati!
  • Provvedimenti del Questore: illegittimi se sproporzionati!

    Lunedì 05 Dicembre 2011 08:06
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    N. 2735/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 3037 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 3037 del 2011, proposto dalla S. S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Paterniti La Via, Carla Caputo e Luca Menichino, con domicilio eletto presso Pietro Paterniti La Via in Catania, viale XX Settembre, n. 19;
    contro
    Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
    per l'annullamento
    e con richiesta di decreto presidenziale inaudita altera parte,
    del decreto del Questore della provincia di Ragusa assunto in data 1 ottobre 2011 e notificato in data 19 ottobre 2011;
    per quanto occorrer possa, del verbale di accertamento di illecito amministrativo n 7/201 notificato in data 1 aprile 2011 della Questura di Ragusa - divisione polizia amministrativa e sociale dell'immigrazione;
    di ogni atto e/o comportamento preordinato consequenziale e comunque connesso;
    del silenzio- rifiuto formatosi a seguito dell'istanza di autorizzazione alla nomina di altro rappresentante presso il punto vendita "...omissis..." presso il Centro Commerciale "...omissis...", depositata presso la Questura di Ragusa il 13/07/2011;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
    Ritiene il Collegio che il ricorso è fondato.
    1. L'impugnato decreto del Questore di Ragusa ha disposto la sospensione per venti giorni della licenza di P.S. per il commercio al minuto di oggetti preziosi a carico del suo titolare M. M., in conseguenza del verbale di illecito amministrativo, redatto 31/03/2001, ai sensi degli artt. 8 e 17bis, 2^ comma del T.U.L.P.S., in quanto si è accertato che il 14/03/2011 il medesimo si è fatto rappresentare " da una persona non autorizzata nella suindicata licenza di P.S. ".
    2.1. Col primo motivo di censura si deduce violazione e falsa applicazione delle predette disposizioni di legge, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto, contraddittorietà e difetto di motivazione, sulla base di argomentazioni che appaiono condivisibili.
    2.2. l'art.8 del citato T.U. prevede che "Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
    Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione. "
    L'art. 17-ter., a sua volta stabilisce, per quanto qui rileva, al comma 3. "Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative ".
    E, con riferimento a quest'ultima disposizione, si deduce in ricorso che l'interessato non solo ha provveduto al sollecito pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.032,9,contestualmente inflitta, ma già nel mese di ottobre 2010 aveva chiesto alla Questura di Ragusa l'autorizzazione per altro rappresentante, in aggiunta a quelli (due) già presenti, " evidenziando le insuperabili difficoltà di gestire un sistema di turnazione che garantisse la presenza costante di almeno un rappresentante autorizzato, in ragione della copertura oraria molto estesa nel centro commerciale "...omissis...", dove i negozi sono aperti sette giorni la settimana dalle ore 9 alle ore 21 " (pagg.10-11 ric.).
    La richiesta veniva respinta.
    Successivamente, nell'arco di tempo intercorrente tra l'elevazione del verbale di illecito amministrativo, avvenuta 31/03/2011 e l'adozione del provvedimento di sospensione della licenza, adottato il 1^ ottobre 2011, il rappresentante legale della società ricorrente, Sig. M. M., rinnovava l'istanza predetta il 13/07/2011.
    Tanto basta, ad avviso del Collegio, per ritenere applicabile la surriportata disposizione del T.U.L.P.S. (" Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative ") per essersi il ricorrente attivato in tal senso.
    2.3. Fondato si rivela anche il terzo motivo con il quale l'interessato ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa ed il difetto di motivazione, giacché il provvedimento sospensivo adottato sembra, in effetti, non proporzionato all'illecito amministrativo accertato, tenuto conto del rilevante pregiudizio economico (e morale) causato dalla chiusura dell'esercizio commerciale per venti giorni e che non risultava reitera dell'illecito.
    In proposito la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di rilevare come il principio di proporzionalità abbia oggi pieno ingresso nel nostro ordinamento non solo in quanto parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, ma anche perché da sempre ricavabile dal dettato della nostra Costituzione e, in particolare, nel quadro del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 31 gennaio 2007, n. 160; Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2006, n. 2087; T.A.R. Lombardia - Brescia, 19 dicembre 2005, n. 1356; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 giugno 2002, n. 3476; idem, Sez. V, 30 aprile 2002, n. 2294).
    L'applicabilità di tale principio, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia impone, invero, un'indagine c.d. "trifasica", che dopo l'accertamento della necessità della misura, nonché della sua idoneità allo scopo da raggiungere conduca all'individuazione della misura strettamente proporzionata con il fine da raggiungere; in applicazione di tale principio l'opzione preferita nell'arco delle possibili scelte da parte della procedente Autorità deve inderogabilmente coincidere con "la misura più mite", sicché lo strumento in concreto prescelto non superi la soglia di quanto appaia necessario per il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito (cfr. Corte di Giustizia, Grande Sezione, 6 dicembre 2005, nei procedimenti riuniti C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA ed altri e sentenze 14 dicembre 2004, causa C-434/02, Arnold André GmbH & Co, punto 45; 14 dicembre 2004 causa C-210/03, Swedish Match, punto 47).
    2.4. Il ricorso è pertanto fondato e, assorbito quant'altro, va accolto, col conseguente annullamento del provvedimento impugnato; il che esime, a prescindere da ogni delibazione sul rito, dalla pronuncia sul silenzio-rifiuto in quanto solo subordinatamente impugnato.
    3. Si ravvisano nondimeno valide ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
    Compensa le spese.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE-ESTENSORE
    Cosimo Di Paola
    IL CONSIGLIERE
    Francesco Brugaletta
    IL CONSIGLIERE
    Rosalia Messina
     
    Depositata in Segreteria il 21 novembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
Mondolegale 2011
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