| Giovedì 20 Ottobre 2011 14:06 |
N. 324/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 341 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2011, proposto da:
M. S., rappresentato e difeso dall'avv. Laila Altobelli, con domicilio eletto presso l'avv. Manuela D'Innocenzio in Perugia, via del Coppetta, 6;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, Istituto Tecnico Statale Commerciale e Per Geometri "G. Spagna", rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliati per legge presso la stessa in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
PROVVEDIMENTO DEL 13.6.2011 DEL CONSIGLIO. DELLA CLASSE 3D DELL'ITC "G. SPAGNA" DI SPOLETO, DI NON AMMISSIONE ALLO SCRUTINO DI FINE ANNO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria e di Istituto Tecnico Statale Commerciale e Per Geometri "G. Spagna";
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2011 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1- Con il verboso ricorso, contrastante con il dovere di sinteticità (art. 3 C.P.A.), si impugna il provvedimento di non ammissione allo scrutinio di fine anno adottato perché il ricorrente non ha frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Si formulano variegate censure di eccesso di potere e violazione di legge con le quali, in estrema sintesi, si lamenta la violazione degli obblighi di motivazione, istruttoria, informativa, comunicazione preventiva, buona amministrazione.
Il tutto, essenzialmente perché:
- la Scuola non avrebbe tenuto conto dell'esiguità del numero delle assenze superiori ai due terzi dell'orario;
- non sarebbe stato adeguatamente valutato il grave stato di salute del ricorrente.
2- L'Amministrazione si è costituita controdeducendo.
3- Il Collegio osserva che, come afferma il ricorrente, non smentito, (ricorso pag. 5, penultimo cpv) il numero delle assenze eccedenti il quantitativo massimo consentito (25% dell'anno scolastico) è veramente esiguo (0,95% del quantitativo stesso).
In più, non è contestata la patologia che affligge il ricorrente, idonea a provocare ripetuti e gravi disturbi, con correlate, varie difficoltà di partecipare alle attività scolastiche..
4- Di tali elementi la Scuola non ha tenuto conto e non ha ammesso il ricorrente allo scrutinio senza alcuna motivazione, adottando il contestato provvedimento in maniera automatica, sulla base della mera constatazione del numero delle assenze (verbale del Consiglio di Classe n. 2 del 13 giugno 2011, pag. 2).
Orbene, il Tribunale giudica che un automatismo simile contrasti con la norma di riferimento (D.P.R. n. 122/2009, art. 14, comma 7^) giacché questa prevede motivate deroghe al limite quantitativo delle assenze (in senso conforme: Cons. Stato Sez. VI, Ord. N. 5541/2010; id. Ord. N. 5542/2010).
5- La violazione del dovere di motivazione è dunque palese.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con assorbimento dell'esame delle restanti censure attesa la natura d'antecedente logico di quella ritenuta fondata.
6- L'impugnato diniego di ammissione allo scrutinio viene dunque annullato dal che consegue l'obbligo per la Scuola di:
a- valutare nuovamente la assenze del ricorrente tenendo conto sia della modestia del superamento del limite, sia del suo grave stato di salute;
b- considerare definitivo lo scrutinio già effettuato, con riserva, in esecuzione del Decreto Cautelare di questo Tribunale n. 121 / 2011, ove dalla rinnovata valutazione di cui al precedente punto - a - consegua l'ammissione allo scrutinio stesso;
c- considerare definitivi gli esiti degli esami già sostenuti, con riserva, in esecuzione del suddetto Decreto e della successiva Ordinanza Collegiale n. 127/2011;
d- effettuare lo scrutinio finale e, ove positivo, ammettere il ricorrente alla classe superiore.
7- Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione della complessità del quadro normativo di riferimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come specificato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
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IL PRESIDENTE F.F.-ESTENSORE
Carlo Luigi Cardoni
IL CONSIGLIERE
Pierfrancesco Ungari
IL CONSIGLIERE
Stefano Fantini
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Depositata in Segreteria il 4 ottobre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)












