| Giovedì 09 Giugno 2011 18:40 |
N. 496/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 1358 Reg. Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2009, proposto da:
I. D., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Ciannameo, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;
contro
Ministero dell'Interno - Questura della Provincia di Foggia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento,
previa sospensiva dell'efficacia,
"del Decreto di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno n. B9995 per motivi di lavoro subordinato emesso in data 16/04/2009 e notificato in data 26/06/2009."
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza n. 593 dell'1 ottobre 2009, di accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione cautelare;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante; nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Espone in fatto il sig. I. D. di aver inoltrato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. B9995 per motivi di lavoro subordinato al competente Ufficio Immigrazione di Foggia con assicurata postale in data 20 febbraio 2008; aggiunge che in data 8 agosto 2008 gli veniva comunicato il preavviso di rigetto per aver presentato l'istanza oltre sessanta giorni dalla scadenza del titolo in suo possesso, senza giustificato motivo e che in data 26 giugno 2009 gli veniva notificato il provvedimento di rifiuto adottato dalla Questura della Provincia di Foggia in data 16 aprile 2009.
Il sig. I. D. ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 21 agosto 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale nella medesima data, con il quale ha chiesto l'annullamento del suddetto decreto di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno Cat. A.12/2009 emesso in data 16 aprile 2009 dalla Questura della Provincia di Foggia.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto la violazione nei suoi confronti del diritto di difesa, previsto e riconosciuto dall'art. 24 Cost.; il sig. I. lamenta che la comunicazione di avvio del procedimento finalizzata al rifiuto del rinnovo del titolo richiesto sarebbe stata redatta solo in lingua italiana e non nella lingua dello Stato di provenienza di esso ricorrente e in altra lingua da esso conosciuta e tale circostanza non gli avrebbe consentito di inviare la certificazione medica attestante la propria malattia, né il competente Ufficio lo aveva edotto sulla necessità di inviare la documentazione medica in suo possesso per attestare il proprio impedimento a presentarsi presso lo sportello Ufficio Immigrazione di Foggia.
Parte ricorrente ha prodotto in giudizio il provvedimento impugnato e la suddetta certificazione medica.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero dell'Interno, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 30 settembre 2009, con ordinanza n. 593, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 5 marzo 2011 ha depositato la relazione illustrativa della Questura della Provincia di Foggia del 9 febbraio 2011.
Alla udienza pubblica del 10 marzo 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio deve rilevare preliminarmente la tardività del deposito della relazione illustrativa di parte resistente, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, essendo stata prodotta in data 5 marzo 2011 e, quindi, oltre il termine previsto di trenta giorni liberi prima dell'udienza di discussione celebrata il 10 marzo 2011.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Il Collegio, aderendo al prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, ritiene che il rinnovo del permesso di soggiorno non possa essere negato se l'istanza è stata presentata dopo la scadenza dei termini di legge per cause di forza maggiore (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 05 giugno 2008, n. 1553) e che in presenza di una domanda di rinnovo presentata dopo la scadenza del termine di legge, l'amministrazione dell'Interno debba valutare l'eventuale sussistenza di una situazione di obbiettiva difficoltà a provvedere nel termine prescritto, e se dunque il ritardo trovi una valida giustificazione (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5240).
Passando ad analizzare la fattispecie concreta oggetto di gravame, il Collegio, concordando con le motivazioni contenute nell'ordinanza di accoglimento della domanda incidentale di sospensione cautelare, ritiene che la mancata presentazione nei termini della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno da parte del ricorrente sia imputabile a motivi di forza maggiore.
Il ricorrente ha prodotto in giudizio due certificati medici del dott. A. G. della A.S.L. FG/3 datati 13 gennaio 2008 e 2 febbraio 2008; dal primo certificato risulta che il sig. I. necessitava di accertamenti clinici-diagnostici e venti giorni di riposo e cure salvo complicazioni e nel secondo che abbisognava di ulteriori venti giorni di riposo e cure salvo complicazioni; a conferma del proprio stato di malattia il ricorrente ha altresì prodotto copia del verbale di pronto soccorso dell'Ospedale "S. Timoteo" di Termoli (CB) del 7 giugno 2009.
Il Collegio, considerato che dai suddetti certificati medici prodotti in giudizio il sig. I. risultava malato ed abbisognava di riposo e cure almeno dal 13 gennaio 2008, data del primo certificato, e quindi nei sessanta giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno di cui era titolare il ricorrente, 16 novembre 2007 e che il ricorrente, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, ha trasmesso l'istanza di rinnovo in data 20 febbraio 2008, immediatamente prima della scadenza degli ulteriori venti giorni di riposo e cure prescritte dal secondo certificato medico, ritiene che il ritardo nella trasmissione della istanza di rinnovo sia validamente giustificato dal suo stato di malattia.
Il Collegio ritiene che la circostanza che la comunicazione di avvio del procedimento finalizzata al rifiuto del rinnovo del titolo richiesto sarebbe stata redatta solo in lingua italiana e non nella lingua dello Stato di provenienza di esso ricorrente e in altra lingua da esso conosciuta e l'ulteriore circostanza riferita che il competente Ufficio non lo avrebbe edotto sulla necessità di inviare la documentazione medica in suo possesso per attestare il proprio impedimento a presentarsi presso lo sportello Ufficio Immigrazione di Foggia, non consentendogli di inviare la certificazione medica in suo possesso attestante la propria malattia, trattandosi di fatti non specificamente contestati dall'amministrazione costituita, devono ritenersi provati ai sensi dell'art. 64 del c.p.a..
Alla luce di quanto sopra coglie nel segno la censura con la quale il ricorrente ha dedotto che i suddetti fatti abbiano determinato la violazione del suo diritto di difesa.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto.
Il Collegio, in considerazione della natura della presente controversia e della qualità delle parti, ritiene che sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE
Pietro Morea
L'ESTENSORE
Rosalba Giansante
IL REFERENDARIO
Paolo Amovilli
Â
Depositata in Segreteria il 25 marzo 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)












