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  • Accesso agli atti di associazioni riconosciute dal Codice del Consumo

    Giovedì 09 Giugno 2011 17:40
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    N. 129/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 76 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ai sensi dell'art. 116 cod.proc.amm.
    sul ricorso n. 76 del 2011 proposto dall'Ass.ne C. e da CO. Emilia-Romagna, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, difesi e rappresentati dall'avv. Fausto Pucillo, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;
    contro
    l'Autorità d'Ambito per il Servizio idrico integrato ed il Servizio di Gestione dei Rifiuti urbani di Reggio Emilia, in persona del Presidente Mirko Tutino, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Coli ed elettivamente domiciliata in Parma, b.go G. Tommasini n. 20, presso lo studio dell'avv. Mario Ramis;
    nei confronti di
    Regione Emilia-Romagna e Provincia di Reggio Emilia, non costituite in giudizio;
    per l'annullamento
    del rifiuto/inadempimento in relazione alla richiesta di accesso agli atti relativi agli elenchi degli utenti non serviti da impianti di depurazione nonché agli atti relativi alle procedure di restituzione poste in essere ai sensi del d.m. 30 settembre 2009 (in attuazione della legge n. 13/2009).
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità d'Ambito per il Servizio idrico integrato ed il Servizio di Gestione dei Rifiuti urbani di Reggio Emilia;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato relatore il dott. Italo Caso;
    Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 20 aprile 2011 i difensori come specificato nel verbale;
    Considerato che, con istanza pervenuta il 9 dicembre 2010 all'Autorità d'Ambito per il Servizio idrico integrato ed il Servizio di Gestione dei Rifiuti urbani di Reggio Emilia, l'Ass.ne C. chiedeva di prendere visione ed estrarre copia degli elenchi degli utenti non serviti da impianti di depurazione nonché degli atti relativi alle conseguenti procedure di restituzione della quota di tariffa non dovuta, ai sensi degli artt. 4 e 7 del decreto 30 settembre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;
    che, rimasta inerte l'Amministrazione, le ricorrenti hanno esercitato l'actio ad exhibendum, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 116 cod.proc.amm., con richiesta al giudice amministrativo delle misure utili a garantirne il diritto a prendere visione ed estrarre copia della documentazione oggetto dell'istanza di accesso tacitamente respinta;
    che si è costituita in giudizio l'Autorità d'Ambito per il Servizio idrico integrato ed il Servizio di Gestione dei Rifiuti urbani di Reggio Emilia, opponendosi all'accoglimento del ricorso;
    che alla Camera di Consiglio del 20 aprile 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;
    Ritenuto, quanto all'eccepito difetto di legittimazione dell'associazione ricorrente, che il Collegio concorda con i precedenti giurisprudenziali favorevoli al riconoscimento del diritto di accesso di detta associazione relativamente agli atti di che trattasi, e ciò alla luce della circostanza che essa è associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 137 del Codice del consumo e che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, il diritto di accesso è garantito a tutti i soggetti "interessati", intendendosi per tali i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento in relazione al quale è chiesto l'accesso, sicché l'associazione ricorrente, in quanto ente esponenziale degli interessi dei consumatori, ha un interesse immediato e diretto alla conoscenza dei documenti richiesti per tutelare la pretesa al rimborso spettante agli utenti del servizio di depurazione, ai sensi degli artt. 4 e 7 del d.m. 30 settembre 2009 (v. TAR Puglia, Bari, Sez. I, 15 aprile 2011 n. 605; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 23 marzo 2011 n. 1628);
    che, del resto, tale conclusione è coerente con l'orientamento secondo cui, se da un lato deve essere negato alle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui all'art. 137 del Codice del consumo un potere di vigilanza a tutto campo da esercitare a mezzo del diritto all'acquisizione conoscitiva di atti e documenti che consentano preliminari verifiche in ordine al corretto esercizio di una funzione amministrativa, deve tuttavia ammettersi, ai sensi dell'art. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990, l'ostensione in loro favore dei documenti amministrativi, relativi a pubbliche funzioni o servizi pubblici rivolti ai consumatori e utenti, che incidono in via diretta e immediata, e non in via meramente ipotetica e riflessa, sugli interessi delle categorie rappresentate (v., tra le altre, TAR Lazio, Sez. II, 2 settembre 2010 n. 32099);
    che neppure rende inammissibile la domanda giudiziale proposta il rilievo per cui la disciplina contenuta nel d.m. 30 settembre 2009 imporrebbe al Gestore e non all'Autorità d'Ambito il compito di informare gli utenti delle determinazioni assunte, posto che l'art. 25, comma 2, della legge n. 241 del 1990 prevede che la "...richiesta di accesso ai documenti ... deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente ..." e che l'Autorità d'Ambito di Reggio Emilia, costituitasi in giudizio, non ha negato di detenere, perché ad essa trasmessi dal gestore, gli elenchi di cui all'art. 4 del d.m. 30 settembre 2009;
    che sono, infine, da escludere profili di inammissibilità legati alla mancata notificazione del ricorso agli utenti - quali controinteressati la cui riservatezza verrebbe pregiudicata dall'ostensione dei dati loro relativi -, in quanto, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione, è sufficiente rilevare come, a norma dell'art. 22, comma 1, lett. c), della legge n. 241 del 1990, siano controinteressati i "...soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza ...", mentre nella fattispecie, ignorandosi quali utenti siano realmente compresi negli elenchi di quelli non serviti da impianti di depurazione attivi, non sarebbe evidentemente possibile individuare ex ante i soggetti da evocare in giudizio;
    Considerato, in conclusione, che non è legittimo il diniego tacito opposto dall'Amministrazione e che lo stesso va annullato;
    che va di conseguenza ordinata all'Autorità d'Ambito per il Servizio idrico integrato ed il Servizio di Gestione dei Rifiuti urbani di Reggio Emilia l'esibizione degli elenchi degli utenti non serviti da impianti di depurazione nonché degli atti relativi alle procedure di restituzione poste in essere ai sensi del d.m. 30 settembre 2009;
    che a tanto l'Amministrazione provvederà entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, previa segnalazione con congruo preavviso del tempo e del luogo stabiliti per l'esame e l'estrazione di copia della documentazione;
    che le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annullato il diniego tacito, ordina all'Autorità d'Ambito per il Servizio idrico integrato ed il Servizio di Gestione dei Rifiuti urbani di Reggio Emilia l'esibizione degli atti richiesti dalle ricorrenti, secondo le modalità e nel termine indicati in motivazione.
    Condanna l'Autorità d'Ambito per il Servizio idrico integrato ed il Servizio di Gestione dei Rifiuti urbani di Reggio Emilia al pagamento delle spese di giudizio, nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
    Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 20 aprile 2011, con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Mario Arosio
    L'ESTENSORE
    Italo Caso
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Emanuela Loria
     
    Depositata in Segreteria il 10 maggio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
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