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    Danno da ritardo "procedimentale": condizioni di risarcibilità

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    N. 469/2012 Reg. Sent.

    N. 286 Reg. Ric.

    ANNO 2009

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 286 del 2009, proposto da:

    R. P., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Pagano, Giuseppe Albano, con domicilio eletto presso Paolo Pagano in Potenza, via Giovanni XXIII;

    contro

    Comune di Melfi in persona del Sindaco p.t., n. c.;

    per l'accertamento

    della responsabilità del comune di Melfi per colpevole ed illegittimo ritardo o, comunque, per mero ritardo procedimentale (ex art. 2043 c.c.); per la condanna del comune di Melfi al risarcimento dei danni ingiusti patiti dal ricorrente quantificati in complessivi euro 918.488 o alla somma, maggiore o minore che il tar vorrà quantificare anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 o a mezzo di eventuale ctu, con interessi e rivalutazione fino al soddisfo;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Vista l'ordinanza collegiale n. 189/12 con cui sono stati ordinati incombenti istruttori al Comune di Melfi rimasti ineseguiti;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2012 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori Avv. Giuseppe Albano, per la parte ricorrente;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Il ricorrente dichiara di essere affittuario del suolo nonché soggetto a suo tempo designato quale futuro gestore dell'impianto di carburanti che avrebbe dovuto insediarsi alla via Foggia e da eseguirsi in parte su suolo demaniale e in parte su suolo di proprietà dell'azienda sanitaria locale n. 1, comportante una variante al p.r.g. Tale impianto avrebbe determinato il contestuale trasferimento di un altro sito già esistente nel territorio comunale di Melfi (via ...omissis...). A sostegno di tale progetto vi sarebbe stato un accordo commerciale tra la società A.P.I. e l'odierno ricorrente. A seguito dell'istanza, il 28/1/08, la commissione consiliare, riunitasi presso la sala giunta del comune, esprimeva all'unanimità parere favorevole a tale insediamento e rinviava all'ufficio tecnico del comune la valutazione di eventuali problematiche legate a tale installazione. Il 30/4/98 la citata commissione, riunitasi nuovamente, dopo aver preso atto dei rilievi formulati dall'u.t.c. richiedeva al ricorrente le autorizzazioni necessarie. Questi trasmetteva tutta la documentazione e in particolare l'atto di concessione demaniale, il contratto di locazione sottoscritto con l'azienda sanitaria locale n. 1, proprietaria di parte dei terreni interessati all'insediamento, il parere favorevole del dipartimento regionale assetto del territorio e l'autorizzazione dell'azienda sanitaria locale n. 1 alla trasformazione del terreno di proprietà USL ceduto in locazione. In data 1/2/09, stante l'inerzia del comune, il ricorrente chiedeva chiarimenti senza ricevere riscontro. Quasi tre anni dopo l'avvio del procedimento l'u.t.c. inviava al Presidente della Commissione Consiliare un nuovo parere favorevole a tale insediamento. Però, nonostante l'insussistenza di qualsiasi impedimento, il comune avrebbe continuato a procrastinare i tempi del procedimento. Nel 2003 il comune indiceva una conferenza di servizi che si concludeva all'unanimità, il 22/7/03, con autorizzazione al comune di Melfi ad adottare la variante al p.r.g. necessaria per installare il nuovo distributore di carburante. Il 2/9/03 anche l'ufficio della Protezione Civile dava parere favorevole e il ricorrente inviava pure l'autorizzazione regionale per le nuove realizzazioni idrauliche. L'A.P.I. inoltrava un nuovo sollecito il 30/9/04. Incredibilmente però, in data 26/9/06, a quasi nove anni di distanza dall'inizio del procedimento (10/12/97) il comune inviava all'X preavviso di rigetto spiegando che mancava la titolarità dell'area e del parere dell'Autorità di Bacino Puglia e stante il contrasto con le norme vigenti in materia di rete distributiva carburanti. Non avendo inviato tale preavviso al ricorrente questi assume di non aver potuto partecipare al procedimento. Il 17/3/09 veniva comunque sollecitata la definizione del procedimento confutando le argomentazioni del Comune, ma senza esito.

    Col presente gravame, notificato l'8/6/09 e depositato il 2/7/09, si deduce quanto segue:

    1.-mancata comunicazione di avvio del procedimento, dell'unità organizzativa responsabile e del responsabile dello stesso: violazione e falsa applicazione di legge (l. n. 241/90, artt. 4, 5 e 7).

    Sarebbe stata omessa la comunicazione in epigrafe sia nei riguardi del ricorrente e sia dell'a.p.i.;

    2.- mancata conclusione del procedimento amministrativo -violazione e falsa applicazione di legge (art. 2 l.n. 241/90).

    La condotta del comune sarebbe contraddittoria, illogica e manifestamente ingiusta dato che l'amministrazione non solo non avrebbe concluso, colpevolmente, il procedimento amministrativo nei termini di legge ma, a distanza di quasi 10 anni dal suo inizio, ha comunicato l'impossibilità di procedere all'adozione della variante al p.r.g. a causa dell'incomprensibile carenza della titolarità dell'area e della mancanza del parere dell'Autorità di Bacino Puglia divenuto obbligatorio, però, soltanto dopo il 30/12/05, pertanto assolutamente irrilevante per un procedimento che avrebbe dovuto essere già da lungo tempo concluso. Si richiama poi la giurisprudenza che supera la pregiudiziale amministrativa e quella che si occupa del danno conseguenza di un "non provvedimento". Ora, il ricorrente, premesso che egli e l'a.p.i. hanno presentato regolarmente nel corso degli anni numerose richieste di sollecito a concludere il procedimento, ritiene che sarebbe indubbio che, nella fattispecie, gli sarebbe stato negato un bene della vita che aveva diritto di ottenere (la variante al p.r.g. per l'attività di distribuzione carburanti) non foss'altro per tutte le autorizzazioni e pareri favorevoli acquisiti negli anni tanto da non esservi più spazio per una valutazione discrezionale comunale. Anche a voler ritenere insussistente la probabilità di conseguimento del bene della vita la perdita di chance, non potrebbe negarsi una responsabilità del comune per violazione degli obblighi imposti a presidio dell'affidamento del privato. Vi sarebbe cioè il danno da mero ritardo per violazione degli obblighi di correttezza procedimentale a carattere extracontrattuale. Quanto al danno emergente si calcola per locazione e concessione d'uso dei terreni una spesa pari a euro 16.571,00 più euro 20.000 per spese tecniche di progettazione degli impianti. Il lucro cessante (pari a euro 71.445,00 per ogni anno di mancato esercizio) tocca il mancato utile nel caso l'attività fosse stata operativa. Il dies a quo del risarcimento sarebbe l'1/5/00, cioè un anno e mezzo dopo la presentazione dell'istanza di variante.

    Il comune intimato non si è costituito. Con ordinanza collegiale n. 189/12 è stata disposta istruttoria cui il comune di Melfi non ha dato riscontro.

    Alla pubblica udienza del 20 settembre 2012 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

    DIRITTO

    Il Tribunale ritiene di non dover rinnovare l'ordine istruttorio a suo tempo rivolto al Comune (e, allo stato, rimasto ineseguito) in quanto, sulla base di una più approfondita disamina della vicenda esposta e comunque a prescindere dai dubbi inerenti la legittimazione ad agire del ricorrente in quanto soggetto non coincidente con la società che a suo tempo presentò l'istanza di insediamento del nuovo impianto di carburante, il ricorso appare infondato.

    In primo luogo vanno dichiarati inammissibili le censure mosse col primo motivo e col terzo motivo atteso che con le medesime si muovono tipici rilevi di illegittimità a carico dell'attività amministrativa senza però impugnare alcun atto o provvedimento amministrativo.

    La domanda risarcitoria principale, basata sull'assunto secondo cui l'istante avrebbe avuto diritto al bene della vita (e cioè al provvedimento cui aspirava), non ha pregio sia per la sua genericità e sia perché incentrata su una impostazione non condivisibile della questione.

    Infatti il ricorrente, pur mettendo a più riprese in evidenza presunte prolungate inerzie ascrivibili alla condotta del comune non dà dimostrazione della spettanza del bene della vita al cui riconoscimento aspira sia pur nelle forme del risarcimento per equivalente. Infatti, ai fini del riconoscimento della citata spettanza, non è sufficiente far riferimento alla mera esistenza di "autorizzazioni e pareri favorevoli ottenuti nel corso degli anni dalle più svariate amministrazioni e dai più disparati uffici competenti, tanto da non esservi più spazio per una valutazione discrezionale da parte del comune di Melfi" ma occorre evidenziare la concreta fattispecie procedimentale venuta a maturazione fino allo stadio di "diritto" al provvedimento favorevole. Inoltre, individua detto bene non già nell'accoglimento della istanza (presentata dall'X) di autorizzazione a trasferire l'impianto di distribuzione carburanti e lubrificanti di via ...omissis... in Melfi nella nuova ubicazione di via ...omissis..., sempre in Melfi (con concentrazione dell'impianto X sito in ...omissis...) bensì nella variante al p.r.g. necessaria per l'accoglimento della citata istanza (e che costituisce un distinto procedimento ancorche collegato a quello principale) atteso che l'area prescelta ricadeva, nello strumento urbanistico vigente, in zona tipizzata come "verde urbano".

    Ciò chiarito, occorre anzitutto precisare che l'iniziale istanza del 4/12/97 dell'a.p.i. rivolta ad ottenere l'autorizzazione all'installazione dell'impianto nel sito di via Foggia veniva successivamente (istanza prot. n. 0087 del 4/1/99) in qualche modo sostituita con altra ad analogo oggetto ma questa volta recante richiesta di autorizzazione in deroga al p.r.g. che, sull'area de qua, aveva stabilito una destinazione a verde pubblico. Occorre ricordare che da subito (gennaio 1998) l'amministrazione aveva fatto presente all'a.p.i. l'esigenza di acquisire tutte le altre autorizzazioni e pareri di competenza di altre amministrazioni che il ricorrente (cointeressato con l'X al buon esito della procedura) solo all'inizio del 1999 dichiarava di avere conseguito (concessione dell'area demaniale e locazione dell'area di supposta proprietà dell'Azienda Sanitaria). Successivamente, a seguito di chiarimenti intercorsi fra Comune e Regione, veniva avviata la procedura di variante mediante ricorso alle procedure di cui alla legge regionale n. 23/99 (conferenza di localizzazione). Occorre pure specificare che, con istanza del 30/9/04 l'X, considerato che in data 22/7/03 si era tenuta la conferenza che autorizzava il comune ad adottare la variante, chiedeva all'amministrazione di continuare l'iter urbanistico fino alla definitiva approvazione della variante.

    La nota del 26/9/06 del Sindaco di Melfi allegata al gravame ha poi chiuso in via definitiva il procedimento col rigetto dell'istanza (e non pertanto adottando un preavviso di rigetto ex art. 10 bis della la legge n. 241/90 come sostenuto in ricorso), specificando che la variante al p.r.g. approvato nel 1992 (alla cui adozione la conferenza di servizio del 22/7/03 aveva autorizzato il comune) non sarebbe stata adottata in dipendenza della carenza di titolarità dell'area e del parere dell'Autorità di Bacino della Puglia nonché del contrasto con le norme vigenti in materia di rete distributiva di carburanti. Quanto al primo profilo era infatti emerso che la particella di cui al foglio 76 n. 231 presa in locazione il 3/2/98 dall'Azienda Sanitaria USL n. 1 di Venosa per installarvi l'impianto de quo era risultata in realtà non essere in proprietà dell'Azienda e che solo con delibera di G.R. n. 176/06 era stato nominato un commissario ad acta incaricato di provvedere al trasferimento di tale terreno nel patrimonio di detta azienda (tale questione, secondo la nota del 17/3/09 del ricorrente sarebbe stata risolta dal citato commissario). Quanto al secondo profilo, con atti e delibere del 2004 e del 2005 l'Autorità di Bacino della Puglia prima negava il parere all'installazione dell'impianto e poi approvava il Piano Stralcio che sottoponeva l'area demaniale ex alveo del torrente Melfia (p.lla 1046, foglio 76) presa in concessione con atto del Ministero delle Finanze dell'1/2/99 al vincolo PAI definito come "Area ad alta pericolosità idraulica con alta probabilità di inondazione-classificazione R4- Rischio molto elevato". Quanto al terzo profilo, va anzitutto chiarito che nel corso della vicenda in esame la disciplina di legge relativa agli impianti di distribuzione di carburanti è più volte cambiata atteso che, a seguito del D.L. n. 32/98 era applicabile all'a.p.i. l'art. 3 co. 1 che fino al 31/12/99 subordinava l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio alla chiusura di almeno 3 impianti preesistenti. Poi, da un lato la L.R. n. 20/03 stabiliva che le domande in corso di istruttoria all'atto dell'entrata in vigore delle norme in questione dovessero essere riproposte adeguandole alla nuova normativa e, dall'altro, l'approvazione del relativo piano regionale (delibera di G.R. n. 1071 del 3/5/04) stabiliva, per il posizionamento dei nuovi impianti di distribuzione carburanti nei centri abitati, la distanza minima di 600 metri nel percorso stradale più breve. Anche queste due ultime sopravvenienze, puntualmente riportate nell'atto sindacale di chiusura del procedimento, impedivano il rilascio dell'autorizzazione all'impianto.

    Da tutto quanto sopra esposto risulta quindi che, a conclusione del procedimento, le condizioni di fatto e di diritto tali da far considerare maturata una piena aspettativa qualificata al rilascio dell'autorizzazione de qua in favore del ricorrente non può dirsi venuta ad esistenza sotto il profilo giuridico; anzi, secondo quanto statuito dal Sindaco con la nota predetta - che faceva presente la decisione di non procedere all'adozione della variante al p.r.g. (e, di conseguenza, al rilascio dell'autorizzazione all'impianto)- la domanda di provvedimento favorevole è stata rigettata.

    Occorre allora esaminare l'altra domanda risarcitoria, quella con la quale, sostanzialmente, si chiede il risarcimento per il cd. ritardo procedimentale. In questo caso, in via generale, il privato invoca la tutela risarcitoria per i danni conseguenti al ritardo con cui l'amministrazione ha adottato un provvedimento, di regola a lui favorevole, ma emanato appunto con ritardo rispetto al termine previsto per quel dato procedimento. Tale tipologia di tutela risarcitoria, nella fattispecie (così come sopra ricostruita, con la precisazione che il procedimento si è chiuso col definitivo atto di arresto procedimentale costituito dalla nota sindacale del 26/9/06) sarebbe quindi da ritenere applicabile anche all'ipotesi di un provvedimento amministrativo non impugnato (e quindi "legittimo") sfavorevole per il privato ma adottato con ritardo; in altri termini si ipotizza che il privato abbia subito danni per non aver ottenuto il tempestivo esame della propria istanza e per non aver conosciuto, entro i termini previsti, l'inaccoglibilità della stessa. In astratto al collegio una siffatta domanda non appare di per sé inappropriata atteso che il tempo è un bene della vita e che pertanto il ritardo nel ricevere un provvedimento sfavorevole possa avere effetti pregiudizievoli anche di natura patrimoniale. A sostegno di tale possibilità di tutela milita infatti il nuovo art. 2 bis della legge n. 241/90 (come modificata dalla legge n. 68/09 che stabilisce che le pp.aa. sono tenute a risarcire il danno ingiusto cagionato "in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento". Tale disposto normativo rieccheggia altresì il tenore testuale dell'art. 30 (azione di condanna) comma 4 del codice del processo amministrativo laddove, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, richiama proprio tale inciso dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Tale riferimento non è casuale atteso che, nella fattispecie, il ricorrente non riesce a dimostrare in ricorso né la colpa né il dolo dell'amministrazione. Il collegio condivide infatti quell'opinione giurisprudenziale (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, 6/7/2011 n. 416 che ritiene che, sia prima dell'avvento del codice del processo amministrativo, sia dopo la sua entrata in vigore, il danno da ritardo risulta risarcibile unicamente quando venga provata da parte ricorrente o la colpa ovvero il dolo dell'amministrazione. Non è cioè sufficiente l'inosservanza del termine procedimentale per far considerare sussistente il danno.

    Ma, oltre a ciò, sussistono ulteriori ragioni per disattendere la domanda in esame. Una è costituita dal fatto che, anche con riferimento alla domanda risarcitoria in esame, si chiede il ristoro del danno inteso nella sua pienezza e cioè sia il danno emergente costituito dall'onere sopportato per la locazione dei terreni dell'ASL e per la concessione di quelli demaniali nonché le spese di progettazione degli impianti e sia il mancato utile connesso alla mancata realizzazione tempestiva dell'impianto in termini commerciali. Non è stato chiesto, quindi, il mero danno che può subirsi per effetto di una illegittimità procedimentale sintomatica di una modalità comportamentale non improntata alla regola della correttezza, ma l'intero pregiudizio derivante dal mancato conseguimento del bene della vita, costituito dalla richiesta di autorizzazione alla installazione dell'impianto.

    Il collegio, quindi, nel caso di specie è impossibilitato ad attribuire autonomo rilievo risarcitorio alla mera violazione dell'obbligo di comportamento imposto all'amministrazione, indipendentemente dalla soddisfazione dell'interesse finale: ciò, per rispetto sia del principio della domanda, sia di quello dispositivo cui il processo risarcitorio deve conformarsi (cfr. Cons. St., IV, n. 248/08). E' evidente che ricollegare anche al ritardo procedimentale, ai fini risarcitori, un pregiudizio patrimoniale pieno (danno emergente e lucro cessante) finisce per porre sullo stesso piano la domanda in esame a quella proposta in via principale ed in precedenza esaminata con inevitabile estensione delle medesime considerazioni svolte in punto di accertamento della spettanza del bene della vita.

    L'altra ragione da segnalare a sostegno della reiezione della domanda "de qua" è costituita dal fatto che le spese asseritamente sostenute dal ricorrente (nella sua veste di futuro gestore del realizzando impianto e nell'interesse comunque dell'X) sono del tutto sprovviste di prova: mancano cioè prove documentali capaci di certificare in modo inequivoco ed oggettivo l'avvenuto esborso dei canoni locativi e concessori non potendo considerarsi tali dei meri prospetti riepilogativi di tali spese. Pari inidoneità inficia poi le spese progettuali, anch'esse prive di vera e propria prova documentale relativa all'avvenuto pagamento delle stesse, tali non potendosi ritenere le due dichiarazioni sostitutive esibite da altrettanti tecnici incaricati che neppure fanno menzione di precisi importi. Per di più, il tecnico incaricato del progetto urbanistico ed architettonico dell'impianto dichiara di essere stato incaricato dall'A.P.I. e non dal ricorrente. Alla luce di quanto sopra esposto, non può poi a maggior ragione trovare spazio di valutazione la perizia volta a dimostrare il mancato utile che si sarebbe potuto realizzare dalla gestione della stazione di servizio in caso di realizzazione della stessa durante l'arco temporale compreso fra il 1999 e il 2009.

    Conclusivamente il ricorso va rigettato. Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata.

    P. Q. M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

    Nulla spese.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

     

    IL PRESIDENTE F.F.

    Antonio Ferone

    L'ESTENSORE

    Giancarlo Pennetti

    IL CONSIGLIERE

    Pasquale Mastrantuono

     

    Depositata in Segreteria il 18 ottobre 2012

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     

    Annullamento di pubblico concorso e risarcimento del danno

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    N. 327/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 1400 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 1400 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    M. B. + 6 rappresentati e difesi dagli avv. Corrado Martelli e Aldo Tigano, con domicilio eletto presso la Segretaria del Tribunale;
    contro
    Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile Area III, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
    e con l'intervento di
    ad adiuvandum:
    D. R. + 7, rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Pantano, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;
    ad opponendum
    A. G., F. M., P. M., rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo La Cava, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;
    S. D. + 5, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo La Cava, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;
    per l'annullamento
    - quanto al ricorso introduttivo:
    del Decreto a firma del Capo Dipartimento del Dipartimento Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e Difesa civile del Ministero dell'Interno, datato 17.1.2011, pubblicato sulla G.U. n. 14 del 18.2.2011, con il quale è stata riformulata la graduatoria del concorso a n. 11 posti di Vigile del Fuoco indetto con D.M. n. 293 del 17.1.2006, nella parte in cui è stata disposta: a) l'esclusione dalla procedura concorsuale, ora per allora, degli odierni ricorrenti, già vincitori del concorso e medio tempore assunti in servizio; b) l'approvazione della graduatoria del concorso, nella parte in cui non sono inseriti gli odierni ricorrenti; di ogni altro atto presupposto, consequenziale, o comunque connesso, ivi compresi eventuali atti endoprocedimentali nonché, ove occorra, l'avviso di avvio del procedimento inviato a ciascun ricorrente con nota del Direttore del predetto Dipartimento datata 28.2.2011; nonché per l'accoglimento della domanda risarcitoria di cui infra.
    - quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 16.12.2011:
    della nota 18.11.2011 con la quale il Direttore Centrale comunica a ciascuno degli odierni ricorrenti che verrà comunicata telegraficamente al Comando di appartenenza la cessazione dal servizio ... con decorrenza immediata", nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, come meglio descritti in ricorso;
    nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, come meglio descritti in ricorso;
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile Area III, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina;
    di D. R. + 7, intervenienti ad adiuvandum;
    A. G. + 8, intervenienti ad opponendum;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    1) Ricorso principale.
    Gli odierni ricorrenti hanno partecipato al concorso indetto con bando pubblicato sulla G.U. n. 18 del 7.3.2006, per la copertura di n. 11 posti di vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
    Regolarmente ammessi al concorso, i concludenti hanno superato le relative prove (colloquio e prove tecnico-attitudinali) e sono stati collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva, approvata con Decreto del Ministero dell'Interno del 9.11.2006, venendo, quindi, nominati in ruolo. Gli stessi svolgono da diversi anni servizio in qualità di vigili del fuoco presso il Comando provinciale di Messina.
    Nel frattempo, gli atti relativi all'esito della procedura concorsuale venivano impugnati dinanzi a questo T.A.R. (ricorso R.G. 203/07), da altrettanti concorrenti, i quali allegavano il possesso di un requisito potiore, a loro dire essenziale ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale (ossia, l'iscrizione, da almeno un anno, negli elenchi del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso la sede di Lipari).
    Il ricorso veniva accolto con sentenza n. 1036/09, secondo la quale il bando richiedeva, ai fini della partecipazione al concorso, il possesso del requisito dell'"iscrizione, da almeno un anno, negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso la sede di Lipari"; da tale affermazione, si faceva discendere la conseguenza per cui taluni dei vincitori (ossia, gli odierni ricorrenti) non erano in possesso del predetto requisito, ove inteso come requisito di partecipazione.
    La pronuncia di primo grado veniva confermata dal C.G.A. per la Sicilia con decisione n. 1481/2010.
    A seguito di ciò, l'Amministrazione, con note datate 28.2.2011, comunicava agli odierni concludenti l'avvio di un procedimento preordinato all'eventuale annullamento degli atti di nomina quale possibile conseguenza della loro esclusione dalla graduatoria definitiva del concorso.
    Con Decreto a firma del Capo Dipartimento del Dipartimento Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e Difesa civile del Ministero dell'Interno, datato 17.1.2011veniva riformulata la graduatoria del concorso di che trattasi, con l'esclusione dalla procedura concorsuale, ora per allora, dei ricorrenti e veniva approvata quella nuova.
    Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato tale ultimo provvedimento, e gli atti ad esso connessi, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni, le seguenti censure:
    I.- Violazione di legge (artt. 7 e ss. L. 241/90).
    Asserisce parte ricorrente che l'Amministrazione, invertendo il procedimento amministrativo, ha, dapprima, emanato il decreto che incide sulla graduatoria e che dispone l'esclusione dei concludenti (datato 17.1.2011, e pubblicato sulla G.U. del 18.2.2011), e successivamente, dieci giorni dopo, trasmesso agli interessati gli avvisi di avvio del procedimento.
    II.- Violazione di legge e di regolamenti. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di buona fede, di tutela dell'affidamento, di minor sacrificio possibile degli interessi dei privati nell'esecuzione del giudicato. Contraddittorietà con precedenti atti e comportamenti.
    Asseriscono i ricorrenti che la natura del provvedimento impugnato, di esclusione dalla graduatoria concorsuale dopo oltre quattro anni di attività lavorativa ad essa conseguente, avrebbe dovuto suggerire all'Amministrazione il rispetto della regola del minor sacrificio possibile nei confronti delle connesse posizioni giuridiche, ove più si consideri che la legittimità delle selezione operata nei loro confronti, era stata dalla medesima sostenuta nel corso dei giudizi sia di primo che di secondo grado.
    Sicché, l'esecuzione da parte dell'Amministrazione della sentenza di annullamento di una o più fasi di una procedura concorsuale, richiederebbe una particolare prudenza e una valutazione finalizzata al contemperamento, al massimo grado possibile, degli interessi in gioco, specie se questi ultimi comprendono la tutela di rapporti di lavoro sorti ed in svolgimento da diversi anni.
    Nel particolare, poi, le sentenze amministrative avrebbero dato prevalenza, ai fini di ritenere illegittima l'inclusione nella graduatoria dei ricorrenti, non già la previsione normativa, quanto quella contenuta nella lex specialis del concorso.
    Asseriscono, inoltre, i ricorrenti che il ricorso, essendo rivolto alla conservazione delle nomine già disposte da diversi anni e tuttora operanti, non configurerebbe posizioni speculari di controinteresse, dal momento che sarebbe rivolto a conservare un bene della vita, il cui mantenimento potrebbe essere pienamente assicurato tramite una chiusura in senso semplicemente conservativo e comunque favorevole agli odierni ricorrenti.
    III.- Domanda risarcitoria.
    I ricorrenti hanno, infine, formulato espressa domanda risarcitoria, richiamo il principio di tutela della buona fede e dell'affidamento, posto che gli stessi avrebbero legittimamente confidato nella linea interpretativa sempre univocamente e consapevolmente adottata dal Ministero (nel senso della non operatività della clausola del bando requisito di ammissione al concorso), linea interpretativa manifestatasi sia nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, sia nell'esplicazione, reiterata in primo ed in secondo grado, delle tesi difensive, coerenti con lo svolgimento del concorso, da parte dell'Avvocatura dello Stato.
    I ricorrenti, per altro, in forza dell'affidamento nella suddetta condotta dell'Amministrazione, avrebbero effettuato le proprie scelte di vita alla luce dell'ottenimento del posto di lavoro, rinunciando, altresì, ad altre occasioni di lavoro e di sistemazione.
    Pressoché tutti i ricorrenti avrebbero superato i limiti di età (ove prescritti) per partecipare a concorsi futuri, sia presso la medesima Amministrazione, sia presso forze di polizia.
    Di tutti i danni sotto i profili personali, familiari, lavorativi, sociali, patrimoniali, subiti e subendi dai ricorrenti, sarebbe responsabile esclusivamente l'Amministrazione, che, per altro, ove procedesse alla espulsione dall'organico degli stessi, dovrebbe colmare la deficienza creatasi attingendo a risorse esterne, certamente prove dell'esperienza consolidata dai ricorrenti anche negli anni di servizio maturato.
    2) Ricorso per motivi aggiunti.
    Successivamente, con nota del 18.11.2011, il Direttore Centrale del Ministero intimato - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - ha comunicato a ciascuno degli odierni ricorrenti la cessazione dal servizio.
    Il detto provvedimento è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti, affidato, prevalentemente, alla censura di illegittimità derivata.
    Inoltre, ai fini risarcitori, è stato ivi specificato che "il Giudice ha il potere di definire con ampi margini di valutazione discrezionale (equità integrativa o correttiva) le conseguenze della sanzione di invalidità nei confronti di atti e fatti antigiuridici (ved., ad esempio, gli artt.23 e 25 cod. civ. sui limiti, nei confronti dei terzi di buona fede, degli annullamenti delle deliberazioni assembleari impugnate, nonché gli artt.1226, 1227, 1419, sulla nullità parziale, 1450 e 1467, terzo comma, sulla reductio ad equitatem, 2058, c.c.)".
    Asseriscono, inoltre, i ricorrenti che la regola da applicare al caso in esame dovrebbe essere quella conformata al principio secondo cui il datore di lavoro (al quale può essere equiparata la P.A. nella veste di soggetto che indice la procedura di reclutamento) non può fare ricadere sul lavoratore reclutato ed immesso in servizio le conseguenze negative dei suoi errori, o privandolo del posto assegnato (anziché reperire un altro posto di pari livello per soddisfare l'interesse del soggetto che ha impugnato vittoriosamente il concorso), o addirittura negandogli l'utile partecipazione al concorso ai soli fini della acquisizione della legittimazione all'inserimento nel rapporto di impiego.
    Si sono costituiti i ricorrenti ad adiuvandum, tutti vigili del fuoco inseriti nella medesima graduatoria, in quanto idonei non vincitori, i quali hanno chiesto che, in caso di accoglimento del ricorso, venga mantenuta la loro posizione in essa occupata prima dell'adozione degli atti impugnati con i ricorsi in esame.
    I ricorrenti ad opponendum, al contrario, hanno richiesto, in via principale, il mantenimento degli effetti degli atti impugnati, anche, eventualmente e in subordine, senza pregiudizio per i ricorrenti, purché assunti in posizione deteriore.
    Alla Camera di consiglio dell'11.1.2012, previo avviso alle parti, i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
    DIRITTO
    I. Con i ricorsi in esame i ricorrenti hanno impugnato, rispettivamente, il provvedimento con il quale, di seguito al giudicato amministrativo, è stata annullata la graduatoria relativa ad un concorso per la copertura di n. 11 posti di vigili del fuoco, per mancanza, in capo ai medesimi ricorrenti, di un requisito di partecipazione e, con motivi aggiunti, l'avviso dell'imminente cessazione del rapporto di lavoro, instauratosi in dipendenza della graduatoria annullata già dal 2006.
    Con la seconda censura prospettata in ambedue i gravami, che il Collegio ritiene di dover trattare con precedenza, i ricorrenti, in somma sintesi, hanno sostenuto che avrebbe errato l'Amministrazione ad adeguarsi al giudicato amministrativo in maniera acritica, non tenendo conto né del grave pregiudizio arrecato al loro interesse primario a mantenere un posto di lavoro, né delle posizioni processuali dalla stessa assunte proprio a difesa della legittimità del provvedimento annullato in sede giudiziale.
    In sostanza, dal giudicato amministrativo residuerebbe un "margine operativo" dell'amministrazione, ricavabile dall'art. 112, comma 5, c.p.a., che ne consentirebbe una sorta di interpretazione adeguatrice, in ragione degli interessi privati da esso intaccati.
    La tesi non può essere accolta.
    L'art. 112 c.p.a., che in realtà non ha mutato affatto la precedente disciplina, dispone che "i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti".
    La norma appare del tutto coerente anche a quanto ritenuto in precedenza dalla Giurisprudenza. Ed invero (cfr. Cons. Stato, A.P. 30.7.2008 n. 9), la "sentenza di annullamento della aggiudicazione determina in capo all'amministrazione soccombente l'obbligo di conformarsi alle relative statuizioni, nell'ambito degli ulteriori provvedimenti che rimangono salvi ai sensi dell'art. 26 della legge n. 1034 del 1971: in altri termini, l'annullamento dell'aggiudicazione è costitutivo di un vincolo permanente e puntuale sulla successiva attività dell'amministrazione (Cons. Stato, Ad. Plen. 19 marzo 1984, n. 6), il cui contenuto non può prescindere dall'effetto caducatorio del contratto stipulato. In sede di esecuzione della sentenza, pertanto, l'amministrazione non può non rilevare la sopravvenuta caducazione del contratto conseguente all'annullamento dell'aggiudicazione (secondo quanto, del resto, ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. I, 15 aprile 2008, n. 9906), similmente a quanto avviene nel caso di annullamento di una graduatoria di un pubblico concorso che comporta la caducazione degli effetti del contratto di lavoro su di essa fondato".
    Quest'ultima affermazione, che il Collegio condivide e fa propria, dirime convincentemente la controversia in esame, sicché i provvedimenti avversati non possono considerarsi illegittimi, in quanto adottati in esecuzione di un giudicato amministrativo, che, in maniera puntuale, senza margini interpretativi, ha riaffermato che, a tenore del bando di concorso, i ricorrenti avrebbero dovuto possedere il requisito di cui subito infra. Dalla riconosciuta infondatezza nel merito del ricorso discende, altresì, l'infondatezza del ricorso ad adiuvandum.
    Le ulteriori censure procedurali, ai sensi dell'art. 21 octies della L. 241/90, vengono travolte dalla vincolatività dell'agire amministrativo.
    II. Il Collegio deve, a questo punto occuparsi della richiesta di risarcimento del danno.
    La domanda, nonostante il sostanziale rigetto del ricorso, può essere autonomamente scrutinata, posto che i ricorrenti hanno prospettato la possibilità, subordinata ma autonoma, che l'annullamento della procedura sia stata determinata non da un "fatto" imputabile ad essi ricorrenti, ma alla complessiva attività dell'Amministrazione.
    Il rilievo è fondato.
    Con condivisibile decisione (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, del 29 gennaio 2010, n. 2122) è stato sostenuto che, ai fini della prospettabilità del danno risarcibile in materia di annullamento di un concorso pubblico, occorre valutare la condotta dell'Amministrazione e l'attività procedimentale dalla stessa svolta. Ove siano state riscontrate delle irregolarità definitivamente accertate dal giudice amministrativo, che in conseguenza di esse ne ha disposto l'annullamento, è possibile configurare la lesione dell'aspettativa di un dipendente assunto in dipendenza della procedura concorsuale annullata. Con la conseguenza, afferma espressamente la Corte, <
    A tal fine numerose decisioni di questa Corte, ormai lontane nel tempo, hanno riconosciuto ai partecipanti ad un concorso (o ad una gara) una posizione di mero interesse legittimo al suo regolare svolgimento (... ), per cui in questa ottica si escludeva che potesse determinare responsabilità precontrattuale o extracontrattuale il comportamento dell'ente pubblico che, banditi l'uno o l'altra, prima del loro espletamento o della loro conclusione e, quindi, della individuazione del concorrente vincitore, avesse proceduto alla soppressione del concorso o della gara, ovvero se l'uno o l'altra fossero stati annullati dal giudice amministrativo.
    Quest'orientamento è mutato a seguito delle note sentenze 500 e 501/1999 delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno introdotto la tutela risarcitoria anche in caso di lesione di interessi legittimi, affermando che ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana in capo all'autore di un fatto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto danneggiato, poichè la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione alla ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante". Ed hanno quindi ritenuto ammissibile la risarcibilità degli interessi legittimi quante volte risulti leso, per effetto dell'attività illegittima e colpevole della p.a., l'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo si correla, e sempre che il detto interesse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo.
    Ma il nuovo corso non ha introdotto affatto una equazione in forza della quale il giudice ordinario tutte le volte in cui riscontri la presenza di una posizione di interesse legittimo in capo al privato debba procedere automaticamente ed indiscriminatamente al risarcimento del danno che il privato assuma essergli stato provocato dalla P.A., in quanto la sussistenza di una situazione in tal senso qualificata è condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., per la quale occorre anzitutto che l'interesse legittimo sia stato leso da un provvedimento ovvero da un comportamento illegittimo dell'amministrazione, e quindi attraverso l'esplicazione illegittima e colpevole della funzione amministrativa. Ed è necessario, altresì, che l'attività illegittima della P.A. abbia determinato la lesione al bene della vita al quale l'interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento (Cass. sez. un. 22 06/2005; Cons. St. Ad. plen. 7/2005).
    Quanto a quest'ultimo, è stata ribadita la tradizionale divisione tra interessi oppositivi ed interessi pretensivi che, benchè in eguale modo meritevoli di tutela, determinano, come espressamente chiarito nella motivazione delle menzionate decisioni, una diversa tecnica di accertamento della esistenza della lesione secondo un principio che, per gli interessi legittimi oppositivi, riconosce il danno ingiusto nella lesione dell'interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio, prodotta dall'illegittimo esercizio del potere pubblico; e, per gli interessi pretensivi, in una lesione che concretandosi gli stessi in una istanza di sviluppo frustrata dal diniego o ingiustificato ritardo del provvedimento richiesto, presuppone un giudizio prognostico sulla fondatezza o meno della istanza, in funzione della esigenza di accertare se il pretendente fosse titolare non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, ma di una situazione soggettiva di oggettivo affidamento circa la sua favorevole conclusione: e, cioè, di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole e, ancorchè non acquisita alla sfera soggettiva del soggetto, doveva considerarsi, quindi, giuridicamente protetta (Cass. 2771/2007; 2705/2007).
    Nel caso, l'odierno ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno, subito per l'annullamento del concorso nel quale era risultato vincitore, allegando che esso aveva provocato la perdita del posto di lavoro; e deducendo l'illegittimità non del provvedimento che lo aveva provocato, ma del comportamento dell'amministrazione nello svolgimento del concorso, in relazione al quale si duole che i giudici di merito non abbiano esaminato questo punto, indicato come decisivo, perchè, secondo il suo assunto, sufficiente a fondare la domanda.
    Sennonchè, la lesione da lui lamentata concerne un interesse tipicamente pretensivo, quale è quello all'attribuzione... del nuovo posto di lavoro, che egli poteva ottenere con il regolare svolgimento del concorso, e sul punto la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che la lesione degli interessi pretensivi va accertata per mezzo del giudizio prognostico di cui si è appena detto, da condurre in base alla normativa applicabile, circa la fondatezza o meno della richiesta di parte onde stabilire se la parte fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole (8097/2 006; 7228/2006, - 2705/2005; 19570/2003).
    Ne consegue che, all'opposto di quanto pretende con il ricorso, il punto dell'illegittimità del comportamento (dell'Amministrazione) non era da solo decisivo per l'accoglimento della domanda di risarcimento, avendo (il ricorrente) l'onere... di allegare e provare che egli si trovava in una situazione soggettiva destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole del concorso, ove questo si fosse svolto regolarmente. Solo questo elemento - che postula un'approfondita illustrazione delle ragioni dell'annullamento del concorso, e non è dimostrato dalla mera circostanza dell'annullamento per violazione di legge imputabile all'amministrazione... avrebbe consentito di istituire un nesso causale tra illegittimità dell'azione amministrativa e conseguente perdita del posto di lavoro>>.
    Ciò chiarito, è da dire che i ricorrenti non si sono sottratti dalla predetta prova, adducendo, ad avviso del Collegio, con argomentazioni fondate e degne di rilievo, che l'Amministrazione ha prospettato la procedura concorsuale secondo uno schema di bando invero illegittimo.
    Ove soltanto l'atto di autoregolamentazione fosse stato redatto in maniera conforme a legge, o, ancor più, l'Amministrazione, piuttosto che discettare in sede giudiziale della regolarità del procedimento, avesse considerato di annullare in autotutela un atto, per quanto sarà subito precisato, palesemente illegittimo, i ricorrenti non sarebbero stati sottoposti allo scrutinio relativo alla necessità di un requisito, invero non necessario, e, per l'effetto, non avrebbero subito le conseguenze dell'adeguamento ad un bando illegittimo, sancito in sede giudiziale.
    E' bene, sinteticamente, riassumere i fatti, traendoli dalla sentenza di questa stessa Sezione n. 1036/09 che ha definito la questione di merito in primo grado.
    <
    Al termine di tale procedura concorsuale, sono rimasti vacanti 11 posti riservati ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso la sede di Lipari, per cui con successivo bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 18 del 7.3.2006, 4^ serie speciale, il Ministero dell'Interno ha bandito il concorso a 11 posti di vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, "riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso l'isola di Lipari".
    All'art. 2, punto 1, per l'ammissione al concorso il predetto bando ha previsto, tra l'altro, "iscrizione, da almeno un anno, negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso la sede di Lipari">>.
    Come è pacifico, l'esclusione dei ricorrenti deriva dal mancato possesso di detto requisito, essendo gli stessi iscritti nell'elenco provinciale di Messina.
    Il Giudice d'appello, con la sentenza n. 1481/10, ha chiarito che <>, motivando, così, la sentenza definitiva di annullamento, cui l'Amministrazione adesso si è conformata con gli atti impugnati.
    In sostanza, il giudizio muove, come sostenuto dai ricorrenti, dalla necessità di rispetto della prescrizione del bando.
    Ritiene il Collegio, invece, che la legittimità del bando, che non sembra scrutinata nelle dette decisioni (al più si parla di ragionevolezza dello stesso), non sia sostenibile, determinandosi, così, gli elementi di responsabilità dell'Amministrazione, causativi di un siffatto grave danno in capo ai ricorrenti.
    Come condivisibilmente da questi ultimi sostenuto, la previsione della lex specialis deriva dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 24 del 30.1.2004, conv. in L. n. 87 del 31.3.2004, secondo cui "in fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1 (ossia: Eolie, Lampedusa e Pantelleria)".
    Ora, appare chiaro che la norma, avente l'evidente finalità di favorire apprezzabili situazioni locali, ha un limite assolutamente non superabile determinato dalla possibilità di reclutamento "privilegiato", trasfuso poi nel bando di gara in questione, soltanto "in fase di prima applicazione del... decreto". Ma l'amministrazione, come sopra rammentato, aveva già operato una prima selezione in applicazione della norma in questione, sicché quella successiva, prevista con il bando di che trattasi, essendo la "seconda" applicazione, non poteva essere retta dalla disposizione e, quindi, dalla riserva, a questo punto, inopinatamente inserita nell'atto di autoregolamentazione a favore dei soggetti inseriti negli elenchi locali e non provinciali. Consegue, ulteriormente, che il bando prevedeva una riserva illegittima, posta a motivo della attuale e impugnata esclusione dei ricorrenti.
    Se così è, appare evidente la responsabilità dell'Amministrazione, il cui comportamento non può andare esente da mende neanche sotto il profilo "soggettivo", ove si osservi che le decisioni del G.A. sulla questione muovono dal rispetto di un bando e non dalla legittimità o meno dello stesso.
    In definitiva, è da condividere l'assunto secondo il quale l'Amministrazione non può fare ricadere sul lavoratore reclutato ed immesso in servizio le conseguenze negative dei suoi errori.
    Consegue la fondatezza della domanda di risarcimento del danno.
    Il Collegio ritiene che lo stesso, ove stabilito per equivalente, andrebbe commisurato alle retribuzioni che i ricorrenti andranno a perdere in ragione degli atti impugnati, sicché appare più ragionevole, in assenza, per altro, di una non dedotta completezza dell'organico, procedere, come per altro anche richiesto dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 34, coma 1, lett. c) c.p.a.. stabilendo la risarcibilità del danno in forma specifica e disponendo, salvi gli effetti degli atti impugnati (e, quindi, con salvezza delle situazioni conseguenti, stante l'intangibilità del giudicato a favore dei soggetti inseriti in alternativa in graduatoria), la riammissione in servizio dei predetti ricorrenti. Detta soluzione consente, per un verso, la soddisfazione dell'interesse di questi ultimi, ma anche, altresì, quello dell'Amministrazione a non dovere procedere all'esborso improduttivo di ingenti somme in assenza di controprestazioni (lavorative) da parte dei soggetti interessati.
    La particolare complessità della questione, induce il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così statuisce:
    1) Rigetta la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati;
    2) Accoglie la domanda di risarcimento nei modi e nei sensi espressi in parte motiva;
    3) Compensa le spese di giudizio.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Calogero Ferlisi
    L'ESTENSORE
    Pancrazio Maria Savasta
    IL CONSIGLIERE
    Gabriella Guzzardi
     
    Depositata in Segreteria il 3 febbraio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Risarcimento del danno per mancata e/o ritardata ottemperanza della P.A.

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    N. 830/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1071 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2011, proposto da:
    D. D., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Dalla Vecchia, Francesca Cerisoli, con domicilio eletto presso Carlo Dalla Vecchia in Bologna, via dei Mille 7/2;
    contro
    Università degli Studi di Modena, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio eletto presso V. M. in Bologna, viale ...omissis...;
    per l'ottemperanza
    - della sentenza n. 2984 del 19 novembre 2007 di annullamento del provvedimento rettorale del 11 agosto 2005, n. 19980;
    - della sentenza n. 8069 del 23 novembre 2010 di annullamento della delibera adottata dal Senato Accademico in data 3 marzo 2009, comunicata il 26 marzo 2009, avente ad oggetto la valutazione del titolo del ricorrente;
    nonché per il risarcimento dei danni patiti;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Modena;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1.Il ricorrente ha adito il T.A.R. avverso il mancato riconoscimento del titolo di laurea in Dentury conseguito al Central Pacific University di Honululu, Haway, Stati Uniti di America, in data 7 dicembre 2002 e, quindi, per il mancato riconoscimento degli esami sostenuti nel Corso di laurea specialistica di odontoiatria della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Modena, cui si è successivamente iscritto.
    Il T.A.R. ha accolto i ricorsi disponendo l'effettuazione di un'approfondita valutazione ed istruttoria con sentenza 2984 del 19 novembre 2007 e 8069 del 23 novembre 2010.
    2. Il ricorrente lamentando il ritardo all'ottemperanza delle suddette decisioni ha adito il T.A.R. in sede di ottemperanza ex art. 112 del C.P.A. chiedendo altresì i relativi danni da ritardo.
    Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata che ha contestato le pretese attoree anche con riferimento ai danni lamentati e la causa, dopo ampia discussione orale, è stata trattenuta in decisione.
    3. Va dichiarato improcedibile il ricorso per quanto concerne l'ottemperanza alle sentenze in quanto le parti in Camera di Consiglio hanno concordemente dichiarato vi è stata piena ottemperanza satisfattiva per le ragioni del ricorrente, ancorchè dopo la presentazione del ricorso.
    4. Residua la pretesa risarcitoria in quanto la difesa del ricorrente insiste sulla liquidazione dei danni derivanti dalla tardiva ottemperanza.
    E' bene ulteriormente precisare in questa sede non si discute dei danni conseguenti all'attività illegittima della P.A. ma soltanto dei danni, ex articolo 112, terzo comma del C.P.A., ossia conseguenti alla ritardata ottemperanza.
    5. Ciò premesso in linea di diritto va osservato che la prima questione giuridica da affrontare è quella concernente la sussistenza del nesso di causalità tra il danno lamentato e la ritardata ottemperanza alle sentenze del T.A.R..
    5.1. Nel sistema della responsabilità civile, la causalità assolve alla duplice finalità di fungere da criterio di imputazione del fatto illecito e di regola operativa per il successivo accertamento dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto che si traducono in danno risarcibile. Essa va pertanto scomposta (secondo l'opinione largamente prevalente) nelle due fasi corrispondenti al giudizio sull'illecito (nesso condotta/evento) e al giudizio sul danno da risarcire (nesso evento/danno) (Cassazione civile, sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619). Ed è opinione altrettanto prevalente, in dottrina come in giurisprudenza, quella secondo la quale, nel macrosistema della responsabilità, l'unico profilo dedicato espressamente dal codice civile al nesso eziologico sia quello ricavabile dall'art. 2043 c.c. dove l'imputazione del "fatto doloso o colposo" è addebitata a chi "cagiona" ad altri un danno ingiusto.
    Il quadro normativo del sistema di valutazione e determinazione dei danni (anche extracontrattuali, in virtù del rinvio operato dall'art. 2056 c.c.) appare, nel suo complesso, composto, quindi, dagli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c..
    Sul piano della operatività concreta la disposizione dell'art. 1223 c.c. si pone, rispetto alle altre, in termini di vero e proprio ius singulare, poichè con essa l'ordinamento limita il risarcimento alla perdita subita ed al mancato guadagno in quanto conseguenze immediate e diretta di un fatto dannoso, così allocando presso il danneggiante non una qualsiasi ripercussione patrimoniale, ma ciò che costituisce il danno vero e proprio (ossia il "danno ingiusto") in riferimento al quale è determinante il giudizio ipotetico/differenziale tra condizione (dannosa) attuale e condizione del danneggiato quale sarebbe risultata in assenza del fatto dannoso.
    5.2. Come precisato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen. 23 marzo 2011 n. 3), in perfetta linea con la giurisprudenza della Cassazione Civile, rilevante perché sono le norme del codice civile sopra richiamate il parametro normativo per la valutazione dei danni conseguenti all'attività o ritardata attività della P.A., il codice del processo amministrativo sancisce la regola secondo cui la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità civile imperniato sulla probabilità relativa, recide, in tutto o in parte, il nesso casuale che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., che deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili.
    5.3. Sotto questo profilo assume rilievo, in particolare, il disposto dell'art. 1227, del codice civile - norma applicabile anche in materia aquiliana per effetto del rinvio operato dall'art. 2056 - che, dando seguito ad un principio tradizionale, considera non risarcibili i danni evitabili con un comportamento diligente del danneggiato (vedi altresì Cassazione civile, sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619).
    Le regole di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1227 disciplinano i due diversi segmenti del nesso causale in materia di illecito civile. In particolare, il comma 1^, nell'affrontare il primo stadio della causalità (c.d. causalità materiale), inerente al rapporto tra condotta illecita (anche in caso di ritardo) e danno-evento, valorizza il concorso di colpa del danneggiato come fattore che limita il risarcimento del danno-causato in parte dallo stesso danneggiato o dalle persone di cui questi risponde. Il comma 2^, invece, operando sui criteri di determinazione del danno-conseguenza ex art. 1223 c.c, regola il secondo stadio della causalità (c.d. causalità giuridica), relativo al nesso tra danno-evento e le conseguenze dannose da esso derivanti. In questo quadro la norma introduce un giudizio basato sulla cd. causalità ipotetica, in forza del quale non deve essere risarcito il danno che il creditore non avrebbe subito se avesse serbato il comportamento collaborativo cui è tenuto, secondo correttezza. Si vuole, a questa stregua, circoscrivere il danno entro i limiti che rappresentano una diretta conseguenza dell'altrui colpa.
    In definitiva l'articolo 1227, capoverso, costituisce un'applicazione del più generale principio di esclusione della responsabilità ogni volta in cui si provi, in base ad un giudizio ipotetico più che strettamente causale, che il danno prodottosi non rappresenta una perdita patrimoniale per il creditore o per il danneggiato in quanto l'avrebbe egualmente subita o perché avrebbe potuto evitarla.
    6. Ciò premesso la pretesa risarcitoria per quanto concerne il danno patrimoniale conseguente al lamentato arresto degli studi del ricorrente ed al ritardato inizio della professione non sono sussistenti nel caso concreto.
    Infatti, al ricorrente anche nelle more dell'ottemperanza alla sentenze, è stato consentito di iscriversi agli anni successivi del corso di laurea e di sostenere i relativi esami, diversi da quelli in contestazione per il mancato riconoscimento, nonché di effettuare i relativi tirocinii non professionali.
    Il ricorrente non ha dimostrato di aver sostenuto gli esami sostenibili e la difesa dell'Università, nel corso della discussione orale, ha rilevato che sono stati sostenuti pochissimi esami nel corso del 2009 e del 2010, senza che vi sia stata contestazione sul punto.
    Pertanto, anche in caso di tempestiva ottemperanza, il cui ritardo comunque non è particolarmente rilevante poichè l'ultima sentenza del T.A.R. di cui si chiede l'ottemperanza è del 23 novembre 2010, il percorso di studi del ricorrente non si sarebbe concluso e, pertanto, l'arresto degli studi del ricorrente non appare imputabile alla ritardata ottemperanza non avendo del resto il ricorrente provato alcunché in proposito, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'articolo 63, comma 1^ e 64, comma 1^ del C.P:A..
    7. Quanto ai danni non patrimoniali il ricorrente produce una certificazione privata dove si afferma che lo stesso sarebbe affetto da "disturbi somatoformi" e quantifica un danno biologico nella misura del dieci per cento.
    In proposito va osservato che un biologico spetterebbe soltanto ove la malattia psicosomatica avesse assunto il carattere di un'invalidità permanente ossia che per tutto il resto della propria vita detta malattia costituirebbe un postumo permanente, non suscettibile di guarigione, conseguente alla ritardata ottemperanza che, lo si ripete, è stata comunque piena e satisfattiva.
    Tale prospettazione difensiva, pertanto, non può essere condivisa.
    Innanzi tutto l'affermazione di parte non specifica se detta malattia permanente costituisca l'effetto o meno della ritardata ottemperanza (essendo questa la pretesa risarcitoria azionata in questa sede) anzi sembrerebbe il contrario perché colloca il disturbo nel 2008 ossia in un momento ampiamente antecendente all'ultima decisione di cui si chiede l'ottemperanza.
    Inoltre, le affermazioni non chiariscono la sussistenza di un preciso nesso eziologico né la sua dinamica con la ritardata ottemperanza né chiariscono se si tratta di una malattia suscettibile di guarigione o meno e neppure se abbiano contribuito cause psico-patologiche preesistenti.
    Pertanto, detta certificazione di parte non costituisce una prova sufficiente in ordine alla sussistenza di postumi permanenti non suscettibili di guarigione, conseguenti alla ritardata ottemperanza.
    Conseguentemente anche per detto profilo non può ritenersi assolto l'onere della prova ai sensi dell'articolo 63, comma 1^ e 64, comma 1^ del C.P:A..
    8. Certamente la ritardata ottemperanza, comunque contenuta nel tempo, può aver determinato pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione ma tali aspetti devono oggi assumere il connotato della gravità di una lesione di diritti costituzionalmente rilevanti, non potendosi più fare riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", contrariamente a quanto sostenuto dalla certificazione di parte del 3/2/2011 che inquadra il pregiudizio subito in detta categoria, oggi superata dalla più recente e pacifica giurisprudenza a seguito dei nuovi principi in materia sanciti dalla Cassazione a Sezioni Unite (c.f.r tra le tante Cass. Sez Un., Sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972) e ripresi dalla consolidata giurisprudenza successiva.
    Anche detto profilo della pretesa risarcitoria da ritardata ottemperanza va, pertanto, respinto.
    9. In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in ordine all'ottemperanza delle sentenze in epigrafe indicate e va respinto il ordine alla pretesa risarcitoria da ritardata ottemperanza.
    10. Quanto alle spese va osservato che la piena ottemperanza satisfattiva della pretesa del ricorrente è intervenuta soltanto dopo la presentazione del presente ricorso e, pertanto, le stesse vanno poste a carico dell'amministrazione intimata e liquidate come in dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ed in parte lo rigetta come specificato in motivazione.
    Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa che si liquidano in favore del ricorrente nella misura di Euro 3.000 (tre mila), oltre C.P.A. ed I.V.A.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Giuseppe Calvo
    L'ESTENSORE
    Ugo Di Benedetto
    IL CONSIGLIERE
    Sergio Fina
     
    Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Risarcimento del danno in materia di appalti....è necessaria la colpa dell'Amministrazione?

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    N. 2196/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 647 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 647 del 2011, proposto da T. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara La Bella, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Anna Ruggieri in Catania, piazza Europa, 5;
    contro
    il Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Perez, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, in Catania, via G. Oberdan, 141;
    per il risarcimento
    dei danni derivanti da mancata aggiudicazione di appalto per la fornitura di 1000 cassonetti in polietilene lineare da 2000 litri per la raccolta di rifiuti solidi urbani.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2011 la società ricorrente espone:
    - di essersi aggiudicata l'appalto, bandito dal Comune di Catania, per la fornitura di 1000 cassonetti in polietilene lineare da 2000 litri per la raccolta di rifiuti solidi urbani;
    - che l'aggiudicazione definitiva era stata effettuata con verbale 14 giugno 2004;
    - che questo Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza 15 dicembre 2004, n. 3777, aveva accolto il ricorso proposto dalla S. spa, terza classificatasi;
    - che tale sentenza veniva appellata di fronte al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ma, nelle more della decisione, e nonostante che il Comune di Catania si fosse costituito in giudizio per sostenere la legittimità delle ragioni esposte con l'appello, la fornitura veniva effettuata dalla S.;
    - che, con sentenza 26 luglio 2006, n. 421, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ha accolto il ricorso in appello, per l'effetto respingendo il ricorso proposto in primo grado dalla S. spa.
    Tanto premesso, la società ricorrente, atteso che la fornitura è stata integralmente eseguita, e non essendo quindi possibile il risarcimento in forma specifica mediante la riaggiudicazione dell'appalto, chiede tutela risarcitoria per equivalente nei confronti del Comune di Catania, quantificando l'importo del risarcimento in complessivi euro 47.892,00, oltre interessi legali e rivalutazione, ed oltre un importo da quantificare in via equitativa per il cd. "danno curriculare".
    Il Comune di Catania si è costituito spiegando difese nel merito; in particolare, sul presupposto che l'appalto è stato eseguito dalla S. in seguito a specifica diffida che invitava l'amministrazione a conformarsi alla citata sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale n. 3777/2004, non sospesa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, deduce che nessuna responsabilità, né per dolo né per colpa, é ascrivibile al Comune di Catania; deduce inoltre difetto di prova del danno per equivalente; chiede inoltre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società S., che, secondo la sua prospettazione, «...con il suo comportamento ha causato alla ricorrente il lamentato danno...» (costituzione, pag. 4).
    All'udienza del 6 luglio 2011 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione.
    DIRITTO
    Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dal Comune di Catania nei riguardi della società S., non essendo i danni di cui si chiede il risarcimento causalmente riconducibili all'esercizio del diritto di tutela in sede giudiziaria effettuato da tale società; invero, casi di esercizio del diritto di azione direttamente causativi di eventi dannosi potrebbero, in ipotesi, essere ricondotti a fenomeni qualificati come "abuso del diritto di azione" (si veda TAR Lazio - Roma, Sez. I, 6 dicembre 2010, n. 35392) o nei casi di liti temerarie o di azioni meramente emulative; nel caso di specie, in realtà, tali eventualità devono essere escluse, come dimostrato dall'accoglimento del ricorso in primo grado.
    Il fatto causativo di danno deve invece essere ricondotto all'avvenuta esecuzione della fornitura in esito a sentenza del giudice di primo grado poi riformata in sede di appello, ciò che costituisce una eventualità connaturata alla normale dialettica giudiziaria.
    Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
    Secondo i normali canoni del nostro ordinamento giuridico interno, per farsi luogo a risarcimento, il danno deve essere anzitutto causalmente determinato dalla condotta del soggetto agente, ed, in via logicamente successiva, deve essere ad egli attribuibile anche psicologicamente, per ciò utilizzando gli usuali criteri del dolo e della colpa.
    I fatti di causa non sono oggetto di contestazione fra le parti; risulta così provato che il Comune di Catania abbia fatto eseguire la fornitura alla società S., terza graduata nella procedura di gara; risulta altresì provato per tabulas, in ragione del disposto della citata sentenza 421/2006 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che la fornitura avrebbe invece dovuto essere effettuata dall'odierna ricorrente.
    In base alla ricostruzione dei fatti, non vi è dubbio che la condotta del Comune abbia causalmente determinato l'evento dannoso.
    Il Comune di Catania contesta l'esistenza dei presupposti per far luogo al risarcimento, sotto il profilo della mancanza di colpa da parte dell'Amministrazione, correttamente deducendo di essersi costituito in entrambi i gradi di giudizio al fine di difendere il suo operato e la legittimità della individuazione dell'odierna ricorrente quale aggiudicatario e che, in difetto di sospensione della sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, avesse l'obbligo di eseguire quanto disposto dal Giudice di primo grado.
    Tuttavia, ciò non è sufficiente a determinare il rigetto del presente ricorso per difetto di responsabilità per dolo o per colpa ascrivibile al Comune di Catania.
    Infatti, è pur vero che, in linea generale, in relazione al profilo della attribuibilità psicologica del fatto alla amministrazione, secondo l'orientamento prevalente «...la colpa dell'amministrazione va ricondotta (...) alla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero a negligenza, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili. Siffatta colpa dunque non può essere ritenuta presente in re ipsa (cioè riferire alla mera illegittimità dell'atto), ma va dimostrata in riferimento alla condotta amministrativa...» (Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2011, n. 1983); l'illegittimità dell'atto, quindi, «...pur non fornendo ex se elementi inconfutabili nel senso della sussistenza di una condotta colposa da parte dell'Amministrazione, nondimeno fornisce rilevanti elementi nel senso di una presunzione (relativa) di colpa dell'Amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o, comunque, ad una violazione delle regulae agendi ad essa imposte...» (Cons. Stato, Sez. V, 10 maggio 2010, n. 2750).
    Tuttavia, con specifico riferimento alla risarcibilità dei danni da mancata aggiudicazione di un appalto pubblico, occorre tenere conto anche del portato dell'ordinamento comunitario.
    In proposito, la Corte di Giustizia CE ha avuto modo di affermare che «...La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, la quale subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l'applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all'amministrazione suddetta...» (CGE, Sez. III, 30 settembre 2010, in causa C-314/09).
    Tale interpretazione, collocantesi nel solco di un orientamento già espresso dalla Corte di Giustizia (CGE, sentenze 14 ottobre 2004, causa C-275/03 e 10 gennaio 2008, causa C-70/06), e già ripreso dalla giurisprudenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, 14 febbraio 2008, n. 251), si fonda sulla condivisibile opinione (si vedano in proposito i punti 38 e 39 della sentenza) che il rimedio risarcitorio per equivalente possa costituire un'alternativa procedurale alla aggiudicazione dell'appalto compatibile con il principio di effettività «...soltanto a condizione che la possibilità di riconoscere un risarcimento in caso di violazione delle norme sugli appalti pubblici non sia subordinata (...) alla constatazione dell'esistenza di un comportamento colpevole tenuto dall'amministrazione aggiudicatrice...».
    Ciò detto per quanto riguarda l'an, occorre ora valutare il quantum del risarcimento.
    La società ricorrente chiede liquidarsi:
    - euro 5.000,00 a titolo di danno emergente in conseguenza degli esborsi effettuati per la partecipazione alla procedura di gara;
    - euro 42.892,00 a titolo di lucro cessante per mancato utile;
    - una cifra equitativamente determinata da questo Giudice a titolo di danno "curriculare".
    La prima voce di danno non è risarcibile.
    La partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica comporta per le imprese dei costi che, ordinariamente, restano a loro carico, sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione; secondo condivisibile orientamento, tali costi si colorano come danno emergente solo qualora il concorrente subisca una illegittima esclusione, perché in tal caso viene in considerazione la sua pretesa a non essere coinvolto in trattative inutili; viceversa, nel caso in cui venga concesso a suo favore il risarcimento di quanto avrebbe tratto dall'aggiudicazione dell'appalto, non vi sono i presupposti per il risarcimento per equivalente dei costi di partecipazione, atteso che mediante il risarcimento non può farsi conseguire all'impresa un beneficio maggiore di quello che deriverebbe dall'aggiudicazione (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 4 luglio 2008, n. 3340; Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751; TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, 7 gennaio 2010, n. 3).
    Con riferimento al lucro cessante, la ricorrente indica in euro 42.892,00 l'utile di impresa; a supporto della pretesa viene prodotta copia delle giustificazioni fornite in sede di valutazione della anomalia dell'offerta con nota prot. 004/clb del 19 gennaio 2004 (documento allegato al ricorso sub 5), in cui l'utile di impresa viene quantificato in tale somma, nonché copia della relazione sulla offerta, redatta dal Nucleo di valutazione, prot. 854 del 12 febbraio 2004 (documento allegato al ricorso sub 6); chiede quindi determinarsi il risarcimento a tale titolo in tale somma o in quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa; sul punto, il Comune di Catania deduce che la prova del danno sarebbe «...assolutamente inesistente» (costituzione, pag. 4).
    I documenti prodotti, diversamente da quanto eccepito dal Comune di Catania, in difetto di contestazioni specifiche, sono sufficienti a provare quale fosse l'utile atteso dalla ricorrente (euro 42.892,00) così rappresentando il 10, 81% dell'offerta economica (euro 396.692,93).
    Tuttavia, tale importo non può essere liquidato per intero; occorre, sul punto, richiamare il condivisibile orientamento secondo cui il lucro cessante da mancata aggiudicazione può essere risarcito per intero se e in quanto l'impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per l'espletamento di altri servizi, mentre quando tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere che l'impresa possa avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri, analoghi servizi, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con conseguente riduzione in via equitativa del danno risarcibile (TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, 25 maggio 2011, n. 1279 e 7 gennaio 2010, n. 3; nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3144; Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751).
    Essendo mancata tale prova, appare equo ridurre la percentuale al 8% dell'offerta (TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, 7 gennaio 2010, n. 3; TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 4 giugno 2010, n. 2069), così quantificandola in euro 31.735,43.
    Per quanto riguarda il danno subito per mancato incremento della capacità tecnica, con conseguente riduzione della possibilità di partecipare ad altre procedure ad evidenza pubblica (c.d. danno "curriculare"), la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare come «... deve pertanto ammettersi che l'impresa ingiustamente privata dell'esecuzione di un appalto possa rivendicare, a titolo di lucro cessante, anche la perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare...» (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1681).
    Tale danno viene generalmente rapportato, in via equitativa, a valori percentuali compresi fra l'1% e il 5% dell'importo globale dell'appalto da aggiudicare, depurato del ribasso offerto.
    Nella specie, anche in conseguenza del comportamento tenuto dal Comune di Catania, il suddetto danno va determinato equitativamente nella misura del 2 % dell'offerta economica come individuata per la precedente voce di danno; conseguentemente, l'Amministrazione deve essere condannata a risarcire, a titolo di "danno curriculare", la somma di euro 7.933,86 (pari al 2% della offerta economica).
    Trattandosi di debiti di valore (risarcimento del danno), sulle somme così liquidate deve riconoscersi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi dal giorno della stipula del contratto (individuabile come data dell'evento causativo di danno) tra la società S., esecutrice dell'appalto, ed il Comune di Catania, e fino alla data di deposito della presente decisione (data quest'ultima che costituisce il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta). Sulle somme rivalutate non vanno computati gli interessi legali, spettanti invece dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo (TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, 25 maggio 2011, n. 1279 e 7 gennaio 2010, n. 3).
    Il Collegio è dell'avviso che, in ragione del comportamento tenuto dal Comune di Catania durante la vicenda, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti in causa.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, condanna il Comune di Catania al risarcimento dei danni nei confronti della società ricorrente, nei limiti e secondo quanto in motivazione.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Filippo Giamportone
    L'ESTENSORE
    Diego Spampinato
    IL CONSIGLIERE
    Francesco Brugaletta
     
    Depositata in Segreteria l'8 settembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
    Ultimo aggiornamento Giovedì 22 Settembre 2011 07:45
     

    Risarcimento del danno per l'eccessiva durata del processo

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    N. 432/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 567 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 567 del 2010, proposto da:
    E. F., rappresentato e difeso dagli avv. Santi Delia e Gabriele Sottile, con domicilio eletto presso Bruno Russo Avv. in Reggio Calabria, via Vittorio Veneto N. 42;
    contro
    Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
    per l'ottemperanza
    al giudicato nascente dal decreto 10 marzo 2008 n. 92 della Corte d'appello di Reggio Calabria
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1. La ricorrente, premesso che con decreto 10 marzo 2008 n. 92 la Corte d'appello di Reggio Calabria, accogliendo un suo ricorso presentato ai sensi della l.n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di una somma pari ad euro 19.613,34 a titolo di risarcimento per l'eccessiva durata del processo, oltre interessi dal decreto al soddisfo, nonché euro 1.654, 85 a titolo di spese legali, oltre gli accessori di legge, e precisato che il decreto era stato notificato e poi seguito da atto di diffida rimasto senza esito alcuno, chiedeva a questo Tribunale, con ricorso notificato il 18 settembre 2010 e depositato il successivo giorno 28, di adottare gli opportuni provvedimenti idonei ad assicurare l'esecuzione integrale del decreto in oggetto.
    Con memoria depositata il 2 aprile 2011 si costituiva l'amministrazione ed alla camera di consiglio del 6 aprile 2011, nella quale la parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione nonché della produzione documentale dell'amministrazione, il ricorso è stato posto in decisione.
    2. Occorre precisare che il presente giudizio è stato incardinato con ricorso notificato, al Ministero della Giustizia a Roma ed all'Avvocatura distrettuale, in data 18-21 settembre 2010 e, quindi, dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo).
    2.1. Ciò è rilevante, intanto, ai fini dell'individuazione del giudice competente.
    L'art. 113 c.p.a., al co. 2, prevede per l'ottemperanza dei provvedimenti del giudice ordinario di cui all'art. 112, co. 2, lett. c) la competenza - che a mente dell'art. 14, co. 3, ha natura funzionale - del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, così escludendo la competenza del Consiglio di Stato, al contrario di quanto prima avveniva in base all'abrogato art. 37, co. 1 e 2, l.n. 1034/71.
    Si deve, quindi, affermare la competenza funzionale di questo Tribunale amministrativo, essendo stata domandata l'ottemperanza di un provvedimento emesso dalla Corte d'appello di Reggio Calabria.
    2.2. Alla luce delle disposizioni codicistiche risulta poi fondata l'eccezione di tardività sollevata dalla difesa di parte ricorrente. Ai sensi dell'art. 46, la costituzione, così come la presentazione di memorie, può avvenire nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso, termine che in base all'art. 87 è dimezzato e pari, dunque, a trenta giorni; poi secondo l'art. 73, sempre in combinato disposto con l'art. 87, le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a quindici giorni liberi e presentare repliche fino a dieci giorni liberi.
    E' evidente, dunque, che la "memoria di costituzione" depositata dall'Avvocatura dello Stato giorno 2 aprile per la camera di consiglio fissata per giorno 6 è tardiva. Non potrà, dunque, tenersi conto delle difese scritte e dei documenti ad esse allegati, ferma restando l'ammissibilità della mera costituzione in giudizio, per la quale la violazione del termine non produce effetto alcuno.
    3. Ciò premesso, nell'odierna fattispecie sono integrate tutte le condizioni dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione condannata al pagamento di una somma di denaro.
    In primo luogo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il collegio non ha ragione di discostarsi, il decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 3 l. n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l'azione di ottemperanza (vd., da ultimo, Cons. St., IV, 23 dicembre 2010 n. 9342 e 6 maggio 2010, n. 2653).
    E' stata poi fornita la prova del passaggio in giudicato del decreto, che è solo ricorribile per Cassazione: è in atti, infatti, copia con l'attestazione della Cancelleria della Corte d'appello di Reggio Calabria del 7 ottobre 2010 che "a tutt'oggi non risulta proposto ricorso per Cassazione avverso il superiore decreto".
    2. Ciò posto, stante l'idoneità del titolo giudiziale all'esecuzione coatta e perdurando l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la diffida ritualmente notificata da parte ricorrente, va dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente, entro il termine di giorni novanta (90) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione, dei sopra precisati importi dovuti per il predetto titolo (con esclusione delle spese per il precetto, atto estraneo alla presente procedura), oltre agli interessi legali dal 31 gennaio 2008 al soddisfo, alle spese legali liquidate dalla Corte e alle spese di registrazione del decreto (cfr. Tar Napoli, IV 17 gennaio 2011 n. 242).
    Nell'eventualità d'inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con facoltà di subdelega, il quale nei successivi giorni novanta (90) dovrà provvedere sia all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
    Le spese di lite seguono la soccombenza e sono forfettariamente liquidate in dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e per l'effetto,
    - dichiara l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato nei modi e nei termini di cui in motivazione;
    - per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con facoltà di subdelega, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del predetto giudicato;
    - condanna l'Amministrazione a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che forfetariamente si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali al 12,50%, IVA e C.p.a. come per legge.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Ettore Leotta
    L'ESTENSORE
    Caterina Criscenti
    IL CONSIGLIERE
    Giuseppe Caruso
     
    Depositata in Segreteria il 18 maggio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Costituzione del rapporto di impiego tardiva e risarcimento del danno

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    N. 147/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1208 Reg. Ric.
    ANNO 1998
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1208 del 1998, proposto da:
    M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Sacco, con domicilio eletto presso Giorgio Sacco in Bologna, via S.Felice 6;
    contro
    Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Todde, Giulia Carestia, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, via Oberdan 24;
    per l'annullamento
    del provvedimento che nega la retrodatazione giuridica ed economica della decorrenza del rapporto d'impiego.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2011 il dott. Bruno Lelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    Il ricorrente, non assunto con provvedimento in data 21.12.1995 per mancanza del requisito dell'idoneità fisica, è stato poi ammesso in servizio con decorrenza 1.8.1996 a seguito dell'ordinanza di questo Tribunale n. 312/1996 che aveva accolto l'istanza cautelare avverso il suddetto provvedimento comunale di non assunzione.
    Con sentenza n. 51/1998 di questo Tribunale è stato annullato il provvedimento, già sospeso, di non assunzione del 21.12.1995.
    In esecuzione della sopracitata sentenza il comune di Bologna, esperiti nuovi accertamenti sull'idoneità del ricorrente, ne disponeva definitivamente l'assunzione confermando quale decorrenza il 1.8.1996 data di effettiva presa del servizio a seguito dell'ordinanza di questo Tribunale n. 312/1996 che aveva accolto l'istanza cautelare avverso il provvedimento del 21.12.1995.
    Avverso il suddetto contratto di lavoro è stato proposto il ricorso all'esame n. 1208/1998 con cui vengono dedotti vizi di eccesso di potere e di violazione di legge sotto vari profili e, in sostanza, si chiede la retrodatazione giuridica ed economica della decorrenza del rapporto d'impiego alla data del precedente diniego di assunzione poi annullato dal giudice.
    Con provvedimento del 9.10.1998 il comune di Bologna ha disposto la retrodatazione al 21.12.1995 dell'assunzione ai soli fini giuridici.
    L'Amministrazione intimata, pertanto, chiede che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse per questo aspetto, mentre ritiene infondata la richiesta di retrodatazione economica in quanto il ricorrente nel periodo non ha prestato servizio.
    Ciò posto resta da esaminare la richiesta di retrodatazione ai fini economici della decorrenza del rapporto d'impiego formulata col ricorso a titolo di risarcimento del danno subito per effetto dell'illegittima decisione del comune poi annullata dal Giudice.
    La giurisprudenza in punto di mancata percezione del pieno trattamento economico in conseguenza della ritardata costituzione del rapporto d'impiego a seguito di illegittimo diniego di nomina esclude ogni effetto restitutorio automatico, ma ammette, in astratto, la rilevanza del ritardo ai fini del risarcimento del danno (C. St., VI, n. 3346/2008; C. St., VI, n. 3124/2006).
    Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non dimostra né la sussistenza né l'entità del danno subito.
    La giurisprudenza ritiene che ai fini dell'accoglimento dell'azione per risarcimento dei danni davanti al giudice amministrativo, l'accertamento dell'illegittimità dell'atto adottato dall'amministrazione è presupposto necessario, ma non sufficiente, per la configurazione di una responsabilità, costituendo ulteriori passaggi necessari e progressivi la prova dell'esistenza di un danno - che deve essere fornita dall'interessato - e l'accertamento del nesso di causalità diretta ed immediata tra l'evento dannoso e l'atto o il comportamento ascrivibile all'amministrazione a titolo di colpa o di dolo (si veda tra le tante C. St., V, n. 6797/2010).
    Si deve anche aggiungere che, quando la prova della sussistenza del danno è nella disponibilità del ricorrente, il giudice non è tenuto ad integrare le carenze probatorie delle parti (TAR Lazio II, n. 12355 del 20.12.2000).
    Nel caso di specie, come si è detto, la richiesta di risarcimento è sprovvista di prova, in quanto non vengono prospettati elementi idonei a dimostrare che nel periodo di cui si tratta il ricorrente non ha svolto o potuto svolgere attività produttive di reddito o di utilità equivalenti.
    Conclusivamente, il ricorso n. 1011/2006 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte concernente la richiesta di retrodatazione giuridica dell'assunzione.
    Deve essere respinto nella parte concernente la richiesta di risarcimento del danno, nei termini sopra esposti.
    Tenuto conto dei caratteri complessivi della controversia sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, Sezione Seconda, dichiara il ricorso in epigrafe in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse come precisato in motivazione e lo respinge nella restante parte che riguarda la domanda di risarcimento del danno.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Giancarlo Mozzarelli
    L'ESTENSORE
    Bruno Lelli
    IL CONSIGLIERE
    Alberto Pasi
     
    Depositata in Segreteria il 24 febbraio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
    Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Giugno 2011 16:02
     


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