Home Processo Amministrativo Giurisdizione e competenza Determinazione degli oneri di urbanizzazione: profili di giurisdizione
  • Giovedì 07 Giugno 2012 10:24
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    Processo Civile e Amministrativo/Giurisdizione e competenza

    Determinazione degli oneri di urbanizzazione: profili di giurisdizione

    sentenza T.A.R. Lombardia - Milano n. 1432 del 24/05/2012

    Sulla natura dell'attività della p.a. volta a quantificare il contributo per oneri di urbanizzazione e sulle conseguenze sul piano giurisdizionale e processuale.

    1. Giustizia - Principi generali - Giudicato - Formale e sostanziale - Implicazioni giuridiche e riflessi processuali

    2. Giudizio amministrativo - Procedura - Preclusione processuale del ne bis in idem - Sussistenza - Presupposti necessari

    3. Giurisdizione amministrativa - Esclusiva - Determinazione oneri di urbanizzazione - Sussiste - Ragioni - Conseguenze

    4. Edilizia - Concessione - In sanatoria - Oneri di urbanizzazione - Maggiorazione - Ragioni

    1. Il giudicato sostanziale (art. 2909, Cod. Civ.), quale riflesso di quello formale (art. 324, Cod. Proc. Civ.), si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano cioè in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito). Il giudicato si forma, dunque, non soltanto su ciò che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, ma anche su tutto ciò che il giudice ha ritenuto, non incidentalmente ma ai fini della decisione. Da ciò l'affermazione per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Nondimeno, una lettura costituzionalmente orientata di tale principio, per il quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, ne suggerisce una delimitazione in relazione a quelle ragioni non dedotte che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia (1).

    (1) Cfr. Cass. Civ., sez. I, 23-12-2010 n. 26041, secondo cui il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente "nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione"; tale garanzia di stabilità è "collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata"; conf., Sez. III, 7-4-2009 n. 8379; nonché, Cass., SS.UU, 16-6-2006 n. 13916.


    2. La preclusione processuale del ne bis in idem si verifica in presenza dei due presupposti mutuati dalla disciplina civilistica, ex artt. 2909, Cod. Civ. e 324, Cod. Proc. Civ., applicabili al processo amministrativo in quanto con esso compatibili, ovvero: l'identità delle parti dei due giudizi e l'identità degli elementi identificativi dell'azione proposta, ossia il petitum e la causa petendi (2).

    (2) T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 18-1-2012 n. 125; T.A.R. Lazio Roma 16-4-2010 n. 7226.


    3. La contestazione che ha ad oggetto la determinazione del quantum del contributo per oneri di urbanizzazione per opere soggette a permesso di costruire in sanatoria, che si presenta come attività di natura paritetica, effettuata dalla p.A. in base a rigidi parametri, prefissati dalla normativa primaria e secondaria, vertenti sui criteri impositivi, senza l'esplicazione di potestà autoritativa, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, in quanto si tratta di controversie concernenti le rispettive posizioni di diritto soggettivo ed obbligo delle parti del rapporto giuridico in questione. Ed infatti, in tema di oneri di urbanizzazione, rientranti nella giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell'art. 16 L. n. 10/1977, la pretesa del privato diretto alla esatta determinazione del contributo dovuto, si atteggia come diritto soggettivo, la cui azionabilità, in sede giurisdizionale, non è subordinata né alla impugnativa di un atto amministrativo formale, né all'osservanza del termine perentorio di decadenza, bensì di quello ordinario di prescrizione. L'impugnativa riguardante strettamente, l'individuazione del quantum del contributo dovuto, nella sua componente commisurata alle spese di urbanizzazione, afferisce a questioni attinenti a diritti soggettivi, rientranti, appunto, nell'ambito della giurisdizione esclusiva del G.A.; ed è principio assolutamente consolidato ed indiscusso che nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, ove la controversia si riferisca a diritti patrimoniali che non dipendono dall'esercizio di una potestà autoritativa e discrezionale, ma ineriscono ad una situazione paritetica tra cittadino ed Amministrazione, concretantesi nella precisa determinazione di un credito patrimoniale che trova la sua base nella legge, il termine per adire il G.A. non è l'ordinario termine di decadenza, ma l'assai più ampio termine di prescrizione del diritto (3).

    (3) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 13-10-2010 n. 7466; Cons. Stato, sez. V, 21-4-2006 n. 2258; Cass. Civ., SS.UU., 20-10-2006 n. 22514; Cass. 14-11-2005 n. 22904; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 27-4-2011 n. 1069; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 11-9-2008 n. 2078.


    4. L'esatto ammontare del contributo dovuto al Comune per oneri di urbanizzazione, in dipendenza dell'avvenuto rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, va determinato con un incremento del 10% ai sensi dell'art. 32 co. 40, D.L. n. 269/2003, applicabile non agli oneri concessori relativi all'intervento edilizio, ma ai diritti ed oneri correlati alla istruttoria delle domande finalizzate al rilascio del titolo abilitativo; diritti ed oneri che il Comune ha facoltà di incrementare in relazione al maggior impiego di risorse (personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria - implicante un afflusso eccezionale di istanze da istruire ed evadere in aggiunta all'attività ordinaria - notoriamente richiede (4).

    (4) Cfr. in tal senso, ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 13-10-2011 n. 2426; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 12-5-2011 n. 1232; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 22-4-2011 n. 1032; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 17-12-2010 n. 7589; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 14-10-2010 n. 6955.

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    N. 1432/2012 Reg. Prov. Coll.

    N. 576 Reg. Ric.

    ANNO 2011

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 576 del 2011, proposto da:

    - P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elio De Toffol, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Franchetti, 4;

    contro

    - Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco e Maria Rita Surano, elettivamente domiciliato in Milano, via Andreani, 10;

    per l'accertamento:

    - dell'ammontare del contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, relativo ai permessi di costruire in sanatoria del 2 maggio 2008, n. 713 e n. 714, rilasciati ai sensi del D.L. n. 269/2003;

    e, ove occorresse,

    per l'annullamento:

    - della nota del 23.11.2010, P.G. 978924/2010, recapitata in data 30.12.2010, con cui il Comune di Milano ha intimato il pagamento del saldo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dovuti secondo la determinazione comunicata in data 26.5.2008, pari ad euro 44.433,50, relativamente al permesso di costruire in sanatoria n. 713/08 e ad euro 32.281,92, relativamente al permesso di costruire in sanatoria n. 714/08.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori Elio De Toffol, Antonllo Mandarano e Maria Giulia Schiavelli;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con l'odierno ricorso, notificato il 4.02.2011 e depositato il successivo 23.02.2011, l'esponente ha chiesto l'accertamento dell'esatto ammontare del contributo da essa dovuto al Comune di Milano, per oneri di urbanizzazione, in dipendenza dell'avvenuto rilascio dei due permessi di costruire in sanatoria nn. 713 e 714 del 2008.

    Riferisce l'istante, che la richiesta avanzata dal Comune per i suddetti oneri, sarebbe eccedente del 10% l'importo effettivamente dovuto, avendo il Comune erroneamente applicato l'art. 32, co. 40 del D.L. n. 269/2003, calcolando l'incremento del 10 %, ivi disciplinato, anziché sui "diritti ed oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi", sull'importo degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi dell'art. 32, co. 34 del medesimo D.L.

    Si è costituito il Comune di Milano, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando, altresì, un'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem.

    In particolare, secondo la ricostruzione comunale, l'esponente avrebbe già impugnato i permessi di costruire in sanatoria nn. 713 e 714 con i ricorsi nn. 1589 e 1590 del 2008, contestando l'importo richiesto come oneri di urbanizzazione sotto più profili.

    I due ricorsi sarebbero stati riuniti e definiti con la sentenza n. 7216 del 2010 di questo T.A.R., che li ha respinti.

    Con ordinanza n. 494 dell'11.03.2011 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.

    In vista della data fissata per la discussione del merito entrambe le parti hanno depositato memorie.

    Alla pubblica udienza dell'8.03.2012 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

    DIRITTO

    I. Preliminarmente, il Collegio deve occuparsi dell'eccezione di inammissbilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem sollevata da parte resistente.

    II. Al riguardo, l'esponente esclude che possa essere riscontrata qui siffatta violazione, poiché il petitum e la causa petendi dei ricorsi già decisi (con la sentenza n. 7216/2010) e di quello sub iudice, sarebbero diversi.

    III. Di tutt'altro avviso la difesa comunale, secondo cui la deliberazione della Giunta comunale n. 2493/2004, che ha disposto l'incremento del 10% degli oneri di urbanizzazione, era già stata impugnata nei precedenti ricorsi, decisi con la sentenza di rigetto del 2010, divenuta ormai irrevocabile.

    Proprio facendo leva su tale sentenza il Comune avrebbe emesso la nota del 23.11.2010, per richiedere il versamento del saldo degli oneri, che l'esponente vorrebbe qui nuovamente contestare, in chiara elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7216 cit.

    IV. Si osserva - in via di principio - come il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), si formi su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano cioè in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito).

    Il giudicato si forma, dunque, non soltanto su ciò che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, ma anche su tutto ciò che il giudice ha ritenuto, non incidentalmente ma ai fini della decisione.

    Da ciò l'affermazione - costante nel nostro pensiero giurisprudenziale e dottrinale - per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

    V. Nondimeno, una lettura costituzionalmente orientata di tale principio, per il quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, ne suggerisce una delimitazione in relazione a quelle ragioni non dedotte che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia (cfr. Cass. Civ., Sez. I^, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010, secondo cui il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente "nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione"; tale garanzia di stabilità è "collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata"; conf., Sez. III^, Sentenza n. 8379 del 07/04/2009; nonché, SS.UU, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006).

    VI. Applicando le suesposte coordinate al caso in esame, il Collegio deve, in primo luogo, procedere alla corretta qualificazione dell'azione proposta, sia nei giudizi già definiti che in quello sub iudice, nonché all'inquadramento del tipo di giurisdizione invocata.

    VII. Ebbene, esaminando i ricorsi già definiti dal Tribunale con la sentenza 9216/2010, si rileva che:

    - con essi la Società P. ha chiesto l'annullamento degli avvisi di rilascio dei permessi di costruire in sanatoria n. 713 e n. 714, nonché delle dd.G.C. n. 2493/2004 e n. 2644/2004, sulla base dei seguenti motivi:

    a) violazione degli articoli 3, 23, 24 e 97 della Costituzione ed eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, perché essi avrebbero previsto la possibilità per il Comune di determinare l'ammontare degli oneri sulla base delle tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria anziché al momento della presentazione della domanda;

    b) violazione dell'art. 4 della legge regionale n. 31/2004, eccesso di potere per sviamento e violazione degli articoli 3, 23, 24 e 97 della Costituzione sotto altro profilo (ove si afferma che la determinazione degli oneri concessori deve in ogni caso effettuarsi con riguardo al momento di presentazione della documentazione inerente la sanatoria);

    c) violazione dell'art. 32, co. 40 del D.L. n. 269/2003 conv. in L. dalla legge n. 326/2003, eccesso di potere per sviamento ed irragionevolezza e violazione degli articoli 3, 23, 24 e 97 della Costituzione sotto altro profilo (poiché la determinazione degli oneri sarebbe avvenuta sulla base di un provvedimento adottato successivamente alla presentazione della domanda di sanatoria).

    VIII. Il T.A.R., dopo aver svolto alcune considerazioni preliminari sulla disciplina nazionale e regionale in tema di cd. terzo condono, ha così concluso:

    <<...appare legittima la pretesa dell'Amministrazione di determinare gli oneri di urbanizzazione relativi al titolo in sanatoria tenendo conto delle tariffe di cui alla delibera 73/2007, vigenti all'atto del rilascio del permesso, sulle quali calcolare l'aumento di cui alla delibera 2644/2004.

    Neppure potrebbe sostenersi che sulle due domande di condono di cui è causa si sarebbe formato un titolo edilizio tacito attraverso il particolare procedimento di silenzio assenso di cui al comma 37 dell'art. 32 della legge 326/2003, visto che l'asserito ritardo nella definizione delle domande non è addebitabile al Comune.

    Il biennio assegnato al Comune per provvedere (trascorso il quale si forma il silenzio-assenso) decorre infatti dalla presentazione di un'istanza debitamente documentata (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 30.6.2010 n. 4174; 23.7.2009 n. 4671; sez. V, 21.9.2005 n. 4946; sez. II, 13.6.2007 n. 1797/2007).

    Orbene, la stessa ricorrente deduce di avere inoltrato la documentazione necessaria, a corredo delle istanze, solo il 21.9.2007 (cfr. doc. 4 dell'esponente e doc. 3 del Comune in entrambe le cause, costituenti le copie della dichiarazione ICI e della denuncia TARSU) e tale circostanza è di per sé sufficiente a comprovare la tempestività dei provvedimenti e dei relativi avvisi (ricevuti il 26.5.2008), posto che il completamento dell'istruttoria è avvenuto appunto solo il citato 21.9.2007.

    Di conseguenza, devono essere rigettati i primi due motivi di ricorso, nei quali si sostiene - seppure sotto differenti profili - che gli oneri relativi al titolo in sanatoria dovevano determinarsi con riguardo esclusivo alle tariffe vigenti nel 2004.

    Parimenti, devono respingersi le censure contro la delibera di Giunta 2644/2004, che appare correttamente applicata nel caso di specie, per le ragioni già esposte.

    3. Nel terzo motivo, viene denunciata la presunta erronea applicazione dell'art. 32 comma 40 della legge 326/2003, il quale dispone che: "Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario".

    Il Comune di Milano ha dato attuazione a tale norma con delibera di Giunta Comunale n. 2493 del 3.11.2004, il cui contenuto ricalca esattamente la disposizione legislativa sopra citata.

    A detta dell'esponente, tale delibera sarebbe illegittima in quanto assunta prima del termine di presentazione delle istanze di sanatoria, fissato fra l'11 novembre e il 10 dicembre 2004.

    Il mezzo di gravame, in disparte la sua genericità, deve essere respinto e deve pertanto affermarsi la legittimità della citata delibera 2493/2004, non apparendo certamente illogico la fissazione del suddetto aumento prima della presentazione delle domande di condono, atteso il pressoché certo aggravio di lavoro, per gli uffici comunali, derivante dalla suddetta presentazione.

    La specifica censura circa la presunta erronea applicazione del comma 40 citato, come svolta nei presenti ricorsi, è pertanto priva di pregio>>.

    IX. Tale essendo il contenuto decisorio della sentenza passata in giudicato, il Collegio deve, a questo punto, valutare se esso sia, e in che termini, sovrapponibile al thema decidendum dell'odierno ricorso.

    Al riguardo, va ribadito che la preclusione processuale del ne bis in idem si verifica in presenza dei due presupposti mutuati dalla disciplina civilistica, ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., applicabili al processo amministrativo in quanto con esso compatibili, ovvero: l'identità delle parti dei due giudizi e l'identità degli elementi identificativi dell'azione proposta, ossia il petitum e la causa petendi (cfr. T.A.R. Palermo, Sicilia, sez. II, 18 gennaio 2012, n. 125; T.A.R. Lazio, Roma, 16 aprile 2010, n. 7226).

    X. Nel caso in esame, ricorre senz'altro la coincidenza soggettiva, mentre resta da valutare quella del petitum e della causa petendi.

    XI. Sul primo, il Collegio non ritiene di poter condividere l'affermazione dell'esponente, che àncora la diversità del petitum sul presupposto che nei ricorsi già decisi la domanda verterebbe, per la parte che qui interessa, sull' "annullamento" della d.G.C. 2493/2004, mentre, nel caso de quo, esso consisterebbe nella "non applicabilità" della delibera medesima (cfr. pg. 3 della memoria del 6.02.2012).

    XII. In verità, l'azione promossa dalla ricorrente si presenta in entrambi i casi con i caratteri propri di una sostanziale pretesa di accertamento, volta a disconoscere l'obbligazione contributiva configurata a suo carico dall'amministrazione comunale.

    Detta contestazione, quindi, ha per oggetto la determinazione del quantum del contributo per oneri di urbanizzazione per opere soggette a permesso di costruire in sanatoria, che si presenta come attività di natura paritetica, effettuata dalla p.a. in base a rigidi parametri, prefissati dalla normativa primaria e secondaria, vertenti sui criteri impositivi, senza l'esplicazione di potestà autoritativa.

    In tali evenienze, com'è noto, deve essere affermata la devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, proprio in quanto si tratta di controversie concernenti le rispettive posizioni di diritto soggettivo ed obbligo delle parti del rapporto giuridico in questione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7466; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 2258 del 21-04-2006, secondo cui: <>; Cass. Civ., SS.UU., 20.10.2006 n. 22514; Cassazione n. 22904 del 14 novembre 2005; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 27 aprile 2011, n. 1069; T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 11 settembre 2008, n. 2078).

    XIII. Su tali presupposti, non si può negare la parziale coincidenza del petitum nei ricorsi de quibus, poiché è indubbio che la contestazione dei ricorsi già decisi, avente ad oggetto la determinazione dell'an e del quantum degli oneri, copre anche quella dell'attuale ricorso, che verte soltanto sul quantum debeatur.

    XIV. Resta da esaminare, allora, il profilo della causa petendi.

    Nei ricorsi pre-giudicati, la contestazione della pretesa comunale, per la parte che qui interessa (e nonostante la genericità della censura, come stigmatizzata dallo stesso Tribunale, a pg. 13 della cit. sentenza) si basa sull'illegittima applicazione dell'art. 32, co. 40 del D.L. cit., operata dal Comune con l'adozione della delibera n. 2493/2004, prima del termine di presentazione delle domande di sanatoria.

    Il Tribunale, come noto, ha, per contro, ritenuto pienamente legittima l'applicazione della cit. norma da parte comunale, mediante la d.G.C. n. 2493 cit.

    Venendo all'attuale ricorso, qui la contestazione si radica sull'illegittima applicazione che lo stesso Comune avrebbe fatto della d.G.C. n. 2493 cit., nel senso di operare l'incremento del 10%, ivi contemplato, anziché, come vorrebbe lo stesso art. 32, co. 40, ai diritti ed oneri previsti per il rilascio dei titoli edilizi ordinari, agli stessi oneri di urbanizzazione.

    XV. Le ragioni della contestazione appaiono, nei due casi, diverse.

    XVI. Si tratta, a questo punto, di stabilire se la modalità di applicazione dell'incremento del 10% di cui alla d.G.C. n. 2493/2004, ai diritti e oneri d'istruttoria, piuttosto che agli oneri di urbanizzazione, costituisca un antecedente logico necessario della decisione di rigetto di cui alla sentenza n. 7216 più volte cit.

    XVII. Il Collegio ritiene di poter dare al suesposto quesito risposta negativa.

    In nessuna parte della motivazione della sentenza n. 7216, in effetti, è stata valutata l'applicazione che in concreto il Comune ha fatto della cit. d.G.C., fermandosi la contestazione alla valutazione dell'illegittimità della deliberazione in sé, in rapporto ai dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

    Ne consegue che, non ravvisandosi coincidenza di causa petendi tra i ricorsi decisi con la sentenza n. 7216/2010 e quello sub iudice, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem.

    XVIII. Nel merito, il ricorso è fondato.

    XIX. Con un unico motivo, l'esponente deduce la violazione dell'art. 32, co. 40 del D.L. cit., nonché la violazione e falsa applicazione della d.G.C. n. 2493/2004, poiché il Comune di Milano avrebbe erroneamente applicato la maggiorazione del 10%, parametrandola agli oneri di urbanizzazione, anziché ai diritti e oneri d'istruttoria.

    XX. Al riguardo, il Collegio ritiene di potersi richiamare all'orientamento ormai consolidato della Sezione, secondo cui l'incremento percentuale in questione è applicabile non agli oneri concessori relativi all'intervento edilizio, ma ai diritti ed oneri correlati alla istruttoria delle domande finalizzate al rilascio del titolo abilitativo; diritti ed oneri che il Comune ha facoltà di incrementare in relazione al maggior impiego di risorse (personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria - implicante un afflusso eccezionale di istanze da istruire ed evadere in aggiunta all'attività ordinaria - notoriamente richiede (cfr. in tal senso, ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 13 ottobre 2011 n. 2426; 12 maggio 2011 n. 1232; 22 aprile 2011 n. 1032; 17 dicembre 2010 n. 7589; 14 ottobre 2010 n. 6955).

    Ora, poiché la delibera n. 2493/04 si limita a disporre l'incremento percentuale con esplicito riferimento al disposto legislativo, essa va letta in conformità alla norma di legge nell'interpretazione che sopra si è data; con la conseguenza che deve ritenersi illegittima non la deliberazione, ma l'applicazione che ne hanno fatto gli uffici comunali, secondo i quali essa autorizzerebbe un (ulteriore) incremento (non dei diritti ed oneri di istruttoria ma) degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

    XXI. Per le precedenti considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto, con conseguente obbligo per il Comune di rideterminare gli oneri concessori senza l'illegittimo - per le ragioni sopra esposte - incremento del 10% rapportato agli oneri di urbanizzazione.

    XXII. Le spese, in ragione della complessità della questione preliminare affrontata, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.

    P. Q. M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

     

    IL PRESIDENTE

    Angelo De Zotti

    L'ESTENSORE

    Concetta Plantamura

    IL PRIMO REFERENDARIO

    Giovanni Zucchini

     

    Depositata in Segreteria il 24 maggio 2012

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     

     
Mondolegale 2011
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