| Sabato 28 Aprile 2012 06:40 |
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Processo Civile e Amministrativo/Giurisdizione e competenza |
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Atti di macro organizzazione della P.A. e delle Aziende Sanitarie Provinciali: profili giurisdizionali |
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| sentenza T.A.R. Calabria - Reggio Calabria n. 293N. 293/2012 del 18/04/2012 | |
Diversamente dalle amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro organizzazione delle Aziende sanitarie sono adottati con atto di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale strumentale e, pertanto, competente a decidere su di essi è il G.O..
1. Giurisdizione amministrativa - Sanità - Atti di macro organizzazione - Non sussiste - Ragioni
1. In materia di atti di macro organizzazione delle Aziende sanitarie sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario e ciò in quanto bisogna distinguere la disciplina delle amministrazioni pubbliche in genere da quella specifica delle aziende sanitarie (1). La prima è dettata dal D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 2, trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 2, secondo cui le amministrazioni pubbliche definiscono, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. La cognizione di tali atti appartiene al giudice amministrativo. Diversa è la disciplina legislativa dell'attività organizzativa del servizio sanitario nazionale. A norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 3, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, art. 3, le unità sanitarie locali (cui sono succedute con analoga disciplina le aziende sanitarie) si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato; agiscono mediante atti di diritto privato; il direttore generale adotta l'atto aziendale di organizzazione, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. L'autonomia imprenditoriale è strumentale al raggiungimento del fine pubblico che caratterizza le Aziende del Servizio sanitario nazionale e non esclude la giurisdizione amministrativa nelle materie indicate dalla legge (2); ma nell'ambito strumentale privatistico rientra la determinazione, con atto aziendale, dell'assetto organizzativo cui è riconducibile anche la determinazione della dotazione organica. Pertanto, diversamente dalle amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro organizzazione delle Aziende sanitarie sono adottati con atto di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale strumentale (3).
(1) In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, SS.UU., 30-1-2008 n. 2031.
(2) Ad es. D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, art. 33 co. 1, lett. e), che assoggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie sulle attività e prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese dal Servizio sanitario nazionale; sul punto cfr. Cass., SS.UU., 1-8-2006 n. 17461; Cons. Stato, sez. V, 4-12-2005 n. 1638.
(3) T.A.R. Reggio Calabria 28-1-2011 n. 58; T.A.R. Reggio Calabria 24-11-2011 n. 845; T.A.R. Reggio Calabria 24-11-2011 n. 846.
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N. 293/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 453 Reg. Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2009, proposto da:
A. S. + 7, rappresentate e difese dall'avv. Emanuela Ruscio, presso lo Studio della quale in Reggio Calabria, via Reggio Campi I^ Tronco, n. 84 hanno eletto domicilio;
contro
ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Mazzù, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Roberto Capria in Reggio Calabria, via V. Veneto, 42;
per l'annullamento
- della Deliberazione n. 224 del 29/5/2009, pubblicata in data 3/6/2009, della Commissione Straordinaria dell'ASP n. 5 di Reggio ed avente ad oggetto "Rideterminazione dotazione organica provvisoria Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Reggio Calabria alla data del 31.12.2008" con la quale l'azienda deliberava di prendere atto che alla data del 31.12.2008 la dotazione organica dell'ASP n. 5 di RC (ricomprendente le dotazioni organiche dell'ex ASL n. 10 ed ex ASL n. 11) risultava composta complessivamente da n. 3745 posti, più n. 8 posti di biologo in ruolo soprannumerario, dando atto che alla stessa data risultano coperti da personale in servizio n. 3007 posti, mentre risultano vacanti n. 738 posti;
- nonchè d'ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 73 comma 3 cod. proc. amm.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con delibera n. 224 del 29/5/2008 la Commissione Straordinaria dell'ASP n. 5 di Reggio Calabria prendeva atto che la dotazione organica dell'azienda alla data del 31.12.2008 risultava composta da n. 3745 posti, più n. 8 posti di biologo in ruolo soprannumerario, dando atto che risultavano coperti n. 3007 posti mentre risultavano vacanti n. 738 posti.
Le odierne ricorrenti rientravano nel numero dei biologi in ruolo soprannumerario. Riferiscono di avere intrattenuto per un lungo periodo rapporti con l'azienda quali biologi convenzionati con contratto ad ore e con rapporto a tempo indeterminato.
La legge n. 449/1997 all'art 34 ha previsto che:" Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1^ luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età ".
In applicazione della norma di legge sopra citata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1618 del 27/3/1998, pubblicata sul BURC n. 72 del 21/7/99, la Regione Calabria provvedeva alla ricognizione delle aree di attività specialistica ai fini della procedura di cui alla disposizione sopra richiamata, approvando l'avviso pubblico per la partecipazione degli interessati.
Le odierne ricorrenti presentavano la domanda per la partecipazione al concorso ai fini del conseguimento dell'idoneità prevista per il passaggio dal rapporto di convenzione all'inquadramento in ruolo presso l'azienda sanitaria nella quale prestavano servizio.
Effettuata la selezione, con Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria pubblicato sul BURC n. 124 del 23.12.2000 veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza del SSN anche in soprannumero.
Le ricorrenti risultavano tutte idonee all'inquadramento insieme ad altri 160 candidati.
Seguivano una serie di note di indirizzo della Regione Calabria (prot n. 108 del 5/1/2000, prot n. 1783/41 del 7/2/2001), con le quali si dettavano alle aziende sanitarie interessate delle linee guida ai fini dell'inquadramento dei medici e dei biologi risultati idonei.
I medici ed biologi convenzionati, risultati idonei, presentavano le domande per la immissione in ruolo per come risulta dalle note prot n. 2636 del 2.10.2001 prot n. 2871 del 23/10/2001 e prot n. 6437 del 19/10/2001, depositate in giudizio.
L'Azienda n. 5 di Reggio Calabria, a seguito delle domanda di opzione all'inquadramento inoltrata dagli interessati, ha provveduto all'inquadramento nel ruolo della dirigenza medica sia dei biologi che dei medici specialisti.
Le odierne ricorrenti sono state inquadrate con le delibere n. 76 e n. 113 del 2004 nel ruolo soprannumerario.
Successivamente con deliberazione n. 224 del 29 maggio 2009 l'ASP n. 5 di Reggio Calabria dava atto che, sulla base degli atti delle dotazioni organiche provvisorie delle ex AASL nn. 10 e 11 e della stessa ASP n. 5 di Reggio Calabria, la determinazione provvisoria della dotazione organica dell'ASP di Reggio Calabria, alla data del 31.12.2008, risultava composta, complessivamente, di n. 3745 posti, più 8 posti di biologo in ruolo soprannumerario, dando atto che alla stessa data risultavano coperti da personale in servizio n. 3007 posti, mentre risultavano vacanti n. 738 posti.
Contro tale deliberazione si dirige l'odierno ricorso.
Si è costituita in giudizio l'ASP n. 5 di Reggio Calabria, che, oltre ad avversare nel merito il ricorso, solleva le eccezioni preliminari di inammissibilità per difetto di contraddittorio e per mancata impugnazione degli atti presupposti.
Il ricorso è stato chiamato all'udienza pubblica del 4 aprile 2012, nel corso della quale è passato in decisione, previo avviso alle parti ex art. 73 comma 3 cod. proc. amm., come risulta a verbale.
Il Tribunale deve dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda, poichè in materia di atti di macro organizzazione delle Aziende sanitarie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass SSUU 30 gennaio 2008 nr. 2031), la quale ha affermato che bisogna distinguere la disciplina delle amministrazioni pubbliche in genere da quella specifica delle aziende sanitarie. La prima è dettata dal D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 2, trasfuso nel D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, secondo cui le amministrazioni pubbliche definiscono, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. La cognizione di tali atti appartiene al giudice amministrativo. Diversa è la disciplina legislativa dell'attività organizzativa del servizio sanitario nazionale. A norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, le unità sanitarie locali (cui sono succedute con analoga disciplina le aziende sanitarie) si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato; agiscono mediante atti di diritto privato; il direttore generale adotta l'atto aziendale di organizzazione, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. L'autonomia imprenditoriale è strumentale al raggiungimento del fine pubblico che caratterizza le Aziende del Servizio sanitario nazionale, e non esclude la giurisdizione amministrativa nelle materie indicate dalla legge (ad es. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1, lett. e), che assoggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie sulle attività e prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese dal Servizio sanitario nazionale: Cass. Sez. Un. 1 agosto 2006 n. 17461; Cons. Stato sez. 5^, 4 dicembre 2005 n. 1638). Ma la stessa giurisprudenza precisa che nell'ambito strumentale privatistico rientra la determinazione, con atto aziendale, dell'assetto organizzativo cui è riconducibile anche la determinazione della dotazione organica.
Pertanto, diversamente che dalle amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro organizzazione delle Aziende sanitarie sono adottati con atto di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale strumentale.
A tale orientamento questo Tribunale ha già aderito con precedenti decisioni (Tar Reggio Calabria 28 gennaio 2011 n. 58; 24 novembre 2011 nn. 845 e 846) e non si riscontrano motivi per discostarsene nel caso di specie.
Per queste ragioni, dunque, va declinata la giurisdizione sulla odierna domanda in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.
In ragione della pronuncia in rito sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione che declina a favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Ettore Leotta
L'ESTENSORE
Valentina Santina Mameli
IL CONSIGLIERE
Giuseppe Caruso
Depositata in Segreteria il 18 aprile 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 293/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 453 Reg. Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2009, proposto da:
A. S. + 7, rappresentate e difese dall'avv. Emanuela Ruscio, presso lo Studio della quale in Reggio Calabria, via Reggio Campi I^ Tronco, n. 84 hanno eletto domicilio;
contro
ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Mazzù, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Roberto Capria in Reggio Calabria, via V. Veneto, 42;
per l'annullamento
- della Deliberazione n. 224 del 29/5/2009, pubblicata in data 3/6/2009, della Commissione Straordinaria dell'ASP n. 5 di Reggio ed avente ad oggetto "Rideterminazione dotazione organica provvisoria Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Reggio Calabria alla data del 31.12.2008" con la quale l'azienda deliberava di prendere atto che alla data del 31.12.2008 la dotazione organica dell'ASP n. 5 di RC (ricomprendente le dotazioni organiche dell'ex ASL n. 10 ed ex ASL n. 11) risultava composta complessivamente da n. 3745 posti, più n. 8 posti di biologo in ruolo soprannumerario, dando atto che alla stessa data risultano coperti da personale in servizio n. 3007 posti, mentre risultano vacanti n. 738 posti;
- nonchè d'ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 73 comma 3 cod. proc. amm.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con delibera n. 224 del 29/5/2008 la Commissione Straordinaria dell'ASP n. 5 di Reggio Calabria prendeva atto che la dotazione organica dell'azienda alla data del 31.12.2008 risultava composta da n. 3745 posti, più n. 8 posti di biologo in ruolo soprannumerario, dando atto che risultavano coperti n. 3007 posti mentre risultavano vacanti n. 738 posti.
Le odierne ricorrenti rientravano nel numero dei biologi in ruolo soprannumerario. Riferiscono di avere intrattenuto per un lungo periodo rapporti con l'azienda quali biologi convenzionati con contratto ad ore e con rapporto a tempo indeterminato.
La legge n. 449/1997 all'art 34 ha previsto che:" Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1^ luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età ".
In applicazione della norma di legge sopra citata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1618 del 27/3/1998, pubblicata sul BURC n. 72 del 21/7/99, la Regione Calabria provvedeva alla ricognizione delle aree di attività specialistica ai fini della procedura di cui alla disposizione sopra richiamata, approvando l'avviso pubblico per la partecipazione degli interessati.
Le odierne ricorrenti presentavano la domanda per la partecipazione al concorso ai fini del conseguimento dell'idoneità prevista per il passaggio dal rapporto di convenzione all'inquadramento in ruolo presso l'azienda sanitaria nella quale prestavano servizio.
Effettuata la selezione, con Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria pubblicato sul BURC n. 124 del 23.12.2000 veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza del SSN anche in soprannumero.
Le ricorrenti risultavano tutte idonee all'inquadramento insieme ad altri 160 candidati.
Seguivano una serie di note di indirizzo della Regione Calabria (prot n. 108 del 5/1/2000, prot n. 1783/41 del 7/2/2001), con le quali si dettavano alle aziende sanitarie interessate delle linee guida ai fini dell'inquadramento dei medici e dei biologi risultati idonei.
I medici ed biologi convenzionati, risultati idonei, presentavano le domande per la immissione in ruolo per come risulta dalle note prot n. 2636 del 2.10.2001 prot n. 2871 del 23/10/2001 e prot n. 6437 del 19/10/2001, depositate in giudizio.
L'Azienda n. 5 di Reggio Calabria, a seguito delle domanda di opzione all'inquadramento inoltrata dagli interessati, ha provveduto all'inquadramento nel ruolo della dirigenza medica sia dei biologi che dei medici specialisti.
Le odierne ricorrenti sono state inquadrate con le delibere n. 76 e n. 113 del 2004 nel ruolo soprannumerario.
Successivamente con deliberazione n. 224 del 29 maggio 2009 l'ASP n. 5 di Reggio Calabria dava atto che, sulla base degli atti delle dotazioni organiche provvisorie delle ex AASL nn. 10 e 11 e della stessa ASP n. 5 di Reggio Calabria, la determinazione provvisoria della dotazione organica dell'ASP di Reggio Calabria, alla data del 31.12.2008, risultava composta, complessivamente, di n. 3745 posti, più 8 posti di biologo in ruolo soprannumerario, dando atto che alla stessa data risultavano coperti da personale in servizio n. 3007 posti, mentre risultavano vacanti n. 738 posti.
Contro tale deliberazione si dirige l'odierno ricorso.
Si è costituita in giudizio l'ASP n. 5 di Reggio Calabria, che, oltre ad avversare nel merito il ricorso, solleva le eccezioni preliminari di inammissibilità per difetto di contraddittorio e per mancata impugnazione degli atti presupposti.
Il ricorso è stato chiamato all'udienza pubblica del 4 aprile 2012, nel corso della quale è passato in decisione, previo avviso alle parti ex art. 73 comma 3 cod. proc. amm., come risulta a verbale.
Il Tribunale deve dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda, poichè in materia di atti di macro organizzazione delle Aziende sanitarie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass SSUU 30 gennaio 2008 nr. 2031), la quale ha affermato che bisogna distinguere la disciplina delle amministrazioni pubbliche in genere da quella specifica delle aziende sanitarie. La prima è dettata dal D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 2, trasfuso nel D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, secondo cui le amministrazioni pubbliche definiscono, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. La cognizione di tali atti appartiene al giudice amministrativo. Diversa è la disciplina legislativa dell'attività organizzativa del servizio sanitario nazionale. A norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, le unità sanitarie locali (cui sono succedute con analoga disciplina le aziende sanitarie) si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato; agiscono mediante atti di diritto privato; il direttore generale adotta l'atto aziendale di organizzazione, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. L'autonomia imprenditoriale è strumentale al raggiungimento del fine pubblico che caratterizza le Aziende del Servizio sanitario nazionale, e non esclude la giurisdizione amministrativa nelle materie indicate dalla legge (ad es. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1, lett. e), che assoggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie sulle attività e prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese dal Servizio sanitario nazionale: Cass. Sez. Un. 1 agosto 2006 n. 17461; Cons. Stato sez. 5^, 4 dicembre 2005 n. 1638). Ma la stessa giurisprudenza precisa che nell'ambito strumentale privatistico rientra la determinazione, con atto aziendale, dell'assetto organizzativo cui è riconducibile anche la determinazione della dotazione organica.
Pertanto, diversamente che dalle amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro organizzazione delle Aziende sanitarie sono adottati con atto di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale strumentale.
A tale orientamento questo Tribunale ha già aderito con precedenti decisioni (Tar Reggio Calabria 28 gennaio 2011 n. 58; 24 novembre 2011 nn. 845 e 846) e non si riscontrano motivi per discostarsene nel caso di specie.
Per queste ragioni, dunque, va declinata la giurisdizione sulla odierna domanda in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.
In ragione della pronuncia in rito sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione che declina a favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Ettore Leotta
L'ESTENSORE
Valentina Santina Mameli
IL CONSIGLIERE
Giuseppe Caruso
Depositata in Segreteria il 18 aprile 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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