Home Processo Amministrativo Giurisdizione e competenza Diniego di contributi legati ad eventi sismici: è il T.A.R. Lazio a dover decidere delle relative controversie?
  • Domenica 22 Gennaio 2012 16:52
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    Processo Civile e Amministrativo/Giurisdizione e competenza

    Diniego di contributi legati ad eventi sismici: è il T.A.R. Lazio a dover decidere delle relative controversie?

    sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3085 del 22/12/2011

    La competenza funzionale ed inderogabile del T.A.R. Lazio sussiste solo per le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti adottati direttamente dall'organo commissariale in tutte le situazioni di emergenza: il raffronto tra le precedenti previsioni ed il novellato articolo 135 del c.p.a..

    1.Giudizio amministrativo - Procedura - Competenza - Funzionale - Inderogabile - T.A.R. Lazio - Art. 135 co. 1, lett. e), Cod. Proc. Amm. - Condizioni

    2. Protezione civile - Calamità naturali - Beneficio della sospensione dei versamenti contributivi - Disciplina ex art. 6 co. 1 bis, D.L. n. 263/2006 - Irretroattività - Ragioni

    1. La speciale competenza del T.A.R. del Lazio, prevista (in tema di situazioni emergenziali dichiarate ex art. 5, L. n. 225/1992) dall'art. 135 co. 1, lett. e), Cod. Proc. Amm. (norma che sostituisce, in sostanza, e senza soluzione di continuità, la previsione di cui all'art. 3 co. 2 bis e ss., D.L. n. 245/2005, convertito con L. n. 21/2006, abrogato a decorrere dal 18 settembre 2010 proprio dal Cod. Proc. Amm., allegato 4, art. 4, p. 34), sia nel testo originario, sia nel testo risultante dalla novella introdotta col "correttivo" al Cod. Proc. Amm. (di cui al D.Lgs. n. 195/2011, entrato in vigore il 9 dicembre 2011), è funzionale ed inderogabile allorchè siano impugnati provvedimenti ascrivibili direttamente all'organo commissariale straordinario, o provvedimenti "comunque" relativi alla "gestione del ciclo dei rifiuti". Quanto al testo originario, infatti rientrano nella competenza funzionale del T.A.R. Lazio le controversie di cui all'art. 133 co. 1, lett. p), Cod. Proc. Amm., articolo questo che riguarda le questioni - rimesse alla cognizione esclusiva del Giudice Amministrativo - aventi ad oggetto: "le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5 co. 1, L. 24 febbraio 1992 n. 225" oppure "le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti". Il testo novellato del cod. proc. amm. conferma poi tale competenza inderogabile del T.A.R. Lazio dato che la modifica introdotta con il citato provvedimento correttivo (entrato in vigore il 9 dicembre 2011), attribuisce al medesimo le (sole e tassative) controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza; ribadendo, in tal modo, che, nell'ipotesi di impugnazione di atti non imputabili direttamente all'organo commissariale di protezione civile, la competenza territoriale si ripartisce tra i TT.AA.RR. locali ed il T.A.R. del Lazio esclusivamente secondo le regole ordinarie (artt. 13-14-15-16, Cod. Proc. Amm.).

    2. L'articolo 6 co. 1 bis del D.L. n. 263/2006, a tenore del quale "La legge 24 febbraio 1992 n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile", ha efficacia retroattiva (1). La natura interpretativa della norma, peraltro, non appare impropria (o puramente nominalistica), dato che l'art. 5 co. 5 ter, L. 24 febbraio 1992 n. 225, si limitava a prevedere che "in relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali", indicando, in tal modo, del tutto genericamente i soggetti destinatari del beneficio e quindi conclamando l'esistenza di ragioni oggettive tali da giustificare (sia in relazione ai principi costituzionali nazionali, sia in relazione ai principi desumibili dalla giurisprudenza della C.E.D.U.) l'intervento chiarificatore del Legislatore; il quale si è, correttamente, limitato a dare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (2).

    (1) Corte Costituzionale 1-8-2008 n. 325.
    (2) Da ultimo vedasi, in materia, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2011.



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    N. 3085/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 97 Reg. Ric.
    ANNO 2005
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    su opposizione a decreto ingiuntivo emesso
    nel ricorso numero di registro generale 97 del 2005, proposto da M. S., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Arena, con domicilio eletto presso lo stesso difensore, in Catania, via Firenze, 20;
    contro
    Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 5^ Reggimento Fanteria Aosta;
    per la restituzione,
    mediante decreto ingiuntivo, delle ritenute previdenziali ed assistenziali praticate dall'Amministrazione sul trattamento retributivo del ricorrente durante il periodo di emergenza connesso agli eventi eruttivi e sismici verificatesi nell'area etnea tra il 2001 ed il 2002 (O.P.C.M. 3254/2002).
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    1. Col ricorso in epigrafe M. S. ha chiesto al Presidente di questa Sezione l'emissione di decreto ingiuntivo ai fini della restituzione, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, delle somme trattenute, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, sulla retribuzione spettantegli; e ciò senza tenere conto della sospensione contributiva disposta dall'art. 5 dell'Ord.za P.C.M. n. 3254/2002.
    Il ricorso è stato accolto con decreto ingiuntivo n. 126/2005, col quale è stato ordinato all'Amministrazione di restituire al ricorrente la contribuzione frattanto trattenuta.
    2. L'Amministrazione ingiunta ha proposto rituale opposizione adducendo, sia l'inesistenza delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio, sia, tra l'altro, la non spettanza del beneficio di legge, siccome limitato ai soli lavoratori del settore privato.
    3. Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2011, dopo ampia discussione, il ricorso è passato in decisione.
    DIRITTO
    - 1. Ai fini del decidere, occorre fare anche un breve cenno al quadro normativo nel quale si inserisce la vertenza in esame:
    -- 1.a) Con D.P.C.M. 23.7.2001 (in GURI 27.7.2001, n. 173) è stato dichiarato lo " ... stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania interessata da gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna" e tale decreto richiama espressamente "... l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225" (legge di "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile").
    -- 1.b) Successivamente è stato emanato il D.P.C.M. 29.10.2002 (in GURI 4.11.2002, n. 258) che così dispone: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area"; e ciò fino alla data del 31.3.2003, successivamente prorogata.
    -- 1.c) Lo stesso giorno 4.11.2002 (di pubblicazione nella GURI del citato D.P.C.M. del 2002) è stato emanato il D.L. 4.11.2002, n. 245, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile". Tale decreto, (convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2002, n. 286, in GURI 30.12.2002, n. 304), all'art. 4, così recita: "Per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. ....".
    -- 1.d) Con successiva Ordinanza 29.11.2002, n. 3254 (in GURI 6.12.2002, n. 286), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area", e visti il citato D.P.C.M. 29.10.2002, ed il citato D.L. 4.11.2002, n. 245, ha stabilito, all'art. 5, che:
    "1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.
    "2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa" ... (omissis).
    -- 1.e) Il predetto articolo 5 è stato successivamente abrogato dall'art. 2, dell'O.P.C.M. 10.6.2005, n. 3442, recante " Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici e vulcanici nel territorio della provincia di Catania". Questa nuova ordinanza di protezione civile, per un verso, all'art. 1, comma 1, indica specificatamente l'elenco dei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui al citato DPCM 29 ottobre 2002 (Belpasso; Castiglione di Sicilia; Linguaglossa; Nicolosi; Ragalna; Acireale; Milo; Piedimonte Etneo; Santa Venerina; Zafferana Etnea; Giarre; Sant'Alfio; Acicatena) e, per altro verso, al comma 2, precisa espressamente che "La sospensione dei versamenti dei contributi e premi prevista dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3254, e successive modificazioni, si applica nei confronti dei datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni di cui al comma 1".
    Inoltre, all'art. 2, l'Ordinanza cit. prevede quanto segue:
    "2. 1. Gli Enti previdenziali disciplinano le modalità di recupero dei contributi sospesi, che devono essere restituiti da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, mediante rate mensili pari al numero dei mesi interi di durata della sospensione.
    "2. I contributi e premi sospesi alla data di pubblicazione della presente ordinanza, in favore dei soggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 1 del presente provvedimento, sono oggetto di ripetizione sulla base di un apposito piano di rientro della durata massima di ventiquattro mesi predisposto dagli Enti competenti, che tiene conto, ove possibile, della situazione economica di ogni singolo soggetto debitore.
    "3. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 5 dell'ordinanza n. 3254/2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri di protezione civile, e successive modificazioni, in contrasto con il presente provvedimento".
    -- 1.f) La citata O.P.C.M. 3442/2005 è stata tuttavia annullata in sede giurisdizionale nella parte in cui limitava il beneficio della sospensione contributiva ai soli lavoratori privati (cfr. T.A.R. Catania, sent. 26/1/2006, n. 95, confermata in appello dal C.g.a.).
    -- 1.g) Indi è intervenuto in materia il Legislatore che ha emanando il D.L. 9.10.2006, n. 263 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 6.12.2006, n. 290), recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata", che all'art. 6, comma 1-bis (al fine evidente di superare gli effetti delle ricordate pronunzie giurisdizionali di annullamento della citata O.P.C.M. 3442/2005) ha così disposto: "1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile".
    -- 1.h) La giurisprudenza, in un primo momento, ha ritenuto tale norma come priva di valore retroattivo, in quanto non realmente interpretativa (cfr. C.g.a. 1150/2008 di conferma della sentenza del T.A.R. Catania n. 1229 del 17 luglio 2007); ma la Corte costituzionale, investita della relativa questione di legittimità costituzionale dal T.A.R. Molise, ne ha dichiarato (con sentenza 1.8.2008, n. 325, in GURI 6.8.2008, n. 33), l'inammissibilità ritenendo, in concreto (come meglio si dirà in seguito), che la norma censurata abbia natura interpretativa e pertanto legittimo effetto retroattivo.
    - 2. Ciò posto, va affermata, preliminarmente, la competenza territoriale di questo T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di Catania, non trovando applicazione, nel caso in esame, la speciale competenza del T.A.R. del Lazio, prevista (in tema di situazioni emergenziali dichiarate ex art. 5 L. 225/1992) dall'art. 135 comma 1 lett. e) del cod. proc. amm. (norma che sostituisce, in sostanza, e senza soluzione di continuità, la previsione di cui all'art. 3, commi 2bis e ss., D.L. 245/2005, convertito con L. 21/2006, abrogato a decorrere dal 18.9.2010 proprio dal cod. proc. amm., allegato 4, art. 4, p. 34).
    Occorre, a tal fine, considerare che la lett. e) cit., sia nel testo originario, sia nel testo risultante dalla novella introdotta col "correttivo" al cod. proc. amm. (di cui al D.l.vo n. 195/2011, entrato in vigore il 9.12.2011, nelle more della stesura della presente sentenza), individua la competenza funzionale inderogabile del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, come segue:
    I) quanto al testo originario, rientrano nella competenza funzionale del T.A.R. Lazio "le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera p)" cod. proc. amm., articolo questo che riguarda le questioni - rimesse alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo - aventi ad oggetto:
    - o "le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225",
    - oppure "le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti ...".
    Ora, è pur vero che la questione oggetto del presente giudizio è collegata alla situazione emergenziale determinatasi nell'area etnea a seguito degli eventi sismici ed eruttivi del 2001-2002 (ed all'Ordinanza di protezione civile 29.11.2002, n. 3254), ma tale questione non può farsi rientrare in nessuna delle due ipotesi prima citate, dato che non sono impugnati, né provvedimenti ascrivibili direttamente all'organo commissariale straordinario, né provvedimenti "comunque" relativi alla "gestione del ciclo dei rifiuti";
    II) quanto al testo novellato del cod. proc. amm., la competenza di questo T.A.R. locale ne risulta, viepiù, confermata dato che la modifica introdotta con il citato provvedimento correttivo (entrato in vigore il 9.12.2011), attribuisce al T.A.R. del Lazio le (sole e tassative) "... controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza ..."; ribadendo, in tal modo, che, nell'ipotesi di impugnazione di atti non imputabili direttamente all'organo commissariale di protezione civile, la competenza territoriale si ripartisce tra i TT.AA.RR. locali ed il T.A.R. del Lazio esclusivamente secondo le regole ordinarie (artt. 13-14-15-16 cod. proc. amm.).
    Da quanto detto discende che la competenza relativa alla presente vertenza (peraltro introitata nel 2005, ossia in ben altro contesto giuridico-processuale) è di questo T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di Catania, tenuto conto della sede di servizio del ricorrente e quindi del cd. "foro speciale" del pubblico impiego (anche perché le norme che, come quelle prima ricordate, individuano il giudice competente in deroga agli ordinari criteri di precostituzione dello stesso, non possono che essere interpretate ad litteram e quindi restrittivamente).
    4. Nel merito, il Collegio ritiene che l'opposizione meriti accoglimento.
    Come prima ricordato, la materia di che trattasi, dopo varie incertezze, di natura amministrativa e giurisprudenziale (cfr. ex multis Tar Sicilia, Sez. staccata di Catania, sent. 26/1/2006, n. 95 che ha annullato l'O.P.C.M. del 10.6.2005 n. 3442, dichiarando nella sostanza il diritto dei dipendenti pubblici allo sgravio contributivo), è stata compiutamente definita dell'art. 6, comma 1 bis, del D.L. n. 263/2006 già citato, a tenore del quale "La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile".
    E tale norma, in un primo tempo ritenuta irretroattiva dalla giurisprudenza di 1^ e 2^ grado, è stata oggetto della già citata sentenza 1 agosto 2008, n. 325, della Corte costituzionale (alla quale oggi non può non attenersi questo Collegio) che ha espresso opposto avviso, rilevando tra l'altro:
    - in riferimento all'art. 3 Cost., ed al fatto che la norma esclude dal beneficio della sospensione del versamento dei contributi previdenziali i lavoratori pubblici e privati, che ciò corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore circa la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, in quanto questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall'evento sismico;
    - in riferimento alla ".. lamentata disparità di trattamento tra i datori di lavoro ed i lavoratori dipendenti", che "le situazioni poste a raffronto non presentano aspetti di tale conformità che impongono al legislatore l'adozione di un'identica disciplina, sicché eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
    Infine, la Corte ha ritenuto inammissibili le sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, d.l. 9.10.2006 n. 263, cit. (censurato in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., laddove esclude dal beneficio della sospensione del versamento dei contributi previdenziali i lavoratori pubblici e privati), osservando anche che l'ordinanza di rimessione, a prescindere da ogni altra valutazione, "... è volta ad ottenere un intervento implicante un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore, mentre l'art. 24 Cost. è parametro inconferente, atteso il carattere sostanziale della norma denunciata, che si limita ad interpretare autenticamente l'ambito di applicazione della temporanea sospensione dell'obbligo contributivo (sentt. nn. 274 del 2006, 234 del 2007, 74 del 2008; ord. n. 393 del 2007) ".
    - 5. Né la ritenuta natura interpretativa della norma del D.L. n. 263/2006 appare impropria (o puramente nominalistica), dato che l'art. 5, comma 5 ter, L. 24.2.1992, n. 225, si limitava a prevedere che "in relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali", indicando, in tal modo, del tutto genericamente i soggetti destinatari del beneficio e quindi conclamando l'esistenza di ragioni oggettive tali da giustificare (sia in relazione ai principi costituzionali nazionali, sia in relazione ai principi desumibili dalla giurisprudenza della C.E.D.U.) l'intervento chiarificatore del Legislatore; il quale si è, correttamente, limitato a dare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (da ultimo vedasi, in materia, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2011).
    - 6. Per completezza va anche detto che la Corte costituzionale con ord.za n. 302/2009 si è pronunciata negativamente anche sulle questioni di costituzionalità sollevate, in materia, da questo T.A.R. ed ha dichiarato:
    a) "la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 .... sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 32, 35, 36, 77, comma secondo, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza r.o. n. 346 del 2008";
    b) "la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006, sollevata, in riferimento artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza r.o. n. 54 del 2009".
    E nella motivazione di detta decisione risulta richiamata espressamente la citata precedente sent. n. 305/2008, con le seguenti considerazioni:
    - corrisponde ".... ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro privati";
    - non sono rilevanti "... i richiami alla tutela del lavoro, di cui agli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione, la cui adeguatezza va, comunque, valutata nel complesso della disciplina e non in relazione ad uno specifico beneficio temporalmente ridotto e contrassegnato fin dal suo inizio dall'obbligo della restituzione, ovvero quelli afferenti alla possibile interferenza dell'attività legislativa sui provvedimenti giurisdizionali (con conseguente «straripamento» della funzione legislativa in quella giurisdizionale, come lamentato dal TAR di Catania)";
    - va escluso infine "... che all'adozione di una determinata disciplina con norme di legge sia di ostacolo la circostanza che, in sede giurisdizionale, sia stata ritenuta illegittima quella, di contenuto analogo o identico, contenuta in una fonte normativa secondaria o in un atto amministrativo, poiché, anche in tal caso, ferma restando l'intangibilità del giudicato, è escluso che sia compromessa la funzione giurisdizionale, muovendosi il legislatore e il giudice su piani diversi, in quanto il primo fornisce regole di carattere generale e astratto, il secondo applica il diritto oggettivo ad una singola fattispecie (sentenza n. 94 del 2009; ordinanze n. 32 del 2008 e n. 352 del 2006)".
    - 7 Alla stregua di tali principi e connessi canoni normativi ed interpretativi (segnati, da ultimo, dalle citate decisioni della Corte costituzionale), l'opposizione merita accoglimento, con conseguente revoca, ex art. 653 cpc, del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso sulla base di norma non estensibile ("ab origine") al pubblico impiego, secondo quanto sopra precisato.
    - 8. Sussistono giusti motivi, in relazione ai contrasti giurisprudenziali di cui prima si è fatto cenno ed alla complessità del quadro normativo determinatosi nella materia de qua, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in opposizione di cui in narrativa e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE-ESTENSORE
    Calogero Ferlisi
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Maria Stella Boscarino
    IL REFERENDARIO
    Diego Spampinato
     
    Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
Mondolegale 2011
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